1952: Trattato di Parigi (fondazione della CECA) - 50 yrs
1957: Trattati di Roma (CEE e CEEA) - senza scadenza
1967: Trattato di fusione degli esecutivi
1972 – Vertice europeo di Parigi
1974 – Vertice (Consiglio europeo) di Parigi
1984 – Consiglio europeo di Fontainebleu
1985 – Consiglio europeo di Milano
1987: Atto unico europeo
1992: Trattato sull’Unione europea
1997: Trattato di Amsterdam
2001: Trattato di Nizza
2004: Trattato istitutivo di una Costituzione per l’Unione?
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1985-2000
Coesione economica e sociale (promossa dalla Commissione
Delors)
+
Unione monetaria (sviluppo dello Sme)
=
Unione economica e monetaria
Il Trattato sull’Unione europea (1992) crea il quadro giuridicoistituzionale necessario.
Coesione economica e sociale, cosa è nei fatti?
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Il 17 aprile 1989 il Comitato Delors espone i risultati del suo
lavoro.
Tre fasi:
la prima, la cui data d’inizio è fissata al 1° luglio
1990
abolizione di ogni restrizione ai movimenti di
capitale
convergenza delle politiche economiche
completamento del mercato interno
comitato dei governatori delle Banche centrali
che siede in permanenza
La fase intermedia, con inizio il 1° gennaio 1994
- attuazione completa del mercato interno
- creazione dell’IME (Istituto monetario europeo)
La negoziazione del trattato di Maastricht recepisce, nei
lavori della CIG sull’Unione economica e monetaria,
tutto il rapporto Delors. Inoltre obbliga i Paesi a tenere
determinati comportamenti sul piano delle politiche
macroeconomiche interne (definiti nel Patto di stabilità e
crescita e nei cosiddetti parametri di Maastricht).
L’allargamento dell’Unione a Svezia, Finlandia e Austria
interviene nel corso delle fasi di attuazione dell’UEM
(1992-1995).
Trattato di Maastricht
Conseguenza di vari fattori:
-Indebolimento/scomparsa del blocco sovietico
-Realizzazione dell’UEM
-Necessità di riformare le istituzioni comunitarie (nuova
dimensione ‘politica’
Viene negoziato da due CIG distinte
-CIG sui problemi dell’EUM (utilizza il prodotto del Comitato
Delors)
-CIG sull’integrazione politica
Tre comunità esistenti (CEE, Euratom, CECA)
PESC (Politica estera e di sicurezza comune)
GAI (Cooperazione in materia di giustizia e affari interni)
«Rapporto sulla convergenza» nel marzo 1998. Con tale
rapporto, previsto dall’art. 109j del Trattato di Maastricht,
venivano analizzati nel dettaglio i progressi effettuati dai
paesi membri in vista della partecipazione alla moneta unica.
Tale analisi veniva effettuata anche per i tre paesi che hanno
poi deciso di non partecipare alla terza fase dell’Uem: Regno
Unito, Danimarca e Svezia.
La terza fase, 1° gennaio 1999
creazione del SEBC e della BCE
Dopo avere fissato nel maggio 1998 i cambi tra le monete
europee e l’euro in maniera irrevocabile (per l’Italia, 1 euro =
1.936,27 lire), gli undici paesi che avrebbero partecipato alla
terza fase dell’Uem (Austria, Belgio, Finlandia, Francia,
Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Portogallo, Spagna più la Grecia, che si è aggiunta al gruppo
nel gennaio 2001) hanno nominato i componenti degli organi
esecutivi della Bce, che guiderà di fatto il Sebc.
Gli organi della BCE sono:
Il Consiglio direttivo
La Commissione esecutiva
Il Consiglio generale.
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La Commissione esecutiva è il braccio operativo del
Consiglio.
Composta da un presidente, un vicepresidente e quattro
membri tra i quali l’italiano Tommaso Padoa-Schioppa, ha il
compito di dare attuazione concreta alle direttive stabilite dal
Consiglio direttivo, se necessario intervenendo direttamente
sulle Banche centrali nazionali.
I suoi membri sono nominati a livello di Consiglio europeo,
dopo avere ascoltato il parere del Parlamento europeo e del
Consiglio direttivo.
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Riunisce il presidente e il vicepresidente della Commissione
esecutiva (gli altri quattro membri della Commissione possono
partecipare alle riunioni del Consiglio generale, ma senza diritto di
voto) e i governatori di tutte le Banche centrali dell’Unione, sia di
quei paesi che partecipano alla terza fase dell’Uem e della moneta
unica, sia di quei paesi che si sono chiamati fuori per decisione
autonoma o perché non rientravano nei parametri del Trattato di
Maastricht. Si tratta insomma di un Consiglio direttivo allargato, ma
con poteri più limitati.
Proprio per questa presenza «anomala» al suo interno, il Consiglio
generale ha meno poteri degli altri due organi della Bce, ma in ogni
caso sarà l’organo deputato a decidere le condizioni alle quali i
paesi ritardatari potranno entrare a far parte della moneta unica.
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La Bce, come ogni banca, nasce con un capitale iniziale e
con riserve in valuta «straniera». Il capitale è stato stabilito in
5 miliardi di euro ed è sottoscritto solo dalle Banche centrali
nazionali nelle seguenti proporzioni:
Banca centrale tedesca
24,4% del capitale
Banca di Francia
16,8
Banca d’Italia
14,9
a seguire tutti gli altri nove paesi, per una percentuale
complessiva del 78,9% del capitale totale.
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Gli altri tre paesi che ancora non fanno parte del «gruppo
euro», si spartiscono il restante 21% del capitale (la Gran
Bretagna da sola sottoscrive il 14,7%, una percentuale
comunque lievemente inferiore a quella dell’Italia).
La differenza fondamentale è però che mentre i paesi
«euro» versano completamente la loro quota di capitale, i tre
paesi «non euro» sono tenuti a versare solo il 5% della loro
sottoscrizione, inteso a coprire le spese operative per la loro
partecipazione in alcune attività del Sebc (ad esempio, la
presenza nel Consiglio generale). Per questo motivo, il
capitale effettivo della Bce alla sua nascita risulta essere
inferiore ai 5 miliardi di euro previsti, e corrisponde invece a
poco più di 4 miliardi.
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lezione 20 - Piero Graglia