Sicurezza e Igiene negli Ambienti di Lavoro
NEWSLETTER N. 3 del 31/03/2015
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SICUREZZA E IGIENE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
NOVITÀ
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LEGGE COMUNITARIA 2014
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ACCORDO INAIL MINISTERO DIFESA
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CANTIERI EDILI DURATA INFERIORE AI 10 GG
UOMO
SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI DELLA
DIFESA
PROSSIME SCADENZE
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DA NORMATIVA
APPROFONDIMENTO
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LIBRETTO PERSONALE DI RADIO PROTEZIONE
NOVITA’
CANTIERI EDILI DI DURATA INFERIORE AI 10 GIORNI UOMO: NORME DI
SICUREZZA
LEGGE COMUNITARIA 2014
Secondo il D.lgs 81/2008, le misure per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non si
applicano ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento
e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uominigiorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che
non espongono i lavoratori a rischi rilevanti, indicati nell'Allegato XI.
Ciò significa che a partire dall’approvazione della legge comunitaria, le misure sulla salute e la
sicurezza dei lavoratori si estenderanno anche ai cantieri temporanei o mobili.
Secondo la direttiva 92/57/CEE i cantieri edili con durata inferiore ai 10 giorni uomo devono
applicare la normativa di sicurezza, cosa che in Italia non era prevista della normativa fino
all’approvazione da parte del consiglio dei ministri della Legge comunitaria 2014.
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Sicurezza e Igiene negli Ambienti di Lavoro
NEWSLETTER N. 3 del 31/03/2015
DA CUI: le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro si applicheranno anche ai cantieri
temporanei o mobili in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile di durata inferiore a
dieci uomini-giorno.
SOTTOSCRITTO ACCORDO TRA INAIL E MINISTERO DELLA DIFESA
ACCORDO INAIL MINISTERO DELLA DIFESA
In data 2 febbraio 2015 l’Inail e il Ministero della Difesa - Segretariato Generale Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti hanno firmato un accordo finalizzato a promuovere
iniziative in grado di aumentare i livelli di salute e sicurezza dei lavoratori della Difesa con
particolare attenzione ai rischi da esposizione a fibre aerodisperse di amianto.
Entrambi gli enti si impegnano in base a quanto previsto dalle relative normative (D.lgs.
81/2008 e s.m.i. e d.p.r. 90/2010, artt. 244-271), ad applicare iniziative per lo sviluppo della
cultura della sicurezza sul lavoro in modo da intervenire attivamente sulla riduzione degli
eventi infortunistici e delle malattie professionali.
Saranno quindi elaborate linee guida operative inerenti la manipolazione, la bonifica e lo
smaltimento di amianto nonché la realizzazione di materiale informativo e pubblicazioni
scientifiche; saranno, inoltre, definite soluzioni inerenti problematiche tecniche di igiene e
sicurezza del lavoro attraverso la partecipazione a riunioni, dibattiti, gruppi e commissioni di
lavoro.
L’Inail e il Ministero della Difesa - Segretariato Generale Difesa e Direzione Nazionale degli
Armamenti si impegnano a coinvolgere le rispettive risorse professionali, tecniche,
strumentali ed a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione
delle iniziative progettuali previste dall’accordo.
Questo accordo è in linea con quanto previsto dal nuovo quadro strategico della Commissione
europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020, approvato il 6 giugno 2014, che
prevede tra gli obbiettivi che devono perseguire gli stati membri dell’UE il miglioramento
della prevenzione delle malattie legate al lavoro affrontando i rischi attuali ed emergenti, con
particolare attenzione alle patologie causate dall’amianto.
Il presente accordo ha durata triennale.
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Sicurezza e Igiene negli Ambienti di Lavoro
NEWSLETTER N. 3 del 31/03/2015
DA NORMATIVA:
30/04/2015:
01/07/2016:
01/07/2016:
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PROSSIME SCADENZE
adeguamento disposizioni di prevenzione incendi per strutture
alberghiere con oltre 25 posti letto (PROROGATO DAL 31/12/2014)
il Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e ai
dispositivi silenziatori di sostituzione.
misurazioni campi elettromagnetici.
APPROFONDIMENTO
LIBRETTO PERSONALE DI RADIOPROTEZIONE
I datori di lavoro per garantire la tutela della salute dei lavoratori esposti a radiazioni
ionizzate, sono tenuti a compilare il Libretto Personale di Radioprotezione, così come stabilito
dal D.Lgs n.230/95. Il libretto personale è istituito dal datore di lavoro di imprese esterne o da
lavoratori esterni (se autonomi). I datori di lavoro hanno l'obbligo di predisporre il libretto
per ogni lavoratore, apponendo timbro e sottoscrizione e di inviarlo a:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali
–Divisione III
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma.
Il datore di lavoro privato deve inviare - unitamente a ciascun libretto - l'attestazione del
versamento di € 12,91 (come prescritto dal D.M. 3 ottobre 2001, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 287 dell’11 dicembre 2001) da effettuare presso la sezione della tesoreria
provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente ovvero sul conto corrente
postale intestato alla sezione medesima, con l’indicazione della causale del versamento e
l’imputazione al Capo XXVII, capitolo di entrata 3670
I lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti sono classificati attraverso l’Allegato III del Decreto,
così come modificato dal d.lgs n.241/2000.
I “lavoratori esposti” sono tutti i soggetti che, in ragione dell’attività lavorativa svolta,
rischiano di superare nell’arco di un anno solare uno i più dei seguenti valori:
1 mSv di dose efficace;
15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 qualsiasi di pelle,
indipendentemente dalla superficie esposta;
50 mSv di dose equivalente per mani, avambracci, piedi, caviglie.
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Sicurezza e Igiene negli Ambienti di Lavoro
NEWSLETTER N. 3 del 31/03/2015
Dove con “mSv di dose efficace” indica l’unità di misura (milliSievert) utilizzata per misurare il
potenziale danno biologico dovuto all’esposizione alle radiazioni.
I lavoratori esposti vengono a loro volta classificati in:
Categoria A – tutti i lavoratori che superano i seguenti valori
6 mSv di dose efficace;
45 mSv di dose equivalente al cristallino;
150 mSv di dose equivalente alla pelle;
150 mSv di dose equivalente alle mani, avambracci, piedi e caviglie;
Categoria B – tutti gli altri lavoratori esposti che non rientrano nella categoria precedente.
La compilazione del Libretto Personale di Radioprotezione
Il datore di lavoro ha l’obbligo di compilare il libretto in tutte le parti di sua competenza. Nei
casi in cui non riesce a valutare la dose efficace al termine della prestazione del lavoratore ha
il compito di trasmettere, in tempi tecnicamente necessari, il libretto all’esperto qualificato
che provvederà a riportare tutti i dati esatti procedendo alla valutazione della dose.
All’interno del libretto vanno riportati:
‐ l’anagrafica del lavoratore;
‐ la data e la motivazione per la richiesta del libretto da parte del datore di lavoro;
‐ i dati relativi al rilascio del libretto (comprensivo di numero progressivo);
‐ le informazioni occupazionali: nome, sede e ragione sociale dell’impresa, date di inizio e
fine rapporto, mansione del lavoratore;
‐ i risultati derivanti dalla sorveglianza medica: giudizio del medico, eventuali prescrizioni,
periodo di validità e firma del medico autorizzato;
‐ i dati dosimetrici (compilati dall’esperto qualificato dall’esercente):
‐ la ragione sociale dell’esercente;
‐ il periodo di esposizione:
‐ la tipologia di radiazione e di esposizione (esterna, interna, parziale, totale) comprensive
di quantità di dose efficace alla quali si è stati esposti.
Il libretto, rilasciato dagli Stati Membri dell’Unione Europea, ha validità nel territorio italiano
ed è regolamentato dalle norme del Paese che l’ha rilasciato. In caso di cessazione del
rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegna definitivamente il libretto al lavoratore, che lo
consegnerà al nuovo datore ad inizio di una nuova attività lavorativa.
Elisabetta Allocca
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