783 - Bollettino Commissioni - 24 - Martedì 8 febbraio 1983 xn7 COMMISSIONE PERMANENTE (Igiene e sanith pubblica) IN SEDE REFERENTE I - MARTED~8 FEBBRAIO 1983, ORE 17,25. Presidenza del Presidente Giacinto URSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la sanith, Mario Raffaelli. Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 2, recante misure urgenti in materia sanitaria (3843). (Parere della I, della V, della VI e della X I I I Commissione). (Seguito dell’esame e rinvio). La Commissione prosegue l’esame del disegno di legge. I1 relatore Raffaello RUBINO ricorda ai commissari che, nell’ultima seduta, la Commissione ha approvato, con votazioni per divisione, i primi due commi di un suo emendamento interamente sostitutivo dell‘articolo 1 del decreto-legge, restando quindi ancora da esaminare i successivi I i t e n o e quarto comma. al terzo comma, punto b), dopo le parole: (c restanti farmaci sono aggiunte le __ seguenti: cc esclusi gli antibiotici e i chemioterapici )); )) l’ultimo comiiza è sostituito dal seguente: cc La quota di partecipazione alla spesa di cui alla lettera a) del comma precedente non può superare lire 10.000 per ricetta n. I1 deputato Giangiacomo TESSARI, illustra i seguenti subemendamenti all’emendamento del relatore di cui sono firmatari anche i deputati Palopoli, Brusca, Colomba, Carloni Andreucci, Pastore e Calonaci: sono soppressi il terzo e il quarto contma; al terzo coinnza, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti parole: c( del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico n; I al terzo comma è soppressa la lettera a); I1 deputato Francesco LUSSIGNOLI il- ’ lustra i seguenti subemendamenti riferiti ! , al terzo comma la lettera b) è sopall’emendamento del relatore di cui è fir. pressa; matario anche il deputato Mauro Seppia: , al terzo comma, il punto a) è sop- , al terzo comma, lettera b), dopo le papresso; role cc restanti farmaci sono aggiunte le )) - 25 - 783 - Bollettino Commissioni pressa; al quarto comria la parola: la è sostituita dalla seguente: mila )) (( ventimicinque- (( )); dopo l’ultimo comma è aggiunto, in fine, il seguente: I medicinali compresi nel formulario galenico nazionale sono prescrivibili a totale carico del Servizio sanitario nazionale D. (( Martedì 8 febbraio 1983 rimento, sono esenti dal pagamento sia del ticket sia della quota di partecipazione per ricetta. Si dichiara favorevole ai subemendamenti proposti dai deputati Lussignoli e Seppia. La Commissione respinge, quindi, tutti i subemendamenti presentati dal gruppo comunista ed approva i subemendamenti presentati dai deputati Lussignoli e Seppia. La Commissione approva, quindi, il secondo ed il t e n o comma dell’emendamento del relatore sostitutivo dell’articolo 1 del decreto così come modificati dai subemendamenti dei deputati Lussignoli e Seppia approvati. La Commissione decide altresì di accantonare per il momento la questione del formulario galenico nazionale posta dall’ultimo subemendamento presentato dal gruppo comunista e passa, quindi, all’esame dell’emendamento del relatore aggiuntivo di un articolo 1-bis. I1 deputato Giangiacomo TESSARI precisa che, in realtà, il subemendamento proposto dai deputati Lussignoli e Seppia, circa gli antibiotici, costituisce soltanto un escamotage in quanto di fatto gli antibiotici sono mantenuti al di fuori della fascia esente, creandosi invece una fascia particolare nell’ambito di quella sottoposta a ticket. Circa il tema del cosiddetto tetto o zoccolo D, ritiene che si deve scendere al di sotto delle 10.000 lire per evitare incentivi alla prescrizione: da ciò il proprio emendamento volto a inserire la cifra cinquemila. Sottolinea altresì l’importanza del subemendamento concernente il formulario galenico nazionale che, pur restando fuori del prontuario, essendo stato un emendamento in tal senso già bocciato dalla maggioranza, viene posto a carico del Servizio sanitario nazionale. I1 relatore Raffaello RUBINO si dichia- A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto la quota di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prevista dall’articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, b fissata al 20 per cento con il limite mi- putati Lussignoli e Seppia, mentre è contrario ai subemendamenti presentati dal gruppo comunista. Chiede, in particolare, ogni prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in un’unica prescrizione, il limite m z - (( )) (( I1 relatore Raffaello RUBINO illustra quindi il predetto articolo 1-bis: ART. 1-bis. (( 783 - Bollettino Commissioni - 26 - Martedì 8 febbraio 1983 1 I1 deputato Giulio COLOMBA illustra ! I1 Presidente Giacinto URSO ricorda i seguenti subemendamenti all’articolo ai commissari che l’approvazione del pre1-bis di cui sono firmatari i deputati Co- detto articolo comporta la conseguente lomba, Tessari, Fabbri e Carloni An- soppressione dell’articolo 5 del decretodreucci: legge e di tutti gli emendamenti ad esso riferiti. l’articolo 1-bis è soppresso; ’ i all’articolo 1-bis, primo comma, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle 10 per cento D; seguenti: )) (( (( all’articolo 1-bis, primo coma, la parola: G ventimila P è sostituita dalla seguente: cinquemila D; (( all’articolo 1-bis, secondo comma, la parola: c( quarantacinquemila è sostituita dalla seguente: c( quindicimila n. )) I1 deputato Giulio COLOMBA, nel sottolineare l’importanza dei subemendamenti presentati dal gruppo cmounista, pone in rilievo la difficile situazione in cui vengono a trovarsi, soprattutto in alcune parti del territorio nazionale, molte strutture private convenzionate che sono fortemente penalizzate dall’articolo 1-bis che provocherà un massiccio ricorso alle strutture pubbliche non sempre in grado di poter adeguatamente rispondere, per il settore, alle necessità degli utenti. Sottolinea altresì che gli emendamenti presentati dal suo gruppo fanno salve le conseguenze finanziarie previste dal relatore. I1 deputato Aldo PASTORE dichiara che l’articolo 1-bis è destinato a far au- I1 PRESIDENTE precisa altresì che in merito esistono alcuni subemendamenti presentati dai deputati Faccio e Corleone: stante la loro assenza, si intende che gli stessi vi abbiano rinunziato. I1 deputato Fulvio PALOPOLI illustra, quindi, il seguente emendamento di cui sono firmatari anche i deputati Tessari, Carloni Andreucci, Colomba e Pastore: ART. l-bis. Entro il 30 giugno 1983 il Ministro della sanità, sulla base delle procedure e dei criteri previsti dall’articolo 1 della legge 4 agosto 1978, n. 484 e dall’articolo 30 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, provvede alla revisione del prontuario terapeutico, prevedendo in particolare la eliminazione programmata dal prontuario di tutti i farmaci non corrispondenti ai suddetti criteri a partire da quelli di non provata efficacia. Qualora entro un anno dalla revisione non venga prodotta per tali farmaci una ulteriore documentazione scientifica, che sia sufficiente a dimostrare l’efficacia, essi sono esclusi dal prontuario ed inviati alla commissione per la revisione per prowedere alla revoca della autorizzazione ove necessario. 1 , primo comma, della legge 7 agosto 1982, 783 - Bollettino Commissioni - 27 - Martedì 8 febbraio 1983 ai cicli di malattia ed ai criteri di eco- I Sono esentati altresì i ciechi assoluti i ed i sordomuti assoluti. nomicità. precedente e con il medesimo prowedimento sono stabilite inoltre le caratteristiche delle confezioni dei farmaci destinati alla distribuzione diretta nei presidi delle unità sanitarie locali. La Commissione istituita a norma dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è convocata almeno ogni sessanta giorni. 11 deputato Fulvio PALOPOLI precisa che il predetto emendamento non è in contrasto con la manovra finanziaria posta in essere dal Governo: se, infatti, scopo del Governo è tra l’altro di arrivare alla razionalizzazione della spesa sanitaria, l’emendamento da lui presentato si muove proprio in questa direzione. I1 Presidente Giacinto URSO osserva che l’emendamento in esame presenta affinità con un emendamento presentato dal relatore con l’indicazione l-sexies: trattando quest’ultimo emendamento, si potrh anche esaminare l’emendamento presentato dal gruppo comunista: propone, quindi, l’accantonamento del predetto emendamento. La Commissione consente. I1 relatore Raffaello RUBINO illustra quindi il seguente articolo aggiuntivo 1-ter: ART. l-ter. Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione di cui agli articoli precedenti gli utenti del Servizio sanitario nazionale che abbiano dichiarato nell’an1 1 0 precedente un reddito personale imponibile ai fini IRPEF non superiore a lire 4.500.000 o appartengano a famiglia i cui componenti compreso l’assistito abbiano dichiarato in detto anno redditi imponibili ai fini dell’IRPEF per un importo complessivo non superiore a lire 4.000.000 aumentato di lire 500.000 per ogni componente oltre il dichiarante. dell’articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non modificate dal presente articolo. I1 sottosegretario Mario RAFFAELLT, a proposito del tema delle esenzioni, manifesta l’impegno del Governo a formulare un idoneo emendamento che tenga presente le esigenze in materia prospettate, nel corso del dibattito, da molti commissari sia di maggioranza che di opposizione: invita, quindi, la Commissione ad approvare l’articolo l-ter nel testo del relatore, riservandosi di presentare in Aula un apposito emendamento in materia di esenzioni. I1 deputato Fulvio PALOPOLI, a nonle del gruppo comunista, critica l’atteggiamento del Governo che pone la Commissione in condizione di proseguire con difficoltà nei propri lavori: meglio sarebbe se il Governo presentasse il preannunciato emendamento in tema di esenzioni oggi stesso o nella seduta di domani; in caso contrario, dichiara che il gruppo comunista intende presentare una serie di subemendamenti sull’argomento. I1 deputato Francesco LUSSIGNOLI osserva che il gruppo democristiano b particolarmente sensibile al problema delle esenzioni: accoglie, quindi, l’invito del Governo ad approvare l’articolo l-ter cod come proposto dal relatore, i n attesa del preannunciato emendamento da parte di quest’ultimo. I1 deputato Raffaele ALLOCCA si associa alle considerazioni del deputato Lussignoli. I1 deputato Nicola TROTTA, a nome del gruppo socialista, accoglie anch’egli l’invito del rappresentante del Governa, ribadendo però l’importanza del tema delle esenzioni su cui il suo gruppo si riserva di presentare idonei emendamenti nel corso del dibattito in Assemblea. 783 - Bollettino Commissioni - 28 - I1 deputato Alfredo ARPAIA accoglie anch’egli l’invito del rappresentante del Governo nella speranza che quest’ultimo tenga fede alla promessa di formulare opportuni emendamenti in tema di esenzioni nel corso del dibattito in Aula. po per trattare la materia delle esenzioni su cui già a lungo la Commissione si è soffermata, ma nulla è stato fatto finora al riguardo: giudica, quindi, inconcepibile che il Governo si riservi di presentare solo successivamente le proprie proposte in materia. Ricorda, tra l’altro, che sulle esenzioni i parametri sono quattro: il parametro economico; le categorie protette; gli esami che sono dovuti per obblighi di legge; la cosiddctta medicina sociale (donatori di sangue e di organi, tutela sanitaria dei luoghi di lavoro, tutela dell’ambiente psichiatrico, ecc.). I1 deputato Enrico MENZIANI, anche egli particolarmente sensibile al tema delle esenzioni, osserva che l’emendamento del relatore dovrebbe parlare di reddito netto piuttosto che di reddito imponibile. I1 deputato Olindo DEL DONNO, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, attira l’attenzione dei commissari sulla categoria degli invalidi di guerra: è inconcepibile che il peso delle ferite e delle malattie di chi ha combattuto per la Patria non debba trovare alcun adeguato riconoscimento da parte del Governo. Attira inoltre l’attenzione dei commissari su alcune categorie particolarmente deboli quali ad esempio gli handicappati. I1 deputato Raffaello RUBINO ribadisce che il criterio-base sulla materia deve essere il riferimento alla legge n. 181 del 1982. I1 Sottosegretario Mario RAFFAELLI ribadisce che il Governo presenterà un proprio emendamento in materia di esenzione, ma solo in Aula. I ! I Martedì 8 febbraio 1983 subemendamenti. di cui sono firmatari anche numerosi altri deputati del gruppo comunista, tutti riferiti all’articolo 1-ter proposto dal relatore: 0 il primo comma è sostituito dal se- i mente: - coli precedenti gli utenti del Servizio sanitario che abbiano dichiarato nell’anno precedente un reddito personale imponibile ai fine IRPEF non superiore a lire 7.000.000. Sono abrogati i commi quinto e sesto dell’articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181.D; dopo l’articolo I-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma: Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione ala1 spesa farmaceutica e alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio i lavoratori, soggetti alla tutela assicurativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, che necessitano di prestazioni prescritte da medici di strutture pubbliche o convenzionate in dipendenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali. D; (( dopo l’articolo I-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma: Le disposizioni relative alla compartecipazione dei cittadini per le prestazioni di cui all’articolo 1 e l-bis, non vengono applicate per le prestazioni eseguite ai sensi e per le finalita di cui alle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194.D; (( dopo l’articolo 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma: (( Le disposizioni di cui agli articoli 1 ; stazioni farmaceutiche e di diagnostica I deputati M x i a Teresa CARLONI AN- I strumentale e di laboratorio effettuate ai DREUCCI, Giulio COLOMBA e Giangiaco- . fini della tutela sanitaria dei donatori di mo TESSARI illustrano quindi i seguenti , sangue, plasma ed organi. D; 783 - Bollettino - 29 - Commissioni Martedì 8 febbraio 1983 dopo l’articolo 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma: dopo l’articolo 1-ter è aggiunto in fine il seguente comma: Le disposizioni relative alla compartecipazione dei cittadini per le prestazioni di cui agli articoli 1 e 1-bis non vengono applicate per le prestazioni eseguite ai sensi e per le finalità di cui alle leggi 13 maggio 1978, n. 180 e 22 dicembre 1975, n. 685; Sono esentati dalla quota di partecipazione di cui ai precedenti articoli 1 e 1-bis i cittadini per i quali il ricorso a tali prestazioni costituisce un ciclo unico con la terapia praticata o il controllo della stessa durante trattamenti di malattie ad andamento cronico; (( dopo l’articolo 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma: dopo l’articolo 1-ter è aggiunto in fine il seguente comma: Le diposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 1-bis non riguardano le prestazioni diagnostiche strumentali e di laboratorio erogate ai fini di: Sono escluse dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti articoli 1 e 1-bis le prestazioni erogate ai cittadini presso ospedali diurni e per esigenze di pronto soccorso e di pronto intervento; rilascio tessera sanitaria per i lavoratori obbligati per legge o norme regolamentari; dopo l’articolo 1-ter è aggiunto in fine il seguente comma: (( rilascio dell’attestato di idoneità per apprendisti e per le certificazioni di autorizzazione al lavoro, per i giovani in cerca di prima occupazione; rilascio del libretto di lavoro; rilascio del certificato di idoneità lavorativa per il personale docente e non docente della scuola; rilascio del certificato di idoneità per l’iscrizione agli asili nido ed alle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. Sono comunque esentate dalla quota di partecipazione le prestazioni di dia-gnostica strumentale e di laboratorio previste per legge o per norme regolamentari D; Sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i minori di anni 12, i disoccupati iscritti nelle liste di collocamento. I1 deputato Fulvio PALOPOLI desidera richiamare l’attenzione dei commissari sul significato dei subemendamenti presentati dal suo gruppo che mirano ad esentare dalla compartecipazione alcune delle categorie più deboli e più indifese che quindi vanno maggiormente garantite e tutelate dalla legge I1 deputato Antonio BRUSCA illustra, a sua volta, il seguente subemendamento che la Commissione delibera però, per il momento, di accantonare: Le regioni promuovono iniziative al fine di determinare gli aspetti qualitativi dopo l’articolo 1-ter è aggiunto, in fine, e quantitativi delle prestazioni diagnostiil seguente comma: che e di laboratorio, nonché delle prescriLe prestazioni di cui ai precedenti zioni terapeutiche presso le strutture proarticoli 1 e 1-bis non vengono applicate prie e convenzionate dalle USL. per le prestazioni di diagnostica strumenIn conformità con quanto stabilito dal tale e d’i laboratorio conseguenti ad inter- comma quarto articolo 47 e comma terzo venti e a campagne di prevenzione (medi- articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, cina scolastica, medicina dello sport, tu- n. 833, le regioni d’intesa con le USL, protela sanitaria negli ambienti e luoghi di muovono annualmente l’istituzione di corsi di aggiornamento teorico pratici di teralavoro, prevenzione oncologica) (( )); 783 - Bollettino Commissioni - 30 - pia e di indagini strumentali e di laboratorio. La partecipazione ogni tre anni a tali corsi è obbligatoria per medici e biologi dipendenti e/o convenzionati del Servizio sanitario nazionale. I1 deputato Ol’indo DEL DONNO nel ribadire il problema della esenzione per gli invalidi di guerra e per altre categorie particolarmente indifese si riserva di presentare in Assemblea idonei emendamenti. I1 Presidente Giacinto URSO osserva che sull’articolo in esame esistono alcuni subemendamenti presentati dai deputati Martedì 8 febbraio 1983 Faccio e Corleone: stante la loro assensi intende che gli stessi vi abbiano rinunciato. La Commissione approva infìne l’articolo 1-ier nel testo presentato dal relatore dopo aver respinto tutti i subemendamenti presentati. La Commissione delibera, infine, di rinviare il seguito dell’esame del disegno di legge alla seduta di domani mattina alle ore 10. LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,40.