Le fonti di produzione del diritto romano: il diritto
romano quale «diritto giurisprudenziale»
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Pomponio, giurista del II sec. d.C.:
D.1.2.2.12-13: Ita in civitate nostra aut iure, id est lege, constituitur, aut est proprium ius
civile, quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit…
constare non potest ius, nisi sit aliquis iurisperitus per quem possit cottidie in melius produci
[il diritto non può sopravvivere, se non vi è qualche giurista, attraverso cui, giorno
dopo giorno, possa evolvere, verso il meglio]
(iuris)periti - (iuris)prudentes = gli esperti del diritto
denominati anche – con riferimento ai pareri, consulta, che erano soliti
esprimere – (iuris)consulti = giureconsulti
I GIURISTI NELLE DIVERSE ETA’ DELLA
STORIA DI ROMA
• Età regia-IV-III sec. a.C.
• La giurisprudenza pontificale: il «modello» del responsum
• A fungere da primi ed esclusivi giuristi a Roma sono stati –
espressione del legame originario intercorrente tra religione
e diritto – i sacerdoti pubblici, in modo particolare i pontifices
(da pons e facere, alla lettera: i realizzatori di ponti, più latamente:
i realizzatori di vie, in chiave figurata: i tracciatori del percorso,
dello sviluppo <del diritto>)
Giurisprudenza sacerdotale
Il collegio sacerdotale dei pontefici
Vitalizi, cooptatio, inauguratio pro collegio o pro comitia curiata,
inizialmente composti da soli patrizi (dal 300 a.C., lex Ogulnia
anche plebei)
Depositari e custodi nel segreto delle loro «stanze» e dei loro archivi (Liv.
9.46.4 parla di civile ius, repositum in penetralibus pontificum
[diritto civile, custodito negli archivi segreti dei pontefici]) di un
sapere specialistico ed esclusivo
fondato, in prevalenza, sulla conoscenza ed interpretazione dei
mores (mos)
Il responsum (consultum) = il parere, rilasciato, in forma orale, dal
sacerdote all’interrogante
PONTEFICI
Collegio pontificale
Struttura:
Funzioni:
collegio presieduto dal pontifex maximus
parere su cerimonie religiose
deliberate dalla cittˆ
e su quesiti giuridici
composto da 4 sacerdoti in etˆ
monarchica
(15 sacerdoti in etˆ
tardo - repubblicana)
assistenza tecnica ai magistrati
destinati a presiedere le cerimonie
scelti per cooptazione
elaborazione e applicazione di primitive norme
relative alla vita della comunitˆ
carica vitalizia
enunciazione del calendario
Il fenomeno della «laicizzazione» della
giurisprudenza
• La giurisprudenza diviene «laica» (non
sacerdotale): si assiste alla sottrazione del ius
ai penetralia pontificum
• IV-III sec. d.C. (piena età repubblicana)
• Cic. De leg. 2.19.47: ‘Ho udito da mio padre
che nessun può essere un buon pontefice se
non abbia conoscenza del diritto civile’
• Attività del giurista esercitata non più in uno spazio segreto,
ma in luoghi pubblici o aperti al pubblico
• graduale diffondersi del carattere scientifico del sapere
giuridico,
• articolata opera di riflessione teorica, sollecitata anche dalla
tendenza dei singoli responsa a divenire – spogliati del carattere
autoritativo, che era ad essi assicurato dalla provenienza pontificale
– «frammenti» di un quadro sempre più sfaccettato e
disomogeneo: il ius controversum (fonte del diritto?)
• I responsa trovano poi sempre più collocazione all’interno di
raccolte organiche (inizio letteratura giurisprudenziale)
I momenti che hanno segnato il processo di
laicizzazione
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L’esperimento codificatorio rappresentato dalle XII TAVOLE (451-450
a.C. - i due decemvirati legislativi)
«versetti» decemvirali, forma di veri e propri comandi normativi di
carattere generale («percezione di esaustività», la qualificazione liviana di
fons omnis publici privatique…iuris), rivolti all’intera città, espressione
della volontà di un legislatore accettato dal popolo, se non del popolo
stesso
REDAZIONE SCRITTA DEL CORPO DI REGOLE CHE
PRESIEDEVA ALLA VITA DELLA CITTA’, VIENE MENO IL
MONOPOLIO
DELLA
CONOSCENZA
E
DELLA
INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO CITTADINO DA PARTE DEL
COLLEGIO DEI PONTEFICI; IL TESTO DECEMVIRALE
COSTITUISCE
UN
LIMITE
INVALICABILE
DA
OGNI
INTERPRETATIO (peraltro, anche dopo la codificazione decemvirale
l’esclusività sacerdotale fu mantenuta)
304 a.C. Gneo Flavio (Ius Flavianum: liber actionum e
calendario)
254 a.C., Tiberio Coruncanio (publice profiteri)
198 a.C., Sesto Elio Peto Cato (Tripertita: nascita della
letteratura giuridica, all’attività respondente si affianca
quella più propriamente sistematica, di riflessione e di
elaborazione generale del diritto, nonché quella di
insegnamento - all’oralità di affianca e via via si sostituisce la
scrittura)
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