Gli strumenti derivati da veicolo
di copertura a strumento di tax
planning
Montecarlo 25 novembre 2006
Avv. Paolo de’Capitani
Studio Uckmar - Milano
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I contratti derivati di negoziazione in
base ai principi IAS-IFRS
I contratti derivati (diversi da quelli “di
copertura”) soggiacciono alla regola del
“Fair Value Through Profit or Loss
Account”
Definizione di derivato (IAS 32-39)
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I derivati sono definiti e regolati dal principio IAS 39, in base al
quale sono considerati come tali gli strumenti
il cui valore cambia in relazione al cambiamento del tasso
d’interesse, del prezzo di uno strumento finanziario, di una
merce, del tasso di cambio in valuta estera, dell’indice dei
prezzi, del merito di credito (rating) o altra variabile prestabilita
che non richiedono un investimento netto iniziale o comunque
ne richiedono uno minore rispetto ad altre tipologie di contratti
che hanno una simile reazione a cambiamenti delle condizioni di
mercato (in questo si manifesta una delle differenze rispetto agli
strumenti che prevedono un impiego di capitale e quindi
producono redditi di capitale ai sensi dell’art. 44 tuir);
che sono regolati in data futura
La bipartizione dei derivati
- Derivati di copertura
I derivati di copertura sono derivati designati come tali il cui fair
value o i cui flussi finanziari si prevede compensino i cambiamenti di
fair value o di flussi finanziari di un elemento coperto
I derivati di copertura sono acquisiti con lo specifico scopo di
proteggere il valore di
singole attività o passività o insiemi di
attività o passività dal rischio di avverse variazioni di tassi di
interesse, prezzi di mercato o tassi di cambio
Oggetto della copertura
Lo IAS 39 distingue le due seguenti categorie di
derivati di copertura:
- Copertura del fair value (c.d. fair value hedge)
- Copertura del flusso finanziario (c.d. cash flow
hedge)
Categoria 1: fair value hedge
- Lo strumento derivato è rilevato nello stato
patrimoniale al fair value
- Le variazioni del fair value, sia dell’elemento
coperto che del derviato di copertura sono
contabilizzate a conto economico nel medesimo
esercizio e si neutralizzano a vicenda
- L’utile o la perdita sull’elemento coperto
attribuibile al rischio coperto deve rettificare il
valore contabile dell’elemento in oggetto e deve
essere rilevato nel conto economico
Categoria 2: cash flow hedge
- Nel cash flow hedge l’oscillazione di valore del derivato
si imputa a riserva di patrimonio netto
- Il concorso alla formazione del reddito si ha solo quando
l’attività coperta assume evidenza nel conto economico
Derivati di negoziazione/speculativi
A differenza di quelli di copertura, i derivati di
negoziazione o speculativi sono legati all’andamento del
sottostante al sono fine speculativo
Valutazione dei derivati ai fini IAS
Iscrizione al FV/costo d’acquisto
Valutazione al FV
Rilevazione a conto economico delle
variazioni di valore
Scorporo dello strumento (a talune
condizioni) per i cd. embedded derivatives
Normativa fiscale
- Soggetti ires: art. 112 tuir (ex art. 103bis, che prevedeva
però diverse differenze)
- (prima: d.lgs. 87/1992: dubbia applicazione ai soggetti diversi da
enti creditizi e finanziari)
- Soggetti irpef: art. 44 tuir – art. 67 e 68 tuir – art. 5 d.lgs
461/97
Art. 112 si applica a tutti i soggetti ires, a
prescindere dai principi di redazione
contabile applicati (IAS vs. principi
contabili nazionali, in linea con il principio
di neutralità fiscale degli IAS)
Le operazioni “fuori bilancio”
Art. 112, primo comma: “Si considerano operazioni “fuori
bilancio”:
a) I contratti di compravendita non ancora regolati, a
pronti o a termine, di titoli e valute;
b) I contratti derivati con titolo sottostante;
c) I contratti derivati su valute
d) I contratti derivati senza titolo sottostante collegati a
tassi di interesse, a indici o ad altre attività;
Derivati speculativi
Art. 112, secondo comma: “Alla formazione
del reddito concorrono i componenti positivi e
negativi che risultano dalla valutazione delle
operazioni “fuori bilancio” in corso alla data di
chiusura dell’esercizio” (comma 2 dell’art. 112
del TUIR)
Limiti alla rilevanza delle perdite su derivati
speculativi
La deduzione delle perdite (componenti
negative) derivanti dalla suddetta valutazione
non è ammessa per l’ammontare superiore alla
differenza tra:
• il valore del contratto o della prestazione alla
data della stipula o a quella di chiusura
dell’esercizio precedente (anche diverso
dall’ultimo…)
e
• il corrispondente valore alla data di chiusura
dell’esercizio (diverso a seconda dei casi…)
Operazioni di copertura ai sensi dell’art.
112 tuir
Art. 112, sesto comma: “Salvo quanto previsto dai
principi contabili internazionali, ai fini del presente
articolo l’operazione si considera con finalità di copertura
quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse
variazioni dei tassi d’interesse, dei tassi di cambio o dei
prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in
bilancio o <fuori bilancio> o di insiemi di attività o
passività in bilancio o fuori bilancio”
Soggetti IAS vs. soggetti non IAS
Per gli IAS la definizione di copertura
assume rilevanza diretta anche ai fini
fiscali in forza del rinvio di cui al sesto
comma art. 112
Operazioni fuori bilancio c.d. di
“copertura” – criteri di valutazione
Criterio di “Simmetria valutativa”
Art. 112, quarto comma, tuir:“Se le operazioni di cui
al comma 1 sono poste in essere con finalità di
copertura di attività o passività, i relativi componenti
positivi e negativi derivanti da valutazione o da
realizzo concorrono a formare il reddito secondo le
medesime disposizioni che disciplinano i componenti
positivi e negativi, derivanti da valutazione o da
realizzo, delle attività o passività rispettivamente
coperte o di copertura”
La copertura di flussi finanziari
Art. 112, quinto comma:
“Se le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere con finalità
di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di
interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a
formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli
interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi
connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata
del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi
connessi ad insiemi di attività e passività. ”
Operazioni fuori bilancio di copertura
Esempio circa l’applicazione del principio di simmetria:
copertura di un titolo obbligazionario immobilizzato – valutazione
In caso di svalutazione dell’obbligazione
- la svalutazione del titolo è deducibile (art. 101, secondo comma)
- E quindi, in base al principio di simmetria, la corrispondente rivalutazione
del derivato è imponibile
In caso di rivalutazione
- La rivalutazione di un’obbligazione immobilizzata non è imponibile (art. 101,
primo comma)
- Pertanto, la corrispondente svalutazione del derivato non è deducibile
In caso di realizzo
- La plusvalenza da realizzo è imponibile
- La minus sul derivato è deducibile
Derivati e participation exemption
Il principio di simmetria è stato messo in
discussione in occasione delle modifiche al
regime della PEX occorse con il d.l. 203/05
(riduzione della PEX e estensione dell’holding
period per la sterilizzazione delle plusvalenze a
18 mesi)
La PEX oggi è asimmetrica…
La posizione di ABI e Assonime e le proposte di
restyling della PEX
I derivati come strumento di tax
planning
Redditi diversi vs. redditi di capitale
La nuova disciplina degli utili provenienti
da paradisi fiscali (art. 47 e 89 tuir)
Artt. 167 e 168 tuir
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