CONTRATTO PER IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE DELL'IMPIANTO TERMICO INDIVIDUALE DI POTENZA INFERIORE A 35 kW IN FORMA DI ABBONAMENTO. Testo conforme al "Contratto Tipo" sottoscritto in data 9 maggio 1997 dalle Associazioni:ADICONSUM, ADOC, Federconsumatori, Movimento Movimento Consumatori, ANIM-CNA, ANIM FNAIILAPAM, F.A.M., A.P.I., ANACI, AS.P.P.I., U.P.P.I. Assistenza e Manutenzione Caldaie e Climatizzatori Climat Officina Riparazioni Termotecniche Srl Via Cimabue, 21 - 60019 Senigallia (AN) - 071.668328 - 071.6610079 e-mail [email protected] Cod.Fisc. P.IVA: 02430380424 - C.C. Postale n. 98700974 - Cod.IBAN: IT 48 M 08839 21300 0000401 41444 Sede e Cons. Doc.Fisc.Via Cimabue, 21 - 60019 Senigallia (AN) - R.E.A. Provincia di Ancona n.186641 Abilitata ai sensi del DM 37 del 27 marzo 2008 Lettere C - D – E - Abilitazione Registro F-Gas Gas n. 196/2013 Ente Certificatore La Sicurezza si sceglie - Il Rispetto per l'ambiente si conquista - L'Efficienza si affida al tuo Centro di Assistenza CONTRATTO N°__________/_________ Gar Max Art.1 1.1 Il presente contratto è stipulato tra il Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato: Officina Riparazioni TermoTecniche S.r.l. (di seguito denominata Impresa) e (Ragione Sociale) ____________________________________________________ __________________________________ ___________________________________ (di seguito denominato Cliente) domiciliato in: (Comune)__________________________________________(Prov.)___ (Comune)__________________________________________(Prov.)______(CAP)__________ (via)_____________________________________________________________(tel)____________________ (Eventuali dati Fiscali per Fatturazione cod:fisc.-part.iva-ragione cod:fisc. sociale-appoggi appoggi bancari etc.etc.) P. Iva e Cod Fisc.___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ quale proprietario e/o utente dell’impianto termico di cui fa parte l’apparecchio così individuato: 1.2 APPARECCHIO MARCA____________________________________ MODELLO_____________________ ________________________________ MATRICOLA________________________________ DATA INSTALLAZIONE_________________________________ INSTALLAZIONE___________________ ACCESSORI / ALTRI APPARECCHI MARCA____________________________________ MODELLO____________________________________________ MATRICOLA________________________________ DATA INSTALLAZIONE_________________________________ 1.3 Operazioni previste N°1 manutenzione annuale degli apparecchi componenti l’impianto l’impianto termico, con compilazione del libretto di impianto.(come da Art. 5 del presente contratto) contratto N°1 verifica della combustione della caldaia da effettuarsi una volta ogni 2 anni durante le operazioni op di manutenzione, con compilazione del libretto d’impianto (come da Art. 6 del presente contratto) Manodopera e diritto di chiamata negli interventi che si Copertura della garanzia convenzionale (compreso rendessero necessari tra un intervento di manutenzione e manodopera e ricambi e diritto di chiamata) solo sulle caldaie l’altro Estensioni particolari: 7 SU 7 (Intervento possibile su richiesta il Sabato pomeriggio fino alle 18,00 e la Domenica mattina dalle 09,00 alle a 12,00) ______________________________________________________________________________________________ 1.4 Corrispettivo annuo Per il Centro di Assistenza Tecnica € (I.V.A. inclusa)____________________ data Firma utente Il Compilatore ____________________________ 1.5 ______/_______/_____ ______________________ Il presente contratto, sulla base della Direttiva CEE 85/87, recepita con D.L. 50/92, può essere risolto entro sette giorni dalla stipula con lettera AR da inviarsi invi all'impresa. L’Utente cii autorizza altresì ad utilizzare i propri dati per l’uso professionale che ne consegue derivato dal rapporto in essere. Legge Privacy - D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 19 e Decreto Legge 9 Febbraio 2012, n. 5 ___________________________ Firma dell'impresa ______________________ Firma del Cliente Il Tecnico Manutentore: un punto di riferimento professionale per il tuo impianto Officina Riparazioni Termotecniche Srl Via Cimabue, 21 - 60019 Senigallia (AN) - 071.668328 - 071.6610079 e-mail [email protected] Cod.Fisc. P.IVA: 02430380424 - C.C. Postale n. 98700974 - Cod.IBAN: IT 48 M 08839 21300 0000401 41444 ART. 2 Per impianto termico individuale si intende un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e/o sanitari, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzo dei calore, nonché gli organi di regolazione e controllo. Sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari, piani di cottura. Sono comprese nelle operazioni di controllo o e manutenzione dei presente contratto i collegamenti impianto a partire dal contatore gas, nonché le predisposizioni necessarie per lo scarico dei prodotti di combustione e la ventilazione dei locali. Restano invece esclusi gli apparecchi non collegati alla rete interna dei gas. ART. 3 L'impresa dichiara di possedere i requisiti previsti dalla legge per l'espletarnento delle prestazioni indicate nel presente contratto, ed in particolare l'Attestato di Qualificazione rilasciato dalla CPA e/o dalla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. l; comma 2, lettere c-d-e, del DM 37 del 27 Marzo 2008,,, nonché di avvalersi di personale professionalmente qualificato. L'Impresa dichiara inoltre di avere stipulato una polizza assicurativa a copertura di danni a persone o cose che dovessero eventualmente verificarsi nel corso della effettuazione delle operazioni previste dal presente contratto con un massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00. ART. 4 L'impresa eseguirà le operazioni di manutenzione, indicate ai successivi succes artt. 5 e 6, dell'impianto termico secondo le norme di buona tecnica e comunque a regola d'arte. L'impresa dichiara che il servizio di manutenzione espletato risponde alle prescrizioni, riportate sul libretto di uso e manutenzione dell’apparecchio, o sul libretto di uso e manutenzione rilasciato dal costruttore dell’Impianto ed è svolto secondo le norme UNI-CIG CIG e CEI in vigore con particolare riferimento alle norme UNI 10436 (Controllo Controllo e manutenzione delle caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kW) ed UNI 10389 (Misurazione in opera del rendimento di combustione),la la legge 46/1990 e i suoi decreti attuativi, la legge n. 10/1991 e i suoi decreti attuativi e in particolare il DPR 412/1993 e il DPR 511/1999 che lo ha modificato, il D.Leg.vo eg.vo n. 192/2005 e il D.Leg.vo n. 311/2006 che lo ha modificato, nonché il D.Leg.vo n. 152/2006. ART. 5 Il servizio si articola in una visita annuale che sarà eseguita secondo le procedure di cui alla norma UNI 10436 e descritte all’Art.1 comma 3 con le seguenti modalità: a) gli interventi previsti nell'ambito delle operazioni di controllo annuale obbligatorio sono descritti nel "rapporto di controllo tecnico" allegato al presente contratto, di cui forma parte integrante e sostanziale. b) gli interventi di manutenzione, qualora necessari e motivati dal manutentore, saranno effettuati in aggiunta alle precedenti operazioni di controllo in osservanza alle prescrizioni del costruttore, alle norme tecniche vigenti e comunque secondo la regola dell'arte; ART. 6 Alla stipula del contratto e, successivamente con cadenza biennale, l'impresa, in occasione della visita annuale di cui all'art.5, utilizzando idonee attrezzature, effettuerà i seguenti controlli previsti dal DPR 412/93, ART. 11, comma 12. • temperatura fumi; • temperatura ambiente; • 02 (%); C02 (%); CO (%); • perdita dei calore sensibile (%); • rendimento di combustione misurato a potenzialità nominale (%); • stato delle coibentazioni; • stato della canna fumaria; • verifica dei dispositivi di regolazione e controllo; • verifica dei sistema di aerazione dei locali secondo UNI 7129; Nel caso che i controlli di cui sopra debbano essere eseguiti su un generatore di calore di tipo C (stagno) non ancora predisposto per la misura del rendimento di combustione, l'impresa addebiterà biterà al cliente il costo sostenuto per l'adeguamento necessario applicando le tariffe di cui all'art.14 (manodopera), nonché i prezzi di listino vigenti al momento per gli eventuali componenti che si rendesse necessario installare. A fine intervento il tecnico ecnico dell'impresa comunicherà al cliente il risultato dei controllo che dovrà essere riportato sul Libretto di Impianto di cui all'art.11, comma 6 dei DPR 412/93, rilasciando nel contempo copia del rapporto di prova di cui alla norma UNI 10389. ART. 7 Fatta tta salva la esclusiva responsabilità del firmatario, l'impresa si impegna a provvedere alla corretta e completa compilazione dei Libretto di Impianto nonché dei "rapporto di controllo tecnico" allegato al presente. Tale ultimo documento sarà redatto in tre e copie, firmate dalle parti, di cui una rilasciata al cliente per essere conservata congiuntamente al libretto di impianto. In essa dovranno essere evidenziate le situazioni riscontrate, gli interventi effettuati per ripristinare i livelli di prestazione e/o di sicurezza previsti dalle norme e le eventuali osservazioni, raccomandazioni, prescrizioni. ART. 8 Il cliente potrà richiedere ed ottenere dall'impresa eventuali interventi di assistenza in corso di contratto. L'impresa interverrà nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 36 ore con esclusione dei giorni festivi e del Sabato dalle ore 13,00 alle 24,00; in tale caso sarà addebitato al cliente il diritto di chiamata e la manodopera necessaria valutate secondo i prezzi di cui all'art.14 nonché il costo di eventuali pezzi di ricambio desunto dai listini in vigore al momento dell'intervento. I costi di cui sopra non saranno addebitati, in tutto o in parte, qualora sia dimostrato che l'intervento richiesto si é reso necessario a causa di precedenti non corrette operazioni di manutenzione. ART. 9 Dal presente contratto sono esclusi gli interventi, le forniture e le prestazioni non espressamente richiamate agli artt., 5 , 6 e 7, e dal riquadro 1.3 “operazioni previste”. pre In particolare sono escluse la fornitura di combustibile, acqua ed energia elettrica. ART. 10 La visita annuale verrà annunciata dall'impresa al cliente con anticipo di almeno un giorno , salvo diversi accordi tra le parti. Il cliente avrà la facoltà ltà di richiederne lo spostamento con almeno un giorno feriale di anticipo rispetto alla data fissata per la visita. Nel caso la visita non abbia luogo per assenza del cliente, verrà lasciato un avviso da parte dei tecnico incaricato e si procederà a fissare fissa un nuovo appuntamento; in tale eventualità e fatti salvi i casi di comprovata causa di forza maggiore, l'impresa addebiterà al cliente il diritto fisso di chiamata di cui all'art. 14. Qualora la visita non abbia luogo per inadempienza dell'impresa e fatti fat salvi i casi di comprovata causa di forza maggiore, questa stornerà dall'importo complessivo del de contratto una somma pari al diritto di chiamata di cui all'art14. ART. 11 Tutti gli impianti ai quali il generatore di calore è in qualsiasi modo collegato devono essere mantenuti ed eserciti nel rispetto delle normative vigenti. Il cliente si impegna a provvedere al loro adeguamento in caso di necessità e/o quando richiesto da normative di nuova emanazione. Il cliente si impegna inoltre ad informare l'impresa l'impres di qualsiasi intervento effettuato sull'impianto termico c/o sugli apparecchi a gas, nonché di ogni variazione egli abbia intenzione di apportare o far apportare agli impianti a cui il generatore è collegato. Il cliente garantisce il libero accesso al generatore ge di calore e all'impianto termico. ART. 12 Il presente contratto decorre dalla data della firma e ha validità illimitata salvo recesso scritto di una delle due parti. Ove l'impresa non rispetti le procedure o condizioni fissate dal presente contratto contrat e comunque in presenza di difetti palesi od occulti (materiali compresi) il cliente può denunciare per iscritto all'Impresa tali vizi entro 20 gg dalla scoperta e comunque entro un anno dall'esecuzione dell'intervento di manutenzione. L'impresa é tenuta ad intervenire per ottemperare a quanto previsto nel contratto sottoscritto entro 15 giorni dall'inoltro della denuncia, ove non si configurino più ristretti termini per motivi di sicurezza e/o tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui nella lettera ra inviata all'impresa sia stata comunicata l'intenzione di recedere dagli impegni contrattuali presi a seguito di documentata e persistente inadempienza al rispetto degli accordi contrattuali, con esso intendendosi anche il mancato seguito ad analoghe denuncie, den il contratto si deve intendere automaticamente risolto fatti salvi i casi ove le difformità siano state oggetto di rapporto scritto trasmesso al Cliente. Analoga procedura sarà adottata nel caso in cui l'impianto, sottoposto a verifica da parte deglii Enti Competenti sia rilevato non conforme alle specifiche di legge. In tali casi e salvo diversa volontà delle parti, l'impresa é tenuta al risarcimento degli eventuali danni cagionati, ivi comprese le eventuali sanzioni amministrative. Il cliente può infine recedere unilateralmente dal contratto di manutenzione con comunicazione scritta alla ditta. In tale caso, l'impresa mantiene il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, delle spese connesse comunque documentabili. ART. 13 Il corrispettivo massimo assimo delle prestazioni di cui al presente contratto biennale è indicato nel punto 1.4 del presente contratto e comprende le operazioni previste dal precedente art. 5 punto a) e b) e art. 6: compresa la compilazione dei documenti, il diritto di chiamata e le spese generali. Quando la distanza dalla sede dell'Impresa al punto di intervento sia superiore a 15 km. le parti concordano il relativo contributo alle spese di trasferta. Il cliente versa all'Impresa l'importo delle operazioni eseguite dietro rilascio di ricevuta fiscale o fattura, contestualmente alla visita annuale, provvedendo in tale occasione anche alla liquidazione dei costi derivanti dalla effettuazione di eventuali operazioni di manutenzione non previste nel presente contratto. ART. 14 Per ogni richiesta, di assistenza da parte dei Cliente al di fuori di quanto previsto nel presente contratto è dovuto un diritto fisso di chiamata pari a €. 25,00 + I.V.A., la manodopera necessaria nel corso degli interventi di assistenza al di fuori di quanto qu previsto, sarà addebitata dall'Impresa al Cliente sulla base della tariffa oraria di €. 35,00 + I.V.A. Gli importi indicati nel presente articolo resteranno invariati per tutta la durata contrattuale; essi potranno subire variazioni all'atto del rinnovo rinn per effetto dell'andamento dei costi sulla base dell'indice ISTAT. La eventuale variazione dovrà essere comunicata al Cliente ed accettata da questi, contestualmente alla proposta di rinnovo del contratto. re: un punto di riferimento professionale per il tuo impianto Il Tecnico Manutentore: