lunedì 20 luglio 2015
RASSEGNA STAMPA
APPRENDISTATO
L’apprendistato perde lacci e lacciuoli: dalla forma al Pfi
Italia Oggi Sette pag. 14 del 20/07/2015
Qualifiche fissate dalle parti
Italia Oggi Sette pag. 15 del 20/07/2015
Formazione senza oneri retributivi
Italia Oggi Sette pag. 16 del 20/07/2015
PARTITE IVA
Iva, l’acconto cerca le “carte”giuste
Il Sole 24 Ore pag. 20 del 20/07/2015
14
Lunedì 20 Luglio 2015
IMPRESA
Le misure previste dal dlgs n. 81/2015 di attuazione della riforma del Jobs Act
L’apprendistato perde lacci
e lacciuoli: dalla forma al Pfi
DI
Pagine a cura
DANIELE CIRIOLI
apprendistato tenta
l’ennesima semplificazione. La forma
scritta viene prevista
soltanto ai fini della prova e
il piano formativo individuale
(Pfi) potrà essere predisposto
sulla base di moduli e formulari predisposti dalla contrattazione collettiva, dagli enti
bilaterali oppure dalle istituzioni formative di provenienza dello studente. A stabilirlo,
tra l’altro, è il dlgs n. 81/2015
di attuazione della riforma
del Jobs Act in materia di
contratto di apprendistato e
in vigore dal 25 giugno. Tra
le altre novità, inoltre, è precisato che l’obbligo di stabilizzazione valga soltanto per le
assunzioni di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, e
non con qualsiasi tipo di contratto di apprendistato come
finora previsto. Pertanto, le
imprese con più di 50 dipendenti, saranno vincolate
a trasformare in rapporti a
tempo indeterminato almeno il 20% dei contratti degli
apprendisti dipendenti, solo
nel caso intendano procedere a nuove assunzioni di
giovani con contratto professionalizzante.
L’
La parola ai sindacati
L’ulteriore disciplina rimessa ad accordi interconfederali o ai contratti collettivi
nazionali:
a. divieto di retribuzione a cottimo
b. possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto
a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in
alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio
c. presenza di un tutore o referente aziendale
d. possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per
il tramite dei fondi paritetici interprofessionali, anche attraverso accordi
con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
e. possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna all’impresa, della qualificazione
professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del
proseguimento degli studi, nonché nei percorsi di istruzione degli adulti
f. registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo
del cittadino
g. possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia,
infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata
superiore a 30 giorni
h. possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso
formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato
Formazione e lavoro. Il
dlgs n. 81/2015, in vigore dal di «contratto di mestiere»);
c)
apprendistato di alta
25 giugno, si occupa dell’apprendistato al capo V (articoli formazione e ricerca (nel prodal 41 al 47). In base alla nuo- sieguo si indicherà brevemenva disciplina, prima di tutto, te «apprendistato di alta formazione»).
l’apprendistaMa c’è una
to conserva la
La
riforma
stabilisce
novità: l’acdefinizione
che il contratto venga
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di contratto
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determinato
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dei giovani.
esempio sulla base di
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stabiliti dalla contratne organica,
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in un sistema
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duale, di «forrisalente alla
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mazione e lariforma Biagi,
voro», in rifeper cui tuttora le tipologie di percorsi di rimento ai titoli d’istruzione
formazione e lavoro sono le e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti
seguenti tre:
a)
apprendistato per la nel repertorio nazionale (art.
qualifica e il diploma profes- 8 dlgs n. 13/2013), nell’ambisionale, il diploma di istruzio- to del Quadro europeo delle
ne secondaria superiore e il qualificazioni.
Una precisazione interessa
certificato di specializzazione
tecnica superiore (nel prosie- solo le pubbliche amministraguo si indicherà brevemente zioni. Infatti, la riforma pre«apprendistato per la qualifi- vede che la disciplina su reclutamento e accesso, nonché
ca professionale»);
b)
apprendistato pro- l’applicazione del contratto di
fessionalizzante (non c’è più, apprendistato per i settori di
invece, l’ulteriore definizione attività pubblici, sono defini-
te con decreto del presidente
del consiglio dei ministri, su
proposta del ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione e del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
ministro dell’economia e delle
finanze, sentite le parti sociali
e la conferenza unificata stato
regioni.
Le regole generali. Quali regole generali, valide cioè
per tutte le tipologie di apprendistato, la riforma stabilisce che il contratto venga
stipulato in forma scritta ai
fini della prova e che contenga, anche in una forma
sintetica, il piano formativo
individuale (Pfi), definito per
esempio sulla base di moduli
e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli
enti bilaterali.
Una novità è data dall’applicazione, durante tutto il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro (cioè durante
tutta la durata dell’apprendistato) delle sanzioni previste
per l’ipotesi di licenziamento
illegittimo. Al termine del periodo di apprendistato le parti
possono recedere dal contratto, con preavviso decorrente
dallo stesso termine. Durante
il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la
disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle
parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto
di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
L’ulteriore disciplina del
contratto di apprendistato è
rimessa ad accordi interconfederali o ai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati
dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei principi
indicati in tabella.
Il limite alle assunzioni.
Le assunzioni di apprendisti
sono soggette a vincoli numerici. In particolare, il numero
di apprendisti che un datore
di lavoro può complessivamente assumere, direttamente oppure indirettamente per il tramite delle agenzie
di somministrazione, non può
superare il rapporto di 3 a 2
rispetto alle maestranze specializzate e qualificate che
sono in servizio nell’azienda.
Il rapporto non può superare
il 100% per i datori di lavoro
che occupano un numero di
lavoratori inferiore a dieci
unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare
apprendisti con contratto di
somministrazione a tempo
determinato. Il datore di la-
voro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori
qualificati o specializzati, o
che comunque ne abbia in
numero inferiore a tre, può
assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le
disposizioni di cui al presente
comma non si applicano alle
imprese artigiane per le quali
trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4 della
legge n. 443/1985.
Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi
nazionali di lavoro, stipulati
dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti
diversi, esclusivamente per i
datori di lavoro che occupano
almeno 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto professionalizzante è subordinata
alla prosecuzione, a tempo
indeterminato, del rapporto
di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei
36 mesi precedenti la nuova
assunzione, di almeno il 20%
degli apprendisti dipendenti
dallo stesso datore di lavoro,
restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di
prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa.
Qualora non sia rispettata
la predetta percentuale, è in
ogni caso consentita l’assunzione di un apprendista con
contratto di tipo professionalizzante. Gli apprendisti
assunti in violazione dei
limiti sono considerati ordinari lavoratori subordinati
a tempo indeterminato sin
dalla data di costituzione
del rapporto.
Una sola disciplina. I
datori di lavoro che hanno
sedi in più regioni o province autonome possono fare
riferimento al percorso formativo della regione dove
è ubicata la sede legale e
possono altresì accentrare
le comunicazioni relative ai
rapporti di lavoro (le «Co»
telematiche di cui all’art.
9-bis del dl n. 510/1996) nel
servizio informatico dove è
ubicata la sede legale.
Nel futuro, nuovi incentivi. Infi ne, la riforma
stabilisce che con successivo
decreto, verranno definiti gli
incentivi per i datori di lavoro che assumono con l’apprendistato per la qualifica
e il diploma professionale,
il diploma di istruzione secondaria superiore e il certifi cato di specializzazione
tecnica superiore e con l’apprendistato di alta formazione e ricerca.
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IMPRESA
ualifiche ad hoc per il
nuovo apprendistato
professionalizzante.
Dopo la riforma del
Jobs Act, infatti, la qualificazione professionale è fissata dalle parti sulla base dei
profili o qualificazioni professionali previsti per il settore
di riferimento dai sistemi di
inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi
stipulati dalle associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale. La novità è
prevista dal dlgs n. 81/2015,
in vigore dal 25 giugno, in
materia di apprendistato
professionalizzante (che perde l’ulteriore definizione di
contratto di mestiere).
Q
Apprendistato professionalizzante. L’apprendistato professionalizzante è
quello maggiormente utilizzato dai datori di lavoro ed è
finalizzato al conseguimento
di una qualificazione professionale ai fini contrattuali.
Con tale contratto possono essere assunti in tutti i
settori di attività, pubblici
o privati, i soggetti di età
compresa tra 18 e 29 anni.
Per i soggetti in possesso di
una qualifica professionale,
la stipula del contratto può
essere anticipata a partire
dal diciassettesimo anno di
età. La qualificazione professionale al cui conseguimento
è finalizzato l’apprendistato
è fissata nel contratto di
assunzione, sulla base dei
profili o delle qualificazioni
professionali previsti per il
settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del
personale di cui ai contratti
collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La durata. È proprio in
ragione del tipo di qualifi cazione professionale ai fini
contrattuali da conseguire
che gli accordi interconfederali e i contratti collettivi
nazionali di lavoro, stipulati
dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, stabiliscono la durata
(minima e massima) del periodo di apprendistato. Durata che non può comunque
essere superiore a tre anni,
ovvero a cinque per i profili
professionali caratterizzanti
la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione
collettiva di riferimento.
Inoltre, sempre in funzione
del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali
da conseguire, gli stessi accordi interconfederali e contratti collettivi nazionali di
lavoro definiscono pure la
durata e le modalità di erogazione della formazione per
l’acquisizione delle relative
competenze tecnico-professionali e specialistiche.
La formazione. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro,
Qualifiche fissate
dalle parti
Apprendistato a tre vie
Apprendistato per la qualifica professionale
Campo di applicazione
Tutti i settori di attività
Età per assunzione
Da 15 anni fino al compimento dei 25 anni
La durata
È fissata in considerazione della qualifica o diploma
da conseguire, in misura minima non inferiore a sei
mesi e senza superare tre anni ovvero quattro anni
in caso di diploma professionale quadriennale.
Il contratto può essere prorogato fino a un anno
Apprendistato professionalizzante
Campo di applicazione
Età per assunzione
La durata
Tutti i settori di attività
Da 18 a 29 anni. Se il giovane ha una qualifica
professionale, la stipula del contratto può essere
anticipata a 17 anni di età
È fissata in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, in misura
minima non inferiore a sei mesi (salvo le ipotesi
disciplinate di stagionalità) e senza superare tre
anni ovvero cinque anni per i profili professionali
dell’artigiano
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Campo di applicazione
Tutti i settori di attività
Età per assunzione
Da 18 a 29 anni
La durata
Fissata dalla regolamentazione
Sì a standard formativi e professionali
La riforma, ancora, ha previsto che
con decreto del ministro del lavoro, di
concerto con quelli dell’istruzione e
dell’economia e previa intesa in sede
di conferenza stato regioni, sono definiti gli standard formativi dell’apprendistato. Fissa poi le responsabilità sulla
registrazione nel libretto formativo del
cittadino, stabilendo che tale annotazione è di competenza:
a) del datore di lavoro, nel contratto
di apprendistato professionalizzante, per quanto riguarda la formazione
effettuata per il conseguimento della
qualificazione professionale ai fini contrattuali;
b) dell’istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente, nel
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica su-
periore e nel contratto di apprendistato
di alta formazione e ricerca.
Infine, al fine di armonizzare le diverse
qualifiche e qualificazioni professionali
acquisite in apprendistato e consentire
una correlazione tra standard formativi e standard professionali, è istituito
presso il ministero del lavoro il repertorio delle professioni predisposto sulla
base dei sistemi di classificazione del
personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto
previsto nelle premesse dall’intesa tra
governo, regioni, province autonome e
parti sociali del 17 febbraio 2010, da
un apposito organismo tecnico di cui
fanno parte il ministero dell’istruzione, le associazioni dei datori di lavoro e lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e i
rappresentanti della Conferenza statoregioni.
Cassa integrazione anche agli apprendisti
Nel futuro nessun lavoratore resterà
fuori dalla possibilità di fruire di una
tutela di reddito in caso di momentanea
crisi economica o produttiva dell’azienda da cui dipende, né quando addirittura deve fare i conti con la definitiva
perdita del posto di lavoro. Il nuovo
sistema di welfare che offre questa
garanzia è quello disegnato dal dlgs n.
22/2015, già in vigore (tutele in caso di
disoccupazione), e dalla bozza di dlgs
con le tutele in costanza di lavoro, ap-
provato l’11 giugno dal consiglio dei
ministri. Il secondo provvedimento, in
particolare, nel riscrivere la disciplina
delle integrazioni salariali (la «cassa
integrazione»), introduce la principale
novità di estenderne il campo di applicazione. E a beneficiarne, tra gli altri,
saranno gli apprendisti che, diversamente da oggi che di cassa integrazione non ne possono fruire, in base alla
nuova disciplina ne entreranno a pieno
titolo nel diritto.
Lunedì 20 Luglio 2015
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è integrata, nei limiti delle
risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa
pubblica, interna o esterna
alla azienda, finalizzata alla
acquisizione di competenze
di base e trasversali per
un monte complessivo non
superiore a 120 ore per la
durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle
province autonome di Trento
e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo
di studio e delle competenze
dell’apprendista.
La regione comunica al
datore di lavoro, entro 45
giorni dall’invio della Co
(la comunicazione dell’instaurazione del rapporto),
le modalità di svolgimento
dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento
alle sedi e al calendario delle
attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro
e delle loro associazioni che
si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida
adottate dalla Conferenza
permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento
e Bolzano in data 20 febbraio
2014.
Le altre disposizioni. I
lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi
e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti, fatte salve
diverse previsioni di legge o
di contratto collettivo.
Confermata, inoltre, la
proroga del regime contributivo agevolato in caso di
trasformazione del rapporto
di apprendistato. In particolare, i benefi ci contributivi
in materia di previdenza
e assistenza sociale sono
mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto
di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con
esclusione dei lavoratori assunti fuori età (agevolazione
per gli iscritti nelle liste di
mobilità).
Fuori età i lavoratori in
mobilità. La riforma, infi ne, conferma la particolare
disciplina per i lavoratori
in mobilità. Pertanto, ai fini
della loro qualificazione o riqualificazione professionale,
continua a essere possibile
per i datori di lavoro di assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti
d’età, i lavoratori beneficiari
di indennità di mobilità o di
un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano
applicazione, inoltre, anche
le disposizioni in materia
di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori
beneficiari di indennità di
mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all’art.
25, comma 9, della legge n.
223/1991, e l’incentivo di
cui all’art. 8, comma 4, della
stessa legge (in entrambi i
casi di tratta di agevolazioni
contributive.
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Lunedì 20 Luglio 2015
o r m a z i o n e e s t e rna dei lavoratori
senza oneri a carico dell’azienda. Il
datore di lavoro, infatti, è
esonerato da ogni obbligo
retributivo per le ore di formazione svolte dai lavoratori nelle istituzioni formative, cioè fuori dall’azienda,
fatto salvo ovviamente una
diversa previsione dei contratti collettivi. La novità,
introdotta dalla riforma
del Jobs Act in materia di
contratto di apprendistato,
è in vigore dal 25 giugno e
sostituisce la precedente
previsione (art. 3 del dlgs
n. 167/2011, il vecchio T.u.
apprendistato) che, invece,
riconosceva all’apprendista
il diritto a una parziale copertura retributiva delle
ore di formazione.
F
Apprendistato per la
qualifica professionale. Possono essere assunti
con tale contratto, in tutti
i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15
anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del
contratto è determinata in
considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso
essere superiore a tre anni
o a quattro anni nel caso
di diploma professionale
quadriennale.
La riforma ha strutturato questo tipo di apprendi-
La riforma ha strutturato l’apprendistato per la qualifica
professionale in maniera da coniugare la
formazione fatta in
azienda con l’istruzione e la formazione
professionale svolta dalle istituzioni
formative che operano nell’ambito dei
sistemi regionali di
istruzione e formazione
stato in maniera da coniugare la formazione fatta
in azienda con l’istruzione
e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano
nell’ambito dei sistemi
regionali di istruzione e
formazione. La regolamentazione in via di principio
spetta a regioni e province autonome; in mancanza
tuttavia, per consentirne
l’operatività, è previsto che
il ministero del lavoro, con
propri decreti, ne disciplini
l’esercizio.
La proroga di un anno.
In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio delle professioni, i datori
di lavoro hanno la facoltà di
prorogare fino a un anno il
contratto di apprendistato
dei giovani qualificati e diplomati, che hanno conclu-
IMPRESA
Formazione senza
oneri retributivi
Il regime sanzionatorio
Infrazione = Inadempimento nell’erogazione della formazione, di cui sia
esclusivamente responsabile il datore di lavoro, tale da impedire la realizzazione delle finalità dei percorsi di apprendistato
Sanzione = Il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento
contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine
dell’apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione
Infrazione = Inadempimento nell’erogazione della formazione prevista nel
piano formativo individuale, rilevato dal personale ispettivo del ministero
del lavoro
Sanzione = Il personale ispettivo adotta un provvedimento di disposizione
assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere
Infrazione = Mancanza di forma scritta del contratto di apprendistato
Sanzione = Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione è aumentata
agli importi da 300 a 1.500 euro
Infrazione = Mancanza del piano di formazione formativo individuale
Sanzione = Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione è aumentata
agli importi da 300 a 1.500 euro
Infrazione = Violazioni alla disciplina contrattuale (Ccnl o accordi) che
preveda:
a. il divieto di retribuzione a cottimo;
b. possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori o, in alternativa, di fissare la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale
e proporzionata all’anzianità di servizio;
c. presenza di un tutore o referente aziendale
Sanzione = Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione è aumentata
agli importi da 300 a 1.500 euro
Via aperta per dottorato e praticantato
Con tale tipo di contratto di apprendistato possono essere assunti in tutti i
settori di attività, pubblici o privati, i
soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni
in possesso di un diploma di istruzione
secondaria superiore o di un diploma
professionale conseguito nei percorsi di
istruzione e formazione professionale
integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma
di maturità professionale all’esito del
corso annuale integrativo. La finalità
del contratto è quella del conseguimento di titoli di studio universitari e della
alta formazione, compresi i dottorati
di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi
degli istituti tecnici superiori (art. 7
del dpr 25 gennaio 2008), nonché per il
praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
Il datore di lavoro che intende stipulare
un contratto di apprendistato di questo
tipo è tenuto a sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa alla quale
è iscritto lo studente ovvero con l’ente
di ricerca, che stabilisce la durata e le
so positivamente un percorso di apprendistato per la
qualifica professionale. La
proroga è finalizzata al consolidamento e acquisizione
di ulteriori competenze
tecnico-professionali e spe-
modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. Il
protocollo stabilisce, inoltre, il numero dei crediti formativi riconoscibili a
ciascuno studente per la formazione a
carico del datore di lavoro in ragione
del numero di ore di formazione svolte
in azienda.
La formazione esterna all’azienda è
svolta presso l’istituzione formativa
alla quale lo studente risulti iscritto e
nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60% dell’orario normale. Per
le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è
esonerato da ogni obbligo retributivo; e
questa è una novità di riforma, rispetto
alla previgente disciplina.
Per le ore di formazione a carico del
datore di lavoro, invece, è riconosciuta
al lavoratore una retribuzione pari al
10% di quella che gli sarebbe dovuta
normalmente. I contratti collettivi,
tuttavia, possono prevede diverse disposizioni.
cialistiche, utili anche per
l’acquisizione del certificato
di specializzazione tecnica
superiore o del diploma di
maturità professionale. La
proroga può esse inoltre effettuata, sempre fino a un
anno, anche nel caso in cui,
al termine dei percorsi di
apprendistato per la qualifica professionale, l’apprendista non abbia conseguito
la qualifica, il diploma, il
certificato di specializza-
zione tecnica superiore o il
diploma di maturità all’esito del corso annuale integrativo.
Altre tipologie. Possono essere, altresì, stipulati
contratti di apprendistato,
di durata non superiore a
quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal
secondo anno dei percorsi
di istruzione secondaria
superiore, per l’acquisizione, oltre che del diploma di
istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste
dai regolamenti scolastici,
utili anche ai fini del conseguimento del certificato
di specializzazione tecnica
superiore.
Possono essere, inoltre,
stipulati contratti di apprendistato, di durata non
superiore a due anni, per i
giovani che frequentano il
corso annuale integrativo
che si conclude con l’esame
di stato.
La formazione. Il datore di lavoro che intende
stipulare questo contratto
di apprendistato deve sottoscrivere un protocollo con
l’istituzione formativa a cui
lo studente è iscritto, che
stabilisce il contenuto e la
durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo uno schema che
sarà definito per decreto.
Con questo stesso decreto,
inoltre, verranno definiti i
criteri generali per la realizzazione dei percorsi di
apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si svolge
e il monte orario massimo
del percorso scolastico che
può essere svolto nel corso
di apprendistato, nonché il
numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle
competenze delle regioni e
delle province autonome.
Nell’apprendistato che si
svolge nell’ambito del sistema di istruzione e formazione regionale, la formazione esterna all’azienda è
impartita nell’istituzione
formativa a cui lo studente
è iscritto e non può essere
superiore al 60% dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50% per il
terzo e quarto anno, nonché
per l’anno successivo finalizzato al conseguimento
del certificato di specializzazione tecnica.
Per le ore di formazione svolte nella istituzione
formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni
obbligo retributivo. Per le
ore di formazione a carico
del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una
retribuzione pari al 10% di
quella che gli sarebbe normalmente dovuta. In ogni
caso, sono fatte salve diverse previsioni dei contratti
collettivi.
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Lunedì
20/07/2015
Estratto da pag. NT20
Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile
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Imposte indirette. Il venditore deve conservare il contratto, la corrispondenza e le
condizioni di consegna dell'operazione futura Iva, l'acconto cerca le «carte» giuste
Per fatturare senza applicare l'imposta servono i documenti che provano l'invio
oltreconfìne
€PAGINAACURADI Massimo Sim Riccardo
Zavatta 1. < Quando si riceve un pagamento
anticipato scatta l'obbligo di fatturazione,
masolo se esiste un nesso immediato e diretto
con la futura operazione (cessione di beni o
prestazione di servizi). Il principio è stato
ribadito dalla Cassazione con la sentenza
10606/2015. La pronuncia fa una precisazione
sull'articolo 6, comma 4, del Dpr 633/72,
secondo cui l'imposta diviene esigibile (con
obbligo di emettere fattura) prima del verificarsi
degli eventi previsti ai commi precedenti
dellastessa disposizione: stipulazione per gli
immobili, consegna/spedizione per ibeni mobili
o pagamento per i servizi. Per i giudici la norma
si applica solo se - in linea con la giustizia
europea (causa €-419/02) - gli elementi
qualificanti dell'operazione sono già noti e se
ibeni o servizi sono specificamente individuati.
Gli stessi criteri valgono per la volontaria
emissione anticipata della fattura, cui pure la
disposizione nazionale ricollega l'anticipazione
dell'esigibilità del tributo e del momento
impositivo. In pratica, il pagamento di un
acconto (o dell'intero corrispettivo) o
l'emissione di una pre-fattura (in assenza di
pagamento), è la manifestazione anticipata,
parziale o totale, dell'operazione che verrà. Le
regole di fatturazione sono dunque le stesse,
anche per il regime d'imponibilità, non
imponibilità o esenzione. Se l'acconto riguarda
una cessione all'esportazione, com'è nel caso
della sentenza, per emettere fattura non
imponibÙe Iva ex articolo 8, del Dpr 633/72,
occorrerà quindi provare che il bene è
effettivamente destinato a uscire dal territorio
dell'Unione europea (se la cessione è
intracomunitaria, an
Caparra •II versamento di una
somma a titolo di caparra
confirmatoria in base all'articolo
1385 del Codice civile è una
movimentazione di denaro priva di
effetto ai fini Iva. La caparra, infatti,
ha lo scopo di rafforzare le
obbligazioni contrattuali assunte,
valendo come risarcimento del
danno subito da colui che la riceve,
in caso di inadempimento da parte di
chi l'ha versata. Ha la stessa
pattuizioni contrattuali dovrà
funzione risarcitoria la restituzione
emergere in modo inequivoco
del doppio dell'importo versato, se
che il bene è destinato a uscire
inadempiente è chi l'ha ricevuta. •II
dal territorio nazionale. È
versamento di una somma a titolo di
caparra confirmatoria in base
altrettanto opportuno che siano
evidenziati termini e modalità di all'articolo 1385 del Codice civile è
una movimentazione di denaro priva
consegna. Stesso discorso per
effetto ai fini Iva. La caparra,
l'uso di coerenti clausole di resa di
infatti, ha lo scopo di rafforzare le
(in particolare, quando lacessione obbligazioni contrattuali assunte,
si incardina in un'operazione
valendo come risarcimento del
complessa, magari di tipo
danno subito da colui che la riceve,
triangolare). Anche le indicazioni in caso di inadempimento da parte di
chi l'ha versata. Ha la stessa
allo spedizioniere possono
funzione risarcitoria la restituzione
fornire utili informazioni sulla
del doppio dell'importo versato, se
destinazione programmata dei
inadempiente è chi l'ha ricevuta.
I documenti da conservare Anche
se nel caso specifico (punto 3.1
della sentenza) i giudici non
sembrano attribuire una rilevanza
decisiva all'esistenza del contratto
(di cui non si conoscono le
clausole), è da ritenere che la
sottoscrizione di un accordo scritto
sia necessaria. Dalle
beni. Una particolare attenzione
andrà riservata alla tempistica per
la consegna: la Corte di giustizia
Ue (causa €-84/09) ha precisato
che, se è vero che la
qualificazione di un'operazione
(intracomunitaria, nella
fattispecie) non può dipendere
dal rispetto di un termine per il
trasporto, è anche vero che deve
essere verificato un nesso
temporale e sostanziale tra
cessione e trasporto,
oltrechecontinuitànello
svolgimento dell'operazione. Lo
scambio di corrispondenza
fralepartipuòservire,soprattutto
se, cambiando le condizioni
iniziali della vendita, bisogna
addebitare l'imposta sull'acconto
ricevuto e fatturato come non
imponibile,peruna cessione che,
originariamente prevista come
intracomunitaria o
all'esportazione, si trasforma in
interna. Caparra o deposito
cauzionale Se, invece,
l'operazione non è del tutto
delineata, l'incasso di una
somma, magari per "prenotare"
drà invece provato il trasferimento una fornitura e vincolare il
fornitore, potrebbe essere
in altro Stato Ue). Trattandosi di
inquadrato, a livello giuridico e
un evento futuro, è però lecito
documentale, in base a un titolo
considerare che, in realtà, la
fattura sia correttamente emessa
diverso. È il caso della caparra o
senza applicazione dell'Iva, se
del versamento di una cauzione o
l'operatore è in grado di fornire la deposito cauzionale: i relativi
ragionevole certezza che
versamenti sono fuori campo Iva.
l'esportazione si realizzerà (o che ©RIPRODUZIONE
il bene sarà inviato in altro Paese
RISERVATA
comunitario). Il problema, come
spesso accade, è operativo e
riguarda i documenti di cui
occorre dotarsi per offrire questa
prova.
PROFESSIONISTI
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1
Lunedì
20/07/2015
Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile
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Estratto da pag. NT20
Direttore Responsabile
Diffusione Testata
Roberto Napoletano
196.767
II caso Un produttore nazionale di macchine su commessa.alla firma delcontratto, riceve un
acconto dellO% per un bene da esportare negli Usa a un cliente americano. Entro il 2015 incasserà
un altro acconto del 40%; la consegna è prevista a febbraio 2016; ilsaldo avverrà alla data
dell'esportazione La fatturazione • Per gli acconti, ((fornitore deve emettere fattura non imponibile
Le carte da conservare II caso Un produttore nazionale di macchine su commessa.alla firma
delcontratto, riceve un acconto dellO% per un bene da esportare negli Usa a un cliente americano.
Entro il 2015 incasserà un altro acconto del 40%; la consegna è prevista a febbraio 2016; ilsaldo
avverrà alla data dell'esportazione La fatturazione • Per gli acconti, ((fornitore deve emettere fattura
non imponibile (articolo 8, comma 1, lettera a, Dpr 633/72) • Lo stesso avviene per la fattura di
saldo (Rm 525446/1975) Le carte necessario • Ordinefirmato dal cliente • Contratto scritto con
accordi su tempi e modi di consegna e pagamento e termini di resa • Incaricoal vettore
periitrasportoin esportazione • Corrispondenza scambiata fra le parti II caso Un produttore
nazionale di macchine su commessa.alla firma delcontratto, riceve un acconto dellO% per un bene
da esportare negli Usa a un cliente americano. Entro il 2015 incasserà un altro acconto del 40%; la
consegna è prevista a febbraio 2016; ilsaldo avverrà alla data dell'esportazione La fatturazione • Per
gli acconti, Hcambiodi destinazione II cliente dell'esempio precedente, a gen naio 2016, prima
della consegna, awerteilfornitorecheilbeneresteràin Italia, presso la controllata italiana della sodetà
Usa. La possibilità di decidere variazioni nella destinazione del beneè prevista da u na cla usola del
contratto Dcontratto È necessario regolare la possibilità di modificareil luogodi consegna,
soprattutto neirapportiinternazionali.Attenzioneai ((fornitore deve emettere fattura non imponibile
(articolo 8, comma 1, lettera a, Dpr 633/72) • Lo stesso avviene per la fattura di saldo (Rm
525446/1975) Le carte necessario • Ordinefirmato dal cliente • Contratto scritto con accordi su
tempi e modi di consegna e pagamento e termini di resa • Incaricoal vettore periitrasportoin
esportazione • Corrispondenza scambiata fra le parti II caso Un produttore nazionale di macchine
su tempi della comunicazione, per consentì re alform'tore di rettificare lefatture emesse
Lafatturazione • Bisogna emettere nota debito per sola Iva in relazione agli acconti già fatturati
come non imponibili • Concontrattisimili,ilform'toredovrebbe prudentementetenerecontodella
possibilità di rettificare lefattu re emesse in regimedi nonimpom'bilità Iva.sia per raggiungere lo
status di esportatore abituale, sia perii relativo plafond commessa.alla firma delcontratto, riceve un
acconto dellO% per un bene da esportare negli Usa a un cliente americano. Entro il 2015 incasserà
un altro acconto del 40%; la consegna è prevista a febbraio 2016; ilsaldo avverrà alla data
dell'esportazione La fatturazione • Per gli acconti, Hcambiodi destinazione II cliente dell'esempio
precedente, a gen naio 2016, prima della consegna, awerteilfornitorecheilbeneresteràin Italia,
presso L'anticipo per l'immobile Un'impresa vuole "opzionare" l'acquisto di un immobile a scopo
d'investimento. Non avendo deciso se acquistare un appartamento o un negozio, d'accordo con la
società venditrice, versa un anticipo di 20mila euro, da imputare al prezzo dell'immobile che sarà
scelto Lafatturazione • Bisogna qualificare correttamente il titolo in base al quale è eseguito il
versamento. Non essendo ancora la controllata italiana della sodetà Usa. La possibilità di decidere
variazioni nella destinazione del beneè prevista da u na cla usola del contratto Dcontratto È
necessario regolare la possibilità di modificareil luogodi consegna, soprattutto
neirapportiinternazionali.Attenzioneai ((fornitore deve emettere fattura non imponibile (articolo 8,
comma 1, lettera a, Dpr 633/72) • Lo stesso avviene per la fattura individuatoil bene da acquistare
(oltre tutto potrebbero applicarsi aliquote diverse a seconda del tipo di immobile), pare da escludere
la fatturazione dell'incasso come acconto > In base all'impostazione contrattuale che le parti
potrebbero scegliere, l'importo versato potrebbe qualificarsi come caparra confirmatoria o deposito
cauzionale (fuori campo Iva) o come corrispettivo per l'opzione riservata al compratore (rilevante
Iva come obbligazione di permettere) di saldo (Rm 525446/1975) Le carte necessario •
Ordinefirmato dal cliente • Contratto scritto con accordi su tempi e modi di consegna e pagamento
e termini di resa • Incaricoal vettore periitrasportoin esportazione • Corrispondenza scambiata fra le
parti II caso Un produttore nazionale di macchine su tempi della comunicazione, per consentì re
alform'tore di rettificare lefatture emesse Lafatturazione • Bisogna emettere nota debito per sola Iva
in relazione agli
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