OGGETTO: 1) Modifiche introdotte dal job act relative all’abolizione della vidimazione del registro infortuni, all’incremento delle sanzioni per mancata formazione e visita medica ed alla denuncia degli infortuni sul lavoro e malattie professionali Si informa che il 14/09/2015 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 151 in attuazione del job act, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23/09/2115 ed entrerà in vigore dal 24/09/2015. Con Decreto Legislativo anzidetto, sono state introdotte delle semplificazioni, ma nel contempo sono anche state aumentate alcune sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro. Rimandando alla lettura del decreto che si allega alla presente, seppur in forma molto sintetica si riportano di seguito le modifiche che interessano il tema degli infortuni, della formazione e della sicurezza che riguardano modifiche al D.Lgs 81/08 ed al D.P.R. 1124/65: 1. ABOLIZIONE DELLA VIDIMAZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI. Il 4° comma dell'Art. 21 del D. Lgs. 151/2015 recita: "a decorrere dal 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni". Pertanto, a partire dal 24/12/2015 non è più obbligatorio vidimare il registro infortuni. 2. INCREMENTO DELLE SANZIONI PER MANCATA FORMAZIONE E/O VISITA MEDICA. In base a quanto previsto dall'art. 20, 1° comma, lett. 1) del D. Lgs. 151/2015 viene sancito che l'importo della sanzione, prevista dal D. Lgs. 81/08 per non aver sottoposto a visita medica i lavoratori per i quali sussiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, viene raddoppiata se i lavoratori non visitati sono più di 5 e triplicata se sono più di 10. Analogamente, la sanzione per la mancata formazione viene raddoppiata qualora i dipendenti non formati risultano essere più di 5 o triplicata se sono più di 10. In pratica le sanzioni che vengono modificate sono le seguenti: la sanzione originaria per la mancata visita medica prevista di € 4.384,00, con la nuova norma raddoppia ad € 8.768,00 se i lavoratori non sottoposti a visita medica sono più di 5 e ad € 13.152,00 se sono più di 10; b) la sanzione originaria per la mancata formazione prevista di € 5.699,20 raddoppia ad € 11.398,40 se i lavoratori non formati sono più di 5 e ad € 17.097,60 se sono più di 10. a) 3. DENUNCIA INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI. Infine, nell’art. 21, (1°, 2° e 3° comma) del D. Lgs. 151/2015, vengono elencate le modifiche/semplificazioni apportate al D.P.R. 1124/65, in materia di adempimenti relative alle denunce all'I.N.A.I.L. ed all'Autorità di Pubblica Sicurezza degli Infortuni sul lavoro, nonché delle Malattie Professionali. Ente Scuola Edile: 12100 CUNEO – Corso Francia, 14/C – Tel. 0171.697306 – Fax 0171.698991 www.scuolaedilecuneo.it – e-mail: [email protected] – C.F.: 80002390047 Per le modifiche introdotte relative alla vidimazione del registro infortuni ed alla denuncia degli stessi e delle malattie professionali si consiglia di attendere/rivolgersi alle associazioni di categoria o ai Consulente del Lavoro. Per quanto riguarda invece la formazione dei lavoratori si ricorda che: LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SICUREZZA PER I LAVORATORI PREVISTA DALL’ART.37 D.Lgs. 81/08 ALLA SCUOLA EDILE E’ GRATUITA!!! Perché pagarla 2 volte? In base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, con le indicazioni della Conferenza Stato Regioni pubblicate sulla gazzetta ufficiale n.8 dell’11 gennaio 2012 sono state definite le modalità, la durata ed i contenuti minimi della formazione, nonché dell’aggiornamento dei lavoratori cosi come definiti nell’art.2, comma 1, lettera a) del Testo Unico. Tenendo conto che il settore edile è considerato ad “alto rischio”, tutte le imprese edili, hanno l’obbligo di far frequentare i lavoratori non ancora formati un corso di 16 ore con le seguenti modalità: a) Qualora si tratti di un lavoratore che non può dimostrare di aver lavorato precedentemente nel settore, tenendo conto di quanto previsto dalla contrattazione nazionale di settore, occorre procedere all’iscrizione al corso “16 ore prima”. In questo caso è possibile assolvere all’obbligo della formazione o iscrivendo il lavoratore al corso prima dell’assunzione o entro i 30 giorni successivi all’assunzione stessa; b) Se trattasi di un lavoratore che ha già lavorato nel settore, è necessario procedere all’iscrizione al corso di formazione obbligatoria di 16 ore così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08; Si precisa che i contenuti del corso “16 ore prima” sono equivalenti al corso previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e si differenzia soltanto dalle modalità di erogazione del corso (approccio più pratico alla formazione). L’Ente Scuola Edile, da sempre, su indicazioni della parti sociali che compongono il Consiglio di Amministrazione (Confindustria-Sezione Costruttori Edili e Confartigianato Cuneo, unitamente ai sindacati di categoria Feneal-Uil/Filca-Cisl/Fillea-Cgil), per evitare di far pesare i costi sulle imprese, in particolare nel momento di crisi che il settore sta attraversando, eroga GRATUITAMENTE la formazione per i lavoratori neo-assunti a tutte le imprese che sono in regola con i versamenti alla Cassa Edile. Purtroppo continuiamo a registrare come da tempo soggetti diversi organizzano gli stessi corsi “a pagamento”, con quote di iscrizione che in alcuni casi vanno oltre i 200 euro per singolo lavoratore. Ma allora, visto che le imprese edili versano già il contributo per la formazione alla Scuola Edile, perché pagare 2 volte lo stesso servizio? Perché i soggetti che organizzano i corsi non tengono conto di quanto previsto dai C.C.N.L. e offrono formazione a pagamento quando la stessa è erogata dalla Scuola Edile GRATUITAMENTE, in quanto ente di formazione del settore? . Ente Scuola Edile: 12100 CUNEO – Corso Francia, 14/C – Tel. 0171.697306 – Fax 0171.698991 www.scuolaedilecuneo.it – e-mail: [email protected] – C.F.: 80002390047 Inoltre si precisa, che l’art. 37 comma 12 prevede tra l’altro, che “la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”. Per la provincia di Cuneo l’unico organismo paritetico riconosciuto per il settore edile è la Scuola Edile). Nessun altro ente, associazione, consulente è autorizzato!! Pertanto, si invitano le imprese interessate a rivolgersi presso la Scuola Edile di Cuneo per i chiarimenti, per le informazioni necessarie sui corsi e per le eventuali iscrizioni. Si precisa infine, che la Scuola Edile, al fine di offrire un servizio efficace ed utile alle imprese, rilascia: a) Al singolo lavoratore, il “Libretto Personale di Formazione”, nel quale vengono registrati tutti i corsi frequentati con successo presso la Scuola Edile; b) Alle imprese, il “Registro Impresa Formativa” nel quale vengono registrati l’elenco di tutti i corsi frequentati dai titolari, coadiuvanti, soci e dipendenti Ente Scuola Edile: 12100 CUNEO – Corso Francia, 14/C – Tel. 0171.697306 – Fax 0171.698991 www.scuolaedilecuneo.it – e-mail: [email protected] – C.F.: 80002390047