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Bollettino Ufficiale n. 29/I-II del 15.7.2008 - Amtsblatt Nr. 29/I-II vom 15.7.2008
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AUTONOME PROVINZ TRIENT
[BO29080152820|E050|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
20 giugno 2008, n. 1565
Disciplina di attuazione all’art. 10 bis, commi 1 e 2 della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14,
concernente: «Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di
energia» - revoca della deliberazione n. 477 di data 29 febbraio 2008
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1.
di approvare, per le motivazioni in premessa esposte e nel testo allegato parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento, la disciplina attuativa dell’art. 10 bis, commi 1 e 2 della legge provinciale 29
maggio 1980, n. 14 - “Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di
energia”;
2.
di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione n. 477 di data 29 febbraio 2008.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
Allegato
DISCIPLINARE
ART. 45, LP 21 DICEMBRE 2007, n. 23 (LEGGE FINANZIARIA 2008)
Modificazioni alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (provvedimenti per il risparmio energetico e
l’utilizzazione delle fonti alternative di energia) art 10 bis, comma 1 e 2
Attuazione dell’articolo Art 10 bis, comma 1 e 2, legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (provvedimenti per il
risparmio energetico e l’utilizzazione delle fonti alternative di energia) “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI
FISSI SENZA SERBATOI D’ACCUMULO ADIBITI AL RIFORNIMENTO A CARICA LENTA DI GAS NATURALE A USO DOMESTICO O AZIENDALE PER AUTOTRAZIONE”
ART 1) DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ
ART 2) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO E DELLA SUA INSTALLAZIONE
ART 3) NORME DI SICUREZZA
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ART 1) DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ
L’installazione di impianti fissi senza serbatoi d’accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale, a
uso domestico o aziendale, per autotrazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione d’inizio attività (di seguito denominata DIA) da presentare al Servizio antincendi e protezione civile della PAT.
Per impianto fisso si intende l’insieme costituito da: apparecchio di rifornimento, tubo di adduzione del gas e
linea elettrica di alimentazione.
La DIA al Servizio antincendi e protezione civile, deve contenere le seguenti informazioni:
• Generalità del titolare della richiesta (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico);
• Titolo con quale il richiedente presenta la DIA (proprietà nonché valido titolo risultante da atto pubblico o da
scrittura privata autenticata, da provvedimento dei poteri pubblici ovvero da successione ereditaria);
• Luogo di installazione dell’impianto (indirizzo);
• Uso dell’impianto (domestico/aziendale)
• Tipo di apparecchio (marca/tipo/interno-esterno);
• Data presunta di attivazione dell’impianto;
• Firma del richiedente.
La DIA deve inoltre contenere le seguenti dichiarazioni:
• “il richiedente è a conoscenza del fatto che:
l’installazione dell’impianto è subordinata agli obblighi previsti dalla vigente normativa provinciale in
materia urbanistica, ove previsti;
la messa in esercizio dell’impianto può avvenire solo successivamente alla dichiarazione da parte
dell’installatore della conformità dell’impianto e della sua installazione alle prescrizioni contenute nelle
NORME DI SICUREZZA (requisiti degli impianti, modalità per la loro installazione e rimozione e per il loro esercizio, compresa la manutenzione) approvate in attuazione dell’articolo 10 bis, comma 1, della
legge provinciale n. 14 del 1980”.
la dichiarazione di conformità dell’impianto e della sua installazione deve essere resa da installatore abilitato ai sensi dell’art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)”.
ART 2) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO E DELLA SUA INSTALLAZIONE
La dichiarazione di conformità dell’impianto e della sua installazione sostituisce ogni provvedimento attestante la conformità alla normativa di prevenzione contro gli incendi (parere progetto, rilascio di certificato di prevenzione incendi, visita di controllo da parte del Servizio antincendi e protezione civile della PAT).
La dichiarazione deve attestare la conformità dell’impianto e della sua installazione alle prescrizioni previste
dall’articolo 3 (NORME DI SICUREZZA).
ART 3) NORME DI SICUREZZA (requisiti degli impianti, modalità per la loro installazione e rimozione e per il
loro esercizio, compresa la manutenzione)
Le presenti norme di sicurezza definiscono i requisiti che devono possedere gli impianti, definiscono le
modalità per la loro installazione, esercizio, manutenzione e rimozione.
a)
AMBITO DI APPLICAZIONE
Fatte salve le norme europee in materia, il presente regolamento disciplina l’installazione e
l’esercizio di apparecchi fissi senza serbatoio di accumulo per il rifornimento domestico ed aziendale
a carica lenta di gas naturale, per autotrazione, di seguito denominati apparecchi.
b)
CAPACITÀ DI COMPRESSIONE E RIFORNIMENTO
La capacità di compressione degli apparecchi non deve superare 4,5 m3/h per l’installazione
all’aperto e 2,5 m3 /h per l’installazione al coperto.
Il rifornimento degli apparecchi deve avvenire mediante la stessa rete di distribuzione degli impianti
a gas di uso civile. La rete di distribuzione deve garantire l’erogazione di gas odorizzato, ad una pressione massima di 40 mbar.
L’impianto deve essere destinato ad uso esclusivamente privato.
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c)
INSTALLAZIONE AL COPERTO
L’installazione e l’esercizio di un impianto al coperto sono ammessi alle seguenti condizioni:
•
esclusivamente in singoli box auto realizzati in materiali incombustibili, con accesso veicolare
diretto dall’esterno e costruttivamente (mediante pareti solai) separati da altri locali;
•
il box deve avere un volume minimo di 40 m3 ed essere provvisto di apertura di aerazione permanente, senza serramento, pari a 1/100 della superficie in pianta, con un minimo di: 150 cm2
ricavata sulla parete esterna nella zona più alta della stessa ed il più possibile vicino
all’impianto, nonché 150 cm2 ricavata sulla parete esterna nella zona più bassa della stessa ed il
più possibile vicino all’impianto;
•
in una fascia di 0,5 m. sotto l’impianto ai lati dello stesso e di 1,5 m. al di sopra dell’impianto
non devono essere installati interruttori, lampade o altri dispositivi elettrici in grado di innescare eventuali miscele esplosive aria-gas;
•
il box deve essere protetto da impianto di rilevazione gas nell’ambiente in grado di interrompere l’alimentazione del gas stesso.
Eventuali comunicazioni del box con altri ambienti, purché non costituenti attività soggetta a
controllo di prevenzione incendi, sono consentite solo se divise da porte resistenti al fuoco con caratteristiche almeno EI 30 e strutture di separazione REI/EI 60.
È vietata l’installazione di apparecchi all’interno di autorimesse destinate al ricovero di veicoli di
proprietari diversi dall’utente dell’impianto e suoi familiari, nonché in ogni altro locale avente destinazione d’uso diversa da quella di cui alle condizioni del presente comma c).
L’installazione al coperto è consentita esclusivamente per la ricarica di automezzi dotati di impianto
a metano, già prima dell’immatricolazione.
d)
NORME COMPORTAMENTALI NEL CASO DI IMPIANTI AL COPERTO
Ferme restando le altre disposizioni elencate o rinviate dal presente testo, il titolare dell’impianto
deve assicurarsi di aprire completamente il portone d’ingresso del box, nelle seguenti situazioni:
•
Prima di estrarre il “mandrino di erogazione” dal bocchettone dell’autovettura, alla conclusione
delle operazioni di rifornimento;
•
Prima dell’avviamento dell’autovettura.
e)
INSTALLAZIONE ALL’APERTO
L’installazione dell’apparecchio all’aperto è consentita alle seguenti condizioni:
•
deve essere opportunamente protetto dalle intemperie se non diversamente prescritto dal manuale di installazione;
•
se installato sulla parete esterna di un edificio, questa deve essere in materiale incombustibile e
priva di aperture in un raggio di 2 m. dall’apparecchio;
•
in un raggio di 5 m in orizzontale intorno all’apparecchio non vi devono essere ostacoli fissi o
costruzioni di alcun genere, salvo la parete o il sostegno su cui è installato l’impianto, tali da
impedire o rendere difficoltoso il posizionamento dell’autoveicolo per il rifornimento;
•
sulla proiezione verticale della stessa area di cui al punto precedente non devono trovarsi linee
elettriche aeree.
f)
PROTEZIONE CONTRO GLI URTI
L’impianto deve essere protetto contro gli urti accidentali da parte del veicolo da rifornire.
La condotta di adduzione del gas deve essere protetta da possibili urti fino ad un’altezza di 2,5m.
g)
SEGNALETICA DI SICUREZZA
Nei pressi dell’apparecchio e all’esterno del box auto va installata un’idonea segnaletica di sicurezza
inerente il divieto di fumare o di usare fiamme libere, l’obbligo di spegnere il motore e la valvola di
intercettazione, di cui al comma h), punto 4.
Nei pressi dell’apparecchio, all’interno del box, va inoltre installata idonea segnaletica che avvisi
degli obblighi di cui al comma d) del presente articolo.
h) REQUISITI DELL’IMPIANTO
1. A cura del fabbricante, l’apparecchio deve essere fornito di marcatura CE in riferimento a direttive europee ad esso attinenti.
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2.
3.
4.
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La tubazione per l’erogazione del gas e il suo dispositivo di attacco al veicolo sono parte integrante dell’impianto anche ai fini della sicurezza dell’utente.
Unitamente all’apparecchio va fornito un libretto di installazione, uso e manutenzione redatto
nella lingua dell’utente finale.
L’apparecchio deve essere dotato almeno dei seguenti dispositivi di sicurezza:
il compressore non deve essere in grado di erogare metano ad una pressione superiore a
207 bar;
sistema logico in grado di calcolare la pressione da erogare in base alla temperatura;
sistema per l’essicazione del metano nel caso di installazione al coperto;
sensore interno di rilevamento gas in grado di mettere in sicurezza l’apparecchio;
sfiato per lo scarico in posizione sicura di eventuali rilasci di pressione;
sistema per il controllo di perdite dal tubo di erogazione durante il rifornimento;
dispositivo di distacco che, in caso di partenza del veicolo con il tubo di erogazione collegato consenta una separazione in sicurezza bloccando eventuali perdite di gas;
valvola di eccesso di flusso a monte dell’impianto;
sistema di chiusura mediante valvola a sfera provvista di chiave, posto a monte
dell’apparecchio, nel caso di installazione all’aperto.
i)
MODALITÀ DI INSTALLAZIONE
1. L’impianto, costituito dall’apparecchio, dalla condotta di adduzione del gas e della linea elettrica
di alimentazione, deve essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e
successive modifiche, per quanto riguarda l’impiego del gas naturale, e di cui alla legge 1° marzo
1968, n. 186 e successive modifiche, per quanto riguarda l’alimentazione elettrica.
2. La condotta di adduzione del gas ed i collegamenti sia alla rete che all’apparecchio devono corrispondere ai requisiti della norma UNI 7129 e ai relativi riferimenti normativi.
3. La linea elettrica, gli interruttori, la messa a terra e gli altri dispositivi di sicurezza elettrica devono corrispondere ai requisiti delle norme CEI.
4. Sono abilitate all’installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell’impianto le imprese aventi i requisiti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modifiche, e alle relative norme
di attuazione, che risultano iscritte nell’albo presso la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere a) ed e) , della stessa legge. Nel caso in cui l’impresa
non disponga di entrambe le specializzazioni , la parte elettrica può essere curata da una impresa
diversa, specializzata in questo settore. Il personale tecnico dell’impresa o delle due imprese deve
essere appositamente istruito per iscritto dal fornitore dell’impianto.
5. L’installazione dell’impianto deve avvenire con scrupolosa osservanza anche delle istruzioni del
libretto di cui al comma h), punto 3.
6. Ad installazione avvenuta all’utente vanno consegnati:
a) per l’impianto di adduzione del gas e dell’impianto elettrico, dichiarazione di conformità e di
installazione a regola d’arte (comprensivo di schema dell’impianto, elenco dei materiali, attestazione dell’avvenuta iscrizione dei tecnici della ditta sull’impianto nonché - per
l’impianto a gas - dichiarazione scritta in merito all’avvenuta effettuazione con esito positivo
di una prova di tenuta della condotta di adduzione gas);
b) il libretto di installazione, uso e manutenzione dell’apparecchio;
c) la proposta di contratto di manutenzione dell’apparecchio per l’intera durata della sua presunta vita utile;
d) precise e dettagliate istruzioni sull’uso corretto dell’apparecchio.
j)
USO AZIENDALE DELL’IMPIANTO
Oltre alle prescrizioni di cui ai commi precedenti:
• Il datore di lavoro deve rispettare tutti gli adempimenti connessi alla sicurezza sul luogo di lavoro.
• L’impianto deve rispettare tutte le norme nazionali ed europee relative alla sicurezza sul luogo di
lavoro.
• L’impianto, a cura del produttore, deve essere fornito di marcatura CE con riferimento alle direttive ad esso attinenti, riferite ai luoghi di lavoro ed ai rischi connessi.
• L’impianto può essere utilizzato solo per il rifornimento delle autovetture aziendali.
• L’impianto può essere utilizzato solo da personale dell’azienda, opportunamente istruito.
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k)
MODALITÀ DI MESSA IN ESERCIZIO
L’azienda fornitrice del gas può procedere alla fornitura solo dopo aver ricevuto:
• copia dei documenti di cui comma i), punto 6), lettere a) e b);
• copia del contratto di manutenzione dell’apparecchio, stipulato dall’utente con una impresa specializzata, per tutta la durata della sua presenta vita utile;
• l’autodichiarazione dell’utente di essere in grado di usare correttamente l’apparecchio.
l)
RIMOZIONE DELL’IMPIANTO
In caso di rimozione dell’impianto, questo deve essere trattato come un rifiuto speciale.
m) AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI
Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente regolamento, non necessitano di autorizzazione in
materia di prevenzione incendi.
È fatta salva la possibilità da parte dell’ufficio provinciale competente per la prevenzione incendi, di
effettuare controlli a campione ed emettere prescrizioni.
La mancata esibizione della dichiarazione di conformità dell’impianto, in occasione dei controlli,
comporta l’applicazione della sanzione prevista dal primo periodo del comma 1 dell’articolo 120 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
Fino alla data di applicabilità degli articoli 108 e 120 del decreto del Presidente della Repubblica n.
380 del 2001, per l’abilitazione a rendere la dichiarazione di conformità dell’impianto prevista da
questo articolo e per la sanzione prevista da questo comma si fa riferimento alle altre norme statali
applicate rispettivamente per la certificazione degli impianti, degli edifici pubblici e privati e per la
violazione relativa alla mancata esibizione, in sede di controllo, delle dichiarazioni medesime.
PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO - ALTO ADIGE
[BO29080152740|P025|]
AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL
[AM29080152740|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
19 maggio 2008, n. 1675
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 19. Mai 2008, Nr. 1675
Comune di Nova Ponente: approvazione di
una modifica al piano urbanistico con una
prescrizione d’ufficio
Gemeinde Deutschnofen: Genehmigung einer
Abänderung zum Bauleitplan mit einer Vorschrift des Amtes
Visto il piano urbanistico comunale vigente di
Nova Ponente;
Premesso, che il Comune propone la seguente
modifica al piano urbanistico:
Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Deutschnofen;
Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende
Abänderung zum Bauleitplan beantragt:
Delibera consiliare n. 5 del 18.2.2008
Ratsbeschluss Nr. 5 vom 18.2.2008
Trasformazione da bosco risp. campo da golf in zona
di verde agricolo e correzione di aree da campo da
golf e bosco in zona di verde agricolo situate sulle
pp.ff. 1895/1, 1894/1 e 1903/1 CC Nova Ponente, secondo l’allegato grafico. L’area si trova nelle immediate vicinanze della sede del maso ed è di grande importanza per l’ampliamento aziendale.
Umwidmung von Wald bzw. Golfplatz in Landwirtschaftsgebiet und Richtigstellung von Teilflächen von
Golfplatz und Wald in Landwirtschaftsgebiet auf den
Gp. 1895/1, 1894/1 und 1903/1 KG Deutschnofen, gemäß graphischer Unterlage. Die Fläche liegt in unmittelbarer Nähe der Hofstelle und ist für die betriebliche
Erweiterung von großer Wichtigkeit.
Il Comitato forestale provinciale con deliberazione n. 39 del 13.6.2007 ha autorizzato il cambio di
coltura su una superficie di 17.900 m2, prescrivendo
delle misure compensative.
Das Landesforstkomitee hat mit Beschluss Nr. 39
vom 13.6.2007, die Kulturänderung auf einer Fläche
von 17.900 m2 ermächtigt und Ausgleichsmaßnahmen vorgeschrieben.
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