STRUMENTI FORMEZ
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l Formez-Centro di Formazione Studi ha avuto, da sempre,
una particolare attenzione per le iniziative editoriali. Fin
dai primissimi anni di attività si è impegnato nella
produzione e divulgazione di collane e riviste su cui intere
generazioni di funzionari pubblici si sono formate.
In seguito al decreto legislativo 285/99, che ha individuato nel
Formez l’Agenzia istituzionale che sostiene e promuove i
processi di trasformazione del sistema amministrativo italiano,
l’attività editoriale del Centro è stata rilanciata e rinnovata
nella veste grafica e nei contenuti.
Sono state create quattro nuove linee editoriali: Quaderni,
Strumenti, Ricerche e Azioni di Sistema per la Pubblica
Amministrazione. In queste collane vengono pubblicati
soprattutto i risultati delle attività formative e di ricerca
dell’Istituto.
Con “Quaderni” e “Ricerche” si diffondono Rapporti e
riflessioni teoriche su temi innovativi per la P.A. mentre, con
due collane più specialistiche quali “Strumenti” e “Azioni di
Sistema per la P.A.”, si mettono a disposizione soprattutto
strumenti di lavoro o di progettazione per quanti lavorano o si
occupano di Pubblica Amministrazione e di sviluppo locale.
Tutte le pubblicazioni con un breve abstract vengono
presentate sul sito web (www.formez.it).
Il presente volume rientra tra gli interventi che il Formez
svolge attraverso il progetto SI - Sportello Impresa per offrire
assistenza e consulenza principalmente ai responsabili dello
Sportello unico per le attività produttive.
La pubblicazione fa parte di una serie di manuali regionali
che, nel vasto e difficile processo di attuazione del federalismo
amministrativo, rappresentano dei veri strumenti operativi.
In sintonia con il bisogno di semplificazione amministrativa
delle Regioni, il manuale per i responsabili di SUAP della
Regione Veneto non contiene solo riferimenti alla normativa
nazionale, regionale e di settore, ma presenta apposite schede
relative a singoli procedimenti attuati
nelle varie Province.
Carlo Flamment
S
Presidente Formez
Responsabile editoria
Anna Mura
Formez
REGIONE DEL VENETO
20
MANUALE PER IL
RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO
REGIONE DEL VENETO
Parte generale
F o r m e z
•
A r e a
P r o g e t t i
E d i t o r i a l i
Il volume è stato curato da
Franco Peta, responsabile di progetto
Carlo Apponi, responsabile scientifico
Gruppo di lavoro Formez
Giampaolo Grippa, Ilaria Manzione, Giuseppina Russo, Maria Teresa Scotti,
Fabiana Terminiello, Gianfilippo Valentini, Angela Vicino
Con il contributo, per la Regione del Veneto, di
Paolo Donato, Direzione Enti Locali, Deleghe istituzionali e Controllo Atti
Marino Zegna, Direzione Urbanistica e Beni Ambientali
Laura Ambra, Sportello Unico del Comune di Bussolengo (VR)
Luigi Rizzolo, Sportello Unico del Comune di Bassano del Grappa (VI)
Organizzazione editoriale
Paola Pezzuto, Vincenza D’Elia
Premessa*
7
I vincoli gravanti sulle imprese e derivanti dall’organizzazione della Pubblica
Amministrazione e da alcune disposizioni normative, ostacolano, ancora oggi, qualunque nuova iniziativa produttiva, anche un semplice ampliamento di impianto o l’introduzione sull’esistente di nuovi cicli produttivi.
Esiste, infatti, un legame intrinseco tra oneri burocratici e crescita economica.
Troppe regole rallentano lo sviluppo, riducono la competitività, diminuiscono i posti di
lavoro, impediscono l’innovazione, fanno calare gli investimenti, ostacolano la cultura
d’impresa. Regole spesso incomprensibili, inutili o che moltiplicano inspiegabilmente
gli interventi nel procedimento della Pubblica Amministrazione nelle sue diverse espressioni e funzioni.
La complessità e i tempi lunghi delle procedure incidono gravemente sui costi
aziendali e, laddove le amministrazioni richiedono, a titolo di tariffe, somme non esigue
per prestazioni rese alle aziende interessate, dovrebbe essere garantito un servizio snello
ed efficiente.
Ciò penalizza in modo particolare la piccola impresa che difficilmente ha le capacità e le risorse per gestire procedure amministrative troppo complicate e dispendiose in
termini di tempo e denaro. Per le piccole e medie imprese, infatti, flessibilità e tempestività nel rispondere all’opportunità di mercato sono ancora più determinanti per la loro
sopravvivenza, rispetto alle grandi imprese.
È evidente quindi che le imprese hanno bisogno, per poter competere nel mercato europeo e mondiale, di un sistema amministrativo semplice, trasparente ed efficiente.
Nel nostro Paese l’impresa intenzionata a realizzare o ad avviare un nuovo
impianto produttivo ovvero ad ampliarne uno esistente, deve porre in essere una serie
di adempimenti (denunce, comunicazioni, notificazioni) e ottenere innumerevoli provvedimenti, che rientrano nella sfera di competenza di autorità amministrative diverse e
costituiscono l’esito di vicende procedimentali assai complesse e che sovente si intersecano. Infatti, complessivamente, l’interessato alla realizzazione e all’avvio di un medio
*
Con lettera del 3 maggio 2004, il Dirigente Regionale, Giancarlo Boaretto (Dir. EE.LL., Deleghe Istituzionali, Controllo Atti), ha comunicato al Formez che il 30 aprile, la Giunta regionale ha autorizzato la pubblicazione e la divulgazione del presente Manuale, prendendo atto, con soddisfazione, dei risultati del
lavoro svolto.
8
impianto industriale deve richiedere, per poter ottenere il permesso di costruzione, da
10 a 15 pronunce da parte della Pubblica Amministrazione (nelle varie forme di autorizzazione, nullaosta, licenza, concessione) oltre a dover presentare due denunce.
Gli atti autorizzativi e di denuncia sono di competenza di dieci autorità diverse:
quattro sono di competenza del Sindaco, sei della Regione, gli altri cinque, congiuntamente o disgiuntamente, di ASL, Provincia, Vigili del fuoco e Ministeri dell’Ambiente,
Lavori pubblici, Beni culturali, Finanze e Industria.
In questi ultimi anni lo scenario competitivo delle imprese italiane si è sensibilmente modificato a causa della profonda trasformazione dovuta alla globalizzazione
dei mercati e all’avvento delle nuove tecnologie informatiche. In questo contesto, il successo dell’impresa è sempre più legato alla capacità di innovazione in tutti i settori
aziendali, con particolare riferimento alla ricerca di nuovi modelli di management.
A favorire il recupero della competitività delle imprese del nostro Paese, negli ultimi tempi, è stata la diffusione, sebbene lenta e a macchia di leopardo, dell’utilizzo dei
modelli di Qualità Totale. La qualità, infatti rappresenta davvero uno strumento innovativo. D’altra parte i tempi sono maturi per questo rinnovamento atteso e la Pubblica
Amministrazione si sta dimostrando attiva con tentativi di trasformazione e attualizzazione a dir poco epocali.
La riforma del sistema amministrativo ha coinvolto le funzioni, l’organizzazione,
le procedure, i mezzi e il personale. La semplificazione amministrativa è appunto un
intervento di riforma che tocca trasversalmente tutti questi elementi, ciascuno dei quali
può essere contemporaneamente oggetto di snellimento.
Semplificare consiste nel sopprimere quei passaggi procedurali, superflui o addirittura di ostacolo al buon funzionamento dell’amministrazione, ma anche individuare
procedure alternative più dirette ed efficaci. La semplificazione, dunque, non è un traguardo da raggiungere, ma un mezzo per migliorare il rapporto delle istituzioni con i
cittadini, i soggetti economici, le formazioni sociali, nonché con tutti coloro che operano all’interno del sistema amministrativo.
La legge 241/90 sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso agli atti,
ha costituito l’inizio di un percorso che, con la legge 150/00, in materia di informazione
e comunicazione pubblica, si è contraddistinto per l’affermazione di modelli organizzativi e gestionali volti ad assicurare pubblicità, trasparenza ed efficienza.
La legge 150/00 ha individuato, oltre agli URP, agli uffici stampa e all’ufficio del
portavoce, altre strutture di interfaccia con il cittadino, tra cui i già istituiti sportelli unici per le attività produttive e gli sportelli polifunzionali. Un quadro questo che potrebbe
migliorare con la progressiva diffusione dell’informatizzazione, che garantisca il dialogo tra gli uffici pubblici e l’utenza.
Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) nasce appunto dalla esigenza
di semplificazione amministrativa, di riqualificazione e promozione del territorio,
mediante un corretto rapporto di civile collaborazione con il mondo delle imprese.
Secondo l’intenzione del Legislatore (dal decreto legislativo 112/98 ai regolamenti
attuativi) lo SUAP deve sempre più trasformarsi in unico ed esclusivo punto di riferimento per le imprese, nel quale sono concentrati tutti gli adempimenti connessi alla
realizzazione, all’ampliamento e allo sviluppo di attività produttive. Una struttura unica che in tempi relativamente rapidi (da 45 giorni a un massimo di 12 mesi) deve essere
in grado di emettere il provvedimento finale, sfruttando al meglio le opportunità di semplificazione procedurale (autocertificazione, partecipazione dell’impresa al procedimento amministrativo, istituto del silenzio-assenso, certezza dei tempi, ecc.).
Fin dall’inizio lo sportello unico non ha avuto vita facile specialmente perché la
sua istituzione ha presupposto, e ancora presuppone, notevoli cambiamenti all’interno
della struttura amministrativa comunale. D’altra parte il procedimento unico, seppure
previsto per legge, stenta a entrare nella prassi quotidiana della Pubblica Amministrazione e conseguentemente delle imprese.
Purtroppo le amministrazioni e gli enti coinvolti nel procedimento unico oppongono resistenze, motivandole con interpretazioni restrittive o con la scarsa propensione
collaborativa delle strutture coinvolte nel procedimento, che potrebbero nascondere la
perspicacia e la permanenza di una gestione di potere soggettivistico. In effetti non basta
una legge per cambiare una mentalità stratificata e per modificare posizioni personali
radicate nelle varie burocrazie.
Prima ancora di un cambiamento di carattere normativo e organizzativo, siamo in
presenza di una “rivoluzione culturale” che pone al centro dell’attività amministrativa
non più l’iter procedurale in quanto tale, ma l’impresa e le sue esigenze.
La prospettiva è quella di porre la Pubblica Amministrazione al servizio del sistema delle imprese, instaurando un rapporto di proficua collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e le imprese e non di sterile antagonismo. Il dialogo e la consultazione dovranno sostituire, con grande beneficio per l’intera collettività, quella cultura
della diffidenza reciproca che ha spesso prodotto, da un lato, un proliferare di carte e
di atti amministrativi a volte inutili e ridondanti e, dall’altro, la costituzione di procedure amministrative farraginose, volte solo a cautelare la Pubblica Amministrazione,
con tempi di rilascio delle autorizzazioni inadeguati alla velocità del mercato in cui le
imprese operano.
La Regione del Veneto, in linea con le iniziative da tempo intraprese a favore dell’informatizzazione degli enti locali nell’ambito della Legge 54/88 e delle azioni a sostegno del processo di e-government, si è messa a disposizione dei Comuni per la gestione
dello sportello unico1.
In questa linea si colloca il rapporto con il Formez, che, attraverso il Progetto SI Sportello Impresa, si è posto al servizio degli SUAP, attuando una serie di interventi volti all’informazione, formazione e assistenza, secondo un’ottica di cooperazione e collaborazione tra i soggetti direttamente coinvolti nel procedimento amministrativo, previsto dal D.P.R. 447/98, o nell’istituzione e sviluppo degli sportelli unici. Proprio per realizzare uno strumento concreto di supporto ai responsabili di SUAP, il Formez ha attivato e coordinato, anche nella Regione Veneto, gruppi di lavoro formati da esperti dell’argomento.
1
La Direzione del Sistema Informatico della Regione mette a disposizione il servizio SUAPED appoggiato
a un data center unico regionale, che ospita applicazioni e database. L’accesso al sistema e l’interazione
tra gli utenti avviene attraverso la rete Internet. La sicurezza e l’integrità del sistema sono garantite da
una gestione professionale del data center e dall’attuazione di tutte le necessarie strategie di difesa. SUAPED è integrato con l’applicativo di gestione delle pratiche edilizie distribuito dalla Regione del Veneto,
ma sarà possibile realizzare scambi di dati con altri gestionali in uso presso le amministrazioni.
9
10
Il presente manuale dei procedimenti amministrativi è frutto dell’iniziativa e della
collaborazione tra il Formez, con il gruppo di lavoro appositamente costituito, e le strutture regionali coinvolte nello sviluppo dello sportello unico presso la Direzione Urbanistica, la Direzione Informatica, l’Unità Complessa per l’e-government e la Direzione Enti
Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti.
A tutti va il massimo riconoscimento per i risultati ottenuti in seguito a un lavoro
complesso, in grado di ricondurre a un sistema coerente, trasparente ed efficace una
molteplicità di istanze amministrative e tecniche, non più per “concedere” ma per assicurare le autorizzazioni necessarie alle iniziative imprenditoriali.
Un work in progress, che deve essere ulteriormente agevolato, accelerato e diffuso
sull’intero territorio veneto. In questa direzione va la nuova campagna della Regione
Veneto, con il nuovo bando a sostegno finanziario e tecnico anche dello sportello unico
di Comuni singoli e associati.
Il Portale regionale dello sportello unico costituirà la piattaforma sulla quale
potranno interagire gli stessi soggetti-attori dello sviluppo territoriale. Si profila così un
sistema di marketing territoriale, in cui sarà comunque importante il ruolo delle autonomie Locali, come espressione dell’insieme del mondo delle imprese sul territorio.
Raffaele Grazia
Antonio Padoin
Assessore regionale alle Politiche
dell’Occupazione, della Formazione,
dell’Organizzazione e Autonomie Locali
Assessore regionale
alle Politiche per il Territorio
INDICE
11
INTRODUZIONE
15
CAPITOLO 1
Lo sportello unico
Il quadro normativo
La definizione di sportello unico
Il rapporto tra disciplina nazionale e competenze regionali
Le funzioni amministrative
La funzione informativa e promozionale
Le modalità di organizzazione e gestione
L’organizzazione dell’ufficio
L’attivazione dello sportello unico in fasi operative
21
23
28
30
34
34
36
40
40
CAPITOLO 2
La struttura del procedimento
Il procedimento semplificato
La variante al PRG nel procedimento semplificato
Il quadro normativo regionale di riferimento
L’individuazione delle aree da destinare
agli insediamenti produttivi
L’insediamento di attività produttive in contrasto
con lo strumento urbanistico
Le fasi del procedimento semplificato con la variante
prevista dall’art. 5
Il procedimento mediante autocertificazione
Il responsabile del procedimento
Il collaudo
La Conferenza di Servizi
La Conferenza di Servizi nel caso di variante urbanistica
La Conferenza di Servizi davanti al Consiglio dei Ministri
La Conferenza di Servizi su istanze o progetti preliminari
CAPITOLO 3
Lo sportello unico nella Regione Veneto
Le azioni della Regione Veneto: il progetto SUAPED
Circolari e linee guida
45
48
51
52
54
54
58
67
70
71
72
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79
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86
12
CAPITOLO 4
L’organizzazione dello sportello unico
A - Schema di regolamento per l’organizzazione
di uno sportello unico
B - Schema di regolamento per l’organizzazione
di uno sportello unico
C - Schema di regolamento per l’organizzazione
e l’attuazione dello sportello unico
La nomina del responsabile dello sportello unico
A - Schema di delibera per la nomina del responsabile
dello sportello unico
B - Schema di determina dirigenziale per la nomina
del responsabile dello sportello unico
Gli accordi operativi con gli enti terzi
Schema di accordo operativo per la definizione
dei rapporti tra Comuni ed enti aventi competenza
in tema di insediamenti di imprese
CAPITOLO 5
Quattro esempi di variante al PRG
Caso 1: realizzazione di un nuovo impianto produttivo
Caso 2: edificio produttivo in ZTO D
il cui ampliamento si sviluppa in zona agricola
Caso 3: edificio produttivo in ZTO E
(riconosciuto ai sensi della L.R. 11/87)
il cui ampliamento comporta l’incremento
della superficie di pertinenza dell’attività
Caso 4: riconversione di un edificio commerciale
SCHEDE TECNICHE
Edilizia
1. Interventi subordinati a Permesso di costruire
(art. 10, D.P.R. 380/01)
2. Interventi subordinati a Denuncia di inizio attività
(art. 22, D.P.R. 380/01)
Agricoltura
3. Costruzione di nuovo fabbricato ad uso
annesso rustico per allevamenti zootecnici
4. Costruzione di nuovo fabbricato ad uso
annesso rustico esclusi gli allevamenti zootecnici
5. Iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici
6. Comunicazione preventiva di spargimento
liquami zootecnici
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91
97
104
122
123
124
125
126
143
145
152
157
161
167
169
179
190
205
216
219
Commercio
7. Insediamento esercizi di vicinato con superficie
non superiore a mq 150
8. Insediamento di medie strutture di vendita
con superficie compresa tra i 150 e i 1.500 mq
9. Insediamento di grandi strutture di vendita
con superficie superiore a mq 1.500
10. Esercizio del commercio su area pubblica
11. Mostre mercato come venditori non professionali
per un massimo di 6 volte all’anno
12. Autorizzazione per attività di barbiere, parrucchiere
uomo/donna, estetista
13. Insediamento di pubblici esercizi di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande
14. Denuncia di inizio attività di agenzia d’affari
248
254
Impianti di telefonia e radioelettrici
15. Installazione di infrastrutture di telecomunicazioni
per impianti radioelettrici - Istanza di Autorizzazione
ai sensi del D.Lgs. 259/03
257
Ambiente
16. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
17. Esercizio di attività di recupero, trattamento,
stoccaggio e riutilizzo di rifiuti pericolosi
18. Autorizzazione alla realizzazione di impianti
di autodemolizione
Impianti e allacciamenti
19. Installazioni elettriche in luoghi pericolosi Denuncia di primo impianto
20. Denuncia di installazione - Dispositivi contro le scariche
atmosferiche, dispositivi di messa a terra di impianti
elettrici anche in luoghi con pericolo di esplosione
21. Richiesta di verifica periodica - Impianti e dispositivi
contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa
a terra di impianti elettrici anche in luoghi con pericolo
di esplosione denunciati e immatricolati all’ISPESL e
all’ARPAV
Sicurezza e sanità
22. Notifica di inizio di attività e avviso di attivazione
di lavorazione insalubre
223
227
231
237
240
243
264
273
278
281
283
287
290
13
23. Serbatoi interrati esistenti - Obbligo di Denuncia ai fini
dell’inserimento nel Catasto serbatoi
24. Serbatoi interrati nuovi - Obbligo di Denuncia ai fini
dell’inserimento nel Catasto serbatoi
25. Autorizzazione a modifica, rinnovo, sospensione,
revoca, cambio intestazione di deposito oli minerali
14
293
296
299
INTRODUZIONE
15
INTRODUZIONE
17
L’istituzione dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) ha costituito
una significativa tappa all’interno del generale processo, in atto ormai da diversi anni,
di modernizzazione e riqualificazione del ruolo e delle modalità di intervento dell’ente
locale. Lo sportello unico, attraverso la gestione del procedimento amministrativo unico1, rappresenta una significativa innovazione nel percorso di riforma della PA, ulteriormente progredito con la riforma del Titolo V della Costituzione. Nell’ottica della semplificazione amministrativa, l’iter procedimentale, ridotti i tempi di risposta e i costi a carico dell’utente, risulta “alleggerito” di passaggi superflui.
Non va dimenticato il ruolo importante che questo strumento di semplificazione
riveste nell’ambito delle norme e delle procedure, come in quello della collaborazione
tra le varie amministrazioni coinvolte nel procedimento che interessa inevitabilmente la
cooperazione tra i diversi livelli di governo.
Lo SUAP si rivela, inoltre, uno strumento utile per ottenere una significativa accelerazione nell’informatizzazione della PA, grazie allo sviluppo delle tecnologie informatiche già previste nel D.P.R. 447/98 (archivio informatico, trasmissione dell’istanza anche
in via telematica alla Regione, ecc.), e grazie al bando dell’e-government, attraverso il
quale il Governo prevede, nel caso dello SUAP, l’integrazione tra canale fisico e canale
virtuale.
Allo stato attuale, può dirsi conclusa la fase di attivazione degli sportelli, la maggior parte dei quali risulta effettivamente operativa rispetto a tutto il territorio nazionale
con erogazione di servizi alle imprese reali ed efficaci. Il conseguimento di questo risultato è strettamente collegato alle scelte operate in fase di costituzione della nuova struttura da parte di ciascun Comune, rispetto ai bisogni propri della realtà territoriale di
riferimento e nell’ambito delle strategie di intervento dell’ente locale.
A livello di singole realtà territoriali, la definizione degli obiettivi da conseguire,
attraverso l’istituzione dello SUAP e rispetto ai diversi possibili ruoli ad esso attribuiti
per legge (“efficiente coordinatore”, “informatore”, “promotore”, ”consulente”), ha
richiesto ai Comuni, investiti di un ruolo significativo nella promozione dell’economia
locale e nel miglioramento dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e impresa, un’attività di analisi attenta, di bisogni specifici e di strategie.
1
Funzione attribuita ai Comuni dal D.Lgs. 112/98, in attuazione della L. 59/97.
INTRODUZIONE
18
Il successo del modello organizzativo dello sportello unico ha portato il legislatore a riproporre tale formula anche in ambito edilizio, attraverso lo sportello unico per
l’edilizia2. Oggi alle Pubbliche Amministrazioni viene chiesto un ulteriore sforzo: il
coordinamento tra gli sportelli unici per l’edilizia, in via di istituzione, con quelli per
le attività produttive, nell’ambito di una flessibilità organizzativa riconosciuta, in considerazione delle specificità territoriali e delle strategie a livello locale, con l’obiettivo
di valorizzare il know-how acquisito in fase di attivazione dello sportello unico per le
attività produttive.
I Comuni sono nuovamente chiamati a rivedere la propria struttura organizzativa
attraverso l’istituzione e la promozione di servizi sempre più orientati all’utente, rispetto ai quali prioritari sono gli aspetti di comunicazione e condivisione delle informazioni
tra Pubblica Amministrazione e utente dei pubblici servizi e tra diversi enti e uffici pubblici operanti sempre più in un clima di collaborazione.
L’obbligo di istituzione degli sportelli unici per l’edilizia, infatti, se da un lato pone
l’esigenza prioritaria di individuare modalità di integrazione con strutture e uffici esistenti, in particolare con lo SUAP, dall’altro implica una rivisitazione del ruolo e delle
funzioni di quest’ultimo all’interno del Comune, con definizione di un nuovo ruolo
riconducibile all’erogazione di servizi avanzati alle imprese.
È importante rilevare che il percorso di valorizzazione del disegno normativo, sotteso alla proposta di una nuova formula organizzativa dimostratasi efficace, si inserisce
in un’ipotesi di progetto integrato di evoluzione del sistema di funzioni e servizi pubblici locali, sempre meno riconducibile a obblighi imposti dall’esterno e sempre, invece,
più da correlare a un corretto atteggiamento rispetto al mutevole quadro delle necessità
da soddisfare. Tutto questo presuppone l’acquisizione di una responsabilità complessiva
da parte del Governo per ciò che riguarda l’equilibrio e l’evoluzione del sistema, senza
comunque prescindere dal fatto che la responsabilità relativa alla produzione dei servizi
possa o meno essere ricondotta ad altri soggetti (pubblici, privati o misti). L’ente locale
assume quindi la funzione di grande regista nell’ambito di sistemi di offerta di servizi
pubblici, i quali sempre più vedranno la simultanea presenza di numerosi soggetti differenziati, per forma giuridica e assetto proprietario, mantenendo, in ogni caso, la responsabilità ultima in merito alle grandi scelte strutturali a e alla capacità finale di soddisfacimento dei bisogni.
È fondamentale che gli enti locali colgano ancora una volta l’occasione di trovare
nello sportello unico lo stimolo a mettere in discussione il proprio ruolo, i modelli di
sviluppo e le caratteristiche della macchina amministrativa, superando la cultura del
mero “adempimento” che finirebbe per tradurre questa innovazione in semplice adeguamento formale.
È questo un terreno di intervento privilegiato per il Formez, poiché consente, in
sintonia con il Dipartimento della Funzione pubblica, di rendere concreti il decentra-
2
Introdotto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia.
INTRODUZIONE
mento e lo sviluppo equilibrato del territorio, l’innovazione amministrativa e tecnologica, la semplificazione e la cooperazione tra i vari livelli di governo.
Fin dalle sue prime azioni, il Progetto SI - Sportello Impresa del Formez si è posto
al servizio degli SUAP, attuando una serie di interventi mirati all’informazione e sensibilizzazione, formazione, in presenza e a distanza, all’assistenza e consulenza, attraverso servizi on-line, banche dati, collane editoriali ecc., secondo un’ottica di cooperazione
e collaborazione, con workshop e incontri specifici, tra i soggetti direttamente coinvolti
nel procedimento amministrativo, previsto dal D.P.R. 447/98, o nell’istituzione e sviluppo degli sportelli unici.
Uno degli strumenti operativi più importanti a disposizione del Progetto SI è
rappresentato dalla pubblicazione di manuali regionali per i responsabili di SUAP,
che si caratterizzano per un taglio ispirato alla praticità, dal momento che non contengono solo riferimenti alla normativa nazionale, regionale e di settore, ma presentano
apposite schede relative ai singoli procedimenti.
Proprio per realizzare uno strumento concreto di supporto ai responsabili di SUAP
e radicare concretamente gli interventi sul territorio, il Formez ha attivato e coordinato,
in diverse regioni, gruppi di lavoro, di cui hanno fatto parte funzionari, esperti o responsabili di SUAP delle regioni interessate.
Il manuale della regione Veneto, a distanza di sei anni dall’emanazione del
D.Lgs. 112/98 e del relativo regolamento di attuazione, il D.P.R. 447/98 e s.m.i., si propone di analizzare, nell’ambito dei successivi interventi normativi nazionali e regionali, le prassi, gli obiettivi, i ruoli e le possibili forme di gestione della struttura di
sportello.
Nella prima parte del manuale sono indicati i riferimenti normativi, le caratteristiche e le funzioni della struttura dello sportello unico, alla luce dei più recenti provvedimenti legislativi e giurisprudenziali, e in relazione alle esperienze più significative.
Segue l’approfondimento della procedura semplificata con variante in Conferenza di
Servizi, corredata da una interessante rassegna di casi pratici, dove vengono illustrati
tutti i passaggi chiave del procedimento semplificato con variante. Sono, inoltre, riportati alcuni schemi, che rappresentano una sintesi utile delle buone prassi rilevate tra gli
sportelli unici della Regione Veneto, riguardanti l’organizzazione e l’attuazione dello
sportello unico, la nomina del responsabile e gli accordi con gli enti terzi.
La seconda parte del manuale riporta le schede relative agli endoprocedimenti
complete di riferimenti aggiornati alla normativa nazionale e regionale vigente.
L’iniziativa del Formez di realizzare questo tipo di manuale, è nata in sintonia con
gli obiettivi della Regione e rappresenta, come si è detto, una delle attività continue, di
assistenza tecnica, affiancamento, supporto, informazione e formazione, finalizzate alla
realizzazione e allo sviluppo degli sportelli unici. Ciò può considerarsi l’avvio di un
vero rapporto di collaborazione tra i vari livelli di Governo e tra questi e gli attori locali,
che presuppone un’attività sistematica di aggiornamento e di scambio, utile agli operatori degli enti locali, ma anche a tutti gli utenti dello sportello unico.
Il manuale sarà disponibile anche on-line sul sito del Formez (http://si.formez.it) e
su quello della Regione Veneto (www.regione.veneto.it) e periodicamente verrà aggior-
19
INTRODUZIONE
nato nei contenuti alla luce dell’evoluzione del contesto normativo e regolamentare
nazionale e regionale.
Alla redazione del manuale hanno contribuito rappresentanti della Regione, in
particolare dell’Assessorato alle Politiche dell’Occupazione, della Formazione, dell’Organizzazione e Autonomie Locali e dell’Assessorato alle Politiche per il Territorio e delle loro rispettive Direzioni. A loro va il nostro ringraziamento.
20
CAPITOLO 1
LO SPORTELLO UNICO
21
LO SPORTELLO UNICO
23
Il quadro normativo
Il panorama normativo che interessa lo sportello unico delle attività produttive
comprende un ampio numero di interventi legislativi, regolamentari, sentenze della
Corte Costituzionale e dei giudici amministrativi, inclusa la riforma del Titolo V della
Costituzione.
Nell’ambito del complessivo disegno di conferimento di funzioni da parte dello
Stato alle Regioni e ai Comuni, la materia dell’industria è stata espressamente individuata dalla L. 59/971 come una delle discipline da ridefinire, riordinare e razionalizzare2. Il criterio di riferimento che il legislatore ha applicato nella distribuzione delle funzioni con la legge Bassanini, è stato il principio di sussidiarietà. Lo strumento utilizzato
dal legislatore, nel conferire le funzioni amministrative, è quello previsto dall’articolo
118, comma 2 della Costituzione, nella versione precedente la riforma del Titolo V.
Con il D.Lgs. 112/983, in attuazione a quanto disposto dalla L. 59/97, sono state
delegate alle Regioni e agli enti locali la maggior parte delle funzioni e dei compiti amministrativi fino ad allora spettanti allo Stato, dando l’avvio all’intero processo di cambiamento della Pubblica Amministrazione. Il Titolo II del D.Lgs. 112/98, che riguarda lo
sviluppo economico e le attività produttive, prevede agli articoli 23 e seguenti, l’istituzione dello sportello unico per le attività produttive, attribuendo la titolarità delle funzioni amministrative relative alla localizzazione, realizzazione e ampliamento di
impianti produttivi, ai Comuni, in forma singola o associata con altri Comuni o enti. È
previsto che presso ogni struttura sia istituito uno sportello unico che garantisca l’accesso degli interessati a tutte le informazioni concernenti procedure autorizzatorie e attività
di servizio e assistenza alle imprese.
L’art. 24, c.2, del D.Lgs. 112/98 assegna alla struttura unica comunale, l’obbligo di
dotarsi di un archivio informatico “al fine di garantire a tutti gli interessati, l’accesso
anche in via telematica, al proprio archivio informatico, contenente i dati concernenti le
1
2
3
L. 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
Art. 4, c. 4, l. c) L. 59/97.
D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (legge Bassanini).
LO SPORTELLO UNICO
24
domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per
le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale…”. Con questa norma, l’informatizzazione degli uffici e delle procedure connesse non
è più solo un preciso dovere giuridico, ma soprattutto un obiettivo di efficienza, in quanto l’informatizzazione degli uffici assurge al rango di strumento posto a garantire la trasparenza, l’efficacia dell’attività amministrativa, la partecipazione degli interessati e la
collaborazione tra gli uffici.
L’art. 25, c.1, del D.Lgs. 112/98 rinvia a un successivo regolamento di semplificazione la disciplina del nuovo procedimento autorizzatorio, disponendo che esso sia unico e che la relativa istruttoria abbia “per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza”.
Tabella 1
I principi chiave del D.Lgs. 112/98
1. Istituzione dello sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del
procedimento (art. 24, c.2)
2. Riduzione in pristino del manufatto realizzato in caso di falsità di una delle autocertificazioni, fatti salvi i
casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni (art. 25, c.2, l.e)
3. Trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei portatori di interessi diffusi (art. 25, c.2, l.b)
4. Ricorso, da parte del Comune, in qualità di amministrazione procedente, alla Conferenza di Servizi (art.
25, c.2, l.f)
5. Facoltà, per l’interessato, di ricorrere all’autocertificazione per l’attestazione della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti (art. 25, c.2, l.c)
6. Possibilità di ricorso alla Conferenza di Servizi, anche quando il progetto contrasti con le previsioni dello
strumento urbanistico (art. 25, c.2, l.g)
7. Facoltà dell’interessato, decorsi i termini previsti, di realizzare l’impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previo ottenimento del titolo abilitativo edilizio e della VIA ove necessaria (art. 25, c.2, l.d)
8. Effettuazione del collaudo finale, ove esso sia necessario, da parte di professionisti privati non collegati
all’impresa, ferme restando le funzioni di vigilanza e controllo delle amministrazioni competenti (art. 25,
c.2, l.b)
Il D.P.R. 447 del 20 ottobre 1998
Il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione riguardanti
gli impianti produttivi, emanato come previsto dall’art. 25, D.Lgs. 112/98, fissa il termine per l’istituzione dello sportello unico all’interno di tutti i Comuni, lasciando loro la
libertà di organizzarsi riguardo all’esercizio delle attività dello sportello e la nomina del
responsabile del procedimento.
Il nuovo procedimento delineato nel D.P.R. 447/98 si attua attraverso il procedimento semplificato (ordinario) e il procedimento mediante autocertificazione. La configurazione innovativa del nuovo procedimento autorizzatorio operata dal D.P.R. 447/98 è
realizzata attraverso una combinazione di molteplici strumenti, finalizzati alla realizzazione di una rete di comunicazione e collaborazione fra i diversi uffici coinvolti.
LO SPORTELLO UNICO
Il D.P.R. 447/98 è stato il primo regolamento di semplificazione del procedimento
amministrativo ad efficacia delegificante, ad essere stato adottato4 senza l’espressa abrogazione di alcuna norma preesistente e senza sostituire i singoli procedimenti autorizzatori, dando vita ad un nuovo procedimento amministrativo unico che si aggiunge alle
attuali procedure autorizzatorie, integrandole e coordinandole5. Il D.P.R. 447/98 rappresenta un esempio di quello che è stato definito un “particolare fenomeno di semplificazione” dove ha prevalso l’uso di fonti normative di livello regolamentare piuttosto che
di fonti legislative6.
La figura centrale dello sportello unico è quella del responsabile della struttura
unica (ovvero del singolo procedimento nell’ambito della struttura). Il responsabile riceve la domanda o autocertificazione unica e valuta i profili di sua competenza, trasmettendola a sua volta agli altri uffici competenti del Comune stesso o di altri enti, i cosiddetti “enti terzi”, in base alle specifiche competenze, al fine di acquisirne l’esito e poter
così comunicare all’interessato il risultato conclusivo del procedimento avviato.
Il regolamento non ha tuttavia chiarito tutti i dubbi interpretativi, né ha evitato le
successive dispute sulle competenze fra singole amministrazioni. Ciò ha reso necessario, dopo solo due anni, un nuovo regolamento, il D.P.R. 440/007. Il nuovo regolamento,
pur apportando numerose modifiche e integrazioni alle singole disposizioni del D.P.R.
447/98, non ha modificato le linee fondamentali del provvedimento originario, rafforzando l’enunciato delle disposizioni più incerte e chiarendo dubbi interpretativi, senza
sacrificare la coerenza rispetto all’impianto normativo precedente.
Tabella 2
Contenuti del D.P.R. 447/98, come modificato dal D.P.R. 440/00
Articolo
1
2
3
4
4
5
6
7
Comma
1
2
3
1
1
2
3
4
1
1bis, 1 ter
Contenuti
Ambito di applicazione
Rapporti con le Regioni per quanto riguarda l’attività di marketing
Rapporti con le preesistenti normative
Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi
Sportello unico
Archivio informatico. Informazioni accessibili anche in via telematica
Pronunciamento sulla conformità dei progetti preliminari da parte della struttura
Termine per la realizzazione della struttura e nomina del responsabile
Procedimento semplificato. Conferenza di Servizi
Termini del procedimento in caso di VIA
Ai sensi dell’art. 20 e del suo Allegato 1, numeri 26, 42, 43, e 50 della L. 50/97.
Nella prassi, la mancata abrogazione o sostituzione dei singoli procedimenti autorizzatori, è stato oggetto
di valutazioni discordanti in merito all’efficacia dello sportello unico.
Da: G. Gardini, Le riforme amministrative alla prova: lo sportello unico delle attività produttive, Torino,
Giappichelli, 2002, pag. 13.
Il nuovo regolamento è stato anticipato dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 luglio
1999, Criteri per l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e al D.P.R. 20
ottobre 1998, n. 447, in materia di sportello unico per le attività produttive. Emanata dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.
25
LO SPORTELLO UNICO
Articolo
5
6
26
7
8
9
10
Comma
Contenuti
2
2 bis
3-7
1-2
1-5
6, 10
7, 11
8
12
13-15
1-3
1
1-7
1-4
Conclusione del procedimento semplificato
Obbligatorietà della presentazione delle domande allo sportello unico
Conferenza di Servizi
Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici
Procedimento mediante autocertificazione
Silenzio-assenso
Responsabilità dell’interessato, in caso di falsità di alcune autocertificazioni
Termini per la conclusione del procedimento mediante autocertificazione
Controlli
Diritto degli interessati di trasmettere osservazioni o essere uditi in contraddittorio
Accertamento della conformità urbanistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza
Affidamento delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate
Procedura di collaudo
Spese e i diritti a carico dell’interessato
Secondo quanto disposto dal D.P.R. 447/98, come modificato dal D.P.R. 440/00, al
responsabile dello sportello unico sono attribuiti tutti i poteri del responsabile del procedimento, cioè i poteri d’impulso e di coordinamento degli altri uffici, anche non appartenenti all’amministrazione comunale, i quali sono comunque competenti per l’adozione
di singoli provvedimenti autorizzatori e per l’espletamento di singole fasi istruttorie.
I criteri interpretativi cui il regolamento sullo sportello unico si riferisce, sono
desumibili dall’art. 20, L. 59/97, in particolare ai cc. 4 e 8:
“a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle
fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le
competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un’unica procedura, nel rispetto dei princìpi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione
dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso
diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche
mediante l’adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell’efficacia e di controllo
degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;
f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche8.
8
L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, c. 4.
LO SPORTELLO UNICO
a)
trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni
anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l’esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze
di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di
interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e
agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino
in contrasto con i principi generali dell’ordinamento giuridico nazionale o
comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l’amministrazione e per i
cittadini, costi più elevati dei benefìci conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell’attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell’attività e degli
atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale
di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino
una difforme disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del
procedimento”9.
È previsto che, laddove lo sportello sia operante, gli altri uffici che partecipano
alla fase istruttoria non possono rilasciare autonomamente le proprie autorizzazioni e,
qualora ricevessero ancora direttamente domande relative a impianti produttivi, devono
trasmetterle allo sportello unico unitamente alle risultanze istruttorie già acquisite.
La collaborazione degli altri uffici coinvolti nel procedimento è garantita anche
dalla possibilità di non corrispondere la quota di diritti spettanti in caso di mancato
rispetto dei termini previsti. Il Prefetto, ora a capo degli Uffici territoriali del Governo,
può inoltre intervenire, proprio per richiamare all’ordine gli uffici periferici10.
Le leggi annuali di semplificazione
Con la L. 340/00, la legge annuale di semplificazione per il 199911, è stata sancita
la cooperazione dei soggetti pubblici coinvolti nell’istruttoria del procedimento autoriz9
10
11
L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, c. 8.
Resta inoltre ferma la possibilità del capo della struttura unica, quale responsabile del procedimento, di
convocare gli stessi uffici in Conferenza di Servizi, non solo quando obbligatoriamente previsto dal regolamento, ma anche in ogni caso in cui ne ravvisi la necessità o l’opportunità secondo la disciplina generale della Conferenza di Servizi, innovata dalla L. 340/00 mediante la sostituzione degli articoli da 14 a
14-quater della L. 241/90.
L. 24 novembre 2000 n. 340, Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione per il 1999.
27
LO SPORTELLO UNICO
28
zatorio gestito dallo sportello unico. Tale legge rappresenta lo strumento in grado di prevalere sulle norme che disciplinano l’attività degli enti terzi. Le leggi annuali di semplificazione proposte dal Governo e approvate dal Parlamento, nel corso degli ultimi anni,
chiariscono il quadro dell’evoluzione della normativa rilevante in tema di sportello unico per le attività produttive. Secondo l’art. 17, c.2, L. 400/8812, una legge può autorizzare
il Governo ad adottare regolamenti a efficacia delegificante, come quelli di semplificazione, individuando sia le preesistenti norme di legge che cesseranno di avere efficacia
con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, sia i principi e i criteri direttivi della nuova disciplina regolamentare, destinata a prevalere sulle precedenti leggi in materia13.
L’art. 20 della L. 59/97 ha quindi fatto ricorso a questo strumento per razionalizzare e semplificare i procedimenti autorizzatori di nuove attività produttive e tutti i procedimenti elencati nell’Allegato 1 della stessa legge. Il Governo, dunque, ogni anno individua, mediante la presentazione in Parlamento di un apposito disegno di legge, i procedimenti amministrativi che necessitano di semplificazione e che, pertanto, saranno disciplinati mediante appositi regolamenti a efficacia delegificante14.
Infine, lo stesso art. 6 della L. 340/00, al fine di garantire il coordinamento istruttorio del procedimento autorizzatorio condotto dallo sportello unico per le attività produttive, ha modificato il D.Lgs. 112/98 introducendo il nuovo art. 27-bis15, che impone a
tutte le altre amministrazioni di fissare, per lo svolgimento delle proprie attività istruttorie, termini compatibili con quelli previsti dal regolamento sullo sportello unico.
La definizione di sportello unico
Lo sportello unico è inquadrato dal legislatore negli articoli 23 e 24 del D.Lgs.
112/98, secondo i quali “sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e
la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie”16.
12
13
14
15
16
Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La stessa disciplina viene “declassata” dal rango legislativo a quello regolamentare, al fine di favorire un
più rapido adeguamento della normativa alle mutevoli esigenze, mediante l’iniziativa normativa del
Governo, consentendo al Parlamento di concentrare la propria attenzione solo sui profili essenziali.
Vanno anche segnalate: la L. 127/97, che ha introdotto numerose disposizioni in tema di procedimento
amministrativo, autocertificazione, enti locali e Conferenza di Servizi (in parte superate dalla L. 191/98
che ha apportato molte modifiche alla legge Bassanini) e la L. 8 marzo 1999, n. 50 (che prevede l’adozione di testi unici normativi). Particolare rilievo va dato alla L. 24 novembre 2000, n. 340, che ha completamente riscritto la Conferenza di Servizi (che ora decide a maggioranza), sostituendo gli artt. da 14 a 14quater della L. 241/90.
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art 27-bis. Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese. 1. Le
amministrazioni, gli enti e le autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attività
istruttorie nell’ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall’articolo 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di
impianti produttivi e per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle
aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all’adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di
queste con i termini di cui al citato regolamento.
D.Lgs. 112/98, art. 23, c. 1.
LO SPORTELLO UNICO
“Ogni Comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri Enti
Locali, le funzioni di cui all’articolo 23, assicurando che un’unica struttura sia responsabile dell’intero procedimento”17.
“Presso la struttura – ossia l’unità organizzativa responsabile – è istituito uno
sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l’accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure
autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo
coordinato”18.
L’art. 3, c.1, D.P.R. 447/98 dispone che “I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell’art. 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad
essi attribuite dall’art. 23, del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un’unica struttura sia affidato l’intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al
presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le attività produttive, al
quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di
cui al presente regolamento”.
L’art. 3, c. 2, stabilisce che “Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di
un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi
abbia interesse, l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli
adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento, all’elenco
delle domande di autorizzazione presentate, allo stato dell’iter procedurale, nonché a
tutte le informazioni disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività promozionali”.
Si rileva la scelta del legislatore di distinguere tra “struttura unica” e “sportello
unico”, anche se nell’uso corrente ha prevalso la locuzione “sportello unico” per indicare l’insieme delle funzioni attribuite alla struttura. Va specificato che tale distinzione
opera a livello di funzioni, laddove la “struttura unica” si occupa prevalentemente della
gestione e del complessivo coordinamento delle varie fasi nelle quali si articola il procedimento amministrativo, mentre lo “sportello unico” gestisce il rapporto con l’utenza e
la diffusione agli interessati delle informazioni disponibili.
Lo sportello unico rappresenta un passo importante all’interno del processo di rinnovamento e semplificazione della Pubblica Amministrazione. Gli obiettivi che esso
incarna sono riconducibili alla volontà di garantire lo snellimento dell’azione amministrativa con una conseguente riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi, a carico
dell’utente, necessari per ottenere le autorizzazioni da parte degli enti pubblici coinvolti
nel procedimento unico.
Lo sportello unico offre servizi di tipo:
• amministrativo, relativi cioè al complesso delle autorizzazioni;
17
18
D.Lgs. 112/98, art. 24, c. 1.
D.Lgs. 112/98, art. 24, c. 2.
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LO SPORTELLO UNICO
• informativo e promozionale, poiché raccoglie e diffonde le informazioni sulle
normative in vigore riguardanti lo svolgimento di attività economiche, le modalità di accesso alle agevolazioni a disposizione, la struttura produttiva del territorio comunale e della Regione di appartenenza.
Lo sportello unico svolge un ruolo di:
• garante della trasparenza dell’iter procedimentale riferito a ciascuna domanda
di autorizzazione di nuovi insediamenti produttivi;
• referente, con l’obiettivo di semplificare i rapporti tra imprese e amministrazioni pubbliche, consentendo alle imprese stesse di trattare in un solo ufficio tutte
le complesse procedure legate ai nuovi insediamenti produttivi, dal momento
che esso è incardinato nell’unità organizzativa che assume la responsabilità dei
procedimenti;
• promotore delle politiche di sviluppo (comunitarie, nazionali e regionali), cui
possono partecipare, in modo integrato, governo locale, regionale, camere di
commercio, ordini professionali e associazioni di categoria.
30
Il rapporto tra disciplina nazionale e competenze regionali
Le sentenze della Corte Costituzionale
Il rapporto tra competenze regionali e comunali per la gestione dello sportello unico è stato più volte oggetto di ricorsi promossi da diverse Regioni davanti alla Corte
Costituzionale. La sentenza 206/0119 della Corte Costituzionale riguarda due complessi
giudizi di legittimità introdotti da due ricorsi della Regione Veneto contro numerose
disposizioni del D.Lgs. 112/98 e del D.Lgs. 443/99.
La parte della sentenza che in questa sede riveste maggior interesse, è quella dove
la Regione Veneto impugnava, per violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione,
l’art. 25, c. 2, l.g, del D.Lgs. 112/98, quanto alla previsione che il procedimento amministrativo, in materia di autorizzazione all’insediamento di attività produttive, dovesse
disporre, ove il progetto contrastasse con le previsioni di uno strumento urbanistico, di
ricorrere alla Conferenza di Servizi, la cui determinazione (in caso di accordo sulla variazione dello strumento) avrebbe dovuto costituire proposta di variante, oggetto di pronuncia definitiva del Consiglio comunale. Tale previsione veniva censurata in quanto
lesiva della competenza regionale in materia di urbanistica, poiché privava la Regione
del potere di concorrere alla definizione dell’assetto urbanistico.
I giudici della Consulta, hanno accolto il ricorso presentato dalla Regione Veneto,
in quanto, secondo le regole generali oggi risultanti dall’art. 14-quater della L. 241/90,
come sostituito dalla L. 340/0020, la Conferenza di Servizi può adottare una determina-
19
20
Sentenza del 6 giugno 2001, n. 206.
E già prima dall’art. 14, c. 3-bis, della stessa legge, nel testo modificato dalla L. 127/97.
LO SPORTELLO UNICO
zione positiva sul progetto, non conforme allo strumento urbanistico generale, anche
quando vi sia dissenso di taluna delle amministrazioni partecipanti, e dunque anche
della Regione. In tale caso, la previsione secondo cui la proposta di variante può essere
approvata definitivamente dal Consiglio comunale, senza l’ulteriore approvazione regionale, a giudizio della Corte Costituzionale equivale a consentire che lo strumento urbanistico sia modificato senza il consenso della Regione, ledendo la competenza regionale
in materia urbanistica.
La Corte Costituzionale ha censurato, in particolare, la congruità del richiamo
effettuato dal D.P.R. 440/00 al disposto dell’articolo 14, c. 3-bis, della L. 241/90 (introdotto dall’art. 17 della L. 127/97), che attribuiva fra l’altro alla Regione il potere di
disporre la sospensione della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi,
trattandosi di disposizione non più in vigore, a seguito della riformulazione degli artt.
da 14 a 14-quater della L. 241/90, già operata, alla data di entrata in vigore del
D.P.R.440/00, dalla L. 340/00.
Oggi l’art. 14-quater, c.2, si limita a prevedere che, se una o più amministrazioni
hanno espresso nell’ambito della Conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell’amministrazione procedente, quest’ultima assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, e che solo
se il motivato dissenso sia espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute,
la decisione deve essere rimessa al Consiglio dei Ministri (con l’intervento del Presidente della Regione quando il dissenso è espresso da una Regione) ove l’amministrazione
dissenziente o quella procedente sia un’amministrazione statale, ovvero ai competenti
organi collegiali esecutivi degli enti territoriali nelle altre ipotesi21.
La più recente sentenza della Corte Costituzionale 376/0222, ha affrontato i temi
del rapporto fra regolamento statale sullo sportello unico e norme regionali, nell’ambito
del processo di semplificazione e delegificazione e dell’incidenza delle sopravvenute
norme di riforma costituzionale sulla disciplina regolamentare dello sportello unico per
le attività produttive. Si tratta di più ricorsi riuniti dalla Corte presentati dalla Regione
Liguria e dalla Regione Emilia-Romagna, diretti a contestare la legittimità costituzionale
di numerose disposizioni della L. 340/00, proponendo in realtà diverse questioni strategiche per lo sportello unico per le attività produttive, che meritano di essere esaminate
distintamente.
Riguardo al rapporto fra Regione e Comune, si evidenzia la censura proposta dalla
Regione Liguria contro l’art. 6 della L. 340/00, che introduce l’art. 27-bis del D.Lgs.
112/98. Secondo questa Regione, tale disposizione, nel porre, apparentemente, una norma di per sé ovvia e implicita nella normativa vigente, si sarebbe in realtà proposta lo
scopo effettivo di qualificare espressamente, come atti istruttori, gli atti e i provvedimenti propri dei diversi enti coinvolti (Stato, Regioni, Province, Enti Parco, ASL, ecc.),
al fine di attribuire solo al Comune la competenza sostanziale all’esercizio delle funzio-
21
22
L. 241/90, art. 14-quater, cc. 3 e 4.
Sentenza del 10 luglio 2002, n. 376.
31
LO SPORTELLO UNICO
32
ni relative agli insediamenti produttivi, concedendo agli altri soggetti un potere istruttorio non riservato ed eventuale. In altri termini, l’impiego della locuzione “atti istruttori”
in luogo di “autorizzazioni” avrebbe condotto alla eliminazione delle competenze autorizzatorie sostanziali dei vari enti pubblici coinvolti (tra cui la Regione) a beneficio dello
sportello unico, al quale sarebbe stata attribuita non tanto la regia di tutte le fasi di cui si
compone il modello procedimentale, ma addirittura la titolarità degli atti di consenso di
cui necessita il privato imprenditore.
Tralasciando l’elencazione dei numerosi rilievi mossi nel ricorso dalla Regione, è
interessante ricostruire l’iter seguito dai giudici della Corte, secondo i quali la disciplina
concernente il cosiddetto sportello unico per le attività produttive “è fondata sulla concentrazione in una sola struttura, istituita dal Comune, della responsabilità dell’unico
procedimento attraverso cui i soggetti interessati possono ottenere l’insieme dei provvedimenti abilitativi necessari per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, nonché sulla concentrazione nello sportello unico, presso la predetta struttura, dell’accesso
a tutte le informazioni da parte dei medesimi soggetti interessati: ciò al fine di evitare
che la pluralità delle competenze e degli interessi pubblici oggetto di cura in questo
ambito si traduca per i cittadini in tempi troppo lunghi e in difficoltà di rapporti con le
amministrazioni”.
Quello che la legge configura – sempre secondo la Corte Costituzionale – è una
sorta di “procedimento di procedimenti”, cioè un procedimento unico in cui confluiscono e si coordinano gli atti e gli adempimenti, facenti capo a diverse competenze, richiesti dalle norme in vigore perché l’insediamento produttivo possa legittimamente essere
realizzato. In questo senso, quelli che erano, in precedenza, autonomi provvedimenti,
ciascuno dei quali adottato sulla base di un procedimento a sé stante, diventano “atti
istruttori”, al fine dell’adozione dell’unico provvedimento conclusivo, titolo per la realizzazione dell’intervento richiesto23.
La Corte precisa peraltro che ciò non significa che vengono meno le distinte competenze e le distinte responsabilità delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti. Nel cosiddetto “procedimento semplificato”, qualora una delle
amministrazioni chiamate a decidere si pronunci negativamente, il procedimento si
intende concluso, fatta salva la possibilità per l’interessato di chiedere la convocazione
di una Conferenza di Servizi al fine di concordare eventualmente quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa24.
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
La conseguenza più significativa che deriva dalle sentenze della Corte è la possibilità per le Regioni di modificare la disciplina sullo sportello unico, nell’ambito della
propria potestà legislativa, con le modalità e nei limiti previsti dal nuovo Titolo V della
23
24
Art. 4, c. 1, D.P.R. 447/98, come modificato dall’art. 1 D.P.R. 440/00.
Art. 4, c. 2, D.P.R. 447/98, come modificato dall’art. 1 D.P.R. 440/00.
LO SPORTELLO UNICO
Costituzione. Il rapporto tra Comuni e Regioni25 si evince dal comma 6 dell’articolo 1
della L. 59/97 e successive modificazioni26.
La legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica il Titolo V della
Costituzione, ha, a sua volta, riscritto l’art. 114 della Costituzione, secondo cui “La
Repubblica è costituita”, in primo luogo, “dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane”, nonché, ma solo in secondo luogo, “dalle Regioni e dallo Stato”. Il secondo
comma precisa poi che tutti i predetti soggetti territoriali locali, indicati nel medesimo
ordine, “sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”.
Le funzioni amministrative sono poi attribuite, secondo la nuova versione dell’art.
118, “ai Comuni”, salvo che per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite “a Province, città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”.
Dal nuovo quadro costituzionale esce quindi rafforzato il ruolo di Comuni, Province e Città metropolitane, che “sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”27. Parallelamente la Regione vede amplificate le proprie competenze legislative e regolamentari
anche nelle materie concernenti lo sportello unico per le attività produttive.
La nuova formulazione dell’art. 117 della Costituzione sancisce, infatti, che “la
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”, indicando le materie tassativamente attribuite alla legislazione esclusiva dello
Stato, fra cui la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali e le materie a
legislazione concorrente fra le Regioni e lo Stato al quale spetta solo la determinazione
dei principi fondamentali. In tale categoria vengono fatte rientrare la sicurezza del lavoro e la tutela della salute, il sostegno per l’innovazione dei settori produttivi, il governo
del territorio. Ogni altra materia è ricondotta alla piena potestà legislativa regionale.
Diverso è il discorso per la potestà regolamentare, che, secondo il nuovo art. 117, spetta
alle Regioni, salvo che per le materie di legislazione esclusiva dello Stato e per la disciplina dell’organizzazione di Comuni, Province e città metropolitane e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
25
26
27
In attuazione del principio di sussidiarietà e degli altri criteri di cui agli artt. 4 e 20 della L. 59/97, ha
attentamente ripartito i nuovi compiti fra Comuni e Regioni, attribuendo ai Comuni le funzioni amministrative ed informative concernenti la realizzazione di nuovi impianti produttivi, ed alle Regioni il diverso compito di coordinare e migliorare i servizi e l’assistenza per le imprese, in particolare mediante la
raccolta e diffusione, prioritariamente attraverso gli sportelli unici comunali, delle informazioni concernenti l’insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare
riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e agli strumenti di incentivazione attivabili; anche tali attività promozionali e di assistenza dovranno peraltro essere veicolate ai potenziali
interessati, per le unità produttive dei Comuni.
“La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la produzione della
ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri
enti locali assicurano nell’ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, dell’efficienza della salute, della sanità
e sicurezza pubblica, della tutela dell’ambiente”.
Art. 118, c. 2, Cost.
33
LO SPORTELLO UNICO
Nel nuovo quadro costituzionale, dunque, la competenza legislativa in materia di
sportello unico sembra rimessa alle Regioni, fermi restando i principi fondamentali fissati con legge dello Stato, considerato lo stretto legame della materia con la gestione del
territorio e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e nel rispetto della legislazione statale di tutela dell’ambiente.
34
Le funzioni amministrative
Il panorama dei procedimenti amministrativi vigenti nell’ambito delle attività produttive, è senz’altro noto a tutti gli operatori, sia per la loro varietà che per la frammentazione delle amministrazioni competenti per ciascuno dei procedimenti autorizzatori.
Davanti a questa situazione, la percezione degli imprenditori dell’iter necessario
per avviare un’attività produttiva, è comprensibilmente negativa. Non si contano gli studi realizzati per quantificare in termini di “costi aggiuntivi”, il cumulo dei singoli termini previsti per ciascun procedimento imposti all’imprenditore.
Con lo sportello unico, il principale obiettivo perseguito è quello di assicurare
all’imprenditore, entro tempi certi e comunque non superiori a quelli fissati dalla legge,
il rilascio di tutti gli atti necessari nell’ambito di un unico procedimento che si conclude con l’emissione del provvedimento finale. I procedimenti non vengono eliminati, ma
configurati come endoprocedimenti (o atti istruttori) nell’ambito del procedimento unico, razionalizzati e coordinati in un unico “super procedimento”.
Lo sportello unico (struttura unica) coordina gli endoprocedimenti, assicurando il
rispetto dei tempi e fornendo all’interessato precise indicazioni circa i provvedimenti
necessari, le relative domande da produrre e la documentazione da presentare. Lo sportello unico ha la responsabilità dell’intero procedimento, a partire dalla presentazione
dell’istanza, da parte dell’imprenditore, fino al rilascio dell’atto conclusivo di assenso o
di diniego.
La funzione informativa e promozionale
L’obbligo per la struttura unica di assicurare l’accesso degli interessati, anche
mediante via telematica, al proprio archivio informatico, introdotto dal D.Lgs. 112/98, e
rafforzato dal D.P.R. 447/98, è senz’altro una tra le più importanti novità ispirate alla
semplificazione della Pubblica Amministrazione.
Accanto al principio della trasparenza dell’azione amministrativa e alla possibilità di accedere, da parte del cittadino, agli atti, in virtù della L. 241/90, si trova l’esplicita previsione di un archivio informatico quale mezzo per assicurare l’accesso alle
informazioni, anche per via telematica. L’archivio informatico deve contenere i dati concernenti le domande di autorizzazione e le informazioni relative allo stato della pratica
nell’iter procedurale, ma anche un completo quadro informativo circa gli adempimenti
necessari per le diverse procedure autorizzatorie e le informazioni disponibili a livello
LO SPORTELLO UNICO
regionale in materia di attività produttive, ivi comprese quelle concernenti le iniziative
e gli strumenti promozionali.
All’archivio informatico dello sportello unico, si aggiungono i servizi di informazione, rivolti in particolare alle realtà imprenditoriali e relativi a finanziamenti, agevolazioni finanziarie e tributarie, a livello comunitario, nazionale, regionale o locale. Per
offrire un completo servizio di informazione, si rendono indispensabili banche dati sempre aggiornate, con le leggi, regolamenti, circolari, giurisprudenza, risposte a quesiti,
bandi, schemi di domande.
Nell’ambito delle attività di carattere promozionale, lo sportello realizza, direttamente o in collaborazione con altri enti e associazioni, tutte le attività, anche per via
telematica, volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle potenzialità economico-produttive che esso offre. Raccoglie e diffonde le informazioni sulle normative in
vigore riguardanti lo svolgimento di attività economiche, le modalità di accesso alle
agevolazioni a disposizione: una fondamentale funzione, dunque, di marketing territoriale, al quale fa capo un complesso di azioni da parte degli enti locali per stimolare la
crescita e lo sviluppo economico locale e per orientare la pianificazione e la programmazione di medio e lungo periodo dell’amministrazione locale. Questo implica la definizione di strumenti agevolativi e la realizzazione delle infrastrutture necessarie per gli
insediamenti produttivi ritenuti in grado di favorire lo sviluppo economico e l’attrazione degli investimenti.
Il marketing territoriale può essere finalizzato:
• alla promozione del territorio, al fine di attirare dall’esterno investimenti e
visitatori;
• all’orientamento delle politiche territoriali e urbane verso le esigenze degli operatori economici locali e di quelli esterni;
• alla riorganizzazione delle procedure amministrative nella direzione di una
maggiore attenzione agli utenti del prodotto-sistema locale.
Questi aspetti devono essere il più possibile complementari, in maniera tale da
creare un’immagine di un territorio come di un sistema locale che offre un’identità collettiva, dotata di obiettivi attorno ai quali fissare il consenso e la volontà di cooperazione.
Per dar vita al sistema produttivo, e quindi allo sviluppo locale, è essenziale creare un tessuto di relazioni a vari livelli: quello della struttura produttiva, in cui si manifesta il sistema delle interdipendenze settoriali; quello della Pubblica Amministrazione,
in cui si manifestano le disponibilità al coordinamento e l’efficacia per le politiche economiche e sociali; quello dei servizi, che esprime il tessuto interconnettivo di supporto
funzionale alle attività produttive e alle esigenze del vivere sociale; quello delle relazioni, basate sulla fiducia che in ogni comunità locale consente la ricerca del bene comune.
Il sistema produttivo deve essere competitivo se vuole perseguire obiettivi di crescita e consolidamento della propria posizione. Ma la competitività, con crescente mobilità delle persone e delle risorse finanziarie, si misura in termini di produzione, ma
anche di capacità di sviluppare e attrarre attività a elevato valore aggiunto e forte tasso
di crescita, capaci di garantire, in prospettiva, livelli di reddito e di occupazione.
35
LO SPORTELLO UNICO
36
Il rapporto impresa-territorio è essenziale per rivitalizzare le economie locali e
assicurare competitività dinamica con adeguate performance sul piano della redditività
dei propri investimenti.
I principali soggetti coinvolti sono gli attori locali con l’amministrazione comunale che è chiamata ad avere un ruolo attivo per facilitare lo sviluppo e lo start-up delle
attività produttive, attraverso la struttura dello sportello unico che fa da raccordo tra gli
altri enti competenti al rilascio delle autorizzazioni necessarie agli insediamenti produttivi. È di fondamentale importanza strategica la realizzazione di un modello di “cooperazione interistituzionale” con obiettivi di sviluppo locale attraverso l’impiego di risorse
tecnico-progettuali, la diffusione della cultura amministrativa e la capacità di relazione
con l’esterno.
Il ruolo dell’associazionismo imprenditoriale e professionale e della rappresentanza degli interessi, in grado di fornire risorse progettuali, capacità di definizione dei problemi e capacità di mobilitazione del consenso e dei mezzi finanziari, risulta decisivo
nel creare rapporti di collaborazione fra privati e Pubblica Amministrazione.
Perché il territorio possa rappresentare un adeguato “spazio di sostegno” delle attività produttive è necessario che le politiche di intervento si configurino come atti di
programmazione e indirizzo all’interno dei quali si raccordino le azioni delle numerose
e diversificate componenti della società e dell’economia del territorio di riferimento.
L’ente pubblico locale è chiamato ad assumere un ruolo di regolatore, garante delle regole del sistema socioeconomico in cui i soggetti privati esplicano le proprie potenzialità. Non più quindi una gestione burocratica del territorio, ma una gestione imprenditoriale che trasformi “sfruttamento” in “utilizzo”, pianifichi cioè interventi ispirati al
nuovo.
Queste politiche di intervento sul territorio diventano più efficaci se si accompagnano ad attività di sensibilizzazione, formazione del personale e di consulenza. La
volontà da parte dei soggetti locali di lavorare a un progetto comune mette in moto la
competitività del sistema, premessa indispensabile per qualsiasi azione di marketing
territoriale. Come previsto dall’articolo 23 del D.Lgs. 112/98, le funzioni dello sportello unico sono svolte dai Comuni, singolarmente, associati, convenzionati con la
Camera di Commercio, ovvero avvalendosi del convenzionamento o dell’apporto di
altre istituzioni pubbliche, purché sia unica la struttura responsabile dell’intero procedimento.
Le modalità di organizzazione e gestione
Il D.P.R. 447/98, non pone vincoli né condizioni alla discrezionalità dei Comuni
di scegliere come organizzarsi per l’esercizio della attività di sportello unico. La L. 59/97,
la “legge Bassanini”, fissa solo i criteri generali del sistema organizzativo-gestionale. Si
tratta del “principio di adeguatezza”28, che va opportunamente combinato con il “prin28
L. 59/97, art. 4, c. 3, l. g.
LO SPORTELLO UNICO
cipio di sussidiarietà”29 per identificare i corretti bacini demografico-istituzionali, che
consentano un’efficace ed efficiente erogazione del servizio.
La scelta degli enti locali del modello organizzativo è orientata in funzione della
dimensione demografica, delle condizioni socioeconomiche, dall’esistenza o meno di
un rapporto di cooperazione fra Comuni limitrofi, la presenza di enti di servizio sovracomunali (associazioni, patti territoriali, ecc.), la disponibilità (attuale e potenziale) di
aree produttive, l’esistenza di istituzioni leader, e così via.
Il Regolamento individua le seguenti forme di gestione:
• singola, per ciascun Comune;
• associata, fra Comuni, ma anche con altri enti locali (Province, Comunità
Montane);
• in convenzione con le Camere di Commercio;
• con affidamento al soggetto pubblico responsabile del patto territoriale o del
contratto d’area;
• con la possibilità di concordare, con altri soggetti pubblici tecnicamente attrezzati e indipendenti rispetto al progetto da esaminare, lo svolgimento di singoli
atti istruttori.
Quale che sia la gestione scelta dal Comune, va tenuto presente l’art. 27-bis del
D.Lgs. 112/9830, che individua le amministrazioni, gli enti e le autorità competenti a
svolgere le attività istruttorie nell’ambito del procedimento unico che devono provvedere all’adozione delle misure organizzative volte allo snellimento di tali attività, al fine di
garantirne l’adeguamento ai termini di previsti dal D.P.R. 447/9831.
Il D.Lgs. 267/0032 rappresenta un ulteriore approfondimento circa le forme di associazione e, in particolare, prevede:
• che alle Comunità Montane spetti l’esercizio associato di funzioni proprie dei
Comuni o a questi conferite dalla Regione e l’esercizio di ogni altra funzione a
esse conferita dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione33;
• che gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni che possono
prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche,
ovvero la delega di funzioni a uno degli enti partecipanti all’accordo, che opera
in luogo e per conto degli enti deleganti34;
• la costituzione di un Consorzio ai fini della gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni35;
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L. 59/97, art. 4, c. 3, l. a.
Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese. Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 24 novembre
2000, n. 340.
A questo riguardo, si segnalano gli schemi-tipo di organizzazione dello sportello unico del capitolo 4.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
D.Lgs. 267/00, art. 28 c. 1.
D.Lgs. 267/00, art. 30 cc. 1-4.
D.Lgs. 26700, art. 31.
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LO SPORTELLO UNICO
• la costituzione di Unioni di Comuni, enti locali costituiti da due o più Comuni
di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di
funzioni di loro competenza36;
• la conclusione di un accordo di programma anche su richiesta di uno o più dei
soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento al fine di definire e attuare opere, interventi o programmi di intervento che
richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata
di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti
pubblici37.
38
A tal proposito, bisogna inoltre considerare l’art. 24, c. 5, del D.Lgs. 112/98 secondo cui, laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d’area, l’accordo tra gli enti
locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o contratto.
La prassi e la casistica fino ad oggi osservata, consente di ricondurre tutte le associazioni di Comuni a due forme:
• l’associazione accentrata, dove i Comuni associati delegano le funzioni a loro
attribuite (amministrative, informazione e consulenza), affidando a un altro soggetto la costituzione e la gestione dello SUAP. Lo sportello unico territoriale si
occuperà dell’intero procedimento e il responsabile unico del procedimento, le
cui funzioni sono definite dal D.P.R. 447/98, rilascerà l’atto conclusivo. Le attività relative al procedimento, come avviene nel caso dello sportello unico gestito in forma singola, saranno coordinate e gestite tramite convenzioni tra lo sportello unico associato e gli enti esterni coinvolti nel rilascio delle autorizzazioni,
anche attraverso la creazione, tra essi, di opportune connessioni telematiche;
• l’associazione decentrata, dove i Comuni associati delegano solo alcune funzioni a loro attribuite (informazione e consulenza), conservando la responsabilità del procedimento. In tal caso lo sportello unico associato si limita a coordinare l’attività di altri uffici che hanno competenze su parti del procedimento,
verificando il rispetto dei tempi previsti dal regolamento di funzionamento.
La gestione prevalentemente a livello sovra comunale/distrettuale è auspicata, nel
caso degli sportelli unici finalizzati all’offerta di assistenza informativa volta ad agevolare la localizzazione delle attività produttive. I due tipi di forma gestionale dovranno essere in ogni caso collegati in modo da permettere la possibilità di reciproco accesso sia per
l’implementazione dei dati, sia per la loro lettura e utilizzazione finalizzata anche all’attività amministrativa e di programmazione interna di ogni singolo Comune. Le informazioni sullo stato di avanzamento del procedimento e quelle di tipo economico dovranno
essere accessibili anche per gli imprenditori e le Associazioni di rappresentanza.
36
37
D.Lgs. 267/00, art. 32.
D.Lgs. 267/00, art. 34.
LO SPORTELLO UNICO
In fase di progettazione e avvio operativo degli sportelli unici, il Comune dovrebbe prendere in considerazione le esigenze degli utenti. Le associazioni di categoria
sono, dunque, chiamate a svolgere un ruolo di interfaccia attivo e di raccordo tra le
imprese e lo sportello unico. È compito del responsabile progettare e proporre la configurazione organizzativa e funzionale, sulla base anche di indirizzi e di indicazioni rese
disponibili dalla amministrazione comunale e di eventuali apporti di gruppi di lavoro
o consulenti38.
È importante, infine, che in tutti i Comuni siano disponibili almeno le informazioni di base e di primo orientamento per l’utenza imprenditoriale locale, affinché le imprese locali possano reperire, presso la propria amministrazione comunale, tutta la modulistica, i prospetti informativi e le indicazioni operative necessarie per l’avvio delle procedure di autorizzazione.
Il collegamento con gli enti coinvolti nella gestione di specifiche fasi istruttorie
(ASL, VVF., ISPESL, ecc.) è decisivo per il funzionamento a pieno regime dello sportello
unico. Sarebbe auspicabile che venisse offerta alle imprese assistenza, attraverso un’attività sistematica di informazione anche da parte di tecnici ed esperti degli enti terzi.
Per i Comuni di minore dimensione si deve prevedere un’attività di consultazione
con gli altri Comuni del comprensorio/distretto o della Comunità Montana di appartenenza soprattutto al fine di individuare le funzioni amministrative da gestire in forma
associata.
La gestione associata presenta degli indubbi vantaggi di “scala”, consentendo ai
piccoli Comuni di dislocare risorse di entità ragionevole e, nel contempo, di disporre di
un ufficio adeguato e attrezzato. Questa forma di gestione associata può inoltre consentire la valorizzazione, la programmazione e il controllo delle attività economiche con
modalità adeguate alle dinamiche sociali ed economiche del territorio, prescindendo
dai troppo stretti confini amministrativi del singolo Comune.
Le forma di gestione associata dello sportello unico è caratterizzata dai seguenti
aspetti:
• la promozione e l’informazione sono gestite principalmente dall’ente capofila,
senza tuttavia escludere gli uffici degli enti associati;
• la struttura associata può essere realizzata, in base all’art. 31 D.Lgs. 267/00,
mediante la costituzione di un Consorzio, o con una Convenzione (art. 30);
• la gestione omogenea dei procedimenti tra gli enti associati è assicurata dal
rispetto di un apposito regolamento;
• gli uffici dello sportello unico dell’ente capofila possono svolgere anche funzioni complementari, come la consulenza, il coordinamento, la definizione delle intese con gli enti esterni, assicurare la formazione del personale, la promozione e l’informazione all’utenza, ecc.;
• la riduzione del volume complessivo delle attività orientate al coordinamento
di particolari processi;
38
Si veda, in proposito, lo schema-tipo per l’organizzazione e attuazione dello sportello unico al capitolo 4.
39
LO SPORTELLO UNICO
• la riduzione degli investimenti per l’acquisto di software gestionale;
• la possibilità di rendere omogenei i compiti assegnati agli operatori, tenendo
presente che, nell’ambito del procedimento unico, a questi sono riconosciuti
significativi spazi di discrezionalità, e perciò quanto sia necessario innalzare il
loro grado di competenza professionale.
40
L’organizzazione dell’ufficio
In base allo schema proposto, che divide in due categorie i servizi offerti dallo
sportello unico (servizi amministrativi e servizi informativo-promozionali), l’assetto
organizzativo dell’ufficio può essere strutturato come segue:
• il front office (o front line) della struttura unica, quello che in precedenza è stato definito più propriamente sportello unico, che si occupa della gestione dell’attività informativa relativa alla funzione autorizzatoria e alla funzione promozionale, a contatto, diretto o mediato, con il cittadino imprenditore;
• il back office della struttura unica, che si occupa di tutte le attività legate alla
gestione del procedimento unico autorizzatorio e alla pianificazione e promozione del territorio, senza diretto contatto con il pubblico.
La suddivisione del modello in front office e back office, è finalizzata alla migliore
ripartizione dei compiti, poiché i due elementi del modello operano in modo complementare. All’interno dell’attività di gestione del procedimento del back office, si giunge a
un’ulteriore scomposizione dell’attività svolta. Basti pensare alla distinzione tra gli endoprocedimenti rivolti ad altri uffici del Comune rispetto a quelli rivolti agli enti terzi.
L’attivazione dello sportello unico in fasi operative
Vengono riportate qui di seguito le principali azioni riguardanti l’istituzione dello
sportello unico da parte di un Comune, indipendentemente dalla forma di gestione che
si intende adottare:
• individuazione della forma di gestione, tra le tipologie di cui all’art. 24 D.Lgs.
112/98 e riportate più sopra, tenendo conto delle caratteristiche socio-demografiche del territorio e della valutazione dei costi e dei benefici;
• costruzione del software gestionale, del software informativo; dotazione strumentale di hardware e implementazione della banca dati. In un secondo tempo: connessione intranet delle principali Pubbliche Amministrazioni coinvolte;
• definizione della struttura organizzativa (nuova o derivante da aggregazione di
uffici già esistenti) ed eventuale aggregazione ad altri uffici (URP, ambiente, edilizia, attività economiche, ecc.);
• forma della struttura (settore organico o ufficio di coordinamento, struttura
accentrata o diffusa) e dotazione di personale (indicando le professionalità
LO SPORTELLO UNICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
richieste, alla luce della quantificazione dei procedimenti e delle caratteristiche di fondo dello sportello unico);
logistica e collocazione fisica dell’ufficio;
formazione del personale;
identificazione delle modalità di coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni per la definizione dei reciproci impegni nello svolgimento delle istruttorie (convenzioni, protocolli, ecc.);
identificazione delle tipologie di impresa più frequenti sul territorio, e
approfondimento dei procedimenti connessi;
identificazione della normativa di riferimento per ciascuna tipologia di impresa, in relazione ai singoli procedimenti;
regolamentazione interna, nomina del responsabile della struttura e assegnazione dei collaboratori. Il responsabile del procedimento sarà il dirigente della
struttura o un suo collaboratore39;
organizzazione standard del procedimento di collaudo;
eventuale inserimento nello sportello unico anche del collegamento con la Camera di Commercio per ampliare il servizio ai procedimenti di tale competenza;
attivazione di un sistema di semplificazione continua40 volto a:
– eliminare adempimenti “inutili”;
– omogeneizzare e standardizzare gli adempimenti e la modulistica;
– attuare la semplificazione delle disposizioni regolamentari del Comune;
– ridurre le divergenze interpretative.
Risulta necessario che all’istituzione dell’ufficio si accompagni la formazione del
responsabile dello sportello unico e degli addetti al front office e al back office, figure
che richiedono due diversi percorsi professionali.
L’operatore dello sportello deve essere in grado di:
• accogliere e comprendere le esigenze del cliente-impresa;
• dare informazioni sulle opportunità a disposizione, orientando l’utente-impresa verso la scelta più rispondente alle sue aspettative;
• garantire, quando si rendesse necessario l’approfondimento di problematiche
particolari, l’immediatezza di colloqui con personale della struttura unica, al
fine di utilizzarne al meglio le conoscenze tecnico-professionali;
• facilitare l’attivazione della pratica, attraverso procedure semplificate e garantendo l’assistenza tecnico-giuridica necessaria;
• operare con la flessibilità necessaria in ordine a esigenze particolari o impreviste;
• seguire lo stato di avanzamento della pratica;
• impegnare la struttura affinché vengano rispettati i tempi di erogazione del servizio richiesto, assumendosi la responsabilità del risultato finale;
39
40
Si segnalano gli schemi-tipo riportati al capitolo 4.
A tale proposito può essere utile richiamare la Raccomandazione della Commissione europea 97/344/CE
sul miglioramento e la semplificazione delle attività d’impresa, per la creazione di nuove imprese.
41
LO SPORTELLO UNICO
• gestire eventuali imprevisti o disservizi;
• accertare se l’impegno preso con il cliente-impresa è stato mantenuto e se il servizio corrisponda alle aspettative.
A tal fine l’operatore deve disporre di:
• adeguati strumenti tecnologici, di comunicazione diffusa e mirata, connessione
in rete con banche dati, con la macrostruttura comunale e con le altre Pubbliche Amministrazioni;
• procedure semplificate e garantite da adeguati standard di servizio definiti in
precedenza;
• ruolo e competenze adeguate all’assunzione di precise responsabilità di procedimento;
• poteri di intervento sul back office, ogniqualvolta il servizio non corrisponda
agli standard predefiniti;
• possibilità di attivare rapidi strumenti di consultazione pre-istruttoria o di
intervenire direttamente sui procedimenti, in virtù di esigenze particolari e personalizzate sul cliente-impresa;
• monitoraggio continuo sulle pratiche in itinere;
• indicatori sulla qualità del servizio erogato.
42
Riguardo alla formazione, la necessità di migliorare la qualità della specializzazione degli operatori, nella gestione singola come in quella associata, deve accompagnarsi
alla valorizzazione della capacità, tipica, in particolare, del personale dei piccoli Comuni, di sfruttare in modo efficace la propria conoscenza dell’ambiente sociale di riferimento, la quale porta facilmente a una maggiore disponibilità all’ascolto e all’accoglienza delle istanze dell’utente, mantenendo accettabili anche i tempi di risposta.
Nel caso in cui il Comune opti per la gestione dello sportello unico in forma associata verrà adottata un’apposita convenzione, anche in affidamento a un soggetto terzo
(per es. i patti territoriali, contratti d’area). La convenzione dovrà essere approvata da
ciascun Consiglio comunale41. La convenzione deve contenere gli obiettivi che si intendono raggiungere, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, e i reciproci obblighi e garanzie42, con particolare riferimento alla disciplina dei rapporti tra struttura unica e gli enti terzi43. La struttura chiamata alla gestione delle funzioni amministrative relative agli insediamenti industriali e di carattere
produttivo, provvederà al coordinamento della struttura, offrendo un unico servizio a
favore di più enti.
La convenzione riguarderà una struttura intesa nella sua globalità, comprensiva
anche dello sportello unico, e ne indicherà anche l’ubicazione della sede, che si inten41
42
43
D.Lgs. 267/00, art. 42, c. 2, l. e).
L’indicazione delle clausole generali di gestione del rapporto di convenzione, anche con riferimento
all’eventuale conclusione in via anticipata (per esempio, per il ritiro da parte di un Comune, in quanto
esso decide di mettersi in proprio), al periodo di tempo previsto per il preavviso, e così via.
Si segnalano gli schemi-tipo riportati al capitolo 4.
LO SPORTELLO UNICO
derà valevole per il Comune o per i Comuni che intenderanno aderirvi. Sono previste
delle forme di consultazione per consentire agli enti di verificare sia l’andamento del
servizio che le eventuali possibilità di un suo potenziamento e miglioramento. Tali forme possono riguardare anche la creazione di apposite commissioni o gruppi operativi di
verifica, da parte di ogni Comune, in cui siano coinvolti i rappresentanti locali delle
organizzazioni di categoria.
Le modalità generali possono riguardare altri aspetti, quali, per esempio, le forme
di coordinamento o di contatto tra la struttura e l’ente convenzionato, per quanto concerne la fase di attuazione, relativa alla Conferenza di Servizi, oppure, in ordine agli
aspetti dell’istruttoria, tutto ciò che riguarda la programmazione urbanistica di ciascun
ente convenzionato con quello presso il quale opera la struttura.
La domanda, che l’interessato presenta al Comune, è unica, in quanto con lo stesso atto si chiede l’autorizzazione relativa a tutti i profili di interesse pubblico che richiedono il coinvolgimento di diversi soggetti pubblici competenti in materia (ASL, VVF.,
ARPA, Soprintendenze, Provincia, ecc.).
Solo la domanda unica deve essere munita di bollo, laddove già necessario ai fini
dell’autorizzazione. Non è più necessario invece sulle istanze allegate o sulle singole
parti della domanda di pertinenza di altri enti, poiché i relativi procedimenti confluiscono nel procedimento unico, divenendone atti istruttori. È dunque lo sportello unico,
responsabile del procedimento, a provvedere alla riscossione delle spese e dei diritti
previsti da disposizioni di leggi, statali e regionali, riversandoli poi alle amministrazioni
che hanno svolto attività istruttorie nell’ambito del procedimento.
43
CAPITOLO 2
LA STRUTTURA
DEL PROCEDIMENTO
45
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
47
Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 112/98 e s.m.i., e nel D.P.R. 447/98 come modificato dal D.P.R. 440/00, dettano i principi che regolano il procedimento autorizzatorio:
• il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all’insediamento
di attività produttive è unico;
• il responsabile dell’intero procedimento è il responsabile della struttura;
• il procedimento deve essere trasparente e aperto alle osservazioni dei soggetti
interessati e dei portatori di interessi;
• il procedimento deve dare garanzia di certezza dei tempi riguardo alla sua conclusione;
• il procedimento semplificato deve concludersi, entro 5 mesi, ovvero entro 9 in
caso di ricorso alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed entro 12 mesi
per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas sottoposte alle procedure di
inchiesta pubblica1;
• la facoltà di ricorso all’autocertificazione, che comporta la conclusione del procedimento entro 60 giorni (45 giorni per impianti a struttura semplice);
• la possibilità di procedere direttamente alla realizzazione del progetto presentato, nel caso di ricorso all’autocertificazione, decorso inutilmente il termine di
60 giorni (45 giorni) senza che la struttura unica si sia espressa;
• la possibilità, per la Regione, di determinare le tipologie generali e i criteri per
l’individuazione delle aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi2 e di fissare i criteri per individuare gli impianti “a struttura semplice”3.
In base a tali principi, lo sportello unico per le attività produttive risulta un’opportunità di semplificazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese. L’imprenditore, ogni qual volta intenda realizzare, ristrutturare, riconvertire, riattivare o cessare un impianto produttivo, dovrà far passare la sua richiesta attraverso lo sportello
unico, il quale provvederà a istruire e concludere la pratica stessa, secondo il procedimento unico regolato dal D.P.R. 447/98 e successivamente modificato e integrato dal
1
2
3
Art. 4, c. 7 D.P.R. 447/98.
Art. 2, c. 1 D.P.R. 447/98.
Art. 6, c. 6 D.P.R. 447/98. Sulla base di tali criteri i Comuni individuano sia le aree per insediamenti produttivi, che gli impianti a struttura semplice.
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
D.P.R. 400/00. Lo sportello unico, in quanto titolare della funzione autorizzativa, rilascerà un provvedimento finale unico e, nel contempo, si occuperà di fornire tutte le
informazioni riguardanti lo stato di avanzamento del procedimento stesso. Lo sportello
unico, inoltre, svolge una funzione di promozione di nuovi insediamenti economici.
Le disposizioni del regolamento sono cogenti e costituiscono un parametro di legittimità dell’azione amministrativa.
48
Il procedimento semplificato
Il D.P.R. 447/98 e s.m.i. prevede due forme di procedimento unico, il procedimento semplificato e il procedimento mediante autocertificazione.
PROCEDIMENTO CON
AUTOCERTIFICAZIONE
Artt. 6-7 D.P.R. 447/98
PROCEDIMENTO
UNICO
D.Lgs. 112/98
D.P.R. 447/98
PROCEDIMENTO
SEMPLIFICATO
Artt. 4-5 D.P.R. 447/98
Procedimento
senza variante
al P.R.G.
Art. 4 D.P.R. 447/98
Procedimento
con variante
al P.R.G.
Art. 5 D.P.R. 447/98
Le fasi principali che caratterizzano il procedimento semplificato, anche detto
“ordinario”, possono essere così sintetizzate:
• fase istruttoria. Valutazione della domanda da parte dello sportello unico; dal
giorno di presentazione decorre il tempo per la conclusione del procedimento.
Il responsabile del procedimento provvede a richiedere pareri e autorizzazioni
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
alle amministrazioni interessate, a inserire dati identificativi riguardanti la pratica nell’archivio informatico e a convocare la Conferenza di Servizi, se del caso;
• fase decisoria. Eventuale ricorso alla Conferenza di Servizi, in caso di ostacoli,
ritardi o dinieghi4 posti dagli altri enti coinvolti nel procedimento unico5. Rilascio del provvedimento finale.
Ricorrere al procedimento semplificato è una facoltà dell’imprenditore, fatta eccezione per quei casi in cui è obbligatorio6:
• impianti in cui sono utilizzati materiali nucleari;
• impianti di produzione di materiale d’armamento;
• depositi costieri;
• impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali;
• impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti;
• impianti per i quali la normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione;
• progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale;
• impianti da sottoporre al controllo sui pericoli di incidente rilevante;
• impianti da sottoporre alla disciplina della prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
• per i progetti riguardanti opere la cui realizzazione comporti variazione degli
strumenti urbanistici, ai sensi art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i.
Gli esercizi commerciali, di cui al D.Lgs. 114/98, mantengono la propria specifica
disciplina procedimentale per ciò che riguarda l’avviamento dell’attività; la realizzazione dell’impianto (cioè i locali commerciali), invece, è gestita attraverso lo sportello unico ai sensi del D.P.R. 447/98 e s.m.i., non essendo disciplinata dal D.Lgs. 114/987.
L’imprenditore presenta la domanda allo sportello unico e da quel momento decorre il termine per la conclusione della fase istruttoria del procedimento, che tuttavia non
potrà superare i novanta giorni8. Tale domanda dovrà essere accompagnata dalla docu-
4
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7
8
Art. 4, c. 2, D.P.R. 447/98: “Se, entro i termini di cui ai commi precedenti, una delle amministrazioni di
cui al medesimo comma si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso. Tuttavia, il richiedente, entro venti giorni
dalla comunicazione, può chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa”.
Art. 4, c. 5, D.P.R. 447/98: “Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 1 bis, entro i successivi cinque giorni, il responsabile del procedimento presso la struttura, convoca una Conferenza di Servizi che
si svolge ai sensi dell’articolo 14, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.”
Si veda l’art. 27 D.Lgs. 112/98 e gli artt. 4, c. 1, e 6, c. 1, D.P.R. 447/98 e s.m.i.
D.P.R. 447/98, art. 1, c. 1.
Il termine è da considerarsi perentorio, perché determina l’avvio di una nuova fase e la sua violazione è
impugnabile (silenzio diniego o assenso sono non perentori ma significativi). Nel caso in cui il termine
sia inutilmente decorso, il richiedente può invocare il rispetto del termine avvalendosi delle disposizioni previste dall’art. 2 della L. 241/90 e dall’art. 328 del C P. In tal caso, il richiedente assegnerà, con atto
di diffida notificato, un termine non inferiore a 30 giorni per la decisione, decorso il quale, in sede amministrativa, sorgerà per il richiedente il diritto di impugnazione del silenzio in via giurisdizionale avanti
al TAR competente per territorio.
49
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
50
mentazione tecnica richiesta per ciascun endoprocedimento incluso nel procedimento
unico attivato.
La valutazione della domanda, attiene prima di tutto la compatibilità urbanistica.
In caso di compatibilità si procede come previsto all’art. 4, altrimenti si ricade nel caso di
un progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici, disciplinato dall’art. 5.
Il responsabile del procedimento può richiedere integrazioni alla documentazione
presentata con la domanda, sospendendo i termini che riprenderanno a decorrere dalla
presentazione della documentazione completa9.
Verificata la completezza degli allegati alla domanda, il responsabile del procedimento provvederà a far pervenire a tutte le singole amministrazioni coinvolte, agli enti
terzi, la documentazione relativa alle rispettive autorizzazioni, attivando i cosiddetti
“endoprocedimenti”. Come si è già detto, le singole amministrazioni dovranno far pervenire i loro pareri entro un termine non superiore a 90 giorni dal ricevimento della
documentazione10. Qualora il parere richieda una VIA, il termine sarà di 120 giorni, sempre dal ricevimento della documentazione11. È prevista un’ulteriore proroga non superiore, tuttavia, a 60 giorni12.
In caso di diniego da una delle amministrazioni, lo sportello unico deve trasmettere, entro 3 giorni, la pronuncia negativa direttamente al richiedente, con la quale si conclude l’intero procedimento. Il richiedente può tuttavia, entro 20 giorni dalla ricezione
del provvedimento negativo, presentare una richiesta di convocazione di una Conferenza di Servizi durante la quale approfondire e possibilmente superare i motivi che hanno
portato al parere negativo.
Decorsi inutilmente i termini di 90 giorni (120+60 giorni nel caso di VIA), nel caso
di non risposta di una amministrazione, entro i successivi 5 giorni, il responsabile del
procedimento, convoca una Conferenza di Servizi che si svolge ai sensi dell’art. 14 e
seguenti, della L. 241/90 e s.m.i..
Le competenze della Conferenza di Servizi sono relative all’esame contestuale, da
parte di più amministrazioni, sia del pubblico interesse coinvolto, sia degli eventuali
assensi, accordi, comunque denominati dalle amministrazioni coinvolte. Pertanto la
Conferenza non va considerata come lo strumento atto a favorire o concordare azioni tra
le amministrazioni e i soggetti interessati alla conclusione positiva del procedimento. La
Conferenza di Servizi procede all’istruttoria del progetto ai fini della formazione di un
verbale che tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati,
previsti dalle norme vigenti o ritenuti necessari. Il verbale recante le determinazioni
assunte dalla Conferenza di Servizi tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello
unico, al richiedente.
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D.P.R. 447/98 e s.m.i., art. 4, c. 1-ter.
Art. 4, c. 1, D.P.R. 447/98.
Art. 4, c. 1-bis D.P.R. 447/98.
Art. 4, c. 1-ter D.P.R. 447/98: “Tuttavia, qualora l’amministrazione competente per la valutazione di
impatto ambientale rilevi l’incompletezza della documentazione trasmessa, può richiederne, per una
sola volta, l’integrazione alla struttura, entro trenta giorni. In tale caso il termine di cui al comma 1 bis e
al comma 7 riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa”.
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
Il provvedimento conclusivo del procedimento unico, deve essere inteso come
sostitutivo di tutte le singole autorizzazioni, pareri, nullaosta, a cui sono pervenuti gli
endoprocedimenti attivati dalla domanda unica presentata allo sportello13.
La variante al PRG nel procedimento semplificato
51
Nel caso in cui allo sportello unico per attività produttive giunga un progetto che
risulti in contrasto con lo strumento urbanistico, o che richieda la sua variazione, secondo
l’art. 5, c. 1, del D.P.R.447/98 e s.m.i., il responsabile del procedimento deve rigettare l’istanza. Tuttavia, nel caso in cui, invece, il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma non siano individuate aree destinate
all’insediamento di impianti produttivi, ovvero queste risultino insufficienti in rapporto al
progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una
Conferenza di Servizi. Alla Conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di
interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione
del progetto dell’impianto. “Qualora l’esito della Conferenza di Servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla
quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo
ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta
giorni il consiglio comunale. Non è richiesta l’approvazione della Regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall’art. 14, comma 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”14.
Il motivato dissenso espresso dalla Regione in sede di Conferenza di Servizi, comporta l’esito negativo della proposta di variante, impedendone l’approvazione in Consiglio comunale. Tuttavia è bene precisare che il ruolo della Regione in sede di Conferenza di Servizi deve essere visto alla luce del ricorso presentato dalla Regione Veneto alla
Corte Costituzionale15.
Dal 1999, nella Regione Veneto, i progetti edilizi comportanti la variazione del
PRG, ammessi alla procedura dello sportello unico prevista dall’art. 5 del D.P.R. 447/98,
ammontano, al gennaio 2003, a 118. Il ricorso a tale procedura dimostra un incremento
tendenzialmente esponenziale nell’arco dei primi cinque anni di applicazione del D.P.R.
447/98: sono stati infatti ammessi, nei primi tre anni, 58 progetti, mentre i rimanenti
sono stati ammessi nel 2002. Prevalgono i progetti riguardanti l’ampliamento di strutture esistenti, seguono le nuove realizzazioni, più modesto è il numero di progetti che
riguardano gli interventi di riconversione, ristrutturazione e riattivazione. Il settore economico maggiormente interessato è stato quello produttivo, che interessa oltre il 50%
dei progetti ammessi alla procedura semplificata, segue il settore commerciale/direzionale e, in minor misura, quello turistico-ricettivo.
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15
Art. 4, c. 1, D.P.R. 447/98: “Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico
per la realizzazione dell’intervento richiesto”.
D.P.R. 447/98, come modificato dal D.P.R. 440/00, art. 5, c. 2.
Vedi anche il capitolo 3, Circolari e linee guida.
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
Il quadro normativo regionale di riferimento
52
Tra i provvedimenti legislativi di carattere regionale, che disciplinano i procedimenti amministrativi inerenti lo sportello unico, per quanto concerne l’urbanistica, si
segnalano:
• L.R. 13 aprile 2001, n. 11, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
• L.R. 27 dicembre 2002, n. 35, Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n.
10 “Rideterminazione del termine previsto dall’articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112” e disposizioni transitorie in materia urbanistica”.
• L.R. 1° agosto 2003, n. 16, Disposizioni di riordino e semplificazione normativa
- collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia
residenziale, urbanistica ed edilizia.
Si considerino inoltre:
• la Sentenza della Corte Costituzionale del 26 giugno 2001, n. 206, che ha dichiarato illegittimo l’art 25, c. 2, l. g), del D.Lgs. 112/98 per la parte in cui tale norma prevede che “ove la Conferenza di Servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di
variante sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio Comunale, anche
quando vi sia il dissenso della Regione”. Per effetto di tale pronunciamento il
funzionamento della Conferenza di Servizi, relativamente alla formazione della
variante urbanistica conseguente alla presentazione di un progetto in difformità
di PRG, è stato modificato, così che il consenso della Regione, espresso in Conferenza di Servizi, risulta presupposto necessario per la legittima approvazione
della variante in Consiglio comunale.
• La Circ. P.G.R. del 31 luglio 2001, n. 16, recepita con Delib. G.R. del 27 luglio 2001,
n. 2000, che ha fornito chiarimenti e specificazioni sull’ambito di applicazione
della procedura, agli ulteriori adempimenti procedimentali introdotti dal
D.P.R.447/98, rispetto a quelli già previsti dalla L. 241/90, alla tipologia degli interventi consentiti, ai criteri da utilizzare nella valutazione dei progetti di cui all’art.
5 del D.P.R. 447/98, nonché al funzionamento della Conferenza di Servizi.
La Regione Veneto, con la L.R. 35/02, ha temporaneamente limitato l’uso della procedura di variante di PRG prevista dal D.P.R. 447/9816. In attesa della nuova legge urba-
16
L.R. 27 dicembre 2002, n. 35. Art. 1, cc. 2-6:
2. Fino all’entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all’articolo 58, comma 2, della legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11, non è consentita l’adozione di strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati alla previsione di nuove zone produttive (Z.T.O. D), ovvero all’ampliamento di quelle esistenti,
che non si rendano indispensabili per adeguare le attività stesse ad obblighi derivanti da normative
regionali, statali o comunitarie.
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
nistica regionale, risulta esclusa la possibilità di ammettere presso lo sportello unico le
tipologie di variante urbanistica, che riguardano la realizzazione e l’ampliamento di
interventi su aree agricole. Con l’entrata in vigore della legge regionale, non sono stati
ammessi alla procedura in questione i nuovi impianti produttivi, gli ampliamenti che
interessano aree classificate nel vigente PRG come zone agricole e gli ampliamenti di
attività economiche in zona impropria, anche se l’ampliamento ricade all’interno dell’area di pertinenza dell’attività17.
Con la successiva L.R. 16/03, la Regione Veneto ha parzialmente modificato il dettato della L.R. 35/02, chiarendo che per “ZTO D” si intendono solo le zone industriali,
artigianali e commerciali18. Conseguentemente sono state riammesse alla procedura di
variante al PRG, le tipologie riguardanti la realizzazione e l’ampliamento per insediamenti di carattere turistico-ricettivi e terziario-direzionale.
Con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11, Norme per il governo del territorio, la Regione
Veneto definisce, all’art. 1, “le competenze di ciascun ente territoriale, le regole per l’uso
dei suoli secondo criteri di prevenzione e riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale, di competitività e di riqualificazione territoriale al fine di migliorare
la qualità della vita”.
In merito alle varianti di strumenti urbanistici, la legge stabilisce che fino “all’applicazione degli articoli da 1 a 49, le funzioni amministrative relative all’approvazione
degli strumenti urbanistici generali e loro varianti continuano ad essere esercitate dalla
Regione”19.
17
18
19
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, è consentita l’adozione di strumenti urbanistici o loro
varianti finalizzati alla previsione di nuove zone produttive (Z.T.O. D) ovvero all’ampliamento di quelle
esistenti, qualora i comuni e le provincie interessati, previo accordo, procedano alla pianificazione coordinata di insediamenti produttivi in aree già dotate di adeguate infrastrutture e che siano preferibilmente contigue ad aree già destinate a zone territoriali omogenee di tipo D.
4. Al fine di consentire un equa ripartizione delle risorse finanziarie provenienti dalle imposte comunali
sugli immobili relative alle aree e ai fabbricati situati in zone produttive (Z.T.O. D), i comuni, in sede di
accordo di cui al comma 3, convengono tra loro come ripartire i proventi derivanti dalla suddetta imposta comunale.
5. Fino all’entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all’articolo 58, comma 2, della legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11, non è altresì consentita l’adozione di strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati all’ampliamento di attività produttive, situate in zona impropria che non si rendano indispensabili per adeguare le attività stesse ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie. Resta fermo, previa sottoscrizione dell’accordo, quanto consentito dal comma 3; in tale caso l’ampliamento non può essere superiore al 100% della superficie coperta esistente e, comunque, non può
interessare una superficie superiore a mq 1.500.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano anche alle ipotesi previste dal D.P.R. 20 ottobre
1998, n. 447 e successive modificazioni. Sono fatti salvi i procedimenti di cui all’articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 per i quali, entro il 27 dicembre 2002, sia già stata convocata la conferenza di servizio ai sensi del medesimo articolo 5.
Dato che tali attività in “zona impropria” insistono su ambiti che il PRG classifica come agricoli o comunque non individua come ZTO D.
L.R. 16/03, art. 11, cc.1-2.
L.R. 11/04, art. 50, c.3. Fino all’applicazione degli articoli da 1 a 49 le funzioni amministrative relative
all’approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti continuano ad essere esercitate dalla Regione; a tal fine, ferme restando le attribuzioni della competente commissione consiliare ai sensi
del punto 4) dell’articolo 3 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, e successive modificazioni, i
poteri attribuiti dalla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, al presidente della provincia sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale e quelli attribuiti alla Giunta e al consiglio provinciale sono esercitati dalla Giunta regionale.
53
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
54
In questa “fase transitoria”, continua ad applicarsi quanto citato nell’art. 1 della
L.R. 35/02, con le modifiche e integrazioni riportate all’art. 50, c. 7, l.a), della L. R 11/04,
in cui si definisce che “alla fine del comma 5 è aggiunta la seguente frase: Resta fermo,
previa sottoscrizione dell’accordo, quanto consentito dal comma 3; in tale caso l’ampliamento non può essere superiore al 100% della superficie coperta esistente e, comunque, non può interessare una superficie superiore a mq 1.500”.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare i provvedimenti riportati al c.1 dell’art. 50. Decorso inutilmente tale termine “senza
che la Giunta regionale abbia adottato e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione tutti i provvedimenti di cui al comma 1 e fino alla loro adozione e pubblicazione,
vale quanto detto dal c.5, art. 50, secondo cui, è abrogato il comma 3, restano fermi il
comma 4 e la disciplina urbanistica regionale vigente al momento della entrata in vigore della presente legge e le attribuzioni regionali di cui all’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 sono da riferirsi alla provincia”.
L’individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi
L’art. 2 del D.P.R. 447/98 prevede che i Comuni, il cui PRG risulti carente di aree
destinate all’insediamento di attività produttive, possano individuare tali aree, “salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali. Qualora tale
individuazione sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali
vigenti, la variante è approvata in base alle procedure individuate con legge regionale,
ai sensi dell’art 25, comma 1, lettera a) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ”20.
La Regione Veneto con la Circ. P.G.R. del 31 luglio 2001, n. 16, chiarisce il concetto secondo cui la vigente legge urbanistica regionale (L.R. 61/85) non applica la normativa statale (L. 47/85)21. Pertanto la variante seguirà, ove ne ricorrano i presupposti, le
procedure previste dal c.3 o dal c. 9, dell’art. 50 della L.R. 61/85. “Le varianti per gli
insediamenti produttivi, per quanto attiene ai contenuti, dovranno conformarsi alle indicazioni della pianificazione di livello regionale, del vigente P.T.R.C., dei Piani d’Area,
degli strumenti di pianificazione superiore esistenti e dei piani coordinati per gli insediamenti produttivi previsti dall’art. 63 della L.R. 28 gennaio 2000 n. 5”.
L’insediamento di attività produttive in contrasto con lo strumento
urbanistico
La Circolare 16/01 sottolinea che il ricorso alla procedura dello sportello unico,
riguardo a progetti comportanti variante allo strumento urbanistico, va considerato del
20
21
D.P.R. 447/98, art. 2, c. 1.
Circ. P.G.R. del 31 luglio 2001, n. 16, 2. Individuazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi
(art. 2, D.P.R. n. 447/98).
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
tutto eccezionale, proprio in considerazione degli strumenti di “deroga”, in favore delle
attività economiche, contemplati dalla vigente legislazione urbanistica (L.R. 11/87 e art.
30, L.R. 61/85). Inoltre, alla Conferenza di Servizi devono risultare le motivazioni che
inducono l’amministrazione comunale ad ammettere il progetto in variante di PRG alla
procedura dello sportello unico.
La tipologia degli interventi
Il D.P.R. 447/98, all’art. 1, c. 1, individua le tipologie di intervento ammissibili allo
sportello unico tra cui la “localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la
loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell’attività produttiva, nonché l’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti
ad uso di impresa”.
La Circ. P.G.R. 16/01, nel precisare il significato delle differenti tipologie d’intervento, si sofferma in particolare sulle tipologie inerenti la realizzazione e l’ampliamento. Per
quanto riguarda la realizzazione di un nuovo impianto produttivo viene esplicitato che:
• sono da considerare come interventi di nuovo impianto anche gli interventi di
demolizione-ricostruzione, in quanto comportano di fatto la realizzazione di un
nuovo insediamento;
• la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi è consentita solo alle tassative condizioni previste dall’art. 5 del D.P.R. 447/98 e in particolare:
– il progetto deve essere conforme alle norme ambientali, sanitarie e di sicurezza sul lavoro;
– lo strumento urbanistico generale vigente deve essere caratterizzato dalla
mancanza di aree produttive con classificazione di zona idonea al tipo di
richiesta presentata;
– le aree produttive previste dal PRG devono risultare insufficienti rispetto al
progetto presentato.
Rispetto al punto c), la circolare ha chiarito che il significato delle aree insufficienti rispetto al progetto presentato è da intendersi sia come una effettiva carenza
dimensionale, sia come limitazioni di carattere qualitativo. La carenza dimensionale è
data dall’effettiva assenza, nelle previsioni di PRG, di un’area con dimensioni adeguate
alle necessità del progetto presentato22. L’insufficienza di aree può essere anche intesa
come inidoneità qualitativa delle aree previste dal PRG in relazione all’insediamento
produttivo previsto23.
22
23
Per esempio il caso in cui il PRG, pur avendo una disponibilità residua di zone produttive pari a 20.000
mq, offre di fatto solo lotti di 5.000 o 3.000 mq, non contigui e dunque non accorpabili, e conseguentemente non è in grado di soddisfare una specifica domanda di nuovo impianto che richiede una superficie fondiaria di 10.000 mq.
È ad esempio il caso di:
– impianti che richiedono l’adiacenza a particolari infrastrutture, come i cantieri navali che abbisognano di un facile accesso al mare, o impianti che richiedono l’uso di uno scalo ferroviario specificatamente destinato all’attività produttiva, ecc.;
55
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
56
La circolare specifica inoltre che, per “aree disponibili”, sotto l’aspetto urbanistico,
debbano intendersi le aree “effettivamente disponibili” a prescindere dal grado di attuazione del PRG. È il caso, ad esempio, delle zone produttive non utilizzate e sottoposte a strumentazione urbanistica attuativa. La non attuazione delle previsioni di PRG non è una condizione sufficiente per poter sostenere l’indisponibilità e dunque l’insufficienza di aree.
Infine la circolare sottolinea che nel caso di realizzazione di un nuovo impianto l’area
deve essere “zonizzata” e devono essere reperiti gli standard urbanistici previsti dall’art.
25 della L.R. 61/85. Trattandosi di una nuova zona produttiva gli standard saranno quelli propri delle zone di espansione.
Dal momento che si tratta di un progetto che configura una variante urbanistica, le
Norme tecniche di attuazione (NTA) della nuova zona non saranno quelle previste dal
vigente PRG per attività analoghe, ma deriveranno dai caratteri edilizi-urbanistici del
progetto approvato24.
Riguardo all’ampliamento di edifici produttivi esistenti, la circolare prevede che
questo non possa superare il 100% della superficie coperta e/o del volume esistente,
ritenendo che una quantità superiore configuri, in sostanza, una nuova realizzazione,
conformemente a una prassi interpretativa consolidata, seguita nell’applicazione dell’art. 126, L.R. 61/85, così come modificato dalla L.R. 11/87 e s.m.i.
Criteri di valutazione dei progetti
La Circ. P.G.R. 16/01 offre inoltre, alcuni criteri, generali e specifici, utili, sia alle
autorità competenti, che agli enti coinvolti nel procedimento, ai quali attenersi nell’utilizzo della procedura abbreviata e nella valutazione dei progetti. La Circolare, in particolare, ha voluto sottolineare che l’iter amministrativo introdotto dal D.P.R. 447/98 è da
considerarsi una procedura di snellimento tesa ad avvicinare i tempi dell’imprenditoria
e dell’economia ai tempi dell’urbanistica, sottolineando che “le semplificazioni procedimentali introdotte dalla normativa statale sullo sportello unico non possono essere interpretate in modo tale da comportare un sovvertimento dei principi e delle regole essenziali per un corretto uso del territorio Il ricorso alla procedura semplificata di approvazione delle varianti ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 non può quindi essere inteso come uno strumento idoneo a consentire che l’intervento proposto dall’impresa possa essere localizzato prescindendo dalle peculiari caratteristiche del territorio. Pertanto
solo quando vi sia la confluenza tra l’interesse pubblico ad un equilibrato ed ordinato
uso del territorio e l’interesse dell’impresa può pervenirsi all’approvazione della variante di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 447/98.
24
– presenza di parametri, limitazione, indici, nelle NTA del PRG, che creano effetti impeditivi di carattere equivalente. È ad esempio il caso in cui le norme di Piano che non consentono, nelle aree ancora
non utilizzate e previste dal PRG, l’insediamento di attività rumorose, inquinanti o comunque moleste, ma è anche il caso di indici di PRG (altezza degli edifici, rapporto di copertura, tipologie edilizie,
ecc.) particolarmente limitanti.
L’altezza massima degli edifici, il rapporto di copertura, la quantità delle superfici a servizi e, in sintesi,
gli indici stereometrici conseguenti il progetto approvato, saranno le Norme tecniche di attuazione della
nuova zona.
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
In particolare debbono essere oggetto di autonoma considerazione gli effetti sul
territorio che la modifica al piano regolatore è destinata a produrre e la decisione conclusiva dovrà necessariamente essere il risultato della comparazione di tutti gli interessi
pubblici, privati e diffusi coinvolti.
Le valutazioni compiute dall’amministrazione comunale debbono in tal senso
essere espresse nella motivazione che accompagna l’indizione della conferenza di servizi, nel successivo provvedimento con cui e assunta la determinazione di conclusione del procedimento e nel provvedimento del consiglio comunale con cui è approvata
la variante”25.
La Circolare, in merito alla valutazione dei progetti, indica i punti cui attenersi:
“A. l’estensione dell’area interessata dal progetto non può eccedere le esigenze
produttive prospettate nel progetto;
B. deve essere garantito il rispetto degli standards urbanistici indicati dall’art. 25
della L.R. n. 61/85;
C. deve essere verificato l’integrale rispetto delle prescrizioni contenute nell’art.
41 delle NTA del PTRC e nelle altre indicazioni contenute nella pianificazione
di livello regionale;
D. è necessario convenzionare le opere di urbanizzazione relative all’intervento;
E. è necessario prevedere ogni altro intervento utile per mitigare l’impatto
ambientale dell’attività produttiva;
F. è sempre esclusa la possibilità di recuperare edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad attività produttive;
G. per gli interventi nei centri storici è necessario valutare che il progetto non sia
in contrasto con la disciplina igienico - sanitaria e con le caratteristiche morfologiche del contesto in cui si inserisce;
H. è da escludere la possibilità di applicare le procedure dell’art. 5 ai casi di progetti che occupino aree destinate a servizi che incidono sul dimensionamento
del piano, sottraendole in tal modo ad aree pubbliche o di interesse pubblico”26.
La necessità di utilizzare, nella valutazione dei progetti in variante di PRG, di cui
all’art. 5 del D.P.R. 447/98, e in particolare quelli ricadenti in zona agricola, i medesimi
criteri fissati per le varianti ordinarie, ha indotto la Direzione Generale Urbanistica e
Beni Ambientali a integrare, nella prassi operativa, i criteri sopra elencati con altri, che
la Commissione Tecnica Regionale e il Comitato Tecnico si sono dati nel tempo, per
garantire un corretto uso del territorio.
La procedura dello sportello unico non è, pertanto, applicabile ai seguenti casi:
• nelle zone di tutela e nelle zone di vincolo27;
25
26
27
Circ. P.G.R. del 31 luglio 2001, n. 16. 6. Indicazioni conclusive.
Circ. P.G.R. del 31 luglio 2001, n. 16. 3. Richiesta di insediamento di attività produttiva in contrasto con
lo strumento urbanistico (art. 5 DPR n. 447/98).
Alla luce della nuova normativa: L.R. 23 aprile 2004, n. 11, Norme per il governo del territorio e D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio
2002, n. 137.
57
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
58
• per gli impianti inadeguati e le strutture precarie o inadatte allo svolgimento di
attività produttive, che devono invece essere trasferite in idonee zone di PRG,
sempre che il progetto non si configuri come “realizzazione” di un nuovo
impianto.
Inoltre gli ampliamenti
• non si devono configurare come nuove costruzioni, ma devono essere quantomeno realizzati in aderenza;
• devono essere compatibili con le valenze architettoniche di edifici di particolare pregio;
• non devono ledere l’integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, crinali, visuali panoramiche, ecc.;
• non devono riguardare edifici residenziali a tipologie definite perché ciò comporta l’introduzione di elementi di confusione urbana e disturbo estetico che
degradano le tipologie edilizie e i tessuti urbanistici residenziali;
• devono rispettare le norme sulle distanze dalle strade e non devono essere realizzati verso il fronte da cui si origina il vincolo (salvo diverso parere espresso
in Conferenza di Servizi dall’ente competente);
• non devono interessare attività già oggetto di variante di PRG redatta ai sensi
dell’art. 30 della L.R. 61/85 o ai sensi della L.R. 11/87 e stralciata dalla Regione
Veneto in sede di approvazione, qualora non risultino evidenti modifiche di
contesto o comunque non siano venuti a decadere i motivi che hanno indotto la
Regione ad esprimersi negativamente.
Le fasi del procedimento semplificato con la variante prevista
dall’art. 5
Nella prassi si è creato un iter procedurale ormai ampiamente consolidato, le cui
fasi principali e i relativi adempimenti possono essere così sintetizzati:
• istanza, da parte dell’impresa, compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio;
• diniego motivato del responsabile del procedimento a tale rilascio;
• richiesta dell’impresa ad essere ammessa alla procedura di cui all’art. 5 del
D.P.R. 447/98.
Qualora il responsabile del procedimento riscontri la conformità del progetto
alle norme ambientali, sanitarie e di sicurezza sul lavoro, può motivatamente convocare la Conferenza di Servizi che avvia la procedura della variazione dello strumento
urbanistico.
Come prassi acquisita, la Direzione Regionale per l’Urbanistica e i Beni Ambientali
del Veneto ha richiesto ai Comuni di poter visionare il progetto, antecedentemente alla
prima seduta della Conferenza. A tal fine sono richiesti i seguenti documenti ed elaborati:
a) il progetto edilizio, con planimetria d’inquadramento generale in cui siano individuate le superfici a servizi, di cui all’art. 25, L.R. 61/85 e la tabella con il
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
dimensionamento di tali superfici, firmato, da un tecnico abilitato alla elaborazione di strumenti urbanistici (architetto, ingegnere, urbanista);
il diniego al rilascio del titolo abilitativo edilizio a firma del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune o, in alternativa, il rigetto preliminare espresso dal
responsabile del procedimento. In entrambi i casi devono essere messi in evidenza tutti gli elementi di contrasto con il PRG, sia in relazione alla cartografia
e alla destinazione di zona, sia in relazione alle Norme tecniche di attuazione e
al Regolamento Edilizio;
il parere della Commissione Edilizia (qualora sia stata consultata);
lo stralcio del PRG vigente, con opportuna legenda e copia delle Norme tecniche di attuazione, in relazione alle quali il progetto risulta in contrasto;
la relazione del responsabile del procedimento, dalla quale emergano le motivazioni che hanno determinato l’attivazione della procedura;
nei casi di nuovo impianto, o comunque nel caso di necessità di nuova zonizzazione, la dichiarazione del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune, in
merito all’assenza nel PRG di aree destinate all’accoglimento dell’attività, o alla
non idoneità delle aree previste dal PRG.
la valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell’art. 5, D.P.R. 357/97,
qualora l’intervento ricada in un’area interessata da un sito di importanza
comunitaria.
il parere di eventuali commissioni regionali o interregionali tenute ad esprimersi in merito (Commissione regionale per la Valutazione di Impatto
Ambientale, L.R. 10/99, Commissione per la prevenzione incendi, D.P.R.
577/82, Comitato regionale per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, art. 75, L.R. 11/01, Commissione per la Salvaguardia di Venezia, art. 5, L.
171/73, ecc.).
Tipologie d’intervento e fattispecie urbanistiche
Il primo periodo di applicazione della procedura ha consentito di definire, nella
prassi operativa, come le tipologie d’intervento previste dall’Allegato A alla Delib.G.R.
2000/0128 si relazionano alle differenti fattispecie urbanistiche. Appare utile descrivere,
seppure in maniera sintetica i differenti casi29.
La realizzazione
L’Allegato A alla Delib.G.R. 2000/01 specifica che per realizzazione si deve intendere “l’attività di costruzione di nuovi impianti con conseguente zonizzazione dell’area
relativa al nuovo impianto”.
28
29
La Delib. G.R. 2000/01 ha approvato la Circ.P.G.R. 31 luglio 2001 n. 16, “Sportello Unico per le attività produttive (art. 2 e 5 del D.P.R. n. 447/1998), indirizzi in materia urbanistica”, pubblicata autonomamente.
Si rimanda al capitolo 5 per la consultazione di quattro casi concreti di variante urbanistica al PRG.
59
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
60
La Direzione Regionale Generale (DRG) all’Urbanistica chiede che, al momento
della presentazione del progetto in variante di PRG siano presentati i seguenti elaborati,
documenti e certificazioni:
1) richiesta dell’avente titolo (Ditta) di rilascio del Permesso di costruire;
2) diniego motivato del responsabile del procedimento al rilascio del Permesso di
costruire, eventualmente corredato dal parere della Commissione edilizia
comunale. Inoltre il diniego deve essere motivato non in maniera generica, ad
esempio non limitandosi solo ad affermare che “il progetto è in contrasto con le
previsioni di PRG”, ma deve elencarne tutti i motivi, in relazione alla destinazione di zona, agli articoli delle Norme tecniche di attuazione e del Regolamento edilizio;
3) elaborati di progetto, corredati da una planimetria (solitamente in scala 1:500)
in cui sono evidenziati: il sedime dell’edificio, le superfici a servizi, di cui
all’art. 25, L.R. 61/85, eventuali ulteriori superfici a servizi previste dalle Norme tecniche del PRG vigente o dalla legislazione statale, in relazione al tipo di
impianto. Devono altresì risultare la superficie fondiaria, la superficie coperta,
il rapporto di copertura, il calcolo delle superfici a servizi, la viabilità interna e
gli accessi all’area, nonché qualora necessari, le opere previste per garantire il
corretto inserimento del nuovo impianto nel contesto e per mitigare eventuali
impatti o per ridurre possibili situazioni di conflittualità con altre funzioni
(architetture in terra e/o fasce arboree e arbustive per limitarne la vista, pavimentazioni esterne atte a garantire la massima permeabilità delle acque meteoriche, corsie di sosta esterne all’impianto per non confliggere con i flussi di traffico in scorrimento lungo la viabilità di accesso, ecc.);
4) relazione dettagliata del responsabile del procedimento dalla quale devono
emergere: l’eccezionalità dell’intervento30, le motivazioni che sottolineano la
30
In merito alla eccezionalità dell’intervento si individuano due soli casi:
a) La mancanza di aree produttive nelle previsioni di PRG deputate all’accoglimento della attività. Per
esempio quando le aree produttive previste dal PRG risultano totalmente “occupate”, intendendo per
occupate anche le aree non edificate, ma per le quali sia stato già rilasciato il Permesso di costruire. Sono
da considerarsi “libere” le aree interessate da strumenti urbanistici attuattivi (Piani di Lottizzazione, Piani di Insediamenti Produttivi, ecc.) previsti dal PRG e non ancora realizzati.
b) L’insufficienza di aree nelle previsioni di PRG, in relazione al progetto presentato. La circolare regionale specifica che la dotazione di aree produttive prevista dal PRG è da considerarsi “insufficiente” qualora le aree libere presentino:
– dimensione inadeguata in relazione al progetto presentato. È ad esempio il caso in cui, a fronte di una
necessità di nuovo impianto di 10000 mq, il PRG offre solo un’area di 5.000 mq, oppure il PRG offre aree
per 30.000 mq, ma in lotti da 5000 mq ubicati in siti distanti l’uno dall’altro e dunque non aggregabili;
– presenza di parametri, limitazioni, indici che producono un effetto impeditivo, in relazione al progetto
presentato, tale da non renderle effettivamente utilizzabili per soddisfare la richiesta. Ad esempio il
caso di ZTO D per le quali le Norme tecniche di attuazione di riferimento non consentono l’inserimento di determinate attività, oppure di ZTO D i cui indici stereometrici non consentono l’insediamento
dell’attività (limitazioni nell’altezza degli edifici, nel rapporto di copertura, ecc.). Tale caso riguarda
anche le attività “land-extensive”, che abbisognano di ampie superfici fondiarie e limitata superficie
coperta, cioè zone produttive o commerciali con rapporti di copertura intorno al 15% (meccanici di
grandi macchine agricole, concessionari d’auto, depositi di inerti, ecc.) che difficilmente possono accedere al mercato delle aree produttive previste dai PRG (che normalmente prevedono rapporti di copertura intorno al 50%), le quali sono rivolte ad attività che consentono un maggior valore aggiunto;
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
necessità della realizzazione dell’impianto, le previsioni del vigente PRG, la
conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di
sicurezza sul lavoro, nonché eventuali elementi di contrasto con gli strumenti
di pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, Piano Territoriale Provinciale, Piani di Area e Piani di Settore);
5) stralcio del vigente PRG e copia degli articoli delle Norme tecniche di attuazione e del Regolamento edilizio con i quali il progetto risulta in contrasto.
Inoltre, a seconda del settore produttivo e a seconda delle caratteristiche dell’impianto sarà cura del responsabile del procedimento:
• richiedere ulteriori elaborati di analisi e progetto al fine di valutare gli effetti
indotti dall’attività sulla viabilità circostante e le modalità finalizzate allo
smaltimento di eventuali incrementi di traffico;
• conseguire, antecedentemente all’indizione della Conferenza di Servizi, il
parere favorevole della Commissione regionale per la VIA, di cui all’art 5,
L.R. 10/99 e s.m.i, qualora l’impianto produttivo lo richieda;
• conseguire il parere della Commissione di Salvaguardia di Venezia, di cui
all’art. 5, L. 171/73, antecedentemente all’indizione della Conferenza di Servizi, qualora l’impianto produttivo sia ubicato nel territorio di uno dei 16
Comuni sottoposti alla Legge Speciale per Venezia 171/73.
• L’ente incaricato all’approvazione della variante urbanistica, può fare
richiesta della Valutazione di incidenza, per i progetti ubicati in prossimità
di SIC (Sito di Importanza Comunitaria) o ZPS (Zona di Protezione Speciale), di cui al D.M. Ambiente del 3 aprile 200031. Tale valutazione, prevista
dal D.P.R. 357/97, deve essere redatta secondo le modalità contenute nella
Delib.G.R. 2803/02.
È esclusa l’ammissione alla procedura di cui all’art. 5 del D.P.R. 447/98 per i
progetti di stabilimenti soggetti a presentazione del Rapporto di sicurezza ai
sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 334/99, per i quali devono essere applicate le procedure stabilite dall’art. 21.
6) Fac simile della convenzione tra le parti (Comune e privato)32.
Rientra nella discrezionalità dell’amministrazione comunale, in concomitanza
con una eventuale e successiva variante di PRG, individuare l’area nella cartografia di Piano come ambito che ha beneficiato dell’art. 5 del D.P.R. 447/98,
apponendovi un simbolo di riconoscimento, oppure individuarla come ZTO D,
le cui Norme tecniche di attuazione dovranno comunque essere la trascrizione
degli indici urbanistici desumibili dal progetto approvato.
31
32
– assenza di particolari infrastrutture necessarie allo svolgimento dell’attività. Ad esempio le attività
che richiedono di poter disporre di uno scalo ferroviario ad uso esclusivo (segherie, produzioni di
grandi manufatti prefabbricati per l’edilizia, ecc.), oppure le attività che richiedono un facile accesso
all’acqua (cantieri navali, attività di rimessaggio imbarcazioni, ecc.).
D.M. Ambiente del 3 aprile 2000, Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione
speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
Si richiede solo il facsimile della convenzione, in quanto quest’ultima è un atto tra le parti i cui contenuti non sono di competenza della Regione Veneto.
61
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
62
Infine, se è vero che l’assenza di aree produttive libere nelle previsioni di PRG è
una condicio sine qua non per l’ammissione alla procedura di variante urbanistica,
di cui all’art. 5, D.P.R. 447/98, si tratta sempre e comunque di una prassi eccezionale che non può e non deve sostituirsi all’ordinaria pratica urbanistica. Dunque,
non risulta assentibile l’ipotesi che un Comune, per assenza di adeguate previsioni
pianificatorie della struttura produttiva, utilizzi la procedura, di cui all’art. 5, D.P.R.
447/98 come alternativa ordinaria alla pratica della pianificazione urbanistica.
L’ampliamento di un edificio esistente
L’All. A alla Delib.G.R. 2000/01 specifica che per ampliamento si intende “l’aumento della precedente dimensione dell’attività in atto sino al limite massimo del raddoppio della esistente superficie coperta e/o volume”.
La DRG Urbanistica e BB.AA. richiede, al momento della presentazione del progetto in variante di PRG, gli stessi elaborati, documenti e certificazioni di cui ai punti 1,
2, 3, 4, 5 e 6 del paragrafo precedente (La realizzazione).
Anche nel caso di ampliamento di struttura esistente la relazione del responsabile
del procedimento deve contenere le informazioni necessarie a comprendere le previsioni del vigente PRG, la conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza sul lavoro, nonché eventuali elementi di contrasto con gli strumenti di pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento,
Piano Territoriale Provinciale, Piani di Area e Piani di Settore).
Per quanto riguarda, invece, l’eccezionalità dell’intervento, non viene richiesta la
dimostrazione dell’assenza o dell’indisponibilità di aree, ma una dettagliata descrizione
del ciclo produttivo, tesa a dimostrare che l’ampliamento è strettamente necessario e
funzionale al processo produttivo e che deve essere realizzato in aderenza.
Sarà cura del responsabile del procedimento chiedere all’impresa ulteriori elaborati di analisi e progetto al fine di valutare gli effetti indotti dall’ampliamento della attività sul contesto circostante e, in particolare sulla viabilità e sulla capacità della stessa a
smaltire gli eventuali incrementi di traffico.
Qualora l’ampliamento ricada all’interno di un Sito di Importanza Comunitaria
(SIC), o individuato come Zona di Protezione Speciale (ZPS), di cui al D.M. Ambiente
del 3 aprile 2000, ovvero in prossimità degli stessi, il progetto deve contenere in allegato
apposita Valutazione di incidenza, ai sensi del D.P.R. 357/97, redatta secondo le modalità previste dalla Delib.G.R. 2803/02.
Qualora richiesto dal tipo di attività o dalla ubicazione della stessa, dovrà essere
acquisito, prima della convocazione della Conferenza di Servizi, il parere della Commissione regionale per la VIA, il parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, ecc.
Trattandosi di ampliamento di una struttura esistente, la nuova volumetria dovrà
proporre caratteri fisici ed elementi di linguaggio simili a quelle del corpo principale.
La prassi ha evidenziato cinque differenti fattispecie urbanistiche a seconda che
l’impianto sia ubicato in zona propria o impropria e che l’ampliamento si realizzi o meno
in zona propria:
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
a) Edificio ubicato in zona propria (ZTO D) il cui ampliamento si realizza
all’interno della zona stessa
Sotto l’aspetto urbanistico la variante si configura solo come una modifica degli
indici stereometrici previsti dal vigente PRG (altezza, rapporto di copertura, ambito di
massimo inviluppo, allineamenti, ecc.). Tale fattispecie urbanistica (che non amplia la
superficie fondiaria), non induce la modifica della superficie a servizi solo per le attività
produttive propriamente dette (industria e artigianato di produzione), mentre nel caso
di attività commerciali e direzionale, comportando tale ampliamento, un incremento
della superficie lorda di pavimento, la superficie a servizi va rivista nel rispetto dell’art.
25 della L.R. 61/85.
Si tratta dell’unico caso di ampliamento ammissibile, adeguatamente motivato,
anche non in aderenza all’edificio principale.
b) Edificio ubicato in zona propria (ZTO D) il cui ampliamento si realizza in
zona impropria
In questa fattispecie l’ampliamento si sviluppa totalmente o parzialmente in zona
impropria (solitamente agricola) e dunque, per coerenza di classificazione urbanistica,
vi è la necessità di riclassificare l’area come zona produttiva. Anche in questo caso la
normativa di zona sarà data dai caratteri urbanistici del progetto, ma è buona prassi che
il progetto di ampliamento si conformi alle norme urbanistiche della zona in cui è ubicato l’edificio principale.
L’incremento della superficie fondiaria comporta automaticamente l’adeguamento
delle superfici a servizi nel rispetto dell’art. 25, L.R. 61/85. La quantità di superficie a
servizi inerente la porzione in ampliamento dovrà essere calcolata coerentemente con la
classificazione urbanistica della zona produttiva già esistente. Conseguentemente, se
l’impianto preesistente ricade in zona di espansione le superfici a servizi, relativi alla
superficie fondiaria in ampliamento, dovranno essere quelle previste per la zona di
espansione, se invece l’impianto preesistente ricade in zona di completamento le superfici a servizi relativi alla superficie fondiaria in ampliamento dovranno essere quelle
previste per la zona di completamento.
Considerato che spesso tali fattispecie di ampliamento sono ubicate a margine di
zone produttive esistenti, a contatto con il territorio agricolo, particolare attenzione
dovrà essere data all’inserimento ambientale del nuovo impianto produttivo, prevedendo le opportune opere per la mitigazione degli eventuali impatti (visivi, acustici, ecc.)
nei confronti del territorio circostante. I casi più complessi (per ubicazione o tipo di produzione) possono anche richiedere l’elaborazione di un vero e proprio progetto di inserimento ambientale.
Qualora l’ampliamento si sviluppi in zona residenziale, e qualora ciò risulti
ammissibile in relazione ai possibili impatti, deve comunque essere rispettato il dettato
dell’art. 41 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, pertanto l’ampliamento in zona residenziale non deve superare i 250 mq e i 1.000 mc
compreso l’esistente.
63
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
c) Edificio ubicato in zona impropria che si amplia all’interno dell’area di
pertinenza dell’attività
64
Si tratta di attività che sono state oggetto di una specifica variante di PRG ai sensi
degli artt. 30 o 126 della L.R. 61/85, nonché della successiva L.R. 11/87. Sono ubicate in
territorio agricolo o residenziale e il riconoscimento di “attività economica in zona
impropria” e la possibilità d’intervento concessa, trovano riscontro nella normativa di
Piano, nelle schede progettuali e nella Convenzione stipulata con l’amministrazione
comunale.
La prassi ha dimostrato che talvolta le mutate esigenze dell’attività produttiva
inducono a ricercare soluzioni diverse da quelle a suo tempo approvate con l’apposita
variante di PRG. I casi più frequenti riguardano modifiche al sedime dell’edificio,
ampliamenti della superficie coperta e dell’altezza già approvata.
Non essendoci modifiche dell’area di pertinenza non vi è la necessità, per le
attività produttive (industria e artigianato di produzione) di modificare la superficie
a servizi. Nel caso di attività commerciali, direzionali e turistico-ricettive, l’ampliamento comporta l’incremento della superficie lorda di pavimento, e dunque la
superficie a servizi va rivista nel rispetto dell’art. 25 della L.R. 61/85. Devono essere
fatte salve le disposizioni di legge in merito alla distanza dai confini e le superfici a
servizi.
È ovvio che trattandosi di attività ubicate in zona agricola, dovranno essere ricercate soluzioni progettuali e attivati accorgimenti tecnici in grado di mitigare gli impatti
e tali da rendere l’ampliamento compatibile con il contesto circostante.
Qualora l’ampliamento si sviluppi in zona residenziale e qualora ciò risulti
ammissibile in relazione ai possibili impatti, deve comunque essere rispettato il dettato dell’art. 41 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.
Qualora l’ampliamento riguardi attività individuate nello strumento urbanistico
come attività “da trasferire” o da “bloccare”, modifiche diverse da quelle già previste
dalla strumentazione urbanistica vigente sono ammissibili solo qualora siano venute
meno tutte le motivazioni e le condizioni di contesto che hanno indotto a tale classificazione. L’area di pertinenza mantiene la destinazione di zona del vigente PRG (solitamente agricola).
d) Edificio ubicato in zona impropria che si amplia, ampliando altresì l’area
di pertinenza dell’attività
Si tratta di una tipologia urbanistica simile alla precedente e per la quale vale
quanto già detto. È ovvio che, comportando il progetto anche l’ampliamento della superficie di pertinenza, le relative superfici a servizi dovranno essere ridefinite, anche per le
attività produttive propriamente dette, nel rispetto dell’art. 25 della L.R. 61/85.
Anche in questo caso la superficie in ampliamento non viene riclassificata, ma
mantiene la destinazione di zona dell’area di pertinenza già assentita dal PRG (solitamente agricola).
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
e) Edificio ubicato in zona impropria legittimato con la procedura del
condono edilizio, ma che non è stato riconosciuto ai sensi dell’art. 30 della
L.R. 61/85 o della L.R. 11/87
Si tratta di una tipologia urbanistica rara che comunque risulta ammissibile alla
procedura di cui all’art. 5 del D.P.R. 447/98. Appare però opportuno svolgere alcune
considerazioni preliminari.
Le tipologie urbanistiche precedentemente esposte riguardano casi che sono
comunque già stati oggetto, in sede di approvazione di PRG, di una valutazione complessiva.
Sia le varianti redatte ai sensi dell’art. 30 della L.R. 61/85 sia quelle redatte ai sensi della L.R. 11/87, trovano origine in una accurata indagine territoriale tesa a definire il
“peso” delle attività in zona impropria nei confronti del territorio comunale.
A seguito di tale indagine i Comuni hanno individuato le attività compatibili e
non compatibili con i caratteri territoriali, con le dinamiche produttive e insediative e
con le azioni di salvaguardia e di recupero paesaggistico-ambientale.
Dunque le attività che hanno beneficiato di quanto consentito da tali leggi sono
già state oggetto di valutazione, in particolare in relazione all’ubicazione, all’accessibilità e ai fenomeni indotti sul territorio. La richiesta di ulteriore ampliamento ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. 447/98, pur richiedendo una attenta valutazione di merito, è supportata da una precedente “riconoscimento urbanistico” di tali attività.
Nel caso invece di attività che non sono mai state urbanisticamente riconosciute,
la valutazione di un possibile ampliamento risulta più complessa e maggiori sono gli
oneri per il responsabile del procedimento, il quale dovrà motivare molto dettagliatamente l’eccezionalità del caso, dovrà offrire precise informazioni in merito al sistema
produttivo del Comune, al numero di aziende insediate, al numero di attività economiche ubicate in zona impropria, ecc., oltre alle altre informazioni e verifiche normalmente richieste in caso di ampliamento.
In sintesi, il responsabile del procedimento dovrà fornire un quadro di riferimento
chiaro ed esaustivo sulla situazione produttiva del Comune, in particolare sulle attività
ubicate in zona impropria, al fine di consentire all’ente competente in materia urbanistica di avere il quadro della situazione in essere e delle dinamiche in atto.
La ristrutturazione
L’All.A alla Delib.G.R. 2000/01 specifica che “Per ristrutturazione si intendono le
modifiche agli impianti che mantengono la medesima destinazione produttiva…”.
La DRG Urbanistica e BB.AA. richiede, al momento della presentazione del progetto in variante di PRG gli stessi elaborati, documenti e certificazioni di cui ai punti 1,
2, 3, 4, 5 e 6 del paragrafo sulla realizzazione.
Solitamente in tale tipologia urbanistica rientrano fattispecie che, dal punto di
vista urbanistico risultano poco significative e che propongono interventi in deroga al
Regolamento edilizio e talvolta alle Norme tecniche di attuazione, senza però prevede-
65
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
re incrementi di superficie o volume (nel qual caso rientrano nella tipologia dell’ampliamento).
La prassi ha evidenziato che la ristrutturazione in variante di PRG è una fattispecie abbastanza rara, in quanto solitamente l’intervento di ristrutturazione comprende
anche l’ampliamento dell’esistente che, in termini urbanistici, rappresenta l’aspetto più
importante.
66
La riconversione
L’All. A alla Delib.G.R. 2000/01 specifica che “Per riconversione si intende il mutamento del ciclo merceologico dell’attività produttiva. La fattispecie presuppone la preesistenza di un’attività e, pertanto, la riconversione non è un intervento cumulabile con
la cessazione o la riattivazione”.
La DRG Urbanistica e BB.AA. richiede, al momento della presentazione del progetto in variante di PRG gli stessi elaborati, documenti e certificazioni di cui ai punti 1,
2, 3, 4, 5 e 6 del paragrafo sulla realizzazione.
In particolare appare opportuno sottolineare che l’intervento di riconversione in
variante di PRG si realizza ogni qualvolta vi sia un mutamento del ciclo merceologico
tale da porre il processo produttivo o il tipo di lavorazione esistente in contrasto con le
previsioni di zona.
Si tratta, dunque, di riconversione ogni qualvolta l’attività produttiva propriamente detta si trasforma in commerciale, direzionale, turistico ricettiva e viceversa. È ovvio
che devono essere riviste le superfici a servizi di cui all’art. 25 della L.R. 61/85 in funzione della nuova attività.
Rientrano però nella tipologia della riconversione anche i casi in cui una attività
produttiva, pur restando tale, trasforma il proprio prodotto e si pone in contrasto con le
Norme di attuazione del vigente PRG. È il caso di una attività industriale ubicata in
ZTO D nella quale non sono ammesse determinate lavorazioni. Qualora l’attività produttiva trasformi il proprio prodotto, o comunque modifichi il proprio ciclo produttivo
e conseguentemente risulti in contrasto con le norme di Piano, si configura un intervento di riconversione produttiva che richiede una “deroga” alle Norme tecniche di
attuazione vigenti.
L’All.A alla Delib.G.R. 2000/01 chiarisce che l’intervento di riconversione, a differenza di altri tipi di intervento, quale ad esempio la ristrutturazione con ampliamento,
non è cumulabile con la cessazione/riattivazione. La riconversione presuppone infatti la
preesistenza di una attività.
La cessazione/riattivazione
L’All.A alla Delib.G.R. 2000/01 specifica che per riattivazione si intende “l’avvio
della medesima attività prima esistente ed ora dismessa”.
La DRG Urbanistica e BB.AA. richiede, al momento della presentazione del progetto
in variante di PRG gli stessi elaborati, documenti e certificazioni precedentemente elencati.
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
Nella prassi si tratta di una tipologia d’intervento che solitamente non genera
variante urbanistica. Infatti, se interessa una attività posta in zona propria non vi è la
necessità di ricorrere all’art. 5, D.P.R. 447/98, a meno che la riattivazione non comporti
anche interventi di ampliamento o comunque interventi in contrasto con le norme di
zona, nel qual caso il contenuto della variante al PRG attiene agli elementi di contrasto
con la vigente normativa.
Tale tipologia d’intervento interessa solitamente le attività in zona impropria, riconosciute dal PRG ai sensi della L.R.11/87 o della L.R.61/85, art. 30, che sono state
dismesse e che si vogliono riattivare. La legislazione regionale, spesso riportata anche
nella normativa dei PRG, prevede che in caso di dismissione dell’attività acquistino
automaticamente efficacia la destinazione e le norme di zona. Ad esempio, se una attività ubicata in zona impropria, (agricola), viene dismessa, valgono le norme della zona
agricola e dunque la riattivazione dell’attività risulta in variante alle previsioni di PRG.
Il procedimento mediante autocertificazione
Il procedimento autocertificato si articola in due momenti:
• fase dell’istruttoria. Il richiedente presenta la domanda corredata delle autocertificazioni con cui attesta la conformità dell’intervento rispetto ai criteri indicati dalle norme riguardanti gli impianti produttivi;
• fase decisoria. La decorrenza del termine previsto fa scattare il perfezionamento della procedura per mezzo del silenzio-assenso.
Il procedimento mediante autocertificazione è escluso per legge nei seguenti casi:
– dove sia necessaria una valutazione di compatibilità e di impatto ambientale;
– impianti con utilizzo di materiali nucleari;
– impianti di produzione d’armamento;
– depositi costieri;
– impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali;
– impianti siano di deposito temporaneo, smaltimento recupero e riciclaggio dei
rifiuti;
– impianti con pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose33;
– impianti che riguardano la prevenzione e riduzione dell’inquinamento34;
– tipologie di impianti per i quali le norme comunitarie vigenti prevedano la
necessità di apposita autorizzazione35.
La domanda unica per il procedimento mediante autocertificazione, deve contenere la richiesta del titolo abilitativo edilizio, qualora necessario, e l’autocertificazione che
33
34
35
Art. 18, L. 128/98 e direttiva 96/82/CE.
Art. 21, L. 128/98 e direttiva 96/61/CE.
Art. 6, c. 1, D.P.R. 447/98.
67
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
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attesti la conformità dei progetti alla normativa vigente in materia di urbanistica, sicurezza degli impianti, tutela sanitaria e tutela ambientale.
Ciascuna asseverazione deve recare la firma del rappresentante legale dell’impresa, nonché di professionisti abilitati. Sono questi ultimi infatti che garantiscono la piena
legittimità del progetto assumendone insieme all’imprenditore la piena responsabilità.
L’avvio dell’istruttoria da parte dello sportello unico prevede diverse azioni contestuali:
• Inserimento della domanda nell’archivio informatico36. Ciò permette la gestione e il controllo dell’iter procedurale attraverso l’accesso esterno per via telematica, ma presenta notevoli difficoltà. La prima è legata alle diverse tipologie
produttive degli atti. Ciò fa aumentare i costi (si pensi alla gestione delle banche dati) se messi a confronto con i relativi benefici per gli imprenditori. La
seconda riguarda la compatibilità fra il principio della Privacy (anche se la percentuale degli imprenditori i cui dati coincidono con quelli dell’impresa sono
relativamente pochi) e della privativa industriale, in relazione alla possibilità
di accesso esterno, per ottemperare all’obbligo giuridico di inserimento delle
domande nell’archivio informatico37.
• Invio della domanda alla Regione, ai Comuni interessati e alle amministrazioni,
relativamente al controllo delle autocertificazioni. La verifica di carattere tecnico, da parte di soggetti competenti, è volta a stabilire la veridicità delle dichiarazioni, a valutare eventuali errori sanabili, a richiedere, se necessario, l’integrazione degli atti o dei documenti (richiesta unica e da effettuare entro 30 giorni), e a fissare se necessario l’audizione.
• Il procedimento, relativo alla domanda per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, segue il suo iter38.
• Le informazioni riguardanti l’avvenuta presentazione della domanda devono essere
diffuse attraverso idonei mezzi pubblicitari (archivio informatico e Albo pretorio).
Riguardo al controllo delle autocertificazioni, sta allo sportello unico e alle amministrazioni coinvolte nel procedimento, effettuare tutte le verifiche di propria competenza. I controlli sono finalizzati a verificare:
• rispetto degli strumenti urbanistici;
• rispetto dei piani paesistici e territoriali;
• rispetto o insussistenza di vincoli di natura sismica, idrogeologica, forestale,
ambientale e di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico;
• prevenzione degli incendi;
• sicurezza degli impianti elettrici e degli apparecchi di sollevamento di persone
o cose;
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37
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Art. 6, c. 2, D.P.R. 447/98.
Il D.P.R. 447/98 non indica quali siano i dati minimi indispensabili da rendere pubblici. Spetta pertanto
al Comune indicare i dati necessari a permettere l’individuazione dell’insediamento, consentendo l’effettiva partecipazione al procedimento dei soggetti interessati.
Art. 6, c. 1 D.P.R. 447/98.
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
•
•
•
•
•
installazione di apparecchi a pressione;
installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;
rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
emissioni inquinanti in atmosfera;
emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissioni potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l’ambiente;
• inquinamento acustico ed elettromagnetico all’interno e all’esterno dell’impianto produttivo;
• industrie qualificate come insalubri;
• misure di contenimento energetico.
Presentata la domanda, entro 20 giorni, si possono formulare osservazioni e memorie o richiedere di essere ammessi ad un contraddittorio. I soggetti che possono presentare osservazioni, memorie o essere ammessi al contraddittorio sono i rappresentanti di
interessi pubblici e privati, individuali e collettivi e i portatori di interessi diffusi, come
associazioni o comitati che si vedano pregiudicati dalla realizzazione del progetto. Questi soggetti possono avvalersi della presenza di tecnici e/o esperti di loro fiducia. In caso
di riunione, i termini vengono sospesi per 20 giorni.
Lo sportello unico risponde alle osservazioni, alle memorie e alle richieste di essere ammessi al contradditorio, motivando le sue decisioni, e servendosi, qualora lo ritenga opportuno, delle competenze tecniche necessarie, che fanno capo anche ad altre
amministrazioni coinvolte nel procedimento.
Qualora il responsabile dello sportello unico, al momento della valutazione della
domanda, verifichi falsità nelle autocertificazioni39, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, trasmette immediatamente gli
atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione
all’interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.
Se, invece, delle irregolarità venissero riscontrate successivamente all’inizio dei
lavori, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile ordina la riduzione in pristino a spese dell’impresa e dispone la
contestuale trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone
contemporanea comunicazione all’interessato.
Il contraddittorio può essere concesso dal responsabile del procedimento mediante convocazione del soggetto richiedente:
– per chiarimenti tecnico-progettuali;
– per chiarimenti in merito alle norme tecnico-amministrative vigenti;
– per progetti complessi;
– per eventuali modifiche al progetto;
– per problemi sollevati dal Comune in merito alla differente dislocazione dell’impianto.
39
Art. 6, cc. 2, 13 e 14. D.P.R. 447/98.
69
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
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Al termine del contraddittorio viene redatto un verbale e, qualora si sia raggiunto un
accordo, questo ha valore vincolante fra le parti. Il termine del procedimento resta sospeso
fino alla presentazione del progetto con le relative modifiche. Se, invece, non venisse raggiunta un’intesa, si deve ritenere concluso il procedimento e respinta la domanda.
Riguardo ai termini di convocazione dell’audizione, la disciplina non fornisce indicazioni specifiche. Sembra pertanto logico ritenere che la convocazione debba essere
effettuata entro i 60 giorni previsti per la conclusione del procedimento. Inoltre, non
essendo precisato se a questa sia ammesso il responsabile della parte progettuale o il soggetto che ha proposto l’istanza, si ritiene ragionevole che, non sussistendo validi motivi
ostativi, all’audizione possano assistere sia il soggetto proponente che il tecnico responsabile di tutto o di una parte del progetto. Il tecnico, d’altra parte, può fornire immediatamente le risposte adeguate rispetto ad eventuali problemi tecnico-progettistici
Ciò vale anche nel caso in cui la riunione sia promossa da terzi interessati. Per cui
prevede “… Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, la struttura” 40.
I termini di sospensione decorrono dalla data di convocazione del soggetto interessato fino al giorno fissato per la riunione. Qualora si rendano necessarie delle modifiche da apportare al progetto, queste debbono essere concordate fra le parti attraverso la
stesura di un apposito accordo41. L’accordo è vincolante, nel rispetto delle norme del
Codice Civile, fatti salvi i diritti dei terzi interessati e degli organi amministrativi preposti ai controlli. Inoltre nel verbale devono comparire i termini di presentazione del progetto modificato.
Il procedimento deve aver termine entro 60 giorni dalla presentazione della
domanda e delle eventuali integrazioni richieste.
Decorsi tali termini, si forma il silenzio-assenso e si può procedere alla realizzazione dell’opera, conformemente alla documentazione autocertificata prodotta e “alle
prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti” 42.
Decorso il periodo previsto per il silenzio-assenso, e qualora vengano iniziati i
lavori, di cui viene previamente comunicata la data, il Comune e gli enti interessati procederanno, in qualsiasi momento, all’effettuazione dei controlli, che devono proseguire
nel tempo per garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di conformità al progetto e in materia di sicurezza.
Il responsabile del procedimento
L’art. 3, c. 4, del D.P.R. 447/98 e s.m.i. prevede che “i Comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento. Il funzionario preposto alla struttura è
responsabile dell’intero procedimento”.
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41
42
Art. 6, c. 13. D.P.R. 447/98.
Art. 6 c. 5 D.P.R. 447/98.
Art. 6 c. 10 D.P.R. 447/98.
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
La Circ.P.C.M. dell’8 luglio 1999, che recepisce integralmente l’accordo sancito in
Conferenza Unificata nella seduta del 1° luglio 1999, attribuisce al responsabile dello sportello unico: poteri di impulso relativamente agli atti istruttori affidatigli che debbono confluire nel provvedimento adottato dal Comune; poteri di diffida e messa in mora per l’inadempimento o il ritardato adempimento; il potere di convocare la Conferenza di servizi.
Il responsabile della struttura è individuato dagli artt. 107, c.3 e 109, c.2 del D.Lgs.
267/00. Le funzioni del responsabile vengono espressamente ricondotte alle attribuzioni
di spettanza dirigenziale, fermo restando che gli stessi compiti, nei Comuni privi di personale con tale qualifica, possono essere attribuiti ai responsabili degli uffici o dei servizi, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco.
Le figure di “responsabile della struttura” e “responsabile del procedimento”
possono non coincidere. Infatti, se è vero che ai sensi dell’art. 3, cc.1 e 4, i Comuni affidano l’intero procedimento ad un’unica struttura e che il funzionario preposto alla struttura è responsabile dell’intero procedimento, è altrettanto vero che, ai sensi del c.1 dell’art. 5 della L. 241/90, “il Dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di
ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale”.
Ne consegue che non necessariamente la responsabilità di tutti i procedimenti di
competenza dello sportello unico faccia capo al responsabile della struttura, rientrando
nella discrezionalità dello stesso l’individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti in altri dipendenti addetti alla struttura. Inoltre, posto che il responsabile della
struttura debba rivestire la qualifica dirigenziale nei Comuni dotati di personale con tale
qualifica, non altrettanto vale per i responsabili dei singoli procedimenti.
Il collaudo
Una delle principali innovazioni del regolamento sullo sportello unico è rappresentata dalla “procedura di collaudo”, il cui scopo è quello di velocizzare l’avvio dell’attività economica. Gli elementi che caratterizzano la procedura di collaudo sono:
• richiesta da parte dell’impresa di fissare la data di collaudo. Questa deve essere
eseguita in un termine compreso tra i 20 e i 60 giorni successivi alla richiesta.
• Il collaudo viene effettuato a cura di professionisti del settore che non debbono
avere alcun legame con l’impresa richiedente. L’art. 9 c.4, D.P.R. 447/98 definisce
che “ Il certificato di collaudo, è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all’opera ovvero
a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, la struttura assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione in pristino, a spese dell’impresa, e trasmette gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all’interessato.
• Se lo sportello unico lascia decorrere i termini senza fissare la data di collaudo,
l’impresa procederà autonomamente comunicandone poi l’esito alla struttura
71
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
responsabile. In caso di esito positivo, l’impresa potrà dare inizio alla propria
attività produttiva, senza che vi sia alcuna limitazione al diritto di controllo da
parte delle amministrazioni interessate.
• Le verifiche devono essere sempre comunicate a tutti gli interessati e inserite
negli archivi informatici della struttura e della Regione. Nel caso siano riscontrate problematiche o necessità di interventi, coloro che hanno effettuato i controlli provvederanno tempestivamente ad adottare i provvedimenti di legge. A
loro volta gli interessati, sulla base di quanto previsto dall’art. 9, cc. 6 e 7, D.P.R.
447/98, potranno presentare le proprie contro deduzioni nonché richiedere un
incontro con il quale verificare e discutere gli esiti del collaudo.
• La procedura di collaudo può avvenire in momenti diversi, può necessitare di
ulteriore documentazione tecnica e/o amministrativa, possono essere richiesti
ulteriori adempimenti o aggiustamenti cui uniformarsi. Ottenuto il certificato
attestante l’esito positivo del collaudo, rilasciato dal tecnico delegato dall’imprenditore, è consentito l’inizio provvisorio dell’attività produttiva fino al rilascio del certificato di agibilità, del nulla osta all’esercizio di nuova produzione
e di ogni altro atto amministrativo richiesto, ecc.
• In particolari circostanze, quando non risultino incompatibilità specifiche, e
dopo aver verificato che la procedura riguarda solo quei settori dell’insediamento con un’attività di produzione autonoma nell’ambito dell’intero processo
produttivo, è possibile avviare la procedura del collaudo parziale.
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La Conferenza di Servizi
La Conferenza di Servizi43 è indetta dall’amministrazione procedente “qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo e quando l’amministrazione deve acquisire intese, concerti,
nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li
ottenga…”.
Nel procedimento semplificato, la Conferenza di Servizi è prevista:
• in caso una delle amministrazioni si pronunci negativamente sulla domanda
presentata. L’art. 4. c.2, D.P.R.447/98, infatti, prevede che: “il richiedente, entro
venti giorni dalla comunicazione, può chiedere alla struttura di convocare una
Conferenza di Servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa”;
• quando le amministrazioni coinvolte non hanno fatto pervenire gli “atti e pareri”
entro i termini previsti, precisamente 90 giorni decorrenti dal ricevimento della
documentazione, 120 giorni nel caso di progetti di opere da sottoporre a VIA44;
43
44
L’istituto della Conferenza di Servizi, inizialmente disciplinato dall’art. 14 e segg. L. 241/90 è stato riscritto completamente dalla L. 340/00.
Art. 4. c. 3 D.P.R. 447/98.
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
• quando il progetto comporta la variazione di strumenti urbanistici (art. 5, cc.1 e
2, D.P.R. 447/98).
La convocazione della prima riunione deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno 10 giorni prima della data fissata. Entro i successivi 5 giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora
impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tal
caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i 10 giorni successivi alla prima.
La convocazione è resa pubblica anche perché i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell’impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura memorie e osservazioni.
Gli stessi possono partecipare alla Conferenza di Servizi e, pur non avendo diritto di
voto, le proposte, opposizioni e osservazioni da loro formulate devono essere riportate
nel verbale della Conferenza.
Ogni amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso
un unico rappresentante legittimato dall’organo competente ad esprimere in modo
vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della
stessa.
La Conferenza di Servizi procede all’istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o ritenuti necessari. La Conferenza, inoltre, fissa il
termine entro cui pervenire alla decisione compatibile con il rispetto dei termini del
procedimento unico.
In sede di Conferenza di Servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti, chiarimenti o integrazione di ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi 30 giorni, si procede all’esame del provvedimento.
Il procedimento della Conferenza si conclude attraverso le seguenti fasi:
a) l’amministrazione procedente, entro il termine dei 90 giorni, adotta, sulla base
della maggioranza delle posizioni espresse, la determinazione conclusiva;
b) qualora alcune delle amministrazioni partecipanti non si siano espresse in sede
di Conferenza (amministrazioni “silenti”), entro 30 giorni dalla determinazione
conclusiva le medesime hanno la possibilità di rilasciare tardivamente il proprio parere (parere postumo). In caso di silenzio protratto oltre il suddetto termine, si applica l’istituto del silenzio-assenso. Detta ipotesi costituisce deroga
al meccanismo descritto dall’art. 14-quater, c.1 (dissenso espresso in Conferenza di Servizi). La disposizione prevede, altresì, la possibilità di impugnare, nel
medesimo termine di 30 giorni, la determinazione conclusiva della Conferenza
di Servizi;
c) adozione del provvedimento finale che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di
assenso, anche nei confronti degli assenti.
73
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
La Conferenza di Servizi nel caso di variante urbanistica
74
La sentenza della Corte costituzionale 206/01, pronunciata a seguito del ricorso
promosso dalla Regione Veneto, ha sostanzialmente modificato i meccanismi di funzionamento della Conferenza di Servizi indetta per la proposta di variante urbanistica a
seguito della presentazione di progetti in difformità agli strumenti urbanistici (art. 5,
D.P.R. 447/98).
La sentenza ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, c.2, l.g),
D.Lgs. 112/98, laddove prevede che ove il progetto di insediamento contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico, la determinazione della Conferenza di Servizi
costituisce, anche nell’ipotesi di dissenso della Regione, proposta di variante sulla quale
si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale. La Consulta ha ritenuto fondato il
ricorso promosso dalla Regione Veneto, la quale sosteneva che la disposizione contenuta
nell’art. 12, c.2, L. 340/0045, unitamente a quanto previsto dall’art. 25, D.Lgs. 112/98,
comporta che la proposta di variante possa essere approvata definitivamente dal Consiglio comunale, senza ulteriore intervento della Regione nel merito, realizzando, di fatto,
un’esclusione della competenza regionale a concorrere alla definizione dell’assetto urbanistico, in contrasto con gli artt.117 e 118 della Costituzione. Con la Circ.reg. 16/01, successiva alla sentenza della Corte Costituzionale 206/01, la Regione Veneto è intervenuta
nel fornire indicazioni sulle modalità di intervento della Regione alla Conferenza di Servizi indetta per avviare le procedure di formazione della variante urbanistica di cui
all’art. 5, D.P.R. 447/98.
Il parere della Regione nell’ambito della procedura semplificata di cui all’art. 5,
D.P.R.447/98, viene “anticipato” in Conferenza di Servizi, e pertanto, essendo assimilabile ad una “approvazione anticipata”, tale parere concorre con gli atti comunali alla
perfezione della variante urbanistica.
Infatti, per ragioni dettate da criteri di carattere organizzativo, la Direzione Regionale per l’Urbanistica e i Beni Ambientali ha richiesto ai Comuni di poter visionare,
antecedentemente alla prima seduta della Conferenza, il progetto. A tal fine si richiedono i seguenti documenti ed elaborati:
• il progetto edilizio, completato da una planimetria d’inquadramento generale
in cui siano individuate le superfici a servizi di cui all’art. 25 della L.R. 61/85 e
da una tabella con il dimensionamento di tali superfici, firmato, o controfirmato, da un tecnico abilitato all’elaborazione di strumenti urbanistici (architetto,
ingegnere, urbanista);
• il diniego al rilascio del titolo abilitativo edilizio a firma del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune o, in alternativa, il rigetto preliminare espresso dal
responsabile del procedimento. In entrambi i casi devono essere messi in evi-
45
Dove si afferma che “se una o più amministrazioni hanno espresso nell’ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell’amministrazione procedente, quest’ultima assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in
sede di Conferenza di Servizi”.
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
•
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•
•
•
•
denza tutti gli elementi di contrasto con il PRG, sia in relazione alla cartografia
e alla destinazione di zona, sia in relazione alle Norme tecniche di attuazione e
al Regolamento edilizio;
il parere della Commissione edilizia (qualora sia stata consultata);
lo stralcio del PRG vigente, con opportuna legenda e copia delle norme tecniche in relazione alle quali il progetto risulta in contrasto;
la relazione del responsabile del procedimento, dalla quale emergano le motivazioni che hanno determinato l’attivazione della procedura (in sintesi l’eccezionalità dell’intervento);
nei casi di nuovo impianto, o comunque nel caso di necessità di nuova zonizzazione, la dichiarazione del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune in
merito all’assenza nel PRG di aree destinate all’accoglimento dell’attività, oppure alla non idoneità delle aree previste dal PRG;
la VIA, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97, nel caso in cui l’intervento ricada
in area interessata da un sito di importanza comunitaria;
il parere di eventuali commissioni regionali o interregionali tenute ad esprimersi in merito (Commissione Regionale per la Valutazione di Impatto
Ambientale, L.R. 10/99, Commissione per la prevenzione incendi, D.P.R.
577/82, Comitato regionale per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante,
art. 75, L.R. 11/01, Commissione per la Salvaguardia di Venezia, art. 5, L.
171/73, ecc.).
È altresì stato disposto, onde evitare eventuali equivoci e successive contestazioni
da parte dei partecipanti alla Conferenza, che il verbale sia predisposto in forma sintetica, in sede di riunione, e sottoscritto al termine della medesima sia in occasione delle
conferenze istruttorie che in occasione di quelle decisorie.
Il D.P.G.R. del 4 dicembre 2001, n. 2488, che nomina i rappresentanti regionali in
seno alle Conferenze di Servizi di cui all’art. 5 del D.P.R. 447/98, ha disposto l’obbligo,
per i rappresentanti regionali, di acquisire prima della partecipazione alla seduta decisoria della Conferenza, il parere consultivo dell’Organo tecnico competente (Comitato o
Commissione tecnica regionale - sezione urbanistica).
In altri termini, il rappresentante regionale ha il compito, nelle more del funzionamento della Conferenza, di redigere un’apposita relazione istruttoria e di sottoporre
all’Organo regionale competente il progetto di Variante al PRG. Solo dopo aver conseguito il parere di competenza può partecipare alla seduta decisoria della Conferenza di
Servizi. È utile precisare che, essendo il suddetto parere solo consultivo, ed essendo stata assegnata al rappresentante regionale assunzione diretta di responsabilità in seno alla
Conferenza di Servizi, allo stesso viene riconosciuta la facoltà, in presenza di nuovi elementi progettuali o cognitivi, di particolare importanza e tali da indurre a ulteriori valutazioni, di esprimersi difformemente dal parere espresso dal Comitato o dalla Commissione tecnica regionale. Inoltre viene data al rappresentante regionale la facoltà, in presenza di sostanziali elementi innovativi, di richiedere un’ulteriore parere all’Organo tecnico competente.
75
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
76
Il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi, comprensivo dell’indicazione
delle amministrazioni dissenzienti e delle ragioni del motivato dissenso, costituisce la
proposta-adozione della variante urbanistica.
L’esito della Conferenza di Servizi deve essere pubblicato e può essere oggetto di
osservazioni, proposte e opposizioni formulate da chiunque vi abbia interesse ai sensi
dell’art. 50, cc.6 e segg., L.R. 61/85, come modificata dalla L.R. 21/98. Diversamente,
seguendo la procedura ordinaria, non potrebbe essere rispettato il termine dei 60 giorni
(entro il quale il Consiglio comunale si deve esprimere in merito all’approvazione) previsto dall’art. 5, c. 2, D.P.R. 447/98.
In sintesi, secondo la disciplina della Conferenza di Servizi di cui alla L. 241/90,
come modificata dalla L. 340/00 e integrata dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale, la Regione che partecipa alla Conferenza di Servizi:
• può esprimere il proprio assenso;
• può esprimere il proprio motivato dissenso e in questo caso la procedura deve
intendersi conclusa con esito negativo;
• se ne esistono i presupposti, può subordinare il proprio assenso all’accoglimento di specifiche modifiche progettuali (art. 14 quater, c.1, L. 241/90). In questo
caso la procedura può proseguire solo se sono recepite le indicazioni espresse
dalla Regione.
La Conferenza davanti al Consiglio dei Ministri
Esistono delle eccezioni alla regola secondo cui “le decisioni in seno alla conferenza vengono adottate secondo il principio della maggioranza”.
Si può, infatti, verificare che tra le amministrazioni dissenzienti in minoranza vi siano soggetti portatori di particolari interessi sensibili (salute, paesaggio, patrimonio storicoartistico e ambiente). In tal caso, non essendo più valido il principio della maggioranza,
l’amministrazione procedente deve richiedere la determinazione sostitutiva all’organo collegiale di Governo competente. La competenza dell’organo collegiale di Governo si individua in base alla natura rivestita dall’amministrazione procedente o di quella dissenziente:
se una sola di queste amministrazioni è statale, la decisione è rimessa al Consiglio dei
Ministri. Ciò anche nell’ipotesi in cui l’intervento sia sottoposto a VIA e in caso di provvedimento negativo. L’amministrazione procedente, nel rimettere la decisione al Consiglio
dei Ministri, deve trasmettere ogni documentazione utile all’adozione della decisione e, in
particolare, il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi dal quale deve risultare:
a) la regolarità della convocazione delle amministrazioni interessate;
b) le eventuali note precedenti o successive alla conferenza da parte delle amministrazioni che non hanno partecipato;
c) le modalità di svolgimento della discussione e le relative posizioni assunte in
sede di Conferenza di Servizi dalle amministrazioni convocate, con particolare
riguardo alle eventuali soluzioni alternative ivi prospettate e ai dissensi espressi e motivati, soprattutto nella materia degli interessi sensibili;
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
d) le conclusioni adottate in seno alla Conferenza di Servizi che comportano la
remissione della decisione al Consiglio dei Ministri;
e) nei casi di interventi infrastrutturali e produttivi, la documentazione progettuale completa di relazione tecnica dal cui esame possa emergere un confronto tra
lo stato dei luoghi e quello che si verrebbe a creare a seguito del prospettato
intervento;
f) eventuale materiale fotografico.
L’amministrazione procedente deve inviare la richiesta di adozione della decisione da parte del Consiglio dei Ministri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo. Il termine previsto per l’adozione della
decisione decorre dalla data di ricezione della richiesta sopraindicata, completa dei relativi allegati.
Il Dipartimento, ricevuta la richiesta di remissione della decisione al Consiglio dei
Ministri, verifica la completezza degli atti a corredo della richiesta per il successivo
avvio dell’istruttoria e, ove fosse necessario, provvede a richiedere la necessaria documentazione integrativa all’amministrazione proponente. L’eventuale carenza della documentazione inviata a corredo della richiesta di remissione della decisione al Consiglio
dei Ministri non consente l’avvio della relativa istruttoria da parte del Dipartimento a
ciò preposto, in quanto la completezza della documentazione costituisce un presupposto indefettibile per la remissione degli atti al Consiglio dei Ministri e reca connessa la
mancata decorrenza dei termini previsti entro i quali l’organo collegiale dovrebbe rendere la decisione.
Su segnalazione del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Presidente del Consiglio, in considerazione della complessità dell’istruttoria, può disporre
una proroga del termine per l’adozione della decisione da parte del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 14-quater, L. 241/90. In ogni caso, il termine stabilito per l’adozione della deliberazione non può essere superiore a complessivi 90 giorni. Il Presidente
del Consiglio comunica all’amministrazione procedente l’intervenuta proroga del termine per la deliberazione del Consiglio stesso, invitandola, nel contempo, a notificare il
nuovo termine a tutte le amministrazioni interessate al procedimento. Nel corso dell’istruttoria, al fine della successiva sottoposizione della decisione al Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo informa gli uffici centrali delle amministrazioni in merito alle posizioni assunte dai rispettivi uffici periferici nell’ambito della Conferenza di Servizi. È facoltà della Presidenza del Consiglio, in ragione
della complessità istruttoria, indire riunioni di coordinamento per acquisire i necessari
elementi informativi e di valutazione da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il successivo esame della questione da parte del Consiglio dei Ministri. Completati gli adempimenti istruttori, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo predispone la relazione istruttoria da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri.
La remissione della decisione al Consiglio dei Ministri avviene per il tramite del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri, entro 30 giorni, ovvero
entro 90 giorni in caso di avvenuta proroga dell’istruttoria, procede all’adozione della
77
LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
relativa deliberazione. La decisione assunta dal Consiglio dei Ministri viene notificata,
dalla Presidenza del Consiglio, all’amministrazione proponente che provvederà, a sua
volta, a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con l’invito a conformarsi
alla stessa.
78
La Conferenza di Servizi su istanze o progetti preliminari
L’art 10 della L. 340/00, modificando l’art. 14-bis della L. 241/90, prevede e disciplina la Conferenza di Servizi su istanze o progetti preliminari. In caso di progetti di
particolare complessità, l’interessato può richiedere d’indire la Conferenza di Servizi
prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare
quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. La Conferenza si pronuncia entro 30 giorni dalla data della richiesta e i costi sono a
carico del richiedente.
L’imprenditore può sempre rivolgersi allo sportello unico durante la fase di preistruttoria per avere chiarimenti in merito al progetto presentato e richiedere il parere di
conformità, previsto dall’art. 3, c.3, D.P.R.447/98, del progetto preliminare con i vigenti
strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica. A tal proposito la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 1999 stabilisce che il
responsabile unico del procedimento può convocare una Conferenza di Servizi anche ai
fini del rilascio del parere di conformità.
Per i progetti in cui è richiesta la VIA, la Conferenza di Servizi si esprime entro 30
giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio
d’impatto ambientale (SIA) e secondo quanto previsto in materia di VIA. Se la conclusione non interviene entro 90 giorni dalla richiesta di convocazione, la Conferenza di
Servizi si esprime comunque entro i successivi 30 giorni.
Nell’ambito della Conferenza, l’autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase,
sulla base della documentazione presentata, viene verificata l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità e quindi indicate le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
In tutti i casi esaminati, la Conferenza di Servizi si esprime allo stato degli atti a sua
disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
CAPITOLO 3
LO SPORTELLO UNICO
NELLA REGIONE VENETO
79
LO SPORTELLO UNICO NELLA REGIONE VENETO
81
La Regione Veneto ha recepito la normativa in materia di sportello unico per le
attività produttive attraverso l’emanazione di due leggi regionali: la L.R.46/99 e la L.R.
11/01.
L’art. 2, c.2 della L.R.46/991, aggiunge l’art. 2-bis alla L.R. 30/91, secondo cui “per
favorire l’attuazione da parte dei comuni delle funzioni ad essi attribuite con l’articolo
24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Giunta regionale può promuovere
attività di studio e di sperimentazione dirette a facilitare le strutture comunali preposte
alla realizzazione e gestione dello sportello unico per l’accesso ai dati e alle informazioni riguardanti il procedimento e gli adempimenti relativi alle procedure di autorizzazione all’insediamento di attività produttive”.
La L.R.11/01 all’art. 20, c.12, in attuazione del D.Lgs. 112/98, disciplina le funzioni regionali e degli enti locali, in materia di sportello unico e agevolazione alle imprese,
ed evidenzia l’obiettivo di favorire la diffusione sul territorio del servizio sportello unico, anche adeguando il sistema informativo statistico e la rete telematica regionale alle
esigenze di assistenza alle imprese.
Secondo il comma 3 “Nelle materie oggetto del presente titolo la Regione, gli enti
locali e le autonomie funzionali esercitano le funzioni organizzative, nonché tutte le
attività strettamente connesse all’esercizio delle funzioni amministrative”. All’art. 38,
Capo VII - Sportello Unico e agevolazioni alle imprese, si specificano le funzioni di
competenza regionale in materia di servizi e assistenza alle imprese e si evidenzia l’obiettivo di favorire la diffusione sul territorio dello sportello unico anche adeguando il
sistema informativo statistico e la rete telematica regionale alle esigenze di assistenza
alle imprese.
La Giunta regionale coordina le attività di servizio e di assistenza alle imprese
attraverso la raccolta e la diffusione delle informazioni concernenti l’insediamento e lo
1
2
L.R. 9 settembre 1999, n. 46, Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali
in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999.
L’art. 2, c.2, della legge aggiunge l’art. 2-bis, Iniziative per l’attuazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di sportello unico della L.R. 2 dicembre1991, n. 30, Interventi
per favorire l’attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali,
nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127.
L.R. 13 aprile 2001 n. 11, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
LO SPORTELLO UNICO NELLA REGIONE VENETO
82
svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale3. La Giunta,“allo scopo di
adeguare il sistema informativo-statistico (SIRV) e la rete telematica regionali alle esigenze di assistenza alle imprese, definisce un programma per il potenziamento dello
stesso sistema e per la prioritaria connessione in rete dei comuni singoli o associati nonché degli enti e società di cui al comma 1”4, cioè CCIAA, enti e società istituiti dalla
stessa Regione o di cui essa sia socia.
La Regione dunque, si è attivata anche realizzando strumenti di supporto a sostegno della costituzione e del miglioramento dei servizi offerti dallo sportello unico.
La Giunta regionale, con deliberazione del 14 dicembre 1999, n. 4510, ha approvato una Convenzione con ANCI Veneto, Unioncamere Veneto, e con le Federazioni regionali degli industriali del Veneto e degli artigiani del Veneto finalizzata alla sperimentazione di tecnologie informatiche nella gestione degli sportelli unici per le imprese. Il
progetto di sperimentazione è attualmente in via di sviluppo.
In materia urbanistica la Regione attraverso la Circolare 16/015 ha evidenziato gli
aspetti critici di coordinamento tra disciplina statale e disciplina urbanistica regionale
dopo i primi anni di applicazione del D.P.R. 447/98, con particolare riguardo alla disciplina della Conferenza di Servizi, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del
26 giugno del 2001, n. 206, pronunciata a seguito proprio del ricorso promosso dalla
Regione Veneto. Con tale sentenza la suprema corte ha dichiarato “la illegittimità costituzionale dell’art. 25, c. 2, l. g) del D.Lgs. 112/98 nella parte in cui prevede che “ove la
conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la
determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale anche quando vi sia il dissenso della Regione”.
In base a quanto affermato dalla Corte Costituzionale, il parere positivo della
Regione, espresso in sede di Conferenza di Servizi, è condizione necessaria perché la
variante venga approvata dal Consiglio comunale.
Secondo la disciplina della Conferenza di Servizi6, la Regione che partecipa alla
Conferenza può esprimere il proprio assenso; può esprimere il proprio motivato dissenso7; può subordinare, se ne esistono i presupposti, il proprio assenso all’accoglimento di
specifiche modifiche progettuali8 e, in questo caso, la procedura può proseguire solo
qualora siano recepite le indicazioni espresse dalla Regione.
Attualmente l’attività della Regione volta a fornire un supporto ai processi di semplificazione in atto, continua ad espletarsi attraverso appositi interventi in corso di realizzazione. Tra le varie azioni vanno senz’altro ricordate quelle in materia di promozione del territorio.
3
4
5
6
7
8
“…con particolare riferimento agli strumenti agevolativi e all’attività delle unità organizzative, di cui
all’articolo 24 del Dlgs. 112/98, sono assicurate dalla Giunta regionale”, art 38, c. 3, L.R.11/01 .
L.R.11/01, art 38, c. 3,
Circ.P.G.R. del 31 luglio 2001, n. 16, Sportello Unico per le attività produttive (art. 2 e 5 del D.P.R. n.
447/1998), indirizzi in materia urbanistica.
Di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 340/00 e integrata dalla recente pronuncia della Corte
Costituzionale.
In tal caso la procedura si intenderà conclusa con esito negativo
Art. 14-quarter, c. 1, L. 241/90.
LO SPORTELLO UNICO NELLA REGIONE VENETO
Nel Piano di sviluppo informatico e telematico del Veneto 9 è previsto che gli attuali sistemi informativi e applicativi del procedimento siano integrati da servizi di analisi
territoriale e, inoltre, alla luce della attuale evoluzione economica e produttiva del Veneto, è stato previsto che le tipiche funzioni informative e applicative locali, contemplate
attualmente dallo sportello unico, siano integrate con servizi regionali accessibili via
Internet tramite il Sistema Informatico della Regione Veneto (Net-SIRV) per la delocalizzazione e internazionalizzazione di impresa. A tal proposito, è in corso di realizzazione
un Centro Servizi Regionale per lo sportello unico per le attività produttive e la delocalizzazione d’impresa.
La nuova definizione del portale territoriale è già in atto. Fino ad oggi risultano
collegate alla rete regionale tutte le aziende sanitarie locali venete, le ex Aziende di Promozione Turistica e i Centri per l’impiego. Questa innovazione poggia sulle linee programmatiche stabilite con il Piano di Sviluppo Informatico e Telematico.
L’idea di fondo è quella di trasformare il sistema informatico della Regione in un
sistema informativo. Se alla fine del 2001 la rete regionale era sostanzialmente al servizio
dell’apparato regionale per migliorarne i processi interni, dal 2002 è iniziata una fase di
“apertura” del SIRV al territorio. La rete della Regione si pone quindi come elemento di
integrazione con gli enti locali, con altre istituzioni quali aziende sanitarie e ospedali,
con le Camere di Commercio, con agenzie e organizzazioni del mondo dell’economia.
L’obiettivo è quello di offrire servizi sempre più integrati, completi ed efficienti al cittadino e all’impresa. Il nuovo Net-SIRV costituirà la piattaforma di riferimento per consentire
all’amministrazione regionale di erogare servizi agli altri enti territoriali, alle imprese e ai
cittadini e anche servizi applicativi quali appunto lo sportello unico per le imprese.
Il progetto prevede la connessione della rete interprovinciale (progetto IP Net) alla
rete Net-SIRV e quindi, attraverso ciascuna Provincia, tutti i Comuni del Veneto avranno
la possibilità di collegarsi alla rete regionale. Si tratta di una realizzazione molto complessa sia perché si dovranno integrare tecnologie diverse in funzione delle diverse caratteristiche geografiche e morfologiche delle aree interessate, sia per l’elevato numero di
Comuni (581) e degli altri organismi interessati che causerà problemi legati inevitabilmente ad aspetti organizzativi e gestionali.
Le azioni della Regione Veneto: il progetto SUAPED
Con la L.R.46/99 la Giunta regionale è stata autorizzata a promuovere azioni di
sostegno e sperimentazione atte ad aiutare le strutture comunali preposte alla realizzazione e gestione dello sportello unico, per l’accesso dei dati e delle informazioni riguardanti il procedimento e gli adempimenti relativi alle procedure di autorizzazione all’insediamento di attività produttive.
9
La Giunta regionale, con Delib.G.R. del 18 gennaio 2002, n. 56 ha approvato il Piano di Sviluppo Informatico e Telematico della Regione del Veneto, e con lo stesso provvedimento ha recepito le linee guida
tracciate in questo Piano per la realizzazione dell’e-government regionale.
83
LO SPORTELLO UNICO NELLA REGIONE VENETO
84
Con la Convenzione10 con ANCI Veneto, Unioncamere Veneto e Federazione degli
industriali del Veneto è stato attivato un progetto di sperimentazione informatica degli
sportelli unici delle imprese.
Tale azione di sostegno, in una prima fase, è stata volta a costituire presso gli enti
locali la dotazione informatica di base per avviare le attività di sportello unico, pertanto
la Regione Veneto ha effettuato la distribuzione gratuita, accompagnata da adeguata formazione, di un prodotto software di gestione dello sportello unico mentre, per quanto
riguarda l’hardware, è intervenuta con la concessione di contributi finanziari, finalizzati
all’acquisizione della necessaria strumentazione tecnologica.
Il sostegno è stato rivolto alle forme di associazionismo tra Comuni e, in questo
senso, nel corso del 2000, sono stati concessi contributi per £ 525.000.000 alle gestioni
associate tra Comuni che hanno aderito alla sperimentazione informatica dello sportello
unico. In particolare, sono state finanziate 18 forme associate tra Consorzi, Unioni di
Comuni, Convenzioni, Comunità montane con 130 Comuni aderenti. L’erogazione dei
contributi è proseguita nel corso dell’anno 2001, per una somma pari a £ 300.000.000 a
favore di 125 Comuni che hanno aderito alla sperimentazione regionale di informatizzazione dello sportello unico, realizzando, in questo caso, una gestione singola.
Tra i progetti della Direzione del Sistema Informatico della Regione riguardanti lo
sviluppo dei servizi telematici connessi allo sportello unico per le attività produttive e
all’edilizia privata, va segnalato il progetto SUAPED, acronimo di sportello unico per le
attività produttive e l’edilizia. Questo identifica un progetto che la Regione del Veneto
ha presentato in risposta all’Avviso per la selezione dei progetti sull’attuazione dell’egovernment11, pubblicato dal Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie, in linea
con quanto espresso nel D.P.C.M. del 14 febbraio 200212.
Il progetto SUAPED si inserisce nel contesto generale tracciato dai diversi documenti pianificatori elaborati sia a livello nazionale, sia a livello regionale: il Piano nazionale di azione di e-government, il Piano di sviluppo informatico e telematico del Veneto
e il Piano di sviluppo della Società Veneta dell’Informazione. Il progetto prevede la realizzazione di uno sportello unico telematico per le attività produttive e l’edilizia che
consenta a cittadini e imprese di inoltrare per via telematica la richiesta di avvio di pratiche e tutta la documentazione a corredo, grazie anche all’uso della firma digitale; la
possibilità di ricevere, sempre per via telematica, autorizzazioni, atti, documenti dalla
PA; di svolgere tutti i passaggi intermedi, tra lo sportello unico e tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento; la consultazione on-line dello stato delle pratiche; la possibilità di scaricare modulistica; l’accesso alle informazioni relative a normative e procedimenti. Il sistema si basa su un Data Center regionale centralizzato, gli scambi dei dati
fra i vari utenti avverranno attraverso la rete Internet e saranno garantiti da opportuni
sistemi di sicurezza e autenticazione.
10
11
12
Delib.G.R. 4510/99.
G.U. serie generale n. 78 del 3 aprile 2002
D.P.C.M. del 14 febbraio 2002, Utilizzazione di quota dei proventi derivanti dalle licenze UMTS per il
piano e-government. Pubblicato nella G. U. 21 marzo 2002, n. 68.
LO SPORTELLO UNICO NELLA REGIONE VENETO
Nell’ambito del progetto si prevede la realizzazione di un Call Center, in grado di fornire supporto per differenti tipologie di quesiti inerenti il progetto e il corretto utilizzo degli
strumenti offerti dal sistema. Tale servizio si rivolgerà agli enti locali, a cittadini e imprese.
La Regione Veneto, in linea con le iniziative da tempo intraprese a favore dell’informatizzazione degli enti locali nell’ambito della L.R. 54/8813, metterà a disposizione dei Comuni, gratuitamente, la soluzione per la gestione dello sportello unico14.
Per la realizzazione del progetto saranno costituiti dei gruppi di lavoro che comprenderanno rappresentanti della Regione, dei Comuni e degli enti coinvolti nel procedimento. Tali gruppi saranno chiamati a esaminare i prodotti delle diverse fasi di progetto, fornire indicazioni utili al proseguimento dei lavori, rilevare eventuali criticità,
mantenendo relazioni con le altre amministrazioni e soggetti non direttamente coinvolti
nel progetto. Questo prevede una fase sperimentale, durante la quale il prodotto sarà
collaudato e distribuito nell’ambito di un gruppo limitato di amministrazioni. Successivamente l’accesso al sistema sarà reso possibile a tutti i comuni del Veneto.
Il Progetto si rivolge alle amministrazioni che usufruiscono già delle soluzioni
informatiche proposte dalla Regione Veneto, con l’obiettivo di coinvolgere anche le
amministrazioni locali dotate di soluzioni informatiche differenti.
Questo coincide essenzialmente con le linee generali descritte nel Piano di Sviluppo
informatico e telematico, approvato con la già citata Delib.G.R. 56/02, il quale mira alla
implementazione del sistema Net-SIRV (Sistema Informatico Regione Veneto), attraverso la
realizzazione di una infrastruttura di servizi atti a costituire il Sistema veneto delle autonomie locali. Secondo le linee descritte dal Piano, lo sviluppo del sistema informatico del
Veneto contribuisce a delineare il nuovo ruolo che la Regione ha assunto, ai sensi del D.Lgs.
112/98, nei confronti della comunità veneta intesa come cittadini, imprese ed enti locali,
nonché del territorio nelle sue varie accezioni ambientali, urbanistiche e infrastrutturali.
Pertanto si vuole che, innovando la L.R.54/88, riguardante i processi di informatizzazione locale, il Sistema informatico si rinnovi, sia accessibile all’intera comunità
regionale e che, alla luce della tecnologia odierna, si attui una cooperazione in rete tra
Regione ed enti locali, al fine di migliorare i servizi al cittadino. Ci si vuole avvalere di
strumenti nuovi quali, la comunicazione sicura tra enti locali e Regione e tra ente locale
ed ente locale, l’utilizzo della firma digitale, l’adeguamento delle funzioni dello sportello unico alle esigenze evolutive dell’impresa e dell’economia veneta, l’utilizzo degli
strumenti Net-Gis, riguardanti servizi di analisi territoriale in grado di fornire all’utenza
informazioni e indicazioni relative anche alle aree di destinazione industriale/artigianale, nonché sulla logistica regionale, nazionale e internazionale.
Le finalità del progetto si possono, quindi, individuare nella volontà di realizzare
un progetto a valenza regionale che consenta di stabilire degli standard nelle modalità
di fruizione dei servizi collegati allo sportello unico da parte delle imprese, nella diffusione di standard tecnologici e metodologici di valenza regionale presso le pubbliche
13
14
L.R. del 8 novembre 1988, n. 54, Interventi per la costituzione di sistemi informativi e l’informatizzazione degli enti locali. Pubblicata nel B.U. 11 novembre 1988, n. 65.
Gli enti interessati all’adozione di tale soluzione dovranno rivolgersi alla Direzione Sistema Informatico
della Regione Veneto.
85
LO SPORTELLO UNICO NELLA REGIONE VENETO
86
amministrazioni, nel creare una sinergia fra i Comuni e le altre amministrazioni, nel realizzare un canale di comunicazione tra il sistema delle imprese e la PA. Si aggiunga l’esigenza di semplificazione da perseguire attraverso una maggiore omogeneizzazione delle procedure, la diminuzione del flusso di documenti cartacei, la diffusione di metodologie per la firma digitale e lo scambio telematico dei documenti, la diminuzione dei
tempi di emissione delle autorizzazioni finali, la trasparenza delle informazioni con la
garanzia delle funzionalità di sicurezza per una gestione del flusso documentale e, infine, l’estensione ai Comuni dei collegamenti alla rete regionale.
Si vuole estendere il sistema anche nell’ambito delle competenze dello sportello
unico in materia di edilizia privata e, infatti, SUAPED è integrato con il sistema GPE, ossia
l’applicativo di gestione delle pratiche edilizie distribuito dalla Regione Veneto, ma sarà
possibile realizzare scambi di dati con altri gestionali in uso presso le amministrazioni.
Il Progetto SUAPED prevede la realizzazione e l’attivazione di un modello organizzativo per un centro tecnico territoriale finalizzato a supportare i servizi di un limitato raggruppamento di amministrazioni, con particolare riguardo al collegamento informatico dei procedimenti locali verso lo sportello unico on-line, integrando i servizi locali e il portale regionale.
Con ciò si intende attuare un modello organizzativo riutilizzabile da altre aggregazioni di soggetti locali, al fine di predisporre meccanismi che gestiscano flussi d’informazioni a disposizione di cittadini e imprese da essi immediatamente fruibili a prescindere dagli strumenti informatici utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni locali.
Il Progetto prevede una fase sperimentale, durante la quale il prodotto sarà collaudato e distribuito nell’ambito di un gruppo limitato di amministrazioni. Successivamente, l’accesso al sistema sarà possibile per tutti i Comuni del Veneto.
Circolari e linee guida
Durante i primi anni di applicazione del D.P.R. 447/98 sono emersi alcuni aspetti
critici nel coordinamento tra la disciplina statale e la disciplina urbanistica regionale,
anche alla luce della nuova formulazione della normativa sulla Conferenza di Servizi15,
che poteva escludere la Regione dall’approvazione delle varianti previste dall’art. 5 del
D.P.R. 447/98.
La Regione Veneto ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale per far dichiarare la illegittimità dell’art. 25, c. 2 l.g), del D.Lgs. 112/98, nella parte in cui prevede che
“ove la Conferenza di Servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale anche quando vi sia dissenso della Regione”.
La Corte Costituzionale, con la Sentenza 206/01, ha dichiarato la illegittimità dell’art. 25 c. 2 l.g), del D.Lgs. 112/98, per cui ora il parere positivo della Regione, in quanto
15
Di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 340/00 e integrata dalla recente pronuncia della Corte
Costituzionale e D.P.R. 447/98.
LO SPORTELLO UNICO NELLA REGIONE VENETO
“co-titolare” del potere di gestione del territorio, insieme alla amministrazione comunale, espresso in sede di Conferenza di Servizi, è condizione necessaria perché la variante
possa essere legittimamente approvata dal Consiglio comunale.
In conseguenza di ciò, la Regione Veneto, con la Circ.P.G.R. 16/01, recepita con
Delib.G.R. 2000/0116, ha fornito chiarimenti e specificazioni relativamente all’ambito di
applicazione della procedura di sportello unico prevista dall’art. 5, D.P.R. 447/9817, agli
ulteriori adeguamenti procedimentali introdotti dal D.P.R. 447/98, rispetto a quelli già
previsti dalla L. 241/90, alla non applicabilità nel territorio regionale dell’art. 2, D.P.R.
447/9818, alla tipologia degli interventi consentiti, ai criteri da utilizzare nella valutazione dei progetti, di cui all’art. 5, D.P.R. 447/98, nonché al funzionamento della Conferenza di Servizi, sempre ai sensi del citato articolo 5.
Inoltre la delibera fornisce l’iter per l’individuazione delle aree da destinare agli
insediamenti produttivi, secondo l’art. 2, D.P.R. 447/98. Nei casi in cui il Comune intenda procedere alla formazione di una variante per individuare aree ulteriori rispetto a
quelle previste nel PRG, il Comune può predisporre la variante, secondo la normativa
regionale vigente, nel rispetto della pianificazione regionale esistente, d’intesa con le
amministrazioni eventualmente interessate.
L’art. 2 del D.P.R. 447/98 dispone che tale variante sia approvata “in base alle procedure individuate con legge regionale, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera a) della L.
n. 47/1985”. Poiché la vigente legge urbanistica regionale, L.R. 61/8519, non ha recepito
la normativa statale20, la variante dovrà quindi seguire o la procedura prevista dall’art.
50, c.9, L.R. 61/85, oppure dall’art. 50, c.3 della stessa legge.
L’art. 2 prevede inoltre che la variante “sia subordinata alla preventiva intesa tra
le altre amministrazioni eventualmente competenti. Intesa da assumere in Conferenza
di Servizi…”.
Tale procedura può essere esclusa perché il coordinamento tra le amministrazioni
si realizza all’interno delle commissioni consultive regionali.
L’intesa prevista dall’art. 2, D.P.R. 447/98, rimane comunque una facoltà per l’amministrazione comunale che potrà indire, una Conferenza di Servizi ove consideri opportuno esaminare contestualmente i vari interessi pubblici coinvolti dalla variante.
L’art. 2, ai cc.2 e 3, D.P.R. 447/98, demanda al Consiglio comunale la facoltà di
subordinare l’attuazione degli interventi alla redazione di un piano per gli insediamenti
produttivi, in mancanza del quale la realizzazione degli interventi resta comunque
subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita convenzione per la
realizzazione di tali opere.
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20
Delib.G.R. del 27 luglio 2001 n. 2000, Sportello Unico per le attività produttive (art. 2 e 5 del D.P.R. n.
447/1998), indirizzi in materia urbanistica.
D.P.R. 447/98, art. 5, Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici.
D.P.R. 447/98, art. 2, Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi.
L.R. 27 giugno 1985, n. 61, Norme per l’assetto e l’uso del territorio.
L. 28 febbraio 1985, n. 47, Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.
87
CAPITOLO 4
L’ORGANIZZAZIONE
DELLO SPORTELLO UNICO
89
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
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In questo capitolo vengono proposti tre schemi di regolamento, forniti dalla Regione Veneto1, che disciplinano l’organizzazione e l’attuazione dello sportello unico, e rappresentano una traccia, non vincolante, per gli enti interessati. Seguono altri due schemi
riguardanti la nomina del Responsabile di SUAP e, infine, uno schema di accordo operativo con gli enti terzi.
Gli schemi di regolamento A e B, forniscono un esempio degli aspetti principali sui
quali gli enti sono chiamati a rispondere, attraverso la scelta di un assetto organizzativo
dello sportello unico. Lo schema C definisce i criteri principali che regolano lo sportello,
e affronta nel dettaglio le principali azioni da effettuare affinché possa essere avviato, svolgendo così la funzione di piano di lavoro e di riferimento per la sua concreta attuazione.
A - Schema di regolamento per l’organizzazione di uno sportello unico
Art. 1
Oggetto
Il presente regolamento, nell’ambito della più generale disciplina sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui costituisce parte integrante, definisce i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa dello sportello unico per le attività produttive
eseguendo le disposizioni di cui al D.Lgs. 112/97 e il D.P.R. 447/98.
Art. 2
Finalità
Lo sportello unico per le attività produttive costituisce lo strumento mediante il
quale il Comune assicura l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi.
Art. 3
Funzioni
Lo sportello unico esercita funzioni di carattere:
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Assessorato Ambiente e Territorio, Direzione Urbanistica e Beni Ambientali.
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• amministrativo, per la gestione del procedimento unico;
• informativo, per l’assistenza e l’orientamento alle imprese;
• promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e
potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del paese.
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In particolare, per la gestione del procedimento unico, lo sportello è competente
in materia di procedure di autorizzazione per impianti produttivi di beni e servizi concernenti la loro localizzazione, realizzazione, ristrutturazione ampliamento, cessazione,
riattivazione, riconversione, esecuzione di opere interne e la rilocalizzazione.
Ai fini del presente regolamento si intendono:
• per localizzazione, l’individuazione delle aree da destinare all’insediamento di
impianti produttivi;
• per impianti produttivi, le costruzioni o impianti destinati ad attività industriali, commerciali o artigianali dirette alla produzione di beni ed alla prestazione
di servizi;
• per realizzazione, la costruzione di nuovi impianti produttivi;
• per ristrutturazione, l’attività diretta a modificare l’impianto produttivo;
• per riconversione, il mutamento di comparto merceologico attraverso la modificazione dei cicli produttivi dell’impianto esistente.
Per quanto concerne gli impianti a struttura semplice di cui all’art. 6, comma 6,
D.P.R. 447/98, si fa rinvio alla normativa regionale di riferimento.
Art. 4
Organizzazione
Nell’ambito della struttura complessiva del Comune, come individuata e disciplinata dal regolamento di organizzazione, lo sportello unico costituisce una posizione di
lavoro denominata “ufficio”. Lo sportello unico opera alle dirette dipendenze del Dirigente incaricato dal Sindaco. A detta struttura sono assegnate risorse umane, finanziarie
e tecniche adeguate alle finalità che devono essere perseguite.
Art. 5
Direzione dello sportello unico
Alla direzione dello sportello unico è preposto un Dirigente.
Al Dirigente compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi
compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Risponde nei confronti degli organi di direzione politica in particolare:
• del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli
indirizzi fissati dagli organi politici;
• dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, anche sotto l’aspetto della adeguatezza del grado di soddisfacimento
dell’interesse pubblico, incluse le decisioni organizzative e di gestione del
personale;
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• della funzionalità della struttura organizzativa cui è preposto e dell’impegno
ottimale delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate;
• della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti
e dei pareri proposti, adottati e resi;
• del buon andamento e della economicità della gestione.
Il Sindaco può inoltre delegare al Dirigente l’indizione della Conferenza di Servizi
e delle audizioni di cui al D.P.R. 447/98. Il Dirigente predispone periodicamente relazioni sull’attività svolta e piani di lavoro per l’attività di sportello nel periodo successivo,
in cui sono operativamente tradotti il complesso degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti
dagli organi di governo dell’ente, nonché fornisce proposte ed indicazioni di carattere
programmatico. Tali piani costituiscono la base per la costruzione del piano esecutivo di
gestione e, per la parte approvata, punto di riferimento per la valutazione dei risultati,
delle responsabilità e dei trattamenti economici accessori.
Il Dirigente può individuare altri addetti alla struttura quali responsabili di procedimento, assegnando la responsabilità di fasi sub-procedimentali o di adempimenti
istruttori, continuando peraltro ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di
coordinamento.
Art. 6
Compiti del responsabile del procedimento
Ad esso compete la responsabilità dell’intero procedimento per il rilascio delle
autorizzazioni concernenti gli interventi di cui all’art. 3 punto 2.
Inoltre il responsabile del procedimento:
• coordina l’attività dei responsabili dei sub-procedimenti all’interno dei singoli
servizi coinvolti nel procedimento, al fine di assicurare il buon andamento delle procedure di diretta competenza del Comune.
• segue l’andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta in
volta coinvolte da un procedimento unico, interpellando direttamente, se
necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza;
• sollecita le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o inadempimenti;
• cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario, le amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati
• cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati.
Il responsabile del procedimento deve porre particolare attenzione affinché l’attività dello sportello unico sia sempre improntata ai seguenti principi:
• massima attenzione alle esigenze dell’utenza;
• preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
• rapide risoluzioni di contrasti e difficoltà interpretative;
• divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
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• standardizzazione della modulistica e delle procedure;
• costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e
dei collegamenti con l’utenza, anche mediante l’introduzione della firma elettronica.
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Art. 7
Attività di coordinamento
Lo sportello unico rappresenta un momento di raccordo con le altre strutture
amministrative e tecniche dell’ente le quali si devono riferire ad esso per tutte le procedure finalizzate al rilascio di un provvedimento di autorizzazione per: localizzazione,
rilocalizzazione e realizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi; ristrutturazione, ampliamento, riattivazione e riconversione dell’attività produttiva; esecuzione di
opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa.
Il responsabile del procedimento esercita poteri di coordinamento, limitatamente
alle attività disciplinate dal presente regolamento, nei confronti delle altre strutture del
Comune interessate a detta attività.
I servizi comunali coinvolti nel procedimento autorizzativo devono trattare le parti di istruttoria loro affidate autonomamente dalla normale attività, al fine di rispettare i
termini previsti dalla normativa nazionale e del presente regolamento, assicurando in
ogni caso per gli adempimenti di loro competenza una sollecita attuazione e comunque
il pieno rispetto dei termini prescritti, dando priorità all’espletamento delle pratiche
relative ad insediamenti produttivi.
A tal fine il Dirigente dello sportello unico può emanare apposite direttive onde
assicurare uniformità di indirizzo all’azione del Comune, richiedere prestazioni di attività collaborativa ai responsabili delle altre strutture, disporre la costituzione di gruppi
di lavoro, con le strutture interessate, per l’esame di problematiche organizzative o procedurali di interesse comune.
Il responsabile dello sportello unico ha diritto di accesso agli atti e ai documenti, detenuti da altre strutture del Comune, utili per l’esercizio delle proprie funzioni. Analogamente i responsabili delle altre strutture comunali o di altre Pubbliche Amministrazioni, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dello sportello unico.
Art. 8
Avvio del procedimento
I procedimenti concernenti gli impianti produttivi possono assumere la forma,
secondo la disciplina dettata dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, del procedimento semplificato mediante autocertificazione, ovvero di un procedimento semplificato che si
avvale anche di autocertificazione.
L’avvio del procedimento avviene con la presentazione della domanda da parte
dell’interessato. La domanda immediatamente protocollata dall’ufficio, viene immessa
nell’archivio informatico e contestualmente pubblicata all’albo pretorio dell’ente. Da
tale data decorre il termine per la conclusione del procedimento, che dovrà essere comunicato dall’ufficio al richiedente.
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L’ufficio effettua una pre-istruttoria di massima inerente la completezza e la coerenza della documentazione e delle certificazioni presentate. In caso di palese e grave
carenza di documentazione, l’ufficio respinge immediatamente l’istanza, segnalando al
richiedente le carenze riscontrate.
Per quanto concerne il rispetto dei termini entro i quali la struttura deve pronunciarsi, si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 20 ottobre 1998. n. 447. I termini del procedimento sono sospesi sino alla presentazione della documentazione integrativa richiesta.
L’archivio delle istanze presentate allo sportello, comprensivo delle caratteristiche
dell’intervento e dell’esito finale dell’istruttoria, è di libero accesso. Non sono pubbliche
le informazioni inerenti il richiedente, o quant’altro possa ledere il diritto alla privacy o
alla privativa industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
Art. 9
Impianti a struttura semplice
Si fa rinvio a quanto precisato all’art. 3 comma 3 del presente regolamento e all’eventuale normativa regionale per quanto attiene la definizione di impianto a struttura
semplice.
Art. 10
Accesso all’archivio informatico
È consentito a chiunque vi abbia interesse l’accesso gratuito alle informazioni dello sportello unico, anche per via telematica, concernenti:
• gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi;
• le domande di autorizzazione presentate, con relativo stato d’avanzamento dell’iter procedurale o esito finale dello stesso;
• la raccolta dei quesiti e delle risposte relativi ai diversi procedimenti;
• le opportunità territoriali esistenti.
Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o
alla privativa industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
Art. 11
Dotazioni tecnologiche
Lo sportello unico deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base
che consentano una rapida gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l’utenza, con le altre strutture interne e con gli enti esterni.
In particolare i programmi informatici devono garantire le seguenti funzioni:
• il collegamento in rete con gli archivi comunali informatizzati;
• un data base pubblico, organizzato per schede di procedimento, con la descrizione operativa di tutti gli adempimenti richiesti alle imprese in tema di insediamenti produttivi;
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• la gestione automatica dei procedimenti sugli insediamenti produttivi, che
abbia quali requisiti minimi:
– l’indicazione del numero di pratica, di tipologia, della data di avvio del procedimento, dei dati identificativi del richiedente;
– uno schema riassuntivo dell’intero iter procedurale e dello stato di avanzamento della pratica
– la produzione automatica di avvisi e comunicazioni ai richiedenti alle scadenze previste;
– la realizzazione di un archivio informativo di tutte le domande presentate in
materia di insediamenti produttivi;
– la creazione di una banca dati, in forma anonima, dei quesiti e delle risposte
relative ai diversi procedimenti;
– una banca dati delle opportunità territoriali, con illustrazione delle possibilità di insediamenti produttivi sul territorio comunale.
Art. 12
Collaudo
Le modalità di collaudo sono quelle stabilite dal Regolamento approvato con D.P.R.
447/98. Lo sportello partecipa in via normale al collaudo di tutti gli impianti autorizzati
previsti dall’art. 9 del D.P.R. 447/98, con tecnici propri o di altro settore dell’amministrazione, o di altre amministrazioni, all’uopo incaricati. Nell’ipotesi non sia possibile
reperire adeguata professionalità o disponibilità nell’ambito della Pubblica Amministrazione, l’Amministrazione ha la facoltà di ricorso a liberi professionisti.
È possibile effettuare controlli senza preavviso anche dopo l’effettuazione del collaudo ai sensi dell’art. 9 comma 7 del D.P.R. citato qualora lo stesso sia effettuato direttamente a cura dell’impresa per infruttuoso decorso del termine prescritto.
Art. 13
Sanzioni
Quando l’istruttoria comprende l’acquisizione di autocertificazioni prodotti dall’interessato o da altri soggetti in sua vece, la falsità delle stesse, oltre a comportare
responsabilità penali personali, rappresenta causa ostativa al rilascio dell’autorizzazione
finale, ai sensi dell’art. 11 D.P.R. 403/98
Art. 14
Formazione e aggiornamento
L’Amministrazione comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione
delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon
andamento, l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa. A tal fine, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e favorisce la formazione e l’addestramento
professionale degli addetti assegnati allo sportello unico e del personale delle altre strutture che con esso interagisce.
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Art. 15
Informazione e promozione
Lo sportello unico esercita anche servizi di informazione, rivolti in particolare alle
realtà imprenditoriali, relativi a finanziamenti e agevolazioni finanziarie e tributarie, a
livello comunitario, nazionale, regionale o locale. Deve essere curata e sempre aggiornata, a tale scopo, una raccolta di leggi, regolamenti, circolari, giurisprudenza, risoluzione
di quesiti, bandi, schemi di domande quotidiani e quant’altro necessario per una completa attività informativa.
Art. 16
Tariffe
I servizi resi dallo sportello unico sono soggetti al pagamento delle spese o diritti
ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
Art. 17
Pubblicità
Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità. Copia dello stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.
Art. 18
Rinvio alle norme generali
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla
normativa vigente in materia di sportello unico per le attività produttive, alla legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, al regolamento comunale sul procedimento amministrativo e al regolamento comunale per l’esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
Art.19
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio.
B - Schema di regolamento per l’organizzazione di uno sportello unico
Art. 1
Oggetto
Il presente regolamento, nell’ambito della più generale disciplina sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui costituisce parte integrante, definisce i criteri
organizzativi ed i metodi di gestione operativa dello “sportello unico” per le attività
produttive eseguendo disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
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L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
e al D.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998, come modificato e integrato dal D.P.R. n. 440 del
7 dicembre 2000.
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Art. 2
Finalità
Lo sportello unico per le attività produttive costituisce lo strumento mediante il
quale il Comune assicura l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi.
Art. 3
Funzioni
Lo sportello unico esercita funzioni di carattere:
• amministrativo, per la gestione del procedimento unico;
• informativo, per l’assistenza e l’orientamento alle imprese;
• promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e
potenzialità esistenti per lo sviluppo economico.
In particolare, per la gestione del procedimento unico, lo sportello è competente
in materia di: procedure di autorizzazione per impianti produttivi di beni e servizi concernenti la loro localizzazione, rilocalizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, riconversione, esecuzione di opere interne.
Ai fini del presente regolamento si intendono le seguenti definizioni:
• Localizzazione: l’individuazione delle aree da destinare all’insediamento di
impianti produttivi;
• impianti produttivi: le costruzioni o impianti destinati ad attività industriali,
commerciali o artigianali dirette alla produzione di beni ed alla prestazione di
servizi, nonché le costruzioni agricole, turistiche ed alberghiere e per l’esercizio di attività di servizio rese dalle banche e dagli intermediari finanziari e i
servizi di telecomunicazione;
• realizzazione: la costruzione di nuovi impianti produttivi;
• ristrutturazione: l’attività diretta a modificare l’impianto produttivo;
• riconversione: il mutamento di comparto merceologico attraverso la modificazione dei cicli produttivi dell’impianto esistente.
Non rientrano nelle definizioni di impianti produttivi le costruzioni per le quali
non viene specificata in sede di richiesta l’attività da inserire.
Art. 4
Organizzazione
Nell’ambito della struttura complessiva del Comune, come individuata e disciplinata dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, è una struttura all’interno di un settore.
Lo sportello unico opera alle dirette dipendenze del dirigente del settore in cui è
incardinato. A detta struttura sono assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche ade-
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guate alle finalità che devono essere perseguite. L’Amministrazione comunale provvede
a stipulare appositi protocolli di intesa con le Amministrazioni pubbliche coinvolte nel
procedimento (ULSS, VVF, APS, Soprintendenze, ARPAV, ecc.)
Art. 5
Direzione dello sportello unico
Alla direzione dello sportello unico è preposto un Dirigente di seguito denominato responsabile sportello unico, al quale compete la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Il responsabile S.U. incaricato risponde nei confronti
degli organi di direzione politica.
Il responsabile S.U. predispone periodicamente relazioni sull’attività svolta e piani di lavoro per l’attività di sportello nel periodo successivo, in cui sono operativamente
tradotti il complesso degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, nonché fornisce proposte ed indicazioni di carattere programmatico. Tali piani
costituiscono la base per la costruzione del piano esecutivo di gestione e, per la parte
approvata, punto di riferimento per la valutazione dei risultati, delle responsabilità e dei
trattamenti economici accessori.
Il responsabile S.U. è responsabile dei provvedimenti e nomina il responsabile
unico del procedimento, il quale, a sua volta, assegna la responsabilità di fasi subprocedimentali o di adempimenti istruttori ad altri addetti alla struttura. Il responsabile
S.U. continua peraltro ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento.
Art. 6
Compiti del responsabile del procedimento
Ad esso compete la responsabilità dell’intero procedimento per il rilascio delle
autorizzazioni concernenti gli interventi di cui all’art. 3 punto 2.
Inoltre il responsabile del procedimento:
• coordina l’attività dei responsabili dei sub-procedimenti all’interno dei singoli
servizi coinvolti nel procedimento, al fine di assicurare il buon andamento delle procedure di diretta competenza del Comune;
• segue l’andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta in
volta coinvolte da un procedimento unico, interpellando direttamente, se
necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza;
• sollecita le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o inadempimenti;
• cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario, le amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati;
• cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati;
• risponde al responsabile dello sportello unico degli adempimenti assegnati.
Il responsabile del procedimento deve porre particolare attenzione affinché l’attività dello sportello unico sia sempre improntata ai seguenti principi:
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L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
• perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con l’eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
• standardizzazione della modulistica e delle procedure;
• costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e
dei collegamenti con l’utenza, anche mediante l’introduzione della firma elettronica.
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Il responsabile del procedimento indice la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art.
4 comma 3 del D.P.R. 447/98, così come modificata ed integrata dal D.P.R. 440/00.
Art. 7
Attività di coordinamento
Lo sportello unico rappresenta un momento di raccordo con le altre strutture
amministrative e tecniche dell’ente le quali si devono riferire ad esso per tutte le procedure finalizzate al rilascio di un provvedimento di autorizzazione per le attività inerenti
alle funzioni di cui all’art. 3 del presente regolamento.
Il responsabile del procedimento esercita poteri di coordinamento, limitatamente
alle attività disciplinate dal presente regolamento, nei confronti delle altre strutture dell’Ente interessate a detta attività.
Settori ed i servizi comunali coinvolti nel procedimento autorizzativo devono trattare le parti di istruttoria loro affidate autonomamente dalla normale attività, al fine di
rispettare i termini previsti dalla normativa nazionale e del presente regolamento, assicurando in ogni caso per gli adempimenti di loro competenza una sollecita attuazione e
comunque il pieno rispetto dei termini prescritti, assicurando, ove necessario, la priorità all’espletamento delle pratiche relative ad insediamenti produttivi rientranti nella
materia dello sportello unico. Tutti i Settori ed i servizi abitualmente coinvolti nel procedimento dello S.U. provvedono a nominare un responsabile degli endoprocedimenti.
A tal fine il responsabile S.U. può emanare apposite direttive onde assicurare
uniformità di indirizzo all’azione del Comune, richiedere prestazioni di attività collaborativa ai responsabili delle altre strutture, disporre la costituzione di gruppi di lavoro
coordinati con le strutture interessate per l’esame di problematiche organizzative o procedurali di interesse comune.
Entro i limiti di legge e di regolamento, il responsabile del procedimento ha diritto
di accesso agli atti e ai documenti, detenuti da altre strutture del Comune, utili per l’esercizio delle proprie funzioni. Analogamente i responsabili delle altre strutture comunali o di altre Pubbliche Amministrazioni, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto
di accesso agli atti e documenti dello sportello unico.
Art. 8
Avvio del procedimento
I procedimenti concernenti gli impianti produttivi possono assumere la forma,
secondo la disciplina dettata dal D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 così come modificato dal
D.P.R. 440/00:
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
• del procedimento semplificato mediante Conferenza di Servizi;
• di un procedimento mediante autocertificazione.
L’avvio del procedimento avviene con la presentazione della domanda da parte
dell’interessato. La domanda immediatamente protocollata dall’ufficio, viene immessa
nell’archivio informatico e contestualmente pubblicata all’albo pretorio dell’Ente. Da
tale data decorre il termine per la conclusione del procedimento, che dovrà essere comunicato dall’ufficio al richiedente.
L’ufficio effettua una pre-istruttoria di massima inerente la completezza e la coerenza della documentazione e delle certificazioni presentate. Provvede ad inviare copia
dell’istanza agli Enti esterni ed ai Settori dell’Ente competente per l’acquisizione dei
pareri; gli enti esterni sono tenuti a fornire la documentazione ed i pareri richiesti entro
i termini fissati dai protocolli d’intesa.
I settori dell’ente coinvolti nel procedimento provvedono a:
• comunicare allo sportello unico entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta di
parere l’eventuale necessità di integrazione documentale;
• esprimere le proprie valutazioni (parere, visto di conformità, giudizio preventivo
sulla fattibilità dell’intervento e/o ogni altro atto necessario al completamento
dell’istruttoria) entro il termine di 40 gg. dal ricevimento della richiesta, fatti salvi i diversi termini previsti dal procedimento mediante Conferenza di Servizi.
Ove nei procedimenti semplificati, non venga espresso alcun parere nel termine di
40 gg., verrà considerato “parere favorevole”. In ogni caso il responsabile del procedimento, qualora lo ritenga necessario in relazione alle problematiche inerenti all’istanza
presentata, può convocare una Conferenza di Servizi interna al fine di acquisire tutti gli
elementi utili all’istruttoria.
In caso di palese e grave carenza di documentazione, l’ufficio respinge immediatamente l’istanza, segnalando al richiedente le carenze riscontrate. Per quanto concerne il
rispetto dei termini entro i quali la struttura deve pronunciarsi, si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 447/98, così come modificato dal D.P.R. 440/00.
Art. 9
Impianti a struttura semplice
Si fa rinvio alla normativa regionale per quanto attiene la definizione di impianto
a struttura semplice di cui all’art. 6, c.6, del D.P.R. 447/98, come modificato e integrato
dal D.P.R. 440/00.
Art. 10
Accesso all’archivio informatico
È consentito a chiunque vi abbia interesse gratuito alle informazioni dello sportello unico, anche per via telematica, concernenti:
• gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi;
• la raccolta dei quesiti e delle risposte relativi ai diversi procedimenti;
• le opportunità territoriali esistenti.
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L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o
alla privativa industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
L’archivio delle istanze presentate allo sportello, comprensivo delle caratteristiche
dell’intervento e dell’esito finale dell’istruttoria, è di libero accesso.
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Art. 11
Dotazioni tecnologiche
Lo sportello unico deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base
che consentano una rapida gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l’utenza, con le altre strutture interne e con gli enti esterni.
In particolare i programmi informatici devono garantire le seguenti funzioni:
• il collegamento in rete con gli archivi comunali informatizzati;
• un data base pubblico, organizzato per schede di procedimento, con la descrizione operativa di tutti gli adempimenti richiesti alle imprese in tema di insediamenti produttivi;
• la gestione informatica dei procedimenti (D.P.R. 445/2000) sugli insediamenti
produttivi, che abbia quali requisiti minimi:
– l’indicazione del numero di pratica, di tipologia, della data di avvio del procedimento, dei dati identificativi del richiedente;
– uno schema riassuntivo dell’intero iter procedurale e dello stato di avanzamento della pratica;
– la produzione automatica di avvisi e comunicazioni ai richiedenti alle scadenze previste;
– la realizzazione di un archivio informatico di tutte le domande presentate in
materia di insediamenti produttivi;
– la creazione di una banca dati, in forma anonima, dei quesiti e delle risposte
relative ai diversi procedimenti;
– una banca dati delle opportunità territoriali, con illustrazione delle possibilità di insediamenti produttivi sul territorio comunale.
Art. 12
Collaudo
Le modalità di collaudo sono quelle stabilite dal Regolamento approvato con D.P.R.
447/98.
L’Ufficio dello sportello partecipa di norma al collaudo di tutti gli impianti autorizzati previsti dall’art. 9 del D.P.R. 447/98 con tecnici propri o di altro settore dell’amministrazione, o di altre amministrazioni, all’uopo incaricati.
È possibile effettuare controlli senza preavviso anche dopo l’effettuazione del collaudo ai sensi dell’art. 9 comma 7 del D.P.R. citato qualora lo stesso sia effettuato direttamente a cura dell’impresa per infruttuoso decorso del termine prescritto.
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
Art. 13
Sanzioni
Quando, in sede di esame della domanda la struttura, fatti salvi i casi di errore od
omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, ravvisa la falsità di alcuna
delle autocertificazioni, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli
atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione
all’interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.
Quando l’istruttoria comprende l’acquisizione di autocertificazioni prodotti dall’interessato o da altri soggetti in sua vece, l’accertamento delle falsità delle stesse, oltre a
comportare responsabilità penali personali, rappresenta causa ostativa al rilascio dell’autorizzazione finale. In caso di avvenuto rilascio dell’autorizzazione (a lavori non ancora
iniziati) l’accertamento della falsità comporta la decadenza dei benefici conseguiti.
Qualora, successivamente all’inizio dei lavori sia accertata la falsità di una delle
autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili
di correzioni od integrazioni, il responsabile della struttura individuato ai sensi degli
art. 107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00, ordina la riduzione in pristino a spese dell’impresa e
dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica
dandone contemporanea comunicazione all’interessato.
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili
d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione
da notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al
completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
Art. 14
Formazione e aggiornamento
L’amministrazione Comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle
risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento,
l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa. A tal fine, compatibilmente con le risorse
disponibili, programma e favorisce la formazione e l’addestramento professionale degli addetti assegnati allo sportello unico e del personale delle altre strutture che con esso interagisce.
Art. 15
Informazione e promozione
Lo sportello unico esercita anche servizi di informazione, rivolti in particolare alle
realtà imprenditoriali, relativi a finanziamenti e agevolazioni finanziarie e tributarie, a
livello comunitario, nazionale, regionale o locale.
Art. 16
Tariffe
I servizi resi dallo sportello unico sono soggetti al pagamento delle spese o diritti
ai sensi delle vigenti disposizioni legislative (art. 10 D.P.R. 447/98 così come modificato
dall’art. 1 lett. t) del D.P.R. 440/00).
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L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
Art. 17
Pubblicità
Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità.
Copia dello stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del pubblico,
anche per via telematica, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.
104
Art. 18
Rinvio alle norme generali
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio
alla normativa vigente in materia di sportello unico per le attività produttive, alla
L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, al regolamento comunale sul procedimento
amministrativo ed al regolamento comunale per l’esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
Art. 19
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio.
C - Schema di regolamento per l’organizzazione e l’attuazione dello sportello unico
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, nell’ambito della disciplina sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, di cui costituisce parte integrante, definisce i criteri
organizzativi ed i metodi di gestione operativa dello sportello unico per le attività
produttive.
2. In esso vengono individuati i sistemi di relazione con gli uffici comunali e sono
precisate responsabilità e termini per i singoli procedimenti di esclusiva competenza
comunale, in linea con l’Accordo Operativo siglato a livello provinciale, d’intesa con le
altre Amministrazioni, il __________________, in seguito all’approvazione dello stesso con deliberazione di Giunta Comunale n. ____________ del __________________.
Art. 2
Istituzione
1. Presso l’Area __________________ del Comune di __________________ è istituito lo “sportello unico per le attività produttive”, previsto dall’art. 24, comma 2, del Decreto Legislativo 31
marzo 1998, n. 112 di attuazione della L. 59/97 e nel rispetto del D.P.R. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce il “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la
ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere inter-
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
ne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi”, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 440/00.
Art. 3
Finalità
1. Lo sportello unico per le attività produttive di beni e servizi costituisce lo strumento innovativo attraverso il quale l’Ente assicura l’unicità di conduzione del procedimento e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti di produzione e
commercializzazione di beni e servizi, ed il suo raggio d’azione si estende, come già previsto dalla Circolare 8 luglio 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e recepito
con D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, anche alle attività agricole, commerciali ed artigiane, turistiche ed alberghiere, ai servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari,
ed ai servizi di telecomunicazioni.
Fanno dunque capo allo sportello unico le attività a rilevanza economica, con l’unica eccezione di alcuni settori del terziario, quali gli studi professionali, qualora non si
accompagnino ad una struttura organizzativa complessa.
2. Lo sportello unico opera anche quale centro propulsore per lo sviluppo economico sostenibile del proprio territorio: a tale scopo esso si pone l’obiettivo di creare “valore
aggiunto”, ossia acquisire in anticipo conoscenza del contesto socioeconomico al fine di
“costruire” proposte differenziate e mettere a disposizione opportunità, soprattutto con
riferimento ad attività di sviluppo, promozione e utilizzo di fondi pubblici e comunitari.
Art. 4
Principi di efficienza
L’organizzazione dello sportello deve in ogni caso assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, secondo
principi di professionalità e responsabilità.
Art. 5
Funzioni
1. Lo sportello unico esercita funzioni di carattere:
• tecnico-amministrativo, per la gestione del procedimento unico;
• informativo, per l’assistenza e l’orientamento alle imprese e all’utenza in genere;
• promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e
potenzialità esistenti, a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, per lo
sviluppo economico del territorio.
2. In particolare, per la gestione del procedimento unico, la struttura responsabile
è titolare delle competenze riguardanti le procedure di governo dei macro-processi relativi all’avvio (individuazione ed acquisizione dell’area, localizzazione, costruzione ed
installazione di impianti, collaudo e avvio dell’attività), alla trasformazione (edile, tecnologica, merceologica, istituzionale), alla cessazione (comunicazione di cessazione,
smantellamento degli impianti, demolizione, eccetera) di un’impresa.
105
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
106
3. Lo sportello unico, oltre a garantire a tutti gli interessati l’accesso, anche in via
telematica, al proprio archivio informatico, svolge attività di natura informativa in merito al quadro normativo-economico-territoriale dell’ambito di riferimento, fungendo
anche da consulente con funzione specifica di supporto alle imprese in tutte le fasi rilevanti dei procedimenti amministrativi più complessi e significativi, anche mediante un
opportuno raccordo con i soggetti tradizionalmente deputati a svolgere una funzione di
assistenza tecnica all’impresa (professionisti, associazioni di categoria, ecc.).
4. Quale promotore, lo sportello unico è fortemente orientato alla valorizzazione
dell’immagine del territorio, alla messa in atto di iniziative per attrarre investimenti, al
sostegno all’imprenditorialità locale; investe in servizi ed interventi rivolti a “vendere”
il territorio, promuove, sostiene e pubblicizza progetti di investimento, convoglia sugli
operatori locali risorse messe a disposizione da altri livelli di governo, attiva interventi
di riqualificazione del territorio sul piano infrastrutturale e dei servizi.
Art. 6
Procedimento
1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all’insediamento di attività produttive, di cui agli artt. 23-27 del D.Lgs. 112/98 e art. 4, c. 1 del D.P.R. 447/98, è unico.
2. L’istruttoria ha per oggetto particolare i profili della conformità urbanistica, della tutela sanitaria, della tutela ambientale e della sicurezza degli impianti.
Art. 7
Organizzazione
1. Le funzioni di cui all’articolo 5 del presente regolamento sono esercitate direttamente ed in modo unitario dall’Ente attraverso lo sportello unico, al quale sono assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità da perseguire, in base agli
obblighi legislativi in materia ed ai programmi definiti dagli organi politici.
2. A tal fine, gli obiettivi precipui che il nuovo servizio si pone, nell’ottica della
facilitazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, sono:
• la semplificazione, standardizzazione ed unificazione delle procedure, per
ridurre l’insieme dei passaggi e dei soggetti coinvolti, in modo da garantire trasparenza degli iter, certezza dei tempi, definizione precisa degli oggetti;
• la razionalizzazione organizzativa per garantire, attraverso una chiara attribuzione delle responsabilità, l’ottenimento reale di un unico interlocutore in grado di affiancare le imprese e risolverne i problemi;
• la facilitazione all’accesso ai servizi, per creare un unico punto di riferimento
in grado di accompagnare l’impresa nel percorso completo che porta alla soddisfazione del bisogno finale espresso al momento della domanda.
Art. 8
Responsabile
1.Le funzioni operative dello sportello unico, titolare esclusivo delle funzioni
amministrative in materia di insediamenti produttivi, sono assegnate ad un Funziona-
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
rio, cui il Dirigente dell’Area _________________ affida l’incarico di responsabile dell’intero procedimento ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. 447/98.
2.Il responsabile del procedimento unico può individuare quali responsabili di
fasi sub-procedimentali altri soggetti, preferibilmente interni all’Area _________________ nella
quale il Servizio è localizzato o agli Uffici comunque interessati dal procedimento, per
farsi coadiuvare nella responsabilità di tutti i connessi adempimenti istruttori, esercitando nei loro confronti una diretta attività di sovrintendenza e coordinamento.
3.Il responsabile predispone periodicamente relazioni sull’attività svolta e piani
di lavoro per l’attività dello sportello nel periodo successivo, in cui sono tradotti operativamente il complesso degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo
dell’Ente, nonché fornite proposte ed indicazioni di carattere programmatico. Tali piani
possono costituire la base per la costruzione del piano esecutivo di gestione.
Art. 9
Compiti del responsabile
1. Oltre a quanto già indicato al comma 3 dell’articolo precedente, il responsabile
dello sportello unico sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento
dello stesso, ed in particolare:
• cura che siano prontamente effettuate le comunicazioni agli interessati;
• coordina il buon andamento degli atti istruttori e dei pareri tecnici di diretta competenza del Comune, nel caso che la struttura non decida di adottarli direttamente;
• segue l’andamento degli atti istruttori e dei pareri tecnici presso le altre Amministrazioni di cui abbia inteso avvalersi ai fini del rilascio del provvedimento
unico conclusivo, interpellando direttamente, se necessario, i Responsabili dei
procedimenti di competenza;
• sollecita le Amministrazioni o gli Uffici Comunali che coinvolge in fasi istruttorie del procedimento, in caso di ritardi o inadempienze;
• convoca le Conferenze di Servizi di cui all’art. 4, commi 2 e 3 e art. 5, comma 1
del D.P.R. 447/98;
• convoca le Audizioni con le imprese di cui all’art. 6, comma 4 del D.P.R. 447/98
e le Riunioni eventualmente richieste, ai sensi dell’art. 6, comma 13 dello stesso D.P.R., dai soggetti cui possa derivare pregiudizio dalla realizzazione dell’impianto produttivo, coinvolgendo anche le Amministrazioni o gli Uffici interessati, qualora lo ritenga necessario.
2. Il responsabile garantisce peraltro che l’attività dello sportello unico sia improntata ai seguenti principi:
• massima attenzione alle esigenze dell’utenza;
• rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
• rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
• divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
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L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
• standardizzazione della modulistica e delle procedure;
• costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e
dei collegamenti con l’utenza, anche mediante l’introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell’attività di programmazione.
108
3. Oltre ai casi espressamente previsti dal D.P.R. 447/98, il responsabile del procedimento unico potrà prevedere:
a) la convocazione di Conferenze dei Servizi a carattere istruttorio, procedendo
via fax o attraverso posta elettronica, nei limiti in cui ciò sia consentito dalle
Amministrazioni interessate;
b) la predisposizione di incontri diretti, tra i responsabili dei procedimenti per i
quali si richiedono chiarificazioni;
c) la convocazione di Conferenze dei Servizi decisionali, ancor prima della scadenza di cui all’art. 4 del D.P.R. citato, qualora:
• risulti improbabile il rispetto dei termini;
• risulti opportuno l’esame contestuale dei diversi aspetti dell’intervento sui
quali vengono espressi i vari pareri tecnici ed atti istruttori;
• la natura o la complessità dell’intervento richiedano rendano opportuna l’adozione di tale approccio.
4. Il rilascio di atti di concessione, autorizzazione e/o altri provvedimenti di amministrazione attiva e diretta aventi rilevanza esterna e dai quali derivi l’assunzione di
obblighi da parte del Comune, o costitutivi o modificativi o estintivi di situazioni giuridiche di terzi, è di competenza del Dirigente dell’area ____________________. Detto Dirigente provvede tenendo conto delle valutazioni istruttorie formulate dal responsabile del procedimento che, conclusa l’istruttoria, redige una proposta di provvedimento finale, in base
alla quale il Dirigente adotta l’atto conseguente.
Art. 10
Competenze
1. Il Funzionario preposto allo sportello unico risponde, nei confronti del Dirigente dell’Area _____________________, in particolare:
• del perseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei programmi e degli
indirizzi fissati dallo stesso Dirigente e dagli atti di programmazione del Comune;
• della funzionalità della struttura organizzativa cui è preposto;
• della validità e correttezza tecnico-amministrativa dell’istruttoria e delle proposte rivolte al Dirigente.
Art. 11
Coordinamento
1. Lo sportello unico esercita compiti di coordinamento, limitatamente alle attività
disciplinate dal presente regolamento, nei confronti degli altri Servizi dell’Ente coinvolti nelle attività stesse.
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
2. A tal fine il responsabile dello sportello può proporre ai Dirigenti interessati l’emanazione di apposite direttive, onde assicurare uniformità di indirizzo all’azione dell’Ente; può altresì richiedere prestazioni di attività collaborativa ai responsabili degli
altri Servizi, nonché proporre ai dirigenti competenti per le varie aree la costituzione, ai
sensi dell’art. ______ del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
di gruppi di lavoro con gli uffici interessati, finalizzati all’esame di problematiche organizzative o procedurali di interesse comune. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, può
essere estesa la partecipazione anche ad Enti pubblici ed Organismi privati eventualmente interessati.
3. Gli Uffici dell’Ente coinvolti nel procedimento devono assicurare la sollecita
attuazione degli adempimenti di loro competenza ricadenti nelle competenze dello sportello unico, attuandoli entro il termine individuato nella comunicazione del responsabile dello sportello unico e in ogni caso nel rispetto dei termini prescritti dalla legge, dando priorità di espletamento alle pratiche relative ad attività produttive.
4. Gli stessi obblighi di cui al comma 3 del presente articolo valgono anche per le
Amministrazioni che il responsabile dello sportello coinvolge nel procedimento unico,
sia in ottemperanza a quanto previsto nella Parte seconda, art. 2 dell’Accordo Operativo
con gli Enti Terzi; sia nel rispetto della disposizione integrativa dell’art. 27 del D.Lgs.
112/98 introdotta dalla Legge di semplificazione 340/2000, in base alla quale le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate all’adozione delle misure organizzative necessarie
allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento
dei termini di queste con i termini di cui al regolamento che disciplina il procedimento
unico.
5. Nella stessa ottica, Uffici interni e Amministrazioni esterne coinvolti dal responsabile dello sportello nel procedimento unico si impegnano ad adottare tutte le iniziative, le misure ed i provvedimenti utili al buon funzionamento dello sportello unico; in
particolare sono tenuti a:
• garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza, di
approfondimento o di valutazione, necessarie per il coerente svolgimento dei
procedimenti unici;
• informare preventivamente sulle eventuali modifiche organizzative o regolamentari che possano influenzare la gestione dello sportello unico;
• comunicare con la massima tempestività allo sportello unico e agli altri soggetti
che gestiscono i servizi informativi, tutte le informazioni necessarie al continuativo aggiornamento degli archivi e delle banche dati.
6. Il responsabile dello sportello ha diritto di accesso agli atti e ai documenti, detenuti da altre strutture, utili per l’esercizio delle proprie funzioni. Analogamente i responsabili degli altri Uffici comunali o di altre Pubbliche Amministrazioni, cointeressati ai
procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dello sportello unico.
7. Il responsabile dello sportello unico segnala ai Dirigenti eventuali ritardi o,
comunque, qualsiasi inadempimento degli uffici coinvolti nelle singole procedure, che
possano causare effetti negativi sulla gestione delle procedure medesime. I Dirigenti
109
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
110
interessati provvedono, anche con atti sostitutivi, a far sì che gli uffici diano corso ai
propri adempimenti, anche utilizzando Conferenze di Servizi interne all’Ente.
Le segnalazioni del responsabile dello sportello unico, purché fondate e circostanziate, possono anche essere poste alla base di eventuali provvedimenti disciplinari, adottati dai Dirigenti interessati a carico dei dipendenti che non abbiano provveduto a quanto di propria competenza, nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dai contratti
collettivi di lavoro.
8. Per l’attività di informazione rivolta agli utenti, lo sportello unico potrà anche
avvalersi dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune; a tale fine l’URP è connesso
in rete telematica con lo sportello unico per consentire la sola visualizzazione, senza
possibilità di modificarne i dati, dell’archivio informatico dello sportello.
Il responsabile del procedimento dello sportello unico può effettuare, in collaborazione con il responsabile dell’URP, la rilevazione del gradimento del servizio da parte
dell’utenza, mediante ricerche e questionari, nonché la raccolta di eventuali proposte di
miglioramento; l’URP provvede, inoltre, a pubblicizzare l’istituzione ed il funzionamento dello sportello unico mediante pubblicazioni in Internet, mentre l’Ufficio Stampa,
qualora istituito, può procedere ad attività divulgativa ed informativa attinente allo sportello unico.
Art. 12
Formazione e aggiornamento
1. L’Amministrazione Comunale persegue, quale obiettivo primario, la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il
buon andamento, l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa. A tal fine, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e favorisce la formazione e l’addestramento professionale degli addetti assegnati allo sportello unico e del personale degli
altri Uffici con lo stesso interagenti.
2. Analogamente deve esserne curato l’aggiornamento successivo, costante e periodico, anche eventualmente in forma associata con altri Enti Locali.
Art. 13
Dotazioni tecnologiche
1. L’Amministrazione dota lo sportello unico di adeguate attrezzature tecnologiche
di base, che consentano una rapida gestione delle procedure ed un agevole e costante
collegamento con l’utenza, con gli altri servizi e con gli Enti esterni.
Art. 14
Sistema informatico
1. L’Amministrazione si impegna in particolare a dotare lo sportello unico di un
sistema informatico che garantisce l’accesso gratuito, attraverso una propria password, a
chiunque desideri monitorare l’iter della pratica presentata, nonché di ottenere informazioni, tramite un sistema di collegamento interprovinciale con gli Enti Terzi, ed eventualmente anche con la Regione e le altre realtà associative del mondo del lavoro, circa
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
agevolazioni ed incentivi a sostegno degli investimenti, opportunità localizzative e rilocalizzative, attività di promozione ed internazionalizzazione delle imprese.
2. Il sistema informatico è strutturato attenendosi ai seguenti principi:
creazione automatica di una scheda del procedimento, contenente i seguenti dati:
numero progressivo da attingere dal protocollo generale o attribuito dal sistema, data di
acquisizione della domanda, tipologia del procedimento, soggetto richiedente, Enti e/o
Uffici coinvolti, termine per la conclusione del procedimento e delle singole fasi;
• possibilità, per il responsabile del procedimento, i Dirigenti, il Direttore Generale, la Giunta, di verificare in ogni momento l’iter della pratica, individuando
quale ufficio l’abbia presa in carico e controllando le scadenze dei termini previsti dal procedimento;
• collegamento con gli uffici comunali coinvolti nel procedimento unico in materia di insediamenti produttivi (Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica, Commercio, Ecologia, Tributi, Legale, CED, Protocollo);
• ricerca nell’archivio mediante una pluralità di chiavi di ricerca (numero di protocollo della pratica, oggetto dell’intervento richiesto, nominativo del soggetto
richiedente, ricerca full text);
• stampa di modulistica e pro-memoria degli adempimenti necessari per concludere il procedimento.
In ogni caso, il sistema informatico di gestione dello sportello unico dovrà rispettare le previsioni del manuale di gestione del sistema informativo dell’Ente, ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e del D.P.C.M. del 31 ottobre 2000, nonché tutte le specifiche tecniche
dettate dal governo, relative alla gestione del documento elettronico e dello scambio di
informazioni attraverso la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione.
Art. 15
Accesso all’archivio informatico
1. È consentito, a chiunque vi abbia interesse, l’accesso gratuito all’archivio informatico
dello sportello unico, anche in via telematica, per l’acquisizione di informazioni concernenti:
• gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi;
• le domande di autorizzazione presentate, con relativo stato di avanzamento dell’iter procedurale o esito finale dello stesso;
• la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
• le opportunità territoriali, finanziarie e fiscali esistenti.
2. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o
alla privativa industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
Art. 16
Procedimenti
1. I procedimenti concernenti le attività produttive possono assumere la forma del
procedimento semplificato o del procedimento mediante autocertificazione.
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L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
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2. L’avvio del procedimento avviene con la presentazione della domanda all’Ufficio dello sportello unico da parte dell’interessato, possibilmente accompagnato dal suo
tecnico di fiducia. È anche possibile inviare allo sportello unico la documentazione inerente le procedure di competenza dello stesso, mediante telefax.
3. L’invio di documentazione allo sportello unico mediante posta elettronica, ai
sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/00, sarà consentito quando il sistema informatico sarà in grado di utilizzare la procedura della firma digitale: saranno ammissibili,
allora, esclusivamente le richieste trasmesse come documento informatico, validamente
sottoscritte con la firma digitale alla casella di posta elettronica prevista dall’art. 11 del
D.P.C.M. del 31 ottobre2000.
4. La domanda, immediatamente protocollata, viene immessa nell’archivio informatico. Dalla data di immissione nell’archivio dello sportello unico e di formazione del
fascicolo prende avvio il procedimento e, conseguentemente, decorre il termine per la
conclusione dello stesso, che dovrà essere comunicato al richiedente.
5. L’iter procedurale si sviluppa secondo la disciplina di cui al D.P.R. 447/98, come
modificato ed integrato dal D.P.R. 440/00.
Art. 17
Istanza per gli insediamenti produttivi
1. L’istanza diretta ad ottenere un provvedimento amministrativo autorizzatorio in
materia di insediamenti produttivi deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti
dal Comune, resi opportunamente pubblici anche con l’affissione dei relativi modelli
standard all’albo pretorio comunale; il Comune può individuare altre modalità di pubblicizzazione idonee ad una puntuale diffusione delle informazioni utili per la compilazione e presentazione delle relative istanze.
2. L’adozione di moduli standard da parte del Comune non comporta obblighi
aggiuntivi per l’interessato nel caso che nella domanda dallo stesso redatta siano contenuti tutti gli elementi necessari per attivare il procedimento.
3. L’istanza può essere presentata allo sportello unico personalmente dall’interessato, oppure da altra persona delegata per iscritto, con atto che riporti le generalità sia del
delegante sia del delegato (ovvero: nome, cognome, data e luogo di nascita, comune, via e
numero civico di residenza); in alternativa, l’istanza può anche essere inviata a mezzo del
servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure tramite telefax o
e-mail, quando quest’ultima modalità sia ammessa ai sensi dell’art. 16, comma 3.
Nel primo caso, lo sportello unico, quando il sistema informatico lo consentirà, effettuerà la protocollazione in entrata, attribuendo direttamente anche il numero del fascicolo;
nel secondo caso, l’Ufficio Protocollo provvede alla protocollazione della pratica e, nella
stessa data, trasmette l’istanza allo sportello unico per gli adempimenti di sua competenza.
Art. 18
Avvio del procedimento
1. Il procedimento unico viene avviato su istanza, anch’essa unica, dei soggetti
interessati e comprende tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. È facoltà
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
della struttura responsabile del procedimento in materia di insediamenti produttivi, attivarsi presso gli altri uffici o Amministrazioni interessati al procedimento stesso, facendoli partecipare ad esso qualora intenda avvalersi dei loro atti istruttori o pareri tecnici.
L’esercizio del predetto potere discrezionale da parte del responsabile del procedimento è subordinato alla sussistenza, all’interno della struttura dello sportello unico,
delle professionalità, delle competenze tecniche e degli strumenti conoscitivi necessari
per il compimento degli atti istruttori relativi alle singole fattispecie che compongono il
procedimento unico, nonché alla valutazione della soluzione che, in termini di efficienza ed in relazione a quello specifico intervento, presenti tempi più brevi per la conclusione della fase istruttoria.
Resta comunque salva la competenza esclusiva per la valutazione dell’impatto ambientale, che mantiene una configurazione di tipo esterno rispetto al procedimento unico.
2. In situazioni nelle quali l’impresa, sulla base delle sue conoscenze, abbia già predisposto la documentazione necessaria per l’attivazione del procedimento unico e si rivolga allo sportello unico per l’avvio del procedimento unico, lo sportello opererà come segue:
• compilazione o consegna da parte dell’impresa della domanda unica comprensiva di scheda di descrizione analitica dell’intervento richiesto e della relativa
documentazione;
• scelta dell’iter del procedimento unico, ed in caso di dubbi o incertezze nella
determinazione, adozione della procedura di consultazione di cui all’art. 9,
comma 3, lettere a) e b) del presente regolamento, mediante la predisposizione
di incontri diretti con i responsabili dei procedimenti per i quali si richiedono
chiarimenti;
• valutazione preliminare della completezza della documentazione richiesta e,
nel caso di evidenti manchevolezze documentali, invito all’impresa a provvedere al completamento della documentazione;
• in caso di valutazione preliminare positiva della documentazione presentata,
immissione della pratica nell’archivio informatico.
3. Tutti i termini previsti dal D.P.R. 447/98 come modificato ed integrato dal D.P.R.
440/2000 decorrono dalla data di immissione della domanda nella procedura informatica; la domanda va comunque acquisita al Protocollo Generale, in arrivo.
4. Integrazioni documentali:
• Considerato che, una volta avviato il procedimento, è possibile ricorrere per
una sola volta, ed entro un termine massimo di 30 giorni, alla richiesta all’impresa di integrazioni documentali, per dette richieste di integrazione si opererà
seguendo il seguente schema:
• entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione, gli Enti aderenti al citato Accordo Operativo e gli Uffici interni al Comune sono tenuti a comunicare
allo sportello unico la richiesta di eventuali integrazioni documentali; ciò al
fine di consentire allo sportello unico di unificare le richieste all’impresa di
integrazione documentale;
• in caso di mancata risposta varrà il principio del silenzio-assenso;
113
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
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È fatta salva la possibilità per lo sportello unico di sollecitare le risposte da parte
degli Enti esterni anche per telefono, fax, posta elettronica;
La richiesta di integrazioni documentali da parte degli Enti esterni dovrà contenere la descrizione precisa delle parti documentali o dei documenti mancanti;
Lo sportello unico comunicherà all’impresa le integrazioni documentali con
sospensione della decorrenza dei termini;
Una volta pervenute allo sportello unico le integrazioni documentali trasmesse
dall’impresa, le stesse saranno girate agli Enti o Uffici esterni di cui si stia avvalendo.
Art. 19
Procedimento mediante autocertificazione
1. Il D.Lgs. 112/98, art. 25, punto c), prevede per le imprese la “facoltà… di ricorrere all’autocertificazione per l’attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti”.
Il Capo III del D.P.R. 447/98, come modificato dal D.P.R. 440/00, disciplina l’uso
dell’autocertificazione consentendo alle imprese di ricorrervi o in via esclusiva (tranne
che per le materie non autocertificabili) o, per quelle singole autorizzazioni che l’impresa non valuta opportuno autocertificare, in combinazione con il procedimento semplificato; ossia l’impresa può scegliere un procedimento misto, decidendo di autocertificare solo in parte l’intervento richiesto e ricorrendo per le parti restanti al procedimento semplificato.
2. Nel rispetto dell’art. 2, Parte Decima dell’Accordo Operativo stipulato con gli
Enti Terzi, si favorirà l’adozione del procedimento mediante autocertificazione, rendendolo praticabile ogniqualvolta esso sia compatibile con le norme comunitarie, nazionali
e regionali (in particolare per quanto riguarda gli impianti a struttura semplice da definirsi ad opera delle Regioni stesse in base all’art. 6, comma 6, del D.P.R. 447/98).
A tal fine viene definito quali procedimenti sono autocertificabili e concordata
idonea modulistica per ogni singola autocertificazione, essendosi le Amministrazioni
esterne impegnate ad esercitare – nei tempi e nelle modalità stabilite dalle norme o dai
propri regolamenti – le proprie attività di controllo e a comunicarne immediatamente gli
esiti allo sportello unico, nonché a partecipare – su richiesta dello sportello unico – alle
audizioni e alle riunioni di cui all’art. 6, comma 13, del D.P.R. 447/98 e a comunicare a
tutti gli Enti aderenti all’accordo operativo l’eventuale trasmissione alla Procura della
Repubblica degli atti relativi ad autocertificazioni false.
3. In tutti i casi nei quali è applicabile il procedimento autocertificato di cui all’art.
6 del D.P.R. 440/00 (ossia, potenzialmente, per tutti gli impianti esclusi quelli a struttura
semplice, quelli pericolosi di cui al comma 8 del presente articolo e quelli da sottoporre
a VIA) il procedimento ha inizio presso la struttura con la presentazione di un’unica
istanza contenente, ove necessario, la domanda di concessione edilizia, corredata da
autocertificazioni attestanti la conformità del progetto alle singole prescrizioni previste
dalla normativa urbanistica, di sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria ed ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai
medesimi, unitamente al Rappresentante Legale dell’impresa, o all’Amministratore uni-
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
co o delegato, o ad Amministratori dotati del potere di rappresentanza; o a Procuratori
Generali o Speciali, specificamente delegati allo scopo.
Lo sportello unico procederà come segue:
• Compilazione o consegna da parte dell’impresa della scheda di descrizione analitica dell’intervento richiesto (o domanda unica), delle relative autocertificazioni e – per le materie non autocertificabili, o in caso di scelta da parte dell’impresa di autocertificare solo una parte delle autorizzazioni richieste (procedimento misto) – anche della documentazione prevista;
• valutazione preliminare della completezza delle autocertificazioni presentate e
della documentazione prodotta e, in caso di evidenti manchevolezze, invito
all’impresa a provvedere al completamento della documentazione; in caso di
valutazione preliminare positiva delle autocertificazioni e della documentazione presentata, avvio della pratica nell’archivio informatico;
• successivo riesame approfondito della documentazione consegnata attraverso l’assegnazione dell’iter del procedimento unico relativo all’intervento
richiesto e immediato aggiornamento del data base degli iter dei procedimenti unici;
• trasmissione della copia della domanda e della documentazione prodotta per le
verifiche o per l’attivazione dei procedimenti non autocertificabili o per i quali
l’impresa non abbia richiesto l’autocertificazione, agli Enti o Uffici eventualmente coinvolti nell’intervento richiesto;
Considerato che, una volta ricevuta la domanda, le autocertificazioni e la documentazione, è possibile ricorrere per una sola volta ed entro un termine massimo di 30
giorni alla richiesta di integrazioni documentali, entro 10 giorni dal ricevimento delle
autocertificazioni e della documentazione gli Enti esterni convenzionati al fine del presente regolamento e gli Uffici interni al Comune interessati dalle varie fasi istruttorie
sono tenuti a comunicare allo sportello unico la richiesta di eventuali integrazioni documentali; ciò al fine di consentire allo sportello unico di unificare le richieste all’impresa di integrazione documentale. In caso di mancata risposta varrà il principio del silenzio-assenso.
È fatta salva la possibilità per lo sportello unico di sollecitare le risposte da parte
degli Enti o Uffici per telefono, fax, posta elettronica o per immissione della risposta nel
data base dell’iter dei procedimenti unici da parte degli Enti esterni; il data base dell’iter
dei procedimenti unici dovrà essere aggiornato con l’indicazione della documentazione
mancante o da integrare.
La richiesta di integrazioni documentali da parte degli Enti o Uffici comunali interni dovrà contenere la descrizione precisa delle parti documentali o dei documenti mancanti (eventualmente anche attraverso l’uso di specifiche linee guida).
Lo sportello unico comunicherà all’impresa nei 4 giorni lavorativi successivi al
ricevimento delle richieste di integrazioni, o la completezza delle autocertificazioni e
della documentazione consegnata, o la richiesta di eventuali integrazioni documentali,
aggiornando il data base dello stato degli iter dei procedimenti unici con l’indicazione e
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L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
116
la data dell’invio della completezza della documentazione o della richiesta delle integrazioni documentali.
Qualora la richiesta di integrazioni documentali comporti una complessa interazione con l’impresa che lo sportello unico da solo non sia in grado di chiarire, quest’ultimo
potrà ricorrere alla convocazione degli enti interessati mediante la predisposizione di
incontri diretti con i responsabili dei procedimenti per i quali si richiedono chiarimenti.
Una volta pervenute, le integrazioni documentali saranno trasmesse agli Enti esterni ad opera dello sportello unico; lo sportello unico provvederà ad aggiornare immediatamente il data base dell’iter dei procedimenti unici con l’indicazione della completezza
della documentazione consegnata dall’impresa.
Qualora ai sensi dell’art. 6, comma 4 e 5 del D. P. R. 447/98, lo sportello unico
ritenga di dover convocare l’impresa per una audizione in contraddittorio volta a chiarire le soluzioni tecniche e progettuali o il rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore, oppure in caso di progetti di particolare complessità, ovvero per proporre una diversa localizzazione dell’impianto o comunque delle modifiche al progetto,
gli Enti aderenti all’Accordo Operativo e gli Uffici comunali interni interessati – su
richiesta dello sportello unico – dovranno fornire la loro assistenza ed il loro supporto
tecnico, presenziando, ove richiesto, all’audizione.
Il verbale dell’audizione sarà registrato nel data base dei procedimenti unici e, in ogni
caso, trasmesso a cura dello sportello unico a tutti Enti o Uffici coinvolti nel procedimento.
Qualora al termine dell’audizione sia raggiunto un accordo, ai sensi dell’art. 11
della Legge 7 agosto 1990, n.241, sulle caratteristiche dell’impianto, il relativo verbale
vincola le parti, a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano
compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui all’art. 6, c. 1.
Il termine di 60 giorni entro cui concludere il procedimento secondo quanto previsto dal comma 8 del D.P.R. 440/00, a decorrere dalla presentazione della domanda
ovvero dalla sua integrazione, resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all’accordo.
La comunicazione da parte dell’impresa allo sportello unico dell’avvio dei lavori –
quale sia stato il procedimento adottato – dovrà essere trasmessa a tutti gli Enti esterni
competenti per i controlli di cui all’art. 7, comma 3, del D.P.R. 447/98.
4. Ferma restando la necessità dell’acquisizione dell’autorizzazione nelle materie
per le quali non è consentita l’autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice
individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura, entro 45 giorni dal ricevimento dell’istanza, non
comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l’impresa per l’audizione.
Nell’ipotesi in cui si rendano necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui alla lettera j) del presente articolo; la realizzazione dell’opera è comunque
subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della vigente
normativa.
5. Quando, in sede di esame della domanda, la struttura ravvisa la falsità di alcune
delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errore, irregolarità od omissione materiale
suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile del procedimento trasmette
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale
comunicazione all’interessato; il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai
fatti denunciati.
6. Il procedimento, ivi compreso il rilascio dell’eventuale concessione edilizia ove
necessaria ai sensi della normativa vigente, deve essere concluso entro il termine di 60
giorni dalla data di presentazione della domanda o dell’avvenuta integrazione.
7. Decorsi inutilmente i 60 giorni, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché alle prescrizioni contenute nei
singoli atti autorizzatori o istruttori e pareri tecnici eventualmente acquisiti; l’impresa è
tenuta a comunicare alla struttura l’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto,
che è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessario.
8. Non sono ammesse autocertificazioni per le seguenti attività:
• impianti nei quali vengono utilizzati materiali nucleari;
• impianti di produzione di materiale di armamento;
• impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali;
• impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti;
• impianti che risultano essere a rischio di incidente rilevante, in quanto connessi a sostanze pericolose (art. 18 della Legge 24 aprile 1998, n. 128);
• documentazione relativa alla materia ambientale, prevenzione e tutela dell’inquinamento (art. 21 Legge 128/98).
Art. 20
Procedimento semplificato
1. Quando non è ammissibile il procedimento mediante autocertificazione, ovvero
nei casi di progetti da sottoporre a VIA, o quando il richiedente non intenda avvalersi
dell’autocertificazione, il procedimento ha inizio con la presentazione della domanda
unica alla Struttura, che adotta direttamente, ovvero chiede alle Amministrazioni di settore o a quelle di cui intende avvalersi ai sensi dell’art. 24, c. 4 del D.Lgs. 112/98, n., gli
atti istruttori e i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti.
2. Le stesse Amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro un
termine non superiore a 90 giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione; il
provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell’intervento richiesto.
3. Le domande di autorizzazione unica devono essere presentate esclusivamente
allo sportello unico; le altre Amministrazioni Pubbliche coinvolte nel procedimento non
possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nullaosta, pareri o atti di consenso,
anche a contenuto negativo, comunque denominati, poiché gli stessi, fuori dal procedimento unico, sono privi di efficacia e quindi inidonei per gli effetti giuridici che erano
destinati a produrre.
Tali atti, qualora rilasciati in violazione del precedente obbligo, operano in ogni
caso esclusivamente all’interno del procedimento unico; nella stessa ottica, le Amministrazioni sono tenute a trasmettere alla struttura responsabile del procedimento, senza
ritardo e comunque entro 5 giorni, eventuali domande ad esse presentate, relative a pro-
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L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
118
cedimenti disciplinati dal presente regolamento, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al richiedente. In questo caso, i termini
del procedimento unico cominciano comunque a decorrere dal ricevimento della documentazione da parte dello sportello unico.
4. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a VIA, il termine per la conclusione
del procedimento è di 120 giorni, fatta salva la facoltà di chiederne ai sensi della normativa vigente una proroga, comunque non superiore a 60.
Tuttavia, qualora l’Amministrazione competente per la valutazione dell’impatto
ambientale rilevi l’incompletezza della documentazione trasmessa, può richiederne, per
una sola volta, l’integrazione alla struttura, entro 30 giorni; in tale caso i termini suddetti riprendono a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.
5. In generale, per l’acquisizione degli atti istruttori e dei pareri tecnici, comunque
denominati, ai fini della conclusione del procedimento semplificato, lo sportello unico
opererà come segue:
a) qualora tali atti pervengano tutti nei termini previsti dalle diverse tipologie di
procedimento unico e siano tutti favorevoli, lo sportello unico:
• registrerà tali atti, a mano a mano che perverranno, nel data base dell’iter dei
procedimenti unici;
• comunicherà all’impresa la conclusione positiva del procedimento unico;
• comunicherà agli enti aderenti all’accordo operativo e ad ogni altro ente interessato l’esito positivo del procedimento unico;
b) alla prima pronuncia negativa, lo sportello unico:
• registrerà nel data base dell’iter dei procedimenti unici l’autorizzazione
negativa pervenuta;
• comunicherà all’impresa la conclusione negativa del procedimento unico;
• comunicherà agli enti aderenti all’accordo operativo e ad ogni altro ente interessato l’esito negativo del procedimento unico, preavvertendoli contestualmente della probabile richiesta di Conferenza di Servizi da parte dell’impresa interessata;
c) qualora non pervenga alcun atto istruttorio o parere tecnico, o ne manchi qualcuno in base all’iter del procedimento unico stabilito, lo sportello unico:
• registrerà nel data base dell’iter dei procedimenti unici lo stato del procedimento,
• comunicherà all’impresa lo stato del procedimento unico,
• convocherà entro un massimo di 5 giorni una Conferenza di Servizi decisoria, fissandone la data.
6. In particolare, se entro i termini di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, una
delle amministrazioni di cui ai medesimi commi si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro 3 giorni ed il procedimento si
intende concluso; tuttavia il richiedente, entro 20 giorni dalla comunicazione, può
richiedere alla struttura di convocare una Conferenza di Servizi al fine di concordare le
eventuali condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
7. Per lo svolgimento delle Conferenze dei Servizi ci si atterrà a quanto stabilito
dalla normativa vigente (art. 14 e seguenti, L. 241/90, come modificati dall’art. 17, L. del
15 maggio 1997, n. 127 e sostituiti dall’art. 9 e seguenti della Legge 24 novembre 2000,
n. 340); dovranno inoltre essere rispettati gli impegni assunti nella Parte Nona, art. 5
dell’Accordo Operativo siglato con gli Enti, osservando pertanto i seguenti criteri:
• impegno a garantire la partecipazione alle Conferenze di Servizi di dirigenti o
funzionari dotati dei necessari poteri di rappresentanza; la reiterata ed immotivata assenza dei dirigenti o dei funzionari responsabili dei procedimenti alle
Conferenze di Servizi costituisce elemento negativo di valutazione della prestazione lavorativa, effettuata sulla base delle vigenti norme contrattuali, fatta salva
l’applicazione della normativa vigente in materia di Conferenza di Servizi;
• costante ricerca di soluzioni in grado di equilibrare le esigenze delle imprese e
il relativo impatto economico con le esigenza di tutela urbanistica, paesistica,
ambientale, sanitaria e di sicurezza;
• determinazione di tempi di conclusione della Conferenza di Servizi il più possibile brevi, in rapporto alla natura e alle caratteristiche dell’insediamento da
trattare.
Tali criteri hanno un duplice fine:
• evitare il ricorso alla comunicazione del dissenso entro venti giorni dalla data
di chiusura della Conferenza;
• fare in modo che, qualora le determinazioni della Conferenza siano di contenuto sostanzialmente diverso da quelle inizialmente previste, tutti i partecipanti
vi abbiano dato il loro consapevole concorso.
8. La convocazione della Conferenza di Servizi è resa pubblica affinché vi possano
partecipare i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare
un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell’impianto produttivo, presentando
osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.
La Conferenza di Servizi procede all’istruttoria del progetto ai fini della formazione
di un verbale che tiene luogo degli atti istruttori o dei pareri tecnici previsti dalle norme
vigenti o ritenuti necessari e fissa il termine entro il quale pervenire alla decisione, dovendo in ogni caso concludere il procedimento entro 5 mesi, oppure 9 nel caso di opere sottoposte a VIA, oppure 12 nel caso di centrali termoelettriche e turbogas sottoposte alle procedure d’inchiesta pubblica di cui all’allegato IV del D.P.C.M. 27 dicembre 1988. Decorsi inutilmente tali termini, per le opere da sottoporre a VIA o in generale a Conferenza di Servizi,
può essere chiesta una pronuncia del Consiglio dei Ministri nei successivi 30 giorni.
9. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico o ne
richieda variazione, il responsabile del procedimento rigetta l’istanza, ma può motivatamente convocare una Conferenza di Servizi, nei modi e nelle forme di legge, allorché il
progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza,
ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti
produttivi, ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato.
119
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
120
Qualora, ad esito della conferenza, si riscontri la necessità di una variazione dello
strumento urbanistico, il verbale della conferenza costituisce proposta di variante sulla
quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte ed opposizioni formulate dagli aventi
titolo ai sensi della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro 60
giorni il Consiglio comunale.
Non è richiesta l’approvazione della Regione, le cui attribuzioni sono fatte salve
dall’art. 14, c.3-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 21
Collaudo
1. Le modalità di esecuzione del collaudo vengono espletate nel rispetto del procedimento espressamente disciplinato dall’art. 9 del D.P.R. 447/98 come modificato ed
integrato dal D.P.R. 440/00.
2. Nelle procedure di collaudo lo sportello unico partecipa con tecnici del Comune, qualora qualificati, o con personale dipendente dalle altre Amministrazioni di cui
ritenga di avvalersi; nel rispetto degli impegni assunti nella parte undicesima dell’Accordo Operativo siglato con gli enti terzi, la comunicazione della data del collaudo dovrà
essere effettuata dallo sportello unico con un anticipo di almeno 15 giorni naturali e
consecutivi, fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento.
3. Nel caso di collaudo effettuato direttamente a cura dell’impresa, per infruttuoso
decorso del termine prescritto, lo sportello unico comunicherà agli enti interessati l’avvenuto deposito del certificato di collaudo, affinché possano effettuare, anche senza
preavviso all’impresa, gli opportuni controlli successivi di loro competenza; l’esito degli
stessi sarà comunicato immediatamente allo sportello unico, che provvederà alla registrazione nell’archivio informatico, come previsto nella parte dodicesima dell’Accordo
Operativo con gli enti.
Art. 22
Informazione e promozione
1. Lo sportello unico esercita anche servizi di informazione, rivolti in particolare alle
realtà imprenditoriali, relativi a finanziamenti ed agevolazioni finanziarie e tributarie, a
livello comunitario, nazionale, regionale o locale. A tale scopo verrà curata e sempre aggiornata, una raccolta di leggi, regolamenti, circolari, giurisprudenza, risoluzione di quesiti,
bandi, schemi di domande e quant’altro necessario per una completa attività informativa.
2. Nell’ambito delle attività di carattere promozionale lo sportello pone in essere,
direttamente ed in collaborazione con altri enti ed associazioni, tutte le iniziative, anche
per via telematica, volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle potenzialità
economico-produttive-occupazionali dallo stesso offerte.
Art. 23
Ampliamento del servizio
1. Sulla base di un’analisi tecnica tra il Direttore Generale, il responsabile dello
sportello unico, dell’URP, del C.E.D. e i Dirigenti di Area, il Comune può procedere
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
all’ampliamento del Servizio, con particolare preferenza per servizi di consulenza alle
imprese, da fornire anche mediante accordi con collegi professionali.
2. Detti servizi, ai sensi dell’art. 43, c.3 della Legge 449/97 vengono erogati sia dall’URP che dallo sportello unico, fuori del normale orario di lavoro previsto per il funzionamento dello sportello; essi sono a pagamento e le tariffe dovranno coprire, sulla base
di una specifica analisi, i costi sostenuti per erogarli.
3. Il progetto di ampliamento in tal senso del servizio verrà eventualmente approvato dalla Giunta Comunale, che determinerà con la medesima delibera anche la tariffa
ed i suoi aggiornamenti.
4. Le modalità gestionali dei servizi ulteriori, in termini di orario di lavoro, accordi con terzi, modalità e tempi di prestazione delle consulenze, sono definite di concerto
tra il responsabile dello sportello unico ed il responsabile dell’URP.
Art. 24
Sanzioni
1. La falsità di eventuali autocertificazioni prodotte a corredo dell’istanza unica,
comporta le previste responsabilità penali ed è causa ostativa al rilascio dell’autorizzazione finale, come previsto dall’art. 6, comma 7 del D.P.R. 447. Ferme restando le norme penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nei confronti di chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi, qualora dai controlli di cui all’art.
71 del D.P.R. 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, il
dichiarante, come previsto dall’art. 75 dello stesso D.P.R., decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
2. Lo sportello unico esperisce controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
autocertificazioni prodotte, senza peraltro aggravare il procedimento amministrativo.
3. È previsto un archivio speciale per i casi di procedimenti sanzionatori nei confronti di soggetti che, avvalendosi del sistema dell’autocertificazione, abbiano dichiarato
il falso; il procedimento sanzionatorio avrà un proprio numero di pratica ed una propria
data di avvio, e dovrà essere collegato informaticamente alla pratica da cui è scaturito.
Art. 25
Spese
1. I servizi resi dallo sportello unico sono soggetti al pagamento di spese o diritti
determinati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in relazione ai singoli procedimenti disciplinati dal D.P.R. 447; la struttura responsabile del procedimento provvede alla
riscossione di tali spese e diritti e li riversa alle singole amministrazioni che hanno svolto
attività istruttorie nell’ambito del procedimento, esclusivamente qualora le stesse abbiano
rispettato i termini previsti. Nel caso in cui le amministrazioni non abbiano rispettato la
tempistica individuata per la loro attività, i diritti riscossi dal responsabile del procedimento e non riversati alle stesse saranno acquisiti direttamente al bilancio comunale.
2. Secondo le stesse modalità, le spese e diritti come sopra determinati sono dovuti, nella misura del 50%, anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione,
in relazione alle attività di verifica.
121
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
3. Lo stesso Comune prevedrà, in relazione all’attività propria della struttura
responsabile del procedimento, la riscossione di diritti di istruttoria, nella misura che
verrà stabilita con delibera di Giunta Comunale, ma tale da non eccedere, sommata agli
oneri pertinenti alle altre amministrazioni e all’imposta di bollo, quella complessivamente posta a carico dell’interessato precedentemente all’entrata in vigore del D.P.R. 447.
122
Art. 26
Pubblicità del regolamento
1. Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità.
2. Copia dello stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.
Art. 27
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio
alla normativa vigente in materia di sportello unico per le attività produttive, al D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alla Legge 15 marzo 1997, n. 59, alla Legge 15 maggio 1997, n.127, alla Legge
24 novembre 2000, n. 340, nonché al regolamento comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, al regolamento comunale sul procedimento amministrativo, sul
diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione, sulla tutela della privacy, oltre alle ulteriori norme giuridiche vigenti, in quanto
applicabili.
Art. 28
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore una volta diventata esecutiva la delibera
di avvenuta approvazione da parte della Giunta comunale, nel rispetto delle procedure
stabilite dallo Statuto.
La nomina del responsabile dello sportello unico
Il responsabile della struttura è responsabile dell’intero procedimento. Secondo il
D.P.R. 447/98, come modificato e integrato dal D.P.R. 440/00, la sua nomina avviene contestualmente alla realizzazione della struttura unica.
L’art. 6, c. 11, D.P.R. 447/98, prevede che il responsabile della struttura unica deve
essere individuato “ai sensi dell’art. 107, c. 3, e dell’art. 109, c. 2, del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”.
In base all’art. 107 del TU Enti Locali, il responsabile della struttura deve essere
un dirigente. Il comma 3, lettera f) dello stesso articolo prevede, inoltre, che gli è attribuito il compito di rilasciare “i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discreziona-
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
le, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di
indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”.
L’art. 109, c.2, TU degli Enti Locali, prevede che nei Comuni privi di personale
avente qualifica dirigenziale, il responsabile della struttura unica può essere il funzionario responsabile di un servizio o di un ufficio. In tal caso la relativa funzione gli deve
essere attribuita dal Sindaco con provvedimento motivato. Il responsabile della struttura
attribuisce ai singoli componenti la struttura unica, la qualità di responsabile dei vari
procedimenti che non ritiene di gestire personalmente. Il responsabile del procedimento
viene nominato quando è proposta una domanda ai sensi dell’art. 4, c.1, D.P.R. 447/98 o
ai fini di cui all’art. 6, c.1, del medesimo decreto. Il responsabile del procedimento è
garante del rispetto dei termini del procedimento ed esercita nei confronti delle altre
amministrazioni ed enti pubblici:
• potere di impulso agli atti istruttori loro affidati che confluiscono nel provvedimento del Comune;
• potere di diffida e messa in mora per l’inadempimento o il ritardato adempimento;
• potere di convocare la Conferenza di Servizi, anche a prescindere dalla richiesta dell’impresa, e per pareri preventivi.
Il responsabile del procedimento risponde dell’intero procedimento. In una struttura unica i responsabili dei singoli procedimenti saranno i funzionari designati per ogni
procedimento. Nel caso della gestione in forma associata, essi potranno provenire da
Comuni diversi così come operare in Comuni diversi.
A – Schema di delibera per la nomina del responsabile dello sportello unico
La Giunta Comunale a seguito dell’istituzione dello sportello unico per le attività
produttive di cui alla delibera di Giunta Comunale n. _____ adottata nella seduta del
_______________, esecutiva, nominava, con provvedimento n. _____ del _______________, esecutivo, quale responsabile di tutti i procedimenti connessi al servizio “sportello unico per le Imprese” il _______________.
Visto che con l’entrata in vigore del D.P.R. 440/00 l’ambito di applicazione è stata
ampliato, facendo rientrare tra gli impianti produttivi di beni e servizi le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni la valenza che viene
attribuita al responsabile della struttura.
Considerato che è già stata stipulata con il Comune di _______________ una convenzione
per la gestione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive per cui
anche il provvedimento finale conclusivo del procedimento degli Enti convenzionati
dovrà essere rilasciato dalla struttura dello sportello unico del Comune di _______________.
Viste le innovazioni regolamentari approvate delle leggi di cui alle premesse non
da ultima la “Conferenza di Servizi” di cui alla Legge 24 novembre 2000 n. 340.
123
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
124
Ritenuto pertanto di affidare al _______________ ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241 oltre che la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento l’adozione del provvedimento finale conclusivo del procedimento che, ai sensi del D.P.R. 440/00 è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell’intervento richiesto.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _______________, esecutiva, con
la quale è stato approvato il Regolamento Comunale concernente i procedimenti amministrativi.
Visto altresì il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi comunali di cui
alla deliberazione di Consiglio Comunale _____ del _______________, esecutiva.
Visto il Regolamento per l’organizzazione dello sportello unico per le attività produttive approvato con delibera di Giunta Comunale n. _____ in data _______________.
Vista la Legge 241/90.
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che ha approvato il Testo unico
delle leggo sull’ordinamento degli enti locali.
DETERMINA
di confermare quale responsabile della struttura dello sportello unico per le attività produttive il _______________ individuato ai sensi degli articoli 107, comma 3 e 109, comma 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
di assegnare ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
nonché l’adozione del provvedimento finale conclusivo del procedimento, considerato
ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell’intervento richiesto così come previsto dall’art. 1 comma 1 del D.P.R. 7 dicembre 2000 n. 440;
di precisare altresì che il _______________ quale funzionario preposto alla struttura è
responsabile dell’intero procedimento ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 447/1998
B - Schema di determina dirigenziale per la nomina del responsabile dello
sportello unico
Oggetto
Individuazione del responsabile del procedimento in materia di sportello unico
per le attività produttive, ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. 20.10.1998, n. 447 e
successive modifiche ed integrazioni.
Il sottoscritto _______________, Dirigente dell’Area _______________
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _______________, avente per
oggetto l’istituzione dello sportello unico per gli insediamenti produttivi – direttive fondamentali, nella quale era demandata al Dirigente dell’Area _______________ la nomina ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. 20.10.1998, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni, del
responsabile del procedimento in materia di sportello unico per le attività produttive;
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
Visto il D. Lgs. 03.02.1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 5 della L. 241/90 in materia di individuazione del responsabile del procedimento e l’art. 6 della citata legge in materia di competenze del responsabile del procedimento;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 17.11.1998 ed in particolare l’art.
25 relativo ai compiti del responsabile del procedimento;
Vista la dotazione organica del Comune di _______________, approvata con deliberazione
di Giunta Comunale n. _____ del _______________ e divenuta esecutiva in data _______________;
Ritenendo di poter individuare all’interno dell’attuale organizzazione le risorse a
cui affidare la responsabilità del procedimento amministrativo e della struttura organizzativa relativi allo sportello unico;
Attesoche non viene richiesto il prescritto parere tecnico di cui all’art. ___ del
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, essendo la presente determinazione istruita direttamente dal Dirigente che la sottoscrive;
DETERMINA
Di nominare _______________ – Istruttore _______________ – categoria _______________ – responsabile
dell’intero procedimento relativo alle Autorizzazioni in materia di sportello unico per le
attività produttive;
Di notificare la presente determinazione al suindicato responsabile.
_______________, lì _______________
Gli accordi operativi con gli enti terzi
Il D.P.R. 447/98, così come modificato dal D.P.R. 440/00, ha introdotto e disciplinato un nuovo procedimento amministrativo unitario per le autorizzazioni alle attività
produttive, prevedendo contestualmente che i Comuni, anche attraverso forme associative intercomunali, provvedano alla realizzazione di strutture organizzative per la gestione di tale procedimento e di relativi sportelli unici quale interfaccia tra il sistema della
Pubblica Amministrazione e le imprese.
L’accordo operativo per la definizione dei rapporti tra Comuni ed enti aventi competenza in tema di insediamenti di imprese, è finalizzato alla semplificazione e allo snellimento procedurale nell’ambito dei procedimenti amministrativi volti a conferire titoli
autorizzativi alle imprese per la realizzazione di interventi e modifiche agli impianti
produttivi, mediante applicazione della riforma in materia introdotta dal D.P.R. 440/00.
Tale accordo, in particolare, disciplina le responsabilità e gli impegni reciproci nei confronti dell’utenza, tra i comuni e gli enti esterni.
La collaborazione formalizzata con tale accordo permette di mettere a punto e condividere le impostazioni di carattere procedurale e organizzativo necessarie a una gestione operativa delle procedure il più possibile uniforme sul piano territoriale e di applicazione effettiva del disposto regolamentare anche in funzione dell’implementazione di
125
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
stessi apparati e modalità per la gestione telematica e informatizzata dei procedimenti di
sportello unico in ambito provinciale.
Schema di accordo operativo per la definizione dei rapporti tra Comuni ed enti
aventi competenza in tema di insediamenti di imprese
126
Parte prima
Finalità dell’accordo operativo.
Finalità
Il presente accordo operativo disciplina le responsabilità e gli impegni reciproci e
nei confronti dell’utenza tra i seguenti soggetti:
Comuni
Enti
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
per l’avvio e la gestione dello sportello unico per le Imprese in attuazione del
D.Lgs. 112/98, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, e successive circolari integrative.
Compiti primari dello sportello unico
Ogni Comune aderente, anche in forma associata, al presente Accordo Operativo
costituisce lo sportello unico per le Imprese che opererà garantendo:
• l’unicità del procedimento amministrativo in tema di insediamenti delle imprese;
• la nomina di un responsabile dello sportello unico e del procedimento unico;
• l’accessibilità e la trasparenza dell’intero procedimento, anche attraverso la
creazione e la gestione di un insieme di archivi informatici e di servizi di informazione;
• il rispetto e, ove possibile, il miglioramento dei tempi per la definizione e l’espletamento degli adempimenti riguardanti la localizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento,
cessazione, riattivazione, e riconversione dell’attività produttiva, nonché l’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti all’uso d’impresa.
Compiti del responsabile dello sportello unico
Nell’ambito del presente accordo, il responsabile dello sportello unico sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dello stesso.
In particolare:
• coordina il buon andamento delle procedure di diretta competenza del Comune;
• segue l’andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta in
volta coinvolte da un procedimento unico, interpellando direttamente, se
necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza;
• sollecita le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
• propone, o se esplicitamente a ciò delegato dal Sindaco, indice espressamente
le Conferenze di Servizi;
• cura le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario le amministrazioni o gli uffici di volta in volta coinvolti;
• cura le comunicazioni agli interessati;
• prende in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle
attività dello sportello unico.
L’attribuzione delle responsabilità è effettuata direttamente dall’amministrazione
comunale in relazione al proprio ordinamento ed alle vigenti disposizioni contrattuali.
Adesioni
Possono aderire al presente accordo operativo, anche in momenti successivi, altri
Comuni, anche in forma associata, ed altri enti aventi competenza in tema di insediamenti di imprese.
Modalità di adesione
L’adesione al presente accordo operativo avviene mediante semplice richiesta da
parte del legale rappresentante dell’ente che intende aderire, inviata alle amministrazioni elencate nel punto 1.
L’adesione si intende accettata qualora una delle citate amministrazioni non abbia
opposto un motivato diniego entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Le modalità operative di partecipazione da parte dell’ente aderente (obblighi e servizi) sono quelle che valgono nell’accordo all’atto dell’adesione, salvo diversa comunicazione degli aderendi all’atto della richiesta a cui non sia stato opposto diniego entro
15 giorni da parte degli aderenti stessi.
Parte seconda
I rapporti con gli enti esterni al Comune aventi competenza in tema di insediamenti
delle imprese
1. Nomina del referente dello sportello unico presso gli esterni al Comune coinvolti dai procedimenti in tema di insediamenti delle imprese
Ogni ente esterno al Comune aderente al presente accordo operativo si impegna a
nominare uno o più referenti dello sportello unico.
La scelta di nominare un referente unico ovvero di nominare referenti in base ai
singoli procedimenti da essi gestiti è nella facoltà degli enti che aderiscono al presente
accordo operativo.
L’attribuzione delle responsabilità è effettuata direttamente da ogni ente in relazione al proprio ordinamento ed alle vigenti disposizioni contrattuali.
2. Responsabilità e compiti degli enti esterni al Comune
Gli enti esterni che aderiscono al presente accordo operativo si impegnano ad adottare tutte le iniziative, le misure e i provvedimenti regolamentari utili al buon funziona-
127
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
128
mento dello sportello unico. In particolare, oltre agli obblighi esplicitamente previsti dal
D. P. R. 20 ottobre 1998, n. 447, esse si impegnano:
• a garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza, di
approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento dei
procedimenti unici;
• ad informare preventivamente le altre amministrazioni aderenti all’accordo sulle eventuali modifiche organizzative o regolamentari che possano influenzare
la gestione dello sportello unico;
• a comunicare con la massima tempestività allo sportello unico e agli altri soggetti che gestiscono i servizi informativi, tutte le informazioni necessarie al continuativo aggiornamento degli archivi e delle banche dati;
• ad adeguare le proprie dotazioni tecnologiche alle esigenze operative e funzionali alla gestione razionale ed efficace del procedimento unico;
• ad attivare un servizio di consulenza telematica allo sportello unico basato sull’invio di quesiti dallo sportello all’Ente competente con una risposta da ottenersi con la massima celerità.
Parte terza
Formazione e aggiornamento
1. Formazione e aggiornamento
I Comuni e gli enti aderenti al presente accordo operativo, compresi quelli che
aderiranno successivamente all’accordo, si impegnano a partecipare alle iniziative di
formazione e di addestramento professionale degli addetti che dovranno operare allo
sportello unico o interagire con esso e ai successivi periodici aggiornamenti.
Parte quarta
Costituzione dell’architettura informatica e telematica per la gestione
del procedimento unico
1. Identificazione dei responsabili dei procedimenti
Gli enti aderenti al presente accordo operativo dovranno comunicare allo sportello unico:
a) gli uffici o le unità organizzative responsabili dei procedimenti in tema di insediamenti delle imprese;
b) l’elenco dei procedimenti trattati e delle relative autorizzazioni rilasciate da ciascun ente o ufficio con i nomi dei responsabili per ogni singolo procedimento;
c) i recapiti dei responsabili di ogni singolo procedimento;
2. Data base pubblico dei responsabili dei procedimenti
Le informazioni ed i dati di cui al punto 1 saranno organizzati ad opera dello sportello unico in un data base (Data base pubblico dei responsabili dei procedimenti) accessibile in modalità telematica.
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
In caso di modifiche organizzative, che possano incidere sull’efficienza dello sportello unico, o di modifiche nelle assegnazioni delle responsabilità procedimentali, gli
uffici o i nuovi responsabili dei singoli procedimenti sono tenuti all’immediato aggiornamento dei dati di propria competenza.
3. Data base dei procedimenti sugli insediamenti delle imprese
Lo sportello unico predisporrà un data base pubblico – organizzato per schede di
procedimento – con la descrizione operativa di tutti gli adempimenti a cui le imprese
sono sottoposte in tema di insediamenti (Data base dei procedimenti sugli insediamenti
delle imprese).
Ogni ente o ufficio aderente al presente accordo operativo è tenuto ad aggiornare e
a perfezionare continuativamente le schede di propria competenza sulla base dei seguenti campi di informazione:
• nome del procedimento;
• atto risultante dal procedimento;
• possibilità di autocertificazione;
• normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento (ivi incluse le parti
di regolamento di esecuzione del procedimento predisposte dall’ente competente per il procedimento stesso);
• ente e uffici competenti con l’indicazione esaustiva dei recapiti di contatto e
degli orari di lavoro;
• Nome del responsabile del procedimento con l’indicazione esaustiva dei propri
recapiti di contatto (indirizzo postale, telefono, fax, posta elettronica, telefono
cellulare);
• elencazione della tipologia di imprese, dei settori o delle attività alle quali il
procedimento si applica;
• descrizione delle fattispecie o delle casistiche di insediamenti alle quali il procedimento si applica;
• descrizione degli adempimenti previsti dal procedimento;
• modulistica da compilare per l’espletamento del procedimento con possibilità
di stampa della modulistica stessa;
• tempi standard (di legge e medi) del procedimento;
• diritti e spese del procedimento e modalità di pagamento;
• sanzioni;
• predisposizione di una lista di controllo o di verifica per la determinazione della tipologia di insediamenti produttivi sottoposti al procedimento stesso.
4. Archivio informatico delle domande
Lo sportello unico predisporrà un archivio informatico contenente tutte le
domande ad esso pervenute riguardanti la realizzazione, la ristrutturazione, l’ampliamento, la riattivazione, la riconversione, la realizzazione di opere interne e la cessazione di impianti.
La struttura dell’archivio informatico delle domande sarà la seguente:
129
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
130
a) numero di pratica;
b) data di ricezione o di protocollo (che, qualora la documentazione allegata sia
completa, varrà come data di avvio del procedimento unico);
c) oggetto dell’intervento richiesto (realizzazione, ristrutturazione, ampliamento,
riattivazione, riconversione, realizzazione di opere interne, cessazione di un
impianto);
d) coordinate anagrafiche e fiscali generali dell’impresa;
e) coordinate anagrafiche e fiscali generali del legale rappresentante dell’impresa;
f) luogo, via e numero civico dell’impianto produttivo;
g) foglio e mappale catastali corredati dell’ubicazione dell’impianto;
h) scheda di descrizione analitica dell’intervento e cioè dell’impianto e/o delle
opere da realizzare (la scheda di descrizione analitica dell’intervento sarà predisposta dallo sportello unico d’intesa con gli enti o gli uffici aderenti al presente accordo operativo);
i) tipologia di procedimento;
j) registrazione della documentazione e/o delle autocertificazioni allegate.
L’archivio informatico dovrà inoltre registrare:
a) le richieste di parere e le relative pronunce rilasciate dallo sportello unico;
b) le richieste di informazioni pervenute allo sportello unico organizzate per settore, per tipologia di impresa richiedente, per tipologia dell’intervento per il
quale si sono richieste informazioni, per tipologia delle informazioni richieste.
c) l’archivio informatico dovrà infine consentire l’elaborazione di statistiche
essenziali sulle attività dello sportello unico. In particolare:
• domande trattate;
• domande andate a buon fine;
• cause della non conclusione del procedimento;
• tipologia di procedimento adottato dalle imprese;
• tempi medi espletamento dei procedimenti;
• richieste di parere erogate;
• richieste di informazioni erogate.
5. Data base degli iter dei procedimenti unici
L’archivio informatico sarà integrato e servirà da base:
• per la determinazione dell’iter del procedimento unico,
• per il monitoraggio e il controllo dell’iter stesso e cioè delle autorizzazioni via,
via acquisite dagli enti di volta in volta competenti.
L’iter del procedimento unico sarà ricavato dalla scheda di descrizione analitica
dell’intervento, richiesta all’impresa e conterrà le seguenti informazioni:
• elenco dei procedimenti necessari per la realizzazione dell’intervento richiesto;
• elenco dei procedimenti autocertificati;
• enti o uffici responsabili dei singoli procedimenti;
• documentazione fornita per ogni singolo procedimento;
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
• indicazione della data di scadenza del procedimento unico;
• indicazione – per ogni singolo procedimento – delle date finali entro le quali
devono pervenire le singole autorizzazioni per non fuoriuscire dalla data di scadenza del procedimento unico;
• indicazione dei tempi entro i quali effettuare eventuali solleciti.
Il procedere dell’iter della pratica avverrà per:
• esecuzione da parte del responsabile del procedimento unico delle azioni previste dal D.P.R. 447/99;
• il progressivo pervenire allo sportello unico delle autorizzazioni richieste o in
caso di pronunce negative, o di mancato invio, delle autorizzazioni richieste.
Lo stato dell’iter (cosa è stato fatto e cosa rimane ancora da fare) sarà costantemente monitorato da parte del responsabile del procedimento unico per il complesso delle
domande in carico, e da parte dell’impresa via Internet, relativamente alla propria
domanda presentata.
L’architettura del data base degli iter dei procedimenti unici è la seguente:
• numero di pratica;
• data di ricezione o di protocollo;
• richiedente o destinatario dell’intervento;
• scheda di descrizione analitica dell’intervento;
• iter del procedimento unico richiesto (con l’indicazione degli enti o degli uffici
coinvolti, dei procedimenti pertinenti per il procedimento unico richiesto, dei
procedimenti autocertificati, della documentazione allegata, dei termini delle
autorizzazioni da ottenere per l’intervento richiesto);
• registrazione delle spese e dei diritti in relazione ai diversi procedimenti;
• avvio dell’iter e cioè smistamento della documentazione agli enti di volta in
volta competenti;
• gestione delle eventuali integrazioni documentali richieste dagli enti interni ed
esterni al Comune e stampa o invio elettronico alle imprese delle richieste di
integrazione;
• registrazione e gestione di eventuali chiarimenti/contraddittori con l’impresa;
• registrazione delle autorizzazioni via, via acquisite dagli enti interni ed esterni
allo Comune;
• alerting automatizzato con anticipo sulle scadenza e stampa/invio elettronico
dei solleciti;
• gestione e invio (a stampa o in modalità elettronica) della conclusione del procedimento unico richiesto (assenso/diniego);
• stampa degli avvisi della convocazione della Conferenza di Servizi (su richiesta
dell’impresa o qualora non siano pervenute tutte le autorizzazioni richieste);
• registrazione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi e dei relativi
verbali/decisioni;
• registrazione dei controlli successivi alla realizzazione dell’impianto effettuati
dagli enti o uffici a ciò preposti;
131
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
132
• automatizzazione delle comunicazioni elettroniche con gli enti esterni (anche
mediante reporting automatizzato delle autorizzazioni di volta in volta pervenute al momento dell’invio della comunicazione);
• statistiche essenziali (secondo quanto specificato nel punto 4), lettera d);
• registrazione di eventuali documentazioni o autocertificazione false;
• comunicazione agli enti o uffici esterni della trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica;
• registrazione delle ordinanze relative alle eventuali azioni di riduzione in pristino.
6. Data base delle opportunità
Accanto agli archivi o ai data base precedentemente descritti, lo sportello unico
attiverà una banca dati delle opportunità territoriali, le cui componenti fondamentali
sono le seguenti:
• illustrazione il più possibile analitica delle possibilità di insediamenti produttivi nel territorio comunale;
• illustrazione delle agevolazioni finanziarie e fiscali che ricadono nel territorio
comunale e/o nell’area;
• descrizione del tessuto socio/produttivo del territorio comunale e/o dell’area
finalizzato ad illustrare ai potenziali investitori le basi infrastrutturali e umane
offerte dal territorio stesso;
Gli archivi o le banche dati di cui ai punti a) e c) verranno attivate e gestite in collaborazione con la Regione; gli archivi o le banche dati di cui al punti b) saranno invece
a cura dello sportello unico.
Link
La struttura delle basi o delle banche dati descritte nei punti precedenti sarà
inoltre integrata a cura dello sportello unico – anche con le indicazioni ed il supporto
degli enti o degli uffici che aderiscono al presente accordo operativo – da ogni altro
collegamento telematico utile all’acquisizione di informazioni e di servizi per lo sviluppo del territorio.
Parte quinta
Le dotazioni tecnologiche di partenza
Dotazioni tecnologiche di base
Gli sportelli unici e gli enti esterni al Comune dovranno essere dotati:
• di una postazione telefonica ad accesso diretto;
• di un personal computer di adeguata potenza dotato di modem,
• di stampante,
• di collegamento ad Internet con relativo indirizzo di posta elettronica.
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
Parte sesta
Semplificazione e standardizzazione
Coordinamento permanente per la semplificazione e la standardizzazione
È istituito un coordinamento permanente presso la per la semplificazione e la
razionalizzazione delle procedure, dei processi e delle soluzioni e la standardizzazione
della modulistica, costituito dai rappresentanti delle amministrazioni aderenti.
Il coordinamento:
• vigila sull’applicazione del presente accordo operativo;
• analizza ed interpreta le risultanze e i dati acquisiti dallo svolgimento delle attività dello sportello unico;
• evidenzia le incongruenze o le difficoltà procedurali e di gestione incontrate;
• formula e propone agli enti o uffici aderenti al presente accordo operativo
miglioramenti e correttivi, in particolare per quanto riguarda:
– la semplificazione delle procedure e della modulistica;
– la riduzione dei processi e dei passaggi amministrativi;
– la razionalizzazione e la semplificazione dei flussi di comunicazione e di
interazione tra gli enti coinvolti dallo sportello unico;
– la semplificazione e razionalizzazione della comunicazione alle imprese;
– il miglioramento complessivo del funzionamento, dell’efficacia e dell’efficienza dello sportello unico.
I miglioramenti, le semplificazioni e le razionalizzazioni individuate saranno verbalizzate, articolate temporalmente per quanto riguarda la loro attuazione e allegate al
presente accordo operativo.
Parte settima
Servizio informazione e pareri preliminari
1. Le richieste preliminari di informazione
In situazioni nelle quali l’impresa intenda ottenere preliminarmente una schedulazione
operativa dell’iter del procedimento unico richiesto, lo sportello unico opererà come segue:
• ricevimento dell’impresa;
• compilazione da parte dell’impresa della scheda di descrizione analitica dell’intervento richiesto;
• sulla base della scheda di descrizione analitica dell’intervento richiesto, del
data base delle procedure e degli iter associati, lo sportello unico produrrà l’iter
del procedimento unico relativo all’intervento richiesto con l’indicazione degli
uffici interni al Comune e degli enti o uffici esterni coinvolti dall’intervento
richiesto, degli adempimenti, della relativa modulistica e dei documenti da predisporre, dei diritti di segreteria o di istruttoria da corrispondere ai diversi enti
o uffici, della determinazione dei tempi previsti;
• protocollazione e consegna all’impresa della documentazione illustrativa del
procedimento e della documentazione da produrre relativamente allo stesso.
133
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
134
2. Pronuncia sulla conformità dei progetti preliminari
a) Per la formulazione di pareri sulla conformità dei progetti preliminari di insediamenti produttivi il D.P.R.447/98 (art. 3) stabilisce che:
“La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo
stato degli atti, in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica,
territoriale e urbanistica […]”
“la struttura si pronuncia entro 90 giorni”.
b) Qualora per la formulazione di tali pareri sia necessario il coinvolgimento e la convocazione di uno o più enti esterni, si dovrà procedere con le seguenti modalità:
• contatto telefonico;
• richiesta via fax o per posta elettronica;
• predisposizione di incontri diretti e i responsabili dei procedimenti per i
quali si richiedono chiarificazioni.
c) La redazione del parere sarà a cura del responsabile dello sportello unico, che
potrà allegare i parere espressi dagli altri enti o uffici esterni.
Parte ottava
L’avvio del procedimento unico
1. Avvio del procedimento
In situazioni nelle quali l’impresa, sulla base delle sue conoscenze, abbia già predisposto la documentazione necessaria per l’attivazione del procedimento unico e si
rivolga allo sportello unico per l’avvio del proprio procedimento unico, lo sportello opererà come segue:
a) compilazione o consegna da parte dell’impresa della domanda unica comprensiva scheda di descrizione analitica dell’intervento richiesto e della relativa
documentazione;
b) scelta dell’iter del procedimento unico, ed in caso di dubbi o di incertezze nella determinazione, adozione della procedura di consultazione descritta nella
Parte settima, punto 2, sottopunto b);
c) valutazione preliminare della completezza della documentazione richiesta e,
nel caso di evidenti manchevolezze documentali, invito all’impresa a provvedere al completamento della documentazione;
d) in caso di valutazione preliminare positiva della documentazione presentata,
protocollazione della domanda, sua immissione nell’archivio informatico e congedo dell’impresa;
e) trasmissione della domanda unica, agli enti o uffici competenti.
2. Protocollazione e accettazione della domanda
La protocollazione delle domande ha luogo ad opera dello sportello unico mediante assegnazione di un numero univoco di protocollo determinato con criteri identici per
tutte le amministrazioni aderenti al presente accordo operativo.
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
Tale numero di protocollo dovrà essere conservato da tutte le amministrazioni aderenti al presente accordo.
L’accettazione della domanda unica e della relativa documentazione e la immediata protocollazione valgono come comunicazione di avvio del procedimento.
L’interessato può in ogni caso richiedere una comunicazione formale di avvio del
procedimento. I termini del procedimento unico decorrono dal momento dell’assegnazione del protocollo. L’immissione dei dati nell’archivio informatico dovrà aver luogo
contestualmente alla protocollazione.
3. La gestione delle integrazioni documentali
Considerato che, una volta avviato il procedimento, è possibile ricorrere per una
sola volta, ed entro un termine massimo di 30 giorni, alla richiesta all’impresa di integrazioni documentali, per le gestione delle integrazioni documentali da richiedere alle
imprese, si opererà secondo il seguente schema:
• entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione, gli enti aderenti al presente accordo operativo e le strutture interne al Comune sono tenuti a comunicare allo sportello unico la richiesta di eventuali integrazioni documentali. Ciò
al fine di consentire allo sportello unico di unificare le richieste all’impresa di
integrazione documentale;
• in caso di mancata risposta varrà il principio del silenzio-assenso;
• è fatta salva la possibilità per lo sportello unico di sollecitare le risposte da parte degli enti esterni per telefono, fax, posta elettronica;
• la richiesta di integrazioni documentali da parte degli enti esterni dovrà contenere la descrizione precisa delle parti documentali o dei documenti mancanti;
• lo sportello unico comunicherà all’impresa le integrazioni documentali con
sospensione della decorrenza dei termini;
• una volta pervenute dall’impresa, le integrazioni documentali saranno nuovamente trasmesse agli enti o uffici esterni ad opera dello sportello unico.
Parte nona
Il procedimento semplificato
1. La gestione del procedimento unico: principi generali
La celerità di esecuzione del procedimento unico presuppone che gli enti esterni
allo sportello unico:
a. si impegnino a rispondere alle richieste di autorizzazione o di atti di consenso
comunque denominati al fine di fornire allo sportello unico tutti gli elementi di
valutazione per la formulazione di una decisione corretta sull’intervento proposto dall’impresa;
b. si attengano al rispetto dei tempi, sia al fine di consentire la richiesta all’impresa di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, sia al fine di accelerare i tempi di convocazione della Conferenza di Servizi in caso di pareri
negativi;
135
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
136
c. prevedano nei propri regolamenti interni – d’intesa con lo sportello unico e –
qualora necessario – con gli altri Enti coinvolti dal procedimento unico – soluzioni funzionali, operative e tecniche in grado di integrarsi organicamente con
le esigenze amministrative e di servizio imposte dalla normativa sulla sportello
unico;
d. si adoperino ad evitare per quanto possibile il ricorso alla Conferenza di Servizi
al fine di ridurre i tempi e i costi del procedimento unico stesso.
2. Il procedimento semplificato
Per l’acquisizione degli atti autorizzatori o di consenso comunque denominati ai fini
della conclusione del procedimento semplificato, lo sportello unico opererà come segue:
a) qualora tali atti pervengano tutti nei termini previsti dalle diverse tipologie di
procedimento unico e siano tutti favorevoli, lo sportello unico:
• registrerà nel data base dell’iter dei procedimenti unici le autorizzazioni a
mano a mano che esse pervengono,
• comunicherà all’impresa la conclusione positiva del procedimento unico,
• comunicherà agli enti aderenti al presente accordo operativo e ad ogni altro
ente interessato l’esito positivo del procedimento unico stesso;
b) alla prima pronuncia negativa, lo sportello unico:
• registrerà nel data base dell’iter dei procedimenti unici l’autorizzazione
negativa pervenuta;
• comunicherà all’impresa la conclusione negativa del procedimento unico;
• comunicherà agli enti aderenti al presente accordo operativo e ad ogni altro
ente interessato l’esito negativo del procedimento unico stesso, preavvertendoli contestualmente della probabile richiesta di Conferenza di Servizi da
parte dell’impresa interessata;
c) qualora non pervenga alcun atto autorizzatorio o di consenso o ne manchi qualcuno in base all’iter del procedimento unico stabilito, lo sportello unico:
• registrerà nel data base dell’iter dei procedimenti unici lo stato del procedimento,
• comunicherà all’impresa lo stato del procedimento unico,
• chiederà al Sindaco di convocare entro un massimo di 5 giorni una Conferenza di Servizi decisoria, fissandone la data.
3. La Conferenza di Servizi: principi generali
Per lo svolgimento delle Conferenze di Servizi ci si atterrà a quanto stabilito dalla
normativa vigente.
4. Delega del Sindaco nei confronti del responsabile del procedimento
Al fine di snellire l’attività amministrativa in tema di sportello unico, il Sindaco
potrà disporre una delega generale nei confronti dello sportello unico per l’indizione
delle Conferenze di Servizi e delle audizioni inerenti le attività dello sportello unico
stesso.
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
5. Principi di gestione della Conferenza di Servizi
Gli enti aderenti al presente accordo operativo si impegnano in ogni caso all’osservanza dei seguenti criteri:
• impegno a garantire la partecipazione alle Conferenze di Servizi di dirigenti o
funzionari dotati dei necessari poteri di rappresentanza; la reiterata ed immotivata assenza dei dirigenti o dei funzionari responsabili dei procedimenti alle
Conferenze di Servizi costituisce elemento negativo di valutazione della prestazione lavorativa, effettuata sulla base delle vigenti norme contrattuali, fatta salva l’applicazione della normativa vigente in materia di Conferenza di Servizi;
• costante ricerca di soluzioni in grado di equilibrare le esigenze delle imprese e
il relativo impatto economico con le esigenza di tutela urbanistica, paesistica,
ambientale, sanitaria e di sicurezza;
• determinazione di tempi di conclusione della Conferenza di Servizi il più possibile brevi in rapporto alla natura e alle caratteristiche dell’insediamento da trattare.
Tali criteri hanno un duplice fine:
• evitare il ricorso alla comunicazione del dissenso entro venti giorni dalla data
di chiusura della Conferenza;
• fare in modo che, qualora le determinazioni della Conferenza siano di contenuto sostanzialmente diverso da quelle inizialmente previste, tutti i partecipanti
vi abbiano dato il loro consapevole concorso.
Gli enti aderenti al presente accordo operativo si impegnano ad adottare tali criteri
come principi informatori e linee operative cui attenersi per la conduzione delle Conferenze Servizi previste dal D.P.R. 447/98.
6. Facoltà del responsabile del procedimento unico
Oltre ai casi espressamente previsti dal D.P.R. 447/98, il responsabile del procedimento unico potrà prevedere la convocazione:
a) di Conferenze di Servizi a carattere istruttorio (secondo quanto descritto nella
Parte settima);
b) di Conferenze di Servizi decisionali, ancor prima della scadenza del termine di
cui all’art. 4 del D.P.R. citato, qualora:
– risulti improbabile il rispetto dei termini;
– risulti opportuno l’esame contestuale dei diversi aspetti dell’intervento soggetti ad autorizzazione;
– la natura o la complessità dell’intervento, richieda l’adozione di tale approccio.
Parte decima
Il procedimento mediante autocertificazione
1. Il procedimento mediante autocertificazione
Il Dlgs.112/98, art. 25, punto c, prevede per le imprese la “facoltà ... di ricorrere
all’autocertificazione per l’attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità
del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti”.
137
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
138
Il D.P.R. 447/98 disciplina l’uso dell’autocertificazione consentendo alle imprese
di ricorrervi o in via esclusiva (tranne che per le materie non autocertificabili) o, per
quelle singole autorizzazioni che l’impresa non valuta opportuno autocertificare, in combinazione con il procedimento semplificato.
L’impresa può dunque scegliere un procedimento misto, decidere, cioè, di autocertificare solo in parte l’intervento richiesto, ricorrendo per le parti restanti al procedimento semplificato.
2. Il procedimento mediante autocertificazioni: principi e obblighi
Gli enti aderenti al presente accordo operativo si impegnano a favorire l’adozione
del procedimento mediante autocertificazione, rendendolo praticabile ogniqualvolta
esso sia compatibile con le norme comunitarie, nazionali e regionali (in particolare per
quanto riguarda gli impianti a struttura semplice da definirsi ad opera delle Regioni stesse in base all’art. 6, comma 6, del D.P.R. 447/98).
A tal fine, essi si impegnano:
• a definire – anche con intese separate – i procedimenti che sono autocertificabili, concordando una modulistica per ogni singola autocertificazione; l’elenco
dei procedimenti autocertificabili – tenuto conto anche delle norme regionali –
dovrà essere allegato al presente accordo operativo ed inserito nel data base dei
procedimenti al fine di essere reso noto alle imprese. Il data base dei procedimenti, la modulistica di autocertificazione ed il modulo per la scelta delle autorizzazioni acquisibili mediante autocertificazione o mediante procedimento
semplificato dovranno essere tempestivamente aggiornati in caso di variazioni;
• a predisporre al fine di far conoscere e di semplificare all’impresa la scelta di
quale percorso procedimentale adottare per l’intervento richiesto una matrice
generale dei procedimenti con l’indicazione delle autorizzazioni che possono
essere autocertificate e di quelle per le quali si deve comunque ricorrere al procedimento semplificato;
• ad esercitare – nei tempi e nelle modalità stabilite dalle norme o dai propri regolamenti – le proprie attività di controllo, comunicandone immediatamente gli
esiti allo sportello unico;
• ad effettuare – su richiesta dello sportello unico – controlli e istruttorie tecniche (queste ultime da regolarsi mediante specifiche convenzioni);
• a partecipare – su richiesta dello sportello unico – alle audizioni e alle riunioni
di cui all’art. 6, c.13, D.P.R.447/98;
• a comunicare agli enti aderenti al presente accordo operativo l’eventuale trasmissione alla Procura della Repubblica degli atti relativi ad autocertificazioni false.
3. La gestione del procedimento mediante autocertificazione
In situazioni nelle quali l’impresa – sulla base delle sue conoscenze o perché abbia
già consultato lo sportello unico – abbia già predisposto la documentazione necessaria
per l’attivazione del procedimento unico e si rivolga allo sportello unico per l’avvio del
procedimento unico stesso, lo sportello opererà come segue:
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
• compilazione o consegna da parte dell’impresa della scheda di descrizione analitica dell’intervento richiesto (o domanda unica), delle relative autocertificazioni e – per le materie non autocertificabili, o in caso di scelta da parte dell’impresa di autocertificare solo una parte della autorizzazioni richieste (procedimento misto) – anche della documentazione richiesta;
• valutazione preliminare della completezza delle autocertificazioni presentate e
della documentazione prodotta e, in caso di evidenti manchevolezze, invito
all’impresa a provvedere al completamento della documentazione;
• in caso di valutazione preliminare positiva delle autocertificazioni e della documentazione presentata, protocollazione della domanda, sua immissione nell’archivio informatico e congedo dell’impresa;
• riesame della documentazione consegnata attraverso l’assegnazione dell’iter
del procedimento unico relativo all’intervento richiesto e immediato aggiornamento del data base degli iter dei procedimenti unici;
• trasmissione della copia della domanda e della documentazione prodotta per le
verifiche o per l’attivazione dei procedimenti non autocertificabili o per i quali
l’impresa non abbia richiesto l’autocertificazione, agli enti o uffici coinvolti dall’intervento richiesto;
Considerato che, una volta ricevuta la domanda, le autocertificazioni e la documentazione, è possibile ricorrere per una sola volta ed entro un termine massimo di 30
giorni alla richiesta di integrazioni documentali, entro 10 giorni dal ricevimento delle
autocertificazioni e della documentazione gli enti aderenti al presente accordo operativo
sono tenuti a comunicare allo sportello unico la richiesta di eventuali integrazioni documentali; ciò al fine di consentire allo sportello unico di unificare le richieste all’impresa
di integrazione documentale In caso di mancata risposta varrà il principio del silenzioassenso. È fatta salva la possibilità per lo sportello unico di sollecitare le risposte da parte degli enti o uffici esterni per telefono, fax, posta elettronica o per immissione della
risposta nel data base dell’iter dei procedimenti unici da parte degli enti esterni. Il data
base dell’iter dei procedimenti unici dovrà essere aggiornato con l’indicazione della
documentazione mancante o da integrare;
La richiesta di integrazioni documentali da parte degli enti o uffici esterni dovrà
contenere la descrizione precisa delle parti documentali o dei documenti mancanti
(eventualmente anche attraverso l’uso di specifiche linee guida);
Lo sportello unico comunicherà all’impresa nei 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento delle richieste di integrazioni o la completezza delle autocertificazioni e della documentazione consegnata o la richiesta di eventuali integrazioni documentali, aggiornando il
data base dello stato degli iter dei procedimenti unici con l’indicazione e la data dell’invio
della completezza della documentazione o della richiesta delle integrazioni documentali.
Una volta pervenute, le integrazioni documentali saranno nuovamente trasmesse
agli Enti esterni ad opera dello sportello unico. Lo sportello unico provvederà ad aggiornare immediatamente il data base dell’iter dei procedimenti unici con l’indicazione della completezza della documentazione consegnata dall’impresa;
139
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
140
Qualora ai sensi dell’art. 6, dei cc.4 e 5 del D.P.R. 447/98, lo sportello unico ritenga di dover convocare l’impresa per una audizione in contraddittorio volta a chiarire le
soluzioni tecniche e progettuali, il rispetto normative amministrative e tecniche di settore o per progetti di particolare complessità ovvero per proporre una diversa localizzazione dell’impianto o comunque delle modifiche al progetto, gli enti aderenti al presente
accordo operativo – su richiesta dello sportello unico – dovranno fornire la loro assistenza ed il loro supporto tecnico, presenziando, ove richiesto, all’audizione. Il verbale
dell’audizione sarà registrato nel data base dei procedimenti unici e in ogni caso trasmesso a cura dello sportello unico a tutti enti o uffici coinvolti nel procedimento;
La comunicazione da parte dell’impresa allo sportello unico dell’avvio dei lavori –
quale sia stato il procedimento adottato – dovrà essere trasmessa a tutti gli enti esterni
competenti per i controlli di cui all’art. 7, c. 3, del D.P.R. 447/98.
Parte undicesima
Collaudi
Per le rispettive competenze, gli enti aderenti al presente accordo operativo sono
tenuti a partecipare ai collaudi fissati dallo sportello unico.
La comunicazione agli enti aderenti al presente accordo operativo della data del
collaudo dovrà essere effettuata dallo sportello unico con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi.
Nel caso di collaudi effettuati autonomamente dall’impresa, lo sportello unico
dovrà comunicare agli enti e agli uffici aderenti al presente accordo operativo l’avvenuto
deposito del certificato di collaudo.
Parte dodicesima
Controlli
L’esito dei controlli effettuati dagli enti aderenti al presente accordo operativo
secondo quanto stabilito dall’art. 9, c.6, D.P.R. 447/98 dovranno essere immediatamente
comunicato allo sportello unico che li dovrà registrare nel suo archivio informatico.
Parte tredicesima
Spese
Gli enti aderenti al presente accordo operativo dovranno trasmettere allo sportello unico l’ammontare delle spese o dei diritti in relazione ai procedimenti di loro
competenza.
Per i pagamenti di spese o diritti relativi alle autorizzazioni richieste dall’impresa, gli
enti o gli uffici aderenti al presente accordo operativo si atterranno al seguente schema:
• l’avvenuto pagamento delle spese o dei diritti da corrispondersi per l’avvio dei
diversi procedimenti dovrà essere documentato dall’impresa al momento della
consegna della domanda unica e della relativa documentazione;
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
• eventuali spese o diritti che l’impresa dovrà effettuare in corso di esecuzione o
al termine del procedimento unico saranno documentati allo sportello unico;
• Le prestazioni dello sportello unico, in quanto configurabili come servizi erogati dall’ente, possono essere soggette al pagamento delle tariffe e dei diritti determinati dall’amministrazione comunale, ai sensi della legislazione vigente.
Parte quattordicesima
Trasmissione della documentazione
A seconda delle circostanze, della convenienza, della fattibilità tecnica e della
sicurezza, la trasmissione della documentazione dallo sportello unico agli enti o uffici
esterni potrà aver luogo
• per posta,
• a mezzo messo,
• a mezzo personale dello sportello unico,
• per corriere,
• per fax,
• per posta elettronica.
L’uso della comunicazione elettronica sarà comunque adottato per la trasmissione
delle informazioni principali riguardanti la domanda unica e qualora siano rispettati gli
standard di sicurezza consentiti dalla tecnologia e dalla normativa potrà essere adottata
per la trasmissione della documentazione.
Per la trasmissione della documentazione e degli atti autorizzatori o di consenso
comunque denominati, gli enti o gli uffici aderenti al presente accordo operativo si impegnano ad adottare soluzioni informatiche e telematiche ed un programma applicativo
comune.
La documentazione consegnata dalle imprese e gli atti autorizzatori o di consenso
comunque denominati ottenuti dagli enti o uffici esterni dovrà essere sistematicamente
archiviata e resa disponibile presso lo sportello unico (anche attraverso l’uso di tecnologie di archiviazione ottica accessibili via rete), creando in tal mondo un archivio generale della documentazione relativa agli insediamenti produttivi che si verificano nel territorio di competenza dello sportello unico.
141
CAPITOLO 5
QUATTRO ESEMPI
DI VARIANTE AL PRG
143
QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG
145
Vengono qui di seguito riportati, come già anticipato nel capitolo 2, quattro casi
concreti di variante urbanistica, prevista dall’art.5, D.P.R. 447/98 e s.m.i.
• Caso 1: realizzazione di un nuovo impianto produttivo.
• Caso 2: edificio produttivo in ZTO D il cui ampliamento si sviluppa in zona
agricola.
• Caso 3: edificio produttivo in ZTO E (riconosciuto ai sensi della L.R. 11/87) il
cui ampliamento comporta l’incremento della superficie di pertinenza dell’attività.
• Caso 4: riconversione di un edificio commerciale.
Caso 1: realizzazione di un nuovo impianto produttivo
Il caso in questione riguarda un impianto produttivo di stoccaggio e lavorazione
legnami, ubicato in una città di medie dimensioni, che movimenta circa 30.000 tonnellate l’anno di legname in tronchi e tavole, che arrivano prevalentemente tramite ferrovia.
Gran parte del materiale arriva alla stazione ferroviaria e viene depositato presso
un magazzino preso in affitto dalle Ferrovie dello Stato, una parte viene depositata
presso il Foro Boario e una parte viene carrellata, con l’uso di speciali rimorchi (che
trasportano i vagoni) direttamente nella segheria. Tutto ciò comporta un via vai di
autotreni (anche a 15 al giorno) che crea continue situazioni di conflittualità con il
traffico urbano.
Inoltre l’attuale ubicazione dell’impianto produttivo presenta notevoli disagi sia
per l’attività stessa, in quanto lontana dalla stazione ferroviaria, sia per la popolazione,
in quanto ubicata in adiacenza a zone residenziali caratterizzate da una medio-alta densità di popolazione, la quale è costretta a subire, oltre ai continui intralci alla circolazione, diverse forme di inquinamento (da rumore, da polveri, da inquinamento visivo causato dalle cataste di legname, ecc.).
Da anni la ditta cerca una diversa ubicazione, lontana dal centro abitato ed adiacente al sistema ferroviario. Dopo aver trovato ed acquistato un sito idoneo alle proprie
esigenze ha presentato al Comune richiesta di concessione edilizia, che non ha trovato
accoglimento perché il sito è ubicato su di un terreno classificato ZTO E dal vigente PRG.
QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG
La successiva richiesta della Ditta di ammissione alla procedura di cui all’art. 5
del D.P.R. 447/98 è stata invece accolta dal Comune, il quale ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi invitando i sotto elencati enti:
146
Regione del Veneto
ASSL
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Direzione Compartimentale delle Ferrovie
dello Stato
Provincia
Genio Civile
Consorzio di Bonifica
ARPAV
Comune
ENEL spa Direzione Triveneto
Snam – rete Gas spa – Distretto competente
La Conferenza di Servizi, verificato nel corso della seduta che il progetto era carente di informazioni e valutazioni in merito ad alcuni aspetti di natura edilizia, ambientale, sanitaria ed urbanistica, ha determinato di sospendere ogni ulteriore determinazione
invitando la ditta a fornire i dati e le informazioni mancanti.
In particolare sotto l’aspetto urbanistico:
• Il progetto non conteneva lo schema di convenzione per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione relative all’intervento, né veniva fatta alcuna menzione in
merito all’impegno da parte della ditta a trasferire la propria attuale sede produttiva nel sito interessato dal nuovo progetto;
• L’area di pertinenza dell’attività ricadeva in parte in zona classificata a servizi
dal vigente PRG e il Comune non era in grado, in sede di Conferenza di Servizi,
di definire se erano aree a standard di cui al DM 1444/68, oppure superfici a
servizi impropriamente denominate tali.
• Il progetto offriva le superfici a servizi di cui all’art. 25 della L.R. 61/85 previste
per le zone di completamento, mentre trattandosi di una nuova realizzazione
avrebbero dovuto essere previste le superfici a servizi proprie delle zone di
espansione;
• Il progetto non prevedeva idonee opere di riduzione dell’impatto visivo sul territorio circostante.
• Il progetto non offriva dati previsionali sul possibile inquinamento acustico,
che risultavano particolarmente importanti, anche ai fini di una valutazione
urbanistica (ubicazione dell’impianto) data la relativa vicinanza dello stesso ad
abitazioni rurali e in considerazione della previsione del PRG che prevedeva la
costruzione di una casa per anziani prossima all’area di pertinenza dell’impianto stesso.
Veniva conseguentemente richiesto al Comune di certificare l’assenza di aree produttive nelle previsioni di PRG o l’inidoneità delle stesse, e di verificare la reale natura
giuridico-amministrativa dell’area a servizi parzialmente interessata dal progetto di nuovo impianto.
Altresì veniva chiesto alla Ditta di fornire le informazioni mancanti e la rielaborazione del progetto secondo le indicazioni emerse in sede di Conferenza (standard urba-
QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG
nistici, mascheramenti arborei ed arbustivi, accessibilità e previsione dei flussi di traffico su gomma e su ferro, verifica inquinamento acustico).
Successivamente sono state svolte ulteriori sedute della Conferenza di Servizi
nel corso delle quali sono stati forniti dai progettisti gli elementi di valutazione mancanti. In particolare, per quanto riguardava gli aspetti urbanistici, il responsabile del
procedimento, dopo le verifiche tecniche attuate dagli uffici comunale è stato in grado
di certificare:
a) che l’area a “servizi” parzialmente interessata dall’area di pertinenza dell’attività era classificata “zona per attrezzature di interesse generale di servizio alle
persone a livello urbano e sovracomunale” e che si trattava di uno standard
integrativo ed aggiuntivo a quanto richiesto dalla legge urbanistica. Dunque la
riduzione di tale superficie non comportava sottrazione di aree a servizi.
b) che, a seguito delle valutazioni dell’ente territorialmente competente (ARPAV),
l’impianto produttivo risultava compatibile, in termini di possibile inquinamento acustico, con l’eventuale realizzazione della struttura socio-sanitaria prevista dal PRG in area limitrofa, a condizione che venissero realizzati opportuni
accorgimenti tecnici (dettagliatamente prescritti) sugli edifici e sugli impianti;
c) che il previsto progetto di collegamento ferroviario aveva ottenuto il parere
favorevole delle Ferrovie dello Stato.
d) che le aree produttive ancora libere previste dal vigente PRG non risultavano
idonee sia perché ubicate lontane dalla linea ferroviaria, sia perché le NTA del
PRG non consentivano l’insediamento dell’attività in questione.
Altresì è stato rivisto e in parte rielaborato, con la diretta partecipazione degli Enti
competenti, il progetto edilizio ed urbanistico. In particolare sono state attuate le indicazioni fornite dall’ARPAV, dall’ASSL e dalle FFSS.
La nuova versione progettuale risultava composta dai seguenti elaborati:
Tav. 1
Tav. 2
Tav. 3
Tav. 4
Tav. 5
Tav. 6
Tav. 7
Tav. 8
Tav. 9
Carta Tecnica Regionale, PRG, mappe
catastali – sc. Varie
Stato di fatto – Rilievo quotato – sc.
1:500
Stato di fatto – Sezioni del terreno – sc.
1:100
Progetto – Planimetria generale – zonizzazione e previsioni di PRG – sc. 1:500
Progetto – Distanze – schema idranti –
sc. 1:500
Progetto – Planimetria generale – Sistemazioni esterne – sc. 1:500
Progetto – Layout produttivo – sc. 1:500
Progetto – Schemi raccolta acque
meteoriche e raccolta acque nere – sc.
1:500
Progetto – Edificio A – piante – prospetti
– sezioni – sc. 1:200
Tav. 10
Tav. 11
Tav. 12
Tav. 13
Tav. 14
Tav. 15
Tav. 16
Progetto – Piante blocco uffici – servizi
igienici – adeguamento L. 13/89 – sc.
1:100
Progetto – Centrale termica – piante –
prospetti – sezioni – sc. 1:50
Progetto – Edificio C – essiccatoio –
pianta sezioni – Edificio D – struttura di
stoccaggio – pianta – prospetto – sc.
1:100 e sc. 1:50
Progetto – Particolari costruttivi edificio A
– sc. 1:20
Progetto – Cabina ENEL – pianta – prospetti – sezioni – recinzioni – Planimetria
particolari – sc. 1:2000 e sc. 1:50
Progetto – Nuovo scalo merci – pianta –
profilo longitudinale – sc. 1:500
Progetto – Nuovo scalo merci – particolari costruttivi rampa di scarico – sc. varie
147
QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG
Tav. 17
Tav. 18
Progetto – Nuovo scalo merci – particolari costruttivi rampa di carico – sc. 1:50
Progetto – Sezione tipo – sc. 1:100
Allegato A1
Allegato A2
Allegato A3
148
Allegato A4
Allegato A5
Allegato A6
Elenco elaborati
Relazione relativa agli standard di
progetto
Relazione descrittiva – Norme
Tecniche di Attuazione
Fotografie
Atti di proprietà
Schema di convenzione
Relazione tecnica – sistema smaltimento acque
meteoriche, opere idrauliche e manufatti accessori;
Relazione descrittiva – per Vigili del Fuoco;
Relazione tecnica – Valutazione di impatto acustico;
Relazione – Progetto di nuovo raccordo ferroviario
per scalo merci;
Relazione geologica ed indagine geognostica;
Descrizione impianto centrale termica;
Relazione sulle modalità di trasporto del materiale
della Ditta.
I contenuti della nuova soluzione progettuale erano sintetizzabili seguente modo.
Tipo di intervento
Rientrava nella fattispecie di cui al punto 2.1.2 dell’Allegato A alla Delib.G.R. n
2000/01. Si trattava cioè della dismissione di un’impianto esistente e della realizzazione
di un nuovo impianto a carattere produttivo.
Dimensione, ubicazione e accessibilità dell’area
L’area interessata dal progetto di nuovo impianto presenta una superficie territoriale di 49.574 mq ed è ubicata a sud-ovest del centro storico, lungo la linea ferroviaria,
in prossimità del previsto raccordo con la Tangenziale sud. È suddivisa in due ambiti,
rispettivamente a nord (3.976 mq) e a sud (42.279 mq) di una strada vicinale.
L’accessibilità all’area avviene attraverso la strada comunale, ma il progetto prevede la costruzione di uno scalo ferroviario, all’interno dell’area di pertinenza dell’attività,
in grado di trasportare via ferro la quasi totalità delle merci in entrata ed in uscita. In
particolare la nuova ubicazione consente di:
• eliminare quasi totalmente il traffico su gomma generato dalla merce in entrata;
• ridurre al 50% il traffico su gomma generato dal prodotto in uscita dallo stabilimento;
• limitare il traffico su gomma generato dal prodotto in uscita ad 1 o 2 camion al
giorno.
Val la pena sottolineare che l’80% di tale traffico è diretto a sud e quindi si immette direttamente sulla strada provinciale, utilizzando solo per un breve tratto la viabilità
comunale, senza creare particolari problemi di traffico.
Classificazione di zona e vincoli urbanistici
L’area interessata dall’intervento è classificata dal vigente PRG in parte zona agricola (35.632 mq) e in parte ZTO F (5.300 mq). La ZTO F è ricompresa in un Piano di
Recupero di iniziativa pubblica approvato.
QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG
Parte dell’area è interessata dal vincolo generato dalla fascia di rispetto ferroviario e in adiacenza all’area d’intervento è posto il gasdotto della SNAM. Val però la pena
sottolineare che l’area d’intervento non comprende l’ambito di vincolo generato dal
gasdotto.
Situazione in essere
L’area presenta i caratteri propri di una zona agricola e non è interessata da edificazione. Una residenza rurale (di proprietà del titolare della Ditta) è posta in stretta adiacenza all’area, mentre altri episodi edilizi sono ubicati al di là della rete ferroviaria e
lungo la strada provinciale. A nord-ovest dell’area in questione si trova una piccola frazione del comune.
Il progetto
Prevede la costruzione di 6 corpi di fabbrica, per un totale di 9083,38 mq di superficie coperta ed un volume complessivo di 65.379,8 mc. Tre edifici (Corpi A, B, D, F)
sono destinati a contenere le strutture tecniche, mentre un edificio (corpo A) è destinato
all’attività produttiva vera e propria. Più dettagliatamente:
Edificio A – produzione: sup. cop. = 6.330 mq; H = 7,00 ml; volume = 44.310,00 mc.
Edificio B – CT, locale pompe: sup. cop. = 120,38 mq; H = 5,40 ml; volume = 650 mc.
Edificio C – essiccatoio: sup. cop. = 2.096,04 mq; H = 5,00 ml; volume = 10.480,40 mc.
Edificio D – deposito: sup. cop. = 999,20 mq; H = 8,00 ml; volume = 7.993,60 mc.
Edificio E – Cabina ENEL: sup. cop. = 19,0 mq; H = 2,58 ml; Volume = 49,02 mc.
Edificio F – Riserva idrica: sup. cop. = 34,57 mq; H 5,40 ml; Volume = 1.866,78 mc.
Nella porzione di area ubicata più a sud, a cavallo tra l’attuale zona agricola e la
previsione di ZTO F, è ubicata la vasca di depurazione, ed immediatamente dopo, sempre verso sud, trova spazio il bacino per la raccolta delle acque piovane (raccolta acque
piovane provenienti dai piazzali e dalla zona umida che vengono poi in parte riutilizzate per le necessità aziendali)
Le superfici a servizi
Sono poste a cavallo della viabilità d’accesso. A nord di tale viabilità le superfici a
parcheggio e a verde pubblico, a sud le superfici a parcheggio privato. In particolare tali
superfici, calcolate secondo quanto previsto dall’art. 25 della L.R. 61/85 per le zone produttive di completamento, presentano le seguenti superfici: Verde pubblico = 2.260 mq;
Parcheggio Pubblico = 2.266 mq; Parcheggio privato = 1.495 mq. Tali opere risultano in
variante al PRG del Comune in quanto il progetto è ubicato in zona impropria, in parte
classificata zona agricola ed in parte classificata come zona per servizi.
Il Comitato Tecnico Regionale, ha preso atto della Relazione Istruttoria svolta dal
rappresentante della Direzione Generale per l’Urbanistica e i Beni Ambientali della
Regione Veneto in seno alla Conferenza di Servizi, le cui considerazioni sono così riassumibili: gli elaborati grafici consentono una agevole lettura dell’intervento proposto,
149
QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG
150
sia sotto l’aspetto edilizio che urbanistico e il progetto risulta ammissibile alla procedura dello “sportello unico” di cui all’art. 5 del D.P.R. 447/98.
L’intervento risulta certamente auspicabile considerato che:
• l’attuale insediamento produttivo è inglobato nell’ambito urbano residenziale
in un contesto urbanistico ben poco idoneo ad ospitare l’attività in questione.
Lo spostamento dell’azienda comporterebbe certamente un miglioramento della qualità residenziale ed ambientale nell’immediato intorno;
• il PRG già prevede la riclassificazione dell’area in cui è attualmente insediata
l’azienda in zona residenziale di ristrutturazione e per tale area è in via di elaborazione, da parte del Comune, un Piano particolareggiato per la riconversione delle attività produttive presenti e per la definizione del nuovo insediamento residenziale;
• la nuova ubicazione prevede la realizzazione di un apposito scalo ferroviario, a
vantaggio della ditta, ma anche a vantaggio della collettività, nel momento in
cui verrebbe a ridursi in modo consistente il traffico su gomma generato dall’attività stessa.
Inoltre, così come certificato dal responsabile del procedimento, pur in presenza
di una discreta percentuale di aree produttive previste dal PRG non ancora utilizzate
(circa il 24%), non esistono al momento, nelle previsioni di PRG, aree produttive idonee
ad accogliere l’insediamento. Infatti:
• le zone produttive previste dal PRG, prevedono lavorazioni di carattere completamente diverso da quello della ditta in questione, che si presenta come una
attività “land-extensive”. C’è bisogno dunque di ampie superfici di pertinenza
e di un basso rapporto di copertura. Le zone produttive libere prevedono rapporti di copertura del 50% e conseguentemente sono rivolte ad attività che
offrono produzioni ad elevato valore aggiunto;
• l’insediamento produttivo necessita di uno scalo ferroviario. Per realizzare uno
scalo ferroviario adeguato all’attività dell’Azienda, l’area di pertinenza deve
presentare un fronte libero verso la linea ferroviaria di circa 500 mt;
• il nuovo Centro di Interscambio delle merci, per il quale è stato approvato nel
1999 il Piano particolareggiato, consente l’insediamento di attività completamente diverse da quella in discussione, quali spedizionieri, corrieri, autotrasportatori, ecc.
L’area a servizi parzialmente interessata dall’area di pertinenza dell’impianto della
ditta, è una zona a servizi di carattere sovracomunale, integrativa agli standard richiesti
dalla vigente legislazione urbanistica, che non incide pertanto sul dimensionamento
delle aree a servizi di cui alla L.R. 61/85.
Tuttavia si rileva che il progetto presentato offre le superfici a servizi di cui all’art.
25 della L.R. 61/85 previste per le zone produttive di completamento. Si ricorda che
l’allegato A della Delib.G.R. 2000/01 prescrive che nella valutazione dei progetti ci si
attenga, tra le altre, alla seguente indicazione: “deve essere garantito il rispetto degli
QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG
standards urbanistici indicati nell’art. 25 della L.R. 61/85”. Inoltre l’allegato A alla suddetta delibera sottolinea che: “….le semplificazioni procedimentali introdotte dalla
normativa statale sullo sportello unico non possono essere interpretate in modo tale da
comportare un sovvertimento dei principi e delle regole essenziali per un corretto uso
del territorio.”
Coerentemente con quanto sopra richiamato si reputa, nel pieno rispetto della L.R.
61/85, di richiedere per i progetti che configurano a tutti gli effetti l’individuazione di
una zona produttiva di nuovo impianto, la quantità di superfici a servizi proprie delle
zone produttive di espansione. Il progetto, sulla base della documentazione agli atti, non
rispetta le superfici a servizi previste dalla vigente legislazione urbanistica. D’altro canto appare opportuno sottolineare che, sia l’ubicazione dell’impianto, sia le caratteristiche del prodotto, non sembrano richiedere la dotazione di parcheggi pubblici previsti
dalla L.R. 61/85, che peraltro risulterebbero di poca utilità al contesto circostante e che
configurerebbero costi di manutenzione per l’autorità competente.
In considerazione di quanto sopra espresso si consente, nel rispetto della percentuale di superfici a servizi prevista per le zone di espansione, la possibilità di realizzare
a spese della ditta, quota parte della superficie per servizi in altro sito concordato con
l’Amministrazione comunale.
È fatto carico all’autorità competente la modifica della convenzione coerentemente con tale prescrizione. Inoltre, motivi paesaggistici e di contesto inducono a prescrivere altezze degli edifici non superiori a 7,50 ml alla linea di gronda. Qualora ne sia dimostrata l’esigenza, l’autorità competente può consentire altezze superiori per volumi tecnici. Conseguentemente si prescrive il rispetto di tale altezza anche per l’edificio D
(deposito).
Pur convenendo che lungo il perimetro dell’area di pertinenza dell’attività, posto
in adiacenza al territorio agricolo, sono già presenti numerose alberature e che il progetto presentato ne prevede l’implementazione, si prescrive che sia opportunatamente
rafforzata tale barriera verde con l’ulteriore piantumazione di specie arbustive. A tal fine
si demanda al Comune, in sede di rilascio dell’agibilità che la fascia arborea ed arbustiva realizzata dalla ditta sia tale da ridurre significativamente la vista dell’impianto produttivo dal territorio agricolo.
Dalla documentazione agli atti non risulta che le FF.S, pur avendo espresso un
parere di massima positivo sul progetto di collegamento ferroviario, abbiano approvato
il progetto esecutivo dell’opera.
Il rilascio della concessione edilizia è subordinato all’approvazione del progetto
esecutivo e la ditta non ha formalmente accettato le clausole e le prescrizioni imposte
dalle FF.S.
Conclusione
Il Comitato Tecnico Regionale, facendo proprie le considerazioni del rappresentante della Regione in seno alla Conferenza di Servizi ha espresso parere favorevole, con
le prescrizioni contenute nella relazione istruttoria, fatte salve eventuali prescrizioni o
limiti espressi dagli enti competenti in materia di salvaguardia ambientale e igienico
151
QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG
sanitaria, nonché in materia di edilizia e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Caso 2: edificio produttivo in ZTO D il cui ampliamento si sviluppa
in zona agricola
152
Il caso in questione riguarda un impianto ubicato in un comune di piccola-media
dimensione, che produce prefabbricati per l’edilizia con un fatturato annuo di circa
17.000.000 euro e con una produzione annua di circa 35.000 mc di calcestruzzo. L’azienda occupa circa 100 addetti e genera un’importante indotto nelle aziende locali fornitrici
di trasporti, montaggi, carpenteria, serramentistica, fornitura inerti, fornitura acciaio, ecc.
Le motivazioni addotte per l’ammissione del progetto in variante di PRG alla procedura dello sportello unico sono individuabili in:
• necessità di continua modernizzazione della ditta al fine di sostenere la concorrenza nazionale ed estera;
• necessità di poter disporre di grandi superfici da adibire a stoccaggio dei manufatti che, spesso per ritardi nel rilascio delle concessioni edilizie, o comunque
per allungamento dei tempi amministrativi, rimangono più a lungo del previsto
nel deposito della fabbrica, creando non pochi problemi di funzionalità interna;
• volontà di ridurre il traffico su gomma generato dall’impianto, che attualmente
assomma a circa 7.000 camion/anno, spesso con carattere di “trasporto eccezionale”, che confligge con il traffico locale;
• convenienza economica ad utilizzare il trasporto ferroviario che consentirebbe
alla Ditta di aumentare il proprio raggio d’azione risultando competitiva anche
su distanze che attualmente, proprio per i costi di trasporto su gomma risultano
poco convenienti;
• impossibilità a trasferire l’impianto in area di maggiori dimensioni visti i costi
esorbitanti di trasferimento.
La richiesta della ditta, di ammissione alla procedura di cui all’art. 5 del D.P.R.
447/98, è stata accolta dal Comune, il quale ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi invitando i sotto elencati enti:
Comune
Regione del Veneto
Provincia
ULSS
ARPAV
Genio Civile
Comando dei Vigili del Fuoco
Rete Ferroviaria Italiana spa
Aereoporto Civile
Aereoporto Militare
QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG
Il progetto presentato è composto dai seguenti elaborati.
A – Studio di impatto ambientale
Tav. 1a
Tav. 2a
Tav. 3a
Tav. 4a
Tav. 5a
Tav. 6a
Carta dell’uso del suolo – sc. 1:10.000;
Carta della destinazione d’uso – sc.
1:10.000;
Carta dei vincoli – sc. 1:10.000;
Carta della sensibilità ambientale – sc.
1:10.000;
Carta della viabilità – sc. 1:5.000;
Relazioni tecniche (quadro di riferimento ambientale – check-list – riassunto
non tecnico);
Tav. 7a
Tav. 8a
Tav. 9a
Tav. 10a
Tav. 11a
Certificato di destinazione urbanistica;
Valutazione dell’impatto acustico;
Relazione della sicurezza sul lavoro del
RSPP
Relazione della sicurezza sul lavoro del
medico competente
Parere delle FF.SS.
B – Adeguamento del PRG
Tav. 1b
Tav. 2b
Tav. 3b
Estratto PRG vigente – disegni in sc.
1:1.000;
Estratto PRG vigente – disegni in sc.
1:1.000;
Estratto PRG vigente – disegni in sc.
1:1.000;
Tav. 4b
Tav. 5b
Tav. 6b
Estratto PRG vigente – disegni in sc.
1:1.000;
relazione tecnico-illustrativa;
Norme tecniche di attuazione
C – Opere di urbanizzazione
Tav. 1c
Tav. 2c
Tav. 3c
Tav. 4c
Tav. 5c
Planimetria Generale – sc. 1:1.000;
Dimensionamento e dimostrazione
standards – sc. 1:200;
Rete acque nere – sc. 1:1.000;
Rete acque bianche – sc. 1:1.000;
Illuminazione pubblica – sc. 1:1.000;
Tav. 6c
Tav. 7c
Tav. 8c
Tav. 9c
Tav. 10c
Sistemazione aree verdi – sc. 1:1.000;
Relazione tecnico-illustrativa;
Computo metrico estimativo;
Schema di convenzione;
Titoli di proprietà – atti preliminari –
estratto di mappa e certificati catastali.
Tav. 6d
Edificio c – progetto fabbricato per
bocciardatura – sc. 1:200;
Edificio d – progetto fabbricato per ferraioli – sc. 1:200;
Planivolumetrico – sc. 1:1.000;
Planimetrie e conteggi – sc. 1:1.000;
Documentazione fotografica;
Sistema degli scarichi esterni – sc.
1:1.000;
Relazione tecnica illustrativa.
D – Progetto edifici
Tav. 1d
Tav. 2d
Tav. 3d
Tav. 4d
Tav. 5d
Edificio A – stato attuale – piani terra,
primo e secondo – sc. 1:200;
Edificio A – stato di progetto – piani terra, primo e secondo – sc. 1:200;
Edificio A – stato attuale e di progetto –
prospetti e sezioni – sc. 1:200;
Edificio A – stato attuale e di progetto –
prospetti e sezioni – sc. 1:200;
Edificio B – progetto deposito casseri –
sc. 1:200;
Tav. 7d
Tav. 8d
Tav. 9d
Tav. 10d
Tav. 11d
Tav. 12d
153
QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG
È inoltre stata presentata una relazione aziendale che illustra le necessità della ditta.
I contenuti del progetto sono così sintetizzabili:
Tipo di intervento
154
Trattasi dell’ampliamento della struttura esistente (che attualmente presenta una
superficie coperta di 16.163 mq) al fine di costruire un complesso produttivo di 29.451
mq, dunque con un ampliamento di superficie coperta pari a 13.288 mq.
Dimensione, ubicazione ed accessibilità dell’area
L’area, che presenta una forma ad “L”, è ubicata a nord del centro abitato di, conchiusa tra la zona industriale, la ferrovia e una strada comunale (proseguimento urbano
della strada statale).
L’accessibilità è garantita dalla viabilità comunale e il progetto non prevede la realizzazione di nuovi accessi, mentre è prevista la realizzazione di un raccordo ferroviario
che dovrebbe consentire il trasporto della quasi totalità dei prodotti via ferro.
Appare utile sottolineare che in proposito le FF.SS. hanno già espresso un parere
preliminare favorevole (con prescrizioni), e che hanno trasmesso alla ditta in questione
comunicazione inerente l’avvenuta approvazione del progetto definitivo del raccordo
con la linea ferroviaria.
La ditta ha provveduto a trasmettere al Comune e alla Regione del Veneto copia
della nota di assenso inviata alla Rete Ferroviaria Italiana relativa alle clausole contrattuali richieste per la realizzazione dello scalo ferroviario.
Classificazione di zona e vincoli urbanistici
L’edificio esistente insiste in ZTO D1 – produttiva di completamento (40.027 mq)
e il progetto di ampliamento si sviluppa in ZTO D1 – produttiva di espansione (10.464
mq) e in ZTO E2 (72.854 mq). L’ambito oggetto d’intervento ricade all’interno del perimetro del piano di area del quadrante Europa (v. NdA artt. 47 e 51). Insiste inoltre sull’area il vincolo generato dalla fascia di rispetto ferroviario.
Stato attuale
L’edificio produttivo presenta una superficie coperta di 16.163 mq ed insiste su di
un’area di 40.027 mq che il PRG vigente classifica come ZTO D1 di completamento. L’area di pertinenza (e di proprietà) dell’azienda comprende al momento anche la ZTO D1
di espansione sulla quale non insistono al momento edificazioni.
Il progetto
Il progetto prevede un incremento di superficie coperta pari a 13.288 mq che si sviluppa su più corpi di fabbrica, un ampliamento della superficie di pertinenza del complesso produttivo pari a 72.854 e l’utilizzo a fini edificatori della ZTO D1 di espansione (10.464 mq).
Complessivamente, a progetto terminato, l’area di pertinenza dell’azienda sarà pari
a 123.345 mq, di cui solo una minima parte edificata (24%) in quanto la ditta necessita
di ampie superfici scoperte per lo stoccaggio dei materiali e dei prodotti finiti.
QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG
Sotto l’aspetto edilizio il progetto prevede l’ampliamento del corpo di fabbrica esistente (attualmente di 15560.95 mq di sup. coperta) e la modifica dei prospetti esistenti.
Prevede anche la costruzione, in collegamento con il corpo di fabbrica esistente, di un
nuovo volume ricadente in zona agricola. Complessivamente, ad intervento realizzato la
superficie coperta dell’edifico A assomma a 25439. 75 mq di sup. coperta.
Inoltre viene prevista la costruzione di ulteriori tre edifici:
Edif. B = 1046.13 mq di superficie coperta, destinato al deposito casseri;
Edif. C = 702.96 mq di superficie coperta, destinato alla bocciardatura;
Edif. D = 1371.74 mq di superficie coperta, destinato ai ferraioli;
Viene altresì ristrutturata una casa colonica che viene adibita ad abitazione del
custode = 251 mq + 36.02 mq di superfici accessorie all’abitazione.
Le superfici a servizi
Dai dati offerti risultano le seguenti superfici:
Superfici per viabilità = 1.548 mq
Parcheggi e verde = 8.333 mq
Superfici da cedere al Comune per futura formazione stradale = 1.045 mq
Superfici esterne al lotto che la Ditta si impegna ad urbanizzare = 6.787 mq
Superfici per parcheggi e verde = 11.469 mq
In totale le superfici a servizi ammontano a 29.182 mq.
Tali opere risultano in variante al PRG del Comune di in quanto parte dell’intervento edilizio proposto ricade in ZTO D1 di espansione e parte ricade in ZTO E2.
Il Comitato Tecnico Regionale, ha preso atto della relazione istruttoria svolta dal rappresentante della Direzione Generale per l’urbanistica e i beni ambientali della Regione
Veneto in seno alla Conferenza di Servizi, le cui considerazioni sono così riassumibili.
• Gli elaborati presentati consentono una agevole e completa lettura dell’intervento proposto e per certi versi risultano addirittura in esubero. È infatti stato redatto, per eccesso di scrupolosità che fa comunque onore all’azienda, anche lo studio di impatto ambientale. Trattasi di un elaborato non prescritto dalla vigente
normativa in quanto la tipologia d’intervento dell’opera può essere riconducibile all’Allegato B2, lettera 7 della L.R. 26/3/99, modificato dalla L.R. 24/00, il quale contempla però progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una
superficie superiore ai 20 ha, mentre il progetto in questione risulta di 7 ha.
• Il progetto risulta in linea di massima assentibile nel momento in cui propone,
di fatto, il naturale ampliamento della zona produttiva esistente, e consente una
cospicua riduzione del traffico su gomma generato dall’attuale impianto grazie
al previsto utilizzo della rete ferroviaria.
Pur tuttavia, ai sensi dall’allegato A della Delib.G.R. 2000/01, non appare possibile
considerare l’intervento proposto come ampliamento, nel momento in cui non si svilup-
155
QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG
156
pa in aderenza con il manufatto preesistente e comunque sono previsti nuovi manufatti.
Conseguentemente è necessario riclassificare come zona produttiva di espansione l’intera area di pertinenza dell’azienda.
A tal fine si richiama:
• la certificazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune in merito all’integrale rispetto delle prescrizioni dell’art. 41 del PTRC e del rispetto delle indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinata;
• la certificazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune in merito all’inidoneità delle zone produttive previste dal PRG che non offrono aree di adeguate dimensioni.
• la relazione dell’Azienda dalla quale emerge la necessità di continuità del processo produttivo e dunque la necessità della stessa di ampliarsi su aree contigue all’esistente, nonché la necessità di ubicare l’espansione in aderenza alla
linea ferroviaria al fine di poter realizzare il previsto scalo ferroviario.
Per quanto riguarda le superfici a servizi prescritte dall’art. 25 della L.R. 61/85, il
progetto, una volta completamente realizzato presenterà una superficie di pertinenza di
123.345 mq, costituita da 40.027 mq in zona di completamente (la situazione in essere) e
83.310 mq in zona di espansione. Il rispetto della vigente normativa impone superfici a
servizi pari a 4003 mq riferiti alla zona di completamento e 16.664 mq riferiti alla zona
di espansione, per un totale di 20.667 mq. Il progetto offre ben 29.182 mq, dunque una
quantità ampiamente in esubero rispetto ai minimi di legge.
Per quanto riguarda la mitigazione degli effetti indotti dall’impianto sul contesto
circostante appare opportuno prescrivere quanto segue:
• la barriera verde ubicata sul confine con le circostanti zone agricole dovrà essere costituita da specie arboree ed arbustive autoctone di medio ed alto fusto,
tali da ridurre la visibilità dell’impianto dal territorio aperto, e si suggerisce di
variare la profondità di tale fascia verde così da rendere meno intuibile la presenza dell’impianto produttivo.
• la pavimentazione relativa ad almeno il 50% della superficie non occupata da
edifici deve essere realizzata con materiale in grado di garantire la massima permeabilizzazione del suolo alle acque piovane.
Conclusione
Il Comitato Tecnico Regionale, facendo proprie le considerazioni del rappresentante della Regione in seno alla Conferenza di Servizi ha espresso parere favorevole, con
le prescrizioni contenute nella Relazione istruttoria, fatte salve eventuali prescrizioni o
limiti espressi dagli enti competenti in materia di salvaguardia ambientale e igienico
sanitaria, nonché in materia di edilizia e sicurezza nei luoghi di lavoro.
QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG
Caso 3: edificio produttivo in ZTO E (riconosciuto ai sensi della L.R.
11/87) il cui ampliamento comporta l’incremento della superficie di
pertinenza dell’attività
Il caso in questione riguarda l’ampliamento di un impianto produttivo, ubicato in
un Comune di dimensioni medio-grandi, che trova motivazione nella necessità dell’azienda di adeguare l’attuale deposito a “cielo aperto”, proteggendo il materiale prodotto,
a base di materie plastiche, mettendo in sicurezza l’area da possibili percolazioni sul
terreno. Tale soluzione risulta certamente più conveniente, in relazione agli effetti indotti sul territorio, rispetto ad un possibile trasferimento di tutta l’attività in altra sede.
Infatti l’area è già collegata, tramite apposito svincolo, alla strada statale e dunque il traffico in entrata ed in uscita non comporta attraversamenti di centri abitati.
La richiesta della ditta di ammissione alla procedura di cui all’art. 5 del D.P.R.
447/98 è stata accolta dal Comune, il quale ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi invitando i sottoelencati enti:
Regione Veneto
Soprintendenza ai Beni Ambientali e
Architettonici
Provincia
Comune
Comando provinciale Vigili del Fuoco
ULSS
Ferrovie dello Stato
ARPAV
Nella prima seduta della Conferenza di Servizi, verificato la carenza della documentazione presentata in relazione agli aspetti edilizi, urbanistici ed ambientali, è stato
deciso di consentire alla ditta di integrare il progetto con le informazioni e con la documentazione mancante.
In particolare è stato rilevato che non erano individuate le superfici a parcheggio e
le superfici a verde, non erano state calcolate le superfici a servizi di cui all’art. 25 della
L.R. 61/85, mancava la tavola di raffronto (di carattere urbanistico) tra la previsione di
PRG e il progetto e non venivano minimamente prese in considerazione le direttive del
Piano di Area del Massiccio del Grappa.
Conseguentemente è stata indetto un successivo incontro tecnico, al fine di prendere visione dei nuovi elaborati e delle integrazioni richieste.
A seguito dell’incontro tecnico e sulla base delle indicazioni espresse dagli enti
interessati, la ditta ha provveduto ad elaborare la soluzione progettuale definitiva, poi
trasmessa dal responsabile del procedimento alla Direzione Regionale urbanistica e
BB. AA.
La nuova soluzione progettuale risultava composta dai seguenti elaborati:
Tav. 1
Tav. 2
Tav. 3
Tav. 4
Planimetrie generali;
Piante – sc. 1:100;
Sezioni e prospetti – sc. 1:100;
Schema fognario – sc. 1:2.000, sc. 1:500,
sc. 1:200;
Tav. 5
Tav. 6
Tav. 7
Parametri urbanistici;
Sistemazione a terra e schema della proprietà – sc. 1:2.000, sc. 1:500;
Piano quotato e profili – sc. 1:500, sc.
1:200
157
QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG
I contenuti del progetto risultano sintetizzabili nel seguente modo.
Tipo di intervento
158
Consiste nell’ampliamento, lungo l’asse longitudinale, dei due corpi di fabbrica
esistenti, che attualmente offrono una superficie coperta di 3.532 mq, con la costruzione di ulteriori 1.549 mq di superficie coperta, pari ad un ampliamento del 43,9% dell’esistente.
Viene altresì ampliata la superficie di pertinenza dell’azienda, che attualmente
ammonta a 9.050 mq, di ulteriori 6.100 mq, fino a raggiungere una superficie di pertinenza di 15.150 mq, e viene altresì riorganizzato il sistema dei parcheggi e delle zone verdi.
Dimensione, ubicazione e accessibilità dell’area
L’area interessata dal progetto di ampliamento è ubicata al limite nord del territorio comunale, in prossimità dell’imbocco della strada statale, in prossimità delle zone
artigianali-industriali dei comuni limitrofi. L’accessibilità all’area viene garantita dalla
strada comunale che collega il comune con i comuni limitrofi.
Classificazione di zona e vincoli urbanistici
L’area interessata dall’ampliamento è classificata nel vigente PRG ZTO E/3.1 – zona
ad elevato frazionamento fondiario, di limitato interesse per la produzione agricola;
È altresì individuata quale ambito sottoposto a salvaguardia paesaggistica in quanto ricadente all’interno del Piano di Area del Massiccio del Grappa (PAMAG);
Ricade all’interno della fascia di rispetto ferroviario di cui all’art. 49 del D.P.R.
753/80;
L’attività è individuata, nel vigente PRG, come “attività da confermare” ai sensi
della L.R. 11/87 Per tale attività il PRG consente:
• ampliamento massimo inferiore o uguale al 100% dell’esistente e comunque
non superiore a 2.000 mq;
• superficie coperta complessiva inferiore al 60% dell’area di pertinenza;
• altezza massima ml. 10;
• area a verde pari al 5% dell’area d’intervento;
• area a parcheggio pari al 5% dell’area di intervento.
Il parere dell’organo tecnico regionale, allegato alla delibera di approvazione, prescriveva inoltre che l’ampliamento fosse “…realizzato in continuità con l’esistente…”.
Stato attuale
La situazione in essere è costituita da due distinti corpi di fabbrica collegati da
una pensilina di collegamento. La superficie coperta attuale ammonta a 3.532 mq, comprensivi:
• dell’impianto principale antecedente alla L.R. 11/87 (1.606 mq),
• dell’ampliamento consentito con la Variante di PRG redatta ai sensi della L.R.
11/87 (1.418 mq),
QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG
• di una tettoia condonata (271 mq),
• di una tettoia di collegamento (237 mq).
Il progetto
Consiste nell’ampliamento del complesso produttivo. Tale ampliamento, che si
sviluppa lungo l’asse longitudinale, riguarda una superficie coperta di 1.549 mq, pari al
43,9% dell’esistente. Il nuovo corpo di fabbrica presenta una altezza di 8,30 mt e risulta
più basso dell’edificio già esistente.
Le superfici a servizi
A fronte dell’ampliamento dell’area di pertinenza di 6.100 mq, il progetto denuncia 313 mq di superfici aggiuntive a parcheggi e 700 mq di superficie aggiuntiva destinata al verde.
Tali opere risultano in variante al PRG del Comune in quanto:
• ricadono in un’area classificata ZTO E/3.1;
• modificano quanto consentito dalla Scheda n. 1 approvata ai sensi della L.R. 11/87;
• ricadono all’interno della fascia di rispetto ferroviario di cui all’art. 49 del D.P.R.
753/80.
Il Comitato Tecnico Regionale, ha preso atto della relazione istruttoria svolta dal rappresentante della Direzione Generale per l’urbanistica e i Beni Ambientali della Regione
Veneto in seno alla Conferenza di Servizi, le cui considerazioni sono così riassumibili.
• Il progetto presentato rientra nella fattispecie prevista al punto 2.1.4 dell’Allegato A alla Delib.G.R. 2000/01, che consente l’ampliamento di una struttura esistente per una percentuale “….non superiore al 100% della superficie o del
volume….”..
• Nel caso di specie il progetto interessa una struttura produttiva insediata in
zona impropria (ZTO E/3.1), già individuata dal PRG come attività “da confermare” ai sensi della L.R. 11/87, che si espande in zona agricola (ZTO E/3.1).
• Motivi di coerenza con la situazione urbanistica in essere inducono a mantenere la classificazione di zona agricola anche per la parte in ampliamento, modificando il perimetro e i contenuti della Scheda n.1 della Variante di PRG redatta
ai sensi della L.R. 11/87.
Trattandosi di un ampliamento che non richiede la riclassificazione di zona omogenea, non necessita della dichiarazione del responsabile del procedimento relativa
all’assenza o all’inidoneità di aree produttive sul territorio comunale.
Per quanto riguarda la prevista edificazione in fascia di rispetto ferroviario di cui
all’art. 49 del D.P.R. 753/80, si richiama nota della Rete Ferroviaria Italiana – Zona territoriale nord-est – Direzione Compartimentale Infrastrutture di Venezia – Struttura Organizzativa Tecnica.
In considerazione di quanto sopra richiamato il progetto presentato risulta, sotto
l’aspetto urbanistico, in linea di massima favorevole. Pur tuttavia gli elaborati presenta-
159
QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG
160
ti, e la relazione istruttoria redatta dall’Area urbanistica del Comune, evidenziano alcune incongruenze che necessita rilevare.
In particolare, considerato che il progetto interessa un’area agricola, che il sito
rientra in un’ambito di salvaguardia paesaggistica e che nella prima seduta della Conferenza di Servizi era stato espressamente richiesta una tavola grafica, realizzata con
tecniche tradizionali (prospettiva, fotomontaggio fotografico, ecc.) o con strumenti
informatici (rendering), in grado di configurare l’assetto futuro dell’area, si rileva che
gli elaborati presentati risultano carenti per quanto riguarda l’inserimento del progetto
nel contesto.
La stessa tav. 6 integrativa risulta poco dettagliata in relazione al verde, alla viabilità interna, ai posti auto effettivamente utilizzabili, ecc. Si rileva inoltre che nella relazione di progetto non sono fornite indicazioni in merito ai materiali usati ed alle tecniche costruttive.
Si rammenta al proposito che un progetto edilizio in variante di PRG, al fine di
essere ammesso allo sportello unico, dovrebbe offrire tutti gli elaborati richiesti per il
rilascio di normale concessione edilizia.
L’analisi della documentazione agli atti evidenzia che l’impianto originario presentava una superficie coperta di 1.606 mq e che è stato concesso un ampliamento, ai
sensi della L.R. 11/87, pari a 1.418 mq. Ne consegue che la superficie coperta, urbanisticamente riconosciuta, ammonta a 3.024 mq. La tettoia condonata, la cui superficie coperta risulta essere di 271 mq, e la tettoia di collegamento, la cui superficie è di 237 mq,
non sono mai state urbanisticamente riconosciute e dunque la percentuale massima in
ampliamento non può superare i 3.024 mq. Si tratta comunque solo di un problema teorico nel momento in cui l’ampliamento proposto risulta essere abbondantemente al di
sotto di tale dimensione, ma vale la pena sottolineare che l’attuale progetto comporta un
ampliamento di 1.549 mq e il riconoscimento urbanistico di 508 mq già realizzati.
Gli elaborati progettuali e l’istruttoria del Comune, con la quale si concorda, evidenziano che: i parcheggi pubblici non sono direttamente accessibili dall’area pubblica
e sono ubicati all’estremo sud dell’area, in un sito di per sé poco accessibile;
È evidente l’incongruenza tra la superficie di pertinenza dell’azienda individuata
nella tav. 6 integrativa e la superficie di pertinenza individuata nella scheda n. 1 approvata ai sensi della L.R. 11/87, in quanto non viene indicata una porzione di area a
nord/est che la stessa scheda n.1 destinava a parcheggio. Si ritiene che tale area debba
essere evidenziata anche nella tav.6 integrativa, in quanto superficie di pertinenza dell’attività stessa, e che le superfici a servizi di cui all’art.25 della L.R. 61/85 siano ricalcolate considerando anche tale area.
Conseguentemente a quanto menzionato nei punti 1 e 2, si reputa che la superficie
destinata ai parcheggi pubblici, che nel caso di specie, trattandosi di una attività economica in zona impropria, si concorda possano essere “privati di uso pubblico”, ma pubblicamente utilizzabili negli orari di apertura dell’attività, debbano essere ubicati nell’area
menzionata al precedente punto 2 e sia garantito l’accesso diretto dalla viabilità pubblica.
Si concorda altresì con il Comune nel richiedere al progettista, prima della presentazione della variante in Consiglio comunale, dichiarazione attestante che il presente
QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG
progetto non comporta riduzione alla superficie adibita a parcheggio privato di cui alle
precedenti concessioni.
Infine, è stralciata la porzione di edificio in ampliamento che sopravanza verso il
fronte da cui si origina il rispetto ferroviario.
Per quanto riguarda la coerenza con le direttive e prescrizioni dei sussidi operativi
di cui alla Delib.G.R. 1664/96, considerati i caratteri eminentemente produttivi dell’area
in questione e considerato che il sito risulta già compromesso dall’impianto produttivo
in essere, risulta difficile prescrivere in toto quanto previsto all’art. 14. In particolare
sembra improponibile il tetto a due falde, che innalzerebbe ulteriormente l’edificio e
che risulterebbe in contrasto con i caratteri dell’edificio preesistente. Appare invece
opportuno prescrivere, nel rispetto degli art. 14, 15 e 16, che:
• Tutto l’edificio sia colorato in tinta pastello dai colori tenui;
• Sul lato confinante con la zona agricola sia costituita una fascia verde di almeno cinque metri, realizzata con specie arboree ed arbustive autoctone di medio
ed alto fusto. Si rileva che già il parere di approvazione della variante di PRG
redatta ai sensi della L.R. 11/87 prescriveva la “…creazione di idonea schermatura alberata nella parte che prospetta la zona agricola…”.
• La documentazione fotografica agli atti (e il sopralluogo condotto con il responsabile del procedimento) evidenzia, ad otto anni dall’approvazione della variante, l’inadeguatezza di tale schermatura alberata. Si subordina il rilascio dell’agibilità dei locali alla verifica, da parte del Comune, dell’effettiva messa a dimora
delle specie arboree ed arbustive e la verifica dell’effetto schermante della soluzione adottata.
Inoltre, considerato che l’area ricade all’interno del PAMAG, è fatto divieto di utilizzare gli spazi esterni di pertinenza dell’attività come deposito materiali.
Considerata l’incidenza delle superfici pavimentate si prescrive che almeno il 50%
della superficie non occupata da edifici sia realizzata con materiale in grado di garantire
la massima permeabilizzazione del suolo alle acque piovane.
Conclusione
Il Comitato Tecnico Regionale, facendo proprie le considerazioni del rappresentante della Regione in seno alla Conferenza di Servizi, ha espresso parere favorevole,
con le prescrizioni contenute nella Relazione Istruttoria, fatte salve eventuali prescrizioni o limiti espressi dagli enti competenti in materia di salvaguardia ambientale e igienico sanitaria, nonché in materia di edilizia e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Caso 4: riconversione di un edificio commerciale
Il caso in questione consiste nella riconversione ed ampliamento di un edificio
destinato ad auditorium, ubicato in un comune di dimensioni medio-grandi, che viene
trasformato in multisala cinematografica, e trova origine nella constatazione che l’audi-
161
QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG
162
torium non ha riscontrato molto successo, così che l’autorità competente si trova con
una struttura realizzata e funzionante ma pressoché non utilizzata.
La riconversione della struttura consente di dare risposta alla crescente domanda,
attualmente non soddisfatta, di sale cinematografiche, senza ulteriori previsioni di PRG
e senza ulteriore occupazione di territorio.
La richiesta della ditta di ammissione alla procedura di cui all’art. 5 del D.P.R.
447/98 è stata accolta dal Comune, il quale ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi invitando i sotto elencati enti:
Comune
Regione Veneto
ULLS
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Provincia
Brenta Servizi
In sede di prima convocazione della Conferenza di Servizi, verificata l’insufficienza dei parcheggi previsti è stato richiesto alla ditta di rielaborare la soluzione progettuale ricercando differente organizzazione degli spazi interni. Inoltre è stato suggerito di
verificare la dotazione di posti auto relativamente a multisale cinematografiche già in
funzione sul territorio, così da poter disporre di riferimenti non solo manualistici ma
anche pratici.
La ditta ha svolto le indagini richieste e ha rielaborato la soluzione progettuale che
risulta composta dai seguenti elaborati:
Tav. V1 integrativa – Analisi della viabilità – relazione illustrativa;
Tav. V2 – Analisi della viabilità – planimetria e grafici – sc. 1:4.000;
Tav. V3 – Progetto sistemazione esterna – planimetrie – sc. 1:500, 1:2000;
Tav. V3 integr. – Progetto sistemazione interna –
Planimetrie – sc. 1:1.000;
Tav. 4aM – Progetto – L. 13/89 – piante e sezioni sc.
1:100, 1:20;
Tav. V4 integr. – Proposta reperimento 300 posti
auto nel settore F6 – sc. 1:1.000.
Tav. 4bM – Progetto – L. 13/89 – piante PT, P rialzato, P 1° – sc. 1:100, 1:20;
Tav. 5M – Progetto – prospetti Nord, Sud, Ovest –
sc. 1:100;
Tav. 6M – Comparativo – prospetti Nord, Sud, Ovest – sc. 1:100;
Tav. 6aM – Comparativo – pianta seminterrato e
sezioni A e B – sc. 1:100;
Tav. 6bM – Comparativo – pianta PT e Rialzato,
pianta P1° – sc. 1:100;
Tav. 7M – Relazione illustrativa – dati metrici;
Relazione illustrativa.
I contenuti del progetto risultano sintetizzabili nel seguente modo.
Il tipo di intervento
Consiste nella riconversione funzionale di una porzione di edificio al fine di trasformare le sei sale destinate ad auditorium in sale per proiezioni cinematografiche. È
inoltre previsto un limitato incremento di volume sul fronte ovest per realizzare le
casse, nonché alcune modifiche ai profili stradali per realizzare un maggior numero di
parcheggi.
QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG
La dimensione, l’ubicazione e l’accessibilità dell’area
La superficie complessiva del lotto risulta essere di 22500 mq e non viene modificata dal progetto.
La superficie utile della porzione di edificio interessata dal progetto risulta di
13.622,33 mq, così suddivisa: albergo = 5.961,01 mq; uffici = 5.021,17 mq; Auditorium =
2.640,15 mq.
Il lotto è ubicato a sud del centro urbano, lungo un’importante arteria comunale
che collega la strada statale con una delle principali vie di accesso al centro urbano.
La classificazione di zona e i vincoli urbanistici
Il vigente PRG ha confermato in toto le prescrizioni contenute nella strumentazione
urbanistica attuattiva comunale che individua l’area in questione come zona commerciale-annonaria. Il PP individua l’ambito di intervento del progetto come zona per auditorium ed uffici e consente le seguenti funzioni: uffici direzionali, organizzativi, sale
mostra, convegni, albergo, bar, ristorante, agenzie di credito, assicurazioni, studi professionali, centri elaborazione dati e quanto altro a servizio diretto del centro commerciale.
Lo stato attuale
Attualmente il complesso edilizio ospita prevalentemente uffici, mentre la porzione interessata dal progetto in questione ospita l’auditorium, l’albergo ed uffici.
Il progetto
Sono previsti i seguenti interventi:
• eliminazione del contro soffitto, così da ottenere una altezza di 8,00 mt;
• ampliamento dell’edificio con la costruzione di una pensilina di 131 mq necessaria per proteggere gli utenti dalle intemperie e per ospitare le casse;
• sostituzione delle pedane fisse con pedane mobili previste per gli oratori;
• modifiche ai profili stradali ed alle aiuole (per realizzare ulteriori parcheggi);
• parziale riorganizzazione della viabilità interna al lotto.
Le superfici a servizi
A fronte di una superficie utile di 13.622,33 mq le superfici a servizi attualmente
già realizzate ammontano a 13.971,32 mq.
Il progetto prevede l’ampliamento della superficie utile di 109 mq (nuova pensilina) che diventa pertanto di 13.731,33 mq, a cui corrispondono, a seguito delle modifiche sulla viabilità interna, 13.855,58 mq di superfici a servizi.
Tali opere risultano in variante al PRG del Comune in quanto non rispettano le
prescrizioni e le norme del PP. Più specificatamente:
L’area d’intervento
Il PP individua il settore 6 come “Unità minima di intervento”, l’area di intervento
non rispetta l’unità organica 6a ed inoltre accorpa al primo piano una superficie appartenete all’unità organica 6b.
163
QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG
La volumetria
• non viene rispettato l’ambito di pertinenza delle costruzioni
• non sono rispettati i profili volumetrici;
• non viene rispettata la superficie coperta massima consentita;
L’altezza massima
164
• l’eliminazione del controsoffitto porta l’altezza massima, misurata all’intradosso a 8,00 mt, in contrasto con quanto presritto dalla tav. 6 del PP.
La destinazione d’uso
• la funzione di sala cinematografica non rientra nelle funzioni espressamente
indicate dall’art.5 del PP, né risulta a servizio diretto del centro commerciale.
Il Comitato Tecnico Regionale, ha preso atto della relazione istruttoria svolta dal
Rappresentante della Direzione Generale per l’Urbanistica e i Beni Ambientali della
Regione Veneto in seno alla Conferenza di Servizi, le cui considerazioni sono così riassumibili:
• Il progetto risulta in linea di massima ammissibile nel momento in cui rientra
nei casi previsti ai punti 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.6 dell’allegato A, Delib.G.R.
2000/01.
• Le modifiche proposte, sia quelle relative alla ristrutturazione che all’ampliamento, risultano di per sé di poca importanza e certamente ininfluenti sia in
funzione degli obbiettivi del PP sia per quanto riguarda agli aspetti formali ed
architettonici dell’edificio esistente.
Tuttavia il cambiamento di funzione, da auditorium (a diretto servizio del centro
commerciale) a multisala cinematografica, comporta modifiche urbanistiche di un certo
rilievo in quanto la nuova struttura risulta essere un generatore di traffico con effetti
indotti sul sistema della viabilità e sulla quantità di parcheggi.
Viabilità
Per quanto riguarda la viabilità i dati offerti dalla relazione specifica allegata al
progetto sembrano abbastanza confortanti. La strada comunale collega in direzione estovest la strada statale con un altro importante asse viario comunale, ed è costituita da
due corsie per senso di marcia. Presenta una larghezza di 17 mt ed è stata progettata
per consentire uno scorrimento (a 50 Km/h di velocità) di 32 auto/minuto per senso di
marcia.
Dalla documentazione agli atti risulta che sono stati rilevati, nei momenti di massimo traffico, 6/7 auto/minuto. Il traffico generato dalla mulisala dovrebbe svolgersi prevalentemente negli attuali orari di minimo scorrimento e dovrebbe essere contenuto in
10 auto/minuto, di gran lunga inferiori alla portata della strada.
QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG
Parcheggi
Per quanto riguarda il numero di posti auto a servizio dei fruitori, si sottolinea che il
progetto prevede l’inserimento di ulteriori 81 posti auto. La superficie pubblica complessiva
destinata a parcheggi, compresa quella esistente, riferita al settore 6, assomma a 8.226,64 mq.
I dati offerti negli elaborati progettuali (v. Relazione illustrativa integrativa sull’analisi della viabilità) evidenziano che:
• i dipendenti e gli ospiti dell’albergo utilizzano il parcheggio posto nel piano
interrato e dunque non occupano i parcheggi a raso, ma a titolo precauzionale è
stato comunque considerato una occupazione costante del 20% del parcheggio
pubblico da parte di queste strutture.
• L’80% dei parcheggi sono a servizio sia della multisala che degli uffici, ma le
due funzioni presentano orari di funzionamento (giornaliero e settimanale)
diversi, in quanto l’orario di apertura degli uffici corrisponde all’orario di chiusura della multisala e viceversa.
• In assenza di una specifica normativa di riferimento inerente le multisale cinematografiche, è stata analizzata la dotazione di altre strutture simili (multisale
cinematografiche) già in funzione nel Veneto. L’analisi (v. tav. V1 integr.) ha evidenziato un rapporto medio di 1 posto auto ogni 3,32 fruitori.
• Considerato che la multisala prevede 900 posti a sedere, che il parcheggio offre
265 posti auto (184 esistenti e 81 di nuova formazione) e che il 20%, pari a 53 posti
auto, sono occupati dalla struttura alberghiera e dal ristorante, rimangono a disposizione della multisala (e degli uffici seppure in orari differenti) 212 posti auto.
• Considerando uno standard di 1 parcheggio ogni 3 fruitori servono 300 posti
auto e dunque mancano 88 posti auto facilmente reperibili nell’area commerciale annonaria, posta a nord della multisala, al di là della strada comunale, che
offre ben 1.100 posti auto prevalentemente non utilizzati nell’orario di apertura
della multisala.
• Al fine di garantire un sicuro ed agevole attraversamento della strada comunale
il progetto propone un nuovo passaggio pedonale in grado di collegare, in assoluta sicurezza il settore F6 a sud di via Colombo, con i settori F1, F2, …F7 ubicati a nord della stessa via.
In merito a tale soluzione appare opportuno sottolineare che:
• pur condividendo che l’utilizzo dei parcheggi da parte dei fruitori della multisala avviene prevalentemente in orari diversi da quelli dei dipendenti degli uffici, rimane il fatto che nel tardo pomeriggio i due carichi di utenza tendono,
almeno parzialmente a sovrapporsi, e dunque non appare corretto considerare i
due fenomeni completamente disgiunti.
• La multisala presenta certamente un bacino di utenza di carattere sovracomunale, ma è ubicata in un sito lontano dalla stazione ferroviaria, per cui la totalità dei fruitori utilizzeranno il mezzo su gomma e buona parte degli stessi,
soprattutto nelle ore serali utilizzerà il mezzo privato.
165
QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG
• La nuova legge regionale sull’urbanistica, che in questo caso si considera solo
come utile indicazione non essendo stata ancora approvata dall’Organo competente, prevede (proprio in considerazione dell’evoluzione che ha subito l’uso
del mezzo privato), per le strutture alberghiere uno standard di parcheggio di
un posto auto/camera.
166
Tutto ciò considerato, sembrerebbe più opportuno considerare prudenzialmente uno
standard di parcheggi pari ad un posto auto ogni due posti a sedere, per un totale di 450
posti auto. Si tratta comunque di una considerazione di carattere puramente “accademico”
nel momento in cui la presenza di ben 1.312 posti auto nell’area annonaria-commerciale
(212 nel settore F6 e 1.100 negli altri settori) risulta comunque in grado di soddisfare le
esigenze di stazionamento dei fruitori anche nelle ore di massima affluenza alla multisala.
Si sottolinea inoltre che l’impianto semaforico proposto risulterà certamente utile,
oltre che per garantire la sicurezza degli attraversamenti pedonali, per ridurre la velocità
degli automezzi in transito che, data la caratteristica della strada comunale, tendono a
non rispettare i limiti di velocità.
Si invita comunque l’autorità competente a “monitorare” per un adeguato periodo
i flussi di traffico generati dalla multisale, a verificare se il sistema dei parcheggi offre
una adeguata risposta alle esigenze della domanda e se si verificano situazioni di conflittualità tra il traffico in entrata/uscita e il traffico di scorrimento lungo la strada comunale. In caso di insufficienza sarà compito dell’autorità competenti ricercare soluzioni
funzionalmente più efficaci.
Conclusione
Il Comitato Tecnico Regionale, facendo proprie le considerazioni del Rappresentante della Regione in seno alla Conferenza di Servizi ha espresso parere favorevole, con
le prescrizioni contenute nella Relazione Istruttoria, fatte salve eventuali prescrizioni o
limiti espressi dagli enti competenti in materia di salvaguardia ambientale e igienico
sanitaria, nonché in materia di edilizia e sicurezza nei luoghi di lavoro.
SCHEDE TECNICHE
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SCHEDE TECNICHE
Edilizia
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Scheda 1 – Interventi subordinati a Permesso di costruire (art. 10, D.P.R. 380/01)
Enti competenti
Comune
È competente in materia di edilizia e urbanistica, con delega, ai sensi della L.R. 63/94,
al dirigente dell’area tecnica per la sottoscrizione del decreto di Autorizzazione Paesaggistica, sul quale la competente Soprintendenza per BB.AA. esercita il proprio potere di annullamento nei 60 giorni successivi al ricevimento. È competente, altresì, per il rilascio di nullaosta allo scarico in pubblica fognatura, se gestita direttamene dal Comune stesso.
Al Comune spetta anche la verifica delle opere denunciate – come descritte nella
relazione tecnica e come individuate negli elaborati progettuali allegati al Permesso –
per quanto attiene la conformità agli strumenti urbanistici approvati e/o adottati e ai
regolamenti edilizi vigenti e/o adottati ed il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
Ai sensi della L.R. 11/01, art. 87, c.3, l. b), sono conferite ai Comuni funzioni già
regionali e, secondo la relativa Circ. 21/01, dal 1° gennaio 2002 il Comune è altresì competente sia al deposito, prima del loro inizio, della denuncia di opere in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica di cui alla L. 1086/71,
che al deposito, a struttura ultimata, della relazione contenente i certificati di prova dei
materiali impiegati e del certificato di collaudo statico.
Il Comune è, infine, competente al rilascio dell’Autorizzazione in deroga, ai sensi
dell’art. 46, c.6, D.P.R. 495/92, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada, per l’accesso esistente e autorizzato che non sia tecnicamente possibile adeguare alle disposizioni, di cui all’art. 22 del Codice della Strada.
Regione – Territorio e Ambiente
In materia di variante urbanistica, alla Regione spetta il parere vincolante, ai sensi
della vigente legislazione urbanistica, in quanto co-titolare assieme al Comune del gover-
SCHEDE TECNICHE
no del territorio. Il parere non favorevole della Regione blocca l’iter di approvazione del
procedimento.
Vincolo Idraulico: ufficio del Genio Civile e/o Magistrato alle Acque competente
per area.
Costruzioni in zone sismiche (art. 5, p. 4, l.a), D.P.R. 380/01): autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio regionale.
170
Ministero della Difesa
È titolare del rilascio dell’Autorizzazione preventiva, in materia di aree sottoposte
alle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari,
da parte del comandante territoriale (art. 16, L. 898/76).
Commissione per la salvaguardia di Venezia
Il parere della Commissione è vincolante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, L.
171/73 e s.m.i, fatti salvi i casi in cui vi sia stato l’adeguamento al piano comprensoriale
previsto dall’art. 5 della stessa legge, per l’attività edilizia nella laguna veneta, nonché
nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina,
Lido e Sant’Erasmo.
Enti Parco e/o similari
Gli enti parco sono titolari al rilascio di Nullaosta, ai sensi dell’art. 13, L. 394/91,
in tema di aree naturali protette (art. 5, p. 4, l. i), D.P.R. 380/01).
ULSS
Verifica la conformità al Regolamento d’igiene vigente.
Provincia
È titolare del rilascio di Autorizzazione:
• in materia di aree sottoposte a interventi in fascia di rispetto di strada provinciale;
• per lo scarico di acque reflue industriali in altro corpo ricettore diverso dalla
rete fognaria, in base all’art. 5, c.1, L.R. 33/85.
ANAS
Competente al rilascio di Autorizzazione per edifici ricadenti in aree in fasce
di rispetto stradale, fuori dai centri abitati, qualora sia l’ente proprietario della
strada.
SCHEDE TECNICHE
Soprintendenza BB.AA.
Può annullare Nullaosta e pareri in materia di vincolo architettonico, urbanistico,
paesaggistico, di cui al D.Lgs. 490/99, e rilasciare Autorizzazioni riguardanti aree e/o
immobili vincolati, ai sensi della L. 1089/39.
Per la disciplina del beni culturali e paesaggistici, il 1° maggio 2004 è entrato in
vigore il D.Lgs.42/04, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137.
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Emana il Parere di Conformità per le attività rientranti nel D.M. Interno del
16/02/82 e il Certificato di Prevenzione Incendi. Nel caso di attività non elencate nel
suddetto decreto, dovrà essere prodotta idonea dichiarazione di asseveramento da parte
del progettista incaricato della richiesta di titolo abilitativo edilizio, attestante la non
soggezione dell’intervento proposto alla normativa di prevenzione incendi.
Ispettorato Ripartimentale Foreste
È competente all’emanazione del Parere per gli interventi in zona sottoposta a vincolo boschivo.
Consorzio
Rilascia l’Autorizzazione allo scarico industriale su pubblica fognatura se non
gestita direttamente dal Comune.
Capitaneria di porto
Emana il Provvedimento autorizzatorio in caso di interventi su area demaniale
marittima.
Ente Ferrovie dello Stato
Emana il Parere in caso di interventi in zone sottoposte a vincolo ferroviario
(D.P.R. 753/80).
Richiedenti
L’art. 11, c.1, D.P.R. 380/01, che trova corrispondenza con l’art. 77, c.1, L.R.
61/85, individua come soggetti legittimati a richiedere il Permesso di costruire, il proprietario dell’area o dell’edificio oggetto degli interventi richiesti, nonché coloro che
171
SCHEDE TECNICHE
172
dimostrino di trovarsi in una relazione qualificata con il bene, che non discenderà
necessariamente da un diritto reale comportante la facoltà di trasformazione del bene
stesso (usufrutto, uso, concessione di un bene pubblico, ecc.), ma potrà anche derivare
da un rapporto giuridico obbligatorio (rappresentante di soggetto impedito, conduttore dell’attività esercitata nell’immobile, affittuario). Qualora si tratti di un bene indiviso, la richiesta dovrà essere effettuata in maniera congiunta da tutti i comproprietari,
ovvero potrà essere inoltrata anche da uno solo di essi espressamente autorizzato dagli
altri aventi titolo.
Campo di applicazione
Per eseguire nuove costruzioni ogni soggetto, comunque interessato, deve ottenere
il preventivo provvedimento abilitante (Permesso di Costruire e/o Provvedimento finale).
Ai sensi dell’art. 10, c.1, D.P.R. 380/01, costituiscono interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a Permesso di costruire:
• gli interventi di nuova costruzione;
• gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
• gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità
immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A,
comportino mutamenti della destinazione d’uso.
Ai sensi dell’art. 4, c.1, D.P.R. 380/01, gli interventi edilizi sono classificabili in:
• interventi di manutenzione ordinaria;
• interventi di manutenzione straordinaria;
• interventi di restauro e risanamento conservativo;
• interventi di ristrutturazione edilizia;
• interventi di nuova costruzione;
• interventi di ristrutturazione urbanistica.
Secondo l’art. 6, c.1, D.P.R. 380/01 possono essere eseguiti senza titolo abilitativo
gli interventi:
• di manutenzione ordinaria;
• volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.
Adempimenti
Lo sportello unico, con un opportuno incontro di preistruttoria della pratica, con
l’impresa e il tecnico di sua fiducia, fornisce l’elenco della documentazione necessaria,
SCHEDE TECNICHE
perché la richiesta sia completa, anche in relazione agli eventuali altri endoprocedimenti da attivare contestualmente.
Successivamente l’impresa presenta allo sportello unico la domanda di avvio del
procedimento, allegando la richiesta del Permesso di costruire comprensiva della documentazione necessaria all’istruttoria.
173
Modalità e tempi
Lo sportello unico per le attività produttive invia allo sportello unico per l’edilizia
(o ufficio edilizia) la documentazione necessaria ai fini del rilascio del Permesso di
costruire.
In base al D.P.R. 447/98 e all’art. 27-bis, D.Lgs. 112/98, i tempi per il rilascio da
parte dello sportello unico per l’edilizia del Permesso di costruire devono essere compatibili con quelli del procedimento unico, quindi rientrare nei 90 giorni.
Oneri
Il contributo per il rilascio del Permesso di costruire è commisurato all’incidenza
delle spese per gli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, i quali variano per
ogni singolo Comune e vengono determinati sulla base di parametri regionali approvati
con deliberazione di Consiglio comunale.
Sanzioni
Ai sensi dell’art. 42, D.P.R. 380/01, la Regione determina le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto
previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.
Validità
Per la validità del Provvedimento unico (di cui il Permesso di costruire rappresenta un endoprocedimento) devono essere fissati i termini di inizio e di ultimazione dei
lavori, ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 380/01 e per gli effetti degli artt. 78, 79, L.R. 61/85. In
particolare, il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dalla
notifica; il termine, entro il quale deve essere presentata la richiesta del certificato di
abitabilità o agibilità, a seguito dell’ultimazione dei lavori, non può essere superiore a
tre anni da quello del loro inizio; un termine più ampio è consentito solo in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnicocostruttive, ovvero in caso di opere pubbliche da finanziare in più esercizi.
SCHEDE TECNICHE
L’interruzione dei lavori per eventi eccezionali o a causa di forza maggiore, purché
comunicata al Comune, determina la sospensione del termine di ultimazione.
Proroga
174
La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in
considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche
tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia
previsto in più esercizi finanziari (art. 15, c.2, D.P.R. 380/01). Può, inoltre, essere richiesta qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori sia dovuto a fatti sopravvenuti dopo il
loro inizio ed estranei alla volontà del titolare del Permesso, come eventi calamitosi,
avverse condizioni meteorologiche, ecc. (art. 78, c.2, L.R. 61/85).
Rinnovo
Qualora i lavori non siano ultimati entro il termine stabilito, il titolare deve presentare istanza al fine di ottenere un nuovo Permesso di costruire concernente la parte
non ultimata (art. 15, c.3, D.P.R. 380/01). Il Permesso di costruire, trasferibile ai successori o aventi causa, è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza indicati al c.6 dell’art. 4,
L. 10/77 (integrati dall’art. 77, L.R. 61/85 e dall’art. 11, c.2, D.P.R. 380/01)
Decadenza
La decadenza del Permesso di costruire (e quindi del provvedimento unico) rilasciato può verificarsi:
• per decorrenza della sua efficacia temporale, ossia dei termini di inizio e fine
dei lavori (artt. 78 e 79, L.R. 61/85 e art. 15, D.P.R. 380/01). Qualora, per esempio, i lavori non siano stati iniziati entro un anno dalla notifica del Permesso di
costruire al richiedente, oppure non siano stati ultimati entro tre anni dal loro
inizio;
• per contrasto con nuove previsioni urbanistiche (art. 15, p. 4, D.P.R. 380/01),
salvo che i relativi lavori siano già iniziati e vengano ultimati entro i tre anni
dalla data del loro inizio ai sensi dell’art. 78, L.R. 61/85.
Annullamento
Il Permesso di costruire già rilasciato, ma inficiato da un vizio di legittimità (violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere), può essere annullato, ai sensi dell’art.
98, L.R. 61/85 e dell’art. 39, D.P.R. 380/01, da parte del dirigente che aveva emanato l’at-
SCHEDE TECNICHE
to illegittimo, nell’esercizio del potere di autotutela riconosciuto alla Pubblica Amministrazione. L’annullamento può intervenire in ogni tempo, non essendo soggetto a termini di scadenza o prescrizione, e i suoi effetti retroagiscono ex tunc. Inoltre, deve avvenire con le stesse modalità con le quali era stato a suo tempo adottato (eventuale acquisizione del preventivo parere della Commissione edilizia, affissione all’albo pretorio del
Comune, notifica agli interessati) e deve essere motivato, sia riguardo ai vizi di legittimità del procedimento originario, sia riguardo l’esistenza di un pubblico interesse concreto ed attuale alla rimozione dell’atto viziato.
L’annullamento può avvenire ad opera della Regione (con decreto del Presidente
della Giunta regionale), in seguito ad accertamento d’ufficio o su segnalazione di presunto abuso edilizio, entro il termine perentorio di 18 mesi dall’accertamento (pena la
decadenza) e comunque entro 10 anni dall’emanazione dell’atto illegittimo (pena la prescrizione); oppure può avvenire ad opera del Governo (con decreto del Presidente della
Repubblica), solo eccezionalmente e per ragioni di particolare gravità, senza incontrare
limiti di tempo.
Revoca
Il Permesso di costruire, per espressa formulazione di legge (art. 4, c.6, L. 10/77),
non è revocabile. La Pubblica Amministrazione, infatti, non può ritirarlo, con efficacia
ex nunc come farebbe con atti di altra natura che riconoscesse inopportuni, non convenienti, inadeguati, cioè inficiati da vizi di merito. Ciò non esclude, però, che l’atto possa
essere soggetto ad annullamento o decadenza.
Deroghe
L’ultimo capoverso dell’art. 80, L.R. 61/85 e l’art. 14, D.P.R. 380/01, consentono il
rilascio del Permesso di costruire “in deroga”. Il Permesso di costruire in deroga agli
strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici e impianti pubblici o d’interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale, nel rispetto
comunque delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 490/99 (attualmente D.Lgs. 42/94,
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002,
n. 137) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività
edilizia.
Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati, ai sensi
dell’art. 7, L. 241/90. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza
tra i fabbricati, di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed
esecutivi, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui agli artt.7, 8 e
9, D.M. 1444/68 (art. 14, c. 3, D.P.R. 380/01). Il Sindaco può altresì autorizzare, in limitata deroga alla disciplina urbanistica vigente, aumenti di volume dei fabbricati o diminu-
175
SCHEDE TECNICHE
zione delle distanze tra edifici relativi a documentate esigenze di isolamento termico e/o
acustico o di recupero di gravi condizioni di degrado e comportanti opere da eseguirsi
all’esterno dei fabbricati e da cui non conseguano aumenti delle superfici o dei volumi
utili (art. 80, ultimo capoverso, L.R. 61/85).
176
Note
Completata la costruzione, il Provvedimento finale (Permesso di costruire) dovrà
essere conservato poiché costituisce titolo obbligatorio da citare negli atti pubblici, nel
caso di trasferimento reale del bene (L. 47/85).
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
• D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.
• D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, Modifiche ed integrazioni al d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia.
• D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari.
• L. 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.
• L. 4 dicembre 1993, n. 493, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5
ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l’accelerazione degli investimenti
a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.
• L. 24 marzo 1989 n.122, Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune
norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
• L. 28 febbraio 1985, n. 47, Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali.
• L. 5 marzo 1982, n. 62, Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 30 dicembre 1981, n. 801, concernente provvedimenti urgenti in materia
di tutela delle acque dall’inquinamento.
• L. 24 dicembre 1979, n. 650, Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973,
n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.
• L. 5 agosto 1978, n. 457, Norme per l’edilizia residenziale.
SCHEDE TECNICHE
• L. 28 gennaio 1977, n. 10, Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
Normativa regionale
• L.R. 23 aprile 2004, n. 11, Norme per il Governo del territorio.
• L.R. 27 giugno 1985, n. 61, Norme per l’assetto e l’uso del territorio.
Regolamenti
• PRG, Regolamento edilizio, Norme tecniche.
TABELLA RIASSUNTIVA
Permesso di costruire
Documentazione da produrre da parte dell’utente
Amministrazione comunale
1 Domanda unica contenente l’endoprocedimento (interventi edilizi)
2 Dichiarazione di titolarità
3 Dichiarazione di conformità urbanistica; eventuali vincoli gravanti sull’area
4 Modello ISTAT compilato
5 Prospetto calcolo superfici e/o volumi
6 Prospetto calcolo Oneri di urbanizzazione e Costo di costruzione
7 Delega al ritiro del Permesso di Costruire e/o Provvedimento finale
8 Elaborati Tecnici: Relazione tecnica
9
“
Documentazione fotografica
10
“
Planimetrie catastali – PRG – spazi a standard in scala 1:2000 / 1:500 / 1:200
11
“
Planimetrie sistemazioni esterne e sezioni quotate del terreno in scala 1:200 /
1:100
12
“
Piante, sezioni e prospetti
13
“
Eliminazione barriere architettoniche – Relazione tecnica e Certificazioni, L.13/89,
D.M. 236/89, L. 104/92
14
“
Eliminazione barriere architettoniche – elaborati grafici, L. 13/89 – D.M. 236/89 e
L. 104/92
15
“
Progetto impianti, L. 46/90 e D.P.R. 447/91
16 Elaborati grafici per l’autorizzazione allo scarico su fognatura
17 Elaborati grafici per l’autorizzazione allo scarico su suolo
ULSS
1 Ricevuta Bollettino Postale dell’avvenuto pagamento dei diritti sanitari
2 Relazione tecnica descrittiva dell’intervento
3 Scheda informativa (scheda gialla)
4 Elaborati grafici: planimetria in scala 1:200 / Piante, sezioni, prospetti in scala 1:100
5 Planimetria con indicato il Layout delle apparecchiature
6 Elaborato sulla valutazione di impatto acustico
7 Eventuale scheda relativa alla sicurezza delle materie prime
Vigili del Fuoco
1 Domanda di parere di conformità alle norme di prevenzione incendi
2 Dichiarazione e certificazione di conformità
3 Elaborati tecnici in conformità dell’All. 1 del D.M. del 05/05/98
177
SCHEDE TECNICHE
178
Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici
1 Dichiarazione di conformità urbanistica; eventuali vincoli gravanti sull’area
2 Elaborati tecnici: Relazione tecnica
3
“
Documentazione fotografica
4
“
Planimetrie catastali – PRG – spazi a standard in scala 1:2000 / 1:500 / 1:200
5
“
Planimetrie sistemazioni esterne e sezioni quotate del terreno in scala 1:200 / 1:100
6
“
Piante, sezioni e prospetti
7
“
Tavola con viste assonometriche e di inserimento dell’immobile nel contesto
Corpo Forestale
1 Domanda in carta libera
2 Elaborati tecnici: Relazione tecnica
3
“
Documentazione fotografica
4
“
Planimetrie catastali – PRG – spazi a standard in scala 1:2000 / 1:500 / 1:200
5
“
Planimetrie sistemazioni esterne e sezioni quotate del terreno in scala 1:200 / 1:100
6
“
Piante, sezioni e prospetti
Ferrovie
1 Domanda in carta libera
2 Elaborati tecnici: 4 copie degli elaborati di progetto dell’opera da eseguirsi
3
“
Planimetria con sezione trasversale
4
“
Copia stralcio del PRG e legenda delle destinazioni d’uso
5
“
Documentazione fotografica
6
“
Relazione fonometrica con progetto di eventuali barriere fonoassorbenti
7
“
previsione di costruzione di idonee recinzioni
8 Codice Fiscale
Provincia/Genio Civile
1 Domanda in carta libera
2 Elaborati tecnici: 4 copie degli elaborati di progetto dell’opera da eseguirsi
3
“
Planimetria con sezione trasversale indicante il distacco della costruzione rispetto
al bene protetto;
4
“
Copia stralcio del PRG e legenda delle destinazioni d’uso
5
“
Documentazione fotografica
Provincia/ costruzione in fregio alla strada
1 Domanda in carta libera
2 Elaborati tecnici: 4 copie degli elaborati di progetto dell’opera da eseguirsi
3
“
Planimetria con sezione trasversale indicante il distacco della costruzione rispetto
al bene protetto
4
“
Certificazione di destinazione urbanistica del sito interessato
5
“
Documentazione fotografica
6 Attestazione dell’avvenuto versamento degli oneri di istruttoria
SCHEDE TECNICHE
179
Scheda 2 – Interventi subordinati a Denuncia di inizio attività (art. 22, D.P.R. 380/01)
Enti competenti
Comune – Area Tecnica
È competente alla verifica delle opere denunciate, come descritte nella relazione
tecnica e come individuate negli elaborati progettuali allegati alla DIA, per quanto attiene la conformità agli strumenti urbanistici approvati e/o adottati, ai regolamenti edilizi
vigenti e/o adottati e il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
In area sottoposta a vincolo di protezione delle bellezze naturali, ai sensi della
L.R. 63/94 è inoltre competente all’emanazione del Decreto di autorizzazione paesaggistica, sul quale la competente Soprintendenza per i BB.AA. può esercitare il proprio
potere di annullamento nei 60 giorni successivi al suo ricevimento. Il Comune è competente per il rilascio di Nullaosta allo scarico in pubblica fognatura, se gestita direttamente.
Ai sensi della L.R. 11/01, art. 87, c.3, l. b), sono conferite ai Comuni funzioni già
regionali e, secondo la relativa Circ. 21/01, dal 1° gennaio 2002 il Comune è altresì competente sia al deposito, prima del loro inizio, della denuncia di opere in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica di cui alla L. 1086/71,
che al deposito, a struttura ultimata, della relazione contenente i certificati di prova dei
materiali impiegati e del certificato di collaudo statico.
È infine competente al rilascio dell’Autorizzazione in deroga, ai sensi dell’art. 46,
c.6 D.P.R. 495/92, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada, per l’accesso esistente ed autorizzato che non sia tecnicamente possibile adeguare alle disposizioni di cui all’art. 22 del Codice della Strada.
Regione – Territorio e Ambiente
In materia di variante urbanistica, alla Regione spetta il parere vincolante, ai sensi
della vigente legislazione urbanistica, in quanto co-titolare assieme al Comune del gover-
SCHEDE TECNICHE
no del territorio. Il parere non favorevole della Regione blocca l’iter di approvazione del
procedimento.
Vincolo Idraulico: ufficio del Genio Civile e/o Magistrato alle Acque competente
per area.
Per le costruzioni in zone sismiche (art. 5, p. 4, l.a), D.P.R. 380/01): autorizzazioni
e certificazioni del competente ufficio regionale.
180
ULSS
Verifica la conformità al regolamento d’igiene vigente.
Provincia
Titolare del rilascio di Autorizzazione in materia di aree sottoposte a:
• interventi in fascia di rispetto di strada provinciale.
• per lo scarico di acque reflue industriali in altro corpo ricettore diverso dalla
rete fognaria, in base all’art. 5, c.1, L.R. 33/85.
ANAS
È competente al rilascio di Autorizzazione per edifici ricadenti in aree in fascia di
rispetto stradale, fuori dai centri abitati, qualora sia l’ente proprietario della strada.
Soprintendenza BB.AA.
È competente per l’annullamento dei Nullaosta e pareri in materia di vincolo architettonico, urbanistico, paesaggistico, di cui al D.Lgs. 490/99 e per il rilascio di Autorizzazione per aree e/o immobili vincolati ai sensi della L. 1089/39.
Per la disciplina del beni culturali e paesaggistici, il 1° maggio 2004 è entrato in
vigore il D.Lgs. 42/04, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137.
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
È competente all’emanazione del Parere di conformità per le attività rientranti nel
D.M. Interno del 16/02/82 e del Certificato di Prevenzione Incendi; nel caso di attività
non elencate nel suddetto decreto, dovrà essere prodotta idonea dichiarazione di asseveramento da parte del progettista incaricato della presentazione della DIA, attestante la
non soggezione dell’intervento proposto alla normativa di prevenzione incendi.
Ispettorato Ripartimentale Foreste
Emana il Parere per gli interventi in zona sottoposta a vincolo boschivo.
SCHEDE TECNICHE
Consorzio
È competente al rilascio di Autorizzazione allo scarico industriale su pubblica
fognatura, se non gestita direttamente dal Comune.
Ente Ferrovie dello Stato
Emana il Parere in caso di interventi in zone sottoposte a vincolo ferroviario
(D.P.R. 753/80).
Campo di applicazione
La DIA, che costituisce uno degli istituti più recenti fra quelli che riguardano la
materia edilizia, discende dall’applicazione dei criteri innovativi introdotti dalla L.
241/90 in tema di rapporti fra cittadini e Pubblica Amministrazione. In particolare, l’art.
19 risponde all’esigenza, sinteticamente individuata con il termine di deregulation, di
consentire al privato di dare avvio a proprie attività, prima subordinate ad atti amministrativi di assenso, in modo più semplice e celere, laddove non esista discrezionalità di
valutazione da parte dell’amministrazione, né l’attività denunciata sia sottoposta a limitazione numerica.
Secondo l’art. 22, D.P.R. 380/01, sono realizzabili mediante DIA gli interventi non
riconducibili all’elenco di cui agli artt. 6 e 10 dello stesso decreto. Inoltre sono sottoposte a DIA le varianti a Permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e
sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non
alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel
Permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai
fini del rilascio del certificato di agibilità tali denunce di inizio attività costituiscono
parte integrante del procedimento relativo al Permesso di costruire dell’intervento principale. La realizzazione degli interventi suddetti, che riguardino immobili sottoposti a
tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio
del parere o dell’autorizzazione previsti dal D.Lgs. 42/04, in vigore dal 1° maggio 2004.
Ai sensi dell’art. 4, c.1 gli interventi edilizi sono classificabili in:
• interventi di manutenzione ordinaria;
• interventi di manutenzione straordinaria;
• interventi di restauro e risanamento conservativo;
• interventi di ristrutturazione edilizia;
• interventi di nuova costruzione;
• interventi di ristrutturazione urbanistica.
All’art. 10, c.1, D.P.R. 380/01, sono subordinati al Permesso di costruire gli interventi edilizi:
a) di nuova costruzione;
181
SCHEDE TECNICHE
b) di ristrutturazione urbanistica;
c) di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.
182
L’art. 6, c.1, D.P.R. 380/01, elenca gli interventi che possono essere eseguiti senza
titolo abilitativo:
• interventi di manutenzione ordinaria;
• interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino
la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.
Al c.3, art. 22, D.P.R. 380/01, sono elencati gli interventi che in alternativa al Permesso di costruire, possono essere realizzati medianti DIA. Al c.7 dello stesso articolo si
stabilisce che… “È comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio di
permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza
obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 16, salvo quanto
previsto dal secondo periodo del comma 5…”.
Adempimenti
1. L’ufficio sportello unico in occasione di un opportuno incontro di preistruttoria
della pratica, con l’impresa ed il tecnico di fiducia che sarà incaricato della presentazione della DIA, fornirà l’elenco della documentazione necessaria, affinché la pratica possa poi essere correttamente verificata dall’ufficio, anche in
relazione agli eventuali altri endoprocedimenti da attivare contestualmente.
2. Ai sensi dell’art. 23, c.1 del D.P.R. 380/01, il proprietario dell’immobile o chi
abbia titolo per presentare la DIA, almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio
dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Dovranno essere
anche comunicati il nominativo e i dati generali della ditta che realizzerà le
opere denunciate, ovvero che i lavori saranno eseguiti in economia piuttosto
che con l’ausilio di un’impresa esecutrice; dovrà essere altresì specificato se il
Direttore dei lavori sarà lo stesso progettista incaricato o altro professionista
abilitato. Il progettista che assevera la DIA dichiara anche automaticamente,
apponendo la propria firma e timbro professionale sul modulo predisposto dal
Comune, che adempirà agli obblighi di cui alla L.1086/71 (opere in cemento
armato e assimilabili), L.10/91 (contenimento dei consumi energetici), L.46/90
SCHEDE TECNICHE
3.
4.
5.
6.
(sicurezza impianti), D.P.R. 425/94 (abitabilità/agibilità), L.13/89 e L.104/92,
D.M. Lavori Pubblici del 236/89, D.P.R. 503/96 (eliminazione barriere architettoniche), D.P.R. 37/98 e D.M. Interno del 04/05/98 (prevenzione incendi),
L. 447/95 e relativi decreti attuativi (inquinamento acustico), D.Lgs. 152/99
(tutela delle acque, scarichi).
Oltre agli elaborati progettuali, la domanda deve essere corredata dalla modulistica appositamente predisposta dal Comune, dalla domanda di avvio del Procedimento Unico e dalla documentazione necessaria all’istruttoria di competenza degli uffici comunali ed enti terzi eventualmente interessati da procedimenti di propria competenza.
Il progettista abilitato dovrà inoltre emettere, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di Collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato con la DIA (art. 23, c.7, D.P.R. 380/01). Si rileva
che il progettista/Direttore dei lavori assume la qualità di persona esercente un
servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del C.P.; in caso di
dichiarazioni non veritiere, l’amministrazione ne dà immediata comunicazione
al competente Ordine Professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari; la falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio
di pubblica necessità è altresì punita con la reclusione fino ad un anno o con la
multa.
Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di 30 giorni per la presentazione della DIA decorre dal rilascio del relativo atto di assenso; ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti (art. 23, c.3, D.P.R. 380/01).
Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, lo sportello unico
convoca una Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, L. 241/90 come modificata e integrata dalla L. 340/00; il termine di 30 giorni per la presentazione della DIA decorre dall’esito della conferenza; in caso di
esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti (art. 23, c.4, D.P.R. 380/01).
Modalità e tempi
L’iter per la presentazione della DIA ed eventuale acquisizione di autorizzazioni
endoprocedimentali correlate, consiste nella presentazione della documentazione in
duplice copia allo sportello unico per la sua verifica preliminare; in caso di compatibilità urbanistica e conformità edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza delle opere denunciate, nonché di completezza documentale, la DIA viene depositata e registrata all’ufficio protocollo comunale e viene contestualmente consegnata al soggetto che ha presentato l’istanza.
183
SCHEDE TECNICHE
184
Lo sportello unico delle attività produttive invia allo sportello unico per l’edilizia
(o ufficio edilizia) la documentazione necessaria ai fini della DIA.
In base al D.P.R. 447/98 e all’articolo 27-bis, D.Lgs.112/98, i tempi per la valutazione della domanda da parte dello sportello unico per l’edilizia (o ufficio edilizia) devono
essere compatibili con quelli del procedimento unico (quindi entro 90 giorni).
Consegnata la documentazione allo sportello unico e protocollata la stessa si dà
avvio al procedimento mediante comunicazione all’impresa richiedente, da parte dello
sportello unico, dell’avvio, ai sensi della L. 241/90, contenente l’individuazione del
responsabile del procedimento, gli orari di apertura e l’indirizzo dell’ufficio competente, nonché la password di accesso per la consultazione in via telematica dello stato della pratica.
Il responsabile del procedimento, in tempo utile accerta l’esistenza di tutti i presupposti e i requisiti di legge, per riuscire eventualmente a comunicare entro 30 giorni
dalla protocollazione, l’improcedibilità della DIA al richiedente ovvero all’impresa e al
tecnico asseveratore.
Ove invece sia riscontrata dal responsabile del procedimento l’assenza di una o
più delle condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, il responsabile dello
sportello unico notifica all’impresa l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza. É comunque salva la facoltà di ripresentare la DIA, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia (art. 23, c.6, D.P.R. 380/01).
Qualora sia contestualmente richiesta allo sportello unico l’attivazione di ulteriori
procedure (non asseverabili autonomamente) presso gli altri uffici comunali e/o gli enti
terzi coinvolti nel procedimento unico, lo sportello dovrà comunque concludere ogni procedimento entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della pratica.
Oneri
La DIA è soggetta al versamento dei diritti di segreteria stabiliti con apposita deliberazione di giunta comunale, e che possono comunque variare da un minimo di € 25,
82 fino ad un massimo di € 77,47; tali importi, stabiliti dall’art. 2, c. 60, p.19, L. 662/96,
sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75% della variazione degli indici dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
Validità
La DIA è sempre sottoposta, tanto per gli interventi edilizi minori (di cui alla l. a),
c. 6, art. 1, L. 443/01) quanto per quelli maggiori (di cui alle ll. b, c, d), c. 6, art. 1, L.
443/01), ad un termine massimo di validità fissato in tre anni, con l’obbligo per l’interessato di comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.
SCHEDE TECNICHE
L’esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà della DIA ai sensi delle vigenti norme in materia è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e
regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di Permesso di costruire.
Scadenza
185
Decorsa l’efficacia temporale di tre anni dalla data di deposito in Comune della
DIA rispetto alla quale non sia intervenuto motivato provvedimento di inibizione dall’esercizio dell’attività denunciata, dovrà essere presentata, per le parti non completate,
una nuova denuncia.
Rinnovi
Le norme in materia non prevedono rinnovi trascorsi i tre anni di efficacia della
DIA; infatti il denunciante, per norma espressa, dichiara che le opere avranno inizio
decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia in Comune ma, qualora le
opere denunciate non siano iniziate affatto, dovrà procedere alla presentazione di altra
denuncia; qualora, invece, le opere siano iniziate ma non siano state ultimate, dovrà
essere ripresentata una nuova DIA esclusivamente per la parte rimasta non realizzata.
Sanzioni
La realizzazione di interventi edilizi di cui all’art. 22, D.P.R. 380/01, in assenza o
in difformità dalla DIA comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del
valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e
comunque in misura non inferiore a € 516 (art. 37, c. 1, D.P.R. 380/01).
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
• D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.
• D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, Modifiche ed integrazioni al D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia.
• L. 27 dicembre 2001, n. 443, Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività
produttive.
SCHEDE TECNICHE
186
• L. 22 febbraio 2001, n.36, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
• D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
• D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
• D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della L. 8 ottobre
1997, n. 352.
• D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole.
• L. 23 maggio 1997, n. 135, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l’occupazione.
• L. 23 dicembre 1996, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
• L. 26 ottobre 1995, n.447, Legge quadro sull’inquinamento acustico.
• L. 24 dicembre 1993, n. 537, Interventi correttivi di finanza pubblica.
• L. 4 dicembre 1993, n. 493, Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti
a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione del procedimenti in materia edilizia.
• D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada.
• D.P.R. 24 luglio 1992, n.503, Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
• D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada.
• L. 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale.
• D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447, Regolamento di attuazione della legge 5 marzo
1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.
• L. 9 gennaio 1991, n. 10, Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale
in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia.
• D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.
• L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
• L. 5 marzo 1990, n. 46, Norme per la sicurezza degli impianti.
• D.M. Lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236, Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e
di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
SCHEDE TECNICHE
• L. 9 gennaio 1989, n.13, Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
• D.M. Interno del 16 febbraio 1982, Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965,
concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione
incendi ei diritti delle persone handicappate.
• L. 5 agosto 1978, n. 457, Norme per l’edilizia residenziale.
• L. 28 gennaio 1977, n. 10, Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
• L. 5 novembre 1971, n 1086, Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica.
• R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.
Normativa regionale
• L.R. 9 gennaio 2003, n.1, Modifica alla legge regionale 30 giugno 1993, n 27 “Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodi”.
• L.R. 13 aprile 2001, n. 11, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
• L.R. 31 ottobre 1994, n. 63, Norme per la subdelega delle funzioni concernenti
la materia dei beni ambientali.
• L.R. 14 settembre 1994, n. 58, Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilanciodi
previsione per l’anno finanziario 1994.
• L.R. 30 giugno 1993, n. 27, Prevenzione dei danni alla salute derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodi.
• Delib.G.R. n. 7949/89
• L.R. 5 marzo 1985, n. 24 Tutela ed edificabilità delle zone agricole.
Regolamenti
• Regolamento edilizio, Norme tecniche, PRG.
TABELLA RIASSUNTIVA
Denuncia di inizio attività
Documentazione da produrre da parte dell’utente
Amministrazione comunale
1 Modello, compilato in ogni sua parte, di Denuncia di Inizio Attività per interventi edilizi minori e/o
domanda di avvio del procedimento unico (in duplice copia)
2 Copia dell’atto di proprietà o autocertificazione attestante la legittimazione ad intervenire sull’immobile, con allegata fotocopia di un documento di identità
3 Identificazione della zona omogenea di PRG ai fini della conformità urbanistica; dichiarazione di
eventuali vincoli gravanti sull’area
4 Relazione tecnico-illustrativa dell’intervento asseverato
187
SCHEDE TECNICHE
5
6
188
Documentazione fotografica dello stato di fatto con allegata planimetria riportante i coni di ripresa.
Elaborati tecnici (in duplice copia):
– Estratto di mappa catastale aggiornato e stralcio di PRG con cerchiata l’area oggetto di intervento
– Stato di fatto e di progetto in scala 1:100 (piante, sezioni e prospetti quotati). Campite in giallo
le parti da demolire e in rosso quelle da erigere. Indicazione della destinazione d’uso dei singoli
vani, delle dimensioni, della superficie e dei rapporti aeroilluminanti
7 Eliminazione barriere architettoniche: dichiarazione di conformità sottoscritta dal progettista ai sensi
della L.13/89, nonché L. 104/92 per edifici pubblici e privati aperti al pubblico, con allegati: Relazione
tecnica ed elaborati grafici atti ad evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati al fine di garantire il soddisfacimento dei requisiti prescritti dal D.M. 236/89, rilevando anche se
l’immobile oggetto degli interventi sarà utilizzato da Imprese soggette al collocamento obbligatorio
8 Prevenzione incendi: dichiarazione sottoscritta dal progettista che per le opere in progetto è stato
acquisito il parere del Comando Provinciale VV.F. in data _________, Prot. _________; ovvero, dichiarazione
alternativa che le opere non sono soggette al nullaosta dei VV.F. poiché non rientranti tra le attività
elencate nel D.M. 16/02/82 e D.P.R. 689/59 e successive modificazioni
9 Sicurezza impianti: dichiarazione sottoscritta dal progettista che le opere denunciate sono soggette alle prescrizioni di cui alla L. 46/90, pertanto si riserva di allegare il progetto degli impianti redatto da Tecnico abilitato prima dell’effettivo inizio dei lavori; ovvero che le opere denunciate non
sono soggette alle prescrizioni di cui alla L. 46/90, in quanto non rientrano nella casistica prevista
all’art. 4 del Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 447/91.
10 Tutela da inquinamento acustico: dichiarazione sottoscritta dal progettista che le opere denunciate rispettano le prescrizioni di cui alla L. 447/95 e relativi regolamenti attuativi, allegando pertanto
autocertificazione inerente la previsione dell’impatto acustico/clima acustico prevista dall’art. 8
della norma; ovvero che le opere denunciate non sono soggette alle prescrizioni, di cui alla L.
447/95 e relativi regolamenti attuativi.
11 Rispetto elettrodotti: dichiarazione sottoscritta dal progettista che le opere denunciate rispettano le
prescrizioni di cui alla L. 36/01 e L.R. 27/93; ovvero che le stesse ricadono all’interno delle fasce di
rispetto degli Elettrodotti ad Alta Tensione.
12 Fasce di rispetto cimiteriale: dichiarazione sottoscritta dal progettista che le opere denunciate
rispettano le prescrizioni previste dall’art. 338 del R.D. 1265/1934 e dall’art. 57 del D.P.R. 287/90.
13 Fasce di rispetto da pozzi e sorgenti: dichiarazione sottoscritta dal progettista che le opere denunciate rispettano le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/99.
14 Fasce di rispetto stradali: dichiarazione sottoscritta dal progettista che le opere denunciate rispettano le prescrizioni previste dalle N.T.A. vigenti e al Codice della Strada, in relazione alle fasce di
rispetto stradali.
15 Distanze dagli allevamenti intensivi: dichiarazione sottoscritta dal progettista che le opere denunciate rispettano le prescrizioni previste dalla D.G.R. 7949/89.
16 Versamento della somma di _______ per diritti di segreteria.
17 Eventuale domanda contestuale di Autorizzazione ambientale/paesaggistica.
18 Eventuale domanda contestuale di Provvedimento di Tutela monumentale/archeologica (art. 1,
D.Lgs. 490/89).
19 Eventuale domanda contestuale di Autorizzazione idrogeologica/forestale (art. 20, L.R. 58/94)
20 Eventuale domanda contestuale di Autorizzazione in deroga (art 46, c.6, Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).
ULSS (qualora venga richiesta la deroga)
1 Ricevuta Bollettino Postale dell’avvenuto pagamento dei diritti sanitari
2 Relazione tecnica descrittiva dell’intervento in duplice copia
3 Scheda Informativa (scheda gialla) in duplice copia
4 Elaborati grafici: planimetria in scala 1:200 / piante, sezioni, prospetti in scala 1:100 in duplice
copia
5 Planimetria con indicato il Layout delle apparecchiature in duplice copia
6 Elaborato sulla valutazione di impatto acustico in duplice copia
7 Eventuale scheda relativa alla sicurezza delle materie prime in duplice copia
SCHEDE TECNICHE
Soprintendenza ai BB.AA.
1 Identificazione della zona omogenea di PRG ai fini della conformità urbanistica; dichiarazione di
eventuali vincoli gravanti sull’area in duplice copia
2 Relazione tecnico-illustrativa dell’intervento asseverato in duplice copia
3 Documentazione fotografica dello stato di fatto con allegata planimetria riportante i coni di ripresa in duplice copia
4 Elaborati tecnici (in duplice copia):
– Estratto di mappa catastale aggiornato e stralcio di PRG con cerchiata l’area oggetto di intervento
– Stato di fatto e di progetto in scala 1:100 (piante, sezioni e prospetti quotati). Campite in giallo
le parti da demolire e in rosso quelle da erigere. Indicazione della destinazione d’uso dei singoli
vani, delle dimensioni, della superficie e dei rapporti aeroilluminanti
189
SCHEDE TECNICHE
Agricoltura
190
Scheda 3 – Costruzione di nuovo fabbricato ad uso annesso rustico per allevamenti
zootecnici
Enti competenti
Comune
È competente in materia di edilizia ed urbanistica, con delega ai sensi della ex L.R.
63/94 al dirigente dell’area tecnica per la sottoscrizione del decreto di Autorizzazione
Paesaggistica, sul quale la competente Soprintendenza per BB.AA. esercita il proprio
potere di annullamento nei 60 giorni successivi al ricevimento. È competente per il rilascio di nulla-osta allo scarico in pubblica fognatura, se gestita direttamene dallo stesso.
Al Comune spetta anche la verifica delle opere denunciate – come descritte nella relazione tecnica e come individuate negli elaborati progettuali allegati al Permesso – per quanto attiene la conformità agli strumenti urbanistici approvati e/o adottati e ai regolamenti
edilizi vigenti e/o adottati ed il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
Ai sensi della L.R. 11/01, art. 87, c.3, l. b), sono conferite ai Comuni funzioni già
regionali e, secondo la relativa Circ. 21/01, dal 1° gennaio 2002 il Comune è altresì competente sia al deposito, prima del loro inizio, della denuncia di opere in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica di cui alla L. 1086/71,
che al deposito, a struttura ultimata, della relazione contenente i certificati di prova dei
materiali impiegati e del certificato di collaudo statico.
Il Comune è, infine, competente al rilascio dell’Autorizzazione in deroga, ai sensi
dell’art. 46, c.6, D.P.R. 495/92, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada, per l’accesso esistente e autorizzato che non sia tecnicamente possibile adeguare alle disposizioni, di cui all’art. 22 del Codice della Strada.
Regione – Territorio e Ambiente
In materia di variante urbanistica, alla Regione spetta il parere vincolante, ai sensi
della vigente legislazione urbanistica, in quanto co-titolare assieme al Comune del gover-
SCHEDE TECNICHE
no del territorio. Il parere non favorevole della Regione blocca l’iter di approvazione del
procedimento.
Vincolo Idraulico: ufficio del Genio Civile e/o Magistrato alle Acque competente
per area.
Costruzioni in zone sismiche (art. 5, punto 4, l.a), D.P.R. 380/01): autorizzazioni e
certificazioni del competente ufficio regionale.
191
ULSS
Verifica la conformità al Regolamento d’igiene vigente.
Provincia
È titolare del rilascio di Autorizzazione:
• in materia di aree sottoposte a interventi in fascia di rispetto di strada provinciale;
• per lo scarico di acque reflue industriali in altro corpo ricettore diverso dalla
rete fognaria, la Provincia è competente in base all’art. 5, c. 1, L.R. 33/85.
Soprintendenza BB.AA.
Può annullare Nullaosta e pareri in materia di vincolo architettonico, urbanistico,
paesaggistico, di cui al D.Lgs. 490/99, e rilasciare Autorizzazioni riguardanti aree e/o
immobili vincolati, ai sensi della L. 1089/39.
Per la disciplina del beni culturali e paesaggistici, il 1° maggio 2004 è entrato in
vigore il D.Lgs. 42/04, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137.
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Emana il Parere di Conformità per le attività rientranti nel D.M. Interno del
16/02/82 e il Certificato di Prevenzione Incendi. Nel caso di attività non elencate nel
suddetto decreto, dovrà essere prodotta idonea dichiarazione di asseveramento da parte
del progettista incaricato della richiesta di titolo abilitativo edilizio, attestante la non
soggezione dell’intervento proposto alla normativa di prevenzione incendi.
Ispettorato Ripartimentale Foreste
È competente all’emanazione del Parere per gli interventi in zona sottoposta a vincolo boschivo.
Consorzio
Rilascia l’Autorizzazione allo scarico industriale su pubblica fognatura se non gestita
direttamente dal Comune.
SCHEDE TECNICHE
Ente Ferrovie dello Stato
Emana il Parere in caso di interventi in zone sottoposte a vincolo ferroviario
(D.P.R. 753/80).
192
Campo di applicazione
Per eseguire nuove costruzioni (ad uso annesso rustico per allevamenti zootecnici)
ogni soggetto, comunque interessato, deve ottenere il preventivo provvedimento abilitante (Permesso di costruire e/o Provvedimento finale).
Adempimenti
Lo sportello unico, con un opportuno incontro di preistruttoria della pratica, con
l’impresa e il tecnico di sua fiducia, fornisce l’elenco della documentazione necessaria,
perché la richiesta sia completa, anche in relazione agli eventuali altri endoprocedimenti da attivare contestualmente.
Successivamente l’impresa presenta allo sportello unico la domanda di avvio del
procedimento, allegando la richiesta del Permesso di costruire comprensiva della documentazione necessaria all’istruttoria.
Documenti tecnici da allegare
Alla domanda deve essere allegata una Planimetria generale (non necessaria per le
varianti con parere già espresso) della zona, in scala 1:2000 riportante per un raggio di
almeno 700 m. per gli allevamenti suinicoli ed avicunicoli, 500 m. per tutti gli altri, le
seguenti indicazioni:
• le zone territoriali omogenee A B C F (Delib.G.R. 3733/92) rappresentate graficamente come nel PRG e richiamate nella legenda;
• l’ubicazione del nuovo insediamento;
• gli elettrodotti di media ed alta tensione (132-380 kV) e le centrali elettriche
con indicate le distanze dei conduttori dall’insediamento;
• l’indicazione d’uso dei fabbricati adiacenti;
• le opere circostanti connesse all’attività;
• le abitazioni inserite nei centri abitati e quelle isolate, escludendo quelle del
conduttore, del proprietario e del custode;
• il percorso dei corpi idrici (rogge, canali, scoli, fossi ecc.);
• l’ubicazione di pozzi artesiani o bocche di prelievo da corpi superficiali privati
e pubblici per l’approvvigionamento idrico di acqua potabile e/o della rete dell’acquedotto.
SCHEDE TECNICHE
Devono, inoltre, essere allegati gli elaborati grafici (piante prospetti sezioni), in
scala appropriata riportanti:
• la linea completa della rete degli scarichi distinti per tipologia;
• le uscite di emergenza;
• la superficie delle finestre;
• la destinazione d’uso di ogni locale;
• superfici e altezza dei locali;
• i piani di carico, le fosse, i soppalchi e i parapetti di protezione;
• l’ubicazione degli scarichi a pavimento (che devono essere dotati di sifone e di
griglia anti ratto per la sala mungitura);
• l’ubicazione di tutti i pozzetti compresi quelli a caditoia, griglie di raccolta delle acque e dei liquami con simbologia riportata in legenda;
• posizione delle concimaie e delle vasche con relative piante e sezioni;
• la rappresentazione attraverso piante e sezioni dei diversi locali in cui è strutturato l’allevamento;
• la destinazione d’uso degli altri ambienti connessi;
• rete idrica per l’approvvigionamento di acqua potabile ed ubicazione dei lavandini per la pulizia nel caso sia presente personale addetto alla mungitura;
Per le altre aziende di produzione sia di latte alimentare che di latte destinato alla
trasformazione, i progetti debbono riportare le indicazioni riguardanti i locali: filtrazione, refrigerazione e conservazione del latte, pulitura e deposito attrezzi di mungitura.
Per le aziende di produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità, nei progetti debbono anche essere indicati i locali:
• filtrazione, refrigerazione e conservazione del latte (sala latte);
• pulitura e deposito attrezzi di mungitura (sala lavaggio);
• conservazione detergenti e disinfettanti;
• isolamento animali ammalati o sospetti tali.
Per gli allevamenti avi-cunicoli debbono essere previsti anche i seguenti locali con
i relativi requisiti impiantistico strutturali:
• locale di servizio, attiguo e distinto dal locale di stabulazione (capannone) vero
e proprio;
• area di servizio in calcestruzzo o analogo materiale, di solito antistante all’entrata del locale di stabulazione, attrezzata con pozzetti di raccolta acque;
• camminamenti in calcestruzzo o analogo materiale di collegamento dei vari
locali di allevamento;
• doppio silos;
• recinzione.
Alla domanda, inoltre, deve essere allegata una Relazione tecnico-descrittiva, contenente indicazioni su:
• specie, categoria e numero degli animali allevati;
193
SCHEDE TECNICHE
194
• sistema di stabulazione degli animali, compresi i vitelli negli allevamenti bovini da riproduzione;
• caratteristiche dei materiali utilizzati nell’edificazione;
• caratteristiche dell’impianto di stabulazione (pareti a muro, pavimenti, zona
alimentazione, zone servizio, zona riposo, reparto mungitura lavaggio attrezzature e conservazione latte, zona infermeria, ecc.);
• sistema di allevamento dei vitelli;
• sistema di illuminazione naturale e artificiale, l’illuminazione artificiale deve
essere sempre prevista in quanto deve essere possibile esaminare ciascun animale in qualsiasi momento;
• sistema di ventilazione naturale e/o artificiale; qualora si faccia ricorso a quest’ultimo sistema deve essere sempre previsto un impianto di ventilazione sostitutivo in caso di guasti;
• conformità delle apparecchiature e dei circuiti elettrici ai requisiti di legge;
• eventuali sistemi di trattamento delle deiezioni e delle acque di lavaggio;
• sistemi adottati per proteggere le aperture dall’ingresso dei parassiti;
• sistemi adottati (negli allevamenti bovini), per la cattura degli animali;
• sistemi adottati (negli allevamenti avicunicoli e negli impianti d’acquacoltura)
per la conservazione delle carcasse degli animali venuti a morte;
• dichiarazione di adeguamento impiantistico strutturale agli specifici requisiti
previsti per le singole tipologie di animali allevati, che sono riportati nei criteri
di valutazione.
Per le imprese a conduzione non familiare, gli elaborati grafici e/o la relazione tecnica devono inoltre riportare:
• servizi igienici ed antibagno, spogliatoi;
• i locali serbatoi e silos per la conservazione in sicurezza di sostanze pericolose;
• certificazione di conformità per gli impianti soggetti alla L. 46/90.
Criteri di valutazione per fabbricati ad uso agricolo con allevamenti zootecnici
I criteri di valutazione SPISAL di carattere generale si applicano ai Permessi di
costruire di allevamenti che sono gestiti dal titolare con l’ausilio di dipendenti o in
società; sono pertanto escluse le attività a conduzione familiare.
Tra i diversi criteri di valutazione bisogna considerare la compatibilità urbanistica
con particolare riguardo al rispetto delle distanze dai centri abitati e dalle abitazioni. In
particolare l’art. 216 del TULS (R.D. 1265/34) stabilisce che le industrie insalubri di prima classe debbano essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni. il
D.M. Sanità 5/09/94 inserisce tra le industrie insalubri di prima classe gli allevamenti di
animali, le stalle di sosta per il bestiame ed i maneggi. In effetti per le esalazioni emesse
e per la notevole carica batterica presente nelle deiezioni, tali insediamenti costituiscono potenziali cause di problemi igienico sanitari, per i quali è imprescindibile il requisito di distanza dagli insediamenti civili. Non sono considerate industrie insalubri, e quin-
SCHEDE TECNICHE
di non necessitano del requisito della distanza da insediamento civili come sopra definito, gli allevamenti dediti alla produzione o utilizzo degli animali per il solo nucleo
familiare, per il quale si applica il regolamento edilizio comunale.
Di seguito si riporta una tabella indicante i criteri di valutazione SPISAL di carattere generale.
Posti di lavoro e di passaggio
Servizi
Impianti
Materiali
Vie di circolazione
Pavimenti
Scale
Porte portoni vie di fuga
ed uscite di emergenza
Altezze dei locali
Illuminazione
Aerazione
Ventilazione artificiale
Messa a terra
art. 11, cc. 1, 3 e 6, D.P.R. 547/55 modificato dall’art. 33 c. 13, D.Lgs.
626/94.
Delib. G.R. 1887/97 p. 2.1, artt. 37, 38 e 40, D.P.R. 303/56
titolo VII D.P.R. 547/55 e art. 7, L. 46/90
art. 7, c. 1, l.d), D.P.R 303/56
art. 8, cc.1, 2 e 3, D.P.R. 547/55 sostituito dall’art. 33, c.3, D.Lgs. 626/94
art. 8, c.9, D.P.R. 547/55 sostituito dall’art. 33, c.3, D.Lgs. 626/94
art. 7, c.2, D.P.R. 303/56 sostituito dall’art. 33, c.9, D.Lgs. 626/94
art. 7, c.1, l. d), D.P.R. 303 /56 sostituito dall’art. 33, c.9, D.Lgs. 626/94 e dall’art. 16, c.5, D.Lgs. 242/96
art. 10, D.P.R. 547/55
art. 16, D.P.R. 547/55
Delib. G.R. 1887/97
artt. 16 e 26, D.P.R. 547/55
art. 14, cc.1, 8 e 12, D.P.R. 547/55 modificato dall’art. 33, c.2,
D.Lgs. 626/94
Delib. G.R. 1887/97
art. 6, D.P.R. 303/56 modificato dall’art. 33, D.Lgs. 626/94 e dall’art. 16, c.4,
D.Lgs. 242/96
art. 10, D.P.R. 303/56 modificato dall’art. 33, c.8, D.Lgs. 626/94 e dall’art. 16,
c.7, D.Lgs. 242/96
Delib. G.R. 1887/97 p. 3.1
Delib. G.R. 1887/97 p. 4.1
art. 9, c.2, D.P.R. 303/56 sostituito dall’art. 33, c.6, D.Lgs. 626/94
art. 39, D.P.R. 547/55
Criteri di valutazione specifici
• Per le stalle di bovini da latte sono previste due tipologie costruttive:
1. aziende di produzione di “latte fresco pastorizzato di alta qualità”;
2. tutte le altre aziende di produzione sia di latte alimentare che di latte destinato alla trasformazione.
In entrambe le situazioni devono essere rispettati specifici requisiti strutturali che
riguardano la sala latte, la sala lavaggio, la stalla, la zona di alimentazione, la sala mungitura, il locale conservazione e detergenti disinfettanti, il locale isolamento animali
ammalati o sospetti, il sistema di stabulazione dei vitelli.
Le caratteristiche di questi ambienti devono rispettare quanto previsto dalla normativa specifica. Altre specifiche caratteristiche devono essere rispettate riguardo all’illuminazione, le altezze e la ventilazione (D.Lgs. 626/94 e s.m.i., D.Lgs. 242/96, D.P.R.
303/56, Delib. G.R. 1887/97, ecc.).
195
SCHEDE TECNICHE
196
• Requisiti strutturali degli allevamenti bovini da carne;
1. per le stalle chiuse, cubatura proporzionata al numero di animali ricoverati: indicativamente compresa tra 4-7 volte il numero di metri quadrati di
superficie calcolata secondo l’esempio che segue:
es. peso vivo Kg 150 – 250; superficie box mq 1.4 – 1.6;
2. pareti a muro a contatto con gli animali, sino a due metri d’altezza, lisce,
facili da lavare e disinfettare;
3. mangiatoie in cemento o altro materiale facile da lavare e disinfettare;
4. possibilità che tutti gli animali possano accedere contemporaneamente alla
mangiatoia almeno per i primi 30 giorni di ristallo, ciò comporta evidentemente un fronte di mangiatoia proporzionato al numero di animali presenti: indicativamente 50 cm a capo;
5. disponibilità di almeno due punti di abbeverata per box pulibili dall’esterno;
6. i box devono essere proporzionati al numero degli animali allevati: la
superficie da assegnare per capo dipende dalle diverse tipologie costruttive
prescelte, a cui corrisponde per l’appunto un’esigenza di spazio vitale calcolato conformemente ai punti a, b, c, che seguono:
a) ricoveri su grigliato – secondo la formula 0,24 per peso vivo elevato alla
potenza di 0,36;
b) ricoveri in lettiera permanente autopulente – secondo la formula 0,27
per peso vivo elevato alla potenza di 0,36;
es. per un bovino di 500 Kg occorrono 2, 53 mq.
c) ricoveri in lettiera permanente a schiacciamento – secondo la formula
0,36 per peso vivo elevato alla potenza di 0,36;
es. per un bovino di 500 Kg occorrono 3, 37 mq.
7. microambiente: l’isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione
devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per gli animali la
circolazione dell’aria, la polverulenza, la temperatura, l’umidità relativa
dell’aria e le concentrazioni di gas;
8. prese per la circolazione d’aria sotto ai grigliati per evitare incidenti da
accumulo di gas tossici; ventilazione adeguata: se si fa ricorso ad un
impianto di ventilazione artificiale deve essere previsto un sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente sì da preservare la salute e il benessere degli animali in caso di guasti all’impianto, nonché un
sistema di allarme, da verificare regolarmente, per la segnalazione di
eventuali anomalie dello stesso; il ricambio di aria, che deve essere garantito, è di 130/300 mc per ora a capo e la velocità del movimento dell’aria
non dovrebbe superare i 0,4 m al secondo, e 0,2 m al secondo vicino agli
animali;
9. rispetto di una distanza minima tra grigliato e liquame di 30-50 cm;
10. illuminazione adeguata, tale da poter controllare gli animali in qualsiasi
momento: è pertanto necessario un impianto di illuminazione artificiale;
SCHEDE TECNICHE
11. apparecchiature e circuiti elettrici realizzati conformemente alla regolamentazione in vigore; corridoi di convogliamento degli animali, tali da permettere il convogliamento o se del caso il contenimento (cattura) degli stessi, in occasione del ricevimento, della vendita o di controlli, con accesso ad
ogni singolo box, sistemati all’interno o all’esterno della stalla e in maniera
tale che l’operatore possa avvicinarsi agli animali, per gli interventi del
caso, senza correre alcun pericolo (vedi esempio allegato);
12. box infermeria e recupero animali traumatizzati: capace di accogliere almeno il 2% degli animali presenti, con zona di riposo fornita di lettiera asciutta e confortevole, con pavimenti realizzati in materiale antisdrucciolo e con
uno spazio di almeno 4 mq per animale, posizionato ad un angolo della stalla o comunque in zona che consenta le migliori condizioni dal punto di
vista igienico-sanitario e di benessere degli animali e tale da permettere
l’accudimento degli stessi (preferibile resta comunque la realizzazione di
un locale specifico).
Norme minime per la protezione dei suini
Le norme tecniche per la protezione dei suini sono riportate dal D.Lgs. 534/92,
Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione
dei suini.
Requisiti strutturali degli allevamenti avi-cunicoli (capannoni)
Requisiti dei locali
Nella struttura destinata all’allevamento, deve essere presente un locale di servizio (zona pulita), di solito antistante alla zona di allevamento, attrezzato di tavolo, lavandino, armadi ecc.; in detto locale può essere sistemata anche la vasca in PVC o con superficie interna vetrificata, superiormente chiudibile e con sistema di miscelazione idoneo,
per i trattamenti medicamentosi in acqua da bere.
Il locale di allevamento, in senso stretto, deve avere:
• pavimento in materiale impermeabile ed imputrescibile, facile da pulire e disinfettare;
• pareti facilmente lavabili e disinfettabili;
• sistema di ventilazione naturale e/o artificiale, tale da garantire un sufficiente
ricambio d’aria (3-5 mc/h/Kg p.v.); nel caso si opti per il sistema di ventilazione
artificiale questo deve essere dotato di un dispositivo di allarme in grado di
segnalare ogni guasto del sistema stesso;
• sistema di illuminazione artificiale tale da garantire 20-100 Lux e comunque tale
da poter esaminare accuratamente in qualsiasi momento ogni soggetto allevato;
• impianto elettrico a norma;
• reti antipassero;
197
SCHEDE TECNICHE
198
• per l’allevamento del pollo da carne, vendendo ad un peso medio di 2, 300-2,
500 kg, possono essere allevati, per ogni mq, da 9 a 10 soggetti se il sistema di
ventilazione è naturale, sino a 12 soggetti se la ventilazione è forzata;
• per l’allevamento dei broiler e delle ovaiole leggere sono richiesti 4 cm di mangiatoia e 2 cm di abbeveratoio per capo allevato;
• per le galline ovaiole allevate in batteria le gabbie debbono rispondere ai requisiti di cui al D.P.R. 233/88.
Requisiti dell’azienda
• Per gli allevamenti da riproduzione (stabilimenti di selezione – moltiplicazione
– allevamento), esclusi quindi gli allevamenti di pollastre e galline destinati alla
produzione di uova da consumo e gli allevamenti da carne, la distanza tra i locali di allevamento e gli altri allevamenti non deve essere inferiore ai 100 m;
• i locali di allevamento devono essere situati entro un recinto tale da evitare l’accesso ad estranei ed animali randagi; l’entrata della recinzione e le porte dei
locali devono essere munite di serrature – la porta d’entrata del personale non
deve permettere l’accesso di veicoli;
• devono essere disponibili dispositivi, anche mobili, (es. idropulitrice) per la
disinfezione degli autoveicoli, delle strutture e dei materiali;
• deve essere realizzata un’area di servizio antistante i capannoni, in materiale
impermeabile, facile da lavare, dove effettuare le operazioni di pulizia, lavaggio
e disinfezione delle attrezzature amovibili utilizzate in allevamento e pertanto
dotata di opportune pendenze e di pozzetti di raccolta delle acque;
• in cemento devono essere i camminamenti che collegano le varie costruzioni;
• per ciascun capannone (unità di produzione) deve essere disponibile un doppio
silos posizionato in modo da poter eventualmente essere caricato dall’esterno;
• negli allevamenti di ovaiole il magazzino per la raccolta e lo stoccaggio delle
uova e dei materiali di imballaggio deve essere fisicamente separato dai pollai e
deve essere dotato di una sala per la conservazione temporanea delle uova in
condizioni di temperatura di 4° C. e igiene controllata;
• deve essere disponibile una cella frigo o un analogo valido impianto per il deposito e la conservazione delle carcasse degli animali morti.
Raccolta e stoccaggio delle deiezioni
Liquame
L’All. D del Piano Regionale di Risanamento delle Acque, PRRA (attuativo dell’art.
14, L. 319/76 c.d. “Legge Merli”), come modificato dalla Delib.G.R. 3733/92 e successiva
Circ. 20/93, consente, al fine di garantire una migliore produttività dei terreni, lo spargimento su suolo agricolo di liquami zootecnici.
Nei casi in cui la maturazione dei liquami zootecnici sia attuata, esclusivamente,
per mezzo dello stoccaggio, i nuovi insediamenti e gli insediamenti che, alla data di pub-
SCHEDE TECNICHE
blicazione (16 giugno 1993) della Circ. 20/93 non avessero provveduto ad avviare l’adeguamento alle norme della propria capacità di stoccaggio, devono adottare i seguenti criteri per la realizzazione delle vasche o i bacini di accumulo:
• per gli allevamenti suinicoli e avicoli dovranno essere realizzate almeno tre
unità di stoccaggio non comunicanti, della capacità di almeno due mesi ciascuna, da riempirsi successivamente (capacità utile complessiva non inferiore al
volume di liquami prodotti in sei mesi, art. 7, Delib.G.R. 3733/92);
• per gli altri allevamenti almeno due unità di stoccaggio non comunicanti, della
capacità di due mesi ciascuna, da riempirsi successivamente (capacità utile
complessiva non inferiore al volume di liquami prodotti in quattro mesi, art. 7,
Delib.G.R. 3733/92).
Pertanto, gli insediamenti che hanno avviato l’adeguamento della propria capacità
di stoccaggio o che già possedevano, prima del 16 giugno 1993, una sufficiente capacità
di stoccaggio dei liquami prodotti rispetto a quanto prescritto dall’art. 7, Delib.G.R.3733/92,
non sono tenuti alla suddivisione di tale capacità in due o tre unità distinte. Gli insediamenti che gestiscono l’allevamento con il sistema tutto pieno tutto vuoto e effettuano lo
stoccaggio dei liquami nelle vasche sottogrigliato, dovranno prevedere un eventuale
stoccaggio esterno di capacità non inferiore al volume di liquami prodotto in due mesi,
in modo da permettere un corretto impiego dei liquami, indipendentemente dalla necessità di svuotamento delle vasche.
Letame
L’art. 233 del TULS, R.D. 1265/34 prevede l’obbligo, per le stalle rurali per bovini
ed equini con più di due capi adulti, di una concimaia atta a evitare disperdimenti liquidi, avente platea impermeabile. Pertanto la concimaia sarà costituita da una platea in
calcestruzzo e caratterizzata da una o più pendenze per convogliare i liquidi di percolazione, le urine, le acque meteoriche in una apposita vasca di raccolta posta in adiacenza
e costruita essa stessa in calcestruzzo. La fuoriuscita del letame e dei liquidi di percolazione dovrà essere impedita costruendo intorno alla concimaia stessa un muretto di contenimento di opportuna altezza e comunque non inferiore a 30 cm. Il letame dovrà essere accumulato nella concimaia presentando una pendenza di cumulo non superiore a
45° circa. Nel caso vi sia necessità, per movimentare il letame, di aver accesso alla platea con mezzi meccanici, dovranno essere previste soluzioni costruttive (esempio scivoli o colmelli) che evitino la fuoriuscita dei liquidi di percolazione.
In analogia a quanto previsto dalla normativa regionale per il liquame, la capacità
della concimaia e dell’adiacente vasca di raccolta dovrà essere non inferiore al volume del
letame, dell’urina e dell’acqua meteorica prodotti (o ricadenti) in quattro mesi di attività.
Convogliamento degli scarichi
L’All.B del citato PRRA ammette lo spargimento sul suolo agricolo degli scarichi
derivanti da allevamenti zootecnici secondo le modalità di cui al citato All.D; conse-
199
SCHEDE TECNICHE
guentemente tutti gli scarichi che non siano adeguatamente trattati e depurati, debbono
essere convogliati a vasche di raccolta (per il successivo utilizzo agronomico); pertanto
nel dimensionamento di queste ultime si dovrà tener conto anche del volume degli scarichi prodotti nel periodo minimo di stoccaggio dei liquami zootecnici previsto dall’art.
7 dell’All. D, (attuativo dell’art. 14, Legge Merli).
200
Acque meteoriche
Acque meteoriche su superfici pulite
Le acque meteoriche ricadenti su superfici pulite (tetti, piazzali scoperti non interessati a movimentazione di deiezioni o a stabulazione di animali, ecc) debbono essere
convogliate a dispersione sul terreno od a scoline di deflusso.
Acque meteoriche ricadenti su silos orizzontali
Le acque meteoriche ricadenti su silos orizzontali possono essere convogliate su
terreno sempre che le pendenze siano tali da evitare impaludamenti con conseguenti
fenomeni putrefattivi e che le acque non possano raggiungere eventuali corsi d’acqua; a
tal fine dette strutture debbono distare almeno 5 m da scoli, fossi, roggie, ecc.
Altre acque meteoriche
Per consentire il convogliamento delle acque meteoriche ricadenti su paddok scoperti in vasche a tenuta questi ultimi saranno costituiti da una platea in calcestruzzo e
caratterizzata da una o più pendenze; la fuoriuscita dei liquidi di percolazione dovrà
essere impedita costruendo intorno al paddok stesso (con la sola e ovvia esclusione di
eventuali lati adiacenti a muri di tamponamento) un muretto di contenimento di opportuna altezza e comunque non inferiore a 30 cm. Nel caso vi sia necessità, per operazioni
di pulizia o altro, di aver accesso al paddok con mezzi meccanici, dovranno essere previste soluzioni costruttive (esempio scivoli o colmelli) che evitino la fuoriuscita dei
liquidi di percolazione.
Le acque meteoriche ricadenti su vasche di stoccaggio del liquame scoperte o bacini di accumulo vanno conteggiate al fine del dimensionamento delle stesse.
Acque di lavaggio sala mungitura e attrezzature
In mancanza di una relazione tecnica sui consumi giornalieri di acqua di lavaggio
per la sala mungitura e le attrezzature è attribuito un consumo di 0,2 mc/lattifera per mese.
Acque di lavaggio capannoni avicoli su lettiera
In mancanza di una relazione tecnica sui consumi di acqua di lavaggio dei capannoni avicoli su lettiera a fine ciclo, è attribuito un consumo di 0,005 mc/mq di superficie del capannone per il numero dei lavaggi effettuati nel periodo di stoccaggio dei liquami zootecnici previsto dall’art. 7 dell’All. D (sei mesi trattandosi di avicoli).
SCHEDE TECNICHE
Scarichi dei servizi
Per le acque dei servizi (lavandini, WC, ecc), è attribuito un consumo di 1,5
mc/mese per addetto.
Modalità e tempi
Lo sportello unico delle attività produttive invia allo sportello unico per l’edilizia
(o ufficio edilizia) la documentazione necessaria ai fini del rilascio del Permesso di
costruire. In base al D.P.R. 447/98 e all’art. 27 bis, D.Lgs. 112/98, i tempi per il rilascio da
parte dello sportello unico per l’edilizia (o ufficio edilizia) del Permesso di costruire
devono essere compatibili con quelli del procedimento unico (quindi entro 90 giorni).
Oneri
La quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, se l’imprenditore è
iscritto nel registro IPA quale coltivatore diretto a titolo principale, non è dovuta. Nel
caso in cui l’imprenditore fosse iscritto nel registro IPA quale coltivatore diretto a titolo non principale, la quota dovrà essere corrisposta al Comune all’atto del ritiro del
Permesso.
La quota relativa al costo di costruzione è determinata all’atto del rilascio del titolo abilitativo, varia per singolo da Comune e viene determinati sulla base di parametri
regionali e approvati con deliberazione di Consiglio Comunale.
Note
Riguardo all’iter specifico per la richiesta del Permesso di costruire, si rimanda
alla scheda di riferimento contenuta nel presente volume.
Completata la costruzione, il Permesso di costruire dovrà essere conservato poiché
costituisce titolo obbligatorio da citare negli atti pubblici, nel caso di trasferimento reale
del bene (L. 47/85).
Normativa di riferimento
Normativa comunitaria
• Direttiva 91/629/CEE, Norme minime per la protezione dei vitelli.
• Direttiva 91/630/CEE, Norme minime per la protezione dei suini.
• Direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE, Norme sanitarie per la produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.
201
SCHEDE TECNICHE
• Direttiva 98/58/CEE, Norme riguardanti la protezione degli animali negli allevamenti.
• Direttiva 1999/74/CEE, Norma minima per la protezione delle galline ovaiole.
• Direttiva 98/58 CEE, Protezione degli animali negli allevamenti.
• Direttiva 1999/74 CEE, Protezione delle galline ovaiole.
202
Normativa nazionale
• D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, Modifiche ed integrazioni al d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia.
• D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari.
• L. 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.
• L. 4 dicembre 1993, n. 493, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5
ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l’accelerazione degli investimenti
a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.
• L. 24 marzo 1989 n.122, Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune
norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
• L. 28 febbraio 1985, n. 47, Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali.
• L. 5 marzo 1982, n. 62, Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 30 dicembre 1981, n. 801, concernente provvedimenti urgenti in materia
di tutela delle acque dall’inquinamento.
• L. 24 dicembre 1979, n. 650, Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973,
n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.
• L. 5 agosto 1978, n. 457, Norme per l’edilizia residenziale.
• L. 28 gennaio 1977, n. 10, Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
• D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole.
• D. Lgs 26 marzo 2001, n. 146, Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla
protezione degli animali negli allevamenti.
SCHEDE TECNICHE
Normativa regionale
•
•
•
•
L.R. 23 aprile 2004, n. 11, Norme per il Governo del territorio.
L.R. 27 giugno 1985, n. 61, Norme per l’assetto e l’uso del territorio.
L.R. 5 marzo 1985, n. 24, Tutela ed edificabilità delle zone agricole.
Delib.G.R. 27 maggio 1997, n. 1887, Criteri generali di valutazione dei nuovi
insediamenti produttivi e del terziario.
Regolamenti
• Regolamento edilizio e Regolamento di fognatura, Norme tecniche PRG.
TABELLA RIASSUNTIVA
Permesso di costruire
Nuovo edificio
Documentazione da produrre da parte dell’utente
Amministrazione comunale
1 Domanda di permesso di costruire e/o Domanda unica
2 Dichiarazione di titolarità
3 Dichiarazione di conformità urbanistica; eventuali vincoli gravanti sull’area
4 Modello ISTAT compilato
5 Prospetto calcolo superfici e/o volumi
6 Prospetto calcolo Oneri di Urbanizzazione e Costo di Costruzione
7 Delega al ritiro della Concessione Edilizia e/o Provvedimento Finale
8 Elaborati Tecnici: Relazione Tecnica
9
“
Documentazione Fotografica
10
“
Planimetrie Catastali – PRG – spazi a standard in scala 1:2000 / 1:500 / 1:200
11
“
Planimetrie sistemazioni esterne e sezioni quotate del terreno in scala 1:200 / 1:100
12
“
Piante Sezioni e Prospetti
13
“
Eliminazione Barriere Architettoniche–Relazione Tecnica e Certificazioni ai sensi L.
13/89 – D.M. 236/89 e L. 104/92
14
“
Eliminazione Barriere Architettoniche – elaborati grafici, L.13/89 – D.M.236/89 e L.
104/92
15
“
Progetto impianti ai sensi della L. 46/90 e D.P.R. 447/91
16 Elaborati grafici per l’autorizzazione allo scarico su fognatura
17 Elaborati grafici per l’autorizzazione allo scarico su suolo
ULSS
1
2
3
4
5
6
7
Ricevuta Bollettino Postale dell’avvenuto pagamento dei diritti sanitari
Relazione tecnica descrittiva dell’intervento
Scheda Informativa
Elaborati grafici quali: Planimetria in scala 1:200 / Piante, Sezioni, Prospetti in scala 1:100
Planimetria con indicato il Lay out delle apparecchiature
Elaborato sulla valutazione di impatto acustico
Eventuale scheda relativa alla sicurezza delle materie prime
Vigili del Fuoco
1 Domanda di parere di conformità alle norme di prevenzione incendi
2 Dichiarazione e certificazione di conformità
3 Elaborati tecnici in conformità dell’allegato 1 del D.M. 05/05/98
203
SCHEDE TECNICHE
204
Soprintendenza ai BB.AA.
1 Dichiarazione di conformità urbanistica; eventuali vincoli gravanti sull’area
2 Elaborati Tecnici: Relazione Tecnica
3
“
Documentazione Fotografica
4
“
Planimetrie Catastali – PRG – spazi a standard in scala 1:2000 / 1:500 / 1:200
5
“
Planimetrie sistemazioni esterne e sezioni quotate del terreno in scala 1:200 / 1:100
6
“
Piante Sezioni e Prospetti
7
“
Tavola con viste assonometriche e di inserimento dell’immobile nel contesto
Corpo Forestale
1 Domanda in carta libera
2 Elaborati Tecnici: Relazione Tecnica
3
“
Documentazione Fotografica
4
“
Planimetrie Catastali – PRG – spazi a standard in scala 1:2000 / 1:500 / 1:200
5
“
Planimetrie sistemazioni esterne e sezioni quotate del terreno in scala 1:200 / 1:100
6
“
Piante Sezioni e Prospetti
Ferrovie
1 Domanda in carta libera
2 Elaborati tecnici: 4 copie degli elaborati di progetto dell’opera da eseguirsi;
3
“
Planimetria con sezione trasversale;
4
“
Copia stralcio del PRG e legenda delle destinazioni d’uso;
5
“
Documentazione fotografica
6
“
Relazione fonometrica con progetto di eventuali barriere fonoassorbenti
7
“
previsione di costruzione di idonee recinzioni
8 Codice Fiscale
Provincia/Genio Civile
1 Domanda in carta libera
2 Elaborati tecnici: 4 copie degli elaborati di progetto dell’opera da eseguirsi;
3
“
Planimetria con sezione trasversale indicante il distacco della costruzione rispetto
al bene protetto;
4
“
Copia stralcio del PRG e legenda delle destinazioni d’uso;
5
“
Documentazione fotografica
SCHEDE TECNICHE
205
Scheda 4 – Costruzione di nuovo fabbricato ad uso annesso rustico esclusi gli allevamenti
zootecnici
Enti competenti
Comune
È competente in materia di edilizia e urbanistica, con delega ai sensi della L.R.
63/94 al dirigente dell’area tecnica per la sottoscrizione del decreto di Autorizzazione
Paesaggistica, sul quale la competente Soprintendenza ai BB.AA. esercita il proprio potere di annullamento nei 60 giorni successivi al ricevimento. È competente per il rilascio
di Nullaosta allo scarico in pubblica fognatura, se gestita direttamene dallo stesso.
Al Comune spetta anche la verifica delle opere denunciate – come descritte nella relazione tecnica e come individuate negli elaborati progettuali allegati al Permesso – per quanto attiene la conformità agli strumenti urbanistici approvati e/o adottati e ai regolamenti
edilizi vigenti e/o adottati ed il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
Ai sensi della L.R. 11/01, art. 87, c.3, l. b), sono conferite ai Comuni funzioni già
regionali e, secondo la relativa Circ.21/01, dal 1° gennaio 2002 il Comune è altresì competente sia al deposito, prima del loro inizio, della denuncia di opere in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica di cui alla L. 1086/71,
che al deposito, a struttura ultimata, della relazione contenente i certificati di prova dei
materiali impiegati e del certificato di collaudo statico.
Il Comune è, infine, competente al rilascio dell’Autorizzazione in deroga, ai sensi
dell’art. 46, c.6, D.P.R. 495/92, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada, per l’accesso esistente e autorizzato che non sia tecnicamente possibile adeguare alle disposizioni, di cui all’art. 22 del Codice della Strada.
Regione – Territorio e Ambiente
In materia di variante urbanistica, alla Regione spetta il parere vincolante, ai sensi
della vigente legislazione urbanistica, in quanto co-titolare assieme al Comune del gover-
SCHEDE TECNICHE
no del territorio. Il parere non favorevole della Regione blocca l’iter di approvazione del
procedimento.
Vincolo Idraulico: ufficio del Genio Civile e/o Magistrato alle Acque competente
per area.
Costruzioni in zone sismiche (art. 5, punto 4, l.a), D.P.R. 380/01): autorizzazioni e
certificazioni del competente ufficio regionale.
206
ULSS
Verifica la conformità al Regolamento d’igiene vigente.
Provincia
È titolare del rilascio di Autorizzazione:
• in materia di aree sottoposte a interventi in fascia di rispetto di strada provinciale;
• per lo scarico di acque reflue industriali in altro corpo ricettore diverso dalla
rete fognaria, la Provincia è competente in base all’art. 5, c.1, L.R. 33/85.
Soprintendenza BB.AA.
Può annullare Nullaosta e pareri in materia di vincolo architettonico, urbanistico,
paesaggistico, di cui al D.Lgs. 490/99, e rilasciare Autorizzazioni riguardanti aree e/o
immobili vincolati, ai sensi della L. 1089/39.
Per la disciplina del beni culturali e paesaggistici, il 1° maggio 2004 è entrato in
vigore il D.Lgs.42/04, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137.
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Emana il Parere di Conformità per le attività rientranti nel D.M. Interno del
16/02/82 e il Certificato di Prevenzione Incendi. Nel caso di attività non elencate nel
suddetto decreto, dovrà essere prodotta idonea dichiarazione di asseveramento da parte
del progettista incaricato della richiesta di titolo abilitativo edilizio, attestante la non
soggezione dell’intervento proposto alla normativa di prevenzione incendi.
Ispettorato Ripartimentale Foreste
È competente all’emanazione del Parere per gli interventi in zona sottoposta a vincolo boschivo.
Consorzio
Rilascia l’Autorizzazione allo scarico industriale su pubblica fognatura se non
gestita direttamentedal Comune.
SCHEDE TECNICHE
Ente Ferrovie dello Stato
Emana il Parere in caso di interventi in zone sottoposte a vincolo ferroviario
(D.P.R. 753/80).
Campo di applicazione
Per eseguire nuove costruzioni (ad uso annesso rustico con esclusione degli allevamenti zootecnici) ogni soggetto, comunque interessato, deve ottenere il preventivo
provvedimento abilitante (Permesso di Costruire e/o Provvedimento Finale).
Adempimenti
Lo sportello unico, con un opportuno incontro di preistruttoria della pratica, con
l’impresa e il tecnico di sua fiducia, fornisce l’elenco della documentazione necessaria,
perché la richiesta sia completa, anche in relazione agli eventuali altri endoprocedimenti da attivare contestualmente.
Successivamente l’impresa presenta allo sportello unico la domanda di avvio del
procedimento, allegando la richiesta del Permesso di costruire comprensiva della documentazione necessaria all’istruttoria.
Per l’ULSS si dovrà compilare una scheda informativa, da presentare al dipartimento di prevenzione. Per la compilazione della scheda si dovranno seguire le indicazioni contenute nella Circ.13/97 (approvata con Delib.G.R.1887/97).
Criteri di valutazione per i fabbricati ad uso rurale non destinati
ad allevamento
Gli annessi rustici sono il complesso delle strutture edilizie, organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico e dell’azienda agricola ad esso collegata,
anche a carattere associativo comprendendovi gli allevamenti, l’acqua cultura o altre
culture specializzate, diversi da quelli non collegati con un nesso funzionale ad uno specifico fondo rustico (L.R. 24/1985). Sono pertanto trattati nel contesto di questo capitolo
gli edifici destinati al ricovero attrezzi, i depositi di sostanze tossiche (fitofarmaci e pesticidi), di esplosivi ed infiammabili, i magazzini di stoccaggio delle derrate alimentari e
di prodotti agricoli in generale ecc.
Edificabilità
La costruzione di annessi rustici è ammessa, dal Comune, nei limiti di una superficie lorda di impianto pari al rapporto di copertura del 5 % dei fondo rustico (art. 6, c. 1
della L.R. 24/85);
207
SCHEDE TECNICHE
208
Ai sensi dell.’art.2, l.b) della L.R. 24/85, è definito fondo rustico l’insieme dei terreni
ricadenti in zona agricola, anche non contigui, costituenti una stessa azienda, e iscrivibili,
sia pur parzialmente, in un cerchio di m. 4.000 di diametro nelle zone agrarie di pianura e
collina e di m. 8.000 per quelle di montagna, ovvero collegati tra loro con nesso funzionale
tecnico-economico sulla base del piano di sviluppo aziendale, approvato ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88. Tali limiti possono essere superati solo per le strutture,
anche cooperative, necessarie alla realizzazione di piani di sviluppo aziendali conformi ai
piani zonali, certificati dall’Ispettorato provinciale per l’agricoltura (art. 6, c.2, L.R. 24/85).
Le serre fisse realizzate senza strutture murarie fuori terra, sono equiparate a tutti
gli effetti agli altri annessi rustici, senza limiti (art. 6, c.9, L.R. 24/85).
Le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, nonché gli impianti di
acquacoltura e di agricoltura specializzata, sono ammesse nei limiti di un rapporto di
copertura del 50% del fondo di proprietà e di disponibilità (art. 6, c. 10, L.R. 24/85);
Ogni serra purché volta alla protezione o alla forzatura delle colture, può essere
installata senza obbligo dello specifico titolo abilitativo edilizio e senza limiti di superficie, fermo restando nelle zone vincolate, l’obbligo di acquisire il prescritto provvedimento di autorizzazione di cui alla L.1497/37 (art. 6, c. 11, L.R. 24/85).
Compatibilità urbanistica e ambientale
È valutata dal Comune la compatibilità urbanistica del nuovo fabbricato con la
destinazione prevalente di PRG e con la Normativa tecnica di attuazione e il regolamento d’igiene (art. 216, TULS, art. 48, c.4, D.P.R. 303/56 e art. 3 l. f), L.R. 54/82).
Luoghi di lavoro
Le norme tecniche da rispettare, attinenti la sicurezza e la salute dei lavoratori,
sono applicabili quando siano assunti dipendenti o ad essi equiparati, secondo la definizione data dall’art. 2, D.Lgs. 626/94 e s.m.i.
Altezza cubatura e superficie dei locali
L’altezza dei locali di lavoro non deve essere inferiore a 3 m. (art. 6, c.1, l.a), D.P.R.
303/56 modificato dall’art. 33, c. 5, D.Lgs.626/94 e dall’art. 16, c. 4, D.Lgs. 242/96); l’altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all’altezza media della copertura dei
soffitti e delle volte (art. 6, c. 3, D.P.R. 303/56 modificato dall’art. 16, c. 4, D.Lgs.
242/96).
Pavimenti e pareti
I pavimenti ed i passaggi non devono presentare avvallamenti buche o sporgenze
pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto (art. 8, c. 9, D.P.R. 475/55 modificato dall’art.
33, c. 3, p. 9, D.Lgs. 626/94, art. 7, c. 2, D.P.R 303/56 sostituito dall’art. 33, c. 9,
D.Lgs.626/94 e Delib.G.R. 1887/87 revisione nuova Circ. 38/87 p. 1.4); i pavimenti e le
SCHEDE TECNICHE
pareti devono essere lisci e facilmente lavabili ed inoltre le pareti devono essere bianche
o di colore chiaro (art. 7, c.1 l.d) e c.5, D.P.R. 303/56, modificato dall’art. 33, c. 9, D.Lgs.
626/94, dall’art. 16, c. 5, D.Lgs.242/96 e Delib.G.R. 1887/97, revisione nuova Circ. 38/87
p. 1.4). Si consiglia, inoltre di realizzare i pavimenti utilizzando materiali che consentano una buona pulizia ed un buon drenaggio dei reflui e delle acque di lavaggio, oltre ad
impedire la scivolosità.
Nei depositi e nei magazzini nei quali sono manipolate sostanze putrescibili o liquide, il pavimento deve avere superficie impermeabile e pendenza sufficiente per far scorrere
rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e di scarico (griglie, pozzetti, caditoie, ecc.
art. 7, c, 3, D.P.R. 303/56, modificato dall’art. 33, c. 9, D.Lgs. 626/94, Delib.G.R. 1887/97
revisione nuova Circ. 38/87 p. 1.4).
Aperture nel suolo e nelle pareti
Le aperture nel suolo o nel pavimento dei luoghi di deposito e di magazzino dei
prodotti agricoli, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti per impedire la caduta di persone (art. 10, c. 1, D.P.R. 547/55).
Le aperture nelle pareti che danno accesso a piani di carico e di scarico, posti ad
altezza maggiore di 1.5 m. rispetto alla quota di terra, devono essere dotate di barriera amovibile solo con operazione complessa e volontaria (ad esempio allentamento di viti, apertura di lucchetto, serratura a chiave o sistemi equivalenti (artt. 10 e 27, D.P.R. 547/55).
Porte e portoni
Le porte e i portoni devono rispondere a tutte le caratteristiche tecniche specificate nel D.P.R. 547/55, nel D.Lgs. 626/94 e nel D.Lgs. 242/96.
Le uscite di sicurezza devono garantire vie di fuga inferiori a 30 m. da qualsiasi
punto del locale (Delib.G.R. 1887/97 revisione nuova Circ. 38/87, p. 1.6).
Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei
veicoli, devono esistere porte destinate alla circolazione dei pedoni (art. 14, D.P.R.
547/55, modificato dall’art. 33, c. 2, p. 8, D.Lgs. 626/94). In merito a quest’ultimo punto,
il D.Lgs.626/94 introduce infatti una importante novità “strutturale” relativa al transito
sicuro dei pedoni laddove siano realizzati portoni per il transito veicolare (anche i
muletti, per esempio); in tal caso andrà richiesta una porta per i pedoni nelle immediate
vicinanze del portone per veicoli; è accettabile anche una delimitazione fisica (tipo transenna ancorata) di larghezza 0.8m. Si consiglia inoltre per impedire la fuoriuscita dalle
guide di portoni scorrevoli, la presenza di un dispositivo di blocco che sia posto alle
estremità della guida di scorrimento; per porte e portoni basculanti apribili verso l’alto,
la presenza di un chiavistello o di un dispositivo che fissi la porta, possibilmente in
modo automatico, nella posizione di fermo.
Scale fisse
I gradini devono avere pedata ed alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza
adeguata alle esigenze dei transito (art. 16, c. 1, D.P.R. 547/55), secondo le seguenti indicazioni:
209
SCHEDE TECNICHE
210
a) gradini di norma a pianta rettangolare con pedata non inferiore a 30 cm. e
comunque non inferiori a 25 cm. nei casi ammessi e ricadenti nell’intervallo di
62-64 cm. (Delib.G.R. 1887/97, revisione nuova Circ. 38/87, p. 1.7);
b) le scale interne che non abbiano la funzione di via di fuga devono avere gradini
con una pedata media minima di 25 cm e una larghezza minima di 60 cm
(Delib.G.R. 1887/97, revisione nuova Circ. 38/87, p. 1.7, quarto comma);
c) le pedate dei gradini devono essere di tipo anti sdrucciolevoli, in relazione al
tipo di lavorazione ed al tipo di utilizzo (Delib.G.R. 1887/97, revisione nuova
Circ. 38/87, p. 1.7);
d) se la scala è asservita ad un’uscita di emergenza, deve avere pianerottoli con
lato minimo di almeno 1.2 m. (Delib.G.R. 1887/97, revisione nuova Circ. 38/87,
p. 1.7 c. 2);
e) le scale di accesso ai locali tecnici o ad impianti possono avere caratteristiche
diverse nel rispetto del D.P.R. 547/55 (Delib.G.R. 1887/97, revisione nuova Circ.
38/87, p. 1.7, c. 3);
f) le scale ed i pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto
con le caratteristiche sotto riportate (Delib.G.R. 1887/97, revisione nuova Circ.
38/87, p. 1.7).
Parapetti, ripiani, balconi e luoghi sopraelevati (es. soppalchi)
I parapetti, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono avere le caratteristiche elencate nel D.P.R. 547/55.
Illuminazione
Riguardo all’illuminazione naturale diretta, la superficie illuminante di ogni locale deve corrispondere ad almeno 1/30 della superficie di calpestio (nuova Circ. 38/8,
p. 3.2, l.a) come modificata con Delib.G.R. 1887/97). I suddetti valori i sono comprensivi
della parte vetrata di porte e portoni.
Nel caso di illuminazione localizzata, la collocazione delle lampade deve evitare
la creazione di zone particolarmente in ombra e l’abbagliamento diretto o riflesso del
personale addetto alla movimentazione dei prodotti (nuova Circ. 38/87, p. 3.2 modificata con Delib.G.R. 1887/97).
Aerazione
In caso di aerazione naturale diretta, la superficie finestrata apribile di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno 1/30 della superficie di calpestio; i suddetti valori sono comprensivi della parte vetrata di porte e portoni e la distribuzione delle aperture deve essere tale da garantire una razionale aerazione naturale. Ove non sia possibile
raggiungere i rapporti di aerazione naturale sopra riportati, è ammesso il ricorso all’aerazione artificiale con portata di almeno due ricambi/ora (salvo quanto diversamente previsto da normativa tecnica specifica), e sempre che sia assicurata una superficie finestrata apribile pari ad almeno il 50% di quella richiesta.
SCHEDE TECNICHE
Servizi igienici
I servizi igienici devono rispettare le caratteristiche tecniche riportate nella normativa di riferimento (D.P.R. 303/56, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 242/96, Delib.G.R. 1887/97,
revisione nuova Circ. 38/87).
Difesa contro gli incendi e le scariche elettriche
In tutte le aziende o luoghi di lavorazione vanno adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori (art. 33, D.P.R. 547/55), degli
animali. Le attività e le lavorazioni pericolose nelle quali si producono, si impiegano, si
sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, che per
dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso d’incendio pericoli per l’incolumità dei lavoratori, sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco (art. 36, D.P.R. 347/55). Le strutture metalliche degli edifici, dei recipienti e degli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni,
situate all’aperto, devono essere protetti contro le scariche atmosferiche ed essere collegati elettricamente a terra. La denuncia di tali impianti dovrà essere inviata all’ISPESL
che effettuerà la verifica di primo impianto (art. 39, D.P.R. 547/55).
Spogliatoi
Devono essere realizzati spogliatoi separati per sesso quando i lavoratori devono
indossare indumenti di lavoro specifici (nelle aziende con più di 5 lavoratori lo spogliatoio può essere unico, art. 40, c. 1, D.P.R. 303/56 come sostituito dall’art. 33, c. 11, D.Lgs.
626/94). Gli spogliatoi non devono identificarsi con l’antibagno e devono avere determinate caratteristiche strutturali come descritte nella Delib.G.R. 1887/97, revisione nuova
Circ. 38/87.
Deposito ed utilizzo di sostanze pericolose
Le sostanze che siano fermentiscibili o possano essere nocive alla salute o possano sviluppare emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente necessaria alla lavorazione (art. 18, c. 3, D.P.R. 303/56).
I prodotti e i rifiuti che abbiano proprietà tossiche nocive o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta, muniti di una buona chiusura (art. 18, c. 1, del D.P.R. 303/56)
e inoltre i suddetti recipienti devono portare una scritta che ne indichi il contenuto ed
avere le indicazioni e i contrassegni di cui all’art. 355, D.P.R. 547/55 materia che è regolata dalla L. 256/74. I recipienti e gli apparecchi che servono alle lavorazioni o al trasporto di materiali putrescibili o emananti odori sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e dove occorra disinfettati (art. 18, c. 4, D.P.R. 303/56).
I pesticidi devono essere tenuti in locali che non siano adibiti al deposito di generi
alimentari (art. 22, D.P.R. 1255/68) e lo stoccaggio dei pesticidi di prima e di seconda
211
SCHEDE TECNICHE
classe tossicologica deve avvenire entro magazzini ed armadi chiusi a chiave, inaccessibili ai bambini, agli animali, ed agli estranei. Il deposito di fitofarmaci deve essere naturalmente ventilato (art. 20, D.P.R. 303/56) e i prodotti etichettati come facilmente infiammabili (F o F+) devono essere conservati separatamente in un armadio aerato.
Scarichi di acque reflue
212
In zone sprovviste di fognatura pubblica i sistemi di smaltimento delle acque
reflue domestiche da adottare sono quelli opportunamente individuati dai regolamenti
emanati dalle amministrazioni comunali.
L’Autorizzazione degli scarichi di “acque reflue domestiche”, non allacciati alla
fognatura deve essere ricompresa nel rilascio del Permesso di costruire. L’accettabilità
degli scarichi di “acque reflue domestiche” in fognatura, è sempre ammessa, nel rispetto
delle norme e dei regolamenti di allacciamento fognario dell’Ente gestore (art. 45, p. 4,
D.Lgs. 152/99). Gli scarichi di “acque reflue industriali” in fognatura sono autorizzati
dal Sindaco se recapitano in pubblica fognatura e dall’amministrazione provinciale se si
immettono in corso d’acqua superficiale o negli strati superficiali del suolo.
Rifiuti
La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della normativa nazionale e
regionale.
Modalità e tempi
Lo sportello unico delle attività produttive invia allo sportello unico per l’edilizia (o ufficio edilizia) la documentazione necessaria ai fini del rilascio del Permesso di
costruire. In base al D.P.R. 447/98 e all’art. 27-bis, D.Lgs. 112/98, i tempi per il rilascio
da parte dello sportello unico per l’edilizia (o ufficio edilizia) del Permesso di costruire
devono essere compatibili con quelli del procedimento unico (quindi entro 90 giorni).
Oneri
La quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, non è dovuta, se l’imprenditore è iscritto nel registro IPA quale coltivatore diretto a titolo principale.
Nel caso in cui l’imprenditore fosse iscritto nel registro IPA quale coltivatore diretto a titolo non principale, la quota dovrà essere corrisposta al Comune all’atto del ritiro
del Permesso di costruire.
La quota relativa al costo di costruzione è determinata all’atto del rilascio del titolo abilitativi, varia da Comune a Comune e viene determinati sulla base di parametri
regionali e approvati con deliberazione di Consiglio comunale.
SCHEDE TECNICHE
Note
Per tutti gli adempimenti relativi al rilascio del Permesso di costruire si rimanda
alla scheda contenuta nel presente manuale.
Completata la costruzione, il Permesso di costruire dovrà essere conservata poiché
costituisce titolo obbligatorio da citare negli atti pubblici, nel caso di trasferimento reale
del bene (L. 47/85).
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
• L. 28 gennaio 1977, n. 10, Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
• L. 5 agosto 1978, n. 457, Norme per l’edilizia residenziale.
• L. 24 dicembre 1979, n. 650, Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973,
n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.
• D.L. 30 dicembre 1981, n. 801, Provvedimenti urgenti in materia di tutela delle
acque dall’inquinamento.
• L. 28 febbraio 1985, n. 47, Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali.
• L. 24 marzo 1989 n. 122, Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune
norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
• L. 4 dicembre 1993, n. 493, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5
ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l’accelerazione degli investimenti
a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.
• L. 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.
Normativa regionale
• L.R. 27 giugno 1985, n. 61, Norme per l’asseto e l’uso del territorio.
• L.R. 5 marzo 1985, n. 24, Tutela ed edificabilità delle zone agricole.
Regolamenti
• Regolamento edilizio, Norme tecniche, PRG.
213
SCHEDE TECNICHE
TABELLA RIASSUNTIVA
Permesso di costruire
Nuovo edificio
Documentazione da produrre da parte dell’utente
214
Amministrazione comunale
1 Domanda di Permesso di costuire e/o Domanda unica
2 Dichiarazione di titolarità
3 Dichiarazione di conformità urbanistica; eventuali vincoli gravanti sull’area
4 Modello ISTAT compilato
5 Prospetto calcolo superfici e/o volumi
6 Prospetto calcolo Oneri di Urbanizzazione e Costo di Costruzione
7 Delega al ritiro della Concessione Edilizia e/o Provvedimento Finale
8 Elaborati Tecnici: Relazione Tecnica
9
“
Documentazione Fotografica
10
“
Planimetrie Catastali-PRG-spazi a standard in scala 1:2000/1:500/ 1:200
11
“
Planimetrie sistemazioni esterne e sezioni quotate del terreno in scala 1:200/ 1:100
12
“
Piante Sezioni e Prospetti
13
“
Eliminazione Barriere Architettoniche – Relazione Tecnica e Certificazioni ai sensi
L. 13/89 – D.M. 236/89 e L. 104/92
14
“
Eliminazione Barriere Architettoniche – elaborati grafici ai sensi L. 13/89-D.M.
236/89 e L.104/92
15
“
Progetto impianti ai sensi della L. 46/90 e D.P.R. 447/91
16 Elaborati grafici per l’autorizzazione allo scarico su fognatura
17 Elaborati grafici per l’autorizzazione allo scarico su suolo
ULSS
1 Ricevuta Bollettino Postale dell’avvenuto pagamento dei diritti sanitari
2 Relazione tecnica descrittiva dell’intervento
3 Scheda Informativa (scheda gialla)
4 Elaborati grafici quali: Planimetria in scala 1:200 / Piante, Sezioni, Prospetti in scala 1:100
5 Planimetria con indicato il Lay out delle apparecchiature
6 Elaborato sulla valutazione di impatto acustico
7 Eventuale scheda relativa alla sicurezza delle materie prime
Vigili del Fuoco
1 Domanda di parere di conformità alle norme di prevenzione incendi
2 Dichiarazione e certificazione di conformità
3 Elaborati tecnici in conformità dell’allegato 1 del D.M. 05 maggio 1998
Soprintendenza ai BB.AA.
1 Dichiarazione di conformità urbanistica; eventuali vincoli gravanti sull’area
2 Elaborati Tecnici: Relazione Tecnica
3
“
Documentazione Fotografica
4
“
Planimetrie Catastali – PRG – spazi a standard in scala 1:2000/1:500/ 1:200
5
“
Planimetrie sistemazioni esterne e sezioni quotate del terreno in scala 1:200/ 1:100
6
“
Piante Sezioni e Prospetti
7
“
Tavola con viste assonometriche e di inserimento dell’immobile nel contesto
Corpo Forestale
1 Domanda in carta libera
2 Elaborati Tecnici: Relazione Tecnica
3
“
Documentazione Fotografica
4
“
Planimetrie Catastali – PRG – spazi a standard in scala 1:2000 / 1:500 / 1:200
5
“
Planimetrie sistemazioni esterne e sezioni quotate del terreno in scala 1:200 /1:100
6
“
Piante Sezioni e Prospetti
SCHEDE TECNICHE
Ferrovie
1 Domanda in carta libera
2 Elaborati tecnici: 4 copie degli elaborati di progetto dell’opera da eseguirsi;
3
“
Planimetria con sezione trasversale;
4
“
Copia stralcio del PRG e legenda delle destinazioni d’uso;
5
“
Documentazione fotografica
6
“
Relazione fonometrica con progetto di eventuali barriere fonoassorbenti
7
“
previsione di costruzione di idonee recinzioni
8 Codice Fiscale
Provincia/Genio Civile
1 Domanda in carta libera
2 Elaborati tecnici: 4 copie degli elaborati di progetto dell’opera da eseguirsi;
3
“
Planimetria con sezione trasversale indicante il distacco della costruzione rispetto
al bene protetto;
4
“
Copia stralcio del PRG e legenda delle destinazioni d’uso;
5
“
Documentazione fotografica
215
SCHEDE TECNICHE
216
Scheda 5 – Iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici
Enti competenti
Provincia
Titolare del rilascio di Certificato di iscrizione all’Elenco degli operatori agrituristici.
Campo di applicazione
L’iscrizione è richiesta all’imprenditore agricolo che vuol esercitare l’attività agrituristica.
Modalità e tempi
Inoltro della domanda di iscrizione all’Elenco degli operatori agrituristici
L’imprenditore agricolo definito dall’art. 2135 del C.C. può esercitare l’attività agrituristica inoltrando la domanda alla competente Commissione agrituristica provinciale.
La stessa provvederà alla valutazione dei requisiti ed entro 90 giorni darà comunicazione all’interessato dell’esito dell’istruttoria. In caso positivo verrà inviato il Certificato di
Iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici.
L’imprenditore agricolo per ottenere l’Iscrizione deve possedere i seguenti requisiti:
• svolgere l’attività agricola da almeno un biennio mediante l’utilizzazione della
propria azienda; il limite temporale suddetto non si applica a parenti ed affini
fino al terzo grado che subentrano nella titolarità dell’azienda medesima e ai
giovani imprenditori agricoli di età inferiore ai quarant’anni ed in possesso di
diploma di agrotecnico, di laurea o diploma di scuola media superiore in discipline agrarie;
SCHEDE TECNICHE
• essere iscritto ad un corso informativo per operatori agrituristici di almeno 100
ore organizzato dalle associazioni agritirustiche riconosciute a livello nazionale
o da enti di formazione riconosciute a livello regionale;
• ai fini del rilascio dell’Autorizzazione comunale gli interessati devono presentare l’Attestato di frequenza ad uno dei corsi sopra citati e dimostrare di aver sostenuto un colloquio finale innanzi alla Commissione agrituristica provinciale.
217
La domanda su apposito modulo di iscrizione deve essere presentata al Presidente
della Commissione agrituristica provinciale e corredata della seguente documentazione:
1. dichiarazione sostitutiva di Certificato;
2. dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà;
3. Piano agrituristico aziendale;
4. copia di un documento di identità se la firma non viene apposta in presenza
dell’impiegato che riceve l’atto.
Le attività consentite all’agriturismo sono:
• somministrazione di bevande e pasti:
– 60 posti a sedere con apertura di 210 gg/anno
– 80 posti a sedere con apertura di 160 gg/anno;
• somministrazione di bevande e spuntini;
• vendita dei prodotti aziendali;
• svolgimento di attività ricreative e culturali del mondo rurale;
• alloggi:
– stanze
– alloggi completi
– agri-campeggio.
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
• D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998, Individuazione dei rifiuti non pericolosi
sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
• D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio.
• D.M. Ambiente del 5 settembre 1994, Attuazione degli articoli 2 e 5 del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei
residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei
rifiuti.
SCHEDE TECNICHE
• D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779,
82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183.
Normativa regionale
218
• L.R 18 aprile 1997, n. 9, Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica.
• Reg. 12 settembre 1997, n. 2, Regolamento di attuazione della legge regionale 18
aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica”.
SCHEDE TECNICHE
219
Scheda 6 – Comunicazione preventiva di spargimento liquami zootecnici
Enti competenti
Provincia
Titolare per la verifica dei dati riportati nella Comunicazione di spargimento liquami zootecnici.
Campo di applicazione
La Comunicazione deve essere presentata quando l’imprenditore agricolo intende
spargere liquami zootecnici esclusivamente per allevamenti zootecnici e nei quantitativi
massimi previsti dalla Delib.G.R. 3733/92. Gli allevatori che rientrano nei limiti di carico di bestiame previsti dalla normativa, sono tenuti a comunicare preventivamente alla
Provincia l’entità dell’allevamento, l’ubicazione e la superficie dei terreni interessati
allo spargimento. La Comunicazione costituisce anche autorizzazione al trasporto e allo
spargimento dei liquami zootecnici.
La Comunicazione non deve essere presentata qualora l’azienda agricola abbia già
presentato il Piano di Concimazione.
Adempimenti
La Comunicazione va inviata alla Provincia in cui ha sede l’allevamento e, per conoscenza, a tutte le Province e i Comuni in cui sarà effettuato lo spargimento dei liquami;
deve essere compilata in carta semplice, secondo il modello predisposto dalla Regione.
La Comunicazione va effettuata sia che si impieghino esclusivamente terreni propri (cioè condotti a qualunque titolo, quale proprietà, affitto, cooperativa, enfiteusi, usufrutto, ecc.), sia nel caso in cui si prevede di distribuire i liquami anche su terreni altrui.
SCHEDE TECNICHE
220
In questo secondo caso alla Comunicazione vanno allegati anche i formali atti di assenso
allo spargimento, rilasciati dai conduttori dei fondi.
La pratica è composta dalla Comunicazione vera e propria e da una serie di fogli
allegati (modelli prestamapati). I fogli 1, 2 e 5 vanno compilati in ogni caso, il foglio 3
va compilato se si utilizzano per lo spargimento terreni propri e il foglio 4 se si utilizzano terreni altrui. La denominazione del foglio non compilato non va riportata nella
Comunicazione.
L’ubicazione dei terreni sulla cartografia (planimetria catastale o carta tecnica
regionale) va indicata solo per gli allevamenti con peso vivo allevato superiore a 80 q; in
questo caso vanno indicati tutti gli appezzamenti, con il relativo numero d’ordine del
foglio 3 e/o 4 e gli eventuali vincoli. Il numero di capi da indicare è quello mediamente
presente nell’arco dell’anno.
Utilizzo dei liquami zootecnici per la fertilizzazione dei terreni agricoli (ECO9)
L’utilizzo dei liquami zootecnici per la fertilizzazione dei terreni agricoli può essere fatto presentando agli enti competenti una delle seguenti documentazioni:
• Comunicazione preventiva di spargimento liquami zootecnici – Piano di concimazione;
• Comunicazione preventiva di spargimento liquami zootecnici.
Gli allevatori che intendono utilizzare terreni propri e/o di altri per lo spargimento di liquami zootecnici entro i quantitativi massimi previsti dalla Delib.G.R. 3733/92
(nota come All.D), devono inviare alla Provincia dove è ubicato l’allevamento una Comunicazione preventiva all’attività di spargimento liquami. Copia di tale Comunicazione
deve essere inviata anche alle Province e ai Comuni nel cui territorio ricadono i terreni
sui quali si intende impiegare i liquami. La comunicazione costituisce anche autorizzazione al trasporto e spargimento dei liquami zootecnici.
La Provincia di Vicenza ha approvato una “Carta di individuazione delle zone di
divieto di spargimento dei liquami zootecnici” previste dalla normativa regionale
(zona “A”).
La Comunicazione preventiva indirizzata a Provincia di ……………, Settore
Agroambientale, deve essere compilata su modello previsto dalla Circ. 20/93, allegando:
• le planimetrie estratte dalla Carta Tecnica Regionale (CTR) scala 1:10.000 sulle
quali devono essere individuate le aree interessate allo spargimento più, eventualmente, le planimetrie catastali dei medesimi terreni;
• gli atti di assenso da parte dei proprietari che mettono a disposizione (massimo
per 5 anni, rinnovabili) i propri terreni per lo spandimento dei liquami.
La Comunicazione ha una validità illimitata, ma deve essere aggiornata comunicando tutte le variazioni che nel tempo dovessero verificarsi a carico dei dati contenuti
nella comunicazione.
SCHEDE TECNICHE
Termini di presentazione domanda
Per i nuovi allevamenti ed eventuali variazioni la Comunicazione deve essere preventiva. Alla stessa viene dato un riscontro scritto con il quale si attesta la conformità
della stessa oppure si richiedono le opportune integrazioni.
Piano di concimazione
Il Piano di concimazione deve essere presentato dagli allevatori che:
• intendono utilizzare quantità di liquami zootecnici superiori a quelle corrispondenti ai limiti di carico massimo indicati dalla Delib.G.R. 3733/92;
• intendono utilizzare liquami zootecnici su terreni aventi una pendenza superiore al 15%.
La richiesta di approvazione del Piano di concimazione va indirizzata alla Provincia, Settore Agroambientale.
Contenuti del Piano di concimazione
I contenuti da riportare nel Piano di concimazione sono di carattere prevalentemente agronomico, e si possono così sintetizzare:
• caratteristiche generali dell’azienda, del territorio e dei terreni (è prevista la
determinazione di alcuni parametri analitici) da utilizzare per lo spargimento;
• calcolo delle quantità di azoto di origine animale disponibile (in alcuni casi
sono richieste le analisi chimico fisiche dei liquami);
• documentazione catastale attestante la reale disponibilità dei terreni condotti a
qualsiasi titolo;
• atti di assenso relativi ai terreni resi disponibili da altri proprietari o conduttori;
• individuazione dei terreni inseriti nel Piano di concimazione su CTR in scala
1:10.000;
• quantità di azoto da distribuire per il singolo appezzamento in funzione della
classe di attitudine del suolo allo spargimento, dell’efficienza di utilizzazione
dell’azoto, della quantità di azoto efficiente somministrato alle colture, della
capacità di stoccaggio dei liquami, del fabbisogno medio annuo delle colture e
della pendenza dei suoli;
• piano-colturale;
• scheda colturale per singolo appezzamento;
• scheda riepilogativa appezzamenti;
• dimostrazione dell’adeguatezza del volume di stoccaggio dei liquami mediante
un bilancio delle imissioni-distribuzioni del liquami.
I Piani di concimazione sono soggetti ad apposita Autorizzazione provinciale preventiva che può avere durata massima di 5 anni.
221
SCHEDE TECNICHE
Modalità e tempi
222
La Comunicazione deve essere effettuata prima dell’attività di spargimento e ha
una validità illimitata, ma deve essere aggiornata comunicando tutte le variazioni che
nel tempo dovessero verificarsi. Per i nuovi allevamenti ed eventuali variazioni la comunicazione deve essere preventiva.
Nel caso di presentazione del Piano di concimazione, la domanda di spargimento
liquami zootecnici si intende accolta in assenza di risposta della Provincia nel termine
di giorni 90.
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
• Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) del 28 dicembre 1989.
Normativa regionale
• Delib.G.R. del 26 giugno 1992, n. 3733
• Circ. 20/93
• Delib.G.R. 3782/93
SCHEDE TECNICHE
Commercio
223
Scheda 7 – Insediamento esercizi di vicinato con superficie non superiore a mq 150
Apertura nuovo esercizio
Ampliamenti
Trasferimento
Subingresso
Enti competenti
Comune
È competente in materia di rilascio della Licenza commerciale.
Campo di applicazione
In base alla L.R. 37/99, art. 7, sono stati definiti sul territorio regionale i limiti
dimensionali per gli esercizi di vicinato:
• superficie non superiore a 250 mq, nei Comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti;
• superficie non superiore a 150 mq, nei Comuni con popolazione inferiore a
10.000 abitanti.
Ai sensi dell’art. 10, c.4, D.Lgs. 114/98, nelle aree sovracomunali gli esercizi di
vicinato hanno una superficie non superiore ai 150 mq. Si specifica che a seguito dell’emanazione di Regolamenti comunali concernenti i criteri per l’insediamento degli esercizi di vicinato, approvati con delibera consiliare del Comune di appartenenza, l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento di superficie e il mutamento del settore merceologico
per il settore alimentare possono essere soggetti a limitazioni e/o modificazioni rispetto
alle normative regionali di riferimento.
SCHEDE TECNICHE
Adempimenti
224
Le Autorizzazioni possono essere rilasciate solo a condizione che la nuova struttura sia dotata degli standard indicati dalle Norme tecniche di attuazione del PRG (art. 13
e ss., L.R. 37/99).
L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento di superficie degli esercizi di vicinato sono soggetti a previa Comunicazione da parte dell’interessato al Comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi 30 giorni dal ricevimento della stessa.
Nella Comunicazione il soggetto interessato dichiara:
• di essere in possesso dei requisiti morali (art. 5, D.Lgs 114/98);
• di essere in possesso dei requisiti professionali (obbligatori per le attività del
settore alimentare);
• di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative
alle destinazioni d’uso;
• il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio;
• l’esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di
cui all’art. 10, c. 1, l.c) del D.Lgs. 114/98.
Modalità e tempi
• Comunicazione per apertura, trasferimento e ampliamento della struttura: 30
giorni prima dell’effettuazione.
• Comunicazione per cessazione e subingresso: contestualmente all’effettuazione.
La Comunicazione deve essere presentata in duplice copia.
Ai sensi dell’art. 3, c. 3, D.P.R 300/92, qualora la Comunicazione non sia regolare o
completa, l’amministrazione deve darne comunicazione al richiedente entro 10 giorni
dalla data di ricevimento, richiedendo la presentazione dei dati e/o dei documenti mancanti. Il termine per il controllo ricomincerà a decorrere per intero dal momento che la
Comunicazione risulterà regolare. L’amministrazione, entro 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione dovrà procedere a verificare la sussistenza in capo al
richiedente dei requisiti di legge. Ai sensi dell’art. 18, L. 241/90, l’ufficio dovrà acquisire direttamente dalle altre pubbliche amministrazioni la documentazione che esse detengano o siano tenute a certificare.
Modelli
• Modulo per la richiesta di apertura, ampliamento o accorpamento di attività di
commercio al dettaglio;
SCHEDE TECNICHE
• modulo per la Comunicazione per subingresso, variazioni e cessazione dell’attività;
• modello regionale, approvato con Delib.G.R. 433/03 ai sensi dell’art. 18, c.2,
L.R. 37/99 in conformità ai contenuti definiti dalla Conferenza Unificata con
deliberazione del 12 ottobre 2000.
Sulle richieste deve essere posta la firma della persona fisica richiedente (ditta
individuale) o del legale rappresentante (società). Per il “modello esercizi” serve una
marca da bollo da 10,33 € più un’altra marca di uguale importo per il rilascio dell’Autorizzazione. Per il “modello comunicazione” serve una sola marca da bollo da
10,33 €.
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
• Circ. Min. Industria Commercio e Artigianato 28 maggio 1999, n. 3467/c, D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 114.
• Circ. Min. Industria Commercio e Artigianato 25 marzo 1999, n. 3463/c, D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.
• Circ. Min. Industria Commercio e Artigianato 18 gennaio 1999, n. 3459/c,
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, “Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59”. Non applicabilità alla vendita effettuata da imprese industriali.
• D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
• L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Normativa regionale
• L.R. 9 agosto 1999, n. 37, Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto.
Regolamenti
• Regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio comunale.
225
SCHEDE TECNICHE
TABELLA RIASSUNTIVA
Commercio – Esercizi di vicinato con superficie non superiore a mq 150
Apertura di nuovo esercizio, trasferimento, ampliamento
Documentazione da produrre da parte dell’utente
226
Amministrazione comunale
1 Modulo per comunicazione esercizi di vicinato Mod. Com 1.
2 Elaborati grafici: Pianta planovolumetrica dei locali.
3 Documento attestante il possesso dei requisiti professionali – art. 5, D.Lgs.114/98 per il settore alimentare.
4 Dichiarazione di disponibilità dei locali in autocertificazione.
5 Se la ditta è una società necessita il deposito della copia autentica dell’atto costitutivo.
TABELLA RIASSUNTIVA
Commercio – Esercizi di vicinato con superficie non superiore a mq 150
Subingresso
Documentazione da produrre da parte dell’utente
Amministrazione comunale
1 Modulo per comunicazione esercizi di vicinato.
2 Copia autentica notarile dell’atto di cessione o affitto dell’azienda.
3 Documento attestante il possesso dei requisiti professionali, art. 5, D.Lgs. 114/98 per il settore alimentare.
4 Restituzione Autorizzazione precedente, se rilasciata.
SCHEDE TECNICHE
227
Scheda 8 – Insediamento di medie strutture di vendita con superficie compresa
tra i 150 e i 1.500 mq
Apertura nuovo esercizio
Ampliamenti
Trasferimento
Subingresso
Enti competenti
Comune
È competente in materia di rilascio della Licenza commerciale.
Campo di applicazione
In base alla L.R. 37/99, art. 7, sono stati definiti sul territorio regionale i limiti
dimensionali per le medie strutture di vendita:
• superficie oltre 250 mq e non superiore a 2.500 mq nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
• superficie oltre 150 mq e non superiore a 1.500 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Ai sensi dell’art. 10, c.4, D.Lgs. 114/98, nelle aree sovracomunali le medie strutture di vendita hanno una superficie non oltre 150 mq e non superiore ai 1.500 mq.
Si specifica che a seguito dell’emanazione di Regolamenti comunali concernenti i
criteri per l’insediamento delle medie strutture di vendita, approvati con delibera consiliare del Comune di appartenenza, l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento di superficie e il mutamento del settore merceologico per il settore alimentare possono essere soggetti a limitazioni e/o modificazioni rispetto alle normative regionali di riferimento.
SCHEDE TECNICHE
Adempimenti
228
Le Autorizzazioni relative alle medie strutture possono essere rilasciate solo a condizione che la nuova struttura sia dotata degli standard indicati dalle Norme tecniche di
attuazione del PRG (art. 13 e ss., L.R. 37/99).
L’apertura, il trasferimento di sede, il mutamento dei settori merceologici, l’ampliamento della superficie di vendita sono subordinati al rilascio dell’Autorizzazione
comunale che rispetti la programmazione regionale e risponda ai criteri assunti dall’amministrazione comunale.
Le medie strutture possono essere ampliate entro i limiti stabiliti dalla L.R. 37/99, art. 7,
c.1, l.b), o essere oggetto di accorpamento o concentrazione, entro i medesimi limiti, purché la
superficie complessiva finale non sia superiore alle somme metriche degli esercizi originari.
Modalità e tempi
• Domanda di Autorizzazione per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento della struttura: 30 gg. prima dell’effettuazione.
• Comunicazione per la cessazione ed il subingresso: contestualmente all’effettuazione.
La domanda di Autorizzazione e la Comunicazione devono essere presentate in
duplice copia.
Nella domanda il soggetto interessato deve dichiarare di essere in possesso:
• dei requisiti morali (art. 5, D.Lgs 114/98);
• dei requisiti professionali (obbligatori per le attività del settore alimentare);
• di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative
alle destinazioni d’uso;
• il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio;
• l’esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di
cui all’art. 10, c.1, l.c), D.Lgs. 114/98.
Modelli
• Modulo per richiesta di apertura, ampliamento o accorpamento attività di commercio al dettaglio;
• modulo per la comunicazione per subingresso, variazioni e cessazione dell’attività;
• modello regionale, approvato con Delib.G.R. 433/03 ai sensi dell’art. 18, c.2,
L.R. 37/99 in conformità ai contenuti definiti dalla Conferenza Unificata con
deliberazione del 12 ottobre 2000.
SCHEDE TECNICHE
Sulle richieste deve essere posta la firma della persona fisica richiedente (ditta
individuale) o del legale rappresentante (società). Per il “modello esercizi” serve una
marca da bollo da 10,33 € più un’altra marca di uguale importo per il rilascio dell’autorizzazione. Per il “modello comunicazione” serve una sola marca da bollo da 10,33 €.
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
• D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Normativa regionale
• L.R. 9 agosto 1999, n. 37, Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto.
Regolamenti
• Regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio comunale, contenente i criteri per l’insediamento delle medie strutture di vendita.
TABELLA RIASSUNTIVA
Commercio – Esercizi di vicinato, Insediamento medie strutture di vendita
con superficie di vendita compresa tra i 150 e i 1.500 mq.
Apertura di nuovo esercizio, ampliamenti, trasferimento
Documentazione da produrre da parte dell’utente
Amministrazione comunale
1 Modulo per comunicazione esercizi di vicinato.
2 Elaborati grafici: 1 planimetria in scala 1: 100 dell’immobile con l’indicazione della superficie di
vendita e della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
3 Elaborati grafici: una planimetria in scala 1: 500 con indicata l’area a parcheggio per i clienti e,
per le medie strutture con superficie superiore a 1.000 mq, anche l’area libera e l’accessibilità veicolare ai sensi dell’art. 16 della L.R. 37/99.
4 Elaborati grafici: in caso di struttura con superficie superiore a 1000 mq uno studio della viabilità
dell’area.
5 Elaborati grafici: una dichiarazione rilasciata da un professionista che attesti la compatibilità dell’insediamento con le previsioni delle norme del PRG.
6 Documentazione necessaria per ottenere il rilascio della concessione edilizia nel caso di apertura
di strutture con superficie superiore a 1.000 mq o di centri commerciali del medio dettaglio.
7 Autocertificazione di ogni atto di assenso o di concessione in possesso del richiedente in riferimento all’iniziativa commerciale.
229
SCHEDE TECNICHE
TABELLA RIASSUNTIVA
Commercio – Esercizi di vicinato, insediamento medie strutture di vendita
con superficie di vendita compresa tra i 150 e i 1.500 mq.
Subingresso
Documentazione da produrre da parte dell’utente
230
Amministrazione comunale
1 Modulo per comunicazione esercizi di vicinato.
2 Copia autentica notarile dell’atto di cessione o affitto dell’azienda.
3 Documento attestante il possesso dei requisiti professionali art. 5, D.Lgs.114/98 per il settore alimentare.
4 Restituzione Autorizzazione precedente, se rilasciata.
SCHEDE TECNICHE
231
Scheda 9 – Insediamento di grandi strutture di vendita con superficie superiore
a mq 1.500
Apertura nuovo esercizio
Ampliamento superficie
Trasferimento
Subingresso
Accorpamento/Concentrazione
Mutamento del settore merceologico
Enti competenti
Comune
È competente in materia di rilascio della Licenza commerciale.
Campo di applicazione
La L.R. 37/99, art. 7 definisce i limiti dimensionali per le grande strutture di vendita:
Aree metropolitane:
• superficie minima 2.500 mq nei Comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti;
• superficie minima 1.500 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Aree sovracomunali:
• superficie minima superiore a 1.500 mq.
SCHEDE TECNICHE
Si specifica che a seguito dell’emanazione di Regolamenti comunali concernenti i
criteri per l’insediamento delle medie strutture di vendita, approvati con delibera consiliare del Comune di appartenenza, l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento di superficie e il mutamento del settore merceologico per il settore alimentare possono essere soggetti a limitazioni e/o modificazioni rispetto alle normative regionali di riferimento
232
Adempimenti
Le Autorizzazioni relative all’insediamento delle grandi strutture di vendita possono essere rilasciate solo a condizione che la nuova struttura sia dotata degli standard
indicati dalle Norme tecniche di attuazione del PRG (art. 12 e ss., L.R. 37/99).
L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una grande
struttura di vendita, sono soggetti ad Autorizzazione rilasciata dal Comune competente
per territorio. Nella domanda l’interessato dichiara:
• di essere in possesso dei requisiti morali;
• di essere in possesso dei requisiti professionali (obbligatori settore alimentare);
• il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio;
• le eventuali comunicazioni previste art. 10, cc. 2 e 3, D.Lgs. 114/98.
Modalità e tempi
La domanda va presentata contestualmente, a pena di irrecivibilità, a Comune, Provincia e Regione e può essere inviata con raccomandata con avviso di ricevimento. Il termine di presentazione della domanda è di 150 giorni prima della realizzazione dell’opera
(termine massimo per la conclusione del Procedimento autorizzatorio). Ai fini della presentazione contestuale a Regione, Provincia e Comune, fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante, ai sensi della L.R 23/82; nel caso di presentazione diretta della domanda,
l’ufficio competente a ricevere la documentazione rilascia un’apposita ricevuta.
Le grandi strutture di vendita devono essere attivate per almeno i due terzi della
superficie autorizzata entro il termine di ventiquattro mesi dalla data del rilascio. Il
Comune può concedere una sola proroga fino ad un massimo di un anno, nei casi di
comprovata necessità per ritardi comunque non imputabili al richiedente. La richiesta
di proroga deve essere presentata al Comune nel termine perentorio di 60 giorni precedenti la scadenza dell’Autorizzazione, salvo il caso in cui il motivo del ritardo intervenga successivamente a tale termine e comunque entro il periodo di vigenza dell’Autorizzazione stessa. Il termine di ventiquattro mesi utile per l’attivazione viene sospeso dal
Comune su motivata richiesta dell’interessato in pendenza di un procedimento giurisdizionale fino alla comunicazione alle parti del deposito della sentenza passata in giudicato. Nel caso in cui venga attivata una superficie di vendita per una misura inferiore
SCHEDE TECNICHE
rispetto a quella concessa, per un tempo superiore a 180 giorni consecutivi, il Comune
dispone la revoca ai sensi dell’artt. 8, c. 3 e 20, L.R. 37/99.
Il richiedente presenta al Comune competente per territorio, istanza di Autorizzazione utilizzando allo scopo l’apposita modulistica approvata con Delib.G.R.
3139/99.
Per quanto concerne la Regione, il richiedente è tenuto a inoltrare la domanda alla
Regione Veneto - Giunta regionale - Ufficio corrispondenza in arrivo, Dorsoduro, 3901,
30123 Venezia; l’eventuale presentazione dell’istanza presso uffici diversi da quello
sopra indicato non garantisce la sequenzialità del protocollo, prevista ai fini della prenotazione della superficie di vendita.
Nella domanda devono essere dichiarati, a pena di inammissibilità:
• il settore o i settori merceologici;
• il possesso dei requisiti professionali in caso di richiesta di autorizzazione per
il settore merceologico alimentare, ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. 114/98;
• l’ubicazione dell’esercizio;
• la superficie di vendita dell’esercizio;
• l’assenza delle condizioni ostative all’esercizio dell’attività commerciale previste dall’art. 5, c. 2, D.Lgs. 114/98.
In caso di società, il possesso dei requisiti è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona preposta specificamente all’attività commerciale. L’istanza di Autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove, sia apposta, in presenza del dipendente
addetto oppure, nel caso in cui l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica,
anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
Le deliberazioni della Conferenza di Servizi sono adottate a maggioranza dei componenti; il rilascio dell’Autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.
La Regione adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle
grandi strutture di vendita, stabilisce il termine, comunque non superiore a 120 giorni
dalla data di convocazione della C.d.S., entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della L. 241/90. e s.m.i.
L’Autorizzazione alla vendita per una grande struttura derivante dalla concentrazione di quattro o dall’accorpamento di più esercizi dotati di tabelle per generi di largo e
generale consumo come previsti dall’art. 31, c. 3, D.M. Industria, Commercio e Artigianato 375/88, già autorizzati ai sensi della L. 426/71, è rilasciata in deroga alla programmazione commerciale regionale, alle seguenti condizioni:
1) che gli esercizi siano rimasti aperti al pubblico nel Comune da almeno tre anni
in forma continuativa ai sensi dell’art. 8, c. 1, l. c), L.R. 37/99;
2) che vi sia l’impegno dell’interessato al reimpiego del personale dei preesistenti
esercizi;
233
SCHEDE TECNICHE
3) che la superficie finale non sia superiore alla somma delle superfici concentrate o accorpate e comunque entro il limite non superiore a cinque volte le
superfici minime per le grandi strutture di vendita secondo art. 7, c1, l.c)
L.R. 37/99.
234
Modelli
• Modulo per richiesta di Autorizzazione per apertura o accorpamento;
• modulo di comunicazione per subingresso, variazioni e cessazione di attività di
commercio al dettaglio;
• modello regionale approvato con Delib.G.R. 433/01, ai sensi dell’art. 18, c. 2,
L.R. 37/99 in conformità ai contenuti definiti dalla Conferenza Unificata con
deliberazione del 12 ottobre 2000.
Sulle richieste deve essere posta la firma della persona fisica richiedente (ditta
individuale) o del legale rappresentante (società). Per il “modello esercizi” serve una
marca da bollo da 10,33 € più un’altra marca di uguale importo per il rilascio dell’Autorizzazione. Per il “modello comunicazione” serve una sola marca da bollo da
10,33 €.
Note
1 copia per ciascun ente destinatario della richiesta.
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
• D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
• D.M. Industria, Commercio e Artigianato 4 agosto 1988, n.375, Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.
Normativa regionale
• Delib.G.R. 21 marzo 2000, n. 934, Delib.G.R. 7 dicembre 1999, n. 4434 recante
“Disposizioni attuative dell’art. 17 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37:
Disciplina del procedimento relativo al rilascio di autorizzazioni alle grandi
strutture di vendita e allo svolgimento della Conferenza di servizi” Rettifiche e
precisazioni operative.
SCHEDE TECNICHE
• Delib.G.R. 28 dicembre 1999, n. 4664, Art. 16, L.R. 9 agosto 1999, n. 37. Studi
di viabilità per le grandi e medie strutture di vendita. Direttive per la presentazione della documentazione.
• Delib.G.R. 7 dicembre 1999, n. 4434, Disposizioni in materia di conferenza di
servizi, ai sensi dell’art. 17, commi 4 e 7, della legge regionale 9 agosto 1999, n.
37, per il rilascio di autorizzazioni a grandi strutture di vendita.
• L.R. 9 agosto 1999, n. 37, Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto.
Regolamenti
• Regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio comunale, contenente i criteri per l’insediamento delle medie strutture di vendita.
TABELLA RIASSUNTIVA
Commercio – Insediamento grandi strutture di vendita
Apertura, trasferimento, ampliamento superficie, accorpamento/concentrazione,
mutamento del settore merceologico
Documentazione da produrre da parte dell’utente
Amministrazione comunale
1 A. Apertura di una grande struttura, trasferimento, ampliamento superficie, accorpamento o
concentrazione, mutamento del settore merceologico;
1. Relazione illustrativa delle iniziative con riferimento alle previsioni degli strumenti urbanistici e di
programmazione regionale, provinciali e comunali, alla rete commerciale esistente (dettaglio,
tradizionale e moderno) e specificazioni rispetto ai settori interessati e relativa superficie di vendita, alle attività paracommerciali (somministrazione di alimenti e bevande, artigianato di servizio ed altre attività terziarie);
2. idonea documentazione relativa all’impatto sulla viabilità di cui all’art. 16 della L.R37/99;
3. documentazione necessaria per ottenere il rilascio della concessione edilizia con le modalità e
le formalità richieste in base all’ordinamento comunale;
4. dichiarazione contenente gli estremi della concessione edilizia riferita all’iniziativa commerciale
in oggetto, qualora il richiedente non ne sia già in possesso;
5. ogni autorizzazione, nulla osta, concessione, licenza, parere, atto di assenso comunque denominato, indispensabile e preventivo rispetto alla istanza di autorizzazione di competenza di enti
terzi;
6. in caso di istanza di autorizzazione all’apertura di centri commerciali con superficie di vendita
superiore a mq 8000, questa dovrà essere corredata all’esito relativo alla valutazione di impatto ambientale, acquisita ai sensi della vigente normativa regionale in materia; in tal caso non si
applica la procedura di cui all’art. 12 della L.R. 10/2003, relativa alla richiesta di rilascio autorizzazione, pareri, assensi comunque denominati per le materie attinenti alla valutazione di impatto ambientale né la disposizione di cui all’art. 25 della legge regionale citata, relativa alla Conferenza di Servizi sulla medesima materia di valutazione impatto ambientale;
7. ogni atto utile a dimostrare il possesso delle condizioni ai fini della priorità.
La documentazione di cui ai n. 1, 2, 4, 5, 6, 7 va prodotta in copia unica. La restante documentazione
va prodotta in triplice copia con specifico riferimento ad elaborati non riproducibili nei consueti formati
A4 o A3.
235
SCHEDE TECNICHE
TABELLA RIASSUNTIVA
Commercio – Esercizi di vicinato, insediamento grandi strutture di vendita aventi
superficie di vendita superiore a 1.500 mq.
Subingresso
Documentazione da produrre da parte dell’utente
236
Amministrazione comunale
1 Modulo per comunicazione esercizi di vicinato.
2 Copia autentica notarile dell’atto di cessione o affitto dell’azienda.
3 Restituzione Autorizzazione precedente.
4 Documento attestante il possesso dei requisiti professionali richiesti dall’art. 5, D.Lgs. 114/98 per il
settore alimentare.
SCHEDE TECNICHE
237
Scheda 10 – Esercizio del commercio su area pubblica
Autorizzazione
Subingresso
Enti competenti
Comune
È competente in materia di Commercio al dettaglio su area pubblica o in uso
pubblico.
Campo di applicazione
Il Commercio al dettaglio su aree pubbliche viene effettuato secondo le seguenti
modalità:
• su posteggi dati in concessione per dieci anni (abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale e a partecipare alle fiere in
ambito nazionale);
• su qualsiasi area purché in forma itinerante (abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore e a partecipare alle fiere in ambito nazionale).
Adempimenti
Il soggetto interessato alle suddette tipologie d’intervento è obbligato alla richiesta
di Autorizzazione al Comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o di ubicazione della sede legale, se società.
Nella domanda l’interessato dichiara:
• di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, D.Lgs. 114/98;
SCHEDE TECNICHE
• il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la Concessione.
Commercio al dettaglio su posteggio
238
L’Autorizzazione abilita il commercio al dettaglio anche all’esercizio in forma itinerante nel territorio regionale nonché alle fiere che si svolgono in tutta Italia. In occasione di manifestazioni straordinarie il Comune può rilasciare Autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte già iscritte al Registro delle
imprese in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, D.Lgs. 114/98 e nei limiti dei posteggi previsti eventualmente dallo stesso Comune. Ciascun operatore, nell’ambito dello
stesso mercato, può essere concessionario di non più di due posteggi, fatti salvi i diritti
già acquisiti al momento dell’entrata in vigore della L.R. 10/00; tale norma si applica
anche in caso di subingresso ad eccezione dell’ipotesi di successione mortis causa.
Commercio al dettaglio in forma itinerante
L’Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o di ubicazione della sede
legale, se società.
L’Autorizzazione abilita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante e nelle fiere su tutto il territorio nazionale; abilita inoltre alla vendita a domicilio del consumatore, nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago con l’obbligo di esibizione, attraverso esposizione, del tesserino di riconoscimento di cui all’art. 19, D.Lgs. 114/98 e con l’osservanza di quanto disposto dal c.9
dello stesso articolo.
L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve
essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi; può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal
Comune ed è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento
di almeno 250 m.. L’operatore può esercitare l’attività in forma itinerante con qualsiasi
mezzo, purché l’attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
Subingresso
Il subingresso può essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’art. 5, D.Lgs.114/98, a seguito di
morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell’attività commerciale da
parte del titolare; il subingresso è subordinato ad Autorizzazione. La richiesta di subingresso, corredata dall’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, deve
SCHEDE TECNICHE
essere presentata dal subentrante a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’atto di cessione o affidamento in gestione dell’attività in caso di atto tra vivi ovvero entro sei mesi
dalla morte del titolare e per tale periodo gli eredi hanno facoltà di continuare l’attività,
anche se non in possesso dei requisiti richiesti.
Modalità e tempi
• Domanda in carta da bollo con firma della persona richiedente (ditta individuale) o del legale rappresentante (società).
Sono necessarie 2 marche da bollo da 10,33 € (una per la richiesta e una per il rilascio dell’Autorizzazione).
Modelli
Il Regolamento comunale può prevedere le modalità di presentazione della
domanda e i documenti da allegare; pertanto bisogna rivolgersi all’ufficio Commercio
per i modelli per il rilascio dell’Autorizzazione già predisposti.
In caso di subingresso è previsto un modulo di domanda specifico.
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
• D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Normativa regionale
• L.R. 6 aprile 2001, n.10, Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche.
Regolamenti
• Regolamento comunale.
239
SCHEDE TECNICHE
240
Scheda 11 – Mostre mercato come venditori non professionali per un massimo
di 6 volte all’anno
Enti competenti
Comune
È competente al rilascio del Tesserino di riconoscimento. Per gli abitanti del Veneto, bisogna rivolgersi al Comune di residenza; per i non residenti in Veneto si deve far
riferimento al Comune di Venezia.
Campo di applicazione
Sono soggetti alle suddette tipologie d’intervento, i partecipanti a mostre mercato
di interesse locale aventi come specializzazione merceologica in particolare l’antiquariato, le cose vecchie o usate, l’oggettistica antica, animali e in particolare oggetti da
collezione da parte di soggetti che non esercitano il commercio in modo professionale
ma sporadico.
Adempimenti
Agli operatori non professionali che partecipano ai mercatini fino ad un massimo
di 6 volte all’anno non è richiesta l’Autorizzazione commerciale, ma devono osservare
le seguenti disposizioni:
• munirsi di un tesserino di riconoscimento contenente le generalità e la fotografia dell’operatore nonché sei appositi spazi per la vidimazione. Il tesserino è
personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita, è rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione
di operatore non professionale, per non più di una volta nell’anno solare dal
SCHEDE TECNICHE
Comune di residenza, che conserva un apposito elenco. Per i residenti in Comuni al di fuori del Veneto è competente il Comune di Venezia;
• esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino; in caso di esposizione insieme di
prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartellino;
• vendere beni di valore non superiore ciascuno ad uno specifico importo che
può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale sulla base delle
variazioni ISTAT del costo della vita.
Ai sensi dell’art. 9, c. 5, L.R. 10/01, i Comuni in cui si svolgono i mercatini di cui
al presente articolo sono tenuti a:
a) tenere un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 partecipanti a tali manifestazioni;
b) vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4
lettera a);
c) distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da
quello destinato ai commercianti.
Per le violazioni, effettuate dagli operatori non professionali, i Comuni applicano
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 257 a 1.033 € e comunque
la confisca delle attrezzature e della merce. I Comuni introitano i proventi di tali sanzioni ai sensi della L.R. 10/77 e s.m.i.
Modalità e tempi
Richiesta, mediante autocertificazione della condizione di operatore non professionale, per il rilascio del tesserino almeno 15 giorni prima della manifestazione firmata
dal richiedente.
Sono necessarie 2 marche da bollo da 10,33 € (una per la richiesta e una per il rilascio del tesserino).
Modelli
• Modulo per la domanda di rilascio del tesserino;
• domanda in cui si autocertifichi:
– le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, comune e indirizzo di residenza, numero di codice fiscale);
– la dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà di cui all’art. 47, D.P.R.
445/00 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa”, della propria condizione di operatore
non professionale. Può essere considerato operatore non professionale, al
241
SCHEDE TECNICHE
242
fine della partecipazione ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo,
anche chi esercita professionalmente un’attività commerciale concernente
prodotti diversi da quelli rientranti nella definizione di cui all’art. 7, c.22,
l.d), L.R. 10/01. In tal caso il richiedente deve indicare in maniera precisa
l’oggetto della sua attività;
– la dichiarazione di non essere stato dichiarato fallito oppure, in tal caso, di
aver ottenuto la riabilitazione;
– la richiesta di ottenere il rilascio dell’apposito cartellino.
Validità
Non è richiesta l’iscrizione al REC, né l’Autorizzazione solitamente necessaria per
il commercio su area pubblica. Ai richiedenti viene rilasciato un modulo che permette
la partecipazione a mostre mercato su tutto il territorio regionale per un massimo di 6
volte all’anno.
Scadenza
Annuale.
Normativa di riferimento
Normativa regionale
• L.R. 6 aprile 2001, n.10, Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche.
• Delib.G.R. 9 novembre 2001, n. 2956, Disposizioni attuative in tema di mercatini
dell’antiquariato e del collezionismo, a norma dell’art. 9, commi 8 e 9 della L.R.
6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
SCHEDE TECNICHE
243
Scheda 12 – Autorizzazione per attività di barbiere, parrucchiere uomo/donna, estetista
Nuova attività
Subingresso
Trasferimento di sede
Enti competenti
Comune
È competente in materia di rilascio di Autorizzazione all’esercizio.
ULSS
È competente in materia di rilascio dell’Autorizzazione sanitaria.
Campo di applicazione
Sono soggetti alla richiesta di Autorizzazione all’esercizio e all’Autorizzazione
sanitaria le seguenti tipologie d’intervento:
• apertura di nuova attività, subingresso, trasferimento di sede di attività di parrucchiere o barbiere ed estetista.
Adempimenti
L’attività di estetista può essere svolta anche unitamente all’attività di barbiere o
di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante
una delle forme di società previste dal c. 2, art. 3, L. 443/85. In tal caso i singoli soci che
SCHEDE TECNICHE
esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio delle rispettive attività.
Estetista
244
La richiesta di Autorizzazione all’esercizio dell’attività di estetista è presentata al
Comune competente per territorio, accompagnata dalla documentazione relativa ai
requisiti professionali previsti dalla L. 1/90.
La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teoricopratico preceduto dallo svolgimento:
• di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con
un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di
specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento
presso una impresa di estetista;
• oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a
tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di
estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso
una impresa di estetista, come disciplinato dalla L. 25/55 e s.m.i., della durata
prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi
regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni
pratiche acquisite presso l’impresa di estetista;
• oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata,
a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una
impresa di estetista, accertata attraverso l’esibizione del libretto di lavoro o di
documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica.
Il periodo di attività deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente
l’iscrizione ai corsi.
L’estetista che intenda esercitare professionalmente l’attività in modo autonomo,
se in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad iscriversi all’Albo provinciale delle
imprese artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla L. 443/85.
Parrucchiere o barbiere
Per poter esercitare l’attività di parrucchiere o barbiere è indispensabile l’Autorizzazione amministrativa per il cui rilascio è necessario il possesso di specifico certificato
di qualificazione professionale rilasciato dalla Commissione Provinciale dell’Artigianato.
È attività di barbiere quella esercitata esclusivamente su persona maschile, consistente nel taglio della barba, dei capelli e in semplici prestazioni di manicure e pedicure
estetico e di servizi tradizionalmente complementari.
È attività di parrucchiere quella esercitata su uomo e donna consistente nel taglio
dei capelli, colorazione e decolorazione, applicazione parrucche, esecuzione acconcia-
SCHEDE TECNICHE
ture e in semplici prestazioni di manicure e pedicure estetico e di servizi tradizionalmente complementari.
I locali, gli impianti e le attrezzature utilizzate devono essere conformi ai requisiti
igienico sanitari, indicati dalla ASL di appartenenza. Qualora i requisiti igienico, edilizi, sanitari non siano autocertificati sarà richiesta d’ufficio l’espressione di un Parere.
Se l’impresa è di tipo artigiana, è necessaria l’iscrizione nel Registro delle imprese
artigiane da effettuarsi presso la Camera di Commercio. Nell’impresa artigiana costituita
in società di persone è necessario che almeno la maggioranza dei soci sia in possesso
della qualifica professionale. In caso di società composta di due soci è sufficiente che
almeno uno sia in possesso della qualifica professionale.
L’Autorizzazione all’apertura di un nuovo esercizio di parrucchiere, barbiere può
essere concessa, fatto salvo il possesso di tutti i requisiti richiesti e la disponibilità di
concedere autorizzazioni come stabilito dal Comune nei propri regolamenti. Inoltre,
negli stessi regolamenti viene posta la condizione che venga rispettata la distanza minima dagli esercizi preesistenti dello stesso tipo ed esiste un contingentamento che si basa
sul rapporto numerico esercizi/popolazione residente.
Modalità e tempi
L’Autorizzazione per l’attività di parrucchiere, estetista e barbiere è rilasciata entro
90 giorni dalla richiesta sulla base del parere obbligatorio e vincolante della Commissione provinciale per l’artigianato territorialmente competente in ordine al possesso dei
sopracitati requisiti da parte dei richiedenti o di chi intenda esercitare professionalmente l’attività di estetista e sentita la Commissione comunale, come prevista dall’art. 7, L.R.
29/91, la quale, esperiti gli accertamenti di cui all’art. 11 della medesima legge, con provvedimento del Sindaco recante, nella motivazione, l’indicazione dei presupposti di fatto
e di diritto che ne consentono l’adozione. Il Comune può procedere indipendentemente
dall’acquisizione del parere della CPA qualora lo stesso non pervenga entro 60 giorni
dalla richiesta. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per il rilascio dell’Autorizzazione, il diniego della medesima, motivato, è comunicato all’interessato, entro 90 giorni dalla richiesta, con indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere.
Per il subingresso il soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla L. 1/90, mentre per il trasferimento di sede è necessario che i
locali siano in possesso dell’Autorizzazione sanitaria.
Modelli
• Modulo per richiesta di Autorizzazione amministrativa per esercizio dell’attività di servizio alla persona;
• modulo per richiesta di Autorizzazione sanitaria per esercizio dell’attività di
servizio alla persona.
245
SCHEDE TECNICHE
I modelli devono arrecare la firma della persona fisica richiedente (ditta individuale) o del legale rappresentante (società).
Sono necessarie due marche da bollo da 10,33 € per l’Autorizzazione all’esercizio
dell’attività e altre due marche di uguale importo per l’Autorizzazione sanitaria. La
documentazione deve essre presentata in duplice copia.
246
Note
L’apertura delle suddette attività e di attività similari è subordinata al rispetto delle distanze minime con gli esercizi già esistenti della medesima specie.
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
• L. 23 dicembre 1970, n. 1142, Modifiche alla L. 14 febbraio 1963, numero 161,
concernente la disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini
• L. 24 agosto 1985, n. 443, Legge-quadro per l’artigianato.
• L. 5 gennaio 1990, n. 1, Disciplina attività di estetista.
Normativa regionale
• L.R 27 novembre 1991, n.29, Disciplina dell’attività di estetica.
Regolamenti
• Regolamento comunale.
TABELLA RIASSUNTIVA
Commercio – Autorizzazione per attività di barbiere, parrucchiere uomo/donna, estetista
Nuova attività
Documentazione da produrre da parte dell’utente
Amministrazione comunale
1 Modulo per comunicazione esercizi di vicinato
2 Elaborati grafici: Pianta Planovolumetrica dei locali
3 Documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali (qualificazione professionale rilasciata dalla Commissione provinciale dell’artigianato) riferita al titolare se si tratta di ditta individuale, ad ognuno dei soci se società artigiana o a persona appositamente delegata se società non
artigiana
SCHEDE TECNICHE
4
5
ULSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dichiarazione di disponibilità dei locali per l’esercizio dell’attività in autocertificazione
Copia autentica dell’atto costitutivo della società
Modulo per richiesta di Autorizzazione Sanitaria
Copia del certificato di agibilità dei locali interessati dall’attività
Elaborati Grafici:
Pianta dei locali in scala non inferiore a 1:50, datata e firmata da un tecnico abilitato, per ogni
locale dovrà essere evidenziato:
a) la superficie utile, la superficie finestrata o vetrata totale, la superficie finestrata apribile, tenendo presente che le porte d’ingresso non possono essere conteggiate come superficie finestrata apribile, e la loro superficie deve essere indicata separatamente (N.B.: la superficie finestrata
apribile dovrà essere per ogni vano almeno 1/8 di quella in pianta);
b) l’eventuale suddivisione interna in box o cabine;
c) per ogni box o cabina o comunque, in caso di locale indiviso, per ogni area funzionale del
locale:
c.1) l’indicazione del tipo di trattamenti ivi effettuati;
c.2) le apparecchiature installate.
Elenco delle apparecchiature e attrezzature che si intendono installare e/o utilizzare, che dovranno essere comprese tra quelle elencate nell’allegato alla L. 1/90. Tali apparecchiature ed attrezzature dovranno essere indicate nell’elenco utilizzando rigorosamente le stesse diciture della citata
legge.
All’atto del sopralluogo dell’ULSS dovranno essere esibiti per ogni apparecchiatura e attrezzatura
depliants o schede tecniche indicanti chiaramente le caratteristiche e le modalità di funzionamento della stessa;
Dichiarazione che tutte le apparecchiature e le attrezzature utilizzate sono conformi, per caratteristiche costruttive e per modalità di installazione, alle vigenti norme in materia di sicurezza ed
antinfortunistica.
Dichiarazione che l’impianto elettrico dei locali sede dell’attività è conforme alle vigenti norme CEI.
Descrizione dettagliata dei procedimenti, delle apparecchiature e dei prodotti che si intendono
utilizzare per la disinfezione e/o sterilizzazione delle attrezzature impiegate nell’attività.
All’atto del sopralluogo dell’ULSS dovranno essere esibiti per ogni apparecchiatura e attrezzatura
depliants o schede tecniche indicanti chiaramente le caratteristiche e le modalità di funzionamento della stessa.
Copia conforme all’atto di costituzione della società (se trattasi di società) ai sensi dell’art. 2
L. 1142/70.
Attestazione dell’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell’albo della CCIAA (art. 2
L. 1142/70).
Attestato della qualificazione professionale, conseguita con le modalità di cui al punto c) dell’art.
2 della L. 1142/70 (art. 4 L.R. 37/85), delle seguenti persone:
• se trattasi di impresa individuale: del titolare;
• se trattasi di impresa in forma societaria: della maggioranza dei soci (in caso di imprese aventi i
requisiti previsti dalla L. 443/85).
per l’attività di Estetista l’attestato di qualificazione dovrà comunque essere presentato da ogni
socio e dipendente che esercita professionalmente l’attività.
247
SCHEDE TECNICHE
248
Scheda 13 – Insediamento di pubblici esercizi di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande
Apertura
Trasferimento di sede
Subingresso
Enti competenti
Comune
È competente in materia per il rilascio dell’Autorizzazione all’esercizio.
ULSS
È competente in materia di rilascio dell’Autorizzazione sanitaria.
Campo di applicazione
Sono soggetti al rilascio delle Autorizzazioni all’esercizio e all’Autorizzazione
sanitaria i pubblici esercizi di somministrazione distinti in:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte
(ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e
gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di
bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in
SCHEDE TECNICHE
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi
similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21%
del volume non è consentita negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all’aperto.
Il Sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21% del volume. I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti,
peraltro, hanno la facoltà di svincolarsi dal parere della commissione, dichiarandone lo
scioglimento in attuazione dell’art. 41 c. 1, L. 449/97, successivamente recepito nell’art.
96, D.Lgs. 267/00 (TUEL). Si precisa che gli esercizi di cui alle lettere a), b), e d) sono
ammessi con un limite numerico fissato dalla normativa di legge e regolamentare.
Adempimenti
L’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico
di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad Autorizzazione, rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio, sentito il parere della commissione competente secondo l’art. 6 della L.287/91.
Ai fini del rilascio dell’Autorizzazione il Sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Si accerta, inoltre l’adeguata sorvegliabilità dei locali.
L’attività di somministrazione di bevande e alimenti è subordinata all’iscrizione
del titolare dell’impresa individuale o del legale rappresentante della società, oppure di
un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio (REC). La suddetta iscrizione è
subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
• maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge
all’esercizio di attività commerciale;
• aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;
• aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti
dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l’attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola
alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, oppure aver
superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, un esame di idoneità all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e di bevande.
249
SCHEDE TECNICHE
250
Sono ammessi all’esame di idoneità coloro che sono in possesso di titolo di studio
universitario o di istruzione secondaria superiore, nonché coloro che hanno prestato
servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attività
di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all’amministrazione o, se si tratta di coniuge,
parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore.
Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, non possono essere iscritti nel REC e,
se iscritti, debbono essere cancellati coloro che:
• sono stati dichiarati falliti;
• hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della
libertà personale superiore a tre anni;
• hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon
costume o contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro
secondo, titolo VI, capo II, del C.P.; per delitti commessi in stato di ubriachezza
o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le
scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni
alle norme sul gioco del lotto;
• hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di
frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di
cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del C.P.;
• sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3, L. 1423/56, e
s.m.i., o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla L.
575/65 (antimafia), e s.m.i., ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
• hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro
l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza,
o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
Nelle ipotesi previste dalle lettere b), c), d) e f), il divieto di iscrizione nel REC ha
la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in
qualsiasi altro modo estinta oppure, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
Nuove aperture
• Certificato o autocertificazione di iscrizione al REC (per somministrazione) del
titolare, se si tratta di ditta individuale, del legale rappresentante o di un delegato; se trattasi di società: copia autentica atto costitutivo;
• certificato o autocertificazione di iscrizione alla CCIAA;
• planimetria dei locali;
• prova della disponibilità dei locali;
SCHEDE TECNICHE
• comunicazione degli orari di apertura;
• richiesta di Autorizzazione sanitaria.
Subingresso
Il subingresso, l’ampliamento tipologico (possibilità di concedere, per un medesimo locale, autorizzazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), con facoltà di cedere ad
altri, all’occorrenza, le singole attività, separatamente in altri locali) e il trasferimento
di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad Autorizzazione rilasciata dal Comune competente, sentito il parere della apposita commissione, con l’osservanza dei criteri e parametri stabiliti dal Comune stesso e a condizione che il richiedente sia iscritto nel REC.
Trasferimento sede
Per il trasferimento di sede, ai sensi della L. 25/96 il Comune rilascia l’Autorizzazione sulla base esclusivamente dei parametri numerici, senza dover acquisire il parere
della commissione competente. Secondo una direttiva ministeriale, infatti, il suddetto
parere è richiesto unicamente per la fissazione dei parametri numerici.
Modalità e tempi
Nuova apertura: 30 gg. prima della realizzazione. Firma della persona fisica richiedente (ditta individuale) o del legale rappresentante (società).
Sono necessarie quattro marche da bollo da 10,33 € (due per le richieste e due per
il rilascio della licenza e dell’autorizzazione sanitaria). In caso di subingresso: una marca da bollo del medesimo valore per la richiesta e altre due per la Licenza e per l’Autorizzazione sanitaria.
Modelli
Domanda a stesura libera in carta da bollo.
Note
L’iter descritto si applica per l’attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande prima dell’apertura dell’attività e di un subingresso. La sentenza del
Consiglio di Stato 1858/98 ha reintrodotto la disciplina del silenzio-assenso dei 60 giorni di cui al p. 57, D.P.R. 407/94.
251
SCHEDE TECNICHE
252
1. L’Autorizzazione non è soggetta a rinnovo.
2. Per quanto concerne l’Autorizzazione, eventuali variazioni degli elementi relativi (art. 27, D.P.R. 327/80) a:
• il nome o la ragione sociale e la sede dell’impresa;
• eventuali marchi depositati e gli estremi relativi al deposito degli stessi;
comportano la presentazione di una Comunicazione all’autorità sanitaria competente,
che provvede a prenderne atto nell’Autorizzazione originale.
Inoltre, eventuali variazioni degli elementi relativi (art. 27, D.P.R. 327/80) a:
• l’indicazione dell’ubicazione dello stabilimento o laboratorio di produzione, preparazione, confezionamento, o del deposito all’ingrosso delle sostanze alimentari;
• l’indicazione delle sostanze alimentari di cui è autorizzata la produzione, preparazione, confezionamento e detenzione;
• modifiche ai locali ed agli impianti, sottoposti alla osservanza dei requisiti igienico-sanitari prescritti;
comportano una preventiva Comunicazione all’ULSS competente. Il trasferimento dell’ubicazione dell’attività in altri locali, la variazione delle sostanze alimentari di cui è
autorizzata la produzione, preparazione e somministrazione, comportano il rilascio di
una nuova autorizzazione sanitaria.
Le modifiche ai locali ed agli impianti, sono sottoposte a Nullaosta dell’Autorità
sanitaria competente, da rilasciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione
da parte della ditta interessata. Qualora, trascorso il predetto termine, l’Autorità sanitaria non si sia pronunciata, almeno in via interlocutoria, il Nullaosta si intende concesso
(vedi procedimento comunicazione preventiva). L’Autorità sanitaria competente annota
su apposito registro gli estremi dell’Autorizzazione rilasciata, le variazioni intervenute e
gli eventuali provvedimenti adottati in conseguenza di trasgressioni. I locali destinati a
magazzino, in uso ai pubblici esercizi ed alle mense soggette ad Autorizzazione sanitaria, ed ubicati in una sede diversa devono essere riconosciuti idonei, mediante certificazione, ed indicati nell’Autorizzazione originale.
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
• TULPS, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza.
• L. 30 aprile 1962, n. 283, Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U.
delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
• D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, Regolamento di esecuzione della L.30 aprile 1962,
n.283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
SCHEDE TECNICHE
• TULLSS, approvato con R.D 27 luglio 1934, n. 1265, Testo Unico Leggi sanitarie modificato dalla L.1112/39.
• L. 23 dicembre 1978, n. 833, Testo Unico delle Leggi sanitarie.
Normativa regionale
• L.R. 31 maggio 1980, n. 78, Norme per il trasferimento alle Unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica.
Regolamenti
• Parametri numerici e criteri fissati con decreto del Sindaco.
253
SCHEDE TECNICHE
254
Scheda 14 – Denuncia di inizio attività di agenzia d’affari
Apertura
Subingresso
Enti competenti
Comune
È competente territorialmente alla verifica dei requisiti e delle autocertificazioni
depositate ai fini dell’esercizio di agenzia d’affari.
• L’ufficio Commercio verifica la regolarità della documentazione e certificazione
depositata.
• L’ufficio Edilizia privata verifica l’idoneità e la conformità urbanistica dei
locali.
Campo di applicazione
Sono soggetti alle seguenti tipologie d’intervento chiunque intende aprire un’agenzia d’affari. Ai fini della sussistenza di un’agenzia d’affari è l’esercizio abituale per
scopo di lucro di un’attività intermediaria per la trattazione d’affari altrui di qualsiasi
genere, senza che siano necessarie una particolare organizzazione o la collaborazione
di altre persone. L’esercizio di attività di agenzia è assoggettato al rilascio di apposita
Licenza, valevole, per i soli locali in essa indicati. La competenza del rilascio della
Licenza, è stata trasferita in via generale ai Comuni, con l’eccezione di alcune tipologie
di agenzie pubbliche, ovvero, specificamente, quelle aventi ad oggetto attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni, rimaste
nella competenza del Questore.
SCHEDE TECNICHE
Adempimenti
Occorre effettuare una Denuncia inizio attività indicante:
• le generalità del richiedente;
• i locali in cui si intende attivare l’agenzia;
• l’iscrizione alla Camera di Commercio;
• la natura degli affari cui si intende svolgere;
Ala Denuncia devono essere allegati i seguenti documenti:
• la tabella delle tariffe e delle operazioni;
• atto costitutivo, in caso di società;
• registro-giornale degli affari regolarmente vidimato.
In particolare si ricorda l’obbligo di conservare il registro-giornale degli affari e di
tenere permanentemente affissa nei locali, in modo visibile, la tabella delle operazioni
effettuate con la tariffa delle relative prestazioni. Si ricorda altresì che gli esercenti non
possono effettuare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, ricevere compensi
maggiori, né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della
carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall’Amministrazione dello Stato.
Modalità e tempi
Entro 60 giorni dalla data di presentazione della Denuncia di inizio attività, gli
uffici comunali devono verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge
richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento da notificare all’interessato entro il
medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti,
salvo che, ove ciò possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente
detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa.
Il modulo di Denuncia deve contenere la sotto elencata documentazione:
• fotocopia dell’atto costitutivo della società regolarmente registrato;
• numero di partita IVA;
• tabella delle operazioni e tariffe in duplice copia, di cui una in bollo da €
10,33;
• registro delle operazioni, con allegata una marca da bollo da € 10,33 per ogni
cento pagine e con relativa vidimazione dello stesso.
Modelli
• Modulo per Denuncia di inizio attività, 2 copie.
• Dichiarazioni sostitutive delle ordinarie autocertificazioni.
255
SCHEDE TECNICHE
Scadenza
Non esistono scadenze fatto salvo trasferimento e/o chiusura dell’attività
Normativa di riferimento
256
Normativa nazionale
• TULPS approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
• D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 art. 163, Conferimenti di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo
I della L. 15 marzo1997, n 59.
• L. 7 agosto 1990, n. 241 art. 19, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
• L. 24 dicembre 1993, n. 537, Interventi correttivi di finanza pubblica.
SCHEDE TECNICHE
Impianti di telefonia
e radioelettrici
257
Scheda 15 – Installazione di infrastrutture di telecomunicazioni per impianti
radioelettrici – Istanza di Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 259/03
Enti competenti
Comune
È competente al rilascio di Autorizzazione in materia di installazione di infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici.
ARPAV
Accerta la compatibilità del progetto di infrastrutture di telecomunicazioni con i
limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della L. 36/02 e relativi provvedimenti
di attuazione.
Soprintendenza BB.AA.
Può annullare Nullaosta e pareri in materia di vincolo architettonico, urbanistico,
paesaggistico, di cui al D.Lgs. 490/99, e rilasciare Autorizzazioni riguardanti aree e/o
immobili vincolati, ai sensi della L. 1089/39.
Per la disciplina del beni culturali e paesaggistici, a partire dal 1°maggio 2004 è
entrato in vigore il D.Lgs. 42/04, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.
Campo di applicazione
Per l’installazione di impianti con tecnologia UMTS o altra, con potenza in singola antenna superiore ai 20 watt, deve essere presentata apposita istanza di Autorizzazio-
SCHEDE TECNICHE
258
ne di cui all’art. 87, p. 1, D.Lgs. 259/03, conforme al modello predisposto dall’ente locale, ovvero, ove non predisposto, conforme al modello di cui all’All. A del D.Lgs. 259/03,
realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale.
Esclusivamente sulla base delle procedure definite dall’art. 87 del citato decreto,
sono realizzabili le infrastrutture di telecomunicazioni elencate nello stesso articolo:
• l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici;
• la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi;
• l’installazione di torri, di tralicci, di impianti radio–trasmittenti, di ripetitori di
servizi di telecomunicazione;
• l’installazione di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni mobili
GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla
televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze
sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto
multiplo nelle bande di frequenza all’uopo assegnate.
Casi di esclusione
Tutti gli impianti non compresi nell’elenco di cui all’art. 87, p. 1, D.Lgs. 259/03
sono esclusi dalla procedura prevista dal decreto stesso.
Modalità e tempi
L’istanza di Autorizzazione, sottoscritta dal titolare dell’azienda o dal legale rappresentante, autorizzati dagli aventi titolo qualora non risultino direttamente proprietari
dell’area o immobile oggetto di intervento, dovrà essere presentata in duplice copia allo
sportello unico del Comune e, contestualmente, all’ARPA competente per territorio, la
quale è tenuta a pronunciarsi entro 30 giorni (art. 87, c. 4, D.Lgs. 259/03) dal deposito
della comunicazione stessa.
In base al D.P.R. 447/98 e all’art. 27-bis, D.Lgs. 112/98, i tempi per il rilascio da parte del titolo autorizzatorio devono essere compatibili con quelli del procedimento unico.
L’istanza, conforme al modello appositamente predisposto dal Comune, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla L. 36/02, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l’utilizzo
di modelli conformi alle prescrizioni CEI, non appena emanate. Lo sportello ha l’obbligo
di provvedere alla pubblicizzazione dell’istanza, anche con supporti informatici, che
serviranno altresì per la formazione del “Catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche”. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 giorni (art. 87, p. 5, D.Lgs. 259/03) dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta; in tal caso, il termine di 90 giorni,
SCHEDE TECNICHE
indicato nel citato art. 87, inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta
integrazione documentale. Nel caso in cui una amministrazione interessata abbia espresso il suo motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro 30 giorni
(art. 87, p. 6, D.Lgs. 259/03) dalla data di ricevimento della domanda, una Conferenza di
Servizi, alla quale partecipano i rappresentanti delle amministrazioni degli enti locali
interessati nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all’art. 14, L. 36/01, ed un rappresentante dell’amministrazione dissenziente. La Conferenza di Servizi deve pronunciarsi entro 30 giorni (art. 87, c. 7, D.Lgs. 259/03) dalla prima convocazione. L’approvazione, adottata a maggioranza dei presenti aventi titolo ad esprimere giudizio, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale come
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere; il responsabile
del Procedimento informerà tempestivamente il Ministero delle Comunicazioni tanto
della convocazione quanto dell’esito della Conferenza. Qualora, pur a fronte di una decisione positiva, il motivato dissenso sia espresso da un’amministrazione preposta alla
tutela ambientale, della salute o del patrimonio storico-artistico, la decisione sarà rimessa al Consiglio dei Ministri (art. 87, c. 8, D.Lgs. 259/03). Relativamente a quest’ultimo
punto, bisogna considerare quanto espressamente definito dal D.Lgs.42/04, Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137, in
vigore a partire dal 1° maggio 2004.
L‘istanza di autorizzazione si intende accolta qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda (fatta eccezione per il dissenso di cui
sopra) non sia stato comunicato un provvedimento di diniego; gli enti locali possono
comunque prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti,
ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle vigenti
disposizioni (art. 87, c. 9, D.Lgs 259/03).
Le opere dovranno essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di
dodici mesi (art. 87, p. 10, D.Lgs. 259/03) dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso (fermi restando i tempi di definizione dell’eventuale decreto paesaggistico,
qualora l’area di intervento sia soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale).
Modelli
• Modello predisposto dal Comune avente oggetto l’Istanza di Autorizzazione ai
sensi del D.Lgs. 259/03.
Nella domanda è necessario che vi sia specificato, in via generale, quanto detto
nei paragrafi successivi.
Descrizione dell’impianto e delle aree circostanti
Posizionamento degli apparati. Si deve descrivere sinteticamente ma in modo
esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità
da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geo-
259
SCHEDE TECNICHE
grafiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell’indirizzo
completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l’individuazione del sito.
Descrizione del terreno circostante
260
Devono essere descritti sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell’apparato, evidenziando:
• edifici posti in vicinanza del sito;
• conformazione e morfologia del terreno circostante;
• eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da
installare.
Caratteristiche radioelettriche dell’impianto
Allegare la Scheda RB1 predisposta ai sensi della Circ.P.G.R. 14/00.
Stime del campo generato
I risultati ottenuti con specifiche modalità di simulazione, dovranno essere forniti,
alternativamente, in una delle due forme seguenti:
• Volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo
grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui
alla L. 36/01. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume
di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella Guida
alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza (Guida CEI 211-10). Nel caso
in cui i volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto
alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai
punti di criticità per le stesse soglie.
• Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore
esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:
1. evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le
posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore);
2. effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (è possibile riferirsi alla Norma CEI 211-7, Guida per la misura e per la
valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz –
300 GHz, con riferimento all’esposizione umana).
La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell’operatore,
secondo quanto riportato nella già citata Guida CEI. In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del
fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.
SCHEDE TECNICHE
Modalità di simulazione numerica
Specificare l’algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo;
dovrà essere specificata l’implementazione dell’algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata. Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non
appena emanate.
261
Documentazione tecnica e descrittiva da allegare all’istanza
• Scheda tecnica dell’impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell’antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
• Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l’attenuazione in dB
del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E 0).
• Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell’impianto.
• Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio
per altre emittenti (n-plexing). In tal caso il parere sanitario sarà soggetto alla
valutazione complessiva di tutto l’impianto.
• Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500.
• Dichiarazione della potenza fornita a connettore d’antenna del sistema irradiante.
• In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.
• Mappe del territorio circostante all’impianto.
• Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i
numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso).
• Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di
installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri
intorno all’impianto.
• Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche.
• Le suddette planimetrie dovranno contenere l’indicazione del nord geografico.
In fase di prima applicazione, le Schede RB1 e RB2 (Circ.P.G.R. 14/00) potranno
essere utilizzate per fornire i dati richiesti in allegato alla presente istanza, laddove coincidenti.
SCHEDE TECNICHE
Validità
L’Autorizzazione è sempre valida fatti salvi i seguenti casi:
• modifica degli impianti di emissione esistenti;
• trasferimento in altro sito dell’impianto.
262
Sanzioni
Non sono previste sanzioni, se non limitatamente all’esecuzione delle opere in
assenza di Autorizzazione in aree soggette a tutela ambientale, paesaggistica e di tutela
storico-artistica.
Note
Si rileva che, ai sensi dell’art. 90, D.Lgs. 259/03, gli impianti di reti di comunicazione
elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per
la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli art. 12 e
seguenti del D.P.R. 327/01. Sono realizzabili, esclusivamente sulla base delle procedure della L. 36/01. Le infrastrutture di cui all’art. 4 del suddetto decreto, ad esclusione delle torri e
dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi
destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in
deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento.
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
• D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche.
• L. 22 febbraio 2001, n. 36, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Normativa regionale
• Circ. P.G.R. del 9 agosto 2000, n. 14, Legge regionale n. 29/1993 D.M. n.
381/1998 Delib.G.R. n. 5268/1998. Tutela igienico sanitaria della popolazione
da radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni.
Direttive di applicazione.
SCHEDE TECNICHE
TABELLA RIASSUNTIVA
Telefonia
Autorizzazione per infrastrutture di telecomunicazione
Documentazione da produrre da parte dell’utente
Amministrazione comunale
1 Domanda: Modello predisposto dal Comune avente oggetto l’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ai sensi
del D.Lgs. 259/03.
2 3 Copie elaborati grafici del progetto architettonico (planimetria di inquadramento, estratto di
PRG, estratto catastale, piante, prospetti, sezioni); 5 copie, laddove operante vincolo paesaggistico o architettonico
3 Relazione tecnica illustrativa dei luoghi di intervento e delle caratteristiche tipologiche, costruttive e
radioelettriche dell’impianto
4 Progetto degli impianti ai sensi della L. 46/90
5 Documentazione attestante la proprietà o l’eventuale autorizzazione degli aventi titolo o contratto
di locazione
6 Documentazione fotografica del sito con allegata planimetria riportante i coni di ripresa
7 Copia licenza individuale per il servizio pubblico di comunicazioni mobili
8 Analisi di impatto elettromagnetico
9 Eventuale domanda di Autorizzazione Paesaggistica per interventi in aree soggette a vincolo
ambientale
10 Asseverazione sul rispetto delle norme costruttive, statiche e di sicurezza
11 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con allegata copia documento di identità
12 Copia dell’avvenuta contestuale presentazione della pratica all’ARPA competente per territorio
ARPAV territorialmente competente
1 Domanda: Modello di domanda per ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ai sensi del D.Lgs. 259/03 (per
impianti con potenza in antenna superiore a 20 watt)
2 Copia elaborati grafici (planimetria di inquadramento, estratto di P.R.G., estratto catastale, piante,
prospetti, sezioni)
3 Relazione tecnica illustrativa dei luoghi di intervento e delle caratteristiche tipologiche, costruttive e
radioelettriche dell’impianto
Soprintendenza BB.AA.
1 Domanda: Modello di domanda per ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ai sensi del D.Lgs. 259/ 03 (per
impianti con potenza in antenna superiore a 20 watt)
2 2 copie elaborati grafici (planimetria di inquadramento, estratto di P.R.G., estratto catastale, piante, prospetti, sezioni)
3 Relazione tecnica illustrativa dei luoghi di intervento e delle caratteristiche tipologiche, costruttive e
radioelettriche dell’impianto
4 Documentazione fotografica del sito con allegata planimetria riportante i coni di ripresa
263
SCHEDE TECNICHE
Ambiente
264
Scheda 16 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Enti competenti
Comune
È competente in materia di verifica di idoneità dell’immobile. Gli uffici coinvolti
dal procedimento sono:
• Edilizia Privata per il Parere di conformità urbanistica dell’immobile.
• Ufficio Ambiente per il Parere d’idoneità dell’impianto di emissione rispetto al
contesto in cui sorge l’impianto.
Provincia
È titolare del rilascio di Autorizzazione in materia di emissione fumi in atmosfera,
rilasciata dal Dipartimento Ambiente della Provincia territorialmente competente.
Campo di applicazione
• Il D.P.R. 203/88, secondo quanto specificato ai punti 1, 2, 3, e 4 del D.P.C.M. del
21/07/89, si applica all’attività di realizzazione di stabilimenti od altri impianti
fissi adibiti ad usi industriali o di pubblica utilità che provocano inquinamento, compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla L. 443/85.
• Sono soggetti alla richiesta di Autorizzazione per lo scarico in atmosfera le
imprese che intendono realizzare nuovi insediamenti produttivi oppure la
modifica sostanziale di impianto che comporti variazioni quantitative e/o qualitative di emissioni inquinanti. La richiesta di Autorizzazione si applica anche
nel caso di trasferimento in altra sede dell’attività.
SCHEDE TECNICHE
Casi di esclusione
Secondo il D.P.C.M. del 21/07/89, non sono soggetti alle procedure autorizzatorie
previste dal D.P.R. 203/88:
1. gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale ivi compresi gli impianti inseriti in complessi industriali, ma destinati esclusivamente
a riscaldamento dei locali, nonché gli impianti di climatizzazione, gli impianti
termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento di acqua per
utenze civili a sterilizzazione e disinfezioni mediche, a lavaggio di biancheria e
simili, all’uso di cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione;
2. gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, nonché gli
impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari;
3. gli impianti di emergenza e di sicurezza, nonché i laboratori di analisi e ricerca.
La normativa, inoltre, esonera gli impianti ad Inquinamento poco significativo dalla necessità di acquisire l’Autorizzazione per le emissioni in atmosfera.
Modalità e tempi
a) Attività ad inquinamento poco significativo (IAPS)
Le attività ad inquinamento poco significativo sono indicate nell’All.1 al D.P.R.
175/91, riportato a fine scheda. Per poter esercitare una delle attività indicate nel suddetto allegato è sufficiente la presentazione, da parte dei titolari delle stesse, della semplice Comunicazione di sussistenza delle condizioni di poca significatività, alle autorità
competenti e redatta secondo i modelli provinciali. La suddetta Comunicazione deve
essere redatta in carta semplice e sottoscritte dal legale rappresentante della ditta. La firma deve essere autenticata nelle forme di legge.
b) Attività a ridotto inquinamento atmosferico (RIA)
Nuovi impianti
Per poter essere autorizzati ad esercitare una nuova attività classificata a ridotto
inquinamento atmosferico indicata nell’All.2, riportato a fine scheda, la ditta interessata
deve produrre apposita istanza redatta in carta legale e sottoscritta dal legale rappresentante. La firma deve essere autenticata nelle forme di legge e le domande devono essere
predisposte secondo i modelli prestabiliti indicando tutte le condizioni e i requisiti previsti dal D.P.R. 175/91, Capo III, art. 4 di ammissibilità dell’attività a ridotto inquinamento atmosferico.
265
SCHEDE TECNICHE
Nel caso di modifiche sostanziali degli impianti già autorizzati, che non dovessero
comportare variazioni della qualità e/o quantità delle emissioni prodotte, ovvero nel
caso di trasferimento degli stessi in altro sito, pur non pregiudicando l’appartenenza
dell’attività medesima tra quelle previste dai cc. 1, 2 dell’art. 4, D.P.R. 175/91, la ditta
interessata è obbligata a ripresentare nuova richiesta di Autorizzazione secondo le procedure previste.
266
c) Attività assoggettate alle procedure autorizzatorie integrali
I titolari delle attività che non rientrano nelle tipologie previste dal D.P.R. 175/91
(IAPS e RIA), sono tenuti a richiedere l’Autorizzazione ai sensi degli artt. 6, 12 o 15,
D.P.R. 203/88, sulla base delle procedure di seguito descritte:
Nuovi impianti (art. 6, D.P.R. 203/88)
Ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 203/88, per la costruzione di un nuovo impianto deve
essere presentata apposita domanda di Autorizzazione preventiva, corredata dal relativo
progetto nel quale devono essere specificate tutte le informazioni di carattere tecnico. La
domanda di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere presentata in carta
da bollo al Presidente dell’Amministrazione Provinciale firmata dal titolare o legale rappresentante la ditta. Copia della domanda in carta semplice e dei relativi allegati deve
essere inviata al Sindaco del Comune nel cui territorio verrà installato l’impianto e al
Ministero dell’Ambiente.
Nel caso in cui il Comune, sede dell’impianto, abbia istituito lo Sportello Unico
tutte le copie della domanda vanno inviate allo stesso per il seguito di competenza.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare dell’azienda o dal legale rappresentante, con una marca da bollo da 10,33 €. La documentazione, in duplice copia, dovrà
essere depositata prima dell’attivazione e/o realizzazione dell’impianto.
Modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti esistenti (art. 15, D.P.R. 203/88).
Le modifiche sostanziali a carico di impianti esistenti che comportano variazioni
qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, ovvero il trasferimento di un
impianto in altra località, a norma dell’art. 15, D.P.R. 203/88, devono essere sottoposti
ad Autorizzazione preventiva secondo le procedure relative ai nuovi impianti.
d) Pareri da esprimersi da parte delle Regioni, su richiesta del Ministero
dell’Industria o del Ministero dell’Ambiente
Per le attività individuate dall’art. 17, D.P.R. 203/88 (centrali termoelettriche) e
dall’art. 1 del D.P.R. 53/98 (impianti per la produzione di energia che utilizzano fonti
convenzionali), nonché dall’art. 4, D.P.R. 420/94 (raffinerie e depositi di oli minerali, ivi
compresi i depositi di GPL), le relative Autorizzazioni e/o Concessioni vengono rilasciate dal Ministero dell’Industria, previa acquisizione di parere da parte della Regione. Al
ricevimento, da parte del Ministero competente, di copia della richiesta inoltrata dalla
SCHEDE TECNICHE
ditta, corredata della relativa documentazione, i settori provinciali attiveranno le procedure di seguito descritte, considerando che per gli impianti che sono da sottoporre a
VIA, le medesime procedure, anche se attivate, saranno completate solo dopo la pronuncia di compatibilità ambientale.
1. Nel caso di richieste di parere riguardanti impianti che rientrano tra quelli da
sottoporre a VIA regionale, i settori provinciali acquisito, se previsto, il parere
del Comune ove dovrà essere realizzato l’impianto, richiederanno all’ARPAV
opportuna relazione tecnica valida come parere territoriale e ambientale. Il
parere e la relazione consentiranno lo svolgimento della procedura di VIA che
dovrà essere attivata dal soggetto proponente. Ad avvenuta espressione del
predetto parere sarà predisposto apposito atto deliberativo che, dopo la sua
approvazione da parte della Giunta regionale, sarà trasmesso al Ministero
richiedente.
2. Nel caso di impianti che non devono essere sottoposti a procedure di VIA regionale, la pratica sarà esaminata dalla commissione tecnico-consultiva. In presenza di impianti di particolare complessità, i settori provinciali competenti, direttamente o su richiesta delle commissioni, potranno richiedere il parere territoriale e ambientale dell’ARPAV. Sulla base del parere rilasciato dalle commissioni o dall’ARPAV, lo stesso settore provinciale predisporrà apposito decreto dirigenziale da sottoporre alla firma del Coordinatore dell’area. Ad intervenuta esecutività, il decreto dirigenziale sarà trasmesso a cura del settore provinciale al
Ministero.
Modelli
Modelli provinciali ai fini della richiesta di autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88.
Contenuti generali della domanda di Autorizzazione
La domanda con marca da bollo in duplice copia va presentata e depositata prima
dell’attivazione e/o realizzazione dell’impianto. La dichiarazione riportata riguarda la
consapevolezza per l’azienda di sottoporre ad autorizzazione tutti i propri impianti con
produzione di emissioni gassose e l’obbligo di comunicare la data di avvio di quanto si
autorizzi e la conseguente analisi dei fumi (art. 8, D.P.R. 203/88). L’eventuale firma del
tecnico responsabile che ha redatto la relazione tecnica deve essere accompagnata dal
timbro dell’ordine o del collegio professionale di appartenenza, se consulente esterno,
dell’azienda stessa, se compilata internamente, o della associazione di categoria, se la
stessa ha svolto tale servizio.
La domanda deve contenere:
• la scheda informativa generale riportante i dati della ditta;
• la relazione tecnica in cui si riporta l’indicazione generica ma precisa dell’attività svolta (per esempio, orafa, falegnameria ecc.), la descrizione particolareg-
267
SCHEDE TECNICHE
giata delle fasi di lavorazione con schemi a blocchi1, la descrizione dettagliata
dello schema impianto o processo2, stima della qualità e quantità delle emissioni in atmosfera con indicazione del procedimento di calcolo adottato, il termine per la messa a regime degli impianti. La domanda deve essere completata
con le schede di sicurezza aggiornate redatte secondo la normativa vigente e
schede tecniche d’uso dei principali prodotti chimici utilizzati nel ciclo di lavorazione (es. tinte, vernici, smalti ecc.).
268
Alla domanda vanno allegate le seguenti planimetrie:
1) planimetria in scala non inferiore ad 1:200 dello stabile con layout completo
(dislocazione dei macchinari) e la collocazione dei punti di emissione;
2) planimetria in scala 1:5000 con indicata la posizione dello stabilimento e da
cui risultino con evidenza le indicazioni toponomastiche.
Validità
L’Autorizzazione è sempre valida fatti salvi i seguenti casi:
• nuova normativa regionale, nazionale, comunitaria;
• modifica degli impianti di emissione esistenti;
• trasferimento in altro sito dell’impresa;
• ampliamento dell’attività produttiva stessa.
Scadenza/rinnovi
Le prescrizioni dell’Autorizzazione rilasciata possono essere modificate in seguito
all’evoluzione dei sistemi tecnologici di contenimento delle emissioni inquinanti. Le
1
2
Schema a blocchi dei processi e degli impianti
Lo schema a blocchi riassume il ciclo produttivo nel suo complesso e deve riportare, internamente a
ogni riquadro il nome ed un numero progressivo; vanno indicati anche quei processi che non comportano emissioni gassose oppure che prevedono emissioni disperse in ambiente di lavoro. La direzione dello
sviluppo dello schema può procedere per blocchi: conseguenti, collaterali o disgiunti.
– Blocchi conseguenti sono quelle fasi che procedono in linea discendente ed in cui ogni operazione è
seguita da un’altra in una catena continua che porta al prodotto finito.Es.: legno, taglio (1), squadratura (2), levigatura (3), incollaggio (4), verniciatura (5), essiccazione (6) prodotto finito.
– Blocchi collaterali sono quelli in cui vengono inseriti processi intermedi diversi a cui segue però le
stessa catena di produzione che porta al prodotto finito. Es.: metallo prezioso, fusione (1), laminazione
(2), ricottura (3), lavorazioni a banco (4), lavorazione a canna vuota (4a), decapaggio (5), lucidatura (6),
pulitura (7), prodotto finito.
– Blocchi disgiunti sono quelli in cui, ad un certo punto del ciclo produttivo avviene una differenziazione dei
processi che porta a prodotti finiti differenti. Es.: metallo, sgrassatura (1), decapaggio (2), ramatura (3), cromatura (3a) prodotto finito, zincatura (4), cromatazione (4a), verniciatura (4b), essicazione (4c), prodotto finito.
– Blocchi ausiliari sono quelli la cui funzione è di supporto ad una fase del ciclo produttivo. Es.: caldaia
per la produzione di acqua calda o vapore.
Per caratteristiche impianto si intendono dettagliate ed esaurienti informazioni, che inquadrino lo stesso, il suo utilizzo specifico nel ciclo produttivo, le caratteristiche tecnologiche e le condizioni operative,
nonché gli eventuali sistemi adottati per il contenimento delle emissioni prodotte.
SCHEDE TECNICHE
modifiche sostanziali a carico di impianti esistenti che comportino variazioni qualitative
e/o quantitative delle emissioni inquinanti, ovvero il trasferimento di un impianto in altra
località, devono essere sottoposti ad Autorizzazione preventiva secondo le procedure relative ai nuovi impianti. Le ditte interessate, ogni tre anni, devono confermare la sussistenza delle condizioni che determinarono il rilascio delle Autorizzazioni. A tale riguardo,
alla scadenza di ogni triennio, esse provvederanno a trasmettere ai settori provinciali competenti apposita dichiarazione attestante il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera.
Obblighi successivi
Effettuazione della Comunicazione di avvio dell’impianto; le analisi di verifica
dovranno essere svolte solo quando espressamente richieste nell’Autorizzazione. Gli
eventuali referti analitici saranno prodotti in originale e firmati da un tecnico abilitato.
Normativa di riferimento
Normativa comunitaria
• Direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia
di qualità dell’aria.
Normativa nazionale
• D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di
valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente.
• D.P.C.M. 2 ottobre 1995, Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento atmosferico nonché delle
caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.
• D.P.R. 25 luglio 1991, n. 175, Modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento
in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento
atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 21 luglio 1989.
• D.M. Ambiente 12 luglio 1990, Linee guida per il contenimento delle emissioni
inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi.
• D.P.C.M. 21 luglio 1989, Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi
dell’art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l’attuazione e l’interpretazione
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell’aria relativamente a specifici agenti inquinanti e
di inquinamento prodotto da impianti industriali
• D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779,
82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria,
269
SCHEDE TECNICHE
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto
dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987,
numero 183.
Normativa regionale
• L.R 23 aprile 1990, n. 28, Nuove norme per la tutela dell’ambiente. Modifiche
alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”.
• L.R 16 aprile 1985, n. 33, Norme per la tutela dell’ambiente.
270
TABELLA RIASSUNTIVA
Ambiente
Emissioni in atmosfera
Documentazione da produrre da parte dell’utente
Amministrazione comunale
1 Relazione Tecnica
2 Copie e dichiarazioni di avvenuto rilascio del Permesso di costruire e certificato di agibilità
3 Indicazione sulle caratteristiche tipologiche e costruttive dell’impianto di emissione in atmosfera
Allegato 1 al D.P.R. 25 luglio 1991, n. 175
Attività ad inquinamento atmosferico poco significativo
1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–
8–
9–
Pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, pulitintolavanderie: per tali impianti la condizione necessaria per essere inclusi nel presente elenco è il ciclo chiuso.
Lavorazioni meccaniche in genere con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature.
Rosticceria e friggitoria.
Attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona.
Laboratori odontotecnici.
Laboratorio orafi senza fusione di metalli.
Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
Officine meccaniche di riparazioni veicoli (carburatoristi, elettrauto e simili).
Le seguenti lavorazioni tessili:
– preparazione, filatura, tessitura trama, catena o maglia di fibre naturali, artificiali e sintetiche
con eccezione dell’operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
– nobilitazione di fibre, filati, tessuti di ogni tipo e natura distinta nelle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi
composti), tintura, finissaggio a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
a) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno medesimo:
b) le operazioni di bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione ma senza utilizzazione di acidi, alcali o altri prodotti organici ed inorganici volatili;
c) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione in macchinari chiusi;
SCHEDE TECNICHE
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29 –
d) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa
pressione vengano condotti a temperatura inferiore a 150° C e che nell’ultimo bagno
acquoso applicato alla merce non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti organici od
inorganici volatili.
Cucine, ristorazione collettiva e mense.
Panetteria, pasticceria ed affini con non più di 300 kg di farina al giorno.
Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
Serre.
Stirerie.
Laboratori fotografici.
Autorimesse.
Autolavaggi.
Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti agli impianti di produzione industriale.
Officine ed altri laboratori annessi a scuole.
Eliografia.
Impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo. La potenza termica di ciascuna
unità deve essere inferiore a 3 MW se funzionanti a metano o GPL, e 1 MW per il gasolio e a 0,3
MW se funzionanti ad olio combustibile, con contenuto di zolfo non superiore all’1% in peso,
Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
Sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Impianti trattamento acque.
Impianti termici connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi con una potenzialità
termica minore di 5 MW se funzionanti a metano o GPL e 2, 5 MW se funzionanti a gasolio, per
meno di 2200 ore annue.
Gruppi elettrogeni e di cogenerazione con potenza termica inferiore a 3 MW, se alimentati a
metano o GPL, e potenza termica inferiore a 1 MW se alimentati a benzina o gasolio,
Concerie e pelliccerie con impianti dotati di macchinari a ciclo chiuso.
Seconde lavorazioni del vetro ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acciaiatura e
satinatura.
Produzione di vetro con forni elettrici a volta fredda.
Allegato 2 al D.P.R. 25 luglio 1991, n. 175
Attività a ridotto inquinamento atmosferico
1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–
Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non
superiore a 20 kg/giorno.
Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di
impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 20 kg/giorno.
Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari)
non superiore a 30 kg/giorno.
Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo di resina pronta all’uso non superiore a 200
kg/giorno.
Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime
non superiore a 500 kg/g.
Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2.000 kg/giorno.
Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 kg/giorno.
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SCHEDE TECNICHE
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Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso non
superiore a 50 kg/giorno.
Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1.500 kg/giorno.
Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno.
Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione non superiore a 500
kg/ora.
Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 kg/giorno.
Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno.
Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.
Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti, per l’igiene e la profumeria con utilizzo di
materie prime non superiori a 200 kg/giorno.
Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno.
Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con
utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno.
Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi, esclusa la surgelazione con produzione
non superiore a 1.000 kg/giorno.
Trasformazione e conservazione carne, esclusa la surgelazione, con produzione non superiore a
1.000 kg/giorno.
Molitura cereali con produzione non superiore a 1.500 kg/giorno.
Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini, esclusa surgelazione, con
produzione non superiore a 1.000 kg/giorno.
Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1.500 kg/giorno.
Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe con produzione non superiore a 100 kg/giorno.
Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1.000 kg/giorno.
Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/giorno.
Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici non superiore a 100 kg/giorno.
Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 3.000 kg/giorno.
Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime non superiore a 4.000 kg/giorno.
Saldature di oggetti e superfici metalliche.
Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 1.000 kg/giorno.
SCHEDE TECNICHE
273
Scheda 17 – Esercizio di attività di recupero, trattamento, stoccaggio e riutilizzo
di rifiuti pericolosi
Enti competenti
Provincia
È titolare del rilascio di Autorizzazione in materia di esercizio di attività di
recupero, trattamento, stoccaggio e riutilizzo di rifiuti pericolosi. Il Dipartimento
Ambiente – Settore rifiuti – emette l’Autorizzazione all’esercizio delle suddette
attività.
Campo di applicazione
Il regime di richiesta di Autorizzazione è obbligatorio per il recupero di rifiuti pericolosi e per i rifiuti e/o operazioni non individuate dal D.M.Ambiente 05/02/98.
Casi di esclusione
Non richiede l’Autorizzazione il deposito temporaneo disciplinato dall’art. 6 del
D.Lgs. 22/97, che prevede condizioni relative al tipo di sostanze, ai quantitativi, alla
durata, alla omogeneità, nonché al rispetto delle norme riguardanti l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi.
Modalità e tempi
La domanda, indirizzata alla Provincia - Dipartimento Ambiente -, dovrà essere
sottoscritta dal titolare dell’azienda o dal legale rappresentante, con una marca da bollo
SCHEDE TECNICHE
da 10,33 €. La documentazione, in duplice copia, dovrà essere depositata prima dell’attivazione e/o realizzazione dell’impianto.
Modelli
274
Modelli provinciali ai fini della richiesta di Autorizzazione per l’esercizio di attività di smaltimento e/o recupero rifiuti.
Domanda di Autorizzazione
La richiesta di Autorizzazione di competenza provinciale, presentata con marca
da bollo, deve essere inoltrata in duplice copie: una copia per la Provincia ed una per
l’ARPAV; i singoli Comuni, oltre a trasmettere la citata documentazione ai suddetti enti,
dovranno stabilire lo specifico numero di copie da richiedersi per l’espletamento delle
proprie funzioni.
Nella domanda bisogna specificare se si tratta di nuova attività produttiva, trasferimento, modifica o prosecuzione dell’attività, considerato che:
• per nuova attività produttiva si intende la prevista attivazione di un nuovo insediamento o stabilimento;
• per trasferimento si intende lo spostamento integrale della attività in essere in
un’altra località; non si intendono come trasferimenti gli spostamenti di
impianti all’interno del medesimo insediamento produttivo;
• per modifica si intende ogni tipo di intervento sul ciclo produttivo, sui macchinari utilizzati o sui sistemi di contenimento degli inquinanti prodotti, che comporti variazioni qualitative o quantitative dei flussi inquinanti prodotti;
• per prosecuzione dell’attività esistente si intende una richiesta relativa ad una
realtà produttiva già in essere che precedentemente non aveva mai inoltrato
nulla.
Per le attività di recupero può essere previsto un cosiddetto “regime semplificato”,
in base al quale l’attività può essere intrapresa con semplice Comunicazione (il capo V,
D.Lgs.22/97 disciplina le procedure semplificate di Autorizzazione all’esercizio di attività di recupero/smaltimento rifiuti), oppure un “regime ordinario” in base al quale l’attività è soggetta ad Autorizzazione. Per le procedure semplificate si consideri quanto
disposto dal D.M. Ambiente 05/02/98, modificato dal D.M. Ambiente e Tutela del Territorio del 09/01/03, con il quale sono stati individuati i rifiuti non pericolosi sottoposti a
procedure semplificate di recupero. Per i rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle
procedure semplificate si consideri anche quanto disposto dal D.M.Ambiente e Tutela
del Territorio 161/02. L’interessato può rinunciare al “regime semplificato” che prevede
una semplice comunicazione, assoggettandosi, per sua scelta, alla procedura ordinaria
anche per i rifiuti e/o operazioni previste dal D.M. Ambiente, 05/02/98.
SCHEDE TECNICHE
Rifiuti (modello di Comunicazione per il recupero)
L’ammissione alla “procedura semplificata”, che prevede la semplice Comunicazione, riguarda unicamente i rifiuti e/o operazioni non individuate dal D.M.Ambiente
del 05/02/98. La determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate è demandata dal D.Lgs.22/97, art. 31, a decreti del
Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, e per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Il modello generico di comunicazione per il recupero deve contenere le informazioni che riguardano la tipologia di attività svolta e una dichiarazione di conformità in
cui si precisa quanto segue:
• il titolare dell’impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle
società in nome collettivo e gli accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati che siano membri dalla UE, ovvero a Stati che concedono il trattamento di reciprocità,
possiedono i requisiti soggettivi di cui all’art. 10, D.M. Ambiente 05/02/98.
• il recupero di materia avviene ai sensi dell’art. 3 del medesimo decreto;
• il recupero energetico rispetta le condizioni di cui all’art. 4 del medesimo decreto;
• il recupero ambientale, individuato nell’All. 1, D.M. Ambiente 05/02/1998,
avviene secondo le indicazioni dell’art. 5 del medesimo decreto;
• l’attività di messa in riserva (R13) dei rifiuti non pericolosi, avviene secondo le
indicazioni di cui all’art. 6, D.M. Ambiente 05/02/1998 (allegare la relazione
descrittiva di tale attività);
• le quantità di rifiuti trattati nell’impianto rispettano le condizioni di cui all’art.
7 del suddetto decreto;
• la/e attività di recupero vengono svolte nel rispetto del D.Lgs. 22/97 ed in conformità alle norme tecniche ed alle condizioni specifiche precisate dal D.M.
Ambiente 05/02/1998;
• Allegare alla dichiarazione n° ___________ schede descrittive (per ogni tipo di attività)
• di essere iscritto all’Albo Nazionale imprese gestione rifiuti con il n° _____________
per raccolta, trasporto od altro (specificare) _________________________________________________________.
Nella scheda descrittiva (per ogni tipo di attività), deve essere indicato il:
• Rifiuto destinato al recupero, indicando:
– Tipologia del rifiuto;
– Codice CER del rifiuto;
– Individuato al punto _____________ del D.M. Ambiente 05/02/1998.
• Attività di recupero svolta:
– Tipologia dell’attività,
– Codice CER del rifiuto;
– Individuato al punto _____________ del D.M. Ambiente 05/02/1998.
275
SCHEDE TECNICHE
• Capacità di recupero annua:
– Tonnellate/anno.
• Prodotto/i derivante/i dal ciclo di recupero:
– Caratteristiche delle materie prime o dei prodotti ottenuti;
– Individuato al punto _____________ del D.M. Ambiente 05/02/1998.
276
Rifiuti (modello per Autorizzazioni)
Il regime di Autorizzazione è obbligatorio per il recupero di rifiuti pericolosi e per
i rifiuti e/o operazioni non individuate dal D.M.Ambiente 05/02/1998.
Non richiede l’Autorizzazione il deposito temporaneo disciplinato dall’art. 6,
D.Lgs. 22/97, che prevede condizioni relative al tipo di sostanze, ai quantitativi, alla
durata, alla omogeneità, nonché al rispetto delle norme riguardanti l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi.
Nel modello di domanda se trattasi di “Attività di smaltimento in conto proprio o
recupero (anche in conto terzi)”, specificare quanto segue:
• trattamento in conto proprio di rifiuti;
• attività di recupero di rifiuti non individuati nel D.M. Ambiente 05/02/1998;
• attività di recupero non prevista nel D.M. Ambiente 05/02/1998;
• attività di recupero per la quale non si intende avvalersi della procedura semplificata di cui all’art. 33, D.Lgs. 22/97.
La domanda deve essere corredata di dati progettuali comprendenti una dettagliata relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti,
del processo tecnologico di trattamento e recupero, nonché delle caratteristiche degli
affluenti; inoltre deve essere completata con disegni e descrizioni delle opere da realizzare e allegati il piano di bonifica delle aree interessate al fine dell’esercizio dell’impianto, qualora necessario.
Se si tratta di stoccaggio provvisorio di rifiuti, la relazione tecnica deve contenere:
• descrizione dell’attività che origina il rifiuto;
• tipologia del rifiuto (codice CER + dettagliata descrizione);
• luogo e modalità dello stoccaggio;
• capacità massima di stoccaggio;
• tempo massimo di permanenza dei rifiuti nello stoccaggio;
• piante e sezioni in caso di strutture di stoccaggio fisse.
Validità
L’Autorizzazione è sempre valida fatti salvi i seguenti casi:
• nuova normativa comunitaria, nazionale e regionale;
• modifica degli impianti di emissione esistenti;
SCHEDE TECNICHE
• trasferimento in altro sito dell’impresa;
• ampliamento dell’attività produttiva stessa.
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
• D.M. Ambiente e tutela del territorio del 9 gennaio 2003, Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall’elenco di rifiuti non pericolosi.
• D.M. Ambiente e tutela del territorio del 12 giugno 2002, n. 161, Regolamento
attuativo degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure
semplificate.
• D.M. Ambiente 5 febbraio 1998, Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
• D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779,
82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183.
• D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio.
• D.M. Ambiente 5 settembre 1994, Attuazione degli articoli 2 e 5 del decretolegge 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o
in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti”. Il
D.M. è stato abrogato dall’art. 11, c. 3 del D.M. 5 febbraio 1998: “Individuazione
dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai
sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
277
SCHEDE TECNICHE
278
Scheda 18 – Autorizzazione alla realizzazione di impianti di autodemolizione
Enti competenti
Provincia
È titolare del rilascio di Autorizzazione in materia di esercizio di impianti di autodemolizione. Il Dipartimento Ambiente emette l’Autorizzazione all’esercizio della suddetta attività.
Campo di applicazione
Si applica solo nei casi di:
• realizzazione impianti di autodemolizione;
• attività di recupero, trattamento, stoccaggio e riutilizzo di rifiuti riutilizzabili
non individuati dal D.M. Ambiente 05/02/1998.
Modalità e tempi
La domanda, indirizzata al Presidente della Provincia, dovrà essere sottoscritta dal
titolare dell’azienda o dal legale rappresentante, con una marca da bollo da 10,33 €. La
documentazione, in duplice copia, dovrà essere depositata prima dell’attivazione e/o
realizzazione dell’impianto.
La domanda, dovrà riportare le seguenti informazioni:
• i dati identificativi dell’azienda;
• la tipologia o le tipologie di rifiuti che s’intendono trattare, la loro provenienza
e la caratterizzazione;
• il tipo di trattamento effettuato;
• modalità di stoccaggio intermedio;
SCHEDE TECNICHE
•
•
•
•
le caratteristiche del prodotto ottenuto;
destinazione del prodotto dopo il trattamento;
eventuali rifiuti prodotti durante il trattamento;
quantità di rifiuti che si prevede di trattare nell’arco dell’anno e di prodotti che
si prevede di ottenere;
• dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi;
279
Alla domanda, deve essere allegata la seguente documentazione:
• relazione tecnica;
• planimetrie dell’area sulla quale viene svolto il trattamento;
• apposito progetto da approvare a cura della Provincia (i progetti devono riguardare zone idonee all’ubicazione di impianti al fine di ottenere il Permesso di
costruire).
Le richieste di Autorizzazione con l’approvazione progetto da parte della Provincia vengono evase entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stesse e della documentazione tecnica attestante, tra l’altro, l’idoneità dell’area. Successivamente all’approvazione la Provincia provvede al rilascio dell’Autorizzazione all’esercizio con le modalità sotto previste:
a) presentazione del certificato di fine lavori;
b) presentazione del certificato di collaudo entro 180 giorni dalla fine dei lavori;
c) presentazione delle garanzie finanziarie in conformità alla Delib.G.R. 3090/95;
d) nomina del tecnico responsabile.
Modelli
Modelli provinciali.
Validità
La validità dell’Autorizzazione è condizionata alla presentazione di una polizza
RC inquinamento (la Regione Veneto sta rivedendo gli importi delle garanzie finanziarie). L’attività di raccolta e trasporto di rifiuti riutilizzabili definiti come sopra, prevede
attualmente l’obbligo di iscrizione all’Albo Smaltitori secondo la modulistica individuata dalla delibera del Ministero dell’Ambiente dell’11/11/97.
L’Autorizzazione è sempre valida fatti salvi i seguenti casi:
• modifica degli impianti;
• trasferimento in altro sito dell’impresa;
• ampliamento dell’attività produttiva stessa.
SCHEDE TECNICHE
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
280
• D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998, Individuazione dei rifiuti non pericolosi
sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33
del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
• D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779,
82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183.
• D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio.
• D.M. Ambiente del 5 settembre 1994, Attuazione degli articoli 2 e 5 del decretolegge 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o
in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti”. Le
norme tecniche che disciplinano le attività di recupero dei rifiuti pericolosi sono
state abrogate dal D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161.
SCHEDE TECNICHE
Impianti e allacciamenti
281
Scheda 19 – Installazioni elettriche in luoghi pericolosi – Denuncia di primo impianto
Enti competenti
ARPAV provinciale
È titolare per la verifica della documentazione presentata ai fini della valutazione
d’idoneità dell’impianto elettrico.
ULSS
Il Presidio multizonale di prevenzione - Sezione impiantistica e antinfortunistica -,
è competente per il deposito della documentazione.
Campo di applicazione
Il regime di denuncia di “Primo impianto “è obbligatorio nei luoghi di lavoro dove
vengono svolte attività produttive di cui alle tabelle A e B allegate al D.M. 22/12/58.
La tabella A concerne l’elenco dei luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le
particolari norme di cui all’art. 329 del D.P.R. 547/55. La tabella B si riferisce alle aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono
prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, ex art. 331, D.P.R. 547/55. Inoltre il
suddetto adempimento è obbligatorio per aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità
dei lavoratori (art. 36, l. b), D.P.R. 547/55).
Le installazioni elettriche previste dagli artt. 330 e 332, D.P.R. 547/55 devono essere sottoposte a verifica almeno una volta ogni due anni. Tali verifiche sono state affidate
all’Ispettorato del Lavoro nel rispetto di quanto prescritto nel D.M. 12/09/1959.
Tuttavia, nel precisare che le tabelle A e B sono state abrogate dal D.Lgs. 233/03, si
deve prendere atto che ad oggi, non risulta emanato alcun provvedimento in sostituzione delle suddette tabelle.
SCHEDE TECNICHE
Casi di esclusione
Sono escluse tutte le attività che non rientrano nelle tabelle A e B allegate al D.M.
22/12/58.
282
Modalità e tempi
La domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare dell’azienda o dal legale rappresentante, con una marca da bollo da 10,33 €. La documentazione, in duplice copia, dovrà
essere depositata prima della realizzazione dell’impianto e/o della sua modifica.
Modelli
Modello predefinito sulle verifiche installazioni elettriche in luoghi pericolosi (art.
336, D.P.R. 547/55)
Validità
L’Autorizzazione è sempre valida fatti salvi i seguenti casi:
• nuova normativa comunitaria, nazionale e regionale;
• modifica degli impianti di emissione esistenti;
• trasferimento in altro sito dell’impresa;
• ampliamento dell’attività produttiva stessa.
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
• D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233, Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa
alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.
• L. 5 marzo 1990, n. 46, Norme per la sicurezza degli impianti.
• L. 1 marzo 1968, n. 186, Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
• D.M. 12 settembre del 1959, Attribuzione dei compiti e determinazione delle
modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
• D.M. 22 dicembre 1958, Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui agli articoli 329 e 331 del D.P.R. 547/55.
• D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
SCHEDE TECNICHE
283
Scheda 20 – Denuncia di installazione – Dispositivi contro le scariche atmosferiche,
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici anche in luoghi con pericolo di
esplosione
Enti competenti
ARPAV provinciale
È titolare per la verifica sulla documentazione presentata ai fini della valutazione
dell’idoneità dell’impianto elettrico.
ISPESL provinciale
È competente per l’idoneità e conformità dell’impianto elettrico.
Campo di applicazione
Il 23 gennaio 2002 è entrato in vigore il D.P.R. 462/01 tendente a semplificare i
procedimenti per la Denuncia di installazione la relativa attività di verifica periodica
degli impianti di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e degli
impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. Esso non modifica il campo di
applicabilità della legislazione prevenzionistica degli anni ‘50, in particolare del D.P.R.
547/55 che, come noto, si applica in tutte le attività lavorative pubbliche o private nelle
quali si configuri un rapporto di lavoro subordinato o equiparato.
La Denuncia di installazione è obbligatoria per la messa in esercizio di una qualsiasi attività in luoghi con pericolo di esplosione e la relativa comunicazione riguarda in
dettaglio i seguenti casi:
1. nuovo impianto di messa a terra dell’impianto elettrico;
2. nuovo impianto elettrico in luoghi con pericolo di esplosione, collocati nei luoghi di lavoro;
SCHEDE TECNICHE
3. nuovo impianto di protezione dalle scariche atmosferiche;
4. in tutte le attività lavorative pubbliche o private nelle quali si configuri un rapporto di lavoro subordinato o equiparato.
Adempimenti
284
Al fine di agevolare l’iter tecnico-amministrativo relativo alla messa in esercizio
degli impianti di cui sopra, l’ARPAV ha predisposto la modulistica essenziale che permetterà di ottemperare ai disposti del D.P.R. 462/01.
Modalità e tempi
La Denuncia dovrà essere sottoscritta dal titolare dell’azienda o dal legale rappresentante. La documentazione, in duplice copia, dovrà essere depositata almeno 30 giorni prima dell’attivazione e/o messa in funzione dell’impianto (art. 2, c.2, Capo II, D.P.R.
462/01). Il datore di lavoro dovrà trasmettere copia della dichiarazione di conformità
all’ISPESL (che potrà eseguire controlli a campione), all’ARPAV o alla ASL territorialmente competenti. Il modulo di trasmissione unitamente alla dichiarazione di conformità dell’installatore potrà essere inviato a mezzo posta o consegnato a mano avendo
cura di farne una copia dove verrà apposto l’apposito timbro di ricevuta.
Ai sensi dell’art. 2, c. 3, Capo II, D.Lgs. 462/01, “Nei comuni singoli o associati ove
è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso”.
Sugli impianti denunciati vengono effettuate delle verifiche a campione secondo
quanto prescritto dall’art. 3 del suddetto decreto; infatti la ISPESL effettua a campione la
prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all’ASL o ARPAV. Le verifiche a campione sono stabilite
annualmente dall’ISPESL, d’intesa con le singole Regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione dell’impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed
ambientali del luogo in cui è situato l’impianto;
b) tipo di impianto soggetto a verifica;
c) dimensione dell’impianto.
Inoltre, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a
maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPAV, o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive. Il soggetto che ha eseguito la
verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed
SCHEDE TECNICHE
esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza. Le tariffe dell’ARPAV, relative alle competenze per l’espletamento dei servizi di verifiche periodiche, sono disciplinate dalla
Delib.G.R. 922/02, con validità a partire dal 29/05/2002.
Nel caso di “impianti in luoghi con pericolo di esplosione”, (art. 5, Capo III, D.P.R.
462/01) la messa in esercizio degli impianti può essere effettuata solo dopo che è stata rilasciata al datore di lavoro, la verifica di conformità effettuata dallo stesso installatore dell’impianto. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia
la dichiarazione di conformità all’ASL o all’ARPAV territorialmente competenti. L’omologazione è effettuata dalle ASL o dall’ARPAV competenti per territorio, che effettuano la
prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
Nei Comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività
produttive la dichiarazione di cui sopra è presentata allo sportello.
Anche per questi tipi di impianti, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari
manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni
due anni. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPAV o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro
che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza. Si possono verificare situazioni per le quali si rendono necessarie delle verifiche straordinarie (art. 7
Capo IV, D.P.R. 462/01), sempre effettuate dall’ASL o dall’ARPAV o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, quali:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell’impianto;
c) richiesta del datore del lavoro.
La figura giuridica che sottoscrive il modulo di trasmissione è il rappresentante
legale dell’attività (datore di lavoro) che provvederà a dichiarare anche la qualifica e la
posizione rivestita all’interno dell’azienda (titolare, dirigente delegato con appositi poteri decisionali e di spesa, amministratore unico o delegato, responsabile legale, ecc.). È
opportuno indicare l’esatta ragione sociale (S.p.A., S.r.l., S.n.c., S.a.s.) completa del relativo indirizzo sociale, numero di telefono e tipo di attività svolta (metalmeccanica, tessile, chimica, edilizia, pubblico spettacolo, sanitaria come ospedali, case di cura, ambulatori, studi dentistici; edifici scolastici, Pubblica Amministrazione, commerciale quali
negozi, centri commerciali, alimentare, artigianato) del complesso nel quale è installato
l’impianto di cui se ne comunica la messa in esercizio. Nel modulo predisposto dovranno essere contrassegnate tutte le voci che riguardano la Denuncia.
Modelli
Modelli ARPAV di comunicazioni relative alle variazioni agli impianti da presentare al dipartimento di unità funzionale impiantistica, ed il modulo di trasmissione della dichiarazione di conformità dell’installatore.
285
SCHEDE TECNICHE
Validità
286
La Denuncia di installazione è sempre valida fatti salvi i seguenti casi:
• nuova normativa comunitaria, nazionale e regionale;
• modifica degli impianti esistenti;
• trasferimento in altro sito dell’impresa;
• ampliamento dell’attività produttiva stessa.
Note
Ai sensi e per gli effetti di cui al c.3 dell’art. 9, D.P.R. 462/01 i datori di lavoro, per
gli impianti denunciati dopo il 16 giugno 1994 all’ISPESL, trascorsi più di due o cinque
anni dalla data della denuncia dovranno comunque richiedere la successiva verifica periodica di legge all’Unità Funzionale Impiantistica del Dipartimento ARPAV competente per
territorio. Viceversa per gli impianti già denunciati (all’ENPI e all’ARPAV) e già immatricolati, sarà sufficiente compilare il modulo di richiesta di verifica periodica. In alternativa,
per le verifiche periodiche, l’utente potrà rivolgersi ad un “Organismo d’ispezione” individuato dal Ministero delle Attività Produttive secondo la Direttiva dell’11 marzo 2002.
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
• D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti
elettrici pericolosi.
• L. 5 marzo 1990, n. 46, Norme per la sicurezza degli impianti.
• D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689, Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco.
• D.M. 22 dicembre 1958, Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui agli articoli 329 e 331 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Normativa regionale
• Delib.G.R. 19 aprile 2002 n. 9229
SCHEDE TECNICHE
287
Scheda 21 – Richiesta di verifica periodica – Impianti e dispositivi contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici anche in luoghi
con pericolo di esplosione denunciati e immatricolati all’ISPESL e all’ARPAV
Enti competenti
ARPAV Provinciale
È titolare per la verifica sulla documentazione presentata ai fini della valutazione
dell’idoneità dell’impianto elettrico.
ISPESL provinciale
È competente per l’idoneità e conformità dell’impianto elettrico.
Campo di applicazione
La richiesta riguarda la verifica periodica degli impianti elettrici denunciati e
immatricolati dall’ARPAV e dall’ISPESL.
Il 23 gennaio 2002 è entrato in vigore il D.P.R. 462/01 tendente a semplificare i
procedimenti per le denuncie e le connesse attività di verifica periodica degli impianti
di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici
nei luoghi con pericolo di esplosione. Esso non modifica il campo di applicabilità della
legislazione prevenzionistica degli anni ‘50, in particolare del D.P.R. 547/55 che, come
noto, si applica in tutte le attività lavorative pubbliche o private nelle quali si configuri
un rapporto di lavoro subordinato o equiparato.
SCHEDE TECNICHE
Modalità e tempi
288
La richiesta riguarda la:
• verifica biennale per i locali e/o attrezzature a maggior rischio di incendio (cantieri, locali ad uso medico, ecc.);
• verifica quinquennale per i rimanenti impianti e non rientranti nella fattispecie
sopra citata.
La documentazione, in unica copia, dovrà essere depositata prima dell’attivazione
e/o realizzazione dell’impianto.
Adempimenti
La prima verifica di omologazione di tali impianti rimane di esclusiva competenza
dell’Unità Funzionale Impiantistica del Dipartimento ARPAV competente per territorio.
Nella richiesta deve essere indicata la tipologia dell’ambiente di installazione in quanto
il D.P.R. 462/01 distingue la periodicità delle verifiche fra ambienti cosiddetti ordinari
(verifica quinquennale) e ambienti speciali ovvero ad uso medico, cantieri e locali a maggior rischio di incendio (verifica biennale).
Ai sensi dell’art. 9, c. 3, D.P.R. 462/01, i datori di lavoro, per gli impianti denunciati dopo il 16 giugno 1994 all’ISPESL, trascorsi più di due o cinque anni dalla data di
della denuncia dovranno richiedere la Verifica periodica, compilando il modello predisposto dall’ARPAV e presentarlo all’Unità Funzionale Impiantistica del Dipartimento
ARPAV competente per territorio. Viceversa per gli impianti già denunciati (all’ENPI e
all’ARPAV) e già immatricolati, sarà sufficiente compilare il modello dell’ARPAV di
richiesta di verifica periodica a norma dell’art. 46, D.P.R. 462/01. In alternativa, per le
verifiche periodiche, l’utente potrà rivolgersi ad un “Organismo d’ispezione” individuato dal Ministero delle Attività Produttive secondo la Direttiva Ministeriale dell’11 marzo
2002. Qualora nel corso dell’attività lavorativa venissero apportate modifiche sostanziali
agli impianti denunciati e/o variazioni di carattere amministrativo, ad esempio il subentro d’attività, il cambio di ragione sociale, la cessazione o il trasferimento degli stessi,
potrà essere utilizzato il modulo di domanda relativo a “Comunicazioni relative alle
variazioni agli impianti”, avendo cura di descrivere dettagliatamente le modifiche
impiantistiche e non, avvenute. Le modifiche sostanziali da comunicare entro i 30 giorni dalla loro effettuazione comporteranno altresì l’onere della verifica straordinaria da
parte della competente struttura.
Modelli
Modulistica predisposta dell’ARPAV.
SCHEDE TECNICHE
Validità
L’Autorizzazione è sempre valida fatti salvi i seguenti casi:
• nuove normative comunitaria, nazionale e regionale;
• modifica degli impianti di emissione esistenti;
• trasferimento in altro sito dell’impresa;
• ampliamento dell’attività produttiva stessa.
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
• D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti
elettrici pericolosi.
289
SCHEDE TECNICHE
Sicurezza e sanità
290
Scheda 22 – Notifica di inizio di attività e avviso di attivazione di lavorazione
insalubre
Enti competenti
ULSS – Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di lavoro (SPISAL)
Titolare per la verifica dei dati riportati nella Comunicazione per attivare l’attività.
Campo di applicazione
L’art. 48, D.P.R. 303/56 stabilisce l’obbligo di Notifica allo SPISAL per “chi intende
costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di 3 operai”.
Adempimenti
La Notifica deve essere effettuata da chi intende impiegare più di 3 operai per:
a) costruire o ampliare un edificio ad uso produttivo;
b) insediare una attività produttiva in un edificio già esistente;
c) variare significativamente la struttura edilizia del fabbricato o dei cicli produttivi e tecnologici.
Per attività produttiva si devono intendere non solo le lavorazioni industriali classiche ma ogni attività comportante la produzione e la trasformazione di beni, la fornitura di servizi, i depositi e la movimentazione di prodotti.
• Se l’attività rientra nel caso a), l’iter da seguire e la relativa documentazione
sono quelli previsti per ottenere il Permesso di costruire. Lo SPISAL esprimerà
il proprio parere congiuntamente agli altri Servizi del Dipartimento di Preven-
SCHEDE TECNICHE
zione. L’obbligo della Notifica si intende assolto se con il progetto edilizio è
presentato anche il progetto definitivo del layout aziendale. La ditta dovrà
comunque comunicare allo SPISAL l’inizio dell’attività prima della messa a
regime degli impianti. L’obbligo della Notifica non si intende assolto se il Permesso di costruire e/o l’Agibilità hanno riguardato capannoni vuoti con destinazione d’uso generica.
• Nei casi b) e c) la Notifica deve essere inviata con raccomandata, oppure consegnata a mano almeno 30 giorni prima dell’inizio attività allo SPISAL, del dipartimento di prevenzione dell’ULSS territorialmente competente. La documentazione minima da allegare è costituita dal layout dell’azienda e dalla scheda
informativa regionale che può essere reperita presso gli SPISAL, gli uffici tecnici comunali, le associazioni professionali.
Per i criteri di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi si fa riferimento alla Circ.
13 del 1 luglio 1997, pubblicata sul B.U.R. 49/97, che aggiorna la precedente Circ. 38/87.
Il valore della Notifica è quello di informare l’organo preposto alla prevenzione e
alla vigilanza nei luoghi di lavoro sulle lavorazioni che si svolgeranno nel nuovo fabbricato, della sua struttura e delle condizioni di sicurezza e di igiene previste per i lavoratori che vi saranno occupati. Lo SPISAL può prescrivere modifiche o interventi finalizzati ad assicurare adeguate condizioni di igiene e sicurezza entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della Notifica; trascorso tale termine, senza aver ricevuto prescrizioni, la
ditta può iniziare i lavori.
La Notifica deve contenere una descrizione dell’oggetto delle lavorazioni, delle
principali modalità di esecuzione delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli
impianti, corredata dagli elaborati progettuali necessari. Lo SPISAL, può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni ai progetti dei locali, degli impianti e alle modalità
delle lavorazioni, quando lo ritenga necessario per l’osservanza della normativa in materia. Inoltre tiene conto, nelle sue determinazioni, delle cautele che possono essere necessarie per la tutela del vicinato prendendo all’uopo gli opportuni accordi con il Medico
provinciale o con l’Ufficiale sanitario, al fine di coordinare l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
Casi di esclusione
Non è richiesta la procedura di sopra descritta nei casi in cui la ditta non esegua
lavorazioni di tipo insalubre ed abbia meno di 3 operai.
Modalità e tempi
La ditta dovrà comunicare allo SPISAL l’inizio dell’attività prima della messa a
regime degli impianti.
291
SCHEDE TECNICHE
L’obbligo della Notifica non si intende assolto se il Permesso di costruire e/o l’Agibilità hanno riguardato capannoni vuoti con destinazione d’uso generica.
Modelli
292
Facsimile di lettera per Notifica ex art. 48, D.P.R. 303/56.
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
• D.M. 5 settembre 1994, Attuazione degli articoli 2 e 5 del decreto-legge 8 luglio
1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti
da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti.
• D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 758, Disciplina sanzionatoria.
• D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e s.m.i., Norme generale per l’igiene del lavoro.
Normativa regionale
• L.R. 14 settembre 1994, n. 56 e s.m.i., Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
nº 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), così come modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
• Circ. 1 luglio 1997, n. 13.
SCHEDE TECNICHE
293
Scheda 23 – Serbatoi interrati esistenti – Obbligo di Denuncia ai fini dell’inserimento
nel Catasto serbatoi
Enti competenti
ARPAV provinciale
È titolare del censimento al fine di formare il Catasto nazionale dei serbatoi interrati.
Comune
È titolare per il rilascio di Permesso di costruire e/o Provvedimento finale relativi
alla collocazione e/o demolizione di serbatoi interrati.
Campo di applicazione
Il serbatoio interrato consiste in un contenitore di stoccaggio situato sotto il piano
campagna di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna.
Per sostanza contenuta si intende ogni sostanza appartenente ai gruppi e alle famiglie di
sostanze liquide in condizioni standard riportati negli elenchi in allegato al D.Lgs.
132/92, e relativi preparati liquidi.
La Denuncia di serbatoi interrati, è obbligatoria, per tutti i serbatoi aventi una capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti le sostanze e i preparati liquidi
appartenenti alle categorie e gruppi di sostanze di cui alla l. b) art. 2, D.M. Ambiente
246/99. Tuttavia si segnala che la Corte costituzionale, con la sentenza 266/01, ha dichiarato che non spetta allo Stato, in assenza di base legislativa, emanare il presente decreto
e conseguentemente ha annullato il decreto.
SCHEDE TECNICHE
Competenze dell’ARPAV in materia di serbatoi interrati
294
Le competenze spettanti all’ARPAV in materia di serbatoi interrati riguardano gli
adempimenti previsti dal D.M. Ambiente 246/99 circa il censimento delle apparecchiature. Ogni possessore o gestore di serbatoi interrati avrebbe dovuto, entro il termine massimo di diciotto mesi dall’entrata in vigore del suddetto decreto, registrare ogni apparecchio inviando al dipartimento provinciale competente dell’ARPAV la scheda A contenuta nell’All. A al decreto stesso compilandola in ogni sua parte. Allo stesso modo, nel
caso in cui si intenda installare un nuovo serbatoio si deve compilare ed inviare la scheda B, contenuta nell’All. B al decreto stesso pur non essendo l’autorizzazione all’esercizio subordinata a tale obbligo. I dati raccolti vengono riuniti dall’ARPAV in un database
centralizzato che contribuisce a formare il Catasto nazionale dei serbatoi interrati gestito
dall’Agenzia Nazionale di Protezione Ambientale come prescritto dal citato decreto nell’art. 4, c. 2. La banca dati verrà poi inserita nel Sistema Informativo regionale ambientale e sarà disponibile per la consultazione ad enti pubblici e privati che potranno sfruttarla per qualsiasi tipo di indagine.
L’aggiornamento del catasto è poi assicurato dal fatto che i gestori sono tenuti a
comunicare all’ARPAV ogni cambiamento circa la situazione amministrativa e lo stato tecnico del serbatoio interrato che faccia variare quanto dichiarato nella scheda di registrazione; ad esempio i cambiamenti di ragione sociale oppure di sostanza stoccata o gli interventi di risanamento descritti nel testo di legge. Vige inoltre l’obbligo di comunicazione della
dismissione di un serbatoio; l’ARPAV ha in questo caso il compito di verificare la procedura tecnica di dismissione ed eventuale rimozione fungendo, in caso di richiesta, anche
da supporto all’autorità competente in tema di autorizzazione ai lavori, cioè al Comune.
Casi di esclusione
Sono esclusi i serbatoi interrati utilizzati:
• nelle zone militari, se non altrimenti regolati;
• per l’alimentazione degli impianti di produzione di calore, se con volume totale massimo di 15 mc;
• per stoccaggio di gas di petrolio liquefatto;
• per stoccaggio di carburanti per aviazione su aree demaniali in sedimi aeroportuali;
• per stoccaggio di prodotti liquidi, in serbatoi esistenti e completamente rivestiti
in camicia di cemento armato o malte cementizie, di capacità superiore a 100
mc, purché sia garantita nel tempo la tenuta dei serbatoi stessi.
Modalità e tempi
La domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare dell’azienda o dal legale rappresentante, con una marca da bollo da 10,33 €. La documentazione, in duplice copia, dovrà
SCHEDE TECNICHE
essere depositata contemporaneamente alla richiesta di autorizzazione all’installazione
di nuovi serbatoi.
Per i serbatoi esistenti è obbligo la denuncia entro diciotto mesi dall’entrata in
vigore del D.M. Ambiente 246/99.
Modelli
Modello di registrazione per i serbatoi esistenti dell’Agenzia Nazionale di Protezione ambientale.
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
• D.M. Interno 29 novembre 2002, Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti
liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione.
• D.M. Ambiente 29 luglio 1999, n. 246, Regolamento recante norme concernenti i
requisiti tecnici per la costruzione, l’istallazione e l’esercizio dei serbatoi interrati.
Normativa regionale
• Delib. C.R. 18 febbraio 1998, n. 3, Piano regionale di razionalizzazione della
rete di distribuzione di carburanti.
295
SCHEDE TECNICHE
296
Scheda 24 – Serbatoi interrati nuovi – Obbligo di Denuncia ai fini dell’inserimento
nel Catasto serbatoi
Enti competenti
ARPAV provinciale
È titolare del censimento al fine di formare il Catasto nazionale dei serbatoi
interrati.
Comune
È titolare per il rilascio di Permesso di costruire e/o provvedimento finale relativa
alla collocazione e/o demolizione di serbatoi interrati.
Campo di applicazione
Il serbatoio interrato consiste in un contenitore di stoccaggio situato sotto il piano campagna di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie
esterna. Per sostanza si intende ogni sostanza appartenente ai gruppi e alle famiglie
di sostanze liquide in condizioni standard riportati negli elenchi in allegato al D.Lgs.
132/92, e relativi preparati liquidi. La Denuncia di serbatoi interrati, è obbligatoria,
per tutti i serbatoi aventi una capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti le sostanze e i preparati liquidi appartenenti alle categorie e gruppi di sostanze di
cui alla l.b) art. 2, D.M. Ambiente 246/99. Tuttavia si segnala che la Corte costituzionale, con la sentenza 266/01, ha dichiarato che non spetta allo Stato, in assenza di
base legislativa, emanare il presente decreto e conseguentemente ha annullato il
decreto.
SCHEDE TECNICHE
Competenze dell’ARPAV in materia di serbatoi interrati
Le competenze spettanti all’ARPAV in materia di serbatoi interrati riguardano
gli adempimenti previsti dal D.M. Ambiente 246/99 circa il censimento delle apparecchiature.
Nel caso in cui si intenda installare un nuovo serbatoio si deve compilare ed inviare la scheda di registrazione B, pur non essendo l’Autorizzazione all’esercizio subordinata a tale obbligo. I dati raccolti vengono riuniti dall’ARPAV in un database centralizzato che contribuisce a formare il catasto nazionale dei serbatoi interrati gestito dall’Agenzia Nazionale di Protezione Ambientale come prescritto nell’art. 4, c. 2 del suddetto
decreto. La banca dati verrà poi inserita nel Sistema Informativo Regionale Ambientale e
sarà disponibile per la consultazione ad enti pubblici e privati che potranno sfruttarla
per qualsiasi tipo di indagine. L’aggiornamento del catasto è poi assicurato dal fatto che
i gestori sono tenuti a comunicare all’ARPAV ogni cambiamento circa la situazione
amministrativa e lo stato tecnico del serbatoio interrato che faccia variare quanto dichiarato nella scheda di registrazione; ad esempio i cambiamenti di ragione sociale oppure
di sostanza stoccata o gli interventi di risanamento descritti nel testo di legge. Vige inoltre l’obbligo di comunicazione della dismissione di un serbatoio; l’ARPAV ha in questo
caso il compito di verificare la procedura tecnica di dismissione ed eventuale rimozione
fungendo, in caso di richiesta, anche da supporto all’autorità competente in tema di
autorizzazione ai lavori, cioè al Comune.
Casi di esclusione
Sono esclusi i serbatoi interrati utilizzati:
• nelle zone militari, se non altrimenti regolati;
• per l’alimentazione degli impianti di produzione di calore, se con volume totale massimo di 15 mc;
• per stoccaggio di gas di petrolio liquefatto;
• per stoccaggio di carburanti per aviazione su aree demaniali in sedimi aeroportuali;
• per stoccaggio di prodotti liquidi, in serbatoi esistenti e completamente rivestiti
in camicia di cemento armato o malte cementizie, di capacità superiore a 100
mc, purché sia garantita nel tempo la tenuta dei serbatoi stessi.
Modalità e tempi
La domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare dell’azienda o dal legale rappresentante, con una marca da bollo da 10,33 €. La documentazione, in duplice copia, dovrà
essere depositata contemporaneamente alla richiesta di Autorizzazione all’installazione
di nuovi serbatoi.
297
SCHEDE TECNICHE
Modelli
Modello di registrazione per i nuovi serbatoi dell’Agenzia Nazionale di Protezione
ambientale
298
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
• D.M. Ambiente 29 luglio 1999, n. 246, Regolamento recante norme concernenti i
requisiti tecnici per la costruzione, l’istallazione e l’esercizio dei serbatoi interrati.
• D.M. Interno 29 novembre 2002, Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti
liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione.
Normativa regionale
• Delib. C.R. 18 febbraio 1998, n. 3, Piano regionale di razionalizzazione della
rete di distribuzione di carburanti.
SCHEDE TECNICHE
299
Scheda 25 – Autorizzazione a modifica, rinnovo, sospensione, revoca, cambio
intestazione di deposito oli minerali
Enti competenti
Prefettura
Titolare del rilascio di Autorizzazione in materia di esercizio di attività di deposito di oli minerali.
Campo di applicazione
Il regime di Autorizzazione è obbligatorio per l’utilizzo del deposito da parte del
titolare dell’azienda. Tale adempimento si richiede nei casi di modifica, rinnovo, sospensione, revoca, e cambio d’intestazione del deposito oli minerali.
Modalità e tempi
La domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare dell’azienda o dal legale rappresentante, con una marca da bollo da 10,33 €. La documentazione, in duplice copia, dovrà
essere depositata prima dell’attivazione e/o realizzazione dell’impianto.
Per i seguenti adempimenti è obbligatorio la presentazione della sotto elencata
documentazione:
• per la modifica del deposito:
– 4 copie della domanda,
– 4 copie della relazione tecnica,
– 4 copie della planimetria (in scala 1/500),
– 1 marca da bollo da € 10,33.
• Per il rinnovo dell’Autorizzazione di deposito:
SCHEDE TECNICHE
300
– 3 copie della domanda,
– 1 marca da bollo da € 10,33.
• Per la sospensione dell’Autorizzazione: allegare una marca da bollo da € 10,33.
• Per la revoca dell’Autorizzazione:
– 1 copia della domanda,
– 1 marca da bollo € 10,33.
• Per il cambio di intestazione dell’Autorizzazione:
– 1 copia della domanda,
– 2 copie autentiche dell’atto notarile,
– 1 da bollo € 10,33.
Modelli
Modello della Prefettura – ufficio rilascio Concessioni olii minerali.
Validità
L’Autorizzazione è sempre valida fatti salvi i seguenti casi:
• mutamenti della normativa vigente;
• trasferimento in altro sito dell’impresa;
• ampliamento dell’attività produttiva stessa.
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
• D.M. Interno 29 novembre 2002, Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti
liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione.
• D.M. Ambiente 29 luglio 1999, n. 246, Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l’istallazione e l’esercizio dei serbatoi
interrati.
• D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990. n 241.
• L. 2 febbraio 1973, n. 7, Norme per l’esercizio delle stazioni di riempimento e
per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole.
• L. 21 marzo 1958, n. 327, Norme per la concessione e l’esercizio delle stazioni
di riempimento di gas di petrolio liquefatti.
Le collane del Formez
302
Quaderni
12.
L’Amministrazione liberale – Appunti
di lavoro
(giugno 2003)
13.
La riforma del welfare e le nuove
competenze delle amministrazioni
regionali e locali
(giugno 2001) esaurito
La valorizzazione sostenibile
delle montagne
(giugno 2003)
14.
Governare lo sviluppo locale –Le aree
protette marine della Sardegna
(giugno 2003)
3.
Patti territoriali e agenzie di sviluppo
(giugno 2001) esaurito
15.
4.
Il ruolo delle agenzie locali nello
sviluppo territoriale
(luglio 2001) esaurito
Le Agenzie di Sviluppo al Centro Nord –
Strategie di rete e comunità
professionali
(giugno 2003)
5.
Comuni e imprese – 56 esperienze
di sportello unico
(ottobre 2001)
16.
Contabilità ambientale negli enti locali
(giugno 2003)
17.
Le Agende 21 Locali
(giugno 2003)
18.
Integrazione dell’offerta formativa –
Normativa regionale
(luglio 2003)
19.
Piani di azione e politiche
di innovazione – Il caso
dello Sportello Unico
(dicembre 2003)
20.
Le Autonomie Locali nelle regioni
a Statuto speciale e nelle Province
Autonome
(marzo 2004)
21.
La Pubblica Amministrazione
e il sistema delle imprese – Rapporto
di ricerca
(marzo 2004)
2 2.
La comunicazione pubblica –
Linee operative
(giugno 2004)
2 3.
La semplificazione amministrativa
nelle Regioni
(giugno 2004)
1.
2.
Quarto rapporto nazionale sulla
formazione nella P.A. – Lo scenario
della formazione nel sistema delle
autonomie locali
(maggio 2001) esaurito
6.
Progetto Officina – Sviluppo locale
e eccellenza professionale
(febbraio 2002) esaurito
7.
Quinto rapporto nazionale sulla
formazione nella P.A.- Lo scenario
della formazione nel sistema delle
autonomie locali
(maggio 2002) esaurito
8.
Lezioni sul nuovo ordinamento
amministrativo italiano
(ottobre 2002) esaurito
9.
Le Province nell’attuazione del piano
di e-government
(novembre 2002) esaurito
10.
11.
Integrazione dell’offerta formativa –
La normativa nazionale
(aprile 2003)
Sesto rapporto nazionale sulla
formazione nella P.A. – Lo scenario
della formazione nel sistema delle
autonomie locali
(maggio 2003)
Strumenti
1.
Il contenzioso nel lavoro pubblico
(maggio 2001) esaurito
2.
Modello e strumenti di valutazione
e monitoraggio dei corsi RIPAM
(luglio 2001) esaurito
3.
Appunti di programmazione, bilancio
e contabilità per gli enti locali
(gennaio 2002) esaurito
4.
Project Cycle Management – Manuale
per la formazione
(marzo 2002) esaurito
5.
Il governo elettronico – Rassegna
nazionale e internazionale
(marzo 2002) esaurito
6.
Il governo delle aree protette
(aprile 2002)
7.
Il contenzioso nel lavoro pubblico –
L’arbitrato
(aprile 2002) esaurito
8.
Common assessment framework –
Uno strumento di autovalutazione
per le Pubbliche Amministrazioni
(giugno 2002)
9.
Il controllo di gestione negli enti locali
(luglio 2002) esaurito
10.
Comunità di pratiche,apprendimento
e professionali – Una metodologia
per la progettazione
(dicembre 2002) esaurito
11.
Modello e strumenti web-based
di valutazione e monitoraggio dei corsi
RIPAM
(marzo 2003)
12.
L’impresa artigiana e lo Sportello Unico
per le attività produttive
(marzo 2003)
13.
Programmazione e realizzazione
di progetti pubblici locali – Un sistema
di monitoraggio degli interventi
(giugno 2003)
14.
Manuale per il responsabile
dello sportello unico –
Regione Lombardia
(giugno 2003)
15.
Manuale per il responsabile
dello sportello unico –
Regione Emilia-Romagna
(settembre 2003)
16.
Il sistema normativo della protezione
civile
(novembre 2003)
17.
Il ruolo delle Province in materia
di viabilità
(febbraio 2004)
18.
Investimenti pubblici e processo
decisionale
(maggio 2004)
1 9.
Manuale per il responsabile
dello sportello unico –
Regione Campania
(maggio 2004)
4.
L’offerta formativa delle università
per la Pubblica Amministrazione
(ottobre 2002)
5.
Il concorso pubblico elettronico
(marzo 2003)
6.
I piccoli comuni e la gestione associata
di funzioni e servizi
(marzo 2003) esaurito
7.
Internazionalizzazione dei sistemi locali
di sviluppo – Dalle analisi alle politiche
(aprile 2003)
Ricerche
1.
Dalla contrattazione decentrata alla
contrattazione integrativa
(novembre 2001) esaurito
2.
E-government – Nuovi paradigmi
organizzativi e formativi nelle Regioni
e negli Enti locali
(maggio 2002)
3.
Pubblica Amministrazione on-line –
esempi di servizi interattivi
(settembre 2002) esaurito
303
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