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OGGETTO
INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO
QUESITO
(posto in data 19 luglio 2011)
Nella ASL dove lavoro, la commissione preposta ad assegnare
l’indennità rischio radiologico agli anestesisti, utilizza come parametro
il carico di lavoro annuo nelle zone controllate.
Per fare questo, chiede al direttore dell’‘Unità Operativa i nominativi di
coloro che le frequentano.
Da una mia indagine risulta che gli anestesisti che le frequentano
sono in numero maggiore. La mia ricerca si basa su dati inconfutabili
ricavati dal sistema informatico di registro sale operatorie approntato
dalla ASL, si chiama ORMAWIN con date, orari tempi esposizione,
nomi e cognomi di tutti gli operatori. Alla fine di ogni intervento,
la compilazione informatica delle schede anestesiologiche e
chirurgiche è un obbligo imposto dalla ASL.
Il responsabile del servizio di fisica sanitaria, che è anche componente
della commissione ed interpellato dal sottoscritto, riferisce, per
iscritto, che la commissione si avvale solo delle informazioni fornite
dal direttore dell’Unità Operativa.
Può la commissione esimersi dal valutare le condizioni lavorative
di fatto per decidere l’assegnazione dell’indennità e basarsi invece su
dati del tutto opinabili?
In altre parole, trattandosi di operazioni riferite ai singoli portatori o
meno di un diritto soggettivo da accertare, che valore ha una
dichiarazione di terze parti sullo accertamento di quel diritto?
Ci sono responsabilità anche penali trattandosi di tutela di interessi
soggettivi riferiti al bene salute? L’indennità di rischio radiologico non
ha anche il fine di supportare eventuali oneri per la cura di malattie
professionali conseguenti all’esposizione a radiazioni ionizzanti?
Come posso muovermi senza ricorrere al giudice?
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RISPOSTA
(inviata in data 4 agosto 2011)
L’indennità di rischio radiologico, ed il diritto ad un periodo di ferie
aggiuntive finalizzato a ridurre i rischi di contrarre malattie
professionali conseguenti all’esposizione a radiazioni ionizzanti, competono di diritto ai medici ed ai tecnici che lavorano nei servizi
di radiologia radioterapia e medicina nucleare per i quali la normativa
vigente definisce una “presunzione normativa di rischio” connessa al
ruolo ed alle funzioni svolte. Per gli altri operatori devono essere
accertate le effettive condizioni di rischio in base alla durata e
all’intensità dell’esposizione. Queste condizioni di rischio devono
essere accertate sulla base di dati certi e idonei a consentire un
attendibile calcolo del grado di assorbimento.
Questo viene precisato nella Sentenza n. 2525 del 27 maggio 2008
del Consiglio di Stato – Sezione V nella quale si afferma tra l’altro che,
“la sola differenza fra i medici e i tecnici di radiologia ed il restante
personale riguarda non il profilo sostanziale, ma quello probatorio.
Infatti, mentre per i primi il possesso dei requisiti è implicito nella
qualifica rivestita che rende presunta l’esistenza del rischio, per gli altri
è necessario un accertamento sulle singole situazioni concrete a cura
dell’apposita commissione, la quale deve procedere all’accertamento
basandosi su dati certi (frequenza della presenza in zona controllata
resa necessaria da ragioni professionali, tempo e intensità di esposizione, livello del rischio tenuto conto dei dispositivi di radio protezione)
quanto alla rilevazione e alla interpretazione e idonei a consentire un
attendibile calcolo del grado di assorbimento.
Nel caso esposto nel quesito appare evidente che la commissione
preposta alla individuazione di coloro che hanno titolo a beneficiare
dell’indennità di rischio radiologico non può far riferimento a dati che
non rispettino quei requisiti (certi e idonei a consentire un attendibile
calcolo del grado di assorbimento) soprattutto in una situazione come
quella descritta, in cui sistemi di rilevazione consolidati consentono
una valutazione oggettiva ed inequivocabile dell’effettivo rischio cui è
sottoposto il singolo professionista.
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Il quadro normativo di riferimento in materia di rischio radiologico
non può non tener conto del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230,
che nel testo vigente, tenuto conto delle integrazioni e modifiche
apportate da successivi provvedimenti, in particolare dal decreto
legislativo 26 maggio 2000, n. 241, precisa in particolare quali sono
gli adempimenti che devono essere assolti dal datore di lavoro e quali
sono le competenze dell’esperto qualificato e del medico autorizzato
L’articolo 4 del decreto citato dà una puntuale definizione dei soggetti
che interagiscono nella gestione della problematica del rischio radiologico precisandone funzioni e caratteristiche nel modo seguente:
esperto qualificato:
persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per
effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radio tossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre
indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza
fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua
qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto;
lavoratori esposti:
persone sottoposte, per l'attività che svolgono, a un'esposizione che
può comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone
del pubblico. Sono lavoratori esposti di categoria A i lavoratori che,
per il lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno
solare una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti con il
decreto di cui all'articolo 82; gli altri lavoratori esposti sono
classificati in categoria B;
medico autorizzato:
medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti,
la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo
le procedure e le modalità stabilite nel presente decreto;
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Occorre peraltro precisare, come acutamente osservato nella sentenza
del TAR delle Marche n. 1288 del 30 ottobre 2003 che le norme che
costituiscono oggetto del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
hanno finalità specifiche di prevenzione e non attengono alle modalità
di accertamento dei requisiti necessari per aver titolo a beneficiare
dell’indennità di rischio radiologico, requisiti che devono essere
stabiliti dalla commissione che a questo specifico fine ogni azienda
sanitaria deve istituire e regolamentare.
La sentenza citata precisa infatti che:
Deve ritenersi che l’indennità di rischio radiologico continui ad essere
disciplinata dalle disposizioni contenute nella legge 27 ottobre 1988,
n. 488, nella legge 23 dicembre 1994 n. 724 (articolo 5), nel DPR 384
del 1990 e nel DPR 270 del 1987 in quanto applicabili.
Le norme richiamate dalla sentenza citata sono esplicitamente
richiamate dall’articolo 29 del contratto integrativo del 10 febbraio
2004 che al comma 1 precisa: “L’indennità di rischio radiologico
prevista dall’articolo 62, comma 4, primo alinea del CCNL 5 dicembre
1996, a decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta ai dirigenti ivi
previsti per 12 mensilità, nella stessa misura di £. 200.000 lorde (pari
a € 103,29)”.
L’indennità prevista dall’articolo 62, comma 4, primo alinea del CCNL
5 dicembre 1996 è in effetti l’indennità di rischio radiologico come
definita dal comma 4 dell’articolo 5 della legge 24 dicembre 1994,
n. 724, in merito alla quale la legge 724/1994, rispetto alla preesistente normativa, ha ritenuto che l’indennità di rischio radiologico
debba essere dovuta nella stessa misura dovuta ai medici ed ai tecnici
che operano nei servizi di radiologia, radioterapia e medicina
nucleare, a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata.
Niente viene a cambiare in merito alle attribuzioni della Commissione
già istituita dalla legge 27 ottobre 1988, n. 460, che dovrà ovviamente
operare in sinergia con l’esperto qualificato e con il medico
autorizzato, che fanno parte di diritto della Commissione stessa.
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L’articolo 29 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 precisa che:
L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le “zone
controllate” deve avvenire con i soggetti a ciò deputati in base alle
vigenti disposizioni, richiamando implicitamente le competenze che
nello specifico ambito della valutazione del livello di rischio sono
attribuite dal decreto 230/1995 all’esperto qualificato.
Le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, hanno finalità diverse da quelle relative all’attribuzione
dell’indennità di rischio radiologico, come efficacemente precisato
dalla citata sentenza, che a questo riguardo afferma:
Per quanto riguarda in particolare il decreto legislativo n. 230 del 1995,
la finalità perseguita dal legislatore in attuazione delle direttive
comunitarie, non è quella di indennizzare i lavoratori in relazione al
rischio radiologico bensì quella di “garantire nella maniera più efficace
la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e la protezione
dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti”.
In altri termini il nuovo decreto opera su un piano diverso da quello
dell’accertamento del rischio radiologico ed è significativo il fatto
che nessuna delle previgenti disposizioni in materia di accertamento
del rischio è stata espressamente abrogata dal nuovo decreto.
In sostanza il decreto legislativo, che ha recepito pedissequamente
la disciplina comunitaria, è diretto alla predisposizione di alcuni
accorgimenti tecnici e misure precauzionali dirette alla protezione
dei lavoratori ed a un diverso sistema di classificazione delle zone e
dei lavoratori.
Diverso concettualmente è l’accertamento del rischio ai fini del riconoscimento dell’indennità. In proposito soccorre la già citata giurisprudenza della Corte Costituzionale in base alla quale la corresponsione
della indennità ha funzione preventiva in relazione ad una situazione
potenzialmente lesiva ma non risarcitoria essendo comunque il datore
di lavoro obbligato ad usare tutti gli accertamenti tecnici al fine di
evitare ogni esposizione del dipendente alle radiazioni.
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È evidente che se si appiattisse l’attribuzione della indennità e
del congedo ordinario di quindici giorni sul semplice accertamento
dei valori di radiazione non potrebbe mai attribuirsi la indennità perché
nessun dipendente, a meno di precise responsabilità del datore
di lavoro anche di rilievo penale, verrebbe sottoposto al rischio di radiazione dovendo il datore obbligatoriamente assicurare ogni protezione
degli ambienti di lavoro e tarare le apparecchiature ai valori ammissibili
utilizzando i dispositivi di radioprotezione.
Una cosa sono quindi le obbligatorie e doverose misure di protezione
senza le quali non esisterebbe il rischio ma la certezza di esposizione
alle radiazioni con danni gravissimi e permanenti alla salute
dei lavoratori, altro è l’accertamento della prestazione della attività
in zona a rischio cioè in una zona astrattamente pericolosa.
Ne consegue che le due normative operano su piani affatto diversi e che
gli accertamenti preordinati alla radioprotezione diretti ad individuare
idonee misure protettive sono diversi da quelli preordinati all’attribuzione della indennità di rischio. Ritiene quindi il Collegio che
erroneamente l’Azienda Ospedaliera, in assenza di una disposizione
univoca abrogativa, abbia ritenuto non più applicabile la normativa
speciale posta dal DPR 270 del 1987 e dal DPR 384 del 1990 dettata
specificatamente al fine dell’accertamento della indennità di rischio
radiologico in campo sanitario e richiamata nel sopracitato contratto
collettivo nazionale di lavoro per il personale sanitario.
Si noti che tale normativa prevede l’operato di una Commissione
composta dal Coordinatore Sanitario, dai Responsabili del Servizio
Radiologico, dal Servizio Igiene, Prevenzione e Sicurezza, da un
componente di designazione sindacale nonché dall’esperto qualificato.
In sostanza la disciplina dell’istituto demanda ad un organo complesso
ed in qualche misura terzo ed indipendente rispetto alla Amministrazione, il prudente apprezzamento della professionalità ed abitualità
del rischio, mentre la posizione dell’esperto qualificato è di supporto
tecnico dovendo fornire alla Commissione della quale è componente
i dati tecnici al fine della valutazione del livello di rischio (articolo 54 del
DPR 384/90, comma 5, lettera b).
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Tale composizione della Commissione conforta ulteriormente le considerazioni in ordine alla ontologica diversità dell’accertamento del
rischio radiologico rispetto ai criteri di prevenzione: l’accertamento
della professionalità e abitualità del rischio è demandato ad un Organo
che per la sua composizione è in grado di conoscere, diversamente
dall’esperto qualificato, la dinamica funzionale delle unità operative e
la posizione di lavoro di ciascun dipendente.
In merito alla finalità dell’indennità di rischio radiologico nella stessa
sentenza si afferma che L’indennità di rischio radiologico non assume
condizioni risarcitorie, ma assolve essenzialmente ad una funzione
di prevenzione venendo a rappresentare un concorso alle spese che
l’operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico o terapeutico
al fine di ridurre i rischi da esposizione: la finalità di prevenzione deve
ritenersi compiutamente realizzata solo se nella attribuzione della stessa indennità venga valorizzato anche, al di là della qualifica rivestita, il
dato della effettiva esposizione al rischio connesso all’esercizio non
occasionale né temporaneo di determinate mansioni.
Per quanto concerne il quadro normativo di riferimento si precisa che
Ai fini della ricostruzione del quadro normativo in materia di indennità
di rischio da radiazioni occorre partire dal quarto comma dell’articolo
58 del DPR 20 maggio 1987 n. 270 e dal quarto comma dell’articolo 54
del DPR 28 novembre 1990 n. 384 che, per quanto riguarda l’individuazione del personale non impiegato nei reparti di radiologia esposto
al rischio radiologico, attribuivano tale compito ad una apposita Commissione che doveva valutare la continuità o la occasionalità dell’esposizione sulla base di una serie di criteri ed in particolare il livello del rischio stabilito dall’esperto qualificato in relazione alla concreta
possibilità di superamento delle dosi massime ammissibili di esposizione, compatibilmente con un corretto utilizzo delle apparecchiature e
dei dispositivi di radioprotezione.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
le norme sono qui riportate nel testo vigente alla data della risposta
RIFERIMENTI NORMATIVI
legge 27 ottobre 1988, n. 460
Articolo 1
1. I servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e
medicina nucleare devono garantire, sulla base delle conoscenze
tecnologiche attuali, la massima protezione e la minima esposizione
possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito.
2. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuità
all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature
radiologiche in maniera permanente, l'indennità mensile lorda
di L. 30.000, corrisposta ai sensi del comma 1 dell'articolo 58
del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987,
n. 270, è aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1› gennaio 1988.
3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che
sia esposto a rischio radiologico in modo discontinuo, temporaneo
o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente
a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso
comma 2, è corrisposta una indennità mensile lorda di L. 50.000
a decorrere dal 1 gennaio 1988. L'individuazione del predetto
personale sarà effettuata da una apposita commissione presieduta
dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile dell'unità
operativa di medicina nucleare o radiologica, da un rappresentante
designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato nominato
dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti.
4. I successivi eventuali adeguamenti dell'indennità di cui ai commi 2
e 3 del presente articolo saranno determinati mediante contrattazione collettiva alla scadenza prevista per i rinnovi dei contratti
nazionali di lavoro, con decorrenza dal 1991.
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DPR 28 novembre 1990, n. 384
ARTICOLO 120
indennità di rischio da radiazioni
4. L'individuazione del personale non compreso nell'articolo 1, comma
2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, è effettuata dalla commissione già prevista dall'articolo 58, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, così modificato:
la commissione, presieduta dal Coordinatore Sanitario, è composta
dal Responsabile del servizio radiologico, dal Responsabile
del servizio di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro,
da un componente designato dalle Organizzazioni Sindacali
mediche maggiormente rappresentative, nonché da un esperto
qualificato nominato dal Comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. La commissione deve tenere
conto dei dipendenti medici addetti ai servizi di radiologia medica,
radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare non compresi
nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460,
nonché del personale medico che presta a propria attività nelle sale
operatorie, in particolare, appartenente alla disciplina di ortopedia.
5. La continuità o l’ occasionalità della esposizione al rischio radiologico è valutata tenendo conto anche dei seguenti criteri:
a) frequenza della presenza in zone controllate e tempo di effettiva
esposizione, al fine di accertare il grado di assorbimento;
b) livello del conseguente rischio stabilito dall'esperto qualificato
nell'ambito della commissione di cui al comma 4, in relazione
alla concreta possibilità di superamento delle dosi massime
ammissibili di esposizione per la categoria di operatori medici
in esame, compatibilmente con un corretto utilizzo delle apparecchiature e dei dispositivi di radioprotezione.
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LEGGE 23 dicembre 1994, n.724
Articolo 5.
(Congedo ordinario aggiuntivo per categorie di lavoratori esposti
a rischio radiologico)
1. A partire dal 1 gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo
di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e
ai medici specialistici in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina
nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività
professionale, in zona controllata.
2. Al personale di cui al comma 1 durante il periodo di congedo per
recupero biologico è vietato, a pena di decadenza dall'impiego,
l'esercizio professionale in qualsivoglia struttura pubblica e privata.
3. Il predetto congedo ordinario aggiuntivo dovrà essere effettuato
con il sistema della turnazione alternata al servizio effettivamente
svolto.
4. Fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l'indennità
mensile lorda prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 27
ottobre 1988, n. 460.
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CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 10 FEBBRAIO 2004
INTEGRATIVO DEL CCNL 1998_2001
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO – VETERINARIA
Articolo 29
Indennità di rischio radiologico
1. L'indennità di rischio radiologico prevista dall'articolo 1, comma 2,
della legge 27 ottobre 1988, n. 460., a decorrere dall'entrata
in vigore del presente contratto è denominata indennità
professionale specifica ed è corrisposta ai dirigenti ivi previsti per
12 mensilità, nella stessa misura di lire 200.000 lorde (pari a euro
103,29).
2. Ai dirigenti che non siano medici di radiologia esposti in modo
permanente al rischio radiologico, l'indennità continua ad essere
corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui
al comma 1, per tutta la durata del periodo di esposizione.
3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano
le "zone controllate" deve avvenire con i soggetti a ciò deputati
in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche
dei dirigenti esposti al rischio delle radiazioni avvengono con
cadenza semestrale.
4. Gli esiti dell'accertamento di cui al comma precedente ai fini
della corresponsione dell'indennità sono oggetto di informazione
alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa.
5. Ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2 competono 15 giorni di ferie
aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione.
6. Alla corresponsione dell'indennità di rischio radiologico si provvede
col fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni
di lavoro di cui all'articolo 51 del CCNL 1998_2001 Essa è pagata
in concomitanza con lo stipendio, e non è cumulabile con altre
indennità eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o
rischioso ad eccezione dell'indennità di profilassi antitubercolare.
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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n.230
Attuazione delle direttive CE in materia di radiazioni ionizzanti.
articolo 61
obblighi dei datori di lavoro
1. I datori di lavoro ed i dirigenti che rispettivamente eserciscono e
dirigono le attività disciplinate dal presente decreto ed i preposti
che vi sovraintendono devono, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, attuare le cautele di protezione e
di sicurezza previste dal presente capo e dai provvedimenti emanati
in applicazione di esso.
2. I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attività di cui al comma 1,
debbono acquisire da un esperto qualificato di cui all'articolo 77
una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni
di radioprotezione inerenti alle attività stesse. A tal fine i datori
di lavoro forniscono all'esperto qualificato i dati, gli elementi e
le informazioni necessarie. La relazione costituisce il documento
di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni
ionizzanti.
3. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e
successivamente di quelle di cui all'articolo 80, i datori di lavoro,
i dirigenti e i preposti devono in particolare:
a) provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista un
rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel decreto di cui all'articolo 82, individuati,
delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi
sia adeguatamente regolamentato.
b) provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati
ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni
contenute nel decreto di cui all'articolo 82.
c) predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al
rischio di radiazioni e curare che copia di dette norme sia
consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate;
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d) fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza
dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono
esposti;
e) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di
formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti,
delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti
dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui
alla lettera c);
f) provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne
di cui alla lettera c), usino i mezzi di cui alla lettera d) ed
osservino le modalità di esecuzione del lavoro di cui alla lettera
e);
g) provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino
il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio
e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti
di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate
in corso di manipolazione;
h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose
effettuate dall'esperto qualificato, che lo riguardino direttamente,
nonché assicurare l'accesso alla documentazione di sorveglianza
fisica di cui all'articolo 81 concernente il lavoratore stesso.
4. Per gli obblighi previsti nel comma 3 ad esclusione di quelli previsti
alla lettera f), nei casi in cui occorre assicurare la sorveglianza
fisica ai sensi dell'articolo 75, i datori di lavoro, dirigenti e preposti
di cui al comma 1 devono avvalersi degli esperti qualificati di cui
all'articolo 77 e, per gli aspetti medici, dei medici di cui all'articolo
83; nei casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica,
essi sono tenuti comunque ad adempiere alle disposizioni di cui
alle lettere c), e), f), nonché a fornire i mezzi di protezione eventualmente necessari di cui alla lettera d).
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4 bis I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente
all'esperto qualificato e al medico addetto alla sorveglianza medica
la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto.
5 Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e medica
della radioprotezione sono a carico del datore di lavoro.
articolo 68
obblighi dei lavoratori
1. I lavoratori devono:
a) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi
incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e
della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti;
b) usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza,
i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o
forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o
al preposto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza,
di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali
condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
d) non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non
sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza;
f) sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente decreto.
2. I lavoratori che svolgono, per più datori di lavoro, attività che
li espongano al rischio da radiazioni ionizzanti, devono rendere
edotto ciascun datore di lavoro delle attività svolte presso gli altri,
ai fini di quanto previsto al precedente articolo 66. Analoga
dichiarazione deve essere resa per eventuali attività pregresse.
I lavoratori esterni sono tenuti ad esibire il libretto personale
di radioprotezione all'esercente le zone controllate prima di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati.
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articolo 72
ottimizzazione della protezione
1. In conformità ai principi generali di cui al capo I del presente
decreto, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 59 il datore
di lavoro è tenuto ad attuare tutte le misure di sicurezza e
protezione idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello più
basso ragionevolmente ottenibile, tenendo conto dei fattori
economici e sociali.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, gli impianti, le apparecchiature, le attrezzature, le modalità operative concernenti
le atti-vità di cui all'articolo 59 debbono essere rispondenti
alle norme specifiche di buona tecnica, ovvero garantire un
equivalente livello di radioprotezione.
articolo 75
sorveglianza fisica
1. La sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione deve essere effettuata ove le attività svolte comportino
la classificazione degli ambienti di lavoro in una o più zone
controllate o sorvegliate, ovvero comportino la classificazione
degli addetti come lavoratori esposti.
2. I datori di lavoro esercenti le attività disciplinate dal presente
decreto devono provvedere ad assicurare la sorveglianza fisica,
effettuata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto di cui
all'articolo 82, sulla base delle indicazioni della relazione di cui
all'articolo 61, comma 2, e, successivamente, di quella di cui
all'articolo 80, comma 1.
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articolo 77
esperti qualificati
1. Il datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo
di esperti qualificati.
2. Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato provinciale
del lavoro competente per territorio e, per le attività estrattive,
anche all'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente per
territorio, i nominativi degli esperti qualificati prescelti, allegando
altresì la dichiarazione di accettazione dell'incarico.
3. È consentito che mansioni strettamente esecutive, inerenti
alla sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni, siano
affidate dal datore di lavoro a personale non provvisto dell'abilitazione di cui all'articolo 78, scelto d'intesa con l'esperto qualificato e
che operi secondo le direttive e sotto la responsabilità dell'esperto
qualificato stesso.
4. Il datore di lavoro è tenuto a fornire i mezzi e le informazioni,
nonché ad assicurare le condizioni necessarie all'esperto qualificato
per lo svolgimento dei suoi compiti.
5. Le funzioni di esperto qualificato non possono essere assolte
dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che
eserciscono e dirigono l'attività disciplinata, né dai preposti che ad
essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo
59, comma 2.
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articolo 78
abilitazione degli esperti qualificati: elenco nominativo
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanità, è istituito, presso
l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco nominativo degli
esperti qualificati, ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione:
a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica
delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano
elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a
400 kV;
b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni
accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie
radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione
media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore
a 104 neutroni al secondo; c) abilitazione di terzo grado,
per la sorveglianza fisica degli impianti come definiti all'articolo 7
del capo II del presente decreto e delle altre sorgenti di radiazioni
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).
2. L'abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado
inferiore.
3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono
stabiliti i titoli di studio e la qualificazione professionale, nonché
le modalità per la formazione professionale, per l'accertamento
della capacità tecnica e professionale richiesta per l'iscrizione
nell'elenco di cui al comma 1 e per l'eventuale sospensione o
cancellazione dal medesimo, fermo restando quanto stabilito
all'articolo 93 per i casi di inosservanza dei compiti.
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articolo 79
attribuzioni dell’esperto qualificato
1. L'esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica per
conto del datore di lavoro deve:
a) effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 61 e
dare indicazioni al datore di lavoro nella attuazione dei compiti
di cui al predetto articolo ad esclusione di quelli previsti
alle lettere f) e h);
b) effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e
degli strumenti di protezione, ed in particolare:
1. procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare,
dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti
di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione
a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni le quali
implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o
della tipologia delle sorgenti;
2. effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza
fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche
apportate alle stesse;
3. eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e
delle tecniche di radioprotezione;
4. effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
c) effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione
nelle zone controllate e sorvegliate;
d) procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti;
e) assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore
di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni
da compiere in caso di incidente.
2. La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A
derivanti da esposizioni esterne deve essere eseguita, a norma
dell'articolo 75, mediante uno o più apparecchi di misura
individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale
di cui al comma 1, lettera c).
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3. La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A
derivanti da esposizioni interne deve essere eseguita in base ad
idonei metodi fisici e/o radio tossicologici.
4. Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui
ai commi 2 e 3 risulti per particolari condizioni impossibile o
insufficiente, la valutazione di essa può essere effettuata
sulla scorta dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o
a partire da misurazioni individuali compiute su altri lavoratori
esposti.
5. La valutazione della dose ricevuta o impegnata dai lavoratori
esposti che non sono classificati in categoria A può essere eseguita
sulla scorta dei risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente
di lavoro.
6. L'esperto qualificato comunica per iscritto al medico autorizzato,
almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate
dai lavoratori di categoria A e con periodicità almeno annuale,
al medico addetto alla sorveglianza medica, quelle relative agli altri
lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza
la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve
essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.
7. L'esperto qualificato deve inoltre procedere alle analisi e valutazioni
necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione
della popolazione secondo i principi di cui al capo IX del presente
decreto; in particolare deve effettuare la valutazione preventiva
dell'impegno di dose derivante dall'attività' e, in corso di esercizio,
delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento
della popolazione in condizioni normali, nonché la valutazione
delle esposizioni in caso di incidente. A tal fine i predetti gruppi
di riferimento debbono essere identificati sulla base di valutazioni
ambientali, adeguate alla rilevanza dell'attività stessa, che tengano
conto delle diverse vie di esposizione.
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articolo 82
modalità di classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori
ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità, sentita l'ANPA, vengono stabiliti e aggiornati:
a) i criteri per la classificazione in zone degli ambienti di lavoro
ai fini della radioprotezione;
b) i criteri per l'adozione della sorveglianza fisica e per la classificazione dei lavoratori in categorie;
c) le categorie di classificazione, ai fini della radioprotezione,
degli apprendisti e studenti di cui all'articolo 70.
2. Con lo stesso decreto sono disciplinate particolari modalità
di esposizione cui i lavoratori possono essere eventualmente
soggetti.
3. I criteri, le categorie e le modalità di cui al comma 1 devono,
nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione stabiliti dalle direttive
del Consiglio delle Comunità europee, garantire comunque,
con la massima efficacia la tutela sanitaria dei lavoratori,
degli apprendisti e degli studenti dai rischi derivanti
dalle radiazioni ionizzanti.
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articolo 83
sorveglianza medica
1. Il datore di lavoro deve provvedere ad assicurare mediante uno o
più medici la sorveglianza medica dei lavoratori esposti e
degli apprendisti e studenti in conformità alle norme del presente
capo ed alle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82.
Tale sorveglianza è basata sui principi che disciplinano la medicina
del lavoro.
2. La sorveglianza medica dei lavoratori esposti che non sono
classificati in categoria A è assicurata tramite medici competenti o
medici autorizzati. La sorveglianza medica dei lavoratori
di categoria A è assicurata tramite medici autorizzati.
3. Il datore di lavoro non può assegnare le persone di cui al comma 1
ad alcuna attività che le esponga al rischio di radiazioni ionizzanti
qualora le conclusioni mediche vi si oppongano.
4. Il datore di lavoro deve assicurare ai medici di cui al comma 1
le condizioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.
5. Il datore di lavoro deve consentire ai medici di cui al comma 1
l'accesso a qualunque informazione o documentazione che questi
ritengano necessaria per la valutazione dello stato di salute
dei lavoratori esposti, e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto
il profilo medico, sul giudizio di idoneità dei lavoratori.
6. Le funzioni di medico autorizzato e di medico competente non
possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro
né dai dirigenti che eserciscono e dirigono l'attività disciplinata,
né dai preposti che ad essa sovrintendono, né dagli addetti
alla vigilanza di cui all'articolo 59, comma 2.
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articolo 87
sorveglianza medica effettuata da medici autorizzati
1. Il datore di lavoro deve far eseguire da medici autorizzati
la sorveglianza medica dei lavoratori classificati in categoria A e
degli apprendisti e studenti di cui all'articolo 70, ad essi equiparati
ai sensi del decreto di cui all'articolo 82.
2. Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato provinciale del
lavoro competente per territorio i nominativi dei medici autorizzati
prescelti, con la dichiarazione di accettazione dell'incarico.
articolo 89
attribuzioni del medico addetto alla sorveglianza medica
1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti è tenuto in particolare
ai seguenti adempimenti, fermi comunque restando gli altri compiti
previsti nel presente capo:
a) analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa
e alle mansioni ai fini della programmazione di indagini
specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute
del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti
di lavoro;
b) istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari personali e
loro consegna all'ISPESL con le modalità previste all'articolo 90
del presente decreto;
c) consegna al medico subentrante dei documenti sanitari
personali di cui alla lettera b, nel caso di cessazione dall'incarico; consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica
dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che
in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.
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articolo 90
documento sanitario personale
1. Per ogni lavoratore esposto il medico addetto alla sorveglianza
medica deve istituire, tenere aggiornato e conservare un documento
sanitario personale in cui sono compresi:
a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche
periodiche, straordinarie ed in occasione della sorveglianza
medica eccezionale;
b) la destinazione lavorativa, i rischi ad essi connessi e i successivi
mutamenti;
c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni
normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza, ovvero
soggette ad autorizzazione speciale utilizzando i dati trasmessi
dall'esperto qualificato.
2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni
di dose, delle introduzioni e degli esami medici e radio tossicologici,
nonché ai risultati delle valutazioni di idoneità, che li riguardano, e
di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione. Copia del documento sanitario personale deve essere
consegnata dal medico all'interessato alla cessazione del rapporto
di lavoro.
3. Il documento sanitario personale deve essere conservato sino
alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno di età, ed in ogni caso per almeno trenta anni
dopo la cessazione del lavoro comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti.
4. Il medico addetto alla sorveglianza medica provvede entro sei mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione
dell'attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni
ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali
unitamente ai documenti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere d)
ed e) all'ISPESL, che assicurerà la loro conservazione nel rispetto
dei termini e delle modalità previste nel presente articolo.
Su richiesta motivata del medico e valutate le circostanze
dei singoli casi, l'Ispettorato medico centrale del lavoro può
concedere proroga ai predetti termini di consegna.
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5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate particolari modalità
di tenuta e di conservazione della predetta documentazione e
approvati i modelli della stessa, anche per i casi di esposizione
contemporanea alle radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio
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INDICAZIONI OPERATIVE
Occorre prima di tutto verificare se esistono regolamenti aziendali che
disciplinano in modo puntuale questa materia nel rispetto dei principi
e dei criteri indicati nel decreto legislativo 230 del 17 marzo 1995, che
prevede in particolare l’obbligo per le aziende di porre in essere una
serie di misure dirette a tutelare la salute dei lavoratori, e classificare
il personale in relazione al grado di esposizione al rischio.
Occorre in particolare verificare se esiste un regolamento specifico che
disciplina funzioni e responsabilità della Commissione Rischio
Radiologico, e se nell’ambito di tale regolamento vengono precisati
criteri e procedure che devono essere seguiti per definire quali
operatori hanno diritto all’indennità di rischio radiologico.
Se un siffatto regolamento non dovesse essere stato adottato deve
essere richiesto un incontro urgente con il direttore generale
nell’ambito del quale chiedere che tale regolamento sia predisposto ed
adottato dall’Azienda con atto formale. Nella fase di predisposizione
sarà specifico compito del rappresentante sindacale che per legge deve
essere chiamato a far parte di tale Commissione fare in modo che
siano precisati criteri e procedure che garantiscano una valutazione
oggettiva su dati certi e idonei a valutare con equità e trasparenza chi
ha titolo a percepire l’indennità di rischio radiologico.
Laddove il regolamento esista ma non sia adeguato, dovrà essere
seguita una procedura analoga, per adeguarlo.
L’ipotesi di adire le vie legali per far valere i propri diritti rimane a mio
avviso l’ultima opzione possibile, dopo avere con determinazione e
con metodo verificato le soluzioni possibili nell’ambito della normale
dialettica tra direzione aziendale e organizzazioni sindacali, ed
evitando comunque di assumere a livello individuale iniziative che
possano compromettere la qualità dei rapporti con la direzione
aziendale, con i propri colleghi e con i propri diretti superiori.
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Può la commissione esimersi dal valutare le condizioni lavorative di