Diritto della comunicazione e
dell’informazione
Prof. Andrea Gratteri
[email protected]
Contenuti principali del corso

Elementi di base


Articolo 21




Costituzione – Unione europea
Estensione - Limiti
Stampa, televisione, internet
L’attività giornalistica
La pubblicità
Testo d’esame

G. Gardini, Le regole dell’informazione,
Bruno Mondadori, 2005, 292 pp., € 22,50
La Costituzione



Immagine astratta?
È la legge fondamentale
Concezione a gradi dell’ordinamento
giuridico
Art. 1 della Costituzione

Art. 1 della Costituzione


L’Italia è una Repubblica democratica
fondata sul lavoro
La sovranità appartiene al popolo he la
esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione
Art. 139 della Costituzione

Art. 139 della Costituzione

La forma repubblicana non può essere
oggetto di revisione costituzionale
Assemblea costituente
2 giugno 1946
Voti in percentuale
40
37,20
30
20,70
20
18,70
7,40
10
0
DC
PSUP
PCI
5,40
Unione Uomo
dem.
qual.
4,10
PRI
6,50
Altri
Caratteri

Sintesi delle tre anime politiche

Cattolica, socialista, liberale

Democratica, Pluralista, Stato sociale…
Rigida

Entra in vigore il 1° gennaio 1948


XVIII d.f.: “Il testo della Costituzione è depositato
nella sala comunale di ciascun Comune della
Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto
l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa
prenderne cognizione”
Organi costituzionali




Parlamento: 5 anni
Governo
Presidente della Repubblica: 7 anni
Corte costituzionale
Forma di governo parlamentare


Rapporto fiduciario fra Parlamento e
Governo
Possibile scioglimento del Parlamento
Corpo elett.
Parlamento
Presidente della
Repubblica
Governo
Funzioni



Parlamento: legislativa
Governo: esecutiva
Poteri normativi del Governo: Decreti
legge, decreti legislativi, regolamenti
Fonti del diritto

Costituzione

Legge

Regolamenti
Oppure:



Regolamenti
Legge
Costituzione
Struttura gerarchica delle fonti
COSTITUZIONE
Fonti
costituzionali
LEGGI COSTITUZIONALI
LEGGI ORDINARIE
DECRETI LEGGE
DECRETI LEGISLATIVI
Fonti
primarie
REGOLAMENTI
GOVERNATIVI
Fonti
secondarie
Criteri ordinatori delle fonti



Gerarchico, la fonte sovraordinata
prevale su quella sottordinata
Cronologico, la fonte successiva
prevale
su
quella
anteriore
Competenza, si applica
competente in quell’ambito
la
fonte
Criterio cronologico

Cronologico, la fonte successiva nel
tempo prevale su quella anteriore
(lex posterior derogat
priori)
ABROGAZIONE
Effetti dell’abrogazione - schema
Tempo 1
Tempo 2
Entra in vigore norma x
Entra in vigore norma y
ed x è abrogata
La norma x continua ad essere applicata nel
tempo 2 alle fattispecie realizzatesi nel tempo 1
Criterio gerarchico


Si applica la fonte sovraordinata
La fonte sottordinata è invalida e non
può più essere applicata, è annullata
dal giudice (con effetto retroattivo)


Fonti primarie: Corte costituzionale
Fonti secondarie: TAR – Consiglio di Stato
Corte costituzionale

15 giudici





5 Parlamento
5 Presidente della Repubblica
5 Supreme magistrature
9 anni, non rieleggibili
Funzione: sindacato di costituzionalità


Giudizio incidentale
Tipologia delle sentenze
Giudizio in via incidentale

Giudice a quo:



Giudizio di non manifesta infondatezza
Giudizio di rilevanza
Rinvia alla Corte costituzionale
Sentenze Corte cost.




Accoglimento
Rigetto
Interpretative
Monito
L’Italia e l’Europa

1951 Trattato CECA firmato a Parigi (in
vigore dal 1952)






Francia
Germania
Abbandono dell’idea di
Paesi Bassi
spingersi verso un
Belgio
“neutralismo mediterraneo”
Lussemburgo
Italia (interesse politico, non economico, anche
geograficamente è il più distante)
1957 Trattato di Roma


Nascono CEE e CEEA
Unione doganale


Politica comune per




Tariffe doganali (esterne) comuni
Agricoltura
Trasporti
Fondo sociale europeo
Banca europea degli investimenti
Il primo allargamento



1972 trattato di adesione di Gran
Bretagna, Irlanda, Danimarca (e
Norvegia, che però non ratifica il
trattato con referendum)
1973 i tre nuovi paesi fanno il loro
ingresso
1975 Referendum in Gb: conferma
dell’adesione
L’Europa a dodici – L’Atto Unico



1981 Grecia
1986 Spagna e Portogallo
1986 Atto unico europeo: riforme
che ampliano il raggio d’azione della
CEE


Mercato unico entro il 1993
Maggior ruolo del Parlamento
europeo
L’allargamento ad est



Dal 1989 nuovo scenario internazionale
1990 Riunificazione tedesca
1994/95 Entrano i paesi “neutrali” (Austria,
Svezia e Finlandia) (15)


2004 Entrano 10 nuovi Stati (25)



Norvegia: ancora un referendum contrario!
Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Rep. Ceca,
Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Cipro e Malta
2007 Romania e Bulgaria (27)
Nuovi candidati: Turchia, Croazia e Macedonia
Ulteriori riforme






1992 Trattato di Maastricht (1993)
1997 Trattato di Amsterdam (1999)
2001 Trattato di Nizza (2003)
Richiedono tutti l’unanimità per essere
approvati
2004 Trattato costituzionale firmato a Roma
(mai entrato in vigore)
2008 Trattato di Lisbona (2009?)
Struttura della UE - competenze
Trattati di Maastricht ed Amsterdam
Metodo comunitario
Coop. polizia e
giudiziaria
III Pilastro
PESC
II Pilastro
CE
I Pilastro
UNIONE EUROPEA
Metodo intergovernativo
Istituzioni

Parlamento europeo
Consiglio europeo (dei capi di stato e
di governo)
Commissione
Consiglio dei ministri

Corte di giustizia, BCE



Parlamento europeo



Composto dai rappresentanti dei popoli
degli Stati
Elezione diretta (dal 1979)
Sistemi elettorali diversi ma simili



Proporzionali
5 anni
751 membri
Composizione

Quanti seggi spettano ad ogni Stato?







Criterio proporzionale regressivo
Germania 99
Italia 72
Polonia 51
Perché?
Paesi Bassi 26
Finlandia 13
Malta 6
Consiglio europeo





Il Consiglio europeo, composto dai Capi di
Stato o di governo, si riunisce al massimo 4
volte all'anno
Non è una “istituzione” in senso stretto
È un forum politico
Col tempo si sono creati dei canali formali
di contatto con le istituzioni dell’Unione
europea che devono riferire ad esso su
numerose questioni
Partecipano anche


Presidente della Commissione
Presidente del Parlamento europeo
Programma della Presidenza


All'inizio del semestre di presidenza, il
Presidente di turno del Consiglio illustra il
proprio programma al Parlamento, a cui
rende conto dei risultati ottenuti anche a
fine mandato
Trattato di Lisbona: Presidenza di 2 anni e 6
mesi
Il Consiglio (dei Ministri)






È il vero organo decisionale
Potere di coordinamento delle politiche
comunitarie
Poteri normativi (in parte condivisi)
Presidenza semestrale
Partecipazione dei ministri competenti per
materia
La Commissione partecipa ai suoi lavori
Formazioni (competenze)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Affari generali e relazioni esterne
Economia e finanza (ECOFIN)
Cooperazione nei settori della giustizia e
degli affari interni (GAI)
Occupazione, politica sociale, salute e
consumatori
Competitività
Trasporti, telecomunicazioni ed energia
Agricoltura e pesca
Ambiente
Istruzione, gioventù e cultura
Voto ponderato/Magg. qualif.
Belgio 12
Rep. ceca 12
Danimarca 7
Germania 29
Estonia 4
Grecia 12
Spagna 27
Francia 29
Irlanda 7
Italia 29
Cipro 4
Lettonia 4
Lituania 7
Lussemburgo 4
Ungheria 12
Malta 3
Paesi Bassi 13
Austria 10
Polonia 27
Portogallo 12
Slovenia 4
Slovacchia 7
Finlandia 7
Svezia 10
Regno Unito 29
Bulgaria 10
Romania 14
Totale 345
Come sono ponderati?
Requisiti:
- 255 voti su 345
- maggioranza degli Stati (14/27)
Inoltre ogni Stato può chiedere di
verificare che sia raggiunto
anche il 62% della popolazione
Trattato di Lisbona



Forte semplificazione (dal 2014)
55% degli Stati (15 su 27)
E 65% della popolazione

Per evitare che le decisioni vengano
bloccate da un numero ristretto di paesi
molto popolosi, la minoranza che si
oppone ad un provvedimento deve essere
composta da almeno quattro Stati membri
La Commissione



Presidente
26 Commissari (competenti per
settori specifici)
Inefficacia
1 commissario per ogni Stato
“esercitano le loro funzioni in piena
indipendenza nell’interesse generale
della Comunità … non sollecitano né
accettano istruzioni da alcun governo”
(art. 213 TCE)
T. Lisbona: dal 2014 Riduzione di un terzo dei commissari
Ruolo






Vigila sull’applicazione del Trattato
Raccomandazioni e pareri
Poteri decisionali
Proposte a Parlamento e Consiglio
Ha un ruolo centrale, quasi come se fosse
il Governo dell’Ue
Nomina: Consiglio europeo in accordo con
gli Stati + approvazione del Parlamento
Caratteristiche (art. 249)
Il regolamento ha portata generale. Esso è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per
quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva
restando la competenza degli organi nazionali in
merito alla forma e ai mezzi.
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i
destinatari da essa designati.
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
Direttive
La direttiva vincola lo Stato membro
cui è rivolta per quanto riguarda il
risultato da raggiungere, salva
restando la competenza degli
organi nazionali in merito alla
forma e ai mezzi
- (inoltre indicazione di un termine)
Crescenti vincoli di risultato:
Direttive dettagliate
Direttiva/intervento statale

Direttiva: risultato

Stato: forma e mezzi



Legge
oppure con altri atti
per garantire quel risultato
Regolamenti


Il regolamento ha portata generale.
Esso è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri
Self-executing

non è consentita la trasposizione (anche se
fino agli ’70… ma la Corte cost. intervenne)
Come si decide?




Iniziativa della Commissione
Decisione del Consiglio
Partecipazione (più o meno intensa)
del Parlamento
Ci sono diverse procedure decisionali



Consultazione
Codecisione ex art. 251
Cooperazione ex art. 252
Coesistenza di leggi statali e norme
comunitarie
Legge statale
Legge regionale
Regolamento CE
Direttiva CE
Decreto legge
primato del diritto comunitario
Primato del diritto comunitario

La preminenza del diritto comunitario trova
conferma nell’art. 249, a norma del quale i
regolamenti sono obbligatori e direttamente
applicabili in ciascuno degli stati membri.
Questa disposizione, che non e
accompagnata da alcuna riserva,
sarebbe priva di significato se uno
stato potesse unilateralmente
annullarne gli effetti con un
provvedimento legislativo che prevalesse
sui testi comunitari
Sistema delle fonti
COSTITUZIONE
LEGGI COSTITUZIONALI
LEGGI
LEGGI ORDINARIE
REGIONALI
DECRETI LEGGE
REG. PARL.
DECRETI LEGISLATIVI
REGOLAMENTI
GOVERNATIVI
DIRITTO
DELL’
UNIONE
EUROPEA
Art. 11 Costituzione
L’Italia ripudia la guerra come strumento di
offesa alla libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; …
… consente in condizioni di parità con gli
altri stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri
la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 13


La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di
detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, se non per atto motivato
dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e
modi previsti dalla legge.
Art. 15


La libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma
di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire
soltanto per atto motivato
dell'Autorità giudiziaria con le
garanzie stabilite dalla legge.
Art. 21, I comma

Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione.
Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.




Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge
stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia
all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore
successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i
mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
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Costituzione e Unione europea