Impianti termici
La recente evoluzione normativa
Relatore: ing. Daniele Cadel
Dott.ssa Buttignol Barbara
Mercoledì 07 ottobre 2015
IMPIANTI TERMICI: DEFINIZIONI
• Si tratta di un contesto applicativo
complesso che si interseca con molti
ambiti normativi ed in particolare:
– D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.
– T.U.Amb.: Dlgs. 152/06 ss.mm.ii.
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IMPIANTI TERMICI: DEFINIZIONI
D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.
(Attuazione della direttiva 2002/91/ CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
Titolo I, art. 2
•
l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di
climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di
acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato,
comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore
nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici
gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici
apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia
radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando
la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della
singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati
impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda
sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ».
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IMPIANTI TERMICI: DEFINIZIONI
D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.
Titolo I, art. 3, comma 3
Sono escluse dall’applicazione del presente
decreto le seguenti categorie di edifici:
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli
ambienti sono riscaldati per esigenze del
processo produttivo o utilizzando reflui
energetici del processo produttivo non
altrimenti utilizzabili;
…riscaldamento di persone al
lavoro NON è ambito escluso
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IMPIANTI TERMICI: DEFINIZIONI
Sono invece inclusi…
Linee Guida
Ministero dello Sviluppo Economico
Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso
promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla
climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella
dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi,
comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati
ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di
temperature controllate.
>
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IMPIANTI TERMICI: DEFINIZIONI
Da ricordare anche …
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Parte V, Titolo I, art. 283, comma 1
• a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore
costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema
di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi
dispositivi di regolazione e di controllo;
[…]
d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore
è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non
residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o
estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e
sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le
unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi
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AMBITI NORMATI
AMBITO DM 74/2013
Efficienza energetica impianti ed edifici
Certificazione energetica edifici
Impatto ambientale
Sicurezza nei luoghi di lavoro
Apparecchi in pressione acqua calda (INAIL)
Apparecchi in pressione PED
Prevenzione incendi
Sicurezza elettrica
Trattamento acqua impianti
Linee alimentazione combustibili gassosi
Depositi di combustibili
Accise sui combustibili
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AMBITO EFFICIENZA ENERGETICA PRINCIPALI DECRETI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Legge 30 aprile 1976 N. 373 Norme per il contenimento del consumo energetico per usi
termici negli edifici.
Legge 9 gennaio 1991 n.10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia”
DPR 26 agosto 1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la
progettazione,l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici
ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10”.
DPR 21 dicembre 1999 n. 551 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione,
esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici...”
Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 “rendimento energetico in edilizia”
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell’edilizia”
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311 Disposizioni correttive ed integrative al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE,
relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
Decreto Legislativo n. 115/2008 G.U. 3.7.2008 Attuazione della direttiva 2006/32/CE
relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici.
Decreto Del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di
attuazione dell’art.4 comma 1 lettere a) e b) del Dlgs. 192/2005 sul rendimento energetico
in edilizia
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AMBITO EFFICIENZA ENERGETICA
•
•
•
•
Decreto 26 giugno 2009 (G.U. n.158 del 10/07/2009) Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici
Legge di conversione 3 agosto 2013, n.90: Disposizioni urgenti per il recepimento
della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio
2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure
d’infrazione avviate dalla Commissione Europea nonché altre disposizioni in materia
di coesione sociale.
DL 63/2013, nella Legge 3 agosto 2013, n.90, Recepimento della direttiva europea
2010/31/UE e altre disposizioni, prestazione energetica edifici, figure professionali di
installatori di impianti che fanno uso di fonti rinnovabili
e finalmente….
DPR 74/2013
Nasce anche per rispondere alla procedura di infrazione UE avviata nel 2006.
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DPR 74/2013
Il D.P.R. 74/2013 , interviene sia
•sul D.P.R. 59/09, attuativo del D.Lgs. 192/05,
•sul D.P.R. 412/93, attuativo della L.10/91,
rivedendo le disposizioni per l'esercizio, la
manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per
la climatizzazione degli edifici e la produzione
dell’ACS
ampliando l’applicazione di tali disposizioni alla
climatizzazione estiva, al teleriscaldamento ed alla
cogenerazione.
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DPR 74/2013: Principali novità
•Definizione dei soggetti responsabili dell’impianto
•Nuove tempistiche e modalità per:
– criteri controllo e manutenzione impianti termici
– criteri controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici
•Istituzione di un unico nuovo modello di libretto di impianto per la
climatizzazione invernale e/o estiva degli edifici e di nuovi modelli di
rapporto di controllo di efficienza energetica
•Istituzione del catasto unico degli impianti
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Regione Veneto: Catasto Impianti
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DPR 74/2013: temperatura ambiente
•
Art. 3.
Valori massimi della temperatura ambiente
1.
a)
b)
Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione
invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria,
misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità
immobiliare, non deve superare:
18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali,
artigianali e assimilabili;
20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
2. Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la
media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli
ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve
essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.
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DPR 74/2013: soggetti responsabili
In un impianto termico esistono diversi ambiti
di attività e responsabilità:
•Esercizio (UNI 8364-1)
•Conduzione (UNI 8364-2)
•Controllo e manutenzione (UNI 8364-3)
…sono responsabilità che possono rimanere
separate o essere delegate...
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DPR 74/2013: soggetti responsabili
•
Esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni
relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla
salvaguardia dell’ambiente, le attività relative all’impianto termico, come la
conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici
componenti d’impianto.
•
Conduzione: insieme delle operazioni necessarie per il normale
funzionamento dell’impianto termico, che non richiedono l’uso di utensili né
di strumentazione al di fuori di quella installata sull’impianto.
•
Controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o
di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul
mercato, sia al fine dell’attuazione di eventuali operazioni di manutenzione
e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni. (lo
esegue il Manutentore)
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DPR 74/2013: Terzo Responsabile
• art. 6
(Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per
l’esercizio, la conduzione, il controllo e la
manutenzione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva)
1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione
dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in
materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile
dell’impianto, che può delegarle ad un terzo.
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DPR 74/2013: Terzo Responsabile
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DPR 74/2013: Terzo Responsabile
…nel caso di delega…e dopo molte discussioni…il
terzo responsabile è:
« la persona giuridica o l’impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti
dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e
organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli
impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità
dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e
dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;»
art. 6 , comma 2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di
cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell’atto di delega sia
espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma
art.6, comma 4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica
tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non
previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa,
indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua
rispondenza alle vigenti prescrizioni normative.
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DPR 74/2013: controllo e manutenzione
•
art. 7
(Controllo e manutenzione
degli impianti termici)
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto
devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,
conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute
nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese
disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della
normativa vigente.
Nota: in questo caso si fa anche riferimento alle disposizioni contenute
negli artt. 284 e 286 del d.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
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DPR 74/2013: controllo e manutenzione
Art. 7 (Controllo e manutenzione degli impianti termici)
Comma 4): gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati dal
D.M. 37/08, devono dichiarare all'utente, in forma scritta e facendo riferimento
alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli
apparecchi:
– quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui
necessita l'impianto da loro installato o in manutenzione, per garantire
la sicurezza delle persone e delle cose;
– con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) devono esser
effettuate.
Nota: la novità in questo comma è che viene obbligata anche la ditta di
manutenzione a stabilire le operazioni di controllo e le periodicità di
manutenzione ai fini della sicurezza dell’impianto se la ditta installatrice non
l’avesse fatto
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DPR 74/2013 e D.Lgs 152/06: confronto e corrispondenza…
Le disposizioni dell’art. 284 D.Lgs. n. 152/2006 e successive
modificazioni del D.Lgs. 128/2010 stabiliscono, tra i vari
obblighi, per impianti termici civili disciplinati dal Titolo II:
• nei casi di installazione o modifica di impianti termici civili: obbligo
per l’installatore di redigere l’elenco delle manutenzioni
ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei
valori limite di cui al suddetto all'articolo 286; tale elenco deve
essere messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto, o al soggetto committente, affinché sia
inserito nel libretto di impianto;
· nei casi di impianti termici civili esistenti alla data di entrata in vigore
(29 aprile 2006): obbligo per il responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto, di integrare il libretto di centrale, entro
il 31 dicembre 2015 (Legge 11/2015), con l'elenco delle
manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il
rispetto dei valori limite di cui allo stesso art. 286
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DPR 74/2013: controllo e manutenzione
Art. 7 (Controllo e manutenzione degli impianti termici)
Comma 5) Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua
calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la
climatizzazione".
• Impianti riscaldamento con generatori di calore > 5 kW (art. 2, comma 1,
1-tricies, del d.lgs. n. 192/2005)
• Impianti di condizionamento > 5 kW (art. 2, comma 1, 1-tricies, del d.lgs. n.
192/2005)
• Sottostazioni di teleriscaldamento
• Impianti di cogenerazione
In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto
devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
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DPR 74/2013: controlli efficienza energetica, quando vanno eseguiti?
ART. 8 (Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici)
1.
In occasione degli interventi di controllo ed eventuale
manutenzione di cui all’art.7 su impianti termici di climatizzazione
invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e
sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile
nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di
efficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del
decreto legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi
di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali
climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di
trattamento dell'acqua, dove previsti.
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DPR 74/2013: controlli efficienza energetica, quando vanno eseguiti?
ART. 8 (Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici)
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i
rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come
individuati all’Allegato A del presente decreto.
3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono
essere inoltre realizzati:
a)
all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura
dell’installatore;
b)
nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di
generazione, come per esempio il generatore di calore;
c)
nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali
da poter modificare l’efficienza energetica.
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DPR 74/2013: controllo efficienza
Vengono istituiti nuovi modelli di Rapporto di controllo
di efficienza energetica differenziati per:
• Impianti riscaldamento con generatori di calore > 10 kW
• Impianti di condizionamento > 12kW
• Sottostazioni di teleriscaldamento (scambiatori)
• Impianti di cogenerazione
Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto,
che lo conserva e lo allega ai libretti.
Una copia è trasmessa, a cura del manutentore o terzo
responsabile, all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia
autonoma competente per territorio (o Autorità competente delegata).
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DPR 74/2013: controllo efficienza
DPR 74/2013 e DM 10/2/2014: Rapporti di controllo
Il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica si conforma ai modelli
riportati agli allegati del presente decreto :
•II ( Rapporto Tipo 1 per GRUPPI TERMICI )
•III ( Rapporto Tipo 2 per GRUPPI FRIGO O POMPE CALORE )
•IV (Rapporto Tipo 3 per SCAMBIATORI )
•V ( Rapporto Tipo 4 per COGENERATORI o TRIGENERATORI)
Nota: la complessità nella realizzazione delle verifiche è stata estesa sia nel
merito tecnico che nell’ambito di applicazione, inglobando nuove tipologie di
impianti mai considerate in precedenza.
Gli impianti termici alimentati da fonti rinnovabili sono esclusi dai controlli di
efficienza (art. 2, comma 2)
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DPR 74/2013: rapporto di controllo, esempio
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DPR 74/2013: Rendimento di combustione
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DPR 74/2013 e Decreto 10/02/2014: caratteristiche
Caratteristiche e conseguenze del nuovo decreto e dei
relativi controlli di efficienza energetica:
•supera e ridefinisce periodicità e soglie di potenza per impianti termici;
•introduce periodicità dei controlli per impianti di climatizzazione estiva;
•conferma e precisa natura dei controlli a sottosistema di generazione;
•ribadisce ed impone di documentare l’importanza della verifica della presenza
e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e
locale nei locali climatizzati;
•ribadisce ed impone di documentare la verifica della presenza e della
funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
•introduce l’obbligo della documentazione dei consumi di combustibile
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DPR 74/2013 e Decreto 10/02/2014: libretto
• Il libretto di impianto viene generato dall’installatore assemblando
unicamente le schede pertinenti alla tipologia di impianto installata;
in caso di successivi interventi che comportano la sostituzione e/o
l’inserimento di nuovi sistemi al libretto di impianto andranno
aggiunte e/o aggiornate, a cura dell’installatore dei nuovi sistemi, le
relative schede. In tal modo si avrà la descrizione completa nel
tempo dell’impianto, comprensiva degli elementi dismessi o
sostituiti.
• Nel caso di dismissione dall’impianto senza sostituzione di
componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal
responsabile dell’impianto per almeno 5 anni dalla data di
dismissione
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DPR 74/2013: libretto estratto SCHEDA 1
DPR 74/2013 e DM 10/2/2014: libretto
Alcune questioni molto discusse:
•Se un edificio è servito da due impianti distinti, uno per il
riscaldamento e uno per il condizionamento, che in comune hanno
soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e
raffreddati, sono necessari due libretti di impianto distinti; in tutti gli altri
casi è sufficiente un solo libretto di impianto;
•La compilazione iniziale, comprensiva dei risultati della prima verifica,
deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio a cura della
impresa installatrice.
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DPR 74/2013 e DM 10/2/2014: libretto
La compilazione e l’aggiornamento successivo, per le diverse parti
del Libretto di impianto, devono essere effettuate da:
• Responsabile impianto (che la firma):
Scheda 1 ( scheda identificativa)
• Installatore:
Schede 2 ( trattamento acqua )
•Responsabile impianto (con firma 3°Responsabile): Scheda 3 ( nomina 3°responsabile)
•Installatore :
Scheda 4 ( generatori )
•Installatore :
Scheda 5 ( regolazione e contabilizzazione )
•Installatore :
Scheda 6 ( distribuzione )
•Installatore :
Scheda 7 (emissione )
•Installatore :
Scheda 8 ( accumulo )
•Installatore :
Scheda 9 ( altri componenti )
•Installatore :
Scheda 10 ( Ventilazione Meccanica Controllata )
•Manutentore o installatore:
Schede 11 ( combustione e parametri frigo)
•Manutentore o installatore:
Schede 12 ( RCEE tipo 1-2-3-4)
•Ispettore:
Scheda 13 (Risultati delle ispezioni)
•Responsabile impianto o 3°Responsabile:
Scheda 14 ( consumi )
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normativa
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Criticità ed opportunità
•
La norma impone di chiarire in modo inequivocabile la destinazione d’uso
dell’impianto;
•
Nel nuovo Libretto di impianto vanno annotate molte informazioni che lo
descrivono completamente e che devono essere mantenute aggiornate;
•
L’ambito di competenza dell’impianto termomeccanico esce dalla centrale
termica e si estende al complesso dei sistemi di distribuzione,
contabilizzazione e regolazione ad esso associati;
•
Questo lavoro viene esteso anche ai sistemi di climatizzazione estiva in
passato lasciati fuori da qualsiasi monitoraggio di efficienza…e sicurezza;
•
Si impone di fatto una tracciabilità informatica delle attività svolte sugli
impianti, dentro e fuori l’azienda;
•
Si accentua il legame impianto-edificio-consumi per il collimare di norme
evolute velocemente negli ultimi anni.
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Criticità ed opportunità
La necessità di censire e gestire con maggiore attenzione i propri impianti
termici, potrà restituire all’industria l’investimento iniziale tramite l’apertura di
molteplici processi di miglioramento:
– Aumento professionalità progettisti, installatori, manutentori;
– Spinta ala razionalizzazione dell’acquisizione dei dati (telecontrollo)
– Conservazione del proprio investimento impiantistico grazie ai controlli
su componenti in passato trascurate (v. trattamento acqua)
– Miglioramento efficienza nella gestione corrente intervenendo su
elementi (regolazione e distribuzione) in passato poco vigilati;
– Identificazione
dell’opportunità
di
introdurre
tecnologie
efficienti
disponendo di una puntuale raccolta dati dallo storico di funzionamento.
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Come orientarsi: nuovo impianto
Eventualmente delegare la funzione di terzo se lo stato dell’impianto e le
condizioni di esercizio lo permettono
Affidare la manutenzione a personale qualificato e PATENTATO con
competenze multidisciplinari
Richiedere all’installatore di adempiere alla compilazione libretto nelle
schede di competenza
Verificare che le DC siano congruenti con le norme fissate dal
progettista (vedi nuova Uni 11528)
Affidare realizzazione a personale competente
Affidare il progetto a team completo e competente che fissi specifiche e
norme da rispettare in fase di realizzazione
Stabilire il contesto normativo in cui si colloca l’impianto
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Come orientarsi: impianto esistente
Eventualmente delegare la funzione di terzo se lo stato dell’impianto e le condizioni di
esercizio lo permettono
Richiedere al manutentore di adempiere alla compilazione libretto nelle schede di
competenza supportandolo nella ricostruzione della posizione tecnica dell’impianto
Verificare che esistano DC e siano congruenti con le norme fissate dal progettista
Affidare la manutenzione a personale qualificato e PATENTATO con competenze
multidisciplinari
Assicurarsi che siano fissati RAGIONEVOLI intervalli per i controlli di sicurezza
Stabilire il contesto normativo in cui si colloca l’impianto
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DOCUMENTAZIONE A CORREDO:
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INAIL: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA
Le centrali termiche di riscaldamento ad acqua calda devono
essere denunciate al dipartimento territoriale INAIL competente,
il quale immatricolerà l’impianto e lo sottoporrà a verifica
periodica quinquennale.
• D.M. 1/12/1975 » Regola la progettazione, denuncia ed esercizio
degli impianti ad acqua calda di potenza superiore a 35 kW.
• RACCOLTA R INAIL 2009 » Definisce i criteri di progettazione degli
impianti ad acqua calda di potenza superiore a 35 kW.
• D.P.R. 412/1993 » Definisce l’obbligatorietà del trattamento acqua
secondo UNI 8065 per gli impianti con potenza superiore a 350 kW.
• D.M. 59/2009 » Definisce l’obbligatorietà del trattamento acqua
secondo UNI 8065, ed i relativi schemi impiantistici da adottarsi, per
impianti di riscaldamento civile (la definizione di civile implica quegli
impianti asserviti alla climatizzazione di ambienti) per gli impianti con
potenza inferiore a 350 kW.
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Impianti Termici la recente evoluzione normativa
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA SURRISCALDATA, VAPORE
ED OLIO DIATERMICO
Le attrezzature a pressione presenti nel proprio stabilimento
(compressori, serbatoi d’aria compressa, autoclavi, vasi
d’espansione acqua surriscaldata, tubazioni / caldaie / vasi di
espansione vapore e olio diatermico…) necessitano di censimento
e controllo dell’obbligo di denuncia e verifica periodica secondo
la legislazione vigente. Inoltre, per le attrezzature a pressione che lo
richiedono, la fabbricazione e l’obbligo di apposizione della
marcatura CE deve sottostare a precisi requisiti di sicurezza valutati
secondo la categoria di rischio dell’attrezzatura.
• DIRETTIVA 97/23/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 93-2000) »
Determina quali attrezzature a pressione devono avere marcatura
CE ed il grado di controllo sulle stesse per ottenerla.
• D.M. 329/2004 » Determina quali attrezzature ricadono nell’obbligo di
denuncia all’INAIL e quali di queste ricadono nell’obbligo di verifiche
periodiche.
• D.M. 11/04/2011» Consente agli organismi notificati di effettuare le
verifiche periodiche al posto dell’INAIL, onde accorciare i tempi di
messa in servizio delle attrezzature
7 ottobre 2015
Impianti Termici la recente evoluzione normativa
Un accenno sull’uso dell’olio combustibile negli impianti termici civili
< 3MW
D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Parte V, Titolo II e relativo Allegato X, Sezione 2
D.Lgs 152/06 prima dei correttivi:
Per impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW
ed esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs 152/06 (29 aprile 2006).
l’uso dell’olio combustibile e delle sue emulsioni era consentito entro e
non oltre il 1°settembre 2007
Successivamente, con il D.Lgs 128/10, il ‘parco impianti’
disciplinato dal Titolo II si è esteso a tutti gli impianti inferiori a
3MW
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Un accenno sull’uso dell’olio combustibile negli impianti termici civili
< 3MW
D.Lgs 152/06 dopo i correttivi (D.Lgs 128/10, D.L. 91/2014 e s.m.i.):
Rif. Impianti termici civili superiori a 0,3 MW e inferiori a 3MW denunciati e/o
autorizzati.
Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente
disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data,
ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni
del titolo II entro il 1° settembre 2017 purche' sui singoli terminali, siano e
vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole
termostatiche e/o ripartitori di calore (e/o generatori con celle a combustibile
con efficienza elettrica superiore al 48 per cento).
Pertanto dopo il 1°settembre 2017, salvo ulteriori proroghe, gli
impianti ricadenti in Titolo II non potranno più funzionare a olio
combustibile o sue emulsioni, non essendo un combustibile
contemplato tra quelli consentiti.
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Impianti Termici la recente evoluzione normativa
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Impianti Termici la recente evoluzione
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Grazie per l’attenzione
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Presentazione_Cadel_seminario_7_ottobre2015