PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA ART.3 D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275: 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell’offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 2. Il Piano dell’offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità. 3. Il piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto. 4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 5. Il Piano dell’offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione. Capitolo 1: Regolamento delle attività curriculari Art.1 Il Piano dell’Offerta Formativa persegue le seguenti finalità generali della Scuola Media: • promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione; • favorire l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva. In quest’ottica, nel rispetto dei programmi ministeriali e raccogliendo la migliore tradizione della scuola, il Collegio dei Docenti individua gli obiettivi dell’attività educativa e didattica che si riferiscono alla persona dell’allievo nella sua dimensione sociale, affettiva, psicologica e cognitiva, obiettivi che tutti gli allievi devono raggiungere al termine del triennio in misura correlata alla propria situazione di partenza e alle potenzialità individuali. Art.2 Gli obiettivi di cui all’articolo che precede sono: 1. Avere con i compagni e con i docenti rapporti corretti ed improntati alla collaborazione. 2. Sentirsi parte della comunità scolastica e partecipare alla buona riuscita delle attività proposte a livello di piccolo gruppo, di classe, di gruppo di classi o dell’intera scuola. 3. Impegnarsi con regolarità sia a scuola che a casa. 4. Conseguire un metodo di studio autonomo ed efficace. 5. Acquisire le conoscenze e le abilità previste nel curriculum annuale di ciascuna disciplina. 6. Comprendere ed usare i linguaggi specifici delle diverse discipline al livello previsto per ciascun anno di corso. 7. Rielaborare le conoscenze acquisite a diversi livelli di complessità durante il triennio. Art.3 La Scuola Media Pordenone Centro Storico opera secondo i criteri della programmazione educativa e didattica attraverso l’elaborazione del curriculum sintetico annuale (che viene presentato agli allievi e alle famiglie) e la progettazione di Unità Didattiche. Il lavoro educativo e didattico viene svolto ponendo particolare attenzione anche alle esigenze della individualizzazione che consente di sviluppare le potenzialità di ciascun allievo. Art.4 Le ore di lezione effettiva per ogni singola materia non possono essere inferiori all’85% delle ore complessive impiegate da ogni docente per anno scolastico. Art.5 La scuola garantisce un livello minimo omogeneo di conoscenza delle materie didattiche per ciascuna classe anche al fine di consentire l’obiettiva valutazione finale dei livelli formativi ottenuti nell’istituto. Capitolo 2: Regolamento delle attività integrative ART. 6 La scuola promuove attività integrative, in attinenza con le finalità del P.O.F., per fornire agli alunni un ampliamento delle competenze, un approfondimento delle conoscenze, un recupero di contenuti e abilità allo scopo di favorire una crescita personale e culturale nel percorso formativo triennale. ART. 7 La scuola organizza attività integrative che possono presentare carattere continuativo o temporaneo. ART. 8 Tali attività possono essere svolte da docenti interni, o esterni e/o da esperti. ART. 9 Per la realizzazione dei progetti formativi, la scuola può usufruire finanziariamente di: a) contributi offerti, a titolo munifico, da enti, istituzioni, ditte o privati b) contributi erogati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune. ART. 10 La scuola può proporre alle famiglie la corresponsione di un contributo minimo volontario per le spese dei laboratori, della biblioteca, del materiale cartaceo o per le attività extra curriculari, che non è comunque vincolante per il perfezionamento amministrativo dell’iscrizione. ART. 11 Tutte le discipline possono concorrere all’organizzazione ed alla realizzazione di tali iniziative, tenendo presenti prioritariamente le necessità delle materie curriculari; per non ostacolare la normale attività didattica i gruppi di lavoro presenteranno i progetti specificando i tempi (ore curriculari, ore eccedenti), le modalità, i docenti coinvolti, gli interventi di esperti, i materiali occorrenti ed i preventivi di spesa. ART. 12 Ogni attività integrativa deve essere programmata all’inizio dell’anno, approvata dal Consiglio di Classe, dal Collegio Docenti, dal Consiglio d’Istituto e dalle rappresentanze sindacali unitarie, ciascun organo nell'ambito delle proprie competenze; qualora si verificasse una particolare opportunità culturale, si possono presentare progetti particolari in itinere, durante l’anno scolastico previa approvazione degli organi di cui sopra. ART. 13 Nel corso dell’anno scolastico il Collegio dei Docenti verifica e/o modifica la programmazione relativa alle attività integrative. FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI Capitolo 1: Norme comuni ART. 1 1. 2. La convocazione degli Organi Collegiali interni deve essere disposta con un preavviso non inferiore ai 5 giorni rispetto alla data delle riunioni. In caso di urgenza e di necessità l’Organo Collegiale può essere convocato con preavviso di 24 ore. ART. 2 La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’Organo Collegiale e mediante affissione all’albo della Scuola di un apposito avviso; per il personale scolastico la convocazione potrà avvenire a mezzo di lettera circolare sottoscritta per presa visione dal destinatario. ART. 3 1. La lettera e l’avviso di convocazione, di cui al precedente art. 2, devono indicare: a) il giorno, il luogo e l’ora di inizio dell’adunanza; b) gli argomenti da trattare; c) l’eventuale annotazione degli argomenti per i quali la seduta non è pubblica ai sensi dell’art. 17 del presente titolo; d) l’eventuale annotazione di partecipazione alla seduta di personalità e/o esperti esterni di cui all’art. 19 del Capitolo 4 del titolo secondo; e) varie ed eventuali proposte formulate dai componenti il consiglio. 2. Le riunioni devono avvenire, salvo motivi di forza maggiore, nei locali della scuola. ART. 4 Di ogni seduta dell’Organo Collegiale deve essere redatto apposito processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario nominato dal Presidente, steso su documento informatico e successivamente stampato su apposito registro a pagine numerate. Qualora non sia possibile pervenire alla stesura completa del documento nel corso della seduta, il Presidente ed il Segretario provvederanno a completare il documento ed a depositarlo in segreteria entro dieci giorni. ART.5 Ciascun Organo Collegiale delibera tenendo conto delle decisioni prese dagli altri organi nell’ambito delle rispettive competenze. Capitolo 2: Convocazione degli Organi Collegiali 6 1. Il Consiglio di Istituto è convocato dal suo Presidente, su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti in carica (escluso il Presidente). 2. L’ordine del giorno è predisposto dal Presidente, su proposta della Giunta Esecutiva e/o su delibera del Consiglio di Istituto adottata nella seduta precedente; deve essere reso pubblico mediante affissione all’albo della scuola. ART. 7 Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa, o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi membri (escluso il Presidente). ART. 8 Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa, o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi membri (escluso il Presidente). ART. 9 1. Il Comitato di Valutazione del servizio dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico per gli adempimenti di competenza ai sensi degli artt. 58 e 66 del D.P.R. n. 417/74. 2. La lettera di convocazione deve essere inoltrata ai membri effettivi ed ai membri supplenti. ART. Capitolo 3: Validità delle adunanze e delle deliberazioni. ART. 10 L’Organo Collegiale elettivo è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso le proprie rappresentanze. ART. 11 A cura del dirigente scolastico si provvederà a dare avviso tramite affissione all’albo della scuola, pubblicazione sul sito web e richiamo sintetico sul libretto personale dell’alunno della facoltà di presentare proprie liste nelle forme di legge. ART. 12 1. Per la validità delle adunanze degli Organi Collegiali è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. 2. La riunione, qualora non possa aver luogo per mancanza del numero legale, dopo la stesura di apposito verbale, viene rinviata a nuova data dal Presidente dell’Organo Collegiale interessato. ART. 13 1. Le votazioni in ordine alle delibere degli organi collegiali sono indette dal Presidente ; 2. L’espressione del voto è palese e si manifesta per alzata di mano o su appello nominale; è segreto quando lo richiede la maggioranza dei presenti e nei casi previsti dal presente regolamento 3. Il numero legale dei componenti deve essere controllato dal Presidente all’atto di ogni votazione. ART. 14 1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (non vengono a tal fine computati gli astenuti o le schede bianche), salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. 2. In caso di parità prevale, in votazione palese, il voto del Presidente. ART. 15 1. Ogni membro dell’Organo Collegiale ha diritto ad un intervento nella trattazione degli argomenti all’Ordine del giorno seguendo l’ordine delle richieste formulate al Presidente. 2. Per ogni argomento ciascun membro ha diritto ad una replica. Capitolo 4: Pubblicità delle sedute e degli atti ART. 16 Alle sedute del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Classe, del Comitato di valutazione del servizio dei docenti, della Giunta Esecutiva, nessun estraneo può assistere, salvo quanto previsto dall’ art. 19 seguente. ART. 17 1. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere, senza diritto di intervento, gli elettori delle componenti rappresentate in seno a tale organismo nonchè i consiglieri circoscrizionali ed i componenti del Consiglio Comunale territorialmente competente. 2. Alle sedute del Consiglio di Istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti le persone e le delibere sono assunte a voto segreto. ART. 18 1. Per il mantenimento dell’ordine, il Presidente del Consiglio di Istituto esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le sedute del Consiglio Comunale. 2. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori e la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. ART. 19 1. Alle sedute del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe nella parte riservata alla sola componente docente possono essere invitati a titolo consultivo gli specialisti che operano nell’Istituto con compiti medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento, nonchè esperti in materia attinente ad uno o più punti all’Ordine del Giorno. 2. Il Presidente del Consiglio di Istituto, su proposta della Giunta Esecutiva o del Consiglio stesso, invita a partecipare alle sedute, a titolo consultivo e senza diritto di voto, gli specialisti e gli esperti di cui al comma precedente, nonché il personale della scuola, i rappresentanti della Circoscrizione, delle amministrazioni Comunale e Provinciale, del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provinciale e dei Consigli di Circolo. ART. 20 1. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Istituto, firmate dal Presidente e dal Segretario del Consiglio, devono essere affisse all’albo degli organi collegiali entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta. 2. Il verbale di ciascuna deliberazione rimane esposto per un periodo non inferiore a giorni dieci e pubblicato sul sito web dell’istituto. 3. I verbali e tutti gli scritti preparatori restano depositati nell’ufficio di segreteria dell’Istituto e ciascun elettore della Scuola che ne faccia richiesta può prenderne visione. 4. Ciascun interessato può ricevere copia dei verbali delle deliberazioni del consiglio di istituto previo versamento dell’importo di dieci centesimi di euro per ogni facciata fotocopiata. ART. 21 La copia delle deliberazioni da affiggere all’albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio di. Istituto; il Dirigente Scolastico attesta in calce ad essa la data e ne dispone l’immediata affissione. ART. 22 Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. ART. 23 La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico che presiede il consiglio fino alla nomina del Presidente. Capitolo 5: Elezioni e competenze interne ART.24 Nella prima seduta, a scrutinio segreto, il Consiglio di Istituto elegge, tra i genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. ART. 25 1. 2. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio di istituto Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza nella prima votazione, il Presidente, anche con votazioni successive, viene eletto a maggioranza dei votanti. ART. 26 Al Presidente, in ogni singola seduta, spetta il compito di nominare il Segretario del Consiglio. .art. 27 • Il Consiglio nomina un Vicepresidente con le modalità previste per l’elezione del Presidente. ART. 28 1. Successivamente si procede alla nomina dei membri della Giunta Esecutiva. Sulla stessa scheda di votazione possono venire indicati non più di due nomi di genitori, di un docente e di un non docente. Risultano eletti i due genitori, il docente e il non docente che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 2. In caso di parità si esegue ballottaggio tra i nominativi dei candidati che hanno ottenuto uguale numero di. preferenze nella votazione precedente. ART. 29 1. Il Vicepresidente assume tutte le prerogative del Presidente in caso di assenza o impedimento di questo. 2. In caso di dimissioni. del Presidente, il Vicepresidente deve, entro cinque giorni dalla data di presentazione di tali dimissioni, convocare il Consiglio di Istituto per l’elezione del nuovo Presidente, anche se il Consiglio risulta incompleto per decadenza o dimissioni di parte dei suoi membri. 3. Nell’attesa della riunione di cui al precedente comma 2, viene sospesa ogni altra riunione del Consiglio di Istituto anche se già regolarmente convocata. 4. In caso di necessità e di urgenza l’argomento oggetto dell’ordine del giorno della seduta sospesa, di cui al precedente comma 3, potrà essere discusso nella seduta per l’elezione del nuovo Presidente, a conclusione della votazione. 5. In caso di contemporanea assenza o dimissioni del Presidente e del Vicepresidente assume le funzioni di questi il genitore più anziano d’età. ART. 30 1. I membri eletti, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a 3 sedute consecutive dell’organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità I membri eletti, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive previste dall’art. 8, comma 10, D. Lgs. 279/94. 2. La richiesta di giustificazione deve pervenire a cura dell’interessato al Presidente dell’organo di cui fa parte per il tramite della segreteria della scuola entro e non oltre il giorno successivo alla data fissata per la riunione. L’organo collegiale deciderà in ordine alla richiesta nella prima seduta successiva. 3. La decadenza viene decisa a maggioranza assoluta dei presenti. Capitolo 6: Uso dei locali e delle attrezzature ART. 31 E’ consentito l’uso delle attrezzature scolastiche da parte di altre scuole che ne facciano esplicita richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche, a condizione che tale uso non pregiudichi lo svolgimento delle attività dell’Istituto. ART. 32 Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la scuola come centro di formazione culturale, civile e sociale. ART. 33 1. Il Consiglio di Istituto può delegare la Giunta Esecutiva o il Dirigente Scolastico all’autorizzazione dell’uso delle attrezzature di cui all’art. 31. 2. Il Consiglio di Istituto può delegare la Giunta Esecutiva o il Dirigente Scolastico alla prestazione dell’assenso di cui all’art. 96, comma 4 D. Lgs. 279/94 in relazione a quanto previsto dall’art. 32. ART. 34 La Giunta Esecutiva o il Dirigente Scolastico informeranno il Consiglio di Istituto delle decisioni adottate. Capitolo 7: Assemblee dei Genitori - Comitati Genitori. ART. 35 I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, ai sensi dell’art. 15 D.lgs. 279/94. ART. 36 1. I rappresentanti dei genitori, nei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto, possono formare un Comitato dei Genitori, che non può interferire nelle competenze dei Consigli di Classe e del Consiglio di Istituto, avendo soltanto lo scopo di presentare proposte per gli altri Organi Collegiali. 2. Possono presentare proposte, altresì, le associazioni costituite dai genitori ai sensi della legge 383/2000. ART. 37 Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l’orario di ciascuna seduta dovranno essere di volta in volta essere concordati con il Dirigente Scolastico il quale autorizzerà la seduta in data ed orario compatibili con le esigenze del servizio scolastico. ART. 38 L’Assemblea di Classe è convocata su richiesta di almeno due dei genitori facenti parte del Consiglio di Classe. ART. 39 I promotori dell’assemblea ne danno comunicazione, rendendo noto anche l’Ordine del Giorno, attraverso fogli firmati che, consegnati per tempo al Capo di Istituto, saranno inviati alle famiglie per il tramite degli insegnanti e degli alunni delle classi. ART. 40 Alle Assemblee di Classe, che dovranno svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, possono partecipare, con diritto di intervento, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti della classe; alle Assemblee di Istituto possono partecipare, sempre con diritto di intervento, il Dirigente Scolastico e tutti i docenti della scuola. Capitolo 8: Visite guidate e viaggi di istruzione: criteri ART. 41 1. In caso di uscita durante l’orario scolastico, i docenti presenteranno al Dirigente Scolastico, almeno 15 giorni prima dell’uscita, la domanda secondo i moduli predisposti dalla segreteria, debitamente compilata in tutte le sue parti. 2. Se occorre lo scuolabus del comune o una corriera di linea privata o pubblica dovrà presentarsi esplicita richiesta. 3. All’inizio dell’anno scolastico sarà richiesta ai genitori degli allievi una dichiarazione liberatoria per consentire le eventuali uscite durante l’orario scolastico. Nell’imminenza della visita guidata si darà comunicazione ai genitori, tramite libretto personale, della meta, dell’orario, degli insegnanti accompagnatori e dell’eventuale costo. 4. Il Dirigente Scolastico autorizza le visite guidate di cui al presente articolo. ART. 42 1. I viaggi di istruzione dovranno essere autorizzati dal Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di Classe che avrà cura di indicare nel verbale della seduta le finalità dei viaggi medesimi. 2. Le proposte dei viaggi dovranno avere il consenso della maggioranza dei rappresentanti dei genitori del Consiglio di Classe. 3. Ciascun viaggio non potrà aver luogo se gli alunni che vi aderiscono risultano meno dei due terzi del numero totale della classe o delle classi coinvolte. ART. 43 La domanda per ciascun viaggio di cui all’art. 42 deve essere presentata dagli insegnanti organizzatori all’ufficio di segreteria entro i termini stabiliti, sia per i viaggi in ambito regionale, al fine di usufruire dei contributi erogati ai sensi della L.R. 28.8.1985 – n. 4, sia per gli altri viaggi, onde consentire la programmazione e la previsione di spesa a carico del bilancio. ART. 44 Dopo l’approvazione dei viaggi di cui agli articoli precedenti da parte del Consiglio di Istituto e 10 giorni prima della loro effettuazione, gli organizzatori verseranno le somme occorrenti per il pagamento delle spese nel conto corrente intestato alla scuola. I docenti consegneranno in segreteria gli elenchi degli alunni partecipanti, nonché le dichiarazioni liberatorie rilasciate dai genitori di questi. ART. 45 1. Gli insegnanti accompagnatori dovranno essere in rapporto di 1 per non più di 15 alunni. 2. Per i viaggi di istruzione di uno o più giorni, fuori città, anche per gruppi di allievi inferiori a 15 alunni, gli insegnanti accompagnatori dovranno essere sempre in numero non inferiore a due. 3. Ogni viaggio avrà un insegnante capo-comitiva, avente il compito di far rispettare gli orari, gli itinerari, le tappe e le soste concordate. ART. 46 Se i viaggi sono programmati per più di un giorno, le famiglie devono essere informate dei luoghi di pernottamento, dei recapiti telefonici e degli orari delle soste. ART. 47 Qualora partecipino al viaggio i familiari degli alunni, questi debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Capitolo 9: Criteri per la formazione delle classi prime ART.48 1. Le classi prime saranno formate rispettando, di massima, i criteri: a) della equi-consistenza numerica; b) della eterogeneità internamente a ciascuna classe; c) della omogeneità fra classi parallele; d) della scelta delle famiglie in merito al modulo sperimentale nonché allo studio della lingua straniera, privilegiando, nell’ordine: d.1) quelle delle famiglie residenti nel comune; d.2) quelle delle famiglie residenti fuori del comune; e) rapporto di continuità fra genitori ed insegnanti nel caso in cui altro fratello o sorella frequenti la stessa scuola. ART. 49 Affinchè le operazioni possano compiersi nel rispetto massimo possibile dei criteri di cui al precedente art. 48, potranno essere utilizzate le indicazioni pervenute all’istituzione scolastica attraverso: • i colloqui con i docenti delle elementari; • le schede di valutazione relative alla precedente scolarità degli alunni; • eventuali griglie di rilevazione approntate dalle istituzioni extra scolastiche impegnate nel territorio in attività educative e formative (C.P.A.S., La Nostra Famiglia, ecc.); • i colloqui con i genitori. ART. 50 L’assegnazione degli alunni alle classi compete al Dirigente Scolastico che applicherà i criteri di cui agli articoli che precedono. Capitolo 10: Criteri per la stesura dell’orario scolastico ART. 51 Considerando che nella scuola media “Centro Storico” sono presenti anche corsi che prevedono il rientro pomeridiano, tutti gli insegnanti, a turno, sono tenuti a prestare la loro opera sia nelle ore del mattino che del pomeriggio. 1. L’orario scolastico deve essere elaborato tenendo prioritariamente presenti le esigenze didattiche; a tal fine deve presentare le seguenti caratteristiche: a) equa distribuzione delle materie nell’arco della settimana, sia per la mattina che per il pomeriggio, in modo che l’alunno possa gestire senza difficoltà lo studio delle varie discipline; b) alternanza di prime ed ultime ore per le varie discipline; c) presenza di ore comuni da utilizzare per eventuali compresenze previste dalla programmazione; d) rispetto di “cinque turni” per ciascun docente per quanto è possibile. 2. Assegnazione del giorno libero. a) riguardo le richieste per il giorno libero saranno accettate qualora non interferiscano sulle esigenze didattiche relative al comma 1 punti a)b)-c)-d); b) nell’assegnazione del giorno libero, si attuerà una rotazione degli insegnanti al fine di soddisfare equamente le richieste individuali. DOCENTI Capitolo unico : Adempimenti ART. 1 1. All’inizio dell’anno scolastico, nella fase di programmazione, viene concordato per materie il piano annuale preventivo delle unità didattiche. 2. Nel primo Consiglio di Classe i docenti delle varie discipline illustrano il rispettivo piano; in base alle esigenze della classe, vengono concordati tempi di attuazione e collegamenti interdisciplinari. 3. Entro la fine del 1° quadrimestre vanno consegnate le unità didattiche effettivamente svolte nella prima parte dell’anno scolastico. 4. Alla fine dell’anno scolastico vanno consegnate le unità didattiche svolte nel 2° quadrimestre e il piano consuntivo che, nel caso siano intercorse variazioni, dovrà contenere le motivazioni relative ad eventuali modifiche di argomenti e/o di tempi. 5. Le unità didattiche vanno redatte secondo le indicazioni dell’apposito modulo che contempla: nome dell’insegnante, materia, titolo dell’unità didattica, obiettivi, contenuti, attività, verifiche. ART. 2 1. Viene predisposta una guida per la stesura dei verbali dei Consigli di Classe programmati. 2. La guida viene fornita sia al docente coordinatore sia al docente segretario, nominati dal Dirigente Scolastico. 3. I verbali dei Consigli di Classe vanno redatti, tramite strumenti informatici, su appositi fogli, numerati e vidimati, a cura del segretario. ART. 3 I verbali del Collegio dei Docenti vanno redatti, tramite strumenti informatici, su appositi fogli numerati e vidimati. ART. 4 1. I coordinatori del Consiglio di classe, su delega scritta del Dirigente Scolastico, presiedono e coordinano i Consigli di Classe. 2. I coordinatori curano la comunicazione tra il dirigente scolastico e il Consiglio di Classe. 3. I coordinatori svolgono funzione referente nei confronti dei genitori della classe; all’occasione incontrano i genitori a nome del Consiglio di Classe. 4. I coordinatori controllano la corretta e completa compilazione della scheda di valutazione. ART. 5 1. I coordinatori di materia, delegati da ciascun gruppo, presiedono gli incontri programmati nei vari momenti dell’anno scolastico e relazionano per iscritto sugli argomenti di volta in volta trattati. 2. I coordinatori di materia curano la comunicazione tra il dirigente scolastico e i docenti di ciascun gruppo. ART. 6 Sul registro di classe l’insegnante in servizio deve: a) apporre la firma e trascrivere la materia; b) registrare l’argomento delle lezioni; c) registrare puntualmente l’avvenuta consegna di circolari e comunicazioni; d) curare, alla prima ora di lezione, il controllo degli alunni assenti, delle giustificazioni, delle firme relative a circolari e a comunicazioni; e) registrare l’ora di eventuali entrate/uscite fuori orario degli alunni; f) segnalare, nella parte relativa ai rapporti disciplinari, i nominativi degli alunni e le motivazioni degli interventi educativi adottati. ART. 7 1. Il registro personale del professore deve essere aggiornato quotidianamente nella parte relativa alle assenze degli alunni e all’argomento delle lezioni. Esso deve contenere i criteri e gli obiettivi didattici concordati per materia. 2. A discrezione dell’insegnante, è possibile inserire griglie e/o allegati relativi a materia e valutazione. 3. La valutazione relativa alle verifiche orali e scritte sarà effettuata nel rispetto della normativa nazionale secondo le modalità e i criteri individuati dal Collegio dei Docenti ed esplicitati nel POF. ART. 8 I docenti nel Consiglio di classe e singolarmente curano le comunicazioni alla famiglia riguardanti il profitto e il comportamento degli allievi, in forma scritta, mediante la Scheda di valutazione quadrimestrale (modello ministeriale) e il Quaderno delle valutazioni (modello appartenente all'Istituto). Nessun'altra comunicazione scritta è obbligatoriamente richiesta al Consiglio di Classe o ai singoli docenti. I docenti curano le comunicazioni con la famiglia rimanendo a disposizione dei genitori per i colloqui individuali per un'ora settimanale e per i ricevimenti generali, il tutto secondo il calendario fissato nel Piano Annuale delle attività di ciascun anno scolastico. ALLIEVI Capitolo 1: La disciplina nella comunità scolastica ART. 1 1. La scuola ha una funzione eminentemente educativa e nell’esercitare la disciplina deve tendere alla responsabilizzazione degli allievi in stretta collaborazione con le famiglie. 2. Il presente regolamento d’Istituto fa riferimento al D.P.R. 29.06.1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola media secondaria). 3. Le punizioni disciplinari dovranno essere irrogate nei casi di accertata grave e volontaria trasgressione delle norme. ART. 2 1. Per disciplina si intende l’insieme di norme volte a rendere serena e proficua la convivenza. 2. Le norme disciplinari debbono essere portate a conoscenza degli alunni con mezzi idonei tenuto conto del loro grado di apprendimento e di maturazione. 3. La sanzione non deve avere il solo scopo repressivo, ma deve essere irrogata al fine di fare acquisire all’alunno il senso di responsabilità e consentire il mantenimento dei rapporti corretti con gli altri alunni e gli operatori scolastici. ART. 3 1. La vita scolastica si svolge con la costante presenza del personale (docente e non docente), su cui grava la responsabilità civile e penale dell’incolumità degli allievi secondo le norme in vigore e l’obbligo di promuovere la loro educazione e la loro istruzione. 2. Costituisce pertanto grave mancanza disciplinare sottrarsi alla vigilanza del personale scolastico. ART. 4 1. Il rapporto scolastico è fondato sulla reciproca fiducia e lealtà. 2. La franca assunzione delle proprie responsabilità, in caso di infrazioni al presente regolamento, sarà positivamente valutata dagli organi disciplinari. 3. In tale ottica, a mero titolo esemplificativo, costituiscono mancanza disciplinare: a) l’ingannare la fiducia degli operatori scolastici con dichiarazioni false, specialmente nei rapporti scuola-famiglia. b) l’appropriarsi delle cose altrui, arrecare danno alle stesse od occultarle dolosamente. ART. 5 1. Il senso comune indica quali atti sono da considerarsi offesa alla morale. 2. Sono ammissibili nella scuola solo gli scritti, le pubblicazioni ed i materiali richiesti dalle attività scolastiche e che, comunque, abbiano l’approvazione degli educatori. 3. Gli insegnanti hanno la facoltà di controllare il materiale introdotto dagli alunni all’interno della scuola, intendendosi compreso nel materiale suddetto ogni fascicolo, diario o quaderno. 4. Il controllo sarà attuato con modalità idonee ad evitare lesioni della dignità dell’alunno. ART. 6 1. La Scuola promuove l’educazione alla libertà di pensiero, di parola e di espressione, abituando gli allievi al loro uso non offensivo e non lesivo delle persone e della loro dignità. 2. La Scuola stimola la formazione di un corretto atteggiamento critico, abituando gli allievi a trarre i loro giudizi da elementi certi ed a provare le loro affermazioni. 3. Lo sviluppo di tale atteggiamento responsabile sarà rivolto specialmente nei confronti delle istituzioni e dei valori culturali, sociali, religiosi, etnici e politici nel più completo rispetto delle scelte personali. ART. 7 1. L’allievo ha il diritto di esprimere la propria personalità nella realizzazione delle attività scolastiche. 2. La scuola promuove l’attuazione di questo diritto garantendo il rispetto verso se stessi e verso gli altri. 3. Costituiscono, pertanto, doveri: a) la pulizia personale, un abbigliamento decoroso, la cura delle proprie cose, il rispetto del materiale e degli spazi scolastici; b) l’abitudine ad un linguaggio e ad un comportamento che non siano offensivi delle persone e delle altrui convinzioni; c) la moderazione e il controllo della voce e dei movimenti, nella misura in cui favoriscono un ordinato e sereno svolgimento della convivenza. ART. 8 1. Il mantenimento della pulizia degli spazi scolastici è un dovere verso quanti li usano e dimostra rispetto verso chi sovrintende alle pulizie. 2. La buona conservazione delle attrezzature e delle suppellettili scolastiche, dei libri consegnati per uso personale o in prestito è doverosa. ART. 9 Tutto il personale è tenuto a uniformarsi allo spirito educativo del presente regolamento e al metodo scelto per la sua applicazione, al fine di creare una sostanziale unità di atteggiamento degli operatori scolastici nei confronti degli allievi. ART. 10 1. Il presente regolamento in base all’art. 2 del D.P.R. 24 .06.1998, n. 249 potrà essere oggetto di discussione e di verifica da parte degli alunni e delle loro famiglie, le quali potranno fare proposte di modifica o di integrazione attraverso i propri rappresentanti negli Organi Collegiali. 2. Ogni classe potrà adottare norme particolari nel quadro delle norme generali. Tali norme dovranno essere, comunque, approvate dai Consigli di Classe. ART. 11 1. I problemi generati da comportamenti che compromettono lo sviluppo e la maturazione, sia del singolo allievo che della classe, dovranno, possibilmente, essere risolti nell’ambito della classe e/o del Consiglio di Classe, la cui azione dovrà tendere alla comprensione dei motivi dei comportamenti giudicati negativi e ad eliminarne le cause, prima di proporre sanzioni disciplinari. 2. Dovranno particolarmente essere curati i rapporti con i genitori interessati e, se necessario, si potranno convocare assemblee di tutti i genitori della classe. 3. Sarà richiesto l’intervento della famiglia, dei servizi sociali e dell’autorità giudiziaria per i casi di atteggiamenti e comportamenti pericolosi per la propria ed altrui incolumità, quando siano stati commessi reati od in caso di assenze prolungate o reiterate dalle lezioni. ART. 12 1. Nessun alunno potrà essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 2. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. ART. 13 1. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. 2. Agli alunni che manchino ai doveri scolastici e /o non rispettino le regole disciplinari sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni: a) b) c) d) e) ammonizione in classe ( da parte dell’insegnante); ammonizione privata (da parte dell’insegnante e/o del Dirigente Scolastico); divieto di partecipazione alle visite guidate e/o ai viaggi d’istruzione di una o più giornate (sanzione che sarà irrogata dal Consiglio di Classe, con la sola componente docente); allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica, per gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni ( sanzione che sarà irrogata dal Consiglio di Classe con la sola partecipazione dei docenti previa consultazione della componente genitoriale ); nei casi ritenuti opportuni il Consiglio di Classe, con la procedura di cui alla lettera che precede, può irrogare la sanzione della sospensione con obbligo di frequenza. ART. 14 Nei periodi di allontanamento deve essere previsto per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. ART. 15 L’accertamento dei danni eventualmente provocati dall’alunno alle strutture scolastiche e la loro quantificazione spetta al Dirigente Scolastico, previa eventuale perizia. ART. 16 1. Contro le sanzioni disciplinari previste dall’art.13, comma 2 - lettere a)-b) sono ammesse richieste di chiarimenti da parte dei genitori degli alunni o di chi ne fa le veci. 2. Contro la sanzione disciplinare contenuta nell’art.13 - comma 2 - lettera c) è ammesso ricorso, da parte dei genitori degli alunni o di chi ne fa le veci, entro quindici giorni dalla comunicazione della irrogazione, ad un organo di garanzia interno alla scuola del quale fanno parte anche i genitori (identificato nella Giunta Esecutiva). 3. Contro le sanzioni disciplinari previste dall’art. 13 - comma 2 - lettera d), è previsto il ricorso, secondo le disposizioni dell’art. 328, - commi 2 e 4 - del D.L. 16 Aprile 1994, n. 297, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al Dirigente del Centro dei servizi amministrativi, che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio Scolastico Provinciale, avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l’alunno. ART.17 1. Il Dirigente dell’Amministrazione Scolastica Periferica decide in via definitiva sui reclami, proposti dai genitori degli alunni o da chi ne fa le veci, contro le violazioni dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria per i quali non siano previsti specifici mezzi di impugnazione. 2. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia composto per la scuola media da tre docenti, tre genitori designati dal Consiglio Scolastico Provinciale e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell’Amministrazione Scolastica Periferica. * Nei casi in cui è menzionato il Dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica dovrà essere fatto riferimento all’autorità competente secondo gli strumenti normativi vigenti. Capitolo 3: Partecipazione alla vita scolastica ART. 18 Al mattino, in attesa dell’inizio delle lezioni, gli allievi potranno sostare nel cortile della scuola o, in caso di cattivo tempo, negli spazi riparati eventualmente esistenti. Salvo diversa disposizione impartita dal dirigente dell’istituto ed opportunamente comunicata alle famiglie degli alunni, questi saranno soggetti alla sorveglianza degli insegnati di turno a partire da cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. ART.19 Gli alunni, in quanto facenti parte di una istituzione educativa, sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, secondo quanto disciplinato dal presente regolamento anche nel tempo precedente l’inizio delle lezioni. ART. 20 Le biciclette dovranno essere parcheggiata negli appositi spazi assegnati; per ragioni di sicurezza è fatto assoluto divieto di correre in bicicletta o comunque con mezzi meccanici, specie se a motore, nell’ambiente esterno di pertinenza della scuola. ART.21 L’orario di istituto deliberato dal collegio docenti deve essere rispettato da tutti gli utenti dell’istituto stesso. ART. 22 1. Al suono del primo campanello le classi si raggrupperanno negli spazi loro assegnati e attenderanno l’insegnante, insieme al quale raggiungeranno in modo disciplinato l’aula. 2. Al suono del secondo campanello, tutti gli alunni ed i loro insegnanti dovranno essere nella propria aula dove avrà inizio la prima ora di lezione della giornata. ART. 23 Gli spostamenti interni devono avvenire per classi e mai alla spicciolata. Gli allievi dovranno essere accompagnati da un insegnante e procedere speditamente ma con ordine e nel massimo silenzio per non disturbare il lavoro altrui. ART. 24 1. Al suono del campanello che annuncia la ricreazione o l’interscuola, tutti gli allievi dovranno lasciare la propria aula e sempre in ordine ed in silenzio, guidati dai propri insegnanti, dovranno raggiungere il cortile o la mensa. 2. Durante l’intervallo (sia in caso di bel tempo, sia in caso di cattivo tempo) gli alunni saranno sorvegliati dagli insegnanti, il cui numero e la cui dislocazione verranno decisi dal Dirigente Scolastico, sentiti i suoi collaboratori, secondo un calendario stabilito. 3. Le finestre delle aule, compatibilmente con le condizioni atmosferiche, debbono essere lasciate aperte, nel frattempo, per consentire il necessario ricambio d’aria. 4. In caso di cattivo tempo gli alunni effettueranno la ricreazione all’interno della scuola vigilati dagli insegnanti di turno. ART. 25 Il rientro in classe avverrà con le stesse modalità dell’entrata alla prima ora di lezione. ART. 26 1. E’ fatto assoluto divieto di uscire dal perimetro dell’edificio scolastico e del piazzale sia durante l’orario di svolgimento dell’attività didattica che durante la ricreazione, così come viene tassativamente proibito richiamare o intrattenere eventuali passanti. 2. Durante la ricreazione è vietata la pratica di giochi che possono essere pericolosi per sé e per gli altri. ART. 27 Al termine delle lezioni gli allievi usciranno ordinatamente, classe per classe, senza accalcarsi, particolarmente sulle rampe delle scale, e resteranno sotto la stretta vigilanza dei propri docenti fino all’uscita. ART. 28 1. Non è consentito, al termine delle lezioni, lasciare il proprio materiale scolastico per il giorno successivo. Per tali bisogni si può usufruire dell’eventuale armadietto posto nell’aula. 2. Non è consentito portare materiali non inerenti le attività scolastiche; in tal caso gli insegnanti potrebbero requisire tali oggetti e consegnarli ai genitori degli alunni interessati. 3. I telefoni cellulari in possesso di alunni ed insegnanti debbono rimanere spenti durante l’orario delle lezioni. ART. 29 La scuola non risponde di oggetti o di valori lasciati in classe. ART. 30 1. In caso di arrivo a scuola in ritardo, l’alunno è tenuto a giustificarsi con l’insegnante presente in classe. Tale ritardo deve essere sempre annotato sul diario di classe. 2. In caso di ritardo abituale, per evitare disturbo all'attività didattica, il Dirigente Scolastico, i docenti Collaboratori del Capo di Istituto o il Coordinatore di classe possono disporre con propria nota scritta sul registro di classe che l'allievo sia ammesso in classe solo all'inizio della lezione successiva. ART. 31 1. L’allievo è tenuto a presentare la giustificazione delle assenze, o di eventuali ritardi, firmata da un genitore o da chi ne fa le veci tramite libretto personale a ciascuno consegnato ad inizio anno scolastico. 2. Sulla prima pagina di tale libretto dovranno apporsi la firma di almeno uno dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci. 3. Le assenze sono giustificate direttamente dall’insegnante della prima ora del giorno del rientro. 4. Le assenze per indisposizione vanno giustificate dal medico dopo il quinto giorno, fatte salve le norme di igiene pubblica. 5. Le assenze per motivi diversi dalla indisposizione e dalla malattia, se ripetute o prolungate, ancorchè giustificate dai genitori, vengono poste all'attenzione del Dirigente Scolastico. 6. Le assenze di ogni singolo alunno non possono condizionare il regolare andamento dell'attività didattica della classe. ART. 32 L’allievo è tenuto a portare sempre a scuola il libretto personale ed il quaderno delle valutazioni, assumendosene, quale preciso dovere, la cura e l’ordine. ART. 33 1. Eventuali richieste di uscita anticipata dovranno essere presentate, scritte sul libretto e firmate dai genitori, solo al Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci e da questi autorizzate. L’allievo che chiede di uscire anticipatamente dalla scuola per un giorno, deve essere prelevato da uno dei genitori. 2. Per coloro che si avvalgono dell’interscuola, la giornata scolastica comprende ininterrottamente tutto l’intervallo di tempo intercorrente tra la prima ora del mattino e l’ultima del pomeriggio. 3. Gli alunni i cui genitori hanno richiesto e ottenuto il permesso di uscita anticipata per l’intero anno scolastico per rilevanti motivi di trasporto o perché non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, possono uscire anticipatamente dalla scuola senza essere prelevati dai genitori. ART. 34 1. Le uscite all’interno della città per l’intera durata dell’anno scolastico debbono essere autorizzate dai genitori all’inizio dell’anno stesso. 2. Nel caso in cui si debbano effettuare viaggi di istruzione della durata di uno o più giorni o visite guidate che comportino esborso di denaro, le autorizzazioni dei genitori debbono pervenire all’insegnante responsabile entro cinque giorni dall’avviso. GENITORI Capitolo unico ART. 1 1. I signori genitori, coscienti del loro diritto-dovere di responsabili dell’educazione dei propri figli, non possono rinunciare a consapevoli interventi nella gestione della Scuola, da attuare attraverso fattiva presenza all’interno degli Organi Collegiali, delle associazioni dei genitori ed altre modalità di intervento previste dalle disposizioni di legge. 2. Pertanto essi collaborano a realizzare nella scuola stessa i caratteri di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civile. ART. 2 1. I genitori devono partecipare attivamente alla vita della scuola ed in particolare: a) intervengono costruttivamente in tutte le iniziative promosse dagli Organi Scolastici ed atte a favorire i rapporti scuola-famiglia; b) presenziano alle assemblee di classe ed alle assemblee di Istituto; c) esercitano il diritto di voto per le elezioni degli Organi Collegiali d) stabiliscono contatti frequenti con i loro rappresentanti eletti in seno ai predetti Organi Collegiali, i quali hanno funzione di collega mento attivo con l’Autorità Scolastica. ART. 3 1. E’ dovere di ciascun genitore prendere costanti ed opportuni contatti con gli insegnanti del proprio figlio al fine di concordare le strategie migliori per realizzare in modo armonico la personalità dell’alunno. 2. Tali contatti consentono al genitore di assumere informazioni specifiche sul rendimento e sul comportamento dell’alunno ed all’insegnante di conoscere meglio gli aspetti non apparenti della personalità del ragazzo. 3. I colloqui avvengono nelle ore e nei giorni indicati dalla Scuola. ART. 4 I genitori sono tenuti a presentarsi, quando invitati per iscritto dall’Autorità Scolastica o dai responsabili degli Organi Collegiali. ART. 5 1. I genitori devono aver cura che il proprio figlio frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e adempia ai suoi doveri scolastici. Essi vigilano, inoltre, sull’igiene e la pulizia della persona nonchè sulla cura e l’ordine che il ragazzo riserva alle proprie cose. 2. I genitori devono controllare quotidianamente il libretto personale, il diario ed i lavori svolti sia a casa che a scuola ed appongono la firma sulle comunicazioni delle quali è richiesta la presa visione. ART. 6 I genitori sono tenuti a giustificare i ritardi e le assenze dei figli secondo le norme del presente regolamento. SICUREZZA E LABORATORI Capitolo unico ART. 1 La scuola elabora un piano di sicurezza, annualmente verificato ed eventualmente modificato. Può avvalersi di professionisti esterni. In caso di incidenti che si verifichino durante l’orario scolastico, l’insegnante responsabile della vigilanza deve darne tempestivamente notizia al dirigente scolastico. ART. 2 La scuola è dotata dei seguenti regolamenti di Laboratorio: • Regolamento della Palestra [allegato A)] • Regolamento del Laboratorio di Scienze [allegato B)] • Regolamento del Laboratorio Audiovisivi e del Laboratorio di Fotografia [allegato C)] • Regolamento dei Laboratori Multimediali [allegato D)]. Detti regolamenti sono allegati al Regolamento di Istituto. ART. 3 L’uso delle aule speciali (palestra, aula di educazione artistica, aula di educazione musicale, aula multimediale, laboratorio fotografico, laboratorio scientifico, biblioteca) è disciplinato da specifici regolamenti. Allegato A) REGOLAMENTO DELLA PALESTRA Fra tutte le regole, l’igiene rappresenta senz’altro la più importante ai fini della salvaguardia della salute. Quando parliamo di igiene non ci riferiamo soltanto al vestiario o alla pulizia personale, ma anche a quel complesso di sane abitudini che ci permettono di migliorare la qualità della vita. Il vestiario minimo occorrente per la lezione di Educazione Fisica è dato da: 1. una tuta 2. una o due magliette di cotone o lana 3. un paio di pantaloncini 4. uno o due paia di calzini 5. un paio di scarpe di ginnastica 6. un asciugamano piccolo e una saponetta. • La tuta deve essere comoda quanto basta per consentire al corpo piena libertà di movimento. • Sotto la tuta va indossata la maglietta di cotono o di lana. • I pantaloncini vanno usati all’approssimarsi della bella stagione, mentre i calzini devono essere di spugna per assorbire meglio il sudore. • Le scarpe da ginnastica devono essere comode ed avere la suola non troppo rigida. Resta inteso che tutto questo materiale (tenuto pulito e in buono stato) deve essere usato esclusivamente per l’Educazione Fisica e va indossato non a casa, ma nello spogliatoio prima della lezione. La pulizia personale rappresenta, insieme al vestiario, oltre che il presupposto per l’effettuazione della lezione di Educazione fisica, anche una componente fondamentale del nostro vivere quotidiano. Il corpo, infatti, deve mantenersi pulito ed in ordine non solo perché viviamo in mezzo agli altri, ma anche per il benessere fisico e mentale che ne deriva. Per quanto riguarda l’Educazione Fisica ricordiamoci che: A. al termine della lezione nello spogliatoio: (a) bisogna togliere gli indumenti bagnati di sudore (b) lavare ed asciugare le parti del corpo più sporche e sudate; B. non si devono aver addosso orologi, braccialetti, anelli, collane, orecchini, durante lo svolgimento degli esercizi perché in caso di cadute potrebbero recare danno a se stessi e agli altri; C. non si devono masticare gomme o caramelle durante la pratica degli esercizi; D. gli occhiali vanno tolti e posti al riparo da eventuali colpi (se l’uso degli occhiali è indispensabile, sarà bene legarli con un elastico che si avrà cura di far passare attorno al collo); E. nello spogliatoio è bene abituarsi a mettere i vestiti sugli attaccapanni o sulle panche e non per terra come spesso avviene e mantenere un comportamento adeguato; F. nello spogliatoio si esce tutti insieme ponendosi in linea di base; G. l’uscita dalla palestra dovrà avvenire ugualmente in modo ordinato e deve essere comandata dall’insegnante; H. nel tragitto classe-palestra o viceversa il trasferimento dovrà avvenire in fila per due e in silenzio; I. l’uso degli attrezzi deve avvenire esclusivamente con il consenso dell’insegnante; J. nel caso in cui l’allievo non possa per motivi vari fare la lezione, deve presentare la giustificazione scritta firmata dal genitore, K. se l’impossibilità ad effettuare la lezione si prolunga per più di una settimana, l’allievo è tenuto a presentare domanda di esonero accompagnata dal certificato medico. Allegato B) REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI SCIENZE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. L’accesso degli allievi al Laboratorio di Scienze è consentito esclusivamente in presenza di un docente, che sarà responsabile del corretto uso dei materiali e della loro integrità. E’ consentito l’utilizzo del Laboratorio solo previa prenotazione da effettuarsi almeno una settimana prima e su apposito calendario, esposto fuori dalla porta dell’aula. Se il Laboratorio prenotato non viene utilizzato, bisogna darne comunicazione affinchè possa essere messo a disposizione di altri docenti. Lavare il materiale e riporlo negli appositi armadi. Lasciare il laboratorio in ordine. Controllare che gli allievi non siano in possesso di materiale infiammabile. Comunicare al docente referente se mancano materiali di consumo. Riconsegnare le chiavi del Laboratorio al personale incaricato. Allegato C) REGOLAMENTO DEL LABORATORIO AUDIOVISIVI E DEL LABORATORIO DI FOTOGRAFIA 1. L’utilizzo dei Laboratori e delle attrezzature è consentito esclusivamente in presenza di un docente che sarà responsabile del corretto uso dei materiali e della loro integrità. 2. L’utilizzo dei Laboratori e dei materiali sarà consentito previa prenotazione da effettuarsi almeno una settimana prima. Non sono consentite prenotazione per periodi successivi a due settimane. Sarà allestito un apposito tabellone delle prenotazioni in aula insegnanti. 3. Se il Laboratorio o il materiale prenotati non vengono utilizzati bisogna darne tempestiva comunicazione affinchè possano essere messi a disposizione per altri docenti. 4. Firmare il registro di presenza specificando l’attività svolta e i materiali e strumenti utilizzati. 5. E’ vietato modificare, cancellare o registrare senza il permesso del docente referente o della presidenza. 6. Comunicare tempestivamente al docente referente o alla presidenza ogni anomalia o guasto rilevati. 7. Comunicare tempestivamente al docente referente o alla presidenza se mancano materiali di consumo per un corretto utilizzo delle aule o dei materiali. 8. Non aggiungere cavi elettrici o collegamenti senza autorizzazione del docente referente o della presidenza e in ogni caso rispettare le norme sulla sicurezza degli impianti. 9. Terminato l’utilizzo dei materiali, riporli negli appositi armadi. 10. Quando si lascia il Laboratorio controllare che tutti gli impianti siano spenti ed eventualmente disattivare gli interruttori generali. 11. Riconsegnare le chiavi del Laboratorio al personale incaricato. Allegato D) REGOLAMENTO DEI LABORATORI MULTIMEDIALI 1. L’utilizzo dei Laboratori e delle attrezzature è consentito esclusivamente in presenza di un docente che sarà responsabile del corretto uso dei materiali e della loro integrità. 2. L’utilizzo del Laboratori e dei materiali sarà consentito previa prenotazione da effettuarsi almeno una settimana prima. Non sono consentite prenotazione per periodi successivi a due settimane. Sarà allestito un apposito tabellone delle prenotazioni in aula insegnanti. 3. Se il Laboratorio o il materiale prenotati non vengono utilizzati bisogna darne tempestiva comunicazione affinchè possano essere messi a disposizione per altri docenti. 4. Firmare il registro di presenza specificando l’attività svolta e i materiali e strumenti utilizzati. 5. E’ vietato modificare, cancellare o registrare senza il permesso del docente referente o della presidenza. 6. Comunicare tempestivamente al docente referente o alla presidenza ogni anomalia o guasto rilevati. 7. Comunicare tempestivamente al docente referente o alla presidenza se mancano materiali di consumo per un corretto utilizzo delle aule o dei materiali. 8. Non aggiungere cavi elettrici o collegamenti senza autorizzazione del docente referente o della presidenza e in ogni caso rispettare le norme sulla sicurezza degli impianti. 9. Terminato l’utilizzo dei materiali, riporli negli appositi armadi. 10. Quando si lascia il Laboratorio controllare che tutti gli impianti siano spenti ed eventualmente disattivare gli interruttori generali. 11. Riconsegnare le chiavi del Laboratorio al personale incaricato. ♦ – PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA ….. Capitolo 1: Regolamento delle attività integrative ………………… pag. 1 pag. 2 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI ……………………………….. Capitolo 1: Norme comuni …………………………………………… Capitolo 2: Convocazione degli Organi Collegiali …………..……… Capitolo 3: Validità delle adunanze e delle deliberazioni ……….….. Capitolo 4: Pubblicità delle sedute e degli atti ……………..….…….. Capitolo 5: Elezioni e competenze interne ……………………….….. Capitolo 6: Uso dei locali e delle attrezzature …………………..…… Capitolo 7: Assemblee dei Genitori – Comitati Genitori ………….... Capitolo 8: Visite guidate e viaggi di istruzione: criteri ………….… Capitolo 9: Criteri per la formazione delle classi prime ………….… Capitolo 10: Criteri per la stesura dell’orario scolastico ………..….. pag. 3 pag. 4 pag. 5 pag. 6 pag. 7 pag. 9 pag. 11 pag. 12 pag. 13 pag. 14 pag. 15 – DOCENTI …………………………….….….. pag. 16 ♦ ♦ ♦ – ALLIEVI …………………………………….. Capitolo 1: La disciplina nella comunità scolastica …….……………. Capitolo 2: Gestione della disciplina ………………………………….. Capitolo 3: Partecipazione alla vita scolastica ………………..……… pag. 22 pag. 23 pag. 25 pag. 27 ♦ – GENITORI ……………………………………. Capitolo unico ……………………………………………………..……. pag. 30 pag. 31 ♦ – SICUREZZA E LABORATORI …………….. pag. 30 Capitolo unico ………………………………………………………… • Allegato A) – Regolamento della Palestra ……………………. • Allegato B) – Regolamento del Laboratorio di Scienze …….... • Allegato C) – Regolamento del Laboratorio Audiovisivi e del Laboratorio di Fotografia ……….… • Allegato D) – Regolamento dei Laboratori Multimediali ……. pag. 34 pag. 35 pag. 36 pag. 37 pag. 38