Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
SOMMARIO
INHALTSVERZEICHNIS
SUPPLEMENTO N. 3
BEIBLATT NR. 3
ANNO 2007
JAHR 2007
DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI
E COMUNICATI
BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN
UND MITTEILUNGEN
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AUTONOME PROVINZ TRIENT
[S310080151927|Z020|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
11 maggio 2007, n. 964
Approvazione della misura e dei criteri per
la corresponsione dell’indennità di abbattimento spettante a seguito di risanamento
degli allevamenti dalla tubercolosi bovina,
brucellosi bovina, e leucosi bovina enzootica e brucellosi ovi-caprina . . . . . . . . . . . . .
pag. 5
[S310080151939|S020|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
14 dicembre 2007, n. 2874
Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro
la processionaria del pino Thaumetopoea
(=Traumatocampa) pityocampa (Denis &
Schiffermüller, 1775) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 6
[S310080151930|S020|]
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
19 novembre 2007, n. 111
Registro dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - DPP 23
febbraio 2005, n. 1-31/Leg. . . . . . . . . . . . . . .
pag. 12
COMUNE DI BLEGGIO INFERIORE
[S310080151940|P025|]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
28 dicembre 2007, n. 26
III rettifica di un errore materiale presente
nella cartografia al piano regolatore del
Comune di Bleggio Inferiore ai sensi dell’art. 42 bis della legge provinciale di data
5 settembre 1991 n. 22 e ss.mm. . . . . . . . .
pag. 31
ANNO 2008
JAHR 2008
DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI
E COMUNICATI
BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN
UND MITTEILUNGEN
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AUTONOME PROVINZ TRIENT
[S310080151924|S020|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 febbraio 2008, n. 159
Presa d’atto superamento disposizioni di
cui alla deliberazione n. 1401 di data 21
1
2
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giugno 2002 recante «Direttiva in ordine alle norme concernenti il libretto di idoneità
sanitaria per il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e
vendita di sostanze alimentari» e cessazione effetti della deliberazione della Giunta provinciale n. 384 del 21 febbraio 2003,
modificata dalla deliberazione n. 2546 del
10 ottobre 2003 recante «Direttiva in materia di individuazione dei criteri per la formazione igienico-sanitaria degli addetti alle industrie alimentari» . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 33
[S310080151938|C030|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 febbraio 2008, n. 213
Annullamento deliberazione GP di data 21
dicembre 2001, n. 3475 e individuazione
della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura quale autorità pubblica di controllo e certificazione . . . . . . . .
pag. 34
[S310080151932|C190|E020|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
8 febbraio 2008, n. 253
Modifica della deliberazione della Giunta
provinciale n. 3998 di data 29 marzo 1993
e s.m.i. «Disposizioni attuative della legge
provinciale 13 novembre 1992, n. 21 in materia di edilizia abitativa» - integrazione del
contributo provinciale per i mutui agevolati
pag. 34
[S310080151965|S020|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
8 febbraio 2008, n. 261
Integrazioni alla deliberazione della Giunta
provinciale n. 2874 del 14 dicembre 2007
avente ad oggetto: «Disposizioni sulla lotta
obbligatoria contro la processionaria del
pino Thaumetopoea (=Traumatocampa) pipag. 35
tyocampa (Denis & Schiffermüller, 1775)»
[S310080151947|C210|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
8 febbraio 2008, n. 263
Scioglimento d’autorità della «Trentina Coop
Food società cooperativa» con sede in
Trento - via Malvasia 101, senza nomina
del commissario liquidatore, ai sensi dell’articolo 2545 septiesdecies del codice civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[S310080151931|C240|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
15 febbraio 2008, n. 299
Ricorso alla Giunta provinciale ai sensi
dell’art. 16 bis della LP 17 febbraio 2003 n.
1 avverso la determinazione del Dirigente
della Soprintendenza per i beni archeologici n. 83 di data 29.10.2007, concernente
dichiarazione di interesse culturale - artt.
2, 10, 13, 14 e 15 del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 - per l’area archeologica individuata in Tesero, loc. Sottopedonda,
pp.ff. 535; 538; 541/1; 542; 543; 544/1;
544/2; 545; 546; 547; 548; 549; 550 e parte
pag. 35
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
della p.ed. 1599, CC Tesero, presentato
dai Sig.ri Erica Iellici e Davide Brigadoi rigetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 36
[S310080151915|R060|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
15 febbraio 2008, n. 323
Artt. 66 e 67-bis del TULP in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con DPGP 26 gennaio 1987, n. 141/leg. - localizzazione dell’attività di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi della ditta Green Group srl, nel piano
provinciale di smaltimento dei rifiuti . . . . .
pag. 37
[S310080151959|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
15 febbraio 2008, n. 342
LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Baselga di Pinè: variante per opere pubbliche n. 2 al piano regolatore generale - approvazione con prescrizioni . . . . .
pag. 38
[S310080151955|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
22 febbraio 2008, n. 419
LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Concei: variante al piano regolatore generale anche per l’adeguamento alla LP 7 agosto 2003 n. 7 (Approvazione
della variante 2000 al piano urbanistico
provinciale) - approvazione con modifiche
pag. 40
[S310080151958|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
22 febbraio 2008, n. 420
LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Calliano: variante al piano regolatore generale - approvazione con modifiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 46
[S310080151957|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
22 febbraio 2008, n. 421
LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Dro: variante al piano regolatore
generale - approvazione con modifiche . .
pag. 52
[S310080151961|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
22 febbraio 2008, n. 422
LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Cagnò: variante al piano regolatore generale - approvazione . . . . . . . . . . . . . .
pag. 63
[S310080151960|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
22 febbraio 2008, n. 423
LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Vigo di Fassa: variante al piano
regolatore generale - approvazione . . . . . .
pag. 66
3
4
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[S310080151953|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
22 febbraio 2008, n. 424
LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Villa Rendena: variante per opere
pubbliche al piano regolatore generale approvazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 69
[S310080151962|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
22 febbraio 2008, n. 454
LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - integrazione deliberazione della Giunta provinciale dd. 15 febbraio 2008, n. 342 avente per oggetto l’approvazione con prescrizioni della variante per opere pubbliche n.
2 al piano regolatore generale del Comune
di Baselga di Pinè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 70
[S310080151948|A030|]
COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE
12 febbraio 2008
Riduzione dell’equo canone a causa delle
avversità atmosferiche durante l’anno 20062007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 71
[S310080151916|E020|]
COMPRENSORIO ALTO GARDA E LEDRO - COMMISS. ASSEGNAZ.
ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA
4 febbraio 2008
Legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 articolo 4 e seguenti modifiche ed integrazioni - interventi di edilizia abitativa pubblica a favore di persone anziane - «Generalità» - approvazione della «Graduatoria
definitiva» delle domande presentate nel
secondo semestre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 72
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SUPPLEMENTO N. 3
BEIBLATT NR. 3
ANNO 2007
JAHR 2007
DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI
E COMUNICATI
BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN
UND MITTEILUNGEN
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AUTONOME PROVINZ TRIENT
5
[S310080151927|Z020|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
11 maggio 2007, n. 964
Approvazione della misura e dei criteri per la corresponsione dell’indennità di abbattimento
spettante a seguito di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina, brucellosi bovina,
e leucosi bovina enzootica e brucellosi ovi-caprina
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
di approvare le misure per la corresponsione delle indennità, riportate nell’allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed individuate in base alle modalità espresse nelle premesse, che saranno erogate dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari con decorrenza 1° gennaio 2007, ai proprietari o
ai detentori di bovini, ovini e caprini, abbattuti in esecuzione dei programmi di profilassi e di risanamento
dalla tubercolosi, brucellosi bovina, leucosi enzootica bovina e brucellosi ovina e caprina;
2)
di autorizzare l’Azienda provinciale per i servizi sanitari a corrispondere conguagli rispetto alle indennità
eventualmente corrisposte prima dell’approvazione del presente provvedimento;
3)
di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente deliberazione provvederà l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, previa presentazione di idonea documentazione, con le modalità in premessa riportate, dando atto che per il corrente anno la spesa stimata ammonta a euro 150.000,00 già previsti nel fondo sanitario provinciale;
4)
di disporre che a seguito dell’approvazione delle nuove misure delle indennità di abbattimento si ritengano
conseguentemente modificati gli atti della Giunta provinciale in cui, a tal fine, viene fatto esplicito riferimento alla deliberazione n. 5700 del 16 maggio 1996;
5)
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
6
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
Allegato
INDENNITÀ DI ABBATTIMENTO SPETTANTE A SEGUITO DI RISANAMENTO
DEGLI ALLEVAMENTI DALLA TUBERCOLOSI BOVINA, BRUCELLOSI BOVINA,
E LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA E BRUCELLOSI OVI-CAPRINA
Tipologie
Iscritti al Libro
Genealogico
Euro
Vacche in prima lattazione
Vacche < di 8 anni
Manze gravide oltre 7 mesi
Manze gravide da 3 a 7 mesi
Vitelli da 2 a 12 mesi
Vitelli da 12 mesi-24 mesi
Baliotti (< 2 mesi) da riproduzione o incroci da
carne (BLUE BELGA-LIMOUSINE-CHAROLAIS - ecc.)
Baliotti (< 2 mesi)
Vacche > 8 anni
Non iscritti
Euro
Nel caso debba essere disposta
la distruzione delle carni
Iscritti al Libro
Non iscritti
Genealogico
Euro
Euro
1.260,00
1.080,00
1.180,00
1.100,00
655,00
850,00
756,00
648,00
708,00
660,00
393,00
510,00
1.512,00
1.296,00
1.416,00
1.320,00
786,00
1.020,00
1.008,00
864,00
944,00
880,00
524,00
680,00
410,00
250,00
815,00
410,00
150,00
448,25
492,00
300,00
978,00
492,00
200,00
610,00
92,21
92,21
92,21
92,21
92,21
92,21
92,21
92,21
Ovini
Caprini
[S310080151939|S020|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
14 dicembre 2007, n. 2874
Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Thaumetopoea (=Traumatocampa) pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775)
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1.
2.
3.
4.
di approvare l’allegato 1 “Modalità di intervento contro la processionaria del pino Thaumetopoea (=Traumatocampa) pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775)” che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, da adottare a cura dei proprietari o dei conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate;
di dare atto che eventuali interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali, disposti dall’autorità sanitaria competente per territorio, devono essere effettuati secondo le modalità
stabilite nell’allegato 1;
di stabilire che la mancata ottemperanza alle prescrizioni sopra riportate è punita con le sanzioni amministrative previste dall’art. 54, comma 23, del D.Lgs. n. 214/2005;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
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Allegato
MODALITÀ DI INTERVENTO CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO
Thaumetopoea (=Traumatocampa) pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775).
1.
INTRODUZIONE
Generalità
Nome. Thaumetopoea (=Traumatocampa) pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775).
Posizione sistematica. Insecta: Lepidoptera Notodontidae Thaumetopoeinae.
Nome comune. Processionaria del pino.
Specie ospiti
In Trentino sono attaccati soprattutto il pino nero (Pinus nigra) e il pino silvestre (Pinus sylvestris). Viene rinvenuta anche su tutte le altre specie di pino, sui cedri (Cedrus spp.), e occasionalmente anche sul larice (Larix decidua).
Diffusione e habitat
La processionaria del pino è diffusa in tutta l’Europa meridionale, nel Nord Africa, in Turchia e nel Vicino Oriente.
In Trentino è presente dal fondovalle fino a circa 1300 m slm ed è stata fino ad oggi segnalata in tutte la vallate, ad esclusione della Val di Fassa e del Primiero.
Nella fig. 1 è riportata una rappresentazione delle aree boschive di maggiore diffusione del fitofago in Trentino (dati del Monitoraggio fitosanitario delle foreste trentine 2007).
I suoi habitat preferiti sono i soprassuoli artificiali di pino nero, in particolare le zone boschive sui pendii esposti al sole e gli ampi fondovalle alluvionali che costeggiano l’Adige e il Sarca.
Nelle aree di diffusione la specie colonizza anche parchi e giardini dove colpisce indistintamente le conifere
indigene e quelle esotiche.
Fig. 1 - Aree boschive colpite da processionaria nell’anno 2007
(dati Servizio Foreste e fauna relativi al Monitoraggio fitosanitario delle foreste trentine - elab. IASMA)
8
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
Calendario annuale dello sviluppo
La processionaria del pino svolge di norma una generazione all’anno, con la possibilità di estensione a due o
più anni grazie al fenomeno della diapausa prolungata.
Il periodo di volo delle farfalle si estende indicativamente tra metà giugno e metà agosto.
Le uova si schiudono a partire dalla seconda metà di agosto e le larve mutano due o tre volte prima dello
svernamento, che avviene in nidi collettivi. Le larve riprendono la loro attività tra marzo e aprile, a seconda delle
condizioni atmosferiche, e mutano ancora una o due volte prima di raggiungere la completa maturità tra aprile e
maggio ed incrisalidarsi nel terreno. Andamenti climatici anomali possono modificare la durata delle singole fasi
del ciclo, anticipando anche di due mesi l’incrisalidamento primaverile.
Fig. 2 - Rappresentazione schematica del ciclo biologico della Processionaria (IASMA)
Danni
La processionaria può provocare defogliazioni più o meno vistose, in seguito alle quali le piante possono indebolirsi, divenendo più suscettibili agli attacchi di fitopatie o di altri insetti.
L’insetto può inoltre causare problemi anche gravi di ordine sanitario all’uomo e agli animali entrati in contatto con i peli urticanti, di cui sono provviste le larve a partire dal loro terzo stadio di sviluppo, che possono provocare reazioni allergiche, con sintomi a carico della cute, degli occhi o del sistema respiratorio.
2.
MODALITÀ DI INTERVENTO
La lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria ai sensi del DM 17 aprile 1998.
In popolamenti artificiali, parchi e giardini le larve possono provocare danni significativi ed arrecare notevole disturbo soprattutto alle persone e agli animali, circostanze queste che determinano la necessità di ricorrere ad
idonei interventi di controllo.
La lotta contro la processionaria si attua con mezzi agronomici, meccanici, biologici e chimici.
Mezzi complementari di lotta sono le trappole a feromoni per le catture massali dei maschi di processionaria
che vanno installate ai primi di giugno.
2.1. Lotta selvicolturale
Questo tipo di lotta consiste essenzialmente nell’evitare di mettere a dimora pini, in particolare il pino nero,
soprattutto a quote inferiori ai 500 m slm ed in zone particolarmente colpite dal parassita. Nei popolamenti artificiali di pino nero esistenti, si adottano tecniche selvicolturali finalizzate alla rimodulazione della densità con una
graduale sostituzione del pino in favore delle specie autoctone (in gran parte latifoglie).
2.2. Lotta meccanica
Il metodo a tutt’oggi più efficace è l’asportazione, mediante taglio, e la distruzione, di solito con il fuoco, dei
nidi nel periodo invernale.
Questa operazione presenta ovviamente dei rischi che possono essere limitati soltanto prestando molta attenzione e utilizzando in modo appropriato idonei dispositivi di protezione individuale.
Per evitare il contatto con la larva, l’operatore deve indossare tuta, scarpe chiuse, guanti, maschera e occhiali.
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
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I nidi, che spesso si trovano sui rami più elevati, possono essere raggiunti soltanto con l’utilizzo di particolari piattaforme mobili dotate degli opportuni dispositivi di sicurezza.
Al di fuori dell’ambito urbano, qualora i rami non fossero in alcun modo raggiungibili con le cesoie, è possibile ricorrere anche alla lotta con fucile a pallini. Tuttavia questo metodo di lotta può essere praticato esclusivamente dal personale forestale: ciò in considerazione sia del periodo in cui si svolgono le operazioni, a caccia chiusa, che della necessità di utilizzare armamento e munizionamento particolare, nonché accorgimenti specifici a
garanzia dell’efficacia, della sicurezza e della compatibilità ambientale degli interventi.
2.3. Lotta biologica
La specie è controllata in natura da numerosi antagonisti, tra i quali diversi predatori e parassitoidi ed altri
agenti biotici, batteri e virus. Anche alcuni uccelli (cincia, upupa, cuculo) contribuiscono al controllo della processionaria e vanno pertanto protetti.
Nelle situazioni dove è possibile intervenire con trattamenti diretti contro le larve, si possono utilizzare formulati a base di Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (Btk), che va distribuito nel rispetto delle modalità d’uso e
con le precauzioni riportate in etichetta del prodotto a partire dai primi di settembre. Si tratta di un prodotto
microbiologico che agisce solo nei confronti delle larve di numerose specie di lepidotteri ed è selettivo nei confronti degli insetti utili. La dose d’impiego è riportata sulla scheda tecnica dei singoli formulati commerciali.
La soluzione contenente il principio attivo va distribuita preferibilmente nelle ore serali, sulle larve neonate
o comunque giovani, essendo il prodotto attivo solo per ingestione e quindi particolarmente efficace su soggetti
in attiva nutrizione. In caso di grosse infestazioni o di piogge dilavanti, è bene ripetere il trattamento dopo alcuni
giorni.
I prodotti contenenti Btk non comportano alcun problema a livello ambientale o sanitario, ma al fine di assicurarne l’efficiacia il trattamento va eseguito:
a) solo in presenza delle larve in giovane età;
b) possibilmente nelle ore serali, con sole calante ed in assenza di vento; in presenza di venti pomeridiani è
consigliato agire nelle ore mattutine;
c) curando la bagnatura di tutta la chioma verde;
d) con previsioni di bel tempo per evitare il dilavamento del prodotto.
In commercio esistono altri formulati utilizzati nella lotta biologica, tra i quali si citano gli estratti di neem
(Azadirachta indica) un albero originario dell’India e della Birmania. Il suo principio attivo, l’azadiractina, agisce
per ingestione e secondariamente per contatto: è in grado di inibire lo sviluppo postembrionale, alterando il processo di metamorfosi e di ridurre lo stimolo alla nutrizione perché fornisce al fogliame proprietà fagodeterrenti.
2.4. Lotta chimica
La lotta chimica va effettuata solo nei casi in cui non sia possibile intervenire con gli altri mezzi sopradescritti. Può essere effettuata solo sulle larve giovani (di primo e secondo stadio). Non è consigliabile effettuare trattamenti chimici sulle larve già in processione di incrisalidamento (fase nella quale le larve penetrano nel terreno per
imbozzolarsi), in quanto vi sarebbe comunque, nonostante la loro morte, la dispersione nell’ambiente circostante
dei peli urticanti.
La lotta chimica alla processionaria è basata prevalentemente sull’uso dei seguenti principi attivi:
-
Diflubenzuron
E’ un regolatore di crescita che agisce inibendo il processo di sintesi della chitina, impedendo di conseguenza
il normale processo di muta e provocandone la morte.
Agisce prevalentemente per ingestione sulle larve di diversi insetti e sembra avere anche una discreta azione
ovicida. Ha una buona persistenza sulla pianta, mentre nel terreno si degrada rapidamente; si consiglia di effettuare il trattamento alla schiusa delle uova.
-
Carbaril
È un insetticida che agisce per contatto e per ingestione (con azione citotropica). Non è dannoso per la vegetazione e non lascia residui tossici. È dotato di una buona persistenza all’aria e presenta un elevato impatto
nei confronti delle popolazioni, specialmente dove il prodotto viene impiegato saltuariamente. Un impiego
continuativo provoca invece la selezione di ceppi resistenti alla sua azione.
-
Piretroidi
Sono una classe di insetticidi e acaricidi di sintesi che agiscono per contatto. Presentano una bassa tossicità e
una buona persistenza, ma non sono selettivi e pertanto uccidono indiscriminatamente le varie specie di insetti comprese quelle non dannose come le api e piccoli mammiferi come i topi.
10
-
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
Prodotti endoterapici
La lotta endoterapica viene realizzata mediante iniezioni al tronco. Il prodotto penetra nei tessuti della pianta ed è in grado di proteggere anche gli organi che si sono formati dopo il trattamento. L’applicazione avviene impiegando speciali attrezzature e specifiche formulazioni insetticida, per uso endoterapico, regolarmente registrate al competente Ministero (Ministero della salute), per uso specifico.
I vantaggi che presenta l’endoterapia sono molteplici: assenza assoluta di inquinamento ambientale; salvaguarda della salute dei cittadini, possibilità di intervenire su tutte le alberature indipendentemente dalla loro
altezza e ubicazione; trattamento selettivo, senza danni ad organismi utili o comunque estranei; possibilità
di effettuare interventi combinati, contro funghi e insetti, con un controllo completo da 1 a 3 anni.
2.5. Cattura massale
Il controllo diretto è efficace solo in caso di infestazioni di bassa entità o per singoli esemplari.
I feromoni sono particolari sostanze prodotte dalle femmine di molti insetti (fra cui anche processionaria)
per attirare i maschi. Essi vengono utilizzati sia per la cattura massiva dei maschi, sia per monitorare i periodi di
sfarfallamento degli adulti e quindi impostare correttamente la operazioni di controllo.
Questo tipo di lotta è estremamente interessante per il basso impatto ambientale dovuto alla specificità e selettività dei feromoni.
Per le catture massali si utilizzano trappole a feromoni che vengono collocate poco prima del previsto sfarfallamento sui rami, in posizione soleggiata e sul lato sud-ovest dell’albero.
Nei parchi e giardini pubblici si consigliano da 6 a 8 trappole/ettaro, distanti tra loro 40-50 metri. Nelle pinete vanno sistemate ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade di accesso.
2.6. Calendario annuale degli interventi
Al solo fine di facilitare gli operatori nella lotta contro la processioanria, si riporta di seguito il calendario degli interventi definito in base alla stagione e allo stadio di sviluppo dell’insetto.
Stagione
Autunno
Invernoprimavera
Estate
Stadio di sviluppo
Interventi
larve giovani prive di peli meccanico: asportazione e bruciatura dei prenidi
urticanti
biologico: trattamento delle piante con prodotti a base di
Btk
chimico: trattamento delle piante infestate, nei luoghi
dove è possibile, da parte di personale specializzato ed
autorizzato, mediante l’uso di regolatori di crescita (IGR)
larve nei nidi con peli urti- meccanico: taglio ed abbruciamento dei nidi da parte di
canti
personale munito di idonea attrezzatura protettiva per
evitare inconvenienti medico-sanitari. Intervento realizzabile soprattutto su pini giovani e nelle aree verdi periurbane. microbiologico/chimico: insetticidi microbiologici o prodotti di sintesi (insetticidi chimici) sono utilizzabili a fine inverno sulle larve adulte, prima che queste
abbandonino il nido; il ciclo vitale delle larve è però legato
all’andamento climatico e questo rende difficile pianificare
gli interventi.
nidi vuoti
meccanico: i vecchi nidi vuoti contengono peli urticanti,
pertanto in aree urbane è consigliabile la loro asportazione con le usuali precauzioni.
semiochimico: in questo periodo possono essere utilizzate
anche trappole con feromone sessuale del lepidottero per
la cattura delle farfalle.
Tab. 1 - Calendario indicativo annuale degli interventi
3.
OBBLIGATORIETÀ DELL’INTERVENTO
La lotta contro la processionaria del pino, con una o più delle modalità riportate al punto 2, è resa obbligatoria con un numero di nidi uguale o superiore alla soglia di intervento riportata in tab. 2, così come individuata dal
Servizio vigilanza e promozione delle attività agricole competente in materia fitosanitaria, in collaborazione con il
Servizio foreste e fauna e con l’Unità di ecologia e fisiologia forestale dell’Istituto Agrario di S. Michele.
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Tale soglia tiene conto della natura dell’area interessata dalla presenza dell’insetto e distingue tra aree a
maggiore presenza antropica, nelle quali aumenta il rischio sanitario per l’uomo e per gli animali entrati in contatto con i peli urticanti delle larve ed aree meno frequentate, nelle quali il rischio principale è costituito dall’eventuale danno alle specie forestali.
Tipo di area
N. di nidi/pianta
Aree urbane e periurbane
Boschi a valenza turistico-ricreativa e fasce alberate lungo la viabilità pubblica
extraurbana
Tutte le altre aree boschive
1
3*
>10*
* = si intende il numero medio di nidi per pianta in un’area definita (somma del numero dei nidi diviso il numero delle piante).
Tab. 2 - soglia di intervento
4.
PRECAUZIONI IGIENICO SANITARIE DA ADOTTARE
Al fine di limitare al massimo i rischi per la salute degli operatori durante le operazioni di lotta contro la processionaria e di quanti entrassero in contatto, anche occasionalmente con l’insetto ed in particolare con le larve
urticanti, le principali misure igienico-sanitarie da adottare sono le seguenti:
1. non avvicinarsi e non sostare sotto piante infestate se non dotati di idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali protettivi, tuta, scarpe, ecc);
2. non tentare con mezzi artigianali di distruggere i nidi, in quanto il primo effetto che si ottiene è quello di
favorire la diffusione nell’ambiente dei peli urticanti;
3. a fine inverno-inizio primavera, quando si possono osservare con particolare frequenza le processioni di larve lungo i tronchi o sul terreno, evitare di raccogliere i bruchi senza protezioni e con mezzi inadeguati (scope, rastrelli, ecc.).
Nel caso di contatto di persone o animali domestici con i peli urticanti, è necessario distinguere le situazioni
in cui si manifestano essenzialmente reazioni cutanee con sensazioni di prurito, da casi con irritazioni molto forti
o con coinvolgimento di organi di senso e mucose, per i quali è necessario che le persone si rechino presso la più
vicina struttura sanitaria. È in ogni modo necessario in via generale lavare, possibilmente a temperature presso la
più vicina struttura sanitaria elevate, tutti gli indumenti indossati e fare tempestivamente una doccia evitando di
grattarsi.
1.
2.
3.
4.
Le principali vie di contatto sono:
contatto con la pelle: comparsa dopo breve tempo dall’esposizione di aree arrossate con forte sensazione di
prurito, principalmente sulle parti del corpo scoperte:
contatto con gli occhi: dopo poche ore comparsa di irritazioni delle congiuntive;
inalazione: si manifesta con difficoltà a deglutire che possono poi essere seguite da broncospasmi;
ingestione: l’infiammazione delle mucose della bocca, della gola e dell’esofago si accompagna a ipersalivazione e bruciori.
12
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[S310080151930|S020|]
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
19 novembre 2007, n. 111
Registro dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle
industrie alimentari - DPP 23 febbraio 2005, n. 1-31/Leg.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
E QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ SANITARIE
omissis
determina
1.
di dare atto che gli elenchi dei laboratori e delle prove accreditate, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2005, n. 1-31/Leg., sono allegati alla presente determinazione quali parti integranti sostanziali;
2.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige;
3.
di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della salute e all’Azienda provinciale per i servizi sanitari.
IL DIRIGENTE
I. SALVADORI
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COMUNE DI BLEGGIO INFERIORE
[S310080151940|P025|]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
28 dicembre 2007, n. 26
III rettifica di un errore materiale presente nella cartografia al piano regolatore del Comune di
Bleggio Inferiore ai sensi dell’ art. 42 bis della legge provinciale di data 5 settembre 1991 n. 22 e
ss.mm.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di delibera presentata dall’Ufficio tecnico su indicazione della Giunta e ritenutala meritevole di approvazione come di seguito riportato:
Premesso che:
• che con deliberazione della Giunta comunale n. 210 del 30 dicembre 1998 è stato affidato l’incarico per
l’elaborazione del nuovo piano regolatore generale all’arch. Firmino Sordo con studio a Tione di Trento;
• con deliberazione della Giunta provinciale n. 2878 dd. 31 ottobre 2003 è stato approvato il PRG del Comune
di Bleggio Inferiore che è entrato in vigore ai sensi dell’art. 41 comma 5 della LP 22/1991 il giorno 12 novembre 2003;
• con deliberazione consigliare n. 56 del 30 dicembre 2003 è stata adottata la I rettifica agli errori materiali
presenti negli elaborati e nella parte delle norme di attuazione relative al PRG ai sensi art. 42 bis della LP
22/1991 e s.m.;
• con deliberazione consigliare n. 60 di data 30 dicembre 2005 è stata adottata la II correzione di errori materiali presenti nelle tavole cartografiche relativi al PRG ai sensi dell’art. 42 bis della LP 22/1991 e ss.mm.
• con deliberazione consigliare n. 21 di data 29 novembre 20007 e stata adottata, in prima istanza, la Variante
2007 al piano regolatore generale in applicazione della LP 11.11.2005, n. 16 Disciplina della perequazione, della
residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica e della delib. GP 3.11.2006, n.
2320 legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 “Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento” - modifiche
ed integrazioni alle delib. GP n. 339 del 16 febbraio 2001 e delib. GP n. 340 del 16 febbraio 2001, da ultimo modificate
con delib. GP n. 379 del 20 febbraio 2004, concernenti rispettivamente “Indirizzi generali per l’insediamento delle
medie e grandi strutture di vendita” e “Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale”, predisposta dall’ing. Lucia Burigo in data 13 novembre 2007;
Rilevato che il Servizio tecnico ha riscontrato un errore materiale nella cartografia di piano in particolare per
quanto riguarda l’individuazione del confine amministrativo, coincidente con il confine catastale, lungo il torrente Duina in prossimità delle Scuole medie di Ponte Arche;
Vista la nota dell’Amministrazione comunale di data 4 dicembre 2007 n. 5618 di prot. con la quale chiede disponibilità all’arch. Firmino Sordo alla stesura della III rettifica della previsione del piano regolatore generale per
la correzione di un errore materiale di cui sopra ai sensi articolo 42 bis della legge provinciale 5 settembre 1991 n.
22 e ss.mm.;
Dato atto che l’estensore del piano arch. Sordo Firmino ha accettato di effettuare la stesura della III rettifica
al PRG vigente senza alcun compenso di spese come dichiarato con nota di data 11 dicembre ‘07, pervenuta presso gli uffici comunali in data 11 dicembre 2007 n. 5728 di prot.;
Rilevato che l’estensore del piano, arch. Firmino Sordo, in data 11.12.2007 specifica che l’errore è derivato
dall’aver definito il confine comunale in base quanto rilevato dalla situazione aereofotogrammetrica del territorio
e non dalla situazione catastale;
Visto che sempre nella nota del Comune di data 4 dicembre 2007 n. 5618 di prot. si ribadisce al professionista che le spese conseguenti all’operazione di correzione degli errori sono a totale suo carico in quanto dovuti ad
un suo specifico errore;
Visti gli elaborati predisposti dall’arch. Sordo Firmino ai fini predetti, e qui di seguito riportati:
relazione tecnica.
Cartografia/Stato approvato.
Cartografia/Correzione errore materiale.
Cartografia/Sovrapposizione con mappa catastale CC Cares rispetto allo stato approvato.
Visura catastale/Comune catastale di Cares - Comune amministrativo di Bleggio Inferiore.
Visura catastale/Comune catastale di Poia - Comune amministrativo di Lomaso.
contenuti tutti in una unico fascicolo, acquisito al protocollo comunale il 21.12.2007 al n. 5921 di prot.
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Esaminati attentamente tali elaborati e verificato che è stato recepito l’errore di cui sopra accompagnato da
idonea relazione illustrativa che spiega in dettaglio le motivazioni per cui è possibile utilizzare l’art. 42 bis della
LP 22/1991;
Visto l’art. 42 bis della LP 22/1991 e ss.mm. che cosi recita:
“1. Non richiedono la procedura di variante al piano regolatore generale di cui all’art. 41 i seguenti atti:
a) la correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e
negli altri elaborati del piano regolatore generale;
b) gli adeguamenti conseguenti alle correzioni di cui alla lettera a), allo scopo di eliminare previsioni contrastanti fra loro.
2.
3.
Gli atti di cui al comma 1, accompagnati dalla documentazione individuata con deliberazione della Giunta
provinciale, sono approvati dal Consiglio comunale;
Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Provincia, unitamente alla documentazione richiesta, e la deliberazione di approvazione al Consiglio Comunale è pubblicata a cura della Provincia nel Bollettino Ufficiale
della Regione”.
Ritenuto di avvalersi della facoltà introdotta dal citato art. 42 bis della LP 22/1991 e ss.mm. per la rettifica
degli errori materiali riscontrati negli elaborati facenti parte del PRG di Bleggio Inferiore;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1221 di data 25 maggio 2001 avente ad oggetto
“Legge provinciale 22.3.2001 n. 3 ( misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l’anno 2001). art. 14,
comma 3 - introduzione dell’art. 42 bis concernente la “Rettifica delle previsioni dei piani regolatori generali: documentazione da produrre ai sensi dell’art. 42 bis, comma 2 LP 22/1991 e s.m.“, che individua come segue la documentazione da approvarsi da parte del Consiglio comunale nel caso di specie ( correzione errori materiali):
relazione dettagliata con specificazione degli errori materiali rilevati e descrizione della situazione di contrasto intervenuta oltre ad un adeguato chiarimento delle ragioni che hanno determinato l’errore nel corso del
procedimento di adozione del piano;
cartografia che raffronti la situazione del piano regolatore generale con le modifiche apportate al piano stesso;
cartografia definitiva riportante l’uso del suolo pianificato così come risulta dalle modifiche cartografiche
introdotte;
testo normativo che raffronti le disposizioni vigenti con quelle modificate;
testo normativo definitivo riportante la stesura corretta così come risulta dalle modifiche introdotte.
Ritenuto pertanto di approvare la correzione dell’errore materiale apportato dall’arch. Firmino Sordo al PRG
vigente del Comune di Bleggio Inferiore e meglio descritto nella relazione tecnico-illustrativa, che si allega alla
presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
Visto il TULLRROC;
Visto l’art. 42 bis della LP 22/1991 e s.m.
Con voti favorevoli n. 10, astenuti /, contrari /, su n. 10 consiglieri presenti e votanti
delibera
1)
di approvare per i motivi in premessa esposti, la correzione dell’errore materiale apportato dall’arch. Sordo
Firmino al piano regolatore vigente del Comune di Bleggio Inferiore ai sensi articolo 42 bis della LP 22/1991 e
ss.mm. cosi come descritto negli elaborati sottoindicati:
relazione tecnica.
Cartografia/Stato approvato, scala 1:200.
Cartografia/Correzione errore materiale, scala 1:200.
Cartografia/Sovrapposizione con mappa catastale CC Cares rispetto allo stato approvato, scala 1:200.
Visura catastale/Comune catastale di Cares - Comune Amministrativo di Bleggio Inferiore, scala 1:2000.
Visura catastale/Comune catastale di Poia - Comune amministrativo di Lomaso, scala 1:2000.
contenuti tutti in una unico fascicolo, acquisito al protocollo comunale il 21.12.2007 al n. 5921 di prot a firma
arch. Firmino Sordo.
2)
di approvare altresì che gli elaborati costituiscono allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
di trasmettere la presente deliberazione, unitamente ai predetti atti, alla Provincia Autonoma di Trento Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, che a sua volta curerà la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, come disposto dal comma 3 dell’art. 42 bis della LP 22/1991 e
ss.mm.;
3)
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
4)
5)
33
di dare atto che la presente delibera diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi art. 100 comma 2
del TULLRROC;
di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79 del TULLRROC
approvato con DPReg. 1° febbraio 2005 n. 3/L;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199, ovvero, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lettera b) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
IL SINDACO
L. CALDERA
ANNO 2008
JAHR 2008
DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI
E COMUNICATI
BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN
UND MITTEILUNGEN
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AUTONOME PROVINZ TRIENT
[S310080151924|S020|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 febbraio 2008, n. 159
Presa d’atto superamento disposizioni di cui alla deliberazione n. 1401 di data 21 giugno 2002
recante «Direttiva in ordine alle norme concernenti il libretto di idoneità sanitaria per il personale
addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari» e cessazione effetti della deliberazione della Giunta provinciale n. 384 del 21 febbraio 2003, modificata
dalla deliberazione n. 2546 del 10 ottobre 2003 recante «Direttiva in materia di individuazione dei
criteri per la formazione igienico-sanitaria degli addetti alle industrie alimentari»
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
2)
di prendere atto che l’individuazione dei fabbisogni formativi per gli addetti al settore delle imprese alimentari spetta al responsabile di ogni singola impresa che individua nel proprio piano di autocontrollo i criteri e
le modalità per la programmazione in base ai rischi ed alla complessità dei processi produttivi e delle produzioni;
di prendere atto che, per le motivazioni espresse in premessa, cessano di trovare applicazione le deliberazioni:
n. 1401 di data 21 giugno 2002 “Direttiva in ordine alle norme concernenti il libretto di idoneità sanitaria per il personale addetto alla preparazione produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari”;
n. 384 di data 21 febbraio 2003, modificata con deliberazione n. 2546 di data 10 ottobre 2003 “Direttive
in materia di individuazione dei criteri per la formazione.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
34
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
[S310080151938|C030|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
1 febbraio 2008, n. 213
Annullamento deliberazione GP di data 21 dicembre 2001, n. 3475 e individuazione della Camera
di commercio industria artigianato e agricoltura quale autorità pubblica di controllo e certificazione
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
2)
3)
di annullare, per le motivazioni espresse in premessa, la propria deliberazione n. 3475, del 21 dicembre 2001
recante “Individuazione dell’Istituto Agrario di S. Michele a/Adige - Agenzia per la garanzia della qualità in
agricoltura quale autorità pubblica di controllo e certificazione”; prendendo atto di quanto contemplato nei
decreti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di data 24 dicembre 2007;
di dare atto che la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, è l’autorità pubblica di controllo
e certificazione per la provincia di Trento;
tale provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
[S310080151932|C190|E020|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
8 febbraio 2008, n. 253
Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 3998 di data 29 marzo 1993 e s.m.i. «Disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 in materia di edilizia abitativa» - integrazione del contributo provinciale per i mutui agevolati
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, i commi 13, 14 e 15 dell’articolo 13 dell’allegato B)
della deliberazione della Giunta provinciale n. 3998 di data 29 marzo 1993 e s.m.i. nel seguente modo:
“13. Nel caso in cui, per effetto delle variazioni del tasso d’interesse, si determini il superamento del limite
del 20 per cento previsto dal comma 5 dell’articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, la
banca mutuante comunica agli enti competenti l’elenco dei mutuatari che superano tale limite specificando
per ciascun mutuatario l’importo dell’integrazione del contributo. La comunicazione è data entro il 20 aprile
per la rata che scade il 30 giugno ed entro il 20 ottobre per la rata che scade il 31 dicembre.
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
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14. (abrogato)
15. Gli enti competenti provvedono alla concessione del contributo nei limiti previsti dal comma 6 dell’articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.”.
2)
di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
[S310080151965|S020|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
8 febbraio 2008, n. 261
Integrazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2874 del 14 dicembre 2007 avente ad
oggetto: «Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Thaumetopoea
(=Traumatocampa) pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775)»
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
di integrare la deliberazione della Giunta provinciale n. 2874 del 14 dicembre 2007 avente ad oggetto
“Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Thaumetopoea (=Traumatocampa)
pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775)” nel senso di aggiungere dopo il punto 3) del deliberato il
seguente punto:
“4) di dare atto che ai sensi dell’art. 12 della LP 11/2007 fermi restando gli obblighi previsti dalla vigenti
disposizioni a carico del proprietario o del possessore del bosco, il Servizio competente in materia di
foreste è autorizzato a mettere in atto azioni ed interventi di prevenzione e lotta fitosanitaria;”
2)
di pubblicare in estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
[S310080151947|C210|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
8 febbraio 2008, n. 263
Scioglimento d’autorità della «Trentina Coop Food società cooperativa» con sede in Trento - via
Malvasia 101, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell’articolo 2545 septiesdecies del codice civile
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
36
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
delibera
1.
2.
3.
4.
di sciogliere, per i motivi in premessa indicati, la "Trentina Coop Food società cooperativa" con sede in Trento
- via Malvasia 101, ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 2545 septiesdecies del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire;
di dare atto che, ai sensi dell’articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, i creditori o altri interessati possono avanzare espressa e motivata domanda di nomina di un commissario liquidatore, entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento;
di dare atto che contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente il ricorso giurisdizionale
al TRGA di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla piena conoscenza del presente
provvedimento, ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige e nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al Registro Imprese.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
[S310080151931|C240|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
15 febbraio 2008, n. 299
Ricorso alla Giunta provinciale ai sensi dell’art. 16 bis della LP 17 febbraio 2003 n. 1 avverso la
determinazione del Dirigente della Soprintendenza per i beni archeologici n. 83 di data
29.10.2007, concernente dichiarazione di interesse culturale - artt. 2, 10, 13, 14 e 15 del D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 - per l’area archeologica individuata in Tesero, loc. Sottopedonda, pp.ff.
535; 538; 541/1; 542; 543; 544/1; 544/2; 545; 546; 547; 548; 549; 550 e parte della p.ed. 1599, CC
Tesero, presentato dai Sig.ri Erica Iellici e Davide Brigadoi - rigetto
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1.
2.
3.
di rigettare per le motivazioni sopra esposte il ricorso pervenuto in data 13.12.2007, prot. n. 4851/07, avverso il provvedimento del Dirigente della Soprintendenza per beni archeologici n. 83 di data 29.10.2007;
di notificare il presente provvedimento ai Sig.ri Erica Iellici e Davide Brigadoi presso lo Studio legale “Corti Deflorian”, Largo Kolping 2 - 39100 Bolzano;
di dare atto che avverso il presente provvedimento è proponibile, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ricorso giurisdizionale avanti il TRGA di Trento.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
37
[S310080151915|R060|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
15 febbraio 2008, n. 323
Artt. 66 e 67-bis del TULP in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con
DPGP 26 gennaio 1987, n. 1-41/leg. - localizzazione dell’attività di recupero di rifiuti urbani e
speciali non pericolosi della ditta Green Group srl, nel piano provinciale di smaltimento dei rifiuti
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
di approvare - ai sensi degli artt. 66 e 67-bis del TULP in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti la localizzazione, nel piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, dell’area costituita dalle pp.ff. 2962/1,
2962/2, 2962/3 e 2962/4 CC Dro, per l’insediamento di un impianto di trattamento e recupero dei rifiuti da
spazzamento stradale e delle sabbie derivanti da impianti di depurazione biologica e dalla pulizia delle caditoie stradali, in accoglimento della domanda presentata dalla ditta Green Group srl, a condizione che siano
rispettate le seguenti prescrizioni, che saranno puntualmente definite in sede autorizzatoria:
nel progetto che sarà presentato all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e gestione dell’impianto, dovrà essere previsto il confinamento
di tutti i depositi dei rifiuti in ingresso, di quelli in lavorazione e di quelli in uscita dall’impianto medesimo (esclusi i materiali inerti), allo scopo di contenere le eventuali emissioni di odori molesti;
dovrà essere presentata all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, a corredo della richiesta
di autorizzazione alla costruzione e gestione dell’impianto, una relazione tecnica nella quale vengano
dettagliate le possibili fonti di rumore e gli eventuali interventi di mitigazione nei confronti dei ricettori
esterni, che si rendessero necessari ai fini del rispetto della normativa di settore, nonché uno studio geologico e geotecnico approfondito per il tipo di intervento previsto, esteso al possibile volume delle opere in progetto;
l’immissione dei mezzi pesanti sulla SS 45 bis deve avvenire attraverso la viabilità di penetrazione della
zona industriale;
qualora in fase di realizzazione delle opere previste dal progetto siano interessate, anche indirettamente
e/o in via provvisoria, strade statali o provinciali, ad esempio per la costruzione di sottoservizi o simili,
dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
2)
di dare atto che la localizzazione di cui al punto 1) costituisce ai sensi dell’art. 67, comma 1, del TULP in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza degli
interventi ed opere ivi contenute;
di determinare, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPP 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., per le ragioni esposte
in premessa, che la localizzazione di cui al punto 1) non comporta effetti significativi sull’ambiente;
di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta Green Group srl, all’Agenzia provinciale per la
protezione dell’ambiente, al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, al Servizio per le politiche di gestione
dei rifiuti, al Dipartimento lavori pubblici, trasporti e reti e al Comune di Dro;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige, nonché l’affissione del testo integrale del provvedimento all’Albo della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 5, del DPP 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg..
3)
4)
5)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
38
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
[S310080151959|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
15 febbraio 2008, n. 342
LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Baselga di Pinè: variante per opere pubbliche n.
2 al piano regolatore generale - approvazione con prescrizioni
Con verbale di deliberazione n. 22 di data 30 maggio 2006 il Consiglio comunale di Baselga di Pinè ha provveduto alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale per la realizzazione di un’opera pubblica
redatta sulla base delle previsioni contenute negli articoli 40 e ss. della LP 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento
urbanistico e tutela del territorio).
Ai sensi dell’articolo 42 della LP 5 settembre 1991 n. 22, gli atti sono stati quindi sottoposti all’esame del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio che, con valutazione tecnica n. 22/06 VT di data 28 settembre 2006, ha
evidenziato quanto segue:
“La variante in oggetto comprende due interventi per opere pubbliche che fanno riferimento al protocollo d’intesa
del patto territoriale dell’Altopiano di Pinè. Più precisamente, tali interventi riguardano il “Recupero Lago della Serraia” e
il “Recupero Zona Lido” e si pongono come obiettivi, nell’interesse pubblico generale, il recupero funzionale e ambientale
delle sponde lacustri, la realizzazione di aree per il tempo libero, la revisione dell’ubicazione dei parcheggi e il miglioramento dei collegamenti lago-centro abitato.
Le aree interessate corrispondono grossomodo alla sponda del lago di Serraia a partire dal rio della Grava, tra le
frazioni di Ricaldo e Sternigo, lungo tutto il perimetro lacustre, per una fascia più o meno ampia delimitata dalla viabilità e da elementi naturali esistenti, fino alla zona del biotopo “Paludi di Rizzolaga”.
Il PRG esistente prevede per queste zone molteplici destinazioni d’uso, sulle quali si sovrappone la fascia di protezione del lago.
La variante farà ricadere le aree di cui sopra entro un’unica destinazione, cioè “Zona a verde pubblico”. La perimetrazione della destinazione viene specificata in cartografia, introducendo una nuova simbologia laddove si prevedono
modalità di intervento specifiche.
A questo fa capo l’adeguamento della normativa, con l’introduzione, in calce all’art. 41 comma 2 delle norme di attuazione, della possibilità di realizzare ippovie al limite dell’area a verde pubblico, non interferenti con i percorsi ciclabili
e pedonali. Lo stesso articolo viene integrato poi con il comma 5 bis, che chiarisce la simbologia cartografica, e con una
nuova specifica al comma 10, che ammette la costruzione di volumi interrati di servizio, interventi su viabilità, modifica
della morfologia delle sponde entro la “zona a verde pubblico”.
La coerenza urbanistica della proposta di variante va dunque verificata sotto l’aspetto urbanistico, ecologicoambientale, paesaggistico e della sicurezza del territorio, al fine di assicurare una previsione cartografica e una disciplina conformi ai contenuti del piano urbanistico provinciale.
Il Servizio opere idrauliche, relativamente alla gestione e alla tutela del demanio idrico provinciale, segnala
un’incongruenza nella normativa in variante. Il comma 10 dell’articolo 41 delle norme di attuazione modificate dovrebbe
infatti venire modificato in coerenza con il contenuto dell’articolo 7 della LP 18 luglio 1976, n. 18, che vieta le costruzioni
e il deposito di materiali ad una distanza inferiore a 10 m dal limite demaniale, derogabili a 4 m con specifica autorizzazione del Servizio opere idrauliche.
Il Servizio parchi e conservazione della natura - Ufficio biotopi e Rete Natura 2000 sottolinea come gli interventi in
variante interessino il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Paludi di Sternigo”, precisamente in corrispondenza di
un’area definita “zona a verde pubblico” che si estende fino al confine con l’area protetta in località Prestella.
La variante comporta l’integrazione dell’art. 41 delle norme di attuazione del PRG, laddove il comma 5 bis ammette,
nelle zone a verde pubblico individuate con apposita simbologia:
la costruzione di impianti e manufatti per lo sport a prescindere dalla percentuale stabilita dal comma 5;
la costruzione di volumi interrati quali servizi igienici, ricoveri attrezzi e locali per la fruizione e la manutenzione
del verde;
la traslazione e la rettifica della viabilità esistente, di manufatti e edicole votive;
la modifica della linea delle rive con formazione delle insenature e penisole.
La presenza del sito di importanza comunitaria soprariportato impone che qualsiasi piano all’interno del territorio
comunale e tutti i progetti che abbiano incidenza significativa sugli habitat e sulle specie presenti nel sito di importanza
comunitaria, ossia ogni intervento, anche al di fuori del sito, che possa incidere su di esso in modo significativo, vada
sottoposto a valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente.
L’esame della variante in oggetto ha fatto emergere che l’adeguamento della pianificazione urbanistica vigente prevede la possibilità di costruire dei manufatti anche interrati, e di modificare la linea delle rive con movimentazione di
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
39
terra in prossimità dell’area protetta. Tali interventi possono andare ad interferire con l’equilibrio idrologico e con le
specie presenti nel sito di importanza comunitaria. Pertanto la variante dovrà essere integrata da una relazione
d’incidenza specifica che, per la destinazione a verde pubblico con possibilità di costruzione di manufatti anche interrati
e modifica della linea delle rive, valuti la compatibilità di queste previsioni con le esigenze di conservazione degli habitat
e delle specie di interesse comunitario presenti nel SIC “Paludi di Sternigo”.
Il parere congiunto del Servizio opere stradali e del Servizio gestione strade è sostanzialmente favorevole alle proposte in variante, fermo restando, in relazione agli interventi programmati lungo le strade del Lago della Serraia in adiacenza del tracciato della SP 83, il rispetto delle norme di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 909/1995 e ss.mm. in
merito alle fasce stradali.
Si precisa inoltre che l’eventuale traslazione e rettifica della viabilità, prevista all’art. 41 comma 10 delle norme di
attuazione, dovrà essere preventivamente concordata ed autorizzata da parte del Servizio opere stradali e del Servizio
gestione strade.
Relativamente ai temi di propria competenza, l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente si pronuncia nei
seguenti termini:
•
Tutela del suolo
Per quanto riguarda gli aspetti inerenti la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo dall’inquinamento, si raccomanda
l’adozione di tutte le precauzioni durante i lavori di sistemazione delle aree lungo la sponda del lago di Serraia, per
evitare sversamenti e contaminazioni del suolo.
•
Tutela dell’acqua
In fase di progettazione esecutiva delle opere all’interno delle aree oggetto di variante, si dovrà tenere conto degli
interventi di risanamento del bacino lacustre di Serraia, evitando di conseguenza ogni interferenza o modifica della
morfologia delle rive del lago stesso.
•
Inquinamento elettromagnetico
Relativamente ai limiti massimi di esposizione negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno ai campi elettromagnetici a frequenza industriale e in alta frequenza vale quanto stabilito dalla normativa nazionale col DPCM 8 luglio 2003 attuativo della legge 22 febbraio 2001 n. 36 che stabilisce i limiti di esposizione e attenzione e fissa gli obiettivi di qualità, e dalla normativa provinciale nel DPGP 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. e s.m.
Si richiede di verificare pertanto il rispetto delle distanze dagli elettrodotti in alta tensione di cui all’allegato C del
DPGP 29 giugno 2000, n. 13-31 e s.m. per le aree a protratta permanenza di persone all’interno di dette fasce di rispetto.
Si censiscano infine le sorgenti elettromagnetiche fisse a radiofrequenza (come es. stazioni Radio-TV, sistemi di telecomunicazione per telefonia mobile ecc.) per una verifica della compatibilità con le normative nazionali nelle aree a protratta permanenza di persone ubicate in prossimità di detti impianti di telecomunicazione.
Sulla base degli atti presentati e delle valutazioni condotte dalle strutture competenti della Provincia Autonoma di
Trento, si esprime parere sostanzialmente positivo alla variante in esame, subordinandolo all’osservazione delle condizioni poste dai Servizi della Provincia Autonoma di Trento in sede di valutazione del piano.”.
La valutazione tecnica del Servizio provinciale n. 22/06 VT di data 28 settembre 2006 è stata trasmessa
all’Amministrazione comunale affinché la stessa, esaminati i contenuti del parere, potesse procedere all’adozione
definitiva della variante nei tempi e modi di cui all’articoli 40, comma V e 42, comma III della LP 5 settembre 1991
n. 22 e s.m.i..
Con verbale di deliberazione n. 68 di data 31 dicembre 2007, il Consiglio comunale di Baselga di Pinè, preso
atto dei contenuti della valutazione tecnica trasmessa ha provveduto quindi alla definitiva adozione della variante in argomento, apportando le modifiche, precisazioni ed integrazioni richieste nel surrichiamato parere n. 22/06
VT di data 28 settembre 2006.
Ai fini della LP 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico) si precisa che,
con deliberazione n. 68 di data 31 dicembre 2007, il Consiglio comunale di Baselga di Pinè ha dichiarato che “la
variante in tema non coinvolge beni gravati di uso civico”.
Ciò premesso, sulla base della valutazione tecnica n. 22/06 VT di data 28 settembre 2006 del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, si propone alla Giunta provinciale l’approvazione della variante per opere pubbliche
definitivamente adottata.
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
40
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
delibera
1)
2)
di approvare, con le prescrizioni poste dai Servizi provinciali competenti esposte in premessa (rilascio delle
concessioni relative agli interventi ammessi dal piano in corrispondenza del lago della Serraia subordinato
alla predisposizione della relazione di incidenza ambientale al fine di valutare le possibili interferenze con il
sito di importanza comunitaria “Paludi di Sternigo”), la variante al piano regolatore generale del Comune di
Baselga di Pinè definitivamente adottata con verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 68 di data 31
dicembre 2007;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
[S310080151955|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
22 febbraio 2008, n. 419
LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Concei: variante al piano regolatore generale
anche per l’adeguamento alla LP 7 agosto 2003 n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano
urbanistico provinciale) - approvazione con modifiche
Con verbale di deliberazione consiliare n. 08 di data 22 marzo 2005 il Comune di Concei ha provveduto alla
prima adozione di una variante al piano regolatore generale redatta, ai sensi degli articoli 40 e ss. della LP 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), nel testo normativo vigente dopo l’entrata in
vigore della LP 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell’ambiente, acque pubbliche,
trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia).
La variante in esame è finalizzata all’adeguamento del piano alla variante 2000 al piano urbanistico provinciale e all’introduzione di una serie di modifiche al sistema insediativo e infrastrutturale al fine di dare risposta
alle numerose esigenze emerse a livello locale.
Gli atti sono stati trasmessi al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio per essere esaminati dalla Commissione urbanistica provinciale la quale, sentiti i Servizi provinciali competenti, ha espresso, con verbale di deliberazione n. 07/2006 di data 2 febbraio 2006, un parere sostanzialmente positivo in cui evidenzia una serie di osservazioni in ordine alle singole proposte di variante specificando per ognuna di esse le ragioni di tali rilievi e chiedendo, di conseguenza, le relative modifiche e integrazioni.
“Verifica con il sistema ambientale del PUP
Rispetto ai contenuti del sistema ambientale del piano urbanistico provinciale si evidenziano le seguenti osservazioni:
l’area di tutela ambientale va sostanzialmente ridefinita, in particolare nella zona che si sviluppa fra Locca e Enguiso, secondo quanto indicato nella Variante 2000 al PUP, precisando il perimetro secondo i limiti fisici o amministrativi e catastali, come indicato dall’art. 6 c. 4 delle norme di attuazione del PUP;
gli strumenti urbanistici devono assicurare la coerenza rispetto alla carta di sintesi geologica provinciale, in vigore
dal 3 dicembre 2003; in questo senso il Servizio geologico della Provincia Autonoma di Trento ricorda che alla carta
di sintesi geologica provinciale va fatto riferimento preliminare per la verifica di tutte le richieste di trasformazione
urbanistica ed edilizia, procedendo in ogni caso allo stralcio delle eventuali previsioni insediative poste nelle aree a
elevata pericolosità geologica della carta di sintesi geologica provinciale.
-
Nello specifico lo stesso Servizio geologico rileva che:
l’area agricola speciale, individuata lungo la strada che da Lenzumo porta a Locca, ricade al limite dell’area a elevata pericolosità geologica per crolli rocciosi e va quindi ulteriormente verificata sulla base di una adeguata perizia
geologica, al fine di una decisione nel merito;
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
-
41
le tre aree a parcheggio, individuate in loc. Al Faggio, ricadono in area a elevata pericolosità valanghiva della carta
di sintesi geologica provinciale e ogni decisione in merito è rinviata allo specifico parere dell’Ufficio organizzazione
e previsioni della Provincia;
l’area per attrezzature sportive in loc. Molini interessa un’area critica recuperabile della carta di sintesi geologica
per fenomeni torrentizi e l’intervento va quindi subordinato alla realizzazione delle opere necessarie alla risoluzione
delle condizioni di pericolo legate all’esondabilità del torrente.
Il Servizio sistemazione montana della Provincia rileva che la variante al piano regolatore generale non introduce
elementi significativi di contrasto con la rete idrografica demaniale gestita dallo stesso Servizio. Sottolinea comunque
come tutti gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d’acqua iscritto nell’elenco delle acque
pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell’ambito del demanio idrico provinciale debbano sottostare al dettato
della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., “Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi
provinciali”. Richiama inoltre la necessità di valutare con particolare attenzione eventuali interventi che ricadano in
prossimità di corsi d’acqua che, come il rio Cinglo e il rio Pigol, esulano dalle competenze dello scrivente Servizio, prevedendo un’adeguata analisi idrologica ed idraulica.
Il Servizio parchi e conservazione della natura della Provincia Autonoma di Trento fa presente che all’interno del
Comune di Concei ricade parzialmente il sito di importanza comunitaria IT3120093 Crinale Pichea Rocchetta, i cui confini
non sono riportati sulla cartografia del piano. Le norme di attuazione devono inoltre essere integrate con un capitolo
dedicato alla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. Tale norma può essere indicativamente così definita:
“1. Nei siti di interesse comunitario si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR
357/1997.
2. Qualsiasi piano, all’interno del territorio comunale, e tutti i progetti che abbiano incidenza significativa sui siti di
importanza comunitaria, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche
congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa
provinciale vigente.”
Lo stesso articolo deve essere corredato da una breve descrizione del sito interessato, da un elenco delle specie e degli
habitat presenti (il tutto scaricabile dal sito www.provincia.tn.it/areeprotette/) e dalla specificazione che nello stesso non
sono previsti interventi.
La Soprintendenza ai beni architettonici fa presente che, nella variante al piano regolatore in oggetto, i riferimenti
relativi alla tutela del patrimonio culturale vanno rivisti secondo il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Si ricorda altresì che ai sensi della legge n. 78/2001 Tutela del patrimonio storico della prima guerra
mondiale, qualsiasi intervento su manufatti attribuibili al primo conflitto deve essere comunicato alla Soprintendenza
per i beni architettonici almeno due mesi prima dell’inizio delle opere.
La Soprintendenza per i beni archeologici fa presente che la cartografia di piano va completata sotto il profilo
dell’individuazione delle aree di tutela archeologica, secondo l’elenco contenuto nello specifico parere; propone inoltre
l’integrazione delle norme di piano con un disposto sulle “Aree di tutela archeologica”, articolato in Aree di tutela 03, 02 e
01, secondo quanto riportato nello stesso parere.
Verifica con il sistema insediativo del PUP
Riguardo alle previsioni che interessano l’area a bosco il Servizio foreste e fauna della Provincia Autonoma di Trento
non rileva particolari controindicazioni a eccezione di quanto proposto in corrispondenza di malga Trat.
L’individuazione di un’area da adibire a parcheggio in località “Malga Trat” prefigura l’allargamento verso monte del
tratto iniziale di una strada forestale, adibita a esclusivo servizio del bosco che si diparte dalla strada comunale di accesso alla malga stessa. La soluzione individuata risulta particolarmente impattante sotto l’aspetto ambientale in considerazione del fatto che viene ad interessare area boscata, comportando la manomissione di una pendice particolarmente
acclive. Il Servizio foreste e fauna fa peraltro presente che, poco più a valle dell’area in questione, esistono degli allargamenti della strada comunale, attualmente già utilizzati per la sosta degli automezzi, che opportunamente adattati,
sfruttando anche dei contigui spazi di pascolo, potrebbero rispondere alle esigenze di parcheggio emerse.
Aree insediative
Lo strumento urbanistico adottato conferma le aree insediative esistenti o comunque già individuate dallo strumento urbanistico vigente, proponendone un limitato aggiornamento. La variante interviene in particolare nell’individuazione di nuove aree a parcheggio e per attrezzature pubbliche nonché nella localizzazione di due aree agricole speciali
per, rispettivamente, l’insediamento e la conferma di complessi zootecnici.
42
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
Riguardo alla previsione di nuove aree a parcheggio e per attrezzature pubbliche non si evidenziano particolari controindicazioni, seppure rilevando che la nuova area per attrezzature religiose, posta a nord della zona sportiva di Locca,
ricade in area agricola di interesse primario del PUP.
Più problematiche risultano le previsioni adottate per l’insediamento di attività zootecniche. La variante propone
l’individuazione di una nuova ”area agricola speciale” nella zona agricola primaria che si estende fra Locca e Lenzumo,
rispetto alla quale si richiamano le osservazioni del Servizio geologico sopra citate, nonché la previsione di un’”area agricola speciale”, in corrispondenza di un’attività zootecnica posta immediatamente a est del nucleo storico di Lenzumo. In
merito va osservato che la relazione illustrativa non fornisce sufficienti elementi a motivazione delle scelte condotte: nel
testo si cita la vocazione agricola del territorio comunale e la presenza di 75 aziende agricole nell’anno 2000, ma non si
chiariscono tipologie e attività prevalenti. Il Dipartimento agricoltura e alimentazione della Provincia in proposito rileva
che, pur ammettendo l’opportunità di nuovi insediamenti, quanto proposto non tiene conto delle diverse tipologie organizzative e strutturali dell’ambito zootecnico. Riguardo poi alle previsioni specifiche non emergono dalla variante sufficienti elementi di valutazione, considerato in particolare che:
l’”area agricola speciale”, posta a monte della viabilità comunale che collega Locca a Lenzumo, ricade in zona agricola di interesse primario del piano urbanistico provinciale, in un ambito paesaggistico rilevante per caratteristiche
morfologiche e visive; per la posizione isolata del nuovo insediamento, all’interno della zona agricola, l’Ufficio centri
storici e tutela paesaggistico-ambientale della Provincia ha espresso parere negativo sulla variante proposta;
l’”area agricola speciale”, posta a ridosso del limite est del nucleo storico di Lenzumo, viene a confermare un’attività
esistente che il piano regolatore generale intercomunale si proponeva di spostare con l’obiettivo di risolvere le problematiche ambientali e igieniche dovute alla vicinanza della stalla all’abitato. Al riguardo si evidenzia l’incoerenza
urbanistica della previsione, rispetto a una precisa scelta condotta nel piano vigente e si richiama inoltre il parere
espresso dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente in relazione alle problematiche connesse con la tutela dell’acqua e con la salubrità degli insediamenti: dall’analisi della variante emerge che sono presenti due aziende
zootecniche nei pressi di aree insediative. In particolare, una di queste stalle è situata immediatamente a ridosso del
centro storico dell’abitato di Lenzumo ed in adiacenza ad un’area residenziale di completamento. A tal proposito, si
evidenzia che la convivenza tra un’attività zootecnica e l’insediamento residenziale risulta spesso difficile e possibile
solamente se la pratica zootecnica viene condotta in conformità alle diverse normative di settore in materia di sanità e di tutela dell’ambiente. Si ricorda inoltre che un allevamento zootecnico è classificato come attività insalubre di
I classe: la presenza di una stalla comporta, nella maggior parte dei casi, disagi alla popolazione residente nei dintorni per gli odori prodotti dalla stessa; inoltre essa può essere causa di evidenti problemi di carattere sanitario ed
ambientale (rumore, transito del letame all’interno delle vie cittadine), amplificati, nel caso in parola, dalla posizione contigua all’abitato esistente o di futura edificazione.
In base a quanto sopra esposto, si ritiene che il PRG, in qualità di strumento di pianificazione urbanistica del Comune, dovrebbe perseguire, attraverso uno studio mirato, la delocalizzazione dell’azienda zootecnica in esame e
l’individuazione di aree specifiche e idonee dal punto di vista sanitario e ambientale per la realizzazione di allevamenti
zootecnici.
Rispetto all’individuazione, nell’area agricola che si estende a nord dell’abitato di Lenzumo, di una zona da destinare all’insediamento di serre per la coltivazione di “piccoli frutti”, si fa presente che tale previsione, prefigurando la realizzazione di strutture fisse, stabilmente ancorate al suolo e dotate di basamento murario, va necessariamente supportata
da un’analisi costi-benefici rispetto alle potenzialità colturali dei terreni agricoli interessati nonché dalla verifica dei valori paesaggistici, in particolare nelle zone poste a ridosso degli abitati, che potrebbero risultare compromessi dalla nuova
previsione. Come richiesto anche dal Dipartimento agricoltura e alimentazione della Provincia si propone pertanto di
approfondire la valutazione di quanto proposto e di ridefinire la previsione, limitando l’insediamento a tunnel mobili e
non a serre.
Verifica con il sistema infrastrutturale del PUP
Il Servizio opere stradali e il Servizio gestione strade della Provincia Autonoma di Trento esprimono le seguenti osservazioni:
occorre evidenziare graficamente negli elaborati di piano, almeno lungo le sedi stradali di competenza provinciale e
in corrispondenza di innesti, raccordi e svincoli, l’ingombro delle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi della
DGP n. 909/1995 e s.m.;
ogni potenziamento e/o previsione progettuale di strade locali dovrà avere, se del caso, adeguato innesto lungo la
viabilità di competenza provinciale;
qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento,
rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali,
strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nulla-osta o autorizzazioni secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
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Tutela dell’aria, dell’acqua, del suolo
In merito alla variante al piano in esame l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente fa presenti le seguenti osservazioni:
Tutela dell’acqua
Oltre alle osservazioni sopra citate sulle nuove previsioni relative a insediamenti zootecnici, in merito alla tutela
dell’acqua, considerati le possibili ricadute sul lago di Ledro e sul lago di Garda, si fa presente la necessità, in relazione al
numero delle aree residenziali, di subordinare il rilascio di nuove concessioni edilizie alla presentazione della denuncia o
dell’autorizzazione allo scarico, così come previsto dall’art. 32, c. 1, del TULP in materia di tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti.
Inquinamento acustico
La corretta gestione del territorio rappresenta uno degli elementi di maggiore efficacia per la lotta all’inquinamento
acustico e lo strumento urbanistico, nello specifico, costituisce l’attuazione di tale politica preventiva. La normativa vigente in materia di inquinamento acustico, sia provinciale che nazionale, individua una serie di misure di contenimento
dei livelli di rumorosità: l’articolo 12, comma 2 del DPGP 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. recante “Norme regolamentari
di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti”, prevede che i piani regolatori generali indichino, in correlazione alla zonizzazione
acustica, prescrizioni atte a prevenire o contenere l’inquinamento acustico, quali fasce di rispetto, opere specifiche o tipologie edilizie particolari. Per quanto attiene, invece, la normativa statale, l’articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge n.
447/95 recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico” stabilisce il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dB(A), stabilendo, di fatto,
l’incompatibilità fra aree residenziali e zone produttive.
Inoltre, relativamente ai nuovi edifici a fini abitativi posti a ridosso di infrastrutture stradali, con l’entrata in vigore
del DPR 30 marzo 2004, n. 142 recante “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico
derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”, la realizzazione delle opere
di mitigazione acustica, eventualmente necessarie, sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di
costruire. Tali interventi di risanamento acustico (schermi protettivi o altro) dovranno garantire, nei confronti dei ricettori esposti, il rispetto dei valori limite previsti dal citato decreto.
Nel caso di specie l’elemento di maggiore criticità potrebbe essere rappresentato da insediamenti produttivi, per i
quali si ricorda che la domanda per il rilascio della concessione edilizia, relativa a nuovi impianti produttivi o alla modifica di quelli esistenti, dovrà essere correlata da un’idonea valutazione previsionale dell’impatto acustico, ai sensi
dell’articolo 8 della menzionata legge quadro. A tal fine, dovrà essere eseguita, da parte di un “tecnico competente” in
acustica, un’idonea valutazione previsionale, utile a dimostrare il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla vigente
normativa e, se del caso, l’efficacia degli interventi di mitigazione proposti. Infine, le norme di attuazione al PRG dovranno riportare specifiche limitazioni in materia di inquinamento acustico, al fine di prevenire il possibile disturbo nei
casi in cui aree produttive sono poste a stretto contatto con aree abitate, oltreché nei casi in cui i nuovi edifici ad uso
abitativo sono posti a ridosso di importanti infrastrutture stradali.
Inquinamento elettromagnetico
Relativamente ai limiti massimi di esposizione negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno ai campi elettromagnetici a frequenza industriale e in alta frequenza vale quanto stabilito dalla normativa nazionale il DPCM 8 luglio 2003
attuativo della legge 22 febbraio 2001, n. 36 che stabilisce i limiti di esposizione e attenzione e fissa gli obiettivi di qualità.
Frequenza industriale (50Hz). La Provincia Autonoma di Trento è intervenuta in materia di protezione dai campi elettromagnetici fissando le distanze di rispetto dagli elettrodotti in alta tensione DPGP 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. e
s.m. “Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell’articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10) con le modifiche ad esso apportate dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg. e dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg. e 3 aprile 2003, n. 6-127/Leg.” Il PRG va completato con l’individuazione delle fasce
di rispetto delle eventuali infrastrutture per il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica ad alta tensione per la
determinazione delle aree soggette ai vincoli urbanistici di cui all’allegato C del DPGP 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. e la
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Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
verifica di aree a possibile protratta permanenza di persone (aree residenziali, aree ricreative, ecc.) all’interno di dette
fasce di rispetto.
Radiofrequenza. Il DPGP 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg. ha dato facoltà ai Comuni di adottare delle direttive per la
localizzazione dei siti idonei all’insediamento degli impianti di telecomunicazione, secondo il principio di contenimento
dell’esposizione ai campi elettromagnetici e di compatibilità con i prevedibili piani di sviluppo urbanistico. Dai dati cartografici disponibili risulta che sono presenti sul territorio comunale alcuni impianti di telecomunicazione. Al fine di
garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza è
necessario che il PRG venga integrato con un censimento delle sorgenti elettromagnetiche fisse a radiofrequenza (come es.
stazioni Radio-TV, sistemi di telecomunicazione per telefonia mobile, ecc.) per una successiva verifica dell’esistenza di
aree residenziali o a protratta permanenza di persone ubicate in prossimità di detti impianti di telecomunicazione.
Norme di attuazione
Sulla base delle osservazioni espresse dall’Ufficio affari amministrativi della Provincia Autonoma di Trento nonché
dalle strutture competenti, le norme di attuazione che completano il piano devono essere riviste coerentemente con quanto disposto dalla normativa provinciale in materia:
Art. 1, Volumi tecnici ed attrezzature tecnologiche: al comma 7 in relazione alle distanze minime dai fabbricati da osservare nel caso di costruzioni accessorie, per le quali la norma in esame fissa una distanza minima di 3 metri, si osserva
che qualora queste ultime assumano la configurazione di un edificio, la distanza da osservare sarà comunque di 10 metri
nelle aree esterne al centro storico, mentre sarà sufficiente il rispetto della distanza di tre metri solamente nel caso in cui
il manufatto si configuri come tettoia. (si veda anche l’art. 6, c. 4). Inoltre la nuova edificazione di manufatti accessori
all’interno della fascia di rispetto cimiteriale si pone in contrasto con i limiti di utilizzo stabiliti dall’art. 75 della LP n.
10/1998.
Art. 9, D1, Zone agricole specializzate. La norma, finalizzata a disciplinare una destinazione d’uso univoca, non può
fissare una superificie coperta del 50%, ammettendo poi per le attività esistenti una maggiorazione fino al 70%. Tale
percentuale risulta inoltre del tutto incoerente rispetto alle caratteristiche morfologiche e paesaggistiche delle aree agricole.
Art. 11, Zone agricole di interesse primario. La norma va adeguata all’art. 19 c. 4 del piano urbanistico provinciale, evidenziando il carattere di eccezionalità dell’edificazione in zona agricola.
Norme di recupero e tutela degli insediamenti storici. Interventi ammessi. La sopraelevazione di edifici assoggettati a
restauro, seppur autorizzata dalla Soprintendenza per i beni architettonici della Provincia Autonoma di Trento nel caso
di edifici vincolati, si pone in contrasto con i criteri fissati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 20116 di data
30.12.1992”.
Con comunicazione prot. n. 1220/05-13 V MRC (Prat. 760N) dd. 10 marzo 2006, il verbale di deliberazione della CUP n. 07/2006 di data 2 febbraio 2006 è stato trasmesso all’Amministrazione comunale di Concei la quale
nell’accogliere la quasi totalità delle richieste ed integrazioni formulate dalle strutture provinciali e dalla Commissione urbanistica ha modificato le previsioni della variante adottata in adeguamento alla variante 2000 al PUP
e, contestualmente, ha formulato ulteriori precisazioni e argomentazioni a sostegno del mantenimento di alcune
scelte relative al sistema insediativo ed infrastrutturale.
Con verbale di deliberazione consiliare n. 16 di data 11 giugno 2007, il Comune di Concei, ha provveduto
quindi ad adottare in via definitiva la variante nei tempi e modi di cui agli articoli 40 comma 5 e 42 comma 3 della
surrichiamata LP 5 settembre 1991 n. 22, modificando i relativi allegati elaborati sulla base di quanto sopra esposto.
Ai sensi dell’articolo 41, comma I della LP 5 settembre 1991, n. 22, come da ultimo modificato dall’articolo 3,
comma 7, della LP 15 dicembre 2004, n. 10, la variante definitivamente adottata è stata trasmessa al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio il quale nel valutarne la coerenza rispetto al piano urbanistico provinciale, alle
valutazioni espresse dalla CUP ed alle scelte effettuate in sede di adozione definitiva del piano, ha accertato come
il Comune, nel confermare alcune previsioni inserite in sede di prima adozione, non abbia recepito le prescrizioni
di tutela geologica e le richieste di analisi e di approfondimento poste dalla CUP come condizione per il mantenimento delle richiamate proposte in ordine, in particolare, alle aree a parcheggio in loc. Al Faggio, all’area agricola
speciale individuata lungo la strada che da Lenzumo porta a Locca e alla vasta zona agricola da destinare alla
coltivazione di piccoli frutti.
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Infine il Servizio provinciale ha rilevato come l’Amministrazione comunale in sede di adozione definitiva della variante non abbia rappresentato nella cartografia di piano le fasce di rispetto stradali lungo le sedi stradali di
competenza della Provincia e i tracciati degli elettrodotti che interessano il territorio comunale.
Nel dettaglio, con valutazione n. 760/07 VPC di data 12 settembre 2007, il Servizio urbanistica e tutela del
paesaggio ha espresso parere positivo alla approvazione della variante in adeguamento alla variante 2000 al PUP
subordinatamente al recepimento delle modifiche e prescrizioni in essa specificate.
…”Nella seconda adozione della variante al piano regolatore il Comune di Concei ha condiviso sotto alcuni aspetti
le osservazioni della CUP, rivedendo di conseguenza le previsioni adottate oppure fornendo ulteriori motivazioni ove ha
richiesto il limitato mantenimento di alcune delle scelte operate.
Le previsioni della variante al piano regolatore sono pertanto state in alcuni casi modificate o integrate con ulteriori
elementi, finalizzati ad assicurare la coerenza del piano ai vincoli e ai contenuti del piano urbanistico provinciale, in
particolare per quanto riguarda l’adeguamento alla Variante 2000 al PUP.
In merito al sistema ambientale della variante al PRG, recependo le osservazioni della Commissione urbanistica
provinciale, si è provveduto a:
inserire la perimetrazione del SIC che interessa il territorio comunale e prevedere un’apposita disciplina;
recepire la disciplina del D.Lgs. n. 42/2004.
Rispetto a quanto evidenziato nel parere della Commissione urbanistica provinciale non si è invece provveduto ad
approfondire la previsione delle aree a parcheggio in loc. Al Faggio allo studio di dettaglio volto alla classificazione e
perimetrazione della pericolosità valanghiva, come richiesto dall’Ufficio previsioni e organizzazione della Provincia. Si
rileva pertanto che la variante in esame va rivista sulla base di tale approfondimento, in assenza del quale non risulta
possibile approvare le specifiche previsioni ricadenti nell’area a elevata pericolosità.
Come richiesto dal Servizio geologico l’area per attrezzature sportive in loc. Molini, che interessa un’area critica recuperabile della carta di sintesi geologica per fenomeni torrentizi, va subordinata alla realizzazione delle opere necessarie alla risoluzione delle condizioni di pericolo legate all’esondabilità del torrente. Sempre dal parere della Commissione
urbanistica provinciale si richiama che l’area agricola speciale, individuata lungo la strada che da Lenzumo porta a
Locca, ricade al limite dell’area a elevata pericolosità geologica per crolli rocciosi: la sua trasformazione va quindi ulteriormente verificata sulla base di una adeguata perizia geologica.
In merito al sistema insediativo e rinfrastrutturale della variante al PRG, recependo le osservazioni della Commissione urbanistica provinciale, si è provveduto a:
ridefinire l’area di malga Trat con lo stralcio della zona a parcheggio che interessava l’ambito boscato.
Il Comune ha invece inteso confermare le nuove previsioni di aree agricole speciali, presentando attraverso le controdeduzioni ulteriori elementi a supporto delle scelte. Se rispetto a tali previsioni si prende quindi atto di quanto espresso dal Comune, si ribadisce invece il parere espresso dalla Commissione urbanistica provinciale in merito
all’individuazione di una vasta zona da destinare alla coltivazione di piccoli frutti, a nord dell’abitato di Lenzumo e si
subordina l’eventuale previsione all’insediamento di tunnel mobili e non a serre, come richiesto anche dal Dipartimento
agricoltura e alimentazione della Provincia.
Rispetto a quanto segnalato nel parere della CUP si richiede ancora che siano evidenziate graficamente le fasce di rispetto stradali, lungo le sedi stradali di competenza della Provincia nonché che siano rappresentati i tracciati degli elettrodotti che interessano il territorio comunale.
In merito alle norme di ribadisce che l’art. 9, D1 non può disciplinare una stessa zona omogenea, prevedendo diversi
parametri per le attività esistenti rispetto a quelle future.
Dall’esame delle modifiche introdotte nella variante a seguito dell’accoglimento di osservazioni presentate nel periodo di deposito degli atti di piano, si ritiene che le stesse non risultino incoerenti rispetto agli obiettivi della variante e
al parere espresso dalla CUP”.
Con comunicazione prot. 7331/07- V MRC dd. 14 settembre 2007 la valutazione del Servizio provinciale n. 760
del 12 settembre 2007 è stata trasmessa all’Amministrazione comunale, la quale, esaminati i rilievi formulati dal
Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e motivato ulteriormente il mantenimento dell’art. 9 D1 delle norme di
attuazione del PRG, nonché chiarito che l’insediamento per la coltivazione di piccoli frutti è limitato ai tunnel
leggeri, ha provveduto a stralciare la previsione a parcheggio della zona “Al Faggio” e a predisporre un testo
completo della variante, già comprensivo delle modifiche richieste e condivise, testo che si allega e che forma
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Ai fini della LP 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico) che ha abrogato la LP 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico), si precisa che il responsabile
dell’Ufficio tecnico con nota di data 11 febbraio 2008 ha chiarito che la variante definitivamente adottata non ha
comportato alcuna modificazione dei beni di uso civico.
46
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
In considerazione di quanto sopra esposto, sulla base del verbale di deliberazione della Commissione urbanistica provinciale n. 07/2007 di data 2 febbraio 2006, vista la valutazione tecnica n. 760/07 VPC di data 12 settembre 2007 formulata dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, nonché i nuovi elementi integrativi forniti dall’
Amministrazione comunale con nota 9 gennaio 2008, si propone alla Giunta provinciale l’approvazione della variante in oggetto con le modifiche sopra descritte
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
2)
3)
4)
di introdurre nella variante al piano regolatore generale di Concei adottata in via definitiva dal Comune con
verbale di deliberazione consiliare n. 16 di data 11 giugno 2007, le modifiche relative alla cartografia e alla
normativa di piano regolatore richieste dalla CUP e confermate dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
nei termini di cui in premessa;
di approvare con le modifiche di cui al punto 1), la variante al piano regolatore generale di Concei, adottata
definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 16 di data 11 giugno 2007, negli elaborati allegati e formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di dare atto che con la presente deliberazione il piano regolatore generale del Comune di Concei è da considerarsi adeguato alla variante 2000 al piano urbanistico provinciale;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
[S310080151958|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
22 febbraio 2008, n. 420
LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Calliano: variante al piano regolatore generale approvazione con modifiche
Con verbali di deliberazione consiliare n. 30 di data 21 dicembre 2006 il Comune di Calliano ha provveduto
alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale redatta ai sensi degli articoli 40 e ss. della LP 5
settembre 1991, n. 22 e s.m.i. (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).
Gli atti sono stati trasmessi al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio per essere esaminati dalla Commissione urbanistica provinciale la quale, sentiti i Servizi provinciali competenti, ha espresso le proprie valutazioni
con verbale di deliberazione n. 27/2007 di data 28 giugno 2007 che ha evidenziato quanto segue:
Premessa.
“Con deliberazione consiliare n. 30 dd. 21.12.2006 il Comune di Calliano ha adottato, in prima adozione, la terza
variante al piano regolatore generale intercomunale vigente dal 1999 e modificato nel 2003.
Contenuti della variante.
Il Comune di Calliano è dotato dal 1999 di un piano regolatore generale intercomunale, redatto assieme al Comune
di Besenello ai sensi dell’art. 19 della LP n. 22/1991. Tale piano è stato modificato nel 2003 con una variante che ha
ridefinito in modo sostanziale l’assetto delle aree residenziali sul territorio comunale. Al fine di rispondere a specifiche esigenze sia residenziali che produttive nonché al fine di adeguare gli standard all’incremento di popolazione
determinato dal piano vigente, il Comune propone ora una serie di modifiche allo strumento urbanistico. In partico-
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
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lare, l’introduzione di una nuova previsione per insediamenti produttivi, nonché di alcune aree residenziali sono gli
elementi principali della variante adottata.
•
Verifica con il sistema ambientale del piano urbanistico provinciale.
La perimetrazione delle aree di tutela ambientale proposta dalla variante in esame, risulta conforme a quanto
contenuto nella variante 2000 al PUP rispetto alla quale il piano di Calliano ha già condotto l’adeguamento.
Per quanto attiene l’area di protezione del fiume Adige, prevista sia dal PUP che dal PGUAP attraverso
l’individuazione degli “Ambiti fluviali di interesse ecologico”, va richiamato che l’art. 9 bis delle norme di attuazione del PUP, stabilisce che “i piani regolatori generali provvedono alla precisa delimitazione delle aree ed
alla definizione delle prescrizioni da osservare per la relativa conservazione e valorizzazione ambientale in
funzione delle complessive esigenze di assetto territoriale”. Ugualmente l’art. 33 del piano generale prevede che
“i piani regolatori generali dei Comuni recepiscono la relativa delimitazione” e “dettano la disciplina d’uso anche con riguardo ai criteri di tutela e di valorizzazione riportati nella parte VI dell’elaborato di piano”. In proposito la deliberazione della Giunta provinciale n. 2402 dell’11 novembre 2007, di adozione del nuovo piano
urbanistico provinciale, ha chiarito la portata degli ambiti fluviali di interesse ecologico previsti dal PGUAP in
rapporto agli strumenti di pianificazione territoriale. La cartografia del sistema ambientale della variante in
esame va quindi ridefinita sulla base delle precedenti indicazioni e la norma di riferimento va verificata rispetto ai criteri contenuti nel piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.
Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici
devono assicurare la coerenza rispetto alla carta di sintesi geologica provinciale, in vigore dal 3 dicembre 2003,
rinviando a essa per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia. In proposito, si evidenzia, inoltre, che in data 8 giugno 2006 è entrato in vigore il piano generale di utilizzazione delle acque
pubbliche. Premesso che si rinvia alla delibera della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006, relativa
alla metodologia di aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, si fa presente che l’assetto urbanistico definito dalla variante in esame è stato verificato il 18 maggio 2007 dalla Conferenza di servizi prevista dalla delibera stessa.
Si rinvia pertanto alla tabella di sintesi allegata allo specifico parere espresso sulla variante dal Servizio utilizzazione e acque pubbliche della Provincia e si richiama in particolare il parere negativo del Servizio bacini
montani in relazione alle seguenti previsioni critiche sotto il profilo del rischio idrogeologico:
lungo la sponda destra del rio Cavallo il previsto piano attuativo, finalizzato alla realizzazione di un’area
a verde pubblico e a parcheggio pubblico con la possibilità di parcheggi privati interrati, deve essere rivisto ammettendo la possibilità di realizzare strutture interrate solo all’esterno della fascia di rispetto idraulico, considerata la pericolosità della fascia arginale che porta a classificare la stessa a rischio elevato
del PGUAP;
la nuova area di espansione residenziale, posta in prossimità della Fossa Maestra di Volano, ricade in zona a elevato pericolo di esondazione dell’Adige nonché in ambito fluviale di interesse idraulico. Si ritiene
pertanto che la previsione contrasti con le norme di attuazione del PGUAP.
Allo specifico parere espresso dal Servizio utilizzazione acque pubbliche si rinvia per la segnalazione delle interferenze delle modifiche adottate con pozzi e derivazioni attive.
La Soprintendenza per i beni architettonici osserva che con l’entrata in vigore del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio), gli strumenti urbanistici vanno aggiornati nei riferimenti normativi
(per quanto riguarda la variante in esame si tratta degli artt. 8, 58, 61) e soprattutto vanno integrati con
l’individuazione cartografica dei vincoli diretti e indiretti rilevabili tavolarmente sulle rispettive particelle edificiali e fondiarie. La stessa Soprintendenza fa inoltre presente che, in materia di tutela monumentale, le norme
di attuazione devono disciplinare anche quelle categorie di immobili che, a prescindere dall’intavolazione del
vincolo, sono sottoposti a verifica di interesse culturale: in particolare, si osserva che ai sensi dell’art. 12 del citato D.Lgs. n. 42/2004 sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalga
a più di cinquant’anni di proprietà di Enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro; ai
sensi dell’art. 11 dello stesso decreto legislativo, inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di
tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni,
i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. Si ricorda altresì che ai sensi della
legge 7 marzo 2001, n. 78 (Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale), qualsiasi intervento su
manufatti attribuibili al primo conflitto deve essere comunicato alla Soprintendenza per i beni architettonici
almeno due mesi prima dell’inizio delle opere.
•
Verifica con il sistema insediativo del piano urbanistico provinciale.
Rispetto alle previsioni insediative, si presentano le seguenti osservazioni.
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Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
Insediamenti storici.
Il complesso di Castel Pietra, definito come “area consolidata”, va specificamente individuato assieme alle relative aree di pertinenza come manufatto di interesse monumentale.
L’Ufficio centri storici e tutela paesaggistico-ambientale della Provincia propone che, in corrispondenza
dell’edificio di cui alla variante n. 11, la possibilità di aprire nuovi fori non sia ammessa sul fronte principale.
Rispetto all’edificio di cui alla variante n. 36 lo stesso Ufficio fa presente che la previsione di sopraelevazione
dovrebbe essere accompagnata da un riordino delle strutture incongrue annesse.
Nel manuale di intervento per gli insediamenti storici, alla sezione “Serramenti”, è da stralciare la possibilità di
realizzare infissi in PVC color legno.
Aree residenziali.
Come detto in premessa il piano vigente di Calliano, approvato nel 2003, ha introdotto consistenti previsioni relative a insediamenti residenziali, con l’obiettivo di passare nel lungo periodo dagli attuali 1300 abitanti alla
soglia dei 2000 abitanti. La variante in esame interviene, rispetto a queste previsioni, proponendo una verifica
degli standard urbanistici, soprattutto in materia di aree per attrezzature pubbliche e verde pubblico, proponendo al contempo il limitato ampliamento delle scelte insediative.
Proprio a monte delle recenti scelte insediative, ora in corso di attuazione, la variante introduce un lotto residenziale (variante n. 25) con un limitrofo ambito di verde privato nonché un piano di lottizzazione (variante n.
26) finalizzato all’edificazione di tre edifici residenziali e alla realizzazione di una zona a verde pubblico. La relazione illustrativa spiega tali previsioni come risposta a esigenze abitative primarie. L’area interessata da
questi interventi è interamente ricompresa nella zona agricola di interesse primario del piano urbanistico provinciale. Considerate le colture vitivinicole esistenti il Dipartimento agricoltura e alimentazione della Provincia
evidenzia l’importanza di limitare le trasformazioni, in particolare finalizzate al verde pubblico o privato, a
superfici minime che consentano il soddisfacimento di un reale e accertato bisogno. Sulla base di questo parere
e dell’art. 19, comma 6, lett. b) 4) delle norme di attuazione del PUP si propone di rivedere quanto previsto, al
fine di un minor consumo di territorio agricolo; in particolare si chiede di applicare gli strumenti della perequazione e della compensazione urbanistica, introdotti dalla LP n. 16/2005, per ridefinire le due aree residenziali in un unico piano di lottizzazione, accorpando la porzione residenziale a quella destinata all’insediamento e riducendo le parti destinate a verde.
In merito alle nuove previsioni residenziali si richiama il parere negativo sopra espresso, rispetto all’area indicata con la variante n. 34, per rischio elevato di esondazione.
Aree produttive.
La modifica più rilevante adottata dall’Amministrazione comunale con questa variante è relativa all’ampliamento in direzione nord della zona produttiva del settore secondario posta lungo la strada statale. La nuova
area, che si sviluppa per circa 2,5 ettari tra l’attuale zona produttiva, la strada statale e il cimitero, è interamente ricompresa nella zona agricola di interesse primario del piano urbanistico provinciale. A tale proposito,
al fine di motivare la scelta ai sensi dell’art. 19, comma 6, lett. b) 2) delle norme di attuazione del PUP,
l’Amministrazione comunale evidenzia l’esigenza di rilocalizzare un’azienda posta nel centro abitato e la cui
area è già stata oggetto di ridefinizione urbanistica (area segnata dal cartiglio n. 20). La Commissione urbanistica, seppure concordando sugli obiettivi proposti dal Comune di Calliano, evidenzia tuttavia i limiti della
previsione adottata e soprattutto chiede l’approfondimento di scelte alternative. La rilevante incisione del territorio agricolo di interesse primario, la presenza della fascia di rispetto cimiteriale che impedirebbe in ogni caso
di usufruire di circa un terzo dell’area proposta, la diretta relazione del nuovo insediamento con la strada statale e quindi l’esigenza di definire una viabilità di accesso che salvaguardi la viabilità principale, sono gli elementi critici evidenziati dalla Commissione rispetto a quanto adottato. Sempre sull’argomento si richiamano i
pareri specifici espressi dalle strutture provinciali competenti:
il Dipartimento agricoltura e alimentazione della Provincia chiede un bilancio costi-benefici rispetto alla
quantità e qualità dei terreni agricoli interessati dalle modifiche introdotte dalla variante;
il Servizio opere stradali e il Servizio gestione strade rilevano che l’accesso all’area dovrà essere definito
evitando intersezioni “a pettine”, organizzato in modo tale da far confluire il transito direttamente sulla
viabilità comunale oppure, in alternativa, sulla viabilità provinciale in un unico accesso, ubicato in posizione adeguata per assicurare sicurezza e visibilità e comunque in accordo con gli scriventi Servizi;
l’Ufficio centri storici e tutela paesaggistico-ambientale esprime parere negativo in particolare per
l’alterazione del quadro di riferimento del cimitero, che risulterebbe quasi circondato dalla zona produttiva, nonché per il rischio di edificazione continua lungo la viabilità principale.
La proposta di ridefinire come “area mista produttivo-commerciale” la zona ex Manfrini (variante n. 54) nonché l’area interessata da un piano attuativo a fini generali in loc. Posta Vecchia (variante n. 52) deve essere ri-
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vista, al fine di assicurare la prevalenza delle funzioni produttive del settore secondario rispetto ad attività di
tipo diverso. In particolare, nel caso dell’area ex Manfrini, considerato che la zona mista risponde all’obiettivo
dell’Amministrazione comunale di insediare sull’area anche attività legate alla formazione professionale, si
suggerisce di confermare la destinazione di “aree produttive”, specificando la possibilità di attività formative
generali e specifiche per personale di impresa, anche a livello scolastico, complementari ai servizi per la ricerca
e l’innovazione tecnologica.
•
Verifica con il sistema insediativo del piano urbanistico provinciale.
Rispetto alle previsioni relative alle infrastrutture stradali, la variante è subordinata alle seguenti prescrizioni e
raccomandazioni:
le ampiezze delle fasce di rispetto stradali vanno evidenziate nelle tavole di piano in conformità alle disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 909 del 3.2.1995 e s.m. Al riguardo, si
segnala che in cartografia non sono evidenziate le fasce di rispetto per l’intero tracciato della SS n. 12;
relativamente alla variante n. 40 si richiama il rispetto della deliberazione della Giunta provinciale n. 909
del 1995;
ogni potenziamento e/o previsione progettuale di strade locali dovrà avere, se del caso, adeguato innesto
lungo la viabilità di competenza provinciale. Al riguardo, si segnala che la loro eventuale realizzazione
dovrà essere preventivamente concordata e discussa in particolare con il Servizio gestione strade;
la legenda va corretta, riportando l’indicazione della viabilità di progetto e da potenziare al relativo cartiglio;
l’innesto del transito veicolare sulla viabilità di competenza provinciale, proveniente dalle aree destinate a
parcheggio, dovrà avvenire in punti localizzati e in posizione tale da non determinare pericolo per la sicurezza stradale;
per ogni intervento che interessi sia direttamente che indirettamente la viabilità di competenza provinciale dovranno essere acquisiti i necessari nulla-osta o autorizzazioni.
•
Tutela dell’aria, dell’acqua, del suolo.
In merito alla variante al piano in esame, l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente fa presenti le
seguenti osservazioni:
Tutela dell’acqua.
Il Comune di Calliano, relativamente alle strutture impiantistiche di depurazione delle acque reflue urbane, è
dotato di un impianto di sedimentazione meccanica di tipo Imhoff. Il piano provinciale di risanamento delle
acque prevede che l’attuale impianto venga dismesso e che le acque vengano collettate per la depurazione al
previsto impianto denominato “Trento Tre”. Considerati i dati forniti dalla relazione illustrativa, circa l’incremento degli abitanti residenti da 1160 a 1550, programmato dal PRG vigente, si evidenzia che l’attuale impianto è dimensionato per 1000 abitanti e che dovrà quindi essere valutato, in relazione alla tempistica di realizzazione del nuovo depuratore, il potenziamento dell’impianto Imhoff. In attesa dell’adeguamento del sistema fognario e/o dell’attuazione delle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque, dovranno essere
osservate le disposizioni previste dalla deliberazione n. 121 del 15 giugno 1989 della Commissione per la tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti, prescrivendo ove necessario ai nuovi allacciamenti alla pubblica fognatura
idoneii trattamenti, tali da garantire l’osservanza delle disposizioni relative agli scarichi diretti in corso
d’acqua superficiale. Dovrà inoltre essere riportata in cartografia del PRG la fascia di rispetto del depuratore,
così come definita nella deliberazione della Giunta provinciale n. 850 del 28 aprile 2006.
Inquinamento acustico.
Dall’esame della documentazione sono emersi alcuni elementi critici di carattere sia generale sia puntuale, che
si pongono in contrasto con l’attuale quadro normativo in materia di inquinamento acustico e, più in generale, con una politica di prevenzione dagli effetti negativi del rumore. Riguardo a singoli aspetti si rileva:
variante n. 22: considerata la vicinanza della SS n. 12, la realizzazione della nuova scuola materna dovrà
essere accompagnata dalla valutazione del clima acustico, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge n.
447/1995;
variante n. 25: l’edificazione a ridosso di infrastrutture stradali è, per quanto possibile, da evitare e in ogni caso la domanda di autorizzazione va integrata con la verifica dei valori limite di immissione indicati
nel DPR 30 marzo 2004, n. 142, recante “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.
447” e delle eventuali opere di contenimento della rumorosità;
rispetto alla contiguità tra zone residenziali e zone produttive si richiama l’art. 4, comma 1, lett. a) della
legge quadro n. 447/1995 che stabilisce il divieto di contatto diretto di aree che presentano valori che si discostano in misura superiore a 5 dB(A). In alternativa è necessario indicare specifiche limitazioni, sia a
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-
carico delle attività produttive che nei confronti dell’edilizia abitativa, tali da prevenire condizioni di disturbo per la popolazione esposta;
le norme di attuazione vanno completate con prescrizioni atte a prevenire e contenere l’inquinamento acustico, quali fasce di rispetto, opere specifiche o tipologie edilizie particolari, in relazione con la classificazione acustica del territorio, qualora approvata, così come indicato dall’art. 12, comma 2 del DPGP 26
novembre 1998, n. 38-110/Leg.
Inquinamento elettromagnetico.
La variante al PRG va integrata con la rappresentazione degli elettrodotti ad alta tensione presenti sul territorio. Per gli interventi ammessi nelle relative fasce di rispetto si rinvia al DPR 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.
•
Norme di attuazione.
Sulla base delle osservazioni espresse dalle strutture competenti, le norme di attuazione che completano la variante devono essere riviste coerentemente con quanto disposto dalla normativa provinciale in materia:
art. 17, Categoria operativa R2. Nella categoria del risanamento conservativo la possibilità di aprire nuovi
fori non può essere ammessa in via generale ma va valutata e definita puntualmente attraverso le schede
di catalogazione.
art. 31, Aree miste, produttivo-commerciali. La norma va rivista specificando la prevalenza in queste aree
delle attività produttive oppure di quelle commerciali, in coerenza con le norme del PUP nonché con la LP
n. 4/2000 di programmazione del settore commerciale.
art. 39, Spazi aperti. Generalità. Il comma 5, lett. b) va rivisto ammettendo interventi di bonifica agraria
anche se non inseriti in programmi di riordino fondiario.
art. 43, Aree silvopastorali. La norma va rivista in modo da disciplinare in modo specifico le zonizzazioni
del bosco, posto peraltro che sul territorio comunale non sono rinvenibili superfici destinate ad alpepascolo. La stessa norma va inoltre corretta in relazione ai riferimenti normativi in materia di vincolo idrogeologico nonché, al comma 3, stralciando la possibilità di ampliamento di edifici esistenti in quanto
in contrasto con l’art. 22 del PUP.
Con comunicazione prot. n. 5552/07-13 V MRC (Prat. 934N-1015N) dd. 2 agosto 2007, il verbale di deliberazione della CUP n. 27/2007 di data 28 giugno 2007 è stato trasmesso all’Amministrazione comunale di Calliano
affinché la stessa, valutati i contenuti del parere, potesse procedere all’adozione definitiva della variante nei tempi e modi di cui agli articoli 40 comma V e 42 comma III della surrichiamata LP 5 settembre 1991 n. 22.
Infine, con verbale di deliberazione n. 24 di data 21 novembre 2007, il Consiglio comunale di Calliano, prendendo atto del parere trasmesso ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento.
Ai sensi dell’articolo 41, comma I della LP 5 settembre 1991, n. 22 la variante definitivamente adottata è stata
trasmessa al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio affinché lo stesso potesse esprimere le proprie osservazioni in merito alla coerenza delle previsioni contenute nella variante rispetto al piano urbanistico provinciale,
alle valutazioni espresse dalla CUP ed alle scelte effettuate in sede di adozione definitiva del piano.
Con parere n. 934/07 VPC di data 2 gennaio 2008, il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio ha quindi rilevato quanto segue:
“Premessa.
Con deliberazione consiliare n. 30 dd. 21.12.2006 il Comune di Calliano ha adottato, in prima adozione, una variante generale al piano regolatore generale.
Il piano così adottato è stata esaminato dalla Commissione urbanistica che, con il parere n. 27/2007 di data
28.6.2007, ha espresso parere favorevole all’approvazione del medesimo, subordinatamente alla modifica dei relativi
contenuti secondo le condizioni e le osservazioni di merito espresse.
Successivamente il Comune, con la delibera consiliare n. 24 del 21.11.2007, ha provveduto all’adozione definitiva della variante al PRG, oggetto del presente parere.
La variante.
Rispetto alla variante generale adottata e al relativo parere, espresso dalla Commissione urbanistica provinciale, il
Comune nell’adozione definitiva ha puntualmente risposto ai rilievi espressi dalla Provincia, modificando le previsioni
urbanistiche adottate o supportando con ulteriori motivazioni le scelte che risultavano carenti. Nel merito si richiama la
nota dell’incarico speciale per la qualità della pianificazione territoriale di data 12 dicembre 2007, nella quale si evidenzia che “gli atti ora predisposti appaiono complessivamente aggiornati rispetto alle osservazioni espresse dalla Commissione urbanistica provinciale e opportunamente motivati nei casi in cui il Comune ha ritenuto di confermare le indicazioni predisposte in prima adozione.”
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Rispetto alla variante definitivamente adottata si fa in particolare presente che sulla base del parere della Commissione urbanistica provinciale è stata ridefinita la previsione di ampliamento della zona produttiva del settore secondario,
posta a nord dell’abitato di Calliano, limitandone l’estensione e subordinandone l’edificazione al piano attuativo n. 3.
Riguardo a tale piano attuativo si evidenzia che va opportunamente specificato che gli interventi ammessi nella fascia di
rispetto cimiteriale devono essere coerenti con la disciplina urbanistica vigente.
Sempre in tema di aree produttive del settore secondario si richiama quanto evidenziato dalla Commissione urbanistica provinciale sull’esigenza di rivedere il piano attuativo previsto in loc. Posta Vecchia, al fine di assicurare la prevalenza delle funzioni produttive del settore secondario rispetto ad attività di tipo diverso. Si chiede quindi di ridefinire in
questo senso la previsione del piano attuativo n. 2, comprendendola tra le aree produttive di cui all’art. 29 delle norme di
attuazione del PRG.
Dall’esame delle modifiche introdotte nella variante a seguito dell’accoglimento di osservazioni presentate nel periodo di deposito degli atti di piano, si ritiene che le stesse non risultino incoerenti rispetto agli obiettivi della variante e
al parere espresso dalla CUP.
Conseguentemente a quanto sopra, si conclude ritenendo che con le predette modifiche proposte dalla Commissione
urbanistica provinciale, la variante in argomento possa essere approvata in adeguamento al piano urbanistico provinciale.”.
Relativamente alle osservazioni sopra riportate, si prende quindi atto delle valutazioni formulate dalla Commissione urbanistica provinciale con verbale di deliberazione n. 27/2007 di data 28 giugno 2007 pienamente condivise dall’Amministrazione comunale e, sulla base delle motivazioni espresse dal Servizio urbanistica e tutela del
paesaggio nella valutazione tecnica n. 934/07 VPC di data 2 gennaio 2008, si propone l’approvazione della variante al piano regolatore generale di Calliano, definitivamente adottata con deliberazione consiliare n. 24 di data 21
novembre 2007 provvedendo alle modificazioni richieste.
Il Comune di Calliano, prestando la necessaria assistenza tecnica, ha predisposto un testo completo dello
strumento urbanistico comunale, già comprensivo delle modifiche condivise e richieste, testo che si allega e che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Ai fini della LP 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico), si precisa
che, in data giorno 21 giugno 2007, la Conferenza dei Servizi, “relativamente alla III variante al PRG con mutamento
di destinazione di realità gravate di uso civico (pp.ff. 536, 556, 559, 563, 564 e 580/2 CC Calliano)”, ha espresso il proprio
parere nei seguenti termini: “si esprime parere favorevole per quanto concerne la variante proposta. Si fa altresì presente che l’Amministrazione richiedente dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’estinzione del vincolo di uso civico
sulle aree già destinate a viabilità a termini dell’art. 21 della LP 6/2005. Si ricorda inoltre all’amministrazione comunale
che, in sede di adozione definitiva della variante, dovrà essere ampiamente motivato il sacrificio imposto ai beni di uso
civico e dovrà, parallelamente, essere dato conto dell’insussistenza di soluzioni alternative meno onerose e penalizzanti
per i beni gravati di uso civico (art. 18, comma 2, LP 6/2005)”.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
2)
3)
di introdurre nella variante al piano regolatore generale del Comune di Calliano adottata con deliberazione
consiliare n. 24 di data 21 novembre 2007 le modifiche in premessa sintetizzate;
di approvare, con le modifiche di cui al punto 1), la variante al piano regolatore generale del Comune di Calliano adottata con deliberazione consiliare n. 24 di data 21 novembre 2007, secondo gli allegati atti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
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[S310080151957|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
22 febbraio 2008, n. 421
LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Dro: variante al piano regolatore generale - approvazione con modifiche
Con verbale di deliberazione del Commissario ad acta n. 1 di data 24 marzo 2005 il Comune di Dro ha provveduto alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale redatta ai sensi degli articoli 40 e ss. della
LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).
Gli atti sono stati trasmessi al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio per essere esaminati dalla Commissione urbanistica provinciale la quale, sentiti i Servizi provinciali competenti, ha espresso le proprie valutazioni
con verbale di deliberazione n. 1/2006 di data 19 gennaio 2006 che ha evidenziato quanto segue:
Premessa.
“Con deliberazione del Commissario ad Acta n. 1/2005 dd. 24 marzo 2005, il Comune di Dro ha adottato una variante al piano regolatore generale del proprio territorio.
Metodo e contenuti della variante.
La variante al PRG, che risulta già adeguato alla variante 2000 al PUP, prevede sinteticamente diverse modifiche in
particolare relative a nuove aree residenziali, nuove zone produttive, nuove zone alberghiere e modifiche alle esistenti, aree a parcheggio, individuazione del parco fluviale, abolizione delle lottizzazioni “Gerom” e Pivier”, modifiche alla normativa.
La relazione illustrativa accompagnatoria richiama la relazione socio-economica predisposta dal prof. Schizzerotto
che costituiva i fondamenti giustificativi della previsione di crescita del PRG elaborato nel 1997 e approvato dalla
Giunta provinciale nel 2001.
Tale piano prevedeva una popolazione di 4001 abitanti per l’anno 2006, con una crescita del 22,2 %. La previsione di
una crescita così significativa era motivata dalla creazione di 330 nuovi posti di lavoro.
Al 31.12.2003 la popolazione è risultata di 3.498 abitanti con un incremento di 223 abitanti rispetto ai 3.275 presenti
al 31.12.1995.
La relazione fa presente che le attività economiche, ipotizzate dalla relazione Schizzerotto, che avrebbero dovuto incrementare a 4.000 abitanti la popolazione, non hanno avuto attuazione.
Manca conseguentemente un’analisi aggiornata e reale dei fenomeni che hanno portato sì un aumento della popolazione, seppure comunque inferiore a quello ipotizzato, a fronte però di una stasi degli incrementi occupazionali in
loco.
La comprensione delle motivazioni alla base dell’incremento dovrebbero infatti essere fondamentali per governare il
fenomeno di crescita ed evitare incongruenze fra gli enunciati e le scelte operative.
Il capitolo della relazione relativo anche al patto territoriale della Valle dei Laghi non porta significative spiegazioni
agli obiettivi della variante stessa.
L’esame degli aspetti demografici è comunque esteso e riporta diffusamente le schede del servizio statistica della
PAT. Risulta però non individuata una correlazione dei dati che emergono con le scelte della variante.
Analogamente per quanto riguarda i capitoli relativi alla struttura turistica, il terziario di servizio, le attività del
settore primario e secondario.
Il sistema della mobilità propone il “depotenziamento” della viabilità principale nei tratti che interessano l’abitato
con l’introduzione di due rotatorie sulla statale per mitigare la velocità dove la stessa viene usata come strada urbana.
Il dimensionamento residenziale sembra teso a giustificare l’incremento di ulteriori 70.350 m3 di volume residenziale per un popolazione che comunque non raggiungerà gli obiettivi del PRG vigente.
Non è stata operata la verifica del rispetto degli standards urbanistici previsti dalla normativa e soprattutto
all’incremento delle aree residenziali non corrisponde un incremento della dotazione delle aree destinate ad ospitare
i servizi pubblici.
Le modifiche sono evidenziate, salvo alcuni casi, sulle tavole di raffronto senza una loro puntuale illustrazione, anche per gruppi omogenei, in relazione. Appaiono incongruenze fra le scelte enunciate e le modificazioni apportate.
La mancanza di illustrazione delle singole proposte rende a volte difficoltosa la comprensione delle motivazioni alla
base delle scelte operate.
Le osservazioni dei servizi provinciali.
In merito alla variante sono stati acquisiti i seguenti pareri delle strutture provinciali:
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•
Il Servizio gelogico segnala che le previsioni ubicate in località Ponte del Gobbo in destra del Fiume Sarca ricadono in parte in area a controllo geologico critica recuperabile e in parte in area ad elevata pericolosità geologica per crolli rocciosi.
Si richiede lo stralcio delle nuove previsioni urbanistiche e si invita l’Amministrazione comunale a realizzare
uno studio geologico che determini l’entità del pericolo e suggerisca gli eventuali interventi di protezione dell’edificato esistente.
•
Il Servizio sistemazione montana fa notare che la variante al piano regolatore generale non introduce elementi
significativi di contrasto con la rete idrografica demaniale gestita dal Servizio e rappresentata dal rio Salagoni,
iscritto nell’elenco delle acque pubbliche con il n. 2000.
Sottolinea, comunque, come tutti gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d’acqua
iscritto nell’elenco delle acque pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell’ambito del demanio idrico provinciale, debbano sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., “Norme in materia di
acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali”. Si ricorda, inoltre, che eventuali interventi
vanno autorizzati o concessi dal Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di
gestione del corso d’acqua lo consentono.
Invita, infine, ad indicare, su tutte le cartografie relative al PRG, la posizione dei corsi d’acqua, in modo evidente, anche nei tratti in cui questi sono eventualmente intubati o coperti.
•
I Servizi opere stradali e gestione strade formulano le seguenti osservazioni:
-
Zona Ponte del Gobbo.
La variante al tracciato della SS 45 in loc. Ponte del Gobbo, che rettifica l’attuale viabilità di attraversamento del fiume Sarca, deve essere rappresentata graficamente come strada di progetto in quanto attualmente non esistente. Al riguardo si precisa inoltre che seppur contemplata all’interno del sistema infrastrutturale del PUP 2000, la sua eventuale realizzazione non è attualmente prevista negli strumenti
programmatori dell’Amministrazione provinciale.
-
Rotatorie sulla SS 45 in corrispondenza delle entrate a nord e sud all’abitato di Dro.
Relativamente alla pianificazione delle due rotatorie sulla SS 45 bis i Servizi esprimono parere favorevole
in merito alla rotatoria prevista in corrispondenza dell’entrata sud, e parere non favorevole relativamente
a quella localizzata in corrispondenza dell’entrata nord in quanto poco funzionale allo smistamento dei
flussi di traffico in entrata ed uscita dall’abitato di Dro.
Si ritiene invece opportuna la previsione di uno svincolo a rotatoria sulla SP 84 in corrispondenza del bivio per Trento e collegamento con la SS 45 bis, e l’inserimento di una nuova tratta di viabilità (strada di
progetto III cat.) che dalla rotatoria citata si innesta sulla strada statale come indicato nella planimetria
allegata.
L’inserimento di questa rotatoria sulla SP 84 assicurerà una razionale organizzazione dello svincolo esistente aumentandone il livello di sicurezza. In tale rotatoria potrà innestarsi anche il tratto di nuova viabilità proposto che consentirebbe di spostare i flussi di traffico dalla SS 45 bis sull’attuale SP 84, evitando
così per i veicoli in transito le attuali interferenze lungo la strada statale dovute alla eccessiva frammentazione degli accessi a servizio delle strutture commerciali ed aumentando il grado di sicurezza stradale
lungo tale tratta.
Dal punto vista generale inoltre:
1) occorre evidenziare graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l’ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto stradali, determinate ai
sensi della delibera della giunta provinciale n. 909/1995 come da ultimo modificate con delibera n.
1606 del 22.6.2001, anche se tali ampiezze sono richiamate nelle norme di attuazione.
2) occorre individuare ed evidenziare i centri di eventuali raccordi e/o svincoli, indicando graficamente
le relative fasce di rispetto determinate ai sensi della delibera della giunta provinciale sopra citata.
3) ogni potenziamento e/o previsione progettuale di strade locali dovrà avere, se del caso, adeguato innesto lungo la viabilità di competenza provinciale.
4) si raccomanda che l’eventuale potenziamento dei percorsi ciclo pedonali previsto in piano, avvenga
senza riduzione della carreggiata delle strade provinciali esistenti.
5) si precisa peraltro che, indipendentemente dal parere espresso, qualora gli interventi previsti dalla
variante al piano regolatore generale in argomento riguardino, sia direttamente, come nel caso di
ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a
diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nulla-osta o autorizzazioni secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
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Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
•
La Soprintendenza per i beni archeologici comunica che sono confermati i posizionamenti ed i gradi di tutela
forniti a suo tempo al piano urbanistico comprensoriale, in particolare per le località:
S. Paolo
tutela 03
Ceniga Naroncol
tutela 03
Per quanto riguarda i riferimenti normativi, si riporta il testo che andrà adottato, all’interno del Titolo III, Capitolo V, art. 18:
Aree di tutela archeologica
Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.
La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i
beni archeologici della PAT, che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui
perimetri o sulla classe di tutela (01-02-03), secondo le caratteristiche di seguito descritte.
1. aree a tutela 03
Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l’indizio archeologico per un’attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area a rischio 01 o 02.
Per quanto riguarda queste zone, per le quali le informazioni non sono attualmente tali da permettere una
precisa individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la Soprintendenza per i beni
archeologici della PAT, venga informata circa gli interventi di scavo che interessano gli ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe.
A tale proposito l’Ufficio tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione delle concessioni edilizie approvate
che interessano tali aree.
2. aree a tutela 02
Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d’uso. Gli interventi
antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni archeologici della PAT. L’area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere
totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario (area a rischio 01).
Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra che richiedono la domanda di concessione edilizia, è di primaria importanza la possibilità, da parte della Soprintendenza per i beni archeologici della PAT, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero
di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.
A tale scopo alla richiesta di concessione deve essere allegato testo compilato conforme al facsimile predisposto
dalla Soprintendenza per i beni archeologici, che l’Ufficio tecnico trasmetterà alla Soprintendenza per i beni archeologici. La Soprintendenza per i beni archeologici potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con
la proprietà, il progettista e la direzione lavori, se nell’area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei
sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l’entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo
stratigrafico da adottare. Eventuali lavori interessanti nuclei storici come perimetrati dal PRGI. devono parimenti essere segnalati alla PAT quando gli eventuali lavori di sbancamento scendono ad una profondità superiore a m 1 ed interessano aree non manomesse in passato (p.e. realizzazione di parcheggi interrati o nuove
cantine).
3. aree a tutela 01
Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Vi è
vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione.
•
La Soprintendenza per i beni architettonici osserva che con l’entrata in vigore del D.Lgs. 22.gennaio 2004 n. 42,
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, gli strumenti urbanistici vanno aggiornati nei riferimenti normativi e soprattutto vanno integrati con l’individuazione cartografica dei vincoli diretti e indiretti rilevabili tavolarmente sulle rispettive particelle edificiali e fondiarie.
Si suggerisce inoltre al fine di rendere note alcune disposizioni di tutela dei beni culturali, vista anche la presenza nel territorio di nuclei storici di rilevante interesse, di precisare nelle norme di attuazione che, oltre ai
vincoli diretti e indiretti rilevabili sia cartograficamente che tavolarmente sulle rispettive particelle edificiali e
fondiarie, vi sono categorie di immobili, che a prescindere dall’intavolazione del vincolo, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale, In particolare ai sensi dell’art. 12 del citato decreto legislativo sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di cinquant’anni di proprietà di Enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro.
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Ai sensi dell’art. 11 del citato decreto, inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela,
qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista (rif. N. di A. Art. 34 Manufatti accessori).
Si ricorda altresì che ai sensi della legge n. 78 del 7.3.2001, recante “Tutela del patrimonio storico della prima
guerra mondiale”, qualsiasi intervento su manufatti attribuibili al primo conflitto deve essere comunicato alla
Soprintendenza per i beni architettonici almeno due mesi prima dell’inizio delle opere.
•
L’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente rileva quanto segue:
Tutela del suolo.
Nelle norme attuazione all’art. 40 è stato correttamente inserito il Cartiglio 28 che vincola l’area di bonifica dell’ex distributore AGIP.
Tutela dell’acqua.
Le frazioni del Comune sono servite da rete fognaria, collettata con i depuratori biologici di Pietramurata
ed Arco, che risultano conformi alle indicazioni del piano provinciale per il risanamento delle acque.
Peraltro si evidenzia come non sia presente uno specifico cartiglio per gli impianti tecnologici. Ne consegue che l’area del depuratore biologico di Pietramurata non sia delimitata e, oltretutto, di difficile individuazione; infatti l’area dell’impianto è stata classificata (si veda tavola P2 PI) come “area a verde privato”, anche se il depuratore è rappresentato da uno specifico simbolo.
Per quanto riguarda le fasce di rispetto dell’impianto di depurazione, l’art. 81 delle NdA visionate richiamano, relativamente all’edificabilità all’interno delle stesse, alla circolare della PAT n. 5890/1987; tale documento, a parere dello scrivente, corrisponde con la deliberazione della Commissione per la trattazione
delle questioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento n. 167/b datata 25 agosto 1987, riguardante appunto i criteri per la delimitazione delle zone di rispetto degli impianti di depurazione. A tal proposito si ritiene che, ai fini di una maggior chiarezza, le norme di attuazione del PRG dovrebbero riportare direttamente, oltre all’estensione, anche le norme relative all’edificabilità all’interno delle stesse evitando richiami a documenti, peraltro difficilmente rintracciabili; le fasce di rispetto dovrebbero inoltre essere
riportate anche sulle tavole grafiche.
Infine, si rappresenta la necessità, in relazione all’aumento delle aree residenziali, di subordinare il rilascio di nuove concessioni edilizie alla presentazione della denuncia o dell’autorizzazione allo scarico, così
come previsto dall’art. 32, comma 1 del TULP sopra citato e alla contestuale verifica dell’eventuale saturazione degli impianti di depurazione esistenti al fine di adottare i dovuti provvedimenti.
Inquinamento acustico.
La corretta gestione del territorio rappresenta uno degli elementi di maggiore efficacia per la lotta
all’inquinamento acustico e lo strumento urbanistico, nello specifico, costituisce l’attuazione di tale politica preventiva. Per questo, la normativa vigente in materia di inquinamento acustico, sia provinciale che
nazionale, individua una serie di misure preventive allo scopo di favorire un’efficace e concreta politica di
contenimento del rumore.
In particolare, l’articolo 12, comma 2 del DPGP 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. recante “Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in
materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”, prevede che i piani regolatori generali indichino, in
correlazione alla zonizzazione acustica, prescrizioni atte a prevenire o contenere l’inquinamento acustico,
quali fasce di rispetto, opere specifiche o tipologie edilizie particolari. È pertanto fondamentale che la zonizzazione acustica venga coordinata con il PRG, anche come sua parte integrante e qualificante, e con
gli eventuali altri strumenti di pianificazione di cui i Comuni devono dotarsi (quale il piano urbano del
traffico ecc.).
Per quanto attiene, invece, la normativa statale, l’articolo 4, comma 1, lettera a) della legge n. 447/1995
recante “legge quadro sull’inquinamento acustico” stabilisce il divieto di contatto diretto di aree, anche
appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dB(A), stabilendo, di fatto, l’incompatibilità fra aree residenziali e zone produttive.
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 11 della legge 16 ottobre 1995, n. 477, è stato emanato il
DPR 30 marzo 2004, n. 142 recante “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento
acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.” In
sintesi il decreto introduce nuovi obblighi per quanto concerne la progettazione di nuove infrastrutture
stradali e per il risanamento di quelle esistenti. La realizzazione di nuove strade, quindi, dovrà essere fatta in modo tale da individuare dei corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all’interno della fascia di studio d’ampiezza pari a quella di pertinenza (definita, in funzione
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della tipologia della strada, dall’allegato 1 del citato decreto) estesa ad una dimensione doppia in caso di
presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo. Per le infrastrutture esistenti, invece, il gestore
dovrà provvedere alla realizzazione delle opere di risanamento acustico secondo i criteri stabiliti dal decreto del ministero dell’ambiente 29 novembre 2000.
Ciò premesso, di seguito si riportano le osservazioni in merito alle varianti proposte.
-
Aree residenziali e alberghiere.
In merito alla trasformazione, in loc. Cengia (Tav. D7), di due aree da agricole primarie ad aree di
completamento è bene evidenziare che essendo le aree oggetto di variante confinanti con la strada
comunale, per effetto del DPR 30 marzo 2004, n. 142, le nuove edificazioni residenziali saranno gravate degli eventuali interventi di risanamento acustico. In questo caso, infatti, detti interventi (barriere antirumore, interventi sull’edificio, ecc.) saranno a carico del titolare della concessione edilizia o
del permesso di costruire.
Analoga osservazione vale anche per l’individuazione della nuova area di completamento, a nord di
Dro (Tav. D6), per l’area di completamento in loc. Al Lago (Tav. D5), per le aree di edilizia consolidata
e completamento in loc. Borgo Nuovo (Tav. D2) nonché per le aree di completamento o consolidate in
loc. Maso Marocco (Tav. D1), tutte ubicate a pochi metri di distanza dalla strada statale.
La trasformazione di un’area commerciale in area alberghiera (Tav. D6), confinante con la SS 45
“Gardesana occidentale”, per effetto del DPR 30 marzo 2004, n. 142, comporterà per la nuova struttura alberghiera, come descritto nelle precedenti righe, degli eventuali aggravi per le opere di risanamento acustico. Nella medesima situazione si trovano anche le nuove aree alberghiere riportate nella
Tav. D4.
-
Aree produttive.
L’individuazione di alcune aree produttive in vicinanza di aree residenziali (Tav. D1) produce una situazione di conflitto con le indicazioni generali definite dall’articolo 4, comma 1, lettera a) della legge n. 447/1995. Pertanto, in questo caso, si dovranno prevedere adeguate “fasce cuscinetto”
d’ampiezza sufficiente per garantire il decadimento del rumore o, in alternativa, l’introduzione
d’adeguate limitazioni di carattere tecnico, a carico dell’area produttiva, utili a prevenire eventuali
condizioni di disturbo nei confronti della popolazione esposta, in accordo a quanto indicato
dall’articolo 12, comma 2 del menzionato DPGP.
Fatto salvo quanto sopra esposto, si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 447/1995,
il Comune dovrà richiedere la documentazione di previsione di impatto acustico all’atto della domanda per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali. Tale valutazione dovrà essere eseguita da un “tecnico competente” in acustica. L’elenco dei tecnici riconosciuti dalla Provincia Autonoma di Trento è consultabile all’indirizzo internet www.appa-agf.net
Inquinamento elettromagnetico
Relativamente ai limiti massimi di esposizione negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno ai campi
elettromagnetici a frequenza industriale e in alta frequenza vale quanto stabilito dalla normativa nazionale il DPCM 8 luglio 2003 attuativo della legge 22 febbraio 2001 n. 36 che stabilisce i limiti di esposizione
e attenzione e fissa gli obiettivi di qualità.
-
A frequenza industriale (50Hz)
La Provincia Autonoma di Trento è intervenuta in materia di protezione dai campi elettromagnetici
fissando le distanze di rispetto dagli elettrodotti in alta tensione con il DPGP 13 maggio 2002, n. 8-98
e successive modifiche - Testo coordinato del decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. “Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall’esposizione a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell’articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10) con le modifiche ad esso apportate dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg. e dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 maggio
2002, n. 8-98/Leg”.
Osservazioni: alcune aree con destinazione Aree produttive (art. 45) ad uso prevalentemente residenziali con zone di completamento, Aree di edilizia consolidata (art. 39) con sopraelevazione (art. 36)
sono state individuate all’interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti AT presenti sul territorio
comunale per cui sono da ritenersi in contrasto con la normativa vigente.
Il PRG va completato con:
l’individuazione delle fasce di rispetto delle eventuali infrastrutture per il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica in alta tensione per la determinazione delle aree soggette ai
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vincoli urbanistici di cui all’allegato C del DPGP 13 maggio 2002, n. 8-98 e la loro regolamentazione con appositi articoli attuativi;
la verifica di aree a possibile protratta permanenza di persone (aree residenziali, aree ricreative
ecc.) all’interno di dette fasce di rispetto.
-
A radiofrequenza
Il DPGP 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg. ha dato facoltà ai Comuni di adottare delle direttive per la
localizzazione dei siti idonei all’insediamento degli impianti di telecomunicazione, secondo il principio di contenimento dell’esposizione ai campi elettromagnetici e di compatibilità con i prevedibili
piani di sviluppo urbanistico.
Osservazioni:
al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici è necessario che il PRG venga integrato con un censimento delle sorgenti elettromagnetiche fisse a radiofrequenza (come es. stazioni Radio-TV, sistemi di telecomunicazione per telefonia
mobile, ecc.) per una successiva verifica dell’esistenza di aree residenziali o a protratta permanenza
di persone ubicate in prossimità di detti impianti di telecomunicazione.
Per quanto di competenza del comparto aria, non vi sono particolari osservazioni da fare.
•
Il Servizio industria segnala la necessità di procedere ad alcune rettifiche confinarie dell’area produttiva in loc.
Pietramurata e chiede che parte della superficie ora destinata a viabilità sia ridisegnata quale area per attività
produttive.
•
Il Servizio foreste e fauna comunica quanto segue.
Per quanto concerne la rappresentazione spaziale dell’area boscata riportata nelle cartografie di piano, si evidenzia che essa non palesa sostanziali incongruenze con lo stato di fatto. Anche la norma di attuazione che disciplina le attività nell’ambito della zonizzazione a bosco (art. 67) è sostanzialmente allineata con la correlativa norma attuativa del piano urbanistico provinciale (art. 22) che ammette esclusivamente gli interventi previsti dal piano generale forestale, dai piani di assestamento forestale nonché interventi di sistemazione idraulicoforestale. La stessa norma esplicita correttamente i relativi estremi degli atti normativi di riferimento.
Per quanto concerne le altre destinazioni urbanistiche non si evidenziano sostanziali ostative in merito alle
scelte effettuate ad eccezione della zona, evidenziata sull’estratto cartografico allegato al medesimo parere,
enucleata dalla zonizzazione dell’area a bosco. L’area infatti viene ricompresa in zona “ad edilizia consolidata” pur essendo costituita di fatto da un’area boscata di proprietà comunale. La destinazione proposta non è
pertanto congruente e se ne richiede lo stralcio.
Per quanto riguarda le altre aree di completamento a destinazione residenziale, si evidenzia che le medesime
riguardano di fatto zone interessate da pregressi interventi di trasformazione di coltura a scopo agrario. Anche l’ambito dell’ex polveriera militare, che da area boscata risulta ora inclusa con le relative pertinenze nella
zonizzazione delle aree ad edilizia consolidata, è stato a suo tempo oggetto di un intervento di trasformazione
di coltura autorizzato con deliberazione del Comitato tecnico forestale n. 88/2001.
Il merito urbanistico.
•
Cartografia
Vanno riviste le aree di tutela sulle tavole A4, A5, e A6 conformemente alle tavole di adeguamento al PUP già
approvate dalla GP.
Vanno riportati i due SIC presenti sul territorio comunale pur dando atto che le relative aree non sono oggetto
di variante.
•
Osservazioni generali e preliminari.
È opportuno evidenziare che viene fatto un uso improprio del verde privato che risulta destinato, anziché al
“mantenimento ed al rispetto degli spazi verdi di proprietà privata esistenti in contiguità con alcune aree residenziali e con le zone agricole”, come recitano le norme di attuazione, alla programmazione di aree residenziali di riserva da introdurre con ipotesi di successiva variante.
La sistematica trasformazione di aree a verde privato in aree residenziali consolidate o di completamento contrasta con una corretta pianificazione territoriale.
Conseguentemente va espresso un giudizio negativo sulla scelta di nuovi “lotti” di verde privato non su particolari zone del territorio che per le sue caratteristiche meriterebbero una salvaguardia ma su aree da destinare
in futuro a nuove zone residenziali.
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Non risulta chiara la funzione delle nuove aree di edilizia residenziale consolidata individuate in corrispondenza di terreni liberi da costruzioni (la norma consente solo l’ampliamento dell’esistente). Possono essere accettate correzioni di errori che avevano tralasciato parti di lotti di pertinenza di edifici esistenti.
Lo scambio fra aree consolidate e aree a verde privato, in assenza di effettive zone verdi meritevoli di tutela,
sembra un escamotage per utilizzare una seconda volta la possibilità di ampliamento consentita dalla normativa.
Le nuove aree residenziali vengono proposte come somma successiva di lotti senza verifica dell’infrastrutturazione viaria necessaria. È opportuno individuare almeno il disegno della viabilità per evitare di scoprire alla fine dell’edificazione che manca il posto per realizzare le strade.
Il territorio aperto presenta numerosi edifici in zona agricola. Molti di questi vengono trasformati in lotti residenziali consolidati. La norma consente di trasformare questi edifici in piccoli condomini sparsi sul territorio
continuando un fenomeno gia in atto. Manca un analisi delle conseguenze ambientali e paesaggistiche. È opportuno che l’Amministrazione valuti le conseguenze che tale fenomeno produce anche in relazione al costo di
semplici servizi come il trasporto scolastico e la raccolta rifiuti.
Pur in presenza di consistenti aree produttive, il territorio aperto viene punteggiato da nuove aree produttive,
spesso limitrofe a zone residenziali, senza un analisi della compatibilità paesaggistica, urbanistica ed ambientale e senza le necessarie fasce di rispetto in grado di attenuare i rumori prodotti.
Gli insediamenti produttivi vanno raggruppati nelle aree produttive esistenti evitando scelte prive di qualsiasi
logica urbanistica.
Ciò premesso e con riferimento alle singole tavole e alla numerazione delle modifiche effettuata in sede di istruttoria, la Commissione esprime la seguente valutazione.
Tavola P1
L’area isolata di edilizia consolidata 1 (Ponte Gobbo), non interessata da edifici, è in zona a rischio geologico, di notevole rilievo paesaggistico, con accesso pericoloso alla viabilità e va quindi esclusa.
La nuova area produttiva 2 (Ponte Gobbo) rappresenta un intervento puntuale nel territorio aperto con gli
stessi elementi di criticità del punto precedente.
L’ampliamento della zona industriale 3 in area a bosco è del tutto casuale e dovrebbe svilupparsi secondo
un piano specifico che tenga conto dell’assetto viario.
Il tratto di territorio interessato dalle modifiche 5, 8, 9, 15 rappresenta una potenziale zona omogenea di
espansione edilizia. Al verde privato si assegna la funzione di aree residenziali di riserva che non può essere condiviso.
A parte l’uso improprio delle zone a verde privato, il disegno urbano risulta comunque compatibile. È però
necessario individuare il progetto della viabilità che possa servire i lotti in “seconda fila” per evitare alla
fine di scoprire la materiale impossibilità di realizzare la strada.
La nuova area produttiva 6 risulta isolata e a ridosso della residenza con le caratteristiche negative espresse nelle osservazioni generali e va quindi esclusa.
L’area di edilizia consolidata 7 non è interessata da edifici. Risulta compatibile solo se pertinenza del limitrofo edificio.
La modifica 16 ripropone l’uso improprio del verde privato. Riveste una notevole importanza paesaggistica la futura sistemazione della collina di cui è in corso lo sbancamento per la realizzazione degli edifici.
Il tratto di territorio interessato dalle modifiche 12 e 13 rappresenta anch’esso una potenziale zona omogenea di espansione edilizia assegnando al verde privato sempre la funzione di aree residenziali di riserva.
A parte l’uso improprio delle zone a verde privato, il disegno urbano risulta compatibile. È però necessario
individuare il progetto della viabilità che possa servire i lotti in “seconda fila” per assicurare la materiale
realizzazione della strada.
Tavola P2
La trasformazione del verde pubblico 20 in area residenziale di completamento non è motivata in relazione e non risponde a nessuna logica urbanistica.
La nuova area residenziale di completamento 22 aggredisce il territorio agricolo primario portando
l’edificazione al di là del limite fisico correttamente individuato dall’attuale zona di edilizia consolidata
in una zona paesaggisticamente delicata.
Stesse osservazione per le modifiche 24, 25, 26. È possibile individuare come area di edilizia consolidata
solo la zona interessata dagli edifici della variante 26.
Le previsioni 27, 28, 29 creano un polo residenziale nel territorio agricolo primario con tutte le conseguenze negative evidenziate nelle osservazioni generali e vanno quindi escluse.
La modifica 30 individua come area di edilizia consolidata un area a bosco priva di edifici esterna al lotto
dell’edificio limitrofo. Non se ne comprende la logica.
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
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La proposta n. 32, a parte l’uso improprio del verde privato, completa il disegno urbano della zona consolidata su un terreno non edificato.
Non si comprende la logica urbanistica della modifica 34, che trasforma in edilizia consolidata un verde
privato privo di edifici.
Gli interventi 33, 35 e 36 si inseriscono in un progetto di sviluppo già individuato. La nuova strada, non
evidenziata sulla tavola di raffronto, delimita la nuova zona residenziale in un disegno urbano così ben
definito. Non si comprende, se non in un ottica fiscale ma non certo urbanistica, la logica dell’inserimento
delle zone a verde privato che dovrebbero essere residenziali di completamento.
Tavola P3
Priva di qualsiasi logica urbanistica risulta la modificazione 37 che individua un’area di edilizia consolidata in corrispondenza di un edificio isolato in corso di ristrutturazione in pieno bosco, sulla montagna
che delimita il lago di Cavedine in una zona sensibile paesaggisticamente.
Sono da evitare ampliamenti volumetrici in un contesto di notevole valenza paesaggistico ambientale che
ricade in fascia di protezione del lago.
Tavola P4
Non si comprende la logica delle proposte 38, 39, 40, 41 e 42 nella zona Gaggiolo che appaiono in contrasto con gli indirizzi generali riportati in relazione.
La relazione nel merito non dà alcuna spiegazione o motivazione delle scelte operate. Un ulteriore difficoltà di comprensione è data dalla carenza delle tavole di raffronto che riportano in maniera errata la destinazione precedente o non evidenziano la modifica operata.
Il “vecchio” PRG aveva previsto un disegno volto alla valorizzazione turistica della risorsa “Brento” con la
creazione di zone pubbliche sportive che vengono soppresse.
Con queste premesse si esprime un giudizio negativo alla trasformazione in area residenziale di completamento dell’area alberghiera (non agricola secondaria) 41, alla soppressione dell’area pubblica 38 trasformandola in agricola secondaria (non evidenziata nella tavola di raffronto), alla trasformazione
dell’area sportiva 40 in area alberghiera, al ridimensionamento dell’area alberghiera 42.
La creazione di una nuova area alberghiera 39 va supportata da adeguate motivazioni.
Il nuovo disegno svilisce le previsioni precedenti che presentavano una loro coerenza per lo sviluppo della
zona.
Le nuove previsioni in località “al Lago” risultano conformi al disegno generale del PRG.
Tavola P5
La nuova area residenziale consolidata 47 si colloca all’interno dell’area agricola primaria in un area paesaggisticamente sensibile in riva al Sarca.
La ristrutturazione degli edifici esistenti è in corso di esecuzione. Non si comprende perché la variante sia
indispensabile al recupero funzionale degli immobili.
Tavola P6
La soppressione dell’obbligo di lottizzazione sull’area “Gerom” prende atto di una situazione di fatto che
non è stata in grado di governare il nuovo sviluppo urbano.
È opportuno che la normativa faccia riferimento al PRG abbandonando qualsiasi richiamo a quanto previsto dalla vecchia lottizzazione.
Non si comprende come possano essere realizzati i percorsi ciclabili a fianco di una viabilità insufficiente,
dove manca lo spazio anche per l’allargamento stradale e a maggior ragione per la realizzazione di un
percorso ciclabile su sede propria.
La viabilità della zona non è in grado di sopportare l’ulteriore sviluppo verso nord, modifica n. 4, che invade l’area agricola di interesse primario del PUP.
È opportuno che gli interventi si limitino a ricucire, migliorandole ove possibile, le infrastrutture viarie e i
parcheggi.
Giudizio negativo anche sulla trasformazione dell’area a verde pubblico in residenziale di completamento
49 che completerebbe l’interclusione del verde pubblico che per una sua fruizione è opportuno si affacci
sulla viabilità pubblica.
Giudizio negativo alla nuova area di edilizia consolidata 50 in piena area agricola primaria per le motivazioni già espresse.
Esulano da un disegno urbano le due nuove aree di completamento 50 e 51, in destra orografica del Sarca,
che innestano una nuova espansione scollegata dal centro abitato.
Non si comprende la necessità del parcheggio 52 sulla riva del Sarca e ancor meno la realizzazione di un
magazzino interrato sulla riva del fiume che va tassativamente escluso.
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È da evitare l’insediamento di una nuova area produttiva 53 in corrispondenza dell’insediamento agricolo
in una zona sensibile come la riva del fiume, in posizione paesaggisticamente delicata.
La fascia a verde privato 54 fra la nuova edificazione e il centro storico, in prossimità del municipio, va
mantenuta per garantire la sua funzione paesaggistica di separazione fra le due zone.
Non va ridotta la previsione a parcheggio 53 in una zona strategica e attualmente carente di dotazione.
Parere negativo all’occupazione con zone residenziali e zone a verde delle due emergenze paesaggistiche
(modifiche nn. 56 e 57).
Per la lottizzazione “Pivier” vale quanto detto per la lottizzazione “Gerom”.
Si rileva che il disegno urbano proposto presenta gravi carenze dal punto viabilistico che andrebbero ripensate e migliorate.
Si ripete il giudizio negativo alla creazione di due aree a verde privato 58 in zona agricola primaria di
fronte al cimitero.
Non è giustificato il declassamento ad agricola secondaria dell’area agricola primaria fra le due aree sopraccitate.
Parere negativo viene espresso sulla trasformazione dell’area a verde privato 59 in residenziale di completamento davanti alla scuola per la valenza paesaggistica che tale area ricopre.
La previsione di due rotatorie, allo scopo di rallentare il traffico sulla strada statale, interviene su un sistema di incroci a due livelli perfettamente funzionali.
I problemi derivano dall’uso come strada interna della circonvallazione. Il sistema viabilistico va ripensato separandone i vari livelli funzionali, come indicato nel parere dei Servizi provinciali competenti.
Tavola P7
L’innescare nuove espansioni residenziali che sfrangiano la configurazione urbana della frazione di Ceniga è da evitare. Va stralciata la nuova area di completamento 1 verso sud e la nuova area 6 verso nord
che in aggiunta invade l’area agricola primaria.
Per quanto precisato nelle osservazioni di carattere generale è priva di significato la creazione di una area
a verde privato a fianco dell’area di completamento 6.
Non si comprende la necessità del parcheggio 3 interno all’area residenziale. Se esiste carenza di parcheggi è opportuno vengano individuate più unità di sosta lungo la viabilità principale.
Norme di attuazione.
Oltre a quanto segnalato dai Servizi, si evidenziano le seguenti incongruenze:
Sono stati stralciati i seguenti articoli dalle norme in vigore. Si chiede se è un errore od eventualmente quali sono le
motivazioni:
art. 5 - elementi geometrici e metodi di misurazione,
art. 6 - condizioni di edificabilità dei suoli asservimento delle aree,
art. 11 - standard minimi di parcheggio,
art. 12 - distanze minime dai confini di proprietà,
art. 13 - distanze minime tra i fabbricati,
art. 14 - distanze dalle costruzioni da osservare nei confronti del limite delle strade interne alle zone di espansione,
art. 15 - distanze da osservare nei confronti del limite delle strade da potenziare o di progetto.
Relativamente alle nuove norme si evidenzia:
art. 22 - al comma 5 si fa riferimento al capitolo V titolo I che manca;
art. 22 - va stralciato il nuovo comma 17 che ammette genericamente su tutti gli edifici del centro storico la
possibilità di inserire ballatoi, balconi e collegamenti verticali che stravolgerebbero le caratteristiche storiche ed
architettoniche degli edifici;
art. 24 - richiamare la normativa in vigore in merito alle deroghe dei parcheggi nel centro storico;
art. 36 - al comma 9 si fa riferimento al capitolo V titolo I che manca;
art. 36 - il comma 10 prevede una serie di ampliamenti scaglionati a seconda del volume dell’edificio. Poiché la
percentuale di ampliamento è quasi sempre inferiore ai 200 m3 massimi comunque concessi, è opportuno semplificare la norma prevedendo fino a 400 m3 l’ampliamento del 50% e 200 m3 fissi per gli edifici di volumetria
maggiore. È indispensabile precisare che l’ampliamento è consentito una sola volta, per gli edifici esistenti o
autorizzati prima del PRG 2001 e collegarlo ad uno schema formale di riferimento;
art. 39 - al comma 2 per gli ampliamento vale quanto precisato per l’art. 36 - comma 10;
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art. 39 - l’ultimo capoverso fa riferimento agli indici di zona che non si trovano in quanto non è ammessa la
nuova edificazione, a meno che non si intenda consentire un ampliamento maggiore di quelli consentiti che
non è possibile;
art. 39 - il comma 4 appare poco chiaro. L’aumento volumetrico parrebbe in contrasto con il precedente comma
2;
art. 44 bis - se il piano di lottizzazione “Gerom” è stato abolito è opportuno che l’area sia gestita con la normale zonizzazione del PRG senza riferimenti al piano di lottizzazione abolito. Per quanto riguarda la pista ciclopedonale che attraversa l’area vale quanto già osservato sulla tav. P6;
Capitolo IV - vanno separate le aree produttive da quelle commerciali adeguando la normativa alla nuova legge sul commercio;
art. 45 - il comma 4 appare poco chiaro. Non esiste la “precarietà” codificata;
art. 46 - il parametro del 20% per il verde alberato appare sproporzionato e difficilmente rispettabile tenuto
conto della superficie coperta massima consentita, dello spazio necessario per i parcheggi, degli spazi di manovra. Gli insediamenti realizzati non presentano spazi verdi o se esistono sono esigui;
Le varie norme scritte ad Hoc per ogni singola zona sono confuse;
art. 47 - comma 5, non ha significato abolire il lotto minimo e poi fissare lotti minimi per ogni zona. Il vecchio
valore di 1.500 m2 può essere mantenuto. Stesse osservazioni per il verde alberato dell’art. 46;
art. 48 - va adeguato alla normativa provinciale;
art. 48 - Cartiglio L-PR*07, non si comprende il significato normativo della dicitura “L’area dovrà armonizzarsi
con l’area artigianale limitrofa e razionalizzare la viabilità”. Se sono necessari interventi sulla viabilità è opportuno che siano descritti e sia previsto chi li deve eseguire;
art. 62 - i parcheggi Cartiglio*22, Cartiglio*23, Cartiglio*29 prevedono la possibilità di edificare nell’interrato
parcheggi privati e depositi. È opportuno che siano precisati i rapporti di cessione della parte pubblica (gratuiti
o a pagamento ed eventualmente quanto) e i rapporti di manutenzione;
art. 64 - va rivista la previsione di realizzare tettoie in modo generico, a prescindere dalla natura dei luoghi, ritenendo comunque eccessiva la superficie massima prevista (5% della superficie aziendale). Il volume massimo
previsto per le strutture agrituristiche risulta eccessivo ed anche in questo caso disgiunto dalle caratteristiche
dei luoghi;
art. 65 - comma 3, manca il richiamo al comma 1;
art. 71bis - Aree dei terrazzamenti agricoli: pur inserite nelle aree di protezione paesaggistica vi è consentita la
generica possibilità di realizzare depositi attrezzi, previsione questa da stralciare, ammettendo semmai i volumi interrati nei terrazzamenti indicati come canevini;
art. 72 - comma 4, per gli ampliamenti vale quanto espresso per l’art. 36 comma 10. Si rileva che non ha significato prevedere il trasferimento della possibilità di ampliamento sulle zone limitrofe di edilizia consolidata;
art. 78 - comma 2, va adeguato alla DGP relativa alle fasce di rispetto stradali;
art. 81 - comma 5, va adeguato alla normativa provinciale;
la tabella delle fasce di rispetto, fuori delle aree destinate all’insediamento, va corretta per le strade di V categoria da potenziare (m 20 invece di 15) e di progetto (m 30 invece di 20).
Con comunicazione prot. n. 636/05-13 V MRC (Prat. 716N) dd. 21 luglio 2006, il verbale di deliberazione della
CUP n. 1/2006 di data 19 gennaio 2006 è stato trasmesso al Commissario ad acta presso il Comune di Dro affinché
lo stesso, valutati i contenuti del parere, potesse procedere all’adozione definitiva della variante nei tempi e modi
di cui agli articoli 40 comma V e 42 comma III della surrichiamata LP 5 settembre 1991 n. 22.
Infine, con verbale di deliberazione n. 1 di data 26 settembre 2007, il Commissario ad acta presso il Comune
di Dro, prendendo atto del parere trasmesso, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento.
Ai sensi dell’articolo 41, comma I della LP 5 settembre 1991, n. 22 la variante definitivamente adottata è stata
trasmessa al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio affinché lo stesso potesse esprimere le proprie osservazioni in merito alla coerenza delle previsioni contenute nella variante rispetto al piano urbanistico provinciale,
alle valutazioni espresse dalla CUP ed alle scelte effettuate in sede di adozione definitiva del piano.
Con parere n. 716 VPC di data 6 novembre 2007, il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio ha quindi rilevato quanto segue:
“Premessa.
Con deliberazione commissariale n. 01 dd. 24.3.2005 il Comune di Dro ha adottato, in prima adozione, la variante n.
4 al piano regolatore generale.
Il piano così adottato è stata esaminato dalla Commissione urbanistica che, con il parere n. 01/2006 di data
19.1.2006, ha espresso parere favorevole all’approvazione del medesimo, subordinatamente alla modifica dei relativi
contenuti secondo le condizioni e le osservazioni di merito espresse.
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Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
Successivamente il Comune, con la delibera commissariale n. 01 del 26.9.2007, ha provveduto all’adozione definitiva
della variante al PRG, oggetto del presente parere.
La variante.
Rispetto alla variante generale adottata e al relativo parere, espresso dalla Commissione urbanistica provinciale, il
Commissario ad acta ha predisposto un apposito documento integrativo della seconda adozione, al fine di rispondere ai
rilievi espressi dalla Provincia. Rinviando a tale documento, si evidenzia in primo luogo l’esigenza di assicurare il rispetto
del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e della Carta di sintesi geologica provinciale. La conferma delle
previsioni relative all’area produttiva del settore secondario (var. n. 2) in loc. Ponte del Gobbo, ricompresa in area a elevata pericolosità idrogeologica, andrà quindi ridefinita ammettendo il solo ampliamento del 10% come stabilito dalle norme allegate alla Carta di sintesi geologica provinciale. La variante in esame definisce come area improduttiva gli ambiti
posti lungo il fiume Sarca; si propone di chiarire che tale aree risponde alle aree di protezione fluviale e agli ambiti fluviali di interesse ecologico, individuati rispettivamente dal PUP e dal PGUAP.
Rispetto alla variante definitivamente adottata si presentano di seguito le osservazioni proposte in merito
dall’Incarico speciale per la qualità della pianificazione territoriale nella nota di data 25 ottobre 2007:
Nel proprio parere “la Commissione formulava, nelle premesse, una serie di considerazioni generali sul metodo di
impostazione che, ancorchè agganciato a decise previsioni di sviluppo socio-economico oggetto di indagini specialistiche,
non definiva una correlazione puntuale fra le dinamiche individuate, la loro effettiva evoluzione locale e le nuove strategie di espansione soprattutto in riferimento ai nuovi 70.000 m3 circa residenziali prospettati.
Sulla base di tali premesse, considerati i pareri dei diversi Servizi provinciali coinvolti ed i confronti con il piano urbanistico provinciale, la carta di sintesi geologica ed il piano generale utilizzazione delle acque pubbliche la Commissione, concludeva che la variante andasse corretta e ridimensionata secondo le specifiche e puntuali osservazioni organizzate per ciascuna cartografia e in relazione alle osservazioni individuate in sede di istruttoria.
Sulla scorta di tale valutazione il Commissario ha ora provveduto a ridefinire le previsioni di variante con riferimento alle osservazioni della Commissione urbanistica sia adeguandosi attraverso l’introduzione delle necessarie modifiche,
sia motivando ove si è ritenuto di confermare le proposte avanzate in prima adozione.
Il metodo di lavoro risulta condivisibile in quanto consente di verificare in maniera idonea le varianti proposte rispetto a quadro dei vincoli, dei criteri e degli indirizzi di livello provinciale.
In termini generali lo stralcio operato rispetto alle nuove aree residenziali proposte comporta una notevole riduzione del dimensionamento abitativo complessivo ma la mancanza di idonee specificazioni quantitative non consente di
operare una verifica necessaria a definire il corretto rapporto con le indicazioni disposte al riguardo dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1281 dd. 23 giugno 2006.
Rispetto alle valutazioni dei Servizi provinciali si registra la generale modificazione e integrazione degli atti di piano se si esclude l’aspetto legato alla verifica delle possibili interferenze con le fasce di rispetto delle fonti di inquinamento
elettromagnetico.
Per quanto attiene le osservazioni puntuali si registra il generale e diffuso adeguamento alle critiche e sollecitazioni
operate dalla Commissione urbanistica provinciale e le motivazioni assunte in alcuni limitati casi di non adeguamento
appaiono giustificate da esigenze di pubblico interesse condivisibili in quanto oggetto di concertazione specifica sulla
base di obiettivi di riqualificazione ambientale, territoriale e paesaggistica di aree compromesse e meritano quindi di
essere condivise.
Particolarmente significativa e decisamente positiva va considerata l’eliminazione delle nuove aree insediative proposte in ampliamento della lottizzazione “Gerom” per i gravi problemi che tale soluzione ha generato nel passato.
Permangono però alcuni elementi di criticità già indicati dalla Commissione e sui quali appare necessario insistere
per rendere il quadro complessivo coerente e qualitativamente sviluppato.
Trattasi di:
Tav. P4 - area n. 41 in quanto individua un nuovo lotto edificabile sul lato opposto della strada rispetto al nucleo
ricettivo e insediativo con problemi sotto il profilo della sicurezza viabile.
Tav. P6 - area n. 50 in quanto -ancorchè ridotta- ricade in area agricola primaria del PUP ‘87 e in area agricola di
pregio del progetto di revisione del PUP.
area n. 52 in quanto ricadente in ambito fluviale ecologico del PGUAP
aree n. 56 e 57 in quanto oltre a essere paesaggisticamente inaccettabili ricadono in area agricola primaria del PUP vigente.”
Richiamando la nota sopra menzionata si fa inoltre presente che “l’intero capitolo riferito alla valutazione delle osservazioni prodotte in termini appare insufficiente nella sua articolazione e documentazione, sia con riferimento alle
decisioni positive quanto a quelle negative e con riguardo per queste ultime alle motivazioni non sempre significative e
precise.
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Risulta quindi necessaria una documentazione di raffronto che individui in via preliminare i contenuti delle osservazioni, la tavola di riferimento e il raffronto cartografico nonché per quelle accolte, la coerenza con gli indirizzi caratterizzanti la variante adottata.”
In conclusione si ritiene che con le predette integrazioni e modifiche la variante al PRG in oggetto possa essere approvata.”.
Relativamente alle osservazioni sopra riportate, si prende atto delle valutazioni formulate dalla Commissione
urbanistica provinciale con verbale di deliberazione n. 1/2006 di data 19 gennaio 2006 pienamente condivise
dall’Amministrazione comunale e, sulla base delle motivazioni espresse nel parere n. 716 VPC di data 6 novembre
2007 dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, si propone l’approvazione della variante al piano regolatore
generale di Dro, definitivamente adottata con deliberazione consiliare n. 1 di data 26 settembre 2007 provvedendo alle modificazioni ed integrazioni richieste con la predetta valutazione tecnica provinciale n. n. 716 VPC di data
6 novembre 2007.
Il Comune di Dro, prestando la necessaria assistenza tecnica, ha predisposto un testo completo dello strumento urbanistico comunale, già comprensivo delle modifiche condivise e richieste, testo che si allega e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Ai fini della LP 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico), si precisa che,
con verbale di deliberazione n. 1 di data 24 marzo 2005, il Commissario ad acta presso il Comune di Dro ha dichiarato che “è stata indetta la Conferenza dei Servizi, tenutasi il giorno 9.3.2005 della quale è stato espresso il parere con
nota prot. n. 3523/05-D.24 dd. 17 marzo 2005”.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
2)
3)
di introdurre nella variante al piano regolatore generale del Comune di Dro adottata con deliberazione consiliare n. 1 di data 26 settembre 2007 le modifiche in premessa sintetizzate;
di approvare, con le modifiche di cui al punto 1), la variante al piano regolatore generale del Comune di Dro
adottata con deliberazione consiliare n. 1 di data 26 settembre 2007 secondo gli allegati atti che formano
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
[S310080151961|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
22 febbraio 2008, n. 422
LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Cagnò: variante al piano regolatore generale approvazione
Con verbale di deliberazione del Commissario ad acta n. 2/2007 di data 5 luglio 2007 il Comune di Cagnò ha
provveduto alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale redatta ai sensi degli articoli 40 e ss.
della LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).
Gli atti sono stati trasmessi al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio per essere esaminati dalla Commissione urbanistica provinciale la quale, sentiti i Servizi provinciali competenti, ha espresso le proprie valutazioni
con verbale di deliberazione n. 50/2007 di data 18 ottobre 2007 che ha evidenziato quanto segue:
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“Premessa.
Il Comune di Cagnò ha adottato in via preliminare con deliberazione del Commissario ad acta n. 2/2007, dd. 5 luglio
2007, una variante al piano regolatore generale del proprio territorio.
Tale provvedimento segue una precedente variante, annullata in auto tutela per vizi di incompetenza, già adottata
in prima istanza dal Comune con delibera n. 5/2005 ed in via definitiva con delibera n. 14/2006, approvata infine
dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 2758, di data 22 dicembre 2006.
La variante.
Complessivamente i materiali di piano si presentano ben confezionati ed espongono con chiarezza le proposte di variante. In particolare si osserva che la relazione, pur nella sintesi illustrativa, evidenzia chiaramente finalità e contenuti relativi alle modifiche adottate. Il potenziamento delle aree residenziali tuttavia non è accompagnato da dati
analitici e supporti motivazionali tali da dimostrare un corretto dimensionamento.
Richiamato il parere espresso dalla Commissione urbanistica relativamente al piano originario, poi annullato, e viste le modifiche susseguenti apportate dalla Giunta provinciale, preso atto che sostanzialmente, salvo due nuovi interventi relativi ad altrettante opere pubbliche, il piano ricalca l’impostazione della variante precedentemente approvata dalla Giunta provinciale, la Commissione esprime parere favorevole sulla nuova proposta all’esame.
L’attuale variante fa proprie le osservazioni della Commissione urbanistica e ridimensiona alcune scelte originariamente proposte, come la nuova viabilità principale e la quantità di aree insediative che occupavano il suolo agricolo di interesse primario.
Abbandonata la soluzione in galleria della viabilità di attraversamento e recuperata l’ipotesi del vigente piano urbanistico provinciale, oltre alla precisazione di alcune norme di attuazione, la variante all’esame si sostanzia, in estrema sintesi, nella rivisitazione ed organizzazione di tre funzioni fondamentali per lo sviluppo di Cagnò:
sviluppo turistico;
recupero del centro storico;
potenziamento della residenza.
Inoltre la presente variante è comprensiva dell’adeguamento alla LP 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell’attività
commerciale in provincia di Trento).
Entrando nel merito specifico delle varianti, la Commissione si esprime favorevolmente anche rispetto alle due nuove modifiche riguardanti opere pubbliche:
ampliamento del cimitero e ridisegno dei relativi spazi di parcheggio;
individuazione di un nuovo piano di recupero urbanistico all’interno del centro storico finalizzato all’acquisto
di un’area privata ed alla realizzazione di alcuni parcheggi pubblici.
Contributo dei Servizi interni alla Provincia Autonoma di Trento.
In fase istruttoria del nuovo piano regolatore generale del Comune di Cagnò sono stati assunti i pareri dei Servizi
provinciali competenti e di seguito si riporta una sintesi.
•
Servizio foreste e fauna.
La pista ciclabile di cui alla variante n. 9 percorre un tratto caratterizzato da affioramenti rocciosi molto esposti e con acclività particolarmente elevata. In altri punti il tracciato interessa porzioni limitate di bosco. Il parere è sostanzialmente favorevole pur rinviando al momento della presentazione del progetto definitivo, la verifica puntuale della compatibilità per gli aspetti di competenza forestale.
•
Servizio bacini montani.
La nuova area per la realizzazione della centralina di cui alla variante n. 10 ricade in zona a pericolosità idrogeologica molto elevata; tuttavia, l’edificio adibito a centralina appare compatibile. Si evidenzia comunque che
la zona in oggetto è fortemente instabile dal punto di vista geologico e si segnala la difficoltà di individuare un
tracciato idoneo alla condotta di adduzione dell’acqua e alla realizzazione di manufatti annessi.
Si sottolinea che tutti gli interventi ricadenti nelle fasce di rispetto idraulico debbono sottostare alle disposizioni della LP 8 luglio 1976, n. 18 e s.m..
•
Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente.
Si rende necessario, in relazione all’incremento delle aree residenziali, verificare l’adeguatezza delle potenzialità dell’impianto di depurazione.
Si osserva che lo sviluppo urbanistico non può prescindere dalle indicazioni derivanti dalla zonizzazione acustica del territorio; ne consegue che le modifiche apportate determinano una rivisitazione della classificazione
acustica.
Riguardo agli aspetti specifici, si rileva che le norme non presentano alcun richiamo alle disposizioni inerenti
l’applicazione del DPR n. 142/2004 recante “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquina-
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mento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447” e in
particolare, degli oneri a carico delle nuove edificazioni poste a ridosso di infrastrutture stradali esistenti.
Da ultimo si segnala che il piano regolatore è mancante della cartografia inerente le infrastrutture e gli elettrodotti ad alta tensione, eventualmente esistenti, e relative fasce di rispetto (all. C del DPGP 29 giugno 2000, n.
13-31/leg.).
•
Soprintendenza per i beni architettonici.
Si ritiene necessario, ai sensi dell’art. 45, secondo comma, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, un recepimento esplicito dei vincoli in atto nello strumento urbanistico e nelle norme di
attuazione.
In particolare si rileva la necessità di individuazione specifica dei beni architettonici tutelati, modificando adeguatamente l’uso del suolo proposto.
In dettaglio vanno evidenziate le pertinenze relative alla chiesa ed eremo di S. Gallo (p.ed. 177/15), della chiesa
parrocchiale di S. Valentino martire (p.ed. 1) e della cappella del Rosario (p.ed. 83).
Per quanto concerne i ruderi di Castel Cagnò, si evidenziano incongruenze tra relazione illustrativa, norme di
attuazione ed individuazione cartografica. Anche in questo caso risulta necessaria l’individuazione del bene
(p.ed. 255/1 e 258/1).
Le disposizioni di cui all’articolo 3.5 delle proposte norme di attuazione vanno adeguate alla legislazione in vigore e la verifica del relativo progetto va opportunamente demandata alla competente Soprintendenza.
In merito si fa presente che il piano attuativo in discorso non risulta individuato in maniera precisa in cartografia, o quantomeno risulta incongruo tra i sistemi.”.
Con comunicazione prot. n. 10806/07-13 V MRC (Prat. 1063N) dd. 19 dicembre 2007, il verbale di deliberazione della CUP n. 50/2007 di data 18 ottobre 2007 è stato trasmesso all’Amministrazione comunale di Cagnò affinché la stessa, valutati i contenuti del parere, potesse procedere all’adozione definitiva della variante nei tempi e
modi di cui agli articoli 40 comma V e 42 comma III della surrichiamata LP 5 settembre 1991 n. 22.
Infine, con verbale di deliberazione n. 1/2008 di data 29 gennaio 2008, il Commissario ad acta presso il Comune di Cagnò, prendendo atto del parere trasmesso, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in
argomento.
Ai sensi dell’articolo 41, comma I della LP 5 settembre 1991, n. 22, come da ultimo modificato dall’articolo 3,
comma VII, della LP 15 dicembre 2004, n. 10, la variante definitivamente adottata è stata trasmessa al Servizio
urbanistica e tutela del paesaggio affinché lo stesso potesse esprimere le proprie osservazioni in merito alla coerenza delle previsioni contenute nella variante rispetto al piano urbanistico provinciale, alle valutazioni espresse
dalla CUP ed alle scelte effettuate in sede di adozione definitiva del piano.
Con parere n. 1063 VPC di data 11 febbraio 2008, il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio ha rilevato
quanto segue:
“Il Comune di Cagnò ha adottato in via preliminare con deliberazione del Commissario ad acta n. 2/2007, del 5 luglio 2007, una variante al piano regolatore generale del proprio territorio denominata “Variante n. 1 al piano regolatore
generale”.
La Commissione urbanistica provinciale competente ha espresso il proprio parere n. 50/2007, dd. 18 ottobre 2007,
trasmesso al Comune di Cagnò con nota n. 10806/07 -13V MRC, di data 19 dicembre 2007. Con tale parere la Commissione
esprimeva un giudizio sostanzialmente favorevole in merito alla variante con alcuni suggerimenti migliorativi espressi
dai vari Servizi competenti della Provincia Autonoma di Trento.
Con delibera del Commissario ad acta n. 01/2008, di data 29 gennaio 2008, il Comune provvedeva all’adozione definitiva della variante all’esame, tenuto conto del parere sopraccitato nonché delle osservazioni pervenute.
La procedura è avvenuta nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 42 della LP 5 settembre 1991, n. 22.
Entrando nel merito degli atti adottati in seconda istanza, si esprimono le seguenti considerazioni.
Con riferimento al parere della Commissione urbanistica, la nuova definitiva adozione appare adeguata rispetto a
tutti gli aspetti sollevati in sede di esame di merito.
Con la seconda adozione delle varianti di cui trattasi il Comune ha accolto alcune osservazioni pervenute nei termini di rito e ha quindi provveduto a modificare di conseguenza gli atti del piano. Tali varianti, che derivano dall’accoglimento delle osservazioni, sono adeguatamente motivate, risultano tutte di scarso impatto urbanistico e sono pertinenti al sistema di modifiche messo in atto dall’Amministrazione salvo il caso della viabilità principale di attraversamento
del centro abitato.
Si rammenta al proposito che il piano urbanistico provinciale attualmente vigente prevede una nuova viabilità di
terza categoria di attraversamento dell’abitato e di allacciamento in galleria con la SP 139 del Castellaz. Nel contempo si
precisa che il progetto di nuovo PUP, adottato dalla Giunta provinciale ed in corso di approvazione, non contempla tali
infrastrutture abbandonando definitivamente un tracciato di difficile realizzazione.
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In tale particolare situazione, seguendo una linea di stretta conformità ai due strumenti urbanistici - uno vigente e
l’altro in salvaguardia - l’indicazione della strada dovrebbe essere mantenuta come era giustamente prevista nella cartografia del piano regolatore in prima adozione.
Sulla base tuttavia del progetto del nuovo piano provinciale e soprattutto per l’estrema difficoltà di realizzazione
della nuova arteria, visto anche il parere dei Servizi opere stradali e gestione strade competenti, l’ipotesi di stralcio “anticipata” sembra coerente, anche per le considerazioni già effettuate in merito da parte della stessa Commissione urbanistica in varie occasioni.
Per quanto sopra, verificata la legittimità dello stralcio della nuova circonvallazione, si ritiene che la variante al piano regolatore del Comune di Cagnò, adottata in via definitiva con delibera del Commissario ad acta n. 1/2008, del 29
gennaio 2008 sia meritevole di approvazione.”.
Ai fini della LP 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico), si precisa
che, in data giorno 23 ottobre 2007, la Conferenza dei Servizi, “relativamente alla variante al PRG con mutamento di
destinazione di realità gravate di uso civico (p.f. 787/6 CC Cagnò)”, ha espresso il proprio parere nei seguenti termini:
“Si esprime parere favorevole per quanto concerne la variante proposta. Si ricorda inoltre all’amministrazione comunale
che, in sede di adozione definitiva della variante, dovrà essere ampiamente motivato il sacrificio imposto ai beni di uso
civico e dovrà, parallelamente, essere dato conto dell’insussistenza di soluzioni alternative meno onerose e penalizzanti
per i beni gravati di uso civico (art. 18, comma 2, LP 6/2005).”.
In considerazione di quanto sopra richiamato, sulla base del verbale di deliberazione della Commissione urbanistica provinciale n. 50/2007 di data 18 ottobre 2007 nonché della valutazione tecnica n. 1063 VPC di data 11
febbraio 2008 formulata dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, si propone alla Giunta provinciale
l’approvazione della variante definitivamente adottata.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
2)
di approvare la variante al piano regolatore generale del Comune di Cagnò adottata in via definitiva con verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 1/2008 di data 29 gennaio 2008 negli atti allegati alla deliberazione consiliare predetta;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
[S310080151960|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
22 febbraio 2008, n. 423
LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Vigo di Fassa: variante al piano regolatore generale - approvazione
Con verbale di deliberazione consiliare n. 20 di data 28 giugno 2007 il Comune di Vigo di Fassa ha provveduto alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale redatta, ai sensi degli articoli 40 e ss. della LP
5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), nel testo normativo vigente dopo l’entrata
in vigore della LP 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell’ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia).
La variante in esame è finalizzata alla riproposizione della previsione urbanistica di alcuni piani attuativi di
iniziativa pubblica e privata, nonché alla rettifica di un errore cartografico relativo alla particella edificiale n. 515
che viene correttamente inserita nel piano attuativo D1.
Gli atti sono stati trasmessi al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio per essere esaminati dalla Commissione urbanistica provinciale la quale, sentiti i Servizi provinciali competenti, ha espresso con verbale di delibera-
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
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zione n. 53/2007 di data 18 ottobre 2007, parere favorevole nel rispetto delle condizioni ivi previste, secondo
quanto di seguito rilevato.
Contenuti
“Gli atti di variante si compongono di relazione illustrativa, norme di attuazione, cartografia in scala 1:2000. Si osserva in proposito che, l’insieme degli elaborati e soprattutto i relativi contenuti, appaiono sufficienti rispetto all’esigenza
limitata alla sola ridefinizione normativa e cartografica di alcuni piani attuativi decaduti.
Nello specifico le modifiche apportate al PRG si possono così riassumere.
VARIANTE A1: si ripropone il piano attuativo scaduto in località Ciarlonch, adiacente alla strada provinciale e finalizzato ad un uso produttivo, senza modifiche normative e cartografiche.
VARIANTE B1: si ripropone il piano attuativo scaduto in località Strada Neva, finalizzato ad un uso residenziale per
prima abitazione, senza modifiche normative e cartografiche.
VARIANTE C1-D1: si sostituisce il vecchio piano attuativo decaduto nell’area posta al centro dell’abitato di Vigo, in posizione adiacente al municipio, suddividendolo in due comparti atti a dilazionare i tempi ed i costi di realizzo.
Più in dettaglio, per il comparto C1 si prevede un nuovo accesso interrato a servizio della stazione di risalita con sistemazione in superficie di spazi a verde e parcheggio, e per il comparto D1 un parcheggio interrato su due livelli.
Verifica con il sistema ambientale del PUP
Rispetto alla coerenza che gli strumenti urbanistici devono assicurare alla Carta di sintesi geologica provinciale ed
ai vincoli dettati dal PGUAP si fa presente quanto segue:
il Servizio geologico non riscontra situazioni ostative in merito alle varianti sopra evidenziate;
il Servizio utilizzazione acque pubbliche, premette innanzi tutto che per quanto riguarda le dirette competenze non
si evidenziano interferenze con sorgenti, pozzi e altre derivazioni.
Per quanto riguarda invece il rischio idrogeologico determinato dai cambi di destinazione d’uso previsti nella variante, si fa riferimento al Verbale della Conferenza dei Servizi del 4 ottobre 2007 e ai relativi allegati che evidenziano che
per le modifiche presentate la classe di rischio futura varia da trascurabile a medio, non ponendo così limitazioni a
quanto pianificato.
Verifica con il sistema insediativo del PUP
Aree residenziali ed artigianali
Lo strumento urbanistico adottato conferma le aree insediative ed artigianali esistenti o comunque già individuate
dallo strumento urbanistico vigente, non generando incremento demografico, riproponendo di fatto i piani attuativi già
previsti e rispetto ai quali sono scaduti i termini per l’approvazione.
Nel merito della previsione di variante A1, relativo all’inserimento di attività produttive, la Commissione osserva che
risulta necessario tutelare le percezioni visive legate alla strada statale n. 48 delle Dolomiti, a difesa del meraviglioso
scenario che si apre in corrispondenza dell’area.
A tal fine si richiede di ridefinire la previsione, riducendo l’area specificatamente edificabile in modo da allontanare
il più possibile i nuovi manufatti dalla viabilità principale.
Si richiede inoltre che i contenuti del piano attuativo siano integrati con la previsione di barriere vegetali a sud del
lotto e verso la strada stessa.
Aree per attrezzature
Con la variante in esame il Comune di Vigo di Fassa ripropone un piano attuativo denominato C1 destinato alla realizzazione di un collegamento interrato a servizio della stazione di risalita per loc. Ciampedie, e alla riqualificazione in
superficie con spazi a verde, fontane, parcheggi, ed aree pedonali.
Nel merito delle singola previsione la Commissione osserva che in coerenza con quanto proposto dalla variante, risulta opportuno, al fine di riqualificare integralmente la piazza, eliminare i parcheggi in superficie ampliando eventualmente i posti in interrato legati alla variante D1”.
68
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
Con comunicazione prot. n. 18/08-13 V MRC dd. 2 gennaio 2008, il verbale di deliberazione della CUP n.
53/2007 di data 18 ottobre 2007 è stato trasmesso all’Amministrazione comunale di Vigo di Fassa affinché la stessa, valutati i contenuti del parere, potesse procedere all’adozione definitiva della variante nei tempi e modi di cui
agli articoli 40, comma 5 e 42, comma 3 della sopra richiamata LP 5 settembre 1991 n. 22.
Con verbale di deliberazione consiliare n. 50 di data 20 dicembre 2007, il Comune di Vigo di Fassa, preso atto
della positiva valutazione della Commissione urbanistica provinciale e risolti i rilievi sollevati in ordine alla varianti A1 e C1, ha provveduto alla definitiva adozione della variante recependo, correggendo ed integrando i relativi allegati elaborati sulla base delle osservazioni sopra richiamate.
Ai sensi dell’articolo 41, comma I della LP 5 settembre 1991, n. 22, come da ultimo modificato dall’articolo 3,
comma 7, della LP 15 dicembre 2004, n. 10, la variante definitivamente adottata è stata trasmessa al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio il quale, esaminatane la coerenza rispetto alle valutazioni espresse dalla CUP e
alle scelte effettuate in sede di adozione definitiva del piano e constatato il recepimento delle modifiche richieste,
con valutazione tecnica 1051 VPC di data 9 febbraio 2008, ha espresso parere positivo alla approvazione della
variante.
Nel dettaglio il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio ha espresso il seguente parere:
“Nella seconda adozione del piano regolatore il Comune di Vigo di Fassa ha sostanzialmente condiviso le osservazioni della CUP, rivedendo di conseguenza le previsioni adottate.
In particolare in corrispondenza della variante A1, relativa all’inserimento di un attività produttiva, il comune integra l’articolo, a fronte delle esigenze di natura paesaggistica evidenziate nel voto CUP, con l’obbligo di realizzazione di
barriera vegetale a medio e alto fusto posta a sud del lotto e verso la strada.
In merito alla variante C1, destinata alla realizzazione di un collegamento interrato a servizio della stazione di risalita per loc. Ciampedie, e alla riqualificazione in superficie con spazi a verde, fontane, parcheggi, ed aree pedonali, il
comune in sintonia con quanto proposto dalla CUP, prevede l’eliminazione dei parcheggi in superficie riqualificando così
integralmente la piazza.
Infine, viene rettificato un errore cartografico a seguito del quale una modesta superficie era stata inserita per errore nel piano attuativo C1 anziché D1. La suddetta p.ed. 515 viene perciò inserita nel piano attuativo D1.
Si rimarca, in considerazione della diversa base cartografica sulla quale sono state presentate le varianti, e del diverso contorno dei piani attuativi presentati, che per le opere non oggetto della presente variante vale il PRG vigente.
Con nota di data 13 febbraio 2008 prot. n. 876/I/02 il Comune ha precisato che il numero di alloggi relativo al
piano attuativo n. 5 è stato erroneamente indicato in 10 anziché in 14 come correttamente previsto nel piano
regolatore generale e di fare pertanto riferimento a tale indicazione.
Ai fini della LP 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico) che ha abrogato la LP 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico), si precisa che, con nota prot.
931/X/1 di data 18 febbraio 2008, il segretario comunale ha dichiarato che le aree interessate dalla variante non
sono gravate dal vincolo di uso civico.
In considerazione di quanto sopra esposto, sulla base del verbale di deliberazione della Commissione urbanistica provinciale n. 53/2007 di data 18 ottobre 2007, vista la valutazione tecnica n. 1051/07 VPC di data 9 febbraio
2008 formulata dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, si propone alla Giunta provinciale l’approvazione
della variante negli atti allegati alla deliberazione di adozione definitiva.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
2)
di approvare la variante al piano regolatore generale di Vigo di Fassa adottata definitivamente dal Comune
con verbale di deliberazione consiliare n. 50 di data 20 dicembre 2007, negli elaborati allegati alla deliberazione medesima;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
69
[S310080151953|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
22 febbraio 2008, n. 424
LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Villa Rendena: variante per opere pubbliche al
piano regolatore generale - approvazione
Con verbale di deliberazione n. 28 di data 18 ottobre 2007 il Consiglio comunale di Villa Rendena ha provveduto alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale per opere pubbliche redatta sulla base delle
previsioni contenute negli articoli 40 e ss. della LP 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del
territorio).
Ai sensi dell’articolo 42 della LP 5 settembre 1991 n. 22, gli atti sono stati quindi sottoposti all’esame del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio che, con valutazione tecnica n. 34/07 VT di data 11 dicembre 2007, ha
evidenziato quanto segue:
“Con deliberazione consiliare n. 28 dd. 18.10.2007 il Comune di Villa Rendena ha adottato una variante al piano regolatore generale per la realizzazione di tre specifiche opere pubbliche.
Obiettivo della variante è quello di assicurare la conformità per la realizzazione di un parcheggio all’interno del nucleo storico di Verdesina nonché di un parco giochi a nord dello stesso abitato, inoltre per il potenziamento della strada
locale che collega loc. Calanca con la sottostante loc. Plantaceda.
Le modifiche proposte si configurano come miglioramenti dell’assetto urbanistico e non trovano controindicazioni
sotto il profilo della sicurezza idrogeologica del territorio.
Sotto il profilo della coerenza con la tutela degli insediamenti storici, parere favorevole è stato espresso dall’Ufficio
centri storici e tutela paesaggistico-ambientale della Provincia.
Sulla base di tali considerazioni non si rilevano controindicazioni di carattere urbanistico all’approvazione della variante al PRG in oggetto.”.
La valutazione del Servizio provinciale n. 34/07 VT di data 11 dicembre 2007 è stata trasmessa
all’Amministrazione comunale affinché la stessa, valutati i contenuti del parere, potesse procedere all’adozione
definitiva della variante nei tempi e modi di cui all’articoli 40, comma V e 42, comma III della LP 5 settembre 1991
n. 22 e s.m.i..
Con verbale di deliberazione n. 05 di data 29 gennaio 2008, il Consiglio comunale di Villa Rendena, preso atto
dei contenuti della valutazione tecnica trasmessa, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento.
Ai fini della LP 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico) si precisa che,
con comunicazione prot. n. 5843 dd. 10 dicembre 2007, l’Amministrazione comunale di Villa Rendena ha dichiarato che “nessun bene gravato da uso civico subirà alcun mutamento di destinazione”.
Ciò premesso, sulla base della valutazione positiva del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, si propone
alla Giunta provinciale l’approvazione della variante per opere pubbliche definitivamente adottata.
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
2)
di approvare la variante al piano regolatore generale del Comune di Villa Rendena adottata in via definitiva
con verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 29 gennaio 2008 negli atti allegati alla deliberazione consiliare predetta;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
70
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
[S310080151962|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
22 febbraio 2008, n. 454
LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - integrazione deliberazione della Giunta provinciale dd. 15
febbraio 2008, n. 342 avente per oggetto l’approvazione con prescrizioni della variante per opere
pubbliche n. 2 al piano regolatore generale del Comune di Baselga di Pinè
Con verbale di deliberazione n. 342 di data 15 febbraio 2008 la Giunta provinciale ha provveduto ad approvare la variante per opere pubbliche al Piano regolatore generale del Comune di Baselga di Pinè ai sensi degli articoli
41 e ss. della LP 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), sulla base dei pareri espressi dai competenti Servizi provinciali interpellati in merito.
Nel deliberato si è precisato di approvare la variante con le prescrizioni poste dai Servizi provinciali competenti.
Poiché dette prescrizioni non sono state tutte puntualmente riportate nel deliberato finale ed in considerazione del fatto che gli interventi di recupero del Lago della Serraia e della zona Lido oggetto della variante devono
necessariamente rispondere ai contenuti dell’accordo di programma relativo alla realizzazione di azioni per il
recupero ambientale del Lago di Serraia nel Comune di Baselga di Pinè, approvato dalla Giunta provinciale con
deliberazione 24 settembre 2004, n. 2215 e sottoscritto dalla Provincia, dai Comuni e Organismi interessati in
data 11.10.2004, con la presente deliberazione ad integrazione e precisazione della deliberazione n. 342/2008
sopra richiamata, si intende evidenziare che qualsiasi intervento di recupero ambientale del lago e di ripristino
della qualità delle acque lacustri deve rispettare i contenuti di tale accordo nonché le condizioni poste in tale ottica dai Servizi provinciali competenti, che sono:
a) il rispetto delle previsioni normative dell’art. 7 della LP 18 luglio 1976, n. 18 che vieta le costruzioni e il deposito di materiali ad una distanza inferiore a 10 m dal limite demaniale, derogabili a 4 m con specifica autorizzazione del Servizio bacini montani;
b) la realizzazione degli interventi ammessi dal piano in corrispondenza del lago della Serraia e il rilascio delle
relative concessioni sono subordinati alla predisposizione della relazione di incidenza ambientale al fine di
valutare le possibili interferenze con il sito di importanza comunitaria “Paludi di Sternigo”;
c) relativamente agli aspetti inerenti la tutela del suolo, durante i lavori di sistemazione delle aree lungo la
sponda del lago di Serraia dovranno essere adottate tutte le precauzioni per evitare sversamenti e contaminazioni del suolo;
d) in fase di progettazione esecutiva delle opere all’interno delle aree oggetto di variante si dovrà tener conto
degli interventi di risanamento del bacino lacustre di Serraia di cui all’accordo di programma ed evitare ogni
interferenza o modifica della morfologia delle rive del lago stesso.
Per quanto sopra esposto si rende quindi necessario provvedere alla integrazione della variante per opere
pubbliche al piano regolatore generale approvata con prescrizioni dalla Giunta provinciale con deliberazione 15
febbraio 2008, n. 342 riportando nel deliberato tutte le condizioni sopra richiamate.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
di integrare la variante per opere pubbliche al piano regolatore generale del Comune di Baselga di Pinè approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione 15 febbraio 2008, n. 342 con le seguenti analitiche prescrizioni:
a) il rispetto delle previsioni normative dell’art. 7 della LP 18 luglio 1976, n. 18 che vieta le costruzioni e il
deposito di materiali ad una distanza inferiore a 10 m dal limite demaniale, derogabili a 4 m con specifica autorizzazione del Servizio bacini montani;
b) la realizzazione degli interventi ammessi dal piano in corrispondenza del lago della Serraia e il rilascio
delle relative concessioni sono subordinati alla predisposizione della relazione di incidenza ambientale
al fine di valutare le possibili interferenze con il sito di importanza comunitaria “Paludi di Sternigo”;
71
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
c)
d)
2)
3)
relativamente agli aspetti inerenti la tutela del suolo, durante i lavori di sistemazione delle aree lungo la
sponda del lago di Serraia dovranno essere adottate tutte le precauzioni per evitare sversamenti e contaminazioni del suolo;
in fase di progettazione esecutiva delle opere all’interno delle aree oggetto di variante si dovrà tener
conto degli interventi di risanamento del bacino lacustre di Serraia di cui all’accordo di programma ed
evitare ogni interferenza o modifica della morfologia delle rive del lago stesso;
di confermare con le integrazioni di cui al punto 1) la deliberazione della Giunta provinciale 15 febbraio
2008, n. 342;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
[S310080151948|A030|]
COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE
12 febbraio 2008
Riduzione dell’equo canone a causa delle avversità atmosferiche durante l’anno 2006-2007
COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER LA RIDUZIONE DELL’EQUO CANONE
PER L’AFFITTO DI FONDI RUSTICI
LP 11/1971 art. 5
ESTRATTO DEL VERBALE
Il giorno 11 febbraio 2008 si è riunita, ai sensi dell’articolo 5 della LP 11/1971 la Commissione per la riduzione dell’equo canone a causa delle avversità atmosferiche, il Presidente Dagostin Fabrizio, costatata la presenza del
numero legale, apre la seduta ed introduce i lavori. L’ordine del giorno prevede la verifica e l’approvazione delle
tabelle per la riduzione dell’equo canone per zone colpite da eventi atmosferici, in misura non inferiore al 30%,
durante l’annata agraria 2006-2007.
Dopo proficua discussione il presidente porta in approvazione le tabelle predisposte dall’Ufficio proprietà diretto coltivatrice per l’annata agraria 2006-2007 che prevedono una riduzione del canone delle zone colpite da
eventi atmosferici che hanno provocato un danno alla produzione agricola.
La Commissione delibera all’unanimità di approvare le tabelle predisposte dall’Ufficio proprietà diretto coltivatrice, che sono allegate e fanno parte integrante del presente verbale.
IL PRESIDENTE
F. DAGOSTIN
IL SEGRETARIO
T. ZANONI
Comune
IVANO FRACENA-STRIGNO
NOVALEDO
PIEVE TESINO
SCURELLE
VILLA AGNEDO
BOSENTINO
CALCERANICA AL LAGO
LEVICO TERME
PERGINE VALSUGANA
SANT`ORSOLA
TENNA
VIGOLO VATTARO
comp
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
coltura
frutteto
frutteto
colture orticole
frutteto
frutteto
frutteto
frutteto
frutteto
ceraseto
frutteto
culture frutticole
culture frutticole
località
intero territorio
intero territorio
intero territorio
intero territorio
intero territorio
intero territorio
intero territorio
a ovest della strada provinciale
Susà
intero territorio
intero territorio
intero territorio
danno
riduzione
canone
40%
40%
35%
35%
35%
70%
65%
40%
60%
60%
40%
40%
28%
28%
25%
25%
25%
49%
46%
28%
42%
42%
28%
28%
72
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
VATTARO
ALDENO
ALDENO
ALDENO
ALDENO
CAVEDINE
CAVEDINE
CAVEDINE
CEMBRA
CIMONE
CIMONE
GARNIGA
LASINO
MEZZOCORONA
SPORMAGGIORE
TRENTO
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
culture frutticole
culture frutticole
culture frutticole
vigneto
vigneto
culture frutticole
vigneto
culture frutticole
culture frutticole
culture frutticole
vigneto
culture frutticole
frutteto
frutteto
frutteto
culture frutticole
TRENTO
5
vigneto
DAMBEL
REVO`
ROMALLO
ROMENO
SANZENO
SANZENO
SPORMINORE
CALDES
ARCO
DRENA
DRENA
DRO`
BESENELLO
BRENTONICO
NOMI
6
6
6
6
6
6
6
7
9
9
9
9
10
10
10
frutteto
frutteto
frutteto
frutteto
frutteto
frutteto
frutteto
frutteto
frutteto
culture frutticole
vigneto
frutteto
frutteto
culture frutticole
culture frutticole
intero territorio
località a sud del paese
località a nord del paese
località a sud del paese
località a nord del paese
località Vigo Cavedine
località Vigo Cavedine
le altre frazioni
intero territorio
intero territorio
intero territorio
intero territorio
intero territorio
località Ai Piovi
a valle dell’abitato verso Maurina
Vela, Mattarello, Ravina, Romagnano,
Povo, Villazzano, Valsorda
Vela, Mattarello, Ravina, Romagnano,
Povo, Villazzano, Valsorda
intero territorio
intero territorio
intero territorio
intero territorio
frazione Sanzeno
frazione Banco e Casez
a sud del paese verso Maurina
Samoclevo, S. Giacomo
loc. Pratosaiano
intero territorio
intero territorio
zona est in direzione Drena
intero territorio
intero territorio
intero territorio
40%
50%
75%
35%
45%
75%
35%
45%
35%
80%
50%
45%
35%
35%
40%
75%
28%
35%
53%
25%
32%
53%
25%
32%
25%
56%
35%
32%
25%
25%
28%
53%
45%
32%
35%
40%
45%
55%
45%
40%
45%
35%
45%
45%
35%
40%
40%
70%
35%
25%
28%
32%
39%
32%
28%
32%
25%
32%
32%
25%
28%
28%
49%
25%
[S310080151916|E020|]
COMPRENSORIO ALTO GARDA E LEDRO - COMMISS. ASSEGNAZ. ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA
4 febbraio 2008
Legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 - articolo 4 e seguenti modifiche ed integrazioni - interventi di edilizia abitativa pubblica a favore di persone anziane - «Generalità» - approvazione della
«Graduatoria definitiva» delle domande presentate nel secondo semestre 2006
LA COMMISSIONE COMPRENSORIALE
Premesso che la legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e seguenti modifiche ed integrazioni prevede all’articolo 4 che la Commissione comprensoriale per l’edilizia abitativa a favore di persone anziane nominata con provvedimento della Giunta comprensoriale n. 127 di data 22 dicembre 2005, adotti i provvedimenti necessari per
l’approvazione delle graduatorie semestrali permanenti di edilizia abitativa pubblica per anziani comprendente le
nuove domande, gli aggiornamenti, nonché le domande già collocate nell’eventuale precedente graduatoria permanente;
Preso atto che con nota di data 30 gennaio 2008, il Presidente Vito Oliari ha delegato il Vice Presidente del
Comprensorio Alto Garda e Ledro Signor Fravezzi Vittorio, con decorrenza immediata e fino al 29 febbraio 2008,
quale componente la Commissione comprensoriale per l’edilizia abitativa pubblica a favore di persone anziane
prevista dall’articolo 4 - comma 4 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, con le connesse funzioni di Presidente della stessa;
Preso atto che nel corso del secondo semestre 2006 sono state presentate diciannove nuove domande di edilizia pubblica per persone anziane;
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
73
Visto il verbale della Commissione comprensoriale per l’edilizia abitativa a favore di persone anziane n.
14/2007 di data 20 dicembre 2007, con il quale è stata approvata la "Graduatoria provvisoria" delle domande di
edilizia abitativa pubblica per anziani - “Generalità” - a valere per il secondo semestre 2006, composta da ottantatre domande ritenute ammissibili;
Preso atto che ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento della legge provinciale 18 giugno 1990, n.
16 la graduatoria provvisoria di cui sopra è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 3 di data 15 gennaio 2008, parte prima e seconda ed inviata a tutti i Comuni del Comprensorio
Alto Garda e Ledro a disposizione del pubblico;
Preso atto che ai sensi del comma 5 dell’articolo 3 del regolamento della legge provinciale 18 giugno 1990, n.
16, è stato comunicato con lettera raccomandata a tutti i richiedenti che abbiano presentato nuove domande o
eventuali aggiornamenti che entro quindici giorni dal ricevimento della stessa possono presentare alla commissione comprensoriale per l’edilizia abitativa a favore di persone anziane controdeduzioni scritte e la documentazione che le suffragano. Trascorso il suddetto termine la commissione esamina le controdeduzioni e formula la
graduatoria definitiva;
Preso atto che entro il termine di cui sopra non è pervenuta alcuna controdeduzione scritta in merito ai punteggi assegnati;
Vista ora ed esaminata la graduatoria predisposta assegnando ai richiedenti i punteggi previsti dalle "Norme
regolamentari" della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e secondo quanto previsto con deliberazione della
Commissione comprensoriale, n. 01/2007 di data 29 gennaio 2007, per quanto riguarda il punteggio previsto
dall’articolo 6 - comma 1 punto 9) delle norme regolamentari, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e dimostrati con la documentazione conservata in atti;
Vista l’urgenza di provvedere;
Vista la legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e seguenti modifiche ed integrazioni;
Vista la legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e seguenti modifiche ed integrazioni;
Visti i Regolamenti di attuazione delle leggi di cui sopra;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese
delibera
1.
di prendere atto che entro i termini previsti dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, non è pervenuta
alcuna controdeduzione scritta avverso la graduatoria provvisoria di edilizia pubblica per anziani - “Generalità” - a valere per il secondo semestre 2006;
2.
di non dovere apportare, per le motivazioni esposte in premessa narrativa, variazioni alla graduatoria provvisoria per il secondo semestre 2006;
3.
di approvare la "Graduatoria definitiva" per il secondo semestre 2006 delle domande presentate al Comprensorio Alto Garda e Ledro nel secondo semestre 2006 per l’assegnazione di un alloggio di edilizia abitativa
pubblica a favore di persone anziane - “Generalità” - ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale 18 giugno
1990, n. 16, composta da ottantatre domande, come risulta dall’allegato 1) al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
4.
di pubblicare la graduatoria definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige con
l’indicazione del punteggio specifico, e di inviarne copia ai Comuni del Comprensorio a disposizione del pubblico.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
V. FRAVEZZI
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
M. TRENTI
74
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 4.3.2008 - Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4.3.2008 - Nr. 10/I-II
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PROPRIETARIO/EDITORE
BESITZER/VERLEGER
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979
Iscrizione al ROC n. 10512 dell’1.10.2004
Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2
Direttore responsabile: Ilse Facchini
AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL
Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979
Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004
Adresse der Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2
Verantwortlicher Direktor: Ilse Facchini
COMPOSIZIONE
DRUCK
Centro stampa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Druckerei der Autonomen Region Trentino-Südtirol
STAMPA
VERVIELFÄLTIGUNG
Stabilimento Tipografico Fabbiani Srl - Genova
Stabilimento Tipografico Fabbiani Srl - Genova
PUBBLICAZIONI DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE
VERÖFFENTLICHUNGEN DES AMTSBLATTES DER
AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL
(LR 22.7.1995, n. 6 e successive modifiche)
(RG vom 22.7.1995, Nr. 6 und nachfolgende Änderungen)
PARTE I
atti regionali, provinciali e comunali;
PARTE II:
atti statali e comunitari;
(si pubblica il martedì)
I. Teil
Akte der Region, der Provinzen und der Gemeinden
II. Teil
Akte des Staates und der Europäischen Union
(erscheint am Dienstag)
PARTE III:
annunzi legali;
(si pubblica il venerdì)
III. Teil:
Amtsanzeigen
(erscheint am Freitag)
PARTE IV:
(si pubblica il lunedì)
IV. Teil:
Wettbewerbe und Prüfungen
(erscheint am Montag)
concorsi ed esami;
PARTE V:
personale regionale e provinciale.
(si pubbl. una volta al mese)
V. Teil:
Personal der Region und der Provinzen
(erscheint einmal im Monat)
I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE ALMENO 10 GIORNI
PRIMA DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE MUNITI DI SUPPORTO
MAGNETICO O A MEZZO E_MAIL:
[email protected]
DIE TEXTE MÜSSEN 10 TAGE VOR DEM DATUM DER VERÖFFENTLICHUNG
MIT ENTSPRECHENDER DISKETTE ODER ÜBER E_MAIL:
[email protected]
EINTREFFEN.
PER GLI AVVISI A PAGAMENTO LA LUNGHEZZA DELLA RIGA È CALCOLATA
CON DENSITÀ DI SCRITTURA DI 67 CARATTERI/RIGA (Arial 12), COMPRESI
GLI SPAZI VUOTI ED I SEGNI DI PUNTEGGIATURA.
DIE ANZEIGEN MÜSSEN BIS ZU 67 SCHRIFTZEICHEN PRO ZEILE AUFWEISEN
(Arial 12), WOBEI DIE LEERSCHRITTE UND DIE INTERPUNKTIONSZEICHEN
INBEGRIFFEN SIND.
MODALITÀ PER LE INSERZIONI A PAGAMENTO
MODALITÄTEN FÜR DIE ENTGELTLICHEN ANZEIGEN
*
I testi delle inserzioni devono essere bollati, se previsto dalle norme.
*
*
Ad ogni richiesta di inserzione verrà inviato un bollettino postale
prestampato munito di tutti gli estremi di versamento sul conto
corrente postale n. 235382 intestato alla Amministrazione
Bollettino Ufficiale - Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - 38100
Trento.
Per il pagamento si raccomanda l’utilizzo di tale bollettino
prestampato!
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni, devono riportare la
qualifica e la firma chiara e leggibile di chi inoltra la richiesta.
*
*
*
*
Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità, del preciso
indirizzo, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA, del
soggetto al quale deve essere inviata l’eventuale corrispondenza ed
emessa la fattura.
Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria
una copia del Bollettino Ufficiale nel quale è riportata l'inserzione
stessa.
*
*
*
Die Anzeigentexte müssen, falls dies gesetzlich vorgesehen ist, mit
Stempelmarken versehen sein.
Jedem Ansuchen um Anzeige folgt ein vorgedruckter mit allen
Überweisungsdaten ausgefüllter Posterlagschein, der die Überweisung auf
das Postkontokorrent Nr. 235382 zu Gunsten der Verwaltung des
Amtsblattes - Autonome Region Trentino-Südtirol - 38100 Trient vorsieht.
Bitte verwenden Sie für die Einzahlung nur diesen Vordruck!
Laut den geltenden Gesetzesbestimmungen müssen die Anzeigen die
klare und leserliche Unterschrift und die Eigenschaft des Ansuchers
aufweisen.
Alle Anzeigen müssen mit den Personalien, der Steuernummer bzw. der
Mehrwertsteuernummer, sowie der genauen Anschrift der Person, an
welche die Korrespondenz zu richten und die entsprechende Rechnung
auszustellen ist, versehen sein.
Als Nachweis für die erfolgte Veröffentlichung wird auf dem
gewöhnlichen Postweg ein Exemplar des Amtsblattes, in welchem die
Anzeige veröffentlicht ist, zugesandt.
TARIFFE PER LE INSERZIONI
TARIFE FÜR DIE ANZEIGEN
(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)
(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)
Testata
Diritto fisso per il massimo di tre righe
a disposizione dell’inserzionista (ragione
sociale, indirizzo, ecc.)
Euro 27,80
+ IVA
Titel
Testo
Per ogni riga o frazione di riga
Euro 6,70
+ IVA
Text
Feste Gebühr für max. 3 Zeilen (nur
die Hauptangaben des Atragstellers:
Firmenname,
Anschrift
Gesellschaftskapital,
Mehrwertsteuernummer, usw.).
Für jede ganze oder unvollständige
Zeile
Euro 27,80
+ MwSt.
Euro 6,70
+ MwSt.
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
BEZUGSPREISE FÜR ABONNEMENTS
(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)
(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)
PARTI I e II:
annuale
semestrale
PARTE III:
annuale
semestrale
PARTE IV:
annuale
semestrale
PARTE V:
annuale
semestrale
Euro
Euro
73,00
45,00
Euro
Euro
45,00
28,00
Euro
Euro
52,00
36,00
Euro
Euro
8,00
6,00
I. UND II. TEIL
jährlich
halbjährlich
III. TEIL
jährlich
halbjährlich
IV. TEIL
jährlich
halbjährlich
V. TEIL
jährlich
halbjährlich
Euro
Euro
73,00
45,00
Euro
Euro
45,00
28,00
Euro
Euro
52,00
36,00
Euro
Euro
8,00
6,00
L’attivazione cronologica dell’abbonamento decorrerà dalla data di
inserimento del nominativo dell’utente nell’archivio dati. È quindi possibile
sottoscrivere abbonamenti in qualsiasi periodo dell’anno.
Der Ablauf des Abonnements beginnt ab Einfügung des Namens des
Beziehers im Datenarchiv. Folglich kann man sich jederzeit im Laufe des
Jahres abonnieren.
PREZZI DI VENDITA FASCICOLI
VERKAUFSPREISE
(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)
(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)
Il prezzo del singolo fascicolo è il seguente:
Per le parti I-II, III e IV
Euro
1,00
Per la parte V
Euro
0,50
Il prezzo dei fascicoli relativo a supplementi e numeri straordinari è il
seguente:
fino a 75 pagine:
Euro
1,50
oltre 75 pagine:
Euro
1,50
+ Euro 1,00 ogni ulteriori 50 pagine o frazione di almeno 25 pagine
-
Il costo di fascicoli arretrati (fascicoli pubblicati da oltre un anno
dalla data di richiesta) è il doppio del prezzo di copertina.
Der Preis eines Heftes beträgt:
für die Teile I.-II., III. und IV.
Euro
1,00
für den V. Teil
Euro
0,50
Der Preis der Hefte bezüglich Beiblätter und Sondernummern beträgt:
-
bis zu 75 Seiten:
Euro
1,50
über 75 Seiten:
Euro
1,50
+ Euro 1,00 für jede 50 Seiten mehr oder Bruchteile von wenigstens
25 Seiten
-
Der Preis der älteren Hefte (über einem Jahr veröffentlichte
Ausgaben) wird verdoppelt.
I fascicoli del Bollettino Ufficiale possono essere reperiti presso l’Amministrazione
del Bollettino Ufficiale Trento, Via Gazzoletti 2, e presso la Libreria Disertori - Via
Diaz 11 - Trento.
Die Amtsblätter können bei der Verwaltung des Amtsblattes in Trient, Via
Gazzoletti 2, und bei der Bücherei “Libreria Disertori”, Via Diaz 11 in
Trient, bezogen werden.
PAGAMENTI
ÜBERWEISUNGEN
Il pagamento degli abbonamenti e dei singoli fascicoli dovrà essere effettuato
esclusivamente mediante il conto corrente postale n. 235382 intestato a:
Die Einzahlung der Abonnements und der einzelnen Ausgaben muss
ausschließlich auf das Postkontokorrent Nr. 235382 zu Gunsten der:
AMMINISTRAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE
Regione autonoma Trentino-Alto Adige
Via Gazzoletti 2 - 38100 Trento
VERWALTUNG DES AMTSBLATTES
Autonome Region Trentino-Südtirol
Via Gazzoletti 2 - 38100 Trient
erfolgen.
Fax:
Ilse Facchini
Livia Rossi
Egon Dipoli
Braga Tiziana
Carmela Di Blasi
Helmuth Schwarz
Antonietta Sicilia
Informazioni - Informationen
0461 - 201389 - E_Mail Internet: [email protected]
Direttore Uff. Bollettino
Direktor Amt für das Amtsblatt..........................
Abbonamenti/Abonnements...............................
Redaz. Parte I-II/ Redaktion I-II. Teil...................
Redaz. Parte I-II/ Redaktion I-II. Teil...................
Redaz. Parte III/ Redaktion III. Teil .....................
Redaz. Parte IV/ Redaktion IV. Teil.....................
Redaz. Parte V/ Redaktion V. Teil .......................
Tel. 0461 - 201405
Tel. 0461 - 201489
Tel. 0461 - 201403
Tel. 0461 - 201404
Tel. 0461 - 201402
Tel. 0461 - 201400
Tel. 0461 - 201060
E_mail:
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sommario inhaltsverzeichnis - Regione Autonoma Trentino