ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI LINEA 1 – ATTIVITA’ C) DIFFUSIONE PROGETTO rev. 22.05.2014 SOMMARIO PREMESSA ......................................................................................................................................................... 3 GLI STANDARD PROFESSIONALI: IL REPERTORIO DELLE FIGURE PROFESSIONALI ............................................. 5 CARATTERISTICHE DEL REPERTORIO ............................................................................................................. 5 GLI STANDARD FORMATIVI: IL REPERTORIO DELLE SCHEDE DI QUALIFICAZIONE .......................................... 11 GLI STANDARD FORMATIVI DI DETTAGLIO PER 56 QUALIFICAZIONI........................................................... 11 GLI STANDARD FORMATIVI PER PERCORSI IN IEFP ..................................................................................... 13 GLI STANDARD FORMATIVI PER PERCORSI IN APPRENDISTATO QUALIFICANTE ........................................ 15 GLI STANDARD PER LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE .......................................................................... 16 GLOSSARIO ...................................................................................................................................................... 20 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE ED EUROPEO IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ..... 23 SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI PREMESSA Il concetto di ‘competenza’ ha rappresentato la guida e l’orientamento principale per la costituzione di un nuovo Sistema di standard professionali, formativi e di certificazione che la Regione Sardegna ha messo a punto negli ultimi anni. Recependo le indicazioni provenienti dal contesto europeo (vedi “Quadro normativo nazionale ed europeo” allegato), e monitorando i sistemi che alla luce di tali indicazioni venivano sviluppati in altre realtà italiane (particolarmente la Regione Toscana), la Regione Sardegna ha attivato un importante ‘movimento’ verso la realizzazione di una serie di ‘infrastrutture’ di supporto per assicurare al cittadino il diritto di vedersi riconosciute le competenze professionali acquisite nei diversi ambiti di apprendimento (formal, non formal, informal). Sviluppare un sistema che abbia al centro il concetto di competenza, nei Un sistema di termini dell’insieme delle capacità e conoscenze di cui una persona deve standard per il life essere in possesso per poter svolgere efficacemente una data attività, implica long learning la definizione di uno standard che le descriva (standard professionale), di uno standard che definisca come progettare percorsi di formazione sulla base di quella descrizione (standard di progettazione formativa), ed infine la determinazione di uno standard che guidi le modalità con cui valutare tali competenze e certificarne il possesso da parte della persona. Per prima cosa, dunque, sono stati definiti attraverso successive azioni di sistema gli standard professionali che fungono da riferimento per gli standard formativi e di certificazione. In particolare, è stato attivato un protocollo di intesa tra Regione Sardegna e Regione Toscana per l’acquisizione da parte della prima del repertorio delle figure professionali toscano, che è stato oggetto di integrazioni e modifiche per adattarlo al mercato del lavoro della Regione Sardegna. Con la DGR 33/9 del 16/07/2009, e la relativa Determinazione n.27716/2726/F.P del 22/07/2009 la Regione Sardegna ha dunque adottato il proprio Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Analizzando le azioni specificatamente indirizzate dalla Regione Sardegna verso l’approccio competence based negli anni 2009-2011 (attività formative, ma anche sperimentazione di servizi di compilazione del Libretto formativo del cittadino), è possibile rilevare una risposta positiva delle componenti del sistema al nuovo quadro di standard. Soprattutto da parte degli organismi di formazione è stata colta la “sfida” costituita dai numerosi avvisi emanati dalla Regione Sardegna per la selezione di progetti di intervento a supporto dell’apprendimento attraverso percorsi formativi, di accompagnamento alla messa in valore delle competenze ed alla qualificazione delle professionalità. 3 La collaborazione con la Regione Toscana e l’adozione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP) La progettazione competence based realizzata nel sistema formativo regionale SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI Tuttavia, tale risposta mostra di scontare una problematicità - che ancora si incontra tra i soggetti dell’offerta formativa - nel far propri gli strumenti messi a punto dalla Regione Sardegna in termini di standard regionali con particolare riferimento agli standard professionali contenuti nel Repertorio. E del resto, guardando al più ampio panorama delle azioni messe in campo anche da altre Regioni per la costruzione di simili strumenti, l’opzione adottata dalla Regione Sardegna si inscrive tra quelle che hanno privilegiato l’investimento sulla definizione del sistema complessivo degli standard regionali per il life long learning, riservandosi di articolarne in maniera progressiva la diffusione e l’adozione formale, attraverso un processo che prevede un coinvolgimento graduale dei diversi soggetti. In tal senso va letta la fase avviata dal 2009 che ha visto l’utilizzo “immediato” del Repertorio Regionale delle Figure Professionali quale insieme dei contenuti tecnicoprofessionali standardizzati del lavoro, per stimolare una progettazione formativa focalizzata all’apprendimento di tali contenuti, sollecitando quindi le agenzie formative ad esplorarne direttamente le caratteristiche e le potenzialità. L’opzione prescelta dalla Regione Sardegna, quindi, fa sì che, grazie alle azioni di sistema già realizzate, sia disponibile un set di standard e di dispositivi, appunto le ‘infrastrutture’ di sistema. Tale opzione richiede ora che siano progressivamente introdotte le innovazioni che tale quadro comporta, al fine di garantirne la sostenibilità da parte dell’intero sistema nelle sue diverse componenti. 4 SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI GLI STANDARD PROFESSIONALI: IL REPERTORIO DELLE FIGURE PROFESSIONALI CARATTERISTICHE DEL REPERTORIO Il Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP) contiene la descrizione delle competenze più presenti e più rilevanti per il sistema economico regionale. Tali competenze sono descritte come mix di Conoscenze e Capacità che garantiscono la realizzazione di una prestazione e sono organizzate in Figure professionali a banda larga, ovvero rappresentativa di un insieme di singoli profili professionali che operano in processi diversi. Il concetto di Figura professionale, infatti, è intesa come astrazione rispetto Le Figure alle reali situazioni lavorative e presenta un grado di ampiezza di compiti professionali sufficiente a tenere conto delle possibili evoluzioni professionali a medio periodo. Ciascuna Figura è definita da: 〉 il livello di complessità dell’insieme delle prestazioni che la definiscono, secondo una ‘scala’ a tre livelli dal più esecutivo – A – a quello che identifica un elevato grado di autonomia e responsabilità – C; tali livelli sono espressi dai seguenti termini tecnici che ricorrono nelle denominazioni delle Figure (in ordine di complessità crescente): “addetto”, “tecnico”, “responsabile”. Il sistema dei livelli di esercizio della Figura professionale costituisce il riferimento per l’individuazione dei livelli di complessità delle competenze che caratterizzano la Figura e, di conseguenza, della formazione necessaria al loro conseguimento; 〉 una serie di descrittori attinenti le condizioni di esercizio e il contesto professionale di riferimento; 〉 la referenziazione ad altri sistemi di standard regionali o di altri soggetti nazionali (ISFOL, Organismi della bilateralità); 〉 la referenziazione rispetto al principale sistema di classificazione statistica delle professioni, ovvero la Classificazione delle Professioni ISTAT (CPI); rispetto ad essa, è stato effettuato l’aggiornamento all’ultima versione della classificazione, ovvero CPI 2011. Sostanzialmente, ciascuna Figura professionale presente nel RRFP viene descritta dall’insieme di caratteristiche standard legate a ciascuna professione da essa rappresentata: 〉 una serie di Aree di Attività (Ada) e Unità di competenza (UC) ciascuna delle quali identificata da un titolo e da una descrizione della relativa performance; a ciascuna Ada è associata una Unità di competenza, ovvero l’insieme delle Conoscenze e Capacità necessarie a svolgere la performance in maniera adeguata. 5 SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI L’Ada come definita da ISFOL (“Un'Ada corrisponde ad un insieme Le Aree di attività / significativo di attività specifiche, omogenee ed integrate, orientate alla Unità di competenza produzione di un risultato, ed identificabili all'interno di uno specifico processo. Le attività che nel loro insieme costituiscono un'Ada presentano caratteristiche di omogeneità sia per le procedure da applicare, sia per i risultati da conseguire che, infine, per il livello di complessità delle competenze da esprimere” ISFOL, 1998) indica un insieme di compiti omogeneo per tipo di processo o prodotto realizzato, relativi ad una Figura professionale, indicandone le dimensioni professionali fondamentali. Le Conoscenze che compongono ciascuna UC associata a ciascuna Ada possono essere “generali", generalmente condivise da un elevato numero di Figure e a basso livello di specificazione, e “tecnico-professionali", caratteristiche della Figura e caratterizzate da un elevato grado di specificazione. Allo stesso modo tra le Capacità di ciascuna UC possono essere incluse "capacità tecnico-professionali” caratteristiche della Figura, "capacità organizzative", "capacità relazionali” e "capacità diagnosticocognitive", che possono essere comuni a più Figure. All’interno del RRFP l’insieme delle Figure è articolato in Settori e Ambiti di attività, che costituiscono unicamente criteri di organizzazione delle Figure. Ciascun Settore costituisce un’aggregazione di categorie e sottocategorie della classificazione ATECO delle attività economiche, identificato sulla base delle peculiarità del sistema economico-produttivo regionale; in tal senso esso non costituisce un riferimento indicativo a livello statistico. Ciascun Settore è articolato in 6 Ambiti di attività (uguali per ogni Settore), esito di un processo di scomposizione dei settori economici operato con criteri di tipo funzionale anziché di prodotto, che identificano l’insieme di azioni ed attività riconducibili a Figure professionali diverse che agiscono a livelli diversi, contribuendo in vario modo - con diverse responsabilità e diverse specializzazioni – al perseguimento del medesimo obiettivo. Gli Ambiti di attività individuati sono: 1. amministrazione e gestione, 2. commerciale, comunicazione, vendita, 3. progettazione, ricerca e sviluppo, 4. programmazione della produzione, acquisti e logistica, 5. manutenzione e riparazione, 6. produzione di beni e servizi. Il RRFP attualmente contiene gli standard professionali per un totale di n. 255 Figure, distinte in 82 profili di addetti, 128 tecnici e 45 responsabili e distribuite in 24 settori produttivi, come mostra la tabella sottostante. SETTORI RRFP Addetti Tecnici 1 Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura 7 13 2 Ambiente ecologia e sicurezza 3 13 3 Artigianato artistico 4 6 Respon. TOTALE 2 22 16 4 La struttura e i numeri del RRFP SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI SETTORI RRFP Addetti Tecnici 7 Respon. TOTALE 4 Beni culturali 5 Cartotecnica stampa editoria 3 6 Chimica e petrolchimica 3 7 Credito, finanza, assicurazioni 2 11 3 16 8 Distribuzione commerciale 4 2 5 11 9 Edilizia ed impiantistica 7 5 2 14 10 2 Fabbricazione di prodotti in materiali non 10 metalliferi, estrazione e lavorazione pietre 11 Informatica 2 4 9 7 3 9 12 8 17 12 Legno, sughero, produzione mobili 2 4 13 Logistica e trasporti 7 6 14 Produzioni alimentari 3 2 15 Produzioni metalmeccaniche e cantieristica 9 7 1 17 16 Pubblicità comunicazione pubbliche relazioni 2 7 2 11 12 1 13 17 Servizi di istruzione e formazione 6 4 17 5 18 Servizi socio sanitari 2 2 2 6 19 Servizi turistici, ricettivi e ristorazione 5 5 2 12 6 5 11 20 Spettacolo 21 Sport benessere e cura della persona 1 1 1 3 22 Tessile abbigliamento 2 2 1 5 23 Trasversale 3 7 4 14 24 Vendita e riparazione di auto e moto veicoli 3 1 TOTALE 82 128 4 45 255 Tab. 1 Distribuzione delle Figure professionali del RRFP per settori produttivi e livelli di complessità In questa sua configurazione, il RRFP è un dispositivo ‘multiclient’, a servizio dei diversi contesti; le sue funzionalità possono essere diversamente colte e ‘sfruttate’ nella misura in cui i diversi soggetti del mondo del lavoro lo utilizzano come riferimento (i servizi per il lavoro, i servizi formativi, servizi di validazione e certificazione delle competenze). In quanto raccolta di descrittivi standard delle competenze relative ad Aree di Attività all’interno dei contesti di lavoro, il RRFP costituisce un riferimento potenzialmente integrabile nell’ambito dei sistemi informativi a supporto dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Infatti, la referenziazione dei suoi contenuti ai sistemi di classificazione statistici in uso nelle rilevazioni ufficiali inerenti la forza lavoro, nonché nel Sistema Informativo Lavoro (SIL) nazionale e regionale, potrà consentire di integrare i dati che identificano i singoli individui in relazione alla condizione occupazionale (scheda 7 Il RRFP come strumento ‘vivo’ e multifunzionale alle politiche per l’apprendimento e l’occupabilità SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI anagrafica), con i contenuti di competenza di cui gli stessi individui sono in possesso al fine di realizzare azioni diverse di: − orientamento; − bilanciamento di prossimità rispetto a possibili sbocchi/opportunità occupazionali; − espressione e lettura delle richieste provenienti dal mondo del lavoro (analisi dei fabbisogni professionali) in termini sostanziali e non solo formali (titoli di studio-formazione, precedenti occupazioni); ovvero erogare servizi personalizzati di supporto al lavoro. Per altro verso, il RRFP, definendo attraverso le Unità di competenze gli obiettivi che è necessario perseguire per presidiare adeguatamente (in maniera competente) le diverse Aree di Attività all’interno dei contesti produttivi e di lavoro, costituisce il riferimento primario per la progettazione dei percorsi formativi finalizzati a far acquisire tali competenze. In tal senso, gli operatori della formazione hanno a disposizione un dispositivo che fornisce una lettura dei processi di lavoro in chiave di competenze, consentendo loro una focalizzazione della propria attività sull’elaborazione dei contenuti, delle strategie e delle metodologie per facilitare la realizzazione dei processi di apprendimento delle competenze da parte di persone con determinati requisiti di ingresso al percorso formativo. Inoltre, l’individuazione per ciascuna Area di Attività contenuta nel RRFP della performance che ne rappresenta in forma standardizzata l’output prestazionale, costituisce il riferimento primario per la valutazione delle competenze possedute dalle persone, in quanto permette di identificare, in relazione al tipo di prestazione, le migliori e più adeguate modalità per verificare l’effettiva capacità della persona di presidiare in maniera competente l’Area di attività. Le diverse funzioni d’uso che può svolgere il RRFP ne fanno il dispositivo che contribuisce in maniera sostanziale alla governance effettiva nei sottosistemi dell’istruzione, formazione e lavoro, nella misura in cui esso: - è frutto di una ‘convenzione’ (riferimenti che devono essere condivisi con gli attori del mondo del lavoro, sulla base della validità tecnicametodologica dei contenuti); - è costantemente aggiornato nei contenuti attraverso un processo di confronto su questi tra i diversi attori. Per queste sue caratteristiche esso potenzialmente rappresenta uno degli ambiti in cui si realizza la mobilitazione del partenariato, “lanciata” ormai da tempo dall’Unione europea e recentemente adottata a livello nazionale per la programmazione dei Fondi strutturali, dal momento che per la manutenzione dei contenuti è essenziale il contributo dei soggetti che operano nel mondo del lavoro. La definizione delle modalità e delle regole per garantire la costante manutenzione ed aggiornamento del RRFP, che ha portato alla 8 SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI formalizzazione della procedura di presentazione e valutazione delle proposte di modifica (cfr. DGR 50/22 del 22/05/2012) sta facendo emergere come, ancorché approvato formalmente, il RRFP non sia ancora conosciuto ed utilizzato in modo significativo quale riferimento unico regionale per l’identificazione dei contenuti professionali del lavoro in termini di Unità di competenze. L’implementazione della procedura operativa di gestione e manutenzione del RRFP, attraverso la quale sono stati formalmente identificati i soggetti coinvolti ed i relativi ruoli, nonché le regole di svolgimento delle attività di manutenzione, richiede la messa in campo di azioni sistematiche di approfondimento della conoscenza del RRFP rivolte ai diversi soggetti interessati al suo utilizzo. E’ quindi stata avviata un’azione di sensibilizzazione e diffusione dei contenuti e delle funzioni del RRFP presso i diversi soggetti del sistema regionale di istruzione-formazione-lavoro, a partire dai soggetti del mondo del lavoro. La procedura per l’aggiornamento e la modifica dei contenuti del RRFP In particolare, la Regione Sardegna sta attualmente lavorando insieme alle Il coinvolgimento Parti economiche e sociali su diversi versanti: delle Parti - attività laboratoriali quali “palestre” per approfondire la conoscenza del economiche e sociali RRFP (struttura metodologica, caratteristiche dei descrittori ecc.) ed acquisirne il linguaggio quale convenzione per il dialogo tra tutti gli stakeholders, nonché per avviare il processo di adeguamento e modifica che deve garantire (attraverso l’utilizzo della procedura messa a punto) il costante adeguamento del RRFP alle mutazioni che intervengono nel sistema produttivo e del lavoro regionale; - costituzione di un panel di esperti provenienti dalle realtà produttive, che possano dare il loro qualificato apporto nell’identificazione degli ambiti di aggiornamento e nella valutazione delle proposte di modifica ed integrazione del RRFP. A tal fine, la Regione ha predisposto una procedura di evidenza pubblica per la costituzione di un elenco regionale di esperti per i diversi settori previsti nel RRFP, che, permettendo una valutazione dell’esperienza tecnico-professionale maturata dai candidati secondo criteri trasparenti di terzietà e pari trattamento, fornisca all’amministrazione quella garanzia di competenza specialistica necessaria per l’esame delle proposte e non presente all’interno della Direzione Generale. Dal momento che il RRFP costituisce uno strumento complesso, di natura multifunzionale rispetto alla prospettiva dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, ciascuno dei potenziali utilizzatori deve potervi rinvenire quelle funzioni d’uso che rispondono alle proprie esigenze. Pertanto, il cittadino singolo, i soggetti che erogano servizi formativi, i soggetti che erogano servizi al lavoro, i soggetti che rappresentano il mondo del lavoro nelle sue diverse componenti, e che, in quanto tali, sono gli interlocutori primari della Regione Sardegna per la conoscenza dei processi e delle dinamiche del lavoro, devono poter apprezzare a pieno le potenzialità offerte 9 SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI dal RRFP in quanto linguaggio e dispositivo capace di far dialogare – riferendole alla dimensione delle competenze standardizzate in unità di riferimento – le diverse logiche che governano i cosiddetti sotto-sistemi. A seguito dell’approvazione della “Procedura operativa per la manutenzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionale della Sardegna” con Determinazione n.9962/1086/F.P. del 07/03/2014, il RRFP può essere integrato/modificato attraverso una procedura informatica disponibile sul link http://aggiornamentorrfpsardegna.it. I soggetti titolati alla presentazione delle proposte di modifica in base alla DGR 50/22 del 22/05/2012 sono: - Organizzazioni sindacali e Associazioni datoriali rappresentative del/dei settore/i economico/i interessato/i, Enti bilaterali, Associazioni rappresentative di Professioni, Ordini e Collegi professionali attinenti la/le professione/i cui il nuovo standard proposto fa riferimento; - Amministrazioni provinciali di concerto con le Organizzazioni sindacali e le Associazioni datoriali rappresentative del/dei settore/i economico/i interessato/i, e/o con Associazioni rappresentative di Professioni, Ordini e Collegi professionali attinenti la/le professione/i cui il nuovo standard proposto fa riferimento; - Agenzie formative, Istituzioni scolastiche, Università di concerto con le Organizzazioni sindacali e le Associazioni datoriali rappresentative del/dei settore/i economico/i interessato/i, e/o con Associazioni rappresentative di Professioni, Ordini e Collegi professionali attinenti la/le professione/i cui il nuovo standard proposto fa riferimento. Possono inoltre presentare proposte le strutture regionali con competenze nel/nei settore/i economico/i interessato/i, garantendo, laddove necessaria, la preventiva consultazione e condivisione con le Organizzazioni sindacali e le Associazioni datoriali rappresentative del settore. Attualmente sono in fase di approvazione le prime proposte di modifica ed integrazione del RRFP – relative, in particolare, alla filiera dell’agribusiness e della nautica da diporto e porti turistici - elaborate nell’ambito degli incontri laboratoriali con i soggetti esperti provenienti dalle realtà produttive segnalati dalle Parti economiche e sociali. 10 I soggetti titolati alla presentazione delle proposte di modifica del RRFP e la procedura operativa SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI GLI STANDARD FORMATIVI: IL REPERTORIO DELLE SCHEDE DI QUALIFICAZIONE Per quanto riguarda gli standard formativi, tra il 2009 ed il 2010 sono stati realizzati un formulario ed un manuale per la progettazione competence based, e sono stati emanati Avvisi pubblici per la formazione professionale contraddistinti dall’approccio per competenze. Tale esperienza dei progetti competence based ha evidenziato la necessità di dotare il sistema della formazione professionale di competenze tecnico-professionali specificatamente attinenti la valutazione degli apprendimenti e delle competenze, anche al fine di strutturare un sistema di verifiche che garantisca all’amministrazione e, quindi, al cittadino, il rispetto delle istanze di terzietà della valutazione e di rigore metodologico della stessa. Nell’arco del 2012 è stato portato avanti un processo di aggiornamento e revisione dei due strumenti di supporto – formulario e manuale – e sono stati definiti dei veri e propri standard per la progettazione formativa per competenze. I più recenti sviluppi della riflessione in materia di standard formativi hanno portato alla definizione di: 1. standard formativi di dettaglio per 56 qualificazioni; 2. standard formativi per percorsi in IeFP; 3. standard formativi per percorsi in apprendistato qualificante. GLI STANDARD FORMATIVI DI DETTAGLIO PER 56 QUALIFICAZIONI Appare indispensabile sottolineare che gli standard formativi, in quanto riferimenti che devono risultare applicabili in contesti e con modalità differenti, non si configurano come una progettazione di dettaglio dei corsi, ma come l’indicazione di requisiti MINIMI, per la realizzazione delle attività formative nell’ambito del sistema regionale della formazione professionale finalizzate all’acquisizione di competenze spendibili per migliorare l’occupabilità delle persone. Per assolvere a questa funzione, gli standard sono stati definiti in relazione ad Contenuti delle alcuni criteri che riguardano aspetti e dimensioni diverse della formazione: schede di 1. La qualificazione formativa: questa sezione riporta la denominazione della qualificazione scheda di qualificazione che richiama la denominazione della Figura alla quale si riferisce ed il livello EQF della qualificazione (attualmente si va dal 3 al 6), assegnato in base al livello di complessità della Figura con riferimento ai descrittori EQF (conoscenze, capacità, livello di autonomia e responsabilità). 2. Le caratteristiche del percorso: questa sezione riporta gli standard di 11 SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI processo che riguardando i requisiti di ingresso, la durata minima dell’intero percorso ed il massimo di ore dedicabili ad attività di stage, la quota-ore da dedicare alla formazione per competenze chiave e di cittadinanza, ed infine le caratteristiche minime che devono essere garantite dalle risorse professionali che erogano la formazione. Le caratteristiche del percorso scaturiscono dalla valutazione di aspetti e prassi diffusi nel sistema della formazione professionale regionale, e quindi ‘familiari’ ai soggetti formativi regionali, che vengono completati da altre dimensioni attualmente presenti in altri sistemi regionali di standard di competenze (Emilia-Romagna e Toscana in primis), nell’ottica del progressivo avvicinamento delle diversità ‘storiche’ esistenti tra sistemi formativi regionali e della facilitazione della mobilità formativa in ambito nazionale. 3. Le competenze di carattere trasversale: riguardano le aree di competenza da approfondire per quanto riguarda l’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro. L’inserimento di tale standard permette di sottolineare l’importanza di tale aspetto quale componente essenziale dell’occupabilità delle persone, principio irrinunciabile delle politiche per il lavoro e quindi componente essenziale nella formazione del capitale umano. Fonte primaria in tale ambito è il DLgs 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 4. Le competenze chiave: riguardano le aree di competenza da approfondire per quanto riguarda le competenze chiave e di cittadinanza. Vengono assunti a riferimento i descrittivi di competenze contenuti nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE). Per ciascuna qualificazione, sulla base del livello EQF, del settore produttivo e di valutazioni di tipo più trasversale, sono stati segnalati gli ambiti di competenze chiave che maggiormente concorrono all’acquisizione delle competenze di tipo più strettamente tecnico professionale rappresentate dalle UC della Figura. 5. I riferimenti negli standard professionali: riguardano le competenze che caratterizzano la Figura di riferimento come essa è standardizzata nel RRFP. Questa sezione riporta di fatto la Figura professionale presa a riferimento esplicitandone le Aree di attività, le performance e le relative UC (conoscenze e capacità) che costituiscono gli obiettivi di competenza da far conseguire ai partecipanti ai percorsi formativi. In tal senso essi devono costituire il riferimento per la progettazione di contenuti formativi, idonei a sviluppare l’apprendimento delle competenze-obiettivo individuate nell’ambito del percorso formativo. I descrittivi del RRFP rappresentano il riferimento MINIMO, il contenuto minimo sufficiente ad identificare la competenza in maniera univoca nei termini e secondo i livelli minimi necessari a garantire un comportamento competente. 12 SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI Sulla base di tali criteri, è stata avviata la definizione delle singole schede di qualificazione – che a regime dovranno riguardare TUTTE le qualificazioni che Le schede di qualificazione si intende rilasciare nell’ambito del sistema regionale di formazione elaborate professionale – a partire da un primo nucleo identificato attraverso l’analisi delle prassi formative recenti, ovvero dei percorsi formativi competece based proposti negli ultimi anni dalle agenzie formative sarde. A partire dalle Figure professionali maggiormente ricorrenti nei diversi progetti, sono state pubblicate quindi 56 schede di qualificazione riferite prevalentemente ai Settori del RRFP sotto elencati relativi a: Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura; Ambiente ecologia e sicurezza; Distribuzione commerciale; Logistica e trasporti; Pubblicità comunicazione pubbliche relazioni; Servizi turistici, ricettivi e ristorazione; Trasversale. GLI STANDARD FORMATIVI PER PERCORSI IN IEFP Per quanto riguarda la definizione degli standard formativi per i percorsi rivolti a giovani al fine di consentirne l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e il soddisfacimento del diritto/dovere all’istruzione e formazione professionale, i riferimenti generali sono sanciti dagli accordi Stato e Regioni in materia di IeFP, in particolare l’Accordo del 27/07/2011 (aggiornato con Accordo del 19/01/2012) che approva le figure professionali del Repertorio nazionale di Istruzione e Formazione Professionale ai sensi del DLgs. 226/2005, che definisce le “Norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”. A partire dagli standard nazionali minimi, la Regione Sardegna ha definito le qualificazioni conseguibili nei percorsi triennali regionali di IeFP, per le quali esiste nel RRFP i riferimenti professionali. L’elaborazione degli standard formativi regionali per i percorsi in IeFP comporta essenzialmente un lavoro di analisi e confronto tra Figure nazionali e Figure regionali, identificando per ciascuna figura professionale nazionale le competenze del Repertorio regionale che meglio possono connotarla in relazione al territorio sardo. Raccordo tra standard formativi nazionali e standard regionali I contenuti degli standard di qualificazione per i percorsi in IeFP riguardano: 1. La qualificazione formativa: riporta la denominazione della scheda di qualificazione secondo la denominazione della Figura del Repertorio nazionale IeFP, il riferimento alla figura professionale del RRFP che riporta le competenze che meglio caratterizzano la figura ed il livello EQF della qualificazione (per tutti i percorsi il livello 3, convenzionalmente attribuito ai 13 Contenuti degli standard formativi per i percorsi in IeFP SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale). 2. Le caratteristiche del percorso: riporta gli standard di processo riguardanti la durata minima dell’intero percorso, la durata minima delle attività di stage, tipologie e requisiti minimi delle risorse professionali che erogano la formazione. 3. Le competenze di base comuni: riporta le competenze di base che tutti gli studenti devono sviluppare nel percorso di istruzione e formazione professionale, definite dall’Accordo Stato-Regioni del 27/07/2011 in competenza linguistica, matematico-scientifico e tecnologica, storico e socio-economica riferite agli assi culturali già identificati nel DM 139 del 22/08/2007, all’allegato 1 del documento tecnico ed indentificate come ‘il tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze chiave’. Il riferimento a tale standard appare fondamentale nell’ottica del rilascio del certificato delle competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione previsto al termine dei primi due anni, su richiesta dello studente. 4. Le competenze trasversali comuni: anch’esse a garanzia dell’equivalenza di tutti i percorsi di istruzione e formazione professionale sono identificate dal DM 139 del 22/08/2007 nell’allegato 2 e riguardano imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione. 5. Competenze tecnico – professionali comuni: riguardano le competenze in materia di qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale riferibili per tutti i percorsi alla capacità di operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa ed a quella di operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente – (cfr. Accordo Stato-Regioni del 29/04/2010) 6. Competenze tecnico – professionali specifiche: riguardano le competenze che all’interno del RRFP caratterizzano e meglio descrivono la Figura di riferimento del Repertorio nazionale, esplicitandone le Aree di attività, le performance e le relative UC (conoscenze e capacità) così come descritte nel RRFP, costituendo in tal senso gli obiettivi di competenza specifici da far conseguire ai partecipanti ai percorsi formativi. Con la Determinazione n.6356/406/FP del 14/02/14 sono stati approvati dalla Schede di Regione Sardegna gli standard formativi per 22 qualificazioni conseguibili qualificazione per attraverso percorsi triennali di IeFP, relative alle figure del Repertorio percorsi in IeFP nazionale per le quali le competenze obiettivo dei percorsi trovano una corrispondenza con competenze citate nel RRFP (22 figure su 29 totali 14 SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI comprese nel Repertorio nazionale considerando i possibili indirizzi). GLI STANDARD FORMATIVI PER PERCORSI IN APPRENDISTATO QUALIFICANTE Per i percorsi in apprendistato qualificante, come previsto dall’art. 3 del DLgs 167/2011, tramite il quale a partire dai 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni si può conseguire una qualifica professionale di istruzione e formazione professionale, così come regolato dall’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 15/03/2012, la definizione degli standard formativi regionali per il conseguimento della qualificazione tiene conto di quanto previsto dal Repertorio nazionale di istruzione e formazione professionale, di cui sopra, e di quanto stabilito a livello regionale dall’Accordo per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale del 18/02/2013 e dalle Linee Guida per la sperimentazione di percorsi formativi nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (approvate con Determinazione n.934/42/F.P. del 13/01/2014). Per questi specifici percorsi, quindi, i contenuti degli standard formativi prendono a riferimento: a) gli standard dei percorsi di IeFP, facendo riferimento al Repertorio nazionale in termini di contenuti e competenze delle figure ed b) i contenuti previsti dalla normativa regionale per quanto riguarda la definizione delle caratteristiche del percorso. Queste, definite distinguendo tra percorsi per giovani che non hanno assolto l’obbligo di istruzione e formazione e percorsi per formazione di giovani di età compresa tra 18 e 25 anni privi di qualifica e con titolo di scuola media secondaria di primo grado, prevedono la durata minima della formazione interna all’impresa che ospita il giovane (distinta in ore di formazione formale e non formale); la durata minima della formazione esterna all’impresa (erogata presso l’Agenzia formativa), la tipologia e i requisiti minimi delle risorse professionali coinvolte nella formazione. Tra queste, è stata individuata la figura del “maestro/a artigiano/a, del commercio o professionale”, la cui disciplina è stata approvata con DGR. 44/33 del 23/10/2013, cui è attribuita una specifica funzione formativa in relazione alle competenze tecnicoprofessionali, nell’ambito dei percorsi per giovani che non hanno assolto l’obbligo di istruzione e formazione e in condizioni di dispersione scolastica. Riferimenti nazionali e regionali per l’apprendistato Con la Determinazione n.934/42/ FP del 13/01/2014, in analogia alle qualificazioni conseguibili in IeFP, sono stati approvati gli standard formativi per 22 qualificazioni conseguibili in apprendistato qualificante, relative alle figure del Repertorio nazionale per le quali le competenze obiettivo dei percorsi trovano una corrispondenza con competenze citate nel RRFP. Schede di qualificazione per i percorsi in apprendistato qualificante 15 Contenuti degli standard formativi per i percorsi in apprendistato qualificante SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI GLI STANDARD PER LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE Alla realizzazione di ‘infrastrutture’ per descrivere (RRFP) e per formare (standard di qualificazione) le competenze, deve accompagnarsi l’identificazione degli standard minimi affinché le competenze possano essere valutate e ‘rese certe’, ovvero affinché ad esse possa essere attribuito dal soggetto pubblico un valore oggettivo e riconosciuto (‘valore di scambio’), che la persona possa utilizzare per muoversi nel mercato del lavoro. Su questo versante la Regione Sardegna ha lavorato in parallelo a quanto, insieme alle altre Regioni e Province autonome ed al Governo, è stato elaborato negli ultimi anni ed infine sancito dal punto di vista normativo in materia di certificazione delle competenze comunque acquisite con il DLgs 13/2013 (vedi “Quadro normativo nazionale ed europeo” allegato). La coerenza del sistema regionale con le disposizioni nazionali (DLgs 13/13) Con l’approvazione infatti della DGR 50/26 del 21/12/2012 che riguarda ‘Principi generali e descrizione del processo di certificazione’, di fatto sono stati fatti propri dal sistema regionale i principi e gli standard minimi, sulla cui base, a seguito del decreto sopra citato, si sta procedendo alla definizione dell’insieme di processi, funzioni, tipologia e valenza delle attestazioni che dovranno rendere effettiva la possibilità da parte della singola persona di vedersi riconosciute e certificate le competenze acquisite attraverso esperienze diverse di apprendimento. In tal senso, il sistema regionale di certificazione prevede un’articolazione in fasi e ruoli definiti a garanzia dell’uniformità delle prassi procedurali, della parità di accesso ai servizi di riconoscimento e certificazione e di parità di trattamento in fase di valutazione delle competenze. La DGR citata definisce infatti le ‘regole di accesso’ e di fruizione/erogazione dei servizi di certificazione, di registrazione degli esiti attraverso format definiti, nel rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy, nel rispetto delle condizioni di collegialità, oggettività e indipendenza nelle attività di verifica e valutazione’. Quello che la DGR delinea è, pertanto, un processo di profonda riforma non solo delle prassi operative ma del complessivo quadro di riferimento concettuale all’interno del quale si collocano le funzioni di riconoscimento, messa in valore e certificazione delle competenze per garantire alle persone di capitalizzare i propri apprendimenti, che, come avviene in altri contesti regionali, comporta una modifica anche dei riferimenti normativi attualmente vigenti, nei tempi che tali tipologie di modifiche richiedono. Anche per questo motivo, la Regione Sardegna intende procedere con la necessaria gradualità nell’introduzione di dispositivi (per la valutazione, per l’attestazione) che sono destinati a modificare profondamente i comportamenti degli operatori e la Carattere progressivo della percezione da parte dei potenziali utenti dei servizi messi a disposizione riforma del sistema dall’amministrazione pubblica. Pertanto, nel 2013, è stata approvata una determinazione del direttore del 16 SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI Servizio della governance della formazione professionale che disciplina il funzionamento delle commissioni di esame (limitatamente ai percorsi formativi finalizzati al conseguimento di singole competenze) in via transitoria, ovvero nelle more della definizione di tutti i dispositivi operativi per l’attuazione del sistema (cfr. Determinazione n.19427/2375/F.P. del 23/04/2013: ‘Sistema regionale per la certificazione delle competenze. Disciplina della fase transitoria’). Il sistema regionale di certificazione che viene delineato dalla DGR prevede che, a fronte di una o più richieste di certificazione da parte di cittadini della Regione, l’amministrazione provveda a predisporre le condizioni per effettuare la valutazione dell’effettivo possesso dei tali competenze secondo i principi sopra richiamati. Tali condizioni riguardano: Le condizioni per la valutazione finalizzata alla certificazione delle competenze − individuazione del soggetto titolato ad effettuare la valutazione (commissione d’esame cui l’amministrazione pubblica conferisce una la funzione di valutazione); − individuazione delle prove di valutazione (sulla base di standard e modalità procedurali definite); − realizzazione delle singole prove (secondo standard minimi relativi alle modalità e tempi di somministrazione); − valutazione dei risultati delle prove; − formalizzazione di tali esiti, attraverso attestazioni formali a valenza pubblica. Con la Determinazione n.16832/1884/F.P. del 24/04/2014 la Regione ha approvato le disposizioni di dettaglio l’ attuazione di quanto previsto dalla DGR 50/26 del 21/12/2012 (che superano quindi quelle emanate in via trasnitoria), definendone i diversi profili operativi attraverso la regolazione delle diverse fasi del processo di certificazione, dalla presentazione dell’istanza di certificazione, alla programmazione degli esami, alla nomina della Commissione, alle attività di predisposizione, somministrazione e valutazione delle prove. Vengono infine disciplinate le fasi conclusive di consegna della documentazione dell’esame, di rilascio del documento di certificazione e di rilascio della documentazione dell’esame. In base a quanto definito dal DLgs. 13/2013, il sistema disciplinato garantisce parità di accesso e trattamento a coloro che hanno effettuato un percorso di convalida (o validazione) di apprendimento non formale/informale e a coloro che richiedono la certificazione al termine di un percorso formativo autorizzato dalla Regione Sardegna. In riferimento alla composizione della commissione d’esame la norma attuativa precisa il numero, le caratteristiche e le funzioni dei vari componenti, ovvero: 17 Le disposizioni di dettaglio per la prima attuazione della DGR 50/26 del 21/12/2012 SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI un Presidente designato dall’Amministrazione Regionale con funzioni di garanzia del rispetto dei requisiti di trasparenza, parità di trattamento, imparzialità nella procedura d’esame; un esperto dei processi e delle metodologie di valutazione e certificazione delle competenze, inserito nell’elenco degli esperti valutatoricertificatori pubblicato dalla Regione Sardegna, con funzioni di presidio degli aspetti metodologici attinenti la formulazione, somministrazione e valutazione delle prove; un esperto competente nel settore cui afferiscono i contenuti professionali della/e Unità di competenza da certificare, designato dalle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, con funzioni di presidio dei contenuti tecnico-professionali delle prestazioni da valutare e di coerente individuazione degli indicatori specifici di osservazione e valutazione; un esperto competente nel settore cui afferiscono i contenuti professionali della/e Unità di competenza da certificare, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, con funzioni di presidio dei contenuti tecnico-professionali delle prestazioni da valutare e di coerente individuazione degli indicatori specifici di osservazione e valutazione; un docente di esercitazioni pratiche del percorso formativo, laddove la Commissione d’esame venga costituita al termine del percorso formativo. Per gli esami finalizzati al rilascio di attestato di qualifica – quale attestazione del possesso di tutte le competenze minime di una Figura professionale –la Commissione viene integrata con un rappresentante designato dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche previsto ai sensi dell’art. 7 della LR 47/1979. Nella predisposizione delle prove, acquista un ruolo centrale la figura dell’esperto dei processi e delle metodologie di valutazione e certificazione delle competenze, che, con la collaborazione dell’esperto di settore (o con gli esperti di settore), provvede a definire un sistema di prove autentiche, ovvero adeguate alla valutazione delle effettive competenze da certificare, attraverso l’osservazione delle performance attinenti le UC che i candidati sono chiamati a presidiare. La commissione, nella totalità dei suoi membri è chiamata ad esaminare e validare le prove e a definire il sistema di valutazione delle stesse in una logica di tipo on/off in termini di possesso/non possesso delle competenze. Ai candidati che hanno superato l’esame si prevede il rilascio del certificato di competenze o dell’attestato di qualifica, a cura dell’Agenzia o dell’Amministrazione Regionale. In caso di non superamento dell’esame finalizzato al rilascio di certificato di competenza al termine di un percorso formativo, si prevede il rilascio da parte dell’Agenzia titolare del percorso di una dichiarazione degli apprendimenti di parte seconda, finalizzata ad un 18 SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI eventuale riconoscimento degli apprendimenti dichiarati quali crediti in ingresso ad altro percorso formativo. In caso di non superamento dell’esame finalizzato al rilascio di certificato di competenza a seguito di percorsi di convalida dell’esperienza, al candidato viene rilasciato un documento riservato – sottoscritto dai componenti della Commissione – che esplicita la valutazione formulata dalla Commissione in relazione alla/e prova/e sostenuta/e. La nuova disciplina, quindi, delinea un cambiamento deciso di prospettiva, focalizzandosi sulle expertise tecnico-professionali necessarie alla conduzione della valutazione e rafforzando l’istanza di terzietà ed oggettività della valutazione e di garanzia di equità del processo valutativo. In questa prospettiva risulta strategica l’individuazione puntuale dei requisiti professionali necessari affinché siano garantite le specifiche expertise previste, con particolare riferimento ai contenuti tecnico-professionali delle competenze e delle prestazioni da valutare ed alle metodologie di valutazione e certificazione delle competenze. Pertanto, per quanto concerne gli esperti di metodologie di valutazione e certificazione, in coerenza con quanto si sta realizzando in altri contesti regionali, l’amministrazione persegue la strada della qualificazione delle risorse professionali cui affidare questa funzione, attraverso la formazione e certificazione di competenze tecnico-professionali specifiche e specialistiche che, unitamente alla presa in carico delle istanze proprie della funzione pubblica svolta, contribuiscono a garantire l’accountability dell’intero sistema. In tal senso sono stati formati i primi 26 certificatori/valutatori delle competenze che verranno iscritti all’interno di apposito elenco regionale. Per quanto riguarda invece gli esperti di contenuto tecnico-professionale, l’amministrazione, sempre nell’ottica della razionalizzazione ed efficientamento delle procedure, sta procedendo alla definizione dei relativi requisiti di esperienza lavorativa, alla procedura di selezione dei soggetti in possesso di tali requisiti, ed alle modalità di costituzione e aggiornamento del relativo elenco. Risulta altresì fondamentale garantire l’effettiva “sostenibilità” delle procedure di valutazione, sia in termini organizzativi sia in termini finanziari, tenendo conto degli impatti che la riforma complessiva del sistema ha nel quadro di semplificazione procedurale e riduzione dei costi della pubblica amministrazione anche attraverso il coinvolgimento di soggetti esterni all’amministrazione stessa, adeguatamente selezionati, così come, per altro, risulta essere l’orientamento nella maggioranza degli altri contesti regionali. 19 Le ‘nuove’ funzioni per la valutazione e certificazione delle competenze SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI GLOSSARIO APPRENDIMENTO FORMALE Cfr. DLgs 13/2013: Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari. APPRENDIMENTO INFORMALE Cfr. DLgs 13/2013: Apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. APPRENDIMENTO NON FORMALE Cfr. DLgs 13/2013: Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese. ATTESTATO DI QUALIFICA Identifica il titolo (vedi ‘qualificazione’) rilasciato dall’amministrazione regionale titolare della funzione di certificazione ai sensi del DLgs 13/2013, che esplicita in maniera formale e valida per gli usi previsti dalle norme, il conseguimento delle competenze riferite ad uno specifico profilo professionale, riferito ad una Figura del RRFP. L’attestato di qualifica risponde agli standard minimi di attestazione definiti dal sistema nazionale di certificazione di cui al DLgs 13/2013 per l’inclusione del titolo nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali 20 SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI CERTIFICATO DI COMPETENZE Identifica il titolo (vedi ‘qualificazione’) rilasciato dall’amministrazione regionale titolare della funzione di certificazione ai sensi del DLgs 13/2013, che esplicita in maniera formale e valida per gli usi previsti dalle norme, il conseguimento di singole competenze, riferite al RRFP. Il certificato di competenze risponde agli standard minimi di attestazione definiti dal sistema nazionale di certificazione di cui al DLgs 13/2013 per l’inclusione del titolo nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali CERTIFICAZIONE Identifica il processo con il quale l’amministrazione regionale titolare, eventualmente anche mediante soggetti accreditati per tale funzione, accerta, in conformità agli standard di processo definiti dal sistema nazionale di certificazione di cui al DLgs 13/2013, il possesso da parte della persona di competenze riferibili agli standard contenuti nel RRFP ed acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale, informale. COMPETENZA Conformemente alla definizione adottata dal Consiglio UE, il termine identifica la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, in coerenza con quanto definito dal sistema nazionale di certificazione di cui al DLgs 13/2013. Nel sistema regionale di LLL sono riconoscibili e certificabili (vedi ‘certificazione’) unicamente le competenze riferite agli standard del RRFP. QUALIFICAZIONE Identifica ogni titolo, rilasciato all’amministrazione regionale sulla base degli standard regionali del sistema di LLL e con quelli del sistema nazionale di certificazione, anche attraverso enti da essa accreditati. Sono pertanto qualificazioni l’attestato di qualifica ed il certificato di competenze di cui alla DGR 50/26 del 21/12/2013 che rispondono ai requisiti minimi di processo e di attestazioni previsti a livello nazionale di cui al DLgs 13/2013. Il termine identifica più in generale i processi di apprendimento e certificazione attraverso i quali la persona può acquisire il titolo. 21 SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI STAGE Nel linguaggio consolidatosi nel dibattito istituzionale sui sistemi di istruzione e formazione, con questo termine si indica un’esperienza di apprendimento che avviene in contesto di lavoro, ad integrazione di un percorso formativo formale del quale rappresenta una parte in genere limitata e secondo criteri definiti (progetto, convenzione con azienda, presenza tutor, relazione finale, rispetto norme di legge, etc.). Tale esperienza può avere finalità diverse, in particolare orientativa o formativa e non configura mai un rapporto di lavoro TIROCINIO Il termine identifica un istituto la cui regolamentazione in Italia risale alla L 196/1997 e al DM 142/1998 fino all’Accordo siglato in Conferenza Stato-Regioni il 24/01/2013, la cui valorizzazione quale strumento di inserimento nel mondo del lavoro costituisce uno degli obiettivi della Strategia Europa 2020 nella prospettiva del rilancio dell’economia europea (cfr. “Un quadro di qualità per i tirocini” all’interno della comunicazione della Commissione “Verso una ripresa fonte di ripresa”). Sebbene sia spesso ricondotto allo stage, il tirocinio rappresenta un’esperienza di apprendimento che avviene in contesto di lavoro, secondo criteri definiti (progetto, convenzione con azienda, presenza tutor, rispetto norme di legge, etc.), ma nel quale i momenti di formazione ‘formale’ (all’inizio, durante e alla fine dell’esperienza in azienda) rappresentano una parte limitata (diversamente da quanto avviene per lo stage). Esso non può mai configurare un rapporto di lavoro. Non rientrano nell’ambito disciplinato dall’Accordo Stato-Regioni citato: i tirocini cd. ‘curricolari’ promossi da Università, Istituzioni scolastiche, Organismi formativi in quanto esperienze previste all’interno di percorsi formali di istruzione e formazione, i periodi di pratica professionale e per l’accesso alle professioni ordinistiche, i tirocini transnazionali nell’ambito di programmi comunitari per l’istruzione e la formazione, i tirocini per soggetti extra-comunitari all’interno delle quote di ingresso, i tirocini estivi. RIO 22 SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI QUADRO NORMATIVO NAZIONALE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED EUROPEO IN MATERIA DI Lungo il percorso di cambiamento che in Italia ha condotto alla graduale riformulazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro verso una centratura sulle acquisizioni dei singoli in termini di competenze quali esiti di processi apprendimento che avvengono in contesti formali, informali, non formali, e che costituiscono il principale fattore di competitività nella società della conoscenza, è possibile rinvenire alcune tappe fondamentali, identificabili in provvedimenti che hanno sancito di volta in volta a livello normativo ed amministrativo importanti riferimenti condivisi, attraverso il confronto sia a livello europeo che nazionale. Essi costituiscono la cornice indispensabile per comprendere il quadro dei dispositivi nazionali/regionali necessari a garantire il diritto all’apprendimento ed al riconoscimento, validazione e certificazione elle competenze. Legge 24 giugno 1997, n. 196 norme in materia di promozione dell'occupazione Si tratta di un provvedimento articolato che interviene su diverse componenti e dinamiche del sistema di incontro domanda ed offerta di lavoro e più in generale sui fattori di integrazione tra istruzione e formazione e lavoro; in particolare, al fine di “assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro”, oltre a prevedere forme flessibili di formazione per elevare le competenze del capitale umano e la competitività del sistema produttivo, si procede all’ “attribuzione al ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione (…) dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale.” Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 174 maggio 2001 Sulla base di quanto previsto dalla L 196/1997 e del percorso di confronto avviato a livello nazionale tra regioni e province autonome e parti economiche e sociali, il decreto introduce alcuni importanti principi tra cui la pari dignità degli apprendimenti indipendentemente dal contesto di acquisizione, anche in relazione alla certificabilità delle competenze, la necessità di definire “basi minime omogenee per il sistema di certificazione su tutto il territorio nazionale” attraverso “standard minimi di competenza” 23 SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI con il concorso delle parti sociali, la certificazione come prerogativa dei soggetti pubblici, previsione del Libretto formativo quale strumento di registrazione delle competenze. In realtà le previsioni del decreto non hanno dato vita a provvedimenti attuativi. Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 Con riferimento alla certificazione delle competenze: - assegna una precisa funzione al libretto formativo del cittadino soprattutto ai fini della mobilità professionale (“«libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore […] in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate”), - nel riformare l’istituto dell’apprendistato, istituisce il repertorio delle professioni “allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali […] predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della conferenza stato-regioni” Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al «Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)» del 15 dicembre 2004 (2241/2004/CE) La Decisione raccoglie una serie di strumenti già messi a punto (cv europeo, europass, europass-mobility, supplemento al diploma, supplemento al certificato, portfolio delle lingue) finalizzati a rendere trasparenti i contenuti dei titoli di studio e delle qualificazioni rilasciate nei diversi stati membri, in termini di competenze conseguite, al fine di favorire la mobilità formativa e professionale dei cittadini europei. Il principio della trasparenza e della leggibilità dei titoli e delle qualifiche rilasciate nei diversi sistemi nazionali/regionali costituisce il riferimento principale per l’attuazione di quel metodo aperto di coordinamento che gli stati membri hanno individuato come modalità sistemica di 24 SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI cooperazione in ambiti di policy per i quali non esiste un conferimento di sovranità dagli stati membri all’unione (appunto gli ambiti dell’istruzione e formazione), ma che costituiscono un fattore fondamentale per la coesione e lo sviluppo dell’area europea. Decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005, approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i). Richiamando i criteri di trasparenza definiti dal “pacchetto europass”, definisce la struttura del libretto formativo ed identifica la tipologia di informazioni che in esso devono essere registrate, tra le quali quelle concernenti i titoli di istruzione e formazione e quelle attinenti la qualifica professionale; in tal senso la scheda identificativa del titolare del libretto formativo si compone di alcune tipologie di informazioni reperibili in sistemi informativi diversi (scheda anagrafica del lavoratore utilizzata in ambito sil, anagrafi scolastiche, sistemi informativi regionali per la formazione professionale) A partire dall’approvazione del decreto è stata avviata una fase di sperimentazione della procedura di compilazione e rilascio da parte delle regioni. Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, Definizione delle norme generali sul dirittodovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c) , della legge 28 marzo 2003, n. 53 Sancisce il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, nell’ambito dei sistemi di istruzione e formazione formale e nell’ambito dell’apprendistato, in una logica di promozione dell'apprendimento in tutto l'arco della vita e di garanzia di pari opportunità per tutti i cittadini di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea. L’attuazione delle norme definite in questo provvedimento costituiscono il corpus dell’intera riforma dell’istruzione e formazione professionale e dell’istruzione. 25 SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI Decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania Stabilisce le regole e disciplina le modalità amministrative che assicurano ai cittadini dell’Unione europea, che hanno acquisito una qualifica professionale in un altro stato membro, la possibilità di accedere ad una professione regolamentata in Italia e di esercitarla con gli stessi diritti previsti dalla normativa nazionale. L’obiettivo del recepimento della Direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali è facilitare la mobilità in Europa per l’esercizio della professione, nonché il riconoscimento dei titoli professionali. Il riconoscimento dei titoli conseguiti attraverso istruzione/formazione (apprendimento in contesti formalizzati), avviene secondo tre diversi regimi: automatico, generale, e basato sull’esperienza professionale, ovvero sulle competenze effettivamente possedute ed esercitate dalle persone, opportunamente messe in evidenza e comprovate. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008 (2008/C 111/01) La Raccomandazione costituisce un importante punto di arrivo del percorso avviato agli inizi degli anni 2000 e finalizzato, stante la permanenza delle politiche formative, di istruzione e del lavoro nell’ambito di sovranità esclusiva degli stati membri, a definire un quadro di riferimento comune per la leggibilità degli esiti dei processi/percorsi di apprendimento, rimesso all’adozione volontaria da parte di ciascun stato membro (coerentemente con valenza propria dello strumento della Raccomandazione). La focalizzazione sugli esiti dell’apprendimento piuttosto che sui processi formativi che hanno permesso di conseguire l’apprendimento è l’approdo finale di uno spostamento della visuale adottata dalla Commissione in materia di politiche educative, formative dal sistema dell’offerta di formazione/istruzione ai processi di apprendimento che le persone sviluppano in contesti che possono anche essere diversi da quelli formalmente strutturati per far apprendere, ma che permettono comunque di acquisire competenze spendibili. La lettura delle competenze come risultati di un processo di apprendimento (in qualsiasi contesto formale, non formale, informale) porta all’identificazione di descrittori capaci di rendere leggibili questi risultati e di fatto non strutturati in termini di formazione/istruzione impartita. Il Quadro permette di leggere i risultati di apprendimento in termini di: 26 SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI knowledges (conoscenze) intese come “risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. nel contesto del quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche” skills (abilità) intese come “le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi”. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti). competences intese come “comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale nel contesto del quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia”. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009 (2009/C 155/02) Promuove il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale («ECVET») affinché “possa essere gradualmente applicato alle qualifiche dell'istruzione e della formazione professionale a tutti i livelli dell'EQF e utilizzato allo scopo di trasferire, riconoscere e accumulare i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona in contesti formali e, se del caso, non formali e informali”. L’ECVET trae ispirazione ed i principali riferimenti da ECTS - l’altro strumento per lavorare sui crediti, ormai “testato” nell’ambito dei percorsi di istruzione universitaria e di alta formazione - per quanto concerne il meccanismo di attribuzione e misurazione del valore da assegnare ai risultati di apprendimento già conseguiti, per l’ingresso/re-ingresso in formazione, ed estende tale meccanismo ad un contesto molto più ampio di quello nel quale l’ECTS è nato e viene utilizzato. Mentre infatti ECTS nasce per il formal (in particolare percorsi universitari/alta formazione) ed ha funzionalità circoscritta a questo ambito, ECVET nasce per raccordare anche ciò che viene acquisito in contesti diversi non formal/informal al formal. La Raccomandazione costituisce di fatto un quadro di riferimento ed al tempo stesso un’esortazione/stimolo a lavorare sulla definizione di standard che permettano di rendere comparabili/leggibili i diversi contesti. Le prassi attuative sviluppate a seguito dell’approvazione della raccomandazione, inevitabilmente si confrontano con il tema della standardizzazione, che, al fine di rendere leggibili gli apprendimenti in entrata da riconoscere come crediti, necessariamente si focalizza sul concetto di competenza intesa come risultato di apprendimento. 27 SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI Legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita Nell’ambito di un’azione di profonda riforma del mercato del lavoro, soprattutto in termini di tipologie e caratteristiche dei contratti di lavoro, disciplina della flessibilità in uscita, di ammortizzatori sociali, e di tutele dei lavoratori in costanza di rapporto, all’articolo 4, commi 51-56 definisce l’apprendimento permanente e ne inquadra le relative politiche nazionali, definendo i soggetti, le funzioni, e le modalità di programmazione e regolazione degli interventi. la definizione delle politiche a livello nazionale spetta alla “conferenza unificata, su proposta del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali” e prevede la “realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati”; alla realizzazione delle reti concorrono “a) le università, nella loro autonomia, attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali, l'offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata, idonei servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico; b) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali; c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio, che comprendono la formazione, l'apprendimento e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dalle persone; d) l'osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale istituito con Decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 dicembre 2009” Ai commi da 58 a 61, la legge delega il Governo ad adottare decreti legislativi “per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali” individuandone i principi ed i criteri e riferendo tali processi al sistema nazionale di certificazione delle competenze (che viene definito nei commi successivi). Ai commi da 64 a 68 viene definito il “sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze” fondato “standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità”. 28 SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI La certificazione ha per oggetto le competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali; la competenza certificabile è intesa come “un insieme strutturato di conoscenze e di abilità” acquisite in contesi che possono essere formali, non formali o informali e “e riconoscibili anche come crediti formativi”; laddove le competenze siano state acquisite in contesti non formali o informali, esse possono essere certificate unicamente “previa apposita procedura di validazione”. La certificazione si configura come “atto pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'unione europea” e porta al “al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente l'accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato o autorizzato” secondo procedure “ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilità e accessibilità della documentazione e dei servizi”. Le competenze certificabili sono riferite a standard “raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali”. Nella delega al Governo prevista ai commi 58-61 è compresa anche “la definizione gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi (…)per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo”, “i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali” e “le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino”. Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF). A seguito dell’adesione volontaria all’European Qualification Framework (vedi sopra) che impegna gli stati membri a: 1. esplicitare in maniera chiara la connessione di tutte le qualificazioni rilasciate ad uno degli otto livelli previsti dal quadro 2. descrivere in maniera coerente ciascuna qualificazione in termini di conoscenze, abilità e competenze (intesa come autonomia e livello di responsabilità) 3. garantire attraverso adeguati dispositivi di controllo di qualità nella referenziazione ad EQF di ciascuna qualificazione Governo e Regioni e Province autonome hanno adottato il primo Rapporto nazionale di referenziazione ad EQF che in questa prima formulazione prende in considerazione le 29 SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI “qualificazioni di riferimento nazionale allo stato attuale rilasciate da autorità pubbliche, ovvero dallo stato, dalle regioni e pa nell’ambito delle proprie competenze e funzioni in materia”. Nell’Accordo si prevede che da 1° gennaio 2014, tutte le qualificazioni descritte nel rapporto riportino l’esplicito riferimento al livello EQF corrispondente così come previsto nel Rapporto. Inoltre, si stabilisce che il Rapporto sia completato con le ulteriori qualificazioni rilasciate da Regioni e PA non ricomprese nella prima versione e con “le abilitazioni professionali relative alle professioni regolamentate alle quali si applica in Italia quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE” Intesa in sede di Conferenza unificata del 20 dicembre 2012, concernente le politiche per l’apprendimento permanente e gli indirizzi per l’individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell’articolo 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 Nell’ambito del quadro strategico della cooperazione europea per l’istruzione e la formazione (ET 2020) e degli obiettivi prioritari in esso individuati, vengono assunti impegni in relazione a: definizione delle politiche per l’apprendimento permanente per: assicurare la progressiva integrazione sul territorio dei servizi la ricostruzione e documentazione delle esperienze e degli apprendimenti acquisiti in percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, aumentare l’efficacia delle politiche attive del lavoro, anche attraverso l'ottimizzazione e lo sviluppo dei sistemi di rilevazione dei fabbisogni professionali e di competenze in relazione alle necessità dei sistemi produttivi dei territori di riferimento; assicurare i servizi di orientamento permanente; potenziare ed innalzare la qualità e l’efficienza dei sistemi integrati di istruzione, formazione e lavoro. organizzazione delle reti territoriali per l’apprendimento permanente, previste dalla L 92/2012 30 SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI Raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012 (2012/C 398/01) In conseguenza della promozione dell’apprendimento permanente quale fattore strategico della strategia europea per lo sviluppo del capitale umano, gli stati membri sono invitati a predisporre e regolare entro il 2018 “modalità per la convalida dell'apprendimento non formale e informale” che consenta alla persona di: “a) ottenere una convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante l'apprendimento non formale e informale (…); b) ottenere una qualifica completa o, se del caso, una qualifica parziale, sulla base della convalida di esperienze di apprendimento non formale e informale, (…)”. L’individuazione, documentazione e valutazione dei risultati di apprendimento acquisiti mediante apprendimento non formale/informale e la certificazione di tali risultati sotto forma di qualificazione o di credito formativo, devono costituire gli elementi costitutivi dei sistemi di convalida. La Raccomandazione sin richiama e completa l’insieme delle Raccomandazioni relative alla trasparenza delle qualificazioni ed alla mobilità formativa e professionale delle persone. Decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certifi cazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68,della legge 28 giugno 2012, n. 92. In attuazione dell’articolo 4, commi 58 e 68, della L 92/2012 92 (v. pag. 26) il Decreto configura gli standard minimi nazionali del sistema di attori, processi e dispositivi per la certificazione delle competenze, comunque acquisite; ovvero l’insieme dei i servizi finalizzati a mettere in valore le competenze possedute dalle persone, indipendentemente dai processi di acquisizione delle stesse. Per quanto riguarda, l’oggetto della certificazione, esso viene identificato nelle “competenze riferite alle qualificazioni ricomprese (…), in repertori codificati a livello nazionale o regionale secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni, o a parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze costituenti l’intera qualificazione”. Il Decreto individua gli standard generali di sistema, gli standard minimi dei processi di individuazione, validazione e di certificazione delle competenze, gli standard di attestazione delle competenze individuate, validate, certificate; in relazione a questi 31 SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI ultimi viene istituito il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, che nella fase di avvio del sistema è costituito dai repertori regionali/nazionali già esistenti a condizione che essi garantiscano quali elementi minimi: identificazione dell’ente pubblico titolare; identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio; referenziazione, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale; referenziazione delle qualificazioni del repertorio al quadro europeo delle qualificazioni (EQF). 32