SOMMARIO
pag.
Impianti termici condominiali: esercizio, manutenzione ed ispezioni
(Domenico Prisinzano) ...................................................................................................................................................
III
I controlli sugli impianti termici - Differenza tra efficienza e sicurezza
(Assotermica) .................................................................................................................................................................
VI
Sicurezza degli impianti alimentati a gas e certificazione degli operatori
(CNA Installazione Impianti) .........................................................................................................................................
VII
Impianti termici e imprese di installazione - Che cosa prevede il dm 37/2008
(Camera di Commercio di Modena) ..............................................................................................................................
IX
Appendice 1 - le disposizioni del dpr 74/2013 - Conduzione
e manutenzione impianti termici ....................................................................................................................
X
Appendice 2 - le disposizioni del d.lgs 102/2014
Le deroghe per lo scarico a parete ..................................................................................................................
XIII
Contibuti tecnologici
EcoMedit SRL ..............................................................................................................................................................
XIV
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Stampa: I.T.S. - Cavaglià (BI)
RESPONSABILITÀ PENALI PER CHI INQUINA
I SERBATOI DI COMBUSTIBILE A SERVIZIO
DI CENTRALI TERMICHE DI RISCALDAMENTO
IMPIANTI TERMICI CONDOMINIALI:
ESERCIZIO, MANUTENZIONE ED ISPEZIONI
A cura di: Ing. Domenico Prisinzano, ENEA - UTEE-APL - CCEI PA,
I° ricercatore - responsabile dei corsi di formazione degli ispettori degli impianti termici
A cura di: EcoMedit SRL
L
a manutenzione degli impianti termici di riscaldamento non può prescindere dalla corretta gestione delle problematiche ambientali legate all’esercizio dei serbatoi di combustibile. Il continuo processo di metanizzazione, anticipando
l’arrivo di nuovi sistemi di fornitura calore, ha portato alla luce problematiche e costi un tempo sconosciuti, quale quelli
per la dismissione dei vecchi impianti e quelli eventuali legati alla bonifica dei siti inquinati. Proprio quest’ultimi spesso legati alla mancata o scarsa attenzione prestata durante le attività di rifornimento combustibile, ma anche ai mancati controlli
periodici di verifica della tenuta.
L’art. 257 del Decreto Legislativo n. 152/06 recita: “Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle
acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni di soglia di rischio è punito con la pena
dell’arresto dai sei mesi a un anno o con l’ammenda” aumentati a due anni se provocato da sostanze pericolose; inoltre è
punito “con la pena dell’arresto da te mesi ad un anno o con l’ammenda” anche chi “al verificarsi di un evento che potenzialmente è in grado di contaminare il sito” non dà “immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo
304, comma 2”.
Al fine di sollevare le figure responsabili della amministrazione da tali problematiche all’interno dei condomini sembra
quindi opportuno fare riferimento alle “Linee guida serbatoi interrati” elaborate dal gruppo di lavoro istituito da Arpa
per definire le fasi operative relative alla corretta conduzione dei serbatoi interrati o al loro abbandono mediante dismissione definitiva.
In breve, i serbatoi interrati esistenti, non realizzati secondo le prescrizioni sui nuovi impianti (doppia parete ed intercapedine di tenuta) devono essere sottoposti a controlli della tenuta effettuati esclusivamente da aziende specializzate
con metodologie approvate UNICHIM, con la seguente frequenza determinata in base alla vetustà ed agli interventi di
risanamento:
TABELLA PERIODICITÀ CONTROLLI SERBATOI
(fonte: Linee guida serbatoi interrati Arpa Lombardia)
ETÀ
STATO
FREQUENZA CONTROLLO
Superiore a 30 anni o sconosciuta
Non risanato
ANNUALE
Inferiore a 30 anni e superiore a 15
Non risanato
BIENNALE
Risanato
TRIENNALE
A partire dal quinto anno dal risanamento
Resta inteso che in caso di mancata tenuta del serbatoio si proceda con la messa in sicurezza e la relativa comunicazione come previsto dall’art. 242 D. LGS. 152/06. I serbatoi di combustibile se non utilizzati ad altro scopo (riserva idrica irrigazione/antincendio), devono obbligatoriamente essere dismessi mediante messa in sicurezza a cura di aziende autorizzate al trasporto di sostanze pericolose e abilitate ad operare in spazi confinati DPR 177/11 attraverso le seguenti operazioni: svuotamento completo dai residui e dai fondami, nel rispetto delle misure di sicurezza per gli operatori e per
l’ambiente; pulizia de pozzetto di accesso; bonifica completa delle pareti interne con il conseguente corretto recupero
e/o smaltimento dei rifiuti. Al termine di tali fasi, prima di procedere alla estrazione, se non preventivamente autorizzato
all’abbandono mediante riempimento con materiale inerte, è sempre necessaria la verifica gas-free.
L
a nuova normativa nazionale sugli impianti termici (D.P.R. n.74/2013) e l’entrata in vigore definitiva, avvenuta il 15
ottobre 2014, dei nuovi modelli del libretto di impianto e dei rapporti di controllo di efficienza energetica (D.M.
10/02/2014), offrono l’occasione per fare il punto sulla situazione. Al fine di aiutare la comprensione del quadro normativo è opportuno porre l’attenzione su alcuni concetti fondamentali, quali: impianto termico, responsabile dell’impianto,
libretto di impianto, manutenzione, controlli di efficienza energetica, accertamenti ed ispezioni.
Nell’esporre questi argomenti, in questa sede, si evidenziano gli aspetti riguardanti gli impianti condominiali. Si segnala
che, rispetto a quanto esposto in questo articolo, ci possono essere varianti introdotte localmente dalle leggi regionali.
L’IMPIANTO TERMICO
Da una attenta lettura della definizione di impianto termico data dalla legge n.90/2013 e dalla FAQ n. 1, pubblicata dal
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in data 19/09/13, si deduce che: l’impianto termico è un “impianto tecnologico
destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore
nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non
sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali
apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW”.
Non sono, invece, considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria
al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale
ed assimilate sono compresi anche:
◆ gli edifici residenziali monofamiliari;
◆ le porzioni di edificio (appartamenti) utilizzate come sedi di attività professionale (ad esempio studio medico o legale)
o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un
uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.
Si ritiene che siano assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi,
comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.
In altre parole, nel caso degli impianti condominiali, sono impianti termici gli impianti centralizzati destinati alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva e alla produzione di acqua calda sanitaria centralizzata.
RESPONSABILE DELL’IMPIANTO
Un impianto termico deve avere un responsabile, che nel caso di un impianto condominiale coincide, generalmente,
con l’amministratore. Esiste anche la possibilità di delegare ad un terzo la responsabilità a condizione che il “terzo responsabile sia un’impresa abilitata ai sensi del D.M. 37/08 e - nel caso di impianti di potenza termica al focolare superiore a 350 kWsia in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28”.
Se non esiste l’amministratore e non c’è la nomina di un “terzo responsabile”, la responsabilità dell’impianto è ripartita
IV
DossIer sIcurezza
in ugual modo tra tutti i condòmini proprietari o al proprietario che, affittando l’immobile, ha però mantenuto per sé la
gestione dell’impianto termico centralizzato.
Il responsabile dell’impianto (o, se esiste, il terzo responsabile) ha l’obbligo di mantenere in esercizio l’impianto osservando le norme in materia di sicurezza ed efficienza energetica.
La nomina del terzo responsabile, che deve essere fatta in forma scritta, può avvenire a condizione che l’impianto rispetti le norme sulla sicurezza e sull’efficienza energetica, oppure nel caso che sia garantita, con apposita delibera condominiale, la copertura finanziaria per l’esecuzione dei lavori di adeguamento. In quest’ultima ipotesi “la responsabilità degli
impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per
iscritto da parte del delegato al delegante”.
Se durante l’esercizio si dovesse presentare la necessità di eseguire lavori non previsti all’atto della nomina o richiesti
dalle evoluzioni della normativa, occorre che, da parte del delegante, venga assicurata entro 10 giorni la relativa copertura finanziaria. In caso contrario la terza responsabilità automaticamente decade.
APPENDICE 2 - LE DISPOSIZIONI DEL D.LGS 102/2014
LE DEROGHE PER LO SCARICO A PARETE
IL LIBRETTO DI IMPIANTO
Ogni impianto termico deve avere un “libretto di impianto su cui vanno riportati l’ubicazione, il tipo e la destinazione
d’uso dell’edificio, il responsabile, l’eventuale terzo responsabile, le caratteristiche tecniche dell’impianto, il tipo di alimentazione, i controlli di efficienza energetica e - quando possibile e/o pertinente - i consumi di combustibile, energia
elettrica, acqua di reintegro e prodotti per il trattamento dell’acqua.
In applicazione del D.M. 10/02/2014, dallo scorso 15 ottobre occorre adottare il nuovo modello di libretto di impianto, che sostituisce i vecchi libretti di impianto e di centrale. La compilazione del nuovo libretto, per gli impianti esistenti,
deve essere effettuata a cura del responsabile dell’impianto, anche avvalendosi dell’aiuto del manutentore, in occasione
della prima manutenzione che si effettuerà.
Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame
univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto regionale degli impianti termici. Solo nel caso di
impianti centralizzati nei quali l’impianto di climatizzazione invernale è distinto dall’impianto di climatizzazione estiva è
possibile compilare due diversi libretti di impianto. È il caso, ad esempio, di quegli mpianti che hanno in comune soltanto
il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati.
Qualora uno dei servizi sia centralizzato (riscaldamento o raffrescamento) e all’altro si provveda in modo autonomo,
vanno anche compilati i libretti degli impianti autonomi.
Nelle regioni che hanno realizzato il catasto degli impianti termici la gestione del libretto di impianto avviene per via
telematica. Per ulteriori chiarimenti occorre consultare i siti internet regionali a ciò dedicati.
LA MANUTENZIONE
Le operazioni di controllo e manutenzione, a cura del responsabile, devono essere effettuare da imprese abilitate ai
sensi del D.M. 37/08. Gli installatori e i manutentori “devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente,
in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la
sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate”.
CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
“In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile
nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo (generatori calore, macchine frigorifere, pompe di calore, scambiatori di calore di teleriscaldamento o teleraffredamento, sistemi di cogenerazione, ndr.);
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti”.
È opportuno segnalare che la FAQ n. 5 pubblicata dal MiSE, ha chiarito che per le macchine frigorifere e pompe di calore si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore o uguale a 12 kW.
I modelli dei rapporti di controllo di efficienza energetica da usare sono quelli pubblicati con D.M. 10/02/2014. “Una
copia del rapporto è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell’articolo 7;
Di seguito, un estratto del Decreto legislativo n. 102/2014 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
I
n materia di deroghe per l’effettuazione dello scarico a parete dei prodotti da combustione degli impianti termici al
posto dello scarico a tetto, è recentemente intervenuto il Decreto legislativo 102 del 4 luglio 2014, di attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
Il decreto, all’articolo 14, amplia i casi di deroga e stabilisce le caratteristiche dei generatori installabili in funzione dei
casi di deroga.
ARTICOLO 14
(omissis)
8. Al comma 9-bis, dell’articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con
sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una
pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.»
9. II comma 9-ter, dell’articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito da seguente:
«9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio:
i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello
previsto all’articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione
abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.».
XII
DossIer sIcurezza
5. In caso di affidamento a organismi esterni delle attività di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti
minimi di cui all’Allegato C del presente decreto.
6. Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, l’Unità tecnica per l’efficienza energetica dell’Enea
(Enea - Utee) fornisce alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle autorità competenti e agli organismi esterni che ne facciano richiesta, supporto nelle attività di formazione e qualificazione del personale incaricato degli
accertamenti e ispezioni degli impianti termici di cui al presente articolo.
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle
norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell’ambito della
propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l’acquisizione dei
dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti.
8. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano o l’organismo incaricato provvedono all’accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, si attivano presso i responsabili degli
impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.
9. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e
priorità:
a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano
emersi elementi di criticità;
b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento
degli impianti, ogni quattro anni;
e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a
combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli
impianti, ogni quattro anni;
f) gli impianti, di cui all’articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell’efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell’Allegato B del presente decreto.
10. Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono e trasmettono al
Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle
caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell’ultimo biennio. La relazione è aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e
termine al 31 luglio dell’anno successivo.
V
DossIer sIcurezza
una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all’indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all’Allegato A” e cioè:
◆ generatori a combustile liquido e solido (non rinnovabile) con potenza maggiore o uguale a 10 kW e minore di 100
kW ogni due anni, con potenza maggiore o uguale a 100kW ogni anno;
◆ generatori alimentati a gas (metano o GPL) con potenza maggiore o uguale a 10 kW e minore di 100 kW ogni quattro
anni, con potenza maggiore o uguale a 100kW ogni due anni;
◆ macchine frigorifere e pompe di calore potenza maggiore o uguale a 12 kW e minore di 100 kW ogni quattro anni,
con potenza maggiore o uguale a 100kW ogni due anni (per altri sottosistemi di generazione si rimanda all’allegato A del
DPR 74/2013, ndr.).
In presenza di più macchine, al fine di verificare il superamento delle soglie di potenza oltre le quali bisogna effettuare i
controlli di efficienza energetica, la suddetta FAQ n.5 ha precisato che “la somma delle potenze va effettuata solo quando le
macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione”. In altre parole, le macchine non connesse allo stesso sottosistema di distribuzione del calore o del freddo di potenza inferiore alle suddette soglie non devono effettuare i controlli di efficienza energetica e quindi non sono soggette neanche ad accertamenti e ispezioni.
ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI
Le autorità competenti, individuate dalle regioni e province autonome, hanno il compito di effettuare gli accertamenti e
le ispezioni sugli impianti termici. La novità, rispetto alla precedente normativa, consiste nella cadenza e nel fatto che, per i
piccoli impianti (riscaldamento invernale con potenza utile compresa tra 10 e 100 kW e condizionamento estivo con
potenza utile compresa tra 12 e 100 kW), l’accertamento documentale, da parte dell’autorità competente, del rapporto
di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o dal terzo responsabile sostituisce l’ispezione.
Le ispezioni si eseguono sugli impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica e
sugli impianti con potenza superiore a 100 kW (ogni 4 anni per quelli alimentati a gas, ogni due anni per quelli alimentati
a combustibile liquido o solido non rinnovabile).
N.B. Si segnala che gli impianti termici devono essere dotati inoltre, ai fini della sicurezza, di altri documenti
quali: dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08, documentazione Inail (ex Ispesl) per impianti con
potenza termica al focolare maggiore di 35 kW, certificato di prevenzione incendi per impianti di potenza termica al focolare maggiore di 116 kW.
Per quanto riguarda la conduzione, infine, se la potenza al focolare è superiore a 232 kW occorre affidarla ad un conduttore in possesso dell’apposito patentino di conduttore di generatore di calore.
LE SANZIONI
Il proprietario, l’amministratore, l’occupante (nel caso di singole unità immobiliare), il terzo responsabile qualora non
provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici è punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.
XI
I CONTROLLI SUGLI IMPIANTI TERMICI
DIFFERENZA TRA EFFICIENZA E SICUREZZA
A cura di: Assotermica
Efficienza e sicurezza: sono due aspetti che hanno entrambi a che vedere con la manutenzione e la certificazione
degli impianti termici, ma che rispondono a regole e tempistiche differenti. Un fattore, questo, sottolineato da numerose
associazioni di categoria, nell’ottica di fugare dubbi ed interpretazioni scorrette della normativa di settore.
Di seguito, le precisazioni di Assotermica (associazione produttori apparecchi e componenti
per impianti termici, federata ad Anima - Confindustria).
I
n occasione dell’avvio della stagione del riscaldamento e alla luce della recente pubblicazione del DPR 74/2013, è più
che mai attuale la discussione sui controlli e sulla corretta manutenzione degli impianti termici. In quest’ottica, è bene
sottolineare che, purtroppo, l’informazione che spesso viene data rischia di essere imprecisa e fuorviante. Riteniamo
dunque fondamentale fare chiarezza su una questione che riguarda la maggioranza delle famiglie italiane.
L’EFFICIENZA
Innanzitutto è bene distinguere tra efficienza energetica e sicurezza, aspetti entrambi ovviamente importanti, ma che
richiedono di essere considerati separatamente.
Per assicurare il miglior esercizio degli impianti, è necessario provvedere a far eseguire i controlli per l’efficienza energetica secondo le scadenze temporali indicate dall’allegato A del DPR 74/2013, e di seguito riportate nei punti principali:
1) per gli impianti alimentati a gas, metano o GPL: ogni 4 anni se di potenza inferiore a 100 kW e ogni 2 anni se di potenze
superiori;
2) per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido: ogni 2 anni se di potenza inferiore a 100 kW e ogni anno se
di potenze superiori;
3) per gli impianti con macchine frigorifere a pompa di calore: ogni 2 o 4 anni a seconda della tipologia e della potenza
dell’apparecchio.
Per svolgere questi controlli - e l’eventuale manutenzione per l’efficienza energetica - il cittadino si deve rivolgere ad un
tecnico abilitato, che esegue quanto dovuto nel rispetto delle regole dell’arte e delle normative vigenti. Al termine dell’intervento, l’operatore è tenuto a rilasciare al responsabile dell’impianto un Rapporto di controllo di efficienza energetica, che deve essere conservato insieme al libretto, ovvero la “carta d’identità” dell’impianto stesso.
Le ispezioni operate dalle Autorità competenti accertano, a campione, il rispetto delle norme relative ai consumi energetici
e comprendono una valutazione dell’efficienza del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento e, se disponibile,
una consulenza su possibili interventi atti a migliorarne il rendimento energetico in modo economicamente conveniente.
LA SICUREZZA
Ben diversa è la situazione relativa alla sicurezza dell’impianto, per la quale si rende necessaria una manutenzione con
tempistiche diverse da quelle appena citate. In questo caso, le scadenze temporali e le operazioni da effettuare per una
corretta manutenzione sono riportate nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa
installatrice o dal fabbricante. È pertanto fondamentale che il responsabile dell’impianto legga attentamente e rispetti
quanto riportato sulla documentazione a corredo dell’apparecchio.
Queste operazioni di manutenzione devono essere effettuate da ditte abilitate ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.
DossIer sIcurezza
nomico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1667 e seguenti del codice civile.
7. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto,
e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi
stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell’ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri
oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità
alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in
materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività
di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
ARTICOLO 7
Controllo e manutenzione degli impianti termici
1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità
contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi
della normativa vigente.
2. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere
eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni
e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37, nell’ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o
all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante
degli apparecchi:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di
impianto per la climatizzazione”. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’unità immobiliare, i libretti di
impianto devono essere consegnati all’avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
6. (omissis)
ARTICOLO 9
Ispezioni sugli impianti termici
1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni
necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli
impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all’utenza.
2. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e
di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L’ispezione comprende una valutazione di
efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio, in riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.
3. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all’articolo 7, comma 5.
4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a
gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione.
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A GAS
E CERTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI
APPENDICE 1 - LE DISPOSIZIONI DEL DPR 74/2013
CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI
Di seguito, un estratto del regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione
dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192. (Il DPR è stato pubblicato sulla GU Serie Generale n.149 del 27-6-2013)
ARTICOLO 6
Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo
e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva
1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in
locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle
predette attività degli impianti.
2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che
nell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in
essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla
normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l’esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli
edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell’assemblea
dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell’avvenuto
completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque
giorni lavorativi dal termine dei lavori.
3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile
rispondono del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. L’atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative,
applicabili ai sensi dell’articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all’atto di delega.
4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l’esigenza di effettuare
gli interventi, non previsti al momento dell’atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto
funzionamento dell’impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui
vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi.
In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.
5. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l’organismo da loro eventualmente delegato:
a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
b) della eventuale revoca dell’incarico o rinuncia allo stesso entro due giorni lavorativi;
c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza
che della titolarità dell’impianto.
6. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto
o all’affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo eco-
A cura di: CNA Installazione Impianti
L
a norma Uni 11554 “Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile
alimentati da reti di distribuzione - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”, destinata agli operatori del post-contatore gas” si pone l’obiettivo di tracciare i requisiti professionali di chi (responsabile tecnico, installatore, manutentore) riveste
e svolge un ruolo fondamentale nel garantire una corretta installazione e, di conseguenza, la sicurezza degli impianti a gas di
tipo civile.
La norma ha anche lo scopo di favorire, tra i diversi paesi dell’Unione Europea, un reciproco riconoscimento delle qualifiche
professionali che favorisca il libero spostamento degli operatori del settore gas in Europa. Infatti, la Direttiva 2005/36/CE sul
riconoscimento delle qualifiche professionali, e la Direttiva 2006/100/CE sull’adeguamento delle direttive sulla libera circolazione delle persone sono state entrambe recepite dal nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 206 del 2007. D’altronde, l’aumento del numero di operatori del settore gas che si spostano da un Paese all’altro dell’Ue ha posto con forza la necessità di garantire la libera concorrenza con le stesse modalità e finalità in ogni Paese nel rispetto della sicurezza dei cittadini e
degli utenti, e quindi anche di regole comuni dal punto di vista sia legislativo che normativo.
In Europa il CEN ha emanato da tempo la Linea Guida 14 sulla standardizzazione della qualificazione delle professioni e del
personale; è un contributo di estrema importanza, in quanto fornisce i necessari elementi per la preparazione di norme tecniche sulla qualificazione, aiutando coloro che sono impegnati nell’elaborazione normativa a preparare le prescrizioni necessarie in modo chiaro, uniforme e rispondente alle leggi.
Il TC 234 del CEN, “Infrastrutture per il gas”, ha già definito le linee guida per il corretto svolgimento delle operazioni di
installazione e manutenzione di impianti alimentati a gas, definendo le competenze necessarie ed i riferimenti tecnici. Il TC 234
sta anche lavorando alla definizione di buone pratiche in modo da dare un supporto agli operatori per evitare situazioni di
installazione e manutenzione in situazioni di non sicurezza e fornire informazioni utili agli operatori; un po’ sulla falsariga di
quanto, nel nostro Paese, ha fatto il CIG (Comitato Italiano Gas) con i manuali sull’applicazione delle norme UNI 7129
(impianti termici unifamiliari a gas con potenza inferiore ai 35 kW), UNI 10738 (impianti alimentati a gas per uso domestico),
UNI 11528 (impianti a gas di portata termica superiore ai 35 kW).
A Bruxelles, infine, è in avanzata fase di revisione la Direttiva 2009/142/CE “Apparecchi a gas” nella quale è contenuta la definizione di “competent person”, ovvero una qualifica che implica, per una specifica materia, conoscenza tecnica, delle leggi e delle
norme, della responsabilità soggettiva e della responsabilità verso terzi. Ovviamente, tale definizione è legata a doppio filo con
il concetto di “qualificazione”, concetto che non è presente nell’atto legislativo che disciplina in Italia la materia, il D.M. 37/08,
che senza alcuna perifrasi consente una “abilitazione” per riconoscimento di titoli ed attività lavorativa pregressa, senza controllo da parte di nessun ente preposto che il soggetto “abilitato” sia veramente preparato, o continui ad essere preparato
dopo qualche anno di lavoro, a svolgere l’attività cui viene demandato.
LA NORMA UNI 11554
In questo senso, la norma UNI 11554 si inserisce nelle lacune del nostro ordinamento legislativo in materia di qualificazione
degli operatori del settore installazione impianti - il DM 37/08 appunto - che appare superato da quanto, in tema di qualificazione, ci giunge dall’Europa; il cosiddetto “Patentino del Frigorista” (DPR 43/2012 in attuazione del Regolamento europeo
842/2006) e la qualificazione obbligatoria di chi installa impianti FER (Dlgs 28/2011 in recepimento della Direttiva europea
2009/28) dimostrano che la nuova strada da imboccare, pena l’obsolescenza delle competenze tecniche dei nostri installatori,
è quella di un sistema di qualificazione basato su un processo di formazione propedeutico allo svolgimento di un esame, teorico e pratico, superato il quale si acquisisce l’abilitazione che va però mantenuta nel tempo tramite un sistema di formazione
continua obbligatoria che contribuisca all’aggiornamento professionale degli operatori. Quello che va assolutamente evitato,
VIII
DossIer sIcurezza
in pratica, è che il perdurare di “condizioni nazionali”, ormai francamente desuete, possa rappresentare nel futuro un ostacolo
alla competitività delle nostre imprese del settore
La norma UNI 11554 non si deve però in alcun modo configurare come l’ennesima norma che gli installatori dovranno
obbligatoriamente applicare, ma come un contributo alla discussione più generale di una revisione del sistema di abilitazione
tecnico-professionale della categoria. La certificazione, seppur volontaria e non cogente, potrebbe indurre imprese private
(ad es. quelle di distribuzione dell’energia) a selezionare i propri fornitori in base al possesso o meno della certificazione stessa
creando una vera e propria discriminazione tra imprese a prescindere dalla loro capacità professionale. Il possesso o meno
della certificazione non può pertanto costituire elemento discriminante nella scelta del contraente.
QUALI CONTENUTI
La norma tratta tre diversi profili professionali: quello del Responsabile Tecnico, quello dell’installatore e quello del manutentore di impianti a gas. Nelle ditte individuali, il profilo di Responsabile Tecnico riassume anche quelli di installatore e manutentore. Inoltre, vengono definiti, in funzione della portata termica degli apparecchi asserviti e della pressione di alimentazione,
due livelli per ognuno dei profili specialistici sopra elencati:
◆ 2° livello: impianti domestici e similari per l’utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia, a valle del
punto di inizio, asserviti ad apparecchi aventi portata termica nominale singola non maggiore di 35 kW;
◆ 1° livello: impianti al servizio di edifici adibiti ad uso civile per l’utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1a, 2a e 3a
famiglia, a valle del punto di inizio, asserviti ad apparecchi aventi portata termica nominale singola maggiore di 35 kW (o complessiva maggiore di 35 kW se installati in batteria) e alimentati da gas combustibile a pressione non maggiore di 0,5 bar.
Naturalmente il primo livello include anche il secondo.
LA CERTIFICAZIONE
Il processo di certificazione, conforme alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024 sulla certificazione delle persone, prevede, da parte
dell’organismo di certificazione, la verifica dei requisiti del soggetto che vuole certificarsi in modo da comprovare l’effettivo
svolgimento dell’attività per la quale si richiede di essere certificati. In questo contesto verrà verificata l’esperienza professionale del candidato e, successivamente, valutato il suo livello professionale mediante una prova teorica (scritta per misurarne
le conoscenze tecniche, orale per approfondire il livello delle conoscenze) ed una pratica con la simulazione di una situazione
operativa reale. Ogni prova deve essere positivamente superata per poter svolgere la prova successiva.
Il contenuto della prova scritta (durata massima 50 minuti) deve prevedere almeno 20 quesiti con differenti risposte; il candidato dovrà individuare quella corretta. Nel caso di esame con più “profili professionali” la prova teorica deve contenere
come minimo 30 quesiti per 2 profili, 40 quesiti per 3 profili, in modo da coprire tutte le attività dei “profili professionali” oggetto di esame.
La prova viene superata se il candidato risponde correttamente ad almeno l’80% dei quesiti. Pertanto bisognerà rispondere
senza errori ad almeno 16 quesiti in caso di certificazione per un solo profilo professionale, a 24 quesiti per 2 profili ed a 32
quesiti per 3 profili.
La prova orale si baserà su almeno 3 domande alle quali il candidato dovrà rispondere positivamente (tempo massimo 15
minuti), che salgono a 5 per la certificazione relativa a 2 profili professionali ed a 7 minuti per 3 profili.
La prova pratica sarà svolta su un impianto esistente alimentato a gas, o all’interno di un laboratorio attrezzato. Il candidato
deve essere valutato:
◆ su almeno un’operazione di tipo manuale relativa all’installazione o manutenzione di impianti o apparecchi a gas, con la verifica della capacità di utilizzare sia gli attrezzi che la strumentazione/apparecchiatura idonea per l’operazione;
◆ sulla capacità di risoluzione di una condizione di pericolo potenziale ed una di pericolo immediato correlato alla tipologia di
impianto oggetto del proprio profilo professionale;
◆ sulla stesura di un rapporto tecnico con l’allegata documentazione specifica.
Il tempo concesso per la prova pratica è di 50 minuti, anche se il candidato si sottopone alla prova per più profili professionali. Superate le prove previste, l’organismo di certificazione rilascia un certificato della validità di 8 anni. Nel caso in cui il candidato richieda la certificazione di più profili professionali, il certificato è unico.
IMPIANTI TERMICI E IMPRESE DI INSTALLAZIONE
CHE COSA PREVEDE IL DM 37/2008
A cura di: Camera di Commercio di Modena - Raccolta di pareri e circolari del Ministero
dello Sviluppo Economico (Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Divisione XXI - Registro delle Imprese)
PARERE A CCIAA DI PADOVA (24-2-2010)
Installazione di caminetti e stufe
Il Mi.S.E. ha definito come “impianto termico per riscaldamento“ il complesso di prodotti formati generalmente da un generatore di calore, da un condotto per lo smaltimento dei fumi (ove generati), un sistema di aerazione e ventilazione ed eventualmente uno o più sistemi per la distribuzione di calore e ha rappresentato, in proposito, che - indipendentemente dalle sue
potenzialità - rientra nel campo di applicazione del D.m. 37/2008 (così come rientrava nel campo di applicazione della legge
46/90, rispetto alla quale con il d.m. 37/2008 è stato solamente più puntualmente definito).
Ha infine ravvisato l’opportunità di non riconoscere l’abilitazione “per l’intera lettera c)” in capo ai titolari/legali rappresentanti di imprese di installazione di stufe, caminetti e canne fumarie, che avessero dimostrato di aver operato nel settore - precedentemente all’entrata in vigore del d.m. 37/2008 - installando impianti in configurazione singola o plurima. Ha invece ritenuto opportuno limitare il riconoscimento - in capo ai medesimi soggetti - ad una abilitazione parziale, da codificare nel
seguente modo: “attività relativa all’installazione di impianti di riscaldamento comprese le opere di evacuazione di prodotti
della combustione e delle condense e di ventilazione ed areazione dei locali”.
PARERE A PRIVATO E P.C. ALLA CCIAA DI VENEZIA (17-1-2011)
Pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria del camino
Il Mi.S.E., concordando con quanto sostenuto dalla Camera di commercio di Venezia, ha rappresentato che l’attività di mera
pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria (compresa la video ispezione del camino) non rientra nella declaratoria
di cui al d.m. 37/2008 poiché trattasi di attività “sugli impianti” e non attività di istallazione di impianti.
PARERE A CCIAA DI RAVENNA DEL 20-2-2012
Tipologia abilitazione utile ai fini installazione impianti riscaldamento elettrico
È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se - ai fini dell’installazione degli impianti di riscaldamento elettrici (climatizzatori/condizionatori) - sia necessario o meno che l’impiantista ottenga il riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico professionali
previsti per l’installazione degli impianti di cui alle lettere a-c, comma 2, art.1 del d.m.37/2008 (così come - a parere della Camera
di commercio proponente - in presenza di impianti di riscaldamento alimentati a gas, occorrerebbe il riconoscimento dei requisiti di entrambe le “lettere c-e, comma 2, art.1”), ovvero se sia sufficiente il solo riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico professionali previsti per l’esercizio dell’attività di installazione degli impianti di cui alla lettera c, comma 2, art.1.
Il Mi.S.E., al riguardo, ha ritenuto opportuno suggerire alla Camera di commercio proponente di attenersi alle direttive impartite con circolare ministeriale n.3439/C del 27 marzo 1998 (punto 2, lettera b), laddove è stato specificato che “È inoltre il caso
di precisare che l’eventuale estensione delle abilitazioni ad altre lettere, indipendentemente dal possesso dei requisiti di legge,
non è necessaria qualora questa sia riferita a lavori strettamente attinenti all’esecuzione dell’impianto per il quale il soggetto è
abilitato. In tali ipotesi non devono pertanto essere concesse ulteriori abilitazioni. È evidente quindi, per semplificare, che un’impresa installatrice di un impianto idraulico, per provvedere alla sua alimentazione elettrica non ha bisogno dell’abilitazione di cui
alla lettera a) dell’art.1 della legge 46/90, qualora si tratti di una semplice connessione con un impianto elettrico già esistente”.
Anche se la circolare è stata a suo tempo emanata con riferimento alla legge 46/90, il Mi.S.E. la ritiene - per il caso in questione - ancora attuale. Pertanto a parere del Mi.S.E. per lo svolgimento dell’attività in parola è necessaria la sola abilitazione allo
svolgimento dell’attività di installazione impianti di cui alla lettera c, comma 2, art.1.
VIII
DossIer sIcurezza
in pratica, è che il perdurare di “condizioni nazionali”, ormai francamente desuete, possa rappresentare nel futuro un ostacolo
alla competitività delle nostre imprese del settore
La norma UNI 11554 non si deve però in alcun modo configurare come l’ennesima norma che gli installatori dovranno
obbligatoriamente applicare, ma come un contributo alla discussione più generale di una revisione del sistema di abilitazione
tecnico-professionale della categoria. La certificazione, seppur volontaria e non cogente, potrebbe indurre imprese private
(ad es. quelle di distribuzione dell’energia) a selezionare i propri fornitori in base al possesso o meno della certificazione stessa
creando una vera e propria discriminazione tra imprese a prescindere dalla loro capacità professionale. Il possesso o meno
della certificazione non può pertanto costituire elemento discriminante nella scelta del contraente.
QUALI CONTENUTI
La norma tratta tre diversi profili professionali: quello del Responsabile Tecnico, quello dell’installatore e quello del manutentore di impianti a gas. Nelle ditte individuali, il profilo di Responsabile Tecnico riassume anche quelli di installatore e manutentore. Inoltre, vengono definiti, in funzione della portata termica degli apparecchi asserviti e della pressione di alimentazione,
due livelli per ognuno dei profili specialistici sopra elencati:
◆ 2° livello: impianti domestici e similari per l’utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia, a valle del
punto di inizio, asserviti ad apparecchi aventi portata termica nominale singola non maggiore di 35 kW;
◆ 1° livello: impianti al servizio di edifici adibiti ad uso civile per l’utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1a, 2a e 3a
famiglia, a valle del punto di inizio, asserviti ad apparecchi aventi portata termica nominale singola maggiore di 35 kW (o complessiva maggiore di 35 kW se installati in batteria) e alimentati da gas combustibile a pressione non maggiore di 0,5 bar.
Naturalmente il primo livello include anche il secondo.
LA CERTIFICAZIONE
Il processo di certificazione, conforme alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024 sulla certificazione delle persone, prevede, da parte
dell’organismo di certificazione, la verifica dei requisiti del soggetto che vuole certificarsi in modo da comprovare l’effettivo
svolgimento dell’attività per la quale si richiede di essere certificati. In questo contesto verrà verificata l’esperienza professionale del candidato e, successivamente, valutato il suo livello professionale mediante una prova teorica (scritta per misurarne
le conoscenze tecniche, orale per approfondire il livello delle conoscenze) ed una pratica con la simulazione di una situazione
operativa reale. Ogni prova deve essere positivamente superata per poter svolgere la prova successiva.
Il contenuto della prova scritta (durata massima 50 minuti) deve prevedere almeno 20 quesiti con differenti risposte; il candidato dovrà individuare quella corretta. Nel caso di esame con più “profili professionali” la prova teorica deve contenere
come minimo 30 quesiti per 2 profili, 40 quesiti per 3 profili, in modo da coprire tutte le attività dei “profili professionali” oggetto di esame.
La prova viene superata se il candidato risponde correttamente ad almeno l’80% dei quesiti. Pertanto bisognerà rispondere
senza errori ad almeno 16 quesiti in caso di certificazione per un solo profilo professionale, a 24 quesiti per 2 profili ed a 32
quesiti per 3 profili.
La prova orale si baserà su almeno 3 domande alle quali il candidato dovrà rispondere positivamente (tempo massimo 15
minuti), che salgono a 5 per la certificazione relativa a 2 profili professionali ed a 7 minuti per 3 profili.
La prova pratica sarà svolta su un impianto esistente alimentato a gas, o all’interno di un laboratorio attrezzato. Il candidato
deve essere valutato:
◆ su almeno un’operazione di tipo manuale relativa all’installazione o manutenzione di impianti o apparecchi a gas, con la verifica della capacità di utilizzare sia gli attrezzi che la strumentazione/apparecchiatura idonea per l’operazione;
◆ sulla capacità di risoluzione di una condizione di pericolo potenziale ed una di pericolo immediato correlato alla tipologia di
impianto oggetto del proprio profilo professionale;
◆ sulla stesura di un rapporto tecnico con l’allegata documentazione specifica.
Il tempo concesso per la prova pratica è di 50 minuti, anche se il candidato si sottopone alla prova per più profili professionali. Superate le prove previste, l’organismo di certificazione rilascia un certificato della validità di 8 anni. Nel caso in cui il candidato richieda la certificazione di più profili professionali, il certificato è unico.
IMPIANTI TERMICI E IMPRESE DI INSTALLAZIONE
CHE COSA PREVEDE IL DM 37/2008
A cura di: Camera di Commercio di Modena - Raccolta di pareri e circolari del Ministero
dello Sviluppo Economico (Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Divisione XXI - Registro delle Imprese)
PARERE A CCIAA DI PADOVA (24-2-2010)
Installazione di caminetti e stufe
Il Mi.S.E. ha definito come “impianto termico per riscaldamento“ il complesso di prodotti formati generalmente da un generatore di calore, da un condotto per lo smaltimento dei fumi (ove generati), un sistema di aerazione e ventilazione ed eventualmente uno o più sistemi per la distribuzione di calore e ha rappresentato, in proposito, che - indipendentemente dalle sue
potenzialità - rientra nel campo di applicazione del D.m. 37/2008 (così come rientrava nel campo di applicazione della legge
46/90, rispetto alla quale con il d.m. 37/2008 è stato solamente più puntualmente definito).
Ha infine ravvisato l’opportunità di non riconoscere l’abilitazione “per l’intera lettera c)” in capo ai titolari/legali rappresentanti di imprese di installazione di stufe, caminetti e canne fumarie, che avessero dimostrato di aver operato nel settore - precedentemente all’entrata in vigore del d.m. 37/2008 - installando impianti in configurazione singola o plurima. Ha invece ritenuto opportuno limitare il riconoscimento - in capo ai medesimi soggetti - ad una abilitazione parziale, da codificare nel
seguente modo: “attività relativa all’installazione di impianti di riscaldamento comprese le opere di evacuazione di prodotti
della combustione e delle condense e di ventilazione ed areazione dei locali”.
PARERE A PRIVATO E P.C. ALLA CCIAA DI VENEZIA (17-1-2011)
Pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria del camino
Il Mi.S.E., concordando con quanto sostenuto dalla Camera di commercio di Venezia, ha rappresentato che l’attività di mera
pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria (compresa la video ispezione del camino) non rientra nella declaratoria
di cui al d.m. 37/2008 poiché trattasi di attività “sugli impianti” e non attività di istallazione di impianti.
PARERE A CCIAA DI RAVENNA DEL 20-2-2012
Tipologia abilitazione utile ai fini installazione impianti riscaldamento elettrico
È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se - ai fini dell’installazione degli impianti di riscaldamento elettrici (climatizzatori/condizionatori) - sia necessario o meno che l’impiantista ottenga il riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico professionali
previsti per l’installazione degli impianti di cui alle lettere a-c, comma 2, art.1 del d.m.37/2008 (così come - a parere della Camera
di commercio proponente - in presenza di impianti di riscaldamento alimentati a gas, occorrerebbe il riconoscimento dei requisiti di entrambe le “lettere c-e, comma 2, art.1”), ovvero se sia sufficiente il solo riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico professionali previsti per l’esercizio dell’attività di installazione degli impianti di cui alla lettera c, comma 2, art.1.
Il Mi.S.E., al riguardo, ha ritenuto opportuno suggerire alla Camera di commercio proponente di attenersi alle direttive impartite con circolare ministeriale n.3439/C del 27 marzo 1998 (punto 2, lettera b), laddove è stato specificato che “È inoltre il caso
di precisare che l’eventuale estensione delle abilitazioni ad altre lettere, indipendentemente dal possesso dei requisiti di legge,
non è necessaria qualora questa sia riferita a lavori strettamente attinenti all’esecuzione dell’impianto per il quale il soggetto è
abilitato. In tali ipotesi non devono pertanto essere concesse ulteriori abilitazioni. È evidente quindi, per semplificare, che un’impresa installatrice di un impianto idraulico, per provvedere alla sua alimentazione elettrica non ha bisogno dell’abilitazione di cui
alla lettera a) dell’art.1 della legge 46/90, qualora si tratti di una semplice connessione con un impianto elettrico già esistente”.
Anche se la circolare è stata a suo tempo emanata con riferimento alla legge 46/90, il Mi.S.E. la ritiene - per il caso in questione - ancora attuale. Pertanto a parere del Mi.S.E. per lo svolgimento dell’attività in parola è necessaria la sola abilitazione allo
svolgimento dell’attività di installazione impianti di cui alla lettera c, comma 2, art.1.
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A GAS
E CERTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI
APPENDICE 1 - LE DISPOSIZIONI DEL DPR 74/2013
CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI
Di seguito, un estratto del regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione
dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192. (Il DPR è stato pubblicato sulla GU Serie Generale n.149 del 27-6-2013)
ARTICOLO 6
Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo
e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva
1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in
locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle
predette attività degli impianti.
2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che
nell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in
essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla
normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l’esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli
edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell’assemblea
dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell’avvenuto
completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque
giorni lavorativi dal termine dei lavori.
3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile
rispondono del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. L’atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative,
applicabili ai sensi dell’articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all’atto di delega.
4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l’esigenza di effettuare
gli interventi, non previsti al momento dell’atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto
funzionamento dell’impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui
vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi.
In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.
5. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l’organismo da loro eventualmente delegato:
a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
b) della eventuale revoca dell’incarico o rinuncia allo stesso entro due giorni lavorativi;
c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza
che della titolarità dell’impianto.
6. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto
o all’affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo eco-
A cura di: CNA Installazione Impianti
L
a norma Uni 11554 “Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile
alimentati da reti di distribuzione - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”, destinata agli operatori del post-contatore gas” si pone l’obiettivo di tracciare i requisiti professionali di chi (responsabile tecnico, installatore, manutentore) riveste
e svolge un ruolo fondamentale nel garantire una corretta installazione e, di conseguenza, la sicurezza degli impianti a gas di
tipo civile.
La norma ha anche lo scopo di favorire, tra i diversi paesi dell’Unione Europea, un reciproco riconoscimento delle qualifiche
professionali che favorisca il libero spostamento degli operatori del settore gas in Europa. Infatti, la Direttiva 2005/36/CE sul
riconoscimento delle qualifiche professionali, e la Direttiva 2006/100/CE sull’adeguamento delle direttive sulla libera circolazione delle persone sono state entrambe recepite dal nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 206 del 2007. D’altronde, l’aumento del numero di operatori del settore gas che si spostano da un Paese all’altro dell’Ue ha posto con forza la necessità di garantire la libera concorrenza con le stesse modalità e finalità in ogni Paese nel rispetto della sicurezza dei cittadini e
degli utenti, e quindi anche di regole comuni dal punto di vista sia legislativo che normativo.
In Europa il CEN ha emanato da tempo la Linea Guida 14 sulla standardizzazione della qualificazione delle professioni e del
personale; è un contributo di estrema importanza, in quanto fornisce i necessari elementi per la preparazione di norme tecniche sulla qualificazione, aiutando coloro che sono impegnati nell’elaborazione normativa a preparare le prescrizioni necessarie in modo chiaro, uniforme e rispondente alle leggi.
Il TC 234 del CEN, “Infrastrutture per il gas”, ha già definito le linee guida per il corretto svolgimento delle operazioni di
installazione e manutenzione di impianti alimentati a gas, definendo le competenze necessarie ed i riferimenti tecnici. Il TC 234
sta anche lavorando alla definizione di buone pratiche in modo da dare un supporto agli operatori per evitare situazioni di
installazione e manutenzione in situazioni di non sicurezza e fornire informazioni utili agli operatori; un po’ sulla falsariga di
quanto, nel nostro Paese, ha fatto il CIG (Comitato Italiano Gas) con i manuali sull’applicazione delle norme UNI 7129
(impianti termici unifamiliari a gas con potenza inferiore ai 35 kW), UNI 10738 (impianti alimentati a gas per uso domestico),
UNI 11528 (impianti a gas di portata termica superiore ai 35 kW).
A Bruxelles, infine, è in avanzata fase di revisione la Direttiva 2009/142/CE “Apparecchi a gas” nella quale è contenuta la definizione di “competent person”, ovvero una qualifica che implica, per una specifica materia, conoscenza tecnica, delle leggi e delle
norme, della responsabilità soggettiva e della responsabilità verso terzi. Ovviamente, tale definizione è legata a doppio filo con
il concetto di “qualificazione”, concetto che non è presente nell’atto legislativo che disciplina in Italia la materia, il D.M. 37/08,
che senza alcuna perifrasi consente una “abilitazione” per riconoscimento di titoli ed attività lavorativa pregressa, senza controllo da parte di nessun ente preposto che il soggetto “abilitato” sia veramente preparato, o continui ad essere preparato
dopo qualche anno di lavoro, a svolgere l’attività cui viene demandato.
LA NORMA UNI 11554
In questo senso, la norma UNI 11554 si inserisce nelle lacune del nostro ordinamento legislativo in materia di qualificazione
degli operatori del settore installazione impianti - il DM 37/08 appunto - che appare superato da quanto, in tema di qualificazione, ci giunge dall’Europa; il cosiddetto “Patentino del Frigorista” (DPR 43/2012 in attuazione del Regolamento europeo
842/2006) e la qualificazione obbligatoria di chi installa impianti FER (Dlgs 28/2011 in recepimento della Direttiva europea
2009/28) dimostrano che la nuova strada da imboccare, pena l’obsolescenza delle competenze tecniche dei nostri installatori,
è quella di un sistema di qualificazione basato su un processo di formazione propedeutico allo svolgimento di un esame, teorico e pratico, superato il quale si acquisisce l’abilitazione che va però mantenuta nel tempo tramite un sistema di formazione
continua obbligatoria che contribuisca all’aggiornamento professionale degli operatori. Quello che va assolutamente evitato,
XI
I CONTROLLI SUGLI IMPIANTI TERMICI
DIFFERENZA TRA EFFICIENZA E SICUREZZA
A cura di: Assotermica
Efficienza e sicurezza: sono due aspetti che hanno entrambi a che vedere con la manutenzione e la certificazione
degli impianti termici, ma che rispondono a regole e tempistiche differenti. Un fattore, questo, sottolineato da numerose
associazioni di categoria, nell’ottica di fugare dubbi ed interpretazioni scorrette della normativa di settore.
Di seguito, le precisazioni di Assotermica (associazione produttori apparecchi e componenti
per impianti termici, federata ad Anima - Confindustria).
I
n occasione dell’avvio della stagione del riscaldamento e alla luce della recente pubblicazione del DPR 74/2013, è più
che mai attuale la discussione sui controlli e sulla corretta manutenzione degli impianti termici. In quest’ottica, è bene
sottolineare che, purtroppo, l’informazione che spesso viene data rischia di essere imprecisa e fuorviante. Riteniamo
dunque fondamentale fare chiarezza su una questione che riguarda la maggioranza delle famiglie italiane.
L’EFFICIENZA
Innanzitutto è bene distinguere tra efficienza energetica e sicurezza, aspetti entrambi ovviamente importanti, ma che
richiedono di essere considerati separatamente.
Per assicurare il miglior esercizio degli impianti, è necessario provvedere a far eseguire i controlli per l’efficienza energetica secondo le scadenze temporali indicate dall’allegato A del DPR 74/2013, e di seguito riportate nei punti principali:
1) per gli impianti alimentati a gas, metano o GPL: ogni 4 anni se di potenza inferiore a 100 kW e ogni 2 anni se di potenze
superiori;
2) per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido: ogni 2 anni se di potenza inferiore a 100 kW e ogni anno se
di potenze superiori;
3) per gli impianti con macchine frigorifere a pompa di calore: ogni 2 o 4 anni a seconda della tipologia e della potenza
dell’apparecchio.
Per svolgere questi controlli - e l’eventuale manutenzione per l’efficienza energetica - il cittadino si deve rivolgere ad un
tecnico abilitato, che esegue quanto dovuto nel rispetto delle regole dell’arte e delle normative vigenti. Al termine dell’intervento, l’operatore è tenuto a rilasciare al responsabile dell’impianto un Rapporto di controllo di efficienza energetica, che deve essere conservato insieme al libretto, ovvero la “carta d’identità” dell’impianto stesso.
Le ispezioni operate dalle Autorità competenti accertano, a campione, il rispetto delle norme relative ai consumi energetici
e comprendono una valutazione dell’efficienza del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento e, se disponibile,
una consulenza su possibili interventi atti a migliorarne il rendimento energetico in modo economicamente conveniente.
LA SICUREZZA
Ben diversa è la situazione relativa alla sicurezza dell’impianto, per la quale si rende necessaria una manutenzione con
tempistiche diverse da quelle appena citate. In questo caso, le scadenze temporali e le operazioni da effettuare per una
corretta manutenzione sono riportate nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa
installatrice o dal fabbricante. È pertanto fondamentale che il responsabile dell’impianto legga attentamente e rispetti
quanto riportato sulla documentazione a corredo dell’apparecchio.
Queste operazioni di manutenzione devono essere effettuate da ditte abilitate ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.
DossIer sIcurezza
nomico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1667 e seguenti del codice civile.
7. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto,
e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi
stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell’ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri
oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità
alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in
materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività
di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
ARTICOLO 7
Controllo e manutenzione degli impianti termici
1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità
contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi
della normativa vigente.
2. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere
eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni
e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37, nell’ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o
all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante
degli apparecchi:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di
impianto per la climatizzazione”. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’unità immobiliare, i libretti di
impianto devono essere consegnati all’avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
6. (omissis)
ARTICOLO 9
Ispezioni sugli impianti termici
1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni
necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli
impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all’utenza.
2. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e
di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L’ispezione comprende una valutazione di
efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio, in riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.
3. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all’articolo 7, comma 5.
4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a
gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione.
XII
DossIer sIcurezza
5. In caso di affidamento a organismi esterni delle attività di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti
minimi di cui all’Allegato C del presente decreto.
6. Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, l’Unità tecnica per l’efficienza energetica dell’Enea
(Enea - Utee) fornisce alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle autorità competenti e agli organismi esterni che ne facciano richiesta, supporto nelle attività di formazione e qualificazione del personale incaricato degli
accertamenti e ispezioni degli impianti termici di cui al presente articolo.
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle
norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell’ambito della
propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l’acquisizione dei
dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti.
8. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano o l’organismo incaricato provvedono all’accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, si attivano presso i responsabili degli
impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.
9. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e
priorità:
a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano
emersi elementi di criticità;
b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento
degli impianti, ogni quattro anni;
e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a
combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli
impianti, ogni quattro anni;
f) gli impianti, di cui all’articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell’efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell’Allegato B del presente decreto.
10. Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono e trasmettono al
Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle
caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell’ultimo biennio. La relazione è aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e
termine al 31 luglio dell’anno successivo.
V
DossIer sIcurezza
una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all’indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all’Allegato A” e cioè:
◆ generatori a combustile liquido e solido (non rinnovabile) con potenza maggiore o uguale a 10 kW e minore di 100
kW ogni due anni, con potenza maggiore o uguale a 100kW ogni anno;
◆ generatori alimentati a gas (metano o GPL) con potenza maggiore o uguale a 10 kW e minore di 100 kW ogni quattro
anni, con potenza maggiore o uguale a 100kW ogni due anni;
◆ macchine frigorifere e pompe di calore potenza maggiore o uguale a 12 kW e minore di 100 kW ogni quattro anni,
con potenza maggiore o uguale a 100kW ogni due anni (per altri sottosistemi di generazione si rimanda all’allegato A del
DPR 74/2013, ndr.).
In presenza di più macchine, al fine di verificare il superamento delle soglie di potenza oltre le quali bisogna effettuare i
controlli di efficienza energetica, la suddetta FAQ n.5 ha precisato che “la somma delle potenze va effettuata solo quando le
macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione”. In altre parole, le macchine non connesse allo stesso sottosistema di distribuzione del calore o del freddo di potenza inferiore alle suddette soglie non devono effettuare i controlli di efficienza energetica e quindi non sono soggette neanche ad accertamenti e ispezioni.
ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI
Le autorità competenti, individuate dalle regioni e province autonome, hanno il compito di effettuare gli accertamenti e
le ispezioni sugli impianti termici. La novità, rispetto alla precedente normativa, consiste nella cadenza e nel fatto che, per i
piccoli impianti (riscaldamento invernale con potenza utile compresa tra 10 e 100 kW e condizionamento estivo con
potenza utile compresa tra 12 e 100 kW), l’accertamento documentale, da parte dell’autorità competente, del rapporto
di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o dal terzo responsabile sostituisce l’ispezione.
Le ispezioni si eseguono sugli impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica e
sugli impianti con potenza superiore a 100 kW (ogni 4 anni per quelli alimentati a gas, ogni due anni per quelli alimentati
a combustibile liquido o solido non rinnovabile).
N.B. Si segnala che gli impianti termici devono essere dotati inoltre, ai fini della sicurezza, di altri documenti
quali: dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08, documentazione Inail (ex Ispesl) per impianti con
potenza termica al focolare maggiore di 35 kW, certificato di prevenzione incendi per impianti di potenza termica al focolare maggiore di 116 kW.
Per quanto riguarda la conduzione, infine, se la potenza al focolare è superiore a 232 kW occorre affidarla ad un conduttore in possesso dell’apposito patentino di conduttore di generatore di calore.
LE SANZIONI
Il proprietario, l’amministratore, l’occupante (nel caso di singole unità immobiliare), il terzo responsabile qualora non
provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici è punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.
IV
DossIer sIcurezza
in ugual modo tra tutti i condòmini proprietari o al proprietario che, affittando l’immobile, ha però mantenuto per sé la
gestione dell’impianto termico centralizzato.
Il responsabile dell’impianto (o, se esiste, il terzo responsabile) ha l’obbligo di mantenere in esercizio l’impianto osservando le norme in materia di sicurezza ed efficienza energetica.
La nomina del terzo responsabile, che deve essere fatta in forma scritta, può avvenire a condizione che l’impianto rispetti le norme sulla sicurezza e sull’efficienza energetica, oppure nel caso che sia garantita, con apposita delibera condominiale, la copertura finanziaria per l’esecuzione dei lavori di adeguamento. In quest’ultima ipotesi “la responsabilità degli
impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per
iscritto da parte del delegato al delegante”.
Se durante l’esercizio si dovesse presentare la necessità di eseguire lavori non previsti all’atto della nomina o richiesti
dalle evoluzioni della normativa, occorre che, da parte del delegante, venga assicurata entro 10 giorni la relativa copertura finanziaria. In caso contrario la terza responsabilità automaticamente decade.
APPENDICE 2 - LE DISPOSIZIONI DEL D.LGS 102/2014
LE DEROGHE PER LO SCARICO A PARETE
IL LIBRETTO DI IMPIANTO
Ogni impianto termico deve avere un “libretto di impianto su cui vanno riportati l’ubicazione, il tipo e la destinazione
d’uso dell’edificio, il responsabile, l’eventuale terzo responsabile, le caratteristiche tecniche dell’impianto, il tipo di alimentazione, i controlli di efficienza energetica e - quando possibile e/o pertinente - i consumi di combustibile, energia
elettrica, acqua di reintegro e prodotti per il trattamento dell’acqua.
In applicazione del D.M. 10/02/2014, dallo scorso 15 ottobre occorre adottare il nuovo modello di libretto di impianto, che sostituisce i vecchi libretti di impianto e di centrale. La compilazione del nuovo libretto, per gli impianti esistenti,
deve essere effettuata a cura del responsabile dell’impianto, anche avvalendosi dell’aiuto del manutentore, in occasione
della prima manutenzione che si effettuerà.
Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame
univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto regionale degli impianti termici. Solo nel caso di
impianti centralizzati nei quali l’impianto di climatizzazione invernale è distinto dall’impianto di climatizzazione estiva è
possibile compilare due diversi libretti di impianto. È il caso, ad esempio, di quegli mpianti che hanno in comune soltanto
il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati.
Qualora uno dei servizi sia centralizzato (riscaldamento o raffrescamento) e all’altro si provveda in modo autonomo,
vanno anche compilati i libretti degli impianti autonomi.
Nelle regioni che hanno realizzato il catasto degli impianti termici la gestione del libretto di impianto avviene per via
telematica. Per ulteriori chiarimenti occorre consultare i siti internet regionali a ciò dedicati.
LA MANUTENZIONE
Le operazioni di controllo e manutenzione, a cura del responsabile, devono essere effettuare da imprese abilitate ai
sensi del D.M. 37/08. Gli installatori e i manutentori “devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente,
in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la
sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate”.
CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
“In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile
nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo (generatori calore, macchine frigorifere, pompe di calore, scambiatori di calore di teleriscaldamento o teleraffredamento, sistemi di cogenerazione, ndr.);
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti”.
È opportuno segnalare che la FAQ n. 5 pubblicata dal MiSE, ha chiarito che per le macchine frigorifere e pompe di calore si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore o uguale a 12 kW.
I modelli dei rapporti di controllo di efficienza energetica da usare sono quelli pubblicati con D.M. 10/02/2014. “Una
copia del rapporto è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell’articolo 7;
Di seguito, un estratto del Decreto legislativo n. 102/2014 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
I
n materia di deroghe per l’effettuazione dello scarico a parete dei prodotti da combustione degli impianti termici al
posto dello scarico a tetto, è recentemente intervenuto il Decreto legislativo 102 del 4 luglio 2014, di attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
Il decreto, all’articolo 14, amplia i casi di deroga e stabilisce le caratteristiche dei generatori installabili in funzione dei
casi di deroga.
ARTICOLO 14
(omissis)
8. Al comma 9-bis, dell’articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con
sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una
pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.»
9. II comma 9-ter, dell’articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito da seguente:
«9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio:
i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello
previsto all’articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione
abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.».
RESPONSABILITÀ PENALI PER CHI INQUINA
I SERBATOI DI COMBUSTIBILE A SERVIZIO
DI CENTRALI TERMICHE DI RISCALDAMENTO
IMPIANTI TERMICI CONDOMINIALI:
ESERCIZIO, MANUTENZIONE ED ISPEZIONI
A cura di: Ing. Domenico Prisinzano, ENEA - UTEE-APL - CCEI PA,
I° ricercatore - responsabile dei corsi di formazione degli ispettori degli impianti termici
A cura di: EcoMedit SRL
L
a manutenzione degli impianti termici di riscaldamento non può prescindere dalla corretta gestione delle problematiche ambientali legate all’esercizio dei serbatoi di combustibile. Il continuo processo di metanizzazione, anticipando
l’arrivo di nuovi sistemi di fornitura calore, ha portato alla luce problematiche e costi un tempo sconosciuti, quale quelli
per la dismissione dei vecchi impianti e quelli eventuali legati alla bonifica dei siti inquinati. Proprio quest’ultimi spesso legati alla mancata o scarsa attenzione prestata durante le attività di rifornimento combustibile, ma anche ai mancati controlli
periodici di verifica della tenuta.
L’art. 257 del Decreto Legislativo n. 152/06 recita: “Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle
acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni di soglia di rischio è punito con la pena
dell’arresto dai sei mesi a un anno o con l’ammenda” aumentati a due anni se provocato da sostanze pericolose; inoltre è
punito “con la pena dell’arresto da te mesi ad un anno o con l’ammenda” anche chi “al verificarsi di un evento che potenzialmente è in grado di contaminare il sito” non dà “immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo
304, comma 2”.
Al fine di sollevare le figure responsabili della amministrazione da tali problematiche all’interno dei condomini sembra
quindi opportuno fare riferimento alle “Linee guida serbatoi interrati” elaborate dal gruppo di lavoro istituito da Arpa
per definire le fasi operative relative alla corretta conduzione dei serbatoi interrati o al loro abbandono mediante dismissione definitiva.
In breve, i serbatoi interrati esistenti, non realizzati secondo le prescrizioni sui nuovi impianti (doppia parete ed intercapedine di tenuta) devono essere sottoposti a controlli della tenuta effettuati esclusivamente da aziende specializzate
con metodologie approvate UNICHIM, con la seguente frequenza determinata in base alla vetustà ed agli interventi di
risanamento:
TABELLA PERIODICITÀ CONTROLLI SERBATOI
(fonte: Linee guida serbatoi interrati Arpa Lombardia)
ETÀ
STATO
FREQUENZA CONTROLLO
Superiore a 30 anni o sconosciuta
Non risanato
ANNUALE
Inferiore a 30 anni e superiore a 15
Non risanato
BIENNALE
Risanato
TRIENNALE
A partire dal quinto anno dal risanamento
Resta inteso che in caso di mancata tenuta del serbatoio si proceda con la messa in sicurezza e la relativa comunicazione come previsto dall’art. 242 D. LGS. 152/06. I serbatoi di combustibile se non utilizzati ad altro scopo (riserva idrica irrigazione/antincendio), devono obbligatoriamente essere dismessi mediante messa in sicurezza a cura di aziende autorizzate al trasporto di sostanze pericolose e abilitate ad operare in spazi confinati DPR 177/11 attraverso le seguenti operazioni: svuotamento completo dai residui e dai fondami, nel rispetto delle misure di sicurezza per gli operatori e per
l’ambiente; pulizia de pozzetto di accesso; bonifica completa delle pareti interne con il conseguente corretto recupero
e/o smaltimento dei rifiuti. Al termine di tali fasi, prima di procedere alla estrazione, se non preventivamente autorizzato
all’abbandono mediante riempimento con materiale inerte, è sempre necessaria la verifica gas-free.
L
a nuova normativa nazionale sugli impianti termici (D.P.R. n.74/2013) e l’entrata in vigore definitiva, avvenuta il 15
ottobre 2014, dei nuovi modelli del libretto di impianto e dei rapporti di controllo di efficienza energetica (D.M.
10/02/2014), offrono l’occasione per fare il punto sulla situazione. Al fine di aiutare la comprensione del quadro normativo è opportuno porre l’attenzione su alcuni concetti fondamentali, quali: impianto termico, responsabile dell’impianto,
libretto di impianto, manutenzione, controlli di efficienza energetica, accertamenti ed ispezioni.
Nell’esporre questi argomenti, in questa sede, si evidenziano gli aspetti riguardanti gli impianti condominiali. Si segnala
che, rispetto a quanto esposto in questo articolo, ci possono essere varianti introdotte localmente dalle leggi regionali.
L’IMPIANTO TERMICO
Da una attenta lettura della definizione di impianto termico data dalla legge n.90/2013 e dalla FAQ n. 1, pubblicata dal
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in data 19/09/13, si deduce che: l’impianto termico è un “impianto tecnologico
destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore
nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non
sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali
apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW”.
Non sono, invece, considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria
al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale
ed assimilate sono compresi anche:
◆ gli edifici residenziali monofamiliari;
◆ le porzioni di edificio (appartamenti) utilizzate come sedi di attività professionale (ad esempio studio medico o legale)
o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un
uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.
Si ritiene che siano assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi,
comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.
In altre parole, nel caso degli impianti condominiali, sono impianti termici gli impianti centralizzati destinati alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva e alla produzione di acqua calda sanitaria centralizzata.
RESPONSABILE DELL’IMPIANTO
Un impianto termico deve avere un responsabile, che nel caso di un impianto condominiale coincide, generalmente,
con l’amministratore. Esiste anche la possibilità di delegare ad un terzo la responsabilità a condizione che il “terzo responsabile sia un’impresa abilitata ai sensi del D.M. 37/08 e - nel caso di impianti di potenza termica al focolare superiore a 350 kWsia in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28”.
Se non esiste l’amministratore e non c’è la nomina di un “terzo responsabile”, la responsabilità dell’impianto è ripartita
SOMMARIO
pag.
Impianti termici condominiali: esercizio, manutenzione ed ispezioni
(Domenico Prisinzano) ...................................................................................................................................................
III
I controlli sugli impianti termici - Differenza tra efficienza e sicurezza
(Assotermica) .................................................................................................................................................................
VI
Sicurezza degli impianti alimentati a gas e certificazione degli operatori
(CNA Installazione Impianti) .........................................................................................................................................
VII
Impianti termici e imprese di installazione - Che cosa prevede il dm 37/2008
(Camera di Commercio di Modena) ..............................................................................................................................
IX
Appendice 1 - le disposizioni del dpr 74/2013 - Conduzione
e manutenzione impianti termici ....................................................................................................................
X
Appendice 2 - le disposizioni del d.lgs 102/2014
Le deroghe per lo scarico a parete ..................................................................................................................
XIII
Contibuti tecnologici
EcoMedit SRL ..............................................................................................................................................................
XIV
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Stampa: I.T.S. - Cavaglià (BI)
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Impianti termici: certificazioni, leggi e norme