CONTRATTO PER IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE DELL'IMPIANTO
TERMICO INDIVIDUALE DI POTENZA INFERIORE A 35 kW IN FORMA DI ABBONAMENTO.
Testo conforme al "Contratto Tipo" sottoscritto in data 9 maggio 1997 dalle Associazioni:ADICONSUM, ADOC, Federconsumatori, Movimento
Movimento Consumatori, ANIM-CNA,
ANIM
FNAIILAPAM, F.A.M., A.P.I., ANACI, AS.P.P.I., U.P.P.I.
Assistenza e Manutenzione Caldaie e Climatizzatori
Climat
Officina Riparazioni Termotecniche Srl
Via Cimabue, 21 - 60019 Senigallia (AN) - 071.668328 - 071.6610079 e-mail [email protected]
Cod.Fisc. P.IVA: 02430380424 - C.C. Postale n. 98700974 - Cod.IBAN: IT 48 M 08839 21300 0000401 41444
Sede e Cons. Doc.Fisc.Via Cimabue, 21 - 60019 Senigallia (AN) - R.E.A. Provincia di Ancona n.186641
Abilitata ai sensi del DM 37 del 27 marzo 2008 Lettere C - D – E - Abilitazione Registro F-Gas
Gas n. 196/2013 Ente Certificatore
La Sicurezza si sceglie - Il Rispetto per l'ambiente si conquista - L'Efficienza si affida al tuo Centro di Assistenza
CONTRATTO N°__________/_________
Gar
Max
Art.1 1.1 Il presente contratto è stipulato tra il Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato:
Officina Riparazioni TermoTecniche S.r.l. (di seguito denominata Impresa)
e
(Ragione Sociale) ____________________________________________________
__________________________________
___________________________________
(di seguito denominato Cliente)
domiciliato in: (Comune)__________________________________________(Prov.)___
(Comune)__________________________________________(Prov.)______(CAP)__________
(via)_____________________________________________________________(tel)____________________
(Eventuali dati Fiscali per Fatturazione cod:fisc.-part.iva-ragione
cod:fisc.
sociale-appoggi
appoggi bancari etc.etc.)
P. Iva e Cod Fisc.___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
quale proprietario e/o utente dell’impianto termico di cui fa parte l’apparecchio così individuato:
1.2
APPARECCHIO
MARCA____________________________________ MODELLO_____________________
________________________________
MATRICOLA________________________________ DATA INSTALLAZIONE_________________________________
INSTALLAZIONE___________________
ACCESSORI / ALTRI APPARECCHI
MARCA____________________________________ MODELLO____________________________________________
MATRICOLA________________________________ DATA INSTALLAZIONE_________________________________
1.3 Operazioni previste
N°1 manutenzione annuale degli apparecchi componenti l’impianto
l’impianto termico, con compilazione del libretto di
impianto.(come da Art. 5 del presente contratto)
contratto
N°1 verifica della combustione della caldaia da effettuarsi una volta ogni 2 anni durante le operazioni
op
di manutenzione,
con compilazione del libretto d’impianto (come da Art. 6 del presente contratto)
Manodopera e diritto di chiamata negli interventi che si
Copertura della garanzia convenzionale (compreso
rendessero necessari tra un intervento di manutenzione e
manodopera e ricambi e diritto di chiamata) solo sulle caldaie
l’altro
Estensioni particolari:
7 SU 7 (Intervento possibile su richiesta il Sabato pomeriggio fino alle 18,00 e la Domenica mattina dalle 09,00 alle
a 12,00)
______________________________________________________________________________________________
1.4 Corrispettivo annuo
Per il Centro di Assistenza Tecnica
€
(I.V.A. inclusa)____________________
data
Firma utente
Il Compilatore
____________________________
1.5
______/_______/_____
______________________
Il presente contratto, sulla base della Direttiva CEE 85/87, recepita con D.L. 50/92, può essere risolto entro sette giorni
dalla stipula con lettera AR da inviarsi
invi
all'impresa.
L’Utente cii autorizza altresì ad utilizzare i propri dati per l’uso professionale che ne consegue derivato dal rapporto in essere.
Legge Privacy - D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 19 e Decreto Legge 9 Febbraio 2012, n. 5
___________________________
Firma dell'impresa
______________________
Firma del Cliente
Il Tecnico Manutentore: un punto di riferimento professionale per il tuo impianto
Officina Riparazioni Termotecniche Srl
Via Cimabue, 21 - 60019 Senigallia (AN) - 071.668328 - 071.6610079 e-mail [email protected]
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ART. 2
Per impianto termico individuale si intende un impianto tecnologico destinato alla
climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici
e/o sanitari, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzo dei calore,
nonché gli organi di regolazione e controllo.
Sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di
riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe,
caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari, piani di cottura.
Sono comprese nelle operazioni di controllo
o e manutenzione dei presente
contratto i collegamenti impianto a partire dal contatore gas, nonché le
predisposizioni necessarie per lo scarico dei prodotti di combustione e la
ventilazione dei locali.
Restano invece esclusi gli apparecchi non collegati alla rete interna dei gas.
ART. 3
L'impresa dichiara di possedere i requisiti previsti dalla legge per l'espletarnento delle
prestazioni indicate nel presente contratto, ed in particolare l'Attestato di
Qualificazione rilasciato dalla CPA e/o dalla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. l;
comma 2, lettere c-d-e, del DM 37 del 27 Marzo 2008,,, nonché di avvalersi di
personale professionalmente qualificato.
L'Impresa dichiara inoltre di avere stipulato una polizza assicurativa a copertura
di danni a persone o cose che dovessero eventualmente verificarsi nel corso della
effettuazione delle operazioni previste dal presente contratto con un massimale unico
non inferiore a € 1.500.000,00.
ART. 4
L'impresa eseguirà le operazioni di manutenzione, indicate ai successivi
succes
artt. 5 e 6,
dell'impianto termico secondo le norme di buona tecnica e comunque a regola d'arte.
L'impresa dichiara che il servizio di manutenzione espletato risponde alle
prescrizioni, riportate sul libretto di uso e manutenzione dell’apparecchio, o sul
libretto di uso e manutenzione rilasciato dal costruttore dell’Impianto ed è
svolto secondo le norme UNI-CIG
CIG e CEI in vigore con particolare riferimento alle
norme UNI 10436 (Controllo
Controllo e manutenzione delle caldaie a gas di portata termica
nominale non maggiore di 35 kW) ed UNI 10389 (Misurazione in opera del rendimento
di combustione),la
la legge 46/1990 e i suoi decreti attuativi, la legge n. 10/1991 e i
suoi decreti attuativi e in particolare il DPR 412/1993 e il DPR 511/1999 che lo ha
modificato, il D.Leg.vo
eg.vo n. 192/2005 e il D.Leg.vo n. 311/2006 che lo ha
modificato, nonché il D.Leg.vo n. 152/2006.
ART. 5
Il servizio si articola in una visita annuale che sarà eseguita secondo le procedure di
cui alla norma UNI 10436 e descritte all’Art.1 comma 3 con le seguenti modalità:
a) gli interventi previsti nell'ambito delle operazioni di controllo annuale obbligatorio
sono descritti nel "rapporto di controllo tecnico" allegato al presente contratto, di
cui forma parte integrante e sostanziale.
b) gli interventi di manutenzione, qualora necessari e motivati dal manutentore,
saranno effettuati in aggiunta alle precedenti operazioni di controllo in osservanza
alle prescrizioni del costruttore, alle norme tecniche vigenti e comunque secondo
la regola dell'arte;
ART. 6
Alla stipula del contratto e, successivamente con cadenza biennale, l'impresa, in
occasione della visita annuale di cui all'art.5, utilizzando idonee attrezzature,
effettuerà i seguenti controlli previsti dal DPR 412/93, ART. 11, comma 12.
•
temperatura fumi;
•
temperatura ambiente;
•
02 (%);
C02 (%);
CO (%);
•
perdita dei calore sensibile (%);
•
rendimento di combustione misurato a potenzialità nominale (%);
•
stato delle coibentazioni;
•
stato della canna fumaria;
•
verifica dei dispositivi di regolazione e controllo;
•
verifica dei sistema di aerazione dei locali secondo UNI 7129;
Nel caso che i controlli di cui sopra debbano essere eseguiti su un generatore di
calore di tipo C (stagno) non ancora predisposto per la misura del rendimento di
combustione, l'impresa addebiterà
biterà al cliente il costo sostenuto per l'adeguamento
necessario applicando le tariffe di cui all'art.14 (manodopera), nonché i prezzi di listino
vigenti al momento per gli eventuali componenti che si rendesse necessario installare.
A fine intervento il tecnico
ecnico dell'impresa comunicherà al cliente il risultato
dei controllo che dovrà essere riportato sul Libretto di Impianto di cui all'art.11,
comma 6 dei DPR 412/93, rilasciando nel contempo copia del rapporto di prova
di cui alla norma UNI 10389.
ART. 7
Fatta
tta salva la esclusiva responsabilità del firmatario, l'impresa si impegna a
provvedere alla corretta e completa compilazione dei Libretto di Impianto nonché dei
"rapporto di controllo tecnico" allegato al presente.
Tale ultimo documento sarà redatto in tre
e copie, firmate dalle parti, di cui una
rilasciata al cliente per essere conservata congiuntamente al libretto di impianto. In
essa dovranno essere evidenziate le situazioni riscontrate, gli interventi effettuati per
ripristinare i livelli di prestazione e/o di sicurezza previsti dalle norme e le eventuali
osservazioni, raccomandazioni, prescrizioni.
ART. 8
Il cliente potrà richiedere ed ottenere dall'impresa eventuali interventi di
assistenza in corso di contratto.
L'impresa interverrà nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 36
ore con esclusione dei giorni festivi e del Sabato dalle ore 13,00 alle 24,00; in
tale caso sarà addebitato al cliente il diritto di chiamata e la manodopera necessaria
valutate secondo i prezzi di cui all'art.14 nonché il costo di eventuali pezzi di ricambio
desunto dai listini in vigore al momento dell'intervento.
I costi di cui sopra non saranno addebitati, in tutto o in parte, qualora sia
dimostrato che l'intervento richiesto si é reso necessario a causa di precedenti non
corrette operazioni di manutenzione.
ART. 9
Dal presente contratto sono esclusi gli interventi, le forniture e le prestazioni non
espressamente richiamate agli artt., 5 , 6 e 7, e dal riquadro 1.3 “operazioni previste”.
pre
In particolare sono escluse la fornitura di combustibile, acqua ed energia elettrica.
ART. 10
La visita annuale verrà annunciata dall'impresa al cliente con anticipo di almeno
un giorno , salvo diversi accordi tra le parti.
Il cliente avrà la facoltà
ltà di richiederne lo spostamento con almeno un giorno
feriale di anticipo rispetto alla data fissata per la visita.
Nel caso la visita non abbia luogo per assenza del cliente, verrà lasciato un
avviso da parte dei tecnico incaricato e si procederà a fissare
fissa
un nuovo
appuntamento; in tale eventualità e fatti salvi i casi di comprovata causa di forza
maggiore, l'impresa addebiterà al cliente il diritto fisso di chiamata di cui all'art. 14.
Qualora la visita non abbia luogo per inadempienza dell'impresa e fatti
fat salvi i casi
di comprovata causa di forza maggiore, questa stornerà dall'importo complessivo del
de
contratto una somma pari al diritto di chiamata di cui all'art14.
ART. 11
Tutti gli impianti ai quali il generatore di calore è in qualsiasi modo collegato devono
essere mantenuti ed eserciti nel rispetto delle normative vigenti.
Il cliente si impegna a provvedere al loro adeguamento in caso di necessità e/o
quando richiesto da normative di nuova emanazione.
Il cliente si impegna inoltre ad informare l'impresa
l'impres di qualsiasi intervento
effettuato sull'impianto termico c/o sugli apparecchi a gas, nonché di ogni variazione
egli abbia intenzione di apportare o far apportare agli impianti a cui il generatore è
collegato. Il cliente garantisce il libero accesso al generatore
ge
di calore e all'impianto
termico.
ART. 12
Il presente contratto decorre dalla data della firma e ha validità illimitata salvo
recesso scritto di una delle due parti.
Ove l'impresa non rispetti le procedure o condizioni fissate dal presente contratto
contrat
e comunque in presenza di difetti palesi od occulti (materiali compresi) il cliente può
denunciare per iscritto all'Impresa tali vizi entro 20 gg dalla scoperta e comunque
entro un anno dall'esecuzione dell'intervento di manutenzione.
L'impresa é tenuta ad intervenire per ottemperare a quanto previsto nel contratto
sottoscritto entro 15 giorni dall'inoltro della denuncia, ove non si configurino più ristretti
termini per motivi di sicurezza e/o tutela della pubblica incolumità.
Nel caso in cui nella lettera
ra inviata all'impresa sia stata comunicata l'intenzione di
recedere dagli impegni contrattuali presi a seguito di documentata e persistente
inadempienza al rispetto degli accordi contrattuali, con esso intendendosi anche il
mancato seguito ad analoghe denuncie,
den
il contratto si deve intendere
automaticamente risolto fatti salvi i casi ove le difformità siano state oggetto di
rapporto scritto trasmesso al Cliente.
Analoga procedura sarà adottata nel caso in cui l'impianto, sottoposto a verifica
da parte deglii Enti Competenti sia rilevato non conforme alle specifiche di legge.
In tali casi e salvo diversa volontà delle parti, l'impresa é tenuta al risarcimento
degli eventuali danni cagionati, ivi comprese le eventuali sanzioni amministrative.
Il cliente può infine recedere unilateralmente dal contratto di manutenzione
con comunicazione scritta alla ditta.
In tale caso, l'impresa mantiene il diritto al pagamento delle prestazioni
eseguite, delle spese connesse comunque documentabili.
ART. 13
Il corrispettivo massimo
assimo delle prestazioni di cui al presente contratto biennale è
indicato nel punto 1.4 del presente contratto e comprende le operazioni previste
dal precedente art. 5 punto a) e b) e art. 6: compresa la compilazione dei
documenti, il diritto di chiamata e le spese generali.
Quando la distanza dalla sede dell'Impresa al punto di intervento sia superiore a 15
km. le parti concordano il relativo contributo alle spese di trasferta.
Il cliente versa all'Impresa l'importo delle operazioni eseguite dietro rilascio di
ricevuta fiscale o fattura, contestualmente alla visita annuale, provvedendo in tale
occasione anche alla liquidazione dei costi derivanti dalla effettuazione di eventuali
operazioni di manutenzione non previste nel presente contratto.
ART. 14
Per ogni richiesta, di assistenza da parte dei Cliente al di fuori di quanto previsto nel
presente contratto è dovuto un diritto fisso di chiamata pari a €. 25,00 + I.V.A., la
manodopera necessaria nel corso degli interventi di assistenza al di fuori di quanto
qu
previsto, sarà addebitata dall'Impresa al Cliente sulla base della tariffa oraria di €.
35,00 + I.V.A.
Gli importi indicati nel presente articolo resteranno invariati per tutta la durata
contrattuale; essi potranno subire variazioni all'atto del rinnovo
rinn
per effetto
dell'andamento dei costi sulla base dell'indice ISTAT.
La eventuale variazione dovrà essere comunicata al Cliente ed accettata da
questi, contestualmente alla proposta di rinnovo del contratto.
re: un punto di riferimento professionale per il tuo impianto
Il Tecnico Manutentore:
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Condizioni di Contratto - Officina Riparazioni Termotecniche Srl