783 - Bollettino Commissioni
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Martedì 8 febbraio 1983
xn7 COMMISSIONE PERMANENTE
(Igiene e sanith pubblica)
IN SEDE REFERENTE
I
-
MARTED~8 FEBBRAIO 1983, ORE 17,25.
Presidenza del Presidente Giacinto URSO.
- Interviene il sottosegretario di Stato
per la sanith, Mario Raffaelli.
Disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 2, recante misure urgenti in materia sanitaria (3843).
(Parere della I, della V, della VI e della X I I I
Commissione).
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del
disegno di legge.
I1 relatore Raffaello RUBINO ricorda
ai commissari che, nell’ultima seduta, la
Commissione ha approvato, con votazioni
per divisione, i primi due commi di un
suo emendamento interamente sostitutivo
dell‘articolo 1 del decreto-legge, restando
quindi ancora da esaminare i successivi I
i
t e n o e quarto comma.
al terzo comma, punto b), dopo le parole: (c restanti farmaci sono aggiunte
le
__
seguenti: cc esclusi gli antibiotici e i chemioterapici ));
))
l’ultimo comiiza è sostituito dal seguente:
cc La quota di partecipazione alla spesa
di cui alla lettera a) del comma precedente non può superare lire 10.000 per
ricetta n.
I1 deputato Giangiacomo TESSARI, illustra i seguenti subemendamenti all’emendamento del relatore di cui sono firmatari anche i deputati Palopoli, Brusca, Colomba, Carloni Andreucci, Pastore e Calonaci:
sono soppressi il terzo e il quarto
contma;
al terzo coinnza, le lettere a), b) e c)
sono sostituite dalle seguenti parole: c( del
10 per cento del prezzo di vendita al pubblico n;
I
al terzo comma è soppressa la lettera a);
I1 deputato Francesco LUSSIGNOLI il- ’
lustra i seguenti subemendamenti riferiti !
,
al terzo comma la lettera b) è sopall’emendamento del relatore di cui è fir. pressa;
matario anche il deputato Mauro Seppia: ,
al terzo comma, il punto a) è sop- ,
al terzo comma, lettera b), dopo le papresso;
role cc restanti farmaci sono aggiunte le
))
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pressa;
al quarto comria la parola:
la è sostituita dalla seguente:
mila
))
((
ventimicinque-
((
));
dopo l’ultimo comma è aggiunto, in
fine, il seguente:
I medicinali compresi nel formulario
galenico nazionale sono prescrivibili a totale carico del Servizio sanitario nazionale D.
((
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rimento, sono esenti dal pagamento sia
del ticket sia della quota di partecipazione per ricetta. Si dichiara favorevole ai
subemendamenti proposti dai deputati Lussignoli e Seppia.
La Commissione respinge, quindi, tutti
i subemendamenti presentati dal gruppo
comunista ed approva i subemendamenti
presentati dai deputati Lussignoli e Seppia. La Commissione approva, quindi, il
secondo ed il t e n o comma dell’emendamento del relatore sostitutivo dell’articolo
1 del decreto così come modificati dai
subemendamenti dei deputati Lussignoli e
Seppia approvati. La Commissione decide
altresì di accantonare per il momento la
questione del formulario galenico nazionale posta dall’ultimo subemendamento
presentato dal gruppo comunista e passa,
quindi, all’esame dell’emendamento del relatore aggiuntivo di un articolo 1-bis.
I1 deputato Giangiacomo TESSARI precisa che, in realtà, il subemendamento proposto dai deputati Lussignoli e Seppia,
circa gli antibiotici, costituisce soltanto
un escamotage in quanto di fatto gli antibiotici sono mantenuti al di fuori della
fascia esente, creandosi invece una fascia
particolare nell’ambito di quella sottoposta a ticket. Circa il tema del cosiddetto
tetto o zoccolo D, ritiene che si deve
scendere al di sotto delle 10.000 lire per
evitare incentivi alla prescrizione: da ciò
il proprio emendamento volto a inserire
la cifra cinquemila. Sottolinea altresì
l’importanza del subemendamento concernente il formulario galenico nazionale
che, pur restando fuori del prontuario,
essendo stato un emendamento in tal senso già bocciato dalla maggioranza, viene
posto a carico del Servizio sanitario nazionale.
I1 relatore Raffaello RUBINO si dichia-
A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto la quota di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prevista dall’articolo
12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, b
fissata al 20 per cento con il limite mi-
putati Lussignoli e Seppia, mentre è contrario ai subemendamenti presentati dal
gruppo comunista. Chiede, in particolare,
ogni prestazione.
In caso di prestazioni plurime contenute in un’unica prescrizione, il limite m z -
((
))
((
I1 relatore Raffaello RUBINO illustra
quindi il predetto articolo 1-bis:
ART. 1-bis.
((
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1
I1 deputato Giulio COLOMBA illustra !
I1 Presidente Giacinto URSO ricorda
i seguenti subemendamenti all’articolo ai commissari che l’approvazione del pre1-bis di cui sono firmatari i deputati Co- detto articolo comporta la conseguente
lomba, Tessari, Fabbri e Carloni An- soppressione dell’articolo 5 del decretodreucci:
legge e di tutti gli emendamenti ad esso
riferiti.
l’articolo 1-bis è soppresso;
’
i
all’articolo 1-bis, primo comma, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle
10 per cento D;
seguenti:
))
((
((
all’articolo 1-bis, primo coma, la parola: G ventimila P è sostituita dalla seguente: cinquemila D;
((
all’articolo 1-bis, secondo comma, la
parola: c( quarantacinquemila è sostituita dalla seguente: c( quindicimila n.
))
I1 deputato Giulio COLOMBA, nel sottolineare l’importanza dei subemendamenti
presentati dal gruppo cmounista, pone in
rilievo la difficile situazione in cui vengono a trovarsi, soprattutto in alcune parti del territorio nazionale, molte strutture
private convenzionate che sono fortemente penalizzate dall’articolo 1-bis che provocherà un massiccio ricorso alle strutture pubbliche non sempre in grado di
poter adeguatamente rispondere, per il
settore, alle necessità degli utenti. Sottolinea altresì che gli emendamenti presentati dal suo gruppo fanno salve le conseguenze finanziarie previste dal relatore.
I1 deputato Aldo PASTORE dichiara
che l’articolo 1-bis è destinato a far au-
I1 PRESIDENTE precisa altresì che in
merito esistono alcuni subemendamenti
presentati dai deputati Faccio e Corleone:
stante la loro assenza, si intende che gli
stessi vi abbiano rinunziato.
I1 deputato Fulvio PALOPOLI illustra,
quindi, il seguente emendamento di cui
sono firmatari anche i deputati Tessari,
Carloni Andreucci, Colomba e Pastore:
ART. l-bis.
Entro il 30 giugno 1983 il Ministro della sanità, sulla base delle procedure e dei
criteri previsti dall’articolo 1 della legge
4 agosto 1978, n. 484 e dall’articolo 30
della legge n. 833 del 23 dicembre 1978,
provvede alla revisione del prontuario terapeutico, prevedendo in particolare la
eliminazione programmata dal prontuario
di tutti i farmaci non corrispondenti ai
suddetti criteri a partire da quelli di non
provata efficacia.
Qualora entro un anno dalla revisione
non venga prodotta per tali farmaci una
ulteriore documentazione scientifica, che
sia sufficiente a dimostrare l’efficacia, essi
sono esclusi dal prontuario ed inviati alla
commissione per la revisione per prowedere alla revoca della autorizzazione ove
necessario.
1 , primo comma, della legge 7 agosto 1982,
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ai cicli di malattia ed ai criteri di eco- I
Sono esentati altresì i ciechi assoluti
i ed i sordomuti assoluti.
nomicità.
precedente e con il medesimo prowedimento sono stabilite inoltre le caratteristiche delle confezioni dei farmaci destinati alla distribuzione diretta nei presidi
delle unità sanitarie locali.
La Commissione istituita a norma dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, è convocata almeno ogni sessanta
giorni.
11 deputato Fulvio PALOPOLI precisa
che il predetto emendamento non è in
contrasto con la manovra finanziaria posta in essere dal Governo: se, infatti, scopo del Governo è tra l’altro di arrivare
alla razionalizzazione della spesa sanitaria,
l’emendamento da lui presentato si muove
proprio in questa direzione.
I1 Presidente Giacinto URSO osserva
che l’emendamento in esame presenta affinità con un emendamento presentato dal
relatore con l’indicazione l-sexies: trattando quest’ultimo emendamento, si potrh
anche esaminare l’emendamento presentato
dal gruppo comunista: propone, quindi,
l’accantonamento del predetto emendamento.
La Commissione consente.
I1 relatore Raffaello RUBINO illustra
quindi il seguente articolo aggiuntivo
1-ter:
ART. l-ter.
Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione di cui agli articoli
precedenti gli utenti del Servizio sanitario
nazionale che abbiano dichiarato nell’an1 1 0 precedente un reddito personale imponibile ai fini IRPEF non superiore a lire
4.500.000 o appartengano a famiglia i cui
componenti compreso l’assistito abbiano
dichiarato in detto anno redditi imponibili
ai fini dell’IRPEF per un importo complessivo non superiore a lire 4.000.000 aumentato di lire 500.000 per ogni componente oltre il dichiarante.
dell’articolo 12 della legge 26 aprile 1982,
n. 181, non modificate dal presente articolo.
I1 sottosegretario Mario RAFFAELLT,
a proposito del tema delle esenzioni, manifesta l’impegno del Governo a formulare
un idoneo emendamento che tenga presente le esigenze in materia prospettate,
nel corso del dibattito, da molti commissari sia di maggioranza che di opposizione: invita, quindi, la Commissione
ad approvare l’articolo l-ter nel testo
del relatore, riservandosi di presentare
in Aula un apposito emendamento in materia di esenzioni.
I1 deputato Fulvio PALOPOLI, a nonle
del gruppo comunista, critica l’atteggiamento del Governo che pone la Commissione in condizione di proseguire con
difficoltà nei propri lavori: meglio sarebbe se il Governo presentasse il preannunciato emendamento in tema di esenzioni oggi stesso o nella seduta di domani; in caso contrario, dichiara che il
gruppo comunista intende presentare una
serie di subemendamenti sull’argomento.
I1 deputato Francesco LUSSIGNOLI
osserva che il gruppo democristiano b
particolarmente sensibile al problema delle esenzioni: accoglie, quindi, l’invito del
Governo ad approvare l’articolo l-ter cod
come proposto dal relatore, i n attesa
del preannunciato emendamento da parte
di quest’ultimo.
I1 deputato Raffaele ALLOCCA si associa alle considerazioni del deputato
Lussignoli.
I1 deputato Nicola TROTTA, a nome
del gruppo socialista, accoglie anch’egli
l’invito del rappresentante del Governa,
ribadendo però l’importanza del tema delle esenzioni su cui il suo gruppo si riserva di presentare idonei emendamenti
nel corso del dibattito in Assemblea.
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I1 deputato Alfredo ARPAIA accoglie
anch’egli l’invito del rappresentante del
Governo nella speranza che quest’ultimo
tenga fede alla promessa di formulare opportuni emendamenti in tema di esenzioni
nel corso del dibattito in Aula.
po per trattare la materia delle esenzioni
su cui già a lungo la Commissione si è
soffermata, ma nulla è stato fatto finora
al riguardo: giudica, quindi, inconcepibile
che il Governo si riservi di presentare
solo successivamente le proprie proposte
in materia. Ricorda, tra l’altro, che sulle
esenzioni i parametri sono quattro: il parametro economico; le categorie protette;
gli esami che sono dovuti per obblighi di
legge; la cosiddctta medicina sociale (donatori di sangue e di organi, tutela sanitaria dei luoghi di lavoro, tutela dell’ambiente psichiatrico, ecc.).
I1 deputato Enrico MENZIANI, anche
egli particolarmente sensibile al tema delle esenzioni, osserva che l’emendamento
del relatore dovrebbe parlare di reddito
netto piuttosto che di reddito imponibile.
I1 deputato Olindo DEL DONNO, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale,
attira l’attenzione dei commissari sulla categoria degli invalidi di guerra: è inconcepibile che il peso delle ferite e delle malattie di chi ha combattuto per la Patria
non debba trovare alcun adeguato riconoscimento da parte del Governo. Attira inoltre l’attenzione dei commissari su alcune
categorie particolarmente deboli quali ad
esempio gli handicappati.
I1 deputato Raffaello RUBINO ribadisce che il criterio-base sulla materia deve
essere il riferimento alla legge n. 181 del
1982.
I1 Sottosegretario Mario RAFFAELLI
ribadisce che il Governo presenterà un
proprio emendamento in materia di esenzione, ma solo in Aula.
I
!
I
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subemendamenti. di cui sono firmatari anche numerosi altri deputati del gruppo
comunista, tutti riferiti all’articolo 1-ter
proposto dal relatore:
0
il primo comma è sostituito dal se-
i mente:
-
coli precedenti gli utenti del Servizio sanitario che abbiano dichiarato nell’anno
precedente un reddito personale imponibile ai fine IRPEF non superiore a lire
7.000.000.
Sono abrogati i commi quinto e sesto
dell’articolo 12 della legge 26 aprile 1982,
n. 181.D;
dopo l’articolo I-ter è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
Sono esentati dal pagamento della
quota di partecipazione ala1 spesa farmaceutica e alla spesa sulle prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio i
lavoratori, soggetti alla tutela assicurativa
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, che necessitano di prestazioni prescritte da medici di strutture pubbliche o convenzionate in dipendenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali. D;
((
dopo l’articolo I-ter è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
Le disposizioni relative alla compartecipazione dei cittadini per le prestazioni di cui all’articolo 1 e l-bis, non vengono applicate per le prestazioni eseguite
ai sensi e per le finalita di cui alle leggi
29 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978,
n. 194.D;
((
dopo l’articolo 1-ter è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
((
Le disposizioni di cui agli articoli 1
; stazioni
farmaceutiche e di diagnostica
I deputati M x i a Teresa CARLONI AN- I strumentale e di laboratorio effettuate ai
DREUCCI, Giulio COLOMBA e Giangiaco- . fini della tutela sanitaria dei donatori di
mo TESSARI illustrano quindi i seguenti , sangue, plasma ed organi. D;
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Commissioni
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dopo l’articolo 1-ter è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
dopo l’articolo 1-ter è aggiunto in fine
il seguente comma:
Le disposizioni relative alla compartecipazione dei cittadini per le prestazioni di cui agli articoli 1 e 1-bis non vengono applicate per le prestazioni eseguite
ai sensi e per le finalità di cui alle leggi
13 maggio 1978, n. 180 e 22 dicembre
1975, n. 685;
Sono esentati dalla quota di partecipazione di cui ai precedenti articoli 1 e
1-bis i cittadini per i quali il ricorso a
tali prestazioni costituisce un ciclo unico
con la terapia praticata o il controllo della stessa durante trattamenti di malattie
ad andamento cronico;
((
dopo l’articolo 1-ter è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
dopo l’articolo 1-ter è aggiunto in fine
il seguente comma:
Le diposizioni di cui ai precedenti
articoli 1 e 1-bis non riguardano le prestazioni diagnostiche strumentali e di laboratorio erogate ai fini di:
Sono escluse dalla partecipazione alla
spesa di cui ai precedenti articoli 1 e
1-bis le prestazioni erogate ai cittadini
presso ospedali diurni e per esigenze di
pronto soccorso e di pronto intervento;
rilascio tessera sanitaria per i lavoratori obbligati per legge o norme regolamentari;
dopo l’articolo 1-ter è aggiunto in fine
il seguente comma:
((
rilascio dell’attestato di idoneità per
apprendisti e per le certificazioni di autorizzazione al lavoro, per i giovani in cerca
di prima occupazione;
rilascio del libretto di lavoro;
rilascio del certificato di idoneità lavorativa per il personale docente e non
docente della scuola;
rilascio del certificato di idoneità per
l’iscrizione agli asili nido ed alle scuole
pubbliche e private di ogni ordine e grado.
Sono comunque esentate dalla quota
di partecipazione le prestazioni di dia-gnostica strumentale e di laboratorio previste
per legge o per norme regolamentari D;
Sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i minori di anni
12, i disoccupati iscritti nelle liste di collocamento.
I1 deputato Fulvio PALOPOLI desidera
richiamare l’attenzione dei commissari sul
significato dei subemendamenti presentati
dal suo gruppo che mirano ad esentare
dalla compartecipazione alcune delle categorie più deboli e più indifese che quindi vanno maggiormente garantite e tutelate dalla legge
I1 deputato Antonio BRUSCA illustra,
a sua volta, il seguente subemendamento
che la Commissione delibera però, per il
momento, di accantonare:
Le regioni promuovono iniziative al
fine di determinare gli aspetti qualitativi
dopo l’articolo 1-ter è aggiunto, in fine,
e quantitativi delle prestazioni diagnostiil seguente comma:
che e di laboratorio, nonché delle prescriLe prestazioni di cui ai precedenti zioni terapeutiche presso le strutture proarticoli 1 e 1-bis non vengono applicate prie e convenzionate dalle USL.
per le prestazioni di diagnostica strumenIn conformità con quanto stabilito dal
tale e d’i laboratorio conseguenti ad inter- comma quarto articolo 47 e comma terzo
venti e a campagne di prevenzione (medi- articolo 48 della legge 23 dicembre 1978,
cina scolastica, medicina dello sport, tu- n. 833, le regioni d’intesa con le USL, protela sanitaria negli ambienti e luoghi di muovono annualmente l’istituzione di corsi
di aggiornamento teorico pratici di teralavoro, prevenzione oncologica)
((
));
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pia e di indagini strumentali e di laboratorio. La partecipazione ogni tre anni
a tali corsi è obbligatoria per medici e
biologi dipendenti e/o convenzionati del
Servizio sanitario nazionale.
I1 deputato Ol’indo DEL DONNO nel
ribadire il problema della esenzione per
gli invalidi di guerra e per altre categorie particolarmente indifese si riserva di
presentare in Assemblea idonei emendamenti.
I1 Presidente Giacinto URSO osserva
che sull’articolo in esame esistono alcuni
subemendamenti presentati dai deputati
Martedì 8 febbraio 1983
Faccio e Corleone: stante la loro assensi intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.
La Commissione approva infìne l’articolo 1-ier nel testo presentato dal relatore dopo aver respinto tutti i subemendamenti presentati.
La Commissione delibera, infine, di rinviare il seguito dell’esame del disegno di
legge alla seduta di domani mattina alle
ore 10.
LA
SEDUTA TERMINA ALLE
20,40.
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