La politica monetaria, valutaria e la
politica fiscale
Stefano Papa
Università di Teramo
[email protected]
Facoltà di Scienze della
Comunicazione
La politica Monetaria
• La politica monetaria europea è responsabilità del Sistema
europeo di banche centrali (SEBC), composto dalla Banca
centrale europea (BCE) e dalle Banche centrali nazionali
(BCN) dei paesi membri della UE.
• Gli organi decisionali della BCE: il presidente, il comitato
esecutivo, il consiglio direttivo.
• Il comitato esecutivo è composto da 6 membri dell’UEM,
compreso il presidente della BCE nominato di comune
accordo dai governi dei paesi membri dell’UEM.
• Al comitato esecutivo è demandata l’attuazione della
politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi
stabiliti dal consiglio direttivo, al quale compete anche
scegliere gli strumenti da adottare, le condizioni, i criteri e
le procedure per l’attuazione della politica monetaria.
La politica Monetaria
• Il consiglio direttivo è composto dai membri del comitato
esecutivo e dai governatori delle BCN, ove ogni membro ha
diritto di un voto (maggioranza).
• Il consiglio generale (ruolo di coordinamento, non ha
autorità) che comprende i membri del consiglio direttivo e i
governatori delle BCN dei paesi che non sono entrati
nell’UEM, ad esempio la BUK.
• Alle BCN, o ad altri organismi, viene demandato il compito
di regolamentazione e vigilanza sul sistema finanziario, in
virtù delle norme interne dei vari paesi membri, senza che vi
sia nessuna centralizzazione delle funzioni a livello europeo.
Indipendenza
• L’indipendenza politica esclude che la BCE possa ricevere
indirizzi o condizionamenti da parte dei governi, assicura la
possibilità di decidere la misura del tasso di inflazione.
• L’indipendenza economica è assicurata dalla possibilità di
scegliere gli strumenti ritenuti più opportuni per realizzare
la stabilità monetaria, senza l’intervento di organi esterni.
• L’indipendenza operativa fa divieto alla BCE di aprire linee
di credito a istituzioni pubbliche dell’UE. L’acquisto di
titoli pubblici è consentito soltanto sul mercato secondario
(ossia, come operazione di mercato aperto).
• L’unico condizionamento all’indipendenza della BCE
potrebbe derivare dalla norma (Accordi di Maastricht) che
affida al Consiglio dei ministri la responsabilità di stabilire
il tasso di cambio dell’Euro.
Obiettivi della politica Monetaria
1. definire e attuare la politica monetaria dell’Unione
monetaria; in particolare, la BCE ha il diritto esclusivo di
autorizzare l’emissione di banconote all’interno
dell’Unione e a tal fine compie opportune operazioni
finanziarie;
2. svolgere le operazioni sui cambi ai fini di influenzare il
cambio dell’euro con le altre monete e contrastarne
fluttuazioni eccessive o erratiche;
3. detenere e gestire le riserve ufficiali degli Stati membri;
4. promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di
pagamento.
• Il Consiglio direttivo della BCE ha l’obiettivo della
stabilità dei prezzi come un incremento annuale nel medio
periodo inferiore al 2% dell’indice armonizzato dei prezzi
al consumo per i paesi membri (inflation targeting).
Obiettivi di politica economica
• Senza pregiudicare l’obiettivo inflation targeting, il SEBC
deve dare sostegno all’insieme delle politiche economiche
dell’Unione, agendo in conformità con il principio di
un’economia di mercato, aperta e in libera concorrenza,
favorendo un’allocazione efficiente delle risorse.
• Viene attribuita importanza ad un insieme di variabili
intermedie (obiettivi operativi) è rappresentato dal tasso di
interesse a breve termine, che viene periodicamente
annunciato, al fine di eliminare eventuali incertezze
sull’orientamento della politica monetaria.
• Gli aggregati monetari assumono un ruolo centrale, per
indicare l’evoluzione dell’autorità monetaria. Il Consiglio
direttivo ha scelto di annunciare anche un valore di
riferimento per l’aggregato M3.
Aggregato monetario M3
Strumenti di politica Monetaria
• Operazioni di mercato aperto, per iniziativa delle
controparti, la riserva obbligatoria.
• Le operazioni di mercato aperto (compravendita di titoli =
vendita/acquisto valuta, aumento/riduzione di MS) si
possono dividere:
1. operazioni di rifinanziamento principali sono forme di
finanziamento con frequenza “settimanale” a scadenza a
“due settimane”, mediante aste che si svolgono nell’arco di
24 ore dall’annuncio (aste standard); il tasso di interesse è
quello con il quale la BCE indirizza i movimenti dei tassi di
mercato;
2. operazioni di rifinanziamento a lungo termine; sono forme
temporanee di finanziamento con frequenza “mensile” e
scadenza “tre mesi”, mediante aste standard (no annuncio);
Strumenti di politica Monetaria
3. operazioni di fine-tuning (aggiustamento del ciclo),
effettuate senza scadenze prestabilite, al fine di regolare
controllare l’evoluzione dei tassi di interesse, causati da
fluttuazioni impreviste della liquidità del mercato;
(temporanee o definitive di swap in valuta o di raccolta di
depositi a tempo determinato), mediante aste veloci o
procedure bilaterali;
4. operazioni di tipo strutturale, sotto forma di emissione di
certificati di debito, compiute per modificare la posizione
strutturale del SEBC nei confronti del settore finanziario.
• Le operazioni su iniziativa delle controparti tendono a
immettere o assorbire liquidità overnight e a fornire un
limite alle fluttuazioni dei tassi di interesse del mercato
overnight (max e min).
• Esse possono essere di 2 tipi:
Strumenti di politica Monetaria
1. operazioni di rifinanziamento marginale; con esse le
controparti, possono ottenere liquidità overnight senza
limiti quantitativi dalle BCN (svolge una funzione di
prestatore di ultima istanza limitata) a fronte di sufficienti
attività poste a garanzia; il tasso di interesse fissato su
queste operazioni pone un limite massimo al tasso di
interesse sul mercato overnight.
2. operazioni di deposito; con esse le controparti in un
mercato con liquidità (ampia) possono ottenere un impiego
della stessa; il tasso di interesse fissato per queste
operazioni costituisce un limite minimo per il tasso di
interesse overnight.
• Questi tassi costituiscono il limite superiore e inferiore del
corridoio all’interno del quale si muovono i tassi sulle
operazioni overnight del mercato monetario (EONIA).
EONIA
7
6
5
4
3
2
1
0
Jan-99
Jan-00
EONIA
Jan-01
Jan-02
Depos it rate
Jan-03
Jan-04
Marginal lending
Jan-05
Main refinancing
Jan-06
Strumenti di politica Monetaria
• Sono soggetti al regime della riserva obbligatoria (RO) gli
istituti di credito insediati negli Stati membri, per le loro
passività nei confronti della BCE e delle BCN.
• La BCE può variare in qualsiasi momento le aliquote di RO.
• La RO viene remunerata al tasso medio delle operazioni di
rifinanziamento principali effettuate dal SEBC durante lo
stesso periodo di mantenimento.
• La creazione di un fabbisogno strutturale di liquidità da
parte degli intermediari finanziari consente, attraverso le
opportune variazioni di RO decise dall’autorità monetaria,
di garantire quella variazione della quantità di moneta
capace di influenzare opportunamente i tassi di interesse del
mercato monetario.
La politica valutaria
• In un’unione monetaria, fissati in misura irrevocabile i tassi
di cambio fra le monete dei paesi partecipanti all’UEM, la
gestione della politica valutaria è finalizzata a determinare il
corso del cambio dell’euro con le monete esterne all’UEM,
sia quelle di altri paesi membri dell’UE, sia di paesi terzi.
• Nei confronti delle monete dei paesi terzi vi è completa
libertà di fluttuazione dell’euro, non essendo previsto né un
regime di target zones né un regime di cambi fissi.
• Dall’avvio della terza fase dell’UEM lo SME è stato
sostituito dallo SME 2, che su base volontaria lega all’euro
le monete europee non partecipanti alla moneta unica che
devono rispetta i criteri di convergenza per potere aderire
alla UEM.
La politica valutaria
• Nello SME 2, la politica di apprezzamento del cambio reale,
spesso denominata politica del cambio forte, tendeva a
introdurre elementi di disciplina nel comportamento di
operatori pubblici e privati.
• La realizzazione di questo proposito avrebbe dovuto
implicare, nelle aspettative dei policy makers, la riduzione
dell’inflazione relativa e, quindi, la tendenza a una
stabilizzazione nel tempo del tasso di cambio reale.
• Il SEBC utilizza le riserve per svolgere il compito
fondamentale di intervenire sui mercati valutari in linea con
gli eventuali accordi esistenti nei confronti delle monete non
europee e, comunque, al fine di perseguire gli orientamenti
generali di politica del cambio fissati dal Consiglio dei
ministri.
La politica fiscale
• In un’unione monetaria, sistema di cambi fissi, la politica
fiscale ha una grande importanza:
– Unico strumento di stabilizzazione macroeconomica a livello
nazionale
– Maggiore efficacia (limiti: razionalità dei consumatori e lenta
implementazione, effetto spiazzamento)
• Importante distinzione tra politiche discrezionali (lenta,
tanto che da anticiclica può diventare pro-ciclica) e
stabilizzatori automatici o ammortizzatori sociali (istantanei
in recessione).
• Trasferimenti fiscali o sovvenzioni federali dai paesi in
surplus non soggetti a shock asimmetrici quelli in deficit
soggetti a shock. (USA che hanno un’identità politica)
Perché vincolare la politica fiscale (G)
• Contro G: Esternalità negative, ciclo politico, spiazzamento
degli investimenti privati, deficit bias.
• Pro G: sostegno alla politica monetaria, alla crisi.
• Differenti cicli economici: se in Germania (Y cresce) e ITA
(rallenta) aumenta le importazioni che sono le esportazioni
italiane che ne aumenta il reddito.
• In ITA G-T aumenta, iITA, K, Y, le importazioni in GER che
crea un reddito in GER e problemi inflazionistici.
• In GER riduce G-T, iGER, K, (aumentano IGER) per frenare il
Y riducendo le importazioni in ITA. Casi di mancato
coordinamento internazionale.
Il Patto di Stabilità e Crescita
• Concordato a Dublino nel dicembre 1996 tra gli
stessi paesi aderenti al Trattato. Include:
– La Risoluzione del Consiglio europeo relativa al
Patto di stabilità e crescita (Amsterdam, 17 giugno
1997),
• due Regolamenti del Consiglio (7 luglio 1997)
– n. 1466/97 [Rafforzamento della sorveglianza delle
posizioni di bilancio, nonché della sorveglianza e
del coordinamento delle politiche economiche] e
– n. 1467/97 [Accelerazione e chiarimento delle
modalità di attuazione della procedura per i
disavanzi eccessivi].
Maastricht diventa permanente?
• Il Patto prevede che gli stati membri si impegnano a
rispettare l’obiettivo, indicato nei loro programmi di
stabilità o di convergenza, di un saldo di bilancio a
medio termine prossimo al pareggio o positivo.
• Adottare misure correttive eventualmente necessarie
• Adottare un’elaborata procedura per gestire eventuali
“disavanzi eccessivi” nell’area dell’euro.
La procedura
• Quando il limite del 3% non è rispettato
– La Commissione manda un rapporto all’ECOFIN
che decide se il deficit è eccessivo.
– Se è così invia precise raccomandazioni al paese (in precise
scadenze)
– Il paese deve optare per le azioni correttive
richieste.
– ECOFIN può decidere di imporre una multa (dallo
0.2% del PIL, con aumenti dello 0.1% per ogni
punto percentuale di deficit in eccesso superiori al
3%)
– La procedura dura due anni.
Come funziona
• Enfasi sul limite del 3% per il deficit:
• Attenuanti, considerazione della recessione:
– Se il PIL si riduce di almeno il 2% (Shock di
domanda), la procedura per il deficit eccessivo
viene sospesa automaticamente.
– Concessioni di maggiore tempo per il rientro del deficit (oltre 2
anni).
– Se il PIL diminuisce di più del 0.75%, il paese può
chiedere la sospensione,
– Codifica una precisa procedura che va dagli avvisi (warnings), alla
multa.
Alcuni problemi
• Un trattamento di favore è attributo ad alcune voci di
spesa, quali investimenti pubblici di utilità sociale,
ricerca
e
sviluppo,
spese
per
solidarietà
internazionale, missioni di pace o spese per
conseguimento di obiettivi europei.
• La proibizione di avere disavanzi superiori al 3% del
PIL può compromette la funzionalità della politica
fiscale.
• Il divieto di disavanzi eccessivi è privo di forza, quindi
può essere disatteso;
• La richiesta di una posizione di bilancio in pareggio o
in surplus non è sostenuta da incentivi adeguati e può
essere disattesa.
Riassumendo
• Consiglio dei Ministri è Garante della disciplina
fiscale
• Il patto codifica e formalizza la procedura per il
debito eccessivo
• La procedura per il debito eccessivo rende
permanete i limiti del 3% per il deficit e del 60% per
il debito e considera delle possibili sanzioni per le
deviazioni
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