N. 3949/13 R.G.N.R.
EX N. 12144/15 R.G.GIP N. 485/16 R.G.G.I.P.
N. _ __
_
R. GenApp.
N.
Udienza de118/01 /J 6
Letta e depositata in
udienza
R IBUNAL E
46/ 16 SENTENZA
DI C A T A N I A
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
..... '
IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
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Dott. ssa GIULIANA SAMMARTINO
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Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Dott. Fabio Regolo Procuratore Distrettuale della
Repubblica, ha pronunciato la seguente
not.
SENTENZA
estro sent.
1. COCO ROSARlA, nata a Catania il 09/08/1965, residente a
il
Catania via Orione n.23 Sco B ed ivi elettivamente
domiciliata;
LIBERA ASSENTE
difesa di fiducia dagli avv.ti Giovanni MILANA e Riccardo
DI BELLA, entrambi del Foro di Catania,
IMPUTATI
del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 485 e 491 in
esecutiva i1 _ _ __ _
relazione all'art 476 c,p. perché in concorso con Cannizzo
Marco e Savasta Cinzia - per i quali si procede
separatamente - , al fine di procurarsi un vantaggio,
formavano un testamento olografo falso e ne facevano uso
facendolo pubblicare il 09.07.2012 dinnanzi al Notaio
Redana scheda il
Magnano di San Lio in Catania; in particolare formavano il
testamento olografo del 20.04.2012 con il quale Agata
Carrubba lasciava a titolo di legato a Coco Rosaria
l'appartamento sito in Catania via Vincenzo Giuffrida 203
MOTIVAZIONE CONTESTUALE
In data 31.10.2015, il Pm chiedeva il rinvio a giudizio di Cannizzo Marco, Savasta
Cinzia e Coco Rosaria per il reato di concorso in falso materiale. II gup tissava
l'udienza preliminare per il 21.12.2015, rinviata per impedimento dell ' imputata alla
successiva udienza dell'I 1.1.2016 quando, alla presenza di Coco Rosaria, veniva
ammessa la costituzione come parte civile di Carrubba Consuelo. Rinviata l' udienza
per esigenze di difesa, in data 18.1.2016 Coco Rosaria chiedeva di essere ammessa al
rito abbreviato. Il gup ammetteva l'imputata al rito prescelto, disponeva lo stralcio
della relativa posizione e, aperta la discussione, poneva la causa in decisione dando
lettura dell'allegata sentenza, mentre procedeva come da separato decreto per il
Cannizzo e Savasta, imputati assenti.
Agli imputati è stato contestato di avere formato e fatto uso di un falso testamento
olografo con la quale la de cuius Agata Carrubba lasciava a titolo di legato a Coca
Rosaria l'appartamento sito a Catania, Via V. Giuffrida n. 203 scI. B.
Nella prospettazione accusatoria, tale appartamento, una volta entrato nel patrimonio
della Coca, doveva essere venduto a Savasta Cinzia, proprietaria dell'appartamento
confinante, con l'aiuto e il concorso del notaio Cannizzo Marco, marito della Savasta.
Quest'ultimo (il quale aveva tentato come la moglie di convincere Carrubba Agata a
vendere l'appartamento confinante al loro, ma senza risultato), aveva messo in
contatto la Co co con il notaio Magnano di San Lio, davanti al quale il falso testamento
veniva pubblicato il 9.7.2012, ed aveva anche la disponibilità materiale della
sottoscrizione autentica della defunta, avendola autenticata in altre occasione.
Ora, il testamento -acquisito come corpo del. reato- riportava scritto a mano: 'lo
sOlloscritta Carrubba Agata nata a Catania il 24.06. 1920 lascio a titolo di legato alla
mia cara amica Coca Rosaria nata a Catania il 9.8.1965 e qui residente in Via Orione
23 l 'appartamento in Catania Via V. Giuffrida 203 scala B piano ottavo '.
In sede di relazione calligrafica espletata grazie alle scritture di comparazione
(sottoscrizione apposte dalla de cuius in sede di procura speciale del 27.3.2012,
contratto di locazione dell'1.3.2012 e sulle 16 ricevute di pagamento dei canoni), e a
seguito di approfondita analisi e argomentazione sul metodo e strumenti utilizzati, il
consulente concludeva senza ombra di dubbio che il testamento olografo 'è con
certezza apocrifo e non proviene dalla mano della signora Agata Carrubba, ma è
frutto di un tentativo grossolano e mal riuscito di imitazione della scrittura della de
cuius'.
Ciò posto, in ordine alla ricostruzione della vicenda e del movente, vanno esposti gli
altri elementi d'indagine acquisiti dalla Polizia di Stato di Catania (cfr. relazione del
13.3.2013 e atti successivi).
In data 12.3.2013, Consuelo Carrubba, nipote e unica erede legittima di Carrubba
Agata, dichiarava alla PG che pochi giorni dopo la morte della zia, il 30.7.2012, era
stata contattata dall'inquilino dell'appartamento di Via V. Giuffrida n. 203 il quale le
aveva riferito che sua moglie era stata contattata per telefono da Savasta Cinzia
(proprietaria dell'appartamento attiguo e moglie del notaio Cannizzo), dicendole di
avere appena acquistato l'appartamento dall'erede Coco Rosaria e che intendeva
prenderne possesso quanto prima. La Carrubba esponeva, poi, che poiché non
conosceva alcuna Coco Rosaria né l'esistenza di alcun testamento, aveva chiesto al
notaio Giusy Geraci (che aveva curato la denuncia di successione) di fare accertamenti
e aveva appreso che il notaio Magnano di San Lio aveva effettivamente pubblicato un
testamento in favore di Coco Rosaria; che recatasi dal notaio, questi le aveva riferito
che la Coco era un'amica del notaio CannizlO, le aveva poi consegnato su sua
1
richiesta una copia del testamento, e le aveva chiesto se riconosceva la grafia della zia;
che essa aveva risposto negativamente e che alla data fra nell ' aprile 2012 la zia non
era nelle condizioni per poter flrmaré. Aggiungeva, poi, che sia il cugino Pierluigi Di
Rosa -che aveva curato per anni gli alTari della zia-, che l'amica ed ex convivente
della zia, Graziella Pappalardo, le avevano confermato di non avete mai sentito parlare
di Coco Rosaria; che aveva quindi inviato dei telegrammi l'I e 1'8.8.2012 sia al
Cannizzo che alla Coco, diffidandoli dal corso allegato; che lo stesso notaio Magnano
di San Lio le aveva assicurato che si sarebbe prodigato per farle avere l'appartamento;
e che poco dopo il Cannizzo le aveva offerto tramite il notaio Geraci un prezzo anche
superiore a quello pattuito con la Coco, ma che essa aveva rifiutato quella e altre
proposte. Riferiva, ancora, che poco dopo era pervenuta presso lo studio Geraci la
documentazione relativa alla rinuncia al legato da parte della Coco e alla rinuncia
all'acquisto da parte della Savasta (la quale aveva continuato a farle delle offerte per la
vendita dell'appartamento ma senza esito), e che a seguito di tali vicende la Carrubba
aveva patito dei danni economici (il cui risarcimento era stato chiesto invano alla
Savasta) conseguenti al ritardo nel pagamento delle tasse di successione. Dichiarava,
infine, di avere appreso che il marito della Coco (poi identificato in Percolla
Francesco) era un fornitore dell'impresa gestita dal suocero del Cannizzo, geom.
Savasta. Allegava alle sue dichiarazioni i telegrammi, le due rinunce, e una nota di
elogio dell'operato del notaio Magnano di San Lio.
A conferma di tali dichiarazioni, la pg accertava che la prima denuncia di successione
era stata presentata da Coco Rosaria in data 18.7.2012 a Caltagirone (laddove
l'immobile era sito a Catania dove anche riedevano tutte le parti interessate), mentre la
dichiarazione sostitutiva da Carrubba Consuelo era stata presentata in data 3.9.2012.
Sentito a sit Pierluigi Di Rosa, lo stesso dichiarava di avere curato per anni gli affari
della Carrubba (di cui era un lontano cugino), incontrando la almeno tre volte la
settimana, che escludeva che la donna potesse conoscere e men che meno essere amica
di tale Coco Rosaria; che di ciò aveva avuto anche conferma da Pappalardo Grazia,
convivente della Carrubba per 50 anni; e che, viste le condizioni di salute della
Carrubba (che da tre anni soffriva di una patologia agli occhi e alle mani che
tremavano di continuo), non poteva avere redatto il testamento olografo. In ordine ai
rapporti della Carrubba con gli altri indagati, riferiva che l'anziana donna aveva
intentato anni prima una causa civile contro i precedenti proprietari dell' appartamento
poi acquistato dai Cannizzo-Savasta per una questione di vasche idriche; che la
Carrubba si era di recente rivolta al notaio Cannizzo per l'autentica di una procura
speciale in favore di Pappalardo Grazia per l'estinzione di un libretto bancario di cui
produceva copia.
Grazia Pappalardo confermava alla pg di avere convissuto con la Carrubba per 50 anni
fino alla sua morte, che la donna non aveva mai conosci uto tale Coco Rosaria e che
per le patologie di cui soffriva non poteva avere redatto alcun testamento olografo (la
stessa Pappalardo era stata incaricata di appuntare i canoni di locazione per conto della
Carrubba). Riferiva, poi, che da quando la Savasta aveva acquistato l'appartamento
contiguo a quello della Carrubba quattro anni prima, la stessa si era recata dalla
Carrubba presso l'appartamento di Trappeto-San Giovanni La Punta dove le due
donne vivevano, in tre occasioni (una volta da sola, la seconda con il padre e la terza
con il marito), per chiedere insistentemente l'appartamento confinante; che la
Carrubba era stata irremovibile; e che -come le aveva riferito la Carrubba- anche il
notaio Cannizzo si era recato dall ' anziana donna per chiedere di potere prendere in
locazione l'appartamento, tanto che si era fatto dare una copia del contratto di
locazione per accertare gli estremi per lo sfratto degli attuali inquilini.
Sentito in data 22.3.2013 , il notaio Emanuele Vincenzo Maria Magnano di San Lio
riferiva che il deposito del testamento ologr<}fo da parte di Coco Rosaria gli era stato
anticipato per telefono dal collega e amico d 'i nfanzia Marco Cannizzo il quale gli
aveva riferito di volere acquistare l'appartamento ereditato dalla Coco; che alla data
prestabilita si erano recati in studio sia la Coco che i coniugi Savasta-Cannizzo; che
come notaio non aveva alcun potere di valutare l' autenticità del testamento o di
rifiutare di pubblicarlo e che il legato in favore della Coco non lo aveva sorpreso
perché era a conoscenza che la Carrubba non aveva eredi diretti. Dichiarava, inoltre,
che qualche tempo dopo i tre indagati si erano recati da lui per stipulare l' atto di
compravendita e che il Cannizzo -com' è abitudine fra colleghi- aveva predisposto la
minuta dell 'atto; che aveva appreso delle questioni insorte con l' erede legittima
dall'Avv. Fiumefreddo (legale di Carrubba Consuelo), e che poco dopo il Cannizzo gli
aveva chiesto un appuntamento per fissare la stipula della rinuncia alla vendita.
Concludeva di avere saputo che l' intera vicenda era stata resa pubblica sul giornale
on-line Sudpress tramite un articolo dello stesso Pierlugi Di Rosa; che poiché tale
articolo sembrava profilare qualche sua responsabilità aveva chiesto una rettifica sia
alla Carrubba (tramite il notaio Geraci) che all' Avv. Fiumefreddo ma senza risultato.
Va poi ricordato che entrambi i notai Cannizzo e Magnano di San Lio venivano sentiti
dal Collegio Notarile di Catania in sede disciplinare; e che tutti e tre gli imputati,
invitati a rendere interrogatorio, ~ he indaga!! si avvalevano della facoltà di non
rispondere.
Ebbene, così riassunti gli elementi investigativi (consulenza calligrafica sulla natura
apocrifa del testamento, assenza di rapporti fra la de cuius e l'apparente legataria
Cocvo Rosaria, conoscenza pregressa fra la Coco e i due coimputati istigatori, e
accertamento del movente che animava questi ultimi), deve ritenersi provato al di là di
ogni ragionevole dubbio che la Coco concorreva -quantomeno a titolo di concorso
morale- nella falsificazione e nell'uso del testamento apocrifo, avendo interesse a
fingere di essere stata nominata legataria per poi vendere l'appartamento alla Savasta,
proprietaria confinante. L'imputata va, quindi, condannata per il reato ascrittole;
laddove vanno approfondite le posizioni dei due coimputati in dibattimento, come da
separato decreto di rinvio a giudizio.
In ordine alla pena da comminare, non possono concedersi le attenuanti generiche,
tenuto conto che la mera incensuratezza non è sufficiente per la concessione delle
generiche, ex art. 62-bis novellato, e tenuto conto della gravità del fatto (concertato e
con il concorso di più soggetti, di cui un notaio che agiva in spregio ai doveri
deontologici connessi alla sua funzione, e anche mediante artifizi, come la
pubblicazione a Caltagirone della denuncia di successione per rendere più difficoltosa
la scoperta della pubblicazione del falso testamento). Quanto, poi, all'intervenuta
rinuncia allegato da parte della Coco, la stessa interveniva dopo che l'erede legittima
si era avveduta dell'inganno (diffidandola dal dar corso al legato); ditalchè non può
ritenersi frutto di una spontanea resipiscenza.
Ciò posto, visti i criteri ex. art. 133 cp, pena equa si stima la seguente: p.b. anni tre di
reclusione, diminuita per la scelta del rito ex art. 442 cpp ad anni due di reclusione.
L' imputata va poi condannata al pagamento delle spese processuali.
In assenza di precedenti ostativi, può concedersi il beneficio della sospensione
condizionale della pena.
Ai sensi dell 'art. 537 cpp, va dichiarata la falsità del testamento olografo e ne va
ordinata la confisca e distruzione; tanto più che i soggetti interessati sono parti del
presente procedimento e non possono ricavame pregiudizio.
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Va invece ordinato il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto di quanto altro in
,
sequestro.
In ordin~ ai capi civili, ai sensi degli art!. 538 e sgg cpp, l' imputata va condannata alla
rifusione delle spese processuali in favore della parte civile Consuelo Carrubba da
liquidarsi come da dispositivo, nonché al risarcimento dei danni patrimoni ali e non
patrimoniali (quantomeno come danno morale in senso stretto, inteso come pecunia
doloris) subiti come conseguenza del reato. Quanto alla prova del danno patrimoni aIe,
va osservato che non è stata raggiunta la prova del suo esatto ammontare in quanto, da
un lato, la Carrubba ha dedotto - ma non provato in alcun modo- di avere subito un
danno di €. 25.000,00 a titolo di interessi passivi da corrispondere all' Agenzia delle
Entrate per la rateizzazione dell'imposta di successione (il cui esatto ammontare
perveniva in ritardo a causa della concomitanza di due eredi e di due denunce di
successione); ma dall' altro lato, la Co co ha prodotto e documentato di avere fatto
risparmiare alla Carrubba €. 11.915,06, avendo pagato tale somma in data 20.8.2012 a
titolo d'imposta di succes~ne per l'immobile di Via V. Giuffrida n. 203. Pertanto, la
quantificazione de danno va accertata in sede civile. In questa sede può concedersi la
provvisionale richiesta nella misura di €. 5.000,00 anche a titolo di risarcimento per il
danno morale.
P.Q.M.
Il Gip di Catania, visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.:
dichiara Coco Rosaria colpevole del reato alla stessa in concorso ascritto e, applicata
la diminuente del rito, la condanna alla pena finale di anni due di reclusione, oltre che
al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.
Visto l'art. 537 cpp:
dichiara la falsità del testamento olografo pubblicato in data 9.7.2012 e ne ordina la
confisca e distruzione.
Ordina la il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto degli altri documenti in
sequestro.
Visti gli art!. 538 e sgg
Condanna l'imputata alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile
Carrubba Consuelo che liquida in: €. 700,00 per fase studio, €. 400,00 per fase
introduttiva, €. 700,00 per fase decisoria, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie,
Iva e Cpa per legge.
Condanna, altresì', l'imputata al risarcimento del danno patrimoniale
non
patrimoniale in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede civile. A segna
una provvisionale di €. 5.000,00 esecutiva.
Catania, 18.1.2016
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