SOMMARIO SOMMARIO - Carta della qualità per i Geometri Antica unità di lunghezza usata nel Piacentino (Trabùc in dialetto, voce registrata dal Vocabolario piacentino-italiano di Lorenzo Foresti. È pari a sei braccia piacentine, cioè 2,81739 metri) ANNO XXX - N. 10 NOVEMBRE 2009 Pag. 3 - Affitti da rilanciare » 6 - Visure online » 8 - Rivalutazioni terreni a più riprese » 9 - Fabbricati detenuti all’estero » 10 - Catasto » 11 - Professionisti, partita IVA aperta » 12 - Edilizia » 14 - Sicurezza cantieri » 15/24 - Agevolazione prima casa (2a parte) Tabella e specificazione delle caratteristiche » Direttore Responsabile GIAN PAOLO ULTORI • Redazione, Amministrazione, Pubblicità impaginazione PUBBLINOVA Via C. Colombo, 101 Piacenza - Tel. 0523.594350 Fax 0523.614200 • Stampa: Tipolitografia MASERATI s.n.c. Via Zaccarini, 1 S. Nicolò di Rottofreno (PC) Tel. 0523.716130 email: info@tipografiamaserati.it • Rivista registrata presso il Tribunale di Piacenza al n. 311 del 7-2-1980 Articoli e foto anche se non pubblicati non si restituiscono Sito Internet del Collegio www.geometri-piacenza.it e-mail: [email protected] web master: Stefano Sorice - [email protected] 27 Il presidente con tutti i Consiglieri, unitamente alle impiegate, augurano a tutti gli iscritti un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo 2 - IL TRABUCCO n° 10/2009 da ItaliaOggi CARTA DELLA QUALITÀ PER I GEOMETRI La prestazione professionale avrà standard minimi da rispettare Benedetta P. Pacelli torio. Ma di fronte alla crisi cosa fanno i geometri? La risposta per Savoldi è chiara: «dobbiamo tendere all’innovazione e appropriarci delle nuove attività che sono poi le nostre tradizionali attività in un contesto diverso”. Perché, precisa ancora, «se non si può più stimare, accatastare, rilevare come un tempo, bisogna trasformarsi”. E questo va fatto, premendo il piedi sull’acceleratore e perché no, anche in anticipo rispetto alla scuola riformata: «abbiamo il compito di trasferire le nuove competenze alle giovani generazioni, magari andando a prenderci i del Consi- futuri professionisti tra gli stessi banchi di scuola”. Geometri con bollino blu. È questa la scommessa per il futuro degli oltre 100 mila professionisti della categoria che puntano ad innalzare lo standard di qualità della prestazione. Come? Attraverso un’autoregolamentazione che definisca standard minimi per le prestazioni. Il tutto contando sul supporto dell’Uni, l’ente nazionale italiano di unificazione con il quale il Consiglio Nazionale dei Geometri ha sottoscritto una convenzione. Un ulteriore passo in avanti, quindi, rispetto all’ultiIl progetto ma modifica del codice deontologico glio Nazionale di cateapprovato nell’aprile del 2007 con la quale è stato previsto che il geometra goria illustrato a Roma Le principali aree di intervento deldeve “svolgere la prestazione profes- nel corso di Ecopolis la categoria sionale, per il cui espletamento è stato Ma non solo futuro per la professioincaricato, nel pieno rispetto dello standard di qua- ne, perché l’incontro è stata anche l’occasione per lità stabilito dal Consiglio Nazionale”. Secondo il fare il punto sui principali campi di intervento delConsiglio Nazionale definire uno standard di quali- la categoria. A partire dalle nuove norme tecniche tà è un passo obbligatorio che servirà, per esempio, per le costruzioni le cui criticità sono state messe come spiega Antonio Benvenuti in occasione della in evidenza dal consigliere Maurizio Savoncelli che terza Conferenza dei presidenti dei Collegi dei Ge- ha spiegato come va cambiata la mentalità rispetto a ometri organizzata all’interno di Ecopolis, «a ridur- questa problematica «passando da un approccio sore l’asimmetria informativa fra il professionista e il stanziale prescrizionale a un approccio prestazionacommittente in quanto non è più sufficiente la fiducia le”. E ancora ad una cambio di mentalità ha richianel professionista quando si conferisce l’incarico». mato il consigliere Giuliano Villi che, nell’illustrare Maggiore informazione significa rendere più traspa- i problemi legati alla certificazione energetica, si è renti il contenuto «della qualità attesa» e quindi an- soffermato sull’opportunita di applicare il risparmio che individuando «ai fini della responsabilità tra la energetico anche ai contesti industriali e non solo a colpa lieve e la colpa grave”. L’obiettivo più ambi- quelli abitativi”. zioso del progetto, di cui il Consiglio Nazionale dei Occhi puntati poi sulle attività catastali. Bruno RazGeometri è capofila in Italia, resta comunque quello za consigliere del Cng nel ricordare il lavoro svolto di creare i presupposti della «certificazione profes- ha evidenziato le maggior criticità soprattutto in tersionale e quindi, di una prestazione professionale mini temporali. E ha ribadito la proposta: «presengarantita”. tare un elaborato, per il il censimento provvisorio e l’attribuzione immediata di una rendita catastale Il futuro della categoria presunta, con il contestuale assoggettamento alle Un progetto che guarda all’Europa e al futuro del- imposte, e l’assegnazione di un congruo tempo per la categoria che, come ribadisce anche il presidente tutti gli adempimenti tecnici definitivi”. del Cng Fausto Savoldi, «deve trasformarsi rispetto al nuovo che avanza e scrollarsi le opinioni di chi Rispetto poi ai temi dell’ambiente l’auspicio della l’ha ingiustamente accusata di aver cementificato categoria è che la sensibilità ecologica, spesso dil’Italia». Al contrario l’immagine da restituire per il sattesa, non sia solo una promessa ma un caposaldo numero uno dei geometri è quella di una categoria della progettazione che garantisca qualità della vita sensibile da sempre alla tutela e la difesa del terri- dei cittadini di oggi e delle generazioni future. IL TRABUCCO n° 10/2009 - 3 4 - IL TRABUCCO n° 10/2009 Utile Precisazione agli iscritti Si fa presente che a seguito dell’introduzione del Decreto Bersani L.248/2006 entrato in vigore il 01/01/2007 viene abrogata l’inderogabilità dei minimi tariffari sia per gli incarichi pubblici che per gli incarichi ottenuti da privati e il compenso professionale può essere concordato e negoziato tra professionista e committente in deroga ai minimi tariffari. IL TRABUCCO n° 10/2009 - 5 da ItaliaOggi Stima Confedilizia per il mancato effetto dell’azione combinata di Piano casa e incentivi sulle locazioni SFUMATI LAVORI PER 7,5 MILIARDI Affitti da rilanciare con la cedolare secca al 20% sui canoni Nei sette mesi passati da quando la Confedilizia ha fatto le relative proposte, il mancato rilancio della locazione attraverso misure di incentivo fiscale ha fatto già sfumare circa 7 miliardi e mezzo di euro di interventi edilizi. È quanto ha rilevato la Confedilizia, ricordando di aver segnalato nel marzo scorso - in occasione dell’annuncio da parte del governo del Piano casa - che in Italia vi sono fra i 700 e gli 800 mila immobili inabitabili perché da ristrutturare o da rimettere in pristino, in gran parte situati nei centri storici. Per effetto delle annunciate disposizioni del governo in materia di edilizia, molti di questi immobili avrebbero potuto essere destinati all’affitto a canoni agevolati, vale a dire stabiliti dagli accordi stipulati dalla Confedilizia in tutta Italia con i sindacati degli inquilini, come prevede la legge. Ma perché tali immobili venissero destinati alla locazione, occorreva restituire redditività all’affitto, attraverso l’introduzione per i contratti di locazione agevolati di una cedolare secca del 18-20%. A sei mesi di distanza da quell’annuncio del governo e da quelle osservazioni della Confedilizia, si può stimare che - se anche solo 500 mila di quei 700/800 mila proprietari di immobili inabitabili avessero dato il via a interventi di ristrutturazione, spendendo tra i 10 e i 20 mila euro per ciascun immobile - sarebbe stato pari a circa 7,5 miliardi di euro l’importo dei lavori ai quali avrebbe dato luogo l’azione combinata di Piano casa e cedolare secca sugli affitti. Lavori che sarebbero immediatamente partiti e che avrebbero sin da subito avviato la 6 - IL TRABUCCO n° 10/2009 ripresa dell’economia, senza contare il gettito fiscale che sarebbe stato garantito allo stato in termini di Iva e di altre imposte. Ora che gli effetti del Piano casa sono rimessi alle scelte regionali - anche se alcune regioni ne hanno fatto un vero e proprio sabotaggio, la possibilità di effettuare ampliamenti all’assoggettamento a obblighi come quello del libretto casa - la necessità di rilanciare la locazione non è comunque venuta meno e si è fatta anzi più urgente. L’introduzione della cedolare secca per i contratti agevolati - che, secondo i calcoli dell’Ufficio studi della Confedilizia, costerebbe all’erario meno di 200 milioni di euro - contribuirebbe infatti ad aiutare tutte quelle famiglie che sono alla ricerca di immobili in affitto, magari quale via d’uscita da mutui già in essere ovvero quale alternativa all’accensione di nuovi mutui. redditi da locazione (c.d. cedolare secca sugli affitti) limitata ai contratti di locazione «agevolati» (art. 2, comma 3, legge n. 431/98) nelle due ipotesi di aliquota al 18% e al 20%. Secondo dati del governo (Relazione tecnica al decreto legge sfratti n. 261/2007, poi decaduto: - l’ammontare dei redditi da locazione è pari al netto delle deduzioni, a circa 18,200 milioni di euro; la percentuale di contratti a canone libero è dell’80%, pari a 14.560 milioni di euro di reddito; l’aliquota Irpef marginale media è del 28%; ciò che porta a un’imposta di 5.096 milioni di euro. La Confedilizia calcola che i contratti non a canone libero (che rappresentano, come visto, il 20% dell’intero monte dei contratti e che producono un reddito pari a 3.640 milioni di euro) siano costituiti per un 60% circa dai contratti «agevolati» e per il restante 40% dai contratti transitori e per Ampliamenti col libretto casa studenti universitari, oltre che Governo contro la Basilicata dai contratti residuali tuttora a Il governo ha impugnato il Li- «equo canone». bretto casa della Basilicata Sulla base dei dati della relazione Il governo ha deciso di impugnare governativa precitata, il reddito la legge regionale della Basilica- complessivo dei contratti agevota in materia di Piano casa, nella lati non sarebbe quindi superiore parte in cui condiziona la possibi- a 2.184 milioni di euro (60% di lità di effettuare gli ampliamenti 3.640 milioni di euro). La perdita degli edifici alla predisposizione di gettito conseguente all’applidel libretto casa. cazione della cedolare secca a tali La Confedilizia ha espresso il contratti sarebbe pertanto: proprio compiacimento al mini- 1. nel caso di applicazione dell’ stro per i rapporti con le regioni aliquota del 18%: pari a 218,4 on. Raffaele Fitto. milioni di euro, dati a perdita di 10 punti percentuali di gettito Gli effetti sul gettito della tas- conseguenti al passaggio dall’alisazione separata quota marginale media del 28% Di seguito si indicano le conse- (che fornisce 611,52 milioni di guenze che deriverebbero sul get- euro d’imposta) a quella fissa del tito tributario dall’introduzione 18% (che fornirebbe 393,12 midi una tassazione sostitutiva dei lioni di euro d’imposta); 2. nel caso di applicazione dell’aliquota del 20%: pari a 174,72 milioni di euro, dati dalla perdita di 8 punti percentuali di gettito conseguenti al passaggio dall’aliquota marginale media del 28% (che fornisce 611 ,52 milioni di euro d’imposta) a quella fissa del 20% (che fornirebbe 436,8 milioni di euro d’imposta). -------Decreto ascensori, chiesta una moratoria È in vigore dai 1° settembre il decreto del ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 in materia di sicurezza degli ascensori, Il provvedimento dispone - con diverse scadenze in relazione alla data di installazione dei singoli impianti - una verifica straordinaria, «finalizzata alla realizzazione di un’analisi delle situazioni di rischio», su tutti gli ascensori installati e messi in esercizio prima del 1999, disponendo inoltre la realizzazione dei «conseguenti interventi di adeguamento». La Confedilizia ha assunto una posizione critica sul provvedi- mento in parola, motivata dal fatto che lo stesso impone ai proprietari di casa ingenti spese proprio in un memento di crisi economica che attanaglia da mesi le famiglie italiane. E ciò, prevedendo in capo a condomini e proprietari di casa gravosi adempimenti non previsti da alcuna normativa cogente dell’Unione europea. Al proposito, l’organizzazione storica di condomini e proprietari di casa ha sottolineato che già ora, e quindi indipendentemente dal decreto che impone nuovi oneri, gli ascensori, sono soggetti ad un controllo manutentivo ogni semestre nonché ad una verifica strutturale ogni due anni. A proposito dei costi dell’operazione per i proprietari, la Confedilizia ha segnalato che «Monti ascensori» (una delle maggiori aziende del settore) ha comunicato che secondo le associazioni ascensoristiche il costo medio degli interventi imposti dal decreto del ministero dello sviluppo economico potrebbe essere di 15.000 euro a impianto, con un fatturato - e, di conseguenza, un onere a carico delle famiglie italiane - di circa 6 miliardi di euro. La Confedilizia sta esaminando nel dettaglio i contenuti del provvedimento, al fine di ogni valutazione per l’impugnazione dello stesso. Il testo del decreto nonché la tabella dei controlli obbligatori attualmente già in atto per gli ascensori, sono presenti sul sito internet della Confedilizia (www.confedilizia.it). Per il decreto in parola (contro il quale ha preso posizione, oltre al Coram, anche l’Associazione consumatori Assoutenti) l’onorevole Foti ha rivolto un’interrogazione urgente al ministro Scajola per chiedere se non ritenga di sospendere l’esecutività del provvediemento. IL TRABUCCO n° 10/2009 - 7 da Il Sole24Ore Visure. Basta il codice fiscale per il servizio dell’agenzia del Territorio VERIFICHE ANCHE ONLINE PER MAPPE E TITOLARI DI CASE Il quesito Sono interessata all’acquisto di un immobile. Ne ho trovato uno che mi piace, ma prima di fare un’offerta vorrei assicurarmi che la casa sia effettivamente intestata al proprietario. Ho letto che per questo è possibile richiedere una visura. A chi devo rivolgermi? Posso farlo, oppure violo la privacy del proprietario? Silvia V. -Milano Francesca Milano La tecnologia, oggi, permette di effettuare una visura catastale direttamente dal proprio computer, senza doversi più recare, come succedeva una volta, presso uno degli uffici territoriali dell’agenzia del Territorio. La possibilità di richiedere la documentazione è ancora esistente, ma attraverso internet la procedura è notevolmente più comoda. Chi - come la lettrice - vuole verificare la titolarità di un immobile può farlo, a patto, però di possedere il codice fiscale del proprietario. La ricerca online, infatti, viene fatta proprio sulla base del codice fiscale. Il servizio disponibile sul sito dell’agenzia del Territorio permette di conoscere gli elementi anagrafici del soggetto intestatario dell’immobile; gli identificativi catastali degli immobili intestati al soggetto; i dati riguardanti la titolarità e la relativa quota di diritto; la rendita catastale e l’ubicazione per gli immobili censiti nel catasto dei fabbricati e i redditi dominicale e agrario per gli immobili censiti al catasto terreni. «Esistono due possibilità di accesso - spiega Franco Maggio, direttore centrale del servizio cartografia, catasto e pubblicità immobiliare dell’Agenzia -: c’è una visura più “leggera”, che permette di ricevere solo gli elementi essenziali, e una visura completa, accessibile a chi è registrato sul sito dei servizi telematici dell’agenzia delle Entrate denominato Fisco online». Il servizio è gratuito e immediato e permette di ricevere via internet le informazioni richieste. «La banca dati catastale dell’Agenzia - spiega Maggio - dà garanzia di essere sempre aggiornata, cosa che non garantiscono gli altri siti che offono questo servizio e che per di più si fanno pagare». I motivi più comuni che inducono un cittadino a richiedere una visura sono le compravendite immobiliari o il bisogno di verificare alcuni dati per la compilazione della dichiarazione dei redditi o il pagamento dell’Ici. «Essendo dati pubblici - continua Maggio - non si incorre nella violazione della privacy nel caso in cui si voglia consultare una visura catastale. Diverso è il caso della 8 - IL TRABUCCO n° 10/2009 planimetria catastale, che invece può essere richiesta solo dal legittimo proprietario dell’immobile o da un suo delegato». Fare una visura è utile non solo quando si vuole acquistare un immobile: «È conveniente farla anche sui propri immobili per verificare che i dati a disposizione dell’Agenzia siano corretti - afferma Maggio -: nel caso in cui si riscontrino errori basta chiamare il contact center. La correzione avviene generalmente in 15 giorni». Mentre la visura è gratis, chi vuole avere accesso all’ispezione ipotecaria deve pagare. Molti la richiedono per verificare le «formalità», ossia le trascrizioni (compravendite, successioni, donazioni, pignoramenti, sequestri), le iscrizioni (ipoteche volontarie e giudiziali, altri gravami e vincoli) le annotazioni (nota a cancellazione di ipoteca o di pignoramento). «Le ispezioni ipotecarie online prevedono il pagamento delle relative tasse - spiega Maggio -. L’unica modalità di pagamento possibile è quella telematica tramite carta di credito, postepay e giroconto. Ed è anche richiesta la preventiva registrazione ai servizi finanziari online di Poste ltaliane». Per ogni nominativo interrogato, comprensivo di un massimo di 10 note contenute nell’elenco sintetico delle formalità si pagano 9 euro per ogni nominativo interrogato, comprensivo di un massimo di 10 note, mentre costa 4,50 euro il servizio per ogni gruppo di 5 note contenuto nell’elenco sintetico, successivo alle prime dieci. Ogni nota consultata, inoltre, costa 6 euro. Glossario Foglio • Porzione di territorio comunale che il catasto rappresenta nelle mappe cartografiche. Particella • È detta anche mappale. Rappresenta all’interno del foglio una porzione di terreno o il fabbricato e l’area di pertinenza. Consistenza • È la dimensione dell’unità immobiliare. Per le abitazioni e gli uffici è espressa in vani. Per i negozi in metri quadri, per gli immobili a destinazione collettiva in metri cubi. Rendita catastale • Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie A, B e C la rendita è determinata moltiplicando la consistenza per la tariffa di estimo del Comune. Per gli immobili D ed E la rendita è determinata attraverso la stima diretta. Ctp Forlì. Rivalutazione a più riprese LA DOPPIA SOSTITUTIVA DÀ DIRITTO AL RIMBORSO sciuto un rimborso parziale (solo dell’ultima rata) in quanto trascorso il termine dei 48 mesi per il rimNel caso in cui il contribuente abbia effettuato due borso. Successivamente con il Dl 203/05 convertirivalutazioni dei terreni e quindi versato l’imposta to dalla legge 248/05 venivano prorogati i termini sostitutiva due volte, in funzione di leggi succedute- concedendo a tutti i possessori di terreni dalla data si nel tempo, deve ottenere il rimborso di quanto già del 1° gennaio 2006, compresi coloro che avevano versato in passato anche se è decorso il termine di effettuato la prima rivalutazione, di rideterminarne 48 mesi. In caso contrario si tratterebbe di un dupli- il valore dietro il pagamento di una nuova impoce versamento per la stessa finalità vietato dall’arti- sta sostitutiva. Anche in questo caso il contribuente colo 67 del Dpr 602/73. Lo precisa la sentenza della aveva provveduto a versare un’ulteriore somma che Ctp Forlì n. 117/4/09 (il testo è reperibile su “Guida non teneva contro di quanto già versato. I giudici hanno rilevato come la norma stessa inspiegabilNormativa” on line nella sezione news). I giudici romagnoli si sono trovati alle prese con un mente, tacesse su una compensazione con quanto contribuente che, alla luce dell’articolo 7 della leg- versato in precedenza per le medesime finalità- E ge 448/01, aveva rideterminato il valore del terreno allora - sostiene la commissione - che il pagamento alla data del 1° gennaio 2001, in luogo di quello della nuova imposta sostitutiva sul terreno ulteriorstorico, versando l’imposta sostitutiva del 4% sulla mente rivalutato sostituisce a tutti gli effetti i precedifferenza. In quella circostanza gli era stato ricono- denti versamenti a tale titolo. Giampaolo Piagnerelli R&T s.n.c Assicurazioni Riassicurazioni PIACENZA - Via C. Colombo, 101 - Tel. 0523.613322 - Fax 0523.614200 da Il Sole24Ore Scudo fiscale. I chiarimenti dalla circolare delle Entrate sull’applicazione della sanatoria ai fabbricati detenuti all’estero IMMOBILI CON VALORE VARIABILE Scelta in dichiarazione tra il costo di acquisto e quello indicato nella perizia SECONDO L’AGENZIA aderire alla emersione degli immobili, anche di quelli Per le attività non finanziarie il prezzo fiscalmente non tassati all’estero. riconosciuto è quello del momento dell’acquisizione Verificata la possibilità di aderire allo scudo, occorre chiedersi quale valore dell’immobile indicare nella Luca Miele dichiarazione riservata. La risposta si trova nella circolare n. 43 che, al paragrafo 8, afferma: «Con rifeLa detenzione di immobili all’estero e la possibilità di rimento alle attività diverse da quelle finanziarie, è aderire allo scudo fiscale è uno dei temi più “gettona- necessario che il valore del bene da indicare nella diti” tra gli operatori, i cui dubbi riguardano soprattutto chiarazione riservata sia quello compreso tra il costo i presupposti della regolarizzazione (o del rimpatrio di acquisto documentato e quello risultante da un’apgiuridico). posita perizia di stima». In particolare, per esempio, le domande riguardano L’eventuale perizia non va allegata alla dichiaraziogli immobili tenuti a disposizione in Paesi che non li ne riservata, ma conservata dal contribuente. Il valore tassano (Francia, Germania, eccetera). In quest’ipo- indicato nella dichiarazione costituisce la base impotesi, quando risulta violata la normativa sul monito- nibile per il pagamento del 5% e lo scudo da futuri raggio fiscale cosa costituisce condizione di accesso accertamenti. Aspetto diverso è quello del costo fiallo scudo? scalmente riconosciuto dell’immobile “scudato”. È ormai chiaro, in quanto più volte ribadito dall’agen- La circolare n. 43 afferma, in linea con la prassi amzia delle Entrate, che in caso di immobili non locati ministrativa precedente e con il comma 5-bis dell’are tenuti a disposizione del contribuente in un Paese ticolo 14 del Dl 350/2001, che il costo fiscalmente che non li assoggetta a tassazione ai fini delle imposte riconosciuto di un’attività finanziaria è dato dal costo sui redditi - e che, quindi, non sono imponibili nean- di acquisto ovvero, in assenza della documentazione che in Italia in base all’articolo 70, comma 2, del Tuir di questo costo, da un valore attestato da una dichiara- l’obbligo di dichiarazione nel modulo RW, sino al zione sostitutiva nella quale si specifica il costo fisca2008, è escluso poiché l’immobile non è in concreto le che si intende attribuire alle attività finanziarie fatte produttivo di redditi imponibili in Italia nell’anno in emergere o, in alternativa, l’importo indicato nella cui è tenuto a disposizione. dichiarazione riservata. Il punto su cui si discute è se tale presupposto, invece, Ma tale orientamento non è applicabile anche alle atsussista nel caso in cui lo stesso immobile è stato ac- tività non finanziarie e, quindi, agli immobili. Sin dalquistato con bonifici effettuati regolarmente da inter- la prima versione dello scudo, ci si è chiesti se fosse mediario italiano. Si ritiene che anche in questo caso possibile, in assenza del costo di acquisto documenla risposta debba essere negativa poiché questi flus- tato, attribuire al bene patrimoniale un costo fiscale si finanziari non andavano indicati nella sezione III pari al valore indicato in dichiarazione riservata. Tale del quadro RW in quanto relativi a beni che non van- eventualità oggi è decisamente negata in quanto la no segnalati nella Sezione II. Sul punto la circolare Circolare 43, alla fine del paragrafo 12, afferma: «Per 54/2002 sembra chiara e tale documento dell’Agenzia la determinazione dei redditi diversi derivanti dalle è richiamato dalla recente circolare n. 43/2009 come attività rimpatriate diverse da quelle finanziarie, non prassi che è tuttora applicabile alla nuova versione potendosi applicare la disposizione speciale contenudello scudo. ta nel comma 5-bis dell’articolo 14 del decreto legge Discorso diverso va fatto se per acquistare l’immobile n. 350 del 2001, si rendono applicabili gli ordinari è stata violata la normativa sul trasporto al seguito: criteri di determinazione dei redditi stabiliti dal Tuir». è il caso in cui ho esportato denaro non producendo In sostanza, per un’attività non finanziaria, il costo la dichiarazione doganale e ho costituito la provvista fiscalmente riconosciuto è dato sempre e solo dal coall’estero acquistando l’immobile. In questo caso, si è sto di acquisto, indipendentemente da quanto indicato comunque violata la norma sul monitoraggio e si può nella dichiarazione riservata. 10 - IL TRABUCCO n° 10/2009 da ItaliaOggi Provvedimento estende il meccanismo CATASTO, PREGEO ISOLE COMPRESE Territorio e resa disponibile gratuitamente agli operatori. Il nuovo sistema di aggiornamento del catasto terreni, Il nuovo sistema di aggiornamento punta alla semplibasato sulla procedura Pregeo 10, si allarga a tutto il ficazione, migliorando allo stesso tempo la condiviterritorio nazionale. Un provvedimento firmato il 1° sione degli archivi catastali (consultabili attraverso ottobre 2009 dal direttore dell’Agenzia del territorio, il nuovo estratto della mappa) e implementando la Gabriella Alemanno, in vigore dal 3 ottobre, dà infatti trasmissione telematica degli atti, con i conseguenti il via libera all’attivazione diffusa dell’infrastruttura benefici in termine di rapidità ed efficienza. Sarà poi il software Pregeo 10 a effettuare le verifiche formali informatica. Il sistema è stato sperimentato per circa due anni in 19 e sostanziali, provvedendo successivamente all’aguffici provinciali, con la collaborazione degli ordini giornamento automatico della cartografia catastale e professionali abilitati dalla vigente disciplina (archi- del corrispondente archivio censuario. Naturalmente; tetti, agronomi, geometri, ingegneri, periti agrari, pe- a seguito degli aggiornamenti, la verifica dei dati preriti industriali e agrotecnici). Ora la procedura diventa senti negli archivi spetterà ai funzionari dell’Agenzia, operativa, seppur in via facoltativa, in tutta Italia, per anche tramite accessi o ispezioni sul terreno. poi farsi obbligatoria a partire dal 1° giugno del 2010. «Si tratta di un’altra tappa importante di civiltà am• Attraverso il nuovo sistema, i professionisti potran- ministrativa», si legge in una nota del Territorio, «che no presentare, su delega dei contribuenti, gli atti di realizza concretamente i principi di trasparenza, con aggiornamento geometrico direttamente presso le il contributo degli ordini professionali coinvolti. Un banche dati del catasto terreni mediante una procedu- traguardo che rappresenta un modello di riferimento ra telematica standard, messa a punto dai tecnici del da esportare anche in altri settori della p.a.». di Valerio Stroppa Determinazione in G.U. CATASTO, ONERI AL RESTILYNG Cambiano dal 7 ottobre gli oneri accessori dovuti in tutte le ipotesi in cui è prevista la redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastali, per inadempienza dei soggetti obbligati e ferma restando la debenza di tributi e sanzioni. Lo prevede la determinazione dell’Agenzia del territorio del 29 settembre 2009, avente a oggetto «Oneri dovuti per la redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti all’obbligo di presentazione», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 232. La tabella con i nuovi oneri, allegata al provvedimento, sostituisce quella adottata con la determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio 13 agosto 2007. Gli oneri relativi alle attività di rilievo sopralluogo si applicano in misura dell’80%, quando non risulta possibile l’accesso all’immobile. In tal caso, i documenti di aggiornamento catastali sono redatti sulla base dell’ubicazione topografica, desunta dalla foto aerea, e con rappresentazione della planimetria delle unità immobiliari limitata al solo perimetro presunto. L’atto attributivo, della rendita, notificato ai soggetti inadempienti, contiene anche l’indicazione degli oneri posti a loro carico, da corrispondere entro il termine previsto per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria, e delle relative modalità di versamento, nonché le indicazioni previste per gli atti impugnabili. Quando gli atti di aggiornamento catastali sono presentati successivamente all’avvio del procedimento d’ufficio dai soggetti obbligati, spiega la determina, gli oneri sono dovuti in relazione alle attività già svolte dall’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio. In tal caso l’ufficio deve comunque notificare al contribuente, contestualmente all’indicazione degli oneri dovuti, l’atto di determinazione della rendita catastale definitiva. In assenza del versamento degli oneri, ovvero in caso di versamento insufficiente, si procede alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. IL TRABUCCO n° 10/2009 - 11 da ItaliaOggi I CHIARIMENTI DEL FISCO/ Risoluzione sulle operazioni in regime di esigibilità differita PROFESSIONISTI, PARTITA IVA APERTA Chi deve riscuotere crediti non può chiudere la posizione di Franco Ricca Il professionista che deve ancora riscuotere un cre- Pertanto, la cessazione dell’attività non coincide dito per prestazioni rese nell’esercizio dell’attivi- con il momento in cui il professionista si astiene tà, fatturate in regime di esigibilità differita, non dal porre in essere le prestazioni professionali, ma può chiudere la partita Iva, a meno che non antici- con quello, successivo, in cui chiude i rapporti pro- pi il versamento dell’imposta. È quanto chiarisce fessionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 232 dismettendo i beni strumentali. del 20/8/2009, rispondendo al quesito di un com- Qualora il professionista non intenda anticipare la mercialista che nel 2005 ha emesso nei confronti fatturazione rispetto al momento di incasso del cor- di una Asl una fattura con Iva a esigibilità differita, rispettivo, quindi, l’attività professionale non può contestata dal destinatario e oggetto di un proce- considerarsi cessata fino a quando non avviene la dimento giudiziario dall’esito imprevedibile. In- riscossione dei crediti la cui esazione sia ritenuta tendendo cancellarsi dall’albo e cessare l’attività, ragionevolmente possibile (perché, per esempio, il professionista chiedeva di sapere se sia costret- non ancora prescritti). Tanto premesso, nel caso to a mantenere la posizione Iva aperta, oppure se in esame l’Agenzia ritiene che il professionista, possa emettere una nota di credito di sola impo- che ha emesso fattura a esigibilità differita ai sensi sta e chiudere la partita Iva. Al riguardo, l’agenzia dell’art. 6, quinto comma del dpr 633/72, non pos- ricorda anzitutto di avere chiarito nella circolare sa, in linea generale, procedere alla chiusura della n. 11/2007, con riferimento al caso della cessione partita Iva fintanto che non riscuote il credito, atte- della clientela dietro pagamento del corrispettivo so che, per i rapporti creditori pendenti oggetto di rateale, che l’attività del professionista non si può un procedimento giudiziario, la riscossione appare considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le ragionevolmente possibile. Al momento dell’incas- operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle so, tali crediti dovranno essere assoggettati all’Iva, prestazioni professionali, volte alla definizione dei risultando soddisfatti i requisiti richiesti per l’imrapporti pendenti, in particolare di quelli concer- ponibilità. Nel caso in cui il professionista voglia nenti crediti connessi allo svolgimento della pro- comunque chiudere la partita Iva senza attendere fessione. l’esito del procedimento pendente, conclude la risoluzione, dovrà procedere al previo versamento Il Principio: dell’imposta indicata in fattura. La pendenza relativa a un credito professionale per È da aggiungere, in proposito, che ciò è espres- il quale è stata emessa fattura ad esigibilità differi- samente richiesto dall’art. 35, comma 4 del dpr ta osta alla chiusura della partita Iva, salvo che si versi l’imposta. 12 - IL TRABUCCO n° 10/2009 633/72. RILOCALIZZAZIONE DI IMMOBILI EQUIPARATA A CESSIONE D’AREA I proventi dell’alienazione del diritto di «rilocalizzazione», ossia del diritto del proprietario di costruire altrove un edificio soggetto a demolizione o cessione per esigenze pubbliche, possono generare plusvalenze tassabili ai fini Irpef come redditi diversi, secondo le disposizioni previste per le cessioni di aree. Questo, in sintesi, il parere espresso dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 233 del 20/8/2009. Secondo la legge regionale dell’Emilia Romagna 38/98, ai proprietari degli immobili demoliti in seguito a provvedimento di esproprio o ceduti in base a convenzione, è attribuita una potenzialità edificatoria pari a quella dell’edificio preesistente. La concessione di questo diritto, cedibile al proprietario di un altro terreno, ad avviso dell’agenzia non ha la funzione di ristorare la perdita dell’immobile, che viene assolta dall’indennità di esproprio o dal prezzo corrisposto dall’ente che acquisisce il fabbricato, ma quella di mantenere inalterata la potenzialità edificatoria del terreno sul quale l’edificio insisteva. La connessione tra il diritto di localizzazione e la potenzialità edificatoria del terreno induce a configurare la cessione a titolo oneroso di tale diritto quale ipotesi negoziale analoga alla cessione di cubatura, che per l’agenzia, in base all’orientamento prevalente della Cassazione, produce effetti analoghi a quelli propri del trasferimento di diritti immobiliari. Allo stesso modo, dunque, la cessione del diritto di rilocalizzazione produce l’acquisto di un diritto strutturalmente assimilabile alla categoria dei diritti reali di godimento, in quanto la volontà dei privati contraenti modifica il limite di edificabilità fissato dal piano regolatore per i singoli appezzamenti, con la conseguente compressione del diritto di proprietà del cedente e il correlativo aumento dell’edificabilità sull’area del cessionario. Ricordando che ai sensi dell’art. 9, comma 5 Tuir, ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento, l’agenzia ritiene che nella fattispecie si rendano pertanto applicabili le disposizioni previste in relazione alle cessioni della proprietà, per cui la cessione dei diritti di rilocalizzazione e produttiva di plusvalenze tassabili ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), Tuir. Di conseguenza, se il diritto ceduto insiste su un terreno agricolo, la plusvalenza si realizza se il terreno è stato acquistato da meno di cinque anni e se non è pervenuto per successione, mentre se insiste su terreni edificabili la plusvalenza si realizza comunque. In ordine, poi, alla determinazione della plusvalenza, l’agenzia riconosce che, nella fattispecie, l’individuazione del valore iniziale è complessa, ma suggerisce che il problema può essere risolto attraverso una perizia di stima dell’immobile che stabilisca il valore della volumetria edificabile rispetto al valore del terreno. I costi sostenuti per la relazione di stima possono essere portati in aumento del valore iniziale. Sandro Zuliani Bassanini Costruzioni s.r.l. Via Bolzoni, 30 29122 Piacenza Cell. 338 7970101 IMPIANTISTI: COSA STABILISCE LA “NUOVA 46/90”? L’articolo 7 della così detta “nuova 46/90” (DM 37/08), stabilisce che qualora la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, fatte salve le eventuali sanzioni del caso, essa può essere sostituita, per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 (entrata in vigore del decreto in questione), da una dichiarazione di rispondenza. La dichiarazione di rispondenza è resa da un professionista iscritto all’Albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico cui si riferisce la dichiarazione. Per i cosi detti impianti “sotto soglia” (impianti che non necessitano di professionista iscritto all’Albo per la progettazione e possono essere progettati anche dai responsabili tecnici delle imprese installatrici), la dichiarazione di rispondenza può essere resa anche da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata per l’installazione di impianti, nello specifico settore di interesse. ATTENZIONE! La dichiarazione di rispondenza è fatta sotto personale responsabilità del professionista o del responsabile tecnico (secondo i casi menzionati). La norma specifica che essa è redatta a seguito di sopralluogo ed accertamenti. Di conseguenza, anche se al momento in cui si scrive non esiste un modello specifico da seguire e su cui rendere la dichiarazione di rispondenza, vista l’importanza sotto il profilo della responsabilità personale, si sottolinea che è quanto mai necessario che la dichiarazione in questione (anche se resa come semplice dichiarazione su carta intestata) sia supportata di fatto dai risultati del sopralluogo e degli accertamenti tecnici eseguiti sull’impianto, secondo le specifiche norme di buona tecnica applicabili, per le verifiche del caso. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED OBBLIGO DEL PROGETTO Una delle importanti novità introdotte dai D.M. 37/08 (cd. “nuova 46/90”), consiste nell’obbligo di redigere uno specifico progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tutti gli impianti (con la sola esclusione degli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, per i quali vale una normativa specifica di settore). Secondo i casi (impianti così detti sopra o sotto soglia), il progetto va redatto a cura di un professionista abilitato iscritto all’Albo ovvero dal responsabile tecnico di un impresa installatrice dotati di adeguata esperienza nel settore specifico. Si segnala che le opere di manutenzione straordinaria non sono considerabili come installazione, trasformazione o ampliamento dell’impianto. Di conseguenza, tali opere non sono soggette all’obbligo di progetto preventive. 14 - IL TRABUCCO n° 10/2009 In ogni caso, al termine dei lavori, l’impresa abilitata, esecutrice dell’intervento, è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità al responsabile dell’impianto. Il nuovo decreto in esame definisce la sola manutenzione ordinaria intesa come “gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dai libretto di uso e manutenzione del costruttore”. Tutti gli interventi di manutenzione che non ricadono all’interno di tale definizione devono essere considerati interventi di manutenzione straordinaria. COMPARAZIONE FRA D.LGS. 494/96 E S.M.I. E D.LGS. 81/2008 Seminario Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Rovigo del 6 marzo 2009 D.LGS. 494/96 E S.M.I. Art. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a). 2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell’articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; e bis) ai lavori svolti in mare; e ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile. Art. 2 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e ripor- TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Capo 1 Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Art. 88 - Campo di applicazione 1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a). 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; f) ai lavori svolti in mare; g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile. Art. 89 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riporIL TRABUCCO n° 10/2009 - 15 tato all’allegato I; b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relative alla gestione dell’appalto; c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o dell’esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche; d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincoli di subordinazione; e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 4; f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 5; f bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera; f ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislative 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Art. 3 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile 16 - IL TRABUCCO n° 10/2009 tato nell’allegato X. b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relative alla gestione dell’appalto; c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento; d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione; e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91; f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designate); g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera; h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV; i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi; I) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera. dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, valuta i documenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b). 3. Nei cantieri in cui e prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi: a) nei cantieri la cui entità presunta e pari o superiore a 200 uomini-giorno; b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell’allegato II. 4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10.i. 4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere. 7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. 8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa: a) verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall’IN- Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile, dei lavori 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, valuta i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa: a) verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. IL TRABUCCO n° 10/2009 - 17 PS e dall’INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva; b-ter) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e ti-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. Art. 20. Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori. 1. lI committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6, comma 2; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell’articolo 3, comma 8, lettera a). Art. 4 - Obblighi del coordinatore per la progettazione 1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, comma 1; b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro di cui all’articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislative n. 626 del 1994, in seguito denominata commissione prevenzione infortuni, sono definiti i contenuti del fa18 - IL TRABUCCO n° 10/2009 Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificate di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; c) trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa. 10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente. 11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanta disposto dall’articolo 92, comma 2. Art. 157 Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori 1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli scicolo di cui al comma 1, lettera b). Art. 21 - Contravvenzioni commesse dai coordinatori 1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell’articolo 4, comma 1. Art. 5 - Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provede a: a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’azienda unità sanitaria locale territoriale competente e alla direzione 90, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a); c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione dell’articolo 101, comma 1, primo periodo; d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera c). Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione 1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV; b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini, della prevenzione e della protezione dai, rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione allatto di eventuali lavori successivi sull’opera. Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori 1. Il coordinatore per la progettazione e punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1. Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di IL TRABUCCO n° 10/2009 - 19 provinciale del lavoro; f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 1 bis. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b). Art. 21 - Contravvenzioni commesse dai coordinatori 2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e), ed f) e comma 1 bis; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell’articolo 5, comma 1, lettera d). Art. 6 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori 1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. 2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a). Art. 10 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori 1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione da parte di 20 - IL TRABUCCO n° 10/2009 cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 2, Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b). Art. 158 (Sanzioni peri coordinatori) 2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 2; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d). datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. 2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, daII’ISPESL, dall’INAIL, dall’lstituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi Ordini o Collegi professionali, dalle Università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituti nel settore dell’edilizia. 3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’allegatoV. 4. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell’ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore. 5. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all’allegato V o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza. 6. Le spese connesse con l’espletamento dei corsi di cui ai comma 2 sono a totale carico dei partecipanti. 7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti. Art. 11 - Notifica preliminare 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all’articolo 3, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini Art. 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori 1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99. 2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d). Art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori 1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9,10, 4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parIL TRABUCCO n° 10/2009 - 21 giorno. 2. Copia delta notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente. 3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’articolo 20 del decreto legislativo n, 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza. Art. 20 - Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori 1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 11, comma 1,13, comma 1. Art. 99 - Notifica preliminare 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. 2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente. 3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza. te di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. 2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’lstituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi Ordini o Collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. 3. I contenuti le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’allegato XIV 4. L’attestato di cui al comma 2 non e richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’allegato XIV, o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26. 5. Le spese connesse all’espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti. 6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti. ALLEGATO XIV Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori PARTE TEORICA Modulo giuridico per complessive 28 ore • La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali • Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto • Il presente decreto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi • La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. II titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro • Le figure interessate alia realizzazione dell'opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali; • La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi • La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. Modulo tecnico per complessive 52 ore • Rischi di caduta dall'alto. Ponteggi e opere provvisionali • L'organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori • Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza • Le malattie professionali ed il primo soccorso • Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche • Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria • I rischi connessi all'uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto • rischi chimici in cantiere • rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione • rischi connessi alle bonifiche da amianto • rischi biologici • rischi da movimentazione manuale dei carichi • rischi di incendio e di esplosione • rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati • I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza. Modulo metodologicolo/organizzativo per complessive 16 ore • I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza • I criteri metodologici per: a) l'elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l'integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; b) l'elaborazione del piano operativo di sicurezza; c) l'elaborazione del fascicolo; d) I'elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi) e la stima del costi della sicurezza • Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership • I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. PARTE PRATICA per complessive 24 ore • Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull'analisi dei rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze • Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo • Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza • Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento • Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata da una commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite: • Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali • Test finalizzati a verificare le competenze cognitive. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 30. È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore. IL TRABUCCO n° 10/2009 - 23 da ItaliaOggi Gli obblighi dei lavoratori e gli adempimenti delle imprese che operano tramite appalto IL CANTIERE INSICURO È OFF LIMITS Scatta il divieto di ingresso per i soggetti senza formazione di Daniele Cirioli Cantieri edili off limits. Vietato l’accesso ai lavoratori non formati e alle imprese non sicure. Per i primi (i lavoratori), la formazione minima è di 16 ore. Per le imprese, invece, è il Durc, la regolarità contributiva, la prova da fornire sulla «sicurezza» ai committenti di appalti. Se manca il durc, scatta la sospensione del titolo abilitativo ai lavori (permesso di costruire, dia). A fissare i nuovi obblighi, e il T.u. sicurezza come modificato dal dlgs n. 106/2009. Obblighi del responsabile dei lavori. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela (art. 15 T.u.). Tale attenzione deve avvenire al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; e all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. Per i lavori pubblici 1’attuazione di quanto appena detto deve avvenire nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa o a un lavoratore autonomo, è tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in 24 - IL TRABUCCO n° 10/2009 relazione alle funzioni o ai lavori da affidare (le modalità di verifica sono indicate nell’allegato XVII). Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari (tra quelli indicati nell’allegato XI), il predetto requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti (allegato XVII). Ancora, il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (Inail) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari (allegato XI), il predetto requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato. Il committente o il responsabile dei lavori, infine, sono tenuti a trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione. In assenza della predetta notifica oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, oppure in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento o del fascicolo dell’opera, quando previsti, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente. Cantieri con più imprese. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. Inoltre, nella medesima ipotesi, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, e ciò deve avvenire anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. Il committente o il responsabile dei lavori, ancora, è tenuto a comunicare alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi vanno indicati nel cartello di cantiere. A loro, inoltre, è data la facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti, i soggetti designati. Obblighi del coordinatore. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve assolvere una serie di obblighi. In primo luogo, deve verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, nonché la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. In secondo luogo, deve verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e deve adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il «fascicolo dell’opera» in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza. Ancora, deve organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavorato- ri autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. Deve altresì verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere. Ancora, è tenuto a segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le loro eventuali inosservanze, potendo proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione da comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti. Infine, è tenuto a sospen- P R O D U Z I O N E Tutto per l’edilizia con assistenza tecnica gratuita IL PRIMO SITO DEDICATO AL CAPPOTTO WWW.TERMOK8.COM Sistema esterno d’isolamento termico, risanamento e qualificazione energetica Via Ugo Foscolo 32 - Località I Casoni di Gariga - 29027 PODENZANO (Piacenza) Tel. 0523.524301 / 0523350056 www.colorisaiani.com - [email protected] I N G R O S S O e e D E V T E T N A D G I L T I A O dere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. «Passaporto» formativo. I lavoratori alla prima esperienza in un cantiere edile dovranno munirsi di un apposito attestato di frequenza di un corso di formazione di 16 ore e di un libretto di formazione. Senza di questi, non sarà possibile occuparsi. L’iniziativa fa parte delle strategie previ- ste dal contratto nazionale edile, e in parte già operativa, tanto che gli operai che per la prima volta vogliono mettere piede in cantieri edili sono obbligati a frequentare un corso di preparazione di 16 ore. L’obiettivo, oltre quello primario di ridurre gli infortuni, e anche agevolare l’impatto iniziale tra lavoratori e aziende. Nei primi otto mesi della sperimentazione hanno frequentato i corsi oltre 15 mila allievi di 13 mila aziende circa. Tra gennaio e settembre 2009, dunque, una quota rilevante dei nuovi ingres- si nell’edilizia ha ricevuto una formazione di base, utile a riconoscere i rischi del mestiere: una sensibilizzazione alla cultura della sicurezza che va di pari passo con la crescita professionale Il programma delle 16 ore è oggi al centro dell’attenzione del governo e del parlamento, per mezzo della creazione del «Libretto formativo» del lavoratore, già previsto dalla legge Biagi e rilanciato dal recente decreto legislativo 106/2009 (riforma T.u. sicurezza). GLI ATTORI DEL CANTIERE Cantiere temporaneo o mobile Qualunque luogo in,cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (Allegato X) Committente Soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relative alla gestione dell’appalto Responsabile dei lavori Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti propri di tale figura Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti relativi alla sicurezza al momento della progettazione dell’opera Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti relativi alla sicurezza durante la realizzazione dell’opera, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designate Piano operativo di sicurezza Il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato (contenuti dell’allegato XV) Impresa affidataria Impresa titolare del contralto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione Impresa esecutrice Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali Idoneità tecnico-professionale Possesso di capacita organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare . 26 - IL TRABUCCO n° 10/2009 TABELLA DELLE CARATTERISTICHE SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE Seconda parte 11. LE IPOTESI Dl DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE 1. Atto soggetto all’imposta di registro L’acquirente che attesta falsamente di essere in possesso dei requisiti, oppure che non realizza nel termine stabilito il trasferimento della residenza nel comune in cui è situato l’immobile acquistato con le agevolazioni, oltre a dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria (maggiorate dei relativi interessi moratori), è soggetto alla sanzione del 30% della differenza tra le imposte dovute e quelle pagate. Lo stesso trattamento si applica al contribuente che proceda ad alienare, tanto a titolo oneroso che gratuito, l’abitazione acquistata con 1’agevolazione fiscale prima che siano passati cinque anni dall’acquisto, a meno che non provveda, entro un anno, ad acquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione principale; va evidenziato che, nell’ambito della disciplina agevolativa sulla «prima casa» ai fini delle imposte indirette, questo è il solo caso in cui è previsto l’obbligo di destinare a propria abitazione principale l’immobile. Con risoluzione n. 66 del 3/5/2004,1’Agenzia delle entrate ha precisato che, in caso di rivendita prima del decorso del quinquennio dall’acquisto, non è sufficiente a evitare la decadenza dal beneficio la stipulazione, entro un anno, di un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, non producendo tale contratto effetti traslativi,ma meramente obbligatori. Decadenza parziale Con riferimento al quesito di un contribuente che, dopo aver acquistato con il beneficio «prima casa» un immobile e un box, successivamente (ma prima del decorso di cinque anni) aveva rivenduto una quota parte dell’immobile, unitamente al box, l’agenzia delle entrate, con risoluzione n. 31 del 16/2/2006, ha affermato che si verifica decadenza parziale dall’agevolazione limitatamente alla quota-parte dell’immobile ceduto e del box. Conseguentemente, sul valore del bene trasferito sono dovute le imposte ordinarie e la sanzione del 30%. Secondo l’agenzia, infatti, così come il regime di favore trova applicazione anche con riferimento all’acquisto di una quota di abitazione, allo stesso modo deve ritenersi che la vendita di una quota o di una parte di essa determini la decadenza per la quota o porzione di immobile ceduta. finizione agevolata della contestazione ai sensi dell’art. 16 del dlgs n. 472/97. Cessione e riacquisto dell’autorimessa pertinenziale Con risoluzione n. 30 del F/2/2008, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che il trasferimento della pertinenza acquistata con le agevolazioni «prima casa» anteriormente al decorso del quinquennio dall’acquisto comporta la decadenza dell’agevolazione fruita, non rendendosi applicabile, nella fattispecie, la norma del comma 4 della nota D-bis. all’articolo 1 della tariffa, parte 1, allegata al dpr 131/86, che riguarda solo il riacquisto dell’abitazione principale. Inoltre l’atto di acquisto dell’altra pertinenza non potrà beneficiare del credito d’imposta di cui all’art. 7 della legge n. 448 del 1998 (trattato nel successivo paragrafo 12), mentre potrà beneficiare dell’age2. Atto soggetta ad Iva volazione «prima casa» qualora Lo stesso trattamento sanzionato- ricorrano i presupposti previsti dal rio si rende applicabile nell’ipotesi comma 3 della predetta nota II-bis. di acquisto soggetto ad Iva (per il quale le imposte ipocatastali restaVendita infraquinquennale e no comunque dovute nella misura acquisto di un terreno fissa di 168 euro ciascuna). Se entro un quinquennio la casa di Dopo le correzioni apportate alla abitazione acquistata con le agevonota D-bis con 1’art. 41-bis del dl lazioni sia rivenduta, l’acquirenn. 269/2003, aggiunto dalla legge te decade dal regime di favore, a di conversione n. 326/2003, l’in- meno che entro un anno dall’aliedebita fruizione dell’agevolazio- nazione non acquisti un altro imne comporta il pagamento della mobile da adibire a propria abitadifferenza tra l’imposta applicata zione principale. Secondo quanto e quella dovuta, maggiorata degli chiarito nella circolare n. 38/2005, interessi moratori, e l’applicazione la salvaguardia dell’agevolaziodella sanzione pari al 30% di detta ne vale anche nell’ipotesi in cui il differenza. soggetto alienante, entro un anno, Naturalmente, tanto nell’acquisto comperi un terreno sul quale cosoggetto ad imposta di registro struisca la propria abitazione prinquanto in quello soggetto ad Iva, cipale. la sanzione del 30% è riducibile a Per conservare l’agevolazione, un quarto se si provvede alla de- tuttavia, e necessario che entro il IL TRABUCCO n° 10/2009 - 27 termine di un anno il beneficiario realizzi sul terreno un fabbricato «non di lusso» da adibire ad abitazione principale; l’agevolazione è salva anche se l’immobile non sia ultimato nel predetto termine, purché il fabbricato sia venuto ad esistenza, e cioè esista un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e che sia ultimata la copertura, ai sensi dell’art. 2645-bis, comma 6, c.c. Cessione e riacquisto a titolo gratuito Con risoluzione n. 125 del 3/4/2008, l’Agenzia delle entrate ha dichiarato che nel caso in cui il contribuente venda 1’immobile acquistato con i benefici «prima casa» anteriormente al decorso di cinque anni dalla data di acquisto e non riacquisti a titolo oneroso altra casa di abitazione entro un anno dalla vendita anzidetta, troverà applicazione il comma 4 della nota n-bis, che prevede la decadenza dai benefici goduti per il primo acquisto. Si verifica la decadenza, dunque, se il riacquisto avviene a titolo gratuito (nella fattispecie, donazione da familiari). Cessione infraquinquennale della nuda proprietà Con risoluzione n. 213 dell’8/8/2007, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che la cessione infraquinquennale della nuda proprietà comporti la decadenza dai benefici, per la parte di prezzo corrispondente al diritto parziario ceduto; tale parte dovrà essere quantificata applicando al prezzo dichiarato nell’atto di acquisto i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto, di cui al prospetto dei coefficienti allegato al dpr n. 131 del 1986, con riferimento alla data in cui il diritto è stato acquisito. L’agenzia ha inoltre precisato che nella fattispecie non si realizza plusvalenza tassabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), del dpr n. 917/86, in 28 - IL TRABUCCO n° 10/2009 quanto l’immobile è stato adibito dai cedente a propria abitazione principale per la maggior parte del periodo compreso tra 1’acquisto e la successiva cessione della nuda proprietà. Decadenza per falsa dichiarazione: i termini per l’accertamento La questione è stata trattata nella circolare n. 38/2005. L’accertamento della sussistenza di tutte le condizioni dichiarate dal contribuente in sede di registrazione dell’atto attiene ad una fase successiva alla registrazione. La mendacità delle dichiarazioni rese, accertata in sede di controllo, comporta la decadenza dal beneficio, con conseguente applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria ed irrogazione di una sanzione pari al 30% della differenza. In ordine all’individuazione del termine entro cui la predetta attività di accertamento deve essere svolta da parte degli uffici, al fine di recuperare l’imposta dal contribuente che abbia indebitamente usufruito dell’agevolazione in sede di registrazione dell’atto, la cassazione a sezioni unite (sentenza 21 novembre 2003, n. 1196) ha stabilito che si applica il termine di decadenza triennale di cui all’art. 76 del dpr 131/86 e non quello di prescrizione decennale di cui all’art. 78. Di conseguenza, l’avviso di liquidazione della maggior imposta, in questi casi, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni. La data dalla .quale decorre il termine per l’esercizio dell’azione accertatrice varia a seconda che la mendacità della dichiarazione resa nell’atto si riferisca a situazioni in corso al momento della registrazione (mendacio originario) oppure sia conseguente a fatti o comportamenti successivi (mendacio sopravvenuto). Nel caso di false dichiarazioni rese in sede di registrazione dell’atto in ordine allo status del contribuente (la non possidenza di altro immobile, la novità nel godimento della agevolazione o il possesso della residenza nel comune in cui l’immobile è ubicato), il termine triennale di decadenza inizia a decorrere dalla data della registrazione dell’atto. In tal caso, infatti, la dichiarazione è mendace fin dall’origine, con conseguente possibilità per l’amministrazione di negare, fin dalla data della registrazione dell’atto, l’agevolazione. Qualora, invece, il contribuente abbia dichiarato che intende trasferire la residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato entro il termine di diciotto mesi, il termine iniziale della decadenza coincide con la scadenza del diciottesimo mese. Prima di questa data, infatti, l’ammmistrazione non è nelle condizioni di contestare al contribuente la non spettanza della agevolazione. Decadenza in fase di ultimazione dell’immobile. Sempre nella circolare n. 38/2005, è stato osservato che, nell’ipotesi di applicazione dell’agevolazione con riferimento all’immobile in costruzione, il beneficio è applicato sulla base delle dichiarazioni del contribuente, tra cui 1’intento di non rendere l’abitazione «di lusso» nel prosieguo dei lavori. Resta salvo il potere dell’amministrazione di accertare la decadenza dai beneficio laddove, tra l’altro, l’immobile ultimato presenti caratteristiche diverse da quelle agevolabili. Qualora venga realizzata un’abitazione difforme rispetto al progetto o alla concessione edilizia, ricorre un’ipotesi di mendacio «successivo», per cui il termine decadenziale per l’esercizio del potere di accertamento decorre dalla data in cui il fatto successivo si è verificato. Il termine di decadenza dell’azione accertatrice non può decorrere dalla data della registrazione dell’atto di acquisto; la dichiarazione, infatti, non attiene a situazioni in corso, ma a propositi futuri, per cui non è mendace fin dai principio; può, tuttavia, diventarlo in seguito, laddove, al termine dei lavori, il contribuente, contrariamente a quanto dichiarato nell’atto di acquisto, abbia realizzato un’abitazione con caratteristiche «di lusso». La circolare ha inoltre osservato che l’effettiva ultimazione dei lavori è attestata dal direttore degli stessi e che, di norma, essa coincide con la dichiarazione da rendere in catasto in base all’articolo 24, comma 4, del dpr 6/6/2001, n. 380. La conclusione in base alla quale la decadenza triennale si computa dalla data di ultimazione dei lavori, puntualizza poi la circolare, va tuttavia coordinata con quanto ulteriormente disposto dalla cassazione in merito alla necessità che i lavori siano ultimati entro il termine a disposizione dell’ufficio per esercitare il potere di accertamento. La Corte ha precisato che i benefici prima casa possono essere conservati soltanto qualora la finalità dichiarata dal contribuente nell’atto di acquisto, di destinare l’immobile a propria abitazione, venga realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di tali benefici (tre anni dalla registrazione dell’atto) e se il legislatore non ha fissato un termine entro il quale si deve verificare una condizione dalla quale dipende la concessione di un beneficio, tale termine non potrà mai essere più ampio di quello previsto per i controlli. Con esclusivo riferimento alla fattispecie in esame, pertanto, è necessario che l’aspettativa dell’acquirente a vedersi riconosciuta l’agevolazione anche in ipotesi di acquisto di immobile in costruzione, si contemperi con il potere dell’amministrazione di accertare nei termini di decadenza il diritto di fruire della agevolazione in esame. È da ritenere, conseguentemente, che la verifica della sussistenza dei requisiti dell’agevolazione non possa essere differita «sine die» e che il contribuente, al fine di conservare 1’agevolazione, debba dimostrare l’ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell’atto. Solo successivamente, infatti, l’amministrazione potrà controllare l’effettiva spettanza del beneficio, provvedendo al recupero dell’imposta nei casi in cui i lavori non siano ultimati, o qualora il contribuente abbia costruito un’abitazione «di lusso». Infine, la Cassazione, con decisione del 15/1/2003, n. 12988, nell’ipotesi di acquisto di immobile in corso di costruzione ha escluso la possibilità di ricorrere alla denuncia di fatti sopravvenuti di cui all’art. 19 del dpr 131786. Revoca dell’agevolazione Iva Con circolare n. 38/2005, l’Agenzia delle entrate ha precisato che in caso di decadenza dal regime di favore fruito per le cessioni di case di abitazione non di lusso assoggettate all’Iva, l’ufficio presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta calcolata in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa pari al 30% della differenza medesima. L’ufficio dell’agenzia, accertata la decadenza dal regime di favore, provvederà ai sensi degli articoli 16 e 17 del dlgs 472/97 al recupero delle somme dovute. 12. IL BONUS FISCALE PER IL RIACQUISTO Oltre ad accordare la tassazione agevolata, il fisco premia il riacquisto della «prima casa» con un bonus. Al contribuente che vende la «prima casa» per acquistarne, entro un anno, un’altra, spetta infatti un credito pari alla minore imposta sopportata in veste di: acquirente. Più precisamente, l’ammontare del credito d’imposta, istituito a decorrere dall’1/1/1999 dall’art. 7 della legge 23/12/1998, n. 448, e pari al minore importo tra: • il tributo pagato al momento del precedente acquisto agevolato e • quello dovuto per il nuovo (più avanti si riportano alcuni esempi). Il tributo da considerare è, secondo il caso, l’imposta di registro o l’Iva, mentre non si tiene conto degli altri tributi (per esempio, imposte ipotecarie e catastali). 12.1 Presupposti del bonus Il credito spetta alle seguenti condizioni: a) tra la vendita (o più esattamente, l’alienazione, e dunque anche la donazione) della vecchia casa e l’acquisto della nuova non deve passare più di un anno; b) l’alloggio alienato deve essere stato acquistato con applicazione dei tributi ridotti previsti dalle agevolazioni «prima casa»; c) anche per l’acquisto del nuovo alloggio devono sussistere i presupposti per l’applicazione dei tributi ridotti in base alle disposizioni «prima casa». In merito alla condizione sub b), va precisato che per quanto riguarda l’Iva, anteriormente al 22 maggio 1993, data di entrata in vigore del dl n. 155, l’aliquota ridotta (prima 2%, poi 4%) era applicable oggettivamente, su tutte le cessioni di case di abitazione non di lusso effettuate dalle imprese costruttrici, indipendentemente dai requisiti soggettivi dell’acquirente; detti requisiti erano invece richiesti qualora a vendere non fosse l’impresa costruttrice (oltre che nel caso di acquisto soggetto all’imposta di registro). In considerazione di ciò, nell’ipotesi in cui il cittadino non abbia formalmente fruito, al mo30 - IL TRABUCCO n° 10/2009 mento dell’acquisto (avvenuto prima della suddetta data) di un’agevolazione soggettiva «prima casa» perché non ve ne era necessità, con la circolare n. 19 del 1° marzo 2001 l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto che il bonus per il riacquisto spetta ugualmente ai soggetti che si trovano nella suddetta situazione (ossia a coloro che hanno acquistato l’alloggio pagando oggettivamente l’Iva ridotta). Ciò a condizione che si dimostri che, alla data dell’acquisto, sussistevano comunque i requisiti richiesti dalla normativa allora vigente in materia di agevolazioni «prima casa». Trasferimenti a titolo gratuito Stante la formulazione della norma attributiva del credito d’imposta, con circolare n. 38/2005 era stato ritenuto che fosse possibile fruirne sia per gli acquisti a titolo oneroso che per i trasferimenti a titolo gratuito disposti per atto di donazione. Tale posizione risulta superata in seguito del ripristino dell’imposta sulle successioni e donazioni disposto dall’articolo 2, comma 47, del dl n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006. Poiché infatti, nella nuova disciplina, ai trasferimenti a titolo gratuito non si applica, diversamente dal passato, l’imposta di registro, bensì l’imposta sulle successioni e donazioni, con la circolare n. 2 del 22/1/2008 l’Agenzia delle entrate ha precisato che non è più attuale la circolare n. 38/2005 laddove dichiarava l’applicabilità dell’agevolazione prevista, ai fini dell’imposta di registro, per i trasferimenti aventi ad oggetto la «prima casa» qualora detto trasferimento avvenga con atto di donazione. Riacquisto con contratto d’appalto Nel caso in cui il «riacquisto» av- venga mediante contratto di appalto, per fruire del credito d’imposta è necessario che il contratto, nel quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti che consentono l’applicazione del beneficio, sia redatto in forma scritta e registrato (circolare n. 38/2005). Primo acquisto gratuito Per fruire del credito d’imposta è necessario che l’acquisto della prima casa di abitazione, quella che forma oggetto della successiva vendita, sia avvenuto a titolo oneroso. Pertanto il bonus non spetta per l’alienazione di un’abitazione pervenuta al venditore per atto di donazione o di successione per la quale sia stata corrisposta l’imposta sulle successioni e donazioni, ancorché a suo tempo il donante o il de cuius l’abbia acquistata avvalendosi dell’agevolazione «prima casa». Ciò si giustifica con l’espresso riferimento dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 448/1998, all’imposta di registro e all’Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato, quale presupposto per l’attribuzione del credito d’imposta. Quando il «bonus» non spetta Con la medesima circolare 38/2005 è stato inoltre chiarito che il credito d’imposta non spetta nelle seguenti ipotesi: - se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio «prima casa»; - se l’immobile alienato sia pervenuto al contribuente per successione o donazione, salvo quanto detto prima in ordine all’eventuale assoggettamento della donazione all’imposta di registro, secondo la normativa previgente; - se il nuovo immobile acquistato non abbia i requisiti «prima casa» - se il contribuente è decaduto dall’agevolazione «prima casa» in relazione al precedente acquisto, in quanto ciò comporta automaticamente, oltre al recupero delle imposte ordinarie e delle sanzioni, anche il recupero del credito eventualmente fruito. Manifestazione di volontà Per fruire del credito d’imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stipulando atto. L’atto di acquisto deve quindi contenere, oltre alle dichiarazioni previste dalla nota II-bis), l’espressa richiesta del beneficio in argomento con l’indicazione degli elementi necessari per la determinazione del suddetto credito (circolare n. 38/2005). In caso di omissione, tuttavia, come si è già detto, è ammessa la regolarizzazione mediante atto integrativo. 12.2 Come si può utilizzare il credito Vediamo ora come può essere utilizzato il bonus, precisando subito che non può mai convertirsi in rimborso. a) Anzitutto può essere fatto valere immediatamente a scomputo dell’imposta di registro dovuta per l’acquisto del nuovo alloggio; a tal fine è necessario farne richiesta, per ovvie ragioni pratiche, nell’atto di acquisto. Per motivi legati alla tecnica dell’Iva, non è invece possibile, se si compra da imprese, dedurre il bonus dall’imposta che è addebitata in fattura dal venditore. b) E poi possibile utilizzare il credito in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data di acquisto (o, in caso di costruzione, alla data di con- segna dell’alloggio). A questo riguardo, con circolare n. 15 del 20 aprile 2005 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il contribuente che decide di utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi, può indicarlo già nella prima dichiarazione presentata dopo l’atto di riacquisto, oppure in quella relativa al periodo d’imposta in cui l’atto è stato stipulato. Per esempio, se l’atto e stato stipulato fra il 1° gennaio 2009 e la data di presentazione della dichiarazione 2009 per il 2008, il bonus può essere indicato indifferentemente sia in tale dichiarazione sia in quella relativa al 2009, che sarà presentata nel 2010. Il chiarimento, sollecitato dal coordinamento nazionale dei centri di assistenza fiscale, era necessario in considerazione del diverso tenore delle istruzioni rispetto alla circolare n. 19 del 1° marzo 2001. Rapportandosi alla lettera della disposizione, l’agenzia delle entrate, nella precedente circolare n. 19/2001, aveva affermato che, ove si scelga la strada dello scomputo dall’Irpef dovuta in base alla dichiarazione, il credito potesse essere esercitato «solo ed esclusivamente in sede di presentazione della prima dichiarazione successiva alla data di acquisto»: Di conseguenza, tornando all’esempio di prima, stando alla circolare, il credito acquisito con atto di riacquisto del 15 marzo 2009 andava incluso nella dichiarazione presentata a luglio (o a ottobre) del 2009 per il 2008, per crn, se non computato in tale sede, non avrebbe più potuto essere più incluso nella dichiarazione da presentare nel 2010 per il 2009. La circolare n. 15/2005 ha adottato, dunque, una posizione più flessibile e di maggior favore per il contribuente, ammettendo la possibilità di computare il bonus sia nella prima dichiarazione utile, sia in quella successiva, relativa all’anno in cui il credito è stato maturato. E da osservare, infine, che secondo quanto si desume dalla struttura della dichiarazione, il credito indicato nella dichiarazione e non utilizzato non si perde, ma può essere computato in diminuzione delle imposte dovute all’atto della dichiarazione successiva. c) Altra possibilità è quella di scomputare il bonus, per l’intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute per atti, denunce e dichiarazioni presentate dopo la data di acquisizione del credito, ma entro il termine prescrizionale di dieci anni; attenzione al fatto che, in tal caso, non è possibile utilizzare il bonus in maniera frazionata. d) Infine, il bonus può essere utilizzato in compensazione dei versamenti delle imposte e dei contributi, in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 241/97 (al di fuori del tetto annuo di 516.456,90 euro); il codice tributo da indicare nel modello F24 e 6602. Personalità del credito In caso di decesso del titolare, il bonus si trasferisce agli eredi, che potranno utilizzarlo nei modi di cui sopra. Trattandosi di credito personale, inoltre, in caso di comproprietà dell’immobile rivenduto e/o di quello riacquistato, il credito spetta agli aventi diritto in base alla percentuale di comproprietà. 12.3 Il caso della permuta Ai fini dell’imposta di registro, gli atti di permuta sono tassati sulla base del valore del bene che comporta l’applicazione della maggiore imposta, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del dpr n. 131/86. In considerazione di ciò, con la citata circolare n. 19/2001 l’agenzia delle entrate ha fornito le seguenti istruzioni per la determinazione del bonus. IL TRABUCCO n° 10/2009 - 31 32 - IL TRABUCCO n° 10/2009