L’inserimento lavorativo
dei Giovani
L’evoluzione
del Lavoro Dipendente
Mercoledì 26 Novembre 2003
Formia (Latina)
Istituto IPSSAR di Gianola
og/2003
Carta di identità del nuovo
Lavoratore del 2000:
Cittadinanza:
Lavoratore del mondo
og/2003
Globalizzazione del Lavoro:
Il nuovo sistema di incontro
Domanda e Offerta del Lavoro
=
Punto cruciale e determinante
per la politica
attiva del mercato del lavoro
og/2003
Nuove figure professionali da
inserire nel Mercato del Lavoro:
SAPER CREARE
il
PROPRIO FUTURO:
Attraverso un percorso di crescita
professionale e di addestramento.
og/2003
Competenza e Capacità
=
Qualità del Lavoro e del Servizio
per saper rispondere ad un
“mercato” sempre più “esigente”
og/2003
Valore aggiunto:
Saper diventare, attraverso
l’addestramento,
dei TECNICI
“specializzati” al servizio
del nuovo mondo del lavoro
per il successo dell’Azienda
…e la propria… Realizzazione
og/2003
Diversità
dell’offerta
e delle opportunità
in ITALIA
NORD
og/2003
SUD
La Riforma Biagi “Il nuovo mercato del Lavoro”
D.LGS. 10 settembre 2003, n° 276
Attuazione delle deleghe di materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 Febbraio 2003, n° 30
Somministrazione di Lavoro
Artt. 20 - 28
Si tratta di un contratto che sostituisce due istituti fra loro complementari: “il contratto di fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo” (e cioè quello che intercorreva tra l’impresa fornitrice e
l’impresa utilizzatrice) e il “contratto per prestazioni di lavoro temporaneo” (e cioè quello che
intercorre tra l’impresa fornitrice e singolo lavoratore):
La somministrazione di lavoro è il contratto con il quale un soggetto munito di autorizzazione
(somministratore) fornisce, a tempo indeterminato o a termine, manodopera ad un altro soggetto
(utilizzatore).
La somministrazione a tempo determinato è ammessa per ragioni di carattere tecnico. Organizzativo,
produttivo, sostitutivo.
La somministrazione a tempo indeterminato è ammessa per le ipotesi previste dall’art 20, comma 3 e
in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali..
Le agenzie di somministrazione di lavoro sono di due tipi: le agenzie abilitate a svolgere tutte le
attività di cui all’art. 20 (vale a dire, le attività di somministrazione a tempo indeterminato e a
termine) e le agenzie abilitate a svolgere esclusivamente le specifiche attività per cui il medesimo
art. 20 prevede l’ammissibilità del contratto a tempo indeterminato.
og/2003
La Riforma Biagi “Il nuovo mercato del Lavoro”
D.LGS. 10 settembre 2003, n° 276
Attuazione delle deleghe di materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 Febbraio 2003, n° 30
Appalto
Art. 29
Il contratto di appalto, previsto dall’art 1655 c.c., è il contratto col quale una parte
assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il
compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo di denato.
Gli elementi distintivi dell’appalto rispetto alla somministrazione vengono identificati
nell’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore e nell’assunzione del
rischio d’impresa da parte dell’appaltatore.
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La Riforma Biagi “Il nuovo mercato del Lavoro”
D.LGS. 10 settembre 2003, n° 276
Attuazione delle deleghe di materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 Febbraio 2003, n° 30
Distacco
Art. 30
Ricorre quando il datore di lavoro, in funzione del soddisfacimento di un suo concreto
interesse, pone temporaneamente uno o più dipendenti a disposizione di altro soggetto per
l’esecuzione di una determinata attività lavorativa, restando responsabile del trattamento
economico e normativo spettante al lavoratori distaccati.
Consenso del lavoratore necessario solo se il distacco comporta un mutamento di
mansioni.
Il trasferimento del lavoratore ad una unità produttiva distante più di 50 km. Da quella in
cui è adibito può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative,
produttive o sostitutive.
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La Riforma Biagi “Il nuovo mercato del Lavoro”
D.LGS. 10 settembre 2003, n° 276
Attuazione delle deleghe di materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 Febbraio 2003, n° 30
Trasferimento d’Azienda
Art. 32
E’ trasferimento di azienda qualsiasi operazione (cessione contrattuale, fusione, usufrutto,
affitto) che comporti il mutamento nella titolarità di una attività economica organizzata.
E’ ammissibile il trasferimento di ramo d’azienda, quando il cedente e il cessionario
identifichino quella parte di azienda come una articolazione funzionalmente autonoma, al
momento del suo trasferimento.
Se al trasferimento segue la conclusione di un contratto di appalto, opera il regime di
solidarietà.
og/2003
La Riforma Biagi “Il nuovo mercato del Lavoro”
D.LGS. 10 settembre 2003, n° 276
Attuazione delle deleghe di materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 Febbraio 2003, n° 30
Lavoro Intermittente
Artt. 33 - 40
Il contratto di lavoro intermittente, che può essere stipulato sia a tempo
determinato che senza prefissione di termine, viene definito dall’art.33 come il
contratto con il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro,
il quale è legittimato ad utilizzarne l’attività per lo svolgimento di prestazioni di
carattere discontinuo o intermittente (cioè soggette ad intervalli di inattività)
destinate al soddisfacimento di esigenze individuali in sede di contrattazione
collettiva nazionale o territoriale o, in via “provvisoriamente sostitutiva” dal
Ministro del Lavoro, mediante decreto.
og/2003
La Riforma Biagi “Il nuovo mercato del Lavoro”
D.LGS. 10 settembre 2003, n° 276
Attuazione delle deleghe di materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 Febbraio 2003, n° 30
Apprendistato
Artt. 47 - 53
L’istituto dell’apprendistato viene significativamente riformato dal d. lgs. n. 276/2003.
Modifiche introdotte:
Viene elevata, per tutti i settori di attività, l’età massima di ammissibilità al contratto di
apprendistato (professionalizzante o per l’acquisizione di diploma), fissata ora in 29 anni laddove la
precedente disciplina prevedeva una età massima di 24 anni, elevabile a 26 nelle Regioni
dell’Obiettivo 1.
Viene meno il rinvio alla contrattazione collettiva per la determinazione della misura della
retribuzione spettante all’apprendista.
Norme eliminate:
Abrogata la norma che prevedeva per il datore di lavoro l’autorizzazione della Direzione del Lavoro
competente per instaurare un rapporto di apprendistato.
Abrogata la norma che prevedeva l’obbligo per il datore di lavoro di assumere gli apprendisti per il
tramite dell’Ufficio di collocamento. Non è più necessaria la preventiva autorizzazione della
Direzione del Lavoro competente.
og/2003
La Riforma Biagi “Il nuovo mercato del Lavoro”
D.LGS. 10 settembre 2003, n° 276
Attuazione delle deleghe di materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 Febbraio 2003, n° 30
Contratti di inserimento
Artt. 54 - 59
Dai
c.f.l. ai contratti di inserimento
Il contratto di inserimento, la cui disciplina è contenuta negli artt. Da 54 a 59, sostituisce l’istituto
del contratto di formazione e lavoro, del quale viene espressamente prevista la inapplicabilità al
settore privato, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di riforma.
Il legislatore ha inteso confermare, nel nuovo istituto, soprattutto le caratteristiche di flessibilità del
c.f.l., valorizzando essenzialmente, alla luce anche della funzione di reimpiego ora attribuita
all’istituto, l’attrattiva dello stumento in termini di flessibilità e di acquisizione di professionalità on
the job.
Ma il minor rilievo dell’attività formativa teorica ha, altres’, determinato una riduzione sia della
durata massima del contratto (da24 a 18 mesi), sia dei soggetti beneficiari di sgravi contributivi,
atteso che non spettano per le assunzioni di giovani da 18 a 29 anni.
og/2003
La Riforma Biagi “Il nuovo mercato del Lavoro”
D.LGS. 10 settembre 2003, n° 276
Attuazione delle deleghe di materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 Febbraio 2003, n° 30
Lavoro a progetto e lavoro occasionale
Artt. 61 - 69
Le disposizioni costituiscono una delle novità di maggior rilievo della riforma. Con tali disposizioni,
infatti, si porta a compimento un disegno riformatore che rra stato già delineato nel Libro Bianco,
volto ad individuare e disciplinare alcuni elementi essenziali del “nuovo” rapporto di collaborazione
che dovrebbe consentire di circoscrivere i fenomeni di abuso nell’utilizzo dell’istituto delle
collaborazioni coordinate e continuative.
Prestazioni occasionali
Lavoro a progetto e a programma
Forma del contratto:
-Indicazione della durata, determinata o determinabile, dalla prestazione di lavoro-Indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto
caratterizzante, che viene dedotto in contratto
-Il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la
disciplina dei rimborsi spese
-Le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche
temporale, della prestazione lavorativa
-Le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
og/2003
………varie opportunità
offerte:
La nuova industria
L’artigianato
Il lavoro Autonomo
Le microunità produttive e…….
..di SERVIZI…. al volontariato “business no profit”
Anche nel sociale si sta passando dalla massa organizzata alla rete di microunità
=
enormi opportunità per l’emancipazione di tutti noi
og/2003
In un mondo del lavoro
in continua evoluzione
saper essere
LAVORATORI disponibili al
cambiamento all’interno
dell’organizzazione
og/2003
La FORMAZIONE
=
elemento STRATEGICO
per la CREAZIONE
dei nuovi LAVORATORI
og/2003
Saper essere per……….essere
Sviluppare, attraverso la
FORMAZIONE e L’ADDESTRAMENTO,
le proprie CAPACITA’
e i propri SOGNI
per…..... essere ……..
UN LAVORATORE del MONDO
og/2003
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L`evoluzione del lavoro dipendente