LA CASSETTA DELLE RISPOSTE Problemi giuridici e amministrativi QUESITI D. Sono insegnante di religione con cattedra già dal 1985, ma, residente a San Marino e desidero conoscere se il servizio della repubblica di S. Marino può essere considerato in applicazione della normativa del bando. R. La domanda è pertinente ed ha rilievo sia dal punto di vista previdenziale, sia da quello amministrativo. Il Ministero interpellato in argomento ha risposto che a tutti gli effetti S. Marino è Italia. L’applicazione è evidente e servirà a tranquillizzare anche altri docenti interessati, che appartengono alla diocesi di Montefeltro, che secondo la denominazione ufficiale riportata nell’annuario pontificio si chiama San Marino-Montefeltro. D. Parteciperò al concorso nella speranza di poterlo superare e almeno entrare nell’elenco. Altrimenti che cosa mi accadrà nel prossimo anno scolastico? R. Nella domanda c’è un problema comune a tutti i concorsi: «A due cose non ci si abitua mai nella vita: a fare gli esami, e quindi i concorsi, e a veder morire», mi diceva un vecchio Prelato. C’è anche un problema specifico: i posti a concorso sono il 70% delle cattedre e quindi non mancherà la possibilità di incarichi parziali, oltre l’opportunità offerta dalle supplenze, specie per congedi genitoriali, che forse avrà già sperimentato prima di aver ottenuto il posto orario, che attualmente occupa nella scuola. D. Ritiene regolare l’accorpamento in una classe elementare di classi parallele per una delle due ore di IRC disposta in base agli artt. 4 e 5 del DPR 275/1999? R. Quando si parla di accorpamento di classi si può tenere presente la nota (1) della p. 201 del suppl. ord. Al n.15-16 del B.U. Ministero P.I. del 9-16 aprile 1992, dove in riscontro al quesito del Provveditore di Pisa sull’accorpamento si richiama la CM telegrafica ministeriale 253/ 1987 e si aggiunge: «Non sembra consentito procedere all’accorpamento di alunni appartenenti a classi parallele, anche nel caso in cui il numero degli alunni avvalentisi dell’IRC sia inferiore a 15». Conferma in merito si è avuta anche nella Circolare 397/2003 del CSA di Torino, che esclude l’accorpamento sempre avendo riguardo alle raccomandazioni inserite nell’Intesa circa il divieto di discriminazione. Dopo la legge e il regolamento dell’autonomia c’è da attendere con pazienza l’assestamento sempre conseguente le novità. Si ritiene che sia opportuno rimettere l’impostazione e la soluzione pratica al responsabile dell’ufficio diocesano scuola. Non si dimentichi che l’IRC è disciplina curriculare, che deve essere assicurata specie in una classe dove tutti gli alunni se ne avvalgono. Sarebbe una palese violazione della legge procedere in modo diverso, con tutto rispetto per i dirigenti scolastici, che cercano di contenere le spese. D. Il giornale finanziario «Italia oggi» dell’11 febbraio u.s, a p. 36, commentando il bando, ha illustrato il titolo di prima pagina: «Uno su tre non ce la farà». Che dire? R. L’occasione all’articolo della pagina intitolata: «Azienda Scuola. Il settimanale dei professionisti dell’educazione», è data sia dal bando di concorso sia dalla CM 12/2004 riguardante la costituzione degli elenchi per la formazione delle commissioni giudicatrici del concorso IdR. Si deve ringraziare per il servizio reso tempestivamente, ma è consentito fare alcune riserve, a parte il fatto dell’emozione provocata nei concorrenti dalla affermazione pessimistica. Entrando nel merito dell’argomento sviluppato non si può fare a meno di eccepire: 47 a) sul numero dei docenti di IRC concorrenti che non pare sia nella proporzione indicata di 15.000 su 21.000, in quanto non tutti gli attuali docenti sono incaricati e non tutti hanno i titoli richiesti; b) sulla data ipotizzata per le prove scritte: il 10 di aprile è Sabato Santo e se ne vede subito l’inopportunità; c) sulla dizione usata parlando dell’attuale contingente di supplenti, per i quali il bando di gara ha l’obiettivo di assumerne il 70%. Gli IdR attualmente sono incaricati o supplenti. Gli incaricati a tempo pieno sono equiparati ai docenti a tempo indeterminato, in quanto automaticamente confermati, se non interviene modifica d’intesa. Oltre gli IdR incaricati ci sono i supplenti annuali o temporanei. La L. 186/2003 risponde ad un impegno preso dal governo per lo stato giuridico con l’assunzione in servizio mediante concorso. In tutti i concorsi vengono salvaguardati i titoli didattici e quindi si poteva risparmiare l’osservazione sulla condizione di ammissione: «Sarà possibile essere ammessi anche se il servizio è stato pre-stato senza il possesso dei titoli di studio, purché il candidato sia in grado di vantare comunque i quattro anni di servizio». D. Ho letto a proposito della scuola il riferimento al «Processo di Bologna» e desidererei conoscere di quale argomento si tratta. R. Effettivamente il titolo incuriosisce anche il sottoscritto, che ha una esperienza di cappellano del carcere per oltre 46 anni e sentendo rammentare Bologna pensa all’Italicus, i cui imputati sono stati ospiti a S. Benedetto di Arezzo, perché i nomi dei carceri sono sempre o quasi riferiti a santi ricordando che sono luoghi privilegiati di fede (Ho scritto un libretto in argomento ormai esaurito: «Ero in carcere. Sei venuto a trovarmi?», Arezzo 2003). Si sta costruendo, in sede europea, lo Spazio dell’Istruzione superiore e il confronto nella conferenza dei ministri europei dell’educazione del 18-19 settembre 2003 tra 33 governi presieduto a Berlino dal ministro Moratti porta ormai il nome di Processo di Bologna. Con il «Processo di Bologna» i ministri si sono impegnati, tra l’altro, a realizzare: – l’adozione di un sistema fondato su due cicli principali di primo e secondo livello, di cui il primo di durata almeno triennale; – l’adozione di un sistema di titoli di semplice leggibilità e comparabilità; – il consolidamento di un sistema di crediti didattici; – la promozione della mobilità dei docenti e degli studenti. L’effetto quasi immediato si è avuto con un decreto-legge (=DL) 14 gennaio 2004, n. 2 pub- blicato nella G.U. n. 11 del 15.04.04: Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti. L’art. 2 del suddetto DL è intitolato: Riconoscimento di titoli di Istituzioni universitarie di rilevanza internazionale. Ne riparleremo dopo che il DL, presentato alle Camere per la conversione in legge, sarà approvato per vederne l’incidenza sui titoli professionali degli IdR. Al momento l’equipollenza è riconosciuta solo per la licenza (laurea) in teologia e in scienze bibliche. L’art. 2 del DL 2/04 nella prevista dichiarazione di equipollenza fa esplicito riferimento nell’area delle materie giuridiche ai corrispondenti titoli accademici. D. Posso partecipare al concorso per la scuola primaria, essendo incaricata da anni nella scuola elementare e avendo come titolo professionale sia il diploma di scuola magistrale sia il diploma rilasciato da un I.S.R.? R. Il dubbio presentato nasce alla gentile insegnante dal testo del bando di concorso. Infatti, mentre all’art. 2.2 A/1 enuncia che «i candidati che partecipano con il possesso del diploma di scuola magistrale saranno sottoposti a specifico accertamento e potranno conseguire contratti a tempo indeterminato solo nella scuola d’infanzia» e successivamente, al A/3, parla di «altro diploma di scuola secondaria superiore», che farebbe pensare a diploma distinto dai precedenti (Istituto Magistrale e Scuola magistrale), successivamente, all’art. 7.2, si dice: «I candidati che partecipano al concorso per i posti della scuola dell’infanzia con il possesso del solo diploma di scuola magistrale ecc.». L’argomento è stato trattato ripetutamente dalla nostra Rivista e ci sarà perdonata la ripetizione, che si limita al primo parere significativo. Il Consiglio di Stato del 21 aprile 1960, n. 549, affermò che il diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, conseguito presso le scuole magistrali, è diploma di scuola media di secondo grado, valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per le cariche di concetto. 48 (Continua a pagina 46)