FOGLIO INFORMATIVO 9.1.0. FOGLIO INFORMATIVO 9.1.0. (ai sensi delibera CICR del 4/3/2003 e Provvedimento d’attuazione B.I. DEL 25/7/2003) AGGIORNAMENTO N. 1/7 del 02/01/2007 PEGNO Denominazione Forma giuridica Sede legale e amministrativa Indirizzo telematico Codice ABI Iscrizione all’Albo delle banche presso B.I. Gruppo Bancario Capitale sociale e riserve al 31/12/2005 Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO BANCA FARNESE Spa Società per azioni iscritta al registro delle imprese di Pc n. 01310950330 Via Scalabrini 22 – 29100 Piacenza Web site: www.bancafarnese.it - e-mail:[email protected] 5025 Iscritta all’Albo delle Banche n. 5512 Aderente al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara € 16.844.751,41 Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI Struttura e funzione economica Con questa garanzia - che può avere ad oggetto beni mobili o crediti - il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. Nel caso di mobili, la garanzia si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce - oltre che con atto scritto - anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D.Legislativo n. 21311998 e Testo unico finanza). Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, va tenuto presente: • in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia. CONDIZIONI ECONOMICHE L’operazione non comporta oneri economici diretti. E’ prevista l’ imposta di bollo pari a euro 14,62 per operazioni non regolate in c/c. Spese per produzione ed invio documento di sintesi € 2,00 Rimborso spese per eventuale rilascio informativa precontrattuale: Zero Legenda delle principali nozioni dell'operazione Gestione accentrata Strumenti finanziari Strumenti finanziari dematerializzati Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, cesso società autorizzate. Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul Mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; Quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mer Cato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti `futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di Scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i con Tratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in preceden za; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza. Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere Scritturazioni contabili. Pagina 1 di 3 FOGLIO INFORMATIVO 9.1.0. PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI PEGNO SU TITOLI E VALORI Oggetto del pegno e credito garantito 4. I titoli, nonché i valori di cui al successivo art. 12, che con il consenso della banca fossero depositati in sostituzione di quelli inizialmente depositati e/o a reintegrazione della garanzia a seguito di vendita o per altra causa, sono soggetti all'originario vincolo di pegno nei limiti del valore risultante all'epoca della sottoscrizione del presente atto, escludendo fin da ora ogni effetto novativo. Estensione e trasferimento del pegno 1. La garanzia pignoratizia si estende agli interessi, dividendi, premi in natura o in denaro azioni e obbligazioni gratuitamente assegnate ed a quant'altro possa spettare sui titoli, anche a seguito di operazioni societarie, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, ecc. 2. Il pegno si estende inoltre alle azioni e obbligazioni a pagamento ritirate a seguito dell'esercizio del diritto di opzione per un valore corrispondente alla differenza tra il valore dei titoli ante opzione e quello dei titoli optati. 3. Nel caso di conversione dei titoli dati in pegno - ivi compresa la conversione di obbligazioni in azioni - la garanzia pignoratizia si trasferisce sui nuovi titoli. Qualora si verifichi il rimborso totale o parziale dei titoli stessi, la garanzia pignoratizia si trasferisce sulle somme incassate. Estensione del pegno ad altri crediti 1. Il pegno si intende altresì costituito a garanzia di ogni altro credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia, reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere a favore della banca verso il debitore, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazione su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzia a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Valore dei titoli e variazione della garanzia 2. Qualora il valore dei titoli costituiti in pegno abbia, per qualunque causa, subito una diminuzione rispetto a quello stabilito inizialmente e la garanzia non sia stata integrata con altri titoli di gradimento della banca - il cui valore, a giudizio di questa, sia tale da consentire il permanere del credito concesso la banca, fermi restando i diritti derivanti dal rapporto garantito, può ridurre proporzionalmente con effetto immediato il credito dandone comunicazione, anche verbale, al debitore. 3. Eventuali incrementi del valore dei titoli costituiti in pegno in eccedenti al valore per il quale il vincolo è costituito, ferma l'efficacia della garanzia pignoratizia limitatamente a detto valore, non daranno diritto di disporre al costituente dei titoli il cui valore risultasse interamente in esubero, se non quando la predetta eccedenza di valore sia superiore al 50% del valore del vincolo e perduri per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi. Realizzazione del pegno 1. In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la banca, senza pregiudizi per qualsiasi altro suo diritto od azione, può far vendere, con preavviso, dato in forma scritta, di 5 giorni, in tutto od in parte ed anche in più riprese, con o senza incanto, i titoli costituiti in pegno a mezzo di intermediari autorizzati o di altra persona autorizzata a tali atti, ovvero, in mancanza, di ufficiale giudiziario. 2. In particolare, ove siano costituiti in pegno certificati rappresentativi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, siano essi nominativi o al portatore, la banca nella sua qualità di creditrice pignoratizia è autorizzata, sempre nel rispetto dei termini di preavviso come sopra indicati, ad esercitare il diritto di riscatto sottoscrivendo la relativa domanda di rimborso. 3. Se i titoli costituiti in pegno sono emessi o circolanti all'estero, la banca ha facoltà di farli vendere all'estero nelle forme ivi praticate. 4. Sul prezzo netto ricavato la banca si rimborsa di ogni suo credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, sempre fermo quanto disposto agli artt. 4 e 7. 5. Ove siano costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore o altri titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore, liberi, vincolati, la banca, col preavviso di cui sopra, può soddisfarsi direttamente, anche durante il corso del vincolo, sulle somme depositate fino a concorrenza di quanto ad essa dovuto, applicando, nel caso di libretti o titoli vincolati a termine, le condizioni pattuite per il rimborso anticipato. 6. Se i libretti al portatore o altri titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore sono emessi da altra banca, la banca creditrice pignoratizia, col preavviso di cui sopra, può esigere direttamente le somme depositate fino a concorrenza di quanto ad essa dovuto; nel caso in cui si tratti di libretti o di titoli vincolati a termine, essa - fermo restando quanto disposto dal comma l del presente articolo – può esigere le somme depositate alla scadenza oppure anche durante il corso del vincolo alle condizioni pattuite, sempreché il rimborso anticipato sia consentito dalla banca emittente. PEGNO CREDITI Oggetto della garanzia e credito garantito 4. - I crediti e/o altri valori che con il consenso della Banca fossero acquisiti in sostituzione di quelli inizialmente costituiti in garanzia e/o a reintegrazione della garanzia stessa a seguito di vendita o per altra causa, sono soggetti all'originario vincolo di pegno, escludendosi fin d'ora ogni effetto novativo. Estensione della garanzia ad altri crediti 1. - Il pegno si intende altresì costituito a garanzia di ogni altro credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia, reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere a favore della Banca verso il debitore, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Diminuzione della garanzia 1. - Qualora il valore dei crediti costituiti in pegno abbia, per qualunque causa, subito una diminuzione e la garanzia non sia stata integrata con altri crediti e/o valori di gradimento della Banca - che, a giudizio di questa, siano in grado di consentire il permanere del Pagina 2 di 3 FOGLIO INFORMATIVO 9.1.0. credito concesso - la Banca, fermi restando i diritti derivanti dal rapporto garantito, può ridurre proporzionalmente con effetto immediato il credito concesso, dandone comunicazione, anche verbale, al debitore. 2. - In tal caso il debitore è tenuto, entro il limite di un giorno dalla richiesta scritta di pagamento, a versare le somme dovute in conseguenza della riduzione predetta. Realizzazione della garanzia 1. - In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la Banca può far vendere, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto ed azione con preavviso di 1 giorno dato in qualsiasi forma scritta - o di 5 giorni ove il costituente sia un soggetto diverso dal debitore – il credito costituito in pegno a mezzo di persona nominata dal Giudice competente ovvero attraverso trattativa privata. 2. - Qualora l'oggetto del pegno sia un credito derivante da libretto nominativo, la Banca, in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, anche ai sensi degli articoli 3 e 6 ha diritto di riscuotere in ogni momento, anche prima della scadenza dell'eventuale vincolo cui fosse assoggettato il libretto stesso, il relativo saldo per capitale ed interessi alle condizioni in vigore pattuite con il cliente e di rimborsarsi fino a concorrenza di tutto quanto ad essa dovuto. 3. – Qualora l'oggetto del pegno siano crediti diversi da quelli contemplati al comma precedente, la Banca ha diritto di riscuotere a scadenza le somme relative, accreditandole in un apposito conto soggetto a vincolo di pegno a proprio favore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1851 Cod.Civ.. In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la Banca, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso o altra formalità, ha diritto di utilizzare il saldo di tale conto, per capitale ed interessi, ad estinzione o decurtazione di quanto ad essa dovuto, anche ai sensi degli artt.3 e 6, dandone immediatamente comunicazione al costituente il pegno. 4. – Qualora le somme relative al credito oggetto del pegno pervengano in tutto o in parte alla Banca attraverso titoli di credito intestati o girati al costituente, la Banca stessa è autorizzata fin d'ora ad apporvi la girata, anche per quietanza, in nome e conto del costituente stesso. Garanzia costituita da un terzo 1. - Se i crediti sono costituiti in pegno da un terzo, questi si dichiara a conoscenza delle norme e condizioni che regolano i rapporti Legge applicabile e foro competente 1. - Il presente pegno è regolato dalla Legge italiana. 2. - Qualora il cliente non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art.1469/bis, comma 2, Cod.Civ., per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la Banca in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente è quello nella cui giurisdizione trovasi la sede centrale della Banca. In caso di “offerta fuori sede” , copia consegnata da _______________________________________________________ in data ________________ (timbro e firma del Promotore Finanziario) Firma del cliente per avvenuta ricezione (da conservare a cura del.P.F.) _________________________________________________________________ Pagina 3 di 3