VCS-Schutzbrief
Carnet d’entraide ATE
Libretto d’assistenza ATA
VCS-Schutzbrief
Carnet d’entraide ATE
Libretto d’assistenza ATA
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d’annulation, d’incidents liés au voyage, de litiges
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invitons à prendre connais­­­sance des événements
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le spese in caso di annullamento del viaggio, di
con­trattempi durante il viaggio, di controversie
giudiziarie e per consegna ritardata dei bagagli.
La preghiamo di informarsi subito dopo il rice­vi­
mento del documento d’assicurazione sui sini­stri
e le prestazioni assicurati nonché sul procedere
in caso di sinistro. Conservi con cura il documento
d’assicurazione, poiché in caso di sinistro ha valore
di prova.
Falls Sie noch Fragen haben, können Sie uns gerne
kontaktieren.
Si vous avez encore des questions, vous pouvez
volontiers nous contacter.
Se desidera maggiori informazioni può conta­ttarci.
VCS Verkehrs-Club der Schweiz
ATE Association transports et environnement
ATA Associazione traffico e ambiente
Ausgabe November 2013
Edition novembre 2013
Edizione novembre 2013
VCS Verkehrs-Club der Schweiz
Postfach 8676, 3001 Bern
Telefon 031 328 58 58
Fax 031 328 58 99
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© VCS/ATE/ATA, 2013
Geltungsbereich
Etendue géographique de la couverture (Schweiz und Liechtenstein ohne Rechtsschutz und Pannenhilfe)
(Suisse et Liechtenstein sans protection juridique et dépannage)
(Svizzera e Liechtenstein senza protezione giuridica e soccorso stradale)
Area della validità VCS-Schutzbrief Europa
Carnet d’entraide ATE Europe
Libretto d’assistenza ATA Europa
Clausole comuni
1
2
3
4
5
6
7
8
I
Libretto d’assistenza ATA Europa per non motorizzati
Spese di annullamento
9 Condizioni speciali
10 Eventi assicurati
11 Prestazioni assicurate
12Esclusioni
Chi può stipulare il libretto d’assistenza?
Persone assicurate
Area di validità
Durata della validità
Esclusioni generali
Diritti verso terzi
Ulteriori clausole
Diritto di recesso per nuovi contratti
I
II Protezione SOS
Ai sensi delle cifre 13–16 del libretto d’assistenza ATA Europa per non
motorizzati.
III Protezione insolvenza compagnie aeree
Ai sensi delle cifre 17–20 del libretto d’assistenza ATA Europa per non
motorizzati.
IV Protezione giuridica (escl. Svizzera/Liechtenstein)
Ai sensi delle cifre 21–24 del libretto d’assistenza ATA Europa per non
motorizzati.
17 Voli assicurati
18 Eventi assicurati
19 Prestazioni assicurate
20Esclusioni
IV Protezione giuridica (escl. Svizzera/Liechtenstein)
21 Prestazioni assicurate
22 Prerogative assicurate
23 Casi di protezione giuridica assicurati
24Esclusioni
V Sostituzione bagaglio in caso di consegna ritardata
V Sostituzione bagaglio in caso di consegna ritardata
13 Condizioni speciali
14 Eventi assicurati
15 Prestazioni assicurate
16Esclusioni
III Protezione insolvenza compagnie aeree
25 Eventi assicurati e prestazioni
Libretto d’assistenza ATA Europa per motorizzati
Spese di annullamento
Ai sensi delle cifre 9–12 del libretto d’assistenza ATA Europa per non motorizzati.
II Protezione SOS
italiano
Condizioni generali d’assicurazione (CGA) E45
Ai sensi della cifra 25 del libretto d’assistenza ATA Europa per non motorizzati.
VI Assicurazione per veicoli a motore (escl. Svizzera/Liechtenstein)
26 Veicoli assicurati
27 Eventi assicurati e prestazioni
28 Eventi assicurati/prestazioni per casi di protezione giuridica
29Esclusioni
Assicurazione addizionale Mondo
30 Clausole particolari
Procedura in caso di sinistro 31 Incombenze in caso di sinistro
32 Che cosa osservare in ogni caso?
33 Disposizioni aggiuntive in caso di sinistro
Dichiarazione di sinistro
23
Informazioni per lo stipulante
Clausole comuni
In tutto il testo la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce
ovviamente anche al femminile.
1
Chi può stipulare il libretto d’assistenza?
I soci ATA con domicilio civile o residenza abituale in Svizzera o nel Principato
del Liechtenstein possono stipulare il libretto d’assistenza.
2
A
Persone assicurate
Sono assicurati il titolare del libretto d’assistenza e le persone conviventi
(coniugi/genitori, nonni, fratelli e sorelle, figli e minori affidati, come pure i
suoi figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica; sono
parificate due persone conviventi con gli eventuali figli) per viaggi in auto,
motocicletta, bicicletta o mezzi di trasporto pubblici come autobus, tram, ferrovia, aereo o nave nonché come pedoni.
In caso di persone conviventi ma non appartenenti alla stessa famiglia sono
assicurate al massimo cinque persone che vanno indicate per nome.
Nel caso di ditte affiliate all’ATA sono assicurate per i loro viaggi d’affari al
massimo cinque persone indicate per nome.
Se sono assicurati anche viaggi con veicoli a motore ai sensi delle cifre 26–29,
valgono le prestazioni ivi indicate per tutti i passeggeri del veicolo guidato da
una persona assicurata.
Ai sensi delle condizioni generali di assicurazione (CGA), assicuratore è l’EUROPEA
Assicurazioni Viaggi SA, di seguito chiamata ERV, con sede a Basilea. Per la protezione giuridica per viaggi è la Coop Protezione Giuridica SA con sede ad Aarau. La
gestione della polizza assicurativa è affidata all’ATA Associazione traffico e ambiente,
di seguito denominata ATA, con sede a Berna.
L’inizio ed il termine del contratto di assicurazione, i rischi e le prestazioni assicu­rati,
nonché i premi si evincono dal formulario di richiesta, dalla polizza assicurativa e
dalle relative CGA. Le informazioni in merito ai principi relativi al pagamento ed al
rimborso dei premi, nonché a tutti gli altri obblighi dello stipulante sono contenute
nelle CGA e nelle disposizioni di legge.
L’elaborazione dei dati serve allo svolgimento di operazioni assicurative e di tutte
le operazioni accessorie ad esse correlate. I dati vengono rilevati, elaborati, conser­
vati e cancellati secondo le disposizioni di legge e possono essere forniti a riassicuratori, uffici amministrativi, compagnie di assicurazioni e istituzioni operanti in
campo assicurativo, sistemi informativi centrali delle compagnie di assicurazioni e
altri interessati.
Fa fede in ogni caso il concreto contratto di assicurazione. In caso di dubbio fa fede
esclusivamente la versione tedesca delle CGA.
B
C
D
3
A
B
4
A
24
Area di validità
Libretto d’assistenza ATA Europa
L’assicurazione è valida in Europa. L’eccezione è data dalla protezione giuridica nonché dall’assicurazione per veicoli a motore, le quali sono valide
in Europa ad esclusione della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.
Nell’area di validità Europa sono compresi tutti gli Stati appartenenti al continente europeo, nonché le isole del Mediterraneo, le isole Canarie, Madeira e
i Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mediterraneo. Il confine orientale a
nord della Turchia è costituito dagli stati dell’Azerbaigian, Armenia e Georgia
nonché dai monti Urali.
Assicurazione addizionale Mondo
Con la stipulazione dell’assicurazione addizionale Mondo le prestazioni assicurative del libretto d’assistenza vengono estese all’area di validità «tutto il
mondo». Fanno eccezione la protezione giuridica, che trova applicazione in
tutto il mondo ad esclusione della Svizzera e del Principato del Liechtenstein,
e l’assicurazione per veicoli a motore che è valida in Europa ad esclusione della
Svizzera e del Principato del Liechtenstein.
Durata della validità
Libretto d’assistenza Europa
Il libretto d’assistenza viene stipulato per un anno intero. Durante tale perio­do la
protezione assicurativa è valida per tutto il periodo ed ogni volta che le persone
assicurate si trovano nell’area di validità concordata. L’assi­cu­razione inizia nel
giorno indicato sul certificato d’assicurazione, ma non prima del pagamento
del premio assicurativo.
B
5
Eccezione
Per quanto riguarda le spese di annullamento ai sensi delle cifre 9–12, la
protezione assicurativa inizia con la prenotazione definitiva di un viaggio o
di un affitto e termina con l’inizio degli stessi, sempre che entrambe le date
siano comprese nella durata di validità del libretto d’assistenza et se il libretto
d’assistenza è stato stipulato al più tardi entro 31 giorni dalla data d’emissione
della conferma di prenotazione definitiva.
Assicurazione addizionale Mondo
La validità dell’assicurazione addizionale Mondo inizia dopo il pagamento del
premio e termina contemporaneamente al libretto d’assistenza ATA Europa.
Esclusioni generali
Non sono assicurati eventi:
a) già subentrati all’atto della stipulazione del libretto d’assistenza o della
prenotazione del viaggio, che erano riconoscibili o che avrebbero potuto
essere diagnosticati – ipoteticamente – da un medico in occasione di una
visita. Restano riservate le clausole di cui alle cifre 10 C e 14 D;
b) conseguenti a malattie e infortuni che non sono stati constatati da un
medico al momento del loro avvenimento e attestati mediante un certificato medico;
c) in cui il perito (esperto, medico, ecc.) favorisce direttamente la persona
assicurata o è imparentato con lei;
d) conseguenti a guerre o ad atti terroristici a meno che la persona assicurata non venga sorpresa da tali eventi all’estero. In tal caso la protezione
assicurativa permane per 14 giorni dopo il primo verificarsi di tali ev­enti.
È da cosiderarsi atto terroristico qualsiasi impiego della forza o minaccia
di impiego della forza per il raggiungimento di obiettivi politici, reli­giosi,
etnici, ideologici o simili. Qualsiasi impiego della forza o minaccia di
impiego della forza volto a diffondere paura o sgomento tra la popolazione o in parte di essa oppure ad esercitare influsso su un governo o su
istituzioni statali;
e) collegati a rapimenti e sequestri di persona;
f) conseguenti a disposizioni delle autorità, fatte salve le clausole di cui alle
cifre 21–24;
g) che avvengono prendendo parte a
•competizioni, corse, rally o allenamenti con veicoli a motore o barche,
•competizioni e allenamenti connessi allo sport professionale,
•azioni rischiose (audacia) nell’ambito delle quali ci si espone consapevolmente ad un rischio particolarmente grande;
h) risultanti dalla guida di un veicolo a motore o di una barca senza essere
in possesso di una licenza di condurre o senza che il conducente sia
accompagnato da una persona conformamente alle prescrizioni legali o
se al verificarsi del danno la persona assicurata alla guida del veicolo non
aveva il permesso del proprietario;
i) che vengono causati da azioni intenzionali o colpose o omissione, o
per partecipazione attiva a scioperi o ad agitazioni, o sono da attribuire
all’inosservanza del dovere generale di prudenza;
k) che insorgono sotto l’influenza di alcol, droghe, narcotici o farmaci;
l) in relazione all’esecuzione volontaria di un reato o di un crimine nonché al
suo tentativo;
m) che insorgono in seguito a suicido, automutilazione o al loro tentativo;
n) causati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, in particolare anche da
decadimento radioattivo.
6
A
B
C
D
Diritti verso terzi
Se la persona assicurata è stata risarcita da un terzo in possesso di un’assi­
cu­razione per la responsabilità civile o dal suo assicuratore, l’indennizzo sulla
base di questo contratto decade. Se al posto della persona in possesso di un’assi­
curazione per la responsabilità civile è stata chiamata in causa l’ERV, la persona assicurata deve recedere dalle proprie pretese relative alla responsa­bilità
civile per l’ammontare dell’esborso sostenuto dall’ERV.
In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa od obbligatoria),
l’ERV eroga le sue prestazioni in modo sussidiario. Se anche l’altra assicurazione prevede una clausola sussidiaria, si applica la normativa di legge per la
doppia assicurazione.
Se la persona assicurata vanta un diritto derivante da un altro contratto d’assi­
curazione (assicurazione facoltativa od obbligatoria), la copertura è limitata
alla parte delle prestazioni dell’ERV che supera quella dell’altro con­tratto
d’assicurazione.
Qualora i diritti e gli obblighi della compagnia aerea fallita vengano anche solo
parzialmente rilevati da terzi (società continuatrice, altra compagnia aerea,
fondo delle agenzie di viaggio, associazioni), l’ERV si assume, in via sussidiaria e integrativa e nell’ambito delle prestazioni concordate, solo la parte delle
spese non coperta da essi.
7 Ulteriori clausole
A I diritti derivanti da questo libretto d’assistenza cadono in prescrizione a due
anni dal verificarsi del sinistro.
B L’avente diritto può scegliere esclusivamente, come foro competente, la propria località di residenza in Svizzera o la sede dell’ERV Basilea oppure della
Coop Protezione Giuridica di Aarau.
C Le prestazioni percepite dall’ERV senza averne diritto vanno risarcite entro
30 giorni assieme alle spese relative.
D In linea di massima, al momento di valutare se un viaggio in un certo Paese sia
ragionevole o meno a causa di scioperi, disordini, guerra, attacchi terroristici,
epidemie, ecc., sono determinanti le raccomandazioni vigenti delle autorità
svizzere. Queste sono innanzitutto il Dipartimento federale degli affari esteri
(DFAE) e l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
E Solamente il diritto svizzero può essere applicato al contratto d’assicurazione,
in special modo la legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).
25
F
L’ERV eroga le sue prestazioni in linea di massima in CHF. Per la conversione
di valute estere viene applicato il cambio del giorno in cui le spese sono state
pagate dalla persona assicurata.
8
Diritto di recesso per nuovi contratti
Se il libretto d’assistenza viene recapitato per posta, s’intende stipulato, se
non viene rispedito all’ATA entro 48 ore dal ricevimento.
B
26
I
Libretto d’assistenza ATA Europa per non motorizzati
Spese di annullamento
Oltre alle clausole comuni (cifre 1–8) valgono anche le cifre 32 e 33 A.
9
Condizioni speciali
L’assicurazione è valida solo se in caso di disturbi psichici cronici la capacità
al viaggio viene attestata al momento della prenotazione.
10 Eventi assicurati
A L’ERV presta copertura assicurativa nel caso in cui una persona assicu­rata non
possa fare un viaggio, affittare un appartamento per le va­can­ze, noleg­giare una
barca o un camper, frequentare un corso di lingue o soggiornare in un al­ber­­go
in seguito ad uno dei seguenti eventi, sempre che l’evento si sia verificato dopo
la stipulazione del libretto d’assistenza ov­vero la prenotazione del viaggio/
affitto:
a) grave malattia imprevista, gravi lesioni, gravi complicazioni in gravi­danza
o morte
•di una persona assicurata,
•di una persona partecipante al viaggio,
•di una persona non partecipante al viaggio, molto vicina alla persona
assicurata,
•del sostituto sul posto di lavoro, per cui la presenza della persona assicurata sul posto di lavoro è indispensabile;
b) scioperi che si producono all’estero sul percorso di viaggio previsto. Agi­
ta­zioni di qualsiasi tipo, quarantena, epidemie o catastrofi naturali alla
destinazione del viaggio, se questi mettono in pericolo concreta­mente la
vita e la proprietà della persona assicurata, fatte salve le cifre 5 i) e 12 b);
c) grave compromissione della proprietà della persona assicurata nel luogo
di residenza in seguito a danni da incendio, causati da elementi naturali,
furto o acqua, per cui sia indispensabile la sua presenza a casa;
d) mancanza o ritardi, a causa di difetti tecnici, dei mezzi di trasporto
pubblici o in concessione da utilizzare per raggiungere il luogo ufficiale di
partenza del viaggio (aeroporto, stazione ferroviaria di partenza, porto o
stazioni di carico auto) nello stato di residenza;
e) se entro i 30 giorni antecedenti la partenza
C
•assunzione da parte della persona assicurata, senza che ciò fosse stato
previsto, di un nuovo posto di lavoro durevole presso un nuovo datore di
lavoro con statuto d’impiegato (sono escluse le promozioni, ecc.) oppure
• rescissione da parte del datore di lavoro, del contratto di lavoro
della persona assicurata, senza che sia addebitabile alcuna colpa a
quest’ultima;
f) furto dei biglietti, passaporto o carta d’identità.
Se la persona che ha provocato l’annullamento per via di un evento coperto
d’assicurazione non è imparentata o affine alla persona assicurata, il diritto
di risarcimento esiste solo se la persona assicurata dovrebbe intraprendere il
viaggio da sola.
Se una persona assicurata soffre di una malattia cronica senza che per tale
motivo il viaggio debba essere messo in dubbio al momento della stipula­zione
del libretto d’assistenza o della prenotazione, l’ERV paga le spese assicura­tive
solo se si è dovuto annullare il viaggio per un improv­viso grave acuto peggio­
ra­mento di tale malattia o se la malattia cronica ha portato alla morte della
persona assicurata (salvo cifra 9).
11 Prestazioni assicurate
A Determinante ai fini della valutazione del diritto alla prestazione è l’evento che
comporta l’annullamento del viaggio. Non vengono presi in considerazione
eventi antecedenti o posteriori.
B L’ERV rimborsa:
a) o le spese di annullamento effettivamente insorte, se la persona assicu­
rata non può fare un viaggio, affittare un appartamento per le vacanze,
noleggiare una barca o un camper, frequentare un corso di lingue o sog­
giornare in un albergo a causa dell’evento assicurato;
b) o le spese addizionali per l’inizio ritardato del viaggio fino all’importo di
CHF 3000.– a persona, qualora il viaggio/l’affitto non possa essere intrapreso nel momento previsto a causa del verificarsi dell’evento assicurato.
Le prestazioni sono complessivamente limitate per un evento a CHF 10 000.– (su
richiesta e contro un supplemento sul premio a CHF 20 000.–) per per­sona singola, risp. a CHF 20 000.– (contro un supplemento sul premio a CHF 40 000.–)
per famiglia. Queste somme massime sono identiche alle presta­zioni per
spese d’annullamento per tutte le assicurazioni in corso presso l’ERV.
12 Esclusioni
Le prestazioni sono escluse:
a) per tutti gli eventi indicati alla cifra 5;
b) se il fornitore di prestazione (agenzia di viaggi, locatore, organizzatore, ecc.)
disdice la prestazione convenuta, oppure avrebbe dovuto disdirla;
c) se l’affezione che ha causato l’annullamento rappresenta una complicazione o una conseguenza di un intervento chirurgico già programmato al
momento dell’inizio dell’assicurazione o al momento della prenotazione
del viaggio;
d) se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un intervento chirur­­
gico o di un intervento medico erano già in essere al momento della prenotazione del viaggio e non si sono risolte entro la data del viaggio;
e) per gli annullamenti di cui alla cifra 10 A a) senza indicazione medica e se
il certificato medico non è stato emesso al momento della prima constatazione possibile dell’incapacità ad intraprendere il viaggio;
f) se un annullamento in seguito ad una affezione psichica o psicosomatica
•di persone dipendenti non può inoltre essere motivato da una con­ferma
di assenza di 100% del datore di lavoro per la durata dell’inabilità al
viaggio attestata dal medico,
•di persone non dipendenti non può essere motivato da una constata­
zione ed una attestazione da uno specialista in psichiatria.
II
Protezione SOS
Oltre alle clausole comuni (cifre 1–8) valgono anche le cifre 31, 32 e 33 B.
13 Condizioni speciali
L’assicurazione è valida solo se in caso di disturbi psichici cronici la capacità
al viaggio viene attestata al momento della prenotazione.
14 Eventi assicurati
A L’ERV presta copertura assicurativa se una persona assicurata deve interrompere o prolungare un viaggio, l’affitto di un appartamento per le va­canze, il
noleggio di una barca o di un camper, la frequenza di un corso di lingue o il
soggiorno in un albergo in seguito ad uno dei seguenti eventi:
a) grave malattia imprevista, gravi lesioni, gravi complicazioni in gravi­danza
o morte
•di una persona assicurata,
•di una persona partecipante al viaggio,
•di una persona non partecipante al viaggio, molto vicina alla persona
assicurata,
•del sostituto sul posto di lavoro, per cui la presenza della persona assicurata sul posto di lavoro è indispensabile;
b) scioperi che si producono all’estero sul percorso di viaggio previsto. Agita­
zioni di qualsiasi tipo, quarantena, epidemie o catastrofi naturali alla
destinazione del viaggio, se questi mettono in pericolo concretamente la
vita e la proprietà della persona assicurata e perciò rendono impossibile
o improponibile il proseguimento del viaggio o del soggiorno, fatte salve
le cifre 5 i) e 16 c);
c) grave compromissione della proprietà della persona assicurata nel luogo
di residenza in seguito a danni d’incendio, causati da elementi naturali,
furto o acqua, per cui sia indispensabile la sua presenza a casa;
d) avaria, a causa di difetti tecnici, di un mezzo di trasporto pubblico o in
concessione, prenotato o utilizzato, nella misura in cui questa avaria non
garantisca la possibilità di proseguire il viaggio com’era stato program­
mato. Ritardi o deviazioni dei mezzi di trasporto pubblici o in conces­sione
prenotati o utilizzati non sono considerati alla stregua di un’avaria. Non
sussiste alcun diritto di risarcimento nel caso di guasti o incidenti di veicoli privati guidati dalla persona assicurata o da lui utilizzati come passeggero durante il viaggio, fatta salva la cifra 14 A a);
e) eventi bellici o attacchi terroristici durante 14 giorni dal primo verifi­carsi,
sempre che la persona assicurata venga sorpresa da tali avvenimenti
all’estero;
f) furto dei biglietti, passaporto o carta d’identità.
B L’assicurazione comprende anche una protezione SOS presso il domicilio
se­­con­­do quanto previsto dalla cifra 15 C l), la persona assicurata può cioè
farsi organizzare l’assistenza desiderata attraverso la CENTRALE D’ALLARME
(servizio 24 ore su 24), chiamando il numero 0848 801 803 (dall’es­tero sostituire
lo 0 con il prefisso della nazione, in genere 0041) oppure il numero gratuito
00800 8001 8003, qualora durante un’assenza si accorga improvvisamente
di una particolare situazione di pericolo o di emergenza a casa (ad es. porte o
finestre aperte, cucina elettrica accesa, animali domestici non accu­diti).
C Se la persona che ha provocato l’interruzione o il prolungamento del viaggio
per via di un evento coperto d’assicurazione non è imparentata o af­fi­ne alla
per­sona assicurata, il diritto di risarcimento esiste solo se la per­sona assicurata dovrebbe intraprendere il viaggio da sola.
D Se una persona assicurata soffre di una malattia cronica senza che per tale
motivo il viaggio dovesse essere messo in dubbio al momento del pagamento
del premio del libretto d’assistenza e della prenotazione o prima dell’inizio del
viaggio/locazione, l’ERV paga le spese assicurative solo se si è dovuto interrompere o prolungare il viaggio per un improvviso grave acuto peggiora­mento
di tale malattia o se la malattia cronica ha portato alla morte della persona
assicurata (salvo cifra 13).
15 Prestazioni assicurate
A Determinante ai fini della valutazione del diritto alla prestazione è l’evento
che comporta la cessazione, l’interruzione o il prolungamento del viaggio. Non
vengono presi in considerazione eventi antecedenti o posteriori.
B L’ERV eroga le seguenti prestazioni fino ad un importo massimo complessivo
di CHF 250 000.–.
In caso d’emergenza la persona assicurata può rivolgersi per aiuto e consiglio
alla CENTRALE D’ALLARME (24 ore su 24). Al numero 0848 801 803, fax
0848 801 804 (dall’estero sostituire lo 0 del prefisso con il prefisso della nazione,
in genere 0041) o al numero verde 00800 8001 8003.
La CENTRALE D’ALLARME presta consulenza alle persone assicurate e offre
l’aiuto necessario. In caso di grave malattia o di incidenti l’ERV si mette in contatto con il medico curante nella destinazione di viaggio o con il medico di
famiglia e quindi decide quali misure prendere per il soccorso.
C Al verificarsi dell’evento assicurato, l’ERV si assume come da cifra 14:
27
28
a) le spese
•per il trasferimento all’ospedale più vicino e più adatto al trattamento;
•per il trasporto d’emergenza sotto assistenza medica all’ospedale adatto
ad effettuare il trattamento nel luogo di residenza della persona assicurata.
Sono soltanto i medici dell’ERV a decidere in merito alla necessità, al tipo
e al momento di queste prestazioni;
b) le spese di un’azione di ricerca e recupero necessaria fino a CHF 10 000.–
per persona, se la persona assicurata viene considerata dispersa o deve
venir recuperata nonché le spese per la chiamata radio;
c) l’organizzazione e le spese delle formalità imposte dalle autorità se una
persona assicurata muore durante il viaggio. L’ERV prende inoltre a ca­ri­co
le spese della cremazione al di fuori del Paese di domicilio o le spese
supplementari per l’adempimento dell’accordo internazionale sul trasferimento delle salme (disposizioni minime come la bara di zinco oppure il
rivestimento della bara) come pure il rimpatrio della bara o dell’urna fino
all’ultimo domicilio della persona assicurata;
d) le spese del rientro temporaneo al domicilio fino a CHF 3000.– per persona (viaggio d’andata e ritorno per al massimo due persone assicurate),
nella misura in cui sia stata prenotata in anticipo una durata del soggiorno
limitata nel tempo con viaggio di ritorno;
e) le spese addizionali per un viaggio di ritorno non previsto, in 1a classe in
treno e in classe economica in aereo;
f) un anticipo rimborsabile fino a CHF 5000.– per persona se una persona
assicurata deve essere ricoverata all’ospedale all’estero (rimborso entro
30 giorni dal ritorno al luogo di residenza);
g) la quota parte dei costi del pacchetto vacanza non utilizzato (esclusi i costi
del viaggio di rientro originale); tale prestazione è limitata per evento al
prezzo del viaggio o a CHF 10 000.– (su richiesta e contro un supplemento
sul premio a CHF 20 000.–) per persona, risp. in caso di più persone assicurate al massimo a CHF 20 000.– (contro un supplemento sul premio a
CHF 40 000.–) per prenotazione;
h) o le spese aggiuntive per il proseguimento del viaggio, compreso il sog­
giorno, il vitto e le spese di comunicazione (per al massimo 7 giorni) fino
ad un importo di CHF 700.– per persona
o di CHF 1000.– se il viaggio prosegue con un’auto noleggiata, qual­siasi
sia il numero di persone che utilizzano l’auto noleggiata;
i) le spese di viaggio (volo in classe economica/albergo di categoria media)
fino ad un importo massimo di CHF 5000.– a persona per due persone
vicine alla persona assicurata, qualora ella debba rimanere in un ospedale
all’estero per un periodo superiore a 7 giorni;
k) l’organizzazione del blocco dei telefoni cellulari, delle carte di credito e
documenti del cliente, ecc. (senza i costi di riattivazione);
l) le spese per gli acquisti indispensabili secondo quanto previsto dalla cifra
25 e l’organizzazione dell’assistenza in caso di utilizzo della protezione
SOS presso il domicilio secondo quanto previsto dalla cifra 14 B, non però
le spese per l’eliminazione delle situazioni di pericolo o di emergenza.
D
La decisione in merito alla necessità, al tipo e al momento di queste prestazioni
spetta all’ERV.
16 Esclusioni
Le prestazioni sono escluse:
a) nei casi indicati alla cifra 5;
b) se la CENTRALE D’ALLARME o l’ERV non ha preventivamente concesso la
sua autorizzazione per le prestazioni di cui alla cifra 15;
c) se il fornitore di prestazione (agenzia di viaggi, locatore, organizzatore,
ecc.) interrompe la prestazione convenuta, oppure avrebbe dovuto interromperla;
d) per il trasporto in ospedale e per trasporti d’emergenza ai sensi della cifra
15 C a), se tali trasporti avvengono a partire dal domicilio permanente
della persona assicurata;
e) qualora il viaggio sia stato interrotto, sospeso o prolungato in base alla
cifra 14 A a) senza indicazione medica e senza che un medico sia stato
consultato sul posto;
f) se l’affezione che ha dato luogo alla cessazione, interruzione o prolungamento del viaggio è stata una complicazione o conseguenza di un intervento chirurgico già pianificato al momento dell’inizio dell’assicurazione
o della prenotazione del viaggio.
III Protezione insolvenza compagnie aeree
Oltre alle clausole comuni (cifre 1–8) valgono anche le cifre 31, 32 e 33 C.
17 Voli assicurati
L’assicurazione vale per tutte le prenotazioni di voli di linea elencati nell’orario
ufficiale dei voli, ha inizio al momento del completo pagamento del viaggio.
La copertura assicurativa è valida durante gli ultimi 28 giorni prima della partenza fino al termine del viaggio prenotato indipendentemente dalla data di
prenotazione.
18 Eventi assicurati
L’ERV fornisce copertura assicurativa quando la persona assicurata non può
iniziare o proseguire il viaggio prenotato in seguito all’insolvenza di una compagnia aerea. Per insolvenza di una compagnia aerea s’intende l’incapacità di
far fronte ai pagamenti, il deposito del bilancio, il fallimento o la sospensione
dell’attività per motivi finanziari da parte di una compagnia aerea, indipendentemente dalla durata di tale situazione.
19 Prestazioni assicurate
A Qualora una persona assicurata non possa iniziare il proprio viaggio, l’ERV
si assume l’organizzazione e i costi del trasferimento della prenotazione ad
un’altra compagnia aerea fino all’ammontare delle prestazioni originaria­
mente prenotate e pagate presso la compagnia aerea fallita, esclusi tuttavia i
B
C
costi amministrativi e le tasse, fino ad un importo massimo di CHF 1200.– per
persona.
In caso di sinistro durante il viaggio l’ERV si assume i costi del viaggio di
ritorno/del proseguimento del viaggio della persona assicurata. Per il viaggio di ritorno da Paesi confinanti il diritto si limita ad un biglietto ferroviario di
1a classe a condizione che il viaggio di ritorno con il treno fino all’aero­porto
di pro­venienza duri, in base all’orario ufficiale, meno di 6 ore. Per viaggi più
lunghi si ha diritto ad un volo di ritorno in classe economica fino all’aeroporto
di proveni­enza prenotato. Le prestazioni sono limitate ad un importo massimo
di CHF 1200.– per persona. Qualora l’evento assicurato durante il viaggio non
riguardi il volo di ritorno, bensì un volo di proseguimento/una tappa intermedia verso un’ulteriore destinazione, l’ERV si as­su­me, su richiesta della persona
assicurata, le spese di un volo di proseguimento/di una tappa intermedia a
condizione che esse non superino quelle del viaggio di­retto di ritorno a casa.
Se si sceglie il proseguimento del viaggio, la prestazione rela­tiva al volo di
ritorno a casa decade. Si può usufruire di una prestazione una sola volta per
viaggio, indipendentemente dalla scelta del ritorno diretto o del prosegui­
mento del viaggio.
Qualora più persone assicurate siano colpite dallo stesso evento assicurato,
gli indennizzi che l’ERV dovrà pagare sono limitati ad un importo mas­simo di
CHF 1 milioni. Qualora le pretese superino tale importo, le prestazioni ver­­ran­no
ripartite in modo proporzionale.
20 Esclusioni
Sono escluse prestazioni:
a) nei casi elencati alla cifra 5;
b) qualora la prenotazione del viaggio sia avvenuta dopo l’annuncio del
primo caso di insolvenza della compagnia aerea;
c) se la compagnia aerea o il tour operator annulla o modifica il viaggio ste­s­so;
d) per i pacchetti prenotati tramite tour operator.
IV Protezione giuridica (escl. Svizzera/Liechtenstein)
La protezione giuridica nell’ambito delle condizioni seguenti è fornita in collaborazione con la Coop Protezione Giuridica SA. La Coop Protezione Giuridica SA
è l’assicuratrice e si impegna ad erogare le prestazioni assi­curate nell’ambito
delle condizioni seguenti. In aggiunta alle condizioni comuni (cifre 1–8) valgono anche le cifre 31, 32 e 33 D.
21 Prestazioni assicurate
La Coop Protezione Giuridica garantisce nei casi specifici enumerati le se­guenti
prestazioni:
A la presa a carico degli interessi giuridici dell’assicurato tramite il servizio giuridico della Coop Protezione Giuridica.
B la copertura fino ad un massimo di CHF 250 000.–
a) b) c) d) C
dei costi dei legali incaricati dalla Coop Protezione Giuridica;
dei costi dei periti incaricati;
delle spese giudiziarie e di procedura a carico dell’assicurato;
delle indennità processuali a favore della controparte e a carico dell’assi­
curato;
e) dei costi d’incasso delle indennità spettanti all’assicurato;
f) del pagamento delle cauzioni penali onde evitare una detenzione preven­
tiva fino ad un massimo di CHF 100 000.– per ogni evento. Tale presta­
zione viene erogata esclusivamente a titolo di anticipo, l’assicurato sarà
in se­guito tenuto a restituire tale importo alla Coop Prote­zione Giuridica.
Non vengono coperte:
a) multe;
b) risarcimento danni;
c) costi a carico di terzi responsabili.
Le indennità processuali e i rimborsi delle spese legali concesse dal tribunale
alla persona assicurata dovranno essere ceduti alla Coop Protezione Giuridica.
22 Prerogative assicurate
La persona assicurata gode della protezione giuridica in qualità di
a) conducente e noleggiatore di un veicolo a motore appartenente a terzi;
b) sportivo, pedone, ciclista, ciclomotorista o passeggero di un qualsiasi
mezzo di trasporto;
c) affittuario di un alloggio di vacanza;
d) partecipante ad un corso presso una scuola straniera;
e) contraente di un contratto di viaggio;
f) vittima di atti di violenza.
23 Casi di protezione giuridica assicurati
A Risarcimento danni
Richiesta risarcimento danni extracontrattuale nei confronti dell’autore risp.
della sua assicurazione RC.
B Diritto d’assicurazione
Controversie con un’assicurazione, cassa malattia o cassa pensione in rela­
zione alle prerogative menzionate alla cifra 22.
C Procedure penali e amministrative
Difesa in una procedura presso la competente autorità penale o amministrativa
in conseguenza ad un’infrazione colposa della legislazione straniera. Nel caso
di accusa per delitto intenzionale i relativi costi verranno ammessi solo in caso
di assoluzione dell’assicurato.
D Diritto contrattuale
Controversie risultanti dai seguenti contratti di diritto delle obbligazioni (enumerazione definitiva):
a) Noleggio di un veicolo a motore, di un attrezzo sportivo o per hobby non
motorizzato o affitto di un alloggio di vacanza;
b) Contratto di trasporto o spedizione concernente il trasporto di bagagli;
29
c) Contratto di viaggio;
d) Contratto scolastico.
24 Esclusioni
Non viene concessa alcuna protezione giuridica nei casi seguenti:
a) tutte le controversie e le qualità che non risultano espressamente men­
zionate;
b) per i casi verificatisi prima dell’avvenuta sottoscrizione del libretto; la
data determinante ai fini della determinazione dell’inizio del caso di
prote­zione giuridica è la data dell’evento altrimenti della violazione
dell’obbligo contrattuale;
c) per vertenze fra persone assicurate oppure con la Coop Protezione
Giuridica, i loro organi o incaricati;
d) per i casi in relazione a procedure esclusivamente d’incasso di cre­diti
come pure per i casi in relazione a crediti ceduti;
e) le richieste di risarcimento danni inoltrate nei confronti dell’assicurato
così come pure il recupero di danni puramente economici dell’assicurato
(che non siano in relazione con danni fisici o materiali);
f) i casi in relazione al riottenimento della licenza di condurre;
g) le controversie con un valore della causa inferiore ai CHF 300.­–.
V
Sostituzione bagaglio in caso di consegna ritardata
Oltre alle clausole comuni (cifre 1–8) valgono anche le cifre 32 e 33 E.
25 Eventi assicurati e prestazioni
In caso di consegna ritardata del bagaglio di almeno 6 ore da parte di un’im­
presa di trasporti pubblici e concessionati l’ERV si assume le spese per gli
acquisti assolutamente necessari fino a CHF 1000.– per persona, al mas­simo
CHF 4000.– per prenotazione. Per quanto concerne il viaggio di ritorno al luogo
di residenza non sussiste alcun diritto al rimborso.
Libretto d’assistenza ATA Europa per motorizzati
Oltre alle clausole comuni (cifre 1–8) valgono anche le clausole del libretto
d’assistenza ATA Europa per non motorizzati (cifre 9–25) nonché le cifre 32
e 33 F.
VI Assicurazione per veicoli a motore (escl. Svizzera/Liechtenstein)
30
26 Veicoli assicurati
L’assicurazione relativa ai veicoli a motore vale per le autovetture ed i caravan
con un peso complessivo fino a 3500 kg nonché per i motocicli utilizzati dalla
persona assicurata. Inclusi nell’assicurazione sono anche i rimorchi (incluse le
roulotte, i rimorchi per campeggio, ecc.). Sono assicurati anche i veicoli elettrici
e solari nonché i veicoli per disabili e i veicoli speciali. Tutti i veicoli devono
essere omologati a norma di legge per la circolazione.
27 Eventi assicurati e prestazioni
In caso d’incidente, di guasto o di furto del veicolo assicurato all’estero l’ERV
si assume:
a) le spese di soccorso e di riparazione (incluso materiali di montaggio di
piccola entità apportati dal servizio di soccorso stradale intervenuto sul
posto e che si sono resi necessari per ripristinare la mobilità del veicolo,
esclusi, però, tutti gli altri materiali). Le spese per le riparazioni eseguite
nell’officina ed i pezzi di ricambio non sono coperti;
b) le spese per i diritti di sosta;
c) le spese per il recupero del veicolo assicurato fino a CHF 2000.–, se tale
recupero si rende necessario;
d) la spedizione di pezzi di ricambio se non si possono acquistare sul posto;
e) le spese per una perizia fino a CHF 200.– se le spese fatturate non
ap­paiono giustificate;
f) le spese supplementari ai sensi della cifra 15 C h) per vitto e alloggio fino
alla riparazione del veicolo;
g) le spese ai sensi della cifra 15 C h) per il proseguimento del viaggio ov­vero
per il ritorno al luogo di residenza (incl. noleggio di un veicolo di ricambio
della stessa categoria), se per motivi impellenti, di cui si devono for­nire le
prove, non si può aspettare fino alla riparazione del veicolo o se il ve­icolo
è stato rubato;
h) il trasporto a casa del veicolo organizzato dall’ERV:
•se il veicolo non può essere riparato entro 48 ore
•se il veicolo rubato viene ritrovato solo dopo 48 ore
•se la persona assicurata in seguito all’evento assicurato deve viaggiare
con un altro mezzo di trasporto e deve abbandonare il proprio vei­colo o
se la persona assicurata si ammala, viene ferita o muore e nessuna delle
altre persone partecipanti al viaggio possiede una patente di guida;
queste spese possono ammontare al massimo al valore attuale del vei­colo
da recuperare e vengono sostenute fino a tale ammontare;
i) le spese per il viaggio in ferrovia fino al luogo dove il veicolo si trova, nel
caso che la persona assicurata stessa esegue il trasporto fino al domicilio;
k) le imposte doganali per il veicolo se questo non può più venir riportato nel
Paese di residenza della persona assicurata perché ha subito un danno
totale o in seguito a furto;
l) un anticipo spese fino a complessivi CHF 2000.– per evento da pagarsi
entro 30 giorni dal ritorno in Svizzera in caso di eventi straordinari, come
furto, elevate spese di riparazione, ecc.
28 Eventi assicurati/prestazioni per casi di protezione giuridica
La persona assicurata gode della protezione giuridica in qualità di conducente
e detentore di un veicolo assicurato. In aggiunta sono assicurate anche le controversie inerenti la riparazione del veicolo assicurato.
29Esclusioni
Non è prevista copertura assicurativa nei seguenti casi se il veicolo non è stato
sottoposto ad una manutenzione corretta o se all’inizio del viaggio c’erano già
o erano rilevabili carenze nel veicolo.
Assicurazione addizionale Mondo
Presupposto per la validità di questa assicurazione addizionale è l’annota­
zione nel documento assicurativo e nel calcolo del premio.
30 Clausole particolari
(applicate per viaggi extraeuropei)
A Protezione SOS (cifre 13–16)
L’ERV si assume:
a) un anticipo spese rimborsabile fino a CHF 10 000.– se una persona assi­
cu­rata deve essere ricoverata all’ospedale all’estero (rimborso entro 30
giorni dal ritorno al luogo di residenza) – contrariamente cifra 15 C f);
b) la quota parte dei costi del pacchetto vacanza non utilizzato (esclusi i
costi del viaggio di rientro originale); tale prestazione è limitata per evento
al prezzo del viaggio o a CHF 20 000.– complessivi – contrariamente cifra
15 C g);
c) le spese supplementari per il proseguimento del viaggio, compreso il
soggiorno, il vitto e le spese di comunicazione (per al massimo 7 giorni)
fino ad un importo di CHF 3000.– a persona (incl. noleggio di un veicolo
sostitutivo della stessa categoria) – contrariamente cifra 15 C h).
B Protezione giuridica (cifre 21–24)
La Coop Protezione Giuridica si assume le spese assicurative per evento se­con­do
cifra 21 fino a CHF 50 000.– invece di CHF 250 000.–.
C Assicurazione per veicoli a motore (cifre 26–29)
L’assicurazione per veicoli a motore è soltanto valida in Europa (ad esclu­sione
della Svizzera e del Principato del Liechtenstein).
Procedura in caso di sinistro
31 Incombenze in caso di sinistro
Rivolgersi
in caso di sinistro al servizio sinistri dell’EURO­PEA Assicura­zioni Viaggi SA,
Margarethenstrasse 38, casella postale, 4003 Basilea, telefono 058 275 27 27,
fax 058 275 27 30 (dall’estero sostituire lo 0 del prefisso con il prefisso della
nazione, in genere 0041), [email protected];
in caso di emergenza alla CENTRALE D’ALLARME con servizio 24 ore su 24,
al numero 0848 801 803, fax 0848 801 804 (dall’estero sostituire lo 0 del
prefisso con il prefisso della nazione, in genere 0041) o al numero verde
00800 8001 8003. La CENTRALE D’ALLARME offre consulenza sulla proce­dura
opportuna ed organizza il soccorso necessario. È a disposizione giorno e notte
(anche la domenica ed i giorni festivi).
32 Che cosa osservare in ogni caso?
A La persona assicurata deve, antecedentemente e successivamente al caso di
sinistro, organizzare tutto ciò che contribuisce alla prevenzione o alla ridu­
zione e alla risoluzione del danno.
B All’ERV si devono immediatamente fornire tutte le informazioni richieste
e deve essere fatta pervenire la documentazione indicata per i diversi tipi
d’assicurazione.
C In caso di malattia o d’infortunio rivolgersi a un medico il più presto possi­bile;
si deve informarlo sul programma del viaggio e dar seguito alle sue disposizioni. La persona assicurata o avente diritto deve sollevare il medico curante
dall’obbligo del segreto professionale nei confronti dell’ERV.
D In caso di violazione colposa degli obblighi relativi al caso di sinistro l’ERV
è autorizzata a ridurre l’ammontare del risarcimento all’im­porto che sarebbe
risultato se la procedura seguita dalla persona assicurata fosse stata corretta.
E L’obbligo di prestazione dell’ERV decade se
•sono state deliberatamente date indicazioni non vere,
•sono stati taciuti dei fatti o
•sono stati omessi i doveri
se per l’ERV ne è derivato uno svantaggio.
F Tutte le comunicazioni vanno indirizzate all’ufficio sinistri dell’EUROPEA
Assicurazioni Viaggi SA, Margarethenstrasse 38, casella postale, 4003 Basilea,
op­pu­re per la protezione giuridica alla Coop Protezione Giuridica, Entfelder­
strasse 2, casella postale 2502, 5001 Aarau.
33 Disposizioni aggiuntive in caso di sinistro
A Assicurazione delle spese di annullamento
a) Dopo l’insorgenza dell’evento assicurato si deve informare immediatamente l’ufficio di prenotazione (agenzia di viaggi, impresa di trasporto,
affittuario, ecc.).
b) Si devono far pervenire all’ERV innanzitutto:
•la conferma della prenotazione/la fattura per gli impegni presi nonché
la fattura o le fatture per le spese di annullamento o le spese sostenute
per il viaggio successivo (in originale),
•un certificato medico dettagliato o un certificato di morte o un altro
attestato ufficiale.
B
Protezione SOS
a) Per avere diritto alle prestazioni dell’ERV quando si verifica un sinistro si
deve informare immediatamente la CENTRALE D’AL­LAR­ME o l’ERV.
31
b) Si devono far pervenire all’ERV innanzitutto:
•la conferma della prenotazione,
•un certificato medico con diagnosi, attestati ufficiali, il certificato di
morte, ricevute, fatture per spese addizionali assicurate, biglietti di
viaggio e/o rapporti della polizia (in originale).
C
D
32
Protezione insolvenza compagnie aeree
a) E assolutamente necessario informare senza indugio l’ufficio prenota­zioni
risp. l’ERV o la CENTRALE D’ALLARME e far organizzare da loro il viaggio di
ritorno.
b) All’ERV devono essere inviati innanzitutto:
•la conferma della prenotazione/fattura per il volo così come le fatture per
i costi di annullamento o per i costi del viaggio successivo (in originale),
•un attestato dell’evento o un altro certificato ufficiale (p. es. comunicato
stampa).
Protezione giuridica
a) Denuncia di un caso di protezione giuridica
La Coop Protezione Giuridica deve essere immediatamente informata, se
richiesto per iscritto, nell’eventualità in cui si verifichi un evento sog­getto
a protezione giuridica.
L’assicurato deve fornire assistenza alla Coop Protezione Giuridica rela­
ti­va­mente all’elaborazione delle informazioni inerenti il caso di protezione
giuridica, mettere a disposizione le necessarie procure e le informazioni
in suo possesso e trasmettere senza indugio tutte le comunicazioni direttamente inviategli dalle competenti autorità.
In caso di mancato adempimento di questi obblighi da parte del diretto
interessato la Coop Protezione Giuridica ha facoltà di ridurre le proprie
prestazioni nella misura dei costi supplementari sostenuti. In caso di
violazione grave degli obblighi contrattuali la Coop Protezione Giuridica
potrà rifiutare l’erogazione delle prestazioni.
b) Trattamento di un caso di protezione giuridica
La Coop Protezione Giuridica, previa consultazione con l’assicurato, adotta
le misure atte alla tutela degli interessi dello stesso.
Nel caso in cui risulti necessario incaricare un avvocato, in particolar
modo per procedure giudiziarie o amministrative o allorquando sussi­stano
conflitti d’interessi, l’assicurato ha facoltà di sceglierlo liberamente.
Dare il mandato all’avvocato prescelto è compito esclusivamente della
Coop Protezione Giuridica. L’inosservanza di tale disposizione autorizza
la Coop Protezione Giuridica a ridurre le proprie prestazioni.
Qualora non sussistano validi motivi per una sostituzione dell’avvocato
incaricato, l’assicurato dovrà assumersene i relativi costi.
c) Procedura in caso di divergenze d’opinioni
In caso di divergenze d’opinioni tra la Coop Protezione Giuridica e l’assi­
curato per quanto concerne l’ulteriore conduzione della pratica, in parti­
colar modo per i casi in cui la Coop Protezione Giuridica giudica insuffi­­
cienti le probabilità di successo, su richiesta dell’assicurato verrà aperta
una procedura arbitrale. L’arbitro sarà designato di comune accordo fra
le parti. Per il resto la procedura si svolgerà conformemente alle vigenti
disposizioni del concordato sull’arbitrato.
Se l’assicurato desidera procedere a proprie spese e così facendo ottiene
un risultato in sostanza migliore rispetto alla valutazione espressa dalla
Coop Protezione Giuridica, la stessa provvederà a rimborsargli le spese di
procedura sostenute nei limiti delle vigenti disposizioni contrattuali.
d)Comunicazioni
Tutte le comunicazioni devono essere indirizzate alla sede principale della
Coop Protezione Giuridica, Entfelderstrasse 2, casella postale 2502, 5001
Aarau, oppure ad una delle sue filiali.
EBagaglio
La persona assicurata
a) deve farsi confermare dall’ufficio competente (direzione dell’hotel, guida
turistica, impresa di trasporto, ecc.) le cause, le circostanze e l’entità del
danno in un sopralluogo e richiedere lì anche un indennizzo.
b) dopo il ritorno dal viaggio deve immediatamente informare per iscritto
l’ERV e motivare le proprie richieste e deve inoltrare la conferma, le ricevute e le conferme di acquisto descritte alla cifra 33 E a) (in originale).
F
Assicurazione per veicoli a motore
a) Se il veicolo utilizzato dalla persona assicurata ha avuto un incidente o un
guasto, si devono chiamare la CENTRALE D’ALLARME op­pure l’officina o il
soccorso stradale più vicini.
b) Alla CENTRALE D’ALLARME si deve comunicare se in se­­gui­to all’incidente
o al guasto verranno richieste altre prestazioni oltre all’intervento del servizio di soccorso stradale.
EUROPEA ASSICURAZIONI VIAGGI SA
ETIG – MEMBER OF THE EUROPEAN TRAVEL INSURANCE GROUP
THE LARGEST TRAVEL INSURERS ASSOCIATION IN EUROPE
Schadenmeldung
Déclaration de sinistre
Dichiarazione di sinistro
Name und Adresse
Nom et adresse
Nome e indirizzo
VCS-Mitglied-Nr.
Membre ATE No
Socio ATA N.
SchadendatumSchadenort
Date du sinistre
Lieu du sinistre
Data del sinistro
Luogo del sinistro
Schadenursache und -hergang
Causes et déroulement du sinistre
Causa e descrizione del sinistro
Schadenmeldung mit Belegen bitte direkt senden an
Veuillez adresser la déclaration de sinistre et les justificatifs y relatifs à
Inviare la dichiarazione di sinistro con i giustificativi direttamente alla Europäische REISEVERSICHERUNGS AG
Margarethenstrasse 38, Postfach
4003 Basel
Kostenaufstellung
Liste des frais
Distinta delle spese
Entstandene Kosten
Montant des frais effectifs
Spese effettive
mAnnullierungskosten
Frais d’annulation
Spese d’annullamento
mSOS-Schutz
Aide SOS
Protezione SOS
mRechtsschutz
Protection juridique
Protezione giuridica
mReisegepäck
Bagages
Bagaglio
mPannen-/Unfallhilfe
Secours en cas d’accident/de dépannage
Servizio di soccorso
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
(Originalrechnungen und -belege beifügen)
(Joindre les originaux des factures et autres justificatifs)
(Accludere le pezze giustificative originali)
Post- oder Bankkonto
Compte postal ou bancaire
Conto postale o bancario
Unterschrift
Signature
Firma
E45-10 000-11.13
Total/totale
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Condizioni generali d`assicurazione