Sicurezza e Igiene negli Ambienti di Lavoro
NEWSLETTER N. 1 del 17/01/2013
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SICUREZZA E IGIENE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
NOVITÀ
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MINISTERO
MINISTERO
INAIL
PRIVACY
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PROCEDURA STANDARDIZZATA DVR
PROROGA DVR PER AZIENDE CON MENO DI 10 LAVORATORI
FINANZIAMENTI PER LA SICUREZZA
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELLA SICUREZZA
PROSSIME SCADENZE
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DA NORMATIVA
APPROFONDIMENTO
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SCALE PORTATILI: CONSIGLI D’USO
NOVITA’
APPROVATA PROCEDURA STANDARIZZATA PER VALUTAZIONE DEL RISCHIO
MINISTERO DEL LAVORO: DECRETO INTERMINISTERIALE 30 NOVEMBRE 2012 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N 285 DEL
6/12/2012
Link: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20121207_DI_30nov2012.htm
Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 81/2008 con decreto interministeriale del 30 novembre 2012 pubblicato in
gazzetta ufficiale n. 285 del 06/12/2012 è stata pubblicata la procedura standard per la valutazione del rischio
per le imprese con meno di 10 dipendenti.
La procedura standardizzata ha lo scopo di indicare un modello di riferimento sul quale effettuare la valutazione
del rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione ed
elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
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PROROGA AL 04/05/2013 TRASFORMAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE IN DVR
LEGGE 24 DICEMBRE 2012 N. 228 comma 388
DVR
dell’articolo 1: PROROGA LA TRASFORMAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE IN
Link: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20121231_LeggeStabilità.htm
Il parlamento con la legge di stabilità 2013 per le aziende che occupano fino a 10
lavoratori ha prorogato il termine del 31/12/2012 per il passaggio da
"autocertificazione dei rischi" in "documento di valutazione dei rischi" al 04/05/2013.
Come data di proroga riportiamo il 04/05/2013 anziché il 30/06/2013, poiché la legge
parla di 90 giorni dal momento in cui il decreto diventa effettivo.
Il decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 06/12/2012, e la scadenza per il
passaggio da autocertificazione a documento di valutazione del rischio è 90 giorni
dall'entrata in vigore del decreto cioè il 04/05/2013.
FINANZIAMENTI: a disposizione 155,35 milioni di euro per la prevenzione nelle imprese
FONTE INAIL – BANDO PUBBLICO
Link:
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SALASTAMPA&nextPage=Prodotti/News/2012/INAIL/info-1285754280.jsp
Finanziamento: in attuazione dell'art. 11, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l’INAIL mette a disposizione 155,35
milioni di euro, da ripartire su base regionale per incentivare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Possono essere presentati progetti di investimento e per l'adozione di
modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Imprese interessate: possono partecipare tutte le imprese, anche individuali, ma devono necessariamente avere
sede in Italia ed essere iscritte alla Camera di Commercio; il contributo sarà in conto capitale e copre il 50% delle
spese relative al progetto univoco presentato dall'azienda, e non può essere superiore ai 100.000,00 euro e un
minimo di 5000 euro.
Le imprese fino a 50 dipendenti che presenteranno progetti per modelli organizzativi e responsabilità sociale
non avranno un limite di spesa.
Tempi domanda: la domanda potrà essere compilata e salvata on-line sul portale dell’INAIL al PUNTO CLIENTE
dal 15 GENNAIO 2013 al 14 MARZO 2013. Dal 18 marzo 2013 le aziende potranno scaricare il loro codice
identificativo e in data 8 aprile 2013 scoprire quale è il giorno e l'orario scelto dall'INAIL per l'invio delle stesse.
La procedura telematica permette di valutare se in base agli interventi previsti si raggiunge il punteggio minimo
per accedere al contributo (120 PUNTI). I contributi vengono assegnati secondo l'ordine cronologico delle
richieste pervenute, fino al completo esaurimento delle risorse messe a disposizione; la documentazione finale,
per coloro che vengono ammessi, deve essere o spedita via posta elettronica certificata o consegnata a mano
presso la sede regionale dell'INAIL di competenza.
Erogazione contributo: il contributo sarà erogato a conclusione del progetto ed in caso di domande per importi
superiori ai 30.000 euro sarà possibile chiedere un anticipo potranno beneficare di un anticipo del finanziamento
pari
al
50%
della
somma
della
quale
avranno
diritto.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEI RAPPORTI DI LAVORO
GU N. 3 DEL 4 GENNAIO 2013
Link: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2157341
L'autorizzazione rilasciata dal garante per il trattamento dei dati sensibili nei rapporti di
lavoro era scaduta il 30/06/2011, nella gazzetta ufficiale del 4 Gennaio 2013 ne viene
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Sicurezza e Igiene negli Ambienti di Lavoro
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pubblicata una nuova, che consente ai soggetti privati e agli enti pubblici economici di
poter utilizzare i dati sensibili quando il trattamento dei dati è indispensabile “per
adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria, per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e
sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza (art 24 del DLgs
196/2003), senza una autorizzazione del Garante o/e degli interessati.
I limiti del trattamento di questi dati sono il rispetto di quanto previsto dall'autorizzazione
del garante,dall'art 111 del Codice (deontologia e buona condotta)
I soggetti utilizzatori dei dati sensibili previsti dall'autorizzazione sono:
TITOLARE
DEL
TRATTAMENTO
le
persone
fisiche
e
giuridiche,
le
imprese,
anche sociali, gli enti, le
associazioni e gli organismi
Organismi paritetici
Medico Competente
Rappresentante
dei
Lavoratori per la Sicurezza
Associazioni, organizzazioni,
federazioni, confederazioni
TIPO DI OPERAZIONE CONSENTITA
che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano
prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee, o
che comunque conferiscono un incarico professionale a
determinate figure (consulenti, liberi professionisti, agenti,
rappresentanti e mandatari; soggetti che effettuano prestazioni
coordinate e continuative,anche nella modalità di lavoro a
progetto,
altri
lavoratori
autonomi
in
rapporto
di
collaborazione, anche sotto forma di prestazioni di lavoro
accessorio);
previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai
regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali;
come libero professionista o dipendente di imprese che sono
parte di un rapporto di lavoro, o di strutture convenzionate ;
territoriale e di sito
rappresentative di categorie di datori di lavoro, “al solo fine di
perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti
di associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni
rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti
collettivi, in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro”.
Si sottolinea che solo ed esclusivamente per i titolari e i tipi di operazioni sopra
riportate è possibile evitare la richiesta d'autorizzazione al garante.
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Sicurezza e Igiene negli Ambienti di Lavoro
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PROSSIME SCADENZE
Da normativa:
14/03/2013:
04/05/2013:
31/10/2013:
ultimo giorno per la compilazione del bando Inail per i finanziamenti
nelle aziende
obbligo di stesura del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO in
all’autocertificazione per le aziende con meno di 10
lavoratori.
misurazioni campi elettromagnetici.
per la prevenzione
sostituzione
APPROFONDIMENTO
SCALE PORTATILI
FONTE: ART111 - 113 del TU 81/2008; UNI EN 131-1-2-3; UNI EN 1004; ZH I/367
E' importate far presente che gli infortuni che avvengono durante l'utilizzo delle scale portatili sono dovuti nella
maggior parte dei casi all'uso non corretto dell'attrezzatura.
Nel caso l'attività svolta dal lavoratore preveda l'utilizzo di scale portatili il datore di lavoro deve effettuare la
informazione - formazione sull'utilizzo delle stesse.
Le scale devono essere corredate da dichiarazione di conformità e da libretto d’uso e manutenzione, strumento
utile per il processo di formazione del lavoratore.
E' d’obbligo per il datore di lavoro mantenere in buono stato d’uso le scale che fanno parte delle attrezzature; si
consiglia quindi di verificarle periodicamente, aggiornando una scheda relativa alla manutenzione delle stesse.
TUTTE LE SCALE NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE COME POSTO DI LAVORO; POSSONO ESSERE UTILIZZATE
SE IL LIVELLO DI RISCHIO E’ LIMITATO E PER DURATE BREVI DI INTERVENTO.
I POSSIBILI RISCHI DOVUTI ALL'UTILIZZO DI SCALE SONO:
 CADUTA DALL’ALTO
 SCHIACCIAMENTO MANI ED ARTI
 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
 URTI E CONTUSIONI
 RIBALTAMENTI E SBANDAMENTI
SCALA A LIBRO: COSE DA SAPERE
 Pedana superiore con guardacorpo: in mancanza del guardacorpo NON si possono utilizzare gli ultimi 3
gradini.
 Dispositivo di sicurezza contro l'apertura della scala (catena o fascia). Se la scala è più bassa di 1,8 metri
deve essere dotata di un dispositivo che ne impedisce la chiusura (asta pieghevole o pedana a incastro).
 Targhetta di omologazione alla norma UNI EN 131,
 Gradini e zoccolo-dispositivo antiscivolo se la scala è in legno i gradini devono essere privi di nodi e
incastrati sui montanti (NON inchiodati).
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NEWSLETTER N. 1 del 17/01/2013
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Appoggiare la scala SOLO su pavimento resistente e livellato (non terra o rampe).
Le scale a libro NON possono avere un'altezza superiore a 5 metri e NON possono essere usate per salire
su soppalchi o piani elevati.
NON utilizzare la scala se riscontrate lesioni o deformazioni di pioli o assenza di dispositivi antiscivolo.
NON sporgersi lateralmente dalla scala, o troppo in avanti o indietro.
NON salire in due o più sulla scala.
La portata massima di una scala marcata EN 131 è di 150 Kg. NON superare il limite. Sulla scala NON
portare pesi superiori ai 25 Kg. Salire e scendere sempre rivolti verso la scala.
NON utilizzare la scala in prossimità di finestre o sui terrazzi o sui pianerottoli delle scale fisse.
NON posizionarsi con la scala dietro alle porte.
Salire sulla scala con scarpe con suola antiscivolo, NON con ciabatte o scarpe con tacco o suola in cuoio.
NON salire sulla scala se bagnata.
Le scale metalliche NON possono essere usate per lavori con presenza di corrente elettrica (utilizzare
scale in legno o resina).
La scala non deve presentare segni di deterioramento
SCALA CON PALCHETTO: COSA SAPERE
 Altezza massima: limitata a 2 mt..
 Provvista di: Piattaforma, guardacorpo e corrimano
 Non può essere usata come sistema di accesso ad altro luogo di lavoro
 Non utilizzare una scala a palchetto troppo alta rispetto alla quota di lavoro o viceversa.
 La portata massima di una scala marcata EN 131 è di 150 Kg. NON superare il limite.
 Le scale non sono adibite al trasporto di materiali pesanti od ingombranti che ne possano compromettere
la presa sicura.
 Vietato l’uso a donne gestanti.
 Vietato l’uso a lavoratori con limitazioni fisiche anche temporanee.
Elisabetta Allocca
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Newsletter del 21/01/2013