Management dell'informazione e della comunicazione aziendale – DIRITTO
PUBBLICO -
CARATTERI FONDAMENATALI DEL FENOMENO
GIURIDICO E FORME DELLO STATO
M. LI VOLTI 2014
INDICE DEGLI ARGOMENTI
1.
IL CONCETTO DI DIRITTO NELLA SUA EVOLUZIONE
SOCIALE
2.
Il CONCETTO DI DIRITTO
3.
IL CONCETTO DI STATO COME ORDINAMENTO
GIURIDICO
4.
LA NORMA GIURIDICA
5.
LE FORME DI STATO
m. li volti 2014
Il concetto di diritto
REGOLE DI CONDOTTA che disciplinano i
RAPPORTI tra i membri di una DETERMINATA
COLLETTIVITA' in un dato MOMENTO STORICO.
M. Li Volti
2014
Collettività'
AGGREGATO SOCIALE
entro una determinata
SFERA TERRITORIALE dotato di un minimo
di STABILITÀ.
Fenomeno giuridico e fenomeno
sociale
REGOLE GIURIDICHE che disciplinano i
rapporti tra i soggetti che la compongono e che
nascono dal generale consenso intorno a
determinati fini da conseguire attraverso
l'organizzazione comune, ovvero dalla
prevalenza di un gruppo su un altro.
LO STATO
La denominazione Stato vuole esprimere il
fatto dello “stare”, del permanere nel tempo
dell'assetto nel quale una comunità trova il
proprio ordine, e corrisponde alla figura
soggettiva di status che risulta dall'unità
politica di un POPOLO”. (Bairati)
FINALITA' E POPOLO
FINALITÀ COMUNI (sviluppo e difesa del
territorio), che per formarsi in regole giuridiche
richiedono il CONSENSO GENERALE O DEI
PIU'
POPOLO soggetti che vivono in un determinato
ambito SPAZIALE (art. 1 comma 2 cost., art. 22)
concetto di cittadinanza: status (diritti
politici/doveri costituzionali – art. 3, 4,
16,17,18,26,titolo IV)
SOVRANITA'
ORIGINARIETA' DEL PROPRIO POTERE
CHE DISPONE DELLA FORZA
LEGITTIMA, NECESSARIA PER LA
SOPRAVVIVENZA DEL GRUPPO CHE NE
HA DETERMINATO LA NASCITA
(art. 11)
SOVRANITA' POPOLARE
DEMOCRAZIA
RAPPRESENTATI
VA
elettorato attivo
DEMOCRAZIA
DIRETTA
partecipazione de
popolo in via diretta
alle scelte politiche
STATO E DIRITTO
Non c'è stato senza diritto senza cioè quelle
regole giuridiche comuni allo sviluppo sociale
per il perseguimento di determinati fini, anche
di difesa.
(lo Stato come species del genus ordinamento
giuridico)
TERRITORIALITA'
Disponibilità e assoggettamento allo
STATO del territorio sul quale il gruppo
stesso convive
.
I SINGOLI
SOGGETTI – PERSONE FISICHE –
PERSONE GIURIDICHE che stabilmente
fanno parte dello stato, e che ad essi sono
legati dai vincoli derivanti dal loro fare
parte del territorio
Regole giuridiche/di comportamento
• Comportamenti
singoli/gruppo per
• Disciplina stabile dei
finalità comuni
rapporti per fin.tà di
• Comportamenti per
int.gen
fini particolari
• legate ad eventi storici
particolari (storia della • Valori trascendentali
comunità)
• Adesione spontanea
• coattività –
sanzionatorio
Caratteristiche della norma giuridica
• EFFETTIVITÀ: convinzione sociale del valore
obbligatorio e sanzionatorio della regola.
• CERTEZZA: convinzione sociale della sua
obbligatorietà (ordinamento giudiziario – apparato
sanzionatorio civile,penale amm).
• RELATIVITA': mutevole a seconda delle
necessità della società, dei fini e dei problemi nuovi
e diversi emergenti dallo sviluppo della società
Pluralità degli ordinamenti
giuridici
ordinamenti particolari
ordinamenti generali (o politici):
>>>>>>originari
>>>>>> derivati (art. 131 Cost)

LO STATO PATRIMONIALE
(Alto M/Evo)
Fondato su di un accordo di natura
quasi privatistica tra alcuni soggetti (i
feudatari) avente ad oggetto la tutela del
diritto di proprietà.
STATO ASSOLUTO /DI POLIZIA
(Europa XVI-XVII sec.)
Stato INTERVENTISTA in aree quali la
proprietà fondiaria, il settore finanziario,
l'istruzione
Sua variante: STATO DI POLIZIA (POLIS)
STATO LIBERALE
( fine del XVIII secolo metà XIX)
Affermazione dello STATO DI DIRITTO
secondo
cui
il
funzionamento
e
l'organizzazione dello stato devono essere
disciplinati dalla legge e dagli atti conformi a
legge e annullabili dal giudice.
LO STATUTO ALBERTINO
concesso da Carlo Alberto il 4.3.1861
MONARCHIA PARLAMENTARE
STATO TOTALITARIO
Accentramento del potere intorno alla figura di
un capo.
Uno stato fortemente interventista (partito
unico) negli affari di stato e nell'economia ,
sindacati di stato , politica repressiva dei diritti
di libertà e di propaganda
Rottura con la tradizione dello stato liberale
STATO SOCIALE
OBIETTIVO DELL'UGUAGLIANZA
SOSTANZIALE (ART. 3 COMMA 2 COST)
LA DITTATURA
Fascismo in Italia: nasce una nuova forma di
stato accompagnata dalla rottura dei rapporti
Re parlamento stabiliti nelle regole
costituzionali
con la legge legge 2236/25 vene meno l'istituto
della fiducia parlamentare; il re mantiene il
potere di nomina e revoca ministri ma il suo
esercizio è subordinato alla proposta da parte
del PDC.
Il ruolo del re passa sullo sfondo e la figura del
PDC coincide con quella del capo del partito
La Costituzione italiana, “Legge fondamentale
dello Stato”, è entrata in vigore il 1° gennaio
1948 e fu firmata da Enrico De Nicola, Capo
provvisorio dello Stato
FORME DI GOVERNO
• GOVERNO PARLAMENTARE
• GOVERNO PRESIDENZIALE
• ..............SEMIPRESIDENZIALE
C.M. Polidori 2014
DOMANDE?
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
M. Li Volti 2014
Scarica

FENOMENO GIURIDICO E STATO PRIMA LEZIONE