HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it OGGETTO INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO QUESITO (posto in data 19 luglio 2011) Nella ASL dove lavoro, la commissione preposta ad assegnare l’indennità rischio radiologico agli anestesisti, utilizza come parametro il carico di lavoro annuo nelle zone controllate. Per fare questo, chiede al direttore dell’‘Unità Operativa i nominativi di coloro che le frequentano. Da una mia indagine risulta che gli anestesisti che le frequentano sono in numero maggiore. La mia ricerca si basa su dati inconfutabili ricavati dal sistema informatico di registro sale operatorie approntato dalla ASL, si chiama ORMAWIN con date, orari tempi esposizione, nomi e cognomi di tutti gli operatori. Alla fine di ogni intervento, la compilazione informatica delle schede anestesiologiche e chirurgiche è un obbligo imposto dalla ASL. Il responsabile del servizio di fisica sanitaria, che è anche componente della commissione ed interpellato dal sottoscritto, riferisce, per iscritto, che la commissione si avvale solo delle informazioni fornite dal direttore dell’Unità Operativa. Può la commissione esimersi dal valutare le condizioni lavorative di fatto per decidere l’assegnazione dell’indennità e basarsi invece su dati del tutto opinabili? In altre parole, trattandosi di operazioni riferite ai singoli portatori o meno di un diritto soggettivo da accertare, che valore ha una dichiarazione di terze parti sullo accertamento di quel diritto? Ci sono responsabilità anche penali trattandosi di tutela di interessi soggettivi riferiti al bene salute? L’indennità di rischio radiologico non ha anche il fine di supportare eventuali oneri per la cura di malattie professionali conseguenti all’esposizione a radiazioni ionizzanti? Come posso muovermi senza ricorrere al giudice? HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it RISPOSTA (inviata in data 4 agosto 2011) L’indennità di rischio radiologico, ed il diritto ad un periodo di ferie aggiuntive finalizzato a ridurre i rischi di contrarre malattie professionali conseguenti all’esposizione a radiazioni ionizzanti, competono di diritto ai medici ed ai tecnici che lavorano nei servizi di radiologia radioterapia e medicina nucleare per i quali la normativa vigente definisce una “presunzione normativa di rischio” connessa al ruolo ed alle funzioni svolte. Per gli altri operatori devono essere accertate le effettive condizioni di rischio in base alla durata e all’intensità dell’esposizione. Queste condizioni di rischio devono essere accertate sulla base di dati certi e idonei a consentire un attendibile calcolo del grado di assorbimento. Questo viene precisato nella Sentenza n. 2525 del 27 maggio 2008 del Consiglio di Stato – Sezione V nella quale si afferma tra l’altro che, “la sola differenza fra i medici e i tecnici di radiologia ed il restante personale riguarda non il profilo sostanziale, ma quello probatorio. Infatti, mentre per i primi il possesso dei requisiti è implicito nella qualifica rivestita che rende presunta l’esistenza del rischio, per gli altri è necessario un accertamento sulle singole situazioni concrete a cura dell’apposita commissione, la quale deve procedere all’accertamento basandosi su dati certi (frequenza della presenza in zona controllata resa necessaria da ragioni professionali, tempo e intensità di esposizione, livello del rischio tenuto conto dei dispositivi di radio protezione) quanto alla rilevazione e alla interpretazione e idonei a consentire un attendibile calcolo del grado di assorbimento. Nel caso esposto nel quesito appare evidente che la commissione preposta alla individuazione di coloro che hanno titolo a beneficiare dell’indennità di rischio radiologico non può far riferimento a dati che non rispettino quei requisiti (certi e idonei a consentire un attendibile calcolo del grado di assorbimento) soprattutto in una situazione come quella descritta, in cui sistemi di rilevazione consolidati consentono una valutazione oggettiva ed inequivocabile dell’effettivo rischio cui è sottoposto il singolo professionista. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it Il quadro normativo di riferimento in materia di rischio radiologico non può non tener conto del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, che nel testo vigente, tenuto conto delle integrazioni e modifiche apportate da successivi provvedimenti, in particolare dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, precisa in particolare quali sono gli adempimenti che devono essere assolti dal datore di lavoro e quali sono le competenze dell’esperto qualificato e del medico autorizzato L’articolo 4 del decreto citato dà una puntuale definizione dei soggetti che interagiscono nella gestione della problematica del rischio radiologico precisandone funzioni e caratteristiche nel modo seguente: esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radio tossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto; lavoratori esposti: persone sottoposte, per l'attività che svolgono, a un'esposizione che può comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico. Sono lavoratori esposti di categoria A i lavoratori che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno solare una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti con il decreto di cui all'articolo 82; gli altri lavoratori esposti sono classificati in categoria B; medico autorizzato: medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel presente decreto; HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it Occorre peraltro precisare, come acutamente osservato nella sentenza del TAR delle Marche n. 1288 del 30 ottobre 2003 che le norme che costituiscono oggetto del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 hanno finalità specifiche di prevenzione e non attengono alle modalità di accertamento dei requisiti necessari per aver titolo a beneficiare dell’indennità di rischio radiologico, requisiti che devono essere stabiliti dalla commissione che a questo specifico fine ogni azienda sanitaria deve istituire e regolamentare. La sentenza citata precisa infatti che: Deve ritenersi che l’indennità di rischio radiologico continui ad essere disciplinata dalle disposizioni contenute nella legge 27 ottobre 1988, n. 488, nella legge 23 dicembre 1994 n. 724 (articolo 5), nel DPR 384 del 1990 e nel DPR 270 del 1987 in quanto applicabili. Le norme richiamate dalla sentenza citata sono esplicitamente richiamate dall’articolo 29 del contratto integrativo del 10 febbraio 2004 che al comma 1 precisa: “L’indennità di rischio radiologico prevista dall’articolo 62, comma 4, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996, a decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta ai dirigenti ivi previsti per 12 mensilità, nella stessa misura di £. 200.000 lorde (pari a € 103,29)”. L’indennità prevista dall’articolo 62, comma 4, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996 è in effetti l’indennità di rischio radiologico come definita dal comma 4 dell’articolo 5 della legge 24 dicembre 1994, n. 724, in merito alla quale la legge 724/1994, rispetto alla preesistente normativa, ha ritenuto che l’indennità di rischio radiologico debba essere dovuta nella stessa misura dovuta ai medici ed ai tecnici che operano nei servizi di radiologia, radioterapia e medicina nucleare, a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata. Niente viene a cambiare in merito alle attribuzioni della Commissione già istituita dalla legge 27 ottobre 1988, n. 460, che dovrà ovviamente operare in sinergia con l’esperto qualificato e con il medico autorizzato, che fanno parte di diritto della Commissione stessa. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it L’articolo 29 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 precisa che: L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le “zone controllate” deve avvenire con i soggetti a ciò deputati in base alle vigenti disposizioni, richiamando implicitamente le competenze che nello specifico ambito della valutazione del livello di rischio sono attribuite dal decreto 230/1995 all’esperto qualificato. Le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, hanno finalità diverse da quelle relative all’attribuzione dell’indennità di rischio radiologico, come efficacemente precisato dalla citata sentenza, che a questo riguardo afferma: Per quanto riguarda in particolare il decreto legislativo n. 230 del 1995, la finalità perseguita dal legislatore in attuazione delle direttive comunitarie, non è quella di indennizzare i lavoratori in relazione al rischio radiologico bensì quella di “garantire nella maniera più efficace la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e la protezione dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti”. In altri termini il nuovo decreto opera su un piano diverso da quello dell’accertamento del rischio radiologico ed è significativo il fatto che nessuna delle previgenti disposizioni in materia di accertamento del rischio è stata espressamente abrogata dal nuovo decreto. In sostanza il decreto legislativo, che ha recepito pedissequamente la disciplina comunitaria, è diretto alla predisposizione di alcuni accorgimenti tecnici e misure precauzionali dirette alla protezione dei lavoratori ed a un diverso sistema di classificazione delle zone e dei lavoratori. Diverso concettualmente è l’accertamento del rischio ai fini del riconoscimento dell’indennità. In proposito soccorre la già citata giurisprudenza della Corte Costituzionale in base alla quale la corresponsione della indennità ha funzione preventiva in relazione ad una situazione potenzialmente lesiva ma non risarcitoria essendo comunque il datore di lavoro obbligato ad usare tutti gli accertamenti tecnici al fine di evitare ogni esposizione del dipendente alle radiazioni. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it È evidente che se si appiattisse l’attribuzione della indennità e del congedo ordinario di quindici giorni sul semplice accertamento dei valori di radiazione non potrebbe mai attribuirsi la indennità perché nessun dipendente, a meno di precise responsabilità del datore di lavoro anche di rilievo penale, verrebbe sottoposto al rischio di radiazione dovendo il datore obbligatoriamente assicurare ogni protezione degli ambienti di lavoro e tarare le apparecchiature ai valori ammissibili utilizzando i dispositivi di radioprotezione. Una cosa sono quindi le obbligatorie e doverose misure di protezione senza le quali non esisterebbe il rischio ma la certezza di esposizione alle radiazioni con danni gravissimi e permanenti alla salute dei lavoratori, altro è l’accertamento della prestazione della attività in zona a rischio cioè in una zona astrattamente pericolosa. Ne consegue che le due normative operano su piani affatto diversi e che gli accertamenti preordinati alla radioprotezione diretti ad individuare idonee misure protettive sono diversi da quelli preordinati all’attribuzione della indennità di rischio. Ritiene quindi il Collegio che erroneamente l’Azienda Ospedaliera, in assenza di una disposizione univoca abrogativa, abbia ritenuto non più applicabile la normativa speciale posta dal DPR 270 del 1987 e dal DPR 384 del 1990 dettata specificatamente al fine dell’accertamento della indennità di rischio radiologico in campo sanitario e richiamata nel sopracitato contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale sanitario. Si noti che tale normativa prevede l’operato di una Commissione composta dal Coordinatore Sanitario, dai Responsabili del Servizio Radiologico, dal Servizio Igiene, Prevenzione e Sicurezza, da un componente di designazione sindacale nonché dall’esperto qualificato. In sostanza la disciplina dell’istituto demanda ad un organo complesso ed in qualche misura terzo ed indipendente rispetto alla Amministrazione, il prudente apprezzamento della professionalità ed abitualità del rischio, mentre la posizione dell’esperto qualificato è di supporto tecnico dovendo fornire alla Commissione della quale è componente i dati tecnici al fine della valutazione del livello di rischio (articolo 54 del DPR 384/90, comma 5, lettera b). HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it Tale composizione della Commissione conforta ulteriormente le considerazioni in ordine alla ontologica diversità dell’accertamento del rischio radiologico rispetto ai criteri di prevenzione: l’accertamento della professionalità e abitualità del rischio è demandato ad un Organo che per la sua composizione è in grado di conoscere, diversamente dall’esperto qualificato, la dinamica funzionale delle unità operative e la posizione di lavoro di ciascun dipendente. In merito alla finalità dell’indennità di rischio radiologico nella stessa sentenza si afferma che L’indennità di rischio radiologico non assume condizioni risarcitorie, ma assolve essenzialmente ad una funzione di prevenzione venendo a rappresentare un concorso alle spese che l’operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico o terapeutico al fine di ridurre i rischi da esposizione: la finalità di prevenzione deve ritenersi compiutamente realizzata solo se nella attribuzione della stessa indennità venga valorizzato anche, al di là della qualifica rivestita, il dato della effettiva esposizione al rischio connesso all’esercizio non occasionale né temporaneo di determinate mansioni. Per quanto concerne il quadro normativo di riferimento si precisa che Ai fini della ricostruzione del quadro normativo in materia di indennità di rischio da radiazioni occorre partire dal quarto comma dell’articolo 58 del DPR 20 maggio 1987 n. 270 e dal quarto comma dell’articolo 54 del DPR 28 novembre 1990 n. 384 che, per quanto riguarda l’individuazione del personale non impiegato nei reparti di radiologia esposto al rischio radiologico, attribuivano tale compito ad una apposita Commissione che doveva valutare la continuità o la occasionalità dell’esposizione sulla base di una serie di criteri ed in particolare il livello del rischio stabilito dall’esperto qualificato in relazione alla concreta possibilità di superamento delle dosi massime ammissibili di esposizione, compatibilmente con un corretto utilizzo delle apparecchiature e dei dispositivi di radioprotezione. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it RIFERIMENTI NORMATIVI le norme sono qui riportate nel testo vigente alla data della risposta RIFERIMENTI NORMATIVI legge 27 ottobre 1988, n. 460 Articolo 1 1. I servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare devono garantire, sulla base delle conoscenze tecnologiche attuali, la massima protezione e la minima esposizione possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito. 2. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, l'indennità mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi del comma 1 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, è aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1› gennaio 1988. 3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio radiologico in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2, è corrisposta una indennità mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988. L'individuazione del predetto personale sarà effettuata da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile dell'unità operativa di medicina nucleare o radiologica, da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. 4. I successivi eventuali adeguamenti dell'indennità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo saranno determinati mediante contrattazione collettiva alla scadenza prevista per i rinnovi dei contratti nazionali di lavoro, con decorrenza dal 1991. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it DPR 28 novembre 1990, n. 384 ARTICOLO 120 indennità di rischio da radiazioni 4. L'individuazione del personale non compreso nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, è effettuata dalla commissione già prevista dall'articolo 58, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, così modificato: la commissione, presieduta dal Coordinatore Sanitario, è composta dal Responsabile del servizio radiologico, dal Responsabile del servizio di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, da un componente designato dalle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative, nonché da un esperto qualificato nominato dal Comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. La commissione deve tenere conto dei dipendenti medici addetti ai servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare non compresi nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, nonché del personale medico che presta a propria attività nelle sale operatorie, in particolare, appartenente alla disciplina di ortopedia. 5. La continuità o l’ occasionalità della esposizione al rischio radiologico è valutata tenendo conto anche dei seguenti criteri: a) frequenza della presenza in zone controllate e tempo di effettiva esposizione, al fine di accertare il grado di assorbimento; b) livello del conseguente rischio stabilito dall'esperto qualificato nell'ambito della commissione di cui al comma 4, in relazione alla concreta possibilità di superamento delle dosi massime ammissibili di esposizione per la categoria di operatori medici in esame, compatibilmente con un corretto utilizzo delle apparecchiature e dei dispositivi di radioprotezione. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it LEGGE 23 dicembre 1994, n.724 Articolo 5. (Congedo ordinario aggiuntivo per categorie di lavoratori esposti a rischio radiologico) 1. A partire dal 1 gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialistici in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale, in zona controllata. 2. Al personale di cui al comma 1 durante il periodo di congedo per recupero biologico è vietato, a pena di decadenza dall'impiego, l'esercizio professionale in qualsivoglia struttura pubblica e privata. 3. Il predetto congedo ordinario aggiuntivo dovrà essere effettuato con il sistema della turnazione alternata al servizio effettivamente svolto. 4. Fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l'indennità mensile lorda prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 10 FEBBRAIO 2004 INTEGRATIVO DEL CCNL 1998_2001 DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO – VETERINARIA Articolo 29 Indennità di rischio radiologico 1. L'indennità di rischio radiologico prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460., a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta ai dirigenti ivi previsti per 12 mensilità, nella stessa misura di lire 200.000 lorde (pari a euro 103,29). 2. Ai dirigenti che non siano medici di radiologia esposti in modo permanente al rischio radiologico, l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1, per tutta la durata del periodo di esposizione. 3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le "zone controllate" deve avvenire con i soggetti a ciò deputati in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche dei dirigenti esposti al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale. 4. Gli esiti dell'accertamento di cui al comma precedente ai fini della corresponsione dell'indennità sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa. 5. Ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2 competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione. 6. Alla corresponsione dell'indennità di rischio radiologico si provvede col fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro di cui all'articolo 51 del CCNL 1998_2001 Essa è pagata in concomitanza con lo stipendio, e non è cumulabile con altre indennità eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso ad eccezione dell'indennità di profilassi antitubercolare. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n.230 Attuazione delle direttive CE in materia di radiazioni ionizzanti. articolo 61 obblighi dei datori di lavoro 1. I datori di lavoro ed i dirigenti che rispettivamente eserciscono e dirigono le attività disciplinate dal presente decreto ed i preposti che vi sovraintendono devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, attuare le cautele di protezione e di sicurezza previste dal presente capo e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso. 2. I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attività di cui al comma 1, debbono acquisire da un esperto qualificato di cui all'articolo 77 una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse. A tal fine i datori di lavoro forniscono all'esperto qualificato i dati, gli elementi e le informazioni necessarie. La relazione costituisce il documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti. 3. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e successivamente di quelle di cui all'articolo 80, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono in particolare: a) provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato. b) provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82. c) predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curare che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate; HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 12 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it d) fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti; e) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla lettera c); f) provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c), usino i mezzi di cui alla lettera d) ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro di cui alla lettera e); g) provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione; h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto qualificato, che lo riguardino direttamente, nonché assicurare l'accesso alla documentazione di sorveglianza fisica di cui all'articolo 81 concernente il lavoratore stesso. 4. Per gli obblighi previsti nel comma 3 ad esclusione di quelli previsti alla lettera f), nei casi in cui occorre assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell'articolo 75, i datori di lavoro, dirigenti e preposti di cui al comma 1 devono avvalersi degli esperti qualificati di cui all'articolo 77 e, per gli aspetti medici, dei medici di cui all'articolo 83; nei casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi sono tenuti comunque ad adempiere alle disposizioni di cui alle lettere c), e), f), nonché a fornire i mezzi di protezione eventualmente necessari di cui alla lettera d). HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 13 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 bis I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente all'esperto qualificato e al medico addetto alla sorveglianza medica la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto. 5 Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e medica della radioprotezione sono a carico del datore di lavoro. articolo 68 obblighi dei lavoratori 1. I lavoratori devono: a) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti; b) usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro; c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza; d) non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione; e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza; f) sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente decreto. 2. I lavoratori che svolgono, per più datori di lavoro, attività che li espongano al rischio da radiazioni ionizzanti, devono rendere edotto ciascun datore di lavoro delle attività svolte presso gli altri, ai fini di quanto previsto al precedente articolo 66. Analoga dichiarazione deve essere resa per eventuali attività pregresse. I lavoratori esterni sono tenuti ad esibire il libretto personale di radioprotezione all'esercente le zone controllate prima di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 14 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it articolo 72 ottimizzazione della protezione 1. In conformità ai principi generali di cui al capo I del presente decreto, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 59 il datore di lavoro è tenuto ad attuare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenendo conto dei fattori economici e sociali. 2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, gli impianti, le apparecchiature, le attrezzature, le modalità operative concernenti le atti-vità di cui all'articolo 59 debbono essere rispondenti alle norme specifiche di buona tecnica, ovvero garantire un equivalente livello di radioprotezione. articolo 75 sorveglianza fisica 1. La sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione deve essere effettuata ove le attività svolte comportino la classificazione degli ambienti di lavoro in una o più zone controllate o sorvegliate, ovvero comportino la classificazione degli addetti come lavoratori esposti. 2. I datori di lavoro esercenti le attività disciplinate dal presente decreto devono provvedere ad assicurare la sorveglianza fisica, effettuata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82, sulla base delle indicazioni della relazione di cui all'articolo 61, comma 2, e, successivamente, di quella di cui all'articolo 80, comma 1. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 15 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it articolo 77 esperti qualificati 1. Il datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di esperti qualificati. 2. Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio e, per le attività estrattive, anche all'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente per territorio, i nominativi degli esperti qualificati prescelti, allegando altresì la dichiarazione di accettazione dell'incarico. 3. È consentito che mansioni strettamente esecutive, inerenti alla sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni, siano affidate dal datore di lavoro a personale non provvisto dell'abilitazione di cui all'articolo 78, scelto d'intesa con l'esperto qualificato e che operi secondo le direttive e sotto la responsabilità dell'esperto qualificato stesso. 4. Il datore di lavoro è tenuto a fornire i mezzi e le informazioni, nonché ad assicurare le condizioni necessarie all'esperto qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti. 5. Le funzioni di esperto qualificato non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che eserciscono e dirigono l'attività disciplinata, né dai preposti che ad essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 59, comma 2. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 16 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it articolo 78 abilitazione degli esperti qualificati: elenco nominativo 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, è istituito, presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco nominativo degli esperti qualificati, ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione: a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 kV; b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al secondo; c) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti come definiti all'articolo 7 del capo II del presente decreto e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b). 2. L'abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado inferiore. 3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono stabiliti i titoli di studio e la qualificazione professionale, nonché le modalità per la formazione professionale, per l'accertamento della capacità tecnica e professionale richiesta per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e per l'eventuale sospensione o cancellazione dal medesimo, fermo restando quanto stabilito all'articolo 93 per i casi di inosservanza dei compiti. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 17 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it articolo 79 attribuzioni dell’esperto qualificato 1. L'esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro deve: a) effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 61 e dare indicazioni al datore di lavoro nella attuazione dei compiti di cui al predetto articolo ad esclusione di quelli previsti alle lettere f) e h); b) effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare: 1. procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti; 2. effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse; 3. eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione; 4. effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione; c) effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate; d) procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti; e) assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente. 2. La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni esterne deve essere eseguita, a norma dell'articolo 75, mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lettera c). HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 18 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3. La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni interne deve essere eseguita in base ad idonei metodi fisici e/o radio tossicologici. 4. Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui ai commi 2 e 3 risulti per particolari condizioni impossibile o insufficiente, la valutazione di essa può essere effettuata sulla scorta dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a partire da misurazioni individuali compiute su altri lavoratori esposti. 5. La valutazione della dose ricevuta o impegnata dai lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A può essere eseguita sulla scorta dei risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro. 6. L'esperto qualificato comunica per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con periodicità almeno annuale, al medico addetto alla sorveglianza medica, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata. 7. L'esperto qualificato deve inoltre procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione della popolazione secondo i principi di cui al capo IX del presente decreto; in particolare deve effettuare la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attività' e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione in condizioni normali, nonché la valutazione delle esposizioni in caso di incidente. A tal fine i predetti gruppi di riferimento debbono essere identificati sulla base di valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza dell'attività stessa, che tengano conto delle diverse vie di esposizione. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 19 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it articolo 82 modalità di classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica 1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita l'ANPA, vengono stabiliti e aggiornati: a) i criteri per la classificazione in zone degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione; b) i criteri per l'adozione della sorveglianza fisica e per la classificazione dei lavoratori in categorie; c) le categorie di classificazione, ai fini della radioprotezione, degli apprendisti e studenti di cui all'articolo 70. 2. Con lo stesso decreto sono disciplinate particolari modalità di esposizione cui i lavoratori possono essere eventualmente soggetti. 3. I criteri, le categorie e le modalità di cui al comma 1 devono, nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione stabiliti dalle direttive del Consiglio delle Comunità europee, garantire comunque, con la massima efficacia la tutela sanitaria dei lavoratori, degli apprendisti e degli studenti dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 20 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it articolo 83 sorveglianza medica 1. Il datore di lavoro deve provvedere ad assicurare mediante uno o più medici la sorveglianza medica dei lavoratori esposti e degli apprendisti e studenti in conformità alle norme del presente capo ed alle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82. Tale sorveglianza è basata sui principi che disciplinano la medicina del lavoro. 2. La sorveglianza medica dei lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A è assicurata tramite medici competenti o medici autorizzati. La sorveglianza medica dei lavoratori di categoria A è assicurata tramite medici autorizzati. 3. Il datore di lavoro non può assegnare le persone di cui al comma 1 ad alcuna attività che le esponga al rischio di radiazioni ionizzanti qualora le conclusioni mediche vi si oppongano. 4. Il datore di lavoro deve assicurare ai medici di cui al comma 1 le condizioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. 5. Il datore di lavoro deve consentire ai medici di cui al comma 1 l'accesso a qualunque informazione o documentazione che questi ritengano necessaria per la valutazione dello stato di salute dei lavoratori esposti, e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto il profilo medico, sul giudizio di idoneità dei lavoratori. 6. Le funzioni di medico autorizzato e di medico competente non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che eserciscono e dirigono l'attività disciplinata, né dai preposti che ad essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 59, comma 2. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 21 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it articolo 87 sorveglianza medica effettuata da medici autorizzati 1. Il datore di lavoro deve far eseguire da medici autorizzati la sorveglianza medica dei lavoratori classificati in categoria A e degli apprendisti e studenti di cui all'articolo 70, ad essi equiparati ai sensi del decreto di cui all'articolo 82. 2. Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio i nominativi dei medici autorizzati prescelti, con la dichiarazione di accettazione dell'incarico. articolo 89 attribuzioni del medico addetto alla sorveglianza medica 1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti è tenuto in particolare ai seguenti adempimenti, fermi comunque restando gli altri compiti previsti nel presente capo: a) analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro; b) istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari personali e loro consegna all'ISPESL con le modalità previste all'articolo 90 del presente decreto; c) consegna al medico subentrante dei documenti sanitari personali di cui alla lettera b, nel caso di cessazione dall'incarico; consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 22 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it articolo 90 documento sanitario personale 1. Per ogni lavoratore esposto il medico addetto alla sorveglianza medica deve istituire, tenere aggiornato e conservare un documento sanitario personale in cui sono compresi: a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica eccezionale; b) la destinazione lavorativa, i rischi ad essi connessi e i successivi mutamenti; c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza, ovvero soggette ad autorizzazione speciale utilizzando i dati trasmessi dall'esperto qualificato. 2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di dose, delle introduzioni e degli esami medici e radio tossicologici, nonché ai risultati delle valutazioni di idoneità, che li riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione. Copia del documento sanitario personale deve essere consegnata dal medico all'interessato alla cessazione del rapporto di lavoro. 3. Il documento sanitario personale deve essere conservato sino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno di età, ed in ogni caso per almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti. 4. Il medico addetto alla sorveglianza medica provvede entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere d) ed e) all'ISPESL, che assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previste nel presente articolo. Su richiesta motivata del medico e valutate le circostanze dei singoli casi, l'Ispettorato medico centrale del lavoro può concedere proroga ai predetti termini di consegna. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 23 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate particolari modalità di tenuta e di conservazione della predetta documentazione e approvati i modelli della stessa, anche per i casi di esposizione contemporanea alle radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 24 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it INDICAZIONI OPERATIVE Occorre prima di tutto verificare se esistono regolamenti aziendali che disciplinano in modo puntuale questa materia nel rispetto dei principi e dei criteri indicati nel decreto legislativo 230 del 17 marzo 1995, che prevede in particolare l’obbligo per le aziende di porre in essere una serie di misure dirette a tutelare la salute dei lavoratori, e classificare il personale in relazione al grado di esposizione al rischio. Occorre in particolare verificare se esiste un regolamento specifico che disciplina funzioni e responsabilità della Commissione Rischio Radiologico, e se nell’ambito di tale regolamento vengono precisati criteri e procedure che devono essere seguiti per definire quali operatori hanno diritto all’indennità di rischio radiologico. Se un siffatto regolamento non dovesse essere stato adottato deve essere richiesto un incontro urgente con il direttore generale nell’ambito del quale chiedere che tale regolamento sia predisposto ed adottato dall’Azienda con atto formale. Nella fase di predisposizione sarà specifico compito del rappresentante sindacale che per legge deve essere chiamato a far parte di tale Commissione fare in modo che siano precisati criteri e procedure che garantiscano una valutazione oggettiva su dati certi e idonei a valutare con equità e trasparenza chi ha titolo a percepire l’indennità di rischio radiologico. Laddove il regolamento esista ma non sia adeguato, dovrà essere seguita una procedura analoga, per adeguarlo. L’ipotesi di adire le vie legali per far valere i propri diritti rimane a mio avviso l’ultima opzione possibile, dopo avere con determinazione e con metodo verificato le soluzioni possibili nell’ambito della normale dialettica tra direzione aziendale e organizzazioni sindacali, ed evitando comunque di assumere a livello individuale iniziative che possano compromettere la qualità dei rapporti con la direzione aziendale, con i propri colleghi e con i propri diretti superiori. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 25