L’impatto ambientale dei sistemi energetici, civili ed industriali. Impatti Locali D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 ALLEGATO I ELENCO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI DA CONSIDERARE NEL QUADRO DELLA VALUTAZIONE E DELLA GESTIONE DELLA QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTE. 1. Biossido di zolfo; 2. Biossido di azoto/ossidi di azoto; 3. Materiale particolato fine, incluso il PM 10; 4. Particelle sospese totali; 5. Piombo; 6. Ozono. II.Altri inquinanti atmosferici. 7. Benzene; 8. Monossido di carbonio; 9. Idrocarburi policiclici aromatici; 10. Cadmio; 11. Arsenico; 12. Nichel; 13. Mercurio. 34 Inquinamento atmosferico locale La legislazione internazionale e nazionale prevedono due possibilità: ! Limiti sulla qualità dell’aria $ Limitazione delle emissioni alla fonte (industriali, civili, trasorti) $ Caratteristiche dei combustibili La legislazione Europea prevede tutti i tipi di limiti. 35 L’impatto ambientale dei sistemi energetici, civili ed industriali. Impatti Locali Gli impianti di produzione termoelettrica, se confrontati con il settore dei trasporti, sono responsabili per meno del 20% delle emissioni totali. 36 L’impatto ambientale dei sistemi energetici, civili ed industriali. Impatti Locali Il contributo delle centrali di conversione dell’energia alle emissioni in atmosfera è importante soprattutto in riferimento alle emissioni di ossidi di zolfo (58%) ed in minore percentuale a quelle di ossidi di azoto (27%). I trasporti al contrario sono i maggiori responsabili degli ossidi di azoto, del monossido di carbonio, delle particelle solide e dei composti organici volatili. 37 L’impatto ambientale dei sistemi energetici, civili ed industriali. Impatti Locali – Ossidi di zolfo – SO2 Le emissioni di ossidi di zolfo dipendono sostanzialmente dal tenore di zolfo del combustibile bruciato. Per un dato combustibile la produzione di anidride solforosa è direttamente legata al tenore di zolfo presente. Emissioni di SO2 in funzione del contenuto di zolfo nell’olio combustibile Emissioni SO2 mg/Nm3 g/kWh 5100 13,3 3400 8,9 1700 4,4 1200 3,1 1000 2,6 800 2,1 600 1,6 400 1 300 0,78 200 0,52 Tenore di zolfo nell'olio combustibile % 3 2 1 0,7 0,59 0,47 0,35 0,23 0,18 0,12 Emissioni in mg/Nm3 riferite a gas secco col 3% di O2 Rendimento netto: 40% Limite per Pot. > 500MW 38 L’impatto ambientale dei sistemi energetici, civili ed industriali. Impatti Locali – Ossidi di zolfo – SO2 L’anidride solforosa o biossido di zolfo è un gas incolore, irritante, non infiammabile, molto solubile in acqua e dall’odore pungente. Danni all’uomo La presenza di SO2 si risente in termini di costrizione delle vie bronchiali, ed è già avvertibile a concentrazioni da 2 a 5 ppm; gli effetti negativi si risentono però - sul lungo termine - a concentrazioni molto più basse. Danno ai materiali: - accelerazione corrosione - indebolibento delle fibre sintetiche - attacco alla pietra Danni alla vegetazione Dall’ossidazione dell’anidride solforosa si origina l’anidride solforica o triossido di zolfo (SO3) che reagendo con l’acqua, sia liquida che allo stato di vapore, origina rapidamente l’acido solforico (H2SO4), responsabile in gran parte del fenomeno delle piogge acide. 39 Anidride solforosa Le emissioni di anidride solforosa in Italia sono in continua diminuzione, grazie principalmente all’utilizzo sempre maggiore di combustibili con tenore di zolfo sempre più basso, a prezzo però di costi considerevoli. 40 Anidride solforosa La maggior parte delle emissioni di SO2 é legata agli utilizzi energetici (Carbone, Olio combustibile). 41 L’impatto ambientale dei sistemi energetici, civili ed industriali. Impatti Locali – Ossidi di azoto – NO/NO2 Le emissioni di ossidi di azoto dipendono dalla tecnologia di combustione utilizzata e possono essere, entro certi limiti, ridotte con particolari tecniche di combustione. NOx Termici - Catena di Zeldovich La catena di Zeldovich presuppone la formazione di ossigeno monoatomico, con reazione che avviene ad alta temperatura o per interazione con altre specie: O2 ! 2O Dopodiché l’azoto (dell’aria comburente) viene facilmente ossidato: O + N2 ! NO + N N + O2 !NO + O 42 L’impatto ambientale dei sistemi energetici, civili ed industriali. Impatti Locali – Ossidi di azoto – NO/NO2 L’ossido di azoto (NO) è un gas incolore, insapore ed inodore. Viene poi ossidato in atmosfera dall’ossigeno producendo biossido di azoto. La tossicità del monossido di azoto è limitata, al contrario di quella del biossido di azoto che risulta invece notevole. Il biossido di azoto è un gas tossico di colore giallo-rosso, dall’odore forte e pungente e con grande potere irritante; è un energico ossidante, molto reattivo e quindi altamente corrosivo. Il biossido di azoto svolge un ruolo fondamentale nella formazione dello smog fotochimico in quanto costituisce l’intermedio di base per la produzione di tutta una serie di inquinanti secondari molto pericolosi fra cui l’ozono. Si stima che gli ossidi di azoto contribuiscano per il 30% alla formazione delle piogge acide. 43 L’impatto ambientale dei sistemi energetici, civili ed industriali. Impatti Locali – Ossidi di azoto – NO/NO2 Effetti sull’uomo L'effetto sull'uomo di NO2 - molto più acuto rispetto all'ossido NO - è l’irritazione alle vie respiratorie. L’effetto non si risente alle normali concentrazioni: solo i bambini nella fascia 2-3 anni di età manifestano un incremento di bronchiti per concentrazioni dell'ordine di 10 ppb. L'effetto degli ossidi azoto è potenziato dalla combinazione con idrocarburi incombusti e forte radiazione solare (formazione di smog fotochimico). Effetti sui materiali Corrosione attraverso piogge acide Effetto sulla vegetazione 44 Ossidi di Azoto Le emissioni di NOx, complessivamente, sono dovute in misura simile a fonti fisse ed ai trasporti. Il raggiungimento dell’obiettivo 2010 é molto difficile senza cambiamenti radicali nel settore dell’utilizzo energetico o dei motori per autotrasporto (in particolare i Diesel). 45 Ossidi di Azoto Il settore industriale/energetico ed i trasporti sono quelli che offrono maggiori possibilità di riduzione degli ossidi di azoto. 46 L’impatto ambientale dei sistemi energetici, civili ed industriali. Impatti Locali – Monossido di carbonio - CO Le emissioni di monossido di carbonio dipendono dal verificarsi di una combustione non completa C + O2 ! CO2 !H = 94 kcal/mole C + " O2 ! CO !H = 27 kcal/mole (28,7% dell’energia ceduta nella combustione completa) Il CO è un gas incolore, inodore, infiammabile, e molto tossico. Gli effetti sull’ambiente sono da considerarsi trascurabili, mentre gli effetti sull’uomo sono particolarmente pericolosi. La sua pericolosità è dovuta alla formazione con l’emoglobina del sangue di un composto fisiologicamente inattivo, la carbossiemoglobina, che impedisce l’ossigenazione dei tessuti. A basse concentrazioni provoca emicranie, debolezza diffusa, giramenti di testa; a concentrazioni maggiori può provocare esiti letali. 47 Monossido di Carbonio Le emissioni di CO sono prevalentemente dovute ai trasporti (Motori Volumetrici a Combustione Interna ). 48 Monossido di Carbonio Caratterizzazione per Classi Veicolari: La maggior parte delle emissioni di CO é dovuta alle automobili. Significativo il contributo – in ambito urbano – di motoveicoli e ciclomotori. 49 L’impatto ambientale dei sistemi energetici, civili ed industriali. Impatti Locali – Particelle solide Le particelle sospese sono sostanze allo stato solido o liquido che, a causa delle loro piccole dimensioni, restano sospese in atmosfera per tempi più o meno lunghi; le polveri totali sospese o PTS vengono anche indicate come PM (Particulate Matter). Le polveri PM10 rappresentano il particolato che ha un diametro inferiore a 10 micron, mentre le PM2,5, che costituiscono circa il 60% delle PM10, rappresentano il particolato che ha un diametro inferiore a 2,5 micron. % &Sporcamento superfici e corrosione (nuclei di condensazione) '&Effetti su vegetazione e ciclo biologico (sostanze fluorurate, magnesio, metalli pesanti) (&Effetti sulla salute umana (specie se in associazione con altri inquinanti) % & Tossicità intrinseca della particella '& Effetti collaterali sui normali meccanismi di pulizia dell'apparato respiratorio (& Funzionamento della particella come vettore di sostanze tossiche adsorbite 50 L’impatto ambientale dei sistemi energetici, civili ed industriali. Impatti Locali – Idrocarburi incombusti – Benzene - IPA Gli idrocarburi raggruppano moltissime specie, alcune delle quali con effetti dannosi per l’uomo e per gli animali. Il ciclo di vita degli idrocarburi si completa con l’ ossidazione fotochimica (in presenza contemporanea di ossidi di azoto, radiazione UV, CO). Come il CO si originano per combustione incompleta del combustibile. 51 Idrocarburi La maggior parte delle emissioni gassose riguardano il Metano CH4, di bassissima tossicità e prodotto da molti processi antropici o naturali. Preoccupazioni destano invece gli idrocarburi volatili (quindi in fase gassosa) diversi dal metano, che sono soggetti a monitoraggio e vincoli di legge. 52 Idrocarburi Tra i maggiori produttori di idrocarburi non metanici, nel settore trasporti, hanno influenza importante i ciclomotori a due tempi non catalizzati. 53 L’impatto ambientale dei sistemi energetici, civili ed industriali. Impatti Locali – Idrocarburi incombusti – Benzene - IPA Tra gli idrocarburi non metanici, particolare attenzione viene posta al Benzene. Le emissioni di Benzene sono in gran parte legate ai trasporti ed alla formulazione dei carburanti. 54 L’impatto ambientale dei sistemi energetici, civili ed industriali. Impatti Locali – Idrocarburi incombusti – Benzene - IPA IPA. E’ il nome collettivo per una serie di idrocarburi con catene raggruppate, basate su anelli di tipo benzene o ciclo-pentano. Naftalene Fenantrene Pirene Benzo(a)pirene Ciclopenta(cd)pirene Benzo(ghi)perilene Indeno(1,2,3-cd)pirene Gli Idrocarburi Policiclici Aromatici: • Determinano la formazione di fuliggine (sporcamento) nelle fiamme • Sono corresponsabili dello smog fotochimico (riduzione visibilità) • Alcuni hanno attività cancerogena in grado + o - forte 55 L’impatto ambientale dei sistemi energetici, civili ed industriali. Impatti Locali – Ozono Con l'esposizione alla radiazione solare, l'NO2 assorbe energia nella fascia ultravioletta; a seguito di tale assorbimento si ha la dissociazione di NO2 in NO ed ossigeno atomico. L'ossigeno atomico, molto reattivo, interagisce con l'O2 dell'atmosfera formando O3 (Ozono). L'ozono a sua volta interagisce con NO per dare NO2 ed O2. NO2 + h# -> NO + O (" < 420 nm) O2 + O -> O3 O3 + HC/CO -> O2 + O + HC/CO O + NO -> NO2 56 L’impatto ambientale dei sistemi energetici, civili ed industriali. Impatti Locali – NOx/Ozono SO 2 3 !g/m Rilevamento della qualità dell'aria nella provincia di Firenze - ARPAT Dipartimento provinciale di Firenze Sintesi dei dati rilevati dalle ore 0 alle ore 24 del giorno - inverno Stazione Firenze Giardino di Boboli Firenze Firenze Firenze V.le U. Bassi V. di Scandicci V. Di Novoli Tipo stazione A NO2 CO 3 !g/m O3 3 mg/m PM 10 3 !g/m (media su 24h) (max oraria) (max oraria) (max oraria) 3 98 2,5 21 !g/m3 (media su 24h) 50 Giudizio di qualità dell'aria Scadente (h. 15*) B 3 77 1,9 --- n.d. Accettabile B 3 101 2,3 --- --- Accettabile B --- 106 2,8 7 --- Accettabile (h. 23*) Firenze Firenze Firenze Firenze Scandicci V.le Gramsci V.le Rosselli C --- 117 4,2 --- n.d. Accettabile C --- 188 5,6 --- 66 Scadente V. Ponte alle Mosse V. Desiderio da Settignano V. Buozzi C 4 110 4,1 --- 44 Accettabile D --- 45 --- 29 --- Buona 59 Scadente n.d. 68 Scadente 14 n.d. Accettabile (h. 03*) B 3 103 1,9 53 (h. 09*) Montelupo Montelupo V. Don Milani Pratelle - V. del Lavoro B --- 81 --- I --- 77 --- (h. 14*) Empoli V. Ridolfi C 4 110 3,2 --- 33 Accettabile Calenzano V. Giovanni XXIII B --- 75 --- 6 --- Accettabile Calenzano V. Boccaccio I --- --- --- 79 Pessim a (h. 14*) 5 (h. 14*) 57 L’impatto ambientale dei sistemi energetici, civili ed industriali. Impatti Locali – NOx/Ozono SO Staz ione Rilevamento della qualità dell'aria nella provincia di Firenze - ARPAT Dipartimento provinciale di Firenze Sintesi dei dati rilevati dalle ore 0 alle ore 24 del giorno - estate Firenz e Giardino di 2 Tipo !g/m staz ione (media su 24h) A 8 3 NO 2 !g/m CO 3 O3 3 mg/m !g/m PM 1 0 3 (max oraria) (max oraria) (max oraria) 38 0,6 Boboli 191 !g/m 3 Giudizio di qualità (media su dell'aria 24h) 54 Scadente (h. 12*) Firenze V .le U. B 8 61 1,1 --- n.d. Accettabile Firenz e Bas si V . di B 2 64 0,7 --- --- Accettabile Firenze Scandic ci V . Di Novoli B --- 66 0,8 138 --- Accettabile (h. 12*) Firenze V .le C --- 111 3,3 --- 61 Scadente Firenz e Gramsc i V .le Ros s elli C --- n.d. n.d. --- n.d. n.d. Firenz e V . Ponte C 5 114 1,8 --- 33 Accettabile Firenz e alle Mos se V . Des iderio D --- 35 --- 159 --- Accettabile Scandic ci da Settignano V . Buoz zi B n.d. n.d. n.d. n.d. 54 Scadente V . Don Milani B --- 64 --- 171 --- Accettabile Pratelle - V . del Lavoro I 83 Pessim a Empoli V . Ridolf i C 8 93 1,3 --- n.d. Accettabile Calenzano V . Giovanni B --- 87 --- 206 --- Scadente --- Scadente Montelupo Montelupo (h. 18*) (h. 15*) --- 53 --- XXIII Calenzano V. Boc cac cio 187 (h. 16*) (h. 17*) I --- --- --- 183 (h. 17*) 58 L’impatto ambientale dei sistemi energetici, civili ed industriali. Impatti Locali – Ozono Effetti sull’ambiente e sull’uomo: O3 ha effetto sulla visibilità - smog fotochimico, con tipica colorazione rossastra. O3 ha capacità di attacco della gomma sintetica (che può essere prevenuta con opportuni inibitori), e riduce la resistenza delle fibre tessili e della cellulosa. Tutti gli ossidanti fotochimici hanno potere sbiancante dei colori degli indumenti. L’ozono ha effetti negativi sulla vegetazione, che si manifestano con la formazione di macchie rossastre sulla faccia superiore delle foglie. Tali effetti si rilevano, a seconda delle specie vegetali, a concentrazioni comprese tra 0.03 e 0.1 ppm per tempi di 1 - 8 ore. Concentrazioni elevate di ozono causano irritazione agli occhi ed alle prime vie aeree, nonché costrizione bronchiale; concentrazioni superiori a 3900 µg/m3 causano forte tosse ed incapacità di concentrazione. 59 L’impatto ambientale dei sistemi energetici, civili ed industriali. Impatti Locali – Metalli pesanti Piombo Cadmio Arsenico Nichel Mercurio … altri … 60 Autorizzazione alle emisisoni in atmosfera Limiti alle emissioni in atmosfera D. Lgs. 152/2006 - PARTE V NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 61 Aspetti legislativi D. Lgs. 152/2006 - PARTE V NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA •TITOLO I PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITA‘ •TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI •TITOLO III COMBUSTIBILI 62 Aspetti legislativi – D. Lgs. 152/2006 TITOLO I: PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITA‘ 1. Si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione della parte quinta del presente decreto gli impianti disciplinati dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti. 3. Resta fermo, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; per tali impianti l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente titolo. 63 Aspetti legislativi – D. Lgs. 152/2006 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/2006. Il gestore che intende installare un impianto nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata: a) dal progetto dell'impianto in cui sono descritte la specifica attività a cui l'impianto e' destinato, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonche', per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano, e b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l'impianto e' destinato ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. 64 Aspetti legislativi – D. Lgs. 152/2006 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi. Eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorità competente entro trenta giorni dalla richiesta. Se l'autorità competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore può, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorità competente (si pronuncia entro 90-150 gg). 65 Aspetti legislativi – D. Lgs. 152/2006 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera L'autorizzazione stabilisce: a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento; b) per le emissioni convogliate o di cui e' stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore; c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare. 66 Aspetti legislativi – D. Lgs. 152/2006 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera 6. L'autorità competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto. 7. L'autorizzazione ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. 67 Aspetti legislativi – D. Lgs. 152/2006 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Aggiornamento della autorizzazione Il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica, che comporti una variazione di ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica e' sostanziale, presenta una domanda di aggiornamento. Se la modifica per cui e' stata data comunicazione e' sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione. Se la modifica non e' sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse. L'aggiornamento dell'autorizzazione comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni solo nel caso di modifica sostanziale. L'autorità competente per il controllo e' autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione. 68 Aspetti legislativi – D. Lgs. 152/2006 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - esclusioni Non sono sottoposti ad autorizzazione (articolo 269, comma 14) a) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel; b) impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW; c) impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW; d) impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero e' soggetta alle procedure autorizzative semplificate; e) impianti di combustione alimentati a biogas di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW; 69 Aspetti legislativi – D. Lgs. 152/2006 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - esclusioni Non sono sottoposti ad autorizzazione […segue] f) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW; g) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW; a) i) impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio; impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate. Eventuale comunicazione prevista dall’Autorità competente 70 Aspetti legislativi – D. Lgs. 152/2006 Allegati Allegato I - Valori di emissioni e prescrizioni Allegato II – Grandi Impianti di combustione Allegato III – Emissioni di composti organici volatili Allegato IV – Impianti e attività in deroga Allegato V – Polveri e sostanze organiche liquide Allegato VI – Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione Allegato VII – Operazioni di deposito della benzina e sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione Allegato VIII – Impianti di distribuzione di benzina Allegato IX – Impianti termici civili Allegato X – Disciplina dei combustibili 71 Aspetti legislativi – D. Lgs. 152/2006 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Definizione dei limiti Allegato I alla parte V del D. Lgs. 152/2006 (da aggiornare con apposito decreto) Valori di emissioni e prescrizioni (valori più bassi da piani specifici e per situazioni particolarmente gravi) Parte 2: valori limite minimi e massimi per sostanze inquinanti (suddivise per caratteristiche di pericolosità e all’interno per classi per le quali viene definito il limite) 1.1 sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene 1.2 sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate 2. sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere 3. sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore 4. composti organici sotto forma di gas, vapore o polvere 5. polveri totali 72 Aspetti legislativi – D. Lgs. 152/2006 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Allegato I Parte 3: valori limite minimi e massimi per sostanze inquinanti di alcune tipologie di impianti e relative prescrizioni (quando c’è il valore specifico per tipologia di impianto si applica quello e non quello generico per sostanze) 1. Impianti di combustione con potenza termica inferiore a 50 MW 1.1 combustibili solidi 1.2 combustibili liquidi 1.3 combustibili gassosi (motori a combustione interna, turbine a gas, altri) 1.4 multicombustibili 2. Impianti di essiccazione 3. Motori a combustione interna 4. Turbine a gas 5. Cementifici 6. Forni per la calcinazione di bauxite, dolomite, gesso [..] 7. Forni per la produzione di vetro 8. Forni per la cottura di prodotti ceramici a base di argilla 9. Impianti per la fusione di prodotti minerali 10. Impianti per la produzione di piastrelle in ceramica 11. Impianti per l’agglomerazione di perlite [..] 12. - 53. [..] 73 Autorizzazione alle emisisoni in atmosfera Limiti alle emissioni in atmosfera – Impianti a biomasse 74 Autorizzazione alle emisisoni in atmosfera Limiti alle emissioni in atmosfera – Impianti a combustibili solidi 75 Autorizzazione alle emisisoni in atmosfera Limiti alle emissioni in atmosfera – Impianti a combustibili liquidi 76 Autorizzazione alle emisisoni in atmosfera Limiti alle emissioni in atmosfera – Impianti a combustibili gassosi 77 Autorizzazione alle emisisoni in atmosfera Limiti alle emissioni in atmosfera – Incenerimento rifiuti 78 Aspetti legislativi – D. Lgs. 152/2006 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Allegato IV – Impianti ed attività in deroga Parte I: impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico (non sottoposti ad autorizzazione) (eventuale comunicazione preventiva stabilità dall’autorità competente – no t-z) RESET 79 Aspetti legislativi – D. Lgs. 152/2006 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Allegato IV – Impianti ed attività in deroga RESET 80 Aspetti legislativi – D. Lgs. 152/2006 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Allegato IV – Impianti ed attività in deroga Parte II: l’autorità competente emana autorizzazioni di carattere generale per specifiche tipologie di impianti ed attività (autorizzazione semplificata) Il gestore degli impianti o delle attività presenta all'autorità competente, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, una domanda di adesione all'autorizzazione generale. L'autorità competente può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate. 81 Aspetti legislativi – D. Lgs. 152/2006 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Allegato IV – Impianti ed attività in deroga - Parte II RESET 82 Aspetti legislativi – D. Lgs. 152/2006 Impianti termici civili Impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore e' destinata, anche in edifici uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile e' centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed e' individuale negli altri casi. Disciplina gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore alle pertinenti soglie stabilite dall'articolo 269, comma 14. Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore a tali soglie e gli impianti termici civili che utilizzano carbone da vapore, coke metallurgico, coke da gas, antracite, prodotti antracitosi o miscele di antracite e prodotti antracitosi, aventi potenza termica nominale superiore a 3 MW. Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX. I valori di emissione degli impianti devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione. I valori misurati, con l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. RESET 83 Aspetti legislativi – D. Lgs. 152/2006 Combustibili Disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzate negli impianti di cui ai titoli I e II. Il presente titolo stabilisce inoltre le condizioni di utilizzo dei combustibili, comprese le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione, e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche. RESET 84 Aspetti legislativi – D. Lgs. 152/2006 - Combustibili Sezione 1 - Elenco dei combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo I 1. Negli impianti disciplinati dal titolo I è consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili: a) gas naturale; b) gas di petrolio liquefatto; c) gas di raffineria e petrolchimici; d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria; e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1; f) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera e), rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 1; g) biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 3; h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10, fatto salvo quanto previsto nella sezione 3; i) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera h), e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; l) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione 4; m) carbone di legna; n) biomasse combustibili individuate nella parte II, sezione 4, alle condizioni ivi previste; o) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1; p) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1; q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1; r) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle condizioni ivi previste; s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di combustibili consentiti, limitatamente allo stesso comprensorio industriale nel quale tale gas è prodotto. 85 Aspetti legislativi – D. Lgs. 152/2006 Combustibili 2. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1, negli impianti di combustione con potenza termica nominale uguale o superiore a 50 MW è consentito l'utilizzo di: a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 7, fatta eccezione per il contenuto di nichel e vanadio come somma; tale contenuto non deve essere superiore a 180 mg/kg per gli impianti autorizzati in forma tacita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e che, nel rispetto della vigente normativa, non hanno completato l'adeguamento autorizzato; b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; c) lignite con contenuto di zolfo non superiore all'1,5% in massa; d) miscele acqua-carbone, anche additivate con stabilizzanti o emulsionanti, purché il carbone utilizzato corrisponda ai requisiti indicati al paragrafo 1, lettere o), p) e q); e) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 7. 3. In aggiunta ai combustibili di cui ai paragrafi 1 e 2, negli impianti di combustione di potenza termica nominale uguale o superiore a 300 MW, ad eccezione di quelli anteriori al 1988 che sono autorizzati in forma tacita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e che, nel rispetto della vigente normativa, non hanno completato l'adeguamento autorizzato, è consentito l'uso di: a) emulsioni acqua-bitumi rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2; b) petrolio greggio con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 mg/kg. 86 Aspetti legislativi – D. Lgs. 152/2006 Combustibili 4. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1, è consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili purché prodotti da impianti localizzati nella stessa area delimitata in cui sono utilizzati: a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 7; b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; c) gas di raffineria, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio, olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio, derivanti esclusivamente da greggi nazionali, e coke da petrolio; d) idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio rispondenti alle caratteristiche e secondo le condizioni di utilizzo di cui alla parte II, sezione 5. 5. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1, negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60% con il prodotto ottenuto, ad eccezione dei forni per la produzione della calce impiegata nell'industria alimentare, è consentito l'uso di: a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 4% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 8; b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; c) bitume di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa; d) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 8. 87 Aspetti legislativi – D. Lgs. 152/2006 Combustibili 6. In aggiunta a quanto previsto ai paragrafi precedenti, nella regione Sardegna è consentito l'uso di combustibili indigeni, costituiti da carbone e da miscele acqua-carbone, in: a) centrali termoelettriche e impianti di produzione, combinata e non, di energia elettrica e termica, purché vengano raggiunte le percentuali di desolforazione riportate nell'allegato II; b) impianti di cui al paragrafo 2. 7. In deroga ai paragrafi 1, 5 e 6, negli impianti aventi potenza termica nominale complessiva non superiore a 3 MW, è vietato l'uso dei seguenti combustibili; a) carbone da vapore salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano, in conformità alla parte II, sezione 2, paragrafo 1; b) coke metallurgico salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano, in conformità alla parte II, sezione 2, paragrafo 1; c) coke da gas; d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele; e) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria; f) bitume da petrolio; g) coke da petrolio; h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni; tale disposizione si applica soltanto agli impianti autorizzati dopo il 24 marzo 1996, salvo il caso in cui le regioni, nei piani e programmi di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ne prevedano l'estensione anche agli impianti autorizzati precedentemente ove tale misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria. 8. I divieti di cui al paragrafo 7 non si applicano ai combustibili prodotti da impianti localizzati nella stessa area delimitata in cui gli stessi sono utilizzati. 9. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 si fa riferimento alla potenza termica nominale di ciascun singolo impianto anche nei casi in cui più impianti sono considerati, ai sensi dell'articolo 273, collima 9, come un unico impianto. 88 Aspetti legislativi – D. Lgs. 152/2006 Combustibili Sezione 2 Elenco dei combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo II 1. Negli impianti disciplinati dal titolo II è consentito l'uso dei seguenti combustibili; a) gas naturale; b) gas di città; c) gas di petrolio liquefatto; d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1; e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera d) e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 1; f) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione 4; g) carbone di legna; h) biomasse combustibili individuate nella parte II, sezione 4, alle condizioni ivi previste; i) biodiesel avente le caratteristiche indicate in parte II, sezione 1, paragrafo 3; l) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonne 1, 3, 5 e 9; m) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera l), rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2 n) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle condizioni ivi previste. 89 Aspetti legislativi – D. Lgs. 152/2006 Combustibili 2. I combustibili di cui alle lettere l), m) ed n), non possono essere utilizzati negli impianti di cui all'allegato IV, parte I, punti 5 e 6. 3. L'uso degli oli combustibili ed altri distillati pesanti di petrolio di cui al paragrafo 1, lettera l), o delle loro emulsioni di cui alla lettera m) è consentito fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui all'articolo 8, comma 3 e 9, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e comunque non oltre il 1° settembre 2007, in tutti gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto funzionano, in ragione delle loro caratteristiche costruttive, ad olio combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio utilizzando detti combustibili in misura pari o superiore al 90% in massa del totale dei combustibili impiegati durante l'ultimo periodo annuale di esercizio, individuato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. 4. Il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, deve risultare dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 o da annotazioni effettuate su tale libretto prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici di olio combustibile o di altri distillati pesanti di petrolio di cui al paragrafo 1, lettere l) o m). 90 IPPC IPPC - Decreto Legislativo 59/2005 1. Attività energetiche. 1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW. 1.2. Raffinerie di petrolio e di gas. 1.3. Cokerie. 1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone. 5. Gestione dei rifiuti. 5.1. Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, […] con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno. 5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani […] con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora. 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi […] con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno. 5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. 91