Sistri, partenza posticipata per chi produce rifiuti pericolosi R più tardi, nei sei mesi successivi, si debba procedere alla semplificazione del sistema, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell’utenza. Le semplificazioni, finalizzate, tra l’altro, ad assicurare la riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli utenti, devono essere adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Il decreto, inoltre, prevede che per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, le sanzioni sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale. Tale regime è previsto limitatamente alle condotte di informazioni incomplete o inesatte ed a quelle previste a carico dei trasportatori di rifiuti per la violazione dei relativi obblighi. Nelle more dell’entrata in operatività del sistema, le imprese sono tenute alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari, sulla base delle disposizioni previgenti alle modifiche apportate con il decreto legislativo n.205/10. Tra le novità del decreto, infine, va segnalata la soppressione del Comitato di vigilanza e controllo del SISTRI e la sostituzione di tale organismo con un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione, costituito presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’ambiente, che assolve alle funzioni di monitoraggio del sistema. settembre 2013 inviata la partenza del Sistri per i produttori di rifiuti pericolosi. E’ quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, che reca Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. La norma, modificando l’articolo 188 ter del codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152), oltre a fissare al 1° ottobre 2013 l’operatività del sistema per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi, ridefinisce sostanzialmente l’elenco dei soggetti obbligati ad aderire al sistema di tracciabilità. Sono previsti, tra gli obbligati ad aderire al sistema, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori. I soggetti non contemplati in questo elenco possono aderire su base volontaria. Fatte salve eventuali ulteriori proroghe e fatta salva la possibilità di utilizzare il sistema su base volontaria, l’avvio dell’operatività è fissato al 3 marzo 2014 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania. La norma approvata dispone che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare in sede di prima applicazione, entro il 3 marzo 2014 o, al 17 LEGGI E FISCO comunicazione scritta inviata mediante raccomandata A.R. (esiste un apposito modello che varia da provincia a provincia). La verifica periodica può essere annuale o biennale a seconda dell’attrezzatura. Per maggiori informazioni, per ottenere la modulistica occorrente, per recuperare l’elenco regionale dei soggetti abilitati alla prima verifica e alle successive verifiche periodiche, le aziende associate possono rivolgersi agli uffici di zona della Federazione Provinciale Coldiretti di Milano Lodi e Monza Brianza. Gli Uffici Zona potranno assistere l’azienda nella compilazione delle comunicazioni di Messa in Servizio e Prima Verifica dei mezzi di sollevamento. È necessario però che l’azienda si presenti presso l’ufficio con la seguente documentazione: fattura e/o bolla di consegna; libretto di circolazione; manuale di istruzione e/o scheda tecnica del mezzo; dati del costruttore; dichiarazione di conformità CE; N° di matricola Inail (se è già stato richiesto); Si precisa che i soggetti abilitati possono essere autorizzati ad eseguire le verifiche periodiche per i seguenti gruppi di attrezzature: SC sollevatori di cose (muletti, telescopici, ecc…); SP sollevatori di persone (carri raccogli frutta, piattaforme aeree) e che le tariffe richieste dall’Ente verificatore variano a seconda della tipologia di attrezzatura in carico all’azienda. A titolo di esempio, per i sollevatori a braccio telescopico la tariffa è di circa 250 euro. Va detto inoltre che, per le apparecchiature in servizio da più anni, i soggetti verificatori possono richiedere una documentazione comprovante l’avvenuta manutenzione ordinaria del mezzo o dell’attrezzatura. È perciò consigliabile mantenere tracciati tutti gli interventi e i controlli previsti nel libretto di manutenzione del mezzo ed effettuati presso officine autorizzate. Infine, il Decreto Interministeriale 11 aprile 2011 prevede delle sanzioni per i datori di lavoro che non effettuano la messa in servizio o omettono la prima verifica e le successive verifiche periodiche. Le sanzioni amministrative previste variano da un minimo di 500 ad un massimo di 1.800 euro, in funzione dell’omissione. Luigi Simonazzi