Sicurezza e Igiene negli Ambienti di Lavoro
NEWSLETTER N. 4 del 11/04/2012
1
SICUREZZA E IGIENE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
NOVITÀ





MINISTERO
MINISTERO
INAIL
USL
USL
-
ALLEGATO 3A E 3B DEL TU 81/2008
VACINAZIONE ANTITETANICA
INVIO DOMANDE DI FINANZIAMENTO
MANUALE OPERATIVO PER CHI OPERA IN ALTEZZA
SICUREZZA MEZZI AGRICOLI A LAVORO E SU STRADA
PROSSIME SCADENZE

DA NORMATIVA
APPROFONDIMENTO

DATORE DI LAVORO GARANTE DELL’INCOLUMITA’ LAVORATORI
NOVITA’
ALLEGATO 3A 3B del DL 81/2008
FONTE: CONFERENZA STATO REGIONI – 15 marzo 2012.
La Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 2012 ha modificato parte degli allegati 3A
e 3B del D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro. Le variazioni riguardano i
contenuti minimi della cartella sanitaria e di rischio e i contenuti minimi della comunicazione
del giudizio di idoneità. Le modifiche indicano chiaramente che è compito del medico
competente occuparsi della raccolta, dell’aggiornamento e della custodia delle informazioni
contenute nell’allegato I del decreto di modifica.
L’allegato I del decreto elenca i contenuti minimi che il medico competente deve
inserire nella cartella sanitaria e di rischio e anche i contenuti minimi della comunicazione
del giudizio di idoneità. Nell’allegato II del decreto vengono invece definite le
informazioni necessarie alla trasmissione dei dati aggregati, così come stabilito da
comma 1 dell’art. 40 dlgs 81/08. L’allegato I contiene, perciò, le modifiche all’allegato 3A del
Testo Unico, mentre l’allegato II le modifiche allegato 3B.
Come più volte sottolineato nel decreto tutti i dati andranno comunicati per via telematica.
Viene inoltre stabilito dall’art. 4 un periodo di sperimentazione, che permetterà di
individuare eventuali problematiche e programmare di conseguenza ulteriori modifiche e
miglioramenti. Tale periodo durerà 12 mesi a partire dalla pubblicazione sulla GU. Il Dlgs 81/08
SEDE DI GUAS TALLA- RE
Via Pallone Ultimo n. 1
Tel. 0522/16.96.822 Cell.347/28.30.288
www.2esicurezza.it
E-mail [email protected]
ELIS ABETTA ALLOCCA
SEDE DI REGGIO EMILIA- RE
Via wybicki n. 13
Tel. e Fax 0522/28.10.40 Cell.340/16.06.347
www.2esicurezza.it
E-mail [email protected]
ELIS ABETTA NOTARI
Sicurezza e Igiene negli Ambienti di Lavoro
NEWSLETTER N. 4 del 11/04/2012
prevedeva la trasmissione dei dati entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di
riferimento, in occasione della sperimentazione delle modifiche apportate tale termine viene
spostato al 30 giugno 2013. Sempre per il periodo di sperimentazione, date le difficoltà che
l’invio telematico potrebbe presentare, vengono sospese le sanzioni previste dall’articolo 58,
comma 1, lettera e).
VACINAZIONI: ANTITETANICA
In materia di sicurezza e salute sul lavoro, una serie di norme rendevano obbligatorie le
vaccinazioni per determinate categorie di lavoratori, in particolare l’ antitetanica (L.292/1963
e ss.mm.ii.).
Con il 15 dicembre 2010, data di entrata in vigore del Dlgs 213/2010, sono state abrogate
tutte le disposizioni legislative antecedenti al 1.1.1970, con esclusione di quelle contenute in
un allegato al decreto, nel quale, peraltro, non appaiono quelle relative all’assoggettamento
all’obbligo di vaccinazione delle attività di due settori, l’edilizia e l’agricoltura, nei
quali il rischio di contrarre il tetano è, invece, sempre elevato.
La questione è controversa, tant’è che da più parti viene richiesto un intervento certo e
una disposizione legislativa sicura nella materia, visto che, a favore di questa pratica
preventiva, ritenuta necessaria fino a un anno fa, c’è chi fa rientrare l’antitetanica
nell’ambito della sorveglianza sanitaria cui il datore di lavoro è tenuto per effetto del
disposto del TU 81/08 e prima ancora in virtù della prescrizione dell‘art. 2087 del codice
civile (massima prevenzione tecnicamente possibile).
Altri, invece, negano al datore di lavoro il potere di imporre il trattamento sanitario di
prevenzione a carico del lavoratore che potrebbe opporre un rifiuto (art. 32 della
Costituzione …”Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge”…).
Comprensibile la situazione di incertezza dei datori di lavoro ai quali, peraltro, credo di
poter suggerire, in attesa dei chiarimenti da parte del Ministero competente, di inserire la
necessità della vaccinazione nel documento aziendale di valutazione dei rischi come atto
ricompreso nel protocollo sanitario predisposto e articolato per specifici rischi dal Medico
competente, con la conseguente possibilità di richiedere l’adempimento ai lavoratori
interessati, i quali non vi si possono opporre, pena la sospensione e l’assoggettamento alle
procedure disciplinari.
INVIO DOMANDE DI FINANZIAMENTO INAIL
FONTE: sezione del sito INAIL – sicurezza sul lavoro.
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SICUREZZA&nextPage=Finan
ziamenti_alle_imprese/index.jsp
L’apertura dello sportello informatico per l’invio telematico delle domande tramite codice
identificativo, per l’assegnazione delle risorse previste nell’Avviso pubblico dell’INAIL, sarà
pubblicato sulla pagina web dell’ente stesso il 16 Aprile p.v.
Si ricorda che potranno procedere all’invio telematico solo le imprese che hanno salvato la
propria domanda e sono in possesso di regolare codice identificativo la cui validità è verificabile
tramite l’apposita voce "consulta/rigenera codice" della procedura per la compilazione on line.
SEDE DI GUAS TALLA- RE
Via Pallone Ultimo n. 1
Tel. 0522/16.96.822 Cell.347/28.30.288
www.2esicurezza.it
E-mail [email protected]
ELIS ABETTA ALLOCCA
SEDE DI REGGIO EMILIA- RE
Via wybicki n. 13
Tel. e Fax 0522/28.10.40 Cell.340/16.06.347
www.2esicurezza.it
E-mail [email protected]
ELIS ABETTA NOTARI
2
Sicurezza e Igiene negli Ambienti di Lavoro
NEWSLETTER N. 4 del 11/04/2012
3
MANUALE OPERATIVO PER CHI OPERA IN ALTEZZA
http://www.prevenzionecantieri.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=424%3Aterza-edizione-delmanuale-operativo-io-non-ci-casco&catid=41%3Anews-ed-eventi&Itemid=99&lang=it
L’opuscolo intitolato “Io non ci casco – Manuale operativo per chi opera in altezza” a
cura del Dipartimento di prevenzione – Servizio prevenzione igiene e sicurezza ambienti di
lavoro (SPISAL) dell’Azienda U.L.S.S. 15 può essere uno strumento utile ed efficace per
formare e informare i lavoratori e i datori di lavoro su tutti i rischi cui è esposto chi opera in
altezza con l’obiettivo ultimo di ridurre l’incidenza delle cadute dall’alto (infortunio con
conseguenze gravemente invalidanti se non mortali).
Questo opuscolo si prefigge di fornire ai coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione,
alle imprese e ai capo-cantiere i criteri per una efficace progettazione e pianificazione delle
misure di sicurezza nei lavori in altezza, partendo dall’analisi di singoli contesti di rischio.
Questa terza edizione è integrata con il D.lgs. 81/2008 ed il D.lgs. 106/2009, e le più recenti
indicazioni riportate nelle linee guida tecniche nazionali. Tratta il problema delle cadute
dall’alto in modo tecnico ma chiaro e con numerose illustrazioni.
SICUREZZA MEZZI AGRICOLI A LAVORO E SU STRADA
FONTE: ASL BERGAMO – LINEE GUIDA – ASL BERGAMO, PROVINCIA DI BERGAMO, INAIL,
REGIONE LOMBARDIA
“Come adeguare i trattori e le motoagricole usate. Requisiti minimi di sicurezza per
l’utilizzo in ambito agricolo e per la circolazione su strada”.
La guida raccoglie in un unico documento le principali misure di sicurezza che ogni
agricoltore deve adottare sulla propria trattrice o motoagricola. Si intende così fornire uno
strumento semplice di verifica che gli imprenditori agricoli potranno utilizzare per appurare se i
propri mezzi sono idonei alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e al Codice della
strada.
La linea guida dovrebbe se utilizzata ridurre gli infortuni sul lavoro nel settore agricolo.
Il Decreto legislativo 81 del 2008 e le conseguenti Linee guida ex-ISPESL hanno introdotto
delle importanti novità per l’adeguamento dei trattori agricoli o forestali e delle motoagricole ai
requisiti minimi di sicurezza. Per essere a norma il parco macchine (nuovo e usato) deve
essere dotato di “dispositivi di protezione in caso di ribaltamento costituiti da una struttura
(telaio o cabina) atta a garantire attorno all’operatore un adeguato volume di sicurezza e un
sistema di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza) per trattenerlo all’interno di tale
volume ed evitarne lo schiacciamento tra il terreno e le parti del trattore in caso di
ribaltamento.”
I proprietari di vecchi trattori ancora in servizio e non dotati di alcun sistema di protezione,
dovranno procedere all’adeguamento. Per la conformità con requisiti di sicurezza vanno
valutati una serie di interventi tecnici: accesso al posto guida, impianto elettrico, cinghie per la
trasmissione del moto e organi in movimento, presa di potenza posteriore, ganci di traino,
albero cardanico per l’azionamento delle attrezzature, parti calde, zavorre anteriori,
parabrezza, tergicristallo, dispositivo retrovisore, dispositivi di illuminazione e segnalazione
SEDE DI GUAS TALLA- RE
Via Pallone Ultimo n. 1
Tel. 0522/16.96.822 Cell.347/28.30.288
www.2esicurezza.it
E-mail [email protected]
ELIS ABETTA ALLOCCA
SEDE DI REGGIO EMILIA- RE
Via wybicki n. 13
Tel. e Fax 0522/28.10.40 Cell.340/16.06.347
www.2esicurezza.it
E-mail [email protected]
ELIS ABETTA NOTARI
Sicurezza e Igiene negli Ambienti di Lavoro
NEWSLETTER N. 4 del 11/04/2012
luminosa, segnalatore acustico, pneumatici, gancio di sicurezza per comando movimentazione
pianale (solo per motoagricola).
Nel documento vengono fornite indicazioni relative ai controlli di polizia, locale e stradale, e le
relative sanzioni previste nel caso del mancato rispetto della normativa sulla sicurezza.
PROSSIME SCADENZE
Da normativa:
16/04/2012:
30/04/2012:
5/2012:
30/06/2012:
apertura sportello informatico per l’invio delle domande di finanziamento
obbligo di misurazione dei campi elettromagnetici.
verifica periodica attrezzature come da All. 7 TU 81/2008.
obbligo di stesura del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO in
sostituzione all’autocertificazione per le aziende con meno di 10 lavoratori.
11/2012:
sostituzione dei dispositivi di apertura delle porte non muniti di marcatura CE.
31/12/2012: adeguamento alla normativa antincendio per gli alberghi con più di 25 posti
letto.
31/12/2012: verifiche sismiche È confermata la proroga al 31 dicembre 2012 per le verifiche
tecniche degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le
finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che
possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale
collasso.
APPROFONDIMENTO
DATORE DI LAVORO GARANTE DELL’INCOLUMITA’ LAVORATORI
FONTE: SENTENZA CASSAZIONE N. 6854 DEL 21/02/2012– CONDANNA PER OMICIDIO
COLPOSO
La sentenza 6854 del 21 febbraio 2012, ha confermato la condanna per omicidio colposo al
datore di lavoro colpevole di non aver messo a disposizione del dipendente un attrezzatura
sicura in base ai progressi della tecnica. Con questa sentenza si evidenzia che l’unico soggetto
garante dell’incolumità dei lavoratori è il datore di lavoro
La sentenza riguarda un incidente mortale che ha coinvolto un lavoratore mentre guidava un
rullo compattatore in salita diventato ingovernabile a causa dello scollegamento della
trasmissione dal motore con messa in folle del mezzo (situazione che si poteva verificare a
SEDE DI GUAS TALLA- RE
Via Pallone Ultimo n. 1
Tel. 0522/16.96.822 Cell.347/28.30.288
www.2esicurezza.it
E-mail [email protected]
ELIS ABETTA ALLOCCA
SEDE DI REGGIO EMILIA- RE
Via wybicki n. 13
Tel. e Fax 0522/28.10.40 Cell.340/16.06.347
www.2esicurezza.it
E-mail [email protected]
ELIS ABETTA NOTARI
4
Sicurezza e Igiene negli Ambienti di Lavoro
NEWSLETTER N. 4 del 11/04/2012
causa di rottura meccanica o errata manovra dell’operatore), in questo caso essendo il rullo in
salita e non frenato ha iniziato a retrocedere aumentando di velocità e capovolgendosi ha
schiacciato l’operaio.
L’incidente non si sarebbe verificato se l’attrezzatura messa a disposizione dal lavoratore fosse
stata dotata di un freno idraulico (che impedisce la messa in folle), anziché meccanico.
Il datore di lavoro avrebbe dovuto fornire attrezzature sicure in base a quanto la tecnologia del
momento consentiva, quindi poiché ciò non è stato fatto risulta una completa responsabilità del
datore di lavoro.
Il datore di lavoro è il garante dell’incolumità fisica del prestatori di lavoro, con l’ovvia
conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo correttamente
gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall’art. 40 C.P.P. comma 2.”
Elisabetta Allocca
SEDE DI GUAS TALLA- RE
Via Pallone Ultimo n. 1
Tel. 0522/16.96.822 Cell.347/28.30.288
www.2esicurezza.it
E-mail [email protected]
ELIS ABETTA ALLOCCA
Elisabetta Notari
SEDE DI REGGIO EMILIA- RE
Via wybicki n. 13
Tel. e Fax 0522/28.10.40 Cell.340/16.06.347
www.2esicurezza.it
E-mail [email protected]
ELIS ABETTA NOTARI
5
Scarica

Newsletter del 11/04/2012