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Le nuove frontiere di tutela della categoria: MIFID
Il presente elaborato si compone di due parti:
la prima, illustrazione giuridica e normativa della MIFID curata da Mario Capocci del
Coordinamento Nazionale Quadri della FIBA CISL;
la seconda di applicazione pratica nell’operatività postale quotidiana elaborata dall’ SLP CISL.
Cos’è la MIFID
E’ entrata in vigore il 1° novembre 2007 istituita dalla Direttiva 2004/39/EC del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 aprile 2004. La MIFID (Market in Financial Instrument Directive) delinea un nuovo quadro
normativo per l’esercizio dei servizi e delle attività d’investimento, al fine di garantire regole di protezione,
informazione, trasparenza, efficienza ed integrazione dei mercati finanziari ed una loro più ampia concorrenza
possibile, nell’ottica più generale di un rafforzamento delle garanzie a tutela dei risparmiatori, affinché
l’investitore possa operare nel mercato finanziario con la piena consapevolezza.
Scudo di protezione
La Mifid rappresenta uno scudo di protezione non solo per il risparmiatore ma anche per le colleghe ed i
colleghi, che, stretti fra Scilla e Cariddi, fra la rigorosa osservanza delle norme da una parte e le aggressive
politiche commerciali delle aziende dall’altra, trovano nella Mifid stessa il baricentro, il naturale punto di
riferimento per la loro operatività quotidiana.
Va sottolineato, infatti, come il quadro normativo vigente attribuisca responsabilità individuali ai lavoratori
in relazione alla non osservanza delle norme.
Dalla parte del Postale
Per questo la SLP CISL in coerenza con la propria impostazione politica di massima attenzione alle “nuove
frontiere della tutela della categoria” ha da subito voluto approfondire l’analisi del nuovo scenario per
offrire una lettura della Mifid dalla “parte del postale”, al fine di poter fornire a tutte le colleghe ed i colleghi
la piena consapevolezza in relazione alla loro operatività quotidiana, in modo da avere piena coscienza che
l’osservanza della normativa Mifid rappresenta per loro la migliore protezione.
Decorrenza
Le regole introdotte sono da applicare alla clientela tutta, senza distinzioni fra clienti ante o post 1° novembre
2007.
Da tale data, tutti i contratti dei nuovi clienti devono essere in regola con la direttiva.
Era stato concesso il termine del 30 giugno 2008 per la sostituzione dei contratti della vecchia clientela. Tale
proroga, che si riferiva sia all’aggiornamento formale della modulistica firmata dai vecchi clienti ma anche e
soprattutto alla c.d. “profilatura”, non è stata rinnovata.
Così se le posizioni titoli presenti non sono state completate con l’arredo della apposita indagine informativa,
dal 1 luglio 2008 per quelle posizioni non sarà più possibile operare in prodotti finanziari.
Al riguardo qualsiasi scorciatoia operativa non è praticabile.
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Le novità per le imprese di investimento – I conflitti di interesse
La Mifid impone alle imprese d’investimento di dotarsi di una procedura di rilevamento, prevenzione e
gestione dei conflitti d’interesse, al fine di tutelare la clientela ed evitare che ne subisca danno.
Il conflitto d’interesse si verifica quando, durante lo svolgimento dell’attività dell’impresa d’investimento, i
suoi interessi e/o quelli dei suoi clienti e/o quelli dei suoi collaboratori, sono in concorrenza, direttamente o
indirettamente, su una stessa transazione od operazione. Alcuni conflitti possono manifestarsi tra gli interessi:
 di Poste Italiane e dei suoi clienti, dei collaboratori e dei clienti, delle differenti società del Gruppo, di
più clienti, di Poste Italiane e dei suoi collaboratori,
A solo titolo d’esempio, alcune situazioni nelle quali possono sorgere dei conflitti d’interesse sono le
seguenti:
 accedere ad informazioni privilegiate o coperte dal segreto bancario/postale provenienti da un cliente,
o relative ad un cliente, ed effettuare operazioni su strumenti finanziari (per conto proprio o per conto
di clienti);
 assumere diversi ruoli nell’ambito di un’operazione finanziaria;
 fornire un servizio a più clienti aventi degli interessi contrapposti relativamente ad una specifica
operazione;
 offrire a clienti, o ricevere da clienti, regali, omaggi o inviti di valore significativo;
 essere in concorrenza con un cliente su un’operazione.
Operazioni dei dipendenti – Informazioni privilegiate
Per evitare l’abuso d’informazioni privilegiate la Mifid regola le operazioni del personale realizzate dai
collaboratori dell’impresa d’investimento, dai loro parenti (genitori, figli, etc.).
Tutti i collaboratori che hanno accesso ad informazioni privilegiate sono qualificati come collaboratori
sensibili. Essi sono informati del loro status dal loro superiore gerarchico. Questi collaboratori sono obbligati a
dichiarare tutte le loro operazioni personali su strumenti finanziari.
“Informazione privilegiata” è qualsiasi informazione che ha un carattere preciso, che non è stata resa
pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o
uno o più strumenti finanziari. (Direttiva 2003/6/CE).
Altri obblighi per le imprese – La best execution
La MIFID introduce per le Imprese una specifica disciplina degli Incentivi (c.d. inducements), del trattamento
dei reclami, la concorrenza dei canali e delle sedi di negoziazione e, una volta assolto a tutti questi obblighi,
si passa alla esecuzione dell’ordine del cliente, che deve essere eseguito rispettando il principio della best
execution.
Best execution vuol dire garantire al cliente il raggiungimento del miglior risultato possibile inteso come
insieme di 7 fattori:
 il prezzo, i costi, la rapidità di esecuzione, la rapidità di regolamento, la dimensione, la natura
dell’ordine e qualsiasi altra considerazione attinente alla sua esecuzione.
L’impresa d’investimento deve essere in grado di raffrontare il prezzo ottenuto con quelli disponibili nello
stesso momento sullo stesso strumento finanziario e nella stessa sede d’esecuzione o in un’altra sede. Ci deve
essere anche la possibilità di raffrontare i costi totali d’esecuzione con quelli che si sarebbero potuti sostenere
in un’altra sede.
L’impresa ha l’obbligo di comunicare i dati essenziali, cioè prezzo, orario e quantità alla Consob.
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La disciplina della best execution è valida per tutte le tipologie di strumenti finanziari (azioni,
obbligazioni, derivati, titoli di Stato, quotati o meno).
Le novità per il postale – La classificazione dei clienti
La Mifid, al fine di fornire un adeguato livello di tutela agli investitori ha voluto realizzare una tipizzazione
organica individuando tre tipologie di clientela.
A) Controparti qualificate: sono quelle delle quali si presuppone un’ottima conoscenza dei mercati e dei
prodotti finanziari. Riguardo a tali soggetti l’impresa d’investimento è esonerata dagli obblighi
d’applicazione delle regole di condotta stabilite dalla Mifid (art.24). I soggetti automaticamente riconosciuti
come controparti qualificate sono le imprese d’investimento, gli enti creditizi, le compagnie di
assicurazione, i fondi pensione e le loro società di gestione, altre istituzioni finanziarie autorizzate e
regolamentate secondo il secondo il diritto comunitario, le Banche centrali e le organizzazioni
sopranazionali.
B) Clienti professionali. La Mifid definisce i clienti professionali come: “un cliente che possiede
l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di
investimenti e valutare correttamente i rischi che assume”(Direttiva 2004/39/CE Allegato II). Vengono
indicate quattro categorie di clienti professionali:
1. I soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari (enti
creditizi, imprese d’investimento, altri istituiti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese
d’assicurazione, organismi d’investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi
pensione e società di gestione di tali fondi, i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti
derivati su merci, singoli membri di una borsa, altri investitori istituzionali).
2. Le imprese di grandi dimensioni che a livello di singola società, rispondono ad almeno due dei
seguenti canoni dimensionali:

totale di bilancio pari a 20 milioni d’euro; fatturato netto pari a 40 milioni d’euro; capitali
propri pari a 2 milioni di euro.
3 I governi nazionali e regionali, gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico, le
banche centrali, le istituzioni internazionali e sovra nazionali (Banca mondiale, FMI, BCE, BEI e
similari). Altri investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari,
compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre transazioni finanziarie.
4 Clienti professionali su richiesta. In base all’allegato n. 3 del regolamento Consob in materia
d’intermediari, per essere tali, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:
 il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative con una frequenza media di 10
operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; il valore del portafoglio di strumenti
finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000,00 euro; il cliente lavora o
ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che
presupponga la conoscenza delle operazioni e dei servizi previsti.
In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata
ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.
A livello procedurale sono necessari scambi di missive dai contenuti precisi e declinati dalla Consob. Gli
intermediari non possono presumere che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato
comparabili a quelle delle categorie previste per i clienti professionali di diritto (allegato 3 regolamento
Consob 16190).
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Per tutti i clienti professionali, pur essendo richiesto un livello di protezione, questo è limitato, perché si
suppone che i clienti di questa tipologia abbiano un grado d’esperienza e di competenza tale da permettere la
giusta valutazione dei rischi collegati al servizio e/o prodotto richiesto o proposto.
C) Clienti non professionali
I clienti non professionali ai sensi della Mifid sono tutti quei clienti che non sono né controparti qualificate né
clienti professionali.
La clientela retail
Questi investitori sono anche definiti come “clienti al dettaglio” (clientela retail).
Qui la Mifid esige il livello di protezione maggiore.
Per questa tipologia di investitori è richiesta la verifica dell’adeguatezza e della convenienza, dei prodotti
finanziari richiesti o proposti.
L’azienda dovrà accertarsi delle competenze del cliente in relazione ai prodotti e servizi, ma anche tener
presenti la sua situazione finanziaria ed i suoi obiettivi d’investimento.
La classificazione del cliente determina non solo la protezione che l’impresa d’investimento deve garantirgli,
ma determina anche il grado degli obblighi d’informazione da dare al cliente stesso.
Il tema delle informazioni diventa così rilevante per comprendere le innovazioni introdotte dalla Mifid.
I test di adeguatezza e di appropriatezza
Le imprese d’investimento devono acquisire le informazioni dai clienti, oltre che per la loro classificazione, al
fine di valutare:
 L’adeguatezza della consulenza prestata e del servizio di gestione di portafogli offerto.
 L’appropriatezza degli altri servizi prestati, in particolare gli strumenti finanziari offerti.
L’adeguatezza
Nel processo di valutazione dell’adeguatezza (test di…) dei prodotti da distribuire, le categorie interessate
sono i clienti al dettaglio e quelli professionali, mentre le attività attinenti sono la consulenza in materia
d’investimento e la gestione del portafoglio.
Il contratto di gestione del portafoglio è un contratto ben delineato, le cui caratteristiche sono “strutturate”.
Molto articolato è invece il concetto di “consulenza”, tale da meritare un approfondimento a se stante, che
vedremo a seguire.
Il principio dell’adeguatezza consiste nel far sì che il prodotto o il servizio, offerto al cliente, sia adeguato
alle sue competenze finanziarie ed ai suoi obiettivi d’investimento.
Il dipendente deve essere sicuro che il cliente comprenda la natura dell’operazione e i rischi che sono ad
essa collegati, senza che si verifichino fraintendimenti di sorta.
L’obbligo di ottenere le informazioni
In capo all’impresa di investimento e dunque in capo al dipendente, sorge così l’obbligo di ottenere
dall’investitore tutte le informazioni necessarie per la valutazione delle competenze nonché dell’esperienza in
materia d’investimento del cliente.
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Occorre inoltre conoscere la sua situazione finanziaria ed i suoi obiettivi d’investimento al fine di poter offrire
i servizi d’investimento o gli strumenti finanziari più convenienti in relazione al suo profilo.
Nel caso in cui il cliente non fornisse tali informazioni o le fornisse in modo parziale, l’impresa
d’investimento, quindi il collega, deve avvertirlo di non essere in grado di stabilire se il prodotto o il
servizio in questione sia per lui adeguato.
Se il giudizio d’adeguatezza fosse invece negativo, questo sarebbe ostativo alla prosecuzione
dell’operatività; infatti, in caso di operazione non adeguata al profilo del cliente, l’impresa d’investimento
non potrà dare corso all’operazione. La non procedibilità è assoluta e qualsiasi tentativo di rivisitazione delle
risposte al test rappresenta una grave violazione della norma.
L’appropriatezza
Altra situazione è quella che riguarda tutte le attività d’investimento diverse dalla consulenza in materia
d’investimento e dalla gestione del portafoglio.
La tipologia di clienti interessati è quella degli investitori al dettaglio e degli investitori professionali su
richiesta. In questo caso occorre valutare l’appropriatezza (test di…) del servizio da fornire.
Il collega dovrà richiedere le informazioni al cliente sulle sue conoscenze e la sua esperienza in materia
d’investimento in rapporto al prodotto o al servizio proposto o richiesto, per valutare se il prodotto o il servizio
sia per lui conveniente.
Dovrà, poi, in relazione alle informazioni raccolte, avvertirlo se il prodotto o il servizio considerato sia per lui
appropriato.
In caso in cui il cliente non fornisca tali informazioni o il test di appropriatezza risulti negativo, qui a
differenza di quanto accade per “l’adeguatezza”, l’operazione si potrà fare, ma solo dopo che il cliente,
informato della “non appropriatezza” dell’operazione, abbia firmato un apposito documento di “malleva”
predisposto ad hoc dall’azienda.
La mera esecuzione (c.d. execution only)
La Mifid concede una deroga all’impresa d’investimento, in relazione agli obblighi d’informazione.
Così l’impresa può non effettuare il test d’appropriatezza nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni:
 il servizio è su iniziativa del cliente o potenziale cliente (non su suggerimento del collega); il servizio
riguarda azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, oppure strumenti del
mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di credito, fondi comuni ed altri strumenti finanziari non
complessi; il cliente o potenziale cliente viene informato che nel prestare il servizio l’impresa non è
obbligata a valutarne l’idoneità; l’impresa abbia rispettato i suoi obblighi circa il conflitto di interessi.

Vista la ratio di tutela che permea la Mifid si segnala come tale possibilità non sia una scorciatoia
rispetto ad un fastidioso iter burocratico.
Riassumendo
a) la sola negoziazione: non è necessario il test di appropriatezza;
b) altri servizi d’investimento: è necessario il test dell’appropriatezza.
c) consulenza e gestione portafoglio: è necessario il test dell’adeguatezza
Meglio effettuare sempre il processo informativo
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Ogni volta che il processo informativo è evitato e/o condizionato, si creano i presupposti per reali o
pretestuosi fraintendimenti da parte della clientela, che possono sfociare in contenziosi con attribuzioni
di responsabilità individuali ai colleghi.
Il servizio di consulenza in materia di investimenti
Nel punto dedicato al test dell’adeguatezza abbiamo visto come questo si debba fare per la gestione di
portafoglio e per la consulenza. Vista la complessità del concetto di “consulenza” è necessario un
approfondimento.
Infatti, l’inclusione del servizio di “consulenza in materia d’investimenti” tra i servizi primari
d’investimento, è una tra le principali novità introdotte dalla normativa Mifid, assumendo così la consulenza
il ruolo di servizio d’investimento.
Alla luce delle novità introdotte dalle direttive di primo e secondo livello di matrice europea, il legislatore
nazionale (d.lgs. n. 164/2007) ha introdotto all'art. 1 del TUF un comma 5-septies del seguente tenore: “Per
consulenza in materia d’investimenti s’intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un
cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo ad una o più operazioni
relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata, quando è presentata
come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una
raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione”.
I tratti caratterizzanti della norma sono i seguenti:
 la raccomandazione è personalizzata e presentata come adatta al cliente, ovvero basata sulle sue
caratteristiche personali; l’oggetto della raccomandazione è un determinato strumento finanziario.
Ci pare importante sottolineare come la CONSOB, nelle “Prime linee d’indirizzo in tema di consulenza in
materia d’investimenti”, declini in dettaglio le tipologie d’operazioni riguardanti l’oggetto della
raccomandazione, ossia:
 comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario
o assumere garanzie nei confronti dell'emittente rispetto a tale strumento; esercitare o non esercitare
qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere,
scambiare o
riscattare uno strumento finanziario.
Prodotti Finanziari Assicurativi
La Consob, nel Nuovo Regolamento Intermediari ha definito per i prodotti finanziari assicurativi obblighi e
procedure che vanno oltre quanto previsto per gli altri strumenti finanziari.
I prodotti finanziari assicurativi sono quei prodotti per i quali la polizza assicurativa rappresenta solo il
cappello formale giuridico, essendo sostanzialmente dei prodotti (strumenti) finanziari strutturati. Ci
riferiamo alle polizze di ramo III, index e unit linked ed ai certificati di capitalizzazione di ramo V, mentre i
prodotti previdenziali (Fip) ricadono sotto la disciplina Isvap.
Entrambi i “prodotti assicurativi” devono essere proposti da colleghi che abbiamo l’apposito attestato Isvap,
che viene rilasciato da ogni impresa di investimento dopo il relativo corso di formazione.
L’art. 85 del citato regolamento al comma 3 così recita:
“Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto avente ad oggetto prodotti finanziari assicurativi, i
soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa devono, basandosi in particolare sulle informazioni fornite
dal contraente, quanto meno precisare le richieste e le esigenze di tale contraente e le ragioni su cui si fonda
qualsiasi consulenza fornita su un determinato prodotto della specie. Tali precisazioni si articolano
diversamente a seconda della complessità del contratto assicurativo proposto.”
Ed ancora l’art. 86 comma 2 così recita:
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“L’informativa da fornire ai contraenti a norma dell’art 85, commi 2 e 3, deve essere trasmessa su supporto
cartaceo o altro supporto duraturo disponibile ed accessibile per il contraente. …………”
Dall’articolato quadro normativo discende che l’intermediario assicurativo, comprese le poste, laddove svolga
attività di consulenza, sarà chiamato ad effettuare il test di adeguatezza conformandosi altresì al disposto
del comma 3 dell’art 85.
E’ da sottolineare che la Consob, nella comunicazione dell’esito delle consultazioni riguardanti il
Regolamento Intermediari definisce come ipotesi normale l’abbinamento del servizio di consulenza in materia
d’investimenti alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi. Con ciò fornendo una limpida ed univoca
interpretazione della norma.
L’intento della norma, in piena coerenza con i principi della Mifid è chiaro: occorre spiegare al cliente tutti i
dettagli del prodotto. Il collega nel rispetto della legge dovrà rendere consapevole il cliente dell’operazione
assicurativa che questi va a sottoscrivere.
L’obbligo d’archiviazione
Le informazioni raccolte devono poter essere “rintracciate” anche dopo un certo lasso di tempo, per provare
fra l’altro che i prodotti e/o servizi “venduti” avessero superato i test di adeguatezza e di appropriatezza, sia in
caso di controlli ispettivi, interni ed esterni, sia in caso di contenzioso instaurato dalla clientela.
La normativa obbliga, infatti, le imprese d’investimento a conservare le registrazioni delle operazioni
effettuate per i loro clienti, per una durata minima di 5 anni. Inoltre, i documenti che sanciscono i rapporti
contrattuali tra l’impresa d’investimento e il suo cliente devono essere conservati per tutto il tempo di
durata del rapporto.
Le registrazioni devono obbedire ai seguenti criteri obbligatori:
 le autorità competenti di controllo devono potervi accedere facilmente e ricostruire ogni tappa chiave
del trattamento di tutte le transazioni;
 le correzioni e modifiche eventuali devono essere evidenti.
Il collega deve poter in ogni momento futuro giustificare le decisioni prese ed i consigli dati.
Per fare questo è necessario quindi conservare i motivi delle decisioni prese.
Il collega dovrà fare molta attenzione alla conservazione delle informazioni raccolte. Non solo perché assolve
all’obbligo della conservazione ma perché è il solo mezzo che ha per provare di avere assolto a tutto il
processo “informativo” richiesto dalla Mifid.
È superfluo ricordare come le aziende vorranno sempre dimostrare che loro rispettano i propri
obblighi, scaricando sui dipendenti eventuali disfunzioni di carattere organizzativo e/o commerciale.
Informazioni – Il principio della trasparenza
Il nuovo quadro normativo stabilisce che le imprese d’investimento diano alla propria clientela
un’informazione appropriata e puntuale affinché la stessa comprenda i servizi e i prodotti proposti ed i rischi
ad essi collegati.
“Le informazioni da fornire ai clienti devono essere corrette chiare e veritiere” (principio di trasparenza).
Le informazioni sono:
 di carattere generale, inerenti a documenti sull’impresa d’investimento; sui prodotti finanziari,
sull’indicazione che il rischio deve essere adattato al profilo e all’esperienza del cliente, sulla politica
di gestione dei conflitti d’interesse, sulla classificazione, sui diritti e obblighi verso le tre tipologie di
clientela;
 quelle da fornire prima della conclusione dell’operazione e cioè spese e commissioni, e modalità
d’esecuzione degli ordini da parte dell’azienda (azioni, obbligazioni, sedi di negoziazione);
 quelle da rilasciare dopo l’esecuzione dell’operazione: l’eseguito e l’estratto conto.
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Si raccomanda a tutti i colleghi di fornire sempre agli investitori, tutte le informazioni inerenti alle operazioni,
specie in relazione ai costi impliciti. L’obiezione che un’assoluta trasparenza possa nuocere alla conclusione
dell’operazione ed essere non inquadrabile nelle pressioni commerciali, decade dinanzi alla concreta
possibilità di veder piovere sulle spalle dei colleghi le pesanti e spiacevoli conseguenze di contenziosi che si
possono aprire su azioni della clientela che contesta la non consapevolezza delle operazioni messe in atto.
L’operatività quotidiana: alcuni suggerimenti pratici
Consegnare – profilare - contrattualizzare
L’attività di contatto con la clientela svolta in Poste Italiane rappresenta un servizio gratuito che
prevede la presentazione delle principali caratteristiche degli strumenti finanziari offerti. Il collega
procede a fornire un’ampia informativa della gamma dei prodotti con la seguente operatività:

Consegna la documentazione che evidenzia le caratteristiche, anche di rischiosità, del
prodotto avvalendosi sia dei folder che delle schede prodotto disponibili sul Portale dei
Poli o sull’applicativo Sprint Web; a questa documentazione aggiungere il materiale
regolamentare dei prodotti (tale materiale viene consegnato indipendentemente dalla
conclusione della vendita).

Profila il cliente, attività necessaria nel solo caso di acquisto (1- Scheda informazioni tra
intermediari ed investitori).
Contrattualizza : ( funzioni GCON – gestione contratti )
Quando contrattualizzare :
- Titoli: per operare su un deposito titoli già in essere o per aprire un nuovo deposito, il
contratto dovrà avere la stessa intestazione e la stessa facoltà di firma del deposito titoli (in
caso di due depositi titoli con la stessa intestazione, ma con facoltà di firma differente, sarà
necessario far sottoscrivere due contratti).
- Fondi : sottoscrizione e/o switch
creazione di un nuovo rapporto Fondi
creazione di un rapporto Fondi per successione o giroquote tra vivi
-Polizze : il contraente che sottoscrive una polizza Ramo III e V
il nuovo contraente che subentra a seguito di cessione di contraenza del contratto
l’assicurato che subentra in qualità di contraente a causa del decesso del contraente
Il contratto dovrà essere sempre sottoscritto da tutti gli intestatari anche nei rapporti
cointestati e firma disgiunta.
1 – Scheda informazioni tra intermediari ed investitori
Da Compilare per:
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






Apertura C. Dep. Titoli
Sottoscrizione Titoli
Fondi Comuni
Polizze Ramo III – V
Obbligazioni
Prodotti Ramo I
Previdenza
Non prevista per il Risparmio Postale
Inserimento a Sportello:
Fase: Invest/Polizze/Finanz.
Questionario Adeguatezza
- INVE
- QUAD
Inseriti i dati a sportello si ottiene il profilo del cliente che condizionerà i suoi investimenti (ad
esempio il profilo 1 non potrà investire in Fondi salvo sua volontaria liberatoria).
2 – Modulo di richiesta per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio
i custodia … per conto dei Clienti – Contratto (MIFID Richiesta Servizi e Custodia)
Da Compilare per:



Apertura C. Dep. Titoli
Fondi Comuni
Polizze Ramo III – V
Solo contrattualizazzione
Si compila la sezione dati anagrafici, nella sezione successiva “richiesta per prestaz ….”si compila il
primo campo, il secondo è obbligatorio solo per le nuove attivazioni. Poi data e firme.
Inserire dati anagrafici, dei contraenti/intestatari del contratto, facoltà di firma per le cointestazioni,
indirizzo prescelto per l’invio delle comunicazioni, il numero e la data del Fia, inserire Mod…
contratto condizioni generali Serv. Inv. Custodia Ediz…
Cliente con apertura Dep. Titoli
Si compila anche l’ “Attivazione del servizio” DDS N°… del …
Non previsto per:



Prodotti Ramo I
Previdenza
Risparmio Postale
Inserimento a Sportello:
per Fondi e Polizze funzione “INSERIMENTO CONTRATTO” direttamente dai relativi sottosistemi;
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per Titoli accedere a “GESTIONE CONTRATTI” dal menù principale “Invest./polizze/finanziam.”,
fase GCON.
Il contratto può essere annullato solo in giornata e presso l’Ufficio Postale che lo ha emesso. Deve
essere annullata anche l’operazione di investimento.
Per annullare in giorni successivi rivolgersi al TSC.
3 – Allegato integrativo all’acquisto
Condivisione del percorso MIFID.
Previsto per:




Sottoscrizione Titoli
Fondi Comuni
Polizze Ramo III - V
Obbligazioni
Non previsto per:



Prodotti Ramo I
Previdenza
Risparmio Postale
Inserimento a Sportello:
 Accedere da WEB DRT – MIFID/UP – Modulo integrativo prodotti d’investimento
Inserire proprio Username e Password
MASCHERA: INSERIMENTO DATI – MODIFICA DATI – VISUAL. MODULI


INSERIMENTO DATI: serve per compilare il modulo integrativo
Data – è caricata dal sistema ma può essere modificata selezionando il calendario, per
chiudere il calendario cliccare di nuovo sull’icona stessa.
N. identificativo operazione (è nella procedura di inserimento ordini) – deve contenere al
massimo 20 caratteri alfanumerici :
1) per i titoli è ”l’ordine n.” alfa numerico e posizionato in basso a sinistra
2) per i fondi è il “N…..” costituito dal frazionario e dal numero del contratto,
posizionato in alto a destra
3) per le polizze è il “N…” numero di contratto, posizionato in alto a destra”
Poi inserire: Cognone – Nome – Codice Fisc. o P. Iva del cliente
Il prospetto accetta fino a 5 clienti da aggiungere singolarmente con il tasto aggiungi.
Per eliminare un cliente inserito cliccare sull’icona con la croce tutto a destra , per modificare
cliccare sull’icona con il disegno del foglio; dopo la modifica clicca AGGIORNA.


Per effettuare l’inserimento digitare SALVA – altrimenti ANNULLA – infine STAMPA
Dopo aver selezionato STAMPA si visualizza il campo CONSENSO ed abilitato il campo
CONSOLIDA
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
L’apposizione della firma e’ obbligatoria

Cliccare CONSENSO poi CONSOLIDA infine CONFERMA CONSOLIDAMENTO altrimenti
ANNULLA per tornare al prospetto.

MODIFICA DATI: serve per modificare i moduli non ancora consolidati
Selezionare l’icona (con il disegno di un foglio) al fondo della riga dove è descritto il cliente
del quale si desidera modificare i dati; dopo la modifica cliccare SALVA.

VISUALIZZAZIONE PROSPETTO: serve per visualizzare i prospetti
Inserisci i dati per la ricerca desiderati poi clicca CERCA, per ottenere il dettaglio
dell’operazione clicca sul simbolo con “il foglio e la lente” al fondo della riga dove è descritto
il cliente.

L’integrativo all’acquisto deve essere firmato dall’operatore e dal cliente al quale viene data
una copia, poi allegato in originale alla documentazione relativa all’operazione.
Ricordati di consegnare






Condizioni generali che regolano il contratto per la prestazione dei servizi e delle attività
d’investimento.
Le informazioni sugli strumenti/prodotti finanziari
Documento di sintesi DDS-DT
COD FIA –SI
COD FIA –SI Dip. (per i dipendenti di Poste).
Ricordati di archiviare
Le copie di pertinenza dell’ufficio postale relative a mifid titoli/fondi/polizze dovranno essere
archiviate in un raccoglitore dedicato, ordinate per “DATA CONSEGNA CONTRATTO”.
4 – MODULO PER ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE (ANTIRICICLAGGIO) D.Lgs n. 231
MODULO
previsto
per:



SOGGETTI

Apertura/Variazione/chiusura di rapporti continuativi (conto
corrente - libretto di risparmio – carta Poste Pay – conto deposito titoli per
apertura richiesta dopo il conto di regolamento – polizze ramo vita con
premio annuale superiore a 1000 euro o con premio unico superiore a
2500 euro – fondi – polizze index)
Operazioni occasionali o collegate a rapporti continuativi pari o
superiore a 15.000 euro
Sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, qualsiasi
importo
IL PRESENTATORE: la persona fisica che effettua materialmente
11
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l’operazione, per conto proprio o per conto altrui (si possono inserire a
sportello anche più presentatori es. coeredi)
 IL TITOLARE EFFETTIVO DELL’OPERAZIONE, il soggetto cui viene
attribuita l’operazione
 RAPPORTI INTESTATI A MINORI documenti validi: lasciapassare per
l’estero (Questura),C.d.D., passaporto proprio o del genitore con
l’iscrizione,in caso eccezionale il certificato di nascita. Se il doc. non ha
numero digitare la data di nascita del minore.
Tramite il modulo per adeguata verifica l’operatore identifica il cliente, identifica l’eventuale
titolare effettivo (il titolare di azienda se persona giuridica – il delegante, nel caso di persona
fisica); ottiene informazioni sullo scopo e natura del rapporto.
Il modulo deve essere compilato dal cliente, se non ne è possibile la compilazione non si
effettua l’operazione ed è necessario valutare se segnalarla come sospetta.
Infine l’Ufficio, sempre negli obblighi di adeguata verifica della clientela, deve svolgere un controllo
costante sui rapporti continuativi per percepirne eventuali mutamenti in funzione di possibili
attività di riciclaggio tramite anche una corretta archiviazione della modulistica:
 Le richieste di apertura di rapporti continuativi, per tipologia ed in base al numero di
rapporto.
 Le operazioni occasionali o su rapporti continuativi in ordine cronologico.
Per variazione si intende ogni modifica sia dei dati anagrafici (compresa la variazione di
intestazione rapporto) sia dei poteri di firma.
Particolare attenzione va posta su operazioni per conto di Money transmitters e per conto di enti
caritatevoli
INTERESSA
TI per
l’identificaz
.
e le
registrazion
i
LA COMPILAZIONE MANUALE DEL MODULO
Sez. 1A - titolari rapporti continuativi - compilare per apertura/variazione/chiusura rapporti
o operazioni pari o superiori a 15.000 euro
Sez. 1B - clienti occasionali - compilare in alternativa alla sez. 1A controllando i dati con
documento d’identificazione valido – per operazioni pari o superiori a 15.000 euro o operazioni su
carte di pagamento prepagate anonime di importo pari o superiore a 1.000 euro
Sez. 2 – si compila se nelle precedenti sezioni il titolare è una persona giuridica per identificare
il soggetto titolare del rapporto/operazione. Vanno compilati tanti moduli quanti sono i
titolari dichiarati dal cliente,apporre data e firma su ciascun modulo e indicare in alto a destra il
numero di foglio ed il numero complessivo dei moduli utilizzati.
Sez. 3 – si usa se l’operazione è compiuta dal rappresentante legale, dal delegato ovvero
dall’esibitore
Sez 4 – serve per identificare l’attività svolta dal cliente, lo scopo/natura del rapporto
continuativo acceso o dell’operazione compiuta (che in caso di legale rappresentante, delegato,
esibitore sono riferite al titolare)
Sez. 5 – mappa le persone politicamente esposte (PEP’s) si compila in caso di
apertura/chiusura/variazione di un rapporto continuativo, nella sezione è prevista l’indicazione
del titolare o dell’esecutore e l’indicazione di appartenenza o non appartenenza. Se il
cliente è un PEP la richiesta deve essere autorizzata dal Direttore di Filiale via fax, ottenuta
l’autorizzazione effettuare l’operazione e trasmettere i moduli alla BBP/Antiriciclaggio. Controllare i
dati con documento valido.
MODULO DI ADEGUATA VERIFICA NEL CASO DI DELEGATO
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Apertura/Variazione/Chiusura rapporto continuativo compilare un modulo per il titolare e tanti
moduli quanti sono i delegati. Per il delegato: Sez. 1A barrare la casella corrispondente ed
inserire i dati del delegato – Sez. 4 utilizzare la voce “altro” aggiungendo “opera per delega
di….” tipo operazione, importo – Sez. 5 esecutore per conto del titolare e … di appartenere o di
non appartenere – data – firma del delegato.
Operazione di importo pari o superiore a 15.000 euro richiesta da titolare di rapporto continuativo
se opera un delegato: Sez. 1A barrare la casella corrispondente ed inserire i dati del titolare
effettivo – Sez. 3 dati delegato – Sez. 4 attività svolta e scopo del rapporto contin./operaz.
del titolare – Sez. 5 non compilare – data – firma del delegato.
REGISTRAZIONI DI SPORTELLO(Archivio Unico Informatico – AUI)
Dipendente di banca effettua pagamenti su C/C per conto dei clienti della banca medesima
con importo pari o superiore a 15.000 euro per utenze o importo pari o superiore a 5.000 euro in
favore di privati:
 Identificare il dipendente di banca senza registrare i relativi dati anagrafici nella maschera
antiriciclaggio
 Se paga con assegno CAMBIO ASSEGNO
 Selezionare l’opzione “CLIENTE BANCA”
 Digitare i dati relativi all’effettivo debitore di ciascuno dei bollettini che supera le soglie
antiriciclaggio
Dipendente di banca effettua pagamenti su C/C per conto della banca (Poste, Istituti di
Moneta Elettronica,SIM, SGR, imprese di assicurazione, riscossione tributi) medesima
con importo pari o superiore a 15.000 euro per utenze o importo pari o superiore a 5.000 euro in
favore di privati:
 Identificare il dipendente di banca senza registrare i relativi dati anagrafici nella maschera
antiriciclaggio
 Selezionare l’opzione “ INTERMEDIARIO FINANZIARIO” e digitare la completa
denominazione della banca codice ABI e CAB, quest’ultimo può essere sostituito dalla
località sede dell’agenzia.
Controllare a fine giornata prima della chiusura contab. da server voce 29EOIF –
Elenco Op. Inter. Finanz
Nell’AUI si aggiunge l’obbligo per la registrazione delle operazioni frazionate ovvero di
importo non inferiore a 5.000, ciascuna compiuta nell’arco di sette giorni di
calendario, che complessivamente si configurano come un’unica operazione di
importo pari o superiore a 15.000 euro.
Le operazioni multiple sono una sequenza di operazioni, nell’ambito della stessa
sessione di sportello, poste in essere dalla medesima persona ciascuna delle quali di
importo pari o superiore a 15.000 euro.
Vi è anche l’obbligo di registrazione di tutte le operazioni di importo non inferiore a
5000 euro con l’eccezione di: valori bollati e pagamento mandati/stipendi e pensioni(bonifici
domiciliati) non superiori a 15.000; BFP cartolari non superiori a 2500. In caso di emissione di
BFP richiesta da soggetto diverso dall’intestatario dei buoni si registra il presentatore;
in caso di rimborso si registrano i dati dell’intestatario dei buoni.
LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
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E’ vietato il trasferimento di denaro contante, in euro o in valuta estera, quando il valore
dell’operazione, anche frazionata, è pari o superiore a 12.500 euro; il trasferimento può essere
eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e poste
CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITA’
Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro devono indicare il
nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Gli assegni sono
rilasciati con la clausola di non trasferibilità se il cliente può richiedere per iscritto il rilascio di
assegni in forma libera. Gli assegni emessi “a me medesimo” possono solo essere girati per
l’incasso a una banca o a Poste. Gli assegni circolari e vaglia postali sono emessi con l’indicazione
del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità il cliente può chiedere, per iscritto, il
rilascio di assegni e vaglia di importo inferiore a 12.500 euro privi della clausola di non
trasferibilità.
LIBRETTI AL PORTATORE
Il saldo dei libretti di risparmio al portatore non può essere pari o superiore a 12.500 euro. Per i
libretti al portatore trasferiti dal 30 Aprile 2008 in poi il cedente deve far pervenire all’UP entro 30
giorni successivi alla data di cessione, la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto contenente
i dati identificativi del cessionario (nome cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita,
l’indirizzo e gli estremi del documento) e la data del trasferimento. La dichiarazione del cedente
ovvero l’autocertificazione dovrà essere inoltrata a Business Unit Bancoposta-operazioni-servizio
risparmi (FAX n° 0650672134) .
Resta inteso che qualora dovesse pervenire la comunicazione del cedente prima della
presentazione del libretto da parte del nuovo possessore (cessionario) , detta comunicazione
dovrà essere trasmessa via fax alla suddetta funzione di Business Unit Bancoposta .
Si precisa che la documentazione relativa all’autocertificazione-dichiarazione di cessione dopo
l’invio a Business Unit Bancoposta deve essere conservata per 10 anni agli atti dell’ UP presso
il quale il libretto è stato presentato all’incasso.
ABBREVIAZIONI E ACRONIMI
ABI
-
Associazione Bancaria Italiana
AD
-
Amministratore Delegato
AFS
-
Available For Sale
AUI
-
Archivio Unico Informatico
BCM
-
Business Continuity Management
BFP
-
Buoni Fruttiferi Postali
BPIOL
-
BancoPosta Impresa Online
BPOL
-
BancoPosta Online
CCNL
-
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
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CDA
-
Consiglio Di Amministrazione
CDDPP
-
Cassa Depositi e Prestiti
CE
-
Comunità Europea
CIPE
-
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CMP
-
Centro Meccanizzazione Postale
CNS
-
Chief Network and Sales Office
COO
-
Chief Opereting Office
CPD
-
Centro Primario di Distribuzione
CRM
-
Customer Relationship Management
CTD
-
Contratto a Tempo Determinato
D.L.
-
Decreto Legge
D.LGS
-
Decreto Legislativo
DPR
-
Decreto Presidente della Repubblica
DM
-
Decreto Ministeriale
EBIT
-
Earnings Bifore Interest and Taxes
EDWH
-
Enterprise Datawarehouse
FTE
-
Full Time Equivalent
GUCE
-
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea
HFT
-
Held For Trading
HTM
-
Held To Maturity
IAS
-
International Accounting Standars
ICI
-
Imposta Comunale sugli Immobili
ICT
-
Information Communication
IFRS
-
International Financial Reporting Standards
INPS
-
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
IRAP
-
Imposta Regionale sulle Attività Produttive
IRES
-
Imposta sul Reddito delle Società
MBO
-
Management By Objetive
MEF
-
Ministero dell'Economia e delle Finanze
MiFID
-
Markets in Financial Instrument Directive
NAT
-
Nuclei Acquisti Territoriali
OO.SS
-
Organizzazioni Sindacali
PIL
-
Prodotto Interno Lordo
PMI
-
Piccole Medie Imprese
ROC
-
Registro Unico degli Operatori di Comunicazione
SGR
-
Società di Gestione del Risparmio
SMB
-
Small Medium Office
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SOHO
-
Small Office Home Office
TFR
-
Trattamento di Fine Rapporto
TFM
-
Trattamento di Fine Mandato
TUB
-
Testo Unico Bancario
TUF
-
Testo Unico Finanza
TUIR
-
Testo Unico delle Imprese sui Redditi
UE
-
Unione Europea
UIF
-
Unità di Informazione Finanziaria
UPS
-
United Parcel Service
GLOSSARIO
Action Learning
Metodologia di apprendimento fondato sulla esperienza, che si
realizza in un processo di mutuo apprendimento tra i partecipanti.
Tale processo, orientato ad un agire efficace, parte dall’analisi delle
esperienze personali passate, ponendo il focus sulla ricerca degli
elementi che hanno permesso il generarsi dell’apprendimento.
Riguarda un gruppo ristretto di persone con competenze e vissuti
professionali diversi che, in funzione di questi, analizzano un
problema del presente sviluppando un piano d’azione su come
affrontarlo efficacemente.
Assurance
Attività volta, di concerto con le altre funzioni aziendali interessate, a
garantire il Vertice circa il livello di raggiungimento degli obiettivi dei
processi di gestione del rischio, di controllo e di governance,
attraverso analisi oggettive e sistematiche.
Antitrust
Traducibile come “antimonopolistico”. Viene così designato il
complesso di norme rivolte a regolamentare il libero mercato,
garantendo il corretto svolgimento delle attività concorrenziali ed
impedendo, nel contempo, che delle condotte imprenditoriali
contrastino la regolare evoluzione dell’iniziativa concorrenziale, anche
mediante abusi di posizione dominante ed operazioni finalizzate a
determinare e/o rafforzare una posizione di monopolio. Il termine
viene anche utilizzato per denominare l’organo preposto alla vigilanza
ed al controllo sul rispetto della specifica normativa, che in Italia è
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
Audit / Auditing
“Verificare”. E’ un termine che può essere utilizzato in più campi
(informatico, contabile). Nell’ambito gestionale-contabile, le attività
di verifica, che costituiscono l’ossatura del sistema del controllo
interno, sono finalizzate a testare la validità, la correttezza e
l’affidabilità delle informazioni, dei dati contabili e delle procedure,
verificandone anche l’adeguatezza applicativa e normativa.
Available for sale
Titoli acquisiti con l’intento di tenerli fino alla scadenza.
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Bancassurance
Il termine non definisce solo una modalità di vendita di polizze
assicurative, che è quella che viene effettuata attraverso gli sportelli
bancari (e, a partire dall’interessamento di Poste italiane spa,
attraverso la controllata Poste Vita spa, al settore assicurativo, anche
mediante gli sportelli postali), bensì anche una tipologia di prodotto,
che coniuga le caratteristiche di una polizza assicurativa con quelle di
un investimento finanziario (vedi le polizze index linked, menzionate
nel presente glossario).
Benefit
Indennità o retribuzione integrativa, che il datore di lavoro
corrisponde a un dipendente, di solito non in denaro, ma sotto forma
di servizi accessori quali la macchina, l'alloggio e carta sim.
Business
Attività economica finalizzata al raggiungimento di utili.
Business Continuity
Management
Programma di Gestione Operativa finalizzato ad
continuità dei servizi di business.
assicurare la
Call Center
Insieme di dispositivi, sistemi informatici e risorse umane, finalizzato
alla gestione dei contatti e delle relazioni con clienti e cittadini, nelle
varie realtà presenti nel paese, che vanno dai contatti con la P.A. al
settore commerciale privato.
Carta Postamat
Carta emessa da BancoPosta per permettere ai clienti di accedere al
proprio conto corrente.
Carta Postepay
Carta prepagata ricaricabile.
CA.RIS.MA/Prof
Software per l’individuazione di tutti i tentativi di frode online.
Captive
In campo imprenditoriale, il termine individua un settore non
interessato al libero mercato, in quanto le aziende che vi operano
improntano le proprie attività esclusivamente in favore delle altre
società appartenenti al medesimo gruppo industriale.
Identifica una struttura nell’organigramma di Poste Vita spa alla
quale sono affidati compiti di consulenza sia sulle metodologie di
valutazione del rischio e di non conformità alle norme, che su quelle
di quantificazione del danno reputazionale, con la finalità di rendere
efficiente la valutazione dei rischi insiti nell’operatività della
Compagnia assicuratrice. Dette attività vengono svolte in sintonia
con le altre funzioni del controllo interno e della conformità presenti
sia nella struttura della controllata che in quella della Capogruppo,
Poste italiane spa.
Chief Risk Office
Coaching
Processo attraverso il quale si aiutano individui e gruppi di persone a
realizzare obiettivi che da soli non potrebbero raggiungere, e a dare
il meglio per produrre risultati in modo veloce ed efficace,
sostenendo le loro scelte e offrendo loro gli strumenti per ricercare in
sé stessi le risorse necessarie ad attuare precisi e mirati piani
d’azione per il raggiungimento del successo.
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Codice di
Comportamento
Fornitori e Partners Raccolta di principi guida di natura etico-sociali alle quali devono
attenersi le imprese partecipanti alle procedure di affidamento, ed
eventuali subappaltatori, fornitori,consulenti, professionisti e
collaboratori esterni che intraprendono attività negoziali con Poste
Italiane spa.
Detto documento è da considerasi parte integrante di tutti i contratti
sottoscritti da operatori economici con Poste Italiane spa.
Competitors
Aziende in concorrenza tra loro in uno stesso settore di mercato.
Compliance
Traducibile con la parola “conformità”, in ambito societario estrapola
la funzione aziendale preposta a verificare che le procedure interne
siano in armonia, sia con codici esterni, quali leggi e regolamenti,
che con quelli interni alla medesima (codice etico, ecc). Detta
funzione, che, a seguito delle istruzioni emanate, in materia di
vigilanza, nel 10 luglio 2007 dalla Banca d’Italia, interessa il settore
bancario, è estesa anche al comparto finanziario di Poste italiane
spa.
Contact Center
Rispetto al call center è un sistema più evoluto, che integra le
infrastrutture della telecomunicazione (telefonia) con quelle
informatiche ed informative (rete web, sportello fisico, posta, fax,
mail, messaggerie su telefoni cellulari).
Crisis Management
Il Crisis Management è la capacità di gestire e sopravvivere ad una
situazione imprevista, ad un evento improvviso che mette a
repentaglio la reputazione dell’impresa e la sua possibilità di
perseguire i propri obiettivi strategici.
Curtailment
Riduzione.
Contratto di
Programma
Corporate
Governance
Contratto stipulato tra l’Amministrazione statale competente e
imprese di qualsiasi dimensioni per la realizzazione di interventi
oggetto di programmazione negoziata.
Si riferisce all'insieme delle regole e delle procedure che individuano
il sistema di direzione e controllo delle società di capitali.
Demo room
Spazio attrezzato con moderni apparati di audio e video conferenza.
Direct marketing
Tecnica con la quale l’azienda intende realizzare una azione di
commercializzazione direttamente sul consumatore finale, non
necessariamente di vendita.
Direttiva MiFID
Tra le direttive adottate in ambito comunitario per la riorganizzazione
strutturale del mercato finanziario europeo, quella che sicuramente
riveste maggiore importanza e che potrebbe avere degli impatti
sull'operatività dei mercati finanziari e dei suoi operatori è la nuova
direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari,
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conosciuta meglio con l'acronimo inglese MiFID (Market in Financial
Instruments Directive). La MIFID ha tra i suoi obiettivi principali
quello di creare un ambiente finanziario competitivo e armonizzato
per i mercati regolamentati, le imprese di investimento nonché
quello di rafforzare la protezione degli investitori, l’efficienza e
l’integrità dei mercati finanziari stessi.
Disaster Recovery
Insieme di misure tecnologiche e processi organizzativi atti a
ripristinare sistemi, dati e infrastrutture necessarie all’erogazione di
servizi di business a fronte di gravi emergenze.
Ebit
(Earnings Before Interest and Taxes) - Indicatore che individua il
risultato ante “Gestione finanziaria” e si calcola quale differenza tra
ricavi e costi.
E-learning
Formazione per via telematica.
Equitalia Spa
Precedentemente denominata Riscossione spa (dall’ottobre 2006 al
marzo 2007), è una società per azioni a totale partecipazione
pubblica (51% Agenzia per le Entrate – 49% INPS). L’oggetto sociale
è incentrato sull’esercizio delle attività di riscossione tributaria sul
territorio nazionale (ad eccezione della Sicilia). Precedentemente
all’entrata in vigore della legge 248 del 2 dicembre 2005, che ha
portato in mano pubblica l’intera attività di riscossione,
l’adempimento era affidato a 40 società concessionarie private.
Financial Risk Operational Risk
Denominano due funzioni presenti nell’organizzazione della
controllata Bancoposta Fondi spa SGR e sono deputate, la prima alla
valutazione ed al controllo degli indicatori di redditività, del livello di
rischio, nonché della adeguatezza dei criteri d’investimento, la
seconda al presidio dei rischi da operatività.
Follow Up
Controlli attivati in relazione a precedenti interventi che hanno
evidenziato aree di criticità e finalizzati a verificare l’effettiva
attuazione del Piano di azione condiviso con il management
responsabile nella fase conclusiva degli Audit.
Fair Value
Giusto valore. Valore equo.
Firma digitaleMarca temporale
Sono due ritrovati tecnologici connessi con la generazione e la
validazione di documenti informatici, cui si vuole o si deve dare
carattere di ufficialità. In particolare la firma digitale elettronica,
denominata anche PEC, è impostata su un insieme di codici in grado
di consentire la verifica della provenienza ed integrità di un
documento informatico, mentre la marca temporale permette di
dotare detto documento di una data e un orario garantiti e non
modificabili da terzi. Dette tecnologie sono, peraltro, alla base della
documentazione erogata per via informatica dalla Pubblica
Amministrazione nell’ambito del programma di informatizzazione
della Pubblica Amministrazione (c.d.
e-Government) Tra le
norme salienti, il DPR 11 febbraio 2005, n. 68 (pubblicato su G.U. 28
aprile 2005, n. 97), che regolamenta l’utilizzo della Posta Elettronica
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Certificata (PEC) sia nei rapporti con la Pubblica Amministrazione,
che tra privati cittadini. Il decreto del Presidente del Consiglio in data
30 marzo 2009, pubblicato su G.U. 6 giugno 2009, ha regolamentato
la materia, emanando le regole tecniche per la generazione,
l’apposizione e la verifica delle firme digitali, nonché per la
validazione temporale dei documenti informatici. L’attività deve
essere gestita da soggetti accreditati; le modalità di presentazione,
da parte dei soggetti pubblici e privati, interessati alla gestione di
tale servizio, al fine di essere inclusi nell’elenco pubblico dei Gestori
di PEC, sono state emanate da CNIPA (vedi voce all’interno del
presente glossario) con la Circolare n. 56, del 21 maggio 2009 (G.U.
del 22 luglio 2009, n. 168.
Front End
Stato iniziale di un processo responsabile per l’acquisizione dei dati
di ingresso e per la loro elaborazione.
Front Office
Front Office (letteralmente ufficio davanti), indica l'insieme delle
strutture di un'organizzazione che gestiscono l’interazione con il
cliente.
Gianos
Procedura informatica di selezione delle operazioni potenzialmente
sospette.
Held for trading
Titoli acquisiti per la negoziazione di breve periodo per ottenere
profitti dalle fluttuazioni di prezzo sul mercato.
Held to maturity
Titoli acquisiti con l’intento di tenerli per lungo tempo, ma cedibili in
ogni momento.
Inbound
Letteralmente “in arrivo” (inglese). Nel settore postale-logistico
l’espressione identifica i prodotti spediti dall’estero verso l’Italia.
ICT
“Information and communication technology”, in italiano “tecnologia
dell'informazione e della comunicazione”. Designa l’insieme di attività
afferenti alla progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi
computerizzati, utilizzati per elaborare e trasmette informazioni o
dati, compresi i necessari “applicativi” (programmi informatici).
Index linked
Traducibile dall’inglese come “collegato ad un indice”, è una forma di
investimento, solitamente congiunta ad una polizza assicurativa sulla
vita, divenendone sottostante finanziario (vedi anche il termine
bancassurance elencato nel presente glossario); la stessa essendo
collegata ad uno o più indici azionari, è spesso strutturata con un
profilo di rischio elevato. Basti rammentare, in proposito, il fallimento
di Lehman Brothers, che, nel 2007, ha provocato una forte
svalutazione delle obbligazioni dalla medesima emesse.
In house providing
Autoproduzione di beni, servizi o lavori da parte della pubblica
amministrazione (Azienda) attingendoli all’interno della propria
compagine organizzativa senza ricorrere a terzi tramite gara, quindi
al libero mercato.
Insourcing
Approvvigionamento interno. E' un termine usato in economia
aziendale per indicare il mantenimento di una attività all'interno
dell'azienda tramite la collaborazione di una società esterna che
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Investment
banking
garantisca le necessarie conoscenze per lo svolgimento dell'attività
stessa. È in pratica un outsourcing che viene svolto all'interno dell'
azienda.
Il termine indica un insieme di attività altamente qualificate, svolte
nell’ambito del sistema bancario e finanziario, destinate ai grandi
risparmiatori, alle imprese ed alle istituzioni. Dette attività attengono,
per grandi linee, al reperimento di fondi nel mercato dei capitali,
all’assistenza nella gestione o emissione di titoli, alla consulenza
finanziaria, anche con riferimento ad operazioni imprenditoriali, alle
attività di gestione patrimoniale, di negoziazione ed intermediazione.
Joint-Venture
Accordo di collaborazione tra due o più aziende, con la finalità di
realizzare, mediante impiego sinergico delle risorse di ognuna,
progetti di natura industriale o commerciale.
Know-how
Letteralmente “sapere come” (inglese). La parola sta ad indicare
l’insieme di cognizioni e professionalità necessarie per svolgere una
determinata attività.
Large account
Nell’ambito della segmentazione della clientela di Poste italiane, si
intendono i grandi clienti (circa 4.500) a dimensione regionale, che
utilizzano con regolarità servizi postali, finanziari e di pagamento.
Logistic control
Room
Sale di controllo dei flussi logistici a supporto della attività di
lavorazione e recapito dei servizi postal.i
Marketing
E’ una branca della scienza economica, orientata all’analisi del
mercato (in inglese market), delle azioni intese a soddisfare bisogni
ed esigenze della clientela attraverso la creazione e lo scambio di
prodotti/servizi, a fronte della realizzazione di un profitto.
Master Plan
Piano degli interventi da adottare per l’implementazione del percorso
di sviluppo e le modalità di attuazione degli stessi.
Market abuse
(Abuso di mercato) - L’espressione viene utilizzata quando gli
investitori subiscono, direttamente o indirettamente, conseguenze
sfavorevoli del comportamento di altri soggetti che abbiano
approfittato di informazioni confidenziali, falsato il meccanismo di
determinazione dei prezzi degli strumenti finanziari o divulgato
informazioni false o ingannevoli.
Il legislatore nazionale, attuando la Direttiva CE sul market abuse
(Direttiva 6/2003 recepita con la Legge comunitaria n. 62 del 18
aprile 2005, in vigore dal 12 maggio 2005) ha disciplinato, sia come
illeciti amministrativi sia come reati penali, nel TUF-Testo Unico della
Finanza (D.lgs. n. 58 del 1998) due categorie principali di abusi di
mercato: l’abuso di informazioni privilegiate (in precedenza noto
come insider trading) e la manipolazione del mercato.
Medium enterprise
Impresa di medie dimensioni.
Moral Suasion
“Tattica di persuasione” usata da un’autorità al fine di ottenere un
comportamento senza utilizzare la forza delle leggi e dei regolamenti.
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OICR
Termine che individua gli “Organismi di Investimento Collettivo del
Risparmio” (art. 1 del TUF, Testo Unico della Finanza); tali prodotti
sono interessati alla gestione del risparmio gestito e sono
rappresentati dai fondi comuni d’investimento e dalle SICAV - Società
di Investimento a Capitale Variabile.
One time password Codici “usa e getta” per l'accesso ai sistemi.
Online banking
Operazioni bancarie effettuate dai clienti tramite internet o reti di
telefonia cellulare.
Outsourcing
In campo economico indica la pratica seguita dalle aziende,
allorquando ricorrano all’apporto di risorse esterne all’azienda
medesima, specie per lo svolgimento di servizi secondari alla
produzione vera e propria.
Performance
Rendimento.
Phishing
Frode informatica realizzata con l'invio di e-mail contraffatte,
finalizzata all'acquisizione per scopi illegali di dati riservati.
Policy
Termine inglese comunemente utilizzato in italiano per indicare una
serie di attività (sistema di regole, programmi, procedure, norme
interne, ecc.) mirate a regolamentare le strategie aziendali per il
raggiungimento di determinati obiettivi.
PosteProcurement
Portale di Poste Italiane spa per la gestione telematica delle gare online, con lo scopo di fornire agli operatori professionali un insieme di
strumenti dedicati alla realizzazione, interamente in internet,
dell’intero ciclo di acquisto.
Posta time
Nuovo servizio di consegna con “data e ora certa”.
Quantum
Parte/Quota.
Rating
Processo di valutazione del rischio di insolvenza da parte di una
società o di un ente che ha emesso titoli obbligazionari. E’ assegnato
da agenzie specializzate che monitorizzano il rischio dal momento
dell’emissione alla scadenza del prestito ed è espresso attraverso un
voto in lettere (da un massimo di AAA ad un minimo di D che
significa insolvenza).
Reporting
Documento informativo generalmente costituito da visualizzazioni
tabellari e grafiche esposte sinotticamente che ha come obiettivo
quello
di
fornire
supporto
alle
decisioni
strategiche
di
un’organizzazione.
Retail
Termine usato per indicare la vendita al dettaglio; lo stesso
identifica, pertanto, consumatori e modalità di distribuzione estranei
al settore dei “grandi clienti.
Risparmio gestito
E’ una quota di patrimonio non immobiliare che un risparmiatore
affida a un gestore di professione, il quale amministrerà la medesima
22
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Segreteria Territoriale - Brescia
per conto e nell'interesse del risparmiatore, secondo i termini
formalizzati nel mandato.
Sotto il profilo normativo, il risparmio gestito è disciplinato dal TUIF
(Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione
Finanziaria, decreto legislativo n. 58 del 24/02/1998) e dai relativi
regolamenti attuativi emanati dalla Consob e dalla Banca d'Italia.
Risk Management
Struttura deputata alla misurazione dei rischi, sia finanziari che
gestionali e alla proposta di intervento finalizzata alla loro
mitigazione.
Security room
Cabina di regia per fronteggiare le minacce alla sicurezza logica e
fisica dell’azienda.
Service Control
room
Service Delivery
Platform
Sala di controllo in grado di monitorare in tempo reale i servizi offerti
da Poste Italiane spa.
Piattaforma multicanale per l’erogazione dei servizi.
Servizio Universale Insieme di servizi essenziali forniti da operatori pubblici e privati, a
determinata qualità e prezzo accessibile, a tutti gli utenti, a
prescindere dalla loro ubicazione geografica.
Social Card
Strong
Authentication
Subsidy cap
Operatore mobile
virtuale
Target
Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare,
sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas (D.L. n.
112 del 2008).
Metodo di autenticazione che si basa sull’utilizzo congiunto di più fattori
che possono essere utilizzati on line.
Procedimento matematico che, tenendo conto dell’inflazione
programmata e di una variabile x il cui valore corrisponde all’intero
incremento di produttività, regola l’evoluzione dei trasferimenti
pubblici agli operatori.
Indicato in inglese con l’acronimo MVNO (Mobile Virtual Network
Operator) è un soggetto interessato al mercato della telefonia
mobile, il quale non dispone direttamente di una licenza per l’utilizzo
del sistema e che utilizza le potenzialità di un altro operatore. Detta
tecnologia ha fatto la sua comparsa a far tempo dal 1999.
Poste italiane spa, nella seconda parte del 2007, ha costituito una
società, Poste Mobile spa, il cui oggetto sociale contempla la
commercializzazione di questa tipologia di prodotto, attraverso
appositi accordi commerciali con aziende esterne (Vodafone per i
servizi di accesso alla rete, Accenture per i servizi di assistenza
tecnica, operativa e di processo).
Il termine target (parola inglese che significa "bersaglio") in economia
rappresenta il risultato posto come obiettivo per una determinata
strategia.
Tasso di interesse
Interbancario
23
Federazione Lavoratori Poste
Segreteria Territoriale - Brescia
Overnight
Tasso al quale le banche prestano denaro per la durata massima di
24 ore.
Top account
Nell’ambito della segmentazione della clientela di Poste italiane, si
intendono imprese di grandi dimensioni (circa 100) che utilizzano con
regolarità servizi postali, finanziari e di pagamento.
24
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