Federazione Italiana Giuoco Calcio Settore Giovanile e Scolastico Comitato Provinciale di Bari 70122 BARI – Piazza Luigi di Savoia, 30 tel. 0805242125 – fax 0805240174 www.figcsgscrpuglia.it www.settoregiovanile.figc.it e-mail: [email protected] Stagione Sportiva 2006/2007 Comunicato Ufficiale n° 2 del 24 Agosto 2006 1) VENDITA STAMPATI FEDERALI Si comunica a tutte le società che la vendita degli stampati federali per la stagione sportiva 2006/2007 avrà inizio da Martedì 22 Agosto 2006, alle ore 16,00. Si comunica, inoltre, che tutte le società, per poter provvedere all’acquisto degli stessi, dovranno rinnovare l’adesione al Settore Giovanile e Scolastico, consegnando l’apposito modulo compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal Presidente della società, nonché provvedere al versamento della relativa tassa di adesione. 2. ONERI FINANZIARI TESSERAMENTO – GIOVANI CALCIATORI STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 Si trascrivono gli importi relativi agli oneri finanziari per stagione sportiva 2006/2007, precisando per quanto attiene il tesseramento delle categorie giovanili pulcini, esordienti, giovanissimi ed allievi che le Società, all’atto dell’acquisto dei cartellini dovranno esclusivamente versare al Comitato Provinciale o Locale competente per territorio esclusivamente la somma di € 2,00 ( due); il restante importo sarà versato all’atto della vidimazione del cartellino stesso. 2/2 Costo Saldo Categoria Annuale vendita vidimazione Totale Pulcini Esordienti Giovanissimi Allievi €.2,00 €.2,00 €.2,00 €.2,00 €. 4,50 €. 4,50 €. 9,50 €. 9,50 €. 6,50 €. 6,50 €.11,50 €.11,50 Biennale Esordienti/Giovanissimi €.2,00 €.21,50 €.23,50 1) TASSA DI AFFILIAZIONE - (Art. 15/2 N.O.I.F.) - Per tutte le Società della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C) e della Lega Nazionale Dilettanti; €. 55,00 - Per le Società che svolgono attività Esclusivamente nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. €. 15,00 2) TASSA ANNUALE DI ASSOCIAZIONE - (Art. 15/6 N.O.I.F.) - Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse. 3) TASSA ANNUALE DI ADESIONE AL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA - Per le Società Federali. €. 25,00 4) TASSE PER RICORSI A) - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI - ricorsi al Giudice Sportivo od alla Commissione Disciplinare; €.259,00 - ricorsi alla Commissione Disciplinare con procedura d’urgenza; €.362,00 - ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.); €.250,00 - ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.); €.350,00 - ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.) ed alla Corte Federale. €.650,00 Nota: per i ricorsi presentati direttamente ed in proprio dai tesserati, nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in €.170,00 B) LEGA PROFESSIONISTI - SERIE C 2/3 - ricorsi al Giudice Sportivo od alla Commissione Disciplinare; €.181,00 - ricorsi alla Commissione Disciplinare con procedura d’urgenza; €.310,00 - ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.); €.250,00 - ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.); €.250,00 - ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.) ed alla Corte Federale. €.400,00 Nota: per i ricorsi presentati direttamente ed in proprio dai tesserati, nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in €.100,00 C) LEGA NAZIONALE DILETTANTI - CAMPIONATI NAZIONALI: Divisione Interregionale; Divisione Calcio a Cinque e Divisione Calcio Femminile: - ricorsi al Giudice Sportivo; €.100,00 - ricorsi alla Commissione Disciplinare; €.170,00 - ricorsi alla Commissione Disciplinare con procedura d’urgenza; €.250,00 - ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.); €.320,00 - ricorsi alla Corte Federale; €.320,00 - ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.); €.170,00 - ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.). €.170,00 - Campionato Juniores - ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.). €.200,00 - CAMPIONATI REGIONALI - ricorsi ai Giudici Sportivi; €. 78,00 - ricorsi alle Commissioni Disciplinari; €.130,00 - ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.) per Società di: Eccellenza, Promozione, 1^ Categoria; €280,00 per Società di: 2^ Categoria; 3^ Categoria; Calcio a Cinque, Calcio Femminile; €.200,00 Campionati Juniores; €.180,00 - ricorsi alla Corte Federale; €.280,00 - ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.); €.130,00 - ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T); €.130,00 Nota: per i ricorsi presentati direttamente ed in proprio dai tesserati, nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in €. 65,00 2/4 D) SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA - ricorsi ai Giudici Sportivi; €. 52,00 - ricorsi ai Giudici Sportivi di II° Grado; €. 62,00 - ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.) od alle Commissioni Disciplinari dei Tornei Nazionali; €.180,00 - ricorsi alla Corte Federale; €.180,00 - ricorsi Commissione Tesseramenti (C.T.); €. 78,00 - ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.), avverso decisioni della Commissione Premi di Preparazione. €. 78,00 Nota: per i ricorsi presentati direttamente ed in proprio dai tesserati, nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in €. 31,00 5) TASSE DI TESSERAMENTO - Calciatori “Giovani” - Pulcini ed Esordienti (cartellino Verde Annuale); (comprensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione). €. 6,50 - Calciatori “Giovani” – Giovanissimi ed Allievi (cartellino Giallo Annuale); (comprensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione). €. 11,50 - Calciatori “Giovani”- Esordienti e Giovanissimi (cartellino Azzurro Biennale); (comprensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione). €. 23,50 - Calciatori Professionisti di Serie A) e B) (solo tassa tesseramento) €. 50,00 - Calciatori Professionisti di Serie C/1) e C/2A) (solo tassa tesseramento) €. 35,00 - Calciatori Dilettanti; Giovani di Serie A), B), C/1), C/2) e Giovani Dilettanti”; (solo tassa tesseramento) €. 4,00 - Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale premio assicurativo). €. 6,00 (tessera colore Bianco); (comprensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e - Allenatori di Serie A) e B); €. 200,00 - Massaggiatori di Serie A) e B); €. 85,00 - Allenatori di Serie C/1) e C/2); €. 100,00 - Massaggiatori di Serie C/1) e C/2); €. 45,00 - Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti; €. 15,00 - Medici sociali società professionistiche; €. 75,00 - Medici sociali società dilettanti; €. 50.00 6) STAMPATI FEDERALI Stampati riguardanti il tesseramento dei calciatori professionisti (compreso contratto economico). 2/5 Verranno distribuiti a cura delle Leghe Professionistiche secondo le modalità dalle Leghe stesse fissate. Altri stampati riguardanti comunque il trasferimento od il tesseramento. (prezzo unitario). €. 1,00 (quelli relativi alle esigenze delle Leghe professionistiche verranno distribuiti secondo le modalità fissate dalle Leghe stesse). - Liste di Svincolo Collettive (per tutte le societ€); €. 8,00 - Stampati per il tesseramento di Allenatori, Massaggiatori e Medici Sociali. €. 2,50 7) SPESE: ISTITUZIONALI; ORGANIZZATIVE; AMMINISTRATIVE; FEDERALI. - Lega Nazionale Professionisti €.500,00 - Lega Professionisti Serie C) €.250,00 - Lega Nazionale Dilettanti €. 50,00 8) ALTRI ONERI FINANZIARI PER LA STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA - Tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori; €. 4,00 - Certificato assicurativo “PICCOLI AMICI”; €. 2,00 - Assicurazione obbligatoria Dirigenti di Società. €. 9,50 - TASSE DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI - Stagione sportiva 2006/2007 GIOVANISSIMI REGIONALI ALLIEVI REGIONALI Società Professionistiche Società Dilettanti Società di Puro Settore €.300,00 €.200,00 €.150,00 GIOVANISSIMI NAZIONALI Società Professionistiche €.400,00 €.350,00 €.250,00 €.200,00 ALLIEVI NAZIONALI €.500,00 2/6 6. VERSAMENTO ONERI Società di Puro Settore In virtù del contenuto di cui al punto 1) si dispone che le società di “Puro” Settore Giovanile e Scolastico versino le seguenti somme: a titolo di deposito cauzionale, per la partecipazione ai Campionati sottoindicati: per UNA squadra: nei Campionati Regionali nei Campionati Provinciali per PIU’ squadre: nei soli Campionati Regionali nei Regionali e nei Campionati Provinciali nei soli Campionati Provinciali €. 420.00 € 260.00 € 620.00 € 420.00 € 310.00 a titolo di tassa di iscrizione ai Campionati: Giovanissimi Regionali Società Professionistiche Società Dilettanti Società di Puro Settore € 300.00 € 200.00 € 150.00 Allievi Regionali Società Professionistiche Società Dilettanti Società di Puro Settore € 350.00 € 250.00 € 200.00 Società inquadrate nelle Leghe Le Società inquadrate nelle Leghe, che praticano attività giovanile in ambito regionale, provinciale e locale, versano un deposito cauzionale unificato presso la rispettiva Lega, intendendosi lo stesso destinato sia alle attività giovanili che a quelle in ambito superiore. Le Leghe competenti (nel caso della Lega Dilettanti, per il tramite dei Comitati Regionali della stessa) corrisponderanno periodicamente ai Comitati Regionali del Settore le somme a questi dovute a vario titolo. Modalità di versamento oneri. Le Società di “Puro” Settore Giovanile e Scolastico verseranno le seguenti somme per la partecipazione ai Campionati Regionali entro e non oltre SABATO 18 AGOSTO 2006: Per UNA squadra Giovanissimi Deposito Cauzionale Tassa Iscrizione Totale €. 420.00 € 150.00 € 570.00 2/7 Per UNA squadra Allievi Deposito Cauzionale Tassa Iscrizione Totale €. 420.00 € 200.00 € 620.00 Per Più squadre Deposito Cauzionale Tassa Iscrizione Allievi Tassa Iscrizione Giovanissimi €. 620.00 € 200.00 € 150.00 Totale € 970.00 MODALITÀ DI VERSAMENTO : Assegno circolare intestato a : F.I.G.C. – CR PUGLIA - SGS ( da inviare al CR PUGLIA S.G.S. – CORSO ITALIA, 19 – 70123 BARI) In alternativa, in caso di disponibilità, le Società potranno richiedere che le somme summenzionate siano addebitate sul proprio conto istituito a suo tempo presso questo Comitato. A tal proposito, si informa che per l’inizio della prossima stagione sportiva , presso il rispettivo comitato di giurisdizione, saranno disponibili gli estratti conto di ciascuna società con il saldo alla data del 30 giugno 2006. SOCIETÀ INQUADRATE NELLE LEGHE Le Società inquadrate nelle Leghe, che praticano attività giovanile in ambito regionale, provinciale e locale, versano una somma unificata a titolo di deposito cauzionale e tasse di iscrizione presso la rispettiva Lega, intendendosi la stessa destinata sia alle attività giovanili che a quelle in ambito superiore. Le Leghe competenti (nel caso della Lega Dilettanti, per il tramite dei Comitati Regionali della stessa) corrisponderanno periodicamente ai Comitati Regionali del Settore le somme a questi dovute a vario titolo. 7. SITUAZIONI CONTABILI E’ il caso di rammentare che le società devono provvedere, prima dell’inizio di ciascuna stagione sportiva, a regolarizzare la propria situazione contabile nel caso che la stessa risulti debitoria nei confronti del Comitato Regionale per le attività alle quali hanno partecipato nella precedente stagione sportiva. Ciò in quanto, in caso di esito negativo, i Comitati Provinciali e Locali di giurisdizione sono autorizzati a non iscrivere le società in questione alle attività ufficiali della Stagione Sportiva 2006/2007 con la conseguente impossibilità di vendere qualsiasi stampato federale (ad es.: cartellini, T.A.U.) alle società inadempienti. 2/8 4. MODALITA’ DI AFFILIAZIONE, TESSERAMENTO E NORME GENERALI ( Stralcio C.U. N° 1 S.G.S. – Libretto n° 5 – stagione sportiva 2006/2007 A. AFFILIAZIONI Per ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale appositadomanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copiaautentica: - atto costitutivo e statuto sociale; - elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi; - dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco. La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere. La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornirà notizia delle domande di affiliazione accolte. Le domande di affiliazione delle Società di puro Settore Giovanile devono essere spedite ai Comitati di competenza, attenendosi a quanto riportato nell’art. 15 delle N.O.I.F., nonché alle modalità indicate dalla Segreteria Federale con lettera prot. N° 881.24/NA/pdp del 22/4/2003. B. TUTELA MEDICO SPORTIVA Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno. Il certificato medico di idoneità viene conservato agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale. Le Società sono responsabili dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all’attività sportiva. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’art.43 delle NOIF comporta il deferimento deiresponsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura del Presidente Federale. Attività non agonistica Per i calciatori di età compresa fra i 6 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, viene richiesta la certificazione della IDONEITA’ all’attività sportiva NON AGONISTICA mediante visita medica (antecedente il tesseramento) effettuata dal proprio medico di base, dal proprio pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport. In quest’ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita deve rilasciare all’atleta il modulo di richiesta da consegnare allo specialista. 2/9 Attività agonistica Per i calciatori di età superiore ai 12 anni (o che compiano i 12 anni nel corso della stagione sportiva) viene richiesta la certificazione della IDONEITA’ all’attività sportiva AGONISTICA mediante visita medica (antecedente il tesseramento) effettuata esclusivamente da Medico Specialista in Medicina dello Sport operanti in ambulatori di medicina dello sport presso le Aziende UU.SS.LL. o presso altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all’Albo Regionale degli Specialisti operanti presso Studi privati autorizzati dalla Regione ed elencati nell’Albo Regionale. Qualsiasi certificazione rilasciata da figure diverse da quelle previste dalla legge sono inutili ai fini della validità del tesseramento ed a quelli assicurativi. Idoneità temporanea In caso di rilascio di certificato medico di idoneità all’attività sportiva di durata inferiore ai 12 (dodici) mesi (normale validità dei certificati medici) viene indicata la data di scadenza dello stesso. Allo scadere del certificato medico, il tesseramento viene sospeso ed il calciatore dovrà ripetere nuovamente la visita medica per il rilascio di una nuova certificazione di idoneità rivolgendosi alla stessa struttura sanitaria. Inidoneità temporanea Qualora nel corso della visita medica per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva lo specialista ritenesse opportuno richiedere ulteriori accertamenti clinici, viene rilasciato al giovane calciatore un certificato medico di sospensione dell’idoneità alla pratica sportiva in attesa di ulteriori esami. In questo caso il giovane calciatore, non appena effettuati i controlli richiesti, è tenuto a recarsi nuovamente dallo stesso specialista per il rilascio del certificato di ripristino della Idoneità sportiva. Il ripristino dell’idoneità deve essere certificata dallo stesso specialista o struttura sanitaria che in precedenza ha riscontrato la inidoneità temporanea. Inidoneità Quando viene riscontrata una indoneità all’attività sportiva, il calciatore non può essere tesserato per tutto il periodo di validità del certificato medico (12 mesi). Il giovane calciatore può ricorrere alla Commissione di Appello Regionale entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato medico. Nel periodo che intercorre tra il ricorso e la sentenza, il giovane calciatore non può essere tesserato. Le decisioni della Commissione sono inappellabili. In caso di mancato ricorso alla Commissione d’Appello Regionale entro i termini previsti, la inidoneità avrà la durata di 12 (dodici) mesi a far data dal rilascio del certificato medico. In presenza dei casi sopra descritti (idoneità temporanea, inidoneità temporanea, inidoneità) le Società Sportive hanno l’obbligo di informare tempestivamente (a mezzo raccomandata) la Segreteria Federale, la Divisione o il Compitato competente, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico ai fini della revoca o sospensione del tesseramento. La Società Sportiva che ne omette la comunicazione è deferita alla Commissione Disciplinare dal Presidente Federale – art.43 comma 5 e 6 delle NOIF. 2/10 C. TESSERAMENTO A) DISPOSIZIONI GENERALI Per partecipare alle attività delle categorie giovanili promosse, disciplinate ed organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., i calciatori debbono risultare così tesserati: a1) “Piccoli Amici” e loro Assicurazione A - “ASSICURAZIONE CONI-SPORTASS” Ha validità assicurativa annuale e viene emessa per i bambini/e, in età compresa tra i 6 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti, appartenenti a Scuole Calcio che sono riconosciute anche come CAS. Per ottenere tale assicurazione le Società dovranno presentare al CONI Provinciale di appartenenza la lista nominativa dei bambini da assicurare completa di luogo e data di nascita, presentandone una ulteriore copia al Comitato Provinciale o Locale della F.I.G.C.. I relativi moduli sono reperibili presso gli uffici del CONI Provinciale di appartenenza. B - “CARTA ASSICURATIVA FIGC Ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e, in età compresa tra i 6 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti, iscritti a Scuole Calcio non riconosciute anche come CAS o a “Centri Calcistiche di Base”. Nel corso della stagione sportiva, al compimento dell’ottavo anno d’età è consentita la sottoscrizione del tesseramento “Pulcini”, purché per la stessa Società con cui era in corso l’assicurazione “Piccoli Amici”. Per il rilascio della carta assicurativa FIGC deve essere consegnato, unitamente al cartellino bianco, il modulo di richiesta in allegato e lo stato di famiglia di ciascun bambino da assicurare. Le carte assicurative possono essere acquistate e vidimate presso gli uffici del Comitato Provinciale F.I.G.C. di appartenenza. Annullamento della carta assicurativa FIGC I bambini/e della categoria “Piccoli Amici” che hanno la “Carta Assicurativa” (cartellino bianco) emessa dal Settore Giovanile e Scolastico possono richiederne l’immediato annullamento presentando al Comitato Regionale competente una richiesta scritta utilizzando l’apposito modello (vedi allegato). La doppia emissione, dovuta alla mancata richiesta di annullamento della carta assicurativa, potrebbe creare delle difficoltà connesse alla meccanizzazione dei 2/11 tesseramenti che possono impedire al bambino/a di poter continuare dove ritiene più opportuno la propria attività. a2) “Giovani”: Cartellino Verde Annuale Pulcini ed Esordienti – Cartellino Giallo Annuale “Giovanissimi ed Allievi” “Tessera della F.I.G.C.” con vincolo annuale di colore “VERDE”: previsto per i giovani calciatori che hanno anagraficamente compiuto l’ottavo anno di età e che, al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non hanno compiuto il dodicesimo. “Tessera della F.I.G.C.” con vincolo annuale di colore “GIALLO”: previsto per i giovani calciatori che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il dodicesimo anno di età e che, nel medesimo periodo, non hanno compiuto il sedicesimo. Tessera della F.I.G.C.” con vincolo biennale di colore “AZZURRO”: il calciatore in età dai 12 anni compiuti all’1 gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva ai 14 anni non compiuti, può assumere vincolo biennale con la società per la quale richiede il tesseramento o, nel corso della stagione sportiva, per la società per la quale è già tesserato con il vincolo annuale. La richiesta di tesseramento dei su riferiti calciatori “giovani” deve recare, insieme alla firma del calciatore, quella contestuale, per consenso, dell’esercente la potestà genitoriale. Le Società debbono accompagnare le richieste di tesseramento con i seguenti documenti: - certificati di residenza e di stato di famiglia del minore; - lettera di accompagnamento, da parte delle Società, corredata di tutti i dati necessari ad una corretta identificazione dei giovani tesserati (Allegato n° 4). - copia del certificato medico previsto (vedi il paragrafo relativo alla “Tutela sanitaria”. Il tesseramento “giovani” viene emesso dal Comitato Provinciale/Locale di appartenenza. a3) “Giovani dilettanti” I calciatori “Giovani”, dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con la Società della LND per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “Giovani Dilettanti”. Il tesseramento “giovani dilettanti” viene emesso dal Comitato Regionale della LND. “Giovani di serie” I calciatori “giovani”, appartenenti a Società di Leghe professionistiche, dal 14° anno anagraficamente compiuto assumono con le stesse Società un vincolo di tesseramento regolamentato dall’art. 33 delle N.O.I.F.. Il tesseramento “giovani di serie” viene emesso dalla Lega Professionistica di appartenenza. Tesseramento “giovani” stranieri Le Società “pure” del Settore Giovanile e Scolastico e della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, esclusivamente con cartellino annuale, giovani calciatori di età inferiore ai 16 anni e nazionalità straniera, residenti unitamente agli esercenti la potestà genitoriale (riscontrabile da permesso di soggiorno o certificato di residenza) nella stessa Provincia sede della Società e/o di Provincia limitrofa (anche di altra regione). Il loro tesseramento può essere effettuato dai Comitati Provinciali e/o Locali solo se il giovane straniero è in regola con le vigenti leggi statali in materia di immigrazione (Art.40 bis comma 7). È pertanto necessario esibire: Giovane Straniero Comunitario: - Stato di famiglia cumulativo della Residenza (che deve risultare nella Provincia della stessa Regione in cui ha Sede la Società o in Provincia limitrofa anche di altra regione) - Iscrizione scolastica. Giovane Straniero Extracomunitario: - certificato di iscrizione e frequenza scolastica; - stato di famiglia e copia del permesso di soggiorno rilasciato per un periodo non inferiore ad 1 anno nel Comune sede della Società o in Comune della stessa Provincia o di altra provincia limitrofa. Se il calciatore straniero ha un’età anagrafica inferiore ai 12 anni compresi, può essere prodotto anche copia del permesso di soggiorno in scadenza o copia della richiesta di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno (cedolino). Il Comitato Provinciale o Locale dovrà inviare, unitamente alla scheda di autocertificazione per il tesseramento del minore straniero debitamente compilata dalla Società (vedi allegato), tutta la documentazione al Comitato Minori Stranieri del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale – dopo opportuni accertamenti – rilascerà il nulla osta al tesseramento. Copia della richiesta di nulla osta inviata ai Comitato Minori Stranieri deve essere inoltrata per conoscenza al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale. Solo a questo punto il Comitato Provinciale o Locale può procedere al tesseramento. Sarà cura della Società informare il Comitato dei Minori Stranieri ed il Settore Giovanile Nazionale dell’avvenuto tesseramento ed eventuale revoca dello stesso. Per quanto riguarda le Società appartenenti alle Leghe Professionistiche, si rimanda a quanto previsto in materia dalle norme federali. “Minori Stranieri dai 6 ai 12 anni” A seguito della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Comitato per i Minori Stranieri del 20 febbraio 2003 prot. cmsia/11.904, e della successiva circolare del 25 marzo 2003 prot. Cms/mna/u/9352, ed in applicazione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20/11/1989 fatta a New York, e resa esecutiva con legge dello Stato Italiano del 27/5/91, n°176 art.31, che prevede espressamente il diritto al gioco del fanciullo, si informano tutte le Società affiliate, che la copia del permesso di soggiorno, sia se scaduto o in scadenza, o del cedolino di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, sono da considerarsi documenti sostitutivi del certificato di residenza, in quanto dai 6 ai 12 anni trattasi di attività ludica. Il Settore Giovanile e Scolastico ha inviato presso i Comitati Regionali in data 9 aprile 2003, prot. 6203.20, comunicazione delle suddette circolari e la copia della scheda di autocertificazione (Allegato 7). Limitazione del tesseramento calciatori e tesseramento in deroga (ex art. 40, comma 3, delle n.o.i.f.) I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto in favore di Società che abbiano sede nella Regione in cui risiedono con la famiglia, oppure che abbiano sede in una Provincia, anche di altra Regione, confinante con quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente Federale, in favore delle Società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno il 14° anno di età e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo di istruzione. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione (in originale): - certificato cumulativo dello stato di famiglia e residenza; - certificato di iscrizione scolastica Le predette Società al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l’alloggio, l’educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant’altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell’osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori. In assenza di tali condizioni il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse. A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull’andamento e sull’evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco. Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. La deroga non è trasferibile ad altra Società o ad altro calciatore ed ha validità per una sola stagione sportiva. Il rinnovo delle richieste di deroga (corredate dell’originale della nuova documentazione) dovrà pervenire entro il 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d’autorità. Le Società Professionistiche titolari del tesseramento pluriennale dovranno pertanto comunicare eventuali trasferimenti (nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto della stagione sportiva successiva) dei giovani calciatori soggetti a deroga nella stagione sportiva precedente. La comunicazione dovrà pervenire entro la data del 15 settembre. Termini e modalità saranno rese note dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale della FIGC a8) Tecnici e loro tesseramento La classificazione dei tecnici è regolata dall’art. 16 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per la quale è richiesto, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo diversa ipotesi prevista dall’accordo collettivo con l’Associazione di categoria, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società. Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l’attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario. I tesseramenti dei Tecnici vanno spediti al Settore Tecnico della FIGC con le seguenti modalità: - modulo di richiesta per l’emissione della tessera di tecnico (colore bianco): che deve essere compilato integralmente con le relative firme, specificando la qualifica e l’incarico del tecnico; deve recare in calce il timbro della Società; - una foto formato tessera (indicando sul retro nome e cognome); - copia della ricevuta del versamento su conto corrente eseguito dall’allenatore a favore del Settore Tecnico per la stagione in corso (inoltre copia delle ricevute di eventuali versamenti ‘a regolarizzazione’ per gli anni precedenti); il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite C/C POSTALE n. 389502 intestato a: Settore Tecnico F.I.G.C - Via Gabriele D’Annunzio, 13850135 Firenze. Le richieste di tesseramento incomplete saranno respinte. Le Società che vogliono sostituire il tecnico devono presentare la documentazione, come sopra descritta, relativa al nuovo tecnico, altresì devono allegare copia delle dimissioni o dell’esonero relativo al tecnico uscente. a9) Dirigenti: tesseramento ed assicurazione obbligatoria A - TESSERAMENTO dei DIRIGENTI II tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all’atto dell’iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. I dirigenti per poter scendere in campo devono essere muniti di tessera valida per la stagione in corso (tessera impersonale); per i dirigenti delle squadre giovanili, la tessera viene rilasciata dal Comitato Provinciale di appartenenza; può contenere fino ad un massimo di sei nominativi e deve essere accompagnata da un elenco nominativo dei dirigenti in essa contenuti. B - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI DIRIGENTI A far data dal 1° luglio 2005, in base all’art. 51 comma 1 e 2 della Legge 289/2002 è prevista la stipula di un’assicurazione obbligatoria per i dirigenti di Società. Per opportuna conoscenza degli interessati, si riporta di seguito l’art. 51 della L. 289/2002 del 27 dicembre 2002: Art. 51 - (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi) A decorrere dal 1º luglio 2003, sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità diatleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente. 3. ASSICURAZIONE AIG-EUROPE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 Si informano le Società che, per la prossima stagione sportiva, i Tesserati con cartellino del Settore Giovanile e Scolastico saranno assicurati con l’istituto AIGEUROPE. Tutte le modalità relative alla procedura di assistenza in caso di infortunio saranno comunicate prossimamente e pubblicate fra l’altro nel sito del Settore Giovanile e Scolastico. 2. VIDIMAZIONE DEI CARTELLINI - Modifiche al Modello all. n° 4 in C.U. N° 1 S.G.S. Si informano i Comitati e le Società interessate che il modello allegato n° 4, già pubblicato sul C.U. n°1 del CR PUGLIA del 14 Luglio 2006 viene sostituito da quello sotto riportato( come nuovo modello – allegato 4 ) con le modifiche indicate con asterisco. 3. Corsi per l'abilitazione ad Allenatori di Base Stagione Sportiva 2006-2007 affidati per l’organizzazione ai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti. In ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento del Settore Tecnico, salvo eventuale rivisitazione dello stesso, si rendono note le modalità che saranno seguite per l'effettuazione dei Corsi Regionali per l'abilitazione ad Allenatori di Base. Premesso che tutti i singoli Bandi di Ammissione devono essere predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico e pubblicati dal Presidente del Settore stesso, si precisa che le richieste per l'effettuazione dei Corsi devono essere inoltrate, dai Presidenti dei Comitati Regionali della L.N.D. territorialmente competenti, d'intesa con i Presidenti dei Comitati Regionali del Settore Giovanile e Scolastico, al Settore Tecnico in un termine di tempo congruo per consentirne l'organizzazione. Nella richiesta dovrà essere precisato quale sarà la sede, l’eventuale periodo di svolgimento del Corso ed eventuali altre condizioni relative al punto 9 lett. a) del bando. In allegato, si trasmette facsimile del Bando di ammissione al Corso che, ogni qualvolta sarà indetto un Corso, sarà pubblicato dal Settore Tecnico ed inviato tempestivamente ai Comitati Regionali della L.N.D. Si precisa a questo proposito che l’Ufficio Corsi Allenatori del Settore Tecnico usa in via preferenziale la posta elettronica, così da ridurre i tempi delle comunicazioni. L’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio Corsi Allenatori è il seguente: [email protected]. Si rendono note, di seguito, le norme di carattere amministrativo ed organizzativo che regoleranno l'effettuazione dei Corsi. NORME AMMINISTRATIVE Indistintamente, per tutti i Corsi, la quota di partecipazione per ciascun allievo è stata fissata, per la stagione sportiva 2006/2007 in € 620,00, dei quali € 310,00 saranno trattenuti dal Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti e € 310,00 dovranno essere inviati al Settore Tecnico all'inizio del Corso, insieme all’elenco degli allievi partecipanti. Si fa presente che nella quota di partecipazione non è compresa la quota di iscrizione all’Albo dei Tecnici presso il Settore Tecnico per la stagione 2006/2007 che dovrà essere pagata separatamente. Le spese di spedizione dei libri di testo saranno a carico dei Comitati regionali organizzatori del corso. La lista degli ammessi al Corso, completa di data di nascita e con indicazione della data di inizio e fine corso, va inviata prima dell’inizio dello stesso direttamente alla CARIGE ASSICURAZIONI SPA (fax 06- 44161720) affinché decorra la copertura assicurativa. NORME ORGANIZZATIVE 1) -Il Corso avrà la durata di cinque settimane con l'obbligo di frequenza. Il Presidente del Comitato Regionale (o il suo delegato) e il Docente di Tecnica Calcistica (in rappresentanza del Settore Tecnico) congiuntamente potranno autorizzare sino ad un massimo di 10 ore complessive di assenza giustificate per ogni allievo, pena la esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio. 2) -Programma orario delle lezioni: 1 - Tecnica e Tattica Calcistica - Pratica e Teoria ore 44 2 - Teoria e Metodologia dell'Allenamento ore 24 3 - Medicina dello Sport ore 10 4 - Psicopedagogia ore 12 5 - Regolamento di Giuoco ore 6 più esperienza pratica di arbitraggio 6 - Carte Federali ore 4 7 - Attività di studio presso Scuole Calcio e Settori Giovanili di prestigio ore 20 8 - Incontri A. I. A. C. ore 2 Totale ore 122 Al termine del Corso ciascun allievo dovrà sostenere gli esami relativi alle singole materie con i rispettivi docenti. La votazione per ogni singola materia dovrà rispettare la seguente tabella: Voto max Tecnica e Tattica Calcistica - Pratica Tecnica e Tattica Calcistica - Teoria Teoria e Metodologia dell'Allenamento Medicina dello Sport Psicopedagogia Regolamento di Giuoco Carte Federali 30/30 30/30 30/30 20/20 10/10 10/10 10/10 Voto minimo di sufficienza 18/30 18/30 18/30 12/20 6/10 6/10 6/10 Ciascun docente dovrà compilare il verbale relativo al risultato dell'esame per la propria materia, e dovrà consegnarlo al Presidente del Comitato Regionale (o al suo delegato) che, quale presidente della Commissione d'esame, formata da tutti i docenti, provvederà alla redazione del verbale generale. Il Delegato nominato dall'A.I.A.C., quale componente della Commissione per l'ammissione al Corso, dovrà essere invitato alla redazione del verbale generale che sottoscriverà per presa visione. Tale verbale, unitamente a tutta la documentazione in originale relativa ai singoli allievi (idonei, non idonei, assenti), dovrà essere inviato al più presto al Settore Tecnico che provvederà ad abilitare chi avrà ottenuto la sufficienza in tutte le materie, a comunicare direttamente agli allievi i risultati conseguiti e a pubblicare un comunicato ufficiale in cui sono elencati gli allievi abilitati. Copia di tutta la documentazione relativa al Corso dovrà obbligatoriamente essere sempre reperibile presso il Comitato. DOCENTI DEL CORSO - Tecnica e Tattica Calcistica - Pratica e Teoria un istruttore federale designato dal Settore Tecnico - Teoria e Metodologia dell'Allenamento un “Preparatore Atletico” iscritto nell’albo dei tecnici del Settore Tecnico e designato da quest’ultimo - Medicina dello Sport un medico fiduciario regionale o un medico sportivo designato dal Presidente del Comitato Regionale della L.N.D. in accordo con il Presidente del Comitato Regionale del S.G.S. d'intesa con il Settore Tecnico - Psicopedagogia un professore laureato in psicologia che abbia conoscenze specifiche, designato dal Presidente del Comitato Regionale della L.N.D. in accordo con il Presidente del Comitato Regionale del S.G.S. d'intesa con il Settore Tecnico - Regolamento di Giuoco un arbitro fuori quadro o benemerito designato dal Presidente del Comitato Regionale della L.N.D. in accordo con il Presidente del Comitato Regionale del S.G.S. d'intesa con il Settore Tecnico e l'A.I.A. - Carte Federali il Presidente del Comitato L.N.D. o il Presidente del Comitato S.G.S. o dirigente da loro delegato. - Conferenza A.I.A.C. il Delegato nominato dal Presidente dell'A.I.A.C. Allegati: Programma didattico Corso Allenatori di Base Facsimile Bando e allegati A - B – C FACSIMILE DI BANDO SETTORE TECNICO F.I.G.C. STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 COMUNICATO UFFICIALE n°__ Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori di Base la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale _______________________ della L.N.D. in modo coordinato con il Comitato Regionale del S.G. e S. e che sarà svolto a _____________________________ dal ____ al _______. 1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Comitato Regionale _________________ della L.N.D. - F.I.G.C. 2. Al Corso sarà ammesso un numero massimo di 40 allievi, comprendente almeno due posti riservati a calciatrici o ex calciatrici in graduatoria. 3. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., ha la possibilità di ammettere al corso, in soprannumero, un allievo a cui il Comitato Regionale della L.N.D. o del S.G.e S. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie Rappresentative per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L’allievo abilitato allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una Società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate. 4. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. da Federazioni straniere nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni straniere che siano stati abilitati “Allenatori di Base” saranno iscritti nell’albo del Settore Tecnico. 5. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in soprannumero e nel limite massimo di due unità, portatori di handicap motori tali da non aver permesso loro di svolgere attività di calciatore acquisendo i relativi punteggi. Tali soggetti dovranno essere in possesso di certificazione di stato di buona salute e dovranno ottenere il nulla osta dalla Commissione Medica indicata dal Settore Tecnico che valuterà i limiti funzionali ai fini dell’idoneità alla partecipazione al Corso, nonché al fine di individuare gli eventuali percorsi alternativi per lo svolgimento delle previste prove pratiche. 6. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei Campionati d’Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A. 7. Il Corso non avrà luogo se il numero degli allievi iscritti risulterà inferiore a 30 unità. 8. Le domande di ammissione, conformi allo schema allegato A, dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire per raccomandata a cura degli interessati al Comitato Regionale ______________________________ LND - FIGC - Commissione Corso Allenatori – Via _______________________________________, entro il ______________. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o altro ufficio. 9. Per poter partecipare al Corso, i candidati devono essere necessariamente in possesso dei seguenti requisiti: a) residenza nella regione in cui ha sede il Comitato. Per i calciatori professionisti la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la Società professionistica per la quale sono tesserati; b) cittadinanza italiana o residenza in Italia da almeno 2 anni; c) età minima 25 anni ed età massima 55 anni, compiuti all'1.1.2007; d) licenza Scuola Media Secondaria Inferiore; e) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso. 10. Non potranno essere ammessi al Corso: a) i candidati che nella stagione sportiva 2005/2006 ed in quella in corso siano stati squalificati per almeno 90 giorni; b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC divenuto definitivo; Saranno altresì esclusi dal corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorrano in una squalifica di almeno 90 giorni. 11. Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso, una autocertificazione (allegato B) in cui saranno elencati i requisiti e i titoli. 12. Si deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli e dopo che i candidati avranno superato una prova pratica di tecnica calcistica per il giudizio definitivo di idoneità alla partecipazione, come previsto al successivo punto 16. 13. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati ad una Commissione composta da: a) il Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., o Dirigente da lui delegato, che la presiede; b) il Presidente del Comitato Regionale del S.G. e S., o Dirigente da lui delegato; c) un Delegato del Settore Tecnico della FIGC; d) un Delegato designato dal Presidente dell'A.I.A.C. 14. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita. 15. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato C, anche per quanto riguarda i due posti riservati a calciatrici o ex calciatrici. 16. I primi 50 in graduatoria (o in numero inferiore se le domande di ammissione presentate saranno state meno di 50), di cui almeno 4 calciatrici o ex calciatrici, dovranno sostenere, previa apposita convocazione, una prova pratica di tecnica calcistica sul campo, condotta da un Delegato del Settore Tecnico, che attribuirà il giudizio di idoneità o non idoneità per l'ammissione al Corso. Quanti ammessi in soprannumero secondo quanto previsto ai punti 3, 4, 5 e 6, saranno ritenuti idonei alla partecipazione al Corso senza sostenere la prova pratica di tecnica calcistica. Resta inteso che il numero massimo degli ammessi al Corso, salvo le ammissioni in soprannumero, è di 40 allievi e che gli eventuali soggetti ritenuti idonei alla prova di Tecnica Calcistica, ma non compresi nella graduatoria degli ammessi, parteciperanno al Corso solo se ci saranno delle rinunce. 17. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età. 18. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. 19. La graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso dovrà essere esposta all’albo presso la sede del Comitato organizzatore. 20. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di € 620,00 (dalla quale è esclusa la quota di iscrizione all’Albo dei Tecnici presso il Settore Tecnico per la stagione 2006/07), di cui € 310,00 saranno trattenuti dal Comitato Regionale L.N.D. ed € 310,00 saranno inviati al Settore Tecnico. 21. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso. 22. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it 23. Gli allegati A-B-C fanno parte integrante del presente Bando. 24. Il Corso di Base si concluderà con un esame finale in tutte le materie la cui votazione sarà valida come punteggio per l’ammissione al Corso di Seconda Categoria. PUBBLICATO IN FIRENZE IL ____________ Il Presidente Azeglio Vicini ALLEGATO A Facsimile domanda d'ammissione Spett.le COMITATO REGIONALE ____________ L.N.D. - F.I.G.C. COMMISSIONE CORSO ALLENATORI Via ____________________________ Città ___________________________ Oggetto:Domanda di ammissione al Corso per l'abilitazione ad "Allenatori di Base" indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° ____ del _______ Il sottoscritto _____________________________________________________ nato a _________________ prov._____ il ______________ residente a _________________________________________ C.A.P. ______________ Via/piazza ________________________________________________________________________________ ________ inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto. Alla domanda il sottoscritto allega l'autocertificazione di cui all'allegato B. Allega, inoltre, una certificazione di idoneità fisica, come richiesto al punto 9, lett. e, del Comunicato Ufficiale n° _____ e due fotografie formato tessera. Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al Corso venga inviata al seguente indirizzo: CAP __________ Località ______________________________________________________ prov. ___________ via/piazza telefono ________________cell. __________________CODICE FISCALE_____________________ e-mail ___________________________________________________ luogo e data ___________________________ ______________________________ firma per esteso N.B. - ai sensi artt. 21 e 38 D.P.R. 445/2000 l’istanza può essere presentata direttamente e firmata davanti al funzionario o può essere inviata con allegata la fotocopia della carta di identità o del passaporto. ALLEGATO B facsimile Autocertificazione AUTOCERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate, Il sottoscritto __________________ nato a ____________ prov._____ il ___________ DICHIARA: - di essere cittadino italiano oppure di risiedere da almeno 2 anni in Italia - di essere residente a ________________________________ - di essere in regola con le disposizioni di cui al punto 10 del Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° _____ del ___________ 1) di avere svolto quale calciatore le seguenti attività: (dettagliare i titoli tenendo presente quanto previsto nell'allegato C indicando anche stagioni sportive, società, categorie dei campionati, etc., astenendosi dall'indicare i relativi punteggi): 2) di avere svolto quale allenatore le seguenti attività: (dettagliare i titoli tenendo presente quanto previsto nell'allegato C indicando anche stagioni sportive, società e categoria della prima squadra,campionato della squadra allenata etc., astenendosi dall'indicare i relativi punteggi): _____________________________________________________________________ 3) di essere in possesso del seguente titolo di studio 4) di essere in possesso del seguente Attestato città e data ___________________________ ____________________________ firma per esteso ALLEGATO C Tabella dei titoli, con relativi punteggi, validi ai fini dell'ammissione al Corso TITOLI SPORTIVI - ATTIVITÀ DI CALCIATORE con tesseramento per società affiliate alla F.I.G.C.(*) Punti per ogni stagione sportiva 1. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati di 1a o 2° o 3a categoria, serie B femminile o Campionato Regionale femminile 2. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della L.N.D. partecipanti a Campionati di C.N.D. - Eccellenza, Promozione, o serie A femminile o Campionato Berretti 3. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega Professionisti Serie "C" partecipanti a Campionati di Serie C/2 o ex Serie D o ex IV Serie o Campionato Primavera o De Martino 4. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega Professionisti Serie "C" partecipanti a Campionati di Serie C/1 5. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega Professionisti partecipanti a Campionati di Serie "B" 6. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega Professionisti partecipanti a Campionati di Serie "A" 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 Punti per ogni presenza 7. per partite giocate in Rappresentative Nazionali di Lega (L.N.P.L.P.Serie C - L.N.D.) Squadre Nazionali Giovanili (Juniores) e Nazionale U21 Femminile 0,20 8. per partite giocate in Nazionale A femminile 0,25 9. per partite giocate in Nazionale U.21- U. 23 o Olimpica 0,30 10. per partite giocate in Nazionale A 0,50 (*) L'attività di calciatore con tesseramento per Federazioni straniere sarà valutata dalla Commissione con attribuzione del relativo punteggio TITOLI SPORTIVI - ATTIVITÀ DI ALLENATORE 1. attività di allenatore di prima squadra partecipante a Campionati di 3a categoria della L.N.D, previa certificazione del Comitato Regionale di appartenenza. Punti per ogni stagione sportiva 2,00 2. attività di allenatore di prima squadra partecipante a Campionati di 2a categoria o categoria superiore, serie A o B femminile in regime di deroga. 3,00 TITOLI DI STUDIO (punteggi non cumulabili tra di loro) 1. Diploma di Scuola Media Secondaria Superiore 2. Laurea (viene conteggiata solo una laurea) 3. Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie punti ATTESTATI (punteggi non cumulabili tra di loro) 1. Corso di "informazione per Istruttori non qualificati" organizzato dal CONI e dal Settore Giovanile e Scolastico (viene conteggiato solo un corso) 2. Allenatore in possesso dell’abilitazione ad “Istruttore di Giovani Calciatori” 3. Allenatore in possesso dell’abilitazione ad “Allenatore di Calcio a Cinque” 4. Allenatori in possesso dell’abilitazione ad “Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello” punti 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 2,00 3,00 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice Privacy”), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue. 1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l’organizzazione e la gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a: a. il tesseramento e l’affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche; b. l’organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile; c. l’organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale; d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivo-calcistico. 2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è: a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy; b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c. svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento. 3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l’espletamento dei compiti di cui al punto 1. che precede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio. 4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l’interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC. 5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca. 6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca. 7. Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy. 8. Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy: 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale Titolare del trattamento e soggetti responsabili – Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. l’interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it. 4. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DI 2° GRADO Il Giudice Sportivo di 2° grado, Avv. Giulio Cesare Lo Vecchio Musti, assistito dal sostituto, Avv. Francesco Ciriolo e dal Rappresentante dell’ AIA, Sig. Luca Riglietti, ha adottato le seguenti decisioni: FESTA REGIONALE TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE DEL 30.5.2006 NEI CONFRONTI DELL’ATLETICO NOCI E DEI SIGG.RI MINECCIA VITO ANTONIO E MICCOLIS PASQUALE. Esaminati gli atti ufficiali; Sentiti i sigg.ri Mineccia Vito Antonio e Miccolis Pasquale; Rilevato che : - Dall’istruttoria espletata è emerso che alla fine della gara Atletico Noci-Manfredonia del 28.5.2006, valevole per il torneo Esordienti Fair Play, il conducente del pulmino dell’Atletico Noci sig. Gigante Nicola, ha tentato di aggredire l’arbitro, senza riuscirvi, per il pronto intervento delle altre persone presenti, ivi inclusi il tecnico della Società deferita; - Di contro è riuscito nel suo proposto violento una persona identificata come genitore di un calciatore in forza all’Atletico Noci che, entrato in campo, colpiva il direttore di gara sulla parte anteriore del collo, all’altezza del gozzo, provocandogli un immediato abbassamento di voce diagnosticato poi come “ forte trauma contusivo alla laringe”; - Sussiste la responsabilità della Società deferita la quale avrebbe dovuto porre in essere adeguati rimedi per impedire tali eventi; - Dall’istruttoria è emerso, altresì che erano seduti in panchina i sigg.ri Mineccia Vito Antonio e Miccolis Pasquale i quali non ne avevano titolo perché già inibiti sino al 30.09.2006; - Che tale condotta va sanzionata avuto riguardo, tuttavia, alle circostanze attenuanti emerse in loro favore nel corso del presente procedimento; - Tutto ciò premesso, in accoglimento del proposto deferimento: DELIBERA 1. Comminarsi alla società ATLETICO NOCI l’ammenda di € 200.00 per le regioni esposte nella narrativa che precede; 2. Inibirsi i sigg.ri Mineccia Vito Antonio e Miccolis Pasquale sino a tutto il 21.10.2006 TORNEO PULCINI – COMITATO PROVINCIALE DI BARI GARA : TRIGGIANO – SPORT CENTRE RUTIGLIANO del 3.5.2006 Deferimento del Presidente del Comitato Regionale Puglia del 23.5.2006 Esaminati gli atti ufficiali; Rilevato che dalla fase istruttoria si evince il riconoscimento, da parte del sig. Mazzei della partecipazione alla gara in oggetto di un calciatore fuori quota ( invece dei due contestai), adducendo motivi che, seppur degni di benevole considerazione, non possono escludere l’infrazione e la relativa sanzione; Che inoltre va esaminato e giudicato il comportamento scorretto contestato al sig. Mazzei, in sede di incontro informale, presso il Comitato Provinciale di Bari; Che nella specie, per quanto risultato allegato e provato in convincimento di questo giudice è orientato a rilevare che i toni alti e accesi, indicati come avvenuti in detta sede, non abbiano solo carattere unilaterale; Che la frase offensiva , contestata peraltro al Mazzei solo dal deferimento e riconosciuta in parte dall’incolpato può considerarsi meno oltraggiosa se collegata alla conclusione di una discussione concitata riveniente soprattutto da motivi futili ed in una sede non regolamentare; Che comunque anche la frase indicata in sede di interrogazione formale del sig. Mazzei, in sostituzione di quella contestata, non può essere esente da censura e sanzione; Tutto ciò premesso, in accoglimento del deferimento ritualmente proposto: DELIBERA 1. Infliggersi alla società A.C. TRIGGIANO la sanzione della perdita della gara in oggetto col punteggio di 0 – 3 in favore della società Sport Centre Rutigliano ( art. 12 n°1 del C.G.S.); 2. Infliggersi al sig. SALOMONE MICHELE individuato quale dirigente accompagnatore o facente funzione in difetto di una precisa indicazione in merito, la sanzione della inibizione fino a tutto il 31.8.2006 (art. 14 n° 1/E del C.G.S.); 3. Infliggersi alla società TRIGGIANO la sanzione dell’ammenda di € 51.00 con diffida ( art. 14 n.1/D del C.G.S.); 4. Infliggersi al sig. Mazzei Michele la violazione dell’art. 1 comma a del C.G.S. la sanzione dell’ inibizione fino a tutto il 31.8.2006 Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate entro e non oltre il 31 AGOSTO 2006. PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO PROVINCIALE IL 24 AGOSTO 2006. IL SEGRETARIO Fermo CERIOTTI IL PRESIDENTE Vittorio ALTIERI