LA CASSETTA DELLE RISPOSTE
Problemi giuridici
e amministrativi
QUESITI
D. Sono insegnante di religione con cattedra già
dal 1985, ma, residente a San Marino e desidero
conoscere se il servizio della repubblica di S. Marino può essere considerato in applicazione della
normativa del bando.
R. La domanda è pertinente ed ha rilievo sia dal
punto di vista previdenziale, sia da quello amministrativo. Il Ministero interpellato in argomento ha risposto che a tutti gli effetti S. Marino è Italia. L’applicazione è evidente e servirà
a tranquillizzare anche altri docenti interessati, che appartengono alla diocesi di Montefeltro, che secondo la denominazione ufficiale riportata nell’annuario pontificio si chiama San
Marino-Montefeltro.
D. Parteciperò al concorso nella speranza di poterlo superare e almeno entrare nell’elenco. Altrimenti che cosa mi accadrà nel prossimo anno
scolastico?
R. Nella domanda c’è un problema comune a
tutti i concorsi: «A due cose non ci si abitua mai
nella vita: a fare gli esami, e quindi i concorsi, e
a veder morire», mi diceva un vecchio Prelato.
C’è anche un problema specifico: i posti a concorso sono il 70% delle cattedre e quindi non
mancherà la possibilità di incarichi parziali,
oltre l’opportunità offerta dalle supplenze, specie per congedi genitoriali, che forse avrà già
sperimentato prima di aver ottenuto il posto
orario, che attualmente occupa nella scuola.
D. Ritiene regolare l’accorpamento in una classe
elementare di classi parallele per una delle due
ore di IRC disposta in base agli artt. 4 e 5 del
DPR 275/1999?
R. Quando si parla di accorpamento di classi si
può tenere presente la nota (1) della p. 201 del
suppl. ord. Al n.15-16 del B.U. Ministero P.I. del
9-16 aprile 1992, dove in riscontro al quesito
del Provveditore di Pisa sull’accorpamento si richiama la CM telegrafica ministeriale 253/
1987 e si aggiunge: «Non sembra consentito procedere all’accorpamento di alunni appartenenti
a classi parallele, anche nel caso in cui il numero
degli alunni avvalentisi dell’IRC sia inferiore a
15». Conferma in merito si è avuta anche nella
Circolare 397/2003 del CSA di Torino, che esclude l’accorpamento sempre avendo riguardo
alle raccomandazioni inserite nell’Intesa circa il
divieto di discriminazione. Dopo la legge e il regolamento dell’autonomia c’è da attendere con
pazienza l’assestamento sempre conseguente le
novità. Si ritiene che sia opportuno rimettere
l’impostazione e la soluzione pratica al responsabile dell’ufficio diocesano scuola. Non si dimentichi che l’IRC è disciplina curriculare, che
deve essere assicurata specie in una classe dove tutti gli alunni se ne avvalgono. Sarebbe una
palese violazione della legge procedere in modo
diverso, con tutto rispetto per i dirigenti scolastici, che cercano di contenere le spese.
D. Il giornale finanziario «Italia oggi» dell’11 febbraio u.s, a p. 36, commentando il bando, ha
illustrato il titolo di prima pagina: «Uno su tre non
ce la farà». Che dire?
R. L’occasione all’articolo della pagina intitolata: «Azienda Scuola. Il settimanale dei professionisti dell’educazione», è data sia dal
bando di concorso sia dalla CM 12/2004 riguardante la costituzione degli elenchi per la
formazione delle commissioni giudicatrici del
concorso IdR. Si deve ringraziare per il servizio
reso tempestivamente, ma è consentito fare alcune riserve, a parte il fatto dell’emozione provocata nei concorrenti dalla affermazione pessimistica. Entrando nel merito dell’argomento
sviluppato non si può fare a meno di eccepire:
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a) sul numero dei docenti di IRC concorrenti
che non pare sia nella proporzione indicata di
15.000 su 21.000, in quanto non tutti gli
attuali docenti sono incaricati e non tutti hanno
i titoli richiesti; b) sulla data ipotizzata per le
prove scritte: il 10 di aprile è Sabato Santo e se
ne vede subito l’inopportunità; c) sulla dizione
usata parlando dell’attuale contingente di supplenti, per i quali il bando di gara ha l’obiettivo
di assumerne il 70%. Gli IdR attualmente sono
incaricati o supplenti. Gli incaricati a tempo
pieno sono equiparati ai docenti a tempo indeterminato, in quanto automaticamente confermati, se non interviene modifica d’intesa. Oltre
gli IdR incaricati ci sono i supplenti annuali o
temporanei. La L. 186/2003 risponde ad un
impegno preso dal governo per lo stato giuridico con l’assunzione in servizio mediante concorso. In tutti i concorsi vengono salvaguardati
i titoli didattici e quindi si poteva risparmiare
l’osservazione sulla condizione di ammissione:
«Sarà possibile essere ammessi anche se il
servizio è stato pre-stato senza il possesso dei
titoli di studio, purché il candidato sia in grado di
vantare comunque i quattro anni di servizio».
D. Ho letto a proposito della scuola il riferimento
al «Processo di Bologna» e desidererei conoscere
di quale argomento si tratta.
R. Effettivamente il titolo incuriosisce anche il
sottoscritto, che ha una esperienza di cappellano del carcere per oltre 46 anni e sentendo
rammentare Bologna pensa all’Italicus, i cui imputati sono stati ospiti a S. Benedetto di Arezzo, perché i nomi dei carceri sono sempre o
quasi riferiti a santi ricordando che sono luoghi
privilegiati di fede (Ho scritto un libretto in argomento ormai esaurito: «Ero in carcere. Sei venuto a trovarmi?», Arezzo 2003).
Si sta costruendo, in sede europea, lo Spazio
dell’Istruzione superiore e il confronto nella
conferenza dei ministri europei dell’educazione
del 18-19 settembre 2003 tra 33 governi presieduto a Berlino dal ministro Moratti porta ormai
il nome di Processo di Bologna.
Con il «Processo di Bologna» i ministri si sono
impegnati, tra l’altro, a realizzare:
– l’adozione di un sistema fondato su due cicli
principali di primo e secondo livello, di cui il primo di durata almeno triennale;
– l’adozione di un sistema di titoli di semplice
leggibilità e comparabilità;
– il consolidamento di un sistema di crediti didattici;
– la promozione della mobilità dei docenti e degli studenti.
L’effetto quasi immediato si è avuto con un
decreto-legge (=DL) 14 gennaio 2004, n. 2 pub-
blicato nella G.U. n. 11 del 15.04.04: Disposizioni urgenti relative al trattamento economico
dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti.
L’art. 2 del suddetto DL è intitolato: Riconoscimento di titoli di Istituzioni universitarie di rilevanza internazionale. Ne riparleremo dopo che
il DL, presentato alle Camere per la conversione
in legge, sarà approvato per vederne l’incidenza
sui titoli professionali degli IdR. Al momento l’equipollenza è riconosciuta solo per la licenza
(laurea) in teologia e in scienze bibliche. L’art. 2
del DL 2/04 nella prevista dichiarazione di equipollenza fa esplicito riferimento nell’area delle materie giuridiche ai corrispondenti titoli accademici.
D. Posso partecipare al concorso per la scuola
primaria, essendo incaricata da anni nella scuola elementare e avendo come titolo professionale
sia il diploma di scuola magistrale sia il diploma
rilasciato da un I.S.R.?
R. Il dubbio presentato nasce alla gentile insegnante dal testo del bando di concorso. Infatti,
mentre all’art. 2.2 A/1 enuncia che «i candidati
che partecipano con il possesso del diploma di
scuola magistrale saranno sottoposti a specifico
accertamento e potranno conseguire contratti a
tempo indeterminato solo nella scuola d’infanzia» e successivamente, al A/3, parla di «altro
diploma di scuola secondaria superiore», che farebbe pensare a diploma distinto dai precedenti (Istituto Magistrale e Scuola magistrale), successivamente, all’art. 7.2, si dice: «I candidati
che partecipano al concorso per i posti della
scuola dell’infanzia con il possesso del solo
diploma di scuola magistrale ecc.».
L’argomento è stato trattato ripetutamente dalla nostra Rivista e ci sarà perdonata la ripetizione, che si limita al primo parere significativo. Il Consiglio di Stato del 21 aprile 1960, n.
549, affermò che il diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, conseguito presso le scuole magistrali, è diploma di scuola media di secondo grado, valido
ai fini dell’ammissione ai concorsi per le cariche di concetto.
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