Novità ADR 2015 ESENZIONI (CAP. 1.1.3) Le novità più rilevanti riguardano il campo dell’applicazione della norma ed alcuni tipi di esenzione. Va evidenziata l’introduzione di una specifica esenzione riguardante il trasporto di lampade contenente merci pericolose, che individua le condizioni di esenzione per le LAMPADE “che non contengano né materie radioattive né mercurio in quantità superiore alle quantità specificate dalla DS 366 del capitolo 3.3”; ossia gli strumenti e gli oggetti manufatti contenenti non più di 1 kg di mercurio non sono sottoposti all’ADR. In sintesi: lampade che sono raccolte direttamente presso privati e negozi quando sono trasportate verso un punto di raccolta o di riciclaggio; lampade non contengano ciascuna più di 1 g di merci pericolose e imballate in modo che non si abbia più di 30 g di merci pericolose per collo; lampade usate, danneggiate o difettose, che non contengono più di 1 g di merci pericolose e imballate in modo che non si abbia più di 30 g di merci pericolose per collo trasportate in un punto di raccolta o di riciclaggio; lampade contenenti unicamente gas dei gruppi A e O a condizione che siano imballate in modo tale che gli effetti di proiezione collegate ad una rottura della lampada siano confinati all'interno del collo. Inoltre, le esenzioni concernenti la natura dell’operazione di trasporto (ad esempio i trasporti che effettuano le imprese come completamento alla loro attività, quali gli approvvigionamenti dei cantieri edili etc., in quantità limitata), si applicano anche ai contenitori alla rinfusa IBCGIR ed ai grandi imballaggi. Sono state anche revisionate le esenzioni relative al trasporto dei carburanti liquidi (1.1.3.3), per le quali sono state aggiunte nuove condizioni: i carburanti liquidi adibiti al funzionamento di un equipaggiamento sono esenti soltanto nel caso in cui il carburante venga utilizzato o destinato all’uso durante il trasporto. il carburante contenuto nei serbatoi destinati al funzionamento di MACCHINE MOBILI NON STRADALI (come definite nella R.E.3 UNECE oppure Direttiva 97/68/CE) trasportati come carico, secondo la nuova sottosezione 1.1.3.3 c), può essere trasportato in serbatoi fissi collegati direttamente al motore e/o agli equipaggiamenti ausiliari. Infine, l’esenzione prevista dalle edizioni precedenti per il solo trasporto di pile al litio, viene estesa a tutti i dispositivi di stoccaggio e di produzione di energia elettrica. APPLICAZIONE DELLE NORME Rispetto all’edizione 2013, è stato meglio precisato il principio della prevalenza del regolamento ADR sulle altre norme, con la seguente definizione: “Le prescrizioni di una norma che non entrano in conflitto con l'ADR devono essere applicate nel modo specificato, comprese le prescrizioni di ogni altra norma, o parte di norma, a cui si fa riferimento in questa norma”. DEFINIZIONI L’elenco alfabetico delle “DEFINIZIONI” è stato revisionato ed integrato con nuove voci. Le principali novità, escluse le piccole modifiche sparse nel testo, sono le seguenti: - Capacità nominale del recipiente - è stata cancellata la relativa definizione, in quanto non più di carattere generale (in applicazione della Nota di apertura della sezione 1.2.1). - Piccolo container - la definizione è stata semplificata e ricondotta ad un unico parametro: “un container il cui volume interno è inferiore o uguale a 3 m3”. Il “Piccolo Container” (in opposizione al “Grande Container” corrispondente al comune “Container”) viene considerato nell’ADR-RID-ADN solo per i materiali radioattivi della classe 7 disciplinati dalle norme IAEA che utilizzano tale distinzione. - Container per il trasporto alla rinfusa - sono state spostate, dal capitolo 6.11, in questa sezione, alcune delle definizioni di “carattere generale” relative alle tipologie di container per il trasporto alla rinfusa; container chiuso e container telonato. È stata altresì inserita una nota di precisazione alla definizione, a chiarimento che trattasi di container rispondenti alle prescrizioni del capitolo 6.11. - Grande imballaggio di soccorso – “Un imballaggio speciale nel quale sono sistemati i colli di merci pericolose danneggiati, che presentano difetti o perdite, oppure merci pericolose che si sono sparse o disperse, per essere trasportati ai fini del loro recupero o eliminazione. Tale imballaggio è progettato per una movimentazione meccanica, ha una massa netta superiore a 400 kg o una capacità superiore a 450 litri, ma il cui volume non supera i 3 metri cubi”. - Imballaggio interno / Recipiente interno - sono state precisate con delle note le definizioni di imballaggio combinato ed imballaggio composito, a chiarimento della funzionalità dell’imballaggio interno e del recipiente interno. - Imballaggio combinato NOTA: Il termine “imballaggio interno” utilizzato per un imballaggio combinato non deve essere confuso con il termine "recipiente interno" utilizzato per un imballaggio composito. Per esempio, l’"elemento interno" di un imballaggio composito di tipo 6HA1 (materia plastica) è un "recipiente interno", poiché non è normalmente progettato per soddisfare una funzione di "contenimento" senza il suo "imballaggio esterno" e pertanto non si tratta di un "imballaggio interno". Quando un materiale è menzionato tra parentesi dopo la parola "imballaggio composito", si riferisce ad un recipiente interno". - Recipienti di piccola capacità contenenti gas (Cartucce di gas) - la precedente definizione è stata così modificata: “ogni recipiente non ricaricabile avente una capacità in acqua non superiore a 1.000 ml per i recipienti di metallo e non superiore a 500 ml per i recipienti di materiale sintetico o di vetro, contenente, sotto pressione, un gas o una miscela di gas. Può essere munito di una valvola”. Serbatoio (per le cisterne) - la precedente definizione è stata così modificata: “la parte della cisterna che contiene la materia da trasportare, comprese le aperture e i loro mezzi di chiusura, ma ad esclusione dell'equipaggiamento di servizio e dell'equipaggiamento di struttura esterno.” Infine, a seguito della revisione di molte disposizioni sui Materiali radioattivi della Classe 7, sono state aggiornate, con modifiche di dettaglio editoriale, molte delle definizioni specifiche, riferibili esclusivamente ad essi e sono state inserite alcune nuove definizioni, ad esempio: “Rivelatore di radiazione neutronica - Sistema di gestione - Sistema di rilevamento delle radiazioni”. MISURE TRANSITORIE (Capitolo 1.6) Come di consueto, il capitolo delle Misure Transitorie inizia con l’aggiornamento del paragrafo 1.6.1.1 inerente l’entrata in vigore del nuovo ADR 2015, in cui si precisa che fino al 30 giugno 2015 possono ancora essere applicate le disposizioni dell’edizione 2013. - CFP per autisti – Sez. 1.6.1.36 - Questa Misura Transitoria, tiene conto dei tempi necessari alle autorità competenti per l’adeguamento dei CFP. Con l’ADR 2011 veniva introdotto un nuovo modello di CFP, concedendo un periodo transitorio di 2 anni per l’emissione di CFP conformi a tale nuovo modello, lasciando immutata fino al termine dei cinque anni, la validità di quelli già emessi. Con la disposizione 1.6.1.36 si prescrive che i CFP rilasciati prima del 1° gennaio 2014 che non sono conformi alle prescrizioni per la sequenza di dati utilizzata, colore (bianco con lettere nere) ed indicazione sul retro delle classi per le quali il certificato è valido, potranno continuare ad essere utilizzati fino alla loro data di scadenza. - Cisterne fisse e smontabili - le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e smontabili, destinate al trasporto di carburanti liquidi (UN 1202, 1203, 1223, 3475) e per aviazione (UN 1268 o 1863), equipaggiate con dispositivi per additivi progettati e costruiti prima del 1° luglio 2015 conformemente alle disposizioni di una norma nazionale, ma non conformi alle prescrizioni della DS 664, possono continuare ad essere utilizzate fino al loro primo controllo intermedio o periodico effettuato dopo il 31 dicembre 2015. Dopo tale data potranno essere utilizzate solo dietro approvazione delle autorità competenti del paese in cui sono utilizzate. CLASSIFICAZIONE Rifiuti di imballaggi - è stata inserita la nuova sezione 2.1.5, relativa alla Classificazione degli imballaggi dismessi, vuoti oppure non ripuliti. Pertanto, gli imballaggi, i grandi imballaggi e gli IBC vuoti non ripuliti, o loro parti, trasportati per lo smaltimento, riciclaggio o recupero del loro materiale, salvo che a fini di riparazione, ricondizionamento, manutenzione ordinaria, ricostruzione o riutilizzo, possono essere classificati con il codice UN 3509 se soddisfano determinati requisiti e le prescrizioni previste per questa rubrica. DISPOSIZIONI PER LE DIVERSE CLASSI (Capitolo 2.2) Le principali modifiche del 2015 hanno interessato le seguenti classi di pericolo: Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 5.1 Classe 6.1 Classe 6.2 Classe 7 Classe 9 Materie ed oggetti esplosivi (2.2.1.1;) Gas ed oggetti contenenti gas (2.2.2.1); Liquidi infiammabili (2.2.3.1); Materie comburenti (2.2.51.1;) Materie tossiche (2.2.61.1); Materie infettanti (2.2.62.1); Materiali radioattivi (2.2.7.1); Materie ed oggetti pericolosi diversi (2.2.9.1). Tra le più evidenti segnaliamo: Classe 2 (Gas ed oggetti contenenti gas) - per la classe dei Gas è stata introdotta la nona suddivisione costituita dai Gas adsorbiti (un gas che, quando è imballato per il trasporto, è adsorbito su un materiale solido poroso risultante in una pressione interna del recipiente inferiore a 101,3 kPa a 20°C e inferiore a 300 kPa a 50°C). Classe 3 (Liquidi infiammabili) - è stata revisionata la Nota 3, relativa alla classificazione di liquidi infiammabili e molto tossici per inalazione, stabilendo la preponderanza del rischio di tossicità a prescindere dal punto di infiammabilità. Sono state altresì revisionate, con impatto meramente formale, le sezioni 2.3.1.4 e 2.3.1.5 per la classificazione dei liquidi infiammabili molto viscosi ai fini della attribuzione del III gruppo di imballaggio a sostanze quali pitture, vernici, adesivi, lacche e della esenzione dall’ADR-RID. Classe 7 (Materiali radioattivi) - A seguito della revisione, da parte della IAEA (Agenzia Internazionale Energia Atomica), della Regolamentazione per il trasporto di materiale radioattivo (Ed. 2012), sono state aggiornate tutte le disposizioni applicabili. Tra le modifiche principali si segnala: a) l’inserimento della rubrica “UN 3507, Materie radioattive, esafluoruro di uranio colli esenti”; b) La precisazione che per i radionuclidi, che non figurano nella lista della Tabella 2.2.7.2.2.1, la determinazione dei limiti di attività specifica per materiale esente e i limiti di attività per spedizione esente devono essere determinati secondo i principi stabiliti nelle Norme Internazionali sulla Radioprotezione (Safety Series n. 115 della IAEA, Vienna, 1996). LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE Sono stati modificati alcuni elementi della tabella, delle colonne e dei codici che indicano le merci pericolose. Tali modifiche non apportano importanti stravolgimenti ma chiariscono meglio i riferimenti alle prescrizioni ed alle disposizioni speciali. Molte rubriche generiche sono state razionalizzate per facilitare la determinazione del pertinente codice-cisterna. Inoltre sono state inserite 20 nuove rubriche, costituite essenzialmente da UN 3507 Materie radioattive, colli esenti esafluoruro di uranio; UN 3508 Condensatore asimmetrico; UN 3509 Imballaggi dismessi, vuoti non ripuliti; da UN 3510 a 3518 gas adsorbiti nas; da UN 3519 a UN 3526 specifici gas adsorbiti (es. cloro, germano, fosfina). ESTINTORI - UN 1044 È stata modificata la Disposizione Speciale n. 225 con l’aggiunta di una elencazione esemplificativa della destinazione d’uso: a) estintori portatili per movimentazione ed azionamento manuali; b) estintori da posizionare a bordo degli aeromobili; c) estintori montati su ruote per movimentazione manuale; d) attrezzatura antincendio o macchinario montato su ruote o su un carrello a ruote o un’unità di trasporto analoga ad un (piccolo) rimorchio; e) estintori composti da un fusto a pressione e da una attrezzatura non munita di ruote e movimentata per esempio per mezzo di un carrello elevatore o di una gru che viene caricata e scaricata. MATERIE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE - UN 3077 e UN 3082 La nuova Disposizione Speciale 375, dispone che queste materie, quando vengono trasportate in imballaggi semplici o combinati contenenti un quantitativo netto per imballaggio semplice o interno minore o uguale a 5 litri per i liquidi o aventi una massa netta per imballaggio semplice o interno minore o uguale a 5 kg per i solidi, non sono soggette ad alcuna altra disposizione dell’ADR a condizione che gli imballaggi soddisfino le disposizioni generali del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e dal 4.1.1.4 al 4.1.1.8. MATERIE TRASPORTATE A CALDO - UN 3256, UN 3257,UN 3258 È stata soppressa la disposizione speciale 580 (obbligo di marcatura delle unità di trasporto) con la quale si rammentava che i veicoli cisterna, i veicoli speciali e i veicoli equipaggiati in maniera speciale per il trasporto alla rinfusa devono portare su entrambi i lati e sul retro il marchio figurante al punto 5.3.3. I container-cisterna, le cisterne mobili, i container speciali e i container equipaggiati in maniera speciale per il trasporto alla rinfusa devono portare questo marchio su entrambi i lati e sia sul fronte che sul retro. QUANTITA’ LIMITATE (Capitolo 3.4) Il capitolo è stato oggetto di una vasta revisione editoriale in relazione al marcatura dei colli inserendo molteplici precisazioni (testuali e grafiche) circa descrizione e dimensioni dei marchi. IMBALLAGGI - Imballaggi Supplementari - è stata inserita una nuova sottosezione (4.1.1.5.2) con la quale si consente l’utilizzo di imballaggi intermedi supplementari, purché siano soddisfatte le prescrizioni delle pertinenti istruzioni di imballaggio e le norme del capitolo 4.1.1.3 (inerenti le condizioni di omologazione), nonché, ove opportuno, venga utilizzata un’appropriata imbottitura per impedire qualsiasi movimento all'interno dell’imballaggio. - Imballaggi Vuoti - la disposizione generale (4.1.1.11) richiede che gli imballaggi vuoti, compresi gli IBC e i grandi imballaggi vuoti, che hanno contenuto una merce pericolosa siano sottoposti alle medesime disposizioni degli imballaggi pieni, salvo che siano state prese adeguate misure per escludere ogni pericolo. Nell’edizione 2015 è stata inserita una nota di precisazione con la quale si rammenta che quando tali imballaggi vengono trasportati per lo smaltimento, il riciclaggio o il recupero dei loro materiali, possono essere trasportati anche con il codice ONU 3509 a condizione che siano rispettate le condizioni della disposizione speciale 663 del capitolo 3.3. Inoltre, per i recipienti a pressione, per il trasporto in colli di gas compressi, liquefatti e disciolti sotto pressione, sono state apportate varie modifiche. In particolare, è consentito estendere a 15 anni il controllo periodico delle bombole, e pacchi di bombole in acciaio senza saldatura ed in lega di alluminio conformemente alla disposizione speciale di imballaggio (ua) o (va), purché siano rispettate le specifiche disposizioni: a) amministrative, circa gli oneri del proprietario e dell’autorità competente; b) operative, per l’esercizio delle bombole relative alla qualificazione e ai controlli periodici per la marcatura e l’identificazione delle bombole. P 203 (GAS LIQUEFATTI REFRIGERATI) È stato inserito un nuovo paragrafo (8) (b) con il quale si definisce il limite massimo per i controlli e prove periodiche dei recipienti criogenici di tipo non-UN. Pertanto, l’intervallo tra i controlli e le prove periodiche dei dispositivi di decompressione, conformemente al capitolo 6.2.1.6.3, non deve superare cinque anni. Mentre l’intervallo tra i controlli e le prove periodiche dei recipienti criogenici chiusi non-UN, conformemente al capitolo 6.2.3.5.2, non deve superare dieci anni. UTILIZZO DELLE CISTERNE MOBILI (UN) (Capitolo 4.2) È stata aggiunta la “TP41” secondo la quale per tali tipologie di Cisterne, adibite al trasporto esclusivo di materie organometalliche, l’ispezione interna prevista ogni due anni e mezzo, può essere evitata ovvero sostituita da altri metodi di prova, con l’accordo dell’autorità competente. Tale esame resta tuttavia obbligatorio nei casi di controlli eccezionali. DISPOSIZIONI GENERALI (Capitolo 5.1) In generale, è stata realizzata una vasta revisione editoriale della maggior parte delle immagini già presenti nelle diverse Parti del testo, relativamente a Etichette di pericolo, Placche e Marchi. Le nuove Figure sono state introdotte “formalmente” con una numerazione specifica, descrizioni molto più dettagliate e con l’indicazione diretta delle dimensioni. Tuttavia, le descrizioni e le immagini delle nuove Figure non alterano il contenuto delle precedenti prescrizioni applicate fino ad oggi. Evidenziamo che con la Misura Transitoria 1.6.1.30, le etichette attuali potranno continuare ad essere utilizzate fino al 31 dicembre 2016 SOVRIMBALLAGGI (sez. 5.1.1) È stata modificata la sezione 5.2.1, relativa alla dimensione minima della marcatura dei sovrimballaggi ed in particolare, come già previsto nel 2013 per la marcatura dei colli. Pertanto, le lettere del marchio “SOVRIMBALLAGGIO” devono misurare almeno 12 mm di altezza. Sottolineiamo che un sovrimballaggio deve essere marcato con la scritta “SOVRIMBALLAGGIO”, a meno che i marchi e le etichette rappresentativi di tutte le merci pericolose contenute nel sovrimballaggio, come richiesto nel capitolo 5.2, non siano visibili, salvo quanto previsto al capitolo 5.2.2.1.12. DOCUMENTAZIONE (Capitolo. 5.4) Le disposizioni sulla documentazione non sono state oggetto di modifiche, salvo l’introduzione della nuova sezione 5.4.1.1.19, riferita alla nuova rubrica UN 3509 relativa agli imballaggi dismessi. In tal caso, è prescritto che per gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti, la designazione ufficiale di trasporto che figura al 5.4.1.1.1 (b) deve essere completata con le parole “(CON RESIDUI DI [...])” seguita da classe e rischio sussidiario che corrispondono ai residui, in ordine numerico della classe. Per esempio: gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti che hanno contenuto merci della classe 4.1 imballati insieme a degli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti che hanno contenuto merci della classe 3, con un rischio sussidiario della classe 6.1, devono essere indicati nel documento di trasporto come “UN 3509 IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI 3, 4.1, 6.1), 9”. ISTRUZIONI SCRITTE – (Sezione 5.4.3) Sono state apportate modifiche marginali al modello delle Istruzioni Scritte, che si ritiene opportuno comunque evidenziare in quanto elemento passibile di sanzione amministrativa (ai sensi dell’Art. 168 del CdS e della Direttiva 95/50 sulle procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose). Si rammenta, in tal senso, che in forza delle misura transitoria 1.6.1.3.5 anche le istruzioni scritte conformi all’ADR 2013 potranno continuare ad essere utilizzate fino al 30 giugno 2017. Inoltre, sono state modificate anche le istruzioni scritte inerenti ai provvedimenti da adottare in caso di emergenza (prima pagina) ed alle dotazioni di bordo (quarta pagina). In particolare, tra le sorgenti di accensione sono state inserite anche le sigarette elettroniche ed i dispositivi similari, e per le dotazioni di bordo, sono stati eliminati gli esempi di descrizione dell’equipaggiamento per esempio: quello descritto nella norma EN 471; occhiali protettivi; una maschera di evacuazione d’emergenza con filtro combinato gas/polveri del tipo A1B1E1K1-P1 o A2B2E2K2-P2 simile a quella descritta nella norma EN 141. COSTRUZIONI DEI MEZZI DI CONTENIMENTO E IMBALLAGGI Tra le modifiche apportate in merito ai contenitori, che interessano principalmente gli speditori e i caricatori, si segnalano le seguenti: - CISTERNE MOBILI UN (capitolo 6.7) L’isolamento termico direttamente a contatto con il serbatoio destinato alle materie trasportate a caldo deve avere una temperatura di accensione superiore di almeno 50 °C alla massima temperatura di calcolo della cisterna CISTERNE ADR (Capitolo 6.8) Per le cisterne fisse o smontabili destinate esclusivamente al trasporto di GPL, i cui serbatoi ed equipaggiamenti di servizio sono di acciaio al carbonio, la prova di pressione idraulica può essere sostituita, al momento del controllo periodico e su domanda del richiedente, da metodi di prova non distruttivi (PND). CONDIZIONI DI TRASPORTO: TRASPORTO ALLA RINFUSA Imballaggi dismessi (UN3509) Alla sezione 7.3.2.9.1, relativa alla rubrica UN 3509 si dispone che per gli imballaggi dismessi vuoti, possono essere utilizzati solo container per il trasporto alla rinfusa chiusi (codice BK2). I container per il trasporto alla rinfusa devono essere a tenuta o dotati di una fodera o di un sacco sigillato a tenuta e resistente alla perforazione e devono essere provvisti di mezzi che permettano di trattenere il liquido libero suscettibile di sfuggire durante il trasporto, per esempio un materiale assorbente. Nel caso di residui della classe 5.1, i container devono essere costruiti o adattati in modo che le merci non possano entrare in contatto con il legno o altro materiale combustibile. Disposizioni per il trasporto alla rinfusa: Nella formulazione revisionata, una merce è ammessa al trasporto alla rinfusa se: alla colonna (10) della Tabella A è assegnato uno specifico codice “BK”, in aggiunta dovranno essere rispettate le condizioni fondamentali di cui al punto 7.3.2; alla colonna (17) della Tabella A è assegnata una disposizione speciale “VC”, in aggiunta dovranno essere rispettate le eventuali disposizioni supplementari identificate dalle lettere “AP” di cui al punto 7.3.3. Disposizioni supplementari – AP A titolo di esempio si riporta il testo della disposizione supplementare AP10 assegnata alla rubrica UN3509: “I veicoli ed i container devono essere a tenuta o dotati di una fodera o di un sacco sigillato a tenuta e resistente alla perforazione, e devono essere provvisti di mezzi che permettano di trattenere il liquido libero suscettibile di sfuggire durante il trasporto, per esempio un materiale assorbente. Gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti con residui della classe 5.1 devono essere trasportati in container per il trasporto alla rinfusa costruiti o adattati in modo che le merci non possano entrare in contatto con il legno o altro materiale combustibile” Disposizioni per la movimentazione (capitolo 7.5) È stata inserita la nuova sezione 7.5.1.6, con la quale si dispone che tutti i mezzi di contenimento devono essere caricati e scaricati secondo il metodo di movimentazione per cui sono stati progettati e, dove previsto, provati. Inoltre, è stata revisionata la sezione 7.5.9, estendendo il divieto di fumare anche alle sigarette elettroniche, pertanto, durante le movimentazioni, è vietato fumare nelle vicinanze dei veicoli o container e all’interno dei veicoli o dei container. Questo divieto si applica anche alle sigarette elettroniche e dispositivi simili. Disposizioni per la movimentazione (capitolo 7.5) È stata inserita la nuova disposizione speciale CV37 per la rubrica UN3170 – Sottoprodotti della fabbricazione (rifusione) dell'alluminio, secondo la quale prima del trasporto, i sottoprodotti della fabbricazione o della rifusione dell’alluminio devono essere raffreddati alla temperatura ambiente prima del caricamento, i veicoli telonati ed i container telonati devono essere stagni all’acqua e le porte di carico dei veicoli o container chiusi, devono essere marcate con lettere di almeno 25 mm di altezza.; ad esempio: "ATTENZIONE MEZZI DI CONTENIMENTO CHIUSI APRIRE CON PRECAUZIONE” tale dicitura deve essere scritta in una lingua giudicata appropriata dallo speditore. EQUIPAGGIAMENTO DEI VEICOLI ADR Dotazioni di bordo (capitolo 8.1) Le uniche modifiche sono relative agli estintori portatili di cui devono essere dotati i veicoli ed in particolare è stato precisato che: a) Devono avere un marchio di conformità ad una norma riconosciuta dall’autorità competente ed una marcatura che indichi la data (mese, anno) della prossima ispezione periodica o la data limite di utilizzo (Sez. 8.1.4.4); b) durante il trasporto, la data prescritta al 8.1.4.4 non deve essere stata superata (8.1.4.5.). Prescrizioni per l’equipaggio (capitolo 8.3) Conformemente alle modifiche già illustrate nelle sezioni 5.4.3 (Istruzioni scritte) e 7.5.9 (Movimentazione), anche la sezione 8.3.5 (Divieto di fumare) rivolta espressamente all’equipaggio del veicolo, è stata revisionata come segue: a) durante la movimentazione è vietato fumare nelle vicinanze dei veicoli e nei veicoli, b) questo divieto si applica anche alle sigarette elettroniche e dispositivi simili. Prescrizioni supplementari (capitolo 8.5) È stata revisionata la disposizione speciale S12, secondo la quale, laddove il numero totale dei colli contenenti il materiale radioattivo trasportato nell’unità di trasporto non sia superiore a 10, la somma degli indici di trasporto non sia superiore a 3 e non vi siano rischi sussidiari, le prescrizioni del 8.2.1 (CFP) non devono essere applicate. Tuttavia, i conducenti devono avere una formazione appropriata relativa alle prescrizioni che regolano il trasporto di materiale radioattivo, commisurata alle loro responsabilità, per renderli consapevoli dei pericoli da radiazioni connessi al trasporto di materiale radioattivo. Tale formazione deve essere attestata da un certificato rilasciato dal datore di lavoro. Costruzione e approvazione dei veicoli in regime ADR La Parte 9 dell’ADR 2015 si può considerare praticamente invariata rispetto all’edizione 2013. Le uniche modifiche apportate nel 2015 consistono nell’aggiornamento dei riferimenti normativi distribuiti nel testo.