Comune di Nuoro Settore Polizia Municipale - Amministrativa REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE E DEI MESTIERI AFFINI (LEGGE N. 1142 DEL 23/12/1970) ( LEGGE N. 1 DEL 4/1/1990) Approvato con Delibera CC n. 48 del 11.09.2003 Art. 1 Disciplina del Servizio Ai sensi della Legge14/2/1963 n. 161 e delle successive modificazioni contenute nella Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, chiunque eserciti, o intenda esercitare, nell’ambito del territorio Comunale attività di: barbiere o parrucchiere, o mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza, comunque denominati, dovunque siano esercitate, presso Enti o luoghi sia pubblici che privati, compresi quelli delle Forze Armate, anche a titolo gratuito, nonché agli appositi reparti degli alberghi diurni e hotels, deve essere provvisto di apposita autorizzazione comunale di esercizio. L’attività è disciplinata da: a. Legge 14 febbraio 1963 n. 161 e come modificato dalla Legge 23 dicembre 1970 n. 1142; b. Legge 04 gennaio 1990 n. 1, “ Disciplina dell’attività di estetista”; c. Legge 8 agosto 1985 n. 443, “Legge Quadro per l'artigianato”; d. Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”; e. Legge 24 novembre 1981 n. 689 succ. modificazioni ed integrazioni; f. Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni; g. D.P.R. 26 aprile 1992 n. 300 e D.P.R. 09.05.1994, n. 407; h. dalle disposizioni del presente Regolamento che sostituisce quello approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 in data 4 luglio 1972; E' esclusa qualsiasi attività propria delle professioni sanitarie o ausiliarie delle medesime regolate dal R.D. n.1265/34 (T.U. Leggi Sanitarie) e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 2 Autorizzazioni Sono soggette a detta autorizzazione tutte le imprese esercenti le suddette attività, siano esse svolte in forma individuale o in forma societaria di persone o di capitali che rientrino o meno nella Legge quadro per l'artigianato, n. 443 del 8 Agosto 1985. Le suddette attività non possono svolgersi in forma ambulante e pertanto non sarà concessa l’autorizzazione per tale forma di esercizio. 1. L'autorizzazione redatta su apposito modulo bollato, deve indicare: a. generalità anagrafiche e tributarie della persona alla quale viene rilasciata; b. la specifica attività autorizzata nonché il numero delle postazioni di lavoro; c. l' ubicazione dell'esercizio in cui verrà svolta l'attività. Art. 3 Attività affini Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere, le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico – curativo - sanitario, come quelle previste dalla Legge n. 1 del 04 gennaio 1990, “ Disciplina dell’attività di estetista”, in particolare: estetista, truccatore, estetistavisagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico. Il titolare dell’esercizio di barbiere o parrucchiere può svolgere, all’interno del proprio esercizio, una o più attività "affini" a mezzo di personale idoneo e professionalmente qualificato, sia esso dipendente o artigiano. Per le attività affini svolte presso gli esercizi di barbiere o parrucchiere, occorre integrare l’autorizzazione con l’elenco delle attività da svolgere, esse debbono essere svolte nei locali indicati nella autorizzazione stessa. In ogni caso l’attività affine può esercitarsi solo previo parere favorevole delle competenti autorità sanitarie che dovranno accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalle norme igienico - sanitarie vigenti in ordine, sia ai locali destinati all’esercizio della attività di che trattasi, sia alle attrezzature e alle suppellettili occorrenti per l’esercizio delle stesse, sia ai procedimenti tecnici impiegati in detta attività. I locali adibiti all'attività di mestiere affine devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere o parrucchiere e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, secondo comma della Legge 4 gennaio 1990 n. 1; devono inoltre essere dotati di autonomo servizio igienico, mentre possono utilizzare spazi comuni per le attese, la ricezione e l’amministrazione. Art. 4 Qualifica Professionale Le attività di cui al presente regolamento sono autorizzate previo accertamento di qualifica professionale. Il riconoscimento della qualificazione professionale necessaria per svolgere le attività spetta alla Commissione Provinciale per l’Artigianato in esecuzione delle previsioni di cui alla Legge n. 1142 del 23.12.1970. Art. 5 Domanda di Autorizzazione La domanda di autorizzazione deve essere indirizzata al Sindaco in carta legale, su apposito modulo fornito dall’Amministrazione competente al rilascio, sottoscritta in forma autentica e deve contenere i seguenti dati: a. Nome Cognome b. eventuale denominazione sociale; c. data e luogo di nascita, residenza e numero di codice fiscale del richiedente; d. ubicazione dei locali da destinare all’attività richiesta; e. titolo del possesso del locale; f. tipologia della o delle attività da svolgere; g. eventuale recapito telefonico e telefax. h. dichiarazione, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all’esercizio dell’attività; i. autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali, oggettivi e soggettivi, di cui all’art. 11 e 12 del R.D. 773/1931, T.u.l.p.s.. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione relativa : a. al possesso dei requisiti professionali di cui alla legge 161/1963 e successive modificazioni e integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione l'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere, , b. al possesso dei requisiti professionali di cui alla legge 1/1990, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista. Nel caso di impresa gestita in forma societaria l’autorizzazione deve essere richiesta da tutti i soci quando si tratta di impresa aventi i requisiti previsti dalla Legge n. 443 dell’8 agosto 1985; Nel caso di società di tipo diverso l’autorizzazione deve essere richiesta, dal rappresentante legale, il quale deve indicare: 1. la ragione o la denominazione sociale; 2. i dati di iscrizione della società presso il registro delle imprese o nell’Albo della Camera di commercio; 3. i dati identificativi e i requisiti professionali della persona a cui è affidata la direzione tecnica della azienda; 4. la dichiarazione di accettazione da parte della persona a cui è affidata la direzione tecnica della azienda; 5. Nel caso di società di tipo diverso l’autorizzazione deve essere richiesta, dal rappresentante legale, il quale deve indicare: 6. la ragione o la denominazione sociale; 7. i dati di iscrizione della società presso il registro delle imprese o nell’Albo della Camera di commercio; 8. i dati identificativi e i requisiti professionali della persona a cui è affidata la direzione tecnica della azienda; 9. la dichiarazione di accettazione da parte della persona a cui è affidata la direzione tecnica della azienda; Alla domanda deve essere allegata fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Art. 6 Requisiti Per l’avviamento dell’attività è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 1. riconoscimento della qualificazione professionale attestato dalla Commissione Provinciale dell’Artigianato ai sensi della L. 443 dell’8/8/1985 del titolare dell’impresa individuale o del direttore tecnico per le imprese societarie; 2. per le imprese societarie diverse da quelle previste dalla Legge n. 443 dell’8 agosto 1985 l’iscrizione al registro delle imprese; 3. idoneità sanitaria dei locali, delle attrezzature, delle suppellettili e dei processi produttivi per lo svolgimento delle attività richieste; 4. idoneità sanitaria personale. Art. 7 Documentazione In caso di accoglimento della domanda la concessione dell’autorizzazione è subordinata alla presentazione, presso l’Ufficio del Settore competente, dei seguenti documenti: a. titolo di possesso del locale (contratto di affitto o di acquisto); b. certificato d’iscrizione al registro delle imprese ( per le società); c. atto costitutivo delle società, debitamente autenticato contenente il nominativo dei soci e delle cariche sociali; d. certificato di agibilità e destinazione d’uso del locale; e. n. 1 planimetrie del locale in scala 1:100; f. autorizzazione sanitaria g. copia del libretto di idoneità sanitaria personale di tutti i lavoratori h. fotocopia del documento di identità personale del richiedente, in corso di validità. Il Dirigente competente provvede, mediante apposita comunicazione, ad assegnare un termine per la presentazione della documentazione comprovante il possesso di tutti i requisiti richiesti; Le autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. 1. Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici: a. Commissione Provinciale per l'Artigianato; b. Azienda Sanitaria Locale; c. Ufficio Tributi del Comune; d. Settore Urbanistica del Comune. Art. 8 Cronologia dell’Istruzione L’Ufficio del Settore comunale competente provvede alla istruzione delle pratiche seguendo l’ordine cronologico di ricevimento delle domande. Art. 9 Diniego dell’Autorizzazione Il rifiuto dell’autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Art. 10 Ricorsi Contro il rifiuto dell’organo competente al rilascio dell’autorizzazione, il richiedente può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica della decisione. Art. 11 Distanze Al fine del rilascio dell’autorizzazione, l’Unità organizzativa responsabile del procedimento, accerterà che la localizzazione del nuovo esercizio non sorga nello stesso fabbricato, di fronte o adiacente ad uno similare già preesistente. In ogni caso, l’autorizzazione per l’apertura o il trasferimento delle attività di cui al presente regolamento può essere rilasciata a condizione che tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti dello stesso tipo, intercorra una distanza minima di ml. 50. Le norme relative alle distanze non si osservano quando l'esercizio si svolge nell'ambito di Comunita' ed e' riservato esclusivamente alle persone tenute od autorizzate a frequentare la Comunita' stessa. La distanza minima, come sopra determinata, è accertata seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente tra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della stessa tipologia, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade. L’accertamento della distanza fra l’esercizio esistente e quello per il quale viene richiesta la nuova autorizzazione è affidato agli Organi di Polizia Municipale. Il numero di esercizi attivabili sarà dato quale risultato della proporzione di: - un esercizio di barbiere ogni milletrecento abitanti; - un esercizio di parrucchiere ogni ottocento abitanti; - un esercizio di mestieri affini, ivi compresi gli Istituti di bellezza, ogni mille abitanti. Non sono soggetti ai limiti metrici o ai limiti derivanti da rapporto fra esercizi esistenti e popolazione le autorizzazioni per l’esercizio di attività all’interno di comunità, caserme, case di cura e ospedali. Art. 12 Popolazione Il numero degli abitanti è determinato dalla somma degli abitanti residenti, alla data di presentazione della domanda, con quelli fluttuanti rilevati dal Settore Statistica del Comune, tenuto conto del potenziale bacino d’utenza costituito dall’intero comprensorio nuorese nel limite di Km 25 di percorrenza, e comunicati entro 5 giorni a richiesta del Dirigente competente. Art. 13 Titoli preferenziali Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni: 1. essere in possesso di requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente quale la documentata anzianità di presenza operativa nel settore; 2. Essere residente nel Comune. Le domande respinte, tranne quelle per superamento della proporzione fra il numero degli abitanti e quello degli esercenti consentiti, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 9, non costituiscono titolo di priorità relativamente a successive analoghe domande. Art. 14 Limitazioni Non può essere rilasciata allo stesso titolare più di una autorizzazione per l’esercizio delle attività di cui al presente Regolamento. 1. Ad un’impresa societaria ed avente i requisiti di cui alla legge 443/85, possono essere rilasciate più autorizzazioni, relative ad esercizi diversi, pari a quanti sono i soci qualificati, a condizione che in ciascun esercizio operi manualmente un socio qualificato alla conduzione di tale esercizio. 2. Ad un’impresa diversa da quelle previste dalla Legge n. 443/85, o non iscrivibile all’albo delle imprese artigiane, possono essere rilasciate più autorizzazioni per la medesima attività, (relative a più sedi) a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della qualifica professionale necessaria per la conduzione dell’esercizio stesso e che ne abbia la responsabilità (Direttore d’Azienda). Art. 15 Trasferimento dell’attività Il titolare che intenda trasferire altrove la propria attività deve richiedere una nuova autorizzazione a mente del presente regolamento. L’autorizzazione sarà rilasciata dietro presentazione di autorizzazione sanitaria per i nuovi locali. Dovranno essere rispettati i limiti di distanza previsti nel presente regolamento per le nuove attività. La relativa pratica sarà istruita con precedenza, a prescindere dall’ordine cronologico. Il Dirigente potrà derogare alle disposizioni di cui al presente articolo, in caso di trasferimento dovuto a cause di forza maggiore riferita direttamente all’esercizio, idoneamente documentata. Art. 16 Variazione della titolarità Le domande di variazione di titolarità di esercizi esistenti possono essere accolte esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’apertura di nuove attività. Debbono attestare il possesso dei requisiti di cui all’art. 6 nonché di quelli sotto elencati: a. dichiarazione di rinuncia a deposito dell’autorizzazione da parte del cedente,resa in conformità alla normativa sulla semplificazione amministrativa citata al precedente art. 5. b. contratto o scrittura privata di trasferimento della titolarità, debitamente registrati, o atto per causa di morte. c. certificato della cancelleria commerciale del Tribunale dal quale risulti che a carico del cedente non sono in corso procedure fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata. d. Art. 17 Modalità generali di espletamento del servizio La biancheria deve essere sostituita ad ogni servizio. Il personale deve curare la pulizia della propria persona con particolare riguardo alle mani ed alle unghie e deve indossare un abito da lavoro. Il titolare dell'esercizio è tenuto ad informare tempestivamente l'Ufficio Comunale di Igiene o/e il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica dell’A.U.S.L. di ogni forma di malattia infettiva, anche sospetta, particolarmente se della pelle che si manifestasse sul personale addetto. Le persone affette da malattie contagiose o parassitarie della pelle o da eruzioni cutanee non dovranno essere servite negli esercizi di barbiere e parrucchiere. In ogni caso si dovrà comunque provvedere a disinfettare la biancheria usata e a sterilizzare gli strumenti usati. Ogni esercizio dovrà essere dotato di una cassetta con gli indispensabili materiali di pronto soccorso. L'applicazione di solventi o di altri prodotti volatili le cui esalazioni possono risultare nocive o fastidiose deve essere seguita da rapida ed abbondante aerazione dei locali. Art. 18 Modalità di espletamento del servizio negli esercizi di barbiere e parrucchiere Nell'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere si devono seguire le sotto specificate norme igieniche: 1. E’ consentito l'uso dei prodotti cosmetici, definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713, e delle apparecchiature per l’esercizio delle attività; 2. è consentito unicamente l'impiego di sapone liquido, in pasta ed in polvere, restando espressamente escluso l'uso di sapone in pezzi; 3. tutti gli strumenti di lavoro devono sottostare ad interventi di sterilizzazione tramite apparecchiature a raggi ultravioletti o altri congegni di riconosciuta efficacia, usando ove possibile materiali monouso; 4. la risciacquatura del viso dopo la rasatura, deve essere effettuata mediante impiego di acqua abbondante e la superficie rasata deve essere disinfettata con soluzione alcolica al 50 %, anche profumata. E' in ogni caso proibito l'uso dei piumini da cipria e di preparati essiccatori o disinfettanti da applicarsi a diretto contatto con la pelle. Il personale che adoperi le tinture o altri preparati per permanenti deve far uso di guanti forniti obbligatoriamente dal titolare dell'autorizzazione. Art. 19 Orari e Tariffe E’ fatto obbligo al titolare dell’esercizio di esporre nel locale, in modo ben visibile, l’orario di apertura e chiusura di esercizio e il tariffario prestazioni comprensivo delle imposte di Legge. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi sono disciplinati con Ordinanza del Sindaco, su proposta delle organizzazioni di categoria. I titolari delle attività di cui al presente regolamento che, in quanto tenuti a specifica comunicazione, svolgono anche attività di commercio di prodotti connessi alla propria attività prevalente, dovranno comunque osservare gli orari come stabiliti al comma precedente. Art. 20 Adempimenti L’esercizio non può essere attivato se l’interessato non è in possesso dell’autorizzazione. L’atto formale, redatto in carta legale, deve essere compilato dall’Ufficio competente, non appena siano adempiute tutte le prescrizioni di cui in precedenza. L’autorizzazione concessa deve essere permanentemente esposta dal richiedente nei locali destinati all’esercizio ed esibita a richiesta di tutti gli agenti della forza pubblica e delle autorità amministrative e sanitarie di controllo. Art. 21 Decadenza e Revoca La morte del titolare e la perdita dei requisiti soggettivi di cui all’art. 6 comporta la decadenza automatica dell’autorizzazione, salvo i casi previsti dalla Legge n. 443 dell’8/8/1985. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione. L’autorizzazione è revocata per venir meno dei requisiti oggettivi di cui all’art. 6 che precede, decorso inutilmente il termine concesso per l’adeguamento. L’autorizzazione è revocata in caso di mancato inizio dell’attività nel termine di 90 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, tranne il caso in cui il mancato inizio o l’interruzione suddetta siano determinate da cause di forza maggiore o da altre cause gravi da documentare. L’autorizzazione è revocata per gravi e ripetute inosservanze delle prescrizioni imposte dalle Autorità competenti; Il Dirigente competente dichiara la decadenza e decide la revoca. A seguito di invalidità, di morte o d’intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione del titolare dell’autorizzazione, gli aventi diritto possono divenire titolari della stessa per un periodo non superiore a quanto previsto dalla Legge 8/8/1985 n. 443 art. 6 e purché venga comprovato che l’attività viene svolta da persona qualificata. A tal fine gli interessati dovranno presentare apposita istanza dichiarando l’invalidità o la morte o l’intervenuta sentenza che dichiara l’interdizione o l’inabilità del titolare dell’autorizzazione, e allegando alla stessa: 1. Atto notorio dal quale risulti la qualità di eredi degli interessati; 2. Certificato recante il benestare del Giudice Tutelare nel caso che esistano eredi minori; 3. Attestato di autorizzazione a gestire l’impresa rilasciato dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato. Art. 22 Vigilanza La vigilanza igienico - sanitaria sugli esercizi è di competenza della Autorità Sanitarie Locale. Gli Agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati della vigilanza delle attività previste dal presente regolamento, sono autorizzate ad accedere, per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio, in cui si svolgono le attività previste nel presente regolamento. Art. 23 Sanzioni Le sanzioni, sono quelle contemplate dalle diverse leggi e regolamenti comunali in materia. Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, fatte salve eventuali altre sanzioni amministrative e/o penali, sono punite con le sanzioni previste dall’art. 7/bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 , come introdotto dalla Legge 16.01.2003 n° 3 art. 16 e successive modifiche. Il Dirigente competente ordina la cessazione dell’attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l’Artigianato. Decorsi 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza di cessazione, in caso di inadempienza, il Dirigente competente dispone l’esecuzione forzata a spese dell’inadempiente ed il contravventore viene denunciato all’Autorità giudiziaria a norma dell’art. 650 C.P.. Si applicano le procedure ed i principi previsti dalla Legge 24.11.1981 n° 689 e l’Autorità Competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 è il Sindaco. Art. 24 Vigenza Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione da parte del Consiglio Comunale. Le norme in esso contenute si applicano anche alle domande eventualmente giacenti presso gli uffici competenti e presentate in data antecedente l’approvazione del presente Regolamento. Norme di rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente regolamento.