Liceo Scientifico Statale “G. Seguenza”
Via S. Agostino n. 1 - 98122 Messina
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CARTA DEI SERVIZI
2013
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. SEGUENZA”
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CARTA DEI SERVIZI
(ai sensi del D.P.C.M. 7/6/95)
(modificata e approvata nella seduta del Consiglio d’Istituto del 23 aprile 2013)
Premessa
La Carta dei Servizi del nostro Liceo illustra a studenti e genitori le risorse dell'Istituto
(finanziamenti, strutture, personale), i servizi forniti (didattici, amministrativi e tecnici) e gli
strumenti per valutarli.
Secondo le norme stabilite dalla legge e dai contratti di lavoro, i servizi e tutte le attività sono
organizzati in modo da rispondere alle esigenze culturali e formative degli alunni e, nello specifico,
a quelle dell'indirizzo di studi.
La scuola per raggiungere gli obiettivi educativi si avvale del contributo del proprio personale,
unitamente alla collaborazione delle famiglie e delle altre Istituzioni presenti nel territorio.
PARTE I
Principi fondamentali
I principi generali che ispirano la Carta dei Servizi si richiamano agli artt. 3, 33, 34 della
Costituzione italiana.
1. Uguaglianza.
Nell'erogazione del servizio scolastico non può essere compiuta nessuna discriminazione per motivi
riguardanti sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e
socioeconomiche.
Per gli alunni in condizione di disagio psicofisico è attivo il Centro Informazione e Consulenza
(C.I.C.), che provvede al superamento di eventuali difficoltà e bisogni.
2. Imparzialità e regolarità.
I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di equità, obiettività e
trasparenza, nel rispetto delle normative vigenti.
La scuola, attraverso tutte le sue componenti, garantisce la regolarità e la continuità del servizio e
delle attività educative, anche in situazioni di conflitto sindacale, nel rispetto delle norme sancite
dalla legge e dagli articoli del C.C.N.L. in vigore che regolano le azioni di sciopero.
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3. Accoglienza e integrazione.
La scuola si impegna a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e
l'integrazione degli studenti : nelle prime due settimane di attività scolastica, la scuola organizza
attività di accoglienza, ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 235/07, con incontri che facilitino la fase di
ingresso iniziale, sia attraverso informazioni di base sull'Istituto e sul suo regolamento che sugli
organi collegiali.
In tale periodo sarà anche approfondita la conoscenza da parte delle famiglie del patto educativo di
corresponsabilità, firmato al momento dell’iscrizione.
Sarà posto particolare impegno per il superamento delle problematiche legate agli studenti
lavoratori, agli studenti in situazione di handicap e agli stranieri.
Da anni la scuola accoglie, attraverso Intercultura, studenti stranieri che frequentano le classi del
Liceo; inoltre è operante una commissione per garantire agli studenti la continuità scolastica e
l'orientamento.
Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore scolastico ha pieno rispetto dei diritti e degli
interessi degli studenti.
4. Diritto di scelta e frequenza.
L'utente esercita il diritto di scelta tra le istituzioni scolastiche dello stesso tipo. In caso di
eccedenza
delle richieste, in relazione alla capienza delle strutture, si procederà alla valutazione delle domande
d’iscrizione, per procedere alla loro selezione secondo criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto.
Per prevenire la dispersione scolastica, la Scuola favorisce incontri con le famiglie degli alunni che
presentano difficoltà nel profitto e si adopera per un loro più ottimale orientamento.
Sarà assicurata, con interventi di prevenzione e controllo, la regolarità della frequenza, e particolare
attenzione sarà posta nella individuazione e nel superamento delle cause che inducono gli alunni ad
assenze arbitrarie, coinvolgendo anche le famiglie.
5. Partecipazione, efficienza, trasparenza.
Nell'ambito degli organi e delle procedure vigenti, la scuola, il personale, i genitori e gli alunni sono
protagonisti e responsabili della attuazione della "Carta", attraverso una gestione partecipata della
scuola. L'utilizzo degli edifici e delle attrezzature viene garantito anche fuori dell'orario delle
lezioni, per favorire attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione
culturale, sociale e civile.
L'istituzione scolastica, in collaborazione con gli enti locali, si impegna a promuovere ogni forma di
partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle procedure e un'informazione completa
e trasparente.
L'attività scolastica, ed in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti, si fonda su criteri di:
efficienza, efficacia, flessibilità nell'organizzazione sia dei servizi amministrativi che della attività
didattica e dell'offerta formativa integrata.
L'aggiornamento del personale viene garantito ed organizzato nell'ambito delle linee di indirizzo e
delle strategie di intervento definite dal Collegio dei Docenti.
6. Libertà di insegnamento e aggiornamento del personale.
La programmazione didattica assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti,
garantisce la formazione dell'alunno e lo sviluppo armonico della sua personalità, favorendo le
potenzialità evolutive nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e
specifici, recepiti nei piani di studio di ciascun indirizzo.
L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico.
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7. La qualità della proposta formativa.
La scuola è responsabile della qualità delle attività educative e, con la collaborazione ed il concorso
delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, essa si impegna a garantirne l'adeguatezza alle
esigenze culturali e formative degli alunni nel rispetto degli obiettivi educativi validi per il
raggiungimento delle finalità istituzionali.
8. La continuità educativa.
La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini
e gradi dell'istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni.
Saranno presentate agli alunni delle classi iniziali prove di ingresso, esercitazioni scritte ed orali,
atte ad accertare i livelli di partenza e il possesso dei prerequisiti richiesti. Inoltre, nelle prime due
settimane di attività scolastica, la scuola organizza attività di accoglienza, ai sensi dell’art.3 del
D.P.R. 235/07.
9. La scelta dei libri di testo.
Nella scelta dei libri di testo la scuola assume come riferimento la validità culturale e la funzionalità
educativa, con particolare riguardo agli obiettivi formativi, senza trascurare, nei limiti della validità
didattica, la rispondenza alle esigenze dell'utenza. Inoltre sarà posta attenzione al peso dei libri,
privilegiando nella scelta le edizioni scomponibili in più tomi.
10. L'assegnazione dei compiti a casa.
Nell'assegnazione dei compiti da svolgere a casa, i docenti seguiranno coerentemente la
programmazione didattica del Consiglio di Classe, rispettando nello stesso tempo la necessità di
razionali tempi di studio degli alunni, perché questi ultimi possano, nel rispetto degli obiettivi
formativi, trovare il tempo da dedicare alla cura di attività di volontariato e di cooperazione,
ricreative, sportive, alla frequenza di corsi culturali o artistici.
11. Il rapporto docenti - allievi.
Il rapporto docente - allievo sarà fondato sul reciproco rispetto, attuando quell'equilibrio di
compostezza e serenità che è indice dello "star bene" in classe e con se stessi. I docenti avvieranno
il dialogo educativo fondandolo sulla propria responsabilità e professionalità e garantendo una
crescita equilibrata della persona-allievo, con rispetto del diritto alla maturazione individuale e
all’autonomia.
I docenti si impegnano a attivare tutte le possibili attività volte a ridurre i fenomeni di disagio,
dispersione e disorientamento.
I docenti non ricorreranno a nessuna intimidazione, minaccia o punizione mortificante, e si
porranno nei confronti degli allievi in modo pacato e disponibile.
I provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari saranno debitamente motivati.
Il Liceo garantisce l’elaborazione, l’adozione e la messa a disposizione degli utenti, che ne facciano
richiesta e/o ne abbiano diritto, dei seguenti documenti:
Piano dell’offerta formativa; Patto educativo di corresponsabilità; Regolamento d’Istituto;
Programmazione didattica dei singoli Consigli di classe.
In sintonia con le linee guida in essi contenute e le indicazioni dei Nuclei disciplinari e delle altre
eventuali forme di articolazione (Poli didattici) del Collegio dei Docenti, il singolo docente
predisporrà annualmente la propria programmazione e provvederà a comunicarne i contenuti ai suoi
alunni.
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PARTE II
I SERVIZI
L'informazione
L'Istituto assicura una tempestiva informazione attraverso l'efficacia dei suoi strumenti, come il
Sito internet della scuola: http://www.seguenza.it.
Nel sito si offrono servizi informativi, raccogliendo e pubblicando:
l'elenco di tutti i docenti per classi;
gli orari curriculari di tutte le classi;
gli orari degli insegnanti e il loro orario di ricevimento delle famiglie;
i principali documenti della scuola (P.O.F., Regolamento d’Istituto);
avvisi vari.
Inoltre, mediante password da ritirarsi presso la segreteria didattica, i genitori possono prendere
visione delle assenze dei loro figli e del registro dei voti on-line.
Presso l'ingresso e presso gli Uffici, sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado di
fornire all'utenza le prime informazioni per la fruizione dei servizi.
Sono resi disponibili appositi spazi in varie bacheche per:
tabella dell'orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti; orario, funzioni e dislocazione del
personale non docente);
organigramma degli Uffici;
organigramma degli Organi Collegiali;
organico del personale docente e A.T.A.;
Albi d'Istituto (al pubblico e per il personale).
Sono altresì disponibili appositi spazi per:
bacheca dei genitori; bacheca sindacale; bacheca dei Docenti; bacheca per gli Studenti e le loro
attività.
Fattori di qualità.
L'Istituto individua i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi:
celerità delle procedure;
trasparenza;
informatizzazione dei servizi di segreteria;
tempi d'attesa allo sportello di segreteria;
flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico, compatibilmente con la dotazione
organica del personale amministrativo.
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Standard specifici delle procedure.
La distribuzione dei moduli di iscrizione (alle classi successive alla prima), prestampati e
nominativi, accompagnati dal relativo c/c postale, viene effettuata con anticipo sulle date di
scadenza.
La Segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi, in tempo reale,
all'atto della consegna delle domande, se complete.
Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura al pubblico della Segreteria, entro
il tempo massimo di cinque giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza, e di dieci giorni
per quelli con votazione e/o giudizi.
Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma (ove lo stesso non fosse disponibile per mancato
inoltro da parte del competente Ministero) sono consegnati nel più breve tempo possibile
successivamente alla pubblicazione dei risultati finali.
I documenti di valutazione durante l'anno scolastico sono consegnati dal Dirigente scolastico o dai
coordinatori dei Consigli di Classe o dai docenti all’uopo incaricati, al termine delle operazioni
generali di scrutinio.
L'Ufficio di Segreteria, compatibilmente con la dotazione organica del personale amministrativo,
garantisce un orario d'apertura al pubblico il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8,30 alle 10,30 e il
mercoledì dalle 15,00 alle 17,00: in ogni caso l’orario è stabilito di anno in anno in base alla
contrattazione d’Istituto. Inoltre garantisce agli alunni uno spazio orario di ricevimento giornaliero.
Il Consiglio d'Istituto delibera in merito, sulla base delle indicazioni degli utenti e dei loro
rappresentanti.
Il Dirigente scolastico riceve il pubblico secondo un orario comunicato con un apposito avviso.
L'Istituto assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno
modalità di risposta che comprendano il nome dell'Istituto, il nome di chi risponde, la persona o
l'Ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.
Inoltre l’Istituto offre al genitore che fornisca la propria e-mail la possibilità di un canale riservato
per ricevere informazioni scolastiche relative al proprio figlio.
PARTE III
Condizioni ambientali della scuola e risorse strutturali.
La sede centrale del Liceo è ubicata in pieno centro cittadino, in una zona servita dai mezzi pubblici
e ben collegata con il territorio. L'accesso del pubblico all'edificio avviene da via Sant'Agostino,
attraverso un cortile che la scuola condivide con la sede della Provincia Regionale di Messina.
L’ingresso degli studenti si avvale del passaggio dal cortile interno, che non presenta barriere
architettoniche.
All'interno della sede centrale, la scuola presenta una distribuzione funzionale degli spazi: quelli
destinati all'attività dirigenziale-amministrativa (la presidenza, gli uffici, la segreteria studenti e la
sala dei professori) sono concentrati in un'ala e, dunque, ben separati da aule, palestre, biblioteca e
laboratori, dove si svolge l'attività didattica.
Risorse strutturali
Le aule sono suddivise su due plessi:
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presso la sede centrale di via S.Agostino: 40 aule; presso l’ulteriore sezione staccata (disponibile
dal dicembre 2008) ubicata nell’Istituto religioso “Cristo Re”: 17 aule.
Per quello che concerne le altre risorse strutturali , il Liceo mette a disposizione dell’Utenza e del
personale:
una biblioteca, aperta anche alla fruizione del pubblico esterno;
un laboratorio di fisica;
un laboratorio di scienze e chimica;
due laboratori polivalenti di fisica-chimica, di cui uno presso la sede staccata;
tre laboratori di informatica, uno dei quali presso la sezione staccata, dotato delle funzioni di
laboratorio linguistico;
un'aula multimediale, per riunioni, conferenze e proiezioni;
un laboratorio di informatica dedicato alle attività del liceo artistico-multimediale;
un laboratorio di discipline plastiche e un’aula di disegno per le discipline grafiche, dedicati alle
attività del liceo artistico-multimediale;
due laboratori informatici, destinati alla funzione di Centro polivalente di servizio;
due palestre coperte, presso la sede centrale, provviste delle attrezzature e del materiale necessario
per svolgere attività di educazione fisica e di tre spazi annessi per il magazzino dei materiali;
un cortile interno attrezzato per l’attività sportiva presso la sede centrale;
spazi esterni attrezzati per l’attività di educazione fisica presso la sede staccata di Cristo Re;
un locale per i servizi di medicina scolastica e di consulenza psicologica nel piano seminterrato
della sede centrale;
due stanze presso la sede centrale per servizi informatici e tecnici di manutenzione;
una sala dei professori per ognuno dei due plessi;
una presidenza e una vicepresidenza presso la sede centrale;
tre uffici di segreteria, distinti in Segreteria docenti, Economato e Segreteria alunni, presso la sede
centrale.
Nel corpo della sede centrale, al piano seminterrato, sono presenti locali con la funzione di
magazzino e spazi per l’archivio documentale.
Nel cortile interno, situato nella parte posteriore dell'edificio della sede centrale, con portone
d'ingresso su via Sant'Agostino, è presente un accesso alla scuola provvisto di scivolo per disabili.
E’ presente inoltre, al piano terra della sede centrale, una pedana mobile per il superamento delle
barriere architettoniche presenti.
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Il Liceo si impegna costantemente a incrementare le risorse strutturali, con il concorso delle
Amministrazioni responsabili e tutti i finanziamenti ai quali è possibile accedere: in particolare sono
in previsione aumenti del numero delle aule, sia di quelle destinate alla didattica ordinaria che di
quelle speciali e destinate alle attività laboratoriali, grazie alla realizzazione di una sopraelevazione
del plesso di via Sant’Agostino; inoltre è in previsione la realizzazione di un ascensore e di un’aula
magna per il plesso della sede centrale.
La scuola garantisce pulizia, accoglienza e sicurezza nell'ambito e in riferimento alle strutture
possedute. Per quanto riguarda l'igiene, il personale ausiliario provvede giornalmente alla pulizia
dei locali e cura in modo specifico quella dei servizi igienici; ciò non toglie che tutte le componenti
della scuola collaborino per una tenuta ottimale dei servizi, degli arredi, delle aule e delle altre
strutture.
Per quanto riguarda la sicurezza, in ottemperanza alle norme previste dalla legge (Decreto
Legislativo n. 626 - 19/9/94 e successive modifiche e integrazioni, D.M. n. 382 del 29/9/98 e L.
123/2007), la scuola è impegnata a mettere in atto tutti meccanismi che garantiscono la sicurezza
del personale, degli studenti, del pubblico in generale.
E’ predisposto, da un professionista abilitato, il documento di valutazione dei rischi per l’Istituto e il
piano di evacuazione; inoltre, sono curate dallo stesso le iniziative di formazione del personale sul
rischio professionale e l’organizzazione del servizio di prevenzione antincendio.
Il medico scolastico nominato curerà la formazione del personale relativamente alle attività di
primo soccorso; è inoltre presente personale già formato in tal senso.
Il controllo dell'applicazione e il rispetto delle norme sulla sicurezza viene affidato annualmente ad
un Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), al quale sono consegnati copia del
documento di valutazione dei rischi e del registro degli infortuni.
Il Liceo individua i seguenti fattori di qualità, riferibili alle condizioni ambientali, e ne dà
informazione all’utenza, che ne faccia richiesta e ne abbia diritto:
-numero, dimensioni e dotazioni delle aule per la normale attività didattica ;
-numero, dimensioni e dotazioni delle aule speciali, dei laboratori, della biblioteca, delle palestre,
delle sale per riunioni, dei locali di servizio, insieme con l’orario di fruizione, se previsto;
-numero e qualità delle dotazioni per le persone diversamente abili;
-documento di valutazione dei rischi e piano di evacuazione dell’edificio in caso di calamità.
PARTE IV
Procedure dei reclami.
Le procedure di reclamo riguardano gli utenti che non sono soddisfatti del servizio, in quanto non
rispondente ai requisiti dichiarati nei documenti dell'Istituto.
L'utente può esprimere i propri reclami in forma verbale, scritta, telefonica o via fax.
Tali reclami devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.
I reclami verbali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti.
I reclami anonimi non sono presi in considerazione, anche se sono ugualmente raccolti se
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circostanziati: inoltre, se il reclamo anonimo dovesse riguardare persone, le stesse verranno
informate.
Il Capo d'Istituto, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde in forma scritta con
celerità e, comunque, non oltre 15 giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il
reclamo considerato pertinente.
Qualora il reclamo non sia di competenza del Capo d'Istituto, al reclamante devono essere fornite
indicazioni circa il corretto destinatario.
La valutazione del servizio scolastico.
La scuola si impegna, con opportuni strumenti di monitoraggio e valutazione, a migliorare la qualità
dei servizi offerti negli aspetti didattici, organizzativi e amministrativi.
A tale scopo vengono proposti annualmente questionari a docenti, personale A.T.A., studenti e
genitori.
PARTE V
Regolamenti scolastici
Parte integrante della presente carta dei servizi sono i regolamenti dell’istituzione scolastica, volti a
normare il funzionamento dei suoi organi, nell’ambito dell’Autonomia scolastica, allo scopo di
migliorare la qualità del servizio.
PARTE VI
Attuazione
Le indicazioni contenute nella presente carta si applicano sino a quando non intervengano in
materia disposizioni modificative contenute nei C.C.N.L. o nelle leggi dello Stato.
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Regolamento d'Istituto
(modificato e approvato nella seduta del C.d.I. del 23/04/2013)
ORGANI COLLEGIALI
(artt. 5/11 D. l.vo 16/4/1994 n. 297)
ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO
1.1. Convocazione
La convocazione di un organo collegiale avviene:
- con preavviso - di massima - non inferiore a 5 giorni;
- con lettera o circolare diretta ai singoli membri .
- con indicazione degli argomenti da trattare.
1.2. Processo verbale
Di ogni seduta di ciascun organo collegiale viene redatto il relativo processo verbale che, steso su
apposito registro a pagine numerate, bollate e siglate dal Dirigente scolastico, viene firmato dal
presidente e dal segretario.
1.3. Pubblicità delle sedute
Le sedute sono pubbliche, tranne per gli organi e le materie per i quali esiste espresso divieto.
1.4. Programmazione delle attività
Ciascuno degli organi collegiali programma - nei limiti del possibile - le proprie attività nel tempo
allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle stesse nell'ambito delle proprie competenze.
1.5. Coordinamento
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali, soprattutto
quando le decisioni di un organo sono presupposto per quelle di un altro nelle medesime materie.
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1.6 Regolamenti specifici
Per disposizioni particolari, afferenti ai vari Organi collegiali, si rinvia ai regolamenti specifici di
ciascuno di essi.
ART. 2 - CONVOCAZIONE E RIUNIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE
I C.d.C. sono convocati dal Dirigente scolastico o dai rispettivi coordinatori di classe - qualora
delegati dalla dirigenza - o su richiesta scritta e motivata di almeno metà dei componenti.
La convocazione è fatta in forma scritta con indicazione dell'o.d.g. ed è comunicata ai componenti di norma- non meno di 5 gg. prima della data della riunione.
Ogni C.d.C. si riunisce in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
La composizione di questo organo e le sue competenze sono regolate da D.L.vo 297/94 art.5.
ART. 3 - CONVOCAZIONE E RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
Il Collegio docenti si insedia all'inizio di ogni anno scolastico e si riunisce ogniqualvolta il
Dirigente scolastico ne ravvisi l'opportunità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione è fatta in forma scritta, con indicazione dell'o.d.g., ed è comunicata ai componenti
-di norma- non meno di 5 gg. prima della data della riunione.
Il C.D. si riunisce, in ore non coincidenti con l'orario di lezione, almeno una volta per quadrimestre,
secondo le modalità stabilite dall'art.7 D.L.vo n.297/94.
ART. 4 - CONVOCAZIONE E RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
4.1. Convocazione
Il C.d.I. è convocato dal suo presidente.
In caso di impedimento del presidente è convocato dal vicepresidente.
La prima convocazione, successiva al rinnovo, è effettuata dal Dirigente scolastico.
Il presidente è tenuto alla convocazione del consiglio qualora richiesta da un terzo dei componenti il
consiglio stesso, escluso dal computo il presidente.
La convocazione avviene con avviso all'albo e con lettera inoltrata ai componenti almeno 5 gg.
prima della data fissata per la riunione.
Per motivi urgenti la convocazione può essere effettuata fino a 3 gg. prima della riunione.
4.2. Elezione del presidente, del vice-presidente e della giunta esecutiva
Nella prima seduta -di insediamento- il C.d.I. è presieduto dal dirigente scolastico ed elegge - tra i
rappresentanti eletti dei genitori - il proprio presidente.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
Risulta eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il
consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno
dei componenti in carica.
A parità di voti è eletto il più anziano di età.
Il Consiglio elegge poi -tra i rappresentanti dei genitori- anche un vice presidente con le stesse
modalità previste per l'elezione del presidente.
Il Consiglio elegge infine, nel suo seno, la Giunta Esecutiva nel rispetto della composizione per
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componenti stabilita dalla legge.
4.3.Riunione
Il Consiglio tratta e delibera secondo il disposto art.10 D.L.vo n.297/94 e su ogni questione di sua
competenza, in date stabilite dal Presidente.
Esso si può riunire anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti (arrotondato per
eccesso)
Le adunanze di cui ai punti 1) e 2) sono convocate non oltre il 12° giorno della richiesta.
4.4. Funzioni
Le funzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva sono stabilite dall'art. 10 del D.L.vo
297/94 e nel D.I. n.44/2001). Inoltre ha le attribuzioni di cui al D.P.R. n.235/07 in materia di
disciplina degli studenti e osserva le norme contenute nel D.I. 44/2001 e nell’O.M. 215/1991.
4.5. Presenza di esterni durante le sedute del Consiglio d'istituto
A norma dell’art.42 c.1 del D.L.vo n.297/94, alle sedute del consiglio possono assistere gli elettori
delle componenti rappresentate dallo stesso . Inoltre può assistere alle riunioni chiunque ne abbia
diritto ai sensi delle leggi vigenti.
4.6. Pubblicità degli atti (art.43 D.L.vo 297/94)
La pubblicità degli atti avviene mediante affissione all'albo di copia delle deliberazioni adottate.
Non sono soggette a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo
contraria richiesta dell'interessato (art.43 c.3 D.L.vo 297/94). Si osservano le disposizioni in
materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 241/90.(art.43 c.4 D. L.vo 297/94)
ART. 5 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Il C.V.S. è convocato dal Dirigente scolastico, con avviso scritto, inoltrato ai componenti almeno 5
gg. prima della data fissata per la riunione, contenente il relativo o.d.g.
La convocazione avviene:
- su richiesta dell'interessato, ai sensi dell'art. 448 D.L.vo. 16/4/94 n. 297;
- parimenti su richiesta dell'interessato, ai sensi dell'art. 501 D.L.vo sopra richiamato;
- d'ufficio, al termine del periodo prescritto, per la valutazione dell'anno di formazione e di prova, ai
sensi dell'art. 440 D.L.vo sopra richiamato;
- qualora se ne ravvisi la necessità.
I relativi atti non sono soggetti a pubblicazione.
ASSEMBLEE E COMITATI
(artt. 12/15 D.L.vo 16/4/94 n. 297)
Art. 6 - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI
6.1. Assemblea di Istituto
L'Assemblea di Istituto durante l’orario delle lezioni viene convocata, con indicazione del relativo
o.d.g., su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o, se non costituito, dai
rappresentanti di tutte le classi, oppure dal 10% degli studenti dell'Istituto, di norma almeno 5 gg.
prima della data fissata per il suo svolgimento, previo accordo con la Dirigenza sul giorno di
svolgimento, sui locali di utilizzo e sull’ordine del giorno.
Qualora per la trattazione di uno o più punti sia prevista la presenza di esperti (per non più di
quattro volte), la richiesta va inoltrata in tempo utile perché si possa riunire il C.d.I. per la relativa
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autorizzazione.
Il C.d.I. può delegare, all'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente scolastico per l'autorizzazione di
cui trattasi.
Nella prima Assemblea di ogni anno scolastico vengono eletti un presidente ed eventualmente un
vice-presidente, le cui modalità di elezione ed i cui compiti vengono definiti in un apposito
regolamento per il funzionamento dell'Assemblea stessa. E’ inoltre nominato un segretario
dell’Assemblea stessa.
Il testo del regolamento ed il nome degli eletti vengono trasmessi al Dirigente scolastico ed al
Consiglio di Istituto.
Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente è - nei confronti del Dirigente
scolastico - responsabile del regolare svolgimento dell'Assemblea.
Di ogni Assemblea, a cura del presidente, viene redatto apposito verbale che, consegnato al
Dirigente scolastico, verrà conservato agli atti della scuola.
Nel caso la Dirigenza constati la violazione delle norme che regolano il diritto di assemblea, o
constati l’impossibilità di ordinato svolgimento della stessa, l'Assemblea verrà immediatamente
sciolta.
Le Assemblee mensili pomeridiane potranno essere autorizzate nei limiti della possibilità di
apertura della scuola e della disponibilità di personale di vigilanza.
In relazione alla disponibilità dei locali nonché al modello organizzativo più funzionale alla
trattazione degli argomenti, l'Assemblea può articolarsi in assemblee di classi parallele o assemblee
di biennio e di triennio.
Il diritto di Assemblea può essere esercitato per una volta al mese. Tuttavia, per salvaguardare i 200
giorni minimi assegnati allo svolgimento delle lezioni, previsti dall’art.74 c.3 del D.L.vo 297/94, il
diritto di Assemblea di istituto durante l’orario delle lezioni (ai sensi della nota 26/11/2003 della
Direzione generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie)
può essere esercitato per un numero di volte non superiore a quattro senza che questo incida sul
computo dei 200 giorni di lezione. Ulteriori Assemblee concesse configureranno l’obbligo del
recupero delle giornate perse. Se le Assemblee hanno come oggetto problemi sociali, culturali,
artistici e scientifici, con la presenza di esperti autorizzati dal Consiglio d’Istituto, oppure sono
dedicate allo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo, concorrono
pienamente al computo dei 200 giorni destinati allo svolgimento delle lezioni. Tuttavia, per la
trattazione di importanti e urgenti problematiche, possono essere concesse Assemblee d’Istituto
straordinarie.
Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
All'Assemblea di Istituto, oltre al Dirigente scolastico od a un suo delegato, possono assistere i
docenti che lo desiderino.
Gli insegnanti in servizio rimarranno, comunque, nell'istituto, restando a disposizione per svolgere
eventuale opera di vigilanza a seconda delle necessità.
L'Assemblea può essere convocata con 3 gg. di preavviso in caso di particolare necessità.
6.2. Assemblea di classe
Le Assemblee mensili di classe sono richieste per iscritto dai relativi rappresentanti alla Dirigenza,
con indicazione dell'o.d.g.,di norma almeno 5 gg. prima della data fissata per il loro svolgimento.
La Dirigenza individua, previo assenso del docente, l'unità oraria destinata all'Assemblea, che deve
essere registrata sul registro di classe, e non può essere individuata sempre nello stesso giorno della
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settimana durante l’anno scolastico.
Di ogni Assemblea, a cura dei rappresentanti della classe, viene redatto apposito verbale che,
consegnato al Dirigente scolastico, verrà conservato agli atti della scuola.
All'Assemblea di classe, oltre al Dirigente scolastico od a un suo delegato, possono assistere i
docenti che lo desiderino.
Nel caso il Dirigente scolastico -o suo delegato- constati la violazione delle norme che regolano il
diritto di Assemblea, l'Assemblea stessa verrà immediatamente sciolta e saranno riprese le lezioni
secondo l'orario del giorno.
6.3. Comitato studentesco di Istituto
I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato studentesco di
Istituto.
Il Comitato ha un regolamento ed esprime un presidente e un vice-presidente.
Il Comitato studentesco si riunisce in ore non coincidenti con l'orario di lezione nei giorni in cui è
prevista l'apertura della scuola.
La richiesta di riunione viene inoltrata al Dirigente scolastico almeno 5 gg. prima della data prevista
per il suo svolgimento.
Il Comitato studentesco di istituto può essere riunito dal Dirigente scolastico o da un suo delegato
anche in orario di lezione per questioni urgenti attinenti il funzionamento dell'Istituto.
Art. 7 - ASSEMBLEE DEI GENITORI
7.1. Assemblea di istituto dei genitori
L'Assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'Assemblea -ove eletto- o della
maggioranza del comitato dei genitori -ove costituito- oppure da trecento genitori se la popolazione
scolastica si mantiene sopra le mille unità, duecento sotto le mille e cento sotto le cinquecento unità.
La data e l'orario di svolgimento debbono essere concordati, di volta in volta, con la dirigenza.
Qualora per lo svolgimento dell'Assemblea vengano richiesti i locali dell'Istituto, il Dirigente
scolastico, sentita la Giunta esecutiva, autorizza la convocazione ed i genitori promotori ne danno
comunicazione mediante affissione di apposito avviso all'albo, rendendo noto anche l'o.d.g.
L'Assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
Essa si dà un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato al Consiglio di istituto.
Elegge inoltre, nel proprio seno, un presidente ed, eventualmente, un vice-presidente.
All'Assemblea di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico ed i
docenti dell' istituto.
Esiste la possibilità di eleggere un rappresentante di Polo dei genitori.
7.2. Assemblee di classe dei genitori
Le Assemblee di classe sono convocate su richiesta dei genitori eletti nei rispettivi Consigli.
La procedura di convocazione è la medesima di quella prevista dall'Assemblea di istituto, fatta
eccezione per l'obbligo del Dirigente scolastico di sentire la Giunta esecutiva.
Le Assemblee di classe si svolgono parimenti fuori dell'orario delle lezioni.
Alle Assemblee di classe possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico ed i
docenti delle classi di volta in volta interessate.
7.3. Comitato dei genitori dell'istituto
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I rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori
dell'istituto.
Il Comitato ha un regolamento ed esprime un presidente e un vice-presidente.
Il Comitato si riunisce in ore non coincidenti con l'orario di lezione nei giorni in cui è prevista
l'apertura della scuola.
Alle riunioni del Comitato può partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico o un suo
delegato.
Art.8 - ASSEMBLEE ORGANIZZATE DALLA SCUOLA
La scuola può organizzare Assemblee di genitori e/o di studenti per classi, per classi parallele, per
indirizzi e di istituto.
In tal caso l'iniziativa spetta al dirigente scolastico o ad uno degli OO.CC. previsti per legge.
La convocazione viene effettuata dal Dirigente scolastico in orario non coincidente con quello di
lezione. Anche a tali Assemblee può partecipare il personale docente interessato.
Art. 9 - DIFFUSIONE DI MATERIALI DI PROPAGANDA
E' fatto divieto di svolgere propaganda elettorale all'interno dei locali della scuola, fatta eccezione
per la propaganda relativa alla elezione degli organi collegiali.
RICHIESTE ED INIZIATIVE DI SOGGETTI ESTERNI
Art. 10 - RICHIESTE DI PUBBLICIZZAZIONE
Le richieste di pubblicizzazione di attività ed iniziative all'interno della scuola da parte di soggetti
esterni, mediante affissione di materiale cartaceo, vengono presentate al Dirigente scolastico -o suo
delegato- che decide sull'autorizzazione.
Art. 11 - RICHIESTE D'USO DEI LOCALI E DEGLI SPAZI DELLA SCUOLA DA PARTE
DI SOGGETTI ESTERNI
L'uso dei locali e degli spazi della scuola a soggetti esterni viene concesso dall'ente proprietario
previo parere favorevole del C.d.I.
La richiesta di parere deve essere inoltrata al C.d.I. almeno 15 gg. prima della data prevista per
l'utilizzazione.
Il C.d.I. , appurata l’assenza dello scopo di lucro nello Statuto dell’Associazione richiedente o della
richiesta, stabilisce le prescrizioni cui i concessionari dovranno attenersi, e che l'ente proprietario
concedente dovrà far rispettare, al fine di garantire il buon uso dei locali e degli spazi e la
salvaguardia delle esigenze prioritarie della scuola.
Il Dirigente scolastico può revocare l'assenso alla concessione qualora - direttamente o tramite suo
delegato - constati l'inottemperanza a dette prescrizioni.
ORGANIZZAZIONE INTERNA
Art. 12 - FINALITA' DELLA SCUOLA
La scuola è luogo di educazione, di cultura, di formazione .
Ogni attività che vi si svolge deve essere indirizzata al conseguimento di queste finalità.
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Art. 13 – FREQUENZA
La frequenza delle lezioni è obbligatoria per tutti gli allievi.
Art. 14 - VIGILANZA SUGLI ALUNNI
La vigilanza sugli alunni è esercitata in classe dal personale docente, secondo il rispettivo orario di
servizio, e dai collaboratori scolastici nelle aree di loro pertinenza.
14.1. Vigilanza all'entrata e durante le ore di lezione
La vigilanza all'entrata viene esercitata dai docenti della prima unità di lezione.
Gli alunni entrano a scuola nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni (al suono della prima
campana).
Pertanto i docenti in servizio nella prima unità di lezione debbono essere a scuola almeno 10 minuti
ed in classe almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
Nessun alunno deve allontanarsi dall'aula senza l’autorizzazione del docente o, in sua assenza, del
personale ausiliario.
Durante il cambio della lezione gli allievi dovranno rimanere in classe.
Nel caso in cui in una classe manchi l'insegnante, o lo stesso debba assentarsi momentaneamente, la
sorveglianza sarà affidata al personale ausiliario. In caso di assenza non comunicata dei docenti, il
personale ausiliario segnalerà alla dirigenza le eventuali classi scoperte.
14.2. Intervallo
L'intervallo è stabilito annualmente nell'ambito dell'organizzazione dell'orario delle lezioni.
Nell'intervallo gli alunni non possono uscire tutti insieme dalla classe ma devono attenersi alle
disposizioni del docente, che regolamenterà le uscite per il prelievo delle colazioni in precedenza
ordinate e in modo da evitare sovraffollamento nei bagni, nei corridoi, al punto di ristoro e nei
luoghi fonte di potenziale pericolo.
La vigilanza nell'intervallo viene esercitata dai collaboratori scolastici nelle aree di loro pertinenza
e, in classe, alla sezione staccata, dal docente in servizio nell' unità di lezione che precede
l'intervallo e, parimenti, alla sede centrale, dal docente in servizio nell'unità di lezione che precede
l'intervallo.
14.3. Accompagnamento in palestra
I docenti di educazione fisica sono tenuti a curare l'accompagnamento degli alunni dall'aula sino in
palestra e viceversa al termine della lezione.
14.4. Vigilanza all'uscita
La vigilanza all'uscita viene esercitata dai docenti dell'ultima unità di lezione. Normalmente le
classi escono utilizzando il percorso più breve rispetto alle aule assegnate, secondo le indicazioni
della competente Commissione per la Sicurezza. I docenti controllano che l'uscita dagli edifici
avvenga in modo ordinato.
14.5. Vigilanza in sedi staccate
Per la vigilanza all'entrata nella sede staccata valgono le stesse regole stabilite per l'entrata
nell'edificio principale.
Per la vigilanza all'uscita dalla sede staccata valgono parimenti le stesse regole stabilite per
l'edificio principale.
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Per la vigilanza negli intervalli vale quanto detto al punto precedente.
14.6. Entrate posticipate ed uscite anticipate permanenti
Nel caso di entrate posticipate od uscite anticipate permanenti su richiesta dei genitori degli alunni
minorenni o degli alunni maggiorenni, la dirigenza concede l'autorizzazione, previa valutazione
della motivazione della richiesta, con assunzione di responsabilità da parte dei genitori degli alunni.
Art. 15 - ASSENZE, ENTRATE ED USCITE FUORI ORARIO
15.1. Assenze
Le assenze vengono giustificate dal docente della prima unità di lezione del giorno di rientro a
scuola. L'alunno sprovvisto della regolare giustificazione sarà ammesso con riserva dal docente e
dovrà presentare al docente della prima unità di lezione del giorno successivo la regolare
giustificazione.
La giustificazione viene presentata su apposito libretto da chi - genitore o chi ne fa le veci - al
momento del ritiro dello stesso ha depositato la propria firma.
Ogni 5 assenze non continuative, il genitore dell'alunno interessato dovrà presentare il libretto all’ incaricato dal Dirigente scolastico, per le necessarie verifiche.
Dopo 5 gg. di assenza continuativa si è riammessi previa presentazione di certificato medico
attestante nessuna patologia in atto.
Per le assenze collettive (più di metà della classe) e non giustificabili è fatto obbligo agli studenti di
presentare una comunicazione della famiglia; inoltre il Dirigente scolastico potrà prevedere la
riammissione in classe solo in presenza di un genitore, delegando il Docente della prima unità di
lezione a vigilare sull’osservanza della prescrizione.
E' fatto obbligo ad ogni docente, ed in particolare ai coordinatori di classe, segnalare il ripetersi
delle assenze alla segreteria didattica e al Dirigente scolastico e qualsiasi anomalia venga notata sul
libretto personale. Ogni operazione relativa alle assenze, alle giustificazioni delle stesse e alle
riammissioni con riserva, va annotata in modo ordinato e leggibile sul giornale di classe.
15.2. Entrate fuori orario
Di norma non è consentito entrare dopo l'avvio delle lezioni, salvo casi eccezionali valutabili di
volta in volta. Il ritardo massimo consentito è di 10’ a partire dal suono della seconda campana,
dopo di che si procederà alla chiusura delle entrate.
Dopo un consistente numero di ritardi nel corso del quadrimestre, l'ammissione verrà decisa dal
Dirigente scolastico o - in sua assenza - dai suoi collaboratori e/o delegati per la sezione staccata,
che valuteranno l’opportunità di assumere provvedimenti disciplinari. E’ inoltre predisposto un
registro dei ritardi per individuare immediatamente i nominativi degli studenti che si presentino
abitualmente in ritardo e la necessità di convocarne i familiari.
Oltre i 10’dal suono della seconda campana, gli alunni minorenni potranno essere ammessi al
secondo blocco di lezione solo se giustificati personalmente dai genitori o da persona da questi
delegata per iscritto, oppure solo se dotati di permesso permanente di entrata posticipata in qualità
di studenti pendolari, concesso dal Dirigente scolastico.
L'ammissione avviene sempre e in ogni caso con annotazione sul registro di classe e con firma del
docente incaricato o del Dirigente scolastico sul foglio apposito.
15.3. Uscite fuori orario
Le uscite fuori orario degli alunni possono avvenire solo con la presenza di un genitore o persona da
questi delegata per iscritto, munita di valido documento di riconoscimento e vanno concesse previo
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parere della Dirigenza.
Le uscite fuori orario vanno annotate dal docente sul registro di classe.
15.4. Studenti maggiorenni
Gli studenti maggiorenni possono ritirare e firmare personalmente il libretto, previa autorizzazione
di uno dei genitori che, di presenza, acconsente con firma personale.
Gli studenti maggiorenni potranno entrare a scuola oltre il limite massimo consentito di 10’o uscire
fuori orario solo per documentati motivi, previa autorizzazione del Dirigente scolastico o dei suoi
collaboratori: tali autorizzazioni, di norma, non eccedono il numero di cinque per quadrimestre.
Agli studenti maggiorenni è consentito l'utilizzo personale del libretto come da normativa.
Art.16 - COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
La buona educazione, la cortesia e la disponibilità sono richieste da tutte le componenti della
scuola.
Il rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici è necessario per mantenere puliti ed accoglienti i
locali scolastici; gli alunni, pertanto, devono contribuire alla buona conservazione dei locali della
scuola, delle suppellettili, del materiale didattico e delle attrezzature.
Gli allievi devono segnalare tempestivamente ogni danno riscontrato.
I danni provocati volontariamente ai beni dell'Istituto, oltre a determinare l'obbligo del loro
risarcimento, possono comportare provvedimenti disciplinari ed eventualmente penali nei confronti
degli autori.
Ogni alunno è tenuto a custodire le proprie cose (denaro, oggetti personali, attrezzi di lavoro, etc.).
L' istituto non risponde di furti danneggiamenti subiti dagli allievi.
16.1. Divieto di fumo (L.16/1/2003), di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici
(art.3 D.P.R.294/98, circ. Ministro P.I. n.30 del 15/3/07, C.M. 25 agosto 1998, n.362) e di raccolta e
diffusione di immagini, di riprese video e/o audio (direttiva 104/2007 M.P.I.).
Sono interdetti al fumo tutti i locali dell'edificio principale e della sezione staccata usati dagli
studenti ed aperti indiscriminatamente al pubblico. In detti locali sono affissi appositi cartelli. Ai
contravventori sarà contestata l’inosservanza del divieto dal delegato alla vigilanza sull’osservanza
del divieto e saranno applicate le ammende previste dalla legge. E’ inoltre vietato l’uso della c.d.
“sigaretta elettronica”.
E' vietato l'uso dei telefoni portatili e di altri dispositivi elettronici (lettori mp3 o simili, giochi
elettronici o simili) durante le ore di lezione: la contravvenzione a detto divieto comporterà
l’applicazione di sanzioni disciplinari. Si provvederà inoltre alla temporanea requisizione del
dispositivo, che sarà consegnato, dopo ammonizione e annotazione sul registro di classe, dal
Docente della lezione al Dirigente e riconsegnato esclusivamente ai genitori del contravventore.
E’ altresì severamente vietata la raccolta non autorizzata e la diffusione, anche tramite mezzi
informatici, di immagini, video e riprese sonore all’interno degli spazi scolastici, attraverso telefoni
cellulari e i più diversi dispositivi elettronici : oltre all’applicazione delle sanzioni disciplinari
previste, l’inottemperanza a tale divieto comporterà l’obbligo di denuncia da parte del Dirigente
scolastico al Garante per la privacy, competente a comminare le relative sanzioni in merito.
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Art. 17 - APERTURA POMERIDIANA
L'apertura pomeridiana della scuola per lo svolgimento delle attività curricolari e/o extracurricolari
viene stabilita con apposito atto del C.d.I. in relazione alla programmazione annuale.
L'apertura per esigenze particolari e contingenti viene decisa di volta in volta dal Dirigente
scolastico.
Art. 18 - USO DEL PIAZZALE ESTERNO E DEGLI SPAZI COMUNI
Tutti sono tenuti a collaborare alla buona tenuta degli spazi comuni ed in particolare del piazzale
esterno e dei cortili.
E' vietato sporcare, deturpare, gettare per terra carte, lattine od altro materiale.
Chiunque contravvenga a tale divieto, oltre a provvedere personalmente alla pulizia o al
risarcimento dell'eventuale danno, incorre nelle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento
scolastico.
Art. 19 - MODALITA' DI COMUNICAZIONE CON STUDENTI E GENITORI
19.1. Comunicazione con i genitori
Al fine di assicurare il miglior interscambio possibile di informazioni e la massima collaborazione
fra scuola e famiglie per ottenere i più elevati risultati nel processo di apprendimento e di
formazione culturale e civica di ogni studente, la scuola organizza:
a) incontri tra i genitori e i docenti delle classi, secondo le modalità stabilite annualmente dal
Collegio dei Docenti con apposita delibera;
b) incontri dei genitori con il Consiglio di classe, dietro richiesta scritta formulata da almeno il 50%
dei genitori degli allievi della classe.
Il Dirigente scolastico comunicherà direttamente alle famiglie dei propri allievi, tramite lettera con
tassa a carico, ogni fatto o comportamento che ritenga opportuno portare a conoscenza delle
famiglie stesse.
Le famiglie potranno anche essere informate telefonicamente o via e-mail di ogni fatto o
comportamento che il Dirigente scolastico ritenga opportuno portare a conoscenza delle famiglie
stesse.
La convocazione delle assemblee, degli incontri e dei comitati è effettuata dalla dirigenza.
I genitori potranno essere convocati da uno o più insegnanti, previa autorizzazione della dirigenza,
qualora questi lo ritengano opportuno.
DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI
(D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, integrato e modificato con D.P.R. 21/11/2007, n.235)
Art. 20 - DIRITTI DEGLI STUDENTI
20.1.Diritto alla scuola
Gli studenti hanno diritto ad usufruire di un edificio adeguato, con locali sicuri ed accessibili ed
attrezzature funzionali ed efficienti.
Hanno inoltre diritto ad un ambiente sereno e formativo sia sul piano civico che su quello
professionale.
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20.2. Diritto alla libertà di apprendimento
Ogni studente ha diritto alla tutela della propria libertà di apprendimento nella direzione della
realizzazione delle proprie potenzialità di crescita culturale, intellettuale e umana. In particolare ha
diritto:
- a studiare in un contesto motivante;
- ad essere educato ai valori di libertà, pluralismo, solidarietà, convivenza democratica;
- ad avere perciò un insegnamento ispirato ai valori costituzionali ed esercitato nel rispetto della
propria personalità.
20.3. Diritto alla qualità ed alla continuità dell'apprendimento
Ogni studente ha diritto ad una prestazione didattica qualificata ed aggiornata dal punto di vista
disciplinare, metodologico-didattico, psico-pedagogico.
La continuità dell'apprendimento deve essere garantita dal costante impegno alla rimozione degli
ostacoli che riducono la possibilità di fruire della formazione. In questo senso ogni studente ha
diritto all'offerta di attività di orientamento, di recupero e/o sostegno.
20.4. Diritto all'identità personale, alla libertà di pensiero ed alla riservatezza
Ogni studente ha inoltre il diritto:
- a prestazioni didattiche individualizzate, in particolare in presenza di handicap, nei limiti posti
dalle disponibilità di personale e di risorse finanziarie;
- al rispetto delle differenze personali, sessuali, etniche, socioculturali, religiose;
- al rispetto delle sue scelte di vita, alla libertà di pensiero, di parola e di espressione, nelle forme
consentite e nel rispetto degli altri;
- all'ascolto delle proprie opinioni;
- al rispetto della riservatezza per tutte le notizie che la scuola possieda o che abbia bisogno di
conoscere per motivi educativi e didattici.
20.5. Diritto alla libera aggregazione (di riunione, di assemblea e di associazione)
Gli studenti hanno diritto di aggregarsi e di associarsi liberamente. Hanno diritto di riunirsi in
assemblea e di usare i locali della scuola anche in orario pomeridiano nei limiti posti dal
Regolamento di Istituto e nel quadro delle attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa.
20.6. Diritto di partecipazione attiva alla vita della scuola
Tutti gli studenti hanno diritto di confronto costruttivo fra loro e con le altre componenti
scolastiche.
Hanno diritto di partecipazione propositiva a tutte le attività scolastiche, nello spirito del Piano
dell'Offerta Formativa.
Hanno diritto ad essere consultati, direttamente o tramite i loro rappresentanti, sulle decisioni che
influiscono in modo rilevante sulla vita della scuola.
20.7. Diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva
Tutti gli studenti hanno il diritto di conoscere gli obiettivi educativi e didattici generali e specifici, i
criteri ed i metodi di verifica e di valutazione.
Hanno in particolare il diritto di conoscere tempestivamente l'esito delle prove di verifica, con
riferimento sia ai voti sia al rapporto di essi con i criteri utilizzati, soprattutto al fine di poter
recuperare le carenze eventualmente emerse.
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20.8. Diritto alla trasparenza delle procedure disciplinari
Gli studenti hanno diritto ad una normativa dei provvedimenti disciplinari che sia finalizzata
contemporaneamente a garantire a tutti il normale svolgimento delle attività scolastiche ed a
favorire la responsabilità di ognuno.
In tal senso hanno diritto a conoscere la normativa in materia, con particolare riferimento alle
procedure che debbono essere seguite nel caso di provvedimenti disciplinari.
20.9.Diritto all'informazione
Ogni studente ha diritto:
- ad ogni informazione utile a capire il proprio rendimento scolastico ed il livello di partecipazione
alla vita della scuola;
- all'informazione concernente le deliberazioni degli Organi collegiali;
- all'informazione concernente le attività esterne dirette in particolare ai giovani, mediante
l'affissione di notizie nella bacheca degli studenti.
Art. 21 - DOVERI DEGLI STUDENTI
21.1. Dovere di frequenza regolare e di rispetto degli orari
Tutti gli studenti hanno il dovere di frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività
obbligatorie deliberate dagli OO.CC.
Hanno il compito di frequentare, una volta che siano state scelte ed attivate, anche le attività
integrative inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.
Hanno inoltre il dovere di rispettare gli orari fissati per le diverse attività nel quadro
dell'organizzazione della scuola.
21.2. Dovere di assolvere agli impegni di studio ed ai compiti assegnati
Ogni studente è tenuto a partecipare con il massimo impegno alla propria formazione ed alla vita
della scuola.
Ha il dovere di prestare attenzione alle lezioni, interagendo attivamente, e di applicarsi con
responsabilità nello studio di tutte le discipline, rispettando i compiti assegnati e portando a scuola il
materiale didattico occorrente.
Ha, in particolare, il dovere di sottoporsi alle verifiche scritte, grafiche, pratiche e orali.
21.3. Dovere di comportamento rispettoso e conforme alle regole della convivenza civile
Tutti gli studenti hanno il dovere di rispettare i compagni, il Capo di Istituto, il personale docente e
non docente della scuola.
Hanno il dovere di tenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento corretto e
responsabile, coerente con le finalità educative dell'istituzione.
21.4. Dovere di osservanza del regolamento interno
Ogni studente ha il dovere di rispettare le norme di organizzazione e di sicurezza contenute nel
Regolamento interno dell'Istituto e di prodigarsi perché i compagni facciano altrettanto.
21.5. Dovere di rispetto degli ambienti e del patrimonio dell'Istituto
Tutti gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, i macchinari ed i
sussidi didattici.
Sono tenuti a tenere comportamenti tali da non arrecare danni né a sé stessi né agli altri né al
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patrimonio della scuola.
Sono tenuti pertanto a rispettare con il massimo scrupolo le disposizioni scritte e/o orali che
vengono dettate in tal senso dal personale preposto allo svolgimento delle diverse attività.
21.6. Dovere di contribuire alla migliore qualità della vita scolastica
Ogni studente è tenuto a collaborare perché l'ambiente scolastico sia il più possibile accogliente,
civile, culturalmente vivace.
In tal senso è anche tenuto a segnalare eventuali disfunzioni, inadempienze e comportamenti lesivi
del diritto di ognuno ad avere il migliore funzionamento possibile dell'Istituto.
Art. 22 - SANZIONI DISCIPLINARI
22.1. Criteri
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della
comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre
le proprie ragioni.
- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del
profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al
principio di gradualità e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
- Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e
delle conseguenze che da esso derivano.
- Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità
scolastica.
-Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di
elementi precisi e concreti dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente
commessa dallo studente incolpato.
22.2. Sanzioni
A. Per mancanza ai doveri scolastici; per negligenza ripetuta; per atti di maleducazione; per
mancato rispetto delle suppellettili e dei locali scolastici; per infrazione dei divieti presenti nel
Regolamento scolastico(divieto di fumo, di uso di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici non
autorizzati, di acquisizione di immagini, video e audio non autorizzata); per assenza ingiustificata
non abituale:
a) ammonizione privata;
b) ammonizione in classe;
c) allontanamento temporaneo dalle lezioni;
d) ammonizione scritta.
B. Per il ripetersi delle mancanze di cui alla lettera A e per non aver tenuto conto delle sanzioni ivi
previste eventualmente irrogate; per assenze ingiustificate ricorrenti; per fatti che turbino il regolare
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andamento della scuola, ivi compreso il ripetersi di assenze ingiustificate nonostante una sanzione
di cui alla precedente lettera A) eventualmente già irrogata; per gravi e/o reiterate infrazioni
disciplinari; nonché:
C. Per offesa alla dignità delle persone, inclusi atti di “bullismo”indiretto (diffusione di
dicerie,esclusione dal gruppo dei pari, perpetrato isolamento, diffusione di calunnie anche tramite
mezzi informatici); per offesa alle istituzioni, alle religioni, alla morale; per oltraggio all'Istituto ed
ai suoi rappresentanti; per violazioni della privacy, attraverso raccolta e uso delle immagini, filmati
e riprese sonore non autorizzati; per gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari; per atti di vandalismo
non comportanti l’interruzione del pubblico servizio:
e) allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni.
D.Quando siano stati commessi reati; per reiterazione di infrazioni disciplinari gravi; per atti di
“bullismo” diretto (prepotenze e minacce verbali); per atti di vandalismo che comportino
interruzione del pubblico servizio:
f) allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del
reato o dell’atto, superiore a quindici giorni.
E. Quando siano stati commessi reati di particolare gravità, se vi sia pericolo per l'incolumità delle
persone; per atti di “bullismo” diretto e violento;per atti che generano elevato allarme sociale; per
recidiva di atti di cui al punto D; per atti di violenza grave :
g) allontanamento dalla comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o delle
condizioni di accertata incompatibilità ambientale, ovvero, ove non siano esperibili interventi per un
reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, per
fatti particolarmente gravi, allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni o,
nei casi ancor più gravi, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’Esame di Stato.
Nei periodi di allontanamento dalla scuola, fino a quindici giorni, è mantenuto un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nel caso di
allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni , ove possibile, anche nel caso
di allontanamento fino al permanere della situazione di pericolo, in coordinamento con la famiglia
e, ove necessario dei servizi sociali e dell’Autorità giudiziaria, è prevista la promozione di un
percorso di recupero educativo mirante all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove
possibile, nella comunità scolastica.
Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva sconsiglino il rientro
nella comunità scolastica, all'interessata/o è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra
scuola.
F. Per mancanze disciplinari commesse durante lo svolgimento degli Esami di vario tipo
(applicabili anche ai candidati esterni): per atti di maleducazione; per mancato rispetto delle
suppellettili e dei locali scolastici; per infrazione di divieti presenti nel Regolamento scolastico
(divieto di fumo e di acquisizione di immagini, video e audio non autorizzata); per plagio accertato;
per uso di dispositivi elettronici non autorizzati durante le prove d’esame (telefoni cellulari di varia
tipologia e altri dispositivi elettronici non espressamente autorizzati):
h) si farà riferimento alle indicazione legislative specifiche che regolamentano le prove d’esame.
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22.3. Organi competenti ad irrogare le sanzioni e relativo procedimento
a)Ammonizione privata e b) Ammonizione in classe: sono irrogate dall'insegnante o dal Dirigente
scolastico.
c)Allontanamento temporaneo dalle lezioni: è irrogato dall'insegnante, che affiderà lo studente ad
un collaboratore scolastico per accompagnarlo dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore.
d)Ammonizione scritta: è irrogata dall'insegnante o dal Dirigente scolastico. Essa viene annotata sul
registro di classe, previa contestazione scritta degli addebiti.
e) Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni: sono irrogati dal Consiglio di Classe.
Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente scolastico, su proposta dell'insegnante che ha
contestato la violazione o del Coordinatore di classe, ed è presieduto dal Dirigente scolastico o da
un docente delegato. Esso delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
La votazione avviene a scrutinio segreto. La decisione è adottata a maggioranza dei votanti. In caso
di parità dei voti, la sanzione non viene irrogata.
Se sono formulate più proposte e non si forma una maggioranza alla prima votazione, il presidente
mette ai voti due delle proposte per escluderne una, quindi mette ai voti la proposta esclusa con una
delle restanti, e così via fino a che le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avverrà la votazione
decisiva.
f)Allontanamento per periodi determinati, superiori a 15 giorni, e g)allontanamento fino al termine
della situazione di pericolo, allontanamento fino al termine delle lezioni, esclusione dallo scrutinio
finale o non ammissione all’Esame di Stato: sono irrogati dal Consiglio di Istituto, convocato e
presieduto dal suo Presidente, su proposta del Consiglio di Classe. Si applicano le disposizioni dei
commi 2 e 3 del punto precedente.
h)sanzioni per mancanze disciplinari nel corso degli Esami: provvedimenti irrogati dalla
Commissione d’Esame
22.4. Altri aspetti del procedimento di irrogazione
Allo studente incolpato devono essere contestati gli addebiti e gli deve essere consentito di
giustificarsi.
Nel caso di ammonizione privata o in classe o di allontanamento dalle lezioni, la contestazione è
formulata oralmente dall'insegnante, che la annota sul registro di classe, unitamente alle eventuali
giustificazioni addotte dallo studente.
Nel caso di ammonizione scritta, l'adozione del provvedimento disciplinare è preceduta dalla
contestazione scritta degli addebiti, contenente l'invito a presentarsi per esporre le proprie ragioni,
da comunicarsi all'interessato.
Nel caso di provvedimenti disciplinari di competenza degli OO.CC. le contestazioni, con l'invito a
presentarsi per esporre le proprie ragioni, debbono essere sottoscritte dal Presidente dell'organo
competente a deliberare e comunicate all'interessato. Lo studente ha in questo caso facoltà di
presentare memorie difensive scritte e produrre prove e/o testimonianze a lui favorevoli.Il
provvedimento deve essere motivato e deve essere comunicato per iscritto allo studente stesso e, se
minorenne, ai suoi genitori entro cinque giorni dalla deliberazione.
22.5. Sostituzione delle sanzioni con attività utili alla scuola
Per le sanzioni previste alle lettere B. e C. gli studenti possono chiedere che esse vengano sostituite
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con attività utili alla scuola.
La richiesta deve essere pertanto inoltrata dall'interessato, o da un genitore nel caso di studente
minorenne, al Dirigente scolastico, entro cinque giorni dalla comunicazione della sanzione: a tale
richiesta si darà risposta entro cinque giorni e potrà essere consentito di convertire la sanzione in
attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica, quali ad
esempio: piccole manutenzioni, pulizia delle aule, attività assistenziali e di volontariato nell’ambito
scolastico, collaborazione all’aggiornamento degli inventari dei laboratori e della biblioteca.
22.6. Risarcimento del danno. Cauzione
Ogni comportamento, doloso o colposo, dal quale derivi un danno alla scuola o a terzi, obbliga al
risarcimento l'allievo responsabile e le persone che, a norma delle leggi civili, debbano rispondere
per la sua azione.
22.7. Organo Interno di Garanzia
L'Organo Interno di Garanzia giudica:
a) sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento di cui
al D.P.R. 235/2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1994,
n.249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli Studenti della Scuola secondaria), a richiesta
degli studenti o di chiunque vi abbia interesse;
b) sui ricorsi degli studenti o di chiunque vi abbia interesse contro tutti i provvedimenti che
irrogano sanzioni disciplinari.
L'Organo Interno di Garanzia è composto, oltre che dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da un
rappresentante dei docenti, designato dal Consiglio d’Istituto, uno degli studenti e uno dei genitori,
eletti dalle rispettive componenti.
I componenti elettivi dell'O.I.G. restano in carica un anno scolastico e sono rieleggibili.
22.8. Reclami e ricorsi all'Organo Interno di Garanzia
I reclami e i ricorsi di cui all'articolo precedente devono essere presentati per iscritto, entro 15
giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare, al Dirigente scolastico, che convoca
l'O.I.G. e ne cura la delibera entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso o del reclamo.
La data fissata per la riunione dell'O.I.G. è comunicata all'interessato mediante notifica scritta.
Entro la data della convocazione il ricorrente può presentare memorie scritte o chiedere di essere
sentito.
L'O.I.G. delibera, entro il temine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso o del reclamo,, con la
presenza della metà più uno dei componenti (quattro membri). Le decisioni sono adottate a
maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le decisioni dell'O.I.G. debbono essere motivate e comunicate per iscritto agli interessati.
Per ulteriori specifiche disposizioni, si rinvia al regolamento dell’Organo Interno di Garanzia,
predisposto separatamente.
22.9. Ricorso al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale
In relazione a presunte violazioni del regolamento di cui al D.P.R. 235/2007 (Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1994, n.249, concernente lo Statuto delle studentesse
e degli Studenti della Scuola secondaria),anche contenute nel presente Regolamento scolastico, è
ammesso reclamo, da parte degli studenti e di chiunque vi abbia interesse.
Il Direttore regionale decide in merito ai reclami, previo parere vincolante di un Organo di Garanzia
regionale, reso entro il termine perentorio di trenta giorni, scaduto il quale il Direttore può decidere
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indipendentemente.
Art.23 – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
23.1 Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti
dell’allegato “Patto educativo di corresponsabilità”, finalizzato a definire in maniera dettagliata e
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
23.2. La sottoscrizione del Patto avverrà in occasione della presentazione della documentazione
definitiva della pratica di iscrizione degli studenti.
23.3 L’elaborazione e revisione condivisa del Patto avverrà in sede collegiale, e confermata da
apposita deliberazione del Consiglio d’Istituto.
Art. 24 BIBLIOTECA
24.1. Funzionamento e modalità del prestito
Esiste una sola biblioteca comune ai professori e agli alunni e aperta al pubblico.
Il Regolamento di funzionamento della biblioteca è predisposto e approvato separatamente.
Art.25 LABORATORI SCOLASTICI
25.1.1Funzionamento dei laboratori
Il Regolamento di funzionamento dei laboratori scolastici è predisposto, eventualmente accorpando
più disposizioni uguali per laboratori di tipologia similare, e approvato separatamente.
ALLEGATI
1. Patto educativo di corresponsabilità
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(previsto dall’art.3 del D.P.R. 21/11/2007, n.235)
(modificato e approvato nella seduta del C.d.I. del 23/04/2013)
Ai genitori dell’alunno: ______________________________
Il Patto di corresponsabilità:
-Costituisce la dichiarazione esplicita dell’operato della scuola
-Coinvolge:
Insegnanti
Genitori
Alunni
-Impegna:
I docenti
Gli alunni
I genitori
Enti esterni che collaborano con la scuola
TERMINI DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’
I DOCENTI
al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto
allo studio
SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI A:
-creare un ambiente educativo sereno e rassicurante;
-favorire momenti d’ascolto e di dialogo;
-incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno;
-favorire l’accettazione dell’ “altro” e la solidarietà;
-promuovere le motivazioni all’apprendere;
-rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento;
-far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con sicurezza, i nuovi
apprendimenti;
-rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi;
-favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentono la
rielaborazione dell’esperienza personale;
-favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte relative agli indirizzi di studio successivi;
-concordare, nel gruppo d’insegnamento, i compiti pomeridiani da assegnare, per rispettare la
programmazione didattica e per rispettare anche gli interessi personali dell’alunno;
-pubblicizzare i quadri orari delle attività giornaliere per consentire, all’alunno, di selezionare gli strumenti
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di lavoro;
-rispettare i tempi di pausa tra le unità di apprendimento;
-individuare percorsi individualizzati di apprendimento.
GLI ALUNNI
al fine di promuovere la preparazione ad assolvere ai propri compiti sociali
SI IMPEGNANO A:
-essere cooperativi nei gruppi di compito, di livello ed elettivi;
-prendere coscienza dei personali diritti-doveri;
-rispettare persone, ambienti, attrezzature;
-usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti,
dei compagni, del personale ausiliario e di segreteria, del personale tecnico;
-adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni;
-attuare i comportamenti più adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in
condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo;
-rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio curricolo mettendo in atto un
atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;
-accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé, comprendendo le ragioni dei loro
comportamenti.
I GENITORI
per una proficua collaborazione scuola-famiglia
SI IMPEGNANO AD ASSICURARE:
-la costruzione di un dialogo costruttivo con l’Istituzione;
-il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise;
-atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti;
-atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti dell’ “altro” nei loro figli;
-il rispetto dell’orario d’entrata e d’uscita;
-la garanzia di una frequenza assidua alle lezioni;
-il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario;
-la partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia;
-l’esecuzione dei compiti assegnati ai figli;
-il risarcimento del danno provocato ai beni dell’Istituto dai propri figli.
p.il Liceo scientifico “G. Seguenza”
FIRME dei Genitori e dello Studente
_____________________________
il Dirigente scolastico
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REGOLAMENTO del COLLEGIO dei DOCENTI
(approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 27/05/2008)
Art.1 – Composizione
Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato ed indeterminato alla data
della riunione, compresi gli insegnanti di sostegno e i supplenti temporanei, e dal Dirigente
Scolastico che lo presiede. Per il tirocinio può essere ammessa la presenza di estranei, che non
hanno diritto né di parola né di voto. E’ altresì ammessa la presenza di esperti su invito del D.S.,
che non hanno diritto di voto.
Il Collegio, per l’esame di particolari problemi e per una programmazione dell’azione educativa più
mirata, si articola in commissioni (per la trattazione di particolari tematiche e/o la predisposizione
di particolari progetti e/o interventi), poli didattici (per la programmazione di interventi didattici
comuni e/o caratterizzanti varie sezioni del Liceo) e nuclei disciplinari (per la programmazione di
interventi didattici e/o di aggiornamento professionale nell’ambito delle singole discipline). Il
Collegio esprime inoltre un Comitato per la Valutazione del Servizio, che opera nell’ambito delle
competenze attribuite dall’art 11 del D.L.vo n°297 del 16/04/1994, e le Funzioni strumentali al
P.O.F., alle quali è affidato l’incarico di finalizzare le azioni professionali al raggiungimento degli
obiettivi in settori specifici d’intervento, scelti dal Collegio dei Docenti nell’ambito delle aree
funzionali previste dalle disposizioni di legge vigenti.
Art.2 – Competenze
Le competenze del Collegio dei Docenti sono quelle previste dall’art.7 c.2 del D. L.vo n°297 del
16/04/1994 e quelle attributite da successive singole disposizioni legislative, in particolare quelle
stabilite dal D.P.R. n. 275, 8 marzo 1999.
Art.3 – Presidenza
Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed in sua assenza dal collaboratore vicario. In caso
di assenza sia dell’uno che dell’altro, il Collegio è presieduto dal docente decano o dal docente
presente più anziano anagraficamente.
In relazione al Collegio il D.S. svolge le seguenti funzioni:
• Formula l’ordine del giorno, esaminate le eventuali proposte dei membri del Collegio e
degli altri organi collegiali della scuola;
• Convoca il Collegio.
In seno al Collegio il Presidente svolge le seguenti funzioni :
• Accerta il numero legale dei presenti;
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• Apre la seduta;
• Riconosce il diritto d’intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola;
• Garantisce l’ordinato sviluppo del dibattito;
• Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni
legislative;
• Chiude la discussione allorché ritiene essere stata esauriente;
• Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
•Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad uno dei collaboratori del Dirigente
scolastico o, se assenti, a un componente del Collegio di sua fiducia;
• Designa i relatori degli argomenti posti all’O.d.G. qualora si rendano necessari;
•Attua tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la
piena realizzazione dei compiti propri del Collegio;
• Autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Collegio.
Art.4 – Validità della seduta e dell’organo
Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio. I
docenti, dopo appello nominale, provvederanno alla firma nel foglio di presenza. Qualora non si
raggiunga il numero legale entro 30 minuti dall’orario di convocazione, il Presidente aggiorna la
seduta a nuova data, senza darne comunicazione agli assenti se non con affissione all’Albo.
Il numero legale deve esistere anche al momento delle votazioni. Ogni membro del Collegio può
chiedere che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.
Medesime regole valgono per le sedute degli organi in cui il Collegio si può articolare.
Art. 5 - Convocazione e durata
Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il
calendario proposto dal D.S. e votato dal Collegio: comunque almeno una volta per trimestre o
quadrimestre (art 7 c.4 T.U.). In casi di sopravvenute necessità, il D.S. può convocare l’organo oltre
il calendario predisposto.
Il Collegio deve essere altresì convocato su richiesta scritta e motivata, di almeno 1/3 dei
componenti, entro dieci giorni dalla richiesta. La convocazione e la comunicazione dell’o.d.g. deve
avvenire con almeno cinque giorni di preavviso. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, la
convocazione deve avvenire con preavviso di almeno tre giorni e l’o.d.g. può essere integrato, con
comunicazione scritta, anche il giorno prima.
Durante il periodo di sospensione delle lezioni non può essere convocato il Collegio dei Docenti se
non in caso di motivi urgenti e indifferibili.
La durata del Collegio non può superare di norma le tre ore: in caso di superamento di tale limite, la
riunione sarà aggiornata al giorno lavorativo successivo.
Art. 6 - Ordine del giorno
Il Presidente mette in discussione i punti all’o.d.g. così come sono stati elencati nella convocazione.
L’inversione dell’ordine o l’inserimento di argomenti non previsti, quest’ultima eventualità solo in
caso di estrema necessità, sono proposti e messi in votazione all’inizio della seduta. Al termine di
ogni seduta possono essere proposti ed elencati argomenti da inserire nell’o.d.g. della riunione
successiva.
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Art.7 – Discussione
Durante la discussione possono essere sollevate mozioni di sospensione per ottenere rinvii sui
singoli argomenti e mozioni d’ordine per ricondurre la discussione sugli argomenti da esaminare.
La discussione di ogni punto all’o.d.g. è aperta da una relazione del Presidente o da un docente.
Essa dovrebbe aprirsi, per ogni argomento da esaminare, secondo un dispositivo che riassuma e
faciliti la deliberazione.
Ulteriori argomenti possono essere discussi, previa approvazione a maggioranza assoluta, ma sugli
stessi non è possibile procedere a votazione. Le cosiddette “Varie ed eventuali”, dichiarate all’inizio
della seduta, possono riguardare esclusivamente materie per le quali non è necessaria né discussione
né votazione.
Ogni intervento del singolo docente, relativo al singolo punto all’o.d.g., al fine di favorire la più
ampia partecipazione alla discussione non deve, di regola, superare i cinque minuti.
Non è consentito di norma, da parte di chi è già intervenuto, un ulteriore intervento sullo stesso
punto, ma è previsto un diritto di replica, della durata massima di due minuti, prima della chiusura
dell’argomento stesso.
Durante la discussione non è consentito allontanarsi, se non previa autorizzazione del Presidente e
per gravi e giustificati motivi; inoltre non è consentito arrecare disturbo alla discussione, anche
attraverso l’uso dei telefoni cellulari. I presenti sono inoltre tenuti al rispetto della vigente
normativa sul divieto di fumo nei locali pubblici.
Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando sono esauriti gli interventi o il tempo assegnato
ad essa.; inoltre, se esauriti i punti all’o.d.g., il Presidente scioglie la seduta.
Art. 8 – Votazione
Chiusa la discussione, il Presidente mette a votazione la proposta di delibera. Possono chiedere la
parola per dichiarazione di voto solamente:
• per non più di tre minuti, un docente a favore della proposta ed uno contrario;
• per non più di un minuto, chi vuole dichiarare e motivare il proprio voto.
Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale.
Tutte le votazioni avvengono per voto palese, tranne nei casi previsti dalla normativa vigente, come
per le votazioni che si riferiscono alle singole persone, per le elezioni dei componenti del Comitato
di Valutazione e delle Funzioni Strumentali al P.O.F.: a tal fine il Presidente costituisce un seggio
per le operazioni di voto formato da tre docenti.
La votazione palese avviene di norma per alzata di mano, ma su richiesta di un componente e in
casi particolari, il Collegio può optare per il voto ad appello nominale.
La delibera è adottata solo se votata dalla metà più uno dei voti validi; in caso di parità in una
votazione palese, prevale il voto del Presidente.
In caso di scelta tra più di due proposte, se alla prima votazione nessuna tra esse raggiunge le
maggioranza assoluta, la proposta è adottata:
-prima individuando per maggioranza relativa le due proposte con maggior consenso;
-successivamente, per maggioranza assoluta tra le due proposte poste nuovamente a votazione.
Qualora si eleggano delle persone, in caso di parità, prevale il docente più anziano d’età.
Il numero degli astenuti concorre alla definizione del numero legale ma non del numero dei voti
validamente espressi, necessario al calcolo della maggioranza assoluta.
Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il
Presidente proclama immediatamente il risultato. I punti trattati e votati non potranno più essere
ammessi alla discussione.
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Art. 9 – Deliberazione
La deliberazione è l’atto tipico del Collegio, ad essa si perviene tramite le fasi della proposta,
discussione e votazione. La deliberazione collegiale è esecutiva dal momento in cui i componenti
del Collegio hanno espresso le loro determinazioni e non dalla seduta successiva quando viene
approvato il verbale o redatto materialmente il provvedimento, in quanto la volontà dell’organo si
forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.
Art. 10 – Pubblicità degli atti e delle deliberazioni
I verbali del Collegio sono sempre consultabili da ogni docente che ne fa parte. Le delibere del
Collegio sono affisse all’Albo per almeno 15 gg.
Art. 11 – Verbale
Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate,
bollate e siglate dal Dirigente scolastico, un processo verbale a cura del verbalizzante dell’organo
stesso. Il verbale è documento giuridico e non una riproduzione meccanica della discussione,
pertanto deve riportare solo ciò che giuridicamente interessa.
In mancanza del verbale è nulla la stessa attività dell’organo, né può essere sostituita da altri mezzi
di prova. E’ data facoltà ai componenti del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura,
dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali che si
intende siano messe a verbale.
La lettura e approvazione del verbale devono avvenire, di norma, a conclusione della seduta a cui si
riferiscono.
Dal quinto giorno lavorativo successivo ad ogni riunione del Collegio, il relativo verbale sarà
affisso anche in sala insegnanti, anche al fine di consentire la richiesta di eventuali rettifiche da
sottoporre ad approvazione nella seduta successiva del Collegio.
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REGOLAMENTO dei CONSIGLI di CLASSE
(approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 27/05/2008)
Art.1 – Composizione
Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti della classe in servizio, a tempo determinato ed
indeterminato, alla data della riunione, compresi gli insegnanti di sostegno i supplenti temporanei e
gli insegnanti della materia alternativa all’ I.R.C., e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.
Per il tirocinio può essere ammessa la presenza di estranei, che non hanno diritto né di parola né di
voto, con esclusione delle fasi di valutazione degli allievi o in occasione dell’assunzione di
provvedimenti disciplinari.
E’ inoltre ammessa, per la trattazione di particolari problematiche, la presenza di esperti, su invito
del D.S., che non hanno diritto di voto e con le esclusioni di cui al precedente comma.
Inoltre fanno parte del Consiglio di Classe due rappresentanti dei genitori eletti dai genitori della
classe e due rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti della classe: tali rappresentanti
partecipano alle riunioni del Consiglio solo quando espressamente previsto, con esclusione di quelle
relative alla valutazione degli allievi (valutazione periodica, finale o di verifica dei risultati delle
attività di recupero dopo il periodo estivo) o nelle fasi in cui si producono documenti relativi alla
valutazione dei singoli allievi, nonché durante le riunioni relative al coordinamento didattico e dei
rapporti interdisciplinari e all’assunzione di provvedimenti disciplinari.
Art.2 – Competenze
Le competenze del Consiglio di Classe sono quelle previste dall’art.5 del D. L.vo n°297 del
16/04/1994 e quelle attribuite da successive singole disposizioni legislative, in particolare quelle
previste dagli artt. 192 e 193 del T.U. (D.L.vo 297/94) e successive modifiche e integrazioni
(L.352/1995, L. 1/2007, D.M. 42/2007, D.M. 80/2007 e O.M. 92/2007), secondo i criteri stabiliti
dal Collegio dei Docenti (D.P.R. 275/99 e O.M. 92/2007), nonché quelle di cui al D.P.R. 235/2007.
Art.3 – Presidenza
Il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico, che può nominare ad inizio d’anno, tra i docenti
della classe, un Coordinatore di Classe e un Segretario del Consiglio di Classe . In caso di
impedimento del Dirigente scolastico, la presidenza è assunta dal Coordinatore di Classe, destinato
a ciò con delega annuale. In caso di assenza del Dirigente scolastico, la presidenza è assunta dal suo
vicario. In caso di assenza o del Coordinatore o del Segretario o di entrambi, i docenti si
attiveranno, in un’ottica di collaborazione, per provvedere alla temporanea sostituzione.
In relazione al Consiglio di Classe, il Dirigente scolastico svolge le seguenti funzioni:
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• Formula l’ordine del giorno;
• Convoca il Consiglio di classe.
In seno al Consiglio, il Presidente (D.S., vicario del D.S. o coordinatore di Classe) svolge le
seguenti funzioni:
• Accerta il numero legale dei presenti;
• Apre la seduta;
• Riconosce il diritto d’intervento ad ogni componente ed ha la facoltà di togliere la parola;
• Garantisce l’ordinato sviluppo del dibattito;
• Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni
legislative;
• Chiude la discussione allorché ritiene essere stata esauriente;
• Fa votare su singole proposte o deliberazioni;
• Autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio.
Art.4 – Validità della seduta e dell’organo
Il numero legale per la validità della seduta del Consiglio è la metà più uno dei componenti aventi
diritto di voto.
Nella sua forma allargata, comprensiva di studenti e genitori, il Consiglio si riunisce di norma in
occasione dell’insediamento, per l’adozione dei libri di testo e per le altre occasioni in cui sia
espressamente previsto.
Nelle riunioni a carattere di scrutinio intermedio e finale, il Consiglio assume la veste di “collegio
perfetto” e pertanto l’eventuale docente assente deve essere sostituito da un docente della stessa
materia o area disciplinare.
Art. 5 - Convocazione e durata
Il Consiglio di classe si costituisce, per la componente docente, all’inizio di ciascun anno scolastico
e si riunisce secondo il calendario proposto dal D.S. e votato dal Collegio dei Docenti. In casi di
sopravvenute necessità, il D.S. può convocare l’organo oltre il calendario predisposto.
Il Consiglio deve essere altresì convocato dal D.S., su richiesta scritta e motivata di almeno metà
dei componenti, entro sette giorni dalla richiesta.
La convocazione e la comunicazione dell’o.d.g. deve avvenire con almeno cinque giorni di
preavviso. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, la convocazione deve avvenire con preavviso
di almeno tre giorni e l’o.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno
prima. La comunicazione della convocazione e dell’o.d.g. deve anche essere inviata ai
rappresentanti di classe di genitori e studenti, se interessati alla riunione.
Durante il periodo di sospensione delle lezioni non può essere convocato il Consiglio di Classe se
non in caso di motivi urgenti e indifferibili o per procedere a operazioni valutative.
La durata prevista, di norma, del Consiglio di Classe, non può eccedere le due ore e la convocazione
non può essere fatta in orario di servizio.
Art.6– Discussione
La discussione di ogni punto all’o.d.g. è aperta da una relazione del Presidente. Essa dovrebbe
aprirsi, per ogni argomento da esaminare, secondo un dispositivo che riassuma e faciliti la
deliberazione.
Le cosiddette “Varie ed eventuali”, dichiarate all’inizio della seduta, possono riguardare
esclusivamente materie per le quali non è necessaria né discussione né votazione.
Ogni intervento del singolo componente, relativo al singolo punto all’o.d.g., al fine di favorire la più
ampia partecipazione alla discussione non deve, di regola, superare i cinque minuti.
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Non è consentito di norma, da parte di chi è già intervenuto, un ulteriore intervento sullo stesso
punto, ma è previsto un diritto di replica, prima della chiusura dell’argomento stesso.
Durante la discussione non è consentito allontanarsi, se non previa autorizzazione del Presidente e
per gravi e giustificati motivi; inoltre non è consentito arrecare disturbo alla discussione, anche
attraverso l’uso dei telefoni cellulari. I presenti sono inoltre tenuti al rispetto della vigente
normativa sul divieto di fumo nei locali pubblici.
Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando sono esauriti gli interventi; inoltre, se esauriti i
punti all’o.d.g., il Presidente scioglie la seduta.
Art. 7 – Compiti del Coordinatore di Classe
Sono compiti del Coordinatore di Classe, di cui all’art.3 del presente Regolamento, oltre che la
delega a presiedere il Consiglio in caso di impedimento del D.S. :
• agevolare i rapporti tra docenti, genitori e studenti;
• svolgere azione di collegamento tra Consiglio di Classe e Dirigente scolastico;
• coordinare le attività di programmazione di classe, in relazione con quelle disciplinari;
• monitorare mensilmente la frequenza degli allievi e il loro comportamento informando la
famiglia e, su segnalazione di singoli docenti, anche nel caso di cattivo rendimento
scolastico, sempre previa comunicazione al D.S.,;
• segnalare, su indicazione dei docenti, casi di cattivo rendimento al D.S., per l’attivazione di
eventuali procedure di sostegno e/o recupero, nei limiti previsti dalle deliberazioni del
Collegio dei Docenti;
• attivare, tramite il D.S., eventuali procedimenti a carattere disciplinare di natura collegiale;
• coordinare le attività di preparazione all’Esame di Stato nelle classi quinte, consistenti
nelle simulazioni della terza prova e del colloquio, nonché nel coordinamento della
redazione del Documento del Consiglio di Classe;
• nelle classi del triennio, coordinare la raccolta dei crediti formativi della classe utili
all’attribuzione del punteggio per l’Esame di Stato;
• nelle classi prime, coordinare le attività di accoglienza e di eventuale riorientamento e,
nelle classi quarte e quinte, quelle di orientamento;
• fornire agli studenti e alle famiglie informazioni sul Regolamento scolastico, sul P.O.F.,
sulla Carta dei Servizi e ogni altro tipo di notizia utile al miglioramento dell’offerta
formativa e all’instaurarsi di un rapporto didattico sereno e produttivo.
Art. 8 – Compiti del Segretario del Consiglio di Classe e verbalizzazione
Sono compiti del Segretario del Consiglio di Classe, di cui all’art.3 del presente Regolamento:
• redigere il verbale del Consiglio, elencando i punti all’o.d.g., indicando le presenze e le
assenze, gli argomenti trattati e le delibere adottate in relazione ai punti all’o.d.g..
Tutte le deliberazioni dovranno essere motivate, in particolare quelle relative allo scrutinio finale,
ancor più estesamente nel caso degli studenti non ammessi alla classe successiva.
La lettura e approvazione del verbale devono avvenire, di norma, a conclusione della seduta a cui si
riferiscono.
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. SEGUENZA”
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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
(approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 31/05/2008)
PREMESSA
Il Consiglio trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia
d’Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16
aprile 1994, n. 297, in cui sono descritte le sue funzioni. Osserva, inoltre, le norme contenute nel
Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle
istituzioni scolastiche" approvato con il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44,
l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante “Elezione degli organi collegiali a livello
di circolo - istituto” e tutte le altre norme che dispongano sul suo funzionamento e le sue
attribuzioni, incluso il D.P.R. 21/11/2007 n°.235 in materia di disciplina degli studenti.
PARTE PRIMA. DEL CONSIGLIO
Articolo 1
Della prima seduta
1. La prima seduta del Consiglio d’Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro quindici
giorni dalla nomina degli eletti, esclusivamente per l’elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto
e della Giunta Esecutiva del Consiglio.
Articolo 2
Dell’elezione del Presidente
1. Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d’Istituto
rappresentanti dei genitori.
2. All’elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d’Istituto.
3. L’elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora
la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza
relativa dei votanti. In caso di parità di voti, è eletto il più anziano di età.
Articolo 3
Dell’elezione del Vicepresidente
1. Il Consiglio può decidere di eleggere un Vicepresidente.
2. Il Vicepresidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dall’articolo 4
del Regolamento.
3. Anche il Vicepresidente deve essere eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del
Consiglio d’Istituto rappresentanti dei genitori.
4. Per l’elezione del Vicepresidente si usano le stesse modalità previste dall’articolo 2 per l’elezione
del Presidente.
5. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il
Vicepresidente non vi subentra di diritto.
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6. In caso di mancata elezione di un Vicepresidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni
sono esercitate dal Consigliere più anziano.
Articolo 4
Delle attribuzioni del Presidente
1. Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia.
2. Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio;
b) affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro
del Consiglio stesso;
c) autentica con la propria firma i verbali delle sedute redatti dal Segretario del Consiglio in un
registro a pagine precedentemente numerate, bollate e siglate dal D.S..
3. Il Presidente cura l’ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio. Può nelle sedute pubbliche,
dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall’auditorio chiunque sia
causa di disordine, esercitando gli stessi poteri conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del
consiglio comunale (art.42 c.5 D.L.vo 297/94).
Articolo 5
Del Segretario del Consiglio e delle sue attribuzioni
1. La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica e personale del
Presidente. Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno
dell’incarico, designare il Segretario per l’intera durata del Consiglio o per periodi più brevi o
addirittura per ogni singola seduta.
2. Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta e predispone le delibere per la loro
pubblicazione ed esecuzione. Verbale e delibere sono sottoscritte oltre che dal Segretario anche dal
Presidente.
Articolo 6
Della Giunta Esecutiva e delle sue attribuzioni
1. La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti, a
scrutinio segreto, nel rispetto della composizione per componenti prevista dalla Legge. In caso di
parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in
favore di uno degli eligendi.
2. La Giunta Esecutiva:
a) prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, fermo restando il diritto d’iniziativa del Consiglio stesso;
b) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio d’Istituto;
c) predispone il programma finanziario annuale.
3. Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio
d’Istituto.
Articolo 7
Dell’estinzione e dello scioglimento
1. Il Consiglio dura in carica tre anni. La Rappresentanza Studentesca è rinnovata annualmente.
2. Il Consiglio può essere sciolto dal Dirigente del Centro Scolastico Amministrativo:
a) nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti;
b) in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio.
Articolo 8
Delle elezioni suppletive
1. Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:
a) per la surrogazione di membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso di esaurimento della lista
di provenienza;
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b) nell’ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti un’ulteriore alterazione
strutturale del Consiglio;
c) nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.
2. Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla
formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie.
3. I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati
eletti.
Articolo 9
Della proroga della legislatura
1. Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.
2. I rappresentanti dei genitori e degli studenti, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità
(ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all’insediamento dei nuovi
eletti.
Articolo 10
Dei Consiglieri
1. I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio
vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari
per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive di
cui all’articolo 8.
2. I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del
Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente.
3. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al
determinarsi della causa che la origina mediante delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio
deve altresì individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti; spetta
invece al Dirigente Scolastico emettere l’atto formale di nomina.
4. Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel
corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate
per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e,
quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione,
mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere
di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere
dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di
consigliere.
Articolo 11
Della presenza di estranei ed esperti
1. L’intervento alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non solo non
facciano parte del Consiglio, ma che non abbiano alcun titolo per presenziarvi, costituisce vizio di
composizione dell’organo e inficia tutti gli atti dallo stesso organo deliberati. L’illegittimità della
deliberazione sussiste anche nel caso in cui gli estranei non abbiano partecipato al voto.
2. Il Consiglio può chiedere ad esperti di intervenire alle sue sedute. La partecipazione deve essere
approvata mediante delibera, pena l’illegittimità di cui al comma precedente. La presenza di esperti
deve essere limitata all’espressione del loro parere e la discussione e la votazione devono avvenire
senza la loro presenza. Per la presenza del Direttore S.G.A. si deroga alla delibera di partecipazione
ed è sufficiente un invito del Presidente della Giunta esecutiva a presenziare.
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PARTE SECONDA. DELL’ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
Articolo 12
Della convocazione
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al
Presidente del Consiglio, o ad un altro membro del Consiglio da lui delegato se non è stato eletto un
vicepresidente.
2. Il Presidente ha l’obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene
richiesto da un terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il
Consiglio quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di
convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve
indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.
3. L’atto di convocazione:
a) deve essere emanato Presidente del Consiglio o da un altro membro del Consiglio da lui delegato,
se non è stato eletto un vicepresidente;
b) deve avere la forma scritta;
c) deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche
se sintetico;
d) deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;
e) deve indicare il giorno, l’ora e il luogo della riunione;
f) deve essere recapitato ed esposto all’albo della scuola entro cinque giorni prima della seduta
ordinaria ed entro tre giorni prima della seduta straordinaria;
g) deve essere recapitato nelle mani dei Consiglieri o di loro delegati;
h) deve essere inviato a tutti i Consiglieri.
4. I Consiglieri, o i loro delegati, all’atto di ricezione della convocazione del Consiglio firmano un
apposito foglio, indicando il giorno di ricezione.
5. L’omessa comunicazione, anche ad uno solo dei membri del Consiglio, comporta l’illeggittimità
della seduta e delle deliberazioni assunte.
6. La comunicazione della convocazione e dell’o.d.g. deve anche essere affissa all’Albo.
Articolo 13
Dell’Ordine del Giorno
1. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l’ordine con il quale sono stati iscritti all’ordine del
giorno; tuttavia il Consiglio può decidere anche un diverso ordine di trattazione. L’ordine del giorno
è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti.
2. L’ordine del giorno e i lavori del Consiglio sono preparati dalla Giunta Esecutiva.
3. Singoli Consiglieri possono proporre argomenti da iscrivere all’ordine del giorno: tali argomenti,
saranno iscritti all’o.d.g. della seduta successiva.
Articolo 14
Della seduta
1. La seduta è la riunione dei membri del Consiglio che si svolge ininterrottamente in un solo giorno
e per la durata massima di quattro ore. Può essere sospesa per un periodo non superiore alle
quarantotto ore.
2. La Giunta Esecutiva, al momento della predisposizione dell’ordine del giorno e dei lavori, può
chiamare a partecipare alla seduta del Consiglio, a titolo consultivo, esperti che debbano intervenire
a proposito di un preciso argomento all’ordine del giorno. La presenza di esperti è regolata
dall’articolo 11.
3. Alle sedute del Consiglio d’Istituto possono assistere gli aventi diritto in base alle norme vigenti,
che verranno identificati in base ai documenti in possesso della scuola.
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4. Salvo quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 4, qualora la forma pubblica della seduta non
consenta l’ordinato svolgimento dei lavori, la libertà di discussione o di deliberazione, il Presidente
può sospendere la seduta ed ordinare il suo proseguimento in forma non pubblica.
5. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per
la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni Consigliere ha diritto di
chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del numero legale, il
Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. Tale
operazione deve essere compiuta anche se all’inizio della seduta mancasse il numero legale.
Articolo 15
Della discussione
1. La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all’ordine del giorno, secondo quanto
stabilito dall’articolo 13. Le cosiddette “Varie ed eventuali”, dichiarate all’inizio della seduta,
possono riguardare esclusivamente materie per le quali non è necessaria né discussione né
votazione e/o punti da inserire in un successivo o.d.g..
2. Ogni Consigliere ha diritto di intervenire, su ogni argomento all’ordine del giorno, al massimo
due volte, per non più di cinque minuti ogni volta. Il Presidente, a sua discrezione, può concedere
maggior tempo al Consigliere che ne faccia richiesta. E’ garantito in ogni caso un diritto di replica
di due minuti.
3. I documenti che vengono esaminati nella seduta devono essere posti a disposizione dei
consiglieri, pena l’impossibilità di discutere dell’argomento.
4. Se, nel corso della seduta, vengono presentate proposte di delibera, mozioni o risoluzioni su un
argomento iscritto all’ordine del giorno, il Presidente può sospendere la seduta per consentire
l’esame delle proposte presentate: è obbligato se richiesto da un terzo dei presenti.
Articolo 16
Della votazione
1. Terminata la discussione, il Presidente dichiara aperta la votazione.
2. In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i Consiglieri
possono esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro la proposta o i motivi per i quali si
asterranno.
3. La votazione può avvenire:
a) per alzata di mano;
b) per appello nominale, con registrazione dei nomi;
c) per scheda segreta.
4. La votazione per scheda segreta è limitata al caso in cui si faccia questione di persone. In caso di
votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle
operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.
5. Ogni Consigliere ha diritto a chiedere la votazione per appello nominale, con registrazione dei
nomi.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che
disposizioni speciali prevedano diversamente.
Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale, ma non alla maggioranza di cui al primo
periodo.
In caso di scelta tra più di due proposte, se alla prima votazione nessuna tra esse raggiunge le
maggioranza assoluta, la proposta è adottata:
-prima individuando per maggioranza relativa le due proposte con maggior consenso;
-successivamente, per maggioranza assoluta tra le due proposte poste nuovamente a votazione.
In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la
votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.
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7. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto
costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.
Articolo 17
Della deliberazione
1. La delibera, perché sia valida deve essere intestata, con l’elenco dei Consiglieri e la
specificazione se presenti o assenti, contiene di norma un richiamo alle norme che demandano al
Consiglio la competenza sul suo oggetto, un richiamo ad eventuali pareri, proposte e richieste, e il
dispositivo che contiene la parte precettiva del provvedimento e che può indicare anche modi e
tempi di attuazione della delibera.
La delibera deve essere inoltre sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.
2. Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. In presenza di ricorso
l’efficacia della delibera s’intende valida fino al pronunciamento dell’organo competente.
3. Alle condizioni di cui ai due commi precedenti non sottostanno le mozioni e le risoluzioni votate
dal Consiglio.
Articolo 18
Del verbale
1. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel
corso della seduta; esso è coperto dalla cosiddetta “fede privilegiata” di cui all’articolo 2700 del
Codice Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso, presentata all’Autorità Giudiziaria.
2. Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio su apposito registro a pagine numerate, bollate
e siglate dal Dirigente scolastico.
3. Il verbale, in quanto atto giuridico, deve essere compilato esclusivamente da Consiglieri in
possesso della capacità giuridica di cui all’articolo 2 del Codice Civile, ovverosia da Consiglieri
maggiorenni.
4. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione,
chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale
dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se
giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare un riassunto della discussione e i risultati delle
votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. I Consiglieri possono produrre il testo delle loro dichiarazioni o dettarle direttamente al
Segretario.
6. Il verbale deve essere letto e approvato, di norma, al temine della seduta o, con le eventuali
rettifiche, all’inizio della seduta successiva a quella alla quale si riferisce.
Articolo 19
Della pubblicità degli atti
1. Sono pubblicati all’albo della scuola copia conforme di tutte le delibere o del verbale che le
contiene, tenuto conto della normativa vigente sulla “privacy”, e la convocazione del Consiglio.
Entro 15 giorni gli interessati possono far pervenire osservazioni e richieste di rettifica.
2. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio.
3. Coloro che ne abbiano titolo possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un
interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso
presentano richiesta al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che la sottopone alla Giunta
Esecutiva che l’accetta o la respinge.
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4. I Consiglieri che consegnano atti del Consiglio a persone che non hanno diritto alla visione degli
stessi sono sospesi dalla Giunta Esecutiva per una seduta. Di tale comportamento si darà
comunicazione all’Ufficio scolastico regionale.
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REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE
(modificato e approvato dal Consiglio d’Istituto in data 23/04/2013)
Premessa
1. Ai sensi degli artt.33 e segg. del D.I. n.44 dell’1 febbraio 2001, il Consiglio d’Istituto delibera in
ordine:
a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di
studio;
c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni
immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni
pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni
ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti,
università, soggetti pubblici o privati;
h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1, del D.I.
di cui sopra;
i) all'acquisto di immobili.
2. Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei
limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:
a) contratti di sponsorizzazione;
b) contratti di locazione di immobili;
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di
soggetti terzi;
d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore
di terzi;
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
h) partecipazione a progetti internazionali.
3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa
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deliberazione del Consiglio di Istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o
transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di Istituto. In tutti gli altri casi, il Dirigente
ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione
scolastica.
Ai sensi dell’art.33, c.2 , del D.I. 44/2001, nonché dell’art.125 del D.lgs. 163/2006, il Consiglio
d’Istituto integra il proprio Regolamento con il seguente:
REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE
Il Consiglio di Istituto
1) individua i seguenti criteri e limiti (art. 33, comma 2, del D.I. 44/2001) dell’attività negoziale:
a) per contratti di sponsorizzazione :
I. Particolari progetti e attività possono essere cofinanziati da enti o aziende esterne con contratti di
sponsorizzazione.
II. I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere incompatibili con le
finalità istituzionali della scuola descritte nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.).
III. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della
dignità scolastica e della morale comune.
IV. Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti
dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola.
V. Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile.
VI. Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che dimostrano
particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’età giovanile e, comunque, della
scuola e della cultura.
b) per contratti di locazione di immobili: si fa riferimento alle vigenti norme in materia.
c) per l’utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica,
da parte di soggetti terzi:
I. L’utilizzo temporaneo dei locali scolastici da parte di associazioni e altri soggetti terzi è
regolamentato in conformità alle norme vigenti.
II. L'uso dei locali e degli spazi della scuola a soggetti esterni viene concesso dall'ente proprietario
dietro parere favorevole del C.d.I..
III. La richiesta di parere deve essere inoltrata al C.d.I. almeno 15 gg. prima della data prevista per
l'utilizzazione.
IV. I locali della Scuola possono essere utilizzati da enti o associazioni esterne i cui fini istituzionali
e/o le attività non devono essere incompatibili con le finalità descritte nel P.O.F.. Per l’utilizzazione
dei locali è demandato al D.S. l’eventuale richiesta di un contributo giornaliero da concordare di
volta in volta.
V. I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola assumono la custodia del bene e rispondono a norma
di legge, nel contempo esentando la Scuola e l’ente proprietario dei locali (Provincia regionale)
delle spese connesse con l’utilizzo.
VI. I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola rispondono altresì di tutti gli eventuali danni
arrecati ai locali o ai beni in essi contenuti con rilascio di eventuale cauzione proporzionale alla
durata dell’utilizzo, al numero dei locali, dei servizi e degli eventuali sussidi.
VII. Il Dirigente scolastico può revocare l'assenso alla concessione qualora -direttamente o tramite
suo delegato- constati l'inottemperanza a dette prescrizioni.
VIII. L’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee, non stabili, previa
stipulazione da parte del concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un istituto
assicurativo.
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IX. Le modalità per la concessione di utilizzo dell’edificio scolastico saranno concordate con l’Ente
proprietario, mediante accordi specifici tra Dirigente scolastico e Provincia regionale.
X. L’utilizzazione temporanea dei sussidi e della strumentazione tecnologica dell’Istituto può essere
concessa (per fini istituzionali) in uso gratuito al solo personale in servizio – previa richiesta scritta
al D.S. – con la garanzia di una utilizzazione corretta ed integra restituzione, sempre che non vada
ad interferire sulla normale attività didattica.
XI. Il laboratorio di informatica può essere concesso in uso per brevi e determinati periodi a persone
esterne, sentito il docente responsabile del laboratorio che verifichi la corretta utilizzazione e
l’integra restituzione della strumentazione concessa.
Per l’utilizzazione viene richiesto un contributo giornaliero da concordare di volta in volta con il
Dirigente Scolastico.
XII. Il sito informatico della scuola può essere utilizzato da parte di terzi, ma a norma dell’art.42 del
D.I. 44, nella stipulazione di accordi diretti a garantire la fruizione, da parte dell'istituzione
scolastica, del proprio sito, raggiungibile attraverso l'accesso a reti informatiche, deve essere
garantita la identificazione del fruitore responsabile di ogni accesso. All'uopo è fornita, a cura
dell'istituzione scolastica, una chiave di accesso individuale ai responsabili nei singoli casi
dell'accesso alla rete.
Inoltre l’Istituzione scolastica potrà adottare una propria politica d’uso accettabile degli strumenti
informatici e delle telecomunicazioni, che sarà pubblicizzata per i fruitori, interni ed esterni, dei
beni e dei siti informatici.
d) per convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto
terzi:
Le prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi, previste dal D.I. 44/01 e da
altra normativa contrattuale, avviene mediante stipula di convenzione che indica:
1. natura e scopo della prestazione coerente con le finalità istituzionali della scuola e con il P.O.F. ;
2. decorrenza e durata della prestazione;
3. modalità di svolgimento della prestazione che deve essere svolta al di fuori del normale orario
curricolare ed extracurricolare delle lezioni;
4. stipula, da parte della scuola, in caso di uso del laboratorio informatica, di una polizza assicurativa
per la responsabilità civile;
5. per gli alunni minorenni dovrà essere acquisita la preventiva autorizzazione dei genitori;
6. la determinazione dei corrispettivi e modalità di liquidazione degli stessi, nonché il corrispettivo
spettante all’Istituzione scolastica.
7. nel caso di alunni della scuola,si procederà alla certificazione delle competenze e alla certificazione
dei servizi resi ai fini del riconoscimento di crediti formativi.
e) per alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o
programmazioni a favore di terzi: non è al momento prevista tale evenienza.
f) per acquisto e alienazione di titoli di Stato: non è al momento prevista tale evenienza.
g) per contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti:
g.1) Esperti esterni alla Scuola
I. Al fine di garantire l’arricchimento formativo e la realizzazione d’attività e/o di specifici
programmi di ricerca, insegnamento e sperimentazione con riferimento al P.O.F. ad esigenze
sopraggiunte, l’istituzione Scolastica può ricorrere ad esperti esterni qualora siano richieste
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conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale interno, o per
indisponibilità dello stesso, formalmente verificato.
II. I soggetti esterni devono documentare il possesso dei requisiti di specializzazione e/o
esperienze, o produrre referenze in ordine a prestazioni analoghe a quelle oggetto dell’affidamento.
III. Nell’affidamento dell’incarico è rispettato il criterio dell’offerta economicamente più
conveniente, tenendo contemporaneamente conto dei parametri di volta in volta stabiliti dal
Dirigente Scolastico, eventualmente coadiuvato da una Commissione o dal Gruppo operativo di
Progetto nel caso di Progetti P.O.N..
IV. Il contratto sarà sottoscritto in forma di scrittura privata.
V. Il corrispettivo massimo per la prestazione d’opera è determinato sulla base:
• dei compensi tabellari inerenti l’attività specifica;
• delle tariffe professionali, ove esistenti, con eventuale applicazione delle riduzioni consentite dalla
disposizioni vigenti;
• dal calcolo proporzionale all’attività richiesta, avendo comunque presente che il compenso non
potrà eccedere il limite massimo previsto dalle tabelle o dalle tariffe applicabili per le attività che
presentano maggiore affinità con la prestazione richiesta.
VI. Dell’intenzione di procedere all’affidamento dell’incarico sarà data notifica tramite apposito
avviso pubblicato all’albo dell’Istituzione scolastica e altresì, se del caso, mediante le altre forme di
pubblicità che si ritengono opportune in relazione allo specifico incarico da conferire.
Le domande degli interessati saranno esaminate dal Dirigente con l’ausilio di altri componenti
esperti, che lo stesso, di volta in volta, riterrà opportuno individuare.
L’avviso pubblico conterrà indicazioni di massima sugli elementi che avranno maggior peso nella
valutazione ai fini della scelta e del conferimento dell’incarico.
Il Dirigente Scolastico predisporrà una valutazione motivata dei titoli degli aspiranti all’incarico.
VII. In presenza di necessità di prestazioni d’opera specialistiche e/o occasionali (formazione,
conferenze, interventi formativi) e a conoscenza di adatte professionalità del caso, se, e solo se, non
si garantirebbe il tempestivo ed efficace espletamento della prestazione, l’Istituzione scolastica può
provvedere all’individuazione diretta dell’esperto e previa comunque presentazione della
documentazione di cui al punto II.
VIII. L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte della
Amministrazione di appartenenza dell’esperto.
IX. Ai docenti di altre Istituzioni scolastiche si applica il compenso tabellare previsto dall’articolo
specifico del C.C.N.L. in vigore.
X. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di un anno, prorogabile fino a tre anni.
XI. Dopo i tre anni non è possibile il tacito rinnovo del contratto, è possibile la proroga temporanea
solo per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti e comunque fino ad un massimo di sei
mesi.
g.2) Esperti interni alla Scuola
Per ogni singola attività di insegnamento continuativo di arricchimento dell’offerta formativa, al
personale docente della Scuola si applica il compenso previsto dal C.C.N.L. in vigore al momento
della stipula del contratto, salvo particolari disposizioni previste nei bandi specifici delle iniziative
formative.
h) per partecipazione a progetti internazionali: non è al momento prevista tale evenienza.
2) Il Consiglio d’Istituto determina le procedure relative alle modalità di effettuazione degli acquisti
da parte della Scuola nel “REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER LA
47
DISCIPLINA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E LA SCELTA DEL CONTRAENTE”,
parte integrante del presente “Regolamento dell’Attività Negoziale”.
3 ) Il Consiglio d’Istituto è informato dal Dirigente scolastico sull’attività negoziale condotta nella
prima riunione utile ed ha la garanzia di accesso agli atti nelle forme previste.
4) Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell’approvazione da parte del Consiglio
d’Istituto competente.
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REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER LA DISCIPLINA DEGLI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E LA SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
L'istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni e/o per la fornitura di
servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico nonché la realizzazione di
specifici progetti.
Art. 2 - REQUISITI OGGETTIVI
Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, in base alla Programmazione
dell'offerta formativa, per l’attività di contrattazione riguardante acquisti, appalti e forniture il cui
valore complessivo ecceda il limite di spesa di €. 2.000,00, oppure il limite preventivamente fissato
dal Consiglio d’Istituto, fino al limite massimo di €.40.000,00 oppure tra il valore di €.40,000,00 e
la soglia di spesa comunitaria (in atto - anno 2013- €.130.000,00 per acquisti e 200.000,00 per
lavori), il Dirigente Scolastico provvede ad avviare le procedure di gara per l’acquisto di beni e/o
per la fornitura di servizi in economia. Oltre la soglia precedentemente individuata si procederà in
modo ordinario.
E’ ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l’acquisizione di beni e servizi
di seguito indicati:
a) Materiale d’ufficio, di cancelleria, registri e stampati;
b) Materiale di pulizia per i locali scolastici, di materiale igienico-sanitario, di pronto soccorso, di
disinfestazione, di smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi;
c) Prodotti hardware e software e materiale di consumo informatico;
d) Mobili, arredi ed altre attrezzature d’ufficio;
e) Libri, periodici e pubblicazioni;
f) Spese per acquisto e riparazione di arredi, suppellettili, materiali di consumo, apparecchiature per
i laboratori, le palestre, la biblioteca e per le aule di varia tipologia;
g) Acquisto e manutenzione di fotocopiatrici, stampanti, fax, personal computer, macchine
d’ufficio in genere,ecc.;
h) Servizi di tipografia e stampa;
i) Servizi di organizzazione di convegni e conferenze;
l) Servizi di assicurazione;
m) Servizi di agenzie di viaggio per viaggi di istruzione e di scambi e soggiorno di studio all’estero;
m) Servizi di autotrasporto per visite guidate di un solo giorno;
o) Spese per la certificazione di qualità;
p) Canoni per servizi di telefonia e altri servizi di rete, siti informatici, servizi di posta elettronica;
q) Servizi postali e di spedizione (tranne quelli forniti da Ente Poste);
r) Servizi bancari;
s) Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali;
t) Noleggio sale cinematografiche e teatrali;
u) Acquisto di premi e altro in caso di attività di progetto o di concorsi scolastici;
v) Lavori, beni e servizi approvati nell’ambito dei PON FSE e PON FSER;
z) Acquisizione di beni e servizi in caso:
- di risoluzione di precedente rapporto contrattuale al fine di assicurare la prestazione nel
termine previsto dal contratto;
- di completamento di prestazioni qualora non sia possibile imporne l’esecuzione
nell’ambito del contratto medesimo;
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- di contratti scaduti solo al fine di assicurare le prestazioni fornite nelle more dello
svolgimento delle procedure di scelta del contraente;
- di eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di
pericolo o danno a persone, animali o cose, o danno all’igiene e salute e al patrimonio artisticoculturale.
Art. 3 - REQUISITI SOGGETTIVI
Il contratto è stipulato con Ditte che, inserite nell’elenco fornitori o, per la loro esperienza
professionale, individuate di volta in volta a cura del Dirigente Scolastico a seconda del tipo di beni
o servizi richiesti, siano in grado di garantire la necessaria qualità dei beni o dei servizi oggetto del
contratto.
Art. 4 - PROCEDURA DI SELEZIONE
L’attività contrattuale spetta al Dirigente scolastico che, ai fini delle connesse procedure,
assume la qualifica di Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.). Il Dirigente scolastico si
avvale dell’istruttoria del D.S.G.A.. Il Dirigente può delegare al D.S.G.A. la funzione di R.U.P..
Gli acquisti in economia avverranno secondo la procedura del cottimo fiduciario, ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs. 163/2006: pertanto, per lavori, beni, servizi e forniture il cui importo sia
inferiore a 40.000,00 euro e superiore a 2.000,00 euro si applica la procedura di cui all’art.34 del
D.I. 44/2001, mediante procedura comparativa di tre operatori economici. Se l’importo è superiore
a €.40.000,00 fino alla soglia di spesa comunitaria, ai sensi dell’art.125 del D.lgs.636/06, si procede
alla comparazione di almeno cinque operatori economici.
Gli acquisti seguiranno la seguente procedura:
1) per spese fino a €. 2.000,00, affidamento diretto;
2) per spese fino a €. 130.000,00 o lavori fino a €. 200.000,00, cottimo fiduciario:
il Dirigente scolastico emette apposita determina a contrarre; in seguito, il R.U.P., acquisita
la determina del D.S., attingendo prioritariamente all’Albo fornitori, invita almeno tre o cinque
(vedansi soglie precedenti) operatori economici, seguendo due diverse procedure nel caso in cui:
a) la merce o il servizio sia reperibile nei cataloghi CONSIP : maggior ribasso rispetto al
prezzo CONSIP;
b) non reperibile nei cataloghi CONSIP: prezzo più basso o offerta economicamente più
vantaggiosa;
3) per spese oltre soglia: bando a evidenza pubblica.
Indipendentemente dalla procedura di affidamento prescelta e dall’importo della spesa, si dovrà
attribuire alla gara il codice identificativo gara (CIG), richiesto e attribuito dall’Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici.
50
ESCLUSIONI:

Rimangono esclusi dal procedimento in economia i contratti di acquisto di beni e di forniture
di servizi di tipologia diversa da quella in precedenza indicata e per l’acquisto di beni e di
forniture di servizi e per lavori che eccedono la soglia di valore precedentemente individuata.

Rimangono anche esclusi i contratti inferiori alla soglia di €. 2.000,00 o a quella
preventivamente indicata dal Consiglio di Istituto, per i quali può quindi ritenersi consentita la
trattativa con un unico soggetto.

Al fine di identificare la soglia (al di sopra o al di sotto dei 2.000,00 €.) non è consentito
frazionare artificiosamente il valore del contratti, ad esempio attraverso una divisione in lotti
dell’acquisto dei beni o della fornitura dei servizi.

Ulteriore deroga alla procedura in questione si realizza allorché non sia possibile acquistare da
altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell’Istituto (c.d. “caso dell’unico
fornitore”, che legittima la trattativa diretta con tale unico fornitore).
La procedura di selezione dovrà essere caratterizzata, oltre che dal rispetto dei criteri all’art.2 del
Codice degli Appalti e cioé libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, dai seguenti principi:

Formalità: è ammessa solo la forma scritta di tutti gli atti;

Continuità: il procedimento di gara deve arrivare alla sua conclusione senza interruzioni e le
offerte non possono essere rinegoziate;

Segretezza delle offerte: nella fase di presentazione delle offerte, al fine di garantire la
massima concorrenza, queste devono essere mantenute riservate. Aperti i plichi, esse
divengono pubbliche.

Massima partecipazione: per consentire la massima partecipazione alla gara, sarà opportuno
non indicare, nella lettera d’invito, specifici marchi o denominazioni di prodotti.
L’utilizzazione degli stessi dovrà essere sempre accompagnata dalla dicitura: “…o
equivalenti”.
Oltre a quanto stabilito dall’art. 34 del già citato regolamento di contabilità, si stabiliscono di
seguito i requisiti soggettivi nonché le modalità per la presentazione delle offerte:
requisiti soggettivi per essere inseriti nell’Albo dei fornitori o essere individuati tra gli idonei:
considerata l’esigenza di garantire che l’Istituzione scolastica abbia un contraente idoneo ed in
grado di rendere una prestazione della qualità ritenuta necessaria, si stabiliscono i seguenti requisiti
soggettivi:
1. non trovarsi in stato di fallimento o altra procedura concorsuale;
2. non avere subìto condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida
sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
3. esibizione di certificazione della Camera di Commercio o di iscrizione all’Albo professionale;
4. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a favore dei lavoratori (c.d. regolarità contributiva);
5. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse (c.d. regolarità
fiscale), qualora l’importo previsto ecceda i limiti di legge;
6. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili , nell’eventualità
che la prestazione ne richieda l’impiego;
7. essere in regola con le certificazioni sanitarie, nell’eventualità che la prestazione le richieda.
51
La modalità di presentazione dell’offerta:
Nella lettera d’invito dovranno essere previsti i criteri di aggiudicazione, le caratteristiche tecniche
dei beni e servizi, la quantificazione delle spese di trasporto e messa in opera, il luogo di consegna, i
termini di validità dell’offerta, il termine di consegna del materiale, le modalità di pagamento, le
penali, l’obbligo della ditta di assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e previdenziali di
legge, l’obbligo della ditta ad assumere l’impegno alla tracciabilità dei flussi finanziari e alla
comunicazione immediata del proprio eventuale inadempimento di tali obblighi, il codice
identificativo della gara attributo dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, il termine di
presentazione delle offerte, che non potrà essere in ogni caso inferiore a 10 giorni: sarà opportuno
prevedere l’imperatività di tale termine, collegando espressamente la sanzione dell’esclusione dal
procedimento dell’offerta pervenuta tardivamente.
Inoltre, deve essere specificata la modalità di presentazione dell’offerta: queste potranno essere
presentate esclusivamente in busta chiusa, indirizzata al Dirigente Scolastico. La busta deve
riportare, oltre all’indicazione del mittente, la dicitura “CONTIENE PREVENTIVO DI SPESA”.
La valutazione delle offerte
Per la valutazione delle offerte, il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione
istruttoria.
La commissione predispone a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata
indicazione delle valutazioni comparative effettuate, anche in forma tabellare, formulando una
proposta al D.S..
Art 5 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente scolastico provvede all'affidamento dell'incarico
mediante lettera d’ordinazione ovvero stipulazione del contratto.
Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di un anno, prorogabile fino a tre anni. Dopo i tre
anni non è possibile il tacito rinnovo del contratto, è possibile la proroga temporanea solo per il
tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti e comunque fino ad un massimo di sei mesi.
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REGOLAMENTO dell’ORGANO INTERNO DI
GARANZIA
(organo previsto dall’art.2, c.1, del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante modifiche e integrazioni
al D.P.R. n.249 del 24/6/1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”)
(regolamento approvato nella seduta del C.d.I. dell’8 aprile 2007)
Art.1 – Composizione
L’organo interno di garanzia, di cui all’art.2, c.1, del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento
recante modifiche e integrazioni al D.P.R. n.249 del 24/6/1998, concernente lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, è composto, oltre che dal Dirigente scolastico,
che lo presiede, da:
- un docente, designato dal Consiglio d’Istituto tra i docenti in servizio a tempo indeterminato del
Liceo, con almeno 10 anni di anzianità, preferibilmente che stia svolgendo le funzioni di
Consigliere all’interno del Consiglio;
- uno studente maggiorenne, eletto dalla componente studentesca del Liceo, con elezione
contemporanea a quella annuale della medesima componente negli Organi collegiali, con voto a
preferenza unica da una lista di candidati, presentata con le stesse modalità di quelle per l’elezione
del Consiglio d’Istituto;
- un genitore, eletto dalla componente genitori del Liceo, con elezione contemporanea a quella
annuale della medesima componente negli Organi collegiali, con voto a preferenza unica da una
lista di candidati, presentata con le stesse modalità di quelle per l’elezione del Consiglio d’Istituto.
I membri elettivi o designati dell’Organo durano in carica un anno scolastico e sono rieleggibili o
ridesignabili.
La designazione del docente avviene di norma ogni anno scolastico, in occasione del primo
insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto, dopo il rinnovo annuale della componente studentesca
nel Consiglio stesso.
Qualora l’Organo dovesse deliberare nel periodo precedente alle elezioni, il membro decaduto
dall’Organo, che abbia perso la qualità di docente in servizio del Liceo o di studente del Liceo o di
genitore di alunno del Liceo, sarà surrogato dal primo dei non eletti dell’anno precedente, in
possesso dei requisiti richiesti o, se docente, sarà designato dal Consiglio in carica.
Art.2 – Competenze
Le competenze dell’Organo interno di Garanzia sono quelle previste dall’art.7, c.1 e c.2, del D.P.R.
n°235 del 21/11/2007 e cioè è chiamato a giudicare:
a) sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di cui
al D.P.R. 235/2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1994,
n.249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli Studenti della Scuola secondaria), a richiesta
degli studenti o di chiunque vi abbia interesse;
53
b) sui ricorsi degli studenti o di chiunque vi abbia interesse contro tutti i provvedimenti che
irrogano sanzioni disciplinari da parte degli Organi della Scuola.
Per la tipologia b) non è previsto ulteriore grado di ricorso; per la tipologia a) è prevista la
possibilità che a decidere in via definitiva sui reclami sia il Direttore dell’Ufficio scolastico
regionale, previo parere vincolante dell’Organo di garanzia regionale.
Art.3 – Presidenza
L’Organo è presieduto dal Dirigente Scolastico, che potrà essere sostituito solo in caso di assenza
per gravi motivi, dal Vicario.
Art.4 – Validità della seduta
Il numero legale per la validità della seduta dell’Organo è la metà più uno dei suoi membri.
Art. 5 - Convocazione
L’Organo interno di Garanzia è convocato dal Dirigente scolastico ogni volta che sia stato
presentato un reclamo o un ricorso contro provvedimenti disciplinari, quest’ultimo solo se entro il
termine previsto di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare.
Giacchè l’iter procedurale si deve concludere entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso o del
reclamo, la convocazione dei componenti e la comunicazione dell’o.d.g. avverrà con preavviso di
soli tre giorni.
La comunicazione della convocazione e dell’o.d.g. deve anche essere notificata per iscritto al
ricorrente, il quale potrà presentare, entro la data della convocazione, memorie scritte o chiedere di
essere sentito: in quest’ultimo caso, se minorenne, sarà sentito in presenza di almeno uno dei
genitori.
Art.6 – Discussione
Il Presidente mette in discussione i punti all’o.d.g. così come sono stati elencati nella convocazione.
La discussione deve essere preceduta dalla lettura delle memorie scritte dei ricorrenti, se presentate,
o dall’ascolto dei ricorrenti, uno alla volta, in presenza di almeno uno dei genitori qualora
minorenni, se gli stessi hanno fatto pervenire richiesta in tal senso. I membri dell’Organo potranno
rivolgere ai ricorrenti tutte le domande che essi ritengono possano rivelarsi utili alla delibera in
merito.
La discussione segue senza la presenza dei ricorrenti.
Durante la discussione non è consentito allontanarsi, se non previa autorizzazione del Presidente e
per gravi e giustificati motivi.
Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando sono esauriti gli interventi o il tempo assegnato
ad essa; inoltre, se esauriti i punti all’o.d.g., il Presidente scioglie la seduta.
Art. 7 – Votazione
Chiusa la discussione, il Presidente mette a votazione la proposta di delibera.
La delibera è adottata solo se votata dalla metà più uno dei voti validi; in caso di parità, prevale il
voto del Presidente.
Art. 8 – Deliberazione
Tutte le deliberazioni vengono assunte entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso o
del reclamo.
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Art. 9 – Pubblicità degli atti e delle deliberazioni
I verbali dell’Organo sono sempre consultabili da ogni suo membro. Le decisioni assunte devono
essere motivate e comunicate per iscritto agli interessati.
Art. 10 – Verbale
La funzione di segretario verbalizzante è attribuita dal Presidente a uno degli altri membri, di norma
al docente.
Di ogni seduta dell’Organo viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate,
bollate e siglate dal Dirigente scolastico, un processo verbale a cura del verbalizzante dell’organo
stesso.
Il verbale è documento giuridico e non riproduzione meccanica della discussione, pertanto deve
riportare solo ciò che giuridicamente interessa: la sua lettura e approvazione devono avvenire alla
fine della seduta stessa.
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REGOLAMENTO dei LABORATORI
(approvato dal C.d.I. il 27/10/2008)
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. I docenti avranno cura, a inizio anno scolastico e in prossimità del primo utilizzo del laboratorio,
di svolgere una lezione dedicata alle norme antinfortunistiche previste per lo svolgimento in
sicurezza delle attività di laboratorio.
2. I laboratori sono dedicati esclusivamente all’attività didattica ed è consentito l’accesso
esclusivamente agli alunni delle classi previste dall’orario scolastico o specifico di laboratorio,
oppure agli studenti impegnati in attività extracurricolari autorizzate, e solo in presenza del
personale docente e tecnico.
3. I docenti effettueranno, con un anticipo di almeno due giorni, la prenotazione del laboratorio, di
massima secondo l’orario predisposto per ciascuno di essi e solo eccezionalmente oltre l’orario
previsto. Non è prevista comunque la possibilità di effettuare prenotazioni con un anticipo
temporale superiore ai quindici giorni. Le esercitazioni saranno preventivamente concordate con gli
assistenti tecnici.
4. Gli studenti ed il personale, presenti in laboratorio per svolgere la loro attività, devono rispettare
le prescrizioni di sicurezza richiamate dagli avvisi presenti o dai docenti.
5. Gli studenti devono mantenere sempre un comportamento rispettoso verso gli addetti e
utilizzeranno con attenzione le attrezzature in dotazione al laboratorio. Si presenteranno alle lezioni
dotati del necessario materiale didattico e, se coinvolti direttamente nelle esercitazioni,
indosseranno i dispositivi di protezione individuali (camice, guanti, occhiali) prescritti dai docenti e
si atterranno alle istruzioni impartite dagli stessi.
6. Gli studenti ed il personale devono seguire le indicazioni relative alla raccolta, per il successivo
smaltimento e stoccaggio, dei rifiuti speciali.
7. Al termine dell’esercitazione gli allievi riordineranno il loro posto di lavoro secondo le
indicazioni ricevute e consegneranno, in ordine, all’assistente tecnico, le attrezzature e i materiali
eventualmente ricevuti all’inizio della lezione.
8. In generale non è consentito portare o lasciare effetti personali nei laboratori. Gli studenti si
atterranno alle prescrizioni dei docenti.
56
9. Durante l’intervallo e nelle ore in cui non sono previste lezioni è vietato l’accesso agli studenti.
In tali periodi il laboratorio è chiuso a chiave dall’A.T. o è consentita la presenza dei docenti e dell’
A.T. per la preparazione delle lezioni, per la manutenzione tecnica e per le attività necessarie al
buon funzionamento del laboratorio.
10. I laboratori, ove si utilizzino materiali o apparecchiature potenzialmente pericolosi, sono dotati
di cassetta per il primo soccorso, il cui contenuto è reintegrato a cura dell’A.T.
11. E’ vietato manomettere o danneggiare le dotazioni antinfortunistiche presenti in laboratorio.
12. Specifiche disposizioni sono prescritte dal direttore di laboratorio e segnalate per iscritto con il
presente regolamento.
13. Il docente che avesse necessità di mettere a punto una esercitazione, prima della lezione, deve
chiedere la presenza dell’A.T. e prendere anticipatamente accordi con lo stesso.
14. L’utilizzo dei laboratori è consentito anche a docenti di altra disciplina, solo in subordine alle
prenotazioni dei docenti della disciplina, previo consenso del direttore di laboratorio e accordi con
l’A.T..
15. I laboratori, dopo le attività descritte al punto 13 e 14, devono essere lasciati in ordine.
16. In ottemperanza al Regolamento delle studentesse e degli studenti, saranno presi provvedimenti
a carico di chi non si attiene alle regole comportamentali previste dal presente Regolamento, nonché
a quelle previste dal Regolamento d’Istituto.
FUNZIONI DEL DOCENTE IN LABORATORIO
1. Sovrintende o collabora alla consegna agli studenti, da parte dell’A.T., dell’eventuale materiale
ed attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’esercitazione.
2. Durante le lezioni /esercitazioni, fornisce agli allievi le informazioni necessarie per far effettuare
l’esercitazione. Sovrintende con l’A.T allo svolgimento della stessa e interviene sugli allievi in
difficoltà.
3. Controlla che le attrezzature vengano usate in modo consono evitando il loro danneggiamento.
4. Al termine della lezione verifica che la riconsegna del materiale venga effettuata con il dovuto
ordine.
5. Tramite l’A.T., comunica al Docente direttore del laboratorio eventuali necessità di materiale
necessario alle esercitazioni.
6. Segnala alla Presidenza eventuali danni arrecati e in tal caso applica il Regolamento delle
studentesse e degli studenti e il Regolamento d’Istituto.
7. Al termine dell’a.s. collabora con tutte le figure presenti nel laboratorio alla stesura della richiesta
di materiale di consumo necessario per le esercitazioni dell’a.s. successivo.
8. Comunica al direttore di laboratorio la necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria.
9. Al termine dell’a.s., in relazione alla programmazione didattica ed al P.O.F., concorda con i
colleghi di materia la richiesta motivata di acquisto di attrezzatura in conto capitale da presentare al
Dirigente scolastico.
10. Comporta grave responsabilità per gli insegnanti allontanarsi per qualsiasi motivo, durante
l'orario di servizio, dai laboratori, senza lasciare in vigilanza degli alunni personale della scuola.
12. In caso di assenza dell’A.T., per svolgere attività di ricerca teorica o documentazione, i docenti
possono ritirare la chiave del laboratorio nella saletta degli A.T., comunicando il ritiro e la relativa
riconsegna.
13. Secondo la programmazione didattica, almeno due giorni prima della data fissata per
l’esercitazione, prenota il laboratorio, secondo l’orario predisposto e richiede all’A.T. di verificare e
predisporre il materiale necessario allo svolgimento della lezione. Non è prevista una prenotazione
con anticipo superiore ai quindici giorni.
57
14. Firma il registro di laboratorio, indicando la classe impegnata e succintamente l’esercitazione
svolta.
FUNZIONI DELL’ASSISTENTE TECNICO
L’A.T. è addetto alla conduzione tecnica del laboratorio o laboratori a lui assegnati. Seguendo le
istruzioni ricevute dal direttore di laboratorio, delegato dal D.S., provvede:
1. Alla ordinaria manutenzione e custodia delle attrezzature, strumentazioni e materiale di facile
consumo in dotazione al laboratorio.
2. All’approvvigionamento dal magazzino di tutto il materiale di facile consumo necessario allo
svolgimento delle esercitazioni.
3. Alla predisposizione degli strumenti, attrezzature e materiali necessari alle esercitazioni in base
ad un programma comunicatogli dal docente, almeno due giorni prima della data fissata per la
lezione e in base all’orario previsto.
4. Al termine delle esercitazioni, al ritiro del materiale consegnato all’inizio della lezione e ad un
rapido controllo degli strumenti e delle attrezzature utilizzate, segnalando immediatamente
eventuali anomalie e/o ammanchi e collaborando ad individuare gli eventuali responsabili.
5. Alla pulizia dei posti di lavoro, delle attrezzature, degli scaffali, degli armadi, dei banconi, ecc. in
cui sono depositati e custoditi i materiali di lavoro.
6. Alla verifica, almeno bimestrale, delle dotazioni antinfortunistiche a disposizione del laboratorio,
segnalando al direttore di laboratorio eventuali carenze, e al reintegro del contenuto della cassetta di
primo soccorso, se presente.
7. Alla collaborazione con il direttore di laboratorio per l’aggiornamento del registro dell’inventario
specifico di laboratorio.
8. Ad eseguire, secondo un piano, di norma almeno semestrale, predisposto dal direttore di
laboratorio, un controllo del funzionamento e dello stato di conservazione della strumentazione e
dell’attrezzatura per garantire continuità nello svolgimento delle esercitazioni; segnala inoltre al
direttore eventuali anomalie.
9. Alla fine dell’anno scolastico, assieme al direttore di laboratorio, alla verifica dell’inventario di
laboratorio e, sentito il direttore, all’eventuale scarico al magazzino generale.
10. Presente il direttore di laboratorio, al verifica, all’inizio dell’anno, delle attrezzature e al ritiro
dal magazzino del materiale di consumo da tenere a disposizione.
11. In corso d’anno, al ritiro dal magazzino di ulteriore eventuale materiale occorrente per le
esercitazioni.
Inoltre:
13. Tiene le chiavi degli armadi contenenti le attrezzature, strumentazioni e materiale di consumo in
apposita cassetta delle chiavi in laboratorio. In caso di assenza dell’A.T., se necessario e per attività
non di esercitazione, il docente potrà utilizzare la doppia chiave. Il C.C.N.L. prevede che i
collaboratori scolastici sono tenuti alla apertura e chiusura dei laboratori: tuttavia, al fine di
migliorare l’organizzazione interna e per il buon funzionamento dei laboratori, gli AA.TT.
collaboreranno ricevendo e custodendo la copia delle chiavi di accesso ai laboratori nella saletta a
loro destinata, gestendone autonomamente l’apertura e chiusura.
14. E’ di norma presente in laboratorio durante le lezioni e collabora con i docenti nel verificare
l’uso pertinente delle attrezzature da parte degli allievi.
58
15. Qualora dovesse essere assegnato a più laboratori, concorda con i relativi responsabili un orario
di presenza nei singoli laboratori.
N.B. Specifiche ed ulteriori indicazioni in aggiunta alle presenti possono essere date dal direttore di
laboratorio.
FUNZIONI DEL DOCENTE DIRETTORE DI LABORATORIO
1. All’inizio dell’anno scolastico, in presenza dell’A.T. e del D.S.G.A. o un suo delegato, verifica lo
stato del laboratorio. Verrà redatta una check-list delle attrezzature presenti in inventario. Una copia
della check-list e dell’inventario resterà al direttore e l’altra al D.S.G.A..
2. Sentito il D.S., fornisce specifiche indicazioni agli AA.TT., non previste dal regolamento
generale e le allega ad esso.
3. Predispone l’orario del laboratorio, prevedendo le eventuali priorità di accesso, nel rispetto di
quanto stabilito dal presente regolamento; predispone a inizio d’anno il registro delle attività svolte
in laboratorio e il modulo delle prenotazioni, sempre nel rispetto di quanto stabilito dal presente
regolamento.
4. Riceve le segnalazioni di guasti e anomalie e compila il modulo previsto per richiedere il
preventivo per la manutenzione straordinaria da affidare ad aziende esterne.
5. Per garantire l’efficienza e la sicurezza del laboratorio, predispone un programma almeno
semestrale di manutenzione ordinaria delle attrezzature e delle strumentazioni e una verifica almeno
bimestrale delle dotazioni antinfortunistiche, da far eseguire agli AA.TT., e ne verifica l’attuazione.
6. Alla fine dell’anno scolastico, raccoglie le richieste di acquisto di attrezzature in conto capitale,
ne verifica la motivazione e la coerenza alle finalità didattiche previste dalle programmazioni e dal
P.O.F. e predispone per tempo il piano degli acquisti annuale da sottoporre al D.S. per l’a.s.
successivo.
7. Alla fine dell’anno scolastico, in relazione alle classi da attivare, predispone, in accordo con i
colleghi, la richiesta di acquisto per il materiale di facile consumo necessario per le esercitazioni
dell’anno scolastico successivo.
8. Partecipa alle riunioni con il D.S. e il D.S.G.A. al fine di proporre gli acquisti, o le eventuali
manutenzioni straordinarie per il settore, nell’ambito del budget assegnato.
9. Verificata, direttamente o indirettamente, la carenza di dotazioni antinfortunistiche del
laboratorio, richiede al D.S. il loro reintegro o il necessario intervento. Nei casi di grave pericolo
sospende le esercitazioni, avvisando il D.S. e richiedendo un intervento immediato di messa in
sicurezza.
10. Nell’ipotesi di assenza programmata (ferie) durante i giorni di lezione dell’A.T. concorderà, con
il collega che sostituisce lo stesso, le modalità per permettere un regolare svolgimento delle attività
di laboratorio o disporrà la loro momentanea sospensione, comunicandola al D.S..
11. Coadiuvato dagli AA.TT., tiene aggiornato il registro dell’inventario, effettua e firma il collaudo
delle nuove attrezzature e stende la relazione di scarico inventariale .
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. SEGUENZA”
Via S. Agostino n. 1 - 98122 Messina
Centralino: 090673569 - Fax: 090672770
www.seguenza.it
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REGOLAMENTO sulle CERTIFICAZIONI
(approvato dal Consiglio d’Istituto in data 21/05/2012)
Viste le modifiche introdotte dall’art. 15 comma 1 della L.183 del 12 novembre 2011, che
disciplinano la materia relativa ai certificati e alle dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. n.
445 del 2000;
considerata la Direttiva 14/2011, in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive,
si comunica che la Segreteria del Liceo si atterrà alle disposizioni e alle misure organizzative
contenute nel seguente
REGOLAMENTO
Art. 1. Generalità
Le certificazioni rilasciate, in ordine a stati, qualità personale e fatti, sono valide e utilizzabili solo
nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, sono
ammessi esclusivamente atti di notorietà o dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni).
Art. 2. Dicitura prevista dalla norma
Qualsiasi certificazione rilasciata dagli Uffici di Segreteria deve riportare, come previsto dal punto
b) della Direttiva 14/2011 su citata, la dicitura:
IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.
L’emissione di atti privi di tale dicitura costituisce violazione della norma con conseguente
responsabilità disciplinare.
Art. 3. Accettazione di certificazioni
Gli Uffici della Segreteria non accetteranno da dipendenti o privati cittadini certificazioni della
Pubblica Amministrazione riportanti tale dicitura, ma richiederanno per contro analoga
autodichiarazione.
Art. 4. Responsabili del procedimento di controllo delle autocertificazioni
Il D.S. individua all’inizio di ogni anno scolastico, ed entro 15 giorni dall’emanazione del presente
regolamento, quali Responsabili del procedimento, gli assistenti amministrativi che gestiscono:
le richieste relative agli alunni;
le richieste relative al personale;
gli aspetti retributivi e contributivi;
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gli
aspetti contabili.
Art. 5. Tipologia dei controlli
I controlli sulle autocertificazioni possono riguardare dati e situazioni direttamente disponibili,
oppure dati che devono essere rilevati presso altre amministrazioni o gestori di pubblici servizi.
Nel secondo caso i controlli saranno diretti o indiretti, nel caso in cui, rispettivamente, sia possibile
accedere direttamente alle informazioni in possesso di altre amministrazioni, mediante
collegamento informatico, oppure debba essere richiesta la verifica ad altre amministrazioni.
I controlli, inoltre, sono distinti in preventivi e successivi, a seconda che abbiano luogo prima o
dopo l’emissione del provvedimento amministrativo.
Art.6. Oggetto dei controlli
Saranno prioritariamente sottoposte a controllo le autocertificazioni volte a ottenere:
 benefici di natura personale legate a rapporti di lavoro o che comunque comportino priorità
in procedimenti concorsuali o graduatorie;
 benefici di tipo economico;
 benefici in ambito del diritto allo studio, agevolazioni e sovvenzioni;
 benefici in ambito previdenziale, assistenziale;
 benefici nell’ambito di procedure di gara.
Art.7. Errori sanabili
Qualora nell’autodichiarazione il Responsabile rilevi la presenza di errori o imprecisioni sanabili, il
Responsabile del procedimento formalizzerà all’interessato l’invito a integrare la dichiarazione
entro il termine perentorio di 15 giorni.
Art. 8.Modalità e criteri per l’effettuazione dei controlli a campione
Ogni Responsabile effettuerà idonei controlli delle dichiarazioni sostitutive prodotte nella misura
minima di una ogni dieci presentate.
Qualora il Responsabile rilevi dal risultato dei controlli a campione che, nell’ambito del medesimo
procedimento o da parte del medesimo soggetto, le autocertificazioni possano essere non veritiere,
il controllo dovrà essere esteso a tutte le autocertificazioni prodotte nel medesimo procedimento o
prodotte dal medesimo soggetto.
Art.9. Modalità e criteri per l’effettuazione dei controlli in caso di ragionevole dubbio
Oltre a quanto sopra previsto, i controlli verranno effettuati ogni volta che il Responsabile del procedimento abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate. Il ragionevole dubbio è fondato
su elementi di incoerenza palese, inattendibilità evidente, imprecisioni e omissioni nella
compilazione, indeterminatezza della situazione, impossibilità di raffronto, lacunosità di elementi
per lo svolgimento del procedimento richiesto.
Art.10. Controlli puntuali
Qualora i controlli complessivi evidenzino una percentuale superiore al 30% di presunte false
autodichiarazioni rispetto al totale annuo, si passerà al controllo puntuale.
Art.11. Termini per l’effettuazione dei controlli
I controlli dovranno essere effettuati entro il termine di dieci giorni dalla presentazione
dell’autocertificazione, oppure immediatamente dopo la ricezione della stessa in caso di controlli
puntuali o in caso di ragionevole dubbio.
Art. 12. Provvedimenti conseguenti a rilevazioni di false dichiarazioni.
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Qualora dal controllo delle autocertificazioni si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese
da un soggetto all’Amministrazione, il responsabile del procedimento è tenuto ad attivarsi
immediatamente, informando il D.S. affinché questi trasmetta gli atti contenenti le presunte false
dichiarazioni all’Autorità giudiziaria.
Nell’inoltrare la segnalazione all’Autorità giudiziaria, dovrà anche essere indicato espressamente il
soggetto presunto autore dell’illecito penale.
Il Responsabile del procedimento, quando si tratti di controllo preventivo, provvederà ad escludere
dal procedimento in corso il soggetto che abbia autocertificato il falso, comunicandogli il motivo
dell’esclusione, fatta salva, comunque, la procedura di cui al 1° comma (trasmissione all’Autorità
giudiziaria). In tal caso, nei provvedimenti adottati dall’Amministrazione, si dovrà dare atto
dell’esclusione dal procedimento dei soggetti che abbiano reso le false dichiarazioni.
Quando il controllo avvenga successivamente all’emanazione del provvedimento, il dichiarante
decade dai benefici conseguiti con il medesimo atto.
Art. 13. Registrazione dei controlli effettuati
Ogni Ufficio dovrà essere dotato di apposito registro sul quale vanno riportati i controlli effettuati
nel corso dell’anno.
Art.14. Controlli per conto di altre pubbliche amministrazioni
I controlli effettuati per conto di altre pubbliche amministrazioni sono svolti nel termine massimo di
trenta giorni. Le richieste saranno annotate in apposito registro.
Art. 15. Relazione annuale
Entro il 15 febbraio di ogni anno, il D.S.G.A. presenterà al D.S. una relazione sintetica circa i
controlli effettuati fino al 31 dicembre dell’anno solare precedente. Tale relazione dovrà evidenziare
i seguenti dati:
numero totale dei controlli effettuati a campione;
numero dei controlli effettuati in caso di ragionevole dubbio;
numero dei controlli effettuati per conto di altre Amministrazioni;
esito dei controlli effettuati, con particolare riferimento agli eventuali e conseguenti
provvedimenti di revoca.
NOTE ESPLICATIVE PER L’UTENZA
A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità, dal 1/1/2012 alle Pubbliche Amministrazioni,
anche alle istituzioni scolastiche, è vietato rilasciare certificati da presentare ad altre pubbliche
amministrazioni e a gestori di pubblici servizi.
In questo caso i cittadini DEVONO autocertificare i fatti, stati e qualità personali che li riguardano.
L’autocertificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituiscono (generalmente è quindi valida
sei mesi).
Le dichiarazioni false costituiscono reato e comportano la perdita dei benefici ottenuti
Il rifiuto da parte del funzionario addetto di ricevere l’autocertificazione costituisce violazione dei
doveri d’ufficio.
L’autocertificazione non può essere utilizzata per atti da presentare all’autorità giudiziaria in
procedimenti giurisdizionali e per motivi di salute.
Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati
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Nei rapporti con gli organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazione previste dagli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.
Gli organi della P.A. sono tenuti ad acquisire d’Ufficio, le informazioni oggetto delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, qualora siano in possesso della P.A.
Gli organi della Pubblica Amministrazione sono tenuti ad effettuare idonei controlli senza oneri e con
qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della fonte di riferimento, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000.
La mancata risposta alle richieste di controllo, entro 30 giorni, costituisce violazione dei doveri di
ufficio e viene presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della perfomance
individuale.
CHE COSA NON E’ AUTOCERTIFICABILE
1) Certificazioni mediche, sanitarie
2) Certificati di origine
3) Certificati di conformità CE
4) Brevetti e marchi
5) D.U.R.C.
Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica sportiva non
agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di
idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per
l’intero anno scolastico – art. 10 comma 2 DPR 403/98
CHE COSA E’ UNA AUTOCERTIFICAZIONE
E’ una dichiarazione che l’interessato sottoscrive di suo pugno nel proprio interesse su stati, fatti e
qualità personali che viene utilizzata nei rapporti con la P.A. e con i concessionari e i gestori di pubblici
servizi. Nei rapporti con soggetti privati il ricorso all’autocertificazione è rimandata alla accettazione o
meno da parte di quest’ultimo
L’autocertificazione può sostituire:
a) le normali certificazioni;
b) gli atti notori
CON QUALI DICHIARAZIONI SONO STATI SOSTITUITI GLI ATTI NOTORI
Con le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, le
qualità personale i e i fatti a sua conoscenza che non sono già compresi nell’elenco dei certificati che le
amministrazioni non possono più chiedere (ad esempio il proprio stato di servizio, la conformità
all’originale della copia di un documento etc..)
Possono fare le dichiarazioni sostitutive:
- i cittadini italiani
- i cittadini dell’Unione Europea
- i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno: quest’ultimi
possono utilizzare l’autocertificazione limitatamente ai dati che sono attestabili dalle pubbliche
amministrazioni
Le dichiarazioni possono essere presentate anche contestualmente all’istanza e sono sottoscritte
dall’interessato in presenza del dipendente addetto (art. 3, comma 1, DPR 403/1998).
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VALIDITA’ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
Hanno validità illimitata tutti i certificati rilasciati dalle P.A., attestanti stati e fatti personali non soggetti
a modificazioni
Tutte le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio
Hanno identica validità temporale degli atti che sostituiscono le dichiarazioni sostitutive dei
certificazioni e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
QUANDO E’ NECESSARIO AUTENTICARE UNA SOTTOSCRIZIONE
Nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni non è prevista l’autentica della firma. Questa è stata
eliminata anche per tutte quelle domande e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte alle
amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi. Sarà dunque sufficiente firmarle davanti al
funzionario addetto o inviarla per posta, fax o via telematica unitamente a fotocopia di un documento di
identità del richiedente
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INDICE
pag.3 – CARTA DEI SERVIZI
pag.11 - REGOLAMENTO D’ISTITUTO
pag.28 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
pag.30 - REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
pag.34 - REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI CLASSE
pag.37 – REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
pag.44 – REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE
pag.53 – REGOLAMENTO DELL’ORGANO INTERNO DI GARANZIA
pag.56 – REGOLAMENTO DEI LABORATORI
pag.60 – REGOLAMENTO SULLE CERTIFICAZIONI
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carta dei servizi - Liceo Scientifico Seguenza