VCS-Schutzbrief Carnet d’entraide ATE Libretto d’assistenza ATA VCS-Schutzbrief Carnet d’entraide ATE Libretto d’assistenza ATA Das ideale Versicherungspaket für Ihre Reise. Wahlweise für Europa oder die ganze Welt, mit oder ohne Pannenschutz für Ihr Fahrzeug im Ausland. Über den VCS-Schutzbrief sind die Kosten bei An nullierung, bei Reisezwischenfällen, bei Rechts streitigkeiten und bei verspäteter Auslieferung des Reisegepäcks versichert. Bitte orientieren Sie sich sofort nach Erhalt des Versicherungsdokumentes über die versicherten Ereignisse und Leistungen sowie das zweckmäs sige Vorgehen im Schadenfall. Bewahren Sie den Versicherungsausweis sorgfältig auf. Er dient im Schadenfall als Versicherungsnachweis. La formule d’assurance idéale pour vos déplace ments. Valable, selon votre choix, pour l’Europe ou le monde entier, avec ou sans couverture dépan nage pour votre véhicule à l’étranger. Le carnet d’entraide ATE couvre les frais en cas d’annulation, d’incidents liés au voyage, de litiges et de retard dans la remise des bagages. Dès réception du document d’assurance, nous vous invitons à prendre connaissance des événements et prestations couverts ainsi que de la marche à suivre en cas de sinistre, et à conserver soigneuse ment la carte d’assurance, qui vous servira d’at testation d’assurance en cas de sinistre. Il pacchetto assicurativo ideale per i viaggi; per l’Europa o per tutto il mondo, con o senza prote zione guasti per la Sua vettura all’estero. Con il libretto d’assistenza ATA vengono assicurate le spese in caso di annullamento del viaggio, di contrattempi durante il viaggio, di controversie giudiziarie e per consegna ritardata dei bagagli. La preghiamo di informarsi subito dopo il ricevi mento del documento d’assicurazione sui sinistri e le prestazioni assicurati nonché sul procedere in caso di sinistro. Conservi con cura il documento d’assicurazione, poiché in caso di sinistro ha valore di prova. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Si vous avez encore des questions, vous pouvez volontiers nous contacter. Se desidera maggiori informazioni può contattarci. VCS Verkehrs-Club der Schweiz ATE Association transports et environnement ATA Associazione traffico e ambiente Ausgabe November 2013 Edition novembre 2013 Edizione novembre 2013 VCS Verkehrs-Club der Schweiz Postfach 8676, 3001 Bern Telefon 031 328 58 58 Fax 031 328 58 99 [email protected] www.verkehrsclub.ch ATE Association transports et environnement case postale 8676, 3001 Berne téléphone 031 328 58 58 fax 031 328 58 99 [email protected] www.ate.ch ATA Associazione traffico e ambiente casella postale 8676, 3001 Berna telefono 031 328 58 58 fax 031 328 58 99 [email protected] www.ata.ch © VCS/ATE/ATA, 2013 Geltungsbereich Etendue géographique de la couverture (Schweiz und Liechtenstein ohne Rechtsschutz und Pannenhilfe) (Suisse et Liechtenstein sans protection juridique et dépannage) (Svizzera e Liechtenstein senza protezione giuridica e soccorso stradale) Area della validità VCS-Schutzbrief Europa Carnet d’entraide ATE Europe Libretto d’assistenza ATA Europa Clausole comuni 1 2 3 4 5 6 7 8 I Libretto d’assistenza ATA Europa per non motorizzati Spese di annullamento 9 Condizioni speciali 10 Eventi assicurati 11 Prestazioni assicurate 12Esclusioni Chi può stipulare il libretto d’assistenza? Persone assicurate Area di validità Durata della validità Esclusioni generali Diritti verso terzi Ulteriori clausole Diritto di recesso per nuovi contratti I II Protezione SOS Ai sensi delle cifre 13–16 del libretto d’assistenza ATA Europa per non motorizzati. III Protezione insolvenza compagnie aeree Ai sensi delle cifre 17–20 del libretto d’assistenza ATA Europa per non motorizzati. IV Protezione giuridica (escl. Svizzera/Liechtenstein) Ai sensi delle cifre 21–24 del libretto d’assistenza ATA Europa per non motorizzati. 17 Voli assicurati 18 Eventi assicurati 19 Prestazioni assicurate 20Esclusioni IV Protezione giuridica (escl. Svizzera/Liechtenstein) 21 Prestazioni assicurate 22 Prerogative assicurate 23 Casi di protezione giuridica assicurati 24Esclusioni V Sostituzione bagaglio in caso di consegna ritardata V Sostituzione bagaglio in caso di consegna ritardata 13 Condizioni speciali 14 Eventi assicurati 15 Prestazioni assicurate 16Esclusioni III Protezione insolvenza compagnie aeree 25 Eventi assicurati e prestazioni Libretto d’assistenza ATA Europa per motorizzati Spese di annullamento Ai sensi delle cifre 9–12 del libretto d’assistenza ATA Europa per non motorizzati. II Protezione SOS italiano Condizioni generali d’assicurazione (CGA) E45 Ai sensi della cifra 25 del libretto d’assistenza ATA Europa per non motorizzati. VI Assicurazione per veicoli a motore (escl. Svizzera/Liechtenstein) 26 Veicoli assicurati 27 Eventi assicurati e prestazioni 28 Eventi assicurati/prestazioni per casi di protezione giuridica 29Esclusioni Assicurazione addizionale Mondo 30 Clausole particolari Procedura in caso di sinistro 31 Incombenze in caso di sinistro 32 Che cosa osservare in ogni caso? 33 Disposizioni aggiuntive in caso di sinistro Dichiarazione di sinistro 23 Informazioni per lo stipulante Clausole comuni In tutto il testo la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche al femminile. 1 Chi può stipulare il libretto d’assistenza? I soci ATA con domicilio civile o residenza abituale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein possono stipulare il libretto d’assistenza. 2 A Persone assicurate Sono assicurati il titolare del libretto d’assistenza e le persone conviventi (coniugi/genitori, nonni, fratelli e sorelle, figli e minori affidati, come pure i suoi figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica; sono parificate due persone conviventi con gli eventuali figli) per viaggi in auto, motocicletta, bicicletta o mezzi di trasporto pubblici come autobus, tram, ferrovia, aereo o nave nonché come pedoni. In caso di persone conviventi ma non appartenenti alla stessa famiglia sono assicurate al massimo cinque persone che vanno indicate per nome. Nel caso di ditte affiliate all’ATA sono assicurate per i loro viaggi d’affari al massimo cinque persone indicate per nome. Se sono assicurati anche viaggi con veicoli a motore ai sensi delle cifre 26–29, valgono le prestazioni ivi indicate per tutti i passeggeri del veicolo guidato da una persona assicurata. Ai sensi delle condizioni generali di assicurazione (CGA), assicuratore è l’EUROPEA Assicurazioni Viaggi SA, di seguito chiamata ERV, con sede a Basilea. Per la protezione giuridica per viaggi è la Coop Protezione Giuridica SA con sede ad Aarau. La gestione della polizza assicurativa è affidata all’ATA Associazione traffico e ambiente, di seguito denominata ATA, con sede a Berna. L’inizio ed il termine del contratto di assicurazione, i rischi e le prestazioni assicurati, nonché i premi si evincono dal formulario di richiesta, dalla polizza assicurativa e dalle relative CGA. Le informazioni in merito ai principi relativi al pagamento ed al rimborso dei premi, nonché a tutti gli altri obblighi dello stipulante sono contenute nelle CGA e nelle disposizioni di legge. L’elaborazione dei dati serve allo svolgimento di operazioni assicurative e di tutte le operazioni accessorie ad esse correlate. I dati vengono rilevati, elaborati, conser vati e cancellati secondo le disposizioni di legge e possono essere forniti a riassicuratori, uffici amministrativi, compagnie di assicurazioni e istituzioni operanti in campo assicurativo, sistemi informativi centrali delle compagnie di assicurazioni e altri interessati. Fa fede in ogni caso il concreto contratto di assicurazione. In caso di dubbio fa fede esclusivamente la versione tedesca delle CGA. B C D 3 A B 4 A 24 Area di validità Libretto d’assistenza ATA Europa L’assicurazione è valida in Europa. L’eccezione è data dalla protezione giuridica nonché dall’assicurazione per veicoli a motore, le quali sono valide in Europa ad esclusione della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. Nell’area di validità Europa sono compresi tutti gli Stati appartenenti al continente europeo, nonché le isole del Mediterraneo, le isole Canarie, Madeira e i Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mediterraneo. Il confine orientale a nord della Turchia è costituito dagli stati dell’Azerbaigian, Armenia e Georgia nonché dai monti Urali. Assicurazione addizionale Mondo Con la stipulazione dell’assicurazione addizionale Mondo le prestazioni assicurative del libretto d’assistenza vengono estese all’area di validità «tutto il mondo». Fanno eccezione la protezione giuridica, che trova applicazione in tutto il mondo ad esclusione della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, e l’assicurazione per veicoli a motore che è valida in Europa ad esclusione della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. Durata della validità Libretto d’assistenza Europa Il libretto d’assistenza viene stipulato per un anno intero. Durante tale periodo la protezione assicurativa è valida per tutto il periodo ed ogni volta che le persone assicurate si trovano nell’area di validità concordata. L’assicurazione inizia nel giorno indicato sul certificato d’assicurazione, ma non prima del pagamento del premio assicurativo. B 5 Eccezione Per quanto riguarda le spese di annullamento ai sensi delle cifre 9–12, la protezione assicurativa inizia con la prenotazione definitiva di un viaggio o di un affitto e termina con l’inizio degli stessi, sempre che entrambe le date siano comprese nella durata di validità del libretto d’assistenza et se il libretto d’assistenza è stato stipulato al più tardi entro 31 giorni dalla data d’emissione della conferma di prenotazione definitiva. Assicurazione addizionale Mondo La validità dell’assicurazione addizionale Mondo inizia dopo il pagamento del premio e termina contemporaneamente al libretto d’assistenza ATA Europa. Esclusioni generali Non sono assicurati eventi: a) già subentrati all’atto della stipulazione del libretto d’assistenza o della prenotazione del viaggio, che erano riconoscibili o che avrebbero potuto essere diagnosticati – ipoteticamente – da un medico in occasione di una visita. Restano riservate le clausole di cui alle cifre 10 C e 14 D; b) conseguenti a malattie e infortuni che non sono stati constatati da un medico al momento del loro avvenimento e attestati mediante un certificato medico; c) in cui il perito (esperto, medico, ecc.) favorisce direttamente la persona assicurata o è imparentato con lei; d) conseguenti a guerre o ad atti terroristici a meno che la persona assicurata non venga sorpresa da tali eventi all’estero. In tal caso la protezione assicurativa permane per 14 giorni dopo il primo verificarsi di tali eventi. È da cosiderarsi atto terroristico qualsiasi impiego della forza o minaccia di impiego della forza per il raggiungimento di obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. Qualsiasi impiego della forza o minaccia di impiego della forza volto a diffondere paura o sgomento tra la popolazione o in parte di essa oppure ad esercitare influsso su un governo o su istituzioni statali; e) collegati a rapimenti e sequestri di persona; f) conseguenti a disposizioni delle autorità, fatte salve le clausole di cui alle cifre 21–24; g) che avvengono prendendo parte a •competizioni, corse, rally o allenamenti con veicoli a motore o barche, •competizioni e allenamenti connessi allo sport professionale, •azioni rischiose (audacia) nell’ambito delle quali ci si espone consapevolmente ad un rischio particolarmente grande; h) risultanti dalla guida di un veicolo a motore o di una barca senza essere in possesso di una licenza di condurre o senza che il conducente sia accompagnato da una persona conformamente alle prescrizioni legali o se al verificarsi del danno la persona assicurata alla guida del veicolo non aveva il permesso del proprietario; i) che vengono causati da azioni intenzionali o colpose o omissione, o per partecipazione attiva a scioperi o ad agitazioni, o sono da attribuire all’inosservanza del dovere generale di prudenza; k) che insorgono sotto l’influenza di alcol, droghe, narcotici o farmaci; l) in relazione all’esecuzione volontaria di un reato o di un crimine nonché al suo tentativo; m) che insorgono in seguito a suicido, automutilazione o al loro tentativo; n) causati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, in particolare anche da decadimento radioattivo. 6 A B C D Diritti verso terzi Se la persona assicurata è stata risarcita da un terzo in possesso di un’assi curazione per la responsabilità civile o dal suo assicuratore, l’indennizzo sulla base di questo contratto decade. Se al posto della persona in possesso di un’assi curazione per la responsabilità civile è stata chiamata in causa l’ERV, la persona assicurata deve recedere dalle proprie pretese relative alla responsabilità civile per l’ammontare dell’esborso sostenuto dall’ERV. In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa od obbligatoria), l’ERV eroga le sue prestazioni in modo sussidiario. Se anche l’altra assicurazione prevede una clausola sussidiaria, si applica la normativa di legge per la doppia assicurazione. Se la persona assicurata vanta un diritto derivante da un altro contratto d’assi curazione (assicurazione facoltativa od obbligatoria), la copertura è limitata alla parte delle prestazioni dell’ERV che supera quella dell’altro contratto d’assicurazione. Qualora i diritti e gli obblighi della compagnia aerea fallita vengano anche solo parzialmente rilevati da terzi (società continuatrice, altra compagnia aerea, fondo delle agenzie di viaggio, associazioni), l’ERV si assume, in via sussidiaria e integrativa e nell’ambito delle prestazioni concordate, solo la parte delle spese non coperta da essi. 7 Ulteriori clausole A I diritti derivanti da questo libretto d’assistenza cadono in prescrizione a due anni dal verificarsi del sinistro. B L’avente diritto può scegliere esclusivamente, come foro competente, la propria località di residenza in Svizzera o la sede dell’ERV Basilea oppure della Coop Protezione Giuridica di Aarau. C Le prestazioni percepite dall’ERV senza averne diritto vanno risarcite entro 30 giorni assieme alle spese relative. D In linea di massima, al momento di valutare se un viaggio in un certo Paese sia ragionevole o meno a causa di scioperi, disordini, guerra, attacchi terroristici, epidemie, ecc., sono determinanti le raccomandazioni vigenti delle autorità svizzere. Queste sono innanzitutto il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). E Solamente il diritto svizzero può essere applicato al contratto d’assicurazione, in special modo la legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA). 25 F L’ERV eroga le sue prestazioni in linea di massima in CHF. Per la conversione di valute estere viene applicato il cambio del giorno in cui le spese sono state pagate dalla persona assicurata. 8 Diritto di recesso per nuovi contratti Se il libretto d’assistenza viene recapitato per posta, s’intende stipulato, se non viene rispedito all’ATA entro 48 ore dal ricevimento. B 26 I Libretto d’assistenza ATA Europa per non motorizzati Spese di annullamento Oltre alle clausole comuni (cifre 1–8) valgono anche le cifre 32 e 33 A. 9 Condizioni speciali L’assicurazione è valida solo se in caso di disturbi psichici cronici la capacità al viaggio viene attestata al momento della prenotazione. 10 Eventi assicurati A L’ERV presta copertura assicurativa nel caso in cui una persona assicurata non possa fare un viaggio, affittare un appartamento per le vacanze, noleggiare una barca o un camper, frequentare un corso di lingue o soggiornare in un albergo in seguito ad uno dei seguenti eventi, sempre che l’evento si sia verificato dopo la stipulazione del libretto d’assistenza ovvero la prenotazione del viaggio/ affitto: a) grave malattia imprevista, gravi lesioni, gravi complicazioni in gravidanza o morte •di una persona assicurata, •di una persona partecipante al viaggio, •di una persona non partecipante al viaggio, molto vicina alla persona assicurata, •del sostituto sul posto di lavoro, per cui la presenza della persona assicurata sul posto di lavoro è indispensabile; b) scioperi che si producono all’estero sul percorso di viaggio previsto. Agi tazioni di qualsiasi tipo, quarantena, epidemie o catastrofi naturali alla destinazione del viaggio, se questi mettono in pericolo concretamente la vita e la proprietà della persona assicurata, fatte salve le cifre 5 i) e 12 b); c) grave compromissione della proprietà della persona assicurata nel luogo di residenza in seguito a danni da incendio, causati da elementi naturali, furto o acqua, per cui sia indispensabile la sua presenza a casa; d) mancanza o ritardi, a causa di difetti tecnici, dei mezzi di trasporto pubblici o in concessione da utilizzare per raggiungere il luogo ufficiale di partenza del viaggio (aeroporto, stazione ferroviaria di partenza, porto o stazioni di carico auto) nello stato di residenza; e) se entro i 30 giorni antecedenti la partenza C •assunzione da parte della persona assicurata, senza che ciò fosse stato previsto, di un nuovo posto di lavoro durevole presso un nuovo datore di lavoro con statuto d’impiegato (sono escluse le promozioni, ecc.) oppure • rescissione da parte del datore di lavoro, del contratto di lavoro della persona assicurata, senza che sia addebitabile alcuna colpa a quest’ultima; f) furto dei biglietti, passaporto o carta d’identità. Se la persona che ha provocato l’annullamento per via di un evento coperto d’assicurazione non è imparentata o affine alla persona assicurata, il diritto di risarcimento esiste solo se la persona assicurata dovrebbe intraprendere il viaggio da sola. Se una persona assicurata soffre di una malattia cronica senza che per tale motivo il viaggio debba essere messo in dubbio al momento della stipulazione del libretto d’assistenza o della prenotazione, l’ERV paga le spese assicurative solo se si è dovuto annullare il viaggio per un improvviso grave acuto peggio ramento di tale malattia o se la malattia cronica ha portato alla morte della persona assicurata (salvo cifra 9). 11 Prestazioni assicurate A Determinante ai fini della valutazione del diritto alla prestazione è l’evento che comporta l’annullamento del viaggio. Non vengono presi in considerazione eventi antecedenti o posteriori. B L’ERV rimborsa: a) o le spese di annullamento effettivamente insorte, se la persona assicu rata non può fare un viaggio, affittare un appartamento per le vacanze, noleggiare una barca o un camper, frequentare un corso di lingue o sog giornare in un albergo a causa dell’evento assicurato; b) o le spese addizionali per l’inizio ritardato del viaggio fino all’importo di CHF 3000.– a persona, qualora il viaggio/l’affitto non possa essere intrapreso nel momento previsto a causa del verificarsi dell’evento assicurato. Le prestazioni sono complessivamente limitate per un evento a CHF 10 000.– (su richiesta e contro un supplemento sul premio a CHF 20 000.–) per persona singola, risp. a CHF 20 000.– (contro un supplemento sul premio a CHF 40 000.–) per famiglia. Queste somme massime sono identiche alle prestazioni per spese d’annullamento per tutte le assicurazioni in corso presso l’ERV. 12 Esclusioni Le prestazioni sono escluse: a) per tutti gli eventi indicati alla cifra 5; b) se il fornitore di prestazione (agenzia di viaggi, locatore, organizzatore, ecc.) disdice la prestazione convenuta, oppure avrebbe dovuto disdirla; c) se l’affezione che ha causato l’annullamento rappresenta una complicazione o una conseguenza di un intervento chirurgico già programmato al momento dell’inizio dell’assicurazione o al momento della prenotazione del viaggio; d) se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un intervento chirur gico o di un intervento medico erano già in essere al momento della prenotazione del viaggio e non si sono risolte entro la data del viaggio; e) per gli annullamenti di cui alla cifra 10 A a) senza indicazione medica e se il certificato medico non è stato emesso al momento della prima constatazione possibile dell’incapacità ad intraprendere il viaggio; f) se un annullamento in seguito ad una affezione psichica o psicosomatica •di persone dipendenti non può inoltre essere motivato da una conferma di assenza di 100% del datore di lavoro per la durata dell’inabilità al viaggio attestata dal medico, •di persone non dipendenti non può essere motivato da una constata zione ed una attestazione da uno specialista in psichiatria. II Protezione SOS Oltre alle clausole comuni (cifre 1–8) valgono anche le cifre 31, 32 e 33 B. 13 Condizioni speciali L’assicurazione è valida solo se in caso di disturbi psichici cronici la capacità al viaggio viene attestata al momento della prenotazione. 14 Eventi assicurati A L’ERV presta copertura assicurativa se una persona assicurata deve interrompere o prolungare un viaggio, l’affitto di un appartamento per le vacanze, il noleggio di una barca o di un camper, la frequenza di un corso di lingue o il soggiorno in un albergo in seguito ad uno dei seguenti eventi: a) grave malattia imprevista, gravi lesioni, gravi complicazioni in gravidanza o morte •di una persona assicurata, •di una persona partecipante al viaggio, •di una persona non partecipante al viaggio, molto vicina alla persona assicurata, •del sostituto sul posto di lavoro, per cui la presenza della persona assicurata sul posto di lavoro è indispensabile; b) scioperi che si producono all’estero sul percorso di viaggio previsto. Agita zioni di qualsiasi tipo, quarantena, epidemie o catastrofi naturali alla destinazione del viaggio, se questi mettono in pericolo concretamente la vita e la proprietà della persona assicurata e perciò rendono impossibile o improponibile il proseguimento del viaggio o del soggiorno, fatte salve le cifre 5 i) e 16 c); c) grave compromissione della proprietà della persona assicurata nel luogo di residenza in seguito a danni d’incendio, causati da elementi naturali, furto o acqua, per cui sia indispensabile la sua presenza a casa; d) avaria, a causa di difetti tecnici, di un mezzo di trasporto pubblico o in concessione, prenotato o utilizzato, nella misura in cui questa avaria non garantisca la possibilità di proseguire il viaggio com’era stato program mato. Ritardi o deviazioni dei mezzi di trasporto pubblici o in concessione prenotati o utilizzati non sono considerati alla stregua di un’avaria. Non sussiste alcun diritto di risarcimento nel caso di guasti o incidenti di veicoli privati guidati dalla persona assicurata o da lui utilizzati come passeggero durante il viaggio, fatta salva la cifra 14 A a); e) eventi bellici o attacchi terroristici durante 14 giorni dal primo verificarsi, sempre che la persona assicurata venga sorpresa da tali avvenimenti all’estero; f) furto dei biglietti, passaporto o carta d’identità. B L’assicurazione comprende anche una protezione SOS presso il domicilio secondo quanto previsto dalla cifra 15 C l), la persona assicurata può cioè farsi organizzare l’assistenza desiderata attraverso la CENTRALE D’ALLARME (servizio 24 ore su 24), chiamando il numero 0848 801 803 (dall’estero sostituire lo 0 con il prefisso della nazione, in genere 0041) oppure il numero gratuito 00800 8001 8003, qualora durante un’assenza si accorga improvvisamente di una particolare situazione di pericolo o di emergenza a casa (ad es. porte o finestre aperte, cucina elettrica accesa, animali domestici non accuditi). C Se la persona che ha provocato l’interruzione o il prolungamento del viaggio per via di un evento coperto d’assicurazione non è imparentata o affine alla persona assicurata, il diritto di risarcimento esiste solo se la persona assicurata dovrebbe intraprendere il viaggio da sola. D Se una persona assicurata soffre di una malattia cronica senza che per tale motivo il viaggio dovesse essere messo in dubbio al momento del pagamento del premio del libretto d’assistenza e della prenotazione o prima dell’inizio del viaggio/locazione, l’ERV paga le spese assicurative solo se si è dovuto interrompere o prolungare il viaggio per un improvviso grave acuto peggioramento di tale malattia o se la malattia cronica ha portato alla morte della persona assicurata (salvo cifra 13). 15 Prestazioni assicurate A Determinante ai fini della valutazione del diritto alla prestazione è l’evento che comporta la cessazione, l’interruzione o il prolungamento del viaggio. Non vengono presi in considerazione eventi antecedenti o posteriori. B L’ERV eroga le seguenti prestazioni fino ad un importo massimo complessivo di CHF 250 000.–. In caso d’emergenza la persona assicurata può rivolgersi per aiuto e consiglio alla CENTRALE D’ALLARME (24 ore su 24). Al numero 0848 801 803, fax 0848 801 804 (dall’estero sostituire lo 0 del prefisso con il prefisso della nazione, in genere 0041) o al numero verde 00800 8001 8003. La CENTRALE D’ALLARME presta consulenza alle persone assicurate e offre l’aiuto necessario. In caso di grave malattia o di incidenti l’ERV si mette in contatto con il medico curante nella destinazione di viaggio o con il medico di famiglia e quindi decide quali misure prendere per il soccorso. C Al verificarsi dell’evento assicurato, l’ERV si assume come da cifra 14: 27 28 a) le spese •per il trasferimento all’ospedale più vicino e più adatto al trattamento; •per il trasporto d’emergenza sotto assistenza medica all’ospedale adatto ad effettuare il trattamento nel luogo di residenza della persona assicurata. Sono soltanto i medici dell’ERV a decidere in merito alla necessità, al tipo e al momento di queste prestazioni; b) le spese di un’azione di ricerca e recupero necessaria fino a CHF 10 000.– per persona, se la persona assicurata viene considerata dispersa o deve venir recuperata nonché le spese per la chiamata radio; c) l’organizzazione e le spese delle formalità imposte dalle autorità se una persona assicurata muore durante il viaggio. L’ERV prende inoltre a carico le spese della cremazione al di fuori del Paese di domicilio o le spese supplementari per l’adempimento dell’accordo internazionale sul trasferimento delle salme (disposizioni minime come la bara di zinco oppure il rivestimento della bara) come pure il rimpatrio della bara o dell’urna fino all’ultimo domicilio della persona assicurata; d) le spese del rientro temporaneo al domicilio fino a CHF 3000.– per persona (viaggio d’andata e ritorno per al massimo due persone assicurate), nella misura in cui sia stata prenotata in anticipo una durata del soggiorno limitata nel tempo con viaggio di ritorno; e) le spese addizionali per un viaggio di ritorno non previsto, in 1a classe in treno e in classe economica in aereo; f) un anticipo rimborsabile fino a CHF 5000.– per persona se una persona assicurata deve essere ricoverata all’ospedale all’estero (rimborso entro 30 giorni dal ritorno al luogo di residenza); g) la quota parte dei costi del pacchetto vacanza non utilizzato (esclusi i costi del viaggio di rientro originale); tale prestazione è limitata per evento al prezzo del viaggio o a CHF 10 000.– (su richiesta e contro un supplemento sul premio a CHF 20 000.–) per persona, risp. in caso di più persone assicurate al massimo a CHF 20 000.– (contro un supplemento sul premio a CHF 40 000.–) per prenotazione; h) o le spese aggiuntive per il proseguimento del viaggio, compreso il sog giorno, il vitto e le spese di comunicazione (per al massimo 7 giorni) fino ad un importo di CHF 700.– per persona o di CHF 1000.– se il viaggio prosegue con un’auto noleggiata, qualsiasi sia il numero di persone che utilizzano l’auto noleggiata; i) le spese di viaggio (volo in classe economica/albergo di categoria media) fino ad un importo massimo di CHF 5000.– a persona per due persone vicine alla persona assicurata, qualora ella debba rimanere in un ospedale all’estero per un periodo superiore a 7 giorni; k) l’organizzazione del blocco dei telefoni cellulari, delle carte di credito e documenti del cliente, ecc. (senza i costi di riattivazione); l) le spese per gli acquisti indispensabili secondo quanto previsto dalla cifra 25 e l’organizzazione dell’assistenza in caso di utilizzo della protezione SOS presso il domicilio secondo quanto previsto dalla cifra 14 B, non però le spese per l’eliminazione delle situazioni di pericolo o di emergenza. D La decisione in merito alla necessità, al tipo e al momento di queste prestazioni spetta all’ERV. 16 Esclusioni Le prestazioni sono escluse: a) nei casi indicati alla cifra 5; b) se la CENTRALE D’ALLARME o l’ERV non ha preventivamente concesso la sua autorizzazione per le prestazioni di cui alla cifra 15; c) se il fornitore di prestazione (agenzia di viaggi, locatore, organizzatore, ecc.) interrompe la prestazione convenuta, oppure avrebbe dovuto interromperla; d) per il trasporto in ospedale e per trasporti d’emergenza ai sensi della cifra 15 C a), se tali trasporti avvengono a partire dal domicilio permanente della persona assicurata; e) qualora il viaggio sia stato interrotto, sospeso o prolungato in base alla cifra 14 A a) senza indicazione medica e senza che un medico sia stato consultato sul posto; f) se l’affezione che ha dato luogo alla cessazione, interruzione o prolungamento del viaggio è stata una complicazione o conseguenza di un intervento chirurgico già pianificato al momento dell’inizio dell’assicurazione o della prenotazione del viaggio. III Protezione insolvenza compagnie aeree Oltre alle clausole comuni (cifre 1–8) valgono anche le cifre 31, 32 e 33 C. 17 Voli assicurati L’assicurazione vale per tutte le prenotazioni di voli di linea elencati nell’orario ufficiale dei voli, ha inizio al momento del completo pagamento del viaggio. La copertura assicurativa è valida durante gli ultimi 28 giorni prima della partenza fino al termine del viaggio prenotato indipendentemente dalla data di prenotazione. 18 Eventi assicurati L’ERV fornisce copertura assicurativa quando la persona assicurata non può iniziare o proseguire il viaggio prenotato in seguito all’insolvenza di una compagnia aerea. Per insolvenza di una compagnia aerea s’intende l’incapacità di far fronte ai pagamenti, il deposito del bilancio, il fallimento o la sospensione dell’attività per motivi finanziari da parte di una compagnia aerea, indipendentemente dalla durata di tale situazione. 19 Prestazioni assicurate A Qualora una persona assicurata non possa iniziare il proprio viaggio, l’ERV si assume l’organizzazione e i costi del trasferimento della prenotazione ad un’altra compagnia aerea fino all’ammontare delle prestazioni originaria mente prenotate e pagate presso la compagnia aerea fallita, esclusi tuttavia i B C costi amministrativi e le tasse, fino ad un importo massimo di CHF 1200.– per persona. In caso di sinistro durante il viaggio l’ERV si assume i costi del viaggio di ritorno/del proseguimento del viaggio della persona assicurata. Per il viaggio di ritorno da Paesi confinanti il diritto si limita ad un biglietto ferroviario di 1a classe a condizione che il viaggio di ritorno con il treno fino all’aeroporto di provenienza duri, in base all’orario ufficiale, meno di 6 ore. Per viaggi più lunghi si ha diritto ad un volo di ritorno in classe economica fino all’aeroporto di provenienza prenotato. Le prestazioni sono limitate ad un importo massimo di CHF 1200.– per persona. Qualora l’evento assicurato durante il viaggio non riguardi il volo di ritorno, bensì un volo di proseguimento/una tappa intermedia verso un’ulteriore destinazione, l’ERV si assume, su richiesta della persona assicurata, le spese di un volo di proseguimento/di una tappa intermedia a condizione che esse non superino quelle del viaggio diretto di ritorno a casa. Se si sceglie il proseguimento del viaggio, la prestazione relativa al volo di ritorno a casa decade. Si può usufruire di una prestazione una sola volta per viaggio, indipendentemente dalla scelta del ritorno diretto o del prosegui mento del viaggio. Qualora più persone assicurate siano colpite dallo stesso evento assicurato, gli indennizzi che l’ERV dovrà pagare sono limitati ad un importo massimo di CHF 1 milioni. Qualora le pretese superino tale importo, le prestazioni verranno ripartite in modo proporzionale. 20 Esclusioni Sono escluse prestazioni: a) nei casi elencati alla cifra 5; b) qualora la prenotazione del viaggio sia avvenuta dopo l’annuncio del primo caso di insolvenza della compagnia aerea; c) se la compagnia aerea o il tour operator annulla o modifica il viaggio stesso; d) per i pacchetti prenotati tramite tour operator. IV Protezione giuridica (escl. Svizzera/Liechtenstein) La protezione giuridica nell’ambito delle condizioni seguenti è fornita in collaborazione con la Coop Protezione Giuridica SA. La Coop Protezione Giuridica SA è l’assicuratrice e si impegna ad erogare le prestazioni assicurate nell’ambito delle condizioni seguenti. In aggiunta alle condizioni comuni (cifre 1–8) valgono anche le cifre 31, 32 e 33 D. 21 Prestazioni assicurate La Coop Protezione Giuridica garantisce nei casi specifici enumerati le seguenti prestazioni: A la presa a carico degli interessi giuridici dell’assicurato tramite il servizio giuridico della Coop Protezione Giuridica. B la copertura fino ad un massimo di CHF 250 000.– a) b) c) d) C dei costi dei legali incaricati dalla Coop Protezione Giuridica; dei costi dei periti incaricati; delle spese giudiziarie e di procedura a carico dell’assicurato; delle indennità processuali a favore della controparte e a carico dell’assi curato; e) dei costi d’incasso delle indennità spettanti all’assicurato; f) del pagamento delle cauzioni penali onde evitare una detenzione preven tiva fino ad un massimo di CHF 100 000.– per ogni evento. Tale presta zione viene erogata esclusivamente a titolo di anticipo, l’assicurato sarà in seguito tenuto a restituire tale importo alla Coop Protezione Giuridica. Non vengono coperte: a) multe; b) risarcimento danni; c) costi a carico di terzi responsabili. Le indennità processuali e i rimborsi delle spese legali concesse dal tribunale alla persona assicurata dovranno essere ceduti alla Coop Protezione Giuridica. 22 Prerogative assicurate La persona assicurata gode della protezione giuridica in qualità di a) conducente e noleggiatore di un veicolo a motore appartenente a terzi; b) sportivo, pedone, ciclista, ciclomotorista o passeggero di un qualsiasi mezzo di trasporto; c) affittuario di un alloggio di vacanza; d) partecipante ad un corso presso una scuola straniera; e) contraente di un contratto di viaggio; f) vittima di atti di violenza. 23 Casi di protezione giuridica assicurati A Risarcimento danni Richiesta risarcimento danni extracontrattuale nei confronti dell’autore risp. della sua assicurazione RC. B Diritto d’assicurazione Controversie con un’assicurazione, cassa malattia o cassa pensione in rela zione alle prerogative menzionate alla cifra 22. C Procedure penali e amministrative Difesa in una procedura presso la competente autorità penale o amministrativa in conseguenza ad un’infrazione colposa della legislazione straniera. Nel caso di accusa per delitto intenzionale i relativi costi verranno ammessi solo in caso di assoluzione dell’assicurato. D Diritto contrattuale Controversie risultanti dai seguenti contratti di diritto delle obbligazioni (enumerazione definitiva): a) Noleggio di un veicolo a motore, di un attrezzo sportivo o per hobby non motorizzato o affitto di un alloggio di vacanza; b) Contratto di trasporto o spedizione concernente il trasporto di bagagli; 29 c) Contratto di viaggio; d) Contratto scolastico. 24 Esclusioni Non viene concessa alcuna protezione giuridica nei casi seguenti: a) tutte le controversie e le qualità che non risultano espressamente men zionate; b) per i casi verificatisi prima dell’avvenuta sottoscrizione del libretto; la data determinante ai fini della determinazione dell’inizio del caso di protezione giuridica è la data dell’evento altrimenti della violazione dell’obbligo contrattuale; c) per vertenze fra persone assicurate oppure con la Coop Protezione Giuridica, i loro organi o incaricati; d) per i casi in relazione a procedure esclusivamente d’incasso di crediti come pure per i casi in relazione a crediti ceduti; e) le richieste di risarcimento danni inoltrate nei confronti dell’assicurato così come pure il recupero di danni puramente economici dell’assicurato (che non siano in relazione con danni fisici o materiali); f) i casi in relazione al riottenimento della licenza di condurre; g) le controversie con un valore della causa inferiore ai CHF 300.–. V Sostituzione bagaglio in caso di consegna ritardata Oltre alle clausole comuni (cifre 1–8) valgono anche le cifre 32 e 33 E. 25 Eventi assicurati e prestazioni In caso di consegna ritardata del bagaglio di almeno 6 ore da parte di un’im presa di trasporti pubblici e concessionati l’ERV si assume le spese per gli acquisti assolutamente necessari fino a CHF 1000.– per persona, al massimo CHF 4000.– per prenotazione. Per quanto concerne il viaggio di ritorno al luogo di residenza non sussiste alcun diritto al rimborso. Libretto d’assistenza ATA Europa per motorizzati Oltre alle clausole comuni (cifre 1–8) valgono anche le clausole del libretto d’assistenza ATA Europa per non motorizzati (cifre 9–25) nonché le cifre 32 e 33 F. VI Assicurazione per veicoli a motore (escl. Svizzera/Liechtenstein) 30 26 Veicoli assicurati L’assicurazione relativa ai veicoli a motore vale per le autovetture ed i caravan con un peso complessivo fino a 3500 kg nonché per i motocicli utilizzati dalla persona assicurata. Inclusi nell’assicurazione sono anche i rimorchi (incluse le roulotte, i rimorchi per campeggio, ecc.). Sono assicurati anche i veicoli elettrici e solari nonché i veicoli per disabili e i veicoli speciali. Tutti i veicoli devono essere omologati a norma di legge per la circolazione. 27 Eventi assicurati e prestazioni In caso d’incidente, di guasto o di furto del veicolo assicurato all’estero l’ERV si assume: a) le spese di soccorso e di riparazione (incluso materiali di montaggio di piccola entità apportati dal servizio di soccorso stradale intervenuto sul posto e che si sono resi necessari per ripristinare la mobilità del veicolo, esclusi, però, tutti gli altri materiali). Le spese per le riparazioni eseguite nell’officina ed i pezzi di ricambio non sono coperti; b) le spese per i diritti di sosta; c) le spese per il recupero del veicolo assicurato fino a CHF 2000.–, se tale recupero si rende necessario; d) la spedizione di pezzi di ricambio se non si possono acquistare sul posto; e) le spese per una perizia fino a CHF 200.– se le spese fatturate non appaiono giustificate; f) le spese supplementari ai sensi della cifra 15 C h) per vitto e alloggio fino alla riparazione del veicolo; g) le spese ai sensi della cifra 15 C h) per il proseguimento del viaggio ovvero per il ritorno al luogo di residenza (incl. noleggio di un veicolo di ricambio della stessa categoria), se per motivi impellenti, di cui si devono fornire le prove, non si può aspettare fino alla riparazione del veicolo o se il veicolo è stato rubato; h) il trasporto a casa del veicolo organizzato dall’ERV: •se il veicolo non può essere riparato entro 48 ore •se il veicolo rubato viene ritrovato solo dopo 48 ore •se la persona assicurata in seguito all’evento assicurato deve viaggiare con un altro mezzo di trasporto e deve abbandonare il proprio veicolo o se la persona assicurata si ammala, viene ferita o muore e nessuna delle altre persone partecipanti al viaggio possiede una patente di guida; queste spese possono ammontare al massimo al valore attuale del veicolo da recuperare e vengono sostenute fino a tale ammontare; i) le spese per il viaggio in ferrovia fino al luogo dove il veicolo si trova, nel caso che la persona assicurata stessa esegue il trasporto fino al domicilio; k) le imposte doganali per il veicolo se questo non può più venir riportato nel Paese di residenza della persona assicurata perché ha subito un danno totale o in seguito a furto; l) un anticipo spese fino a complessivi CHF 2000.– per evento da pagarsi entro 30 giorni dal ritorno in Svizzera in caso di eventi straordinari, come furto, elevate spese di riparazione, ecc. 28 Eventi assicurati/prestazioni per casi di protezione giuridica La persona assicurata gode della protezione giuridica in qualità di conducente e detentore di un veicolo assicurato. In aggiunta sono assicurate anche le controversie inerenti la riparazione del veicolo assicurato. 29Esclusioni Non è prevista copertura assicurativa nei seguenti casi se il veicolo non è stato sottoposto ad una manutenzione corretta o se all’inizio del viaggio c’erano già o erano rilevabili carenze nel veicolo. Assicurazione addizionale Mondo Presupposto per la validità di questa assicurazione addizionale è l’annota zione nel documento assicurativo e nel calcolo del premio. 30 Clausole particolari (applicate per viaggi extraeuropei) A Protezione SOS (cifre 13–16) L’ERV si assume: a) un anticipo spese rimborsabile fino a CHF 10 000.– se una persona assi curata deve essere ricoverata all’ospedale all’estero (rimborso entro 30 giorni dal ritorno al luogo di residenza) – contrariamente cifra 15 C f); b) la quota parte dei costi del pacchetto vacanza non utilizzato (esclusi i costi del viaggio di rientro originale); tale prestazione è limitata per evento al prezzo del viaggio o a CHF 20 000.– complessivi – contrariamente cifra 15 C g); c) le spese supplementari per il proseguimento del viaggio, compreso il soggiorno, il vitto e le spese di comunicazione (per al massimo 7 giorni) fino ad un importo di CHF 3000.– a persona (incl. noleggio di un veicolo sostitutivo della stessa categoria) – contrariamente cifra 15 C h). B Protezione giuridica (cifre 21–24) La Coop Protezione Giuridica si assume le spese assicurative per evento secondo cifra 21 fino a CHF 50 000.– invece di CHF 250 000.–. C Assicurazione per veicoli a motore (cifre 26–29) L’assicurazione per veicoli a motore è soltanto valida in Europa (ad esclusione della Svizzera e del Principato del Liechtenstein). Procedura in caso di sinistro 31 Incombenze in caso di sinistro Rivolgersi in caso di sinistro al servizio sinistri dell’EUROPEA Assicurazioni Viaggi SA, Margarethenstrasse 38, casella postale, 4003 Basilea, telefono 058 275 27 27, fax 058 275 27 30 (dall’estero sostituire lo 0 del prefisso con il prefisso della nazione, in genere 0041), [email protected]; in caso di emergenza alla CENTRALE D’ALLARME con servizio 24 ore su 24, al numero 0848 801 803, fax 0848 801 804 (dall’estero sostituire lo 0 del prefisso con il prefisso della nazione, in genere 0041) o al numero verde 00800 8001 8003. La CENTRALE D’ALLARME offre consulenza sulla procedura opportuna ed organizza il soccorso necessario. È a disposizione giorno e notte (anche la domenica ed i giorni festivi). 32 Che cosa osservare in ogni caso? A La persona assicurata deve, antecedentemente e successivamente al caso di sinistro, organizzare tutto ciò che contribuisce alla prevenzione o alla ridu zione e alla risoluzione del danno. B All’ERV si devono immediatamente fornire tutte le informazioni richieste e deve essere fatta pervenire la documentazione indicata per i diversi tipi d’assicurazione. C In caso di malattia o d’infortunio rivolgersi a un medico il più presto possibile; si deve informarlo sul programma del viaggio e dar seguito alle sue disposizioni. La persona assicurata o avente diritto deve sollevare il medico curante dall’obbligo del segreto professionale nei confronti dell’ERV. D In caso di violazione colposa degli obblighi relativi al caso di sinistro l’ERV è autorizzata a ridurre l’ammontare del risarcimento all’importo che sarebbe risultato se la procedura seguita dalla persona assicurata fosse stata corretta. E L’obbligo di prestazione dell’ERV decade se •sono state deliberatamente date indicazioni non vere, •sono stati taciuti dei fatti o •sono stati omessi i doveri se per l’ERV ne è derivato uno svantaggio. F Tutte le comunicazioni vanno indirizzate all’ufficio sinistri dell’EUROPEA Assicurazioni Viaggi SA, Margarethenstrasse 38, casella postale, 4003 Basilea, oppure per la protezione giuridica alla Coop Protezione Giuridica, Entfelder strasse 2, casella postale 2502, 5001 Aarau. 33 Disposizioni aggiuntive in caso di sinistro A Assicurazione delle spese di annullamento a) Dopo l’insorgenza dell’evento assicurato si deve informare immediatamente l’ufficio di prenotazione (agenzia di viaggi, impresa di trasporto, affittuario, ecc.). b) Si devono far pervenire all’ERV innanzitutto: •la conferma della prenotazione/la fattura per gli impegni presi nonché la fattura o le fatture per le spese di annullamento o le spese sostenute per il viaggio successivo (in originale), •un certificato medico dettagliato o un certificato di morte o un altro attestato ufficiale. B Protezione SOS a) Per avere diritto alle prestazioni dell’ERV quando si verifica un sinistro si deve informare immediatamente la CENTRALE D’ALLARME o l’ERV. 31 b) Si devono far pervenire all’ERV innanzitutto: •la conferma della prenotazione, •un certificato medico con diagnosi, attestati ufficiali, il certificato di morte, ricevute, fatture per spese addizionali assicurate, biglietti di viaggio e/o rapporti della polizia (in originale). C D 32 Protezione insolvenza compagnie aeree a) E assolutamente necessario informare senza indugio l’ufficio prenotazioni risp. l’ERV o la CENTRALE D’ALLARME e far organizzare da loro il viaggio di ritorno. b) All’ERV devono essere inviati innanzitutto: •la conferma della prenotazione/fattura per il volo così come le fatture per i costi di annullamento o per i costi del viaggio successivo (in originale), •un attestato dell’evento o un altro certificato ufficiale (p. es. comunicato stampa). Protezione giuridica a) Denuncia di un caso di protezione giuridica La Coop Protezione Giuridica deve essere immediatamente informata, se richiesto per iscritto, nell’eventualità in cui si verifichi un evento soggetto a protezione giuridica. L’assicurato deve fornire assistenza alla Coop Protezione Giuridica rela tivamente all’elaborazione delle informazioni inerenti il caso di protezione giuridica, mettere a disposizione le necessarie procure e le informazioni in suo possesso e trasmettere senza indugio tutte le comunicazioni direttamente inviategli dalle competenti autorità. In caso di mancato adempimento di questi obblighi da parte del diretto interessato la Coop Protezione Giuridica ha facoltà di ridurre le proprie prestazioni nella misura dei costi supplementari sostenuti. In caso di violazione grave degli obblighi contrattuali la Coop Protezione Giuridica potrà rifiutare l’erogazione delle prestazioni. b) Trattamento di un caso di protezione giuridica La Coop Protezione Giuridica, previa consultazione con l’assicurato, adotta le misure atte alla tutela degli interessi dello stesso. Nel caso in cui risulti necessario incaricare un avvocato, in particolar modo per procedure giudiziarie o amministrative o allorquando sussistano conflitti d’interessi, l’assicurato ha facoltà di sceglierlo liberamente. Dare il mandato all’avvocato prescelto è compito esclusivamente della Coop Protezione Giuridica. L’inosservanza di tale disposizione autorizza la Coop Protezione Giuridica a ridurre le proprie prestazioni. Qualora non sussistano validi motivi per una sostituzione dell’avvocato incaricato, l’assicurato dovrà assumersene i relativi costi. c) Procedura in caso di divergenze d’opinioni In caso di divergenze d’opinioni tra la Coop Protezione Giuridica e l’assi curato per quanto concerne l’ulteriore conduzione della pratica, in parti colar modo per i casi in cui la Coop Protezione Giuridica giudica insuffi cienti le probabilità di successo, su richiesta dell’assicurato verrà aperta una procedura arbitrale. L’arbitro sarà designato di comune accordo fra le parti. Per il resto la procedura si svolgerà conformemente alle vigenti disposizioni del concordato sull’arbitrato. Se l’assicurato desidera procedere a proprie spese e così facendo ottiene un risultato in sostanza migliore rispetto alla valutazione espressa dalla Coop Protezione Giuridica, la stessa provvederà a rimborsargli le spese di procedura sostenute nei limiti delle vigenti disposizioni contrattuali. d)Comunicazioni Tutte le comunicazioni devono essere indirizzate alla sede principale della Coop Protezione Giuridica, Entfelderstrasse 2, casella postale 2502, 5001 Aarau, oppure ad una delle sue filiali. EBagaglio La persona assicurata a) deve farsi confermare dall’ufficio competente (direzione dell’hotel, guida turistica, impresa di trasporto, ecc.) le cause, le circostanze e l’entità del danno in un sopralluogo e richiedere lì anche un indennizzo. b) dopo il ritorno dal viaggio deve immediatamente informare per iscritto l’ERV e motivare le proprie richieste e deve inoltrare la conferma, le ricevute e le conferme di acquisto descritte alla cifra 33 E a) (in originale). F Assicurazione per veicoli a motore a) Se il veicolo utilizzato dalla persona assicurata ha avuto un incidente o un guasto, si devono chiamare la CENTRALE D’ALLARME oppure l’officina o il soccorso stradale più vicini. b) Alla CENTRALE D’ALLARME si deve comunicare se in seguito all’incidente o al guasto verranno richieste altre prestazioni oltre all’intervento del servizio di soccorso stradale. EUROPEA ASSICURAZIONI VIAGGI SA ETIG – MEMBER OF THE EUROPEAN TRAVEL INSURANCE GROUP THE LARGEST TRAVEL INSURERS ASSOCIATION IN EUROPE Schadenmeldung Déclaration de sinistre Dichiarazione di sinistro Name und Adresse Nom et adresse Nome e indirizzo VCS-Mitglied-Nr. Membre ATE No Socio ATA N. SchadendatumSchadenort Date du sinistre Lieu du sinistre Data del sinistro Luogo del sinistro Schadenursache und -hergang Causes et déroulement du sinistre Causa e descrizione del sinistro Schadenmeldung mit Belegen bitte direkt senden an Veuillez adresser la déclaration de sinistre et les justificatifs y relatifs à Inviare la dichiarazione di sinistro con i giustificativi direttamente alla Europäische REISEVERSICHERUNGS AG Margarethenstrasse 38, Postfach 4003 Basel Kostenaufstellung Liste des frais Distinta delle spese Entstandene Kosten Montant des frais effectifs Spese effettive mAnnullierungskosten Frais d’annulation Spese d’annullamento mSOS-Schutz Aide SOS Protezione SOS mRechtsschutz Protection juridique Protezione giuridica mReisegepäck Bagages Bagaglio mPannen-/Unfallhilfe Secours en cas d’accident/de dépannage Servizio di soccorso CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF (Originalrechnungen und -belege beifügen) (Joindre les originaux des factures et autres justificatifs) (Accludere le pezze giustificative originali) Post- oder Bankkonto Compte postal ou bancaire Conto postale o bancario Unterschrift Signature Firma E45-10 000-11.13 Total/totale CHF