BAHAMAS
AZERBAIGIAN
ARMENIA
ARABIA SAUDITA
ANTIGUA E BARBUDA
ANGOLA
ALGERIA
ALBANIA
AFGHANISTAN
D
DS
DS
DS
DS
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DS
DS
D
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DS
D
DS
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DS
D
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(1) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.
(2) A norma dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del
regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio non trovano applicazione né all'Irlanda né al Regno Unito.
D = passaporti diplomatici (*)
S = passaporti di servizio e altri passaporti ufficiali
SP = passaporti speciali.
1.1. Sono esonerate dall'obbligo di visto le categorie di persone originarie dei paesi indicati nella
colonna di sinistra che sono contrassegnate dai seguenti codici:
Deroghe a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 all'obbligo di visto di cui all'articolo 1, paragrafo 1
IT
1.
Oltre alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, è previsto un aggiornamento mensile sul sito web della Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza.
La presente pubblicazione è basata sulle informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 del regolamento, aggiornate al 16/10/2006 (2)
(2006/C 311/06)
Informazioni a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che
adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1)
C 311/16
19.12.2006
D
DS
DS
DS
DS
DS
DOMINICA
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DS
DS
DS
DS
D
D (***)
DS
DS
DS
DS
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DS+SP
DS+SP
DS
DS
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
CUBA
COSTA D'AVORIO
COREA (NORD)
CONGO (REPUBBLICA
DEMOCRATICA)
CONGO
COMORE
COLOMBIA
CINA (REP POP)
CIAD
CAPO VERDE
CAMERUN
CAMBOGIA
DS
DS
BURKINA FASO
D
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DS
IT
BURUNDI
DS
BOTSWANA
DS
D
BOSNIA-ERZEGOVINA
D
DS
DS
DS
BIELORUSSIA
BHUTAN
BENIN
BELIZE
BARBADOS
BANGLADESH
BAHREIN
19.12.2006
C 311/17
DS
INDONESIA
DS
D
DS
DS
DS
DS
DS
DS
D
D
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DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
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DS
DS
DS
DS
D
DS
DS
D
DS
DS
DS
D
DS
DS
DS
DS
DS+SP
DS
DS
DS
DS+SP
DS
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
INDIA
HAITI
GUINEA EQUATORIALE
GUINEA-BISSAU
GUINEA
GUIANA
GRENADA
GIORDANIA
GIBUTI
D
DS
GIAMAICA
DS
DS
D
DS
DS
DS
GHANA
GEORGIA
GAMBIA
D
DS
IT
GABON
FILIPPINE
FIGI
EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA
ETIOPIA
ERITREA
EMIRATI ARABI UNITI
EGITTO
ECUADOR
C 311/18
19.12.2006
MAURIZIO
DS
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DS
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D
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DS
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D (***)
DS
DS
D
DS+SP
DS+SP
DS
D
DS+SP
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
MAURITANIA
MAROCCO
MALI
MALDIVE
MALAWI
MADAGASCAR
LIBIA
LIBERIA
LIBANO
LESOTHO
LAOS
KUWAIT
KIRIBATI
D
DS
IT
KIRGHIZISTAN
KENYA
KAZAKHSTAN
ISOLE SALOMONE
ISOLE MARSHALL
ISOLE MARIANNE
SETTENTRIONALI
IRAQ
IRAN
19.12.2006
C 311/19
D
SAMOA
DS
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DS
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D
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D
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DS
DS
DS
DS
DS+SP
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS+SP
DS
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
RUSSIA
RUANDA
REPUBBLICA DOMINICANA
REPUBBLICA CENTRAFRICANA
QATAR
PERÙ
PAPUA NUOVA GUINEA
PALAU
PAKISTAN
OMAN
NIGERIA
NIGER
D
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DS
IT
NEPAL
NAURU
NAMIBIA
MYANMAR
DS
D
MONTENEGRO
MOZAMBICO
DS
MONGOLIA
MOLDOVA
MICRONESIA
C 311/20
19.12.2006
D
DS
DS
D
D
DS
DS
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DS
DS
DS
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D
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DS
DS
TUNISIA
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DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS+SP
DS
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DS
D
DS
DS+SP
D
DS
DS
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
TRINIDAD E TOBAGO
TONGA
TOGO
TIMOR ORIENTALE
THAILANDIA
TANZANIA
TAGIKISTAN
SWAZILAND
SURINAME
SUDAN
SUDAFRICA
SRI LANKA
SOMALIA
D
DS
DS
IT
SIRIA
SIERRA LEONE
SERBIA
SENEGAL
SEICELLE
SAO TOME E PRINCIPE
S. VINCENT E GRENADINE
S. LUCIA
S. KITTS E NEVIS
19.12.2006
C 311/21
DK
D
D
DS
DS
DS
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DS
DS+SP DS+SP
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D
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DS
DS
DS
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D
DS+SP
DE
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FR
IT
CY
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PL
PT
SI
ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO
DS+SP DS+SP
SK
DS+SP
DS
DS
DS
DS
DS+SP
FI
SE
IS
DS+SP DS+SP DS+SP
NO
DS+SP
L'esenzione dall'obbligo di visto per i titolari di passaporti diplomatici, come indicato nella tabella, si applica ai diplomatici in missione ufficiale per soggiorni di breve durata. La tabella lascia impregiudicate le regole applicabili ai diplomatici
che si recano negli Stati membri in cui sono o saranno accreditati.
I titolari di passaporto vaticano, indipendentemente dalla nazionalità, sono dispensati dall'obbligo di visto da Germania, Svezia, Repubblica ceca, Lettonia, Danimarca, Slovacchia, Polonia e Francia.
I titolari di carte di identità in corso di validità rilasciate dalle autorità dello Stato della Città del Vaticano sono dispensati dall'obbligo del visto da Danimarca e Slovacchia.
I titolari di passaporti ordinari, diplomatici o di servizio in corso di validità rilasciati dalle autorità competenti dello Stato della Città del Vaticano possono entrare nel territorio degli Stati del Benelux senza visto.
I titolari di passaporti diplomatici e di servizio del Sovrano Ordine Militare di Malta sono dispensati dall'obbligo di visto dalla Polonia.
(**) Benelux: in applicazione della Convenzione dell'11 aprile 1960, e in particolare l'articolo 3, i paesi del Benelux hanno una politica armonizzata in materia di visti per soggiorni di breve durata per paesi terzi.
(***) Polonia: soggiorno fino a 30 giorni.
(*)
TAIWAN
AUTORITÀ PALESTINESE
ZIMBABWE
CZ
DS
YEMEN
ZAMBIA
D
DS
VIETNAM
BNL
(**)
DS
IT
VANUATU
UZBEKISTAN
UGANDA
UCRAINA
TUVALU
TURKMENISTAN
TURCHIA
C 311/22
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
19.12.2006
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi dispensano detti membri dell'equipaggio
dall'obbligo di visto, a condizione che siano titolari di un documento di viaggio contenente un
timbro trilingue o una dicitura attestante la loro qualità di battellieri del Reno conformemente
alle risoluzioni della Commissione centrale per la navigazione del Reno.
— Reno:
— Membri dell'equipaggio civile di navi (vie fluviali internazionali):
Osservazione della Slovacchia: in caso di transito, l'obbligo di visto è mantenuto per i membri
dell'equipaggio, ad eccezione dei cittadini di Serbia e Montenegro (accordo di facilitazione del visto
tra Slovacchia e Serbia e Montenegro). I titolari devono presentare: documento di viaggio, libretto
per marittimi e contratto di ingaggio sulla nave.
Osservazione della Norvegia: sono dispensati dall'obbligo di visto i titolari di un «Seafarer's Identification and Record Book» delle Filippine e/o un passaporto nazionale filippino (cfr. l'Accordo di navigazione dell'ottobre 1999 tra le Filippine e la Norvegia). Il titolare è tenuto a presentare la conferma
scritta dell'armatore o del suo rappresentante attestante che prende servizio su una nave attraccata
in un porto norvegese.
— in caso di transito: l'obbligo del visto è mantenuto per i membri dell'equipaggio da tutti gli
Stati salvo la Norvegia.
— in caso di permesso di recarsi a terra: l'esenzione si applica ai membri dell'equipaggio salvo
per quanto riguarda la Svezia e la Germania,
In pratica:
IT
Possono essere dispensati dal visto se in possesso dei documenti d'identità per la gente di mare, rilasciati in conformità con le convenzioni (n. 108 del 1958 — n. 185 del 2003) dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) /con la convenzione IMO di Londra del 9 aprile 1965 (FAL) sulla
facilitazione del traffico marittimo internazionale.
— Membri dell'equipaggio civile di navi:
— dalla Francia per i membri di equipaggio cittadini di paesi che non hanno sottoscritto la
convenzione di Chicago;
L'obbligo di visto è tuttavia mantenuto:
Sono generalmente dispensati dall'obbligo di visto dagli Stati membri qualora siano in possesso
delle licenze e dei certificati di cui agli allegati da 1 a 9 della convenzione di Chicago sul trasporto
aereo internazionale.
— Membri dell'equipaggio civile dell'aviazione:
1.2. Esenzione dal visto per altre categorie di cui all'articolo 4
19.12.2006
C 311/23
Y
Y
NATO (North Atlantic Treaty Organisation)
Nazioni Unite
Y
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PL
Inoltre, la Danimarca dispensa dall'obbligo di visto i titolari di un tesserino di riconoscimento
«SHIRBRIG, Planning Element Official», rilasciato dal Capo di Stato maggiore.
Y
PT
Y
Y
N
SI
Y
Y
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SK
FI
Y (*)
SE
Y
Y
IS
Y
Y
NO
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
I titolari di lasciapassare ONU sono esonerati dall'obbligo di visto secondo quanto indicato nella
tabella dagli Stati membri.
Nazioni Unite:
(*) Svezia: sono dispensati dall'obbligo di visto per le Nazioni Unite i funzionari dell'ONU che siano in servizio e in possesso di un'attestazione dell'ONU che lo certifichi.
Y
BNL
Consiglio di cooperazione doganale
Y = Sì
N = No
— Esenzione dall'obbligo di visto per funzionari di determinate organizzazioni
IT
Osser vazioni r iguardanti deter minate organizzazioni:
Austria: sono dispensati dall'obbligo di visto i beneficiari di privilegi e immunità provvisti di uno
specifico documento di identità.
Portogallo: i titolari di detto lasciapassare non sono dispensati dall'obbligo di visto;
Osser vazione generale:
— Lasciapassare rilasciati da organizzazioni internazionali ai propri funzionari:
Germania e Austria dispensano detti membri dell'equipaggio, purché titolari di un documento
attestante la loro qualità di battellieri del Danubio e siano iscritti nel ruolo dell'equipaggio.
— Danubio:
C 311/24
19.12.2006
CZ
DK
DE
EE
DS
EL
DS (3) (5)
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D S ( 4) A
(1) C (2) (5)
S A ( 1) C
(2) (5)
FR
IT
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DS (7)
DS (6)
PL
DS (4)
PT
SI
DS
DS (5)
SK
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SE
DS
IS
NO
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(1) Francia: nonostante gli Stati Uniti e Israele siano firmatari della convenzione di Chicago, l'obbligo di visto è mantenuto per i membri di equipaggio cittadini dei due paesi.
(2) Francia: nonostante gli Stati Uniti e Israele siano firmatari della convenzione di Londra del 1965, l'obbligo di visto è mantenuto per i membri di equipaggio cittadini dei due paesi.
(3) Spagna: per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, i titolari di passaporti diplomatici o di passaporti di servizio o ufficiali in missione o visita ufficiale sono soggetti all'obbligo di visto. Il visto non è necessario se l'entrata avviene in applicazione della convenzione ispano-nordamericana del 1o maggio 1988.
(4) Francia e Portogallo: esclusivamente quando i titolari di passaporto diplomatico o di servizio sono in missione.
(5) Se in missione
(6) Polonia: per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio in missione
(7) Polonia: per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio in missione (validità dei visti non superiore a 4 anni)
STATI UNITI D'AMERICA (USA)
MESSICO
ISRAELE
BNL
passaporti diplomatici
passaporti di servizio/passaporti ufficiali
equipaggio civile dell'aviazione
equipaggio civile di navi
AUSTRALIA
=
=
=
=
Sono soggette all'obbligo del visto le categorie di persone originarie dei paesi indicati nella
colonna di sinistra che sono contrassegnate dai seguenti codici:
Deroghe a norma dell'articolo 4 all'esenzione dall'obbligo di visto di cui all'articolo 1, paragrafo
2
IT
D
S
A
C
2.
L'esenzione dall'obbligo di visto, come indicato nella tabella dal Benelux, si applica ai titolari di
lasciapassare rilasciati dal Segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale.
Consiglio di cooperazione doganale:
I titolari di un ordine di missione rilasciato dal Quartiere generale NATO sono dispensati dall'obbligo di visto indipendentemente dalla loro nazionalità, conformemente con l'articolo 3 della
convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro
forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, se sono membri di una forza NATO.
NATO (North Atlantic Treaty Organisation):
19.12.2006
C 311/25
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
ARGENTINA
AUSTRALIA
BOLIVIA
BRASILE
BRUNEI
BULGARIA
CANADA
CILE
COREA (SUD)
COSTARICA
CROAZIA
EL SALVADOR
GIAPPONE
GUATEMALA
HONDURAS
ISRAELE
CZ
E
BNL
DK
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IS
NO
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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E
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E
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E
EE (***)
IT
E
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E
E
DE (****)
I cittadini dei paesi che appaiono nella colonna di sinistra sono soggetti all'obbligo di visto se
intendono svolgere un'attività retribuita durante il loro soggiorno
Deroghe a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 all'esenzione dall'obbligo di visto di cui all'articolo
1, paragrafo 2
ANDORRA
E = attività retribuita
3.
C 311/26
19.12.2006
E
E
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E
E
E
E
E
MONACO
NICARAGUA
NUOVA ZELANDA
PANAMA
PARAGUAY
ROMANIA
SAN MARINO
SINGAPORE
STATI UNITI D'AMERICA (USA)
URUGUAY
VATICANO
VENEZUELA
E
MACAO S.A.R.
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REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
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DE (****)
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E
E
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NO
NO
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(*)
Osservazione della Spagna: i cittadini di Andorra sono dispensati dall'obbligo del visto per esercitare un'attività remunerata durante il loro soggiorno, tranne che per l'esercizio delle professioni liberali.
(**) Osservazione della Francia: per il Canada, sono soggetti all'obbligo del visto solo i tirocinanti professionali che entrino nel paese per un tirocinio a norma dell'accordo franco-canadese del 4 ottobre 1956.
(***) Osservazione dell'Estonia: per esercitare un'attività professionale in Estonia lo straniero deve ottenere un permesso di lavoro/permesso di soggiorno per lavoro. La registrazione del contratto di lavoro di breve durata è necessaria per lo straniero che entra/soggiorna in Estonia sulla base di un visto (di tipo D) o con esenzione dal visto (fatti salvi eventuali accordi internazionali che stipulino il contrario). La durata massima autorizzata non può superare sei mesi in un anno.
(****) Osservazioni della Germania: le seguenti categorie di lavoratori non sono considerate persone che esercitano un'attività remunerata e sono esonerate dall'obbligo del visto, alle condizioni stabilite nei casi di seguito precisati:
— marittimi, in possesso di un libretto di navigazione tedesco («Seefahrtbuch») e di un passaporto nazionale rilasciato dalle autorità di uno degli Stati che figurano nell'allegato II, se soggiornano, esclusivamente in qualità di membri dell'equipaggio di una imbarcazione autorizzata a battere bandiera della Germania, a bordo della stessa o nel territorio della Germania;
— piloti di navigazione marittima e costiera nell'esercizio della professione marittima;
— in navigazione fluviale sul Reno e sul Danubio, compreso il canale Meno-Danubio, per l'ingresso finalizzato al trasporto di persone o merci: cittadini di paesi terzi che lavorano su una imbarcazione registrata all'estero da un'impresa
con sede all'estero, e che sono in possesso di un passaporto riconosciuto o di un documento sostitutivo, dal quale risulta la loro qualifica di battellieri del Reno o che sono titolari di un documento speciale sostitutivo del passaporto,
come il «Donauschifferausweis» («documento di battelliere del Danubio») o il libretto di navigazione («Seefahrtbuch») e figurano nell'elenco dell'equipaggio. Il loro soggiorno deve servire soltanto a finalità direttamente connesse con le
loro attività di navigazione.
L'attività di lavoro autonomo è generalmente considerata attività remunerata. Tuttavia alcune attività non sono considerate tali (art. 17, paragrafo 2 dell'ordinanza in materia di residenza in combinato disposto con l'articolo 16 dell'ordinanza in materia di occupazione, a titolo d'esempio, alcuni conducenti di veicoli). Le persone che svolgono dette attività possono entrare senza visto, alle condizioni stabilite nei singoli casi.
E
HONG KONG S.A.R.
DK
DK
IT
CZ
E
MESSICO
BNL
E
CZ
MALESIA
BNL
19.12.2006
C 311/27
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
COSTARICA
CROAZIA
EL SALVADOR
GIAPPONE
GUATEMALA
HONDURAS
ISRAELE
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CILE
COREA (SUD)
RA (**)
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BRUNEI
CANADA
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BOLIVIA
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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IT
BULGARIA
RA
AUSTRALIA
DE (*)
RA
DK
ARGENTINA
CZ
R (**) A (**)
BNL
Sono esonerati dall'obbligo del visto i rifugiati statutari e gli apolidi, a condizione che soggiornino legalmente in uno dei paesi o entità indicati nella colonna di sinistra e che siano provvisti
di un documento di viaggio rilasciato dalle competenti autorità di detto paese o entità.
Misure a norma dell'articolo 3, secondo trattino, del regolamento
ANDORRA
R = rifugiati
A = apolidi
4.
C 311/28
19.12.2006
CZ
RA (**)
RA (**)
R (**)A (**)
URUGUAY
VATICANO
VENEZUELA
R
ES
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R
IT
RA
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PT
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PT
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SK
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SK
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FI
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R
SE
IS
IS
NO
R
NO
Il requisito generale è il possesso di un documento di viaggio in corso di validità rilasciato conformemente all'accordo sul rilascio dei documenti di viaggio ai rifugiati del 15 ottobre 1946, alla convenzione relativa allo status dei rifugiati
del 28 luglio 1951 o alla convenzione sullo status degli apolidi del 28 settembre 1954. I documenti di viaggio devono consentire il rimpatrio per un periodo sufficientemente lungo.
(**) Per la Germania: si applica in ogni caso, dalla data di entrata in vigore degli accordi e delle convenzioni di cui alla nota (*) sul rilascio di documenti di viaggio ai rifugiati e agli apolidi.
(***) Polonia: per soggiorni di durata non superiore a 3 mesi e non per attività retribuita.
Osservazione della Slovacchia: le esenzioni dall'obbligo di visto per i titolari di documenti di viaggio rilasciati ai rifugiati conformemente alla convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 sono trattate conformemente all'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati del 20 aprile 1959.
R (**) A (**)
MACAO S.A.R.
DE (*)
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DK
HONG KONG S.A.R.
(*)
EL
REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
RA (**)
STATI UNITI D'AMERICA (USA)
BNL
RA
ROMANIA
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RA (**)
PARAGUAY
SINGAPORE
RA (**)
PANAMA
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NUOVA ZELANDA
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SAN MARINO
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NICARAGUA
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MONACO
R
RA
DE (*)
MESSICO
DK
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MALESIA
BNL
19.12.2006
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 311/29
V d)
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PITCAIRN, DUCIE,
HENDERSON E OENO
SANT'ELENA E DIPENDENZE
TERRITORIO BRITANNICO
DELL'OCEANO INDIANO
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(1) Il 21 maggio 2002 è entrato in vigore il «British Overseas Territories Act 2002», che introduce delle modifiche importanti allo statuto dei territori d'oltremare, e allo statuto di cittadinanza di diritto britannico delle persone che ne dipendono.
Danimarca, Francia, Islanda, Norvegia, Portogallo e Svezia: ad eccezione dei titolari di passaporto di cittadino dei territori britannici («British Dependant Territories»).
Spagna e Italia: ad eccezione dei titolari di passaporto di cittadino dei territori britannici («British Dependant Territories»).
Francia: ad eccezione dei titolari di passaporto recante la dicitura «the holder has the right of abode in the United Kingdom» («il titolare ha diritto di risiedere nel Regno Unito»).
Repubblica ceca, Danimarca, Islanda e Svezia: ad eccezione dei titolari di passaporto recante la dicitura «the holder has the right of re-admission» («il titolare ha diritto di riammissione»), «the holder is entitled to re-admission to the United Kingdom»(«il titolare ha diritto di riammissione nel Regno Unito»), o «the holder has the right of abode in the United Kingdom» («il titolare ha diritto di risiedere nel Regno Unito»), purché il titolare non sia assente dal Regno Unito da oltre due anni.
(e) Germania: gli abitanti dei territori britannici sono soggetti all'obbligo di visto, ad eccezione dei titolari di passaporto britannico con la dicitura «British Citizen» («cittadino britannico») o titolari di un passaporto con la dicitura «Government
of Bermuda» («Governo di Bermuda») e l'indicazione della nazionalità «cittadino dei territori britannici» («British dependent territories citizen»,in conformità con la precedente normativa o«British Overseas territories citizen»,in conformità con la
nuova normativa).
(f) Cipro: ad eccezione dei titolari di passaporto con dicitura attestante che sono ammessi nel Regno Unito senza formalità.
(*) Estonia: sono soggetti all'obbligo di visto tutti i territori britannici d'oltremare, a meno che il documento di viaggio rechi la dicitura «citizen of European Community» («cittadino della Comunità europea»).
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MONTSERRAT
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ISOLE FALKLAND
ISOLE VERGINI BRITANNICHE
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ISOLE CAYMAN
ISOLE TURKS E CAICOS
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BERMUDA
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CZ
ANGUILLA
BNL
Situazione specifica delle persone il cui status di cittadinanza dipende da un legame con i territori
britannici d'oltremare e che sono soggette all'obbligo di visto da uno o più Stati membri (1)
(stato delle informazioni complementari trasmesse alla Commissione)
Dati di cui non è richiesta la pubblicazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 539/
2001, forniti a puro titolo informativo
C 311/30
19.12.2006
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