FOGLIO INFORMATIVO 9.1.0.
FOGLIO INFORMATIVO 9.1.0.
(ai sensi delibera CICR del 4/3/2003 e Provvedimento d’attuazione B.I. DEL 25/7/2003)
AGGIORNAMENTO N. 1/7 del 02/01/2007
PEGNO
Denominazione
Forma giuridica
Sede legale e amministrativa
Indirizzo telematico
Codice ABI
Iscrizione all’Albo delle banche presso B.I.
Gruppo Bancario
Capitale sociale e riserve al 31/12/2005
Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce
INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO
BANCA FARNESE Spa
Società per azioni iscritta al registro delle imprese di Pc n. 01310950330
Via Scalabrini 22 – 29100 Piacenza
Web site: www.bancafarnese.it - e-mail:[email protected]
5025
Iscritta all’Albo delle Banche n. 5512
Aderente al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara
€ 16.844.751,41
Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Struttura e funzione economica
Con questa garanzia - che può avere ad oggetto beni mobili o crediti - il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura al
creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.
Nel caso di mobili, la garanzia si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che
conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa.
Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in
pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa.
Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti
finanziari dematerializzati si costituisce - oltre che con atto scritto - anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo
quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D.Legislativo n. 21311998 e Testo unico finanza).
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, va tenuto presente:
•
in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato
in garanzia.
CONDIZIONI ECONOMICHE
L’operazione non comporta oneri economici diretti.
E’ prevista l’ imposta di bollo pari a euro 14,62 per operazioni non regolate in c/c.
Spese per produzione ed invio documento di sintesi € 2,00
Rimborso spese per eventuale rilascio informativa precontrattuale: Zero
Legenda delle principali nozioni dell'operazione
Gestione accentrata
Strumenti finanziari
Strumenti finanziari dematerializzati
Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati
e non, cesso società autorizzate.
Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul
Mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito;
Quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mer
Cato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta
di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti
`futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di
Scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti
a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i con
Tratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in preceden
za; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere
Scritturazioni contabili.
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PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI
PEGNO SU TITOLI E VALORI
Oggetto del pegno e credito garantito
4. I titoli, nonché i valori di cui al successivo art. 12, che con il consenso della banca fossero depositati in sostituzione di quelli
inizialmente depositati e/o a reintegrazione della garanzia a seguito di vendita o per altra causa, sono soggetti all'originario vincolo di
pegno nei limiti del valore risultante all'epoca della sottoscrizione del presente atto, escludendo fin da ora ogni effetto novativo.
Estensione e trasferimento del pegno
1. La garanzia pignoratizia si estende agli interessi, dividendi, premi in natura o in denaro azioni e obbligazioni gratuitamente assegnate
ed a quant'altro possa spettare sui titoli, anche a seguito di operazioni societarie, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, ecc.
2. Il pegno si estende inoltre alle azioni e obbligazioni a pagamento ritirate a seguito dell'esercizio del diritto di opzione per un valore
corrispondente alla differenza tra il valore dei titoli ante opzione e quello dei titoli optati.
3. Nel caso di conversione dei titoli dati in pegno - ivi compresa la conversione di obbligazioni in azioni - la garanzia pignoratizia si
trasferisce sui nuovi titoli. Qualora si verifichi il rimborso totale o parziale dei titoli stessi, la garanzia pignoratizia si trasferisce sulle
somme incassate.
Estensione del pegno ad altri crediti
1. Il pegno si intende altresì costituito a garanzia di ogni altro credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra
garanzia, reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere a favore della banca verso il debitore, rappresentato da saldo passivo
di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi,
aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazione su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o
documenti, rilascio di garanzia a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o
prestazioni di servizi.
Valore dei titoli e variazione della garanzia
2. Qualora il valore dei titoli costituiti in pegno abbia, per qualunque causa, subito una diminuzione rispetto a quello stabilito
inizialmente e la garanzia non sia stata integrata con altri titoli di gradimento della banca - il cui valore, a giudizio di questa, sia tale da
consentire il permanere del credito concesso la banca, fermi restando i diritti derivanti dal rapporto garantito, può ridurre
proporzionalmente con effetto immediato il credito dandone comunicazione, anche verbale, al debitore.
3. Eventuali incrementi del valore dei titoli costituiti in pegno in eccedenti al valore per il quale il vincolo è costituito, ferma l'efficacia
della garanzia pignoratizia limitatamente a detto valore, non daranno diritto di disporre al costituente dei titoli il cui valore risultasse
interamente in esubero, se non quando la predetta eccedenza di valore sia superiore al 50% del valore del vincolo e perduri per un
periodo continuativo non inferiore a 3 mesi.
Realizzazione del pegno
1. In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la banca, senza pregiudizi per qualsiasi altro suo diritto od azione, può far
vendere, con preavviso, dato in forma scritta, di 5 giorni, in tutto od in parte ed anche in più riprese, con o senza incanto, i titoli
costituiti in pegno a mezzo di intermediari autorizzati o di altra persona autorizzata a tali atti, ovvero, in mancanza, di ufficiale
giudiziario.
2. In particolare, ove siano costituiti in pegno certificati rappresentativi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, siano
essi nominativi o al portatore, la banca nella sua qualità di creditrice pignoratizia è autorizzata, sempre nel rispetto dei termini di
preavviso come sopra indicati, ad esercitare il diritto di riscatto sottoscrivendo la relativa domanda di rimborso.
3. Se i titoli costituiti in pegno sono emessi o circolanti all'estero, la banca ha facoltà di farli vendere all'estero nelle forme ivi praticate.
4. Sul prezzo netto ricavato la banca si rimborsa di ogni suo credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro
accessorio, sempre fermo quanto disposto agli artt. 4 e 7.
5. Ove siano costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore o altri titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore, liberi,
vincolati, la banca, col preavviso di cui sopra, può soddisfarsi direttamente, anche durante il corso del vincolo, sulle somme depositate
fino a concorrenza di quanto ad essa dovuto, applicando, nel caso di libretti o titoli vincolati a termine, le condizioni pattuite per il
rimborso anticipato.
6. Se i libretti al portatore o altri titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore sono emessi da altra banca, la banca creditrice
pignoratizia, col preavviso di cui sopra, può esigere direttamente le somme depositate fino a concorrenza di quanto ad essa dovuto;
nel caso in cui si tratti di libretti o di titoli vincolati a termine, essa - fermo restando quanto disposto dal comma l del presente articolo –
può esigere le somme depositate alla scadenza oppure anche durante il corso del vincolo alle condizioni pattuite, sempreché il rimborso
anticipato sia consentito dalla banca emittente.
PEGNO CREDITI
Oggetto della garanzia e credito garantito
4. - I crediti e/o altri valori che con il consenso della Banca fossero acquisiti in sostituzione di quelli inizialmente costituiti in garanzia
e/o a reintegrazione della garanzia stessa a seguito di vendita o per altra causa, sono soggetti all'originario vincolo di pegno,
escludendosi fin d'ora ogni effetto novativo.
Estensione della garanzia ad altri crediti
1. - Il pegno si intende altresì costituito a garanzia di ogni altro credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra
garanzia, reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere a favore della Banca verso il debitore, rappresentato da saldo passivo
di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi,
aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o
documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o
prestazioni di servizi.
Diminuzione della garanzia
1. - Qualora il valore dei crediti costituiti in pegno abbia, per qualunque causa, subito una diminuzione e la garanzia non sia stata
integrata con altri crediti e/o valori di gradimento della Banca - che, a giudizio di questa, siano in grado di consentire il permanere del
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credito concesso - la Banca, fermi restando i diritti derivanti dal rapporto garantito, può ridurre proporzionalmente con effetto
immediato il credito concesso, dandone comunicazione, anche verbale, al debitore.
2. - In tal caso il debitore è tenuto, entro il limite di un giorno dalla richiesta scritta di pagamento, a versare le somme dovute in
conseguenza della riduzione predetta.
Realizzazione della garanzia
1. - In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la Banca può far vendere, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto ed
azione con preavviso di 1 giorno dato in qualsiasi forma scritta - o di 5 giorni ove il costituente sia un soggetto diverso dal debitore – il
credito costituito in pegno a mezzo di persona nominata dal Giudice competente ovvero attraverso trattativa privata.
2. - Qualora l'oggetto del pegno sia un credito derivante da libretto nominativo, la Banca, in caso di inadempimento delle obbligazioni
garantite, anche ai sensi degli articoli 3 e 6 ha diritto di riscuotere in ogni momento, anche prima della scadenza dell'eventuale vincolo
cui fosse assoggettato il libretto stesso, il relativo saldo per capitale ed interessi alle condizioni in vigore pattuite con il cliente e di
rimborsarsi fino a concorrenza di tutto quanto ad essa dovuto.
3. – Qualora l'oggetto del pegno siano crediti diversi da quelli contemplati al comma precedente, la Banca ha diritto di riscuotere a
scadenza le somme relative, accreditandole in un apposito conto soggetto a vincolo di pegno a proprio favore ai sensi e per gli effetti di
cui all'art.1851 Cod.Civ.. In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la Banca, in qualsiasi momento e senza necessità di
preavviso o altra formalità, ha diritto di utilizzare il saldo di tale conto, per capitale ed interessi, ad estinzione o decurtazione di quanto
ad essa dovuto, anche ai sensi degli artt.3 e 6, dandone immediatamente comunicazione al costituente il pegno.
4. – Qualora le somme relative al credito oggetto del pegno pervengano in tutto o in parte alla Banca attraverso titoli di credito intestati
o girati al costituente, la Banca stessa è autorizzata fin d'ora ad apporvi la girata, anche per quietanza, in nome e conto del costituente
stesso.
Garanzia costituita da un terzo
1. - Se i crediti sono costituiti in pegno da un terzo, questi si dichiara a conoscenza delle norme e condizioni che regolano i rapporti
Legge applicabile e foro competente
1. - Il presente pegno è regolato dalla Legge italiana.
2. - Qualora il cliente non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art.1469/bis, comma 2, Cod.Civ., per ogni controversia che
potesse sorgere tra il cliente e la Banca in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente è quello nella cui giurisdizione trovasi
la sede centrale della Banca.
In caso di “offerta fuori sede” , copia consegnata da _______________________________________________________ in data ________________
(timbro e firma del Promotore Finanziario)
Firma del cliente per avvenuta ricezione (da conservare a cura del.P.F.) _________________________________________________________________
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