CEDAIIER Cassa Edile dell’Artigianato Interprovinciale in Emilia Romagna
GUIDA
ALLA COMPILAZIONE DEI MODELLI
ORARIO DI UFFICIO :
dal LUNEDI’ al GIOVEDI’ dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00
il VENERDì dalle 8,30 alle 13,00
Istruzioni alla compilazione dei Modelli Cedaiier (Rev.23 del 01/2011)
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INDICE GENERALE
ISCRIZIONE
Denunce
- Iscrizione delle Imprese alla Cassa........….....….
Pag.
3
- Il Modello di iscrizione ……............................….
Pag.
4
- Il Modello 05 Dipendenti.....................................
Pag.
5
- Il Modello 06 Variazioni Imprese.........................
Pag.
6
- Denuncia mensile operai alla Cassa...............…
Pag.
7
- Le percentuali dei versamenti alla Cassa.......….
Pag.
9
- I Modelli 01 e 02 e relative istruzioni...................
Pag. 12
- Circolare su gestione Cantieri ……………………
Pag. 16
- Circolare imponibile contributivo D.L.170\90...….
Pag. 17
- Calcolo delle integrazioni malattia \ infortunio.....
Pag. 19
- Esempi vari di integrazione.............................….
Pag. 22
- Organizzazione integrazioni malattia \ infortunio
Pag. 23
- Circolare Cassa su Malattie superiori a 180 gg.
Pag. 24
VERSAMENTI - Il Modello 07 per i Versamenti Contributivi.....….
Pag. 26
- Esempi di situazione mensili…..........................
Pag. 28
- Circolare su Fondo Relazioni Sindacali
Pag. 34
- Circolare su Comitato Paritetico Sicurezza
Pag. 35
- Circolare su Ritenute Fiscali Dipendenti
Pag. 36
ALLEGATI
- elenco principali Modelli Cedaiier presenti sul Sito Pag. 37
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MODELLO DI ISCRIZIONE DELLE IMPRESE ALLA CASSA
La iscrizione delle Imprese alla Cassa avviene contestualmente alla assunzione del primo
dipendente attraverso la compilazione e l’invio alla Cassa dell’apposito modello.
Nello stesso vanno indicati i dati richiesti con particolare attenzione a quelli inerenti
l’iscrizione la Posizione INPS, INAIL e Partita IVA (o codice fiscale per chi non ha
P.IVA) e quelli inerenti l’esatto inquadramento della impresa rispetto alla tipologia del
lavoro eseguito che può suddividersi in :
•
•
•
•
•
Edilizia
Pitturazioni
Manufatti in Cemento
Movimento terra
Pavimentazione
Con l’apposito modello 05 (allegato alle pagine seguenti) vanno indicati i dati riferiti al/i
dipendente/i assunto/i dalla Impresa, tenendo presente che l’indirizzo fiscale del
dipendente è il luogo dove il dipendente ha la residenza fiscale, indicata sui vari
documenti identificativi ove la Cassa invia il Cud di ogni anno.
L’indirizzo domicilio, nel caso non coincida con quello fiscale e pertanto nel caso di
residenza temporanea di lavoratori in trasferta, serve per indicare alla Cassa il luogo ove
inviare gli Assegni, il giornalino e tutte le lettere informative.
Se si desidera il domicilio provvisorio presso l’impresa, va compilato l’apposito modello
presente di volta in volta nel Notiziario Cassa Edile.
A questo punto ogni nuova impresa iscritta si troverà assegnato un Codice identificativo
numerico che verrà comunicato via Fax o telefono dalla Cassa stessa al consulente
paghe della impresa. Stesso dicasi per il/i dipendente/i (cosa che potrà avvenire anche in
un periodo successivo).
Qualsiasi variazione inerente l’Impresa, potrà essere comunicata attraverso
l’apposito Modello 06.
Qualsiasi variazione inerente il Dipendente, potrà essere comunicata attraverso
l’apposito Modello 05.
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Cassa Edile Emilia Romagna
MOD. 06
PER COMUNICAZIONE SOSPENSIONE, RIPRESA,
CESSAZIONE, VARIAZIONE DI INDIRIZZO O DI RAGIONE
SOCIALE DELL’IMPRESA
Ufficio__________________________
Spettabile
Cassa Edile Cedaiier
Via Maestri del Lavoro d’Italia 129
47034 Forlimpopoli (FC)
La sottoscritta Impresa ___________________________________ iscritta alla codesta Cassa
Edile CEDAIIER con il Codice Numerico _____________comunica che a far data dal _____/______/
20____
[ ]
e’ sospeso l’obbligo dei versamenti previsti dallo Statuto e dal Regolamento della Cassa
mancanza di personale dipendente
assunto.
I dipendenti in forza nell’ultimo mese risultano licenziati dalle
seguenti date :
per
Cod. Dipendente_____________dalla data del _______________
Cod. Dipendente_____________dalla data del _______________
Cod. Dipendente_____________dalla data del _______________
Cod. Dipendente_____________dalla data del _______________
Cod. Dipendente_____________dalla data del _______________
[ ]
e’ ripreso l’obbligo dei versamenti previsti dallo Statuto e Regolamento della Cassa
assunzione di personale dipendente (i dati degli assunti sono allegati a parte )
per
[ ]
e’ cessato l’obbligo dei versamenti previsti dallo Statuto e dal Regolamento della Cassa per
cessazione dell’attività dell’impresa con relativa cancellazione dal
Registro Imprese della C.C.I.A.A.
(viene allegata copia autenticata comunicazione)
[ ]
e’ modificata la ragione sociale dell’Impresa in:
__________________________________________________________
[ ]
e’ variato l’indirizzo dell’Impresa che ora e’ il seguente :
___________________________________________________________
Data___________
p. l’Impresa
______________________
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MODELLO 01 e 02 - DENUNCIA MENSILE OPERAI ALLA CASSA
Ci soffermiamo sulla organizzazione necessaria in ogni Ufficio Paghe per il corretto
utilizzo della modulistica.
Il percorso e’ il seguente :
a) ogni nuova impresa (come già scritto nelle pagine precedenti) andrà comunicata via
telefono o fax alla CEDAIIER la quale assegnerà alla stessa un Codice identificativo
numerico che comunicherà via Fax o telefono al richiedente;
b) le Associazioni e gli Studi di Consulenza codificheranno tale numero e stamperanno gli
appositi modelli 01 e 02 di denuncia mensile alla Cassa accedendo al programma
telematico Soldo con gli user e password forniti dalla Cedaiier;
c) il pagamento degli importi dovuti andrà effettuato presso qualsiasi sportello bancario
utilizzando l’apposito modello Freccia stampabile attraverso il sistema telematico Soldo
alla fine della compilazione della denuncia mensile;
d) per quanto riguarda invece i nuovi dipendenti assunti o i dipendenti di neo imprese, la
codificazione potrà avvenire preventivamente come per le imprese prima del periodo di
paga, oppure anche successivamente attraverso il già citato Modello 05. In questo ultimo
caso il dipendente non avrà nessun codice e nel momento che la cassa lo codificherà, ne
darà comunicazione all’impresa (si avranno pertanto modelli 02 con il nome del
dipendente ma con un codice identificativo provvisorio assegnato da Soldo - ciò
solamente per il primo mese di lavoro ). Le procedure di trasmissione dati dipendenti
avverranno in via telematica nel caso di utilizzo della iscrizione dipendente direttamente
su Soldo;
e) qualsiasi variazione inerente la impresa ed in particolare variazione di ragione sociale,
di indirizzo, sospensione dei versamenti per mancanza dei di dipendenti, ripresa dei
versamenti per riassunzione in carico di dipendenti e cessazione dell’attività (comprovata
da presentazione del certificato di cancellazione dal Registro Imprese), va presentata alla
Cassa attraverso l’apposito modello denominato Modello 06;
f) il modello di denuncia mensile è composto di due parti diverse
- il Modello 01 che è riepilogativo e riguarda i dati complessivi dell’impresa e dei
cantieri di lavoro
- il Modello 02 riguarda i dati dei singoli dipendenti (è possibile inserire tre
dipendenti per ogni foglio)
Entrambi i modelli vanno inviati alla Cedaiier con l’invio telematico o da file secondo il
tracciato Cedaiier.
g) la Ditta o il Consulente paghe o l’Associazione che si reca in Banca per il pagamento,
e’ importante faccia notare al Cassiere che nel Modello 07 (per chi non utilizza il
pagamento tramite il modulo freccia, sono inserite le istruzioni per la corretta
compilazione del bonifico bancario. La cassa controllerà la rispondenza dei dati e
richiederà/restituirà le differenze, qualora dovessero essere riscontrate ( previo
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accertamento )
Fondamentale risulta sempre più l’utilizzo del modello freccia che impedisce
qualsiasi tipo di errore nell’assegnazione del versamento.
E’ opportuno però ricordare le seguenti cose :
• all’atto della assunzione e’ necessario richiedere al\ai dipendente\i l’attestato ore Ape
in modo da assegnare la giusta classificazione dello stesso ai fini dell’APE ( anzianità
professionale edile ), tale attestato e’ richiedile direttamente da parte del dipendente
alla Cassa Edile di provenienza ;
• il licenziamento del dipendente deve essere comunicato alla Cassa indicando il
giorno del mese in cui avviene nell’apposito spazio contenuto nei modelli di denuncia
mensile, oppure, ma non in alternativa, tramite fax o telefonata alla Cassa e comunque
allegando fotocopia del libretto di lavoro attestante il licenziamento (per chi carica
dati con dischetto la data di fine rapporto è inserita nello stesso mentre per chi utilizza
soldo può inserire la data nel programma);
STAMPA DEI MODELLI ED INVIO TRAMITE FILES - SOLDO
La CEDAIIER ha in atto una convenzione con alcuni centri di elaborazione programmi
paghe per la fornitura ai Consulenti Paghe di un programma che permette la realizzazione
di un file mensile contenente i dati da inviare alla Cedaiier attraverso il sistema Soldo.
Chiunque non ancora utilizzasse dette convenzioni e fosse interessato a conoscerle, può
richiedere informazioni telefonando alla Cedaiier.
In alternativa al file, si può procedere utilizzando il programma Soldo per la compilazione
dei modelli manuali, via web, accedendo a Soldo attraverso le istruzioni contenute nel sito
Cedaiier alla voce “Modulistica” e denominate “Manuale Soldo Edilweb”. L’accesso
permette il “dialogo telematico Consulente – Cedaiier” attraverso il quale si aggiornano
i dati dei dipendenti e delle imprese e si compila la denuncia mensile.
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LE PERCENTUALI DEI VERSAMENTI ALLA CASSA
Provincia di Forlì - Cesena
Quota
Impresa
Dipendente
Quota Funzionamento
0,750 %
0,150 %
Quote Territoriali di Servizio
0,810 %
0,500 %
Quote Nazionali di Servizio
0,198 %
0,198 %
Quote per RLST
0,200 %
Quote per Prestazioni
2,700 %
Quote per Lavori Usuranti
0,100 %
Quote per APE
3,340 %
F.do Scuola Professionale Edile
0,500 %
Fondo Comitato Paritetico
0,190 %
TOTALE
8,788 %
0,848%
Gratifica Natalizia
Totale
0,900 %
1,310 %
0,396 %
0,200 %
2,700 %
0,100 %
3,340 %
0,500 %
0,190 %
9,636 %
10,000 %
Solo per le Aziende di Forlì - Cesena
queste percentuali contributive vanno versate per:
•
•
•
•
le ore di lavoro ordinarie
le 12 Festività ( pari ad 96 ore - 1 e 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25
aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 e 25 e 26
dicembre, Santo Patrono )
le ore di Ferie godute
le ore di Permesso e Riposi Annui godute
Naturalmente nel modello vanno indicate (ma non conteggiate ai fini del
versamento) anche le altre ore per le quali è richiesta l’indicazione
IMPIEGATI – Percentuali per la Provincia di Forlì - Cesena
Quota
Impresa
Dipendente
Totale
Quota funzionamento
0,500 %
0,100 %
0,600 %
Quote Territoriali di Servizio
0,500 %
0,500 %
1,000 %
Quote per Prestazioni
0,400 %
0,400 %
F.do Scuola Professionale Edile
0,200 %
0,200 %
Fondo Comitato Paritetico
0,190 %
0,190 %
TOTALE
1,790 %
0,600%
2,390 %
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Provincia di Rimini
Quota
Impresa
Quota Cassa Edile
1,500 %
Quote Territoriali di Servizio
0,600 %
Quote Nazionali di Servizio
0,198 %
Prestazioni
1,550 %
Quote per APE
2,616 %
Quote per APE Pensione
0,050 %
F.do Scuola Professionale Edile
0,500 %
Fondo Comitato Paritetico
0,200 %
Fondo R.L.S.T.
0,200 %
Fondo Lavori Usuranti
0,100 %
Totale
7,514 %
Gratifica Natalizia
10,00 %
Dipendente
0,300 %
0,500 %
0,198 %
0,998%
Totale
1,800 %
1,100 %
0,396 %
1,550 %
2,616 %
0,050 %
0,500 %
0,200 %
0,200 %
0,100 %
8,512 %
Provincia di Parma
Quota
Impresa
Quota funzionamento
2,500 %
Quote Territoriali di Servizio
0,600 %
Quote Nazionali di Servizio
0,198 %
Quote per Prestazioni
0,400 %
Quote per APE
3,340 %
F.do Scuola Professionale Edile
0,500 %
Fondo Comitato Paritetico
0,450 %
Totale
7,988 %
Gratifica Natalizia e Ferie
14,20 %
Dipendente
0,500 %
0,600 %
0,198 %
1,298%
Totale
3,000 %
1,200 %
0,396 %
0,400 %
3,340 %
0,500 %
0,450 %
9,286 %
Provincia di Piacenza
Quota
Impresa
Quota funzionamento
1,000 %
Quote Territoriali di Servizio
0,600 %
Quote Nazionali di Servizio
0,198 %
Quote per Prestazioni
3,300 %
Quote per APE
3,340 %
Quote per APE Pensione
0,400 %
F.do Scuola Professionale Edile
0,500 %
Fondo Comitato Paritetico
0,400 %
Totale
9,738 %
Gratifica Natalizia e Ferie 14,20 %
Dipendente
0,200 %
0,500 %
0,198 %
0,898%
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Totale
1,200 %
1,100 %
0,396 %
3,300 %
3,340 %
0,400 %
0,500 %
0,400 %
10,636 %
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Le percentuali contributive vanno versate per le ore di lavoro ordinarie
e le 12 Festività ( pari ad 96 ore - 1 e 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1
maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 e 25 e 26 dicembre, Santo Patrono ).
Naturalmente nel modello vanno indicate (ma non conteggiate ai fini del versamento) anche le
altre ore per le quali è richiesta l’indicazione.
RIPOSI COMPENSATIVI
I lavoratori possono usufruire di un numero di ore di riposi compensativi a seconda del Contratto di
Lavoro applicato.
Il trattamento economico dei permessi individuali e’ corrisposto dall’Impresa in occasione del
godimento degli stessi per le Province di Forlì - Cesena e Rimini.
La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dalla legge n.
54/1977 e successive modifiche, salva la conferma del trattamento economico per la festività del 4
novembre. Il restante viene regolato dagli accordi territoriali.
ALIQUOTE FONDO APPRENDISTATO
Il fondo apprendistato è alimentato da una quota contributiva che le Imprese
devono versare calcolandola sull’imponibile di ogni apprendista in forza nel mese di
denuncia.
L’aliquota percentuale ammonta all’ 3,50 % dal 01.01.2011 per la Provincia di Forlì –
Cesena e per quella di Rimini. Per le altre province ammonta all’ 1,00 % dal 12.2008
(precedentemente era del 4,00 % sino al 31.03.2007 e del 2,50 % sino al 30.11.2008)
per i dipendenti di Imprese che applicano il CCNL Artigiano.
L’aliquota percentuale ammonta allo 0,30 % per i dipendenti di Imprese che
applicano i CCNL Industria, Aniem e Cooperazione di tutte le Province.
Tempi da rispettare :
1 – Compilazione dei modelli nelle due modalità previste (invio file dati oppure
compilazione telematica con il programma Soldo) da parte degli Uffici Paghe entro
il giorno 20 di ogni mese successivo a quello di riferimento paghe
2 - Pagamento delle quote entro il giorno 20 del mese successivo a quello
di riferimento paghe.
Seguono i fac simili dei modelli 01 e 02 in bianco con relative istruzioni:
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A tutti i Consulenti del Lavoro
Gestione Cantieri nei modelli di denuncia mensile
Le Leggi e le Normative in materia di Appalti Pubblici e Privati nel settore Edile,
vanno sempre più imponendo, alle imprese e di conseguenza anche agli Uffici Paghe ed
alle Casse Edili, una gestione “per cantiere”.
Da qui il fatto che le Casse Edili stanno adeguando le loro procedure e le loro
modulistiche anche se, nel caso della Cedaiier, questa fase continua ad essere gestita
collocando tutti i dipendenti nel “cantiere fittizio” denominato 1 ed intendendo come tale la
sede dell’impresa.
Risulta pertanto necessario operare secondo le seguenti indicazioni ma
lasciando agli uffici paghe la scelta di continuare a collocare i dipendenti nel “Cantiere
fittizio 1” (sede dell’impresa) oppure, in alternativa, il “Cantiere prevalente nel mese”
laddove trattasi di imprese (tipo imbianchini, pavimentisti tradizionali, e così via) che
cambiano continuamente sede di lavoro in quanto lo stesso è di brevissima durata.
Nello specifico:
•
in ogni denuncia mensile il dipendente va inquadrato nei vari cantieri presso i quali
ha prestato la propria opera anche se, per adesso, è ancora possibile inquadrarlo
in un solo cantiere (quello prevalente per durata di giorni lavorativi in quel mese)
•
nel caso di malattia o infortunio, l’operaio va sempre collocato nell’ultimo cantiere in
cui lavorava al momento dell’inizio dell’evento
•
l’imponibile di cantiere contenuto nel modello 1 deve essere quello Inps pur non
coincidendo con gli importi dei singoli operai contenuti nel modello 2 (legato alla
problematica del cantiere prevalente)
•
per questo motivo nel modello 1 può essere indicato anche un cantiere che nel
modello 2 non ha nessun operaio (consigliamo non indicarlo comunque)
•
i cantieri vanno classificati numericamente partendo dal cantiere 2 (il numero 1
abbiamo detto essere quello “fittizio”) e l’assegnazione è permanente e progressiva
per impresa
•
vanno inseriti su Soldo tutti i dati richiesti inerenti il cantiere onde consentire la sua
precisa identificazione ai fini del rilascio dei Durc (nei lavori pubblici è obbligatorio).
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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CIRCOLARE SULL’IMPONIBILE CONTRIBUTIVO D.L. 170/90
Il Decreto Legge 4 luglio 1990 n. 170 all’articolo 3, contiene disposizioni in merito al
versamento dei contributi assicurativi e previdenziali in riferimento alle somme versate alla
Cassa Edile.
Il comma 6 del citato articolo, dà interpretazione autentica dell’articolo 12 L. 30.04.69 n.
153 stabilendo che, per i periodi anteriori ad aprile 1990, sono escluse dalla base
imponibile dei contributi di previdenza ed assistenza le somme a carico del datore di
lavoro e del lavoratore versate alle Casse Edili.
I commi 7 ed 8 del sopra citato articolo 3, regolano, a partire da aprile 1990, il regime
contributivo delle somme versate alla CEDAIIER e pertanto sono stati individuati i criteri
operativi per ottemperare al disposto in oggetto ed in particolare :
a) le somme versate alla CEDAIIER per Gratifica Natalizia (10%) e quelle per Ferie e
Permessi rientrano nella retribuzione imponibile ai sensi dell’art. 12 L. 153/69 e quindi
erano e restano soggette a contribuzione per il loro ammontare ;
b) le somme versate alla CEDAIIER per Funzionamento, Formazione Edile, Comitato
Paritetico, Prestazioni e Cassa Edile (dedotta dalla % utilizzata - circa 80% - per
malattia ed infortunio in quanto già assoggettata in busta paga), ammontano per
Provincia ai seguenti totali:
provincia
totale
Funz. Ape
Apes % Prest. CTP Scuola Usuranti
Forlì - Cesena
5,74 %
0,90
3,34
0,00
0,50
0,40 0,50
0,10
Parma
6,35 %
1,20
3,34
0,00
0,86
0,45 0,50
P.S. Nel caso Parma di quota Cassa è calcolata solo la parte relativa al funzionamento
Piacenza
6,50 %
1,20
3,34
0,40
0,66
0,40 0,50
Rimini
6,066 % 1,80
2,616 0,05
0,60
0,40 0,50
0,10
Per gli Impiegati di Forlì – Cesena le percentuali su cui conteggiare il coefficiente di
raccordo sono:
voce
totale
Funz. % Prest. CTP Scuola
Forlì - Cesena
1,390% 0,600 0,400
0,190 0,200
Per gli Apprendisti, in ogni provincia, si aggiungono le percentuali del 3,50 % per il
contratto Artigiano (1,00 % a Piacenza e Parma) e dello 0,30 % per i Contratti Industria,
Aniem e Cooperazione in ogni Provincia.
c) e’ stato calcolato un coefficiente di raccordo che permette, rapportandosi alla base
imponibile CEDAIIER di determinare l’incremento di retribuzione imponibile ai fini INPS
ed INAIL conseguente al D.L. 170/90 il cui sviluppo e’ (Forlì - Cesena) :
1) fatta 100 la retribuzione imponibile CEDAIIER
100
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2) dedotta la quota di contributo a carico del lavoratore
0,15 P.S. Per Parma dedotto solo lo 0,35 non lo 0,50 in quanto lo 0,15 concorre alla
malattia ed infortunio.
3) sommata l’incidenza del 15% sui contributi contrattuali
dovuti alla CEDAIIER - 5,74% X 15%
0,861
4) risulterà la retribuzione imponibile comprensiva
dell’incidenza del 15%
5) coefficiente di raccordo =
100,711 - 100 = 0,00711
100
100,711
pari allo 0,711
Riassumendo i coefficienti di raccordo, in base al Contratto di Lavoro
applicato dalle Imprese Edili iscritte alla Cedaiier risultano essere (le
differenze sono presenti solo per la contribuzione apprendisti che presenta
una diversa aliquota per il Fondo Cigo – Cassa Integrazione -):
Provincia
Contratto
Forlì–Cesena Artigianato
Forlì–Cesena Industria, Aniem,
Cooperazione
Parma
Artigianato
Parma
Industria, Aniem,
Cooperazione
Piacenza
Artigianato
Piacenza
Industria, Aniem,
Cooperazione
Rimini
Artigianato
Rimini
Industria, Aniem,
Cooperazione
Operai
0,711
0,711
Apprendisti Impiegati
1,236
0,109
0,756
0,109
0,602
0,602
0,753
0,648
0,775
0,775
0,925
0,820
0,610
0,610
1,135
0,655
L’aumento dell’imponibile contributivo derivante dall’applicazione del citato decreto HA
VALORE CONVENZIONALE e non costituisce ne’ elemento retributivo ne’ imponibile
fiscale, ma solo imponibile INPS ed INAIL.
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CALCOLO DELLE INTEGRAZIONI MALATTIA-INFORTUNIO
Particolare attenzione va adottata nell’inserimento dei dati da indicare, considerato che
una minima variazione comporta la mancata corrispondenza del conteggio effettuato da
Cassa e Consulente con conseguenti perdite di tempo per entrambi.
Per quanto riguarda l’effettuazione dei conteggi la procedura e’ la seguente :
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO
NON SUL LAVORO - OPERAI
Al fine di facilitare i conteggi, si assume convenzionalmente che :
l’indennità giornaliera di malattia si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda
(paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuali
superminimi ed altri elementi di paga corrisposti con continuità) per i seguenti coefficienti:
a) 7,32 per i primi 3 giorni di assenza per malattia,
b) 3,20 dal 4° al 20° giorno di malattia,
c) 1,85 dal 21° al 180° giorno di malattia,
d) 4,00 dal 181° al 365° giorno di malattia non indennizzata dall’I.N.P.S..
Le indennità giornaliere così ottenute verranno erogate per le giornate dal lunedì al
sabato avendo considerato un orario giornaliero pari a ore 6,66.
I coefficienti a), b) e c) si applicano per le sole giornate indennizzate dall’I.N.P.S.
I coefficienti sopra indicati, in caso di lavoratori a tempo parziale, vanno applicati in
percentuale alle ore lavorate settimanalmente rapportate alle 40.
TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO
O DI MALATTIA PROFESSIONALE - OPERAI
Al fine di facilitare i conteggi, si assume convenzionalmente che l’indennità giornaliera in
caso di infortunio si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda ( paga base,
indennità di contingenza , indennità territoriale di settore, eventuali superminimi ed altri
elementi di paga corrisposti con continuità) per i seguenti coefficienti :
a) 6,17 per i primi 3 giorni di carenza,
b) 1,56 dal 4° al 90° giorno di assenza,
c) 0,40 dal 91° giorno di assenza in poi.
Le indennità giornaliere così ottenute verranno erogate per tutte le giornate di assenza
riconosciute dall’INAIL e per 7 giorni alla settimana.
I primi tre giorni di carenza si intendono di calendario (Sabato e Domenica inclusi).
La data di inizio del conteggio che va indicata nel modello e’ quella successiva la
data dell’evento (il giorno dell’infortunio).
I coefficienti sopra indicati, in caso di lavoratori a tempo parziale, vanno applicati in
percentuale alle ore lavorate settimanalmente rapportate alle 40.
Istruzioni alla compilazione dei Modelli Cedaiier (Rev.23 del 01/2011)
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CALCOLO PER GLI APPRENDISTI
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O
INFORTUNIO NON SUL LAVORO - APPRENDISTI
L’Impresa erogherà agli apprendisti trattamenti economici in caso di assenza per malattia.
Al fine di facilitare i conteggi, si assume convenzionalmente che l’indennità giornaliera di
malattia si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria spettante per i seguenti coefficienti :
a) 7,32 per i primi 3 giorni di assenza per malattia,
b) 3,20 dal 4° al 20° giorno di malattia,
c) 1,85 dal 21° al 180° giorno di malattia,
d) 4,00 dal 181° al 365° giorno di malattia non indennizzata dall’I.N.P.S..
Le indennità giornaliere così ottenute verranno erogate per le giornate dal lunedì al
sabato avendo considerato un orario giornaliero pari a ore 6,66.
I coefficienti sopra indicati, in caso di lavoratori a tempo parziale, vanno applicati in
percentuale alle ore lavorate settimanalmente rapportate alle 40.
TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO
O DI MALATTIA PROFESSIONALE - APPRENDISTI
In caso di infortunio o malattia professionale l’impresa dovrà erogare all’apprendista una
integrazione economica in aggiunta a quella corrisposta dall’INAIL ed al fine di facilitare i
conteggi, si assume convenzionalmente che l’indennità giornaliera in caso di infortunio si
ottiene moltiplicando la retribuzione oraria spettante per i seguenti coefficienti :
a) 6,17 per i primi 3 giorni di carenza,
b) 1,56 dal 4° al 90° giorno di assenza,
c) 0,40 dal 91° giorno di assenza in poi.
Le indennità giornaliere così ottenute verranno erogate per tutte le giornate di assenza
riconosciute dall’INAIL e per 7 giorni alla settimana.
I primi tre giorni di carenza si intendono di calendario (Sabato e Domenica inclusi).
La data di inizio del conteggio che va indicata nel modello e’ quella successiva la data
dell’evento (il giorno dell’infortunio).
I coefficienti sopra indicati, in caso di lavoratori a tempo parziale, vanno applicati in
percentuale alle ore lavorate settimanalmente rapportate alle 40.
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PAGAMENTO FESTIVITÀ IN CASO DI MALATTIA
Le imprese sono tenute ad imputare nella busta paga del dipendente in Malattia, le 12
Festività che cadono nei giorni feriali e che gli competono.
Pertanto la Cedaiier non integrerà ne terrà in alcun conto, durante la malattia, di dette
giornate.
PAGAMENTO FESTIVITÀ IN CASO DI INFORTUNIO
Le imprese non sono tenute ad imputare al dipendente alcun importo nelle giornate di
infortunio cadenti nelle 12 Festività Nazionali sia che queste ricadano in giornate feriali,
sia in giornate festive.
Pertanto, tali giornate, saranno contabilizzate tra quelle rimborsate dalla Cassa Edile.
Nella sostanza se ad esempio parliamo della Festività del 25 aprile, questa va pagata
direttamente dall’Impresa al dipendente con la busta paga di aprile in caso di malattia
(non va conteggiata nel rimborso richiesto alla Cedaiier) mentre invece, in caso di
infortunio, va fatto esattamente il contrario.
CONGUAGLIO VERSAMENTI ALLA CASSA EDILE
Le imprese possono detrarre fino a concorrenza, dai versamenti dovuti alla CEDAIIER
stessa, i trattamenti economici erogati in busta paga ai lavoratori dipendenti per
integrazioni di malattia o infortunio.
La Cassa, quindi, al momento del rimborso alle imprese dei costi totali sostenuti per le
suddette integrazioni, detrarranno quanto trattenuto dalle imprese stesse.
AUTOMATISMO SOLDO PER DIPENDENTI ASSUNTI A TEMPO PARZIALE
All’atto della compilazione del modello mensile, il programma Soldo, tiene conto delle ore
settimanali del part-time e calcola i coefficienti di malattia ed infortunio, in proporzione
all’orario indicato.
Il Consulente paghe deve controllare che i calcoli effettuati risultino corretti.
INIZIO MALATTIA IN GIORNATA PARZIALMENTE LAVORATA
In questi casi e per evitare incongruenze, l’ufficio paghe deve calcolare l’importo
giornaliero di integrazione, rapportandolo alle ore effettive lavorate (esempio se il
lavoratore si ammala per 4 ore, il coefficiente 7,32 di malattia, va diviso per due = 3,61).
ELEMENTI SU CUI EFFETTUARE VERSAMENTI E INTEGRAZIONI
I contributi per gratifica e per contribuzioni alla CEDAIIER vanno conteggiati sulla paga
oraria del dipendente che comprenda sia l’E.D.R. che tutti gli elementi retributivi
continuativi che il dipendente percepisce. In altre parole la paga oraria di riferimento e’
quella che si usa in genere per ottenere l’importo orario degli straordinari. La Cassa nel
caso di malattie ed infortuni, ovviamente, rimborserà le aziende sulla base della paga
oraria determinata come sopra.
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ESEMPI VARI DI INTEGRAZIONE
Si ricorda che le imprese, per ottenere il completo rimborso dalla CEDAIIER , debbono
compilare correttamente i dati richiesti su Soldo.
Si ricorda altresì che i coefficienti utilizzati per il calcolo dell’integrazione a carico della
ditta sono comprensivi dell’incidenza degli accantonamenti vari.
Esempio n. 1
Rossi Mario - operaio qualificato con paga oraria di € 5,00000
( esclusa maggiorazione del 10% )
Malattia dal 05 ottobre al 11 ottobre ( durata 7 gg. )
INTEGRAZIONE DITTA
€ 5,00000 x 7,32 x 3 gg. ( carenza gg. 5, 6 e 7 ott. )
€ 5,00000 x 3,20 x 3 gg. ( 9, 10 e 11 ottobre )
TOTALE
€
€
€
109,80
48,00
157,80
Esempio n. 2
Rossi Mario - operaio qualificato con paga oraria di € 5,00000
( esclusa maggiorazione del 10% )
Malattia dal 04 ottobre al 11 novembre ( durata 39 gg. )
INTEGRAZIONE DITTA
€ 5,00000 x 7,32 x 3 gg. (carenza gg. 4, 5 ,6 ott.)
€ 5,00000 x 3,20 x 14 gg. ( dal 7 al 23 ottobre)
€ 5,00000 x 1,85 x 16 gg.( 24/10 al 11/11escl.2/11)
TOTALE
€.
€
€
€
109,80
224,00
148,00
481,80
Esempio n. 3
Rossi Mario - apprendista con paga oraria di € 3,00000
( esclusa maggiorazione del 10% )
Malattia dal 04 ottobre al 26 ottobre ( durata 23 gg. )
€ 3,00000 x 7,32 x 3 gg. (carenza gg. 4, 5 ,6 ott.)
€ 3,00000 x 3,20 x 14 gg. ( dal 7 al 23 ottobre)
€ 3,00000 x 1,85 x 3 gg.( dal 24 al 26 ottobre)
TOTALE
€.
€
€
€
65,88
134,40
16,65
216,93
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Esempio n. 4
Rossi Mario - operaio qualificato con paga oraria di € 5,00000
( esclusa maggiorazione del 10% )
Infortunio dal 05 ottobre al 28 ottobre (evento/infortunio il 5 ottobre)
INTEGRAZIONE DITTA
€ 5,00000 x 6,17 x 3 gg. (carenza gg. 6, 7 e 8 ott.)
€ 5,00000 x 1,56 x 20 gg. ( dal 9 al 28 ottobre)
TOTALE
€
€
€
92,55
156,00
248,55
Esempio n. 5
Rossi Mario - apprendista con paga oraria di € 3,00000
( esclusa maggiorazione del 10% )
Infortunio dal 05 ottobre al 28 ottobre (evento/infortunio il 5 ottobre)
INTEGRAZIONE DITTA
€ 3,00000 x 6,17 x 3 gg. (carenza gg. 6, 7 e 8 ott.)
€ 3,00000 x 1,56 x 20 gg. ( dal 9 al 28 ottobre)
TOTALE
€
€
€
55,53
93,60
149,13
NOTA BENE
In tutti i casi di malattia ed infortunio il dipendente percepisce
l'Accantonamento unitamente alla paga relativa al periodo, ciò in
funzione del sistema sopra descritto che prevede l’anticipo da parte
della impresa di coefficienti che tengono conto della suddetta
percentuale.
ORGANIZZAZIONE delle INTEGRAZIONI MALATTIA INFORTUNIO
La gestione delle integrazioni avviene come segue :
1. non appena caricati da soldo i modelli mensili, la Cassa procede a verificare i conteggi
di malattia ed infortunio riferiti ai dati contenuti nelle denunce,
2. eventuali discrepanze vengono segnalate all’ufficio paghe e risolte,
3. la Cassa effettua i conteggi in base alle eventuali variazioni e le comunica all’Ufficio
paghe che ne terrà conto in fase di pagamento delle spettanze mensili alla Cassa,
4. eventuali importi da rimborsare alla CEDAIIER in tempi successivi al pagamento della
denuncia, andranno effettuati attraverso apposito bonifico bancario sempre presso il
c/c della Cedaiier ma specificando solamente il nome della impresa e la dicitura “
conguaglio integrazione malattia/infortunio “.
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A tutti i Responsabili degli Uffici Paghe
Eventi di Malattia superiori a 180 giorni
In linea di massima dal 181° al 365° giorno di mala ttia, il dipendente
percepisce dalla impresa e quindi dalla Cassa un importo uguale a 0 oppure la paga
oraria moltiplicata per il coefficiente 4,00.
E’ necessario premettere che il periodo massimo di durata della malattia
è dipendente dalla durata del rapporto di lavoro e pertanto, nel caso di assunzione
avvenuta da oltre 3,5 anni la durata massima è di 12 mesi nell’arco di 24 mesi
consecutivi mentre, nel caso di assunzione da un periodo inferiore ai 3,5 anni, la
durata massima è di 9 mesi nell’arco di 20 mesi consecutivi (art. 27 CCNL Artigiano e
art. 26 CCNL Industria).
Da questo momento, per non creare confusione, il periodo massimo di
durata malattia verrà denominato P.M. a seconda di quanto sopra precisato.
E’ opportuno precisare inoltre che indipendentemente dalla malattia
(continua, discontinua o ricaduta) l’I.N.P.S. non versa importi per periodi superiori a
180 giorni nell’anno solare mentre le Casse Edili, in virtù dei contratti di lavoro vigenti,
non versano importi per periodi superiori al P.M. che coincide con la conservazione
del posto (9 mesi o 12 mesi nell’arco rispettivamente di 20 o 24 mesi).
Inoltre le Casse Edili non versano importi per malattie oltre i 180 giorni
per periodi indennizzati dall’I.N.P.S.
Tutto quanto premesso, i casi di malattia oltre i 180 giorni ricadono nelle
seguenti tipologie:
1. Malattia continuativa o ricaduta della stessa tutta compresa nello stesso anno
solare. Il coefficiente da conteggiare dal 181° giorno si no al P.M. (ovviamente sempre
nello stesso anno solare) e’ il 4,00 visto che l’I.N.P.S. non interviene oltre i 180 giorni.
2. Malattia continua o ricaduta della stessa fino al raggiungimento del P.M. con
giorni compresi in due anni solari diversi. Si possono verificare due situazioni:
2.1 Se il 181° giorno di malattia interviene nell’a nno in cui è iniziato l’evento, vale
la regola di cui al primo punto sino al 31 dicembre e quindi coefficiente 4,00 sino al
P.M. di quell’anno solare. Nel secondo anno, pertanto dal 1° gennaio, l’I.N.P.S.
ricomincia a pagare la malattia mentre la Cedaiier non interviene più (perché la
malattia conclude comunque il P.M. in un periodo tutto riconosciuto dall’I.N.P.S.).
2.2 Se nell’anno di inizio della malattia, questa dura meno di 180 giorni, nel
secondo anno solare, pertanto dal 1° gennaio, l’I.N .P.S. ricomincia a pagare la
malattia mentre la Cedaiier interviene sino al 180° giorno dall’inizio della malattia,
poi dal 181° giorno non interviene sino a che lo fa l’I.N.P.S. (180 giorni annui). Dal
181° giorno di malattia partendo dall’inizio del se condo anno solare, la Cassa
applica il coefficiente 4,00 sino al raggiungimento del P.M. (perché come già
ricordato l’I.N.P.S. dal 181° giorno anno solare no n interviene più).
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3. Vari eventi di malattia discontinui e non riconducibili allo stesso evento. Si
applicano di volta in volta i vari coefficienti ma va considerato che l’I.N.P.S. nello stesso
anno solare non interviene più dal 180° giorno di m alattia riconosciuto, pertanto la
Cassa Edile, da quel momento, interviene solo nel caso uno di questi eventi si
protragga oltre il 180° giorno.
Alcuni esempi sui vari casi, ricordando ancora una volta che il CCNL prevede che il
pagamento al dipendente in caso di malattia va sempre effettuato nei limiti della
conservazione del posto che abbiamo denominato P.M. (9/12 mesi in caso di malattie
continuative e di 9/12 mesi nell’arco di 20/24 mesi consecutivi in caso di malattie
non riconducibili allo stesso evento):
• Caso 1. Malattia continua dal 01.02.2010 al 15.12.2010. Dopo i primi 180 giorni di
malattia, dal 01.08.2010 al 31.10.2010 il dipendente percepisce per ogni giorno la paga
oraria per il coefficiente 4,00 e dall’INPS non percepisce nulla. Se è assunto da più di
3,5 anni percepisce il coefficiente 4,00 sino al 15.12.2010 e nulla dall’I.N.P.S., altrimenti
non percepisce più nulla da nessuno a partire dal 01.11.2010 sino a fine evento.
• Caso 2.1 Malattia dal 01.02.2010 al 15.04.2011.
-
Dipendente con P.M 9 mesi: dopo i primi 180 giorni di malattia, quindi dal
01.08.2010 al 31.10.2010 percepisce il coefficiente 4,00 dalla Cassa Edile poi nulla
sino al 31.12.2010 (nel periodo non percepisce nulla dall’I.N.P.S.). Dal 01.01.2011
al 15.04.2011 percepisce importi solo dall’I.N.P.S.
-
Dipendente con P.M. 12 mesi: dopo i primi 180 giorni di malattia, quindi dal
01.08.2010 al 31.12.2010 percepisce il coefficiente 4,00 dalla Cassa Edile (nel
periodo non percepisce nulla dall’I.N.P.S.). Dal 01.01.2011 a fine malattia
percepisce importi solo dall’I.N.P.S.
• Caso 2.2 Malattia dal 01.08.2010 al 15.11.2011.
-
Dipendente con P.M 9 mesi: dal 01.08.2010 al 31.12.2010 percepisce dalla Cassa
edile i coefficienti di base e percepisce anche importi dall’I.N.P.S. Dal 01.01.2011 al
31.01.2011 continua a percepire dalla Cassa edile il coefficiente base 1,85 e
percepisce importi anche dall’I.N.P.S. Dal 01.02.2011 al 30.06.2011 percepisce
importi solo dall’I.N.P.S. e poi più nulla da nessuno sino a fine malattia.
-
Dipendente con P.M. 12 mesi: dal 01.08.2010 al 31.12.2010 percepisce dalla
Cassa edile i coefficienti di base e percepisce anche importi dall’I.N.P.S. Dal
01.01.2011 al 31.01.2011 continua a percepire dalla Cassa Edile il coefficiente
base 1,85 e percepisce importi anche dall’I.N.P.S. Dal 01.02.2011 al 30.06.2011
percepisce importi solo dall’I.N.P.S. Dal 01.07.2011 al 31.07.2011 (fine periodo
P.M.) percepisce il coefficiente 4,00 dalla Cassa Edile e nulla dall’I.N.P.S. Dal
01.08.2011 a fine malattia non percepisce più nulla da nessuno.
Vi saluto Cordialmente.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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IL MODELLO 07 o FRECCIA
PER I VERSAMENTI CONTRIBUTIVI CEDAIIER
Nel modello di denuncia mensile 01, il TOTALE DOVUTO (punto 9) corrisponde a quanto
dovuto dall’impresa per accantonamento Gratifica (punto 1) e Contribuzioni alla Cassa
(punto 2) nel caso non vi siano richieste di integrazioni malattia/infortunio.
Quando invece l’impresa presenta eventi relativi a malattia ed infortunio dipendente, ci si
può trovare in due casistiche :
1 - l’importo che l’impresa deve versare (punto 4 del Modello di denuncia 01) e’
superiore all’Importo conteggiato per integrazione Malattia/Infortunio (somma dei
vari importi anticipati ai lavoratori presenti nel modello 02).
In questo caso si indica, nel punto 5 del Modello 01 di Denuncia Mensile, voce “IMPORTO
TRATTENUTO PER MALATTIA INFORTUNIO” l’importo effettivamente conteggiato per
malattia ed infortunio (somma dei vari importi anticipati ai lavoratori presenti nel modello
02). Il versamento (punto 9 del Modello 01 di Denuncia Mensile) sarà pertanto dato dalla
differenza di questi due valori.
2 - l’importo che l’impresa deve versare (punto 4 del Modello di denuncia 01) e’
inferiore all’Importo conteggiato per integrazione Malattia/Infortunio (somma dei vari
importi anticipati ai lavoratori presenti nel modello 02).
In questo caso si indica, nel punto 5 del Modello 01 di Denuncia Mensile, voce “IMPORTO
TRATTENUTO PER MALATTIA INFORTUNIO” l’importo esattamente corrispondente al
punto 4 di tale modello. Il versamento mensile (punto 9 del Modello 01 di Denuncia
Mensile) sarà pertanto corrispondente a 0,00 €.
La Cassa invierà all’impresa la differenza tra quanto a lei dovuto e quanto da lei
trattenuto.
Esempio: Se l’azienda Rossi per i suoi dipendenti doveva versare un importo di € 750,00
(punto 4) ed i conteggi di malattia ed infortunio ammontano a € 800,00, nel modello 01
alla voce (punto 5) “IMPORTO TRATTENUTO PER MALATTIA INFORTUNIO“ verrà
indicato l’importo di € 750,00, ed il versamento (punto 9) ammonterà a 0,00 €. La Cassa
invierà successivamente, alla Ditta Rossi, € 50,00
Per le aziende che vanno a pari o a credito a causa degli
anticipi malattia, il
Modello di denuncia va comunque presentato
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IL MODELLO 07 DI VERSAMENTO
•
I modelli di denuncia mensile non vanno portati in Banca
•
Come scelta prioritaria è bene utilizzare il modello freccia stampabile alla
fine della compilazione della denuncia mensile su Soldo
•
In alternativa, si può utilizzare il modello 07 che però non va inviato da parte
della Banca alla Cedaiier ma serve solo per il cassiere che esegue l’operazione
per indicare nel campo ordinante il codice di 12 cifre e per l’azienda come pro–
memoria di conferma versamento (viene apposto il timbro bancario sullo stesso)
•
Nell’apporre il codice a 12 cifre, il cassiere della Banca deve digitare uno
spazio in bianco prima del codice stesso (ad esempio deve scrivere “Rossi
Mario 001234062004”) altrimenti il tracciato non risulta leggibile
ISTRUZIONI PER LA BANCA CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO
Beneficiario : CEDAIIER,
conto corrente presso : Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna
agenzia di Forlimpopoli
IBAN: IT98 L 06010 67790 100000003550
Il bonifico deve essere uno per Azienda
Va indicato come ordinante un codice di numeri composto come segue:
• dai primi sei prendendo il codice ditta,
• due numeri indicanti il mese di paga a cui è riferito il modello
• quattro numeri riferiti all’anno
Null’altro va indicato.
Esempio: nel campo ordinante 001770112008 è indicata la ditta n. 1770 che
versa le quote relative alla paga di Novembre 2008.
Il modello Freccia viene stampato alla fine della compilazione della
denuncia mensile
Il modello 07 è scaricabile dal sito nell’area modulistica
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ESEMPI DI SITUAZIONI MENSILI
Caso A
L’azienda Lavori Edili Vari S.r.l. codice n. 3133 presenta alla Cedaiier la
denuncia per il mese di agosto 2004 con integrazioni malattie ed infortuni e la
Festività del giorno 15.
I dipendenti Bianchi codice n. 16789, Rossi codice n. 16790 e Verdi codice
6567 hanno rispettivamente lavorato 120 ore il primo, 96 ore il secondo e
116 ore il terzo.
Bianchi ha lavorato prevalentemente nel cantiere 14, Rossi e Verdi nel 9, ma
la distribuzione imponibili, che sembrerebbe dare 1117 € al cantiere 14 e
1516 € al cantiere 9, dà in realtà 1033 € al cantiere 9 e 1600 € al cantiere 14.
Rossi è stato in malattia dal 9 al 14 agosto con una paga oraria di € 6,56789.
Verdi è stato in Infortunio dal 3 al 5 agosto con una paga oraria (apprendista)
di € 3,87896
Il conteggio dell’integrazione di Rossi si compone come segue :
carenza gg. 3 (9,10 e 11 agosto) X paga oraria 6,56789 X 7,32 = € 144,24
malattia gg. 3 (12,13 e 14 agosto) X paga oraria 6,56789 X 3,20 = € 63,05
Totale
€ 207,29
Il conteggio dell’integrazione di Verdi si compone come segue :
carenza gg. 3 (3,4 e 5 agosto) X paga oraria 3,87896 X 6,17 = € 71,80
Totale
€ 71,80
Totale integrazione richiesta € 279,09
Dovendo versare € 699,00 la differenza a credito Cassa risulta di € 420,00
Vediamo di seguito allegato i modelli 02 e 03 correttamente compilati :
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Caso B
L’azienda Lavori Edili Vari S.r.l. codice n. 3133 presenta alla Cedaiier la
denuncia per il mese di agosto 2004 con integrazioni malattie ed infortuni e la
Festività del giorno 15.
I dipendenti Rossi codice n. 16790 e Verdi codice 6567 hanno
rispettivamente lavorato 96 ore il primo e 116 ore il secondo.
Rossi e Verdi hanno lavorato prevalentemente nel cantiere 9, ma la
distribuzione imponibili reale sarebbe di 1033 € al cantiere 9 e 483 € al
cantiere 14 (in questo caso il cantiere, non avendo operai prevalenti, non
viene indicato nel modello 01).
Rossi è stato in malattia dal 9 al 14 agosto con una paga oraria di € 6,56789.
Verdi è stato in Infortunio dal 3 al 5 agosto con una paga oraria (apprendista)
di € 3,87896
Il conteggio dell’integrazione di Rossi si compone come segue :
carenza gg. 3 (9,10 e 11 agosto) X paga oraria 6,56789 X 7,32 = € 144,24
malattia gg. 3 (12,13 e 14 agosto) X paga oraria 6,56789 X 3,20 = € 63,05
Totale
€ 207,29
Il conteggio dell’integrazione di Verdi si compone come segue :
carenza gg. 3 (3,4 e 5 agosto) X paga oraria 3,87896 X 6,17 = € 71,80
Totale
€ 71,80
Totale integrazione richiesta € 279,09
L’impresa deve versare € 253,00 ma alla voce 5, denominata “Importo
trattenuto per Malattia / Infortunio”, non potrà indicare tutti i 279,00 € che ha
anticipato, altrimenti la denuncia avrebbe un saldo negativo alla voce 9
“Totale da Versare”.
Indicherà perciò, alla voce 5, l’importo di € 253,00 che porterà il totale da
versare, voce 9, a pareggio (0,00 €).
La differenza a debito della Cassa risulterà di € 26,00 che la Cedaiier
liquiderà all’Impresa tramite assegno o bonifico bancario.
Vediamo di seguito allegato i modelli 02 e 03 correttamente compilati :
Istruzioni alla compilazione dei Modelli Cedaiier (Rev.23 del 01/2011)
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CEDAIIER Cassa Edile dell’Artigianato Interprovinciale in Emilia Romagna
Istruzioni alla compilazione dei Modelli Cedaiier (Rev.23 del 01/2011)
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CEDAIIER Cassa Edile dell’Artigianato Interprovinciale in Emilia Romagna
Istruzioni alla compilazione dei Modelli Cedaiier (Rev.23 del 01/2011)
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CEDAIIER Cassa Edile dell’Artigianato Interprovinciale in Emilia Romagna
A tutti i Responsabili degli Uffici Paghe
OGGETTO : Applicazione dell’Accordo Nazionale 04.04.1990
conseguente all’Accordo Interconfederale 21.07.1988.
In applicazione dell’Accordo Interconfederale dell’Artigianato del
21.07.1988 per il settore Edile integrato da un accordo successivo datato
04.04.1990 per le Imprese dei Territori di Forlì - Cesena, Parma, Piacenza e
Rimini l’accordo Regionale 29.10.1996 prevede che la CEDAIIER deve
raccogliere le quote relative al Fondo Relazioni Sindacali ( € 4,65 per
ogni dipendente in forza al 31 ottobre di ogni anno).
I consulenti e le Associazioni interessate dovranno versare le
suddette quote entro il 20 gennaio dell’anno successivo sul
conto corrente intestato alla CEDAIIER presso
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna Ag. Forlimpopoli
IBAN completo: IT98 L 06010 67790 100000003550
Il versamento potrà essere cumulativo per Associazione o
Studio di Consulenza paghe ma dovrà essere inviato alla CEDAIIER
(anche a mezzo Fax) copia del suddetto bonifico complessivo vidimato
dalla Banca con allegato l’elenco delle imprese versanti con il
corrispondente importo e l’anno di riferimento.
La CEDAIIER verserà poi le suddette quote agli aventi diritto.
Vi saluto cordialmente.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
Istruzioni alla compilazione dei Modelli Cedaiier (Rev.23 del 01/2011)
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CEDAIIER Cassa Edile dell’Artigianato Interprovinciale in Emilia Romagna
A tutti i Consulenti del Lavoro interessati
OGGETTO: Versamento al Comitato Regionale Paritetico CRP per gli Impiegati ed i
Tecnici di Imprese iscritte alla Cedaiier.
In base ad alcune richieste di chiarimento sull’oggetto della presente, sono a
riconfermare quanto segue.
Aliquota da versare
0,30% per impiegati e tecnici di aziende fino a 15 dipendenti che non hanno
nominato il RLSA (Aziendali)
0,15% per impiegati e tecnici di aziende oltre i 15 dipendenti oppure fino a 15
dipendenti che hanno nominato il RLSA
Non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti i lavoratori a domicilio, gli
apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, i lavoratori a tempo
determinato assunti in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo ed i
lavoratori stagionali.
Metodologia di calcolo
Il versamento andrà conteggiato sull’imponibile contributivo delle ore effettivamente
lavorate dall’impiegato e tecnico nell’anno edile terminato (per ciascun anno edile il
versamento al 15 novembre è riferito al periodo precedente che va dal 01 ottobre
dell’anno solare precedente al 30 settembre dell’anno solare in corso).
Sono da prendere in considerazione tutti gli impiegato e tecnici assunti dalla impresa
nel periodo da considerare ed indipendentemente dalla durata della assunzione.
Come effettuare il versamento
L’importo va versato alla Cedaiier entro il 15 novembre successivo alla conclusione
dell’anno edile (30 settembre) in unica soluzione.
Il versamento va effettuato sul
conto corrente intestato alla CEDAIIER presso
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna Ag. Forlimpopoli
IBAN completo: IT98 L 06010 67790 100000003550
ed andrà distinto dagli altri versamenti e con causale “Quota CRP
Impiegati”.
Vi saluto cordialmente.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
Istruzioni alla compilazione dei Modelli Cedaiier (Rev.23 del 01/2011)
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CEDAIIER Cassa Edile dell’Artigianato Interprovinciale in Emilia Romagna
A tutti i Consulenti del Lavoro ed Uffici Paghe
Protocollo Numero 20505 - Comunicazione n. 0250 del 20.01.2012
OGGETTO : Tassazione Irpef - Indice per prestazioni assistenziali
Sociali e Sanitarie della Cassa Edile.
A seguito delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2009 e delle conseguenti
indicazioni emanate dalla CNCE (comunicazione n. 483 del 13.01.2012), a
partire dai cedolini paga riferiti ai mesi del 2012, i datori di lavoro
dovranno considerare, nella retribuzione imponibile fiscale del lavoratore,
la percentuale di contributo “Cassa Edile” concernente, oltre che le usuali
prestazioni di tipo sanitario anche quelle di tipo assistenziale.
Sulla base dei dati di Bilancio dell'Anno Edile precedente l’imponibile fiscale
del dipendente, valido per i cedolini paga relativi ai mesi a partire da gennaio 2012 e,
sino a modifica, anche per gli anni successivi, va maggiorato dello 0,24 % per tutte le
Province di competenza Cedaiier.
Tale indice concorre pertanto a formare il Reddito del Lavoratore per la
quota che alimenta le Prestazioni Assistenziali della Cassa Edile.
Ricordo la cronologia degli indici precedenti:
•
dal 2000 al 2010 compresi 0,16 %
•
nel 2011 0,19%.
Colgo l'occasione per porgere i più
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
Istruzioni alla compilazione dei Modelli Cedaiier (Rev.23 del 01/2011)
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CEDAIIER Cassa Edile dell’Artigianato Interprovinciale in Emilia Romagna
Elenco principali modelli Cedaiier
presenti sul sito www.cassaer.org
Istruzioni alla compilazione dei Modelli Cedaiier (Rev.23 del 01/2011)
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CEDAIIER Cassa Edile dell’Artigianato Interprovinciale in Emilia Romagna
EDIZIONE A CURA DELLA CEDAIIER
Via Maestri del Lavoro d’Italia 129 - 47034 Forlimpopoli (FC)
pagina web:
www.cassaer.org
Direttore
MARCO DEGLI ANGELI
mail: [email protected]
Personale
ARIANNA CARLI area Dati – Denunce mensili Soldo
mail: [email protected]
BARBARA ORIOLI area Formazione
mail: [email protected]
oppure mail: [email protected]
CLAUDIA VOLPE area Dati – Denunce mensili Soldo
mail: [email protected]
LUCA PAGANELLI area Ced
mail: [email protected]
MICHELA SABATTINI area Durc – Dipendenti (Assistenze)
mail: [email protected]
MICHELA ZABBINI area Imprese – Versamenti
mail: [email protected]
ROBERTO MAZZINI area Infrastrutture e notifiche cantieri
mail: [email protected]
Istruzioni alla compilazione dei Modelli Cedaiier (Rev.23 del 01/2011)
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