HELVETIA CREA – VERSIONE RISPARMIO
Contratto di assicurazione a vita intera di tipo rivalutabile, a premio unico ricorrente con possibilità di
effettuare versamenti aggiuntivi e riconoscimento di Bonus al 10° anniversario della data di decorrenza
Il presente Fascicolo informativo contenente:
 Scheda sintetica
 Nota informativa
 Condizioni contrattuali comprensive di Regolamento della Gestione Separata
 Glossario
 Proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta.
Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.
Convenzione N.
Proposta N.
Polizza N.
Modulo di Adesione N.
Istanza n.
Indice Generale
Scheda sintetica
Nota informativa
Condizioni contrattuali comprensive del Regolamento della gestione interna
separata “Helvirend”
Glossario
Proposta in versione fac-simile
HOME INSURANCE - INFORMATIVA
Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010 come modificato dal Provvedimento IVASS n.
7/2013 sulla home page del sito internet www.helvetia.it sono disponibili apposite aree riservate
attraverso le quali ciascun Contraente potrà accedere alla propria posizione assicurativa.
L'accesso è consentito gratuitamente al Contraente mediante credenziali identificative personali
che potranno essere richieste in fase di registrazione.
Mod. HV018 Ed.05/2013
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Scheda sintetica
SCHEDA SINTETICA
La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (oggi
IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA.
La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi
sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto
e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.
1. Informazioni generali
1.a) Impresa di assicurazione
L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Società" - è:
Helvetia Compagnia Italo Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita S.p.A. (Helvetia Vita S.p.A.), Società
appartenente al Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia.
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
Il patrimonio netto della Società, all’ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 43.402.000, di cui
Euro 13.416.000 costituiscono la parte relativa al capitale sociale ed Euro 31.490.000 si
riferiscono alle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità della gestione vita, alla stessa data, è pari a 159,68% ed è stato calcolato
come rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile (Euro 43.402.000) e
l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (Euro 27.180.000).
1.c) Denominazione del contratto
Il prodotto è denominato HELVETIA CREA – VERSIONE RISPARMIO (di seguito HELVETIA
CREA).
1.d) Tipologia del contratto
HELVETIA CREA è un piano di risparmio assicurativo a vita intera, con capitale rivalutabile e
premi unici ricorrenti.
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si
rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.
1.e) Durata
Nell’ambito di HELVETIA CREA occorre distinguere tra:
 durata del contratto: intendendosi per tale l’arco di tempo durante il quale opera la copertura
assicurativa, che è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell’Assicurato;
 durata del piano: intendendosi per tale il periodo di pagamento dei premi, che viene stabilita
dal Contraente tra un minimo di 10 anni ed un massimo di 25 anni.
In ogni caso è possibile esercitare il diritto di riscatto a condizione che sia trascorso almeno 1
anno dalla data di decorrenza del contratto e l’Assicurato sia in vita.
1.f) Pagamento dei premi
Il contratto prevede il pagamento, da parte del Contraente, di una serie di premi unici ricorrenti il
cui importo minimo varia in funzione della periodicità di pagamento prescelta in fase di
sottoscrizione nell'ambito del piano dei versamenti, secondo quanto indicato nella tabella sotto
riportata:
Mod. HV018 Ed.05/2013
i
Mod. C-FI-OM-3 Ed.MM/AAAA
Periodicità di pagamento
Premio unico ricorrente minimo (Euro)
Annuale
1.500
Semestrale
750
Quadrimestrale
500
Trimestrale
Mensile
375
125
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Scheda sintetica
Sono ammessi versamenti aggiuntivi di importo minimo pari ad Euro 500 l'uno. I versamenti
aggiuntivi sono possibili decorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto ed entro il
7° anniversario della data di decorrenza (compreso). Successivamente la Società comunicherà la
disciplina da applicare ai versamenti aggiuntivi eventualmente resi disponibili dopo tale
anniversario.
Possono essere corrisposti premi (ricorrenti ed eventuali versamenti aggiuntivi) fino ad un limite
massimo di Euro 500.000 per singola polizza. Per importi superiori è necessario avere la
preventiva autorizzazione della Direzione.
2. Caratteristiche del contratto
HELVETIA CREA è un piano di risparmio assicurativo a premi ricorrenti dedicato a chi ricerca – in
un orizzonte temporale di medio lungo periodo – la crescita costante delle prestazioni assicurate
senza esporsi ai rischi derivanti dall’andamento dei mercati finanziari.
Le prestazioni assicurate, liquidabili per riscatto totale o parziale ed in caso di decesso
dell’Assicurato, si incrementano di anno in anno sulla base dell’andamento della gestione
separata “Helvirend”, una particolare forma di gestione assicurativa degli investimenti che ha
l’obiettivo di minimizzare il rischio ed offrire stabilità di rendimenti nel medio lungo periodo.
HELVETIA CREA prevede una garanzia di rendimento minimo delle prestazioni assicurate che
opera nei termini e secondo le modalità previste al punto 2.2 della Nota informativa.
HELVETIA CREA prevede, inoltre, un Bonus riconosciuto sotto forma di maggiorazione del
capitale assicurato, il cui funzionamento è disciplinato al punto 2.3. della Nota informativa.
Si precisa che sui premi unici versati non gravano costi per la copertura per rischi demografici.
Si segnala che la parte di premio trattenuta a fronte dei diritti fissi e dei costi di caricamento
previsti dal contratto, descritti dettagliatamente al punto 5.1.1 della Nota informativa, non
concorre alla formazione del capitale assicurato.
Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto
contenuti nella sezione E della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di
rivalutazione.
La Società è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in
forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il
contratto è concluso.
Prestazione in
caso di vita
Prestazione in
caso di decesso
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza ed a condizione che l'Assicurato sia in vita, il
Contraente può esercitare il diritto di riscatto totale o parziale ed ottenere la liquidazione, da
parte della Società, del relativo valore di riscatto, determinato secondo quanto indicato all'Art. 9
delle Condizioni contrattuali.
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso del contratto la Società si impegna a liquidare, ai
Beneficiari designati dal Contraente, il capitale assicurato rivalutato sino al momento del decesso
nei termini e secondo le modalità indicate all'Art. 5.C) delle Condizioni contrattuali.
Opzioni contrattuali A partire dal termine del piano dei versamenti il contratto consente al Contraente di attivare una
delle seguenti opzioni:
 Rendita vitalizia rivalutabile: attivabile a condizione che la rendita annua iniziale
(determinata applicando al valore di riscatto totale gli appositi coefficienti di conversione) non
risulti inferiore ad Euro 1.500 lordi. Tali coefficienti sono garantiti alle seguenti condizioni:
 la richiesta di conversione venga effettuata entro il 15° anniversario della data di
decorrenza;
 l’Assicurato, al momento della richiesta di conversione, abbia un’età almeno pari a 50
anni computabili;
 siano stati versati tutti i premi previsti da piano.
 Decumulo (riscatti parziali programmati): attivabile con un importo lordo minimo (indicato
dal Contraente al momento della richiesta) non inferiore ad Euro 500 per ogni riscatto
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Scheda sintetica
parziale, indipendentemente dal frazionamento di pagamento prescelto.
Per maggiori dettagli si rimanda all'Art. 10 delle Condizioni contrattuali.
Consolidamento
delle rivalutazioni
Ai fini della prestazione in caso di vita
Con riferimento a ciascuna porzione di capitale determinata a fronte dei premi unici ricorrenti:
 anteriormente al 4° anniversario della data di decorrenza opera un consolidamento nella
misura dell'1,50% annuo;
 dal 4° anniversario in poi il valore delle rivalutazioni riconosciute annualmente viene
acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi.
Con riferimento a ciascuna porzione di capitale determinata a fronte di eventuali versamenti
aggiuntivi, che sia costituita da:
 meno di 3 anni, opera un consolidamento nella misura dell'1,50% annuo;
 3 anni o più, il valore delle rivalutazioni riconosciute annualmente viene acquisito in via
definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi.
Ai fini della prestazione in caso di decesso
Il valore delle rivalutazioni riconosciute annualmente al capitale assicurato viene acquisito in via
definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi.
Rendimenti minimi
garantiti
La Società riconosce, sia in caso di riscatto totale che in caso di decesso dell'Assicurato, un
rendimento minimo garantito che varia nel tempo ed in particolare è pari:
 all'1,50% annuo riconosciuto – in regime di interesse composto – qualora l'evento si sia
verificato entro il 10° anniversario della data di decorrenza (escluso);
 al 2,00% annuo riconosciuto – in regime di interesse composto – qualora l'evento si sia
verificato in coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza;
 al 2,00% annuo riconosciuto – in regime di interesse composto – qualora l'evento si sia
verificato a partire dal 10° anniversario ed entro il termine del piano.
Anteriormente al termine del piano la Società comunicherà al Contraente la misura del
rendimento minimo garantito applicabile al contratto successivamente a tale data.
Si precisa che in caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo
inferiore ai premi versati.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le
prestazioni ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli
da 1 a 5 delle Condizioni contrattuali.
4. Costi
La Società, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei
premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota
informativa alla sezione C.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal rendimento della gestione separata
Helvirend riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di
seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” che indica di quanto si
riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una
analoga operazione non gravata da costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.
Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale
può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”
Gestione separata Helvirend
Premio unico ricorrente: Euro 1.500
Periodicità di pagamento: annuale
Sesso ed Età dell'Assicurato: ininfluenti
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Scheda sintetica
Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%
Durata pag. premi: 15 anni
Durata pag. premi: 20 anni
Durata pag. premi: 25 anni
Anno
CPMA
Anno
CPMA
Anno
CPMA
5
2,26%
5
2,26%
5
2,26%
10
1,48%
10
1,48%
10
1,48%
15
1,36%
15
1,36%
15
1,36%
20
1,29%
20
1,29%
25
1,25%
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata
Helvirend negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli
Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Anno
Rendimento
realizzato dalla
gestione separata
Rendimento minimo
riconosciuto agli
Assicurati
Rendimento
medio dei titoli
di Stato
Inflazione
2008
3,67%
2,37%
4,46%
3,23%
2009
4,00%
2,70%
3,54%
0,75%
2010
3,50%
2,20%
3,35%
1,55%
2011
3,50%
2,20%
4,89%
2,73%
2012
3,50%
2,20%
4,64%
2,97%
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6. Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative
modalità leggere la sezione D della Nota informativa.
Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Scheda sintetica.
L’Amministratore Delegato e Direttore Generale
Fabio Bastia
La presente Scheda sintetica è stata redatta in Milano nel mese di Maggio 2013, data
dell’ultimo aggiornamento dei dati in essa inclusi.
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Nota informativa
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (oggi
IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione
della proposta.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Denominazione: Helvetia Compagnia Italo Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita S.p.A. (di
seguito la Società), appartenente al Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia.
b) Indirizzo sede legale e direzione generale: Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano (Italia).
c) Recapito telefonico: +39 02 5351.1 – Sito internet: www.helvetia.it – Fax: +39 02
537289/5351352 – Indirizzo e-mail: [email protected]
d) Autorizzazione: la Società è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto
ministeriale n. 17266 del 2 Novembre 1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10
Novembre 1987 ed è iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al
n.1.00068, mentre il Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia è iscritto all’Albo dei Gruppi di
Imprese di Assicurazione al n. d'ordine 031.
B. INFORMAZIONI
OFFERTE
SULLE
PRESTAZIONI
ASSICURATIVE
E
SULLE
GARANZIE
2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
2.1. Durata
Nell’ambito di HELVETIA CREA - VERSIONE RISPARMIO (di seguito HELVETIA CREA) occorre
distinguere tra:
 durata del contratto: intendendosi per tale l’arco di tempo durante il quale opera la copertura
assicurativa, che è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell’Assicurato;
 durata del piano: intendendosi per tale il periodo di pagamento dei premi, che viene stabilita
dal Contraente al momento della sottoscrizione tra un minimo di 10 anni ed un massimo di
25 anni. Una volta selezionata, la durata del piano non è modificabile.
Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto a condizione che sia trascorso almeno 1 anno
dalla data di decorrenza e che l'Assicurato sia in vita.
2.2. Prestazioni assicurative
HELVETIA CREA prevede le seguenti prestazioni assicurate:
a) Prestazione in caso di vita dell'Assicurato
A fronte della richiesta del Contraente di liquidazione del valore di riscatto, la Società si
impegna a liquidare, ai Beneficiari designati dal Contraente, un importo determinato nei
termini e secondo le modalità indicate all'Art. 9 delle Condizioni contrattuali.
b) Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso del contratto la Società si impegna a liquidare, ai
Beneficiari designati dal Contraente, un capitale assicurato rivalutato nei termini e secondo le
modalità indicate all'Art. 5.C) delle Condizioni contrattuali.
L'ammontare del capitale, dato dalla somma delle porzioni di capitale costituite a fronte:
 dei premi unici ricorrenti versati;
 dei versamenti aggiuntivi eventualmente effettuati;
 dell'eventuale Bonus riconosciuto alle condizioni e nei termini indicati all'Art. 4 delle
Condizioni contrattuali;
viene rivalutato sino al momento di decesso dell’Assicurato, secondo quanto indicato all'Art. 5.C)
delle Condizioni contrattuali.
Mod.
05/2013
Mod.HV018
HV018Ed.
Ed.05/2013
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Cliente
Nota informativa
Consolidamento
delle rivalutazioni
Ai fini della prestazione in caso di vita
Con riferimento alle porzioni di capitale determinate a fronte dei premi unici ricorrenti:
 anteriormente al 4° anniversario della data di decorrenza opera un consolidamento nella
misura dell'1,50% annuo;
 dal 4° anniversario in poi il valore delle rivalutazioni riconosciute annualmente viene acquisito
in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi.
Con riferimento a ciascuna porzione di capitale determinata a fronte di eventuali versamenti
aggiuntivi, che sia costituita da:
 meno di 3 anni, opera un consolidamento nella misura dell'1,50% annuo;
 3 anni o più, il valore delle rivalutazioni riconosciute annualmente viene acquisito in via
definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi.
Si precisa che in caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo
inferiore ai premi versati.
Ai fini della prestazione in caso di decesso
Il valore delle rivalutazioni riconosciute annualmente al capitale assicurato viene acquisito in via
definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi.
Rendimenti
minimi garantiti
La Società riconosce, sia in caso di riscatto totale che in caso di decesso dell'Assicurato, un
rendimento minimo garantito che varia nel tempo ed in particolare è pari:
 all'1,50% annuo riconosciuto – in regime di interesse composto – qualora l'evento si sia
verificato entro il 10° anniversario della data di decorrenza (escluso);
 al 2,00% annuo riconosciuto – in regime di interesse composto – qualora l'evento si sia
verificato in coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza;
 al 2,00% annuo riconosciuto – in regime di interesse composto – qualora l'evento si sia
verificato a partire dal 10° anniversario della data di decorrenza ed entro la durata
pagamento premi.
Anteriormente al termine pagamento premi la Società comunicherà al Contraente la misura del
rendimento minimo garantito applicabile al contratto successivamente al suddetto anniversario.
Capitale assicurato L’ammontare del capitale assicurato è pari alla somma di ogni singolo premio ricorrente versato
sul contratto, diminuito del diritto fisso e del rispettivo caricamento determinato ai sensi del
successivo punto 5.1.1.
Il capitale assicurato può essere successivamente aumentato per effetto di ogni versamento
aggiuntivo versato, al netto del diritto fisso e del rispettivo caricamento di cui al successivo punto
5.1.1. e per effetto dell'eventuale Bonus riconosciuto alle condizioni e nei termini indicati al
successivo punto 2.3..
2.3.Bonus
In coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza, a condizione che i premi a fronte
del piano dei pagamenti originariamente sottoscritto siano stati tutti interamente versati fino a tale
data, la Società riconosce un Bonus – sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato – di
importo pari all'1,00% della somma dei premi versati fino a tale data, tenendo in considerazione
gli eventuali riscatti parziali effettuati.
Gli eventuali versamenti aggiuntivi, di importo coincidente con quello del premio ricorrente non
corrisposto, non concorrono alla determinazione del Bonus.
Ai fini della rivalutazione del capitale assicurato, la porzione di capitale derivante dal Bonus si
intende quindi costituita al 10° anniversario della data di decorrenza del contratto.
2.4.Opzioni contrattuali
A partire dal termine del piano dei versamenti il contratto consente al Contraente di attivare una
delle seguenti opzioni:
 Rendita vitalizia rivalutabile: attivabile a condizione che la rendita annua iniziale
(determinata applicando al valore di riscatto totale gli appositi coefficienti di conversione) non
risulti inferiore ad Euro 1.500 lordi. Tali coefficienti sono garantiti alle seguenti condizioni:
 la richiesta di conversione venga effettuata entro il 15° anniversario della data di
decorrenza;
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Nota informativa
l’Assicurato, al momento della richiesta di conversione, abbia un’età almeno pari a 50
anni computabili;
 siano stati versati tutti i premi previsti da piano.
Decumulo (riscatti parziali programmati): attivabile con un importo lordo minimo (indicato
dal Contraente al momento della richiesta) non inferiore ad Euro 500 per ogni riscatto
parziale, indipendentemente dal frazionamento di pagamento prescelto.


Per maggiori dettagli si rimanda all'Art. 10 delle Condizioni contrattuali.
3. Premi
Le prestazioni assicurate di cui al punto 2.2 sono garantite a fronte della corresponsione, da parte
del Contraente, del premio ricorrente che costituisce il premio pattuito nell'ambito del piano dei
versamenti.
L'importo del premio ricorrente varia in funzione della periodicità di pagamento prescelta dal
Contraente stesso, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata:
Periodicità di pagamento
Premio unico ricorrente minimo (Euro)
Annuale
1.500
Semestrale
750
Quadrimestrale
500
Trimestrale
375
Mensile
125
Nel corso del piano il Contraente, previa richiesta scritta alla Società effettuata con un preavviso
di almeno 60 giorni rispetto alla ricorrenza annua della data di decorrenza, può variare la
periodicità di pagamento. La durata del piano e l'importo del premio scelto alla sottoscrizione
invece non possono essere modificati.
Il premio unico ricorrente deve essere pagato dal Contraente alla Società in via anticipata all’atto
della conclusione del contratto e per tutta la durata del piano ad ogni ricorrenza annuale della
data di decorrenza, ovvero ad ogni ricorrenza semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile
in funzione della periodicità di pagamento prescelta.
Il Contraente, per essere in regola con il piano, deve versare i premi pattuiti successivi al primo
entro 30 giorni dal giorno della ricorrenza di pagamento.
Ai fini della rivalutazione del capitale assicurato, la porzione di capitale derivante da ciascun
premio pagato si intende costituita alla data di ricevimento del premio stesso da parte della
Società.
Il Contraente ha tuttavia facoltà di interrompere il piano e riprenderlo da una qualsiasi ricorrenza
annua di premio successiva, ovvero da ogni ricorrenza semestrale, quadrimestrale, trimestrale o
mensile in funzione della periodicità di versamento prescelta, senza dover recuperare i premi
arretrati. Qualora l’interruzione del versamento avvenga anteriormente al 10° anniversario
della data di decorrenza verrà meno il riconoscimento del Bonus previsto al precedente
punto 2.3.
Il Contraente può inoltre effettuare dei versamenti aggiuntivi purché siano trascorsi
almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto e non oltre il 7° anniversario della
data di decorrenza (compreso). Successivamente la Società comunicherà la disciplina da
applicare ai versamenti aggiuntivi eventualmente resi disponibili dopo tale anniversario.
Ogni versamento aggiuntivo deve essere di importo almeno pari ad Euro 500.
Ai fini della rivalutazione del capitale assicurato, la porzione di capitale derivante da ciascun
versamento aggiuntivo effettuato si intende costituita alla data di ricevimento del premio stesso
da parte della Società.
Mod. HV018
05/2013
Mod.
HV018 Ed.
Ed.05/2013
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per il Cliente
Nota informativa
Possono essere corrisposti premi (ricorrenti ed eventuali versamenti aggiuntivi) fino ad un limite
massimo di Euro 500.000 per singola polizza. Per importi superiori è necessario avere la
preventiva autorizzazione della Direzione.
Modalità di
versamento del
premio
Il pagamento del premio unico avviene presso l’Intermediario a cui è assegnato il contratto,
tramite:
■ assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
■ bonifico bancario sul conto corrente dell'Intermediario;
■ bollettino postale sul conto corrente dell'Intermediario;
■ carta di debito o credito, se accettata dall'Intermediario;
fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente.
Sui premi ricorrenti successivi al primo è ammessa anche l’attivazione di R.I.D. (rimessa
interbancaria diretta), attivabile mediante compilazione di apposita modulistica fornita dalla
Società, fermo restando che – nel caso sia stata scelta una periodicità di pagamento mensile – il
R.I.D. sarà attivo a partire dalla terza ricorrenza mensile della data di decorrenza successiva alla
data di ricevimento della richiesta presso la Società.
ll pagamento dei premi deve, invece, essere effettuato esclusivamente tramite bonifico
direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN
IT26F0306912711100000008137 (per i contratti distribuiti da Agenzie Helvetia Vita o da altri
Intermediari) o sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT80K0558401632000000014084
(per i contratti distribuiti da Broker):
■ per importi di premio superiori ad Euro 250.000 (inserendo come causale il numero di
proposta con cognome e nome del Contraente ed il nome del prodotto);
■ in caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti
di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006),
per i quali la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge n. 136/2010 e successive modifiche (inserendo come causale il numero di
proposta con cognome e nome del Contraente, il codice CIG, l’eventuale CUP, il nome del
prodotto).
E' escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra
indicate.
4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
La rivalutazione delle prestazioni relative ad HELVETIA CREA avviene in base al rendimento alla
gestione separata denominata Helvirend. Tale gestione separata viene annualmente sottoposta a
certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell’albo speciale, che attesta
la correttezza della gestione ed i risultati dalla stessa conseguiti.
Si rinvia per i dettagli della gestione separata Helvirend al Regolamento della gestione
stessa, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali.
A) Misura annua di rivalutazione
Annualmente la Società calcola il rendimento della gestione separata Helvirend – che viene
maturato dall’1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e certificato, dalla società di revisione sopra
richiamata, entro l’1 marzo successivo - attribuendo a ciascun contratto collegato alla gestione
una quota parte del suddetto rendimento, denominata “misura annua di rivalutazione”.
La misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento della gestione separata
Helvirend, come sopra rilevato, di un valore denominato “rendimento trattenuto”. Detto
rendimento viene determinato secondo le modalità indicate nella tabella riportata al successivo
punto 5.2.
Anteriormente al 10° anniversario della data di decorrenza la misura annua di rivalutazione
non può comunque essere inferiore all'1,50%.
A partire dal 10° anniversario della data di decorrenza e fino al termine del piano dei
versamenti la misura annua di rivalutazione verrà elevata al 2,00%. Per durate pagamento
premi pari a 10 anni il 2,00% verrà riconosciuto esclusivamente al 10° anniversario della
data di decorrenza.
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HV018 Ed.
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Nota informativa
Successivamente al termine del piano la misura annua di rivalutazione non potrà essere
inferiore a 0,00%.
Ad ogni anniversario della data di decorrenza o qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato o il
riscatto in una data in cui non sia stato ancora certificato il rendimento della gestione separata
Helvirend applicabile per quell’anno (ossia nel caso in cui l'anniversario della data di decorrenza,
il decesso o il riscatto avvenga tra l’1 Gennaio ed anteriormente all’1 Marzo), ai fini della
determinazione della misura annua di rivalutazione si farà riferimento al rendimento della
gestione separata Helvirend certificato l’anno precedente.
B) Rivalutazione del capitale assicurato
Ad ogni
Ad ogni anniversario della data di decorrenza il capitale assicurato viene rivalutato nei termini
anniversario della seguenti:
data di decorrenza  il capitale assicurato in vigore all'anniversario della data di decorrenza immediatamente
precedente viene rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A),
riconosciuta, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra
l'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente e l'anniversario della data
di decorrenza considerata ai fini della rivalutazione;
 ciascuna porzione di capitale eventualmente costituita a fronte di ogni premio versato nei 12
mesi precedenti ogni anniversario della data di decorrenza, viene rivalutata in base alla
misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta, in regime di interesse
composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e
l'anniversario della data di decorrenza considerata ai fini della rivalutazione.
Si precisa che nel calcolo del capitale assicurato si tiene conto degli eventuali riscatti parziali
effettuati.
Per i dettagli inerenti il meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia alla Clausola di
Rivalutazione di cui all'Art. 5 delle Condizioni contrattuali.
Si rinvia alla successiva Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi,
delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto.
La Società consegnerà al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è
concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
5. Costi
5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente
5.1.1. Costi gravanti sul premio
Su ogni premio ricorrente da piano versato è prevista l'applicazione di un diritto fisso annuale pari
ad Euro 6, eventualmente riproporzionato in funzione della periodicità di pagamento prescelta,
come indicato nella tabella di seguito riportata:
Periodicità di pagamento
Importo diritto fisso applicato ad ogni
rata di premio (Euro)
Annuale
6,00
Semestrale
3,00
Quadrimestrale
2,00
Trimestrale
1,50
Mensile
0,50
Su ogni versamento aggiuntivo versato è prevista l'applicazione di un diritto fisso pari ad Euro 1.
Il caricamento sui premi (unici ricorrenti ed eventuali versamenti aggiuntivi) viene determinato in
funzione del cumulo degli stessi, al netto dei rispettivi diritti fissi e tenendo in considerazione gli
eventuali riscatti parziali effettuati, secondo quanto riportato nella tabella seguente:
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Cumulo netto premi
complessivamente versati (Euro)
Caricamento %
Scaglioni IRPEF
Fino a 5.000,00
2,50%
Da 5.000,01 a 10.000,00
2,25%
Da 10.000,01 a 15.000,00
2,00%
Da 15.000,01 a 25.000,00
1,75%
Da 25.000,01 a 50.000,00
1,50%
Da 50.000,01 a 250.000,00
1,25%
Oltre 250.000,00
0,50%
Il caricamento viene applicato – secondo il metodo degli scaglioni IRPEF – al cumulo dei premi al
netto dei rispettivi diritti fissi.
In caso di recesso dal contratto verrà trattenuto un costo fisso pari ad Euro 25.
In caso di attivazione della modalità di pagamento RID, ad ogni incasso è prevista l'applicazione
di un costo fisso pari ad Euro 2.
5.1.2. Costi per riscatto
Laddove la misura annua di rivalutazione sia superiore all'1,50% è previsto un costo implicito
derivante dalla mancata attribuzione, al valore di riscatto, dell'intera misura annua di rivalutazione
con riferimento alla porzione di capitale costituita a fronte dei premi unici ricorrenti versati nei
primi 4 anni di durata del contratto e con riferimento a ciascuna porzione di capitale costituita a
fronte di ogni versamento aggiuntivo se effettuato da meno di 3 anni.
5.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione
Ai fini della rivalutazione del capitale assicurato, la Società trattiene dal rendimento della gestione
separata Helvirend un valore – denominato rendimento trattenuto – determinato secondo le
modalità indicate nella tabella di seguito riportata:
Rendimento trattenuto
Anniversari data decorrenza
1,30%
Fino al 5° anniversario (compreso)
1,10%
Dal 6° anniversario in poi
******
La quota parte percepita in media dagli Intermediari, con riferimento all'intero flusso
commissionale, è pari al 28,00%.
6. Sconti
La Società ha la facoltà di prevedere specifici sconti, in tale caso informazioni dettagliate sulla
loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete
di vendita della Società.
Regime fiscale
sui premi
7. Regime fiscale
I premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.
Questo prodotto non dà diritto ad alcuna detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche
dichiarato dal Contraente.
Tassazione delle
prestazioni
assicurate
Caso Vita
Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto, hanno un trattamento fiscale differente
in funzione del soggetto che le percepisce:
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Nota informativa
■
quando conseguite da soggetti che non esercitano attività di impresa costituiscono reddito
imponibile, soggetto ad imposta sostitutiva, per l’eventuale “plusvalenza”, ovvero per la
parte corrispondente alla differenza – se positiva – tra l’importo lordo liquidabile e la
somma dei premi pagati (ridotti tenendo conto degli eventuali riscatti parziali effettuati).
La misura dell’imposta sostitutiva applicabile è prevista fino ad un massimo del 20% della
plusvalenza.
Detta misura massima viene diminuita in funzione della quota parte di:
1.
titoli obbligazionari pubblici italiani e di enti ed organismi internazionali costituiti in
base ad accordi resi esecutivi in Italia nonché altri titoli italiani ad essi equiparati e
buoni fruttiferi postali italiani (di cui all’Art. 31 del D.P.R. 29/09/1973 n. 601);
2.
titoli pubblici italiani e titoli pubblici esteri di Stati compresi nell’elenco dei Paesi di
cui alla cosiddetta White List (contenuta nel Decreto Ministeriale 04/09/1996);
che siano direttamente ed indirettamente ricompresi nella gestione separata, con
riferimento a ciascun anno di durata del contratto.
Le rate di rendita corrisposte dalla Società – in caso di esercizio dell'opzione di
conversione in rendita - sono soggette ad imposta sostitutiva determinata con le modalità
sopra riportate limitatamente alla quota di rendita derivante dal rendimento
complessivamente maturato (considerando anche il rendimento riconosciuto, sotto forma
di tasso tecnico, nella determinazione della rendita iniziale);
■
qualora conseguite da soggetti esercenti l’attività d’impresa non viene applicata alcuna
imposta sostitutiva, in quanto gli eventuali proventi non costituiscono redditi di capitale
bensì redditi d’impresa.
Caso di Decesso
Le somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti invece dall’IRPEF,
dall'imposta sostitutiva e dall’imposta sulle successioni.
Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore e all'interpretazione prevalente
delle medesime alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo e non intende fornire
alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare,
direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del presente contratto.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Conclusione
del contratto
8. Modalità di perfezionamento del contratto
Si rinvia agli Artt. 6 e 7 delle Condizioni contrattuali in merito alle modalità di perfezionamento del
contratto e alla decorrenza delle coperture assicurative.
9. Riscatto e riduzione
Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza, purché l’Assicurato sia in vita, il Contraente
può chiedere la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione del valore di riscatto.
Riscatto totale
Riscatto
parziale
Il valore di riscatto coincide con il capitale assicurato, fatta eccezione per quelle porzioni di
capitale costituite:
 da meno di 4 anni, con riferimento ai premi unici ricorrenti dei primi 4 anni di piano;
 da meno di 3 anni, con riferimento ad ogni versamento aggiuntivo.
Nei casi sopra riportati il relativo valore di riscatto si ottiene rivalutando le suddette porzioni di
capitale per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data
di richiesta di riscatto in base ad un tasso convenzionale pari all'1,50% annuo, riconosciuto in
regime di interesse composto (in luogo della misura annua di rivalutazione piena).
In ogni caso, ai fini del calcolo del valore di riscatto, così come sopra determinato, si tiene cono
degli eventuali riscatti parziali effettuati.
La liquidazione del valore di riscatto totale determina la risoluzione del contratto.
Il valore di riscatto parziale viene determinato con le stesse modalità e secondo le medesime
tempistiche previste per il riscatto totale fermo restando che:
 l’importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore ad Euro 500;
 il valore residuo del capitale assicurato, a seguito di ogni riscatto parziale, non potrà essere
inferiore all'importo del premio annuo prescelto al momento della sottoscrizione del contratto.
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Nota informativa
Si precisa che ai fini del riscatto parziale si liquiderà con precedenza le porzioni di capitale
costituite a fronte dei premi versati in epoca più remota.
In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo che costituisce, anche
ai fini della rivalutazione futura, il nuovo capitale assicurato.
Si rimanda all'Art. 9 delle Condizioni contrattuali in merito alle modalità di determinazione
del valore di riscatto.
Esiste la possibilità che il valore di riscatto risulti inferiore ai premi versati.
In ogni caso il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto presso
l’Intermediario cui è assegnato il contratto.
L'ufficio della Società a cui chiedere informazioni sul valore di riscatto è:
Helvetia Vita S.p.A. – Operations – Canale HV - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano, fax: 02
5351.352, e-mail: [email protected], che si impegna a fornirle entro 20 giorni dal
ricevimento della richiesta.
Per motivi legati alla Privacy le richieste alla Società devono pervenire per iscritto.
Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per l’illustrazione dell’evoluzione del
valore di riscatto: si precisa che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno
contenuti nel Progetto personalizzato.
Il presente contratto non prevede un valore di riduzione.
10. Diritto di revoca
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino alla data di conclusione del
contratto, dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a
Helvetia Vita S.p.A., Operations – Canale HV – Via G. B. Cassinis, 21, 20139 Milano Milano –
Italia. La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della proposta,
rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto senza trattenuta alcuna.
11. Diritto di recesso
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione
del contratto stesso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla
Società, con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A. – Operations – Canale
HV - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano - Italia.
La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con
decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal
timbro postale di invio della stessa.
La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e previa consegna
dell'originale di Polizza e delle eventuali appendici, rimborserà al Contraente il premio da questi
corrisposto, al netto del diritto fisso pari ad Euro 25, di cui al punto 5.1.1.
12. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e
termini di prescrizione
Per la liquidazione delle prestazioni assicurate previste dal contratto è necessario fornire alla
Società tutta la documentazione indicata all'Art. 13 delle Condizioni contrattuali e comunque
riportata anche nell’apposito modulo “Richiesta di pagamento” allegato alle stesse.
La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia
maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento
della documentazione completa presso la Società (ovvero presso l’Intermediario cui è assegnato
il contratto, se anteriore).
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi
sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società/l'Intermediario è entrata in possesso della
documentazione completa.
Si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di
assicurazione si estinguono dopo dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il
diritto stesso si fonda (prescrizione). Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi
dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime
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Nota informativa
delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto in
materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
13. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l’applicazione di una
diversa legislazione; al verificarsi dell’esigenza la Società proporrà quella da applicare, fermo
restando che su tale legislazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.
14. Lingua
Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti
in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.
15. Reclami
Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora
riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società, devono essere inoltrati per iscritto
alla Società presso: Helvetia Vita S.p.A. - Ufficio Reclami, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano
(Italia) - Fax 02 5351.794 - E-mail: [email protected].
Possono essere presentati all’IVASS (Via del Quirinale 21, 00187 Roma – Italia, oppure ai fax 06
42133745/ 06 42133353):
 i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 206/2005 Parte III,
Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi
finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione,
degli intermediari e dei periti assicurativi;
 i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno
ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle
compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
 nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
 individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
 breve descrizione del motivo della lamentela;
 copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell’eventuale
riscontro fornito dalla stessa;
 ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o
direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET
(il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm).
Per la risoluzione delle controversie nascenti dal presente contratto, le Parti hanno la facoltà di
esperire il procedimento di mediazione innanzi agli Organismi di Mediazione iscritti in apposito
Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia (D. Lgs. n. 28/2010 e successivi provvedimenti
modificativi, integrativi ed attuativi) oppure di ricorrere direttamente all'Autorità Giudiziaria
competente, individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei
soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.
16. Informativa in corso di contratto
La Società si impegna a trasmettere entro 60 giorni da ogni anniversario della data di decorrenza,
l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente l'indicazione dei premi versati, del
capitale rivalutato e della misura annua di rivalutazione.
17. Conflitto di interessi
Alla data di redazione della presente Nota informativa non sono state rilevate situazioni di
conflitto di interesse derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di Compagnie
del Gruppo. In ogni caso, qualora in futuro dovessero presentarsi situazioni di conflitto di
interessi, la Società si impegna ad operare in modo da non recare alcun pregiudizio ai Contraenti
e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
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Nota informativa
Si rinvia al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle utilità ricevute
e retrocesse agli Assicurati.
E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di
premio, durata, sesso ed età dell’Assicurato.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e del valore di riscatto di seguito riportati sono
calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione
del presente progetto, al 4,00%. Il predetto rendimento annuo viene diminuito del rendimento
trattenuto dalla Società pari a 1,30 punti percentuali per i primi 5 anniversari della data di
decorrenza e, successivamente, pari a 1,10 punti percentuali.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che
la Società è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei
premi, in base alle Condizioni contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future
partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente
indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le
ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati
conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento
impiegate.
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO IN BASE A:
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
 Tasso di rendimento minimo garantito:
 1,50% annuo composto, in caso di riscatto o decesso dell’Assicurato avvenuto a partire
dalla data di decorrenza e fino al 10° anniversario della data di decorrenza (escluso);
 2,00%% annuo composto, in caso di riscatto o decesso dell’Assicurato avvenuto in
coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza, riconosciuto sin dalla data di
decorrenza;
 2,00% annuo composto, in caso di riscatto o decesso dell'Assicurato avvenuto entro il
termine del piano, riconosciuto a partire dal 10° anniversario della data di decorrenza
 Età e sesso dell’Assicurato: ininfluenti
 Durata del contratto: vita intera
 Durata del piano versamenti: 15 anni
 Premio unico ricorrente: Euro 1.500,00
 Periodicità del pagamento: annuale
 Diritto fisso: Euro 6,00
 Caricamento: Euro 37,35
 Capitale assicurato iniziale: Euro 1.456,65
Prestazioni assicurate
Cumulo dei
Valore di
premi ricorrenti Capitale assicurato
alla
fine
dell'anno
per
riscatto
alla
versati
il caso di decesso
fine dell'anno
Anni trascorsi
(anniversari della
data di decorrenza)
Premio
ricorrente
versato
1
1.500,00
1.500,00
1.478,50
1.478,50
2
1.500,00
3.000,00
2.979,18
2.979,18
3
1.500,00
4.500,00
4.502,36
4.502,36
4
1.500,00
6.000,00
6.050,88
6.050,88
5
1.500,00
7.500,00
7.623,93
7.623,93
6
1.500,00
9.000,00
9.220,58
9.220,58
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Nota informativa
7
1.500,00
10.500,00
10.842,34
10.842,34
8
1.500,00
12.000,00
12.491,06
12.491,06
9
1.500,00
13.500,00
14.164,51
14.164,51
10
1.500,00
15.000,00
16.308,64
16.308,64
11
1.500,00
16.500,00
18.131,87
18.131,87
12
1.500,00
18.000,00
19.991,72
19.991,72
13
1.500,00
19.500,00
21.888,77
21.888,77
14
1.500,00
21.000,00
23.823,76
23.823,76
15
1.500,00
22.500,00
25.797,45
25.797,45
L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla
tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento
minimo contrattualmente garantito, entro il 3° anniversario della data di decorrenza.
B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
 Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
 Tasso di rendimento trattenuto: 1,30% fino al 5° anniversario della data di decorrenza
(compreso), 1,10% dal 6° anniversario in poi
 Misura annua di rivalutazione: 2,70% fino al 5° anniversario della data di decorrenza
(compreso), 2,90% dal 6° anniversario in poi
 Età e sesso dell’Assicurato: ininfluenti
 Durata del contratto: vita intera
 Durata del piano versamenti: 15 anni
 Premio unico versato: Euro 1.500,00
 Periodicità del pagamento: annuale
 Diritto fisso: Euro 6,00
 Caricamento: Euro 37,35
 Capitale assicurato iniziale: Euro 1.456,65
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Prestazioni assicurate
Cumulo dei
Valore di
premi ricorrenti Capitale assicurato
alla
fine
dell'anno
per
riscatto
alla
versati
il caso di decesso
fine dell'anno
Anni trascorsi
(anniversari della
data di decorrenza)
Premio
ricorrente
versato
1
1.500,00
1.500,00
1.495,98
1.478,50
2
1.500,00
3.000,00
3.032,35
2.979,18
3
1.500,00
4.500,00
4.610,20
4.502,36
4
1.500,00
6.000,00
6.233,16
6.233,16
5
1.500,00
7.500,00
7.901,28
7.901,28
6
1.500,00
9.000,00
9.633,15
9.633,15
7
1.500,00
10.500,00
11.416,42
11.416,42
8
1.500,00
12.000,00
13.254,08
13.254,08
9
1.500,00
13.500,00
15.145,03
15.145,03
10
1.500,00
15.000,00
17.240,81
17.240,81
11
1.500,00
16.500,00
19.251,07
19.251,07
12
1.500,00
18.000,00
21.319,77
21.319,77
13
1.500,00
19.500,00
23.448,46
23.448,46
14
1.500,00
21.000,00
25.638,89
25.638,89
15
1.500,00
22.500,00
27.892,84
27.892,84
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Nota informativa
Tutti gli importi contenuti nelle tabelle sopra riportate sono espressi in Euro e al lordo degli oneri
fiscali.
Nell'esempio riportato in tabella, ove si ipotizza una misura annua di rivalutazione pari al 2,70%
fino al 5° anniversario e 2,90% successivamente, si evidenza che:
 sino al 4° anniversario della data di decorrenza (escluso), il valore di riscatto si rivaluta
annualmente in misura ridotta (1,50%) rispetto all'intera misura annua di rivalutazione
(2,70%);
 a partire dal 4° anniversario della data di decorrenza, il valore di riscatto recupera
interamente la parte di rivalutazione annua non riconosciuta nei primi 4 anni di durata
contrattuale rivalutandosi annualmente in base all'intera misura annua di rivalutazione;
 al 10° anniversario della data di decorrenza vengono riportati il capitale assicurato in caso di
decesso ed il valore di riscatto rivalutati in base alla misura annua di rivalutazione (2,90%), in
quanto superiore agli stessi rivalutati in base al tasso di rendimento minimo garantito
(2,00%). Inoltre i valori rappresentati in tabella tengono conto del Bonus riconosciuto a tale
anniversario, ipotizzando che siano stati versati tutti i premi previsti da piano;
 al termine del piano vengono riportati il capitale assicurato in caso di decesso ed il valore di
riscatto rivalutati in base alla misura annua di rivalutazione (2,90%), in quanto superiore ai
valori stessi rivalutati in base al tasso di rendimento minimo garantito (2,00%);
 il capitale assicurato determinato al termine del piano costituisce il capitale di riferimento ai
fini delle successive rivalutazioni.
Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle
notizie contenuti nella presente Nota informativa.
L’Amministratore Delegato e Direttore Generale
Fabio Bastia
La presente Nota informativa è stata redatta in Milano nel mese di Maggio 2013, data
dell’ultimo aggiornamento dei dati in essa inclusi.
Mod. HV018 Ed. 05/2013
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Condizioni contrattuali
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Il presente contratto, denominato HELVETIA CREA – VERSIONE RISPARMIO (di seguito HELVETIA CREA), è
disciplinato dalle:
 Condizioni contrattuali di seguito riportate;
 Norme di legge per quanto non espressamente disciplinato.
Art. 1 – Prestazioni assicurate
In base al presente contratto, in caso di decesso dell’Assicurato, la Società si impegna a liquidare, ai Beneficiari
designati dal Contraente, un capitale assicurato, dato dalla somma delle porzioni di capitale costituite a fronte:
 dei premi unici ricorrenti versati;
 dei premi aggiuntivi eventualmente versati;
 dell'eventuale Bonus riconosciuto alle condizioni e nei termini indicati al successivo Art. 4;
rivalutato ai sensi della Clausola di Rivalutazione di cui all’Art. 5.
La Società riconosce un rendimento minimo garantito che varia nel tempo ed in particolare è pari:
 all'1,50% annuo riconosciuto – in regime di interesse composto - in caso di:
 riscatto totale richiesto entro il 10° anniversario della data di decorrenza stessa (escluso);
 decesso dell’Assicurato, avvenuto entro il 10° anniversario della data di decorrenza (escluso);
 al 2,00% annuo riconosciuto – in regime di interesse composto - in caso di:
 riscatto totale richiesto in coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza;
 decesso dell’Assicurato avvenuto in coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza.
 al 2,00% annuo riconosciuto – in regime di interesse composto - in caso di:
 riscatto totale richiesto dal 10° anniversario della data di decorrenza ed entro il termine del piano;
 decesso dell’Assicurato avvenuto dal 10° anniversario della data di decorrenza ed entro il termine del piano.
Anteriormente al termine del piano, con riferimento sia al riscatto totale che al caso di decesso dell'Assicurato, la
Società comunicherà al Contraente la misura del rendimento minimo garantito applicabile al contratto
successivamente al suddetto anniversario.
Si precisa che in caso di liquidazione avvenuta in coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza viene
corrisposto il capitale minimo garantito qualora il relativo ammontare sia maggiore della somma:
 del capitale assicurato rivalutato sulla base del rendimento della gestione separata Helvirend;
 dell’eventuale Bonus.
Pertanto, il capitale minimo garantito non viene incrementato di alcun importo aggiuntivo a titolo di Bonus.
Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza e a condizione che l'Assicurato sia in vita, il Contraente può inoltre
esercitare il diritto di riscatto totale o parziale ed ottenere la liquidazione, da parte della Società, del relativo valore di
riscatto, nei termini e secondo le modalità riportate al successivo Art. 9.
La Società si impegna a comunicare annualmente al Contraente il valore del capitale assicurato comprensivo di tutte
le rivalutazioni attribuite al contratto.
Art. 2 - Premi unici ricorrenti e premi aggiuntivi
Le prestazioni assicurate di cui all'Art. 1 sono garantite a fronte della corresponsione, da parte del Contraente, del
premio ricorrente che costituisce il premio pattuito nell’ambito del piano dei versamenti.
L'importo del premio ricorrente varia in funzione della periodicità di pagamento prescelta dal Contraente stesso,
secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata:
Periodicità di pagamento
Premio unico ricorrente minimo (Euro)
Annuale
1.500
Semestrale
750
Quadrimestrale
500
Trimestrale
375
Mensile
125
Nel corso del piano il Contraente, previa richiesta scritta alla Società effettuata con un preavviso di almeno 60 giorni
rispetto alla ricorrenza annua della data di decorrenza, può variare la periodicità di pagamento.
Non è invece possibile variare la durata pagamento premi né l'importo del premio scelto alla sottoscrizione.
Mod. HV018 Ed. 05/2013
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Condizioni contrattuali
Il premio unico ricorrente deve essere pagato dal Contraente alla Società in via anticipata all’atto della conclusione del
contratto e per tutta la durata del piano ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza, ovvero ad ogni ricorrenza
semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile in funzione della periodicità di pagamento prescelta.
Il Contraente, per essere in regola con il piano, deve versare i premi pattuiti successivi al primo entro 30 giorni dal
giorno della ricorrenza di pagamento.
Il Contraente ha tuttavia facoltà di interrompere il piano e riprenderlo da una qualsiasi ricorrenza annua di premio
successiva, ovvero da ogni ricorrenza semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile in funzione della periodicità di
versamento prescelta, senza dover recuperare i premi arretrati. Qualora l’interruzione del piano avvenga
anteriormente al 10° anniversario della data di decorrenza verrà meno il riconoscimento del Bonus previsto al
successivo Art. 4.
Il Contraente può inoltre effettuare dei versamenti aggiuntivi purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di
decorrenza del contratto e non oltre il 7° anniversario della data di decorrenza (compreso). Successivamente la
Società comunicherà la disciplina da applicare ai versamenti aggiuntivi eventualmente resi disponibili dopo tale
anniversario.
Possono essere corrisposti premi (unici ricorrenti ed eventuali versamenti aggiuntivi) fino ad un limite massimo di Euro
500.000 per singola polizza. Per importi superiori è necessario avere la preventiva autorizzazione della Direzione.
Il pagamento dei premi avviene presso l’Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite:
 assegno non trasferibile intestato all’Intermediario;
 bonifico bancario intestato all’Intermediario;
 bollettino postale sul conto corrente dell'Intermediario;
 carta di debito o credito se accettata dall’Intermediario;
fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente.
Sui premi ricorrenti successivi al primo è ammessa anche l’attivazione di R.I.D. (rimessa interbancaria diretta),
attivabile mediante compilazione di apposita modulistica fornita dalla Società, fermo restando che – nel caso sia stata
scelta una periodicità di pagamento mensile – il R.I.D. sarà attivo a partire dalla terza ricorrenza mensile della data di
decorrenza successiva alla data di ricevimento della richiesta presso la Società.
Ad ogni incasso tramite RID sarà applicato un costo fisso pari ad Euro 2 della data di decorrenza.
Il pagamento dei premi deve, invece, essere effettuato esclusivamente tramite bonifico direttamente a favore di
Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26F0306912711100000008137 (per i contratti
distribuiti da Agenzie Helvetia Vita o da altri Intermediari) o sul conto corrente bancario avente codice IBAN
IT80K0558401632000000014084 (per i contratti distribuiti da Broker):
 per importi di premio superiori ad Euro 250.000 (inserendo come causale il numero di proposta con cognome e
nome del Contraente ed il nome del prodotto);
 in caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di
servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), per i quali la Società assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche (inserendo come
causale il numero di proposta con cognome e nome del Contraente, il codice CIG, l’eventuale CUP, il nome del
prodotto).
E' escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Art. 3 - Determinazione del capitale assicurato
Su ogni premio ricorrente da piano versato è prevista l'applicazione di un diritto fisso annuale pari ad Euro 6,
eventualmente riproporzionato in funzione della periodicità di pagamento prescelta, come indicato nella tabella di
seguito riportata:
Mod. HV018 Ed. 05/2013
Periodicità di pagamento
Importo diritto fisso applicato ad ogni
rata di premio (Euro)
Annuale
6,00
Semestrale
3,00
Quadrimestrale
2,00
Trimestrale
1,50
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Condizioni contrattuali
Mensile
0,50
Su ogni versamento aggiuntivo versato è prevista l'applicazione di un diritto fisso pari ad Euro 1.
Il caricamento sui premi (unici ricorrenti ed eventuali versamenti aggiuntivi) viene determinato in funzione del cumulo
degli stessi, al netto dei rispettivi diritti fissi e del premio corrispondente agli eventuali riscatti parziali effettuati,
secondo quanto riportato nella tabella seguente:
Cumulo netto premi
complessivamente versati (Euro)
Caricamento %
scaglioni IRPEF
Fino a 5.000,00
2,50%
Da 5.000,01 a 10.000,00
2,25%
Da 10.000,01 a 15.000,00
2,00%
Da 15.000,01 a 25.000,00
1,75%
Da 25.000,01 a 50.000,00
1,50%
Da 50.000,01 a 250.000,00
1,25%
Oltre 250.000,00
0,50%
Il caricamento viene applicato – secondo il metodo degli scaglioni IRPEF – al cumulo dei premi al netto dei rispettivi
diritti fissi.
L'ammontare del capitale assicurato iniziale è pertanto pari al primo premio di rata versato diminuito del costo fisso
determinato in funzione della periodicità di pagamento prescelta e del caricamento determinato in funzione
dell'importo del premio stesso, in base alla tabella sopra riportata.
Ai fini della rivalutazione del capitale assicurato, di cui al successivo Art. 5, la porzione di capitale derivante da ciascun
premio pagato (unici ricorrenti ed eventuali versamenti aggiuntivi) si intende costituita alla data di ricevimento del
premio stesso da parte della Società.
Il capitale assicurato, al 10° anniversario della data di decorrenza, potrà altresì essere aumentato per effetto di un
eventuale Bonus riconosciuto alle condizioni e nei termini indicati al successivo Art. 4.
Art. 4 – Bonus
In coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza, a condizione che i premi a fronte del piano dei
pagamenti originariamente sottoscritto siano stati tutti interamente versati fino a tale data, la Società riconosce un
Bonus – sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato – di importo pari all'1,00% della somma dei premi versati
fino a tale data, al netto del premio corrispondente agli eventuali riscatti parziali effettuati.
Gli eventuali versamenti aggiuntivi, di importo coincidente con quello del premio ricorrente non corrisposto, non
concorrono alla determinazione del Bonus.
Ai fini della rivalutazione del capitale assicurato, di cui all'Art. 5, la porzione di capitale derivante dal Bonus si intende
quindi costituita al 10° anniversario della data di decorrenza del contratto.
Art. 5 - Clausola di rivalutazione del capitale assicurato
La rivalutazione delle prestazioni relative ad HELVETIA CREA avviene in base al rendimento di una gestione interna
separata denominata Helvirend. Tale gestione separata viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una
società di revisione contabile iscritta nell’albo speciale, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati dalla
stessa conseguiti. Si rinvia per i dettagli della gestione separata Helvirend al Regolamento della gestione stessa,
contenuto nelle presenti Condizioni contrattuali.
A) Misura annua di rivalutazione
Annualmente la Società calcola il rendimento della gestione separata Helvirend – che viene maturato dall’1 Gennaio al
31 Dicembre di ogni anno e certificato, dalla società di revisione sopra richiamata, entro l’1 Marzo successivo attribuendo a ciascun contratto collegato alla gestione una quota parte del suddetto rendimento, denominata “misura
annua di rivalutazione”.
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Condizioni contrattuali
La misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento della gestione separata Helvirend di un valore
denominato “rendimento trattenuto”, determinato secondo le modalità indicate nella tabella di seguito riportata:
Rendimento trattenuto
Anniversari data decorrenza
1,30%
Fino al 5° anniversario (compreso)
1,10%
Dal 6° anniversario in poi
Anteriormente al 10° anniversario della data di decorrenza la misura annua di rivalutazione non può
comunque essere inferiore all'1,50%.
A partire dal 10° anniversario della data di decorrenza e fino al termine del piano dei versamenti la misura
annua di rivalutazione verrà elevata al 2,00%. Per durate pagamenti premi pari a 10 anni il 2,00% verrà
riconosciuto esclusivamente al 10° anniversario della data di decorrenza.
Successivamente al termine del piano la misura annua di rivalutazione non potrà essere inferiore a 0,00%.
Ad ogni anniversario della data di decorrenza o qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato o il riscatto in una data in
cui non sia stato ancora certificato il rendimento della gestione separata Helvirend applicabile per quell’anno (cioè nel
caso in cui l'anniversario della data di decorrenza, il decesso o il riscatto avvenga tra l’1 Gennaio ed anteriormente
all’1 Marzo), ai fini della determinazione della misura annua di rivalutazione si farà riferimento al rendimento della
gestione separata Helvirend certificato l’anno precedente.
B) Rivalutazione del capitale assicurato
Ad ogni anniversario della data di decorrenza:
 il capitale assicurato in vigore all'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente viene
rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta, in regime di interesse
composto, per il periodo di tempo compreso tra l'anniversario della data di decorrenza immediatamente
precedente e l'anniversario della data di decorrenza considerata ai fini della rivalutazione;
 ciascuna porzione di capitale eventualmente costituita a fronte di ogni premio versato nei 12 mesi precedenti ogni
anniversario della data di decorrenza, viene rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A),
riconosciuta, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di
ciascuna porzione e l'anniversario della data di decorrenza considerata ai fini della rivalutazione.
In coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza il capitale assicurato è pari al maggiore tra:
 ciascuna porzione di capitale costituito a fronte di ogni premio versato (unici ricorrenti ed eventuali aggiuntivi) al
netto dei rispettivi diritti fissi e caricamenti, rivalutata sulla base del rendimento minimo garantito, pari al 2,00%
annuo – riconosciuto in regime di interesse composto – per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione
di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario;
 ciascuna porzione di capitale costituita a fronte di ogni premio versato (unici ricorrenti ed eventuali aggiuntivi) al
netto dei rispettivi diritti fissi e caricamenti, rivalutata sulla base della rispettiva misura annua di rivalutazione di cui
al punto A), riconosciuta, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di
costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario. A tale importo viene aggiunto
l'eventuale Bonus di cui al precedente Art. 4.
Il capitale assicurato, come determinato al 10° anniversario della data di decorrenza, costituisce il capitale di
riferimento ai fini delle successive rivalutazioni attribuite in base alla misura annua di rivalutazione, di cui al punto A).
Si precisa che nel calcolo del capitale assicurato si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati.
Resta inteso che laddove la Società rendesse disponibili versamenti aggiuntivi successivamente al 7° anniversario
della data di decorrenza, agli stessi si applicherà la disciplina che sarà comunicata dalla Società anteriormente a tale
data.
C) Rivalutazione del capitale assicurato in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto in coincidenza con un anniversario della data di decorrenza il capitale
assicurato in caso di decesso viene determinato con le medesime modalità di cui al precedente punto B).
Diversamente il capitale in caso di decesso dell’Assicurato sarà pari alla somma:
 del capitale assicurato in vigore all'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente la data del
decesso, rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta, in regime di interesse
composto, per il periodo di tempo compreso tra l'anniversario della data di decorrenza immediatamente
precedente la data di decesso e la data di decesso stessa;
 di ciascuna porzione di capitale costituita a fronte di ogni premio versato (unico ricorrente ed eventuali versamenti
aggiuntivi) tra l'anniversario immediatamente precedente la data del decesso e la data di decesso stessa,
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Condizioni contrattuali
rivalutata sulla base della misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta, in regime di interesse
composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale e la data
del decesso.
Art. 6 – Conclusione del Contratto
Il presente contratto si intende concluso quando il Contraente, dopo aver sottoscritto la proposta (unitamente
all'Assicurato, se diverso dal Contraente) ed aver effettuato il pagamento del premio unico, riceve il documento di
polizza da parte della Società.
Art. 7 – Decorrenza e durata
A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, le coperture assicurative di cui al precedente Art. 1,
saranno operanti dalle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza.
Nell’ambito del contratto occorre distinguere tra:
 durata del contratto: intendendosi per tale l’arco di tempo durante il quale opera la copertura assicurativa, che è
vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell’Assicurato;
 durata del piano: intendendosi per tale il periodo di pagamento dei premi, che viene stabilita dal Contraente al
momento della sottoscrizione tra un minimo di 10 anni ed un massimo di 25 anni. Una volta selezionata, la durata
del piano non è modificabile.
Art. 8 – Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso. Entro
tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A/R indirizzata a:
Helvetia Vita S.p.A. – Operations – Canale HV – Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano - Italia.
La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore
24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.
La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e previa consegna dell'originale di polizza e
delle eventuali appendici, rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto del diritto fisso pari ad
Euro 25.
Art. 9 – Riscatto
Trascorso 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, purché l’Assicurato sia in vita, il Contraente può riscattare
totalmente o parzialmente il proprio contratto mediante l’apposito modulo “Richiesta di pagamento” allegato alle
presenti Condizioni contrattuali da inviare a: Helvetia Vita S.p.A. – Operations – Canale HV –, Via G. B. Cassinis 21,
20139 Milano (Italia).
Riscatto totale
In caso di riscatto richiesto anteriormente al 10° anniversario della data di decorrenza, il valore di riscatto è dato dalla
somma:
 di ciascuna porzione di capitale assicurato costituita a fronte dei premi unici previsti da piano, rivalutata:
 sulla base di un “tasso convenzionale” – pari all'1,50% annuo – riconosciuto in regime di interesse composto –
per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale e la data di
richiesta di riscatto (qualora la richiesta sia anteriore al 4° anniversario della data di decorrenza);
 sulla base della rispettiva misura annua di rivalutazione, di cui all'Art.5.A), riconosciuta annualmente, in regime
di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di
capitale e la data di richiesta di riscatto (qualora la richiesta sia coincidente o successiva al 4° anniversario
della data di decorrenza);
 di ciascuna porzione di capitale costituita a fronte dei premi aggiuntivi eventualmente versati, rivalutata:
 sulla base di un “tasso convenzionale” – pari all'1,50% annuo – riconosciuto in regime di interesse composto –
per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale e la data di
richiesta di riscatto (qualora il rispettivo versamento aggiuntivo sia stato corrisposto da meno di 3 anni rispetto
alla data di richiesta del riscatto);
 sulla base della rispettiva misura annua di rivalutazione, di cui all'Art. 5.A), riconosciuta annualmente, in
regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna
porzione di capitale e la data di richiesta di riscatto (qualora il rispettivo versamento aggiuntivo sia stato
corrisposto da almeno 3 anni rispetto alla data di richiesta del riscatto).
In caso di riscatto richiesto a partire dal 10° anniversario della data di decorrenza, il valore di riscatto coinciderà con il
capitale assicurato in caso di decesso liquidabile alla stessa data, di cui all'Art. 5.C).
In ogni caso, ai fini del calcolo del valore di riscatto, così come sopra determinato, si tiene conto degli eventuali riscatti
parziali effettuati.
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Condizioni contrattuali
Resta inteso che laddove la Società rendesse disponibili versamenti aggiuntivi successivamente al 7° anniversario
della data di decorrenza, agli stessi si applicherà la disciplina che sarà comunicata dalla Società anteriormente a tale
data.
La liquidazione del valore di riscatto totale determina la risoluzione del contratto.
Riscatto parziale
Il valore di riscatto parziale viene determinato con le stesse modalità e tempistiche del riscatto totale, fermo restando
che:
 l’importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore ad Euro 500;
 il valore residuo del capitale assicurato, a seguito di ogni riscatto parziale, non può essere inferiore all'importo del
premio annuo prescelto al momento della sottoscrizione.
Si precisa che ai fini del riscatto parziale si liquiderà con precedenza le porzioni di capitale costituite a fronte dei premi
versati in epoca più remota.
In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo che costituisce, anche ai fini della
rivalutazione futura, il nuovo capitale assicurato.
Art. 10 – Opzioni contrattuali
A partire dal termine del piano dei versamenti, il Contraente ha la facoltà di richiedere una delle due opzioni previste
dal contratto.
Opzione di conversione in rendita annua vitalizia rivalutabile del valore di riscatto totale
La conversione del valore di riscatto totale in rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile fino a che l'Assicurato è in
vita, è possibile a condizione che il valore iniziale della rendita annua non risulti inferiore ad Euro 1.500 lordi.
La rendita sarà determinata in funzione dei coefficienti di conversione riportati in calce alle presenti Condizioni
contrattuali, garantiti dalla Società sin dal momento della sottoscrizione del presente contratto, a condizione che:
 la richiesta di conversione venga effettuata entro il 15° anniversario della data di decorrenza;
 l'Assicurato al momento della richiesta di conversione abbia un'età almeno pari a 50 anni computabili;
 siano stati versati tutti i premi previsti dal piano dei versamenti.
In tal caso anche la rivalutazione seguirà le modalità e tempistiche di cui all'Art. 5, ad eccezione della determinazione
della misura annua di rivalutazione che seguirà le regole di seguito riportate.
La misura annua di rivalutazione sarà ottenuta scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico dell'1,50% - già
riconosciuto all'interno del coefficiente di conversione applicato - la differenza tra il rendimento riconosciuto ed il
suddetto tasso tecnico.
Per rendimento riconosciuto si intende la differenza tra il rendimento della gestione separata Helvirend e il rendimento
minimo trattenuto previsto dal contratto, pari a 1,10 punti percentuali.
La misura annua di rivalutazione non può comunque essere inferiore a 0,00%.
Laddove non siano presenti le suddette condizioni, le modalità di conversione e di rivalutazione della rendita saranno
quelle in vigore presso la Società al momento della richiesta. In tal caso la Società si impegna ad inviare entro 30
giorni dalla data della richiesta una descrizione sintetica della rendita esercitabile, con evidenza dei relativi costi e
condizioni economiche che risulteranno in vigore a tale epoca.
In caso di conferma di conversione la Società si impegna a trasmettere il Fascicolo informativo relativo alla rendita di
opzione, composto dalla Scheda sintetica, Nota informativa, Condizioni contrattuali e Glossario.
L'opzione di conversione dovrà essere esercitata mediante sottoscrizione ed invio del relativo modulo di richiesta reso
disponibile dalla Società ed inviato alla stessa.
La periodicità di pagamento della rendita sarà scelta dal Contraente tra annuale, semestrale, quadrimestrale,
trimestrale o mensile e la stessa verrà liquidata in rate posticipate in funzione della periodicità prescelta.
Si precisa che la rendita non è riscattabile durante il suo godimento.
Opzione di decumulo
Il Contraente può chiedere che l'intero capitale assicurato al termine del piano venga liquidato sotto forma di riscatti
parziali programmati tutti di uguale importo (c.d. decumulo), stabiliti all'atto della richiesta di attivazione dell'opzione da
parte del Contraente stesso.
L'opzione di decumulo potrà essere richiesta purché l'importo di ciascun riscatto parziale programmato non sia
inferiore ad Euro 500, indipendentemente dal frazionamento di pagamento prescelto (annuale, semestrale,
quadrimestrale, trimestrale o mensile).
Su ogni riscatto parziale programmato la Società trattiene un costo fisso pari ad Euro 5.
Mod. HV018 Ed. 05/2013
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Condizioni contrattuali
L'opzione di decumulo dovrà essere esercitata mediante sottoscrizione ed invio del relativo modulo di richiesta reso
disponibile dalla Società ed inviato alla stessa entro 30 giorni dal termine del piano.
Il primo riscatto parziale programmato verrà liquidato decorsi 60 giorni dal ricevimento da parte della Società della
richiesta di attivazione dell'opzione di decumulo: i successivi riscatti parziali programmati seguiranno la frequenza di
pagamento indicata dal Contraente nella suddetta richiesta e fino ad esaurimento del capitale assicurato.
Nel corso del piano di decumulo, il capitale assicurato (determinato al netto dei riscatti parziali programmati
progressivamente liquidati) viene rivalutato a norma del precedente Art. 5.
Ne consegue che, essendo il capitale oggetto di decumulo, l’intero capitale assicurato maturato alla data di richiesta
dell’opzione, alla fine del piano di decumulo verrà liquidato un ultimo riscatto parziale programmato il cui importo
potrebbe essere inferiore a quello richiesto all’atto dell'attivazione dell’opzione.
Nel corso della durata del piano di decumulo non sono consentiti ulteriori riscatti parziali oltre a quelli derivanti
dall’opzione stessa, fermo restante la possibilità di richiedere il riscatto totale del contratto.
È prevista la possibilità, in qualsiasi momento, di interrompere il piano di riscatti parziali programmati, fermo restando
che una volta disattivato non sarà più possibile riattivarlo.
Resta inteso che laddove la Società rendesse disponibili versamenti aggiuntivi successivamente al 7° anniversario
della data di decorrenza, durante il decumulo non sarà comunque possibile effettuarli.
Art. 11 - Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare il capitale
assicurato. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull’originale di polizza o su
apposita appendice, che diviene parte integrante della polizza stessa.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto totale o parziale richiedono l’assenso scritto del creditore
pignoratizio o vincolatario.
Art. 12 – Beneficiari
Ai sensi dell'Art. 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei
confronti della Società. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato
non rientrano nell'asse ereditario.
Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione della proposta, i Beneficiari e può, in qualsiasi momento,
revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei
seguenti casi:
 dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al
potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
 dopo il decesso del Contraente;
 dopo che, verificatosi il decesso dell’Assicurato, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi
avvalere del beneficio.
Nei primi due casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
Sono comunque salve le previsioni di cui all’Art. 1922 del Codice Civile.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere effettuate mediante
comunicazione scritta, sottoscritta in originale dal Contraente, alla Società o mediante testamento.
Art. 13 - Pagamenti della Società
Ogni richiesta di liquidazione dovrà essere inviata alla Società a mezzo dell’apposito modulo “Richiesta di pagamento”
allegato alle presenti Condizioni contrattuali oppure tramite lettera raccomandata A/R corredata dai seguenti
documenti:
 In caso di riscatto parziale e in caso di opzione di decumulo:
 richiesta di riscatto/opzione di decumulo compilata e sottoscritta in originale dal Contraente. In questo caso,
dovrà essere esplicitamente indicato il valore che si intende riscattare, al lordo della tassazione;
 fotocopia leggibile di un valido documento di identità del Contraente;
 coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente).
Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso.
 In caso di riscatto totale:
 richiesta di riscatto sottoscritta in originale dal Contraente;
 certificato di esistenza in vita dell’Assicurato (se l'Assicurato è diverso dal Contraente), ovvero
autocertificazione di esistenza in vita, con allegato un valido documento di identità dell'Assicurato;
 originale di polizza ed eventuali appendici (in caso di smarrimento denuncia presso le autorità competenti o
dichiarazione autografa);
 coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente).
Mod. HV018 Ed. 05/2013
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Condizioni contrattuali


Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso.
In caso di decesso dell’Assicurato:
 consenso all’utilizzo dei dati personali sottoscritto dai Beneficiari in caso di decesso (D.lgs. 196/2003);
 originale di polizza ed eventuali appendici (in caso di smarrimento denuncia presso le autorità competenti o
dichiarazione autografa);
 codice fiscale e fotocopia leggibile di un valido documento di identità degli aventi diritto;
 certificato di decesso dell’Assicurato (in originale);
 denuncia, tramite lettera raccomandata, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso
dell’Assicurato;
 atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicato:
 se il Contraente ha lasciato o meno testamento (solo qualora il Contraente stesso coincida con
l'Assicurato). In caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà
deve riportarne gli estremi precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed
evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire;
 quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire (solo qualora gli eredi legittimi siano i Beneficiati in
caso di decesso designati).
Per capitali non superiori ad Euro 50.000,00 potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati;
 copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la
prestazione in caso di Beneficiario minorenne o incapace;
 coordinate bancarie degli aventi diritto per le operazioni di accredito (Banca e codice IBAN).
Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dagli aventi diritto stessi.
In caso di opzione di conversione in rendita:
 richiesta di opzione di conversione compilata e sottoscritta in originale dal Contraente (modulo dedicato fornito
dalla Società);
 fotocopia leggibile di un valido documento di identità del Contraente;
 certificato di esistenza in vita dell’Assicurato (se l'Assicurato è diverso dal Contraente), ovvero
autocertificazione di esistenza in vita, con allegato un valido documento di identità dell'Assicurato;
 coordinate bancarie dell'avente diritto per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente).
Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso.
La Società si riserva di chiedere ulteriore documentazione a fronte di particolari esigenze istruttorie.
Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi
diritto.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30
giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa sopra riportata presso la propria sede, ovvero alla data
di ricevimento presso l'Intermediario interessato, se anteriore.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati nella
misura degli interessi legali in vigore, a partire dal giorno in cui la Società/Intermediario è entrata in possesso della
documentazione completa.
Art. 14 – Tasse ed imposte
Tasse ed imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Art. 15 – Procedimento di mediazione e foro competente
Per la risoluzione delle controversie nascenti dal presente contratto, le Parti hanno la facoltà di esperire il
procedimento di mediazione innanzi agli Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro, istituito presso il
Ministero della Giustizia (D. Lgs. n. 28/2010 e successivi provvedimenti modificativi, integrativi ed attuativi) oppure di
ricorrere direttamente all'Autorità Giudiziaria competente, individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del
Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.
Art. 16 – Non pignorabilità e non sequestrabilità delle prestazioni assicurate
Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita
non sono pignorabili né sequestrabili.
Sono salve, rispetto al premio pagato, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei
creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (Art. 1923, comma 2 del
Codice Civile).
Mod. HV018 Ed. 05/2013
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Condizioni contrattuali
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA VITALIZIA PER 1.000 EURO DI CAPITALE
L'importo iniziale della rendita vitalizia rivalutabile viene determinato moltiplicando il valore di riscatto maturato alla
data di richiesta di conversione, al netto dell'eventuale tassazione della plusvalenza, per il coefficiente di conversione
di seguito riportato, e dividendo il risultato ottenuto per 1.000.
Di seguito viene riportata la tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia, pagabile in rate annuali,
semestrali, quadrimestrali, trimestrali o mensili posticipate - a scelta del Contraente - espressa per 1.000 Euro di
capitale maturato al termine del pagamento premi.
La base demografica adottata per la determinazione dei suddetti coefficienti è la tavola di mortalità IPS55U-I (per
impegni immediati). Il tasso tecnico applicato è pari a 1,50%. I coefficienti dipendono dall'anno di nascita e dall'età
assicurativa raggiunta dall'Assicurato al momento della conversione in rendita, nonché dalla rateazione prescelta.
Il costo di erogazione della rendita, già ricompreso all'interno dei coefficienti di seguito riportati, è pari a 1,50%.
Per l'individuazione del tasso applicabile si deve considerare, al posto dell'età computabile, l'età stessa corretta in
funzione dell'anno di nascita, come da tabella di seguito riportata:
Generazione dei nati
Correzione dell'età
Fino al 1926
+3
Dal 1927 al 1938
+2
Dal 1939 al 1947
+1
Dal 1948 al 1960
0
Dal 1961 al 1970
-1
Dal 1971 in poi
-2
In particolare i valori riportati nella tabella dei coefficienti di conversione si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i
nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due
anni. Al contrario per i nati dal 1939 al 1947, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1927 al 1938, l'età
dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1926 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre
anni.
TABELLA COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA
(in caso di età computabile superiore ad 85 anni o inferiore a 48 anni i coefficienti sono disponibili presso la Società)
PERIODICITA' DI PAGAMENTO DELLA RENDITA
Età computabile
Annuale
Semestrale
Quadrimestrale
Trimestrale
Mensile
48
33,83
33,54
33,44
33,40
33,30
49
34,46
34,16
34,06
34,01
33,91
50
35,12
34,81
34,71
34,66
34,56
51
35,82
35,49
35,39
35,34
35,23
52
36,55
36,21
36,10
36,05
35,94
53
37,32
36,97
36,86
36,80
36,69
54
38,14
37,77
37,65
37,59
37,47
55
39,00
38,62
38,49
38,43
38,30
56
39,91
39,51
39,38
39,31
39,18
57
40,87
40,45
40,32
40,25
40,11
58
41,90
41,45
41,31
41,24
41,09
59
42,98
42,52
42,37
42,29
42,14
60
44,14
43,65
43,49
43,41
43,25
61
45,37
44,85
44,68
44,60
44,43
62
46,67
46,13
45,95
45,86
45,68
63
48,07
47,49
47,30
47,20
47,01
64
49,55
48,93
48,73
48,63
48,43
65
51,13
50,48
50,26
50,16
49,95
66
52,82
52,13
51,90
51,78
51,56
67
54,64
53,89
53,65
53,53
53,28
Mod. HV018 Ed. 05/2013
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Condizioni contrattuali
Età computabile
PERIODICITA' DI PAGAMENTO DELLA RENDITA
Annuale
Semestrale
Quadrimestrale
Trimestrale
Mensile
68
56,59
55,79
55,52
55,39
55,14
69
58,68
57,82
57,54
57,40
57,12
70
60,94
60,01
59,71
59,56
59,26
71
63,37
62,37
62,04
61,88
61,56
72
66,01
64,92
64,56
64,39
64,04
73
68,87
67,69
67,30
67,11
66,73
74
72,00
70,71
70,29
70,08
69,67
75
75,43
74,02
73,56
73,33
72,88
76
79,20
77,64
77,13
76,88
76,38
77
83,32
81,59
81,03
80,76
80,21
78
87,81
85,90
85,28
84,97
84,37
79
92,70
90,57
89,89
89,54
88,87
80
98,02
95,64
94,87
94,49
93,75
81
103,82
101,16
100,30
99,87
99,04
82
110,19
107,20
106,23
105,76
104,82
83
117,25
113,86
112,77
112,24
111,18
84
125,10
121,25
120,02
119,42
118,22
85
133,76
129,37
127,97
127,28
125,93
Le presenti Condizioni contrattuali sono state redatte in Milano nel mese di Maggio 2013, data dell’ultimo
aggiornamento dei dati in esse inclusi.
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Condizioni contrattuali
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA“HELVIREND”
Art. 1 – Costituzione e denominazione della gestione separata
Helvetia Vita S.p.A. (la “Società”) ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata
“Helvirend”, separata da quella delle altre attività della Società e rivolta a tutti i segmenti di clientela ed a tutte le
tipologie di contratti a prestazioni rivalutabili collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
Con riferimento ai suddetti contratti, il presente Regolamento costituisce parte integrante delle rispettive Condizioni
contrattuali.
La gestione “Helvirend” è denominata in Euro.
La gestione “Helvirend” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di
Interesse Collettivo (ISVAP) con Regolamento n. 38 del 03/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2 - Attività, obiettivi e politiche di investimento della gestione separata
Il valore delle attività della gestione “Helvirend” non può essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i
contratti a prestazioni rivalutabili di cui al precedente articolo 1, sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione
stessa.
La gestione finanziaria ha l’obiettivo di conseguire risultati che consentano di far fronte alle garanzie di rendimento
contrattualmente stabilite e realizzare un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di
mercato. Le politiche di gestione sono tese a garantire nel tempo un’equa partecipazione degli Assicurati ai risultati
finanziari della gestione “Helvirend”; le scelte di investimento si fondano su modelli di Asset Liability Management che
permettono di tenere in considerazione, nella selezione e gestione delle attività finanziarie, gli impegni assunti verso
gli Assicurati. Oltre al rispetto dei limiti regolamentari, si persegue la liquidità degli investimenti, l’efficienza del profilo
rischio-rendimento, anche attraverso la diversificazione, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di
salvaguardare, nell’interesse della massa degli Assicurati, l’equilibrio e la stabilità della gestione “Helvirend”.
In linea generale, le risorse della gestione “Helvirend” possono essere investite in tutte le attività ammissibili a
copertura delle riserve tecniche ai sensi dell’Art. 38 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle
Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi.
Tali attività sono di piena e libera proprietà della Società nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura.
La gestione “Helvirend” può investire anche la totalità degli attivi in Titoli di debito emessi e/o garantiti da Stati
appartenenti all’Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell’Ocse, da emittenti
locali controllati da emittenti governativi appartenenti all’Ocse.
E’ ammesso l’investimento in Titoli obbligazionari di emittenti corporate, compresi anche gli OICR obbligazionari, in
misura non superiore all’80% degli attivi. Il rating degli emittenti, al momento dell’acquisto, deve essere,
preferibilmente, almeno Investment Grade 1; potranno essere acquistate anche obbligazioni con rating Below
Investment Grade2 purché complessivamente, il loro peso non sia superiore al 5% degli attivi della gestione
“Helvirend”.
Il peso del comparto azionario deve essere inferiore al 20% degli attivi; l’investimento azionario si realizza attraverso
l’acquisto di Titoli di capitale, ETF, SICAV e OICR azionari, bilanciati e flessibili. L’esposizione azionaria diretta
riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all’investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici.
L’investimento nel Comparto Immobiliare può avvenire attraverso l’acquisto di partecipazioni in società immobiliari,
quote di OICR immobiliari o immobili. Sono ammessi Investimenti Alternativi (Hedge Fund, Private Equity) attraverso
l’acquisto di azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un
mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi.
I limiti, i termini e le condizioni alle quali possono essere effettuati investimenti immobiliari e alternativi sono quelli
previsti dalla normativa vigente.
Sono, infine, ammessi gli Strumenti di mercato monetario, quali ad esempio depositi bancari, certificati di deposito e
OICR monetari, le cui controparti devono avere rating “Investment Grade”. Fanno eccezione i soli “conti correnti” dove
sono ammesse anche controparti “Below Investment Grade o senza rating”, ma con il limite massimo del 3%.
1
2
Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Investment Grade è il rating almeno pari a BBB-.
Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Below Investment Grade è quello minore di BBB-.
Mod. HV018 Ed. 05/2013
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Condizioni contrattuali
L’operatività attraverso strumenti finanziari derivati e l’investimento in prodotti strutturati avviene nel principio di sana e
prudente gestione e si conforma alle disposizioni normative in materia. Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi
con finalità di copertura e gestione efficace, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente.
Con operazioni di copertura si intendono quelle operazioni destinate a ridurre, totalmente o parzialmente, il rischio di
investimento o di controparte ed effettuate allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività o di insiemi di
attività o passività, da variazioni sfavorevoli dei tassi, degli indici, dei prezzi degli strumenti finanziari e dal rischio di
default degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio.
Le operazioni di gestione efficace del portafoglio sono quelle operazioni effettuate allo scopo di raggiungere prefissati
obiettivi di investimento in maniera più veloce, agevole, economica o flessibile rispetto a quanto sarebbe possibile
ottenere operando sugli attivi sottostanti, senza generare nel contempo un incremento significativo del rischio di
investimento, rispetto a quello generabile operando direttamente sugli attivi sottostanti.
Ai sensi della normativa vigente sono, comunque, esclusi gli investimenti in:
■ crediti infruttiferi, ad esclusione di quelli nei confronti di Assicurati ed Intermediari per premi da incassare nella
misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;
■ immobili destinati all’esercizio della Società;
■ crediti verso i riassicuratori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 5 del Regolamento ISVAP
38/2011;
■ immobilizzazioni materiali;
■ spese di acquisizione da ammortizzare.
Le operazioni con le controparti di cui all’Art. 5 del Regolamento Isvap 27/05/2008 n.25, sono ammesse e non devono
pregiudicare gli interessi degli Assicurati. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile
ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. “best execution”) e in coerenza con la normativa Isvap
vigente.
Gli investimenti in OICR ed obbligazioni emesse o gestite da società appartenenti allo stesso Gruppo della Società
non possono superare il 30% del patrimonio della gestione “Helvirend”.
L’uscita delle attività dalla gestione “Helvirend” può avvenire esclusivamente da realizzo.
Art. 3 - Determinazione del tasso medio di rendimento annuo della gestione separata
Il periodo di osservazione ai fini della determinazione del tasso medio di rendimento della gestione “Helvirend” è
annuale e decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.
Il tasso medio di rendimento della gestione “Helvirend”, relativo ad un periodo di osservazione, è determinato
rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di quel periodo al valore medio annuo degli
investimenti della gestione relativo al medesimo periodo di osservazione.
Il risultato finanziario della gestione è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa,
comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dai ratei di interessi e di cedole maturati e
dagli utili e dalle perdite di realizzo di competenza della gestione.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività
nel libro mastro della gestione “Helvirend”, e cioè al prezzo di acquisto per l’attività di nuova acquisizione ed al valore
di mercato all’atto dell’iscrizione per i beni già di proprietà della Società.
Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla
Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa.
Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del rendimento finanziario, solo se
effettivamente realizzate nel periodo considerato.
Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute fiscali di acconto ed al netto delle spese effettivamente
sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata, ivi incluse le spese relative alla certificazione
della gestione di cui al successivo articolo 4, fermo restando che sulla gestione “Helvirend” non sono consentite altre
forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.
Per valore medio annuo degli investimenti della gestione “Helvirend” si intende la somma della giacenza media dei
depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media degli investimenti in titoli e di ogni altra
attività della gestione stessa.
Mod. HV018 Ed. 05/2013
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Condizioni contrattuali
La consistenza media nel periodo di osservazione dei depositi, dei titoli e delle altre attività viene determinata in base
al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione “Helvirend”.
I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi
eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è accompagnato da una nota
illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso
medio di rendimento della gestione “Helvirend”.
Art. 4 - Verifica contabile della gestione separata
La gestione “Helvirend” è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta
all’Albo Speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 161 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 (T.U.F.) e dell’art. 43, comma 1,
lettera i) del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39 e rispettive successive modifiche ed integrazioni, la quale attesta la rispondenza
della gestione stessa al presente Regolamento.
In particolare, sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, il rendimento annuo della
gestione quale descritto al precedente articolo 3 e l’adeguatezza dell’ammontare delle riserve matematiche.
Art. 5 - Fusione/Scissione della gestione separata
La Società, qualora ne ravvisasse l’opportunità, per perseguire l’interesse dei Contraenti e in un’ottica di ricerca di
maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale della gestione, potrà procedere
alla fusione o scissione della gestione “Helvirend” con una o più gestioni istituite dalla Società aventi analoghe
caratteristiche ed omogenee politiche di investimento. In tal caso, la Società provvederà a trasferire, senza alcun
onere o spese per i Contraenti, le relative attività finanziarie della gestione “Helvirend” presso la gestione derivante
dall’operazione di fusione o scissione, dandone preventiva comunicazione ai Contraenti e, qualora sia necessario
redigere un nuovo Regolamento, copia dello stesso.
Art. 6 - Eventuali modifiche
La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di
cambiamenti della normativa primaria e secondaria oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale
ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli Assicurati.
Mod. HV018 Ed. 05/2013
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Condizioni contrattuali
MODULISTICA
Edizione Maggio 2013
Mod. HV018/RP
RICHIESTA DI PAGAMENTO
Spedire a: Helvetia Vita S.p.A.
Operations – Canale HV
Polizza n.
_____________________
HELVETIA CREA – VERSIONE RISPARMIO
Intermediario
________________________________________________
Codice _____________________________________________
Contraente
___________________________________________________________________________________________________________________
Con la presente si richiede il pagamento della prestazione assicurata sulla polizza in oggetto per: Codice ___________________________
(indicare il codice)
❑
❑
DECESSO DELL’ASSICURATO
❑
❑
bonifico sul conto corrente n° ____________________ intestato a ____________________________________________________________
RISCATTO TOTALE
❑
RISCATTO PARZIALE di importo pari a______________________ Euro,
OPZIONE DI DECUMULO di importo pari a______________________ Euro,
con la seguente modalità (barrare la casella prescelta)
presso ___________________________________________________ IBAN ____________________________________________________
❑
assegno circolare intestato agli aventi diritto:
Si allegano i seguenti documenti (sono necessari quelli per i quali, in base al tipo di operazione richiesta, è riportata nel
prospetto sottostante la voce “SI”, che deve essere barrata per ogni documento che viene allegato)
Decesso
dell’Assicurato
Riscatto
Totale
Originale di polizza con le eventuali appendici emesse (in caso di smarrimento denuncia presso le autorità competenti
o dichiarazione autografa)
SI
SI
Certificato di esistenza in vita dell’Assicurato (se l’Assicurato è diverso dall'avente diritto) o autocertificazione e copia di
un valido documento d'identità dell'Assicurato
SI
Certificato di decesso dell’Assicurato (in originale)
SI
Codice fiscale, fotocopia di un documento d’identità degli aventi diritto e consenso all’utilizzo dei dati personali
sottoscritto dagli aventi diritto
SI
Denuncia, tramite lettera raccomandata, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso
dell'Assicurato
SI
Fotocopia leggibile di un valido documento di identità del Contraente
Riscatto
parziale/
Decumulo
SI
SI
Atto di notorietà (ovvero dichiarazione sostitutiva a norma di quanto previsto all'Art. 12) per l’individuazione degli aventi
diritto (da cui risulti che l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento) o testamento dell’Assicurato
SI
Copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione in caso
di aventi diritto minorenni o incapaci
SI
______________________________________________________
______________________________________________________
Luogo e data
Firme degli aventi diritto
_______________________________________________________
Firma dell’Intermediario (per autenticità delle firme degli aventi diritto)
______________________________________________________
Firme degli aventi diritto
Mod HV018/RV
RICHIESTA DI VARIAZIONI
Spedire a: Helvetia Vita S.p.A.
Operations – Canale HV
Polizza n.
_____________________
HELVETIA CREA – VERSIONE RISPARMIO
Intermediario
Contraente
_______________________________________________________
Codice ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Con la presente si richiede la seguente variazione sulla polizza in oggetto (barrare la casella relativa all’operazione richiesta):
❑
CAMBIAMENTO DI BENEFICIO: il sottoscritto Contraente dichiara di attribuire il beneficio della polizza in oggetto come segue:
in caso di decesso dell’Assicurato ______________________________________________________________________________________________________
❑
TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI CONTRAENZA: il sottoscritto Contraente dichiara di trasferire la contraenza del contratto a favore di:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(di cui si allega fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità)
❑
ALTRO (specificare)__________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________
Luogo e data
______________________________________________________________
Firma del Contraente
______________________________________________
Firma dell’Intermediario
_____________________________________________________________
Firma dell’eventuale Cessionario (nuovo Contraente)
Mod. HV018 Ed. 05/2013
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Glossario
GLOSSARIO
Anno (annuo): periodo di tempo la cui durata è pari a 360 giorni.
Annuale (durata): periodo di tempo la cui durata è pari a 360 giorni.
Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo
per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.
Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il
Beneficiario.
Beneficiario: persona fisica o giuridica, designata nel contratto o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla
Società per testamento, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l’Assicurato, e che riceve la
prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento assicurato.
Bimestre (bimestrale): periodo di tempo la cui durata è pari a 60 giorni.
Capitale assicurato (prestazione assicurata): nelle assicurazioni sulla vita è la somma dovuta al Beneficiario in
alternativa all’erogazione di una rendita vitalizia.
Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente, al netto di costi fissi, destinata a coprire i costi commerciali e
amministrativi della Società.
Cedola annua: pari alla rivalutazione annuale delle prestazioni che ogni anno viene liquidata al Contraente.
Composizione della gestione separata: composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il
patrimonio della gestione separata.
Condizioni contrattuali: insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere con quello del
Contraente.
CONSOB: Commissione nazionale per le Società e la Borsa la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori,
all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.
Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilità dal contratto e
quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto.
Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di
assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.
Contratto di assicurazione: contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a
indennizzare l’Assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un
evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l’Assicurato
trasferisce all’assicuratore un rischio al quale egli è esposto.
Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati e sulle risorse finanziarie gestite dalla
Società.
Costi fissi (costi o diritti di emissione, di liquidazione): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a
carico del Contraente per l’emissione del contratto, delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi, di
liquidazione parziale o totale delle somme assicurate e liquidazione cedole.
Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace, è l’intervallo temporale compreso fra la data di
decorrenza delle coperture assicurative e la data di scadenza del contratto (polizze a scadenza) o la data del decesso
dell'Assicurato (polizze a vita intera).
Durata pagamento premi: periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la
scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.
Età computabile (o assicurativa): età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno inferiori o uguali a sei
mesi e arrotondando a un anno intero le frazioni di anno superiori a sei mesi.
Gestione separata “Helvirend”: gestione appositamente creata dalla Società e gestita separatamente rispetto al
complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto
polizze rivalutabili.
Mod. HV018 Ed. 05/2013
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Glossario
Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli
importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella
dichiarazione dei redditi.
Interesse composto: l'interesse viene detto composto quando, invece di essere pagato o riscosso, è aggiunto al
capitale che lo ha prodotto. Questo comporta che alla maturazione degli interessi il montante verrà riutilizzato come
capitale iniziale per il periodo successivo, ovvero anche l'interesse produce interesse.
Interesse semplice: l'interesse è detto semplice quando calcolato linearmente, ovvero l'interesse non produce
interesse. In ambito assicurativo l'interesse semplice viene utilizzato solo per la rivalutazione infrannuale del capitale
assicurato.
Ipotesi di rendimento: rendimento finanziario ipotetico fissato dall’IVASS per l’elaborazione dei progetti personalizzati
da parte della Società.
IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle Compagnie di
assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Mercato regolamentato: secondo la disciplina comunitaria un mercato regolamentato è un mercato che possiede i
seguenti requisiti:
1) regolarità di funzionamento: gli scambi hanno luogo secondo modalità predefinite, sia per quanto riguarda i
meccanismi di fissazione del prezzo, sia per quanto riguarda il pagamento e/o il trasferimento del bene oggetto
dello scambio;
2) approvazione da parte dell’autorità di vigilanza delle regole relative alle condizioni di accesso e alle modalità di
funzionamento;
3) rispetto degli obblighi di trasparenza.
L'organizzazione e la gestione del mercato (Art.62 D.Lgs 58/1998,TUF) sono disciplinate da un regolamento
deliberato dall'assemblea ordinaria della società di gestione del mercato. L'attività di gestione e organizzazione di
mercati regolamentati ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro.
L'esercizio della gestione dei mercati regolamentati è autorizzato dalla CONSOB quando il mercato rispetta i requisiti
sopra citati, il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la
trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.
Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è pari a 30 giorni.
Nota informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la Società deve consegnare al
Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società,
al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Opzione:clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile
a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.
Persone Politicamente Esposte: ai sensi dell'Art. 1 Allegato Tecnico AL D.Lgs. 231/2007 - Rif. art. 1, co. 2, lett. o
D.Lgs. 231/2007 sono le persone fisiche residenti in altri stati comunitari o extra comunitari, che occupano o hanno
occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono
notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei seguenti criteri:
1) per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono:
a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
b) i parlamentari;
c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non
sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui
alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale;
2) per familiari diretti si intendono il coniuge, i figli e i loro coniugi, coloro che nell'ultimo quinquennio hanno
convissuto con i precedenti soggetti riportati ed i genitori;
3) ai fini dell’individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al punto 1 intrattengono notoriamente stretti
legami si fa riferimento a qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità
giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al comma 1; qualsiasi persona fisica
che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della
persona di cui al punto 1;
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Glossario
4) senza pregiudizio dell’applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela,
quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i
soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.
Polizza: documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
Premio aggiuntivo (o versamento aggiuntivo): importo che il Contraente ha facoltà di corrispondere per integrare il
piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Premio unico: importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Società al momento della sottoscrizione
della proposta.
Premio unico ricorrente: importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei
premi, in cui ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti
derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
Proposta di assicurazione: documento sottoscritto dal Contraente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà
di concludere il contratto di assicurazione (Polizza) in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate e che
fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione stesso.
Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo la cui durata è pari a 120 giorni.
Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui durata è pari a 1800 giorni.
Recesso (o ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Rendimento trattenuto: rendimento finanziario fisso che la Società trattiene dal rendimento della gestione separata.
Ricorrenza annuale: l’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla
polizza alla data della richiesta.
Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del
valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali.
Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’Assicurato, caratteristica
essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’Assicurato
che si ricollega l’impegno della Società di erogare la prestazione assicurata.
Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti
contrattualmente nei confronti degli Assicurati. Tale riserva è gestita nel rispetto dei vincoli di legge.
Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso il riconoscimento di una quota del rendimento
della gestione separata.
Sconto di premio: operazione descritta nella nota informativa attraverso la quale la Compagnia riconosce al
Contraente una riduzione del premio di tariffa applicato, e quindi di fatto una maggiorazione delle prestazioni
assicurate, in dipendenza di determinate condizioni.
Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è pari a 180.
Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.
Sinistro: verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la copertura ed
erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
Società (di assicurazione): Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche
Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Per questo
contratto: Helvetia Vita S.p.A.
Società di revisione: società diversa dalla Società di assicurazione che controlla e certifica i risultati della gestione
separata. È prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di
determinati requisiti.
Sostituto d’imposta: soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta,
che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
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Glossario
Titolare effettivo: ai sensi dell'Art. 2 dell'Allegato Tecnico al D.Lgs. 231/2007 - Rif. Art. 1, co. 2, lett. u D.lgs. 231/2007,
per titolare effettivo si intende:
1)
in caso di società:
a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica,
attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al
capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non
si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di
comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si
ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
b) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità
giuridica;
2) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono
fondi:
a) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per
cento o più del patrimonio di un’entità giuridica;
b) se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone
nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
c) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di
un’entità giuridica.
Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è pari a 90 giorni.
Il presente Glossario è stato redatto in Milano nel mese di Maggio 2013, data dell’ultimo aggiornamento dei
dati in esso inclusi.
Mod. HV018 Ed. 05/2013
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Copia per&OLHQWH
IM
IL
E
Risparmio - Investimento
Helvetia Crea
FA
C
-S
VERSIONE CONSOLIDAMENTO
VERSIONE CEDOLA
VERSIONE RISPARMIO
MODULO DI PROPOSTA
DI ASSICURAZIONE
Mod. HV016 - Ed. 03/2013 - Versione Consolidamento
Mod. HV017 - Ed. 03/2013 - Versione Cedola
Mod. HV018 - Ed. 03/2013 - Versione Risparmio
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE DI
N. 83/
Helvetia CREA - Versione Consolidamento (cod. 237)
Helvetia CREA - Versione Cedola (cod. 238)
Helvetia CREA - Versione Risparmio (cod. 239)
INTERMEDIARIO
La presente Proposta rappresenta la base legale dell’assicurazione che Lei
desidera stipulare e, pertanto, se ne raccomanda la conservazione. Il presente
documento, quantunque accompagnato dal versamento del premio, dovrà
essere confermato dal rilascio della Polizza firmata dalla Società e farà parte
integrante del contratto.
CODICE INTERMEDIARIO
COD. INCARICATO
CONTRAENTE
Cognome e Nome - Ragione sociale
Codice fiscale - P.IVA
il
Indirizzo di Residenza - Sede legale
Città di Residenza
Indirizzo di Corrispondenza
Città di Corrispondenza
Indirizzo E-mail
Cognome e Nome
Prov.
Nazione
CAP
Prov.
Nazione
Tel. cellulare
Codice fiscale
Nato a
Professione
BENEFICIARI
CAP
IM
Professione
(Da compilare solo se
diverso dal Contraente)
Sesso
Tel. abitazione
ASSICURANDO
F
IL
E
M
Nato a
F
Sesso
-S
Caso decesso
M
il
Ai fini dell’erogazione della cedola annuale (solo per la Versione Cedola): il Contraente
MODALITÀ DI
LIQUIDAZIONE
DELLA CEDOLA
ASSEGNO DI TRAENZA
BONIFICO BANCARIO SUL C/C AVENTE LE SEGUENTI COORDINATE
C/C intestato a (deve essere intestato al Contraente)
FA
C
CODICE IBAN
DATI TECNICI
237
238
Codice tariffa
239
Decorrenza
(Da indicare in caso di
Contraente persona
giuridica o incapace)
Frequenza versamenti ricorrenti
Cognome e Nome
F
M
il
Nato a
Sesso
Indirizzo di Residenza
CAP
REINVESTIMENTO
La presente proposta di assicurazione è un reinvestimento di una precedente polizza di Helvetia Vita S.p.A.
In caso si sia barrata la casella SI, si prega di compilare quanto segue:
T (totale)
Ultimo pagamento entro il
Codice fiscale
Città di Residenza
Tipo reinvest.
Durata piano pagamento premi
,
Importo premio unico/unico ricorrente
DELEGATO AD
OPERARE (LEGALE
RAPPRESENTANTE)
VITALIZIA
Durata contratto
P (parziale)
ramo
polizza
SI
imp. da reinv.
Prov.
NO
,
Nazione
(barrare la casella relativa)
Euro
Qualora il reinvestimento derivi da riscatto di altra polizza, il Contraente dichiara di aver ricevuto il Prospetto di confronto per l’operazione di reinvestimento,
ovvero sottoscrizione di un nuovo contratto con il riscatto di una precedente polizza.
Posta elettronica: il Contraente dichiara di accettare di ricevere le comunicazioni in corso di contratto tramite posta elettronica al seguente indirizzo
Luogo e data
Firma del Contraente (o Delegato)
Firma dell’Intermediario
Firma dell’Assicurando (solo se diverso dal Contraente)
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DICHIARAZIONI FINALI
Il Sottoscritto:
 esprime il consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell’Art. 1919 Codice Civile;
 dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le Condizioni contrattuali contenute nel Fascicolo informativo sotto indicato.
Il sottoscritto dichiara inoltre che il contratto
 rientra
 non rientra (selezionare la risposta corretta) tra le tipologie di cui al Codice dei Contratti
Pubblici D.lgs. 163/2006 per i quali è previsto l’obbligo di richiedere il codice identificativo di gara (CIG) all’AVCP nonché l’assoggettamento alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010).
Pertanto segnala il seguente CIG
(da compilare solo se risponde rientra)
ed il seguente CUP
(da compilare solo se risponde rientra e CUP presente).
Luogo e data
Firma del Contraente (o Delegato)
Firma dell’Assicurando (solo se diverso dal Contraente)
IL
E
IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO A SUE MANI IL FASCICOLO INFORMATIVO DEL PRODOTTO HELVETIA CREA – VERSIONE
Mod.
Ed.
(selezionare il modello consegnato al cliente e indicare l’edizione presente sul fondo di ogni pagina del Fascicolo stesso): costituito da Scheda sintetica, Nota informativa, Condizioni
contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione Separata e Glossario.
Luogo e data
Firma del Contraente (o Delegato)
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPRESSAMENTE
Con riferimento al Fascicolo Informativo sopra citato, il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi degli artt.
1341 e 1342 del Codice Civile (selezionare le clausole in base al prodotto scelto):
 con riferimento ad Helvetia Crea – Versione Consolidamento o Helvetia Crea – Versione Cedola gli Artt. 4 “Bonus” e 9 (Riscatto) delle Condizioni contrattuali.
IM
 con riferimento ad Helvetia Crea – Versione Risparmio gli Artt. 4 “Bonus”, 9 (Riscatto) e 10 (Opzioni contrattuali) delle Condizioni contrattuali.
Luogo e data
Firma del Contraente (o Delegato)
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
-S
Il pagamento dei premi avviene presso l’Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite:
 bonifico bancario sul conto corrente dell’Intermediario
 assegno non trasferibile sul conto corrente dell’Intermediario
 carta di debito o credito se accettata dall’intermediario
fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente.
FA
C
Il pagamento dei premi deve, invece, essere effettuato esclusivamente tramite bonifico direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario
avente codice IBAN IT26F0306912711100000008137 (per le Agenzie Helvetia Vita e per gli altri Intermediari) o sul conto corrente avente codice IBAN
IT80K0558401632000000014084 (per i Broker):
 per importi di premio superiori ad Euro 250.000 (inserendo come causale il numero di proposta con cognome e nome del Contraente ed il nome del prodotto);
 in caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti
Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), per i quali la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e
successive modifiche (inserendo come causale il numero di proposta con cognome e nome del Contraente, il codice CIG, l’eventuale CUP, il nome del
prodotto).
È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.
ACQUISITORE
Dichiarazione di perfezionamento
Dichiaro che il premio versato è pari ad Euro
,
, è stato incassato in data
salvo buon fine; attesto di aver effettuato la
rilevazione dei dati – ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni – e di aver verificato l’autenticità delle firme che precedono.
Incaricato alla Riscossione (da non compilare/firmare in caso di reinvestimento)
Cognome
Nome
Cod. Fiscale
Qualifica
Firma dell’incaricato alla riscossione del premio
Firma dell’Intermediario (se diverso dall’incaricato alla riscossione)
Incaricato alla rilevazione dei dati (da compilare solo nella copia per Intermediario e nella copia per Direzione se: 1) il soggetto incaricato alla rilevazione
dei dati è diverso dall’incaricato alla riscossione, 2) sempre in caso di reinvestimento)
Cognome
Nome
Cod. Fiscale
Qualifica
Firma dell’incaricato alla rilevazione dei dati
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REVOCA DELLA PROPOSTA
Il Contraente ha diritto di revocare la Proposta fino alla data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società mediante
lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A., Operations – Canale HV – Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano – Italia.
La Società, entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto
senza trattenuta alcuna.
RECESSO DAL CONTRATTO
IL
E
Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del contratto, inoltrando per
iscritto la richiesta di recesso tramite lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A., Operations – Canale HV – Via
G. B. Cassinis 21 – 20139 Milano (Italia). La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al
Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto (previa restituzione dell’originale di polizza e delle eventuali appendici), al netto
delle spese di emissione del contratto quantificate forfettariamente in un importo fisso pari a 25 €. La notifica di recesso libera le parti da
qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal
timbro di invio della stessa.
Impegno a fornire l’informativa
Il Contraente si impegna a fornire, in nome e per conto dell’assicuratore e conformemente al testo ricevuto, l’informativa prevista dall’art. 13
del D.Lgs. 196/03, agli eventuali altri interessati di cui lo stesso abbia conferito alla Società i dati personali con la stipula del presente
contratto.
Luogo e data
Firma del Contraente (o Delegato)
IM
Consenso al trattamento di dati personali sensibili ai sensi degli artt. 23, 24 e 26
del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003
Da compilarsi esclusivamente a cura del Contraente se persona fisica e dell’Assicurato
(sia in caso di Contraente persona fisica sia di Contraente persona giuridica)
-S
Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il/la sottoscritto/a,
in qualità di interessato/a consapevole che il trattamento potrà riguardare anche i dati “sensibili” di cui all’articolo 4, comma 1, lett. d) del
Codice, ed in particolare, “i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (ove presenti in quanto strettamente necessari
alla stipula della polizza) esprime i seguenti consensi/dinieghi:
Il Contraente e l’Assicurato (se diverso dal Contraente)
 dà/danno
 nega/negano
il consenso al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili (ove presenti), strettamente necessario per le finalità di cui al punto 1
lett. a) dell’informativa, compresa la loro comunicazione ai soggetti indicati al punto 5, lett. a) della stessa informativa, che li potranno
sottoporre a trattamenti aventi le medesime finalità.
FA
C
Il Contraente
 dà
 nega
il consenso al trattamento dei propri dati personali comuni per finalità d’analisi delle scelte assicurative attraverso elaborazioni elettroniche.
Il Contraente
 dà
 nega
il consenso al trattamento dei propri dati personali comuni per le finalità commerciali di cui al punto 1 lett. b) dell’informativa, compresa la
loro comunicazione ai soggetti indicati al punto 5, lett. b) della stessa informativa, che li potranno sottoporre a trattamenti aventi le medesime
finalità, svolti tramite:
 posta
Luogo e data
 telefono
 e-mail
Firma del Contraente (o Delegato)
Firma dell’Assicurando (se diverso dal Contraente)
AVVERTENZA: Negando o comunque non prestando il proprio consenso al trattamento dei dati obbligatori non
consentirà l’esecuzione del contratto.
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.Lgs. 196/2003
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Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito Codice) e in relazione ai dati
personali che la riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, la informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento:
a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità amministrativo contabili (attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e
contabile), di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b) qualora lei presti il suo consenso, può anche essere diretto all’espletamento da parte della Società di attività di marketing, elaborazione dati, ricerche
di mercato, rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela, analisi delle scelte assicurative, informazione e promozione commerciale dei prodotti
assicurativi delle Società del Gruppo Helvetia.
2. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, elaborazione, modificazione, raffronto, interconnessione, utilizzo, consultazione, comunicazione, conservazione, blocco, cancellazione,
distruzione;
b) è lecito, sicuro ed avviene secondo correttezza;
c) è effettuato anche con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;
d) è svolto direttamente dall’organizzazione del Titolare tramite dipendenti e collaboratori nominati “incaricati” o “responsabili” nell’ambito delle rispettive
funzioni aziendali, e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena assicurativa o da società di servizi, che potranno agire, a
seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento.
3. Conferimento dei dati
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario allo svolgimento di attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, alla conclusione di nuovi rapporti,
alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di marketing, elaborazione dati, ricerche di mercato, rilevazioni del grado di soddisfazione della
clientela, analisi delle scelte assicurative, informazione e promozione commerciale nei confronti dell’interessato stesso.
4. Rifiuto di conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b) comporta l’impossibilità di concludere/eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la
possibilità di svolgere attività commerciali descritte al punto 1, lett. b).
5. Comunicazione di dati
I dati personali possono essere comunicati:
a) per le finalità di cui al punto 1, lettera a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge a: altri soggetti del
settore assicurativo (assicuratori, coassicuratori e riassicuratori); intermediari di vendita (agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione come banche e SIM); fornitori terzi (legali, medici legali, periti e autofficine; società di
servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri ed il recupero dei crediti, nonché società di servizi informatici, di
revisione contabile e certificazione del bilancio, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza); organismi associativi
(ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero dello sviluppo economico, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio,
Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale infortuni, Dipartimento per i trasporti terrestri);
b) per le finalità di cui al punto 1, lett. b), qualora lei presti il suo consenso, a società del Gruppo Helvetia o a società esterne di promozione e/o sviluppo
commerciale;
c) per quanto riguarda le informazioni relative alle operazioni ritenute “sospette” ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231,
ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo.
6. Diffusione e trasferimento all’estero dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione, ma possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all’Unione Europea.
7. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è Helvetia Vita S.p.A. (Società del Gruppo Helvetia), con sede in Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano.
Responsabile del trattamento è il Responsabile della Funzione Supporto Tecnico Vita pro tempore vigente, domiciliato per la carica presso la sopra indicata
sede della Società.
8. Diritti dell’interessato
L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri
dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si
basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
L’interessato ha inoltre la possibilità di opporsi, in ogni momento, al trattamento dei suoi dati personali per fini commerciali, promozionali, pubblicitari e di
marketing.
Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice e conoscere l’elenco completo dei Responsabili, si può rivolgere richiesta al Titolare o al Responsabile,
mediante lettera raccomandata (Funzione Antiriciclaggio Antiterrorismo e Privacy via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano), telefax (n. 02.5351969) o posta
elettronica ([email protected]).
LEGENDA PER LA COMPILAZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
BENEFICIARI IN CASO DI DECESSO
A
B
C
D
E
F
G
H
Il Contraente (se diverso dall’Assicurato)
Gli eredi legittimi del Contraente
Gli eredi legittimi del Contraente in parti uguali
Il coniuge o, in mancanza, i figli del Contraente
Il coniuge o, in mancanza, i figli dell’Assicurato
Gli eredi legittimi dell’Assicurato
Gli eredi legittimi dell’Assicurato in parti uguali
I soggetti indicati
(riportare nome e cognome, codice fiscale e percentuale di beneficio)
La presente Proposta è stata realizzata sulla base di un Modello documentale
elaborato in Milano il cui dell’ultimo aggiornamento risale al mese di Marzo 2013.
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Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera
di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale
Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel 025351.1 (20 linee)
Telefax 02537289
www.helvetia.it
MODELLO - EDIZIONE - TIRATURA - STAMPA
Capitale Sociale Euro 13.416.000 i.v.
Numero di iscrizione del registro delle imprese di Milano,
Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 08575280154 R.E.A. n° 1237091
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00068
Iscr. Albo Gruppi di Ass. n. d’ordine 031
Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento della
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Società con unico socio
Impresa autorizzata con D.M. n. 17266 del 2/11/1987
pubbl. su G.U. n. 263 del 10/11/1987
Mod. HV016 - Mod. HV017 - Mod. HV018 - Ed. 03/2013
SI
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2° UFFICIO
ATTI PRIVATI
E DEMANIO
MILANO
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HELV
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VITA S. p.A.
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MI
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