PROVINCIA DI PRATO
AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER L’INSERIMENTO
SOCIO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI – FASCE DEBOLI.
ATTIVAZIONE TIROCINI EXTRACURRICULARI
Premessa
La Provincia di Prato adotta il presente avviso in coerenza e attuazione di quanto previsto da:
 la Legge n. 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali”;
 la Legge 196/97, che detta le norme in materia di promozione del lavoro e all’art. 18, ha
disciplinato l’istituto del tirocinio formativo e di orientamento;
 il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n.142
 il decreto legislativo n. 276/2003 denominato “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
 il D.Lgs. 150 del 14/09/2015;
 la Legge Regionale n. 32/2002 e s.m.i. "Testo unico in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modificazioni e integrazioni;
 il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed
emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e s.m.i.;
 la DGR n. 256 del 02/04/2012 con la quale vengono quantificati il contributo regionale da erogarsi
al soggetto ospitante per la copertura totale o parziale dell’importo forfetario a titolo di rimborso
spese;
 il decreto dirigenziale n. 1253 del 02/04/2012 con il quale è approvato lo schema di convenzione
tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante e lo schema di progetto formativo ai sensi
dell’art. 17ter, 4 della Legge Regionale n. 32/2002 e s.m.i.
 l’Atto del Presidente della Provincia di Prato N. 31 del 25/02/2015, con il quale è stato stabilito di
integrare la dotazione finanziaria del Disciplinare per l’esecuzione di Servizi e Attività afferenti il
mercato del lavoro e i Servizi per l’Impiego affidati direttamente dalla Provincia di Prato alla
Società FIL SRL, con il trasferimento di risorse che dovranno essere impiegate da FIL SRL non per
la prestazione di servizi ma esclusivamente per l’erogazione a terzi di benefici e agevolazioni per
l’inserimento al lavoro di fasce deboli (borse lavoro, indennità di sostegno, incentivi
all’assunzione, ecc.) ed, in particolare, è stato approvato l’articolo 4bis, quale integrazione al
“Disciplinare per l’esecuzione di Servizi e Attività afferenti il mercato del lavoro e i Servizi per
l’Impiego affidati direttamente dalla Provincia di Prato alla Società FIL SRL”;
 la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Prato N. 827 del 18/03/2015 con cui sono state
impegnate a favore di FIL SRL le risorse di cui sopra;
 La Determinazione Dirigenziale della Provincia di Prato N. 2530 del 10/09/2015 che ha pubblicato
il presente Avviso;
 La Determinazione Dirigenziale della Provincia di Prato N. 3444 del 10/12/2015 che ha modificato
il presente Avviso;
Art. 1 - Oggetto
Le trasformazioni sociali ed economiche intervenute negli ultimi anni nel territorio pratese hanno mutato
profondamente la composizione sociale dell’area e il quadro delle relazioni socio-economiche: la
massiccia immigrazione dai paesi extra comunitari, la flessibilizzazione e precarizzazione del lavoro, la
modificazione degli stili di vita e di consumo, unite al riassetto produttivo dell’area, hanno fatto emergere
nuove e gravi problematiche sociali legate alla difficoltà a inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, alla
convivenza di culture diverse e all’estendersi di una vasta area di nuove povertà ed emarginazione in
strati sociali finora ben integrati. Inoltre, gli effetti della crisi economica internazionale sono andati ad
aggiungersi ad una pesante situazione di crisi già in essere nel territorio di Prato, derivante
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principalmente dalla globalizzazione della produzione nell’ambito del tessile e dell’abbigliamento. Per tali
ragioni, la crisi a Prato ha colpito più duramente che altrove, mettendo seriamente in discussione il futuro
stesso del più importante centro manifatturiero della Toscana, in quanto Prato è interessata non solo da
un più generale problema di disoccupazione, ma da uno specifico fenomeno di deindustrializzazione.
Questo fenomeno fa sì che molti lavoratori esauriscano il periodo di copertura degli ammortizzatori sociali
senza essere riusciti a trovare un nuovo lavoro stabile.
In questo contesto, quindi, le persone maggiormente vulnerabili (persone con disabilità e altri soggetti
presi in carico dai servizi sociali), risultano ulteriormente penalizzate e trovano ancora maggiori difficoltà
ad inserirsi nel mondo del lavoro.
Per queste ragioni, diventa essenziale perseguire il rafforzamento della capacità di inclusione sociale del
sistema locale, combinando le politiche attive del lavoro con politiche di protezione sociale, che si
concretizzino in forme di agevolazione economica all’inserimento o all’accompagnamento al lavoro (borse
lavoro, indennità di sostegno, incentivi all’assunzione, ecc.).
Art. 2 - Azioni previste
1. Il presente avviso promuove e finanzia l’attivazione di tirocini extracurriculari della durata massima
di 6 mesi da svolgersi presso soggetti ospitanti pubblici o privati, individuati attraverso il presente Avviso,
che abbiano sede operativa nel territorio della Regione Toscana. I tirocini attivati con durata inferiore a 6
mesi, possono essere prorogati fino al raggiungimento del limite massimo di 6 mesi. In ogni caso, non
potranno essere attivati tirocini per un periodo di tempo inferiore a 2 mesi.
2. Al tirocinante è riconosciuta una indennità mensile pari ad € 500,00, come rimborso forfettario, al
lordo di ritenute fiscali e previdenziali, se dovute, come previsto dall’art. 2, comma 1, DPGR 31 marzo
2015 n. 39/R.
Art.3 - Validità dell’Avviso
Il presente avviso si applica alle richieste di ammissione alla procedura di rimborso inviate al Centro per
l’Impiego FIL SRL a far data dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.
L’Avviso resterà valido fino al 30 giugno 2016 e comunque fino ad esaurimento fondi, fatta salva nel caso
di non esaurimento fondi, la proroga del medesimo avviso.
Art. 4 - Rimborso spese forfetario
La convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante il tirocinio deve prevedere l'erogazione al
tirocinante di un rimborso spese forfetario da parte del soggetto ospitante di almeno € 500,00 mensili
lorde.
I criteri di ammissibilità della domanda di rimborso spese sono specificati all’art. 6.
L’indennità di frequenza, sarà erogata dal soggetto ospitante in favore di ciascun tirocinante a cadenza
mensile.
Il rimborso effettivo al soggetto ospitante da parte del Centro per l’Impiego - FIL SRL è vincolato al
raggiungimento di almeno 70% delle presenze del tirocinante svolte nel trimestre e comunque delle ore
complessive del tirocinio, stabilite nel progetto formativo.
L’indennità di frequenza, ai soli fini fiscali, è assimilabile ai redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'art.
50, co. 1, lett. c), del DPR n. 917/1986 – TUIR; essa non costituisce, invece, reddito al fine del
raggiungimento dei limiti previsti per il possesso e il mantenimento dello stato di disoccupazione ai sensi
del D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i.
Sono esclusi i soggetti di cui all'art.17 ter, comma 8 della L.R. n.32/2002 come modificata dalla L.R.
n.3/2012, per i quali la Regione Toscana prevede già un contributo pari a Euro 500,00 mensili.
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Art. 5 - Criteri di ammissibilità all'erogazione del rimborso spese
Ai fini dell’ammissibilità all'erogazione del rimborso spese , i tirocini:




devono essere promossi dal Centro per l’Impiego FIL SRL della Provincia di Prato o, se svolti in una
sede al di fuori della Provincia di Prato, dal Centro per l’Impiego territorialmente competente;
devono essere realizzati da un soggetto ospitante in regola con i requisiti e gli obblighi di cui
all’articolo 86-ter del regolamento approvato con D.P.G.R. n.47/R/2003 come modificato dal
D.P.G.R. n.11/R/2012;
devono essere inoltrati mediante la domanda il cui schema è riportato nell’allegato n.1 del
presente avviso;
devono essere svolti in Toscana presso la sede legale o l’unità locale del soggetto ospitante;
Il numero di tirocini attivabili presso il medesimo soggetto ospitante è definito dalla Regione Toscana nel
Regolamento n. 47/R del 8/08/2003 e s.m.i..
I soggetti ospitanti sono tenuti ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL,
nonché ad assicurarlo presso compagnie assicurative operanti nel settore, ai fini della responsabilità civile
verso terzi.
Nel caso in cui il soggetto ospitante abbia natura giuridica privata, tra i vertici dell’azienda che intende
attivare il tirocinio ed il tirocinante, non devono intercorrere rapporti di parentela o affinità entro il 3°
grado, pena la non attivabilità del percorso.
I tirocinanti:
 devono possedere la residenza o il domicilio in uno dei Comuni della Provincia di Prato, da
almeno 3 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso;
 devono essere disoccupati/e o inoccupati/e, iscritti presso il Centro per l’Impiego di Prato e privi
di alcuna occupazione;
 devono rientrare nella definizione di lavoratore svantaggiato disposta dall’art. 2 del Decreto
legislativo 276/2003, e cioè: “qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà
a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f) del
regolamento (CE) n. 2204/2002”;
 devono soddisfare almeno uno dei criteri seguenti contenuti nell'art. 13 del Decreto Legislativo 10
settembre 2003, n. 276 e precisamente:
a)
i giovani con almeno 25 anni che non abbiano ancora ottenuto il primo impiego
retribuito regolarmente o che non abbiano titoli di qualifica professionale e che non siano
in possesso dei requisiti previsti per l’adesione a Garanzia Giovani ;
b)
i lavoratori extracomunitari che si spostino all'interno degli Stati membri della
Comunità europea alla ricerca di una occupazione;
c)
i lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere una attività lavorativa e che
non abbiano lavorato per almeno due anni, in particolare quei soggetti che abbiano dovuto
abbandonare l'attività lavorativa per difficoltà nel conciliare la vita lavorativa e la vita
familiare;
d)
i lavoratori adulti che vivano soli con uno o più figli a carico;
e)
i lavoratori che siano privi di un titolo di studio, di livello secondario di primo
grado, o che abbiano compiuto 50 anni e siano privi di un posto di lavoro;
f)
i lavoratori riconosciuti affetti, al momento o in passato, da una dipendenza ai
sensi della legislazione nazionale;
g)
i lavoratori che, dopo essere stati sottoposti a una pena detentiva, non abbiano
ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
h)
i disoccupati di lunga durata senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti;
i)
i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli
47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10
ottobre 1986, n. 663;
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j)
i disoccupati riconosciuti come disabili ai sensi della legge 68/1999.
sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui all’articolo 86-quater del regolamento approvato con
D.P.G.R. n.47/R/2003 come modificato dal D.P.G.R. n.11/R/2012;
 non devono beneficiare di ammortizzatori sociali o indennità legate alla disoccupazione.
E’ condizione imprescindibile per l’erogazione del rimborso spese che l’impresa non benefici e non abbia
beneficiato di altro contributo della medesima natura previsto dalla Provincia di Prato o dalla Regione
Toscana per le stesse finalità e per lo stesso lavoratore.
I requisiti per l’ammissibilità devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di
richiesta di tirocinio e dovranno persistere sino alla data di erogazione finale dei contributi.

Art. 6 - Ammissione alla procedura di erogazione del rimborso spese
Il soggetto ospitante, in possesso dei requisiti di cui all'art. 86 ter del regolamento regionale 47/R, che
intenda ottenere il rimborso spese per la copertura totale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese
corrisposto al tirocinante deve presentare domanda di ammissione utilizzando il modulo allegato 1 al
presente avviso almeno 24 ore antecedente la data di inizio del tirocinio stesso. Il modello dovrà essere
inviato al Centro per l’Impiego F.I.L. SRL della Provincia di Prato.
Alla domanda dovranno essere i seguenti documenti:
a) convenzione con il soggetto promotore;
b) progetto formativo;
c) copia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto ospitante in corso di
validità.
L’istanza di rimborso spese per la copertura totale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese
corrisposto al tirocinante, corredata della prescritta documentazione, potrà essere presentata, pena
l'esclusione, solo a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso secondo le seguenti
modalità:
Consegnata a mano in busta chiusa e sigillata o spedita tramite raccomandata a.r. presso:
Centro per l’Impiego – F.I.L. SRL della Provincia di Prato
Sportello Tirocini
Via Galcianese, 20/F
59100 – Prato
Indicare sulla busta mittente e “AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER
L’INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI – FASCE DEBOLI. ATTIVAZIONE
TIROCINI EXTRACURRICULARI”
La fase istruttoria di ammissibilità sarà svolta dal Centro per l’Impiego FIL SRL, che comunicherà
l’ammissione al rimborso spese
attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet
(www.centroimpiegoprato.it).
In caso di proroga di un tirocinio della durata inferiore a 6 mesi e già attivato, il soggetto ospitante, per
accedere alla procedura di erogazione del rimborso spese per l’ulteriore periodo, deve presentare istanza
mediante il modello allegato 2, almeno entro la data di inizio della proroga, specificando:
- il nome del tirocinante;
- la motivazione della proroga e la sua durata;
- che la stessa non supera, sommata al precedente periodo di tirocinio, i limiti massimi di durata di cui
all’art. 17ter commi 7 e 8 della L.R. n.32/2002 come modificata dalla L.R. n.3/2012 e precisamente la
durata di 6 mesi.
Gli eventuali periodi di sospensione durante lo svolgimento del tirocinio (chiusura estiva del soggetto
ospitante, per esempio) devono essere indicati nel progetto formativo; quest’ultimo dovrà indicare la
durata del tirocinio al netto della sospensione.
Tale durata sarà il dato considerato per l’erogazione del rimborso spese e il calcolo del monte presenze.
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Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione
obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti
gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
Art. 7 - Condizioni di ricevibilità/ammissibilità e procedure di ammissione
1. Il Centro per l’Impiego - FIL SRL della Provincia di Prato, con modalità a sportello, procede alla verifica
di ammissibilità delle domande delle imprese pervenute, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
2. Non sono considerate ammissibili le domande:
- trasmesse al di fuori dei termini previsti all’art. 3;
- consegnate con modalità difformi da quelle previste all’art. 6.
3. Non sono considerate ammissibili le domande:
- presentate da destinatari privi delle caratteristiche stabilite all’art. 5;
- prive di uno o più dei documenti obbligatori costituenti la domanda, di cui all’art. 6;
- illeggibili in uno o più dei documenti obbligatori di cui al predetto art. 6;
- non sottoscritte;
- redatte con l’utilizzo di modulistica non conforme all’“Allegato 1”, al presente Avviso.
Art. 8 - Erogazione del rimborso spese al soggetto ospitante
1. L’indennità di frequenza, pari a € 500 mensili, al lordo di ritenute fiscali e previdenziali, se dovute,
come previsto all’art. 2 comma 2 del presente Avviso, verrà corrisposta al tirocinante dal soggetto
ospitante, con periodicità mensile di tirocinio già svolto.
Il rimborso da parte del soggetto ospitante potrà essere richiesto all’ente erogatore del rimborso spese
previa verifica
dello svolgimento di almeno il 70% delle ore previste nel Progetto di tirocinio e se
risultanti da registro (N.B. si prega il soggetto ospitante di verificare bene il raggiungimento della
percentuale delle ore realizzate prima di fare la richiesta di rimborso).
2. La richiesta di rimborso avviene in uno dei seguenti modi.
2a. Di norma, il soggetto ospitante fa richiesta di rimborso a FIL SRL trimestralmente. FIL SRL
provvede alla liquidazione del rimborso forfettario entro il mese successivo alla presentazione
della richiesta di rimborso.
La richiesta di rimborso viene presentata dal soggetto ospitante a FIL SRL mediante il modello
“Allegato 3” al presente avviso; tale richiesta deve avvenire nei 30 giorni successivi al termine del
periodo trimestrale di tirocinio di cui si richiede il rimborso, dopo aver verificato che il tirocinante
abbia realizzato almeno il 70% delle ore di tirocinio previste nel trimestre. Tale termine è
perentorio ed il suo mancato rispetto non consentirà alcuna erogazione di rimborso spese da parte
di FIL SRL per il trimestre di cui si richiede il rimborso, rimandando il tutto alla richiesta
successiva. In caso di invio per posta si specifica che fa fede la data indicata dal timbro postale.
2b. In alternativa, il soggetto ospitante può richiedere il rimborso in un’unica soluzione al termine
dell’intero periodo di tirocinio e sempre al raggiungimento complessivo di almeno 70% delle ore
complessive di tirocinio previste dal progetto formativo.
In questo caso, la richiesta di rimborso viene presentata dal soggetto ospitante a FIL SRL mediante
l’Allegato 3 al presente avviso; tale richiesta deve avvenire nei 30 giorni successivi al termine del
periodo complessivo di tirocinio di cui si richiede il rimborso. Tale termine è perentorio ed il suo
mancato rispetto non consentirà alcuna erogazione di rimborso spese da parte di FIL SRL per il
tirocinio di cui si richiede il rimborso. In caso di invio per posta si specifica che fa fede la data
indicata dal timbro postale.
3. La comunicazione con cui è richiesto il rimborso spese del tirocinio (All. 3) è corredata dalla seguente
documentazione:
3a. bonifici bancari/postali attestanti l’avvenuto pagamento su base mensile del rimborso spese
forfetario al tirocinante; nel caso in cui il tirocinante non possieda un conto corrente è ammesso il
pagamento tramite assegno circolare o bancario corredato della quietanza rilasciata dal
tirocinante; si precisa che non sono ammesse altre modalità di erogazione del rimborso spese al
tirocinante, né giustificativi di pagamento riferiti a periodi superiori alla mensilità; nel caso di
richiesta di rimborso trimestrale, consegna della fotocopia del registro inerente il trimestre, con
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relativo numero di ore effettuate, firmato dall’allievo e dal tutor aziendale, con timbro e firma
del legale rappresentante del soggetto ospitante.
3b. Nel caso di richiesta del rimborso al termine del tirocinio e comunque anche nel caso di
rimborso dell’ultimo trimestre, relazione finale sul periodo di tirocinio redatta dal tutore del
soggetto ospitante che attesti la regolarità delle attività svolte, con particolare riferimento al
progetto formativo e al numero delle ore di tirocinio effettuate; originale del registro firmato dal
tirocinante e dal tutore aziendale; il tutto deve recare il timbro e la firma del legale
rappresentante del soggetto ospitante.
3c. copia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto ospitante in corso di
validità.
4. L'erogazione del rimborso spese può avvenire solo se:
4a. il tirocinante ha effettuato almeno il 70% delle presenze, espresse in ore, previste dal progetto
formativo;
4b. il tirocinio sia stato svolto almeno per la durata minima prevista dall’art.17 ter, comma 7 della
legge (due mesi);
4c. non siano state attivate, presso l’unità locale in cui è ospitato il tirocinante, procedure di
cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga o contratti di solidarietà per attività
equivalenti a quelle del tirocinio.
5. L’eventuale interruzione del tirocinio deve essere comunicata al Centro per l’Impiego entro 5 giorni,
come previsto dalla vigente normativa sulle comunicazioni obbligatorie.
6. Al temine del trimestre, o al termine del tirocinio, con riferimento alla documentazione pervenuta nei
tempi previsti ai comma 2a. e 2b., il Centro per l’Impiego verifica la regolarità dello svolgimento del
tirocinio. In caso di carenza o irregolarità sanabile della documentazione probatoria, il Centro per
l’Impiego, per una sola volta, richiederà le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un
termine non inferiore a 7 giorni per l‘adempimento; trascorso tale termine si procederà alla verifica della
documentazione in possesso del Centro per l’Impiego. Al termine delle operazioni di verifica, il Servizio
Tirocini del Centro per l’Impiego trasmetterà a FIL SRL entro il 5 del mese successivo l’elenco dei soggetti
ospitanti e le relative somme da rimborsare riferite alle richieste di pagamento pervenute entro la fine
del mese precedente.
7. Il Centro per l'Impiego competente, una volta concluso il tirocinio, registra le competenze acquisite dal
tirocinante sul libretto formativo del cittadino ai sensi dell'art. 17 ter della L.R. 32/2002.
8. Il rimborso spese concesso dalla Provincia di Prato per il tramite di FIL SRL di cui al presente avviso non
è cumulabile con altri contributi previsti per i tirocini non curriculari
9. L’erogazione del contributo di rimborso spese è subordinata al ricevimento da parte della FIL SRL della
documentazione riportata al comma 3 del presente articolo. L’invio di tale documentazione deve avvenire
da parte del soggetto ospitante tramite posta raccomandata A/R. In alternativa, tale documentazione
potrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio Tirocini in via Galcianese, 20/f, Prato, in orario di
apertura. Sarà rilasciata ricevuta di consegna.
10. Il Soggetto Ospitante è tenuto a conservare l’originale dei registri mensili, debitamente e
quotidianamente compilati, presso la sede del tirocinio; li rende disponibili a richiesta degli organi
competenti e del Soggetto Promotore che ne verrà in possesso definitivo al termine del tirocinio.
11. Ai soli fini del pagamento, sarà considerato pieno il mese in cui il tirocinio è avviato entro e non oltre
il 15° giorno del mese stesso. I tirocini avviati dal 16° giorno del mese non percepiranno l’indennità se
non al completamento dell’ultimo mese del tirocinio. Comunque, i tirocini non possono avere durata
superiore a 6 mesi complessivi (180 giorni di calendario solare). Esempio. Il soggetto ospitante che avvia
un tirocinio dal primo del mese - ed entro il quindicesimo giorno – dovrà riconoscere al tirocinante il
rimborso forfettario dell’intera mensilità. Nell’ultima mensilità, chiudendosi il tirocinio entro e non oltre
il quindicesimo giorno, il tirocinante non avrà diritto a nessun rimborso. Il soggetto ospitante che avvia un
tirocinio a partire dal sedicesimo giorno del mese, in quel mese non riconosce nessun rimborso al
tirocinante, riconoscendolo nel mese finale del tirocinio.
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Art.9 - Assistenza tecnica e informazioni
Il Centro per l’Impiego della Provincia di Prato – Servizio Tirocini assicura servizi informativi e di supporto
per la partecipazione, l’avviamento a selezione dei candidati, la gestione dei tirocini e l’erogazione delle
indennità.
Quesiti e richieste di chiarimenti potranno essere inviati, a partire dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente Avviso alla mail [email protected] fino a dieci giorni prima
della scadenza del termine ultimo.
Le risposte saranno inviate al richiedente e pubblicate periodicamente sul sito web
www.centroimpiegoprato.it nella pagina delle news.
Art. 10 - Risorse disponibili
Le risorse stanziate per finanziare il presente avviso sono pari ad un importo complessivo di Euro
210.000,00.
Sulla base dell’andamento delle azioni previste dal finanziamento stanziato con l’Atto del Presidente della
Provincia di Prato N. 31 del 25/02/2015, a cui fa capo il presente Avviso, l’Amministrazione Provinciale, si
riserva la possibilità di aumentare o modificare gli stanziamenti previsti per il sostegno dei tirocini.
Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 le agevolazioni erogate per effetto del presente
Avviso sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
mancando la riconducibilità a prestazioni di forniture, servizi o lavori pubblici strettamente intesi.
Art. 12 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione)
possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e
72 del DPR 445/2000, da parte della Provincia di Prato. E’ disposta la decadenza dal contributo o
dall’incentivo all’assunzione, con contestuale restituzione delle somme eventualmente percepite
comprensive degli interessi maturati, qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/00 emerga la
non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.
Art. 13 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la struttura amministrativa
Responsabile dell’adozione del presente avviso nonché per gli interventi previsti è il Servizio Lavoro della
Provincia di Prato, capofila del Progetto (Dirigente Responsabile Dott.ssa Franca Ferrara).
Art. 14 - Informativa Privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione Provinciale e FIL SRL vengono in possesso in occasione
dell’espletamento del presente procedimento sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 30-06-2003, nr. 196
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Art. 15 - Modifiche dell’avviso – revoca
Il presente avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da parte
dell’Amministrazione Provinciale qualora se ne ravvisi la necessità.
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Bando Tirocini Svantaggiati REV 3