ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Polo Liceale “Galileo Galilei”- Monopoli
LICEO CLASSICO – LICEO LINGUISTICO – LICEO SCIENZE UMANE – LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENZE APPLICATE
REGOLAMENTO SCOLASTICO PER LA GESTIONE DEL CONTRIBUTO
VOLONTARIO, DELLE DONAZIONI E DELLE EROGAZIONI LIBERALI
determina N. 4 del Consiglio di Istituto del 25.01.2016
prot. n. 432 /C. 41 del 26.01.2016 - Albo Istituzionale
ART. 1 – PREMESSA E FONDAMENTO GIURIDICO
Il presente regolamento disciplina la gestione dei contributi volontari, delle
donazioni e delle erogazioni liberali in favore dell’I.I.S.S. “Galileo Galilei” di
Monopoli, in forza della legge 15 marzo 1997, n. 59, del Decreto legislativo n. 59 del
6 marzo 1998 e delD.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, che hannoriconosciuto
l’autonomia della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche, e quindi la
possibilità di prevedere altre risorse attraverso forme di autofinanziamento.
Il contributo volontario è inteso come una forma spontanea di contribuzione
da parte delle famiglie le quali, con spirito collaborativo e nella massima
trasparenza, partecipano al miglioramento ed all’ampliamento dell’offerta
formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati.
L’intera gestione delle somme dovrà essere improntata ai criteri di trasparenza
ed efficienza. Le famiglie, in particolare, dovranno preventivamente essere
informate sulla destinazione del contributo in modo da poter conoscere in anticipo
le attività che saranno finanziate con gli stessi ed eventualmente decidere, in
maniera consapevole, di contribuire soltanto ad alcune specifiche azioni.
Tale modalità operativa può contribuire ad una più corretta gestione delle
risorse finanziarie della scuola e ad un uso più responsabile delle stesse poiché
consente di mettere in diretta correlazione le entrate e le spese riferibili a ciascuna
attività, evitando di intraprendere azioni non sorrette da adeguata copertura
finanziaria.
L’art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007),
dopo aver sancitol’obbligatorietà dell’istruzione per dieci anni, ha tra l’altro
confermato “il regime digratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2,
secondo periodo, deldecreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”,e che quindi non
è consentito imporre tasse orichiedere contributi obbligatori alle famiglie di
qualsiasi genere o natura perl’espletamento delle attività curriculari e di quelle
connesse all’assolvimentodell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o
altro) fatti salvi i rimborsidelle spese sostenute per conto delle famiglie medesime
(assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle
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assenze,gite scolastiche),ragion per cui eventuali contributi per l’arricchimento
dell’offerta culturale eformativa degli alunni possono dunque essere versati dalle
famigliesolo edesclusivamente su base volontaria.
ART. 2 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO
I contributi scolastici sono deliberati dal Consiglio di Istituto, il quale, in
coerenza con il presente Regolamento, ne fissa l’importo annuale, in base alle
previsioni di spesa dell’anno corrente.In mancanza di rettifiche e/o modifiche di
detto importo, da parte del medesimo Consiglio di Istituto, lo stesso contributo si
intenderà tacitamente rinnovato in egual misura.Le famiglie possono comunque
decidere liberamente di contribuire con importi più elevati.Per gli alunni
diversamente abili, riconosciuti con la Legge 104/92, non viene chiesto il
versamento di alcun contributo, salvo diversa volontà della famiglia.
Per le famiglie con due o più figli iscritti a questo Istituto, la quota verrà ridotta
proporzionalmente nella seguente modalità: per due figli, la riduzione del
contributo è pari al 50 % per il secondo figlio; per tre o più figli, la riduzione è pari al
50 % per il secondo figlio e al 25 % dal terzo figlio in poi.
ART. 3 – MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il versamento dovrà essere effettuato, entro il termine delle iscrizioni,
presumibilmente nel mese di febbraio di ogni anno, a seguito di apposita circolare
del Dirigente Scolastico, nella quale viene precisato annualmente l’importo
presumibile della quota obbligatoria per l’assicurazionee la eventuale destinazione
del contributo fra le diverse attività di cui al successivo articolo 5 sull’utilizzo dei
fondi.
ART. 4 – DETRAZIONE FISCALE
La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla
Legge 40/2007, art. 13, comma 3, di cui, in riferimento al Testo Unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni per cui leerogazioni liberali a favore degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senzascopo di lucro appartenenti
al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive
modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica
eall’ampliamento dell’offerta formativa, sono detraibili a condizione che il
versamento ditali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi dipagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Pertanto tale contributo, inteso come erogazione liberale, ai fini della
detraibilità o deducibilità, non solo deve essere effettuato tramite Banca o Ufficio
Postale, ma deve anche riportare nella causale, una o più delle seguenti
motivazioni:
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a) innovazione tecnologica;
b) edilizia scolastica;
c) ampliamentodell’offerta formativa.
Pertanto l’Istituto, a richiesta delle famiglie, dopo aver acquisito la copia del
versamento del contributo, rilascerà una dichiarazione attestante la seguente
indicazione: “Erogazione liberale per l’innovazione tecnologia, l’ampliamento
dell’Offerta Formativa e l’Edilizia Scolastica, art. 13 della Legge 40/2007”. Tale
dichiarazione, comunque decurtata dell’importo relativo all’assicurazione e al
libretto presenze,unita alla ricevuta del versamento, consentirà la detrazione e/o
la deduzione nella dichiarazione dei redditi.
ART. 5 – UTILIZZO DEI FONDI
Il contributo volontario, a norma di legge, sarà utilizzato esclusivamente per i
seguenti scopi:
 Edilizia Scolastica: piccoli interventi di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria (piccoleriparazioni, pitturazioni, tende, abbellimenti o
nell’acquisto di beni e servizi per migliorare lo stare bene a scuola degli
studenti);
 Innovazione Tecnologica: acquisto di attrezzature informatiche in genere
(computer per laboratori, videoproiettori, lavagne multimediali, stampanti,
cartucce, software o nell’acquisto di strumentazione e servizi per migliorare
lo stare bene a scuola degli studenti).
 Ampliamento dell’Offerta Formativa: progetti inseriti nel Piano dell’Offerta
Formativa (compensi per esperti esterni, acquisto libri per biblioteche, corsi
per certificazioni linguistiche, visite e viaggi di istruzione, fotocopie per
approfondimenti disciplinari, concorsi, stage all’estero, scambi culturali,
manifestazioni e iniziative studentesche, rassegne cinematografiche o
quant’altro risulti necessario a far raggiungere agli studenti livelli qualitativi di
formazione sempre più elevati).
ART. 6 – MANCATO VERSAMENTO ED ESENZIONI
Coloro che non verseranno il contributo volontario per le attività di cui all’art. 5
sono tenuti comunque a rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto
delle famiglie quali la quota per l’assicurazione individuale per gli infortuni e la
responsabilità civile degli alunni e per il libretto delle assenze, e non potranno
prendere parte alle attività rientranti nell’ampliamento dell’Offerta Formativa, fatti
salvi i casi di comprovata impossibilità economica, previa presentazione di
certificato ISEE in base ai limiti massimi di reddito ai fini dell’esenzione dalle tasse
scolastiche secondo il prospetto MIUR in vigore nell’anno scolastico in corso al
momento dell’iscrizione.
ART. 7 – RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO
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E MODALITÀ DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE
L’intera gestione delle somme sarà improntata ai criteri di trasparenza ed
efficienza, con l’impegno, da parte della scuola, di informare preventivamente le
famiglie, non appena definito il piano dell’offerta formativa per il prossimo anno
scolastico e comunque entro il 31 gennaio, sulla destinazione del contributo.
La gestione delle somme sarà oggetto di rendicontazione annuale da
pubblicarsi sul sito istituzionale delPolo Liceale dalla quale risulti come sono state
effettivamente spese le sommee quali benefici ne ha ricavato la comunità
scolastica.
ART. 8 – DONAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI
L’istituto è disponibile a ricevere donazioni ed erogazioni liberali in virtù di
quanto disposto dalla legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione n. 107 del 2015 e pertanto i soggetti che effettueranno erogazioni
liberali in denaro a favore di questo istituto e destinate alla realizzazione di “nuove
strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il
sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti”, potranno
usufruire, e comunque in base alla normativa vigente, del credito d’imposta.
È obbligo di questo istituto dare pubblica comunicazione dell’ammontare
delle erogazioni ricevute, nonché della destinazione dell’utilizzo delle somme
tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e
facilmente individuabile, e nel portale telematico del ministero dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca.
ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il 1 settembre 2016, a decorrere
dall’Anno Scolastico 2016 / 2017.
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Regolamento contributo volontario