COMUNE di GROTTAMMARE
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
1° VADEMECUM INFORMATIVO
PROPEDEUTICO AL PIANO DEI
CONTROLLI ALLE IMPRESE
COMMERCIALI E TURISTICHE
VERSIONE DEL 04 APRILE 2013
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L’art 14, comma 5, del D.L. 09.02.2012, n. 5 disciplina i controlli delle amministrazioni
pubbliche sulle imprese anche agricole secondo principi di semplicità, proporzionalità,
razionalizzazione e coordinamento delle azioni.
Il SUAP (commercio) del Comune di Grottammare ritiene utile fornire, in attesa della
predisposizione di un piano complessivo, il seguente primo contributo informativo alle
imprese tenuto conto delle LINEE GUIDA approvate dalla CONFERENZA UNIFICATA del
24.01.2013 di cui si evidenziano i seguenti principali aspetti :
1- Controllo sull'impresa: è l'attività finalizzata al riscontro del corretto adempimento sostanziale agli
obblighi cui sono normativamente tenute le imprese in un'ottica di tutela di un determinato
interesse pubblico.
2- I controlli previsti dalle norme prescindono dalla circostanza se è prevista o meno una sanzione ;
3- I controlli sui documenti (documentali e dichiarativi), presentati al Comune devono essere completi e
puntuali oppure a “ campione” se espressamente previsti;
4- I controlli devono essere programmati e differenziati in funzione della proporzionalità del rischio
connesso al tipo di attività, dal numero di violazioni accertate in un determinato arco temporale, dal
possesso o meno di sistemi di gestione di qualità (ISO), ecc..
5- Attività di coordinamento e non sovrapposizione tra più Amministrazioni che effettuano i controlli al fine
di ridurre al minimo azioni che possono rallentare l’attività dell’impresa.
6- Le disposizioni previste dall’art 14, del D.L. 09.02.2012, n. 5 non si applicano ai controlli in materia
fiscale, finanziaria, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
7- per tutte le AUTORIZZAZIONI, SCIA, COMUNCAZIONI, ecc. relative alle attività COMMERCIALI, che
perverranno si effettueranno i seguenti CONTROLLI e VERIFICHE:
A) Requisiti MORALI tramite:
- Prefettura;
- Questura;
- Procura della Repubblica.
B) Requisiti PROFESSIONALI tramite:
- Enti ed Associazioni debitamente autorizzati;
- Istituti scolastici;
- I.N.P.S.
- C.C.I.A.A.
C) Requisiti di SORVEGLIABILITA’ tramite:
- Polizia Municipale;
D) CONFORMITA’ urbanistica-edilizia del locali e luoghi d’insediamento dell’attività
tramite:
- Servizio Edilizia Privata;
- Polizia Municipale;
- Demanio;
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E) Requisiti al fine del rilascio di AUTORIZZAZIONE, USABILITA’ e N.I.A. Settore
Alimentare, tramite:
- parere ASUR – Area Vasta n.5;
F) Attività soggette alla regola tecnica di PREVENZIONE INCENDI tramite:
- Vigili del Fuoco
G) Attività soggette INQUINAMENTO ACUSTICO tramite:
- Polizia Municipale
- ARPAM;
H) Requisiti relativi alla REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA tramite:
- I.N.P.S.
- I.N.A.I.L.
La “check list” che segue evidenzia agli operatori del “commercio e turismo” quali sono le principali
sanzioni nelle quali l’operatore potrebbe incorrere, per ciascuna tipologia di impresa commerciale.
ATTIVITA’ TURISTICHE E RICETTIVE
SVOLTE IN FORMA IMPRENDITORIALE
(L.R. n.9/2006 e s.m.i.)
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Capo I°
(Tipologie: Alberghi - Residenze turistiche alberghiere - Alberghi diffusi)
a) Avvio dell’attività senza avere presentato la SCIA: sanzione da €. 1.000,00 a €.5.000,00 + chiusura immediata
dell’attività
b) - Mancate indicazioni informative alla clientela
- Mancata segnatura Arrivo e presenza clienti
- Mancate informazioni alla Provincia:
sanzione da €. 300,00 a €.600,00
c) - Classificazione errata della struttura ricettiva: sanzione da €. 500,00 a €.1.500,00
- consente la sosta, nell’area di pertinenza, per più di 48 ore: sanzione da €. 500,00 a €.1.500,00
d) Inosservanza periodi di apertura comunicati al Comune: sanzione da €. 250,00 a €.1.500,00
e) Soggiorno del n° di persone superiore a quello previsto:
- per strutture all’aria aperta: sanzione da €. 10,00 a €.30,00 per ogni persona in più ospitata
- per strutture alberghiere: sanzione da €. 150,00 a €.450,00 per ogni persona in più ospitata
f) Periodi di apertura diversi da quelli comunicati al COMUNE: sanzione da €. 250,00 a €.1.500,00
g) Fornitura alimenti e bevande o esercizio di una delle attività accessorie a favore di persone non autorizzate:
sanzione da €. 500,00 a €.3.000,00
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE
Capo II°- Sez. 1^
(Tipologie: Attività ricettive rurali e residenze d’epoca -Case per ferie - Ostelli gioventù - Case
religiose di ospitalità - Centri vacanza minori e anziani – Rifugi escursionistici - Affittacamere-Case
ed appartamenti per vacanze)
Possesso requisiti:
- igienico sanitari e requisiti tecnici stabiliti dalla Giunta Regionale - sanzione: sospensione dell’attività da 5 a 30 giorni.
-N.I.A. settore alimentare per chi somministra
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Sanzione: (per tutte le tipologie di attività):
- il non rispetto dei requisiti soggettivi o non ottemperanza alle prescrizioni imposte: cessazione dell’ attività;
- Sospensione temporanea dell’attività, da parte del titolare, per più di 6 mesi, se non prorogata per ulteriori 3 mesi,
equivale a cessazione attività;
- mancata presentazione SCIA per avvio attività: sanzione da €. 500,00 a €.1.500,00;
- Superamento capacità ricettiva: sanzione da €. 250,00 a €.500,00
Capo II°-Sez. 2^
(Tipologie di attività: Parchi a tema - Stabilimenti balneari - Strutture turismo nautico -Cabotaggio
turistico noleggio nautico - Turismo in mare con finalità ittica- Altre attività gestite in forma
d’impresa)
FORME DI GESTIONE: impresa individuale, società anche cooperative, consorzi di imprese, enti ed associazioni
REQUISITI: iscrizione ufficio registro imprese – rispetto norme edilizie-urbanistiche, igiene e sanità pubblica
SANZIONI:
-Avvio dell’attività senza presentazione SCIA al Comune: sanzione da €. 500,00 a €.1.500,00
-Non rispetto dei requisiti previsti dalla Giunta Regionale, previa diffida: sospensione attività da 5 a 30 giorni
-Mancanza requisiti soggettivi o inottemperanza alle prescrizioni imposte: cessazione immediate dell’attività
Capo II°-Sez. 3^ :
(Altre strutture – Tipologie: Appartamenti ammobiliati per uso turistico – Uso occasionale di immobili a
fini ricettivi – Bed and breakfast)
Mancata comunicazione al Comune di appartamento ammobiliato ad uso turistico dato in locazione : sanzione da €.
150,00 a €.300,00
Uso occasionale di immobili a fini ricettivi oltre 90 giorni all’anno : sanzione da €. 250,00 a €.500,00
Mancata presentazione al Comune dell’inizio di attività di B&B : sanzione da €. 100,00 a €.300,00
Esercizio dell’attività in difetto o privo dei requisiti previsti : sanzione da €. 150,00 a €.500,00
Capo III°
(Tipologie: Aree sosta attrezzata (per sosta e parcheggio autocaravan e caravan omologati)
Sosta superiore a 48 ore consecutive o 72 ore per aree realizzate da soggetti pubblici, associazioni di categoria di
campeggiatori, pro-loco : sanzione da €. 150,00 a €.300,00
Capo IV°
(Campeggi didattici-educativi)
(Tipologie: Campeggi fissi all’aperto- Campeggi nelle aree protette- Campeggi itineranti all’aperto)
In tutte le tipologie di campeggi, la partecipazione di giovani di età inferiore ai 18 anni, è subordinata alla redazione di
una scheda sanitaria (stato di salute e vaccinazioni) firmata dal medico curante e conservata dal responsabile del
campo il quale deve essere munito di certificato che attesti le esenzioni di malattie infettive contagiose
Esercizio campeggio fisso all’aperto e campeggio nelle aree protette non autorizzato : sanzione da €. 250,00 a
€.750,00 + chiusura immediata
Non rispetto delle regole di conduzione dei campeggi itineranti all’aperto (max sosta 48 ore, responsabile e
comunicazione al Comune, rispetto regole Giunta Regionale) : sanzione di €. 10,00 a persona
Assenza copertura assicurativa delle attività previste : sanzione di €. 10,00 a persona
Capo V°- Comunicazione prezzi
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I titolari o gestori delle strutture previste al capo I°, capo II° - sezione I^, stabilimenti balneari, B&B , devono esporre
tabelle dei prezzi in modo ben visibile;
Le tipologie di strutture previste al capo I°, capo II° - sezione I^, B&B , devono esporre anche i prezzi dei singoli
servizi.
I periodi di apertura ed i prezzi da praticarsi per l’anno successivo debbono essere comunicati alla Regione tramite il
programma ISTRICE
Mancata comunicazione dei prezzi: sanzione da €. 250,00 a €.750,00
Omessa esposizione delle tabelle e cartellini prezzi: sanzione da €. 350,00 a €.1.050,00
Applicazione dei prezzi maggiorati rispetto a quelli comunicati: sanzione da €. 750,00 a €.2.250,00
RECIDIVA
In caso di recidiva tutte le sanzioni sono raddoppiate; nei casi più gravi si può inibire la prosecuzione
dell’attività o sospensione sino a 60 giorni
RECLAMI
In caso di reclami fondati da parte del cliente si avvia il procedimento sanzionatorio per la tipologia di
abuso, eventuali rimborsi e riclassificazione della struttura
COMUNICAZIONI
Oltre agli obblighi di comunicazione previsti dalla L.R .n. 9/2006, restano quelli previsti dalla normativa
vigente ai fini della pubblica sicurezza.
Per le mancate comunicazioni ai fini statistici di cui al capo II° sezione I^, B&B, aree di sosta attrezzate: sanzione da
€. 150,00 a €.300,00
VIGILANZA
Comuni : per tutte le tipologie delle strutture ricettive
Province : per classificazione delle strutture e marchi di qualità
SANZIONI RESIDUALI
Per tutte le violazioni residuali non specificamente previste e riferite alle tipologie ricettive di cui al capo I°,capo II°- sezioni I^, II^ e III^, capo III° , capo IV° : sanzione da €. 150,00 a €.300,00
PUBBLICI ESERCIZI
Superficie somm. interna: l’area a cui accede il pubblico, attrezzata per il consumo di alimenti e bevande, compresa l’area
occupata da banchi, mobili ed altre attrezzature allestite per il servizio al cliente, NON CORRISPONDE a quella autorizzata
(art. 2 , c.4, Regolamento Regionale 5/2011 - sanzione € 308,00)
Superficie somm. esterna: occorre l’autorizzazione sanitaria (o la nia sanitaria). Se l’area è pubblica, è necessario ottenere
prima l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico (art. 20 codice della strada – sanzione € 168,00)
Occupazione temporanea (max 360 gg.) di suolo pubblico con Dehors: possono essere realizzati nelle adiacenze del
locale. L’installazione dei “dehors” è subordinata al rilascio della concessione (Reg. Comunale approvato con delibera di
Consiglio Comunale n.20 del 30.03.2009 e s.m.i. )
– sanzione art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/00: da €. 25,00 ad €. 500,00.
- mancato pagamento alla scadenza della rata:decadenza della concessione e divieto di richiesta per l’anno successivo.
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Occupazione temporanea (max 360 gg.) di suolo privato con Dehors: E’ necessaria il rilascio dell’Autorizzazione (Reg.
Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.20 del 30.03.2009 e s.m.i.) – sanzione art. 7 bis del Decreto
Legislativo 267/00: da €. 25,00 ad €. 500,00.
Sorvegliabilità: le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non
possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private (Decreto Ministeriale 564/92 - art. 64, c. 5 e 8, Decreto Legislativo
59/2010 – sospensione dell’attività – art. 20, c. 2, Regolamento Regionale n. 5/2011)
Emissioni sonore – Inquinamento acustico:
Il titolo per l’esercizio della S.A.B. (AUTORIZZAZIONE o S.C.I.A.) consente:
A) emissioni sonore “non significative” (radio, TV, ecc.), dichiarate dal titolare e/o gestore con apposita DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ da inviare al Comune;
B) piccoli trattenimenti musicali senza ballo e senza l’allestimento di strutture/attrezzature specifiche, flusso di persone
inferiori a 100, aumento prezzi la consumo, ecc.; previa presentazione al Comune di COMUNICAZIONE con allegata la
VALUTAZIONE di IMPATTO ACUSTICO (redatta da tecnico abilitato iscritto all’Albo regionale);
SANZIONI:
- per superamento limiti acustici: da €.258,23 ad €.10.329,14, ai sensi dell’art.23 del regolamento Comunale relativo
all’inquinamento acustico approvato con delibera di C.C. n.32 del 25.06.2009 + attività sospesa da 3 a 90 gg ai sensi dell’art.
20, c. 2, Regolamento Regionale n. 5/2011 ;
- per superamento limite orario: da € 516,00 a € 3.098,00 e la sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione per il
tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi così come
previsto dall’art 17 bis, ter e quater del R.D. 18/6/1931 n, 773, ai sensi dell’Ordinanza Sindacale n.95 del 25.06.2004.
Orari: l’orario adottato deve essere comunicato al Comune (art. 15, c. 3, Regolamento Regionale 5/2011 - sanzione € 308,00)
Orari: l’orario prescelto deve essere reso noto al pubblico mediante l’esposizione di cartelli ben visibili sia all’interno che
all’esterno del locale (art. 15, c. 4, Regolamento Regionale 5/2011 - sanzione € 308,00)
Orari: le giornate di riposo settimanale, se effettuate, debbono essere indicate in appositi cartelli ben visibili all’interno e
all’esterno dal pubblico (art. 15, c. 5, Regolamento Regionale 5/2011 - sanzione € 308,00)
Orari, chiusura temporanea: la chiusura temporanea deve essere comunicata al Comune ed è obbligatoria l’esposizione di un
cartello ben leggibile e visibile dall’esterno (art. 15, c. 6, Regolamento Regionale 5/2011 - sanzione € 308,00)
Pubblicità dei prezzi per la somministrazione: è obbligatoria l’esposizione di un’apposita tabella ben visibile all’interno
dell’esercizio per le bevande e gli alimenti da somministrare (art. 16, c. 1 lett. a) Regolamento Regionale 5/2011 - sanzione €
308,00)
Pubblicità dei prezzi per la ristorazione: è obbligatoria l’esposizione, durante l’orario di apertura, della tabella dei prezzi sia
all’interno che all’esterno dell’esercizio, ovvero all’interno, comunque leggibile dall’esterno (art. 16, c. 1 lett. b) Regolamento
Regionale 5/2011 - sanzione € 308,00)
Pubblicità dei prezzi per il servizio al tavolo: è obbligatoria la messa a disposizione ai clienti del listino dei prezzi prima
dell’ordinazione. La maggiorazione per il servizio, se prevista, deve essere chiaramente indicata e portata a conoscenza del
consumatore con mezzi idonei e chiari (art. 16, c. 3, Regolamento Regionale 5/2011 - sanzione € 308,00)
Pubblicità dei prezzi per i prodotti da asporto: valgono le stesse disposizioni dei punti precedenti che riguardano i prezzi
anche per i prodotti destinati alla vendita per asporto (art. 16, c. 4, Regolamento Regionale 5/2011 - sanzione € 308,00)
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Esposizione autorizzazione: deve essere esposta nel locale, in luogo visibile al pubblico l’autorizzazione o la s.c.i.a. - (art.
180, c.1, del Regio Decreto 635/40 Regolamento d’esecuzione del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, e art. 221-bis, c.2,
del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza - sanzione € 308,00)
Esposizione di norme del TESTO UNICO LEGGI PUBBLICA SICUREZZA: è obbligatorio esporre nel locale, in luogo visibile
al pubblico, la riproduzione a stampa degli artt. 101 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza e 173, 176, 181 e 186 del
Regolamento (art. 180, c.2, del Regio Decreto 635/40 Regolamento d’esecuzione del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, e
art. 221-bis, c.2, del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza - sanzione € 308,00)
Accensione della luce sulla porta principale: sulla porta principale dell’esercizio è obbligatorio tenere accesa una luce
dall’imbrunire alla chiusura (art. 185 del Regio Decreto 635/40 Regolamento d’esecuzione del Testo Unico Leggi Pubblica
Sicurezza e art. 221-bis, c.2, del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza - sanzione € 308,00)
Insegne in lingua italiana: le insegne debbono essere in lingua italiana (possono essere anche in lingua straniera, ma
debbono essere precedute da quelle in lingua italiana - sanzione penale, arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a € 103,00)
Minori che somministrano alcolici: i minori di anni 18 non possono somministrare bevande alcoliche (art. 188,c. 1, del Regio
Decreto 635/40 Regolamento d’esecuzione del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza e art. 221, c. 2, del Testo Unico Leggi
Pubblica Sicurezza - sanzione penale, arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a € 103,00)
Somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16 o a infermi di mente: non possono essere somministrate
bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a minori di anni 16 o a persone affette da malattia di mente (art. 689, c. 1, del codice
penale - arresto fino a 1 anno).
Tariffa biliardo: deve essere esposto nella sala biliardo, in modo visibile, il costo di una singola partita, ovvero quello orario
(art. 110,c. 1, e art. 17, c. 1, del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza – sanzione penale, arresto fino a 3 mesi o ammenda fino
a € 206,00 – è ammessa oblazione ai sensi dell’art. 162-bis codice penale)
Tende: le tende parasole sono soggette concessione (Reg. Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.20 del
30.03.2009 e s.m.i. – sanzione art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/00: da €.25,00 ad € 500,00.
Autorizzazione sanitaria (o n.i.a.): per esercitare l’attività è obbligatorio aver presentato la prescritta n.i.a. sanitaria (ovvero
essere in possesso di autorizzazione sanitaria) (art. 6, c.3, Decreto Legislativo n. 193/2007, in relazione al regolamento (CE) n.
852/2004 – sanzione € 3.000,00).
Libretto sanitario: tutto il personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere
munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall’ufficiale sanitario.
Note: il personale non munito di libretto sanitario incorre nella sanzione di € 10,00; chi utilizza personale privo del libretto
sanitario incorre nella sanzione di € 25,67 e nella sospensione dell’attività (da 1 a 20 gg.); il titolare che non conserva il libretto
sanitario del personale sul posto di lavoro incorre nella sanzione di € 258,00.
Giacca, sopraveste, copricapo: il personale addetto alla preparazione, manipolazione e confezionamento di sostanze
alimentari negli esercizi di vendita deve indossare adeguata giacca o sopraveste di colore chiaro, nonché idoneo copricapo che
contiene la capigliatura (art. 42, c. 2, Decreto Presidente della Repubblica 327/80 e art. 17 della LEGGE 283/62 – sanzione €
258,00)
Pulizia degli indumenti e della persona: le tute, le giacche, le sopravesti e i copricapo debbono essere tenuti puliti; inoltre il
personale deve essere curato nella pulizia della propria persona ed in particolare nelle mani (art. 42, c. 3, Decreto Presidente
della Repubblica 327/80 e art. 17 della LEGGE 283/62 – sanzione € 258,00)
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Pulizia del locale: il locale deve essere in perfette condizioni igieniche (deve essere pulito e le attrezzature, i frigoriferi, il retro
bancone debbono essere puliti – segnalazione all’Asur).
Protezione degli alimenti: Paste salate e dolci debbono essere protette (segnalazione all’Asur)
Alimenti deperibili: gli alimenti deperibili con copertura, o farciti con panna e crema a base di uova e latte (crema pasticciera),
yogurt nei vari tipi, bibite a base di latte non sterilizzato, prodotti di gastronomia con copertura di gelatina alimentare, debbono
essere conservati a max +4°C (art. 31, c. 6, DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 327/80 e art. 17 della LEGGE
283/62 – sanzione € 258,00)
Alimenti deperibili: gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi (quali: piatti pronti, snacks, polli, ecc.), debbono essere
conservati da + 60 °C a + 65 °C (art. 31, c. 7, DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 327/80 e art. 17 della LEGGE
283/62 – sanzione € 258,00)
Alimenti deperibili: gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi (quali: arrosti, roast-beef, ecc.), debbono essere conservati
a max + 10°C (art. 31, c. 8, Decreto Presidente della Repubblica 327/80 e art. 17 della LEGGE 283/62 – sanzione € 258,00)
Servizi igienici (del personale e del pubblico): i servizi igienici debbono rispettare i requisiti di legge ed essere puliti
(presenza di antibagno, rubinetteria a pedale o braccio lungo o con fotocellula, asciugamani monouso, etc.).
Autocontrollo: debbono essere regolarmente tenute le informazioni concernenti il sistema di autocontrollo (art. 6, c.6, Decreto
Legislativo 193/2007, in relazione al regolamento (CE) n. 852/2004 -ovvero n. 853/2004 - sanzione € 2.000,00).
Prodotti alimentari e bevande sfuse: i prodotti alimentari e le bevande venduti sfusi debbono riportare l’indicazione degli
ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità riferita a peso o volume (art. 8, c.3 e 4 della LEGGE 283/62 – sanzione €
102,00)
Prodotti alimentari e bevande confezionate: i prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare l’indicazione, a
caratteri leggibili ed indelebili sulla confezione, o su etichette appostevi, la denominazione del prodotto, il nome o ragione
sociale o marchio depositato, la sede dell’impresa produttrice o dello stabilimento, l’elencazione degli ingredienti in ordine
decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume e quantitativo netto in peso o volume (art. 8, c. 1 e 4 LEGGE 283/62
– sanzione € 102,00)
Utilizzo di zucchero sfuso: lo zucchero non può essere somministrato sfuso (art. 2, c.2, lettera f, e art. 4, c.2, del Decreto
Legislativo n. 51/2004 - sanzione € 2.000,00)
Apparecchi da trattenimento - Nulla Osta di messa in Esercizio: sugli apparecchi deve essere esposto il Nulla Osta di
messa in Esercizio rilasciato dall’ufficio regionale AAMS in originale (art. 110, c. 9 lett. f, del Testo Unico Leggi Pubblica
Sicurezza – sanzione € 1.000,00 per ciascun apparecchio)
Apparecchi da trattenimento - Nulla Osta di Distribuzione: sugli apparecchi deve essere esposto il nulla Osta di
Distribuzione in copia conforme rilasciato dall’ufficio regionale AAMS competente (art. 110, c. 9 lett. f, del Testo Unico Leggi
Pubblica Sicurezza – sanzione € 1.000,00 per ciascun apparecchio)
Apparecchi da trattenimento - Certificato di Conformità: sugli apparecchi deve essere esposto il Certificato di Conformità in
originale rilasciato dal produttore dell’apparecchio (art. 110, c. 9 lett. f, del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza – sanzione €
1.000,00 per ciascun apparecchio).
Tabella giochi vietati: deve essere esposta, in modo visibile e nel locale nel quale si pratica il gioco, la tabella dei giochi vietati
vidimata dal Questore (art. 110,c. 1, e art. 17, c. 1, del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza - sanzione penale - arresto fino a
3 mesi o ammenda fino a € 206,00)
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Cartelli per divieto di fumo: i cartelli di divieto di fumo contenenti tutte le indicazioni previste dalla legge debbono essere
esposti e debbono essere visibili (art. 51, c. 1 e 5, legge n. 3/2003, e artt. 2 e 7, c.2, legge 584/75 – sanzione € 440,00)
Fumatori: all’interno dei locali aperti al pubblico è vietato fumare (art. 51, c. 1 e 5, legge n. 3/2003, e art. 7, c. 1, legge n.
584/75 – sanzione € 55,00 - in presenza di minori o donne in gravidanza la sanzione è di € 110,00).
Somministrazione bevande alcoliche: la somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche deve essere interrotta tra
le ore 03,00 e le ore 06,00 (sanzione € 6.666,67 – art. 6, c. 2, Decreto Legge 117/2007)
Rilevazione del tasso alcoolemico per attività che somministrano alcoolici dopo le ore 24,00: il locale deve essere dotato
di apposita macchinetta o di dispositivi usa e getta per il controllo volontario del tasso alcolemico (sanzione € 400,00 – art. 6, c.
2 quater, Decreto Legge 117/2007)
Tabelle ministeriali per attività che somministrano alcoolici dopo le ore 24,00: nel locale debbono essere esposte
all’entrata, all’interno e all’uscita, le tabelle ministeriali che riproducono i sintomi correlati con l’assunzione di alcool, ovvero le
quantità delle bevande che determinano il superamento del limite consentito (sanzione € 400,00 – art. 6, c. 2 quater, Decreto
Legge 117/2007)
Trattenimenti danzanti e spettacoli vari: i normali trattenimenti di musica e/o spettacoli vari non necessitano di specifica
autorizzazione, a meno che:
- venga alterata l’originaria destinazione del locale o siano state fatte modifiche all’impianto elettrico;
- vengano applicati aumenti delle consumazioni in occasione di tali spettacoli;
- vengano rispettati i limiti sonori riferiti all’inquinamento acustico (va sempre presentata la dichiarazione di cui al Decreto
Presidente della Repubblica 227/11, art. 4;
- vengano effettuati trattenimenti danzanti.
- In questi casi va richiesta la licenza di pubblico spettacolo a norma dell’art. 68 del TESTO UNICO LEGGI PUBBLICA
SICUREZZA.
CIRCOLI PRIVATI
Le normative che riguardano i Circoli Privati “autorizzati” alla somministrazione sono all’incirca le stesse che
riguardano i pubblici esercizi, ad eccezione di alcuni casi sotto indicati:
Sorvegliabilità – (Decreto Ministeriale 17.12.1992, n. 564, modificato con Decreto Ministeriale 05.08.1994, n. 534) – i locali di
somministrazione devono essere ubicati all’interno del circolo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze e altri
luoghi pubblici. All’esterno non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di
somministrazione esercitate all’interno (sanzione accessoria: sospensione dell’autorizzazione).
Superficie somm. esterna: è vietata la somministrazione all’esterno del circolo
Orari: non ci sono obblighi
Accensione della luce sulla porta principale: non hanno l’obbligo di tenere accesa sulla porta principale del circolo una luce
dall’imbrunire alla chiusura
Trattenimenti danzanti e spettacoli vari: i normali trattenimenti di musica e/o spettacoli vari riservati ai soli soci non
necessitano di specifica autorizzazione. Qualora tali spettacoli siano destinati al pubblico e ad invitati, è necessaria la licenza
rilasciata dal Comune ai sensi dell’art. 68 del TESTO UNICO LEGGI PUBBLICA SICUREZZA.
Accesso: l’accesso nei locali del circolo è consentito ai soli soci
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COMMERCIO SU AREE PRIVATE
(CENTRI COMMERCIALI, MEDIE STRUTTURE DI VENDITA, ESERCIZI DI VICINATO)
Centro Commerciale: art. 16 Legge Regionale 27/2009 – le medie e le grandi strutture di vendita presenti all’interno del centro
commerciale debbono essere autorizzate con autonomi atti, gli esercizi di vicinato sono soggetti a SCIA. Gli orari sono uniformi
per tutte le attività.
Outlet: art. 17 Legge Regionale 27/2009 – Negli outlet possono essere poste in vendita solo merci identificate dall’unico
marchio.
Centro di telefonia e servizio internet: art. 18 Legge Regionale 27/2009 – oltre quanto previsto dal Codice delle
comunicazioni elettroniche, sono soggette a comunicazione al Comune. Se vi si svolgono congiuntamente attività commerciali
o di somministrazione di alimenti e bevande, sono soggette alle medesime disposizioni previste per l’esercizio di queste attività
dalla Legge Regionale 27/2009
Spacci interni: art. 21 Legge Regionale 27/2009 – l’attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti da enti,
imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle
scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di chi ha titolo ad accedervi, deve essere svolta in locali non aperti al pubblico
e che non hanno accesso dalla pubblica via.
Distributori automatici: art. 22 Legge Regionale 27/2009 – l’attività è soggetta a SCIA. Non si possono vendere bevande
alcoliche con i distributori automatici.
Pubblicità dell’orario adottato: l’orario di effettiva apertura e chiusura deve essere reso noto al pubblico mediante cartelli o
altri mezzi idonei (art. 11, c. 3, e art. 22, c. 3, del Decreto Legislativo 114/98 – sanzione € 1.032,00)
Prezzo di vendita al pubblico: ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in
modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo
(nel caso di prodotti d’arte, di antiquariato e di oreficeria l’obbligo è rispettato mediante l’utilizzo sul singolo prodotto di un
cartellino visibile solo all’interno dell’esercizio; nel periodo necessario all’allestimento dell’esposizione è consentito non apporre
i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico per un tempo massimo non superiore a due giorni; quando sono esposti insieme
prodotti dello stesso prezzo è sufficiente l’uso di un unico cartello. Nei esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero
servizio, l’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al
pubblico) (art. 56 Legge Regionale 27/09 – sanzione art. 59, c.2, Legge Regionale 27/09 € 1.000,00).
Prezzo unità misura prodotti confezionati e sfusi: debbono essere presenti i prezzi per unità di misura (non devono essere
indicati quando sono identici al prezzo di vendita – i prodotti esentati sono indicati all’art. 16 del Decreto Legislativo n.
206/2005) (art. 14 e art. 17, del Decreto Legislativo 206/05, art. 14, c.4, e art. 22, c.3, del Decreto Legislativo 114/98 – sanzione
€ 1.032,00)
Peso netto: le merci debbono essere vendute al netto della tara (art. 1, c. 1, e art. 5, c. 1. della Legge n. 441/81 – può
configurarsi il reato di frode, art. 515 del codice penale)
Confezioni di sfarinati non sigillate: non possono essere posti in vendita sfarinati in imballaggi preconfezionati non chiusi
all’origine (art. 5, c.1, art. 13, del DPR 187/2001, e art. 44, c. 1, lett. c) della LEGGE n. 580/67 – sanzione € 516,33)
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Vendita di pane surgelato, etichettatura: il pane surgelato può essere posto in vendita riportando sull’etichetta degli
imballaggi, singolarmente preconfezionati, la menzione “surgelato” (art. 14, c.2, e art. 44, c. 1, lett. c) della LEGGE n. 580/67 –
sanzione € 516,33)
Vendita di pane surgelato, comparti separati: il pane surgelato deve essere posto in vendita in comparti separati dal pane
fresco (art. 14, c.4, e art. 44, c. 1, lett. c) della LEGGE n. 580/67 – sanzione € 516,33)
Vendita di pane in comparti non separati: il pane di tipi diversi deve essere posto in vendita in scomparti (o recipienti)
separati (art. 17, c.7, e art. 44, c. 1, lett. b) della LEGGE n. 580/67 – sanzione € 103,00)
Vendita di pane senza indicazione del tipo e del prezzo: il pane deve essere posto in vendita con il cartellino riportante
l’indicazione del tipo e/o del prezzo (art. 17, c.7, e art. 44, c. 1, lett. b) della LEGGE n. 580/67 – sanzione € 103,00)
Vendita di pane non a peso: il pane deve essere posto in vendita a peso (art. 23 e art. 44, c. 1, lett. c) della LEGGE n. 580/67
– sanzione € 516,33)
Data di scadenza non indicata: I prodotti alimentari preconfezionati debbono essere posti in vendita con l’indicazione relativa
alla data di scadenza (art. 3, c.1, e art. 18, c.2, del Decreto Legislativo 109/92 – sanzione € 3.166,67 e sequestro della merce)
Data di scadenza superata: I prodotti alimentari non possono essere venduti oltre la data di scadenza (non è vietata la vendita
dei prodotti alimentari che riportano la dicitura “preferibilmente entro” anche se la data indicata è stata superata) (art. 10-bis, c.
5, e art. 18, c.2, del Decreto Legislativo 109/92 – sanzione € 3.166,67 e sequestro della merce)
Autorizzazione sanitaria o n.i.a.: per esercitare l’attività è obbligatorio aver presentato la prescritta n.i.a. sanitaria (ovvero
possedere l’autorizzazione sanitaria) (art. 6, c.3, Decreto Legislativo n. 193/2007, in relazione al regolamento (CE) n. 852/2004
– sanzione € 3.000,00).
Giacca, sopraveste, copricapo: il personale addetto alla preparazione, manipolazione e confezionamento di sostanze
alimentari negli esercizi di vendita deve indossare adeguata giacca o sopraveste di colore chiaro, nonché idoneo copricapo che
contiene la capigliatura (art. 42, c. 2, Decreto Presidente della Repubblica 327/80 e art. 17 della LEGGE 283/62 – sanzione €
258,00)
Pulizia degli indumenti e della persona: le tute, le giacche, le sopravesti e i copricapo debbono essere tenuti puliti; inoltre il
personale deve essere curato nella pulizia della propria persona ed in particolare nelle mani (art. 42, c. 3, Decreto Presidente
della Repubblica 327/80 e art. 17 della LEGGE 283/62 – sanzione € 258,00)
Pulizia del locale: il locale deve essere in perfette condizioni igieniche (pulito e le attrezzature, i frigoriferi, il retro bancone
debbono essere puliti).
Alimenti deperibili: gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi (quali: piatti pronti, snacks, polli, ecc.), debbono essere
conservati da + 60 °C a + 65 °C(art. 31, c. 7, Decreto Presidente della Repubblica 327/80 e
art. 17 della LEGGE 283/62 – sanzione € 258,00)
Alimenti deperibili: gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi (quali: arrosti, roast-beef, ecc.), debbono essere conservati
a max + 10°C (art. 31, c. 8, Decreto Presidente della Repubblica 327/80 e art. 17 della LEGGE 283/62 – sanzione € 258,00)
Servizi igienici (del personale e del pubblico): i servizi igienici debbono rispettare i requisiti di legge ed essere puliti
(presenza di antibagno, rubinetteria a pedale o braccio lungo o con fotocellula, asciugamani monouso, etc.).
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Autocontrollo: debbono essere regolarmente tenute le informazioni concernenti il sistema di autocontrollo (art. 6, c.6, Decreto
Legislativo 193/2007, in relazione al regolamento (CE) n. 852/2004 -ovvero n. 853/2004 - sanzione € 2.000,00).
Prodotti alimentari e bevande sfuse: i prodotti alimentari e le bevande venduti sfusi debbono riportare l’indicazione degli
ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità riferita a peso o volume (art. 8, c.3 e 4 della LEGGE 283/62 – sanzione €
102,00)
Prodotti alimentari e bevande confezionate: i prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare l’indicazione, a
caratteri leggibili ed indelebili sulla confezione, o su etichette appostevi, la denominazione del prodotto, il nome o ragione
sociale o marchio depositato, la sede dell’impresa produttrice o dello stabilimento, l’elencazione degli ingredienti in ordine
decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume e quantitativo netto in peso o volume (art. 8, c. 1 e 4 LEGGE 283/62
– sanzione € 102,00)
Libretto sanitario: tutto il personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari è munito di
apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall’ufficiale sanitario.
Note: il personale non munito di libretto sanitario incorre nella sanzione di € 10,00; chi utilizza personale privo del libretto
sanitario incorre nella sanzione di € 25,67 e nella sospensione dell’attività (da 1 a 20 gg.); il titolare che non conserva il libretto
sanitario del personale sul posto di lavoro incorre nella sanzione di € 258,00.
Prodotti tessili - etichetta presente: i prodotti tessili posti in vendita debbono avere l’etichetta o il contrassegno indicante le
denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili (art. 8, c. 1, e art. 15, c. 1, del Decreto Legislativo
194/99 – sanzione da € 103,00 a € 3.098,00 – pagamento in misura ridotta non ammesso – sequestro della merce)
Prodotti tessili - etichetta in lingua italiana: i prodotti tessili debbono essere correttamente etichettati in lingua italiana (art. 8,
c. 5, e art. 15, c. 1, del Decreto Legislativo 194/99 – sanzione da € 103,00 a € 3.098,00 – pagamento in misura ridotta non
ammesso – sequestro della merce)
Occupazione suolo pubblico: E’ necessaria la concessione (Reg. Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale
n.20 del 30.03.2009 e s.m.i.
– sanzione art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/00: da €.25,00 ad €. 500,00.
– sanzione (art. 20 Codice della strada: € 168,00– ripristino dei luoghi – possibile chiusura dell’esercizio)
- mancato pagamento alla scadenza della rata:decadenza della concessione e divieto di richiesta per l’anno successivo.
Verifica dei prezzi dei prodotti: i prezzi apposti sulle merci debbono corrispondere a quelli indicati sullo scontrino rilasciato
dalla cassa (art. 640 C.P.- 381 C.P.P. Truffa )
CARTELLI per divieto di fumo: i cartelli di divieto di fumo contenenti tutte le indicazioni previste dalla legge debbono essere
esposti e debbono essere visibili (art. 51, c. 1 e 5, legge n. 3/2003, e artt. 2 e 7, c.2, legge 584/75 – sanzione € 440,00)
FUMATORI: all’interno dei locali aperti al pubblico è vietato fumare (art. 51, c. 1 e 5, legge n. 3/2003, e art. 7, c. 1, legge n.
584/75 – sanzione € 55,00. In presenza di minori o donne in gravidanza la sanzione è di € 110,00).
ERBORISTERIE
Le erboristerie, oltre gli obblighi sopra descritti che le riguardano a seconda delle merci poste in vendita, debbono:
_ possedere il diploma di erborista o titolo equipollente se vengono preparate miscele;
_ i prodotti preconfezionati posti in vendita non debbono recare indicazioni di proprietà terapeutiche delle sostanze contenute;
_ possedere la licenza di fabbricazione se vengono preparati distillati di erbe;
_ possedere i requisiti di cui all’art. 5, c. 5. Decreto Legislativo 114/98 se vengono posti in vendita prodotti
alimentari
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MACELLERIE
Le macellerie, oltre gli obblighi sopra descritti che le riguardano a seconda delle merci poste in vendita, debbono:
_ avere i banchi di vendita refrigerati a temperatura idonea (0 – 4°C);
_ utilizzare un’affettatrice apposita per i salumi;
_ utilizzare utensili diversi per carni e salumeria;
_ utilizzare piani di lavoro diversi per pollame;
_ tenere separate le carni confezionate e non;
_ tenere separate le carni rosse e il pollame;
_ tenere separati le carni e i salumi;
_ indicare la provenienza delle carni e del pollame;
_ indicare gli ingredienti dei prodotti di salumeria (denominazione, produttore, ingredienti, etc.);
_ non tenere le carni a contatto con il pavimento e le pareti;
_ tenere gli alimenti protetti dal contatto con il pubblico;
_ mantenere i surgelati a – 18°C.
PESCHERIE
Le pescherie, oltre gli obblighi sopra descritti che le riguardano a seconda delle merci poste in vendita, debbono:
_ tenere un’apposita cartellonistica indicante la provenienza del pesce;
_ vendere il pesce decongelato in banchi diversi da quello fresco;
_ tenere gli alimenti sfusi non a contatto con il pavimento o le pareti;
_ tenere gli alimenti protetti dal contatto con il pubblico;
_ mantenere i molluschi ad una temperatura inferiore a + 6°C;
_ vendere molluschi con etichettatura regolare e con certificato di origine.
FORME PARTICOLARI DI VENDITA
VENDITE SOTTOCOSTO
(Decreto Presidente della Repubblica 6-4-2001 n. 218)
Omessa comunicazione: per effettuare una vendita sottocosto va data al Comune la prescritta comunicazione (art. 1, c.4, e
art. 5, c.1 e 3, del Decreto Presidente della Repubblica 218/01, art. 22, c. 2 e 3, del Decreto Legislativo 114/98 – sanzione €
1.032,00).
Omesse indicazioni al consumatore: deve essere fornita un’indicazione chiara ed inequivocabile:
-dei prodotti
-del quantitativo disponibile per ciascuna referenza
-del periodo temporale e delle circostanze di vendita
(art. 3, c.1, e art. 5, c. 1 e 3, del DPR 218/01, art. 22, c. 2 e 3, Decreto Legislativo 114/98 – sanzione € 1.032,00)
Fine vendita non pubblicizzata: deve essere resa pubblica la fine anticipata della vendita sottocosto (art. 3, c.2, e art. 5, c. 1 e
3, del Decreto Presidente della Repubblica 218/01, art. 22, c. 2 e 3, Decreto Legislativo 114/98 – sanzione € 1.032,00)
VENDITE STRAORDINARIE (DI LIQUIDAZIONE - DI FINE STAGIONE)
(artt. 29, 30 E 31 LEGGE REGIONALE 10-11-2009 n. 27) Sanzioni: € 1.000,00
Comunicazione: deve essere data comunicazione al Comune almeno 15 gg. prima per le vendite di liquidazione ed almeno 5
gg. prima per le vendite di fine stagione.
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Pubblicità: debbono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l’esatta tipologia ed il periodo di
svolgimento
Prezzi: le merci poste in vendita debbono essere esposte con l’indicazione del prezzo praticato prima della vendita
straordinaria e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso espresso in percentuale
Limitazioni: la vendita deve essere effettuata senza alcuna limitazione di quantità e senza abbinamento di vendite, fino
all’esaurimento delle scorte
VENDITE PROMOZIONALI
(art. 32 LEGGE REGIONALE 10-11-2009 n. 27) Sanzioni: € 1000,00
Comunicazione: deve essere data comunicazione al Comune almeno 5 gg. prima (no per il settore alimentare)
Pubblicità: deve essere presentata in modo non ingannevole e deve contenere la data di comunicazione al Comune e la
durata della vendita.
Prodotti separati: i prodotti a prezzo scontato debbono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale (no
per il settore alimentare)
Divieto nei 30 gg. antecedenti i saldi: non possono essere effettuate vendite promozionali di articoli di vestiario, di calzature e
di articoli in pelle e cuoio, di borsetteria, di articoli tessili, di mobili ed articoli per l’arredamento nei 30 gg. antecedenti le vendite
di fine stagione
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
(mercati, itinerante, ecc.)
POSTEGGI NEI MERCATI
Durc: per esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche è necessario il Documento unico di regolarità contributiva per
l’anno in corso (art. 38-bis della LEGGE REGIONALE 27/2009 – sospensione e revoca dell’autorizzazione). La verifica viene
fatta d’ufficio.
Delega: in assenza del titolare l’attività di commercio può essere esercitata dai soggetti di cui all’art. 38, c. 10, della LEGGE
REGIONALE 27/2009 (sanzione art. 45, c. 2, €. 500,00)
Prezzi: ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile
il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo (quando sono esposti
insieme prodotti dello stesso prezzo è sufficiente l’uso di un unico cartello). (Art. 56 e art. 59, c.2, LEGGE REGIONALE 27/2009
– sanzione € 1.000,00)
Superficie: non deve essere superata la superficie di posteggio assegnata, sia con installazioni mobili sia con
esposizione di merci (art. 29, c1, lett. a), Regolamento Regionale n. 4/2011 e art. 59, c. 2, LEGGE REGIONALE
27/2009 – sanzione € 1.000,00).
Installazioni mobili: le installazioni mobili devono avere un ancoraggio autonomo. Non è possibile installare nessun tipo di
appiglio su alberi, muri, sede stradale, ecc. (art. 29, c1, lett. b), Regolamento Regionale n. 4/2011 e art. 59, c. 2, LEGGE
REGIONALE 27/2009 – sanzione € 1.000,00).
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Forme di vendita vietate: è vietato effettuare forme di vendita a scatola chiusa e a pubblico incanto, oppure l'attività di
battitore (art. 29, c1, lett. c), Regolamento Regionale n. 4/2011 e art. 59, c. 2, LEGGE REGIONALE 27/2009 – sanzione €
1.000,00)
Gettito di rifiuti: è vietato gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta, quali imballaggi, contenitori, scatole, buste (art. 29,
c1, lett. d), Regolamento Regionale n. 4/2011 e art. 59, c. 2, LEGGE REGIONALE 27/2009 – sanzione € 1.000,00).
Attrezzatura x rifiuti: l’operatore deve disporre dell'attrezzatura necessaria per la raccolta dei rifiuti (art. 29, c1, lett. e),
Regolamento Regionale n. 4/2011 e art. 59, c. 2, LEGGE REGIONALE 27/2009 – sanzione € 1.000,00).
Raccolta e deposito dei rifiuti: l’operatore, prima di lasciare il posteggio, deve provvedere a raccogliere i rifiuti in sacchi a
perdere di dimensioni adeguate e li deve depositare, chiusi, ai margini dell'area pubblica assegnata o in eventuali raccoglitori
messi a disposizione dal Comune. Non deve lasciare scarti e rifiuti abbandonati nello spazio destinato all'attività di vendita, né
sulla strada o in contenitori diversi da quelli prescritti (art. 29, c1, lett. f), Regolamento Regionale n. 4/2011 e art. 59, c. 2,
LEGGE REGIONALE 27/2009 – sanzione € 1.000,00).
COMMERCIO ITINERANTE
Autorizzazione: l’operatore deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione o del titolo equipollente - non è consentito
esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo, fatto salvo il caso di fiera e mercato concomitanti (art. 3, c. 6, e
art. 59, c. 2, LEGGE REGIONALE 27/2009 sanzione € 1.000,00)
Durc: l’operatore deve essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (verifica da parte della P.M. presso
l’Inps) (art. 38-bis della LEGGE REGIONALE 27/2009 – sospensione e revoca dell’autorizzazione)
Delega: in assenza del titolare l’attività di commercio può essere esercitata solo dai soggetti di cui all’art. 38, c. 10, della
LEGGE REGIONALE 27/2009 (sanzione art. 45, c. 2, €. 500,00)
Vendita nei parcheggi dei centri commerciali: è vietata l’attività di commercio su aree pubbliche nelle aree di parcheggio di
pertinenza delle grandi e medie strutture di vendita e dei centri commerciali (art. 19, c. 4, Regolamento Regionale n. 4/2011 e
art. 59, c.2, LEGGE REGIONALE 27/2009 - sanzione € 1.000,00)
Vendita all’interno dei distributori di carburante: è vietata l'attività di commercio su aree pubbliche all'interno delle aree degli
impianti di distribuzione carburanti (art. 19, c. 5, Regolamento Regionale n. 4/2011 e art. 59, c.2, LEGGE REGIONALE 27/2009
- sanzione € 1.000,00)
Esposizione della merce sui banchi fissi: è vietato esporre la merce su banchi fissi (art. 42, c. 7, Regolamento Regionale
4/2011 e art. 59, c.2, LEGGE REGIONALE 27/2009 - sanzione € 1.000,00)
Sosta per più di un’ora: è vietato esercitare l'attività di vendita sostando nello stesso punto per più di un'ora (art. 42, c. 8
Regolamento Regionale 4/2011 e art. 59, c.2, LEGGE REGIONALE 27/2009 – sanzione €
1.000,00)
Distanza tra un punto sosta e quello successivo: è vietato esercitare l'attività di vendita senza spostarsi di almeno
cinquecento metri dal punto in cui era rimasto in sosta per un’ora (art. 42, c. 8 Regolamento Regionale 4/2011 e art. 59, c.2,
LEGGE REGIONALE 27/2009 - sanzione € 1.000,00)
Occupazione della stessa area: è vietato rioccupare la stessa area nell'arco della giornata (art. 42, c. 8, Regolamento
Regionale 4/2011 e art. 59, c.2, LEGGE REGIONALE 27/2009 - sanzione € 1.000,00)
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Zone vietate: è vietato esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche nelle piazze, vie e zone cittadine indicate con
delibera di G.C. n.43 del 20.03.2012 (Art. 28, c. 16, e art. 29, c. 2 e 3, Decreto Legislativo 114/98 – sanzione € 1.032,00)
Prezzi: su ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve essere indicato in modo chiaro e
ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo (quando sono
esposti insieme prodotti dello stesso prezzo è sufficiente l’uso di un unico cartello) (Art. 56 e art. 59, c.2, LEGGE REGIONALE
27/2009 – sanzione € 1.000,00)
Gettito di rifiuti: è vietato gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta, quali imballaggi, contenitori, scatole, buste. (Art.
29, c1, lett. d), Regolamento Regionale n. 4/2011 e art. 59, c. 2, LEGGE REGIONALE 27/2009 – sanzione € 1.000,00).
PRODUTTORI AGRICOLI
Vendita su area privata: è vietato esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli su area privata, all’interno di
locali, senza la prescritta comunicazione al Comune. (Art. 65, c 1, del Decreto Legislativo 59/2010 e art. 22, c. 1 e 6, del
Decreto Legislativo 114/98 – sanzione € 5.164,00).
Vendita su area pubblica in forma itinerante: è vietato esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli in forma
itinerante senza la prescritta comunicazione al Comune ove ha sede l’azienda di produzione (la vendita può essere effettuata a
decorrere dalla data di invio della comunicazione). (Art. 4, c. 2, del D.Lgs 228/2001, art. 28, c. 2, e art. 29, c. 1, del Decreto
Legislativo 114/98 – sanzione € 5.164,00).
Vendita su aree pubbliche dei prod. agricoli
Durc: deve essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (verifica da parte della P.M. presso l’Inps) (art. 38bis della LEGGE REGIONALE 27/2009 – sospensione e revoca dell’autorizzazione)
Delega: in assenza del titolare l’attività di commercio può essere esercitata solo dai soggetti di cui all’art. 38, c. 10, della
LEGGE REGIONALE 27/2009 (sanzione art. 45, c. 2, €. 500,00)
Vendita nei parcheggi dei centri commerciali: è vietata l’attività di commercio su aree pubbliche nelle aree di parcheggio di
pertinenza delle grandi e medie strutture di vendita e dei centri commerciali (art. 19, c. 4, Regolamento Regionale 4/2011 e art.
59, c.2, LEGGE REGIONALE 27/2009 - sanzione € 1.000,00)
Vendita all’interno dei distributori di carburante: è vietata l'attività di commercio su aree pubbliche all'interno delle aree degli
impianti di distribuzione carburanti (art. 19, c. 5, Regolamento Regionale 4/2011 e art. 59, c.2, LEGGE REGIONALE 27/2009 sanzione € 1.000,00)
Esposizione della merce sui banchi fissi: è vietato esporre la merce su banchi fissi (art. 42, c. 7, Regolamento Regionale
4/2011 e art. 59, c.2, LEGGE REGIONALE 27/2009 - sanzione € 1.000,00)
Sosta per più di un’ora: è vietato esercitare l'attività di vendita sostando nello stesso punto per più di un'ora (art. 42, c. 8
Regolamento Regionale 4/2011 e art. 59, c.2, LEGGE REGIONALE 27/2009 – sanzione € 1.000,00)
Distanza tra un punto sosta e quello successivo: è vietato esercitare l'attività di vendita senza spostarsi di almeno
cinquecento metri dal punto in cui era rimasto in sosta per un’ora (art. 42, c. 8 Regolamento Regionale 4/2011 e art. 59, c.2,
LEGGE REGIONALE 27/2009 - sanzione € 1.000,00)
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Occupazione della stessa area: è vietato rioccupare la stessa area nell'arco della giornata (art. 42, c. 8, Regolamento
Regionale 4/2011 e art. 59, c.2, LEGGE REGIONALE 27/2009 - sanzione € 1.000,00)
Zone vietate: è vietato esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche nelle piazze, vie e zone cittadine indicate con
delibera di G.C. n. 43 del 20.03.2012 (Art. 42, c. 7 Regolamento Regionale 4/2011 e art. 59, c. 2, LEGGE REGIONALE 27/2009 –
sanzione € 1.000,00)
ARTIGIANI
Non si applica la normativa sul “commercio” se vengono rispettate tre condizioni:
_ l’artigiano deve essere iscritto all’albo degli artigiani;
_ la vendita deve avvenire nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti;
_ devono essere posti in vendita beni di produzione propria, ovvero beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione
del servizio.
Decreto Legislativo 114/98 e LEGGE REGIONALE 27/2009
Somministrazione: possono essere somministrati al pubblico solo i prodotti di propria produzione (se vengono somministrati
e/o venduti altri prodotti deve rispettare la normativa di settore – Testo unico sul commercio LEGGE REGIONALE Marche
27/2009)
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