lunedì 20 luglio 2015 RASSEGNA STAMPA APPRENDISTATO L’apprendistato perde lacci e lacciuoli: dalla forma al Pfi Italia Oggi Sette pag. 14 del 20/07/2015 Qualifiche fissate dalle parti Italia Oggi Sette pag. 15 del 20/07/2015 Formazione senza oneri retributivi Italia Oggi Sette pag. 16 del 20/07/2015 PARTITE IVA Iva, l’acconto cerca le “carte”giuste Il Sole 24 Ore pag. 20 del 20/07/2015 14 Lunedì 20 Luglio 2015 IMPRESA Le misure previste dal dlgs n. 81/2015 di attuazione della riforma del Jobs Act L’apprendistato perde lacci e lacciuoli: dalla forma al Pfi DI Pagine a cura DANIELE CIRIOLI apprendistato tenta l’ennesima semplificazione. La forma scritta viene prevista soltanto ai fini della prova e il piano formativo individuale (Pfi) potrà essere predisposto sulla base di moduli e formulari predisposti dalla contrattazione collettiva, dagli enti bilaterali oppure dalle istituzioni formative di provenienza dello studente. A stabilirlo, tra l’altro, è il dlgs n. 81/2015 di attuazione della riforma del Jobs Act in materia di contratto di apprendistato e in vigore dal 25 giugno. Tra le altre novità, inoltre, è precisato che l’obbligo di stabilizzazione valga soltanto per le assunzioni di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, e non con qualsiasi tipo di contratto di apprendistato come finora previsto. Pertanto, le imprese con più di 50 dipendenti, saranno vincolate a trasformare in rapporti a tempo indeterminato almeno il 20% dei contratti degli apprendisti dipendenti, solo nel caso intendano procedere a nuove assunzioni di giovani con contratto professionalizzante. L’ La parola ai sindacati L’ulteriore disciplina rimessa ad accordi interconfederali o ai contratti collettivi nazionali: a. divieto di retribuzione a cottimo b. possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio c. presenza di un tutore o referente aziendale d. possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e. possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna all’impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi, nonché nei percorsi di istruzione degli adulti f. registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino g. possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni h. possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato Formazione e lavoro. Il dlgs n. 81/2015, in vigore dal di «contratto di mestiere»); c) apprendistato di alta 25 giugno, si occupa dell’apprendistato al capo V (articoli formazione e ricerca (nel prodal 41 al 47). In base alla nuo- sieguo si indicherà brevemenva disciplina, prima di tutto, te «apprendistato di alta formazione»). l’apprendistaMa c’è una to conserva la La riforma stabilisce novità: l’acdefinizione che il contratto venga corpamento di contratto del primo e a tempo instipulato in forma del terzo tipo determinato scritta ai fini della di apprendicon finaliprova e che contenga, stato (quello tà precipua anche in una forma per la qualidella destisintetica, il piano fica profesnazione alla sionale con formativo individuaformazione e quello di alta occupazione le (Pfi), definito per formazione e dei giovani. esempio sulla base di ricerca) verso E conserva moduli e formulari l’integrazioinoltre pure stabiliti dalla contratne organica, la triplice artazione collettiva o in un sistema ticolazione duale, di «forrisalente alla dagli enti bilaterali mazione e lariforma Biagi, voro», in rifeper cui tuttora le tipologie di percorsi di rimento ai titoli d’istruzione formazione e lavoro sono le e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti seguenti tre: a) apprendistato per la nel repertorio nazionale (art. qualifica e il diploma profes- 8 dlgs n. 13/2013), nell’ambisionale, il diploma di istruzio- to del Quadro europeo delle ne secondaria superiore e il qualificazioni. Una precisazione interessa certificato di specializzazione tecnica superiore (nel prosie- solo le pubbliche amministraguo si indicherà brevemente zioni. Infatti, la riforma pre«apprendistato per la qualifi- vede che la disciplina su reclutamento e accesso, nonché ca professionale»); b) apprendistato pro- l’applicazione del contratto di fessionalizzante (non c’è più, apprendistato per i settori di invece, l’ulteriore definizione attività pubblici, sono defini- te con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la conferenza unificata stato regioni. Le regole generali. Quali regole generali, valide cioè per tutte le tipologie di apprendistato, la riforma stabilisce che il contratto venga stipulato in forma scritta ai fini della prova e che contenga, anche in una forma sintetica, il piano formativo individuale (Pfi), definito per esempio sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Una novità è data dall’applicazione, durante tutto il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro (cioè durante tutta la durata dell’apprendistato) delle sanzioni previste per l’ipotesi di licenziamento illegittimo. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, con preavviso decorrente dallo stesso termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’ulteriore disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali o ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei principi indicati in tabella. Il limite alle assunzioni. Le assunzioni di apprendisti sono soggette a vincoli numerici. In particolare, il numero di apprendisti che un datore di lavoro può complessivamente assumere, direttamente oppure indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate che sono in servizio nell’azienda. Il rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di la- voro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4 della legge n. 443/1985. Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l’assunzione di un apprendista con contratto di tipo professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Una sola disciplina. I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni o province autonome possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro (le «Co» telematiche di cui all’art. 9-bis del dl n. 510/1996) nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale. Nel futuro, nuovi incentivi. Infi ne, la riforma stabilisce che con successivo decreto, verranno definiti gli incentivi per i datori di lavoro che assumono con l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certifi cato di specializzazione tecnica superiore e con l’apprendistato di alta formazione e ricerca. © Riproduzione riservata IMPRESA ualifiche ad hoc per il nuovo apprendistato professionalizzante. Dopo la riforma del Jobs Act, infatti, la qualificazione professionale è fissata dalle parti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La novità è prevista dal dlgs n. 81/2015, in vigore dal 25 giugno, in materia di apprendistato professionalizzante (che perde l’ulteriore definizione di contratto di mestiere). Q Apprendistato professionalizzante. L’apprendistato professionalizzante è quello maggiormente utilizzato dai datori di lavoro ed è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. Con tale contratto possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, la stipula del contratto può essere anticipata a partire dal diciassettesimo anno di età. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato l’apprendistato è fissata nel contratto di assunzione, sulla base dei profili o delle qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La durata. È proprio in ragione del tipo di qualifi cazione professionale ai fini contrattuali da conseguire che gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, stabiliscono la durata (minima e massima) del periodo di apprendistato. Durata che non può comunque essere superiore a tre anni, ovvero a cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. Inoltre, sempre in funzione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, gli stessi accordi interconfederali e contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono pure la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche. La formazione. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, Qualifiche fissate dalle parti Apprendistato a tre vie Apprendistato per la qualifica professionale Campo di applicazione Tutti i settori di attività Età per assunzione Da 15 anni fino al compimento dei 25 anni La durata È fissata in considerazione della qualifica o diploma da conseguire, in misura minima non inferiore a sei mesi e senza superare tre anni ovvero quattro anni in caso di diploma professionale quadriennale. Il contratto può essere prorogato fino a un anno Apprendistato professionalizzante Campo di applicazione Età per assunzione La durata Tutti i settori di attività Da 18 a 29 anni. Se il giovane ha una qualifica professionale, la stipula del contratto può essere anticipata a 17 anni di età È fissata in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, in misura minima non inferiore a sei mesi (salvo le ipotesi disciplinate di stagionalità) e senza superare tre anni ovvero cinque anni per i profili professionali dell’artigiano Apprendistato di alta formazione e ricerca Campo di applicazione Tutti i settori di attività Età per assunzione Da 18 a 29 anni La durata Fissata dalla regolamentazione Sì a standard formativi e professionali La riforma, ancora, ha previsto che con decreto del ministro del lavoro, di concerto con quelli dell’istruzione e dell’economia e previa intesa in sede di conferenza stato regioni, sono definiti gli standard formativi dell’apprendistato. Fissa poi le responsabilità sulla registrazione nel libretto formativo del cittadino, stabilendo che tale annotazione è di competenza: a) del datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante, per quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali; b) dell’istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente, nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica su- periore e nel contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Infine, al fine di armonizzare le diverse qualifiche e qualificazioni professionali acquisite in apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali, è istituito presso il ministero del lavoro il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dall’intesa tra governo, regioni, province autonome e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il ministero dell’istruzione, le associazioni dei datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza statoregioni. Cassa integrazione anche agli apprendisti Nel futuro nessun lavoratore resterà fuori dalla possibilità di fruire di una tutela di reddito in caso di momentanea crisi economica o produttiva dell’azienda da cui dipende, né quando addirittura deve fare i conti con la definitiva perdita del posto di lavoro. Il nuovo sistema di welfare che offre questa garanzia è quello disegnato dal dlgs n. 22/2015, già in vigore (tutele in caso di disoccupazione), e dalla bozza di dlgs con le tutele in costanza di lavoro, ap- provato l’11 giugno dal consiglio dei ministri. Il secondo provvedimento, in particolare, nel riscrivere la disciplina delle integrazioni salariali (la «cassa integrazione»), introduce la principale novità di estenderne il campo di applicazione. E a beneficiarne, tra gli altri, saranno gli apprendisti che, diversamente da oggi che di cassa integrazione non ne possono fruire, in base alla nuova disciplina ne entreranno a pieno titolo nel diritto. Lunedì 20 Luglio 2015 15 è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista. La regione comunica al datore di lavoro, entro 45 giorni dall’invio della Co (la comunicazione dell’instaurazione del rapporto), le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014. Le altre disposizioni. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti, fatte salve diverse previsioni di legge o di contratto collettivo. Confermata, inoltre, la proroga del regime contributivo agevolato in caso di trasformazione del rapporto di apprendistato. In particolare, i benefi ci contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti fuori età (agevolazione per gli iscritti nelle liste di mobilità). Fuori età i lavoratori in mobilità. La riforma, infi ne, conferma la particolare disciplina per i lavoratori in mobilità. Pertanto, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, continua a essere possibile per i datori di lavoro di assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti d’età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, inoltre, anche le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991, e l’incentivo di cui all’art. 8, comma 4, della stessa legge (in entrambi i casi di tratta di agevolazioni contributive. © Riproduzione riservata 16 Lunedì 20 Luglio 2015 o r m a z i o n e e s t e rna dei lavoratori senza oneri a carico dell’azienda. Il datore di lavoro, infatti, è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte dai lavoratori nelle istituzioni formative, cioè fuori dall’azienda, fatto salvo ovviamente una diversa previsione dei contratti collettivi. La novità, introdotta dalla riforma del Jobs Act in materia di contratto di apprendistato, è in vigore dal 25 giugno e sostituisce la precedente previsione (art. 3 del dlgs n. 167/2011, il vecchio T.u. apprendistato) che, invece, riconosceva all’apprendista il diritto a una parziale copertura retributiva delle ore di formazione. F Apprendistato per la qualifica professionale. Possono essere assunti con tale contratto, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale. La riforma ha strutturato questo tipo di apprendi- La riforma ha strutturato l’apprendistato per la qualifica professionale in maniera da coniugare la formazione fatta in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione stato in maniera da coniugare la formazione fatta in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione. La regolamentazione in via di principio spetta a regioni e province autonome; in mancanza tuttavia, per consentirne l’operatività, è previsto che il ministero del lavoro, con propri decreti, ne disciplini l’esercizio. La proroga di un anno. In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio delle professioni, i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino a un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno conclu- IMPRESA Formazione senza oneri retributivi Il regime sanzionatorio Infrazione = Inadempimento nell’erogazione della formazione, di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, tale da impedire la realizzazione delle finalità dei percorsi di apprendistato Sanzione = Il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine dell’apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione Infrazione = Inadempimento nell’erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, rilevato dal personale ispettivo del ministero del lavoro Sanzione = Il personale ispettivo adotta un provvedimento di disposizione assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere Infrazione = Mancanza di forma scritta del contratto di apprendistato Sanzione = Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione è aumentata agli importi da 300 a 1.500 euro Infrazione = Mancanza del piano di formazione formativo individuale Sanzione = Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione è aumentata agli importi da 300 a 1.500 euro Infrazione = Violazioni alla disciplina contrattuale (Ccnl o accordi) che preveda: a. il divieto di retribuzione a cottimo; b. possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori o, in alternativa, di fissare la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio; c. presenza di un tutore o referente aziendale Sanzione = Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione è aumentata agli importi da 300 a 1.500 euro Via aperta per dottorato e praticantato Con tale tipo di contratto di apprendistato possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo. La finalità del contratto è quella del conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori (art. 7 del dpr 25 gennaio 2008), nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di questo tipo è tenuto a sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa alla quale è iscritto lo studente ovvero con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e le so positivamente un percorso di apprendistato per la qualifica professionale. La proroga è finalizzata al consolidamento e acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e spe- modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. Il protocollo stabilisce, inoltre, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda. La formazione esterna all’azienda è svolta presso l’istituzione formativa alla quale lo studente risulti iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60% dell’orario normale. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo; e questa è una novità di riforma, rispetto alla previgente disciplina. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro, invece, è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta normalmente. I contratti collettivi, tuttavia, possono prevede diverse disposizioni. cialistiche, utili anche per l’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale. La proroga può esse inoltre effettuata, sempre fino a un anno, anche nel caso in cui, al termine dei percorsi di apprendistato per la qualifica professionale, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializza- zione tecnica superiore o il diploma di maturità all’esito del corso annuale integrativo. Altre tipologie. Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di stato. La formazione. Il datore di lavoro che intende stipulare questo contratto di apprendistato deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo uno schema che sarà definito per decreto. Con questo stesso decreto, inoltre, verranno definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto nel corso di apprendistato, nonché il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle province autonome. Nell’apprendistato che si svolge nell’ambito del sistema di istruzione e formazione regionale, la formazione esterna all’azienda è impartita nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno, nonché per l’anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe normalmente dovuta. In ogni caso, sono fatte salve diverse previsioni dei contratti collettivi. © Riproduzione riservata Lunedì 20/07/2015 Estratto da pag. NT20 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Imposte indirette. Il venditore deve conservare il contratto, la corrispondenza e le condizioni di consegna dell'operazione futura Iva, l'acconto cerca le «carte» giuste Per fatturare senza applicare l'imposta servono i documenti che provano l'invio oltreconfìne €PAGINAACURADI Massimo Sim Riccardo Zavatta 1. < Quando si riceve un pagamento anticipato scatta l'obbligo di fatturazione, masolo se esiste un nesso immediato e diretto con la futura operazione (cessione di beni o prestazione di servizi). Il principio è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza 10606/2015. La pronuncia fa una precisazione sull'articolo 6, comma 4, del Dpr 633/72, secondo cui l'imposta diviene esigibile (con obbligo di emettere fattura) prima del verificarsi degli eventi previsti ai commi precedenti dellastessa disposizione: stipulazione per gli immobili, consegna/spedizione per ibeni mobili o pagamento per i servizi. Per i giudici la norma si applica solo se - in linea con la giustizia europea (causa €-419/02) - gli elementi qualificanti dell'operazione sono già noti e se ibeni o servizi sono specificamente individuati. Gli stessi criteri valgono per la volontaria emissione anticipata della fattura, cui pure la disposizione nazionale ricollega l'anticipazione dell'esigibilità del tributo e del momento impositivo. In pratica, il pagamento di un acconto (o dell'intero corrispettivo) o l'emissione di una pre-fattura (in assenza di pagamento), è la manifestazione anticipata, parziale o totale, dell'operazione che verrà. Le regole di fatturazione sono dunque le stesse, anche per il regime d'imponibilità, non imponibilità o esenzione. Se l'acconto riguarda una cessione all'esportazione, com'è nel caso della sentenza, per emettere fattura non imponibÙe Iva ex articolo 8, del Dpr 633/72, occorrerà quindi provare che il bene è effettivamente destinato a uscire dal territorio dell'Unione europea (se la cessione è intracomunitaria, an Caparra •II versamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria in base all'articolo 1385 del Codice civile è una movimentazione di denaro priva di effetto ai fini Iva. La caparra, infatti, ha lo scopo di rafforzare le obbligazioni contrattuali assunte, valendo come risarcimento del danno subito da colui che la riceve, in caso di inadempimento da parte di chi l'ha versata. Ha la stessa pattuizioni contrattuali dovrà funzione risarcitoria la restituzione emergere in modo inequivoco del doppio dell'importo versato, se che il bene è destinato a uscire inadempiente è chi l'ha ricevuta. •II dal territorio nazionale. È versamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria in base altrettanto opportuno che siano evidenziati termini e modalità di all'articolo 1385 del Codice civile è una movimentazione di denaro priva consegna. Stesso discorso per effetto ai fini Iva. La caparra, l'uso di coerenti clausole di resa di infatti, ha lo scopo di rafforzare le (in particolare, quando lacessione obbligazioni contrattuali assunte, si incardina in un'operazione valendo come risarcimento del complessa, magari di tipo danno subito da colui che la riceve, triangolare). Anche le indicazioni in caso di inadempimento da parte di chi l'ha versata. Ha la stessa allo spedizioniere possono funzione risarcitoria la restituzione fornire utili informazioni sulla del doppio dell'importo versato, se destinazione programmata dei inadempiente è chi l'ha ricevuta. I documenti da conservare Anche se nel caso specifico (punto 3.1 della sentenza) i giudici non sembrano attribuire una rilevanza decisiva all'esistenza del contratto (di cui non si conoscono le clausole), è da ritenere che la sottoscrizione di un accordo scritto sia necessaria. Dalle beni. Una particolare attenzione andrà riservata alla tempistica per la consegna: la Corte di giustizia Ue (causa €-84/09) ha precisato che, se è vero che la qualificazione di un'operazione (intracomunitaria, nella fattispecie) non può dipendere dal rispetto di un termine per il trasporto, è anche vero che deve essere verificato un nesso temporale e sostanziale tra cessione e trasporto, oltrechecontinuitànello svolgimento dell'operazione. Lo scambio di corrispondenza fralepartipuòservire,soprattutto se, cambiando le condizioni iniziali della vendita, bisogna addebitare l'imposta sull'acconto ricevuto e fatturato come non imponibile,peruna cessione che, originariamente prevista come intracomunitaria o all'esportazione, si trasforma in interna. Caparra o deposito cauzionale Se, invece, l'operazione non è del tutto delineata, l'incasso di una somma, magari per "prenotare" drà invece provato il trasferimento una fornitura e vincolare il fornitore, potrebbe essere in altro Stato Ue). Trattandosi di inquadrato, a livello giuridico e un evento futuro, è però lecito documentale, in base a un titolo considerare che, in realtà, la fattura sia correttamente emessa diverso. È il caso della caparra o senza applicazione dell'Iva, se del versamento di una cauzione o l'operatore è in grado di fornire la deposito cauzionale: i relativi ragionevole certezza che versamenti sono fuori campo Iva. l'esportazione si realizzerà (o che ©RIPRODUZIONE il bene sarà inviato in altro Paese RISERVATA comunitario). Il problema, come spesso accade, è operativo e riguarda i documenti di cui occorre dotarsi per offrire questa prova. PROFESSIONISTI Pag. 1 Lunedì 20/07/2015 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. NT20 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 196.767 II caso Un produttore nazionale di macchine su commessa.alla firma delcontratto, riceve un acconto dellO% per un bene da esportare negli Usa a un cliente americano. Entro il 2015 incasserà un altro acconto del 40%; la consegna è prevista a febbraio 2016; ilsaldo avverrà alla data dell'esportazione La fatturazione • Per gli acconti, ((fornitore deve emettere fattura non imponibile Le carte da conservare II caso Un produttore nazionale di macchine su commessa.alla firma delcontratto, riceve un acconto dellO% per un bene da esportare negli Usa a un cliente americano. Entro il 2015 incasserà un altro acconto del 40%; la consegna è prevista a febbraio 2016; ilsaldo avverrà alla data dell'esportazione La fatturazione • Per gli acconti, ((fornitore deve emettere fattura non imponibile (articolo 8, comma 1, lettera a, Dpr 633/72) • Lo stesso avviene per la fattura di saldo (Rm 525446/1975) Le carte necessario • Ordinefirmato dal cliente • Contratto scritto con accordi su tempi e modi di consegna e pagamento e termini di resa • Incaricoal vettore periitrasportoin esportazione • Corrispondenza scambiata fra le parti II caso Un produttore nazionale di macchine su commessa.alla firma delcontratto, riceve un acconto dellO% per un bene da esportare negli Usa a un cliente americano. Entro il 2015 incasserà un altro acconto del 40%; la consegna è prevista a febbraio 2016; ilsaldo avverrà alla data dell'esportazione La fatturazione • Per gli acconti, Hcambiodi destinazione II cliente dell'esempio precedente, a gen naio 2016, prima della consegna, awerteilfornitorecheilbeneresteràin Italia, presso la controllata italiana della sodetà Usa. La possibilità di decidere variazioni nella destinazione del beneè prevista da u na cla usola del contratto Dcontratto È necessario regolare la possibilità di modificareil luogodi consegna, soprattutto neirapportiinternazionali.Attenzioneai ((fornitore deve emettere fattura non imponibile (articolo 8, comma 1, lettera a, Dpr 633/72) • Lo stesso avviene per la fattura di saldo (Rm 525446/1975) Le carte necessario • Ordinefirmato dal cliente • Contratto scritto con accordi su tempi e modi di consegna e pagamento e termini di resa • Incaricoal vettore periitrasportoin esportazione • Corrispondenza scambiata fra le parti II caso Un produttore nazionale di macchine su tempi della comunicazione, per consentì re alform'tore di rettificare lefatture emesse Lafatturazione • Bisogna emettere nota debito per sola Iva in relazione agli acconti già fatturati come non imponibili • Concontrattisimili,ilform'toredovrebbe prudentementetenerecontodella possibilità di rettificare lefattu re emesse in regimedi nonimpom'bilità Iva.sia per raggiungere lo status di esportatore abituale, sia perii relativo plafond commessa.alla firma delcontratto, riceve un acconto dellO% per un bene da esportare negli Usa a un cliente americano. Entro il 2015 incasserà un altro acconto del 40%; la consegna è prevista a febbraio 2016; ilsaldo avverrà alla data dell'esportazione La fatturazione • Per gli acconti, Hcambiodi destinazione II cliente dell'esempio precedente, a gen naio 2016, prima della consegna, awerteilfornitorecheilbeneresteràin Italia, presso L'anticipo per l'immobile Un'impresa vuole "opzionare" l'acquisto di un immobile a scopo d'investimento. Non avendo deciso se acquistare un appartamento o un negozio, d'accordo con la società venditrice, versa un anticipo di 20mila euro, da imputare al prezzo dell'immobile che sarà scelto Lafatturazione • Bisogna qualificare correttamente il titolo in base al quale è eseguito il versamento. Non essendo ancora la controllata italiana della sodetà Usa. La possibilità di decidere variazioni nella destinazione del beneè prevista da u na cla usola del contratto Dcontratto È necessario regolare la possibilità di modificareil luogodi consegna, soprattutto neirapportiinternazionali.Attenzioneai ((fornitore deve emettere fattura non imponibile (articolo 8, comma 1, lettera a, Dpr 633/72) • Lo stesso avviene per la fattura individuatoil bene da acquistare (oltre tutto potrebbero applicarsi aliquote diverse a seconda del tipo di immobile), pare da escludere la fatturazione dell'incasso come acconto > In base all'impostazione contrattuale che le parti potrebbero scegliere, l'importo versato potrebbe qualificarsi come caparra confirmatoria o deposito cauzionale (fuori campo Iva) o come corrispettivo per l'opzione riservata al compratore (rilevante Iva come obbligazione di permettere) di saldo (Rm 525446/1975) Le carte necessario • Ordinefirmato dal cliente • Contratto scritto con accordi su tempi e modi di consegna e pagamento e termini di resa • Incaricoal vettore periitrasportoin esportazione • Corrispondenza scambiata fra le parti II caso Un produttore nazionale di macchine su tempi della comunicazione, per consentì re alform'tore di rettificare lefatture emesse Lafatturazione • Bisogna emettere nota debito per sola Iva in relazione agli PROFESSIONISTI Pag. 2