PROTOCOLLO SU PREVIDENZA, LAVORO E
COMPETITIVITA’ PER L’EQUITA’ E LA CRESCITA
SOSTENIBILI
Roma, 23 luglio 2007
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SINTESI DEGLI INTERVENTI
Competitività:

Premi di risultato

Lavoro straordinario
Mercato del lavoro

Contratto a termine

Legge Biagi

Appalti
Riforma degli ammortizzatori sociali
Previdenza

Aumento delle pensioni basse

Superamento dello “scalone”

Lavori usuranti

Interventi vari

Finanziamento

Valutazione complessiva
Misure per i giovani
Incentivi per il lavoro femminile
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COMPETITIVITA’ – PREMI DI RISULTATO
 il premio di risultato sarà sgravato di contributi ma darà
comunque diritto a pensione;
per il triennio 2008-2010:
 le imprese riceveranno uno sgravio contributivo nella misura
fissa del 25%;
 i lavoratori riceveranno uno sgravio contributivo del 9,2%
direttamente in busta paga;
 i lavoratori, per il 2008, si vedranno anche detassare una quota
del premio di risultato;
 il tetto del premio ammesso allo sgravio sarà pari al 5% della
retribuzione annua (oggi è del 3%) e quindi, mediamente, circa
1.300,00 € l’anno;
 gli sgravi contributivi saranno finanziati con un Fondo triennale
che ha una dotazione di circa 2 miliardi di euro per il periodo
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COMPETITIVITA’ – LAVORO STRAORDINARIO
È abolita la contribuzione aggiuntiva sugli straordinari
(corrispondente ad un risparmio per le imprese di circa 170 milioni €):
Dal 1996 è in vigore un contributo previdenziale aggiuntivo sulle ore
di lavoro straordinario pari a:
 5% per tutte le imprese con più di 15 dipendenti
 per le sole imprese industriali il contributo è elevato al 10% per le
ore eccedenti le 44 ore ed al 15% - indipendentemente dal numero dei
lavoratori occupati – per quelle eccedenti le 48 ore
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MERCATO DEL LAVORO– IL CONTRATTO A TERMINE
La disciplina del contratto a termine non è stata modificata mentre è
stato apportato – d’intesa con Confindustria – un correttivo per
prevenire gli abusi derivanti dall’eccessiva reiterazione di contratti a
termine:
 se a seguito di una successione di contratti a termine, il rapporto
fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore – per lo svolgimento di
mansioni equivalenti – supera i 36 mesi, è possibile fare altri contratti
a termine (senza alcuna limitazione oggettiva) ma ognuno di questi
successivi contratti deve essere stipulato presso la Direzione
provinciale del lavoro.
 se non applico questa procedura, il contratto si considera a tempo
indeterminato
 si tratta quindi di una forma di dissuasione che, tuttavia, consente
di reiterare il contratto a termine anche per un numero imprecisato di
volte, purché ci sia una espressa volontà delle parti in tal senso.
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MERCATO DEL LAVORO – IL CONTRATTO A TERMINE
Per il resto, il Governo intende intervenire:
 confermando il “diritto di precedenza” nelle assunzioni a tempo
indeterminato, a favore di chi, nella stessa impresa, abbia già
effettuato più di 6 mesi con contratto a termine. Allo stesso
principio sono già orientate da tempo le discipline stabilite dalla
contrattazione collettiva di settore in ambito Confindustria;
 confermando che, se i contratti collettivi stabiliscono percentuali
massime di utilizzo del contratto a termine – come prevede la legge
attuale – alcune ipotesi continuano ad essere esenti da limitazioni
quantitative
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MERCATO DEL LAVORO– LA LEGGE BIAGI
Il contratto di inserimento : a differenza dell’ipotesi iniziale che
ne prevedeva l’abrogazione, si stabilisce che la disciplina del
contratto di inserimento sarà rivista per migliorare il sistema di
incentivi che, attraverso questo istituto, dovrebbero favorire
l’occupazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori
ultracinquantenni;
Il contratto di apprendistato: come richiesto da Confindustria,
riprenderà il confronto fra Governo, parti sociali e Regioni per
superare “l’inestricabile intreccio fra competenze dello Stato e
delle Regioni” che attualmente non consente di valorizzare
appieno questa forma di ingresso al lavoro dei giovani;
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MERCATO DEL LAVORO– LA LEGGE BIAGI
Il lavoro a tempo parziale: vengono confermati criteri e soluzioni già
presenti nella contrattazione collettiva dei settori di Confindustria,
come:
 il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni a tempo pieno, a
favore di chi, già dipendente, ha trasformato il proprio rapporto da
tempo pieno a part-time;
 la facoltà della contrattazione collettiva di disciplinare le clausole
elastiche e flessibili.
Si prevedono poi incentivi per i contratti part-time “lunghi” e per
agevolare le trasformazioni da tempo pieno e part-time in caso di
necessità di assenze per compiti di cura familiare
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MERCATO DEL LAVORO– LA LEGGE BIAGI
Il contratto di lavoro a chiamata (job on call): ne viene prevista
l’abrogazione ma, nel contempo, si affida alle parti sociali il
compito di individuare ipotesi di part-time che rispondano –
secondo la logica del job on call – ad esigenze di attività di breve
durata;
Il contratto di staff leasing (somministrazione a tempo
indeterminato): diversamente dall’iniziale ipotesi di abrogazione
dell’istituto, si affida alle parti sociali il compito di esaminare la
materia per cui l’attuale disciplina di legge mantiene per intero la
sua validità fino a quando non sarà, se lo sarà, sostituita da una
nuova e diversa previsione normativa;
Lavoro a progetto (co.co.pro.): nessun intervento specifico tranne
la conferma di continuare a vigilare sulla corretta applicazione
della disciplina definita nella Legge Biagi (favoriti in questo dalla
buona prova che ha dato l’accordo Confindustria-sindacati per la
regolarizzazione dei call center)
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MERCATO DEL LAVORO– APPALTI
Responsabilità solidale: viene accolto un criterio fortemente
sostenuto da Confindustria in base al quale si estende anche al
committente il principio – già valido nel rapporto
appaltatore/subappaltatore – secondo cui la responsabilità
solidale viene meno se il committente verifica che gli obblighi
connessi con le prestazioni di lavoro sono stati correttamente
eseguiti ( acquisendo la relativa documentazione prima del
pagamento del corrispettivo).
Edilizia: viene resa strutturale l’agevolazione contributiva
dell’11,50% per favorire la diffusione del contratto a tempo pieno
e a tempo indeterminato nel settore
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RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
La riforma proposta nel Protocollo prevede:
 un sostanziale rafforzamento degli strumenti di sostegno al
reddito
 una estensione delle tutele ai soggetti che oggi ne sono privi
attraverso:
 politiche di Welfare to work (collegamento tra tutele e
politiche attive del lavoro)
 potenziamento delle reti dei Servizi per l’Impiego
 Piano nazionale per l’invecchiamento attivo
 sistema sanzionatorio in caso di comportamenti
opportunistici
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RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
La riforma si articola in due fasi:
1)
Intervento immediato
Sostanziale miglioramento dei trattamenti di disoccupazione
ordinario e con requisiti ridotti
2) Interventi in prospettiva
- Progressiva armonizzazione degli istituti di disoccupazione
ordinaria e di mobilità (strumento unico)
- Progressiva estensione e unificazione di CIGO e CIGS
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RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
INTERVENTO IMMEDIATO
Trattamento ordinario di disoccupazione
Durata: 8 mesi per età < 50 anni e 12 mesi per > 50 anni (oggi:
rispettivamente, 7 e 10 mesi)
Importo: 60% dell’ultima retribuzione per i primi 6 mesi, 50% dal
7° all’8° mese, 40% per gli eventuali mesi successivi (oggi: 50%
ultima retr. per i primi 6 mesi, 40% per i successivi 3 e 30% per il
10°).
Tutela previdenziale: copertura figurativa per l’intero periodo di
godimento dell’indennità
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RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti
(rapporti di lavoro brevi)
 Importo e durata: 35% dell’ultima retribuzione per i primi 120
giorni e 40% per i successivi per una durata massima di 180
giorni (oggi, 30% fino ad un massimo di 156 giorni)
 Tutela previdenziale: copertura figurativa per l’intero periodo
di fruizione dell’indennità
Per l’attuazione dell’intervento immediato stanziati 700 milioni di
euro
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AUMENTO PENSIONI BASSE

Incremento a 580 € mensili pensioni e assegni sociali per
pensionati monoreddito (costo annuo 44 milioni euro)

Aumento, in ragione degli anni di contribuzione, delle
pensioni di soggetti con età pari o superiore a 64 anni e
con redditi complessivi non superiori a 1,5 volte il
trattamento minimo (costo: 900 milioni nel 2007, 1.156
all’anno dal 2008)

Aumento, limitatamente al triennio 2008-10, da 90 a 100%
dell’indicizzazione ai prezzi delle pensioni il cui importo è
tra 3 e 5 volte il minimo (costo: 33 milioni, nel 2008, 66 nel
2009, 100 nel 2010)
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IL SUPERAMENTO DELLO “SCALONE”
La norma vigente (l. 240/2004)
Accordo Governo-sindacati
Pensionamento di anzianità
possibile a qualunque età
con 40 anni di contributi e,
con 35 anni di contributi, alle
seguenti età per i dipendenti
(1 anno di più gli autonomi):
Pensionamento di anzianità
possibile a qualunque età con 40
anni di contributi e, con 35 anni di
contributi, alle seguenti età per i
dipendenti o con quota (1 anno di
più gli autonomi):
2008
2009
2010
2011
2014°
2008
1.7.2009
2010
1.1.2011
2013°
60
60
61
61
62
(°) previa verifica
58
59
59
60
61
quota 95
quota 95
quota 96
quota 97
(°) previa verifica
Viene reso più graduale l’innalzamento dei requisiti per il pensionamento di
anzianità’;
I costi sono stimati in 7,5 mdi. di euro in 10 anni, di cui 40% nel 2009 e 2010;
L’Italia comunque rimane tra i paesi con i requisiti più bassi
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PENSIONAMENTO ANZIANITA’ IN CASO DI
LAVORI USURANTI
I nuovi requisiti non si applicheranno ai:
 lavoratori impegnati nelle attività individuate dal decreto Salvi del
1999
 lavoratori notturni ex d.lgs 66/2003
 lavoratori addetti a linea catena individuati secondo 3 criteri:




Lavoratori industria addetti a produzione di serie;
Lavoratori vincolati a determinati ritmi produttivi;
Lavoratori che ripetono costantemente lo stesso ciclo lavorativo;
Conducenti di mezzi pesanti,
purché abbiano svolto tale attività per almeno 7 anni negli ultimi 10.
E’ prevista una apposita Commissione, con la partecipazione anche
di Confindustria, per fissare le modalità applicative;
Flusso massimo annuo di pensionamenti a tale titolo: 5.000 persone
Costo previsto nel decennio: 2,5 miliardi di euro (252 milioni annui)
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INTERVENTI VARI
• Revisione triennale e automatica dei coefficienti di
trasformazione. L’attuazione è però rinviata a una apposita
Commissione, con la partecipazione di Confindustria, alla
fine del 2008
• Misure che, eliminando gli ostacoli alla ricongiunzione
gratuita dei periodi contributivi e rendendo meno oneroso il
riscatto della laurea ai fini pensionistici, favoriscono un
mercato del lavoro caratterizzato da lavori flessibili.
• Contributo di solidarietà – da definire – a carico degli iscritti
e dei pensionati dell’ex INPDAI e degli ex fondi speciali
• “Finestre” pensionistiche per il pensionamento di vecchiaia
e di anzianità con saldo zero.
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CHI PAGA LE MODIFICHE ALLO SCALONE:
IL FINANZIAMENTO DEI MINORI RISPARMI
• Aumento aliquote gestione separata parasubordinati: 1
punto in più all’anno per 3 anni dal 2008 (3,6 mdi euro)
• Unificazione enti previdenziali, con clausola salvaguardia:
se risparmi non realizzati aumento contributi dello 0,09%
(3,5 mdi euro)
• Sospensione per un anno indicizzazione pensioni superiori
a 8 volte il minimo (1,4 mdi euro)
• Aumento aliquote gestione separata parasubordinati non
esclusivi: 1 punto nel 2008 (0,8 mdi euro)
• Fondi speciali INPS (ex INPDAI, ecc.) (0,7 mdi euro)
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PREVIDENZA: VALUTAZIONE COMPLESSIVA
• L’Italia rimane tra i paesi con le regole di pensionamento meno
stringenti.
• Il costo degli interventi (10 mdi) viene finanziato con aumenti di
contribuzione, sia immediati che in prospettiva. E’ infatti dubbio
che dalla razionalizzazione degli enti previdenziali si possano
ottenere risparmi per 3,5 mdi.
• Si colpiscono i pensionati con rendite più alte della media e
particolari categorie (dirigenti, iscritti e pensionati ex fondi
speciali)
• Previsione del calcolo triennale e automatico dei coefficienti di
trasformazione
• La definizione di molti aspetti (coefficienti, lavori usuranti,
contribuzione di solidarietà) è rinviata a confronti successivi.
• Si introducono nuovi elementi assistenziali nel sistema
previdenziale;
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MISURE PER I GIOVANI
Il Protocollo prevede una serie di misure per i giovani finalizzate
all’innalzamento del tasso di occupazione ed alla estensione
delle tutele:
– l’intervento immediato sull’indennità di disoccupazione a
sostegno del reddito dei lavoratori con carriere discontinue
(v. prima)
– misure per il reddito e l’occupazione, attraverso l’istituzione
di tre Fondi di rotazione per l’accesso al credito
(parasubordinati, donne, autonomi)
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MISURE PER IL LAVORO FEMMINILE
Il Governo è impegnato a stabilire i seguenti incentivi:
 maggiori riduzioni del cuneo fiscale per le assunzioni a tempo
indeterminato nel Mezzogiorno
 sostegno alla conciliazione tra lavoro e vita familiare attraverso
sgravi mirati a favorire orari flessibili
 sviluppo dei servizi per l’infanzia e gli anziani non
autosufficienti
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MERCATO DEL LAVORO