Protocollo Tecnico tra Provincia di Grosseto e ISPRA per la gestione
faunistico venatoria e le azioni di controllo (art.19 Legge n.157/92 ed
art.37 L.R.T. n.3/94) delle popolazioni di Cinghiale, Volpe, Corvidi,
Nutria, Tortora dal collare, Silvilago, Storno e Colombo di città.
Estratto Protocollo Tecnico tra
Provincia di Grosseto e ISPRA
Modalità di intervento di controllo delle popolazioni di Cinghiale, Volpe,
Corvidi, Nutria, Tortora dal collare, Silvilago, Storno e Colombo di città.
La Provincia, accertata formalmente l'inefficacia degli interventi
ecologici adottati, approva le modalità operative per la realizzazione del
piano di controllo di suddette specie.
CINGHIALE (Sus scrofa)
Procedura
Segnalazione all'ATC su apposita modulistica,
predisposta dalla Provincia.
Le richieste provenienti da ATC, AFV, ATV
dovranno contenere la localizzazione,
possibilmente mediante GPS, ed informazioni
sui metodi ecologici adottati nell'area
interessata dai danni. Gli interventi devono
essere teleprenotati almeno 24 ore prima.
Personale abilitato
Proprietari o conduttori dei fondi, GGVV, GAV, cacciatori abilitati art. 37
e iscritti al Registro Provinciale della caccia al cinghiale.
Tecniche e periodo d'intervento
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all'aspetto con uso di carabina e cannocchiale;
?
in notturna con l'utilizzo del faro, anche mediante automezzo, lungo
percorsi fissi concordati con la Provincia;
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cattura, con l'ausilio di chiusini e/o trappole;
?
in girata con un solo cane (limiere, riconosciuto dalla Provincia);
tale metodo è sospeso dal 1 aprile al 30 settembre.
All'interno delle ZRC, gli interventi possono essere attuati in ogni
periodo dell'anno e senza limitazione di orario o di giorni, da parte degli
Agenti di vigilanza volontaria nominati dalla Provincia, eventualmente
coadiuvati dai soggetti abilitati (art. 37, LRT 3/94) e sotto il
coordinamento della Polizia Provinciale.
Obblighi e note varie
Il ricorso eccezionale ad altri metodi potrà essere adottato solo su
specifico parere dell'ISPRA.
Per intervenire all'interno dei SIR si rende necessaria la valutazione di
incidenza.
Nelle aree vocate, si potrà intervenire su richiesta motivata da danni
gravi, privilegiando i soggetti iscritti al distretto territorialmente
competente. Nelle aree non vocate, il controllo è finalizzato a
perseguire l'eradicazione della specie.
In caso di inefficacia delle operazioni, la Polizia Provinciale potrà
intervenire (a) nelle aree vocate, dopo 7 giorni dall'inizio degli interventi
e (b) nelle aree non vocate, dopo 3 giorni, fino a risolvere il problema
localmente.
Nel caso delle AFV e delle ATV, gli interventi di controllo dovranno
essere autorizzati dalla Provincia ai sensi dell'art. 37 della LRT 3/94 e il
Titolare dovrà avvalersi del personale di vigilanza, eventualmente
coadiuvato dai soggetti abilitati.
Nei fondi chiusi gli interventi, richiesti dagli ATC, dai distretti, dagli
agricoltori o dai proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti, saranno
realizzati dalla Polizia Provinciale, eventualmente coadiuvata da Agenti
di cui all'art. 51 (LRT 3/94) e dai soggetti abilitati.
Nella teleprenotazione effettuata 24 ore prima dell'intervento dovrà
essere comunicato:
a. la precisa ubicazione dell'area o i luoghi di appostamento (intervento
all'aspetto) o i percorsi (intervento alla cerca);
b. ora, data, numero di telefono;
c. dati a fine intervento e risultati di abbattimento, con relative schede
biometriche.
Se l'intervento non verrà effettuato, comunicarlo entro 12 ore
dall'orario previsto (6 ore in caso di utilizzo del servizio di disdetta
tramite sms). A tutti i capi abbattuti dovrà essere apposto specifico
contrassegno inamovibile all'orecchio.
Le cartografie dei punti e dei percorsi dovranno essere consegnate
annualmente o riconfermate.
VOLPE (Vulpes vulpes)
Procedura
E' possibile intervenire con metodi di
controllo cruenti nelle sole ZRC e ZRV e in
una loro fascia esterna di 500 metri, a seguito
di richiesta motivata alla Provincia e qualora
dai censimenti risulti una densità superiore a
4 capi/100 ha.
Potranno essere autorizzati contenimenti
nelle sole AFV che non pratichino
l'immissione di selvaggina e che attuino un prelievo venatorio basato su
principi di prelievo sostenibile.
Gli interventi devono essere autorizzati dalla Provincia.
Personale abilitato
Nelle AFV, gli interventi di contenimento possono essere effettuati,
sotto la responsabilità di una guardia aziendale nominativamente
incaricata dal Titolare, da cacciatori abilitati al controllo ai sensi dell'art.
37 della LRT 3/94, nel rispetto del piano di prelievo assegnato.
Tecniche e periodo d'intervento
Al di fuori del periodo previsto dal calendario venatorio, gli interventi di
controllo della volpe andranno esclusivamente realizzati con le seguenti
tecniche:
?
abbattimento alla cerca ed all'aspetto senza l'ausilio di cani (in
agosto – febbraio);
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sparo notturno con carabina a canna rigata e l'ausilio di fonti di luce,
anche da automezzo, durante l'intero arco dell'anno, lungo percorsi
fissi concordati con la Provincia;
?
abbattimento in tana con l'ausilio di cani appositamente addestrati
(in febbraio – luglio);
?
catture tramite trappole selettive ed esche alimentari, controllate
almeno una volta al giorno quando attive, durante l'intero arco
dell'anno.
Obblighi e note varie
Obbligo di compilazione di scheda tecnica elaborata dalla Provincia.
TORTORA DAL COLLARE ORIENTALE
(Streptopelia decaocto)
Procedura
Si può intervenire con metodi ecologici e spari
a salve quando si verifichino danni alle attività
agricole e produttive. Qualora la Provincia
verifichi l'inefficacia di detti metodi e in
presenza di accertati gravi danni alle colture
agricole o ad altre attività produttive, potrà
dare corso ad azioni di controllo numerico.
Personale abilitato
Cacciatori abilitati al controllo ai sensi dell'art.37 della LRT 3/94, che si
devono attenere ad un “ protocollo di utilizzo delle gabbie-trappola”, ed
in ogni caso sotto il controllo degli Agenti, di cui all'art. 51 della LRT
3/94, che possono avvalersi di massimo 10 collaboratori.
Tecniche e periodo di intervento
L’intervento potrà essere autorizzato dal 1 giugno al 30 settembre,
avendo comunque cura di prevedere nei singoli atti autorizzativi:
a. la sospensione degli interventi al termine del raccolto;
b. la possibilità di intervento per una distanza non superiore a metri 100
dal coltivo;
c. il divieto di impiego di richiami di qualsiasi genere, compresi quelli
acustici.
Nel caso di asporti negli allevamenti zootecnici l'intervento potrà avere
durata per l'intero anno.
Obblighi e note varie
Considerato lo status proprio del Columbide si reputa di indicare un
tetto massimo annuo di rimozione pari a 3000 individui.
Nel caso di asporti negli allevamenti zootecnici l'intervento potrà avere
durata per l'intero anno.
SILVILAGO (Sylvlagus floridanus)
Procedura
Specie alloctona, potenzialmente in grado di
diffondersi ed entrare in competizione con la
lepre comune Lepus europaeus, ma soprattutto
con la lepre italica Lepus corsicanus.
La procedura di controllo è perciò diretta
all'eradicazione su tutto il territorio provinciale
(è quindi possibile intervenire sia nelle aree
protette, che negli ATC interessati).
Personale abilitato
Cacciatori abilitati al controllo ai sensi dell'art.37 della LRT 3/94, che si
devono attenere ad un “ protocollo di utilizzo delle gabbie-trappola”, ed
in ogni caso sotto il controllo degli Agenti, di cui all'art. 51 della LRT
3/94.
Tecniche e periodo di intervento
Da ottobre a marzo, mediante reti o trappole di cattura, ed
eventualmente con arma da fuoco.
La soppressione dei soggetti spetta in via esclusiva all'Agente
incaricato.
Obblighi e note varie
Lo smaltimento delle carcasse deve essere effettuato con i mezzi
consentiti dalla normativa vigente.
Ogni soggetto catturato di altra specie deve essere liberato sul posto.
CORNACCHIA GRIGIA E GAZZA
(Corvus corone cornix - Pica pica)
Procedura
Gli istituti di gestione faunistico-venatoria
interessati all'attuazione del controllo
numerico dei Corvidi con finalità
antipredatorie dovranno perseguire un
obiettivo di miglioramento della gestione,
affiancando al controllo numerico dei
predatori metodi ecologici (di cui all'art. 19
della LN 157/92).
In ogni caso, il controllo delle popolazioni di Cornacchia grigia e Gazza è
esercitato, nel rispetto di piani di controllo di carattere conservativo
predisposti sulla scorta di specifiche operazioni di monitoraggio delle
popolazioni oggetto degli interventi (attraverso stime con indici
chilometrici di abbondanza relativa – IKA – e autorizzazioni della
Provincia), nelle sole ZRC, ZRV, CPPS e AFV e in una fascia di territorio
adiacente a tali istituti, per una profondità di 500 metri.
Personale abilitato
Cacciatori abilitati al controllo ai sensi dell'art. 37 della LRT 3/94, che si
devono attenere ad un “ protocollo di utilizzo delle gabbie-trappola”, ed
in ogni caso sotto il controllo degli Agenti, di cui all'art. 51 della LRT
3/194.
Tecniche e periodo di intervento
Dal 1 marzo al 31 luglio, con gabbie trappole selettive del tipo larsen e di
tipo letter-box, contrassegnate da una targhetta rilasciata dalla
Provincia. Da predisporre e inviare alla Provincia idonea cartografia
relativa all'area in cui esse verranno collocate.
Obblighi e note varie
Obbligo di compilazione di scheda tecnica elaborata dalla Provincia .
Numero di capi da inserire nel piano di controllo: IKA< 0,5=0 capi;
IKA>0,5 e < 1 = 15 capi; IKA>1 e <2 =35 capi; IKA>2=60 capi.
Tetto massimo di rimozione pari a 3000 capi/anno sull'intero territorio
provinciale.
NUTRIA (Miocastor coypus)
Procedura
Specie invasiva di origine alloctona che ha un
forte impatto nei confronti, oltre che delle
colture agricole, anche degli argini dei corsi
d'acqua e degli specchi lacustri, nonché delle
scarpate delle strade e delle linee ferroviarie.
La procedura di controllo è perciò diretta
all'eradicazione su tutto il territorio provinciale.
Personale abilitato
Cacciatori abilitati al controllo ai sensi dell'art. 37 della LRT 3/94, che si
devono attenere ad un “ protocollo di utilizzo delle gabbie-trappola”, ed
in ogni caso sotto il controllo degli Agenti, di cui all'art. 51 della LRT
3/94.
Tecniche e periodo di intervento
Tramite catture con trappole selettive (autorizzate mediante
contrassegno rilasciato dalla Provincia) ed uso di esche alimentari.
Il contenimento potrà essere attuato anche tramite abbattimento
diretto dalla Polizia Provinciale o dagli Agenti, di cui all'art. 51 (LRT
3/94). Occasionalmente si potranno avvalere dei soggetti di cui all'art.
37 (LRT 3/94).
Obblighi e note varie
Solo in casi particolari la Polizia Provinciale o gli Agenti di cui all'art. 51
(LRT 3/94) potranno avvalersi della collaborazione degli operatori
abilitati ai sensi dell'art. 37 (LRT 3/94), per l'abbattimento anche
mediante l'uso dell'arma da fuoco. Il contenimento tramite
abbattimento diretto potrà essere effettuato solo in specifiche località
(es. laghetto, diga, …), in corrispondenza di evidenti danni alle colture
agricole, all'ambiente, alle arginature dei corsi acquei.
Le nutrie catturate per mezzo di gabbie-trappola potranno essere
soppresse con arma da fuoco o con altri metodi che garantiscano una
rapida morte e che minimizzino stress e sofferenze agli animali.
Lo smaltimento delle carcasse avverrà tramite le modalità concordate
con l'Azienda Sanitaria Locale (ASL).
STORNO (Sturnus vulgaris)
Procedura
In caso di danneggiamento alle colture
agricole è possibile intervenire con metodi che
mirino all'allontanamento degli uccelli
piuttosto che alla riduzione della consistenza
delle popolazioni. Il controllo dello storno può
essere realizzato all'interno di istituti faunistici
privati (AFV, ATV, CPRFS), ZRC, ZRV, Demanio
Regionale, zone a divieto di caccia ai sensi
dell'art. 33 della LRT 3/94, Fondi Chiusi e nel
territorio soggetto a gestione programmata della caccia.
Personale abilitato
Cacciatori abilitati al controllo ai sensi dell'art.37 della LRT 3/94, che si
devono attenere ad un “ protocollo di utilizzo delle gabbie-trappola”, ed
in ogni caso sotto il controllo degli Agenti, di cui all'art. 51 della LRT
3/94.
Tecniche e periodo di intervento
Tramite metodi dissuasivi incruenti e, se non efficaci, con abbattimento
di un modesto numero di capi.
Le operazioni di controllo sono realizzate esclusivamente all'interno di
aziende agricole, negli appezzamenti coltivati in cui i danni possono
verificarsi e, in particolare, in presenza di colture pregiate e nelle loro
immediate vicinanze (orientativamente entro una distanza di 100 metri
dagli appezzamenti), nei periodi di sensibilità delle diverse colture: es.
ciliegi ed altri frutti (15 maggio - 15 luglio), viti (1 agosto - 10 ottobre),
ulivi (20 ottobre - 20 dicembre), e comunque solo in presenza del frutto
pendente.
Obblighi e note varie
Al fine di consentire una valutazione dell'efficacia delle azioni di
controllo intraprese e affinare le modalità di intervento nel tempo, la
Provincia provvederà a stimare l'entità annuale dei danni arrecati dallo
storno alle colture. Tetto massimo di rimozione di 20 capi per intervento
e 200 capi per operatore a stagione.
COLOMBO DI CITTA' (Columba livia)
Procedura
In caso di danni alle colture o di veicolazione di
patologie negli allevamenti zootecnici, la
Provincia, accertata l'inefficacia dei metodi
ecologici, potrà contemplare l'abbattimento
con arma da fuoco.
Le operazioni di abbattimento con arma da
fuoco dovranno essere concentrate
esclusivamente a ridosso delle colture in attività di coltivazione e degli
allevamenti in cui si manifestano i danni.
Personale abilitato
Gli abbattimenti saranno realizzati da un Agente di Vigilanza di cui
all'art. 51 della LRT 3/94, il quale, per l'attuazione degli interventi, può
avvalersi dei soggetti previsti all'art. 37 della LRT 3/94.
L'effettuazione dei necessari controlli sui contenimenti spetta al Corpo
di Polizia Provinciale che li realizzerà a campione.
Tecniche e periodo di intervento
Le operazioni mediante abbattimento con arma da fuoco andranno
concentrate esclusivamente a ridosso delle colture in attualità di
coltivazione e degli allevamenti in cui si manifestino i danni. I luoghi
dovranno pertanto coincidere con l'ubicazione delle colture/allevamenti
danneggiati.
Il controllo può essere effettuato da aprile ad ottobre.
Obblighi e note varie
Obbligo di compilazione di scheda tecnica.
Il personale incaricato dovrà indossare apposito contrassegno
numerato di riconoscimento.
Tetto massimo di rimozione pari a 10000 capi/anno sull'intero territorio
provinciale.
Per informazioni e comunicazioni:
PROVINCIA DI GROSSETO
U.P. Attività Faunistico-Venatoria
[email protected]
[email protected]
Tel: 0564-484567/484569
Fax: 0564-411658
Zaccherotti - Ambiente & Comunicazione
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