La figura del dirigente
ed il suo regime fiscale e contributivo
in Italia
A cura del
GRUPPO SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Torino
Relatore
dottoressa Luisella Fontanella
10 set
2009
Gruppo problematiche del lavoro
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RAPPORTO DI LAVORO
Il lavoro dei dirigenti è legato al ruolo manageriale di
un'azienda ed è un impiego subordinato legato alle
mansioni di:
elevata professionalità,
autonomia decisionale,
responsabilità nei confronti del datore di lavoro,
coordinamento e controllo dell'intera attività aziendale o di
un ramo autonomo dell'azienda. Il suo compito è quello di
far rispettare le direttive generali, promuovere, coordinare
e gestire la realizzazione degli obiettivi aziendali.
Il lavoro di dirigenti può essere svolto sia nel settore pubblico
che privato.
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Il Codice Civile
all'articolo 2095, include il lavoro di dirigenti in una
delle quattro categorie di lavoratori subordinati.
La figura di dirigente però ha meno tutele di quelle
riconosciute per le altre categorie di lavoratori; la
normativa italiana, infatti, tutela in negativo il lavoro
dei dirigenti poiché mancano per tale impiego le norme
in materia di orario di lavoro e le tutele per il
licenziamento.
Sia la legge 604/1966 che lo Statuto dei lavoratori,
infatti, non prevedono la tutela del licenziamento per
giusta causa o giustificato motivo per i dirigenti.
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La giurisprudenza
riconosce quale dirigente il lavoratore:
fornito di un elevato grado di responsabilità verso
l'imprenditore cui presta una collaborazione di
carattere prevalentemente intellettuale;

autonomo e discrezionale nelle decisioni al fine di
influire sugli obiettivi complessivi dell'imprenditore;

con potere direttivo che si estendono all'intera azienda
o ad un ramo di essa;

assoggettato ai poteri direttivi, di controllo e
disciplinare da parte del datore di lavoro.

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Amministratori
Il rapporto di amministrazione comporta l'identificazione
dell'amministratore nella carica ricoperta, quindi nella
persona giuridica amministrata
 L'amministratore esercita tutti i poteri di gestione, comando
e disciplina
 Ha il potere di esprimere la volontà sociale in tutti gli affari
di ordinaria e straordinaria amministrazione senza doverne
rispondere al alcun organo sociale.


L'attività dell'amministratore viene inquadrata come
collaborazione coordinata continuativa.
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Dirigente - amministratore




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Sono cumulabili nello stesso soggetto le cariche di
amministratore e dipendente a condizione che:
I due rapporti siano regolati da presupposte ed atti
distinti
La gestione dei due rapporti non generi conflitto di
interessi
Il soggetto svolga un'attività lavorativa diversa da quella
attinente la carica sociale.
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Sindaci

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E' esclusa la possibilità di cumulo nella stessa
persona della carica di sindaco e di lavoratore
subordinato della stessa società
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Rapporto di lavoro -
Assunzione
Avviene con le modalità previste per la generalità dei
lavoratori dipendenti.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di:
comunicare, tramite una procedura telematica, i
dati dell'assunzione il giorno antecedente
l'instaurazione del rapporto di lavoro.
registrare il lavoratore si LUL (Libro Unico del
Lavoro)
consegnare la lettera di assunzione al dirigente.
iscriverlo ai Fondi assistenziali e previdenziali
previsti dalla contrattazione collettiva.
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Rapporto di lavoro - tipologie

Contratto a tempo indeterminato
Può essere apposta una clausola di durata minima garantita
(patto di stabilità). Se una delle parti recede
anticipatamente, l'altra parte ha diritto al risarcimento del
danno

Contratto a tempo determinato
la durata non deve essere superiore ai 5 anni;
Il dirigente può recedere trascorso un triennio, dandone
regolare preavviso.
la sua stipulazione può avvenire senza il rispetto dei vincoli
previsti per la generalità dei dipendenti;

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Contratto part time
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Periodo di prova

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Può essere previsto, in forma scritta,
solo per le nuove assunzioni e deve
avere una durata massima di 6 mesi
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Patto di non concorrenza

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La durata massima per i dirigenti e' di
5 anni mentre per gli altri lavoratori e'
di 3 anni.
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Orario di lavoro

Non si applicano le norme di tutela previste per la
generalità dei dipendenti quali:
durata massima dell'orario di lavoro;
lavoro straordinario;
riposo giornaliero;
pause di lavoro;
obblighi di consultazione per la resa di lavoro notturno;
durata massima del lavoro notturno.

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Qualora, però, la prestazione richiesta superi il limite
della ragionevolezza attentando valori quali la salute
o l'integrità psico fisica, il dirigente ha diritto alla
corresponsione di un ulteriore compenso.
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Retribuzione

Al dirigente non sussiste l'obbligo di consegnare, in occasione
della corresponsione della retribuzione, il prospetto paga
previsto, dalla L. 4/55, solo per gli operai ed impiegati.

Le particolarità della contrattazione collettiva rispetto alla
generalità dei lavoratori riguardano i seguenti aspetti:
Competenze mensili
elemento di maggiorazione
indennità dirigenziale e direttiva
Assenza di aumenti di anzianità (dal 1/1/2004)
Fringe benefits (auto, cellulare, alloggio, stock options,
pagamento diretto di imposte a carico del lavoratore)

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Segue Retribuzione
Competenze a periodicità plurimensili
Una tantum collegata all'andamento aziendale
Premi di produzione, concordati con il dirigente, generalmente in
relazione agli utili realizzati dall'azienda.
Trattamento retributivo delle assenze
I dirigenti eletti a cariche pubbliche o elettive hanno la facoltà di
essere posti in aspettativa non retribuita per tutto il tempo del
mandato.
Competenze di fine rapporto
Diritto ad una indennità sostitutiva del preavviso in caso di
licenziamento stabilita dai vari contratti collettivi
Diritto ad una indennità supplementare per licenziamento illegittimo.
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Tassazione: Irpef
Competenze mensili
  Trattenute mensili
 =
 Imponibile contributivo
  Contributi previdenziali
=
 imponibile fiscale
 X
 Aliquota Irpef (% su scaglioni di reddito)
 =
 Imposta lorda
  Detrazioni ex art. 14 TUIR
 =
 IMPOSTA NETTA

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Tassazione: Addizionali regionali
e comunali

Vengono determinate sull'imponibile fiscale
dell'anno precedente e non sullo stesso
imponibile sul quale viene calcolata l'IRPEF.

Vengono trattenute su 11 mensilità da gennaio a
novembre.

Le percentuali sono stabilite dalle Regioni e dai
Comuni.
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Obblighi contributivi ed assicurativi

PREVIDENZA OBBLIGATORIA

L'attribuzione del lavoratore alla categoria dirigenziale
comporta il versamento all'INPS nella specifica
gestione contabile separata.
PREVIDENZA ED ASSISTENZA SANITARIA
INTEGRATIVA

Il contratto collettivo dei dirigenti prevede forme di
previdenza e assistenza sanitaria integrative affidate
a due enti: PREVINDAI e FASI
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Previdenza integrativa: PREVINDAI
La contribuzione al Previndai si compone di:

contribuzione contrattuale minima (pariteticamente
a carico dell'azienda e del dirigente),
una quota o l'intero T.F.R.,
–

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una eventuale contribuzione aggiuntiva a totale
carico del dirigente.
Da gennaio 2007, le nuove adesioni possono avvenire
anche tramite il solo conferimento del TFR maturando; in
qualsiasi momento successivo il dirigente può scegliere di
versare anche il contributo contrattuale minimo a proprio
carico, beneficiando così di quello del datore di lavoro.
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Segue PREVINDAI

Previndai, come tutti i fondi pensione, è divenuto, a
seguito del D.Lgs. 47/2000, un soggetto lordista ai fini
fiscali ed è entrato in un sistema classificato come un
ETT cioè un sistema che prevede:
–
–
–
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Esenzione dei contributi, riconosciuta fino ad un
importo predeterminato
Tassazione dei rendimenti nella fase di gestione
Tassazione delle prestazioni sulla parte che non sia
già stata tassata
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Previdenza integrativa: FASI
Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti delle
aziende industriali

Persegue finalità di assistenza sanitaria integrativa
alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale ed è
finanziato con somme a carico del datore di lavoro
e del dirigente.

L'adesione al fondo è rimessa alla volontà del
dirigente

I contributi al FASI sono determinati ad importo
fisso e trattenuti su busta paga.
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Previdenza integrativa: Dirigenti del terziario
•
Fondo Mario Negri
•
•
Associazione Antonio Pastore
•
•
per la previdenza integrativa
previdenziale ed assicurativo
FASDAC
•
per l'assistenza sanitaria
Queste forme di previdenza hanno natura obbligatoria
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INAIL
I dirigenti devono essere obbligatoriamente
iscritti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
quando, nello svolgimento del proprio lavoro,
risultino esposti ai rischi tutelati dall'assicurazione.
Per quanto riguarda la determinazione del premio,
l'INAIL
ha
fissato
una
retribuzione
annua
convenzionale (pari al massimale di rendita),
valevole per i dirigenti di tutti i settori di attività.
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Polizze contrattuali
I contratti collettivi prevedono l'obbligo di stipulare
polizze assicurative per i dirigenti atte a garantire al
lavoratore o alla sua famiglia determinati trattamenti
in caso di morte o invalidità permanente che non
consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Le polizze coprono i citati eventi quando derivano da
infortuni occorso anche non in occasione di lavoro
o da malattia professionale
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Integrazioni salariali

Non esistono disposizioni in tema di intervento
ordinario o straordinario di integrazione salariale e
di procedure di mobilità o licenziamenti per
riduzione del personale relative ai dirigenti.

Essi sono del tutto esclusi dall'ambito di
applicazione dei relativi benefici e delle connesse
procedure di consultazione sindacale.
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Stato di disoccupazione
Spetta l'indennità nei casi di disoccupazione involontaria per
mancanza di lavoro.
 Le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro non possono, quindi, essere considerati come causa
di disoccupazione.
 La durata e' pari ad 8 mesi per i lavoratori fino a 50 anni di
età, e 12 mesi per gli altri.
 L'ammontare e' del 60% per i primi 6 mesi, 50% per i
successivi 2 e del 40% per gli ulteriori mesi.

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