Il nuovo apprendistato: cosa
sapere, cosa fare…
Il nuovo apprendistato: cosa
sapere, cosa fare…
Il nuovo apprendistato: un sistema
opportunità per l’occupazione dei giovani
attivo
di
Cosa
L'apprendistato, grazie alle sue peculiarità, ha assunto un ruolo centrale nelle
politiche occupazionali e nel quadro degli interventi formativi, rappresentando non
solo uno strumento di promozione dell'occupazione giovanile ma anche un mezzo per
l'integrazione tra i sistemi scuola, lavoro e formazione.
Regolamentato per la prima volta con la Legge 19 gennaio 1955 n. 25, e indicato poi
dalla Legge Treu del 1997 come strumento per favorire l’occupazione giovanile, il
contratto di apprendistato rappresenta inoltre la modalità per assolvere al dirittodovere di istruzione.
Si tratta di una disciplina regolata dal Decreto Legislativo 14 settembre 2011 numero
167, il Testo Unico dell'Apprendistato. L'articolo 1 del Decreto Legislativo lo
definisce "un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e
alla occupazione dei giovani" e individua tre differenti tipologie:
1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
2. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
3. Apprendistato di alta formazione e ricerca.
Nella Legge di stabilità 2012 sono state introdotte alcune novità che riguardano
sgravi contributivi e formazione. Per i contratti di apprendistato stipulati a decorrere
dal 1º gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016 (come stabilito dall’articolo 22
comma 1 della Legge), è riconosciuto ai datori di lavoro che hanno alle proprie
dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del
100 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto,
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restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi
maturati.
Chi
Il Testo Unico prevede
1. Il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale,
disciplinato dall'articolo 3, può essere stipulato con soggetti dai 15 fino ai 25
anni di età;
2. L'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, disciplinato
dall'articolo 4, può essere stipulato con soggetti tra i 18 e i 29 anni di età;
3. Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, disciplinato
all'articolo 5, può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29
anni.
Con chi è in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto
legislativo 17 ottobre 2005 n.226 è possibile stipulare il contratto a partire dal
diciassettesimo anno di età.
Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere
in apprendistato i lavoratori in mobilità, in relazione ai quali l’art. 7, comma 4 del
Testo Unico sull’apprendistato prevede uno sgravio contributivo (rinvio all’art. 25,
co. 9 L. 223/1991) e un incentivo economico (rinvio all’art. 8, comma 4 . 223/1991).
Inoltre, per i lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato valgono le
seguenti eccezioni rispetto alla disciplina generale dettata nel Testo Unico:

non trovano applicazione i limiti di età;

non trova applicazione la disciplina del recesso (prevista per gli apprendisti)
che, nel caso di specie, è possibile solo in presenza di una giusta causa o di un
giustificato motivo sia durante la fase formativa sia al termine della stessa.
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Come
Il Testo Unico definisce all’articolo 2, i principi generali che le parti sociali sono
tenute a rispettare nel disciplinare l’apprendistato. In particolare si prevede:

Forma scritta del contratto e del piano formativo individuale

Divieto di retribuzione a cottimo

Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori di retribuzione
inquadramento o, in alternativa, di stabilire la retribuzione in misura
percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio

Presenza di un tutore o referente aziendale

Possibilità del riconoscimento della qualifica professionale e delle competenze
acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione
degli adulti

Possibilità di registrare nel libretto formativo del cittadino e certificare secondo
le modalità definite dalle Regioni e Province autonome le competenze
acquisite

Possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia,
infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a 30
giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi

Possibilità che le parti sociali prevedano forme e modalità per la conferma in
servizio al termine del percorso formativo

Possibilità di recedere dal contratto al termine del periodo di formazione con
preavviso decorrente da tale data

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
assicurazioni contro le malattie, assicurazione contro invalidità e vecchiaia,
maternità, assegno familiare.
La Legge 92/2012 ha introdotto ulteriori principi:
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
Durata minima del contratto non inferiore a 6 mesi, salvo quanto
eventualmente previsto dai CCNL per le attività stagionali

Assicurazione sociale per l’impiego in relazione alla quale, con effetto sui
periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta dai
datori di lavoro per gli apprendisti una contribuzione pari all’1,31 per cento
della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Per quanto attiene alla durata massima dell’apprendistato il Testo Unico differenzia le
tre tipologie:
1. per la prima la durata del contratto è determinata in considerazione della
qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore,
per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma
quadriennale regionale.
2. per la seconda la durata della parte formativa del contratto (comunque non
superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura
dell’artigiano) sono definiti dagli accordi interconfederali e dai contratti
collettivi.
3. per la terza la durata è rimessa alle Regioni in accordo con le parti sociali e una
serie di altri organi istituzionali tra cui le università e altre istituzioni
scolastiche.
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Nuovo apprendistato: stato dell’arte
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Il nuovo Testo Unico dell’apprendistato ‘in grafica’
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Il nuovo apprendistato professionalizzante e la
possibilità di assumere lavoratori in mobilità
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Attuazione in sede regionale del nuovo sistema di
apprendistato
Delibera della Giunta Regionale Basilicata 24 aprile 2012, n. 485
“Protocollo d’Intesa relativo ai primi provvedimenti attuativi del Testo unico
dell’apprendistato ai sensi del D. Lgs 167/2011 tra la Regione Basilicata con le
Associazioni di categoria di datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentativi a livello regionale. – Approvazione”.
Con la Delibera di cui si tratta, la Regione Basilicata approva lo schema del
Protocollo d’intesa (precedentemente esaminato ed approvato dalla Commissione
Permanente per l’Impiego della Basilicata) con relativi allegati, su proposta
dell’Assessore alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, dichiarando, per motivi
d’urgenza, immediatamente esecutivo il provvedimento. La Delibera recepisce le
disposizioni del DLgs 167/11 in materia di tipologie di apprendistato previste dal
Testo Unico (per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o
contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca), ritenendo che costituiscono
efficace integrazione tra sistema di istruzione e formazione e il mercato del lavoro, al
fine di favorire l’occupazione dei giovani e contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica. Si ritiene altresì di dover fare riferimento al Sistema regionale degli
Standard Professionali, Formativi e di Certificazione delle Competenze, dal quale si
compongono i profili del “Repertorio regionale dei Profili Professionali della
Basilicata”.
Affinché gli aspetti formativi del contratto di apprendistato possano essere
considerati fattore di interesse sia per le imprese che per i giovani, la Regione
Basilicata individua i seguenti obiettivi:
 maggior interazione tra impresa e istituzione formativa;
 valorizzazione dell’impresa quale soggetto formativo;
 caratterizzazione e qualificazione del sistema dell’offerta formativa;
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 valorizzazione del ruolo delle Parti Sociali.
La Regione Basilicata concorda con le figure nazionali di riferimento per le
qualifiche e i diplomi professionali, con il Piano Formativo Individuale quale
strumento per delineare il percorso dell’apprendista, con la figura del Tutore o
referente aziendale quale soggetto che affianca e supporta l’apprendista nell’intero
percorso di formazione e con il sistema di certificazione delle competenze.
Linee-guida attuative
In attuazione del protocollo la Regione ha emanato le linee guida che riguardano:
-
relativamente all’apprendistato per la qualifica e il diploma la composizione e
durata dei percorsi formativi, il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso, la
tracciabilità dell’ulteriore formazione aziendale;
-
per l’apprendistato professionalizzante: la disciplina delle competenze di base
e trasversali (120 ore), l’esonero dalle 120 ore, la formazione di base e trasversale
interna, la formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, il D. Lgvo 167/2011, i
maestri artigiani;
-
per l’apprendistato di alta formazione e ricerca: la regolamentazione, durata e
offerta formativa regionale, la modalità di certificazione, il Piano Formativo
Individuale, la capacità formativa interna all’azienda, la formazione di tutori o
referenti aziendali.
Sono state inoltre definite le schede di qualifica relative ai profili professionali.
La Regione ha emanato un avviso finalizzato sperimentazione professionalizzante PO FSE Basilicata 2007 – 2013.
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Dove si usa di più l’apprendistato
Al Centro-Sud, 7 aziende su 10 utilizzano l’apprendistato. E la percentuale di quelle
che dichiarano di fare ricorso, a partire dal 2003, a questa tipologia contrattuale è
leggermente superiore rispetto alla media nazionale (67,7% contro 64,2%). E’ quanto
emerge da un’indagine sull’apprendistato professionalizzante condotta dall’agenzia
per il lavoro (con la fondazione Gi Group Academy) in collaborazione con Od&M
Consulting, nei mesi di settembre-dicembre 2011, su un campione di oltre 100
aziende italiane di diverse dimensioni.
Nell’area del Centro-Sud, è superiore, invece, di sette punti percentuali il numero di
aziende locali che dichiarano di non impiegare l’apprendistato poiché non ne ha
bisogno e non risulta interessata (30% contro 23,1%), seguita da un 20% che
dichiara, inoltre, di non esserne a conoscenza (20% contro 12,8%). Ed è superiore la
percentuale di aziende che, in questa area geografica, ha indicato i vantaggi
economici che ne derivano (90,5% contro 88,6%) tra i motivi che spingono
un’azienda a utilizzare l’apprendistato.
I dati locali emersi dalla survey sottolineano come l’apprendistato professionalizzante
possieda grandi potenzialità sul territorio, ma che ci sia da lavorare ancora molto per
promuoverlo sia presso chi non lo conosce sia presso chi dichiara di non esserne
interessato.
Da questo punto di vista il ruolo delle agenzie per il lavoro appare, quindi, centrale
per aiutarle a coglierne le valenze. Le aziende, infatti, dopo l’accordo sindacale
firmato da Assolavoro, Uiltemp e Felsa Cisl, hanno oggi la possibilità di scegliere di
gestire l’apprendistato mediante la somministrazione svolta dalle agenzie per il
lavoro che, assumendo il ruolo di intermediari tra aziende e lavoratori, si fanno carico
della formazione e dello sviluppo professionale della persona valorizzando, al tempo
stesso, l’esigenza di flessibilità delle imprese ed evitando loro incombenze che le
limitano nell’utilizzo dello strumento.
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A riguardo, Gi Group ha da poco attivato il servizio StartApp, specifico per
supportare e promuovere l’utilizzo dell’apprendistato professionalizzante presso le
aziende. Il servizio solleva inoltre l’azienda da adempimenti amministrativi e
burocratici, dando modo di concentrarsi esclusivamente sulla crescita professionale
dei propri talenti.
In linea con la media nazionale, il 42,9% delle aziende interpellate dell’area del
Centro-Sud, ritiene, infatti, di grande utilità un supporto alla formazione degli
apprendisti, insieme al 61,9% per le quali risulta necessario anche un supporto
nell’interpretazione normativa.
Accanto ai motivi economici di utilizzo dello strumento è interessante che un terzo
delle aziende lo utilizzi per formare lavoratori secondo le proprie esigenze. Questo
numero importante di imprese del Centro-Sud, che sta iniziando a considerare
l’apprendistato una reale opportunità per promuovere il proprio sviluppo, è da
sostenere, pertanto, con adeguate semplificazioni. Il 33,3% delle aziende interpellate
dell’area del Centro-Sud elenca, infatti, tra i motivi che spingono un’azienda a
utilizzare l’apprendistato, la necessità di formare i lavoratori secondo le proprie
esigenze; a fronte di un 23,8%, invece, che dichiara di aver utilizzato tale contratto
per tutti gli inserimenti di giovani ritenuti non strategici per l’azienda, ovvero con i
quali non sono interessate a instaurare un rapporto di lungo periodo.
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Considerazioni operative
La possibilità di applicare lo strumento dell’apprendistato in modo vasto ed efficace
deriva da una nuova ‘virtuosità’ del sistema regionale.
In particolare in relazione alla formazione degli apprendisti con contratto di
apprendistato per la qualifica e per il diploma, il sistema formativo regionale si pone
la finalità di:
- garantire agli apprendisti l’offerta di percorsi formativi finalizzati all’acquisizione
delle conoscenze e delle competenze previste per il conseguimento degli attestati
regionali di qualifica professionale e di diploma professionale;
- prevedere modelli pedagogici ed organizzativi funzionali all’integrazione
dell’esperienza sul lavoro con le attività formative svolte all’esterno dell’impresa e
finalizzate all’acquisizione di competenze non facilmente reperibili in ambito
lavorativo;
- valorizzare gli apprendimenti derivanti dall’esperienza di lavoro e prevedere la loro
certificazione.
Altro campo strategico consiste nel definire efficacemente:
- le procedure per l’individuazione dei soggetti cui affidare la realizzazione
dell’offerta formativa pubblica dedicata agli apprendisti con contratto di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- le linee guida generali per la realizzazione della formazione strutturata (interna o
esterna all’azienda) rivolta agli apprendisti con contratto di apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale.
Un buon sistema di apprendistato deve garantire ai giovani le competenze necessarie
per entrare nel mercato del lavoro e soddisfare così la richiesta di manodopera
qualificata da parte degli imprenditori.
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Nell’ avviare programmi di apprendistato, il coinvolgimento del settore privato è
fondamentale e deve essere il punto di partenza. Una delle ragioni principali che
spiega l’efficacia della transizione scuola-lavoro nei paesi con un sistema duale è che
l’apprendistato proposto è strettamente legato alle necessità delle imprese.
Occorre pertanto valorizzare la concertazione e la conoscenza dell’opportunità
intrinseche dell’apprendistato per favorire l’accesso al mercato del lavoro.
Anche le organizzazioni dei lavoratori hanno un ruolo importante nell’elaborazione
di efficaci sistemi di apprendistato.
Essi
dovranno
coniugare
le
opportunità
rappresentate
dalla
flessibilità
dell’apprendistato valorizzando lo strumento degli accordi di categoria in
considerazione del potere riservato agli stessi dalla normativa di riferimento.
Il governo regionale, con il concorso delle parti sociali e degli operatori di settore, ha
il compito di garantire sistemi di istruzione primaria di qualità, facilitare il
coinvolgimento del settore privato e condividere i costi del sistema duale di
formazione.
Occorre inoltre un’attenta analisi della normativa per facilitare, con appositi
adeguamenti di competenza delle Regioni, l’accesso a tutte le tipologie di
apprendistato.
Ad eccezione dell’apprendistato professionalizzante, l’apprendistato di primo livello
e quello di alta formazione sono ancora poco conosciuti nella loro piena potenzialità
che comporta delle importanti innovazioni da attivare in particolare nell’ambito della
formazione professionale e universitaria.
A questo si aggiunge l’attenzione per i soggetti in mobilità che possono essere
intercettati attraverso specifiche progettualità che puntano alla formazione in settori
ad alto potenziale occupazionale per favorire, proprio attraverso l’apprendistato, la
ricollocazione al lavoro.
Appare evidente il nesso tra apprendistato, innovazione e occupazione: attraverso una
efficace azione di programmazione con il supporto dei principali attori del contesto
locale, si potrà delineare una strategia di sviluppo di lungo periodo che guardi alle
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nuove generazioni non più in termini problematici ma nell’ottica di risorse decisive
per la crescita e la valorizzazione del nostro territorio.
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Centro Studi UIL Basilicata
Piazza Gorizia, 1 – 85100 POTENZA
Tel. 0971.650496 – Fax. 0971.51098
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