Terre e rocce di scavo
e recupero dei rifiuti dalle attività
edilizie
Vicenza, 3 marzo 2005
Paolo Campaci, Luigi Masia, Luca Passadore
Terre e rocce di scavo
dgr 21 gennaio 2005, n. 80
il d.lgs. 22/1997 disciplina la
gestione dei rifiuti, dei rifiuti
pericolosi, degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio
(art. 1)
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od
oggetto che rientra nelle
categorie riportate nell’allegato
A e di cui il detentore si disfi o
abbia deciso o abbia l’obbligo
di disfarsi (art. 6)
sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
gli effluenti gassosi emessi nell’
atmosfera, nonché, in quanto
disciplinati da specifiche
disposizioni di legge: (art. 8)
f-bis) le terre e le rocce da
scavo destinate all’effettivo
utilizzo per reinterri, riempimenti,
rilevati e macinati, con
esclusione di materiali
provenienti da siti inquinati e da
bonifiche con concentrazione di
inquinanti superiore ai limiti di
accettabilità stabiliti dalle norme
vigenti (art. 8)
Pertanto ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. f-bis)
alle terre e rocce da scavo
non si applica il regime
dei rifiuti previsto dal d.lgs.
n. 22/1997
se superano i parametri
previsti dal d.m. n.
471/1999
se non superano i
parametri previsti dal d.m.
n. 471/1999
si applica il regime dei
rifiuti previsto dal d.lgs. n.
22/1997
se destinate all’effettivo
utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati
alle terre e rocce da scavo
non si applica il regime
dei rifiuti previsto dal d.lgs.
n. 22/1997
se non superano i
parametri previsti dal d.m.
n. 471/1999
e se destinate all’effettivo
utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati
l’art. 1, commi 17, 18, 19,
della legge n. 443/2001 ha
stabilito a quali condizioni
condizioni le terre e rocce
da scavo sono escluse
dall’ambito di applicazione
del d.lgs. n. 22/1997
legge n. 443/2001, art. 1, comma 17
le terre e rocce da scavo, anche di gallerie,
non costituiscono rifiuti solo nel caso in cui,
anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da
sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione,
perforazione e costruzione
siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari,
secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA
ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità
previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa
competente previo parere dell'ARPA,
sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti
una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi
previsti dalle norme vigenti.
legge n. 443/2001, art. 1, comma 18
Il rispetto dei limiti può essere verificato in accordo alle previsioni
progettuali anche mediante accertamenti sui siti di
destinazione dei materiali da scavo.
I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella
1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre
1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo che la
destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.
legge n. 443/2001, art. 1, comma 19
si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e
macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione
industriale,
purché sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali,
intendendosi per tale anche il riempimento delle cave
coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi
titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente previo,
ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere
dell'ARPA, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al
comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di
rimodellazione ambientale del territorio interessato.
legge n. 443/2001, art. 1, comma 19
Qualora le terre e rocce da scavo
siano destinate a differenti cicli di produzione industriale,
le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di
vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare,
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante
l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione
all'uso autorizzato dei materiali;
a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza,
quantità e specifica destinazione
alle terre e rocce da scavo
non si applica il regime
dei rifiuti previsto dal d.lgs.
n. 22/1997
se non superano i
parametri previsti dal d.m.
n. 471/1999
e se destinate all’effettivo
utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati
l’art. 1, commi 17, 18, 19,
della legge n. 443/2001 ha
stabilito a quali condizioni
condizioni le terre e rocce
da scavo sono escluse
dall’ambito di applicazione
del d.lgs. n. 22/1997
con la d.g.r. 21/1/2005, n. 80
la Regione ha approvato
nuovi indirizzi e linee guida
per la gestione dei materiali
derivanti da operazioni di
scavo fornendo indicazioni
operative per l’applicazione
dell’art. 1, commi 17, 18, 19,
della legge n. 443/2001
la d.g.r. 21/1/2005, n. 80
«Nuovi indirizzi e linee guida per la gestione dei
materiali derivanti da operazioni di
escavazione» non si applica ai materiali:
estratti in base ad
autorizzazione rilasciata ai
sensi della legge regionale
7/9/1982, n. 44 «Norme per la
disciplina dell’attività di
cava»
estratti in base alle disposizioni
della legge regionale
9/8/1988, n. 41 «Modifica alla
legge regionale 27 aprile 1979
n. 32 concernente “Norme per
la polizia idraulica e per
l’estrazione di materiali litoidi
negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d’acqua e
nelle spiagge e fondali lacuali
di competenza regionale”»
revoca la precedente
d.g.r. 23 aprile 2004, n.
1126
la d.g.r. 21/1/2005, n.
80
«Nuovi indirizzi e linee
guida per la gestione
dei materiali derivanti
da operazioni di
escavazione»
Linee guida per l’utilizzo
dei materiali derivanti da
attività di scavo (all. 1)
è articolata
in 4 allegati
Indirizzi e linee guida per
l’utilizzo di materiali
derivanti da operazioni di
scavo di corsi d’acqua
(all. 2)
Casi particolari (all. 3)
Modulo di richiesta parere
ARPAV (all. 4)
Allegato 1
Linee guida per l’utilizzo dei materiali
derivanti da attività di scavo
è diviso in 2 parti
A) I materiali, industrialmente utilizzabili, derivanti
da scavi, effettuati da soggetti pubblici e privati, con
caratteristiche corrispondenti a quelli classificati
come materiali di cava ai
sensi della L.R. n. 44/1982
e di 2°categoria ai sensi
dell’art. 2, comma 3, del
R.D. 29 luglio 1927 n. 1443
B) I materiali derivanti da
scavi, diversi da quelli
indicati alla lettera A,
effettuati da soggetti
pubblici e privati
i materiali indicati
alla lett. A sono
suddivisi, a
seconda delle
caratteristiche del
sito di provenienza,
in tre categorie
(A1, A2 e A3) e
possono essere
utilizzati (quindi non
si applicano le
disposizioni del
d.lgs. n. 22/1997)
alle seguenti
condizioni:
PROVENIENZA
DESTINAZIONE
MODALITA’ OPERATIVE
A 1 PROVENIENZA da:
1. aree pubbliche o private ubicate:
– al di fuori di una fascia di 20 m dal bordo stradale di strutture viarie
di grande traffico (art. 2, comma 2, lett. A e B, d.lgs. n. 285/1992),
– non in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le
caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in
atmosfera;
2. aree pubbliche o private non interessate da:
– presenza di serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse
che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o
sostanze etichettate ex direttiva 67/548/CE,
– attività definite dal d.m. n. 185/1989,
– impianti assoggettati alla disciplina del d.lgs. n. 334/1999,
– attività industriali dell‘all. 1 al d.Lgs. n. 372/1999 (IPPC),
– impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti, esclusi gli inerti,
– interventi di bonifica, anche conclusi.
A 1. DESTINAZIONE: lavorazioni industriali o impianti di lavorazione
e selezione di ghiaie, sabbie, terre e rocce o utilizzati per reinterri,
riempimenti e rilevati
A 1. MODALITA' OPERATIVE: non è previsto alcun adempimento
amministrativo a condizione che la ditta che utilizza i materiali per la
lavorazione o per la realizzazione di opere conservi presso la propria
sede legale la documentazione attestante la natura, la provenienza, il
cantiere di lavorazione o utilizzo e la quantità di tali materiali
A 2 PROVENIENZA da:
1. aree pubbliche o private ubicate:
– entro una fascia di 20 m dal bordo stradale di strutture viarie di
grande traffico (art. 2, comma 2, lett. A e B, d.lgs. n. 285/1992),
– in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le
caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in
atmosfera;
2. aree pubbliche o private interessate da:
– presenza di serbatoi o cisterne interrate, dismesse o rimosse o in
uso, che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze
etichettate ex direttiva 67/548/CE,
– attività definite dal d.m. n. 185/1989,
– impianti assoggettati alla disciplina del d.lgs. n. 334/1999,
– attività industriali dell‘all. 1 al d.lgs. n. 372/1999 (IPPC),
– impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti, esclusi gli inerti,
– interventi di bonifica, anche conclusi.
A 2. DESTINAZIONE: lavorazioni industriali o impianti di lavorazione
e selezione di ghiaie, sabbie, terre e rocce o utilizzati per reinterri,
riempimenti e rilevati
A 2. MODALITA' OPERATIVE:
a) svolgimento preventivo di un’indagine ambientale sul sito di scavo,
b) dall’indagine ambientale devono risultare limiti di concentrazione
inferiori ai limiti di colonna A, Tabella 1 dell’allegato 1 del d.m. n.
471/1999,
c) l’utilizzatore, o il produttore, dei materiali deve presentare al D.A.P. la
richiesta di parere allegando i risultati dell'indagine ambientale; in caso di
utilizzi per reinterri, riempimenti e rilevati la richiesta di parere, con i risultati
dell'indagine ambientale, deve essere inviata anche all'Ente competente al
rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento;
d) la ditta che utilizza i materiali per la lavorazione o per la realizzazione di
opere deve conservare presso la propria sede legale la documentazione
attestante la natura, la provenienza, il cantiere di lavorazione o utilizzo e la
quantità dei materiali.
L’utilizzo del materiale di scavo sarà possibile decorsi 30 gg. dalla
presentazione della documentazione di cui alla lett. c), ritenendosi in tal
caso favorevolmente acquisito il parere dell’ARPAV. Eventuali integrazioni
alla documentazione possono essere richieste una sola volta.
A 3 PROVENIENZA da:
1. aree pubbliche o private ubicate:
– entro una fascia di 20 m dal bordo stradale di strutture viarie di
grande traffico (art. 2, comma 2, lett. A e B, d.lgs. n. 285/1992),
– in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le
caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in
atmosfera;
2. aree pubbliche o private interessate da:
– presenza di serbatoi o cisterne interrate, dismesse o rimosse o in
uso, che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze
etichettate ex direttiva 67/548/CE,
– attività definite dal d.m. n. 185/1989,
– impianti assoggettati alla disciplina del d.lgs. n. 334/1999,
– attività industriali dell‘all. 1 al d.lgs. n. 372/1999 (IPPC),
– impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti, esclusi gli inerti,
– interventi di bonifica, anche conclusi.
A 3. DESTINAZIONE: reinterri, riempimenti e rilevati con destinazione
d’uso commerciale e industriale
A 3. MODALITA' OPERATIVE:
a) svolgimento preventivo di un’indagine ambientale sul sito di
scavo,
b) dall’indagine ambientale devono risultare limiti di concentrazione
ricompresi fra colonna A e colonna B della Tabella 1 dell’allegato 1
del d.m. n. 471/1999,
c) l’utilizzatore, o il produttore, dei materiali deve presentare al D.A.P.
la richiesta di parere allegando
– le risultanze dell’indagine ambientale;
– i risultati di una campagna conoscitiva che consenta di
caratterizzare, dal punto di vista chimico, lo stato di qualità
dell’area individuata per l’utilizzo del materiale di scavo, fornendo
altresì le necessarie informazioni sul livello di soggiacenza della
falda e sul grado di protezione;
– i risultati del test di cessione effettuato sul materiale di scavo,
secondo le procedure previste dal d.m. n. 471/1999, attestanti che
il materiale abbia un eluato conforme ai limiti stabiliti dalla tabella
2 dell’allegato 1 al medesimo decreto.
A 3. MODALITA' OPERATIVE:
……
d) la ditta che utilizza i materiali per la realizzazione di opere deve
conservare presso la propria sede legale la documentazione
attestante la natura, la provenienza, il cantiere di utilizzo e la quantità
di tali materiali.
La documentazione indicata alla lett. c) va inviata per conoscenza
anche all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione alla
realizzazione dell'intervento.
Il parere del Dipartimento provinciale ARPAV deve essere reso entro
60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla lett. c)
ritenendosi in tal caso favorevolmente acquisito il parere stesso.
Eventuali integrazioni alla documentazione presentata possono
essere richieste una sola volta.
B 1 PROVENIENZA = a A 1
B 1. DESTINAZIONE: reinterri, riempimenti e rilevati
B 1. MODALITA' OPERATIVE:
a) l’utilizzatore o il produttore dei materiali deve presentare al D.A.P. la
richiesta di parere;
b) la ditta che utilizza i materiali per la realizzazione di opere deve
conservare presso la propria sede legale la documentazione
attestante la natura, la provenienza, il cantiere di utilizzo e la quantità
di tali materiali.
L’utilizzo del materiale di scavo sarà possibile decorsi 15 gg. dalla
presentazione della documentazione di cui alla lett. a), ritenendosi in
tal caso favorevolmente acquisito il parere dell’ARPAV. Eventuali
integrazioni alla documentazione possono essere richieste una sola
volta
B 2 PROVENIENZA = a A 2
B 2. DESTINAZIONE: reinterri, riempimenti e rilevati, in zone con
destinazione d’uso residenziale e a verde pubblico
B 2. MODALITA' OPERATIVE = a A 2
B 3 PROVENIENZA = a A 3
B 3. DESTINAZIONE: reinterri, riempimenti e rilevati, in zone con
destinazione d’uso industriale e commerciale
B 3. MODALITA' OPERATIVE = a A 3
Allegato 3 – Casi particolari (1)
RIUTILIZZO PER COPERTURA DISCARICHE
Nel caso in cui le terre e rocce da scavo vengano utilizzate per la
copertura giornaliera o definitiva di una discarica (nel rispetto
comunque dei quantitativi previsti dal progetto approvato o
dall'autorizzazione all'esercizio), trattandosi di aspetti gestionali
dell'attività di discarica, sarà necessario attenersi alle indicazioni
previste nel provvedimento autorizzativo.
Si ravvisa in ogni caso la necessità che tali materiali rispettino i limiti di
concentrazione previsti dalla colonna B, Tabella 1, dell’Allegato 1 al
d.m. n. 471/1999.
Allegato 3 – Casi particolari (2)
TERRA E ROCCE NON IMMEDIATAMENTE RIUTILIZZABILI
In considerazione del fatto che può verificarsi la circostanza in cui, nei
casi previsti dagli allegati 1 (punti A.2, A.3, B.1, B.2, B.3) e 2, le terre
e rocce derivanti da scavo non siano immediatamente utilizzabili
si ritiene che le stesse possano essere depositate in apposite aree,
individuate nel progetto di realizzazione dell'opera, in attesa di
essere destinate ad idonee attività di utilizzo secondo le modalità
indicate negli allegati precedenti.
……
[I depositi individuati nel progetto non rientrano tra le attività di
gestione dei rifiuti e i materiali vanno gestiti, in uscita dal
deposito, come indicato negli allegati 1 e 2.
Durante il trasporto ai luoghi di utilizzo i materiali vanno
accompagnati dalla ordinaria documentazione amministrativa. ]
Allegato 3 – Casi particolari (3)
TERRA E ROCCE NON IMMEDIATAMENTE RIUTILIZZABILI
……
Qualora l'utilizzo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere
previste dal progetto, pur con tempi diversi descritti in apposito
cronoprogramma di riutilizzo, il materiale di scavo potrà essere
mantenuto in condizione di deposito nell’ambito dei singoli
cantieri e potrà essere utilizzato anche in luoghi diversi da quello
di scavo, qualora previsti dal progetto stesso e nel rispetto della
tempistica del cronoprogramma.
……
[Anche in questo caso i depositi non rientrano tra le attività di
gestione dei rifiuti e i materiali vanno gestiti, in uscita dal
deposito, come indicato negli allegati 1 e 2.
Durante il trasporto ai luoghi di utilizzo i materiali vanno
accompagnati dalla ordinaria documentazione amministrativa. ]
Allegato 3 – Casi particolari (4)
TERRA E ROCCE NON IMMEDIATAMENTE RIUTILIZZABILI
……
Qualora non sia possibile l'utilizzo dei materiali di cui agli Allegati 1 e 2
nell'ambito della realizzazione di opere previste dal progetto
approvato, il materiale di scavo potrà essere conferito ad impianti di
messa in riserva di rifiuti legittimati, in conto proprio, dalla
Provincia competente.
In tali impianti non potrà avvenire alcuna miscelazione tra i
materiali suindicati o tra gli stessi materiali ed altri di
provenienza diversa.
I materiali in questione potranno essere avviati agli utilizzi previsti
negli Allegati 1 e 2 alle medesime condizioni ivi espressamente
previste.
Allegato 3 – Casi particolari (4)
In questi casi:
• il trasporto alla messa in riserva va accompagnato dal formulario
• la messa in riserva deve essere in esercizio previa comunicazione
alla Provincia (art. 33, d.lgs. n. 22/1997)
• presso la messa in riserva deve essere tenuto il registro di carico
e scarico dei rifiuti (per la tenuta si veda esempio seguente)
• i materiali in uscita dalla messa in riserva sono registrati solo nelle
annotazioni e non devono essere accompagnati, durante il
trasporto dal formulario se avviati agli utilizzi previsti negli Allegati
1e2
Allegato 3 – Casi particolari (4)
Scarico•
Caratteristiche
del rifiuto:
Carico •
del .............. a) CER ......................
n. ................ b) Descrizione ...........
c) Stato fisico ............
Formulario
n. ................ d) Classi di
pericolosità
del .............. ...................................
Rif. operaz.
e) Rifiuto dest. a
di carico
( ) smaltimento
n. ....………
( ) recupero
Quantità: Luogo di produzione e
attività di provenienza del
Kg
rifiuto:
................ ..............................................
----------------------------------Litri
................ Intermediario/Comm.
Denominazione ....................
Metri cubi Sede .....................................
................ C.F.: .....................................
Iscrizione Albo N. ...............
Operazione di carico nella messa in riserva:
Barrare carico del … n. … e compilare la parte relativa al formulario (n. …
del …).
Indicare le caratteristiche del rifiuto alle lett. a), b), c) e la quantità.
Riportare nella casella “Luogo di produzione e attività di provenienza del
rifiuto” i riferimenti del cantiere o dello scavo di provenienza del materiale
A
n
n
o
t
a
z
i
o
n
i
Allegato 3 – Casi particolari (4)
Scarico•
Caratteristiche
del rifiuto:
Carico •
del .............. a) CER ......................
n. ................ b) Descrizione ...........
c) Stato fisico ............
Formulario
n. ................ d) Classi di
pericolosità
del .............. ...................................
Rif. operaz.
e) Rifiuto dest. a
di carico
( ) smaltimento
n. ....………
( ) recupero
Quantità: Luogo di produzione e
attività di provenienza del
Kg
rifiuto:
................ ..............................................
----------------------------------Litri
................ Intermediario/Comm.
Denominazione ....................
Metri cubi Sede .....................................
................ C.F.: .....................................
Iscrizione Albo N. ...............
Operazione di scarico nella messa in riserva:
Barrare scarico del … n. …
Indicare le caratteristiche del rifiuto alle lett. a), b), c) e la quantità.
Riportare nella casella “Annotazioni” i riferimenti del cantiere o
dell’intervento di utilizzo
A
n
n
o
t
a
z
i
o
n
i
GESTIONE dei RIFIUTI
dell’EDILIZIA
classificazione dei rifiuti
rifiuti classificati speciali
d.lgs. n. 22/1997, art. 7, comma 3
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali
b) i rifiuti derivanti
– dalle attività di demolizione, costruzione
– nonché i rifiuti [pericolosi] dalle attività di scavo
c) i rifiuti da lavorazioni industriali
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali
e) i rifiuti da attività commerciali
f) i rifiuti da attività di servizio
classificazione dei rifiuti
rifiuti classificati speciali
d.lgs. n. 22/1997, art. 7, comma 3
g) i rifiuti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i
fanghi dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle
acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi
h) i rifiuti da attività sanitarie
i)
i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti
l)
i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
l bis) il combustibile derivato da rifiuti
Adempimenti
gestionali/amministrativi per i
rifiuti speciali
Formulario per il
trasporto
(art. 15)
Registro di
carico e scarico
(art. 12)
MUD
(art. 11)
adempimenti amministrativi
formulario per il trasporto
d.lgs. n. 22/1997, art. 15, comma 1
durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono
accompagnati da un formulario di identificazione contenente:
• nome e indirizzo del produttore o del detentore
• origine, tipologia e quantità del rifiuto
• impianto di destinazione
• data e percorso dell’istradamento
• nome e indirizzo del destinatario
adempimenti amministrativi
esenzioni dal formulario per il trasporto
d.lgs. n. 22/1997, artt. 15, comma 4, e 58
le disposizioni sul formulario non si applicano:
• al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che
gestisce il servizio pubblico (art. 15, comma 4)
• ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta
chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal
produttore dei rifiuti stessi (art. 15, comma 4)
• ai soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di raccolta e
trasporto in forma ambulante (art. 58, comma 7-quater)
adempimenti amministrativi
formulario per il trasporto
d.lgs. n. 22/1997, art. 15, comma 2
• il formulario deve essere redatto in quattro esemplari,
compilato, datato e firmato dal detentore e controfirmato dal
trasportatore
• una copia deve rimanere al detentore
• le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario,
sono acquisite:
– una dal destinatario
– due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una
al detentore
• le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni
adempimenti amministrativi
denuncia al catasto – soggetti obbligati
d.lgs. n. 22/1997, art. 11, comma 3
• chiunque effettua:
– raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi
– commercio e intermediazione
– operazioni di recupero e di smaltimento
• imprese ed enti che producono:
– rifiuti pericolosi
– rifiuti non pericolosi di cui all’art. 7, comma 3, lett. c), d) e
g)
adempimenti amministrativi
denuncia al catasto – esoneri d.lgs. n.
22/1997, art. 11, comma 3
sono esonerati:
• agricoltori con un volume d’affari annuo non superiore a lire
quindici milioni
• solo per i rifiuti non pericolosi, artigiani con non più di tre
dipendenti
• produttori che conferiscono i rifiuti al servizio pubblico di
raccolta, limitatamente alla quantità conferita
• armatori, per i rifiuti prodotti dalle navi nei porti
• soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di raccolta e
trasporto in forma ambulante
adempimenti amministrativi
denuncia al catasto – esclusioni d.lgs. n.
22/1997, art. 11, comma 3
restano esclusi:
• produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi, non qualificabili
come enti o imprese
• imprese ed enti che producono rifiuti speciali non pericolosi
diversi da quelli di cui all’art. 7, comma 3, let. c), d) e g)
art. 7, comma 3
sono rifiuti speciali:
art. 11, comma 3
rifiuti non pericolosi che il produttore deve dichiarare:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali
b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti
[pericolosi] che derivano dalle attività di scavo
c) i rifiuti da lavorazioni industriali
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali
e) i rifiuti da attività commerciali
f) i rifiuti da attività di servizio
g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque
e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti
adempimenti amministrativi
registro di carico e scarico
d.lgs. n. 22/1997, art. 12, comma 1
i soggetti di cui all’art. 11, comma 3,
• devono tenere un registro di carico e scarico,
• su cui devono annotare
– le informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti
– da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al
catasto
adempimenti amministrativi
registro di carico e scarico
d.lgs. n. 22/1997, art. 12, comma 1
le annotazioni devono essere effettuate:
• produttori: almeno entro una settimana dalla produzione e
dallo scarico
• raccolta e trasporto: almeno entro una settimana
dall’effettuazione del trasporto
• commercianti e intermediari: almeno entro una settimana
dall’effettuazione della transazione
• recupero e smaltimento: entro ventiquattro ore dalla presa in
carico dei rifiuti
adempimenti amministrativi
registro di carico e scarico
d.lgs. n. 22/1997, art. 12, comma 3
i registri sono tenuti presso:
• ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di
smaltimento di rifiuti
• la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e
trasporto
• la sede dei commercianti e degli intermediari
salvo:

adempimenti amministrativi
registro di carico e scarico
d.lgs. n. 22/1997
• art. 12, comma 3-bis: rifiuti da attività di manutenzione di reti
ed utenze diffuse eseguite dai titolari di diritti speciali o
esclusivi
 registro c/o sede provinciale
• art. 12, comma 4: registri tenuti da organizzazioni di
categoria o loro società di servizi
 registro c/o associazione
• art. 58, comma 7-ter: rifiuti provenienti da attività di
manutenzione o assistenza sanitaria
 registro c/o sede o domicilio
adempimenti amministrativi
registro di carico e scarico
d.lgs. n. 22/1997, art. 12, comma 3
i registri devono essere conservati:
• per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione
• ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di
smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere
conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività
devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato
l’autorizzazione
Luogo di produzione dei rifiuti
Cantiere
Trasporto
Recupero
Smaltimento
raccolta e
trasporto rifiuti
prodotti da terzi
SMALTIMENTO
RECUPERO
raccolta
e trasporto
di rifiuti pericolosi
bonifica di siti
bonifica
di beni contenenti
amianto
approvazione
rifiuti
non pericolosi
individuati
rifiuti individuati
attività di
autosmaltimento
individuate
attività di
recupero
individuate
commercio e
intermediazione
di rifiuti
gestione impianti
di terzi
gestione di
impianti mobili
autorizzazione
comunicazione
preventiva
comunicazione
preventiva
iscrizione
all’albo
attività di gestione
recupero di materia
d.m. 5/2/98 (all. 1 suball. 1)
7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di
cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni
ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee
ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti
stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102]
[170103] [170107] [170802] [170904] [200301].
7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e
costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti;
attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.
7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e
ceramica cotta anche con eventuale presenza di frazioni
metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.
attività di gestione
recupero di materia
d.m. 5/2/98 (all. 1 suball. 1)
7.1.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per
la produzione di materie prime secondarie per l’edilizia mediante
fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di
macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione
della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per
l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria
idonea e selezionata con eluato del test di cessione conforme a
quanto previsto in allegato 3 al presente decreto e con
caratteristiche di cui alle norma CNR – UNI 10006 [R5].
7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
materie prime secondarie per l’edilizia conformi alle specifiche
della CCIAA di Milano.
attività di gestione
recupero di materia
d.m. 5/2/98 (all. 1 suball. 1)
7.2 Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate [010399] [010408]
[010410] [010413].
7.2.1 Provenienza: attività di lavorazione dei materiali lapidei.
7.2.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte in pezzatura e
forma varia, comprese le polveri.
7.2.3 Attività di recupero: a) cementifici [R5];
b) utilizzo del granulato per produzione di conglomerati cementizi
e bituminosi [R5];
c) utilizzo per isolamenti e impermeabilizzazioni e ardesia
espansa [R5];
d) ove necessario frantumazione, macinazione, vagliatura;
eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima
inerte, anche nell’industria lapidea [R5];
attività di gestione
recupero di materia
d.m. 5/2/98 (all. 1 suball. 1)
e) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato
all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il
metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e
ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale
trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato
all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il
metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].
7.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) e c) conglomerati cementizi e bituminosi e malte ardesiache.
impianti mobili
d.lgs. n. 22/1997, art. 28, comma 7
• gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad
esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati
in via definitiva dalla regione ove l’interessato ha la sede
legale
• per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul
territorio nazionale l’interessato, almeno 60 gg. prima
dell’installazione dell’impianto, deve comunicare alla
regione/provincia nel cui territorio si trova il sito prescelto le
specifiche dettagliate relative alla campagna di attività,
allegando l’autorizzazione e l’iscrizione all’Albo, nonché
l’ulteriore documentazione richiesta.
impianti mobili
provvedimenti Regione del Veneto
• delib. G.R. n. 3977 del 11/11/1997: sono definiti gli impianti
di riduzione volumetrica come “quelli che provvedono alla
sola riduzione volumetrica dei rifiuti mediante triturazione,
pressatura o filtropressatura, a condizione che tali
operazione vengano eseguite su partite omogenee di rifiuti,
con ciò intendendo che tali attività non devono modificare la
natura del rifiuto, al sua composizione chimica, la sua
codifica con il codice CER”
• delib. G.R. n. 994 del 21/3/2000: definisce la procedura di
autorizzazione degli impianti mobili e la documentazione da
presentare a tal fine.
LUOGHI
ADEMPIMENTI
Cantiere (luogo di
produzione dei rifiuti)
Registro di c/s e MUD solo
per rifiuti pericolosi,
sempre il formulario in
uscita
Messa in riserva
Registro di c/s, MUD e
sempre il formulario sia in
arrivo che in uscita
Impianto/Attività di
recupero
Formulario in entrata,
Registro di c/s, MUD (se i
materiali lavorati restano
rifiuti va fatto il formulario
in uscita)
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Terre e Rocce -3 marzo 2005