BAHAMAS AZERBAIGIAN ARMENIA ARABIA SAUDITA ANTIGUA E BARBUDA ANGOLA ALGERIA ALBANIA AFGHANISTAN D DS DS DS DS D DS DS D DS DS D DS D DS D DS DS DS DS DS DS DS Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (1) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. (2) A norma dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio non trovano applicazione né all'Irlanda né al Regno Unito. D = passaporti diplomatici (*) S = passaporti di servizio e altri passaporti ufficiali SP = passaporti speciali. 1.1. Sono esonerate dall'obbligo di visto le categorie di persone originarie dei paesi indicati nella colonna di sinistra che sono contrassegnate dai seguenti codici: Deroghe a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 all'obbligo di visto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 IT 1. Oltre alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, è previsto un aggiornamento mensile sul sito web della Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza. La presente pubblicazione è basata sulle informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 del regolamento, aggiornate al 16/10/2006 (2) (2006/C 311/06) Informazioni a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1) C 311/16 19.12.2006 D DS DS DS DS DS DOMINICA DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS D D (***) DS DS DS DS DS DS DS+SP DS+SP DS DS Gazzetta ufficiale dell'Unione europea CUBA COSTA D'AVORIO COREA (NORD) CONGO (REPUBBLICA DEMOCRATICA) CONGO COMORE COLOMBIA CINA (REP POP) CIAD CAPO VERDE CAMERUN CAMBOGIA DS DS BURKINA FASO D D DS IT BURUNDI DS BOTSWANA DS D BOSNIA-ERZEGOVINA D DS DS DS BIELORUSSIA BHUTAN BENIN BELIZE BARBADOS BANGLADESH BAHREIN 19.12.2006 C 311/17 DS INDONESIA DS D DS DS DS DS DS DS D D DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS D DS DS D DS DS DS D DS DS DS DS DS+SP DS DS DS DS+SP DS Gazzetta ufficiale dell'Unione europea INDIA HAITI GUINEA EQUATORIALE GUINEA-BISSAU GUINEA GUIANA GRENADA GIORDANIA GIBUTI D DS GIAMAICA DS DS D DS DS DS GHANA GEORGIA GAMBIA D DS IT GABON FILIPPINE FIGI EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA ETIOPIA ERITREA EMIRATI ARABI UNITI EGITTO ECUADOR C 311/18 19.12.2006 MAURIZIO DS DS DS DS D D DS D D DS DS DS DS D DS DS DS DS D DS DS DS DS D (***) DS DS D DS+SP DS+SP DS D DS+SP Gazzetta ufficiale dell'Unione europea MAURITANIA MAROCCO MALI MALDIVE MALAWI MADAGASCAR LIBIA LIBERIA LIBANO LESOTHO LAOS KUWAIT KIRIBATI D DS IT KIRGHIZISTAN KENYA KAZAKHSTAN ISOLE SALOMONE ISOLE MARSHALL ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI IRAQ IRAN 19.12.2006 C 311/19 D SAMOA DS DS DS D D DS D DS DS DS DS DS DS DS DS D DS DS DS DS DS DS DS DS D DS DS DS DS DS DS+SP DS DS DS DS DS DS DS+SP DS Gazzetta ufficiale dell'Unione europea RUSSIA RUANDA REPUBBLICA DOMINICANA REPUBBLICA CENTRAFRICANA QATAR PERÙ PAPUA NUOVA GUINEA PALAU PAKISTAN OMAN NIGERIA NIGER D D DS IT NEPAL NAURU NAMIBIA MYANMAR DS D MONTENEGRO MOZAMBICO DS MONGOLIA MOLDOVA MICRONESIA C 311/20 19.12.2006 D DS DS D D DS DS DS DS DS DS DS DS DS D DS DS DS DS DS DS D DS DS DS TUNISIA DS DS D D D DS DS DS DS D D DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS+SP DS DS DS D DS D DS DS+SP D DS DS Gazzetta ufficiale dell'Unione europea TRINIDAD E TOBAGO TONGA TOGO TIMOR ORIENTALE THAILANDIA TANZANIA TAGIKISTAN SWAZILAND SURINAME SUDAN SUDAFRICA SRI LANKA SOMALIA D DS DS IT SIRIA SIERRA LEONE SERBIA SENEGAL SEICELLE SAO TOME E PRINCIPE S. VINCENT E GRENADINE S. LUCIA S. KITTS E NEVIS 19.12.2006 C 311/21 DK D D DS DS DS D DS DS+SP DS+SP DS D D DS DS+SP D DS D DS DS DS DS D DS D DS+SP DE EE EL ES FR IT CY LV LT HU MT AT PL PT SI ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO DS+SP DS+SP SK DS+SP DS DS DS DS DS+SP FI SE IS DS+SP DS+SP DS+SP NO DS+SP L'esenzione dall'obbligo di visto per i titolari di passaporti diplomatici, come indicato nella tabella, si applica ai diplomatici in missione ufficiale per soggiorni di breve durata. La tabella lascia impregiudicate le regole applicabili ai diplomatici che si recano negli Stati membri in cui sono o saranno accreditati. I titolari di passaporto vaticano, indipendentemente dalla nazionalità, sono dispensati dall'obbligo di visto da Germania, Svezia, Repubblica ceca, Lettonia, Danimarca, Slovacchia, Polonia e Francia. I titolari di carte di identità in corso di validità rilasciate dalle autorità dello Stato della Città del Vaticano sono dispensati dall'obbligo del visto da Danimarca e Slovacchia. I titolari di passaporti ordinari, diplomatici o di servizio in corso di validità rilasciati dalle autorità competenti dello Stato della Città del Vaticano possono entrare nel territorio degli Stati del Benelux senza visto. I titolari di passaporti diplomatici e di servizio del Sovrano Ordine Militare di Malta sono dispensati dall'obbligo di visto dalla Polonia. (**) Benelux: in applicazione della Convenzione dell'11 aprile 1960, e in particolare l'articolo 3, i paesi del Benelux hanno una politica armonizzata in materia di visti per soggiorni di breve durata per paesi terzi. (***) Polonia: soggiorno fino a 30 giorni. (*) TAIWAN AUTORITÀ PALESTINESE ZIMBABWE CZ DS YEMEN ZAMBIA D DS VIETNAM BNL (**) DS IT VANUATU UZBEKISTAN UGANDA UCRAINA TUVALU TURKMENISTAN TURCHIA C 311/22 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 19.12.2006 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi dispensano detti membri dell'equipaggio dall'obbligo di visto, a condizione che siano titolari di un documento di viaggio contenente un timbro trilingue o una dicitura attestante la loro qualità di battellieri del Reno conformemente alle risoluzioni della Commissione centrale per la navigazione del Reno. — Reno: — Membri dell'equipaggio civile di navi (vie fluviali internazionali): Osservazione della Slovacchia: in caso di transito, l'obbligo di visto è mantenuto per i membri dell'equipaggio, ad eccezione dei cittadini di Serbia e Montenegro (accordo di facilitazione del visto tra Slovacchia e Serbia e Montenegro). I titolari devono presentare: documento di viaggio, libretto per marittimi e contratto di ingaggio sulla nave. Osservazione della Norvegia: sono dispensati dall'obbligo di visto i titolari di un «Seafarer's Identification and Record Book» delle Filippine e/o un passaporto nazionale filippino (cfr. l'Accordo di navigazione dell'ottobre 1999 tra le Filippine e la Norvegia). Il titolare è tenuto a presentare la conferma scritta dell'armatore o del suo rappresentante attestante che prende servizio su una nave attraccata in un porto norvegese. — in caso di transito: l'obbligo del visto è mantenuto per i membri dell'equipaggio da tutti gli Stati salvo la Norvegia. — in caso di permesso di recarsi a terra: l'esenzione si applica ai membri dell'equipaggio salvo per quanto riguarda la Svezia e la Germania, In pratica: IT Possono essere dispensati dal visto se in possesso dei documenti d'identità per la gente di mare, rilasciati in conformità con le convenzioni (n. 108 del 1958 — n. 185 del 2003) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) /con la convenzione IMO di Londra del 9 aprile 1965 (FAL) sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale. — Membri dell'equipaggio civile di navi: — dalla Francia per i membri di equipaggio cittadini di paesi che non hanno sottoscritto la convenzione di Chicago; L'obbligo di visto è tuttavia mantenuto: Sono generalmente dispensati dall'obbligo di visto dagli Stati membri qualora siano in possesso delle licenze e dei certificati di cui agli allegati da 1 a 9 della convenzione di Chicago sul trasporto aereo internazionale. — Membri dell'equipaggio civile dell'aviazione: 1.2. Esenzione dal visto per altre categorie di cui all'articolo 4 19.12.2006 C 311/23 Y Y NATO (North Atlantic Treaty Organisation) Nazioni Unite Y CZ Y Y DK Y Y N DE N Y N EE EL ES N Y FR Y Y IT Y CY Y Y LV LT N N N HU MT AT Y Y N PL Inoltre, la Danimarca dispensa dall'obbligo di visto i titolari di un tesserino di riconoscimento «SHIRBRIG, Planning Element Official», rilasciato dal Capo di Stato maggiore. Y PT Y Y N SI Y Y N SK FI Y (*) SE Y Y IS Y Y NO Gazzetta ufficiale dell'Unione europea I titolari di lasciapassare ONU sono esonerati dall'obbligo di visto secondo quanto indicato nella tabella dagli Stati membri. Nazioni Unite: (*) Svezia: sono dispensati dall'obbligo di visto per le Nazioni Unite i funzionari dell'ONU che siano in servizio e in possesso di un'attestazione dell'ONU che lo certifichi. Y BNL Consiglio di cooperazione doganale Y = Sì N = No — Esenzione dall'obbligo di visto per funzionari di determinate organizzazioni IT Osser vazioni r iguardanti deter minate organizzazioni: Austria: sono dispensati dall'obbligo di visto i beneficiari di privilegi e immunità provvisti di uno specifico documento di identità. Portogallo: i titolari di detto lasciapassare non sono dispensati dall'obbligo di visto; Osser vazione generale: — Lasciapassare rilasciati da organizzazioni internazionali ai propri funzionari: Germania e Austria dispensano detti membri dell'equipaggio, purché titolari di un documento attestante la loro qualità di battellieri del Danubio e siano iscritti nel ruolo dell'equipaggio. — Danubio: C 311/24 19.12.2006 CZ DK DE EE DS EL DS (3) (5) ES D S ( 4) A (1) C (2) (5) S A ( 1) C (2) (5) FR IT CY LV LT HU MT AT DS (7) DS (6) PL DS (4) PT SI DS DS (5) SK FI SE DS IS NO Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (1) Francia: nonostante gli Stati Uniti e Israele siano firmatari della convenzione di Chicago, l'obbligo di visto è mantenuto per i membri di equipaggio cittadini dei due paesi. (2) Francia: nonostante gli Stati Uniti e Israele siano firmatari della convenzione di Londra del 1965, l'obbligo di visto è mantenuto per i membri di equipaggio cittadini dei due paesi. (3) Spagna: per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, i titolari di passaporti diplomatici o di passaporti di servizio o ufficiali in missione o visita ufficiale sono soggetti all'obbligo di visto. Il visto non è necessario se l'entrata avviene in applicazione della convenzione ispano-nordamericana del 1o maggio 1988. (4) Francia e Portogallo: esclusivamente quando i titolari di passaporto diplomatico o di servizio sono in missione. (5) Se in missione (6) Polonia: per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio in missione (7) Polonia: per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio in missione (validità dei visti non superiore a 4 anni) STATI UNITI D'AMERICA (USA) MESSICO ISRAELE BNL passaporti diplomatici passaporti di servizio/passaporti ufficiali equipaggio civile dell'aviazione equipaggio civile di navi AUSTRALIA = = = = Sono soggette all'obbligo del visto le categorie di persone originarie dei paesi indicati nella colonna di sinistra che sono contrassegnate dai seguenti codici: Deroghe a norma dell'articolo 4 all'esenzione dall'obbligo di visto di cui all'articolo 1, paragrafo 2 IT D S A C 2. L'esenzione dall'obbligo di visto, come indicato nella tabella dal Benelux, si applica ai titolari di lasciapassare rilasciati dal Segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale. Consiglio di cooperazione doganale: I titolari di un ordine di missione rilasciato dal Quartiere generale NATO sono dispensati dall'obbligo di visto indipendentemente dalla loro nazionalità, conformemente con l'articolo 3 della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, se sono membri di una forza NATO. NATO (North Atlantic Treaty Organisation): 19.12.2006 C 311/25 E E E E E E E E E E E E E E E E ARGENTINA AUSTRALIA BOLIVIA BRASILE BRUNEI BULGARIA CANADA CILE COREA (SUD) COSTARICA CROAZIA EL SALVADOR GIAPPONE GUATEMALA HONDURAS ISRAELE CZ E BNL DK E E E E E E E E E E E E E E E E E EL E E E E E E E E E E E E E E E E E (*) ES E E E (**) E E E FR E E E E E E E E E E E E E E E E E IT E E E E E E E E E E E E E E E E CY E E E E E E E E E E E E E E E E E LV LT E E E E E E E E E E E E E E E E E HU MT E E E E E E E E E E E E E E E E E AT E E E E E E E E E E E E E E E E E PL E E E E E E E E E E E E E E E E E PT SI E E E E E E E E E E E E E E E E E SK FI SE E E E E E E E E E E E E E E E E E IS NO Gazzetta ufficiale dell'Unione europea E E E E E E E E EE (***) IT E E E E DE (****) I cittadini dei paesi che appaiono nella colonna di sinistra sono soggetti all'obbligo di visto se intendono svolgere un'attività retribuita durante il loro soggiorno Deroghe a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 all'esenzione dall'obbligo di visto di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ANDORRA E = attività retribuita 3. C 311/26 19.12.2006 E E E E E E E E E E E E MONACO NICARAGUA NUOVA ZELANDA PANAMA PARAGUAY ROMANIA SAN MARINO SINGAPORE STATI UNITI D'AMERICA (USA) URUGUAY VATICANO VENEZUELA E MACAO S.A.R. EE (***) E E E E E E E E E E E E E E EL E E E E E E E E E E E E E E ES E E E E FR E E E E E E E E E E E E IT E E E E E E E E E E E E CY E E E E E E E E E E E E E E LV LT E E DE (****) EE (***) E E EL E E ES E E FR E E IT E E CY E E LV LT REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E E E E E E E E E E E E DE (****) E E HU E E E E E E E E E E E E E E HU MT MT E E AT E E E E E E E E E E E E E E AT E E PL E E E E E E E E E E E E E E PL E E PT E E E E E E E E E E E E E E PT SI SI E E SK E E E E E E E E E E E E E E SK FI FI SE SE E E IS E E E E E E E E E E E E E E IS NO NO Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (*) Osservazione della Spagna: i cittadini di Andorra sono dispensati dall'obbligo del visto per esercitare un'attività remunerata durante il loro soggiorno, tranne che per l'esercizio delle professioni liberali. (**) Osservazione della Francia: per il Canada, sono soggetti all'obbligo del visto solo i tirocinanti professionali che entrino nel paese per un tirocinio a norma dell'accordo franco-canadese del 4 ottobre 1956. (***) Osservazione dell'Estonia: per esercitare un'attività professionale in Estonia lo straniero deve ottenere un permesso di lavoro/permesso di soggiorno per lavoro. La registrazione del contratto di lavoro di breve durata è necessaria per lo straniero che entra/soggiorna in Estonia sulla base di un visto (di tipo D) o con esenzione dal visto (fatti salvi eventuali accordi internazionali che stipulino il contrario). La durata massima autorizzata non può superare sei mesi in un anno. (****) Osservazioni della Germania: le seguenti categorie di lavoratori non sono considerate persone che esercitano un'attività remunerata e sono esonerate dall'obbligo del visto, alle condizioni stabilite nei casi di seguito precisati: — marittimi, in possesso di un libretto di navigazione tedesco («Seefahrtbuch») e di un passaporto nazionale rilasciato dalle autorità di uno degli Stati che figurano nell'allegato II, se soggiornano, esclusivamente in qualità di membri dell'equipaggio di una imbarcazione autorizzata a battere bandiera della Germania, a bordo della stessa o nel territorio della Germania; — piloti di navigazione marittima e costiera nell'esercizio della professione marittima; — in navigazione fluviale sul Reno e sul Danubio, compreso il canale Meno-Danubio, per l'ingresso finalizzato al trasporto di persone o merci: cittadini di paesi terzi che lavorano su una imbarcazione registrata all'estero da un'impresa con sede all'estero, e che sono in possesso di un passaporto riconosciuto o di un documento sostitutivo, dal quale risulta la loro qualifica di battellieri del Reno o che sono titolari di un documento speciale sostitutivo del passaporto, come il «Donauschifferausweis» («documento di battelliere del Danubio») o il libretto di navigazione («Seefahrtbuch») e figurano nell'elenco dell'equipaggio. Il loro soggiorno deve servire soltanto a finalità direttamente connesse con le loro attività di navigazione. L'attività di lavoro autonomo è generalmente considerata attività remunerata. Tuttavia alcune attività non sono considerate tali (art. 17, paragrafo 2 dell'ordinanza in materia di residenza in combinato disposto con l'articolo 16 dell'ordinanza in materia di occupazione, a titolo d'esempio, alcuni conducenti di veicoli). Le persone che svolgono dette attività possono entrare senza visto, alle condizioni stabilite nei singoli casi. E HONG KONG S.A.R. DK DK IT CZ E MESSICO BNL E CZ MALESIA BNL 19.12.2006 C 311/27 RA RA RA RA RA RA RA RA COSTARICA CROAZIA EL SALVADOR GIAPPONE GUATEMALA HONDURAS ISRAELE RA (**) CILE COREA (SUD) RA (**) R (**) A (**) BRUNEI CANADA RA BRASILE RA (**) RA BOLIVIA EE EL ES FR IT RA LV LT HU MT AT PL PT SI SK FI SE IS NO Gazzetta ufficiale dell'Unione europea RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA CY IT BULGARIA RA AUSTRALIA DE (*) RA DK ARGENTINA CZ R (**) A (**) BNL Sono esonerati dall'obbligo del visto i rifugiati statutari e gli apolidi, a condizione che soggiornino legalmente in uno dei paesi o entità indicati nella colonna di sinistra e che siano provvisti di un documento di viaggio rilasciato dalle competenti autorità di detto paese o entità. Misure a norma dell'articolo 3, secondo trattino, del regolamento ANDORRA R = rifugiati A = apolidi 4. C 311/28 19.12.2006 CZ RA (**) RA (**) R (**)A (**) URUGUAY VATICANO VENEZUELA R ES FR R IT RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA CY LV LT HU MT EE EL ES FR IT RA RA CY LV LT HU MT AT AT PL R (***) PL PT R PT SI SI SK R SK FI R FI SE R SE IS IS NO R NO Il requisito generale è il possesso di un documento di viaggio in corso di validità rilasciato conformemente all'accordo sul rilascio dei documenti di viaggio ai rifugiati del 15 ottobre 1946, alla convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 o alla convenzione sullo status degli apolidi del 28 settembre 1954. I documenti di viaggio devono consentire il rimpatrio per un periodo sufficientemente lungo. (**) Per la Germania: si applica in ogni caso, dalla data di entrata in vigore degli accordi e delle convenzioni di cui alla nota (*) sul rilascio di documenti di viaggio ai rifugiati e agli apolidi. (***) Polonia: per soggiorni di durata non superiore a 3 mesi e non per attività retribuita. Osservazione della Slovacchia: le esenzioni dall'obbligo di visto per i titolari di documenti di viaggio rilasciati ai rifugiati conformemente alla convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 sono trattate conformemente all'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati del 20 aprile 1959. R (**) A (**) MACAO S.A.R. DE (*) R (**) A (**) DK HONG KONG S.A.R. (*) EL REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE RA (**) STATI UNITI D'AMERICA (USA) BNL RA ROMANIA R (**) A (**) RA (**) PARAGUAY SINGAPORE RA (**) PANAMA R (**) A (**) RA (**) NUOVA ZELANDA EE IT SAN MARINO RA (**) NICARAGUA R RA (**) MONACO R RA DE (*) MESSICO DK R (**) A (**) CZ MALESIA BNL 19.12.2006 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 311/29 V d) V d) V d) PITCAIRN, DUCIE, HENDERSON E OENO SANT'ELENA E DIPENDENZE TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO INDIANO V d) V d) V e) V e) V e) V e) V e) V e) V e) V e) V e) Ve) DE EE (*) V V V EL V b) V b) V b) V b) V b) V b) V b) ES V c) V c) V c) V c) V c) V a) V c) FR V b) V b) V b) V b) V b) V b) V b) V b) V b) V b) IT V f) V f) V f) V f) V f) V f) V f) V f) V f) V f) CY V V V V V V V V V V LV LT V d) V d) V d) V d) V d) V d) V d) V d) V d) V d) HU MT V V V V V V V V V V AT V V V V V V V V V V PL V V V V V V V V V a) V PT SI V V V V V V V V V V SK V V V V V V V V V FI V d) V d) V d) V d) V d) V d) V d) V d) V a) V d) SE V d) V d) V d) V d) V V d) V a) V d) IS V a) NO Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (1) Il 21 maggio 2002 è entrato in vigore il «British Overseas Territories Act 2002», che introduce delle modifiche importanti allo statuto dei territori d'oltremare, e allo statuto di cittadinanza di diritto britannico delle persone che ne dipendono. Danimarca, Francia, Islanda, Norvegia, Portogallo e Svezia: ad eccezione dei titolari di passaporto di cittadino dei territori britannici («British Dependant Territories»). Spagna e Italia: ad eccezione dei titolari di passaporto di cittadino dei territori britannici («British Dependant Territories»). Francia: ad eccezione dei titolari di passaporto recante la dicitura «the holder has the right of abode in the United Kingdom» («il titolare ha diritto di risiedere nel Regno Unito»). Repubblica ceca, Danimarca, Islanda e Svezia: ad eccezione dei titolari di passaporto recante la dicitura «the holder has the right of re-admission» («il titolare ha diritto di riammissione»), «the holder is entitled to re-admission to the United Kingdom»(«il titolare ha diritto di riammissione nel Regno Unito»), o «the holder has the right of abode in the United Kingdom» («il titolare ha diritto di risiedere nel Regno Unito»), purché il titolare non sia assente dal Regno Unito da oltre due anni. (e) Germania: gli abitanti dei territori britannici sono soggetti all'obbligo di visto, ad eccezione dei titolari di passaporto britannico con la dicitura «British Citizen» («cittadino britannico») o titolari di un passaporto con la dicitura «Government of Bermuda» («Governo di Bermuda») e l'indicazione della nazionalità «cittadino dei territori britannici» («British dependent territories citizen»,in conformità con la precedente normativa o«British Overseas territories citizen»,in conformità con la nuova normativa). (f) Cipro: ad eccezione dei titolari di passaporto con dicitura attestante che sono ammessi nel Regno Unito senza formalità. (*) Estonia: sono soggetti all'obbligo di visto tutti i territori britannici d'oltremare, a meno che il documento di viaggio rechi la dicitura «citizen of European Community» («cittadino della Comunità europea»). V d) MONTSERRAT V d) V d) V d) V a) V d) DK IT (a) (b) (c) (d) V d) V d) ISOLE FALKLAND ISOLE VERGINI BRITANNICHE V d) ISOLE CAYMAN ISOLE TURKS E CAICOS V d) V d) BERMUDA V d) CZ ANGUILLA BNL Situazione specifica delle persone il cui status di cittadinanza dipende da un legame con i territori britannici d'oltremare e che sono soggette all'obbligo di visto da uno o più Stati membri (1) (stato delle informazioni complementari trasmesse alla Commissione) Dati di cui non è richiesta la pubblicazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 539/ 2001, forniti a puro titolo informativo C 311/30 19.12.2006