LINEAMENTI GENERALI DEL
DL 78 del 31.05.2010
22
IL NUOVO REDDITOMETRO
1. Restano 2 diverse tipologie (generale e
automatizzata con parametri)
2. Scompare il riferimento agli incrementi
patrimoniali
3. Viene introdotto l’obbligo di contraddittorio
preventivo
4. La difesa del contribuente è libera su tutti i
fronti
22
IL NUOVO REDDITOMETRO
5. Viene ridotta la soglia minima di scostamento
(dal 25 al 20%)
6. Viene eliminato lo scostamento minimo per
più periodi sul redditometrico
7. Il redditometrico deve attendere
l’emanazione di un apposito DM che fisserà i
parametri, tenendo anche conto di un
quoziente familiare e della collocazione
territoriale del contribuente
Spese significative
Spese di sussistenza
DISPOSIZIONI CORRELATE
NUOVO REDDITOMETRO
PARTECIPAZIONE DEI
COMUNI
ALL’ACCERTAMENTO
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TRASMISSIONE
TELEMATICA
OPERAZIONI
> 3.000 EURO
21
TORNA L’INTERESSE PER IL REDDITOMETRO
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AGGIORNAMENTO CATASTO
FINALITA’
CENSIMENTO
PATRIMONIO
IMMOBILIARE
(tributo ai
comuni)
MONITORAGGIO
DELLE LOCAZIONI
PROBABILE
AGGIORNAMENTO
RENDITE
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CONTANTI A SOGLIA 5.000
Art. 49
DL 231/07
1
E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o
di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando
il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro . Il
trasferimento e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti inferiori alla soglia che
appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di
banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
5
Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare
l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
8
Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 può essere richiesto,
per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
12
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000
euro
13
I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve
essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30.06.2011. Le banche e
Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.
20
DIFFERIMENTO PER LE SANZIONI
1
IN SEDE DI
CONVERSIONE:
Art. 49
DL 231/07
5
8
12
13
LIMITI APPLICABILI
DAL 31.05.2010
è esclusa la
applicazione delle
sanzioni per le
violazioni compiute nel
periodo dal
31.05.2010
Al 15.06.2010
INCREMENTO SANZIONI
INSERIMENTO DI
SOGLIE MINIME
3.000 EURO
SANZIONE PECUNIARIA DAL
1% AL 40%
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INASPRIMENTO
PER ELEVATI
IMPORTI
(> 50.000 €)
ESEMPIO PER CONTANTI E ASSEGNI
15.000 €
36
OPERAZIONI SOSPETTE
LISTA PAESI PERICOLOSI
Ci si deve astenere dall’instaurare rapporti continuativi o
prestazioni professionali se il soggetto si presenta con fiduciarie,
trust, società anonime, società controllate da azioni al portatore
OPERAZIONI SOSPETTE
E’ elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a
operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti
dell’art. 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in
contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore
a 15.000 euro
12
GESTIONE SEPARATA INPS
PER COPRIRE IL BUCO CHE SI POTEVA CREARE, NON SI ESITA A DARE UNO
SCHIAFFO ALLA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE
SOCI LAVORANTI DI
SOCIETA’ CHE
PERCEPISCONO
COMPENSO
SE PREVALENTE ATTIVITA’
LAVORATIVA, PAGANO
ANCHE LA GESTIONE
SEPARATA
SE PREVALENTE ATTIVITA’
DI AMMINISTRAZIONE,
PAGANO SOLO LA
GESTIONE SEPARATA
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IMPRESE APRI E CHIUDI
SITAUZIONE DI RISCHIO DI FRODE FISCALE E CONTRIBUETIVA
INIZIO ATTIVITA’
CESSAZIONE ATTIVITA’
1 ANNO
SOTTOPOSTE A VIGILANZA SISTEMATICA AGENZIA ENTRATE, GUARDIA DI FINANZA,
INPS
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IMPRESE IN PERDITA SISTEMICA
LE IMPRESE CONFLUISCONO AUTOMATICAMENTE NELLE LISTE SELETTIVE SE:
CONDIZIONE
PERDITA FISCALE
PER PIU’ DI UN PERIODO DI
IMPOSTA
ESIMENTI
PERDITA GENERATA DA COMPENSI AD
AMMINISTRATORI E SOCI
DELIBERA E INTEGRALE LIBERAZIONE
UNO O PIU’ AUMENTI DI CAPITALE
SOCIALE A TITOLO ONEROSO DI
IMPORTO ALMENO PARI ALLE PERDITE
STESSE
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RITENUTE SU AGEVOLAZIONI
DAL 01 LUGLIO 2010
CHI
COSA
BANCHE E POSTE ITALIANE
CHE RICEVONO BONIFICI PER:
-36%
- 55%
OPERANO UNA RITENUTA DEL
10% A TITOLO DI ACCONTO
AL MOMENTO DELL’ACCREDITO
DELLE SOMME
PROVVEDONO A VERSARE E
CERITIFCARE
Procedure speciali
Circolare 40/E del 28.07.10
Base imponibile
Importo del bonifico scomputando IVA al 20% a
prescindere dalla aliquota applicata
(ESIGENZA SEMPLIFICAZIONE PER LE BANCHE)
IMPONIBILE
IVA 10%
TOTALE
RITENUTA =
ESEMPIO:
10.000
1.000
11.000
11.000 : 1,20 x 10% = 916,67
Doppie ritenute
Se è prevista l’applicazione di altra ritenuta (esempio:
CONDOMINI) si applica solo quella del 10%
Scomputo
Se il beneficiario applica regimi sostitutivi (esempio:
MINIMI), la ritenuta del 10% può essere scomputata
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CONTRASTO ALLE FRODI IVA
DAL 31 MAGGIO 2010
APERTURA PARTITA IVA
Indicazione della volontà di effettuare operazioni comunitarie
PERIODO DI RISPETTO
Entro 30 gg l’Agenzia può manifestare diniego
COPERTURA TELEMATICA
Il numero di partita IVA sarà sospeso dal sistema VIES
Cosa succede se compio comunque l’operazione?
29
RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO
PARAMETRI APPLICATIVI
A PARTIRE
DAL 01.07.11
PER PERIODI DI IMPOSTA IN
CORSO AL 31.12.2007 E
SUCCESSIVI
L’AVVISO DI ACCERTAMENTO ED IL CONNESSO PROVVEDIMENTO DI
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI CONTERRANNO DIRETTAMENTE
L’INTIMAZIONE AD ADEMPIERE, ENTRO IL TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DEL RICORSO
(analogamente vale, in caso di ricorso, per le somme dovute a titolo di
riscossione provvisoria)
29
RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO
NOTIFICA
ESECUTIVITA’
EQUITALIA
60 GIORNI
30 GIORNI
NOTIFICA
ESECUTIVITA’
60 GIORNI
EQUITALIA
PERICOLO PER
RISCOSSIONE
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RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO
ENTRO 1 ANNO DALLA NOTIFICA DEGLI ATTI
AGENZIA
AFFIDA
CREDITO A
EQUITALIA
PROVVEDE ALLA ESPROPRIAZIONE FORZATA
DELLE SOMME MAGGIORATE DEGLI INTERESSI
DI MORA E DEGLI AGGI (tutti a carico del
contribuente)
EQUITALIA
OLTRE 1 ANNO DALLA NOTIFICA DEGLI ATTI
NOTIFICA UNA INTIMAZIONE AD ADEMPIERE
POI PROVVEDE ALLA ESPROPRIAZIOEN
FORZATA COME SOPRA
31
LIMITI COMPENSAZIONE
DAL 01.01.2011
SE HANNO SOMME ISCRITTE A RUOLO
PER IMPOSTE ERARIALI GIA’ SCADUTE DI
IMPORTO SUPERIORE A 1.500 EURO
NON POSSONO COMPENSARE
SOGGETTI CON CREDITI DA
COMPENSARE AI SENSI
DEL D. LGS. 241/97
SE HANNO SOMME ISCRITTE A RUOLO
PER SOMME DIVERSE DA IMPOSTE
ERARIALI , GIA’ SCADUTE E DI QUALSIASI
IMPORTO
POSSONO COMPENSARE
SE HANNO SOMME ISCRITTE A RUOLO
PER IMPOSTE ERARIALI GIA’ SCADUTE DI
IMPORTO NON SUPERIORE A 1.500 EURO
POSSONO COMPENSARE
31
LIMITI COMPENSAZIONE
REGOLA GENERALE
50% DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO SCADUTE
NEL MASSIMO DELL’AMMONTARE INDEBITAMENTE
COMPENSATO
SANZIONI PER
VIOLAZIONI
ESIMENTE
LA SANZIONE NON PUO’ ESSERE APPLICATA FINO AL
MOMENTO IN CUI SULL’ISCRIZIONE A RUOLO PENDE
CONTESTAZIONE GIUDIZIALE O AMMINISTRATIVA
(termini per notifica atto decorrono dalla definizione)
SOGLIA MASSIMA
LA SANZIONE NON PUO’ ESSERE SUPERIORE AL 50% DI
QUANTO INDEBITAMENTE COMPENSATO
-Ruolo scaduto: 50.000
- Compensazione effettuata: 10.000
- sanzione teorica: 25.000 con MAX di 10.000
- sanzione massima effettiva: 5.000
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COMPENSAZIONE DEI RUOLI
RUOLI RELATIVI A
SOMME ERARIALI E
RELATIVI ACCESSORI
CREDITI COMPENSABILI
RELATIVI ALLE
MESEDIME IMPOSTE
AMMESSA LA COMPENSAZIONE, ANCHE PARZIALE, SULLA BASE DI UN
APPOSITO DECRETO DEL MEF
31
RIMOBORSI E RUOLI
DAL 01.01.2011
L’OBBLIGO DI COMPENSAZIONE TRA SOMME DA RIMBORSARE E SOMME
ISCRITTE A RUOLO E SCADUTE NON SI APPLICA NEL CASO DI RUOLI DI
AMMONTARE NON SUPERIORE A 1.500 EURO
ART. 28-TER DPR 602/73
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RUOLI E CREDITI VERSO LA P.A.
DAL 01.01.2011
I CREDITI NON PRESCRITTI, CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI, MATURATI VERSO
REGIONI, ENTI LOCALI, ENTI SSN PER SOMMINISTRAZIONE, FORNITURE ED
APPALTI, POSSONO ESSERE COMPENSATI CON LE SOMME DOVUTE A
SEGUITO DI ISCRIZIONE A RUOLO.
ART. 28-QUATER DPR 602/73
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