Tax and Company Department
Circolare numero: 13 2015
Oggetto: DICHIARAZIONE REDDITI 2014 – QUADRO RW
Data: 08.05.2015
Parole Chiave: dichiarazioni, persone fisiche, quadro RW, investimenti e attività estere, IVIE, IVAFE
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QUADRO RW - INVESTIMENTI ALL’ESTERO - IMPOSTE SU IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL’ESTERO
Il quadro RW deve essere compilato per indicare la consistenza delle attività finanziare e patrimoniali detenute all'estero
nel periodo d'imposta di riferimento e senza limite di importo.
Devono compilare il quadro RW di Unico non solo i possessori formali delle attività estere, ma anche coloro che sono
considerati titolari effettivi, come definito nella normativa antiriciclaggio.
Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche, enti non commerciali e società
semplici, residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria
indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.
Oltre che ai fini del monitoraggio, il quadro deve essere compilato ai fini del calcolo:
• dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE), equivalente dell’IMU
• e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero
(IVAFE), equivalente dell’imposta di bollo che si paga sui conti correnti italiani, con un’aggiunta di una mini
patrimoniale sugli investimenti esteri.
Sono oggetto di segnalazione le attività di natura finanziaria e le attività di natura patrimoniale.
Attività di natura finanziaria:
→ attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, partecipazioni, obbligazioni estere e titoli
similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di
massa emessi da non residenti, valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero
indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di
compensi);
→ contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro
termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie
di assicurazione estere;
→ contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
→ metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero;
→ diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
→ forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.
Attività di natura patrimoniale:
→ gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi
(ad esempio, comproprietà o multiproprietà);
→ oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in
cassette di sicurezza);
→ le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti all’estero e/o iscritti nei pubblici registri esteri,
nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.
E’ importante segnalare che l’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti
all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta (che non vuol dire il saldo del
conto corrente) non sia superiore a 10.000 Euro; resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta
l’IVAFE.
Badiali Consulting s.r.l.
Società a socio unico - Capitale sociale Euro 50.000 i.v.
Via Martiri di Civitella, 7 - 52100 Arezzo - Tel. +39 0575 299713 - Fax +39 0575 409739
E-mail: [email protected] - www.badialiconsulting.it
Cod. Fisc. e P. Iva 01861990511 – R.E.A. n. 144554
Tax and Company Department
L’imposta, calcolata sul valore dei prodotti finanziari, dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di
detenzione, è pari al 2 per mille a decorrere dal 2014.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero l’imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 Euro
per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuto. L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza
annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 Euro. A tal fine occorre tener conto di tutti i
conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso lo stesso intermediario, a nulla rilevando il periodo di
detenzione del rapporto durante l’anno. Se il contribuente possiede rapporti cointestati, al fine della determinazione del
limite di 5.000 Euro si tiene conto degli importi a lui riferibili pro quota.
L’obbligo di indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta sussiste
anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito.
Si ricorda che non è più previsto l’obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da, verso e sull’estero effettuati con
riferimento alle suddette attività.
Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione del quadro RW è a
carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della
percentuale di possesso. Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti
all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà in quanto in
entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera.
Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne
hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.
Qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero è tenuto alla compilazione del
quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell’intestatario, come nel caso di amministratori
di società.
L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente
per il tramite di interposta persona.
L’obbligo dichiarativo ai fini del monitoraggio riguarda anche il caso in cui le attività e gli investimenti esteri, pur essendo
formalmente intestati a società o ad entità giuridiche diverse dalla società siano riconducibili a persone fisiche in
qualità di titolari effettivi delle attività secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.
Ai fini della corretta compilazione del quadro RW, si chiede di procedere alla compilazione della tabella allegata alla
presente circolare e di consegnarla unitamente ai documenti necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi
Modello Unico PF.
Eventuali altri documenti saranno richiesti a seconda della tipologia delle attività detenute.
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QUADRO RW - ATTIVITÀ ED INVESTIMENTI ALL’ESTERO
Investimenti ed attività finanziarie
Barrare la casella per segnalare:
•
•
gli investimenti all’estero
e le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi
imponibili in Italia,
detenuti nel periodo d’imposta 2014, a prescindere dall’importo degli investimenti e delle
attività.
•
Barrare anche qualora si detengano gli investimenti e le attività per il tramite di società ed
altre entità giuridiche nei casi in cui ne risultino i “titolari effettivi” ai sensi della normativa
antiriciclaggio.
I dati da indicare
Cosa si detiene:
Attività finanziarie estere, compresi i titoli pubblici italiani emessi all’estero
Immobili all’estero, in qualsiasi Paese, locati oppure tenuti a disposizione
Beni mobili suscettibili di utilizzazione economica (gioielli e preziosi, opere d’arte, yatch)
Polizze di assicurazione sulla vita. Segnalare solo quando il contratto non è concluso per il tramite di
un intermediario finanziario italiano o le prestazioni non sono pagate per il tramite di un
intermediario finanziario italiano
• Altro ________________________________________________
•
•
•
•
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi e cioè diversi da quelli
inclusi nel seguente elenco:
TABELLA STATI WHITE LIST (DM 04.09.96 e succ. modif.): Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria,
Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Croazia, Danimarca,
Ecuador, Egitto, Emirati Arabi, Uniti, Estonia, Fed. Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India,
Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Jugoslavia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta,
Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca,
Rep. Slovacca, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Tanzania, Thailandia,
Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia
TABELLA STATI E TERRITORI con un adeguato scambio di informazione con l’Italia: Arabia Saudita, Armenia,
Azerbaijan, Etiopia, Georgia, Ghana, Giordania, Moldova, Mozambico, Oman, Qatar, San Marino (con effetto dal 2014),
Senegal, Siria, Uganda, Uzbekistan
occorre indicare anche l’ammontare massimo che l’attività ha raggiunto nel corso del periodo
d’imposta.
La consistenza e il periodo:
• Consistenza degli investimenti e delle attività all’inizio del periodo d’imposta (ovvero al primo giorno
di detenzione) ____________________________
• Consistenza degli investimenti e delle attività alla fine del periodo d’imposta (ovvero al termine del
periodo di detenzione dello stesso) ______________________________
• Il periodo di possesso delle attività ______________________________
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