Federazione Italiana Giuoco Calcio
Settore Giovanile e Scolastico
Comitato Provinciale di Bari
70122 BARI – Piazza Luigi di Savoia, 30
tel. 0805242125 – fax 0805240174
www.figcsgscrpuglia.it
www.settoregiovanile.figc.it
e-mail: [email protected]
Stagione Sportiva 2006/2007
Comunicato Ufficiale n° 2 del 24 Agosto 2006
1) VENDITA STAMPATI FEDERALI
Si comunica a tutte le società che la vendita degli stampati federali per la stagione
sportiva 2006/2007 avrà inizio da Martedì 22 Agosto 2006, alle ore 16,00. Si comunica,
inoltre, che tutte le società, per poter provvedere all’acquisto degli stessi, dovranno
rinnovare l’adesione al Settore Giovanile e Scolastico, consegnando l’apposito modulo
compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal Presidente della società, nonché
provvedere al versamento della relativa tassa di adesione.
2. ONERI FINANZIARI TESSERAMENTO – GIOVANI CALCIATORI
STAGIONE SPORTIVA 2006/2007
Si trascrivono gli importi relativi agli oneri finanziari per stagione sportiva 2006/2007,
precisando per quanto attiene il tesseramento delle categorie giovanili pulcini,
esordienti, giovanissimi ed allievi che le Società, all’atto dell’acquisto dei cartellini
dovranno esclusivamente versare al Comitato Provinciale o Locale competente per
territorio esclusivamente la somma di € 2,00 ( due); il restante importo sarà versato
all’atto della vidimazione del cartellino stesso.
2/2
Costo
Saldo
Categoria
Annuale
vendita
vidimazione
Totale
Pulcini
Esordienti
Giovanissimi
Allievi
€.2,00
€.2,00
€.2,00
€.2,00
€. 4,50
€. 4,50
€. 9,50
€. 9,50
€. 6,50
€. 6,50
€.11,50
€.11,50
Biennale
Esordienti/Giovanissimi
€.2,00
€.21,50
€.23,50
1) TASSA DI AFFILIAZIONE - (Art. 15/2 N.O.I.F.)
- Per tutte le Società della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti
Serie C) e della Lega Nazionale Dilettanti;
€. 55,00
- Per le Società che svolgono attività Esclusivamente nel Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica.
€. 15,00
2) TASSA ANNUALE DI ASSOCIAZIONE - (Art. 15/6 N.O.I.F.)
- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta
più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse.
3) TASSA ANNUALE DI ADESIONE AL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E
SCOLASTICA
- Per le Società Federali.
€. 25,00
4) TASSE PER RICORSI
A) - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
- ricorsi al Giudice Sportivo od alla Commissione Disciplinare;
€.259,00
- ricorsi alla Commissione Disciplinare con procedura d’urgenza;
€.362,00
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.);
€.250,00
- ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.);
€.350,00
- ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.) ed alla Corte Federale. €.650,00
Nota: per i ricorsi presentati direttamente ed in proprio dai tesserati, nessuna
tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli
altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in
€.170,00
B) LEGA PROFESSIONISTI - SERIE C
2/3
- ricorsi al Giudice Sportivo od alla Commissione Disciplinare; €.181,00
- ricorsi alla Commissione Disciplinare con procedura d’urgenza; €.310,00
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.); €.250,00
- ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.); €.250,00
- ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.) ed alla Corte Federale. €.400,00
Nota: per i ricorsi presentati direttamente ed in proprio dai tesserati, nessuna
tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli
altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in €.100,00
C) LEGA NAZIONALE DILETTANTI
- CAMPIONATI NAZIONALI: Divisione Interregionale; Divisione Calcio a Cinque e
Divisione
Calcio Femminile:
- ricorsi al Giudice Sportivo; €.100,00
- ricorsi alla Commissione Disciplinare; €.170,00
- ricorsi alla Commissione Disciplinare con procedura d’urgenza; €.250,00
- ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.); €.320,00
- ricorsi alla Corte Federale; €.320,00
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.); €.170,00
- ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.). €.170,00
- Campionato Juniores
- ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.). €.200,00
- CAMPIONATI REGIONALI
- ricorsi ai Giudici Sportivi; €. 78,00
- ricorsi alle Commissioni Disciplinari; €.130,00
- ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.)
per Società di: Eccellenza, Promozione, 1^ Categoria; €280,00
per Società di: 2^ Categoria; 3^ Categoria; Calcio a Cinque, Calcio Femminile;
€.200,00
Campionati Juniores; €.180,00
- ricorsi alla Corte Federale; €.280,00
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.); €.130,00
- ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T); €.130,00
Nota: per i ricorsi presentati direttamente ed in proprio dai tesserati, nessuna
tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli
altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in €. 65,00
2/4
D) SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA
- ricorsi ai Giudici Sportivi; €. 52,00
- ricorsi ai Giudici Sportivi di II° Grado; €. 62,00
- ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.) od alle Commissioni
Disciplinari dei Tornei Nazionali; €.180,00
- ricorsi alla Corte Federale; €.180,00
- ricorsi Commissione Tesseramenti (C.T.); €. 78,00
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.), avverso decisioni
della Commissione Premi di Preparazione. €. 78,00
Nota:
per i ricorsi presentati direttamente ed in proprio dai tesserati, nessuna
tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli
altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in €. 31,00
5) TASSE DI TESSERAMENTO
- Calciatori “Giovani” - Pulcini ed Esordienti (cartellino Verde Annuale);
(comprensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo
plastificazione). €. 6,50
- Calciatori “Giovani” – Giovanissimi ed Allievi (cartellino Giallo Annuale);
(comprensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo
plastificazione). €. 11,50
- Calciatori “Giovani”- Esordienti e Giovanissimi (cartellino Azzurro Biennale);
(comprensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo
plastificazione). €. 23,50
- Calciatori Professionisti di Serie A) e B) (solo tassa tesseramento) €. 50,00
- Calciatori Professionisti di Serie C/1) e C/2A) (solo tassa tesseramento) €. 35,00
- Calciatori Dilettanti; Giovani di Serie A), B), C/1), C/2) e Giovani Dilettanti”;
(solo tassa tesseramento) €. 4,00
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale premio assicurativo). €. 6,00
(tessera colore Bianco); (comprensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e
- Allenatori di Serie A) e B); €. 200,00
- Massaggiatori di Serie A) e B); €. 85,00
- Allenatori di Serie C/1) e C/2); €. 100,00
- Massaggiatori di Serie C/1) e C/2); €. 45,00
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti; €. 15,00
- Medici sociali società professionistiche; €. 75,00
- Medici sociali società dilettanti; €. 50.00
6) STAMPATI FEDERALI
Stampati riguardanti il tesseramento dei calciatori professionisti
(compreso contratto economico).
2/5
Verranno distribuiti a cura delle Leghe Professionistiche secondo le modalità dalle
Leghe stesse fissate.
Altri stampati riguardanti comunque il trasferimento od il tesseramento.
(prezzo unitario).
€. 1,00
(quelli relativi alle esigenze delle Leghe professionistiche verranno
distribuiti secondo le modalità fissate dalle Leghe stesse).
- Liste di Svincolo Collettive (per tutte le societ€);
€. 8,00
- Stampati per il tesseramento di Allenatori, Massaggiatori e Medici
Sociali.
€. 2,50
7) SPESE: ISTITUZIONALI; ORGANIZZATIVE; AMMINISTRATIVE; FEDERALI.
- Lega Nazionale Professionisti €.500,00
- Lega Professionisti Serie C) €.250,00
- Lega Nazionale Dilettanti €. 50,00
8) ALTRI ONERI FINANZIARI PER LA STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 –
SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA
- Tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori; €. 4,00
- Certificato assicurativo “PICCOLI AMICI”; €. 2,00
- Assicurazione obbligatoria Dirigenti di Società. €. 9,50
- TASSE DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI - Stagione sportiva 2006/2007
GIOVANISSIMI REGIONALI
ALLIEVI REGIONALI
Società Professionistiche
Società Dilettanti
Società di Puro Settore
€.300,00
€.200,00
€.150,00
GIOVANISSIMI NAZIONALI
Società Professionistiche
€.400,00
€.350,00
€.250,00
€.200,00
ALLIEVI NAZIONALI
€.500,00
2/6
6. VERSAMENTO ONERI
Società di Puro Settore
In virtù del contenuto di cui al punto 1) si dispone che le società di “Puro” Settore
Giovanile e Scolastico versino le seguenti somme:
a titolo di deposito cauzionale, per la partecipazione ai Campionati sottoindicati:
per UNA squadra:
nei Campionati Regionali
nei Campionati Provinciali
per PIU’ squadre:
nei soli Campionati Regionali
nei Regionali e nei Campionati Provinciali
nei soli Campionati Provinciali
€. 420.00
€ 260.00
€ 620.00
€ 420.00
€ 310.00
a titolo di tassa di iscrizione ai Campionati:
Giovanissimi Regionali Società Professionistiche
Società Dilettanti
Società di Puro Settore
€ 300.00
€ 200.00
€ 150.00
Allievi Regionali Società Professionistiche
Società Dilettanti
Società di Puro Settore
€ 350.00
€ 250.00
€ 200.00
Società inquadrate nelle Leghe
Le Società inquadrate nelle Leghe, che praticano attività giovanile in ambito regionale,
provinciale e locale, versano un deposito cauzionale unificato presso la rispettiva
Lega, intendendosi lo stesso destinato sia alle attività giovanili che a quelle in ambito
superiore.
Le Leghe competenti (nel caso della Lega Dilettanti, per il tramite dei Comitati
Regionali della stessa) corrisponderanno periodicamente ai Comitati Regionali del
Settore le somme a questi dovute a vario titolo.
Modalità di versamento oneri.
Le Società di “Puro” Settore Giovanile e Scolastico verseranno le seguenti
somme per la partecipazione ai Campionati Regionali entro e non oltre SABATO
18 AGOSTO 2006:
Per UNA squadra Giovanissimi Deposito Cauzionale
Tassa Iscrizione
Totale
€. 420.00
€ 150.00
€ 570.00
2/7
Per UNA squadra Allievi Deposito Cauzionale
Tassa Iscrizione
Totale
€. 420.00
€ 200.00
€ 620.00
Per Più squadre Deposito Cauzionale
Tassa Iscrizione Allievi
Tassa Iscrizione Giovanissimi
€. 620.00
€ 200.00
€ 150.00
Totale
€ 970.00
MODALITÀ DI VERSAMENTO :
Assegno circolare intestato a : F.I.G.C. – CR PUGLIA - SGS
( da inviare al CR PUGLIA S.G.S. – CORSO ITALIA, 19 – 70123 BARI)
In alternativa, in caso di disponibilità, le Società potranno richiedere che le somme
summenzionate siano addebitate sul proprio conto istituito a suo tempo presso questo
Comitato.
A tal proposito, si informa che per l’inizio della prossima stagione sportiva , presso il
rispettivo comitato di giurisdizione, saranno disponibili gli estratti conto di ciascuna società
con il saldo alla data del 30 giugno 2006.
SOCIETÀ INQUADRATE NELLE LEGHE
Le Società inquadrate nelle Leghe, che praticano attività giovanile in ambito regionale,
provinciale e locale, versano una somma unificata a titolo di deposito cauzionale e
tasse di iscrizione presso la rispettiva Lega, intendendosi la stessa destinata sia alle
attività giovanili che a quelle in ambito superiore.
Le Leghe competenti (nel caso della Lega Dilettanti, per il tramite dei Comitati
Regionali della stessa) corrisponderanno periodicamente ai Comitati Regionali del
Settore le somme a questi dovute a vario titolo.
7. SITUAZIONI CONTABILI
E’ il caso di rammentare che le società devono provvedere, prima dell’inizio di
ciascuna stagione sportiva, a regolarizzare la propria situazione contabile nel caso che
la stessa risulti debitoria nei confronti del Comitato Regionale per le attività alle quali
hanno partecipato nella precedente stagione sportiva.
Ciò in quanto, in caso di esito negativo, i Comitati Provinciali e Locali di giurisdizione
sono autorizzati a non iscrivere le società in questione alle attività ufficiali della
Stagione Sportiva 2006/2007 con la conseguente impossibilità di vendere qualsiasi
stampato federale (ad es.: cartellini, T.A.U.) alle società inadempienti.
2/8
4. MODALITA’ DI AFFILIAZIONE, TESSERAMENTO E NORME GENERALI
( Stralcio C.U. N° 1 S.G.S. – Libretto n° 5 – stagione sportiva 2006/2007
A. AFFILIAZIONI
Per ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente
Federale appositadomanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai
seguenti documenti in copiaautentica:
- atto costitutivo e statuto sociale;
- elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi;
- dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.
La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il
tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il
proprio parere.
La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornirà notizia delle domande di
affiliazione accolte.
Le domande di affiliazione delle Società di puro Settore Giovanile devono essere
spedite ai Comitati di competenza, attenendosi a quanto riportato nell’art. 15 delle
N.O.I.F., nonché alle modalità indicate dalla Segreteria Federale con lettera prot. N°
881.24/NA/pdp del 22/4/2003.
B. TUTELA MEDICO SPORTIVA
Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi
preventivamente a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all’attività
sportiva.
Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della
Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno.
Il certificato medico di idoneità viene conservato agli atti della Società per 5 (cinque)
anni ed aggiornato a cura del medico sociale.
Le Società sono responsabili dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di
idoneità all’attività sportiva.
La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’art.43 delle NOIF comporta il
deferimento deiresponsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura del
Presidente Federale.
Attività non agonistica
Per i calciatori di età compresa fra i 6 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, viene
richiesta la certificazione della IDONEITA’ all’attività sportiva NON AGONISTICA
mediante visita medica (antecedente il tesseramento) effettuata dal proprio medico di
base, dal proprio pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport. In
quest’ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita deve rilasciare all’atleta il
modulo di richiesta da consegnare allo specialista.
2/9
Attività agonistica
Per i calciatori di età superiore ai 12 anni (o che compiano i 12 anni nel corso della
stagione sportiva) viene richiesta la certificazione della IDONEITA’ all’attività sportiva
AGONISTICA mediante visita medica (antecedente il tesseramento) effettuata
esclusivamente da Medico Specialista in Medicina dello Sport operanti in ambulatori
di medicina dello sport presso le Aziende UU.SS.LL. o presso altre Strutture
Pubbliche, o da Medici iscritti all’Albo Regionale degli Specialisti operanti presso Studi
privati autorizzati dalla Regione ed elencati nell’Albo Regionale.
Qualsiasi certificazione rilasciata da figure diverse da quelle previste dalla legge sono
inutili ai fini della validità del tesseramento ed a quelli assicurativi.
Idoneità temporanea
In caso di rilascio di certificato medico di idoneità all’attività sportiva di durata inferiore
ai 12 (dodici) mesi (normale validità dei certificati medici) viene indicata la data di
scadenza dello stesso. Allo scadere del certificato medico, il tesseramento viene
sospeso ed il calciatore dovrà ripetere nuovamente la visita medica per il rilascio di
una nuova certificazione di idoneità rivolgendosi alla stessa struttura sanitaria.
Inidoneità temporanea
Qualora nel corso della visita medica per il rilascio della certificazione di idoneità alla
pratica sportiva lo specialista ritenesse opportuno richiedere ulteriori accertamenti
clinici, viene rilasciato al giovane calciatore un certificato medico di sospensione
dell’idoneità alla pratica sportiva in attesa di ulteriori esami. In questo caso il giovane
calciatore, non appena effettuati i controlli richiesti, è tenuto a recarsi nuovamente
dallo stesso specialista per il rilascio del certificato di ripristino della Idoneità sportiva.
Il ripristino dell’idoneità deve essere certificata dallo stesso specialista o struttura
sanitaria che in precedenza ha riscontrato la inidoneità temporanea.
Inidoneità
Quando viene riscontrata una indoneità all’attività sportiva, il calciatore non può essere
tesserato per tutto il periodo di validità del certificato medico (12 mesi). Il giovane
calciatore può ricorrere alla Commissione di Appello Regionale entro 30 (trenta)
giorni dalla data di rilascio del certificato medico. Nel periodo che intercorre tra il
ricorso e la sentenza, il giovane calciatore non può essere tesserato. Le decisioni della
Commissione sono inappellabili. In caso di mancato ricorso alla Commissione
d’Appello Regionale entro i termini previsti, la inidoneità avrà la durata di 12 (dodici)
mesi a far data dal rilascio del certificato medico. In presenza dei casi sopra descritti
(idoneità temporanea, inidoneità temporanea, inidoneità) le Società Sportive hanno
l’obbligo di informare tempestivamente (a mezzo raccomandata) la Segreteria
Federale, la Divisione o il Compitato competente, nonché la Sezione Medica del
Settore Tecnico ai fini della revoca o sospensione del tesseramento. La Società
Sportiva che ne omette la comunicazione è deferita alla Commissione Disciplinare dal
Presidente Federale – art.43 comma 5 e 6 delle NOIF.
2/10
C. TESSERAMENTO
A) DISPOSIZIONI GENERALI
Per partecipare alle attività delle categorie giovanili promosse, disciplinate ed
organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., i calciatori debbono
risultare così tesserati:
a1) “Piccoli Amici” e loro Assicurazione
A - “ASSICURAZIONE CONI-SPORTASS”
Ha validità assicurativa annuale e viene emessa per i bambini/e, in età compresa tra i
6 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti, appartenenti a Scuole
Calcio che sono riconosciute anche come CAS.
Per ottenere tale assicurazione le Società dovranno presentare al CONI Provinciale di
appartenenza la lista nominativa dei bambini da assicurare completa di luogo e data di
nascita, presentandone una ulteriore copia al Comitato Provinciale o Locale della
F.I.G.C..
I relativi moduli sono reperibili presso gli uffici del CONI Provinciale di appartenenza.
B - “CARTA ASSICURATIVA FIGC
Ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e,
in età compresa tra i 6 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti, iscritti
a Scuole Calcio non riconosciute anche come CAS o a “Centri Calcistiche di Base”.
Nel corso della stagione sportiva, al compimento dell’ottavo anno d’età è consentita la
sottoscrizione del tesseramento “Pulcini”, purché per la stessa Società con cui era in
corso l’assicurazione “Piccoli Amici”.
Per il rilascio della carta assicurativa FIGC deve essere consegnato, unitamente al
cartellino bianco, il modulo di richiesta in allegato e lo stato di famiglia di ciascun
bambino da assicurare.
Le carte assicurative possono essere acquistate e vidimate presso gli uffici del
Comitato Provinciale F.I.G.C. di appartenenza.
Annullamento della carta assicurativa FIGC
I bambini/e della categoria “Piccoli Amici” che hanno la “Carta Assicurativa” (cartellino
bianco) emessa dal Settore Giovanile e Scolastico possono richiederne l’immediato
annullamento presentando al Comitato Regionale competente una richiesta scritta
utilizzando l’apposito modello (vedi allegato).
La doppia emissione, dovuta alla mancata richiesta di annullamento della carta
assicurativa, potrebbe creare delle difficoltà connesse alla meccanizzazione dei
2/11
tesseramenti che possono impedire al bambino/a di poter continuare dove ritiene più
opportuno la propria attività.
a2) “Giovani”:
Cartellino Verde Annuale Pulcini ed Esordienti – Cartellino Giallo Annuale
“Giovanissimi ed Allievi”
“Tessera della F.I.G.C.” con vincolo annuale di colore “VERDE”: previsto per i
giovani calciatori che hanno anagraficamente compiuto l’ottavo anno di età e che, al 1°
gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non hanno compiuto il
dodicesimo.
“Tessera della F.I.G.C.” con vincolo annuale di colore “GIALLO”: previsto per i
giovani calciatori che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno
compiuto il dodicesimo anno di età e che, nel medesimo periodo, non hanno compiuto
il sedicesimo.
Tessera della F.I.G.C.” con vincolo biennale di colore “AZZURRO”: il calciatore
in età dai 12 anni compiuti all’1 gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva
ai 14 anni non compiuti, può assumere vincolo biennale con la società per la quale
richiede il tesseramento o, nel corso della stagione sportiva, per la società per la quale
è già tesserato con il vincolo annuale.
La richiesta di tesseramento dei su riferiti calciatori “giovani” deve recare, insieme alla
firma del calciatore, quella contestuale, per consenso, dell’esercente la potestà
genitoriale.
Le Società debbono accompagnare le richieste di tesseramento con i seguenti
documenti:
- certificati di residenza e di stato di famiglia del minore;
- lettera di accompagnamento, da parte delle Società, corredata di tutti i dati
necessari ad una corretta identificazione dei giovani tesserati (Allegato n° 4).
- copia del certificato medico previsto (vedi il paragrafo relativo alla “Tutela
sanitaria”.
Il tesseramento “giovani” viene emesso dal Comitato Provinciale/Locale di
appartenenza.
a3) “Giovani dilettanti”
I calciatori “Giovani”, dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono
assumere con la Società della LND per la quale sono già tesserati vincolo di
tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano
anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “Giovani
Dilettanti”.
Il tesseramento “giovani dilettanti” viene emesso dal Comitato Regionale della LND.
“Giovani di serie”
I calciatori “giovani”, appartenenti a Società di Leghe professionistiche, dal 14° anno
anagraficamente compiuto assumono con le stesse Società un vincolo di
tesseramento regolamentato dall’art. 33 delle N.O.I.F..
Il tesseramento “giovani di serie” viene emesso dalla Lega Professionistica di
appartenenza.
Tesseramento “giovani” stranieri
Le Società “pure” del Settore Giovanile e Scolastico e della Lega Nazionale Dilettanti
possono tesserare, esclusivamente con cartellino annuale, giovani calciatori di età
inferiore ai 16 anni e nazionalità straniera, residenti unitamente agli esercenti la
potestà genitoriale (riscontrabile da permesso di soggiorno o certificato di residenza)
nella stessa Provincia sede della Società e/o di Provincia limitrofa (anche di altra
regione).
Il loro tesseramento può essere effettuato dai Comitati Provinciali e/o Locali solo se il
giovane straniero è in regola con le vigenti leggi statali in materia di immigrazione
(Art.40 bis comma 7).
È pertanto necessario esibire:
Giovane Straniero Comunitario:
- Stato di famiglia cumulativo della Residenza (che deve risultare nella Provincia della
stessa Regione in cui ha Sede la Società o in Provincia limitrofa anche di altra regione)
- Iscrizione scolastica.
Giovane Straniero Extracomunitario:
- certificato di iscrizione e frequenza scolastica;
- stato di famiglia e copia del permesso di soggiorno rilasciato per un periodo non
inferiore ad 1 anno nel Comune sede della Società o in Comune della stessa Provincia
o di altra provincia limitrofa. Se il calciatore straniero ha un’età anagrafica inferiore ai
12 anni compresi, può essere prodotto anche copia del permesso di soggiorno in
scadenza o copia della richiesta di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno
(cedolino).
Il Comitato Provinciale o Locale dovrà inviare, unitamente alla scheda di
autocertificazione per il tesseramento del minore straniero debitamente compilata dalla
Società (vedi allegato), tutta la documentazione al Comitato Minori Stranieri del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale – dopo opportuni
accertamenti – rilascerà il nulla osta al tesseramento. Copia della richiesta di nulla
osta inviata ai Comitato Minori Stranieri deve essere inoltrata per conoscenza al
Settore Giovanile e Scolastico Nazionale. Solo a questo punto il Comitato Provinciale
o Locale può procedere al tesseramento.
Sarà cura della Società informare il Comitato dei Minori Stranieri ed il Settore
Giovanile Nazionale dell’avvenuto tesseramento ed eventuale revoca dello stesso.
Per quanto riguarda le Società appartenenti alle Leghe Professionistiche, si rimanda a
quanto previsto in materia dalle norme federali.
“Minori Stranieri dai 6 ai 12 anni”
A seguito della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Comitato per
i Minori Stranieri del 20 febbraio 2003 prot. cmsia/11.904, e della successiva circolare
del 25 marzo 2003 prot. Cms/mna/u/9352, ed in applicazione della Convenzione sui
Diritti del Fanciullo del 20/11/1989 fatta a New York, e resa esecutiva con legge dello
Stato Italiano del 27/5/91, n°176 art.31, che prevede espressamente il diritto al gioco
del fanciullo, si informano tutte le Società affiliate, che la copia del permesso di
soggiorno, sia se scaduto o in scadenza, o del cedolino di richiesta di rilascio del
permesso di soggiorno, sono da considerarsi documenti sostitutivi del certificato di
residenza, in quanto dai 6 ai 12 anni trattasi di attività ludica.
Il Settore Giovanile e Scolastico ha inviato presso i Comitati Regionali in data 9 aprile
2003, prot. 6203.20, comunicazione delle suddette circolari e la copia della scheda di
autocertificazione (Allegato 7).
Limitazione del tesseramento calciatori e tesseramento in deroga (ex art. 40,
comma 3, delle n.o.i.f.)
I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono
essere tesserati soltanto in favore di Società che abbiano sede nella Regione in cui
risiedono con la famiglia, oppure che abbiano sede in una Provincia, anche di altra
Regione, confinante con quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente
Federale, in favore delle Società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto
almeno il 14° anno di età e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo di
istruzione.
Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire
entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dalla seguente
documentazione (in originale):
- certificato cumulativo dello stato di famiglia e residenza;
- certificato di iscrizione scolastica
Le predette Società al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare
di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il
vitto, l’alloggio, l’educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant’altro
inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti
dell’osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente
legislazione, in materia di affidamento dei minori. In assenza di tali condizioni il
tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per
il venir meno delle stesse.
A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull’andamento e
sull’evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco. Il tesseramento in deroga potrà
essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non
osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci senza giustificati motivi. I
necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica.
La deroga non è trasferibile ad altra Società o ad altro calciatore ed ha validità per una
sola stagione sportiva.
Il rinnovo delle richieste di deroga (corredate dell’originale della nuova
documentazione) dovrà pervenire entro il 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale,
in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore
sarà svincolato d’autorità.
Le Società Professionistiche titolari del tesseramento pluriennale dovranno pertanto
comunicare eventuali trasferimenti (nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto della stagione
sportiva successiva) dei giovani calciatori soggetti a deroga nella stagione sportiva
precedente. La comunicazione dovrà pervenire entro la data del 15 settembre.
Termini e modalità saranno rese note dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale
della FIGC
a8) Tecnici e loro tesseramento
La classificazione dei tecnici è regolata dall’art. 16 comma 1 del Regolamento del
Settore Tecnico. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico
debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la
propria attività. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per la quale è
richiesto, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali.
Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo diversa ipotesi prevista
dall’accordo collettivo con l’Associazione di categoria, non possono tesserarsi o
svolgere alcuna attività per più di una società.
Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari
ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro
contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere
rispettivamente l’attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario
ausiliario.
I tesseramenti dei Tecnici vanno spediti al Settore Tecnico della FIGC con le seguenti
modalità:
- modulo di richiesta per l’emissione della tessera di tecnico (colore bianco): che deve
essere compilato integralmente con le relative firme, specificando la qualifica e
l’incarico del tecnico; deve recare in calce il timbro della Società;
- una foto formato tessera (indicando sul retro nome e cognome);
- copia della ricevuta del versamento su conto corrente eseguito dall’allenatore a
favore del Settore Tecnico per la stagione in corso (inoltre copia delle ricevute di
eventuali versamenti ‘a regolarizzazione’ per gli anni precedenti); il pagamento dovrà
essere effettuato esclusivamente tramite C/C POSTALE n. 389502 intestato a:
Settore Tecnico F.I.G.C - Via Gabriele D’Annunzio, 13850135 Firenze.
Le richieste di tesseramento incomplete saranno respinte.
Le Società che vogliono sostituire il tecnico devono presentare la documentazione,
come sopra descritta, relativa al nuovo tecnico, altresì devono allegare copia delle
dimissioni o dell’esonero relativo al tecnico uscente.
a9) Dirigenti: tesseramento ed assicurazione obbligatoria
A - TESSERAMENTO dei DIRIGENTI
II tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all’atto
dell’iscrizione al Campionato della società di appartenenza.
A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i
nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi.
Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli
effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.
I dirigenti per poter scendere in campo devono essere muniti di tessera valida per la
stagione in corso (tessera impersonale); per i dirigenti delle squadre giovanili, la
tessera viene rilasciata dal Comitato Provinciale di appartenenza; può contenere fino
ad un massimo di sei nominativi e deve essere accompagnata da un elenco
nominativo dei dirigenti in essa contenuti.
B - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI DIRIGENTI
A far data dal 1° luglio 2005, in base all’art. 51 comma 1 e 2 della Legge 289/2002 è
prevista la stipula di un’assicurazione obbligatoria per i dirigenti di Società.
Per opportuna conoscenza degli interessati, si riporta di seguito l’art. 51 della L.
289/2002 del 27 dicembre 2002:
Art. 51 - (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)
A decorrere dal 1º luglio 2003, sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi
dilettanti tesserati in qualità diatleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione
e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una
inabilità permanente.
3. ASSICURAZIONE AIG-EUROPE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007
Si informano le Società che, per la prossima stagione sportiva, i Tesserati con
cartellino del Settore Giovanile e Scolastico saranno assicurati con l’istituto AIGEUROPE.
Tutte le modalità relative alla procedura di assistenza in caso di infortunio saranno
comunicate prossimamente e pubblicate fra l’altro nel sito del Settore Giovanile e
Scolastico.
2. VIDIMAZIONE DEI CARTELLINI - Modifiche al Modello all. n° 4 in C.U. N° 1
S.G.S.
Si informano i Comitati e le Società interessate che il modello allegato n° 4, già
pubblicato sul C.U. n°1 del CR PUGLIA del 14 Luglio 2006
viene sostituito da quello sotto riportato( come nuovo modello – allegato 4 ) con
le modifiche indicate con asterisco.
3. Corsi per l'abilitazione ad Allenatori di Base Stagione Sportiva 2006-2007
affidati per l’organizzazione ai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.
In ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento del Settore Tecnico, salvo
eventuale rivisitazione dello stesso, si rendono note le modalità che saranno seguite
per l'effettuazione dei Corsi Regionali per l'abilitazione ad Allenatori di Base.
Premesso che tutti i singoli Bandi di Ammissione devono essere predisposti ed
approvati dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico e pubblicati dal Presidente del
Settore stesso, si precisa che le richieste per l'effettuazione dei Corsi devono
essere inoltrate, dai Presidenti dei Comitati Regionali della L.N.D.
territorialmente competenti, d'intesa con i Presidenti dei Comitati Regionali del
Settore Giovanile e Scolastico, al Settore Tecnico in un termine di tempo
congruo per consentirne l'organizzazione.
Nella richiesta dovrà essere precisato quale sarà la sede, l’eventuale periodo di
svolgimento del Corso ed eventuali altre condizioni relative al punto 9 lett. a) del
bando.
In allegato, si trasmette facsimile del Bando di ammissione al Corso che, ogni
qualvolta sarà indetto un Corso, sarà pubblicato dal Settore Tecnico ed inviato
tempestivamente ai Comitati Regionali della L.N.D.
Si precisa a questo proposito che l’Ufficio Corsi Allenatori del Settore Tecnico usa in
via preferenziale la posta elettronica, così da ridurre i tempi delle comunicazioni.
L’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio Corsi Allenatori è il seguente:
[email protected].
Si rendono note, di seguito, le norme di carattere amministrativo ed organizzativo che
regoleranno l'effettuazione dei Corsi.
NORME AMMINISTRATIVE
Indistintamente, per tutti i Corsi, la quota di partecipazione per ciascun allievo è stata
fissata, per la stagione sportiva 2006/2007 in € 620,00, dei quali € 310,00 saranno
trattenuti dal Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti e € 310,00 dovranno
essere inviati al Settore Tecnico all'inizio del Corso, insieme all’elenco degli allievi
partecipanti. Si fa presente che nella quota di partecipazione non è compresa la
quota di iscrizione all’Albo dei Tecnici presso il Settore Tecnico per la stagione
2006/2007 che dovrà essere pagata separatamente. Le spese di spedizione dei libri di
testo saranno a carico dei Comitati regionali organizzatori del corso.
La lista degli ammessi al Corso, completa di data di nascita e con indicazione della
data di inizio e fine corso, va inviata prima dell’inizio dello stesso direttamente alla
CARIGE ASSICURAZIONI SPA (fax 06- 44161720) affinché decorra la copertura
assicurativa.
NORME ORGANIZZATIVE
1) -Il Corso avrà la durata di cinque settimane con l'obbligo di frequenza.
Il Presidente del Comitato Regionale (o il suo delegato) e il Docente di Tecnica
Calcistica (in rappresentanza del Settore Tecnico) congiuntamente potranno
autorizzare sino ad un massimo di 10 ore complessive di assenza giustificate
per ogni allievo, pena la esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno
esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile
giudizio.
2) -Programma orario delle lezioni:
1 - Tecnica e Tattica Calcistica - Pratica e Teoria ore 44
2 - Teoria e Metodologia dell'Allenamento ore 24
3 - Medicina dello Sport ore 10
4 - Psicopedagogia ore 12
5 - Regolamento di Giuoco ore 6 più esperienza pratica di arbitraggio
6 - Carte Federali ore 4
7 - Attività di studio presso Scuole Calcio e Settori Giovanili di prestigio ore 20
8 - Incontri A. I. A. C. ore 2
Totale ore 122
Al termine del Corso ciascun allievo dovrà sostenere gli esami relativi alle singole
materie con i rispettivi docenti.
La votazione per ogni singola materia dovrà rispettare la seguente tabella:
Voto max
Tecnica e Tattica Calcistica - Pratica
Tecnica e Tattica Calcistica - Teoria
Teoria e Metodologia dell'Allenamento
Medicina dello Sport
Psicopedagogia
Regolamento di Giuoco
Carte Federali
30/30
30/30
30/30
20/20
10/10
10/10
10/10
Voto minimo di sufficienza
18/30
18/30
18/30
12/20
6/10
6/10
6/10
Ciascun docente dovrà compilare il verbale relativo al risultato dell'esame per la
propria materia, e dovrà consegnarlo al Presidente del Comitato Regionale (o al suo
delegato) che, quale presidente della Commissione d'esame, formata da tutti i docenti,
provvederà alla redazione del verbale generale.
Il Delegato nominato dall'A.I.A.C., quale componente della Commissione per
l'ammissione al Corso, dovrà essere invitato alla redazione del verbale generale
che sottoscriverà per presa visione.
Tale verbale, unitamente a tutta la documentazione in originale relativa ai singoli
allievi (idonei, non idonei, assenti), dovrà essere inviato al più presto al Settore
Tecnico che provvederà ad abilitare chi avrà ottenuto la sufficienza in tutte le
materie, a comunicare direttamente agli allievi i risultati conseguiti e a
pubblicare un comunicato ufficiale in cui sono elencati gli allievi abilitati.
Copia di tutta la documentazione relativa al Corso dovrà obbligatoriamente
essere sempre reperibile presso il Comitato.
DOCENTI DEL CORSO
- Tecnica e Tattica Calcistica - Pratica e Teoria
un istruttore federale designato dal Settore Tecnico
- Teoria e Metodologia dell'Allenamento
un “Preparatore Atletico” iscritto nell’albo dei tecnici del Settore Tecnico e designato da
quest’ultimo
- Medicina dello Sport
un medico fiduciario regionale o un medico sportivo designato dal Presidente del
Comitato Regionale della L.N.D. in accordo con il Presidente del Comitato Regionale
del S.G.S. d'intesa con il Settore Tecnico
- Psicopedagogia
un professore laureato in psicologia che abbia conoscenze specifiche, designato dal
Presidente del Comitato Regionale della L.N.D. in accordo con il Presidente del
Comitato Regionale del S.G.S. d'intesa con il Settore Tecnico
- Regolamento di Giuoco
un arbitro fuori quadro o benemerito designato dal Presidente del Comitato Regionale
della L.N.D. in accordo con il Presidente del Comitato Regionale del S.G.S. d'intesa
con il Settore Tecnico e l'A.I.A.
- Carte Federali
il Presidente del Comitato L.N.D. o il Presidente del Comitato S.G.S. o dirigente da
loro delegato.
- Conferenza A.I.A.C.
il Delegato nominato dal Presidente dell'A.I.A.C.
Allegati:
Programma didattico Corso Allenatori di Base
Facsimile Bando e allegati A - B – C
FACSIMILE DI BANDO
SETTORE TECNICO F.I.G.C.
STAGIONE SPORTIVA 2006/2007
COMUNICATO UFFICIALE n°__
Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori di Base la cui
attuazione è affidata al Comitato Regionale _______________________ della
L.N.D. in modo coordinato con il Comitato Regionale del S.G. e S. e che sarà
svolto a _____________________________ dal ____ al _______.
1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Comitato
Regionale _________________ della L.N.D. - F.I.G.C.
2. Al Corso sarà ammesso un numero massimo di 40 allievi, comprendente almeno due posti
riservati a calciatrici o ex calciatrici in graduatoria.
3. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., ha la
possibilità di ammettere al corso, in soprannumero, un allievo a cui il Comitato Regionale della L.N.D.
o del S.G.e S. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle
proprie Rappresentative per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L’allievo abilitato
allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una Società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra
indicate.
4. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, allievi di
cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. da Federazioni straniere nel rispetto di accordi di
collaborazione tecnica in essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni straniere che
siano stati abilitati “Allenatori di Base”
saranno iscritti nell’albo del Settore Tecnico.
5. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in
soprannumero e nel limite massimo di due unità, portatori di handicap motori tali da non aver
permesso loro di svolgere attività di calciatore acquisendo i relativi punteggi. Tali soggetti dovranno
essere in possesso di certificazione di stato di
buona salute e dovranno ottenere il nulla osta dalla Commissione Medica indicata dal Settore
Tecnico che valuterà i limiti funzionali ai fini dell’idoneità alla partecipazione al Corso, nonché al fine
di individuare gli eventuali percorsi alternativi per lo svolgimento delle previste prove pratiche.
6. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, soggetti
che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei Campionati
d’Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A.
7. Il Corso non avrà luogo se il numero degli allievi iscritti risulterà inferiore a 30 unità.
8. Le domande di ammissione, conformi allo schema allegato A, dovranno essere presentate
direttamente o fatte pervenire per raccomandata a cura degli interessati al Comitato Regionale
______________________________ LND - FIGC - Commissione Corso Allenatori – Via
_______________________________________, entro il ______________. Non saranno
accettate le domande che perverranno oltre tale termine anche se presentate in tempo utile agli uffici
postali o altro ufficio.
9. Per poter partecipare al Corso, i candidati devono essere necessariamente in possesso dei
seguenti requisiti:
a) residenza nella regione in cui ha sede il Comitato. Per i calciatori professionisti la residenza può
anche intendersi convenzionalmente fissata presso la Società professionistica per la quale sono
tesserati;
b) cittadinanza italiana o residenza in Italia da almeno 2 anni;
c) età minima 25 anni ed età massima 55 anni, compiuti all'1.1.2007;
d) licenza Scuola Media Secondaria Inferiore;
e) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal
proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative, con validità fino al termine del Corso.
10. Non potranno essere ammessi al Corso:
a) i candidati che nella stagione sportiva 2005/2006 ed in quella in corso siano stati squalificati per
almeno 90 giorni;
b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non
continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC
divenuto definitivo;
Saranno altresì esclusi dal corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorrano in una
squalifica di almeno 90 giorni.
11. Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso,
una autocertificazione (allegato B) in cui saranno elencati i requisiti e i titoli.
12. Si deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i
requisiti e valutato i titoli e dopo che i candidati avranno superato una prova pratica di tecnica
calcistica per il giudizio definitivo di idoneità alla partecipazione, come previsto al successivo punto
16.
13. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle
dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati ad una
Commissione composta da:
a) il Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., o Dirigente da lui delegato, che la presiede;
b) il Presidente del Comitato Regionale del S.G. e S., o Dirigente da lui delegato;
c) un Delegato del Settore Tecnico della FIGC;
d) un Delegato designato dal Presidente dell'A.I.A.C.
14. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà
violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre
determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la
revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.
15. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al
Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato C, anche per quanto riguarda i due
posti riservati a calciatrici o ex calciatrici.
16. I primi 50 in graduatoria (o in numero inferiore se le domande di ammissione presentate saranno
state meno di 50), di cui almeno 4 calciatrici o ex calciatrici, dovranno sostenere, previa apposita
convocazione, una prova pratica di tecnica calcistica sul campo, condotta da un Delegato del Settore
Tecnico, che attribuirà il giudizio di idoneità o non idoneità per l'ammissione al Corso. Quanti
ammessi in soprannumero secondo quanto previsto ai punti 3, 4, 5 e 6, saranno ritenuti idonei alla
partecipazione al Corso senza sostenere la prova pratica di tecnica calcistica. Resta inteso che il
numero massimo degli ammessi al Corso, salvo le ammissioni in
soprannumero, è di 40 allievi e che gli eventuali soggetti ritenuti idonei alla prova di Tecnica
Calcistica, ma non compresi nella graduatoria degli ammessi, parteciperanno al Corso solo se ci
saranno delle rinunce.
17. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
18. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti
candidati che seguono in graduatoria.
19. La graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso dovrà essere esposta
all’albo presso la sede del Comitato organizzatore.
20. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di € 620,00 (dalla quale è
esclusa la quota di iscrizione all’Albo dei Tecnici presso il Settore Tecnico per la stagione 2006/07),
di cui € 310,00 saranno trattenuti dal Comitato Regionale L.N.D. ed € 310,00 saranno inviati al
Settore Tecnico.
21. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore
Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.
22. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso"
presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti e
del Settore Giovanile e Scolastico o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it
23. Gli allegati A-B-C fanno parte integrante del presente Bando.
24. Il Corso di Base si concluderà con un esame finale in tutte le materie la cui votazione sarà valida
come punteggio per l’ammissione al Corso di Seconda Categoria.
PUBBLICATO IN FIRENZE IL ____________
Il Presidente
Azeglio Vicini
ALLEGATO A
Facsimile domanda d'ammissione
Spett.le
COMITATO REGIONALE ____________
L.N.D. - F.I.G.C.
COMMISSIONE CORSO ALLENATORI
Via ____________________________
Città ___________________________
Oggetto:Domanda di ammissione al Corso per l'abilitazione ad "Allenatori di Base" indetto con
Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° ____ del _______
Il sottoscritto _____________________________________________________ nato a
_________________
prov._____
il ______________ residente a _________________________________________ C.A.P.
______________
Via/piazza
________________________________________________________________________________
________
inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto.
Alla domanda il sottoscritto allega l'autocertificazione di cui all'allegato B.
Allega, inoltre, una certificazione di idoneità fisica, come richiesto al punto 9, lett. e, del Comunicato
Ufficiale n°
_____ e due fotografie formato tessera.
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al Corso venga inviata al seguente indirizzo:
CAP __________ Località ______________________________________________________ prov.
___________
via/piazza
telefono ________________cell. __________________CODICE FISCALE_____________________
e-mail ___________________________________________________
luogo e data ___________________________
______________________________
firma per esteso
N.B. - ai sensi artt. 21 e 38 D.P.R. 445/2000 l’istanza può essere presentata direttamente e
firmata davanti al funzionario o può essere inviata con allegata la fotocopia della carta di
identità o del passaporto.
ALLEGATO B
facsimile Autocertificazione
AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false
dichiarazioni autocertificate,
Il sottoscritto __________________ nato a ____________ prov._____ il ___________
DICHIARA:
- di essere cittadino italiano oppure di risiedere da almeno 2 anni in Italia
- di essere residente a ________________________________
- di essere in regola con le disposizioni di cui al punto 10 del Comunicato Ufficiale del
Settore Tecnico n° _____ del ___________
1) di avere svolto quale calciatore le seguenti attività: (dettagliare i titoli tenendo
presente quanto previsto nell'allegato C indicando anche stagioni sportive, società,
categorie dei campionati, etc., astenendosi dall'indicare i relativi punteggi):
2) di avere svolto quale allenatore le seguenti attività: (dettagliare i titoli tenendo
presente quanto previsto nell'allegato C indicando anche stagioni sportive, società e
categoria della prima squadra,campionato della squadra allenata etc., astenendosi
dall'indicare i relativi punteggi):
_____________________________________________________________________
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio
4) di essere in possesso del seguente Attestato
città e data ___________________________
____________________________
firma per esteso
ALLEGATO C
Tabella dei titoli, con relativi punteggi, validi ai fini dell'ammissione al Corso
TITOLI SPORTIVI - ATTIVITÀ DI CALCIATORE con tesseramento per società
affiliate alla F.I.G.C.(*)
Punti per
ogni
stagione
sportiva
1. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della L.N.D.
partecipanti ai Campionati di 1a o 2° o 3a categoria, serie B femminile
o Campionato Regionale femminile
2. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della L.N.D.
partecipanti a Campionati di C.N.D. - Eccellenza, Promozione, o serie A
femminile o Campionato Berretti
3. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega
Professionisti Serie "C" partecipanti a
Campionati di Serie C/2 o ex Serie D o ex IV Serie o Campionato Primavera
o De Martino
4. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega
Professionisti Serie "C" partecipanti a Campionati di Serie C/1
5. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega
Professionisti partecipanti a Campionati di Serie "B"
6. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega
Professionisti partecipanti a Campionati di Serie "A"
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
Punti per
ogni
presenza
7. per partite giocate in Rappresentative Nazionali di Lega (L.N.P.L.P.Serie C - L.N.D.) Squadre Nazionali Giovanili (Juniores) e Nazionale
U21 Femminile
0,20
8. per partite giocate in Nazionale A femminile
0,25
9. per partite giocate in Nazionale U.21- U. 23 o Olimpica
0,30
10. per partite giocate in Nazionale A
0,50
(*) L'attività di calciatore con tesseramento per Federazioni straniere sarà valutata
dalla Commissione con attribuzione del relativo punteggio
TITOLI SPORTIVI - ATTIVITÀ DI ALLENATORE
1. attività di allenatore di prima squadra partecipante a Campionati di 3a
categoria della L.N.D, previa certificazione del Comitato Regionale di
appartenenza.
Punti per
ogni
stagione
sportiva
2,00
2. attività di allenatore di prima squadra partecipante a Campionati di 2a categoria o
categoria superiore, serie A o B femminile in regime di deroga.
3,00
TITOLI DI STUDIO (punteggi non cumulabili tra di loro)
1. Diploma di Scuola Media Secondaria Superiore
2. Laurea (viene conteggiata solo una laurea)
3. Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie
punti
ATTESTATI (punteggi non cumulabili tra di loro)
1. Corso di "informazione per Istruttori non qualificati" organizzato dal CONI e
dal Settore Giovanile e Scolastico (viene conteggiato solo un corso)
2. Allenatore in possesso dell’abilitazione ad “Istruttore di Giovani Calciatori”
3. Allenatore in possesso dell’abilitazione ad “Allenatore di Calcio a Cinque”
4. Allenatori in possesso dell’abilitazione ad “Allenatore di Calcio a Cinque di
Primo Livello”
punti
3,00
4,00
5,00
6,00
8,00
2,00
3,00
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice
Privacy”), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco
Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che
periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione
di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito
della FIGC (nel prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue.
1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta,
registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o
diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC - e, per quanto
di competenza, nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti,
della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi
organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni
internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla
legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l’organizzazione e
la gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che
l’interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le
norme relative a:
a. il tesseramento e l’affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il
controllo sulle società calcistiche;
b. l’organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al
miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del
settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
c. l’organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico,
del settore arbitrale;
d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e
da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivo-calcistico.
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:
a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del
Codice Privacy;
b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati;
c. svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1.
che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti
e/o collaboratori all’uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al
loro trattamento è strettamente necessario per l’espletamento dei compiti di cui al
punto 1. che precede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati
e/o del consenso renderà impossibile per l’interessato svolgere la propria attività in
seno alla FIGC.
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al
punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al
trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì
essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente
necessari per l’esercizio del diritto di cronaca.
6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per
il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come
prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno
essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito
Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l’adempimento di
ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati
potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del
trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.
7. Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi
dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea per i fini di cui al
punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice
Privacy.
8. Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento
al trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale Titolare del trattamento e soggetti responsabili –
Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione
riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06
84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. l’interessato potrà
rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla
specifica operazione di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i
cui nominativi sono indicati nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC,
all’indirizzo www.figc.it.
4. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DI 2° GRADO
Il Giudice Sportivo di 2° grado, Avv. Giulio Cesare Lo Vecchio Musti, assistito dal
sostituto, Avv. Francesco Ciriolo e dal Rappresentante dell’ AIA, Sig. Luca Riglietti, ha
adottato le seguenti decisioni:
FESTA REGIONALE TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE DEL 30.5.2006
NEI CONFRONTI DELL’ATLETICO NOCI E DEI SIGG.RI MINECCIA VITO ANTONIO
E MICCOLIS PASQUALE.
Esaminati gli atti ufficiali;
Sentiti i sigg.ri Mineccia Vito Antonio e Miccolis Pasquale;
Rilevato che :
- Dall’istruttoria espletata è emerso che alla fine della gara Atletico Noci-Manfredonia
del 28.5.2006, valevole per il torneo Esordienti Fair Play, il conducente del pulmino
dell’Atletico Noci sig. Gigante Nicola, ha tentato di aggredire l’arbitro, senza riuscirvi,
per il pronto intervento delle altre persone presenti, ivi inclusi il tecnico della Società
deferita;
- Di contro è riuscito nel suo proposto violento una persona identificata come genitore
di un calciatore in forza all’Atletico Noci che, entrato in campo, colpiva il direttore di
gara sulla parte anteriore del collo, all’altezza del gozzo, provocandogli un immediato
abbassamento di voce diagnosticato poi come “ forte trauma contusivo alla laringe”;
- Sussiste la responsabilità della Società deferita la quale avrebbe dovuto porre in
essere adeguati rimedi per impedire tali eventi;
- Dall’istruttoria è emerso, altresì che erano seduti in panchina i sigg.ri Mineccia Vito
Antonio e Miccolis Pasquale i quali non ne avevano titolo perché già inibiti sino al
30.09.2006;
- Che tale condotta va sanzionata avuto riguardo, tuttavia, alle circostanze attenuanti
emerse in loro favore nel corso del presente procedimento;
- Tutto ciò premesso, in accoglimento del proposto deferimento:
DELIBERA
1. Comminarsi alla società ATLETICO NOCI l’ammenda di € 200.00 per le regioni
esposte nella narrativa che precede;
2. Inibirsi i sigg.ri Mineccia Vito Antonio e Miccolis Pasquale sino a tutto il 21.10.2006
TORNEO PULCINI – COMITATO PROVINCIALE DI BARI
GARA : TRIGGIANO – SPORT CENTRE RUTIGLIANO del 3.5.2006
Deferimento del Presidente del Comitato Regionale Puglia del 23.5.2006
Esaminati gli atti ufficiali;
Rilevato che dalla fase istruttoria si evince il riconoscimento, da parte del sig. Mazzei della
partecipazione alla gara in oggetto di un calciatore fuori quota ( invece dei due contestai), adducendo
motivi che, seppur degni di benevole considerazione, non possono escludere l’infrazione e la relativa
sanzione;
Che inoltre va esaminato e giudicato il comportamento scorretto contestato al sig. Mazzei, in sede di
incontro informale, presso il Comitato Provinciale di Bari;
Che nella specie, per quanto risultato allegato e provato in convincimento di questo giudice è
orientato a rilevare che i toni alti e accesi, indicati come avvenuti in detta sede, non abbiano solo
carattere unilaterale;
Che la frase offensiva , contestata peraltro al Mazzei solo dal deferimento e riconosciuta in parte
dall’incolpato può considerarsi meno oltraggiosa se collegata alla conclusione di una discussione
concitata riveniente soprattutto da motivi futili ed in una sede non regolamentare;
Che comunque anche la frase indicata in sede di interrogazione formale del sig. Mazzei, in
sostituzione di quella contestata, non può essere esente da censura e sanzione;
Tutto ciò premesso, in accoglimento del deferimento ritualmente proposto:
DELIBERA
1. Infliggersi alla società A.C. TRIGGIANO la sanzione della perdita della gara in oggetto col
punteggio di 0 – 3 in favore della società Sport Centre Rutigliano ( art. 12 n°1 del C.G.S.);
2. Infliggersi al sig. SALOMONE MICHELE individuato quale dirigente accompagnatore o facente
funzione in difetto di una precisa indicazione in merito, la sanzione della inibizione fino a tutto il
31.8.2006 (art. 14 n° 1/E del C.G.S.);
3. Infliggersi alla società TRIGGIANO la sanzione dell’ammenda di € 51.00 con diffida ( art. 14 n.1/D
del C.G.S.);
4. Infliggersi al sig. Mazzei Michele la violazione dell’art. 1 comma a del C.G.S. la sanzione dell’
inibizione fino a tutto il 31.8.2006
Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate entro
e non oltre il 31 AGOSTO 2006.
PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO
PROVINCIALE IL 24 AGOSTO 2006.
IL SEGRETARIO
Fermo
CERIOTTI
IL PRESIDENTE
Vittorio
ALTIERI
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+com_uff_n°2_del_24_agosto_2006