PRESENTAZIONE
Nel luglio del 2002, dopo una fase di forti tensioni sociali, il
Governo e ben 39 organizzazioni di rappresentanza dei
lavoratori e dei datori di lavoro hanno sottoscritto un patto (il
Patto per l'Italia) in cui si accoglie la sfida della
modernizzazione e del cambiamento, convenendo di pervenire
ad una rapida attuazione del disegno di riforma del mercato del
lavoro lasciatoci in eredità dal professor Marco Biagi.
Soltanto le riforme infatti possono prevenire i rischi di
destrutturazione e deregolazione strisciante del nostro mercato
del lavoro e governare l'impetuoso mutamento in atto nei
rapporti economici e sociali.
Il 5 febbraio 2003 il Parlamento ha approvato definitivamente la
legge Biagi (Legge del 14 febbraio 2003, n.30) che delega al
Governo in materia di occupazione e di mercato del lavoro. La
legge è entrata in vigore il 13 marzo scorso.
Paradossalmente, sono proprio le inquietanti stime del lavoro nero
e irregolare presenti nel nostro Paese a dimostrare come non
sia tanto il lavoro a mancare, ma piuttosto regole e schemi
giuridici in grado di interpretare forme e manifestazioni dei
moderni modi di lavorare. Schemi e regole flessibili e adattabili,
tali da consentire l'emersione del lavoro nero e una più equa
ripartizione delle tutele del lavoro a favore di tutti coloro che si
affacciano sul mercato.
OBIETTIVI
La riforma Biagi contempla un insieme di interventi
coerenti con l'obiettivo di adattamento del quadro
giuridico di riferimento. Interventi volti soprattutto
alla promozione di una società attiva e di un lavoro
di migliore qualità, ove maggiori siano le possibilità
di occupazione per tutti, più moderne, modulabili e
adatte alle esigenze dei lavoratori e delle imprese le
regole che presiedono all'organizzazione dei
rapporti e dei mercati del lavoro.
Trovare lavoro diventa più facile con i servizi pubblici e
privati collegati in rete; finisce la burocrazia del
vecchio collocamento; nuovi tipi di contratto
daranno ai giovani, alle donne e a chi ha più di 50
anni maggiori occasioni di lavoro regolare; chi ha
bisogno di tempo per la famiglia o per lo studio
troverà più facilmente lavori ad orario ridotto.
GLOSSARIO 1
Agenzie per l'impiego
Agli uffici di collocamento si affiancano le Agenzie per il lavoro,
strutture private polifunzionali che mediano tra domanda e
offerta di lavoro. Ci sarà un unico regime di autorizzazione
per i soggetti che svolgono attività di "somministrazione",
intermediazione, ricerca e selezione del personale.
Apprendistato
Una prima "variante" rivolta a giovani e adolescenti a partire dai 15
anni di età è finalizzata al raggiungimento di una qualifica
professionale. La durata è commisurata al tipo di qualifica,
titolo di studio o ai crediti professionali e formativi che si
intendono perseguire.
Una seconda variante ha una finalità "professionalizzante": possono
esservi compresi giovani tra i 18 e i 29 anni di età. In questo
caso la durata varierà tra i 2 e i 6 anni a seconda di quanto
stabilito dai contratti nazionali.
Una terza tipologia, per molti versi identica alla precedente (età dei
soggetti interessati) vedrà la durata fissata da Regioni, in
accordo con le organizzazioni datoriali territoriali e le
università.
GLOSSARIO 2
Certificazione
È il deposito del contratto di lavoro presso un ente autorizzato che certifica il
contenuto, anche economico, e i limiti del contratto stesso, oltre al rispetto
dei diritti e doveri delle due parti. Serve a dimostrare il tipo di prestazione
svolta e a ridurre il numero dei contenziosi. La certificazione è volontaria.
Potranno eseguirla le direzioni provinciali del lavoro, gli enti bilaterali, le
università pubbliche e private.
Contratto di inserimento
Sostituisce il contratto di formazione lavoro. È rivolto ai lavoratori con una età
compresa tra i 18 e i 29 anni, ai disoccupati di lunga durata fino ai 32 anni,
alle donne residenti in aree svantaggiate e ai lavoratori con più di 45 anni
che abbiano perso il posto di lavoro.
Potranno stipulare questo contratto non solo le imprese ma anche i
consorzi, le fondazioni, gli enti di ricerca, le associazioni di categoria, le
associazioni professionali, le fondazioni.
Job on call
Job on call o lavoro intermittente. Si tratta di un contratto che regola il lavoro a
chiamata o intermittente. Il dipendente mette a disposizione un certo
numero di ore alla settimana o al mese. Se verrà chiamato percepirà lo
stipendio concordato. Diversamente riceverà un'indennità di disponibilità.
Job sharing
È il cosiddetto lavoro ripartito o lavoro a coppia, un contratto che consente a due
dipendenti di dividere lo svolgimento di un incarico. Compensi e contributi
verranno assegnati in proporzione alle ore di lavoro svolte. Se uno dei due
si dimette o viene licenziato, si estingue l'intero contratto, a meno che l'altro
lavoratore non si assuma in pieno l'obbligazione (su richiesta del datore).
GLOSSARIO 3
Lavoro a progetto
È un contratto che sostituisce l'attuale co.co.co. (contratto di collaborazione coordinata e
continuativa). Il lavoratore assume l'incarico di eseguire un progetto, un programma di
lavoro o la fase di un progetto con lavoro esclusivamente o prevalentemente proprio.
Il contratto deve indicare la durata delle prestazioni, il corrispettivo, i criteri per la sua
determinazione, tempi e modalità di pagamento.
Lavoro interinale
Si tratta della possibilità di ottenere lavoratori da imprese di somministrazione. Con la
riforma il ricorso al lavoro interinale diventa più elastico. Il contratto potrà essere
stipulato sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Ai lavoratori "in affitto"
spetterà (a parità di mansione) un trattamento economico non inferiore a quello dei
lavoratori dell'azienda.
Lavoro occasionale accessorio
Utile per regolare i rapporti con badanti, giardinieri a giornata, baby sitter, prestatori d'opera
occasionali. Attraverso un buono acquistabile dal tabaccaio o altrove si possono
pagare le prestazioni di servizio alla famiglia; nel buono saranno compresi i contributi e
le tasse.
Part time
Si tratta di un contratto a tempo ridotto. La nuova normativa prevede, entro certi limiti, una
variazione della distribuzione dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro supplementare.
La durata dell'attività potrà essere modificata con il consenso del lavoratore. Nel
contratto dovranno essere specificate le ragioni organizzative o produttive che
giustificano l'elasticità del rapporto.
Tirocini estivi
È prevista la possibilità di impiegare per un tirocinio estivo un giovane regolarmente iscritto
a un ciclo di studi. La durata del tirocinio non può essere superiore ai tre mesi,
l'esperienza lavorativa deve avere fini orientativi e di addestramento pratico. Eventuali
borse di lavoro erogate non possono superare i 600 euro al mese.
FINE
Realizzato da:
ITCG “E. FERMI” – Lanciano
Di Luzio Nicola
Iezzi Guido
Orfeo Ambra
Rapino Alessandra
Vittorini Salvatore
CLASSE 4 sez. A - GEOMETRI
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