DALLO STATO VEGETATIVO PERMANENTE ALLA MORTE, QUALE PERCORSO? VII Conversazione italo-francese di Medicina, Etica e Diritto Torino, 6 dicembre 2008 LA TUTELA DEL MALATO INCAPACE DI ESPRIMERE LA PROPRIA VOLONTÀ (DIRITTO ITALIANO) di Leonardo Lenti Gli atti normativi principali • ONU: Convenzione sui diritti dei minori (1989-1991), art. 12 • Consiglio d’Europa: Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina (1997-2001), artt. 5 - 9 • Consiglio d’Europa: Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori (1967-2003), artt. 3, 6 • codice civile, artt. 2, 316, 320, 357, 405, 409, 410, 427, 428 • codice di deontologia medica (2006), artt. 32, 33, 35, 37, 38 I principi fondamentali odierni • Consenso informato (“libero e consapevole”) del paziente (art. 5 Conv. Oviedo) • Sostituzione di chi “non ha la capacità di dare il consenso” (art. 6 Conv. Oviedo); in questo caso, ove possibile, occorre: – se minorenne, considerare la sua opinione in proporzione all’età – se adulto incapace (agire o intendere e volere), associarlo alla procedura di autorizzazione da parte del suo rappresentante, informato, o dell’autorità o persona competente ad autorizzare Principi e prassi del recente passato Incapaci di agire (minorenni, interdetti) Incapaci soltanto d’intendere e di volere • il loro consenso è irrilevante, come pure la loro opinione • il loro consenso dovrebbe essere irrilevante • è sostituto da quello del genitore esercente la potestà e del tutore • non c’è regola per la sostituzione: parenti, decisione autonoma del medico, sottovalutazione cosciente dell’incapacità (ovvero: ci si “arrangia” come si può) Consenso dei genitori per il caso del minorenne • I genitori esercenti la potestà danno il consenso • I genitori esercenti la potestà rifiutano il consenso: • segnalazione al PM e intervento del tribunale per i minorenni, su suo ricorso (art. 333 c.c.): • prescrizioni sull’esercizio della potestà • sospensione della potestà e nomina di un tutore temporaneo • decisione del medico (pericolo di vita o grave rischio per la salute) Valore dell’opinione del minorenne consapevole Consenso di un solo genitore • Esercizio della potestà da parte di un solo genitore: • decide da solo, se non si tratta di questioni di grande rilievo per il figlio; per queste ultime occorre l’accordo dell’altro • Disaccordo esplicito fra i genitori: • intervento del tribunale per i minorenni (art. 316 c. 3° e 5° c.c) • decisione del padre? (art. 316 c. 4° c.c.) • decisione secondo la volontà del minore, se consapevole? • decisione del medico (pericolo di vita o grave rischio per la salute) • Lontananza o impedimento di un genitore: • decide l’altro genitore da solo • se si tratta di questioni di grande rilievo per il figlio occorre anche il suo consenso, salvo che i tempi opportuni per l’intervento non permettano di sentirlo e acquisirlo Garanzie per il medico: provvedimento del tribunale? Rifiuto di sottostare al trattamento da parte del minorenne capace di discernere • Esecuzione forzata contro la volontà del minorenne? • Possibili decisioni del tribunale per i minorenni: • revoca della sospensione della potestà e della nomina del tutore • rifiuto di autorizzare l’esecuzione forzata • esecuzione forzata contro la volontà • Valori in conflitto: beneficità medica/ benessere psicologico, beneficità medica/ rispetto della personalità del minorenne • parametri di risoluzione del conflitto: prospettiva di successo del trattamento, gravità della sua mancata effettuazione, sua invasività,sua durata, grado di capacità di autodeterminazione del minore, importanza dell’alleanza terapeutica Consenso per il caso di minorenni in affidamento extrafamiliare • Trattamenti che rientrano nei “rapporti ordinari con le autorità sanitarie”: dà il consenso l’affidatario • Altri casi: danno il consenso • i genitori, se esercitano la potestà • altrimenti il tutore (o il funzionario dell’ente tutore cui è delegata la funzione tutoria, art. 354 c.c.) mediazione dei servizi sociali maggiore importanza del coinvolgimento del minorenne Casi di rilievo legislativo del consenso o dell’opinione del minorenne e dell’incapace • Richiesta di abortire della minorenne (l. 194/1978, art. 13) • Richiesta di terapia del minorenne tossicodipendente (d.p.r. 309/1990, art. 120) • Donazione di sangue e midollo (l. 219/2005, art. 3), con il consenso dei genitori e del donatore minorenne (se capace di discernimento) • Donazione delle staminali, della placenta e del cordone ombelicale da parte della partoriente minorenne (l. 219/2005, art. 3) • Sperimentazioni cliniche (d.lgs. 211/2003, artt. 3 e 4) – il consenso del legale rappresentante deve rispecchiarne la volontà presunta del minorenne o incapace – il minorenne o incapace dev’essere informato adeguatamente – se capace di discernimento, ha diritto di rifiutare o di ritirarsi dalla sperimentazione Consenso per il caso del beneficiario di amministrazione di sostegno • Di regola dà il consenso il beneficiario • il medico dovrebbe informare l’amministratore e tener conto della sua opinione (art. 37 c. 2° c.d.m.): ??? • Se gliene è attribuito in via sostitutiva il potere, dà il consenso l’amministratore, come legale rappresentante • il beneficiario dev’essere «associato» alla procedura di autorizzazione al trattamento • l’amministratore deve informare il beneficiario e, in caso di dissenso con questi, il giudice tutelare • dà il consenso il beneficiario (se ha capacità di discernimento) per i piccoli trattamenti sanitari della vita quotidiana • Se l’amministratore rifiuta il consenso • segnalazione al giudice tutelare • decisione del medico (pericolo di vita o grave rischio per la salute) Consenso per il caso di interdetto • Dà il consenso il tutore, suo legale rappresentante • l’interdetto dev’essere «associato» alla procedura di autorizzazione al trattamento • Se il tutore non consente • segnalazione al giudice tutelare • decisione del medico (pericolo di vita o grave rischio per la salute) Prelievi di tessuti da persone incapaci • Ammessi solo per i tessuti rigenerabili (art. 20 Conv. Oviedo); condizioni: – – – – – mancano altri donatori compatibili consenzienti donatore e ricevente sono fratelli o sorelle la donazione può salvare la vita, altrimenti a rischio vi è il consenso scritto dei legali rappresentanti il donatore potenziale «non si oppone» Questioni problematiche per le persone con difficoltà di comprendere o decidere • Mobilità dei confini fra capacità e incapacità: la nuova categoria della capacità di discernimento • Consenso e potere di veto da parte dell’incapace (autodeterminazione “debole”?) • Rappresentanza legale e decisioni sui diritti personalissimi (caso Englaro) • Confine fra amministrazione di sostegno e “TSO mascherato”: casistica Direttive anticipate • In mancanza di legge, ammesse dalla giurisprudenza (amministrazione di sostegno, caso Englaro) • Rappresentante dell’interessato, con il compito di far valere le sue direttive anticipate • Criteri per accertare l’esistenza e il contenuto delle dichiarazioni dell’interessato, fatte quando era ancora capace, e per valutarne l’incidenza: ? • Distinzione fra assistenza e terapia (questa soggetta al principio del consenso informato): ? • Nozione di accanimento terapeutico: ? Caso Englaro (1): cronistoria • • • • • • • • • • • 18.1.1992: incidente e conseguente stato vegetativo permanente 19.12.1996: interdizione di Eluana e nomina del padre a tutore 19.1.1999: T.Lc rifiuta di autorizzare l’interruzione delle cure 31.12.1999: A.Mi conferma e motiva con l’incertezza normativa (?) 20.7.2002: T.Lc rifiuta di nuovo e motiva con la prevalenza assoluta del diritto alla vita 17.10.2003: A.Mi conferma e motiva ancora con l’incertezza normativa (se alimentazione e idratazione artificiali siano terapia o assistenza) 20.4.2005: Cass. ritiene necessaria la nomina del curatore speciale 2.2.2006: T.Lc nomina il curatore speciale e rifiuta di nuovo 16.12.2006: A.Mi rifiuta e motiva con la prevalenza del diritto alla vita nel bilanciamento con il diritto all’autodeterminazione 16.10.2007: Cass. ammette l’autorizzazionein presenza di due condizioni 9.7.2008: A.Mi ammette, verificata l’esistenza delle condizioni Caso Englaro (2): i principi stabiliti dalla giurisprudenza precedente • Il rappresentante legale ha il potere di decidere in materia di diritti personalissimi (A.Mi.16.12.2006) • In caso di conflitto d’interessi anche solo potenziale fra rappresentante legale e interessato si deve nominare un curatore speciale (Cass. 8291/2005) •Parametri del conflitto d’interessi: può esistere se • porre fine alle cure corrisponde a un interesse patrimoniale o a un miglioramento della qualità della vita del rappresentante • vi sono discordie pregresse o conflitti irrisolti fra l’interessato, quando era ancora capace, e il rappresentante Caso Englaro (3): i principi stabiliti da Cass. 16.10.2007, n. 21748 • Principio base in caso siano in gioco il diritto alla salute o il diritto alla vita, o rilevi il rapporto medico–paziente: libertà di autodeterminazione terapeutica (artt. 2, 3, 13, 32 cost.) • Diritto di rifiutare la terapia o di interromperla in ogni fase della vita • Tale diritto può essere anche esercitato dal rappresentante legale, secondo valutazioni sulla vita e la morte fondate su concezioni etiche o religiose soggettive, riferibili soltanto all’interessato • L’interruzione può essere autorizzata solo se: • lo stato vegetativo è permanente, senza alcuna possibilità di recupero • vi sono «elementi di prova chiari, univoci e convincenti tratti dalle sue precedenti dichiarazioni, ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti» che ciò corrisponda all’idea di «dignità della persona» dell’interessato