LA COMPRAVENDITA Art 1470-1547 c.c La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà della cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo La compravendita come contratti ad effetti reali Nella compravendita la proprietà o un diritto si trasmetto o si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato Consenso delle parti Produce Effetto traslativo L’effetto reale della compravendita Una volta concluso il contratto l’acquirente Consegue la proprietà e il possesso Caratteristiche •Consensuale in quanto si perfeziona con il consenso delle parti. •Oneroso in quanto si presuppone il corrispettivo di un prezzo. •A prestazioni corrispettive in quanto la prestazione di trasferire la proprietà trova riscontro nella controprestazione di pagare il prezzo. •Ad effetti reali in quanto il consenso produce l’effetto traslativo. •A forma libera (salvo nei casi espressamente previsti dalla legge). •Ad esecuzione istantanea. Causa e oggetto del contratto Causa del contratto di compravendita • Trasferimento della proprietà o di altro diritto verso un prezzo Oggetto del contratto di compravendita • È la cosa o il diritto compravenduto verso il prezzo Prezzo Il prezzo è l’elemento essenziale nella compravendita. La mancanza del prezzo rende nulla una compravendita (art 1325,1346,1418) Eccezione della mancanza del prezzo che non rende nulla una compravendita Quando il contratto di vendita ha per oggetto cose che il venditore abitualmente vende,la mancata determinazione espressa del prezzo non comporta la nullità del contratto poiché si desume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore. Spese della vendita (art 1475 c.c) Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono di regola,a carico del compratore. Le parti sono libere di disporre diversamente. OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE ART. 1476 C.C. «Le obbligazioni principali del venditore sono: 1. quella di consegnare la cosa al compratore; 2. quella di fargli acquisire la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto; 3. quella di garantire il compratore dall’evizione della cosa e dai vizi della cosa.» GARAZIA PER EVIZIONE Particolare tutela del compratore, nel caso in cui sia disturbato nel godimento del bene acquistato per effetto di pretese che terzi facciano valere nei suoi confronti. In essa rientrano: •EVIZIONE TOTALE (art. 1483 cod. civ.) •EVIZIONE PARZIALE (art. 1484 cod.civ.) •COSA GRAVATA DA ONERI E DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI(art. 1489 cod.civ.) •EVIZIONE TOTALE Situazione in cui il compratore sia rimasto soccombente nel giudizio instaurato contro di lui da un terzo che pretende di essere il proprietario del bene e che riesce a far riconoscere un tale diritto, ottenendo la condanna del compratore a riconsegnargli la cosa. Litis denunciatio: il compratore convenuto in giudizio da un terzo ha l’onere di chiamare in causa il venditore che potrebbe fornire le prove necessarie per dimostrare che l’azione intentata dal terzo fosse infondata, pena perdita della garanzia. Il compratore evitto ha diritto di pretendere dal venditore: la restituzione del prezzo pagato; il rimborso delle spese sostenute per il contratto e il risarcimento del danno. Il compratore perde il diritto alla garanzia se riconosce il diritto affermato al terzo. La garanzia per evizione costituisce un effetto naturale del negozio, non necessità di alcuna pattuizione; è una tutela predisposta a favore del compratore, il quale può rinunziarvi o contentarsi di una garanzia minore o maggiore, se pattuita. Il compratore non ha diritto alla garanzia se la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore. •EVIZIONE PARZIALE Il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto qualora debba ritenersi che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte per la quale ha subito l’evizione. Altrimenti può ottenere solo una riduzione del prezzo, salva in ogni caso l’azione per il risarcimento dei danni qualora ignorasse l’altruità parziale della cosa. •COSA GRAVATA DA ONERI E DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto, qualora debba ritenersi che non avrebbe acquistato la cosa se ne fosse stato a conoscenza, oppure una diminuzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni. GARANZIA PER VIZI Vizi di una cosa sono le imperfezioni o alterazioni del bene, dovute alla sua produzione o alla sua conservazione. Il compratore non ha diritto di protestare per qualsiasi difetto, perfino minimo, della cosa acquistata. Se il bene venduto presenta vizi rilevanti al compratore spetta ex lege una speciale tutela, denominata garanzia per vizi (art. 1490 cod. civ.). Il venditore è tenuto alla garanzia quando i vizi siano tali da: -rendere il bene inidoneo all’uso a cui è destinato; -diminuire in modo apprezzabile il valore. La garanzia non è dovuta se, al momento del contratto, il compratore, trattandosi di vendita di cosa specifica, conosceva i visi della cosa o si trattava di vizi facilmente riconoscibili. Il compratore ha l’onere di denunciare l’esistenza dei vizi entro otto giorni: -dalla consegna, se si tratta di vizi apparenti (apparenti=quando il bonus paterfamilias con un esame diretto della cosa condotto con criteri di diligenza, avrebbe dovuto accorgersene) -dalla scoperta se si tratta di vizi occulti. Ove concorrano i requisiti indicati il compratore ha diritto a chiedere, a sua scelta: -la risoluzione del contratto (actio redhibitoria), restituendo il bene e facendosi restituire il prezzo pagato o liberandosi dall’obbligo di pagarlo -la riduzione del prezzo (actio quanti minoris) salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, a meno che il venditore provi di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. La scelta fra le due azioni diventa irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. L’azione del compratore è soggetta ad un termine di prescrizione di un anno, che decorre dal momento della consegna. Però la legge prevede l’imprescrittibilità dell’eccezione, sicché il compratore convenuto in giudizio per l’esecuzione del contratto può sempre opporre il vizio della cosa, purchè, però abbia denunciato il vizio entro il termine di decadenza. La garanzia dovuta dalla legge può essere variamente accresciuta e disciplinata in via convenzionale, vale a dire mediante specifici patti inseriti nel contratto, oppure può essere diminuita o esclusa: in quest’ultimo caso, però, il patto non è valido se il venditore ha in mala fede taciuto i vizi della cosa. CASI PARTICOLARI: MANCANZA DI QUALITA’. Qualora la cosa venduta non abbia le qualità” promesse”, ossia specificamente garantite dal venditore al momento della conclusione del contratto, ovvero quelle “essenziali” per l’uso cui il bene è destinato, il compratore ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto secondo le regole generali. ALIUD PRO ALIO. Dalla garanzia per i vizi occulti o per difetto delle qualità promesse o essenziali della cosa va tenuta distinta la tutela che spetta all’acquirente in un caso molto più grave: quello della c.d. consegna aliud pro alio, ossia della consegna di un bene totalmente diverso da quello che era stato previsto dome oggetto del contratto. In tal caso il compratore ha diritto di esperire la normale azione di risoluzione del contratto, che, non è soggetta né a decadenza per mancata tempestiva denuncia, né al breve termine di prescrizione annuale. LA GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO si ha quando il venditore abbia garantito per un certo tempo il funzionamento della cosa venduta. In tal caso il compratore deve denunciare il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, e la relativa azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta. OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE •PAGAMENTO DEL PREZZO (art. 1498 c.c.) •INTERESSI COMPENSATIVI (art 1499 c.c) PAGAMENTO DEL PREZZO TEMPO E LUOGO DEL PAGAMENTO. L’obbligazione principale del compratore è consiste nel dovere di pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto, o, in mancanza, al momento e nel luogo della consegna. Se è pattuito che il prezzo non si paghi all’atto della consegna, il pagamento deve avvenire al domicilio del venditore. DETERMINAZIONE LEGALE DEL PREZZO. La legge prevede apposite regole integrative per il caso in cui le parti non abbiano determinato il prezzo o fissato i criteri per la sua determinazione: 1) se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente “si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore”. Parimenti, se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa, o per le quali esistono dei listini o mercuriali, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi a quanto risulta da tali parametri di riferimento. 2) se le parti hanno inteso riferirsi al “giusto prezzo”, si applicano i criteri integrativi appena illustrati, o, quando non ne ricorrono i presupposti, il prezzo è determinato da un terzo nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui il contratto è stato concluso. Le parti, secondo i principi generali, possono domandare ad un terzo la determinazione del prezzo. Sarebbe, invece, nulla per mancanza di un elemento essenziale la vendita in cui il prezzo non sia stato né espressamente né implicitamente determinato, né risulti determinabile in altro modo. INTERESSI COMPENSATIVI Il compratore è tenuto a corrispondere gli interessi sul prezzo anche prima che il pagamento sia esigibile, se la cosa gli è stata preventivamente consegnata ed è produttiva di frutti o altri proventi. VENDITA DETERMINATA SOLO NEL GENERE L’effetto traslativo non può verificarsi per effetto del consenso, poiché la proprietà si trasmette con l’individuazione. VENDITA DI COSE FUTURE art. 1472 c.c. L’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se la cosa non viene ad esistenza la vendita è nulla. VENDITA DI SPERANZA Se le parti non vollero concludere un contratto aleatorio, la vendita resta valida. Il compratore è tenuto a pagare il prezzo, anche se la cosa non viene ad esistenza VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO art. 1520 c.c. Si perfeziona al momento in cui il compratore esprime il gradimento sulla cosa. VENDITA A PROVA art. 1521 c.c. Il compratore si riserva di provare la merce per verificare per verificare se ha le qualità pattuite ed è idonea all’uso cui è destinata. VENDITA SU CAMPIONE art. 1522 c.c. La merce consegnata al compratore deve avere le stesse caratteristiche qualitative del campione che egli ha esaminato VENDITA SU TIPO CAMPIONE art. 1522 c.c. Il campione deve servire unicamente ad indicare unicamente ad indicare in modo approssimativo le qualità della cosa. VENDITA A RATE O CON RISERVA DI PROPRIETÁ art. 1523-1526 c.c. Il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. VENDITA SU DOCUMENTI art. 1527-1529 c.c. Nella vendita su documenti il venditore si libera dall’obbligo di consegnare le merci, trasmettendo al compratore i documenti che rappresentano le merci. VENDITA DI COSE IMMOBILI Vi sono due distinzioni in relazione all’oggetto: •Vendita a misura (es.: tot. a metro quadro) (art. 1537 c.c.) •Vendita a corpo (es.: tot. per l’intero appartamento) (art. 1538 c.c.) VENDITA DI COSE MOBILI Vi sono alcune norme particolari: •Luogo della consegna •Garanzia di buon funzionamento •Restituzione di cose non pagate VENDITA DI COSE ALTRUI art. 1478 c.c. Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.